La composizione dei conflitti individuali e collettivi di lavoro Francia ......................................................................................................................................................... 1 1.1. Tribunali del lavoro. ........................................................................................................................... 1 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. ..................................................................................... 2 1.3. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. .................................................................... 2 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. .............. 3 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. .............................................. 3 1.6. Controversie individuali e collettive. ............................................................................................... 3 1.7. Conflitto giuridico e conflitto di interessi. ....................................................................................... 4 1.8. Conciliazione e mediazione. .............................................................................................................. 4 1.9. Arbitrato. .............................................................................................................................................. 5 Germania .................................................................................................................................................... 6 1.1. Tribunali del lavoro. ........................................................................................................................... 6 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. ..................................................................................... 6 1.3. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. .................................................................... 7 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. .............. 7 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. .............................................. 7 1.6. Controversie individuali e collettive. ............................................................................................... 7 1.7. Conflitto giuridico e conflitto di interessi. ....................................................................................... 8 1.8. Conciliazione, mediazione e arbitrato. ............................................................................................. 8 Gran Bretagna ............................................................................................................................................ 8 1.1. Tribunali del lavoro. ........................................................................................................................... 9 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. ..................................................................................... 9 1.3. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. .................................................................... 9 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. ............ 10 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. ............................................ 10 1.6. Controversie individuali e collettive. ............................................................................................. 10 1.7. Conflitto collettivo giuridico e conflitto collettivo di interessi. ................................................... 11 1.8. Conciliazione e mediazione. ............................................................................................................ 11 1.9. Arbitrato. ............................................................................................................................................ 11 1.10. Le commissioni d’inchiesta e di consulenza................................................................................ 12 Italia .......................................................................................................................................................... 12 1.1. Tribunali del lavoro. ......................................................................................................................... 12 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. ................................................................................... 13 1.3.1. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. ............................................................... 13 1.3.2. Competenza per materia e competenza per territorio. ............................................................. 14 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. ............ 14 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. ............................................ 14 1.6. Controversie individuali e collettive. ............................................................................................. 15 1.7. I procedimenti speciali in materia di lavoro. ................................................................................ 16 1.8. La conciliazione e la mediazione. ................................................................................................... 16 1.9. L’arbitrato. ......................................................................................................................................... 17 1.11. Le disposizioni legislative in tema di composizione dei conflitti lavoro................................. 18 Spagna....................................................................................................................................................... 20 1.1. Tribunali del lavoro specializzati. .................................................................................................. 21 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro nella Legge sul Processo del Lavoro del 1990. .... 21 1.3. Ambito della giurisdizione dell’Ordine sociale. ........................................................................... 22 1.4.1. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. ......... 22 1.4.2. Legittimazione processuale in riferimento a interessi propri delle rappresentanze collettive. .................................................................................................................................................................... 23 1.4.3. Legittimazione processuale in riferