DIRITTO SOCIETARIO E RIFORMA SOCIETARIA DELLE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (S.R.L.) Dott. Simone Quarteroni DIRITTO SOCIETARIO: LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA S.R.L. Artt. 2463, 2464 e 2465 C.c. A seguito della Riforma del diritto societario la società a responsabilità limitata ha assunto una autonoma e organica disciplina all’interno della quale riveste una particolare rilevanza la persona del socio pur continuando a godere della responsabilità limitata per le obbligazioni sociali. Dalla predetta disciplina è desumibile che in sede di costituzione della società i soci hanno un’ampia autonomia relativamente alle regole di gestione della stessa. Con la presente Informativa si analizzano gli aspetti della costituzione della società, con particolare riferimento ai conferimenti, evidenziando le novità introdotte dalla Riforma. L’attuazione della riforma del diritto societario non ha modificato le modalità di costituzione della società a responsabilità limitata. La nuova formulazione dell’art. 2463 C.c., comma 1, relativo alla costituzione, prevede che la società a responsabilità limitata, come in passato, possa essere costituita tramite: · contratto (comporta la presenza di una pluralità di persone, fisiche o giuridiche); oppure con, · atto unilaterale (in presenza di un solo soggetto, c.d. s.r.l. unipersonale). In ogni caso l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. Il notaio deve depositarlo entro 20 giorni (in passato il termine previsto era di 30 giorni) presso il Registro delle Imprese competente unitamente all’eventuale documentazione richiesta (autorizzazioni, permessi, ecc.). Anche a seguito della riforma è il notaio rogante che deve effettuare il controllo di legalità dell’atto costitutivo (è confermata la soppressione del procedimento di omologazione). CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO Una serie di interessanti novità sono invece introdotte dal comma 2 del citato art. 2463 C.c. che disciplina il contenuto dell’atto costitutivo. Innanzitutto, confrontando quest’ultimo con quanto previsto dalla precedente disposizione, va segnalata la scomparsa di ogni riferimento alla durata della società. Le società pertanto potranno essere costituite sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. La fissazione di un termine eccessivamente lungo potrebbe qualificare la società a tempo indeterminato. L’atto costitutivo della nuova srl deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni: 1 2 3 Generalità dei soci Per il socio persona fisica va indicato il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la cittadinanza. Con riferimento al socio persona giuridica vanno indicati i dati relativi alla denominazione, alla data e al luogo di costituzione ed alla sede legale. Denominazione e sede La denominazione deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata, mentre per quanto riguarda la sede della società e le eventuali sedi secondarie sarà sufficiente menzionare il Comune ove esse sono poste. A seguito della riforma infatti non è più necessario indicare l’indirizzo completo della sede sociale, ma sarà sufficiente il Comune in cui essa si trova. Ciò può essere considerata una semplificazione poiché in caso di trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non occorre modificare lo statuto. Bisogna però porre l’attenzione su quanto disposto dall’art. 111-ter delle norme transitorie in base al quale “chi richiede l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l’indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese”. Per il trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune pertanto non è più richiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria. Oggetto sociale Spesso accadeva in passato che il timore determinato dalla possibilità di invalidare le operazioni sociali perché esulavano dall’oggetto sociale inducesse ad indicare nell’atto costitutivo tutta una serie di attività generiche e non ben definite. Con riferimento all’oggetto sociale va evidenziato che ora deve essere indicata “l’attività -2- Dott. Simone Quarteroni 4 Capitale sociale 5 Conferimenti 6 Partecipazione 7 Funzionamento della società 8 Amministrazione 9 Spese per costituzione che costituisce l’oggetto sociale”. Ciò comporta che indicazioni generiche ed onnicomprensive, quale ad esempio “…compiere altresì ogni altra attività commerciale”, non sono più possibili. Con la riforma, pertanto, va individuato con precisione qual è l’oggetto sociale che la società vuole perseguire. Tale previsione, comunque, non si riflette sul numero di attività che s’intende esercitare ma solo sul grado di determinatezza della stessa. Nel caso siano compiute operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, queste rimangono valide. Al socio dissenziente va però riconosciuta la facoltà di recedere dalla società. La riforma non ha modificato l’ammontare minimo del capitale sociale, il quale non può in ogni caso essere inferiore a € 10.000. Va comunque indicato l’ammontare sottoscritto e quello versato. Non è più presente invece l’ammontare minimo della quota (stabilito in passato ad € 1) e pertanto si potranno prevedere quote anche inferiori ad € 1 e con valori decimali. Vanno indicati i conferimenti effettuati da ciascun socio ed il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura. Va indicata la quota di partecipazione attribuita a ciascun socio. Si segnala la possibilità che la stessa potrà non essere proporzionale al conferimento eseguito. Un’altra novità della riforma è l’inserimento nell’atto costitutivo delle norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza. Il riferimento all’atto costitutivo va collegato con la natura “personale” della nuova srl, i cui soci specificano in tale documento le regole che hanno concordato (come già avviene nelle società di persone). Sul punto va evidenziato che nell’ambito della disciplina delle srl non è richiamato l’ultimo comma dell’art. 2328 C.c. in base al quale “in caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde”. Ciò può essere inteso come la necessità di indicare nell’atto costitutivo le previsioni in esame. Per le società a responsabilità limitata il legislatore ha espressamente previsto l’esistenza del solo atto costitutivo; quest’ultimo, senza dubbio, diventerà più corposo di quelli redatti in passato poiché ricomprenderà anche tutte quelle informazioni relative al funzionamento della società che una volta erano inserite nello statuto. È stato comunque sostenuto che la predisposizione dello statuto contenente tali previsioni non è vietata dalla nuova disciplina delle srl delineata dalla riforma. Vanno elencate le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile. Rappresenta l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese la società acquista la personalità giuridica (l’iscrizione infatti ha efficacia costitutiva). Per le operazioni compiute in nome della società fino all’iscrizione è prevista la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi di coloro che hanno agito. La società, e in particolare l’assemblea dei soci, può comunque decidere di ratificare l’operato di chi ha agito in suo nome fino all’iscrizione stessa. CONFERIMENTI DEI SOCI La disciplina dei conferimenti è contenuta nell’art. 2464 C.c. il quale al comma 1 precisa coerentemente che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (ciò è collegato con la previsione di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti, di cui si dirà successivamente). Il comma 2 del citato articolo ha radicalmente modificato la disciplina previgente prevedendo che possa essere conferito ogni elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica (ad esempio, diritti reali o personali di godimento, diritti di brevetto, ecc.). In base a tale disposizione pertanto si possono conferire: · denaro: se l’atto costitutivo non dispone diversamente, è l’unico bene che si può apportare; · beni in natura o crediti: per i quali occorre presentare anche la perizia giurata di stima; · prestazioni d’opera o di servizi. -3- Dott. Simone Quarteroni CONFERIMENTO IN DENARO All’atto della sottoscrizione deve essere versato presso un istituto bancario almeno il 25%, e non più i 3/10, dei conferimenti in denaro. Nel caso di costituzione della società unipersonale deve essere versato presso una banca l’intero ammontare dei conferimenti. In luogo del versamento può essere stipulata una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria per un importo almeno corrispondente avente le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione. Il socio può sostituire in qualsiasi momento la polizza o la fideiussione prestata con il versamento del corrispondente importo in denaro. CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA O DI CREDITI Come già previsto nella disciplina previgente, le quote dei conferimenti in natura di beni o di crediti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione. Il socio che conferisce i predetti beni deve presentare la perizia giurata di stima di cui all’art. 2465 C.c. redatta da un esperto o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo. L’esperto non è più nominato dal Presidente del Tribunale, ma è liberamente scelto dal socio conferente. Inoltre, non è più previsto l’obbligo da parte degli amministratori e dei sindaci di controllare entro 6 mesi le valutazioni contenute nella stima redatta dall’esperto. CONFERIMENTO DI PRESTAZIONI D’OPERA O DI SERVIZI Fino ad ora il conferimento di specifici obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto l’esecuzione di prestazioni nei confronti della società era consentito solo nelle società di persone. Con la riforma tale possibilità è stata estesa anche alle società a responsabilità limitata. La norma, contenuta nell’art. 2464, comma 6, C.c., prevede espressamente la possibilità che i soci conferiscano le proprie capacità lavorative. Tale possibilità, come desumibile dalla Relazione alla riforma, “corrisponde pienamente ad una prospettiva volta ad accentuare la caratterizzazione personalistica del tipo societario in discorso: nella quale pertanto il contributo del socio molto spesso si qualifica per le sue qualità personali e professionali, piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apportati”. Per tale tipologia di conferimento è però richiesta la prestazione da parte del socio di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi di fare assunti dal socio verso la società. L’oggetto del conferimento del socio è e rimane la prestazione d’opera o di servizi (prestazione di fare) e non la polizza assicurativa/fideiussione bancaria. Quest’ultima ha solo la funzione di garantire i terzi relativamente all’effettivo adempimento del socio agli obblighi di conferimento assunti nell’atto costitutivo. Qualora l’atto costitutivo lo preveda, la predetta polizza/fideiussione può essere sostituita dal socio con il versamento a titolo cauzionale presso la società di una corrispondente somma di denaro. Il valore da attribuire alla prestazione che il socio s’impegna ad effettuare nei confronti della società è determinato dalle parti sociali; saranno quindi i soci che congiuntamente valuteranno la prestazione d’opera o di servizi e di conseguenza stabiliranno l’entità della partecipazione spettante. Per tale fattispecie infatti non sembra richiesta la perizia di stima di cui all’art. 2465 C.c. prevista solo nel caso di conferimenti di beni in natura e di crediti. Tuttavia, al fine di poter assicurare l’integrità del capitale sociale si ritiene utile far predisporre la perizia del conferimento. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La riforma ha modificato un altro principio cardine del diritto societario rappresentato dalla partecipazione sociale proporzionale al conferimento eseguito dal socio. A seguito della riforma è infatti possibile ottenere una partecipazione sociale svincolata dall’entità del conferimento; il socio potrà quindi ricevere una partecipazione non necessariamente proporzionale al valore di ciò che ha apportato. L’art. 2468, comma 2, C.c. sancisce tale principio subordinandone però l’applicazione all’inserimento di un’apposita -4- Dott. Simone Quarteroni clausola all’interno dell’atto costitutivo. Il successivo comma 3, innovando rispetto all’attuale disciplina di cui all’art. 2492 C.c., consente che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci particolari diritti amministrativi e/o patrimoniali. L’esistenza di quote non proporzionali ai conferimenti in qualche modo risponde all’esigenza di “premiare” particolari soci privi dei capitali necessari ma che al contrario possiedono idee, capacità, esperienza ritenute utili per l’attività della società e rafforza ulteriormente quel carattere “personale” attribuito alla nuova srl *** DIRITTO SOCIETARIO: IL COLLEGIO SINDACALE NELLE NUOVE SRL Art. 2477, C.c. Decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.11.2003 Nell'ambito del Codice civile riformato la disciplina del collegio sindacale della Srl risulta essere piuttosto lacunosa. Infatti, qualora il collegio sia nominato per obbligo di legge, ai fini dell'individuazione dei poteri e dei compiti ad esso spettanti deve essere fatto riferimento alle disposizioni in materia di Spa. Ma tale rinvio determina una notevole situazione di incertezza: non è infatti chiaro se il collegio sia tenuto a svolgere esclusivamente il controllo contabile ovvero se lo stesso debba provvedere anche alla verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché del suo concreto funzionamento. Tali problemi interpretativi dovrebbero essere superati dalla previsione contenuta nel decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame delle Commissioni parlamentari, secondo la quale nelle Srl il collegio sindacale esercita sia il controllo sull'amministrazione che il controllo contabile. Quest'ultimo può comunque essere attribuito ad un revisore esterno se espressamente previsto nell'atto costitutivo. LA NOMINA DEI SINDACI La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, ai sensi dei commi 2 e 3, del nuovo art. 2477, se: ¨ il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000 (attualmente il limite è pari a € 103.291,38); ovvero ¨ per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale ricavi delle vendite e delle prestazioni dipendenti occupati in media nell'esercizio € 3.125.000 € 6.250.000 50 ovvero la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o è una società sportiva professionistica. Dovrà essere chiarita la conseguenza per le società con capitale sociale superiore a € 103.291,38 ma non a € 120.000 (attualmente con il collegio sindacale) che in base alle nuove disposizioni non sono tenute alla nomina di tale organo. Al di fuori delle ipotesi di nomina obbligatoria, l'istituzione del collegio sindacale può (facoltà) essere prevista dall'atto costitutivo, ai sensi del comma 1 del citato art. 2477. La nomina dei sindaci: - deve essere effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da parte dei soci con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto se tale modalità è prevista nell'atto costitutivo (art. 2479); - deve essere depositata entro 30 giorni, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese. LA DURATA IN CARICA DEI SINDACI Con riferimento alla durata dell'incarico dei sindaci il nuovo art. 2400 prevede che gli stessi restano in carica per 3 esercizi che scadono "alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica". La cessazione ha comunque effetto dal momento di effettiva ricostituzione del nuovo collegio. Tale nuova previsione elimina la situazione di "vuoto" che si creava in passato tra la data di cessazione del collegio (scadenza del triennio) e la nomina dei nuovi sindaci. -5- Dott. Simone Quarteroni Va comunque considerato che nelle Srl l'approvazione del bilancio non necessariamente deve avvenire nell'ambito di una riunione assembleare potendosi la stessa essere effettuata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tal caso il termine di scadenza dell'incarico non risulta chiaro: si potrebbe ipotizzare che l'incarico venga a scadenza dalla data della decisione dei soci di approvare il bilancio ovvero dalla data di iscrizione della stessa sull'apposito libro. I sindaci restano in carica per un periodo di tempo inferiore al predetto qualora intervenga la rinunzia, la revoca o la decadenza. Queste ultime possono essere determinate dalle seguenti cause: Tipologia di cessazione Causa di cessazione giusta causa Revoca (art. 2400) Decadenza (artt. 2399 - 2404 - 2405) § mancata partecipazione "ingiustificata", nel corso dell'esercizio, a due riunioni del collegio sindacale ovvero a due riunioni del consiglio di amministrazione § cancellazione/sospensione dal Registro dei revisori contabili § sussistenza di cause di ineleggibilità § altre cause previste dall'atto costitutivo La cessazione per scadenza del termine ovvero per rinunzia, revoca o decadenza deve essere comunicata entro 30 giorni al Registro delle Imprese da parte degli amministratori. POTERI E COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE Per l'individuazione dei poteri e dei compiti spettanti al collegio sindacale successivamente all'entrata in vigore della riforma è necessario distinguere a seconda che tale organo sia stato nominato per legge ovvero la sua istituzione sia facoltativamente prevista nell'atto costitutivo. COLLEGIO NOMINATO PER LEGGE Se il collegio sindacale è stato nominato per obbligo di legge, l'art. 2477 ai fini dell'individuazione dei poteri e dei compiti ad esso spettanti rinvia alle disposizioni in materia di Spa. In merito ai poteri, l'art. 2403-bis, riproponendo sostanzialmente quanto previsto dagli attuali art. 2403, commi 3 e 4 e 2403-bis, dispone che i sindaci possono: effettuare, anche singolarmente, ispezioni e controlli; chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (anche relativamente a società controllate); avvalersi di propri dipendenti o ausiliari (esclusi il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, i dipendenti ovvero i consulenti della società, ecc., in base a quanto previsto dall'art. 2399) sotto la loro responsabilità ed a proprie spese. Al collegio sindacale viene ora riconosciuto altresì il potere di convocare l'assemblea (previa comunicazione al presidente del CdA) qualora lo stesso ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406). Con riferimento ai doveri dei sindaci, ai sensi del nuovo art. 2405 gli stessi sono tenuti a partecipare all'assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Nelle Spa inoltre, il nuovo art. 2403 prevede che il collegio ha il compito di vigilare: sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo (compito già attualmente previsto); sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché sul concreto funzionamento dello stesso. Trattasi di un controllo di legittimità sostanziale sulla gestione e non invece di un controllo di merito "sull'opportunità e/o convenienza" delle operazioni poste in essere dagli amministratori. Il collegio infatti deve vigilare che le decisioni degli amministratori non siano: - in contrasto con la legge e con l'atto costitutivo; - in conflitto di interessi; - manifestamente imprudenti ossia tali da compromettere la situazione patrimoniale della società; - estranee all'oggetto sociale. -6- Dott. Simone Quarteroni Il collegio deve inoltre verificare che la società sia dotata di strutture adeguate allo scopo. In merito all'esercizio del controllo contabile, attualmente funzione tipica ed esclusiva del collegio sindacale, la riforma prevede nelle Spa l'attribuzione dello stesso, in generale, ad un revisore esterno. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio o che non sono tenute a redigere il bilancio consolidato tale controllo può comunque essere effettuato dal collegio sindacale qualora espressamente previsto dall'atto costitutivo. Nelle Srl l'applicazione delle predette disposizioni riguardo ai doveri dei sindaci comporta alcune difficoltà di carattere interpretativo: infatti, anche in tali società il collegio sindacale è obbligato ad effettuare il controllo sull'adeguatezza dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili ovvero è obbligato al solo controllo contabile? Sul punto si sono sviluppate due opposte tesi. 1° TESI La prima tesi, partendo dal presupposto che l'art. 2477 è rubricato "controllo legale dei conti" sostiene che il compito del collegio sindacale dovrebbe esaurirsi nell'effettuazione del solo controllo contabile, essendo il controllo sull'amministrazione attribuito ai soci ai sensi dell'art. 2476. Accogliendo tale tesi le funzioni del collegio si ridurrebbero notevolmente rispetto a quanto previsto dalla normativa attuale che all'art. 2488 impone oltre al controllo contabile anche il controllo sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed il controllo sull'amministrazione. 2° TESI La seconda tesi ritiene invece che al pari delle Spa, anche nelle Srl il collegio sia tenuto ad eseguire i controlli sull'adeguatezza dei sistemi organizzativi, di amministrazione e contabili della società. In tale ipotesi il controllo contabile da chi va esercitato? Come già accennato, nelle Spa l'esercizio di tale funzione spetta, in generale, ad un revisore esterno. La nomina di tale revisore ai fini dell'esercizio del controllo contabile è necessaria anche nelle Srl, in virtù del rinvio alle norme sulle Spa? È stato ipotizzato che il controllo contabile spetti comunque al collegio e possa essere attribuito ad un revisore solo per effetto di espressa previsione statutaria. La questione dovrebbe trovare una soluzione con il Decreto correttivo al D.Lgs. n. 6/2003, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.11.2003 e ora all'esame del Parlamento, che prevede un'integrazione all'art. 2477 in base alla quale nelle Srl in cui il collegio è nominato per obbligo di legge: "se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale". A tale proposito, nella relazione al Decreto è affermato che "in relazione all'ipotesi di controllo obbligatorio dei conti … salva diversa scelta statutaria, debba essere invertita la regola vigente per le società per azioni, consentendo il cumulo in uno stesso soggetto delle funzioni di controllo sull'amministrazione e di controllo contabile, stante l'indubbia semplificazione del modello sociale delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.". Quindi, considerando la predetta integrazione normativa, il collegio sindacale dovrà esercitare entrambe le funzioni salvo che il controllo contabile venga attribuito, con apposita previsione dell'atto costitutivo, ad un revisore esterno. Il controllo contabile si esplica, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2409-bis, nell'esercizio delle seguenti attività: 1. 2. 3. Verifica durante l'esercizio (almeno trimestralmente) della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e dei controlli eseguiti nonché della conformità degli stessi alle norme che li disciplinano Redazione di un'apposita relazione in cui è espresso il giudizio sul bilancio d'esercizio Nell'esercizio del controllo possono essere richiesti agli amministratori documenti ed altre notizie utili a tal fine. COLLEGIO NOMINATO DALL'ATTO COSTITUTIVO Se il collegio sindacale è nominato facoltativamente nell'atto costitutivo, l'art. 2477 demanda a quest'ultimo l'individuazione dei poteri e delle competenze dell'organo di controllo. In tal caso si ritiene comunque che all'organo facoltativamente istituito debba applicarsi la disciplina di funzionamento prevista dalla legge. -7- Dott. Simone Quarteroni L'atto costitutivo può inoltre prevedere, in luogo del collegio sindacale, la nomina di un revisore unico. RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE Il nuovo art. 2404 introduce alcune novità in merito alle riunioni del collegio sindacale. Infatti: i sindaci devono riunirsi almeno ogni 90 giorni (e non più "almeno ogni trimestre"); la riunione può essere svolta anche utilizzando mezzi di telecomunicazione (ad esempio, in videoconferenza) qualora ciò sia previsto nell'atto costitutivo; è introdotto un quorum costitutivo: il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci (così, se i sindaci effettivi sono 3, è necessario, ai fini della validità della riunione che alla stessa siano presenti almeno 2). Le deliberazioni, come già attualmente previsto, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. L'esito della riunione del collegio deve essere riportato su un apposito verbale. REQUISITI DEI SINDACI Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi e di 2 supplenti. Non possono essere nominati sindaci, ai sensi dell'art. 2399: ¨ gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità all'esercizio di uffici direttivi; ¨ il coniuge, i parenti entro il quarto grado degli amministratori (anche di società controllate o controllanti) e gli amministratori; ¨ i soggetti che intrattengono con la società (o con società controllate o controllanti) rapporti di lavoro, rapporti continuativi di consulenza o di prestazioni d'opera ovvero rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l'indipendenza; ¨ coloro che presentano altre cause di ineleggibilità o di incompatibilità individuate nell'atto costitutivo. Nelle Spa, ai fini della nomina è richiesta l'iscrizione di alcuni o di tutti i sindaci nel Registro dei revisori contabili. In particolare, in tali società, come sopra accennato, vige la regola della separazione tra controllo contabile (affidato ad un revisore esterno) e controllo sull'amministrazione (affidato al collegio sindacale). Ove si realizzi tale separazione: nel collegio sindacale, come previsto dal nuovo art. 2397 almeno un sindaco effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili. I restanti componenti del collegio, se non iscritti nel predetto Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia ovvero tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche; il revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili. Qualora invece non sussista tale separazione, in quanto l'atto costitutivo riserva al collegio sindacale anche il controllo contabile, necessariamente tutti i componenti del collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori. Nelle Srl l'applicazione della predetta disposizione dovrebbe determinare le medesime conseguenze e pertanto se il collegio esercita le funzioni di controllo contabile (e lo stesso non viene pertanto attribuito, con previsione dell'atto costitutivo, ad un revisore esterno), tutti i suoi membri devono essere scelti tra i soggetti iscritti al predetto Registro. COMPENSO SPETTANTE In merito al compenso annuale spettante ai sindaci, il nuovo art. 2402 conferma l'attuale disposizione affermando che lo stesso deve essere stabilito, per l'intera durata dell'incarico, nell'atto costitutivo o, in mancanza, dall'assemblea che nomina l'organo di controllo. La predetta disposizione conferma l'irregolarità del comportamento adottato da alcune società che determinano il compenso spettante al collegio sindacale per ogni singolo anno del triennio in sede di approvazione del bilancio d'esercizio. -8- Dott. Simone Quarteroni DIRITTO SOCIETARIO:IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DELLE NUOVE SRL Artt. 2469 e 2470, C.c. Anche nelle nuove Srl vige il principio della libera trasferibilità delle quote sociali per atto tra vivi o mortis causa, con la possibilità di introdurre specifiche limitazioni nell’atto costitutivo (ad esempio, clausole di gradimento e di prelazione), fino a prevedere il divieto totale di trasferimento. Tuttavia, a contemperamento delle predette possibilità e a tutela dell’interesse dei singoli soci, agli stessi è riconosciuto il diritto inderogabile di recedere dalla società, qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o contenga una clausola di mero gradimento potestativo o impedisca di fatto il trasferimento per causa di morte. TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI Nel nuovo ordinamento societario, il trasferimento delle partecipazioni di Srl è disciplinato dall’art. 2469, C.c., che, riproducendo sostanzialmente l’impianto dell’attuale art. 2479, nel comma 1 stabilisce che “le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”. Accanto al principio di generale trasferibilità delle quote, è riproposta la possibilità di introdurre nell’atto costitutivo clausole limitative al trasferimento delle quote. Tali limitazioni possono essere: assolute parziali divieto totale di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi o per successione a causa di morte dei soci clausole di gradimento o di prelazione TUTELA DEI SOCI E DIRITTO DI RECESSO Nell’ambito delle nuove Srl, tuttavia, l’interesse dei singoli soci risulta più tutelato, con l’introduzione nel comma 2 del citato art. 2469, del riconoscimento ai soci ed ai loro eredi del diritto inderogabile di recesso, in presenza di forti restrizioni alla libertà di disporre della propria partecipazione (Informativa SEAC 7.11.2003, n. 258), quali quelle connesse con la previsione nell’atto costitutivo: - dell’intrasferibilità delle partecipazioni; - di clausole di mero gradimento; - di condizioni tali da impedire, nel caso concreto, con riferimento alla specifica situazione soggettiva del socio, il trasferimento per causa di morte. Tale nuova disposizione mira ad evitare il formarsi di situazioni di sostanziale “blocco” della posizione dei soci, già verificatesi nell’ambito del regime attuale in cui non è legittimato il diritto di recesso nelle ipotesi in esame. Va tenuto peraltro presente che il nuovo art. 2469, C.c. consente di stabilire nell’atto costitutivo un termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il diritto di recesso non può essere esercitato. CLAUSOLE DI GRADIMENTO Una prima ipotesi di limitazione della trasferibilità delle quote è rappresentata dalle clausole di gradimento (Informativa SEAC 7.11.2003, n. 258), che subordinano l’efficacia del trasferimento della quota al gradimento di organi sociali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, ecc.), di soci o di terzi (ad esempio, una banca finanziatrice). Nell’atto costitutivo di una Srl si potrà prevedere che: “Le partecipazioni potranno essere trasferite soltanto a soggetti che abbiano un’esperienza almeno quinquennale nell’attività di……” (oppure) “Le partecipazioni potranno essere trasferite soltanto ai soggetti che ottengono il parere favorevole dell’organo amministrativo. A ciascun socio spetta il diritto di recesso.” La previsione di siffatte clausole, finalizzate a sottoporre eventuali modificazioni della compagine sociale al vaglio degli altri soci, di un organo sociale o di un soggetto esterno, trova fondamento nel carattere personalistico attribuibile alle Srl, in base al quale è l’identità personale dei soci il fattore di maggiore rilevanza per il funzionamento della -9- Dott. Simone Quarteroni società. In considerazione di tale aspetto, la legittimità delle clausole di gradimento nell’ambito delle Srl, negata per le Spa, è stata riconosciuta, anche in vigenza dell’attuale regime, in sede giurisprudenziale (Sentenza Corte di Cassazione 4.3.1993, n. 2637). CLAUSOLE DI PRELAZIONE Le clausole di prelazione prevedono normalmente che, qualora uno dei soci intenda trasferire la quota, lo stesso debba preventivamente offrirla agli altri soci, alle medesime condizioni pattuite con i terzi. Con l’obiettivo di mantenere stabile la composizione della compagine sociale e i rapporti di forza all’interno di essa, i soci si tutelano contro possibili entrate di terzi “estranei” stabilendo che, nell’ipotesi in cui un socio intenda trasferire la propria partecipazione, dovrà preferire gli altri soci come acquirenti, alle medesime condizioni offerte dal terzo. Se si intende inserire nell’atto costitutivo una clausola di prelazione, al fine di renderla effettivamente efficace deve essere posta particolare attenzione ad alcuni aspetti, quali: fare riferimento a tutte le possibili ipotesi di trasferimento, non solo quindi alla situazione tipica della cessione a titolo oneroso della piena proprietà, ma anche ad altre fattispecie (permuta, conferimento, donazione, dazione in pagamento, cessione del diritto di usufrutto, ecc.); considerare anche il caso in cui ad essere ceduta sia la partecipazione di controllo di una società socia, in quanto da tale operazione deriva l’effetto indiretto di mutamento della compagine della propria società; nei casi sopracitati, in mancanza di un corrispettivo in denaro, prevedere i criteri di valorizzazione della quota; cautelarsi contro possibili simulazioni del prezzo di cessione (artificiosa sopravvalutazione dello stesso rispetto al valore effettivo della partecipazione), finalizzate a scoraggiare l’acquisto da parte dei soci. In tali casi, è opportuno prevedere che la determinazione del prezzo sia demandata ad un terzo soggetto (arbitro), precisando altresì chi debba sostenerne il relativo costo (ad esempio, si può stabilire che “se il valore determinato dall’arbitro risulta inferiore oltre una certa percentuale rispetto a quello simulato, il costo dell’arbitraggio è interamente a carico del socio che intende trasferire la propria partecipazione”). In generale, inoltre, va considerato che le modalità di funzionamento delle clausole in esame (comunicazione dell’offerta agli altri soci ovvero all’organo amministrativo, tempistiche per l’adesione, ecc.) non sono previste normativamente, per cui andranno regolamentate nell’atto costitutivo. Nell’ipotesi in cui, in presenza di una clausola di prelazione, il cedente non dia comunicazione preventiva dell’offerta ai soci, l’eventuale trasferimento al terzo è inefficace nei confronti della società, con la conseguenza che il soggetto subentrante non può ottenere l’iscrizione nel libro soci. EFFICACIA E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO L’art. 2470, comma 1, C.c. ripropone il principio secondo cui l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società, con la conseguente legittimazione del subentrante all’esercizio dei diritti sociali, è subordinata all’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci. Tale iscrizione è effettuata su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito al Registro delle Imprese. Il deposito dell’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese competente in base alla sede della società deve avvenire, a cura del notaio, entro 30 giorni. La data del deposito al Registro delle Imprese assume rilievo, in particolare, nel caso di trasferimento della medesima quota a più persone. L’art. 2470, comma 3, C.c. prevede infatti che qualora la quota sia alienata a più persone, con atti successivi, ne diviene titolare chi per p ri mo e in b uo na fe de iscrive l’atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese, a n co rc hé i l rela t iv o a tto s ia sta to sti p ula to i n da ta po st er io re . In caso di trasferimento a causa di morte, il deposito e l’iscrizione sono effettuati su richiesta dell’erede/legatario. L’art. 2470, C.c. in esame assume quindi rilevanza sotto due aspetti, ossia in relazione all’efficacia del trasferimento nei confronti della società e al regime di pubblicità legale ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ Iscrizione nel libro dei soci Legittimazione all’esercizio dei diritti sociali - 10 - Dott. Simone Quarteroni Deposito al Registro delle Imprese OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI in caso di cessioni successive prevale chi per primo e in buona fede ha effettuato l’iscrizione RESPONSABILITÀ DEL CEDENTE In base all’art. 2472, C.c., che ripropone il contenuto dell’attuale art. 2481, per un periodo di 3 anni dalla data di iscrizione del trasferimento nel libro soci il cedente rimane obbligato, in solido con l’acquirente, in relazione ai versamenti ancora dovuti. Il carattere sussidiario dell’obbligazione comporta che il pagamento può essere richiesto al cedente solo dopo che la richiesta al socio è rimasta infruttuosa. CASI PARTICOLARI Sono previsti particolari adempimenti, a carico degli amministratori, in presenza di società unipersonali ovvero in caso di costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci. Il comma 4 dell’art. 2470, C.c. stabilisce che, nell’ipotesi in cui l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio (società unipersonale), gli amministratori sono tenuti a depositare presso il Registro delle Imprese una comunicazione con indicazione dei seguenti dati: cognome e nome, ovvero denominazione del soggetto; data e luogo di nascita o di costituzione; domicilio o sede e cittadinanza dell’unico socio. Il comma 5 dell’art. 2470 richiede il deposito al Registro delle Imprese di un’apposita comunicazione da parte degli amministratori anche quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci. In entrambi i casi: l’obbligo può essere adempiuto anche da parte dell’unico socio o di colui che cessa di esserlo; le comunicazioni devono essere depositate entro 30 giorni dalla loro iscrizione nel libro dei soci, riportando la data di tale iscrizione. *** DIRITTO SOCIETARIO:IL RECESSO DEL SOCIO NELLE NUOVE SRL Artt. 2469, 2473 e 2481-bis, C.c. a nuova disciplina delle Srl apporta sostanziali modifiche al diritto di recesso dei soci, finalizzate a salvaguardare gli interessi del singolo socio a fronte della maggiore autonomia organizzativa che caratterizza le nuove società e dunque dei più incisivi poteri di cui gode la maggioranza del capitale sociale. Rispetto al sistema attuale, che limita tale diritto alle ipotesi tassativamente previste dalla legge e nel quale la quota del socio recedente è liquidata in base ai valori contabili, nel nuovo ordinamento societario vengono ampliate le cause legittimanti il recesso “in ogni caso” ed è ammessa la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi e di regolamentare le relative modalità di esercizio nell’ambito dell’atto costitutivo. Inoltre, il rimborso della quota del socio uscente deve essere effettuato tenendo conto del valore di mercato. Con la presente Informativa, oltre ad un esame delle novità normative, si intende offrire qualche utile suggerimento sulla possibilità di modulare il diritto di recesso conformemente alle specifiche esigenze della società, con l’introduzione di apposite clausole in sede di redazione dell’atto costitutivo. La disciplina del recesso interesserà inoltre l’attività di “aggiornamento” degli attuali statuti da effettuare entro il 30.9.2004. A conferma della maggiore rilevanza posta nel nuovo ordinamento societario al diritto di recesso dei soci di Srl, la regolamentazione della materia non è più effettuata, come in precedenza, mediante rinvio alle norme delle Spa, ma è contenuta in una disposizione specifica (art. 2473, C.c.), che ne stabilisce: - le cause; - le modalità di esercizio (quantificazione della quota e relativo rimborso); - le ipotesi di revoca. LE CAUSE DEL RECESSO Secondo quanto disposto dal nuovo art. 2473, C.c., il diritto di recesso può essere esercitato: - 11 - Dott. Simone Quarteroni in ogni caso, nelle ipotesi specificamente previste dalla legge (disciplina legale); nelle ipotesi e con le modalità previste dall’atto costitutivo (disciplina pattizia). Le nuove Srl sono quindi caratterizzate dall’ampliamento delle ipotesi di recesso: mediante l’introduzione di nuove ipotesi legali; con la previsione che ulteriori ipotesi possano essere liberamente stabilite nell’atto costitutivo oppure che l’atto costitutivo possa derogare ad alcune fattispecie previste dalla norma. LA DISCIPLINA LEGALE Possono essere ricondotte a tale fattispecie le ipotesi di recesso connesse con: - la presenza di determinate clausole nell’atto costitutivo; - l’adozione di delibere o decisioni, rispetto alle quali il socio che non consente può recedere. Clausole contenute nell’atto costitutivo Il nuovo art. 2469, comma 2, C.c. ricollega il diritto inderogabile di recesso alle seguenti previsioni dell’atto costitutivo: clausole di divieto assoluto di trasferibilità della quota; clausole di gradimento potestativo, che subordinano il trasferimento al parere favorevole di organi sociali, soci o terzi (ad esempio, una banca finanziatrice), senza prevederne condizioni o limiti. Danno luogo al diritto di recesso le clausole di gradimento che, in quanto basate su elementi soggettivi di giudizio molto aleatori (ad esempio, moralità, capacità, ecc. del potenziale acquirente della quota), rendono sostanzialmente imprevedibile l’esito della valutazione. Non danno invece diritto al recesso le clausole di gradimento fondate su elementi oggettivi di giudizio (ad esempio, la richiesta che il soggetto subentrante sia iscritto ad un determinato albo professionale oppure abbia svolto per almeno un quinquennio un’attività analoga a quella svolta dalla società), per le quali l’esito della valutazione del gradimento risulta in certa misura prevedibile a priori; clausole che impediscono, nel caso concreto, il trasferimento per causa di morte (ad esempio, la previsione che la quota possa essere trasferita soltanto ai discendenti, qualora il socio non abbia figli). Considerato che alle ipotesi in esame la norma ricollega il diritto inderogabile di recesso, va sottolineata la necessità di verifica dell’eventuale presenza di tali clausole negli atti costitutivi già in essere, per evitare situazioni di recesso originariamente non previste. Ai sensi del nuovo art. 2473, C.c., inoltre, il diritto di recesso compete ai soci di una società contratta a tempo indeterminato. Si ritiene che la fattispecie in esame sia applicabile anche nel caso di società già esistenti per le quali la durata, ancorché determinata, sia posta a lunghissimo termine (ad esempio, 2100). In tale ipotesi sarà quindi opportuno ridurre la durata secondo scadenze medie più ravvicinate. Diritto di recesso conseguente a decisioni/delibere della società Il diritto di recesso in conseguenza di decisioni/delibere della società spetta ai soci che non consentono, vale a dire sia ai soci che hanno espresso il proprio dissenso, sia agli astenuti. L’oggetto delle decisioni/delibere per le quali spetta il diritto di recesso ai sensi dei nuovi artt. 2473 e 2481-bis è stato ampliato rispetto a quanto previsto dagli attuali artt. 2437 e 2343: DISCIPLINA ATTUALE - Artt. 2437 e 2343 cambiamento dell’oggetto sociale cambiamento del tipo di società trasferimento della sede all’estero In ipotesi di conferimento di beni o crediti, quando il valore risulta inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello previsto all’atto del conferimento DISCIPLINA FUTURA - Artt. 2473 e 2481-bis cambiamento dell’oggetto sociale trasformazione della società fusione o scissione della società revoca dello stato di liquidazione trasferimento della sede all’estero eliminazione di cause di recesso previste dall’atto costitutivo compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468, comma 4 in tema di amministrazione e distribuzione degli utili (c.d. “golden quote”) aumento del capitale sociale senza diritto di prelazione - 12 - Dott. Simone Quarteroni La società ha sempre la possibilità di rendere inoperante il recesso conseguente ad una delibera/decisione adottata, revocando la delibera che lo ha indotto. In tal modo il recesso viene meno sin dall’origine. Dal punto di vista del socio recedente, invece, per la revoca è necessario il consenso della società. Il recesso, infatti, è un atto unilaterale recettizio e come tale produce effetto al momento del ricevimento della relativa dichiarazione da parte della società. LA DISCIPLINA PATTIZIA Il nuovo ordinamento delle Srl ammette la possibilità di introdurre anche clausole pattizie che prevedono ipotesi diverse di recesso. Una volta introdotta una clausola di recesso, la sua successiva soppressione genera essa stessa il diritto di recesso del socio che non acconsente alla rimozione. Inoltre, l’autonomia dei soci nella regolamentazione del recesso si può esprimere anche nella deroga ad alcune ipotesi legali di recesso, quali quelle connesse con le deliberazioni relative: - alla proroga della durata della società; - all’introduzione o rimozione della prelazione nel trasferimento delle quote. Tale possibilità deriva dall’applicazione alle Srl della disciplina prevista per le Spa dall’art. 2437, comma 2. LE MODALITÀ DEL RECESSO Le modalità di esecuzione del recesso vengono specificate dalla norma solo in relazione a determinate fattispecie, ossia: - - nel caso di società contratte a tempo indeterminato, il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento. L’art. 2473, comma 2 stabilisce comunque un preavviso di almeno 180 giorni, con la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo un termine più lungo, ma non superiore a 1 anno; nel caso di clausole di intrasferibilità o gradimento, la norma pone soltanto la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo un termine massimo (2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione) entro il quale il diritto di recesso non può essere esercitato. Può essere pertanto opportuno introdurre nell’atto costitutivo anche un termine per il preavviso. Per le società già costituite, i cui statuti riportano siffatte clausole di intrasferibilità o di mero gradimento, si ritiene possibile far decorrere il termine massimo di due anni dall’1.1.2004. Per le altre ipotesi, la mancanza di una specifica previsione normativa sulle modalità di esercizio del recesso, implica l’opportunità di esplicitarne le regole nell’ambito dell’atto costitutivo. Ciò vale, in particolare, per le ipotesi di recesso conseguenti a delibere/decisioni della società. Va considerato infatti che tale fattispecie non può essere esclusa a priori, essendo ricollegata a tutti i tipi di delibere/decisioni previste dall’art. 2473. A tal fine, qualora non si intenda formulare una disposizione specifica, può essere utilmente richiamata la regola prevista per le Spa dall’art. 2437-bis, secondo cui il diritto di recesso è esercitato mediante invio di una lettera raccomandata: entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera da cui origina; entro 30 giorni da quando il socio ne ha conoscenza, quando manca una delibera da iscrivere al Registro delle Imprese. IL RIMBORSO DELLA QUOTA I commi 3 e 4 del nuovo art. 2473 disciplinano rispettivamente le modalità di quantificazione del valore della quota e di rimborso di tale valore. QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA Coerentemente con la finalità di tutelare concretamente gli interessi del socio recedente, il legislatore della riforma ha stabilito che il valore della relativa quota deve essere quantificato in base al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione è demandata alla relazione giurata di un perito nominato dal presidente del tribunale. Tale aspetto rappresenta una novità di rilievo, posto che secondo l’attuale art. 2437, comma 1, il rimborso della quota del socio recedente avviene in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio, quindi, di fatto, a valori contabili, senza tenere conto, in linea generale, del valore dell’avviamento. QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA - 13 - Dott. Simone Quarteroni DISCIPLINA ATTUALE DISCIPLINA FUTURA Il rimborso della quota del socio uscente avviene in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio Il rimborso della quota del socio uscente avviene in proporzione al patrimonio sociale determinato tenendo conto del valore di mercato al momento del recesso Circa la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo modalità diverse di determinazione della quota, si ritiene che l’autonomia pattizia non sia comunque tale da poter privare di significato economico il diritto di recesso, escludendo di fatto alcuni componenti patrimoniali (ad esempio, l’avviamento), come è previsto per le Spa dall’art. 2437-bis. Potrebbe essere invece opportuno predeterminare la modalità di conteggio del valore da attribuire al patrimonio sociale (con riferimento, ad esempio, ai redditi degli ultimi 3 anni, per quanto riguarda l’avviamento da quantificare). RIMBORSO DELLA QUOTA Il rimborso della quota del socio recedente deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso e può avvenire con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 2473, ossia mediante: 1. ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE ALLE LORO QUOTE La cessione della quota avviene a prezzo prestabilito, corrispondente al valore di mercato al momento del recesso, quantificato in contraddittorio tra la società e il recedente; 2. ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DI UN TERZO CONCORDEMENTE INDIVIDUATO DAGLI ALTRI SOCI Tale modalità, così come le successive, potrà essere intrapresa solo qualora l’offerta della quota agli altri soci abbia dato esito negativo; 3. RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DELLE RISERVE DISPONIBILI Si determinerà un accrescimento della quota dei soci superstiti, con la conseguente necessità di modifica della ripartizione del capitale sociale; 4. RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE L’esecuzione del rimborso potrà avvenire dopo il decorso di 3 mesi dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione, a condizione che i creditori sociali anteriori all’iscrizione non vi abbiano fatto opposizione. A tutela degli interessi dei creditori sociali, è infatti previsto che gli stessi possano opporsi al rimborso entro 3 mesi, dimostrando che il recesso può provocare un pericolo alla restituzione del loro credito. Se il giudice accoglie le istanze dei creditori, il rimborso della quota del socio recedente non può essere perfezionato e la società viene posta in liquidazione. ESEMPIO DI CLAUSOLA DELL’ATTO COSTITUTIVO Di seguito si propone un esempio di clausola dell’atto costitutivo relativa al diritto di recesso. Le parti evidenziate in corsivo rappresentano previsioni eventuali, che possono essere diversamente formulate a seconda della particolare situazione. ART. …. - RECESSO Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell’oggetto sociale; b) la trasformazione della società; c) la fusione e la scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede sociale all’estero; f) l’eliminazione di una o più cause di recesso indicate nell’atto costitutivo; g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto sociale; h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’art. 2468, comma 4, C.c.; i) l’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. I soci hanno altresì il diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell’art. 2469, comma 2, C.c. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Essendo la società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno (…) giorni/mesi. Possono altresì recedere dalla società i soci che ………………………………. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro - 14 - Dott. Simone Quarteroni imprese, o se non prevista, dalla trascrizione della decisione che lo legittima nel libro delle decisioni dei soci, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, nonché del relativo domicilio. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. L’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci l’avvenuto esercizio del diritto di recesso entro (…) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall’esercizio dello stesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. *** Legge 3.10.2001, n. 366 D.Lgs. 17.1.2003, n. 6 A decorrere dall'1.1.2004 entrerà in vigore la tanto annunciata riforma del diritto societario che porterà rilevanti cambiamenti cui le società di capitali dovranno uniformarsi entro termini prefissati. Alle società costituite prima di tale data è comunque consentito, già nel corso del 2003, introdurre nello statuto clausole conformi alle nuove disposizioni; tali modifiche, tuttavia, avranno effetto soltanto successivamente all'1.1.2004 a seguito della loro iscrizione nel Registro delle Imprese con contestuale deposito della nuova versione dello statuto. Con il D.Lgs. 17.1.2003, n. 6, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale 22.1.2003, n. 17, viene data attuazione alla riforma del diritto societario che, modificando gli attuali articoli da 2325 a 2545 del Codice civile, produce un'integrale revisione della disciplina delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni civilistiche, ancorché programmata all'1.1.2003, è stata posticipata all'1.1.2004. La proroga di un anno si è resa necessaria a causa del numero considerevole di novità introdotte e di adempimenti richiesti alle società per l'adeguamento alle stesse. Per effetto di specifiche norme transitorie è tuttavia previsto che: · le società costituite prima dell'1.1.2004 possono adeguare gli statuti alle nuove disposizioni già nel corso del 2003, ancorché le modifiche risultino di fatto applicabili soltanto dopo l'1.1.2004; in ogni caso l'adeguamento deve avvenire entro il 30.9.2004 per le srl, sapa e spa e il 31.12.2004 per le cooperative; · i bilanci degli esercizi chiusi nel periodo 1.1.2004 - 30.9.2004 (ovvero nel periodo 1.1.2004 - 31.12.2004 per le cooperative) possono essere redatti indifferentemente tenendo conto delle disposizioni attualmente in vigore ovvero delle nuove regole. SINTESI DELLA NOVITÀ DELLA RIFORMA Come sopra accennato, con la riforma del diritto societario la disciplina delle società di capitali subisce una modifica radicale. Così, ad esempio, per le so c iet à a re s po n sa bi lità l i mita ta il legislatore non si limita, come nella disciplina previgente, ad un mero rinvio alle disposizioni previste per le società per azioni ma delinea un autonomo modello societario; per le so ciet à per a zio ni sono previsti nuovi modelli di amministrazione e di controllo; per le co o p era ti v e è disposta la distinzione tra società a mutualità prevalente (cui sono riservate le agevolazioni in materia fiscale) e non a mutualità prevalente. Con particolare riferimento alle srl e alle spa la riforma prevede in sintesi: SRL SPA - 15 - Dott. Simone Quarteroni · · · · · · · · costituzione della società per contratto o con atto · unilaterale; in ogni caso l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve essere depositato · presso l'Ufficio del Registro delle Imprese entro 20 giorni a cura del notaio che lo ha ricevuto obbligo di versare presso un istituto bancario almeno il 25% dei conferimenti in denaro possibilità di prevedere partecipazioni non proporzionali ai conferimenti apportati possibilità di conferimento delle prestazioni d'opera rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e restituzione degli stessi se avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento · della società ampliamento delle ipotesi in cui il socio può esercitare il diritto di recesso dalla società per le società di piccole dimensioni (con capitale sociale inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e che rispettano i limiti di cui all'art. 2435-bis Codice civile) l'atto costitutivo potrà prevedere, determinandone competenze e poteri, la nomina di un organo monocratico o collegiale di controllo possibilità di prevedere nell'atto costitutivo decisioni non assembleari mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. possibilità di stipulare patti parasociali sotto qualunque forma previsione di 3 diversi modelli di amministrazione e controllo: modello attuale: Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e organo di controllo contabile modello dualistico: Consiglio di gestione, Consiglio di sorveglianza e organo di controllo contabile modello monistico: Consiglio di amministrazione, al cui interno è nominato il comitato di controllo, e l'organo di controllo contabile possibilità, di delegare, attraverso apposite clausole statutarie le funzioni dell'assemblea al Consiglio di amministrazione (o al Consiglio di gestione) e viceversa al fine di meglio adeguare la struttura sociale alle esigenze di gestione; in pratica è riconosciuta la possibilità di creare una struttura societaria ad hoc, particolare ed esclusiva di ogni società. ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SOCIALI Le nuove previsioni entreranno in vigore, come già accennato, a partire dall'1.1.2004. L'introduzione di tali novità richiede, alle società già costituite all'1.1.2004, l'adeguamento degli statuti entro termini diversi a seconda della tipologia di società; in mancanza, la società non potrà operare con conseguente scioglimento della stessa. Per le società che si costituiranno successivamente all'1.1.2004 gli atti costitutivi/statuti dovranno obbligatoriamente essere redatti tenendo conto esclusivamente delle nuove regole. Le società iscritte al Registro delle Imprese successivamente all'1.1.2004, ancorché costituite prima di tale data, dovranno adottare le nuove regole. DECORRENZA DELLA RIFORMA PER LE SRL, SPA E SAPA Le società già iscritte al Registro delle Imprese alla data dell'1.1.2004 devono adeguarsi alla riforma entro il 30.9.2004. Le deliberazioni necessarie per uniformare lo statuto alle nuove disposizioni possono essere adottate dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, indipendentemente dalla quota di capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti. A dette società è comunque riconosciuta la facoltà di adeguarsi già nel corso del 2003, in sede di costituzione o di modificazione dello statuto, inserendo nello stesso clausole conformi alla nuova disciplina. Tali clausole avranno efficacia dal momento, successivo all'1.1.2004, in cui saranno iscritte nel Registro delle Imprese con il contestuale deposito dello statuto nella nuova versione. - 16 - Dott. Simone Quarteroni DECORRENZA DELLA RIFORMA PER LE COOPERATIVE Le società cooperative già iscritte al Registro delle Imprese all'1.1.2004 devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31.12.2004. Qualora la società intenda mantenere le agevolazioni fiscali dovrà uniformarsi alle regole previste per le cooperative a mutualità prevalente. Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. BILANCIO D'ESERCIZIO Dalla riforma del diritto societario è stato coinvolto anche il bilancio e la sua struttura (Informativa SEAC 18.12.2002, n. 294). Le novità di maggiore rilevanza sono le seguenti: ¨ eliminazione delle interferenze fiscali e la conseguente redazione del bilancio sulla base delle sole norme civilistiche; ¨ previsione di nuove voci destinate alla rilevazione della fiscalità differita; ¨ introduzione di nuovi criteri di valutazione per le operazioni pronti contro termine ed in valuta; ¨ previsione di nuove informazioni da riportare nella nota integrativa. Anche per il bilancio d'esercizio sono previste disposizioni transitorie, differenziate a seconda della tipologia di società. In particolare è disposto che: - 17 - Dott. Simone Quarteroni Þ Þ Þ i bilanci degli esercizi chiusi anteriormente all'1.1.2004 devono essere redatti secondo le disposizioni attuali (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare i bilanci al 31.12.2002 e al 31.12.2003 sono redatti in base alle regole oggi in vigore); i bilanci degli esercizi chiusi dall'1.1.2004 al 30.9.2004 (ovvero dall'1.1.2004 al 31.12.2004 per le cooperative) possono essere redatti applicando indifferentemente le disposizioni attualmente vigenti o le nuove; i bilanci degli esercizi chiusi successivamente al 30.9.2004 (31.12.2004 per le cooperative) devono essere redatti esclusivamente secondo le nuove disposizioni. Per le società con esercizio coincidente con l'anno solare l'obbligo decorre pertanto dal bilancio chiuso al 31.12.2004 (ovvero 31.12.2005 per le cooperative). - 18 - Dott. Simone Quarteroni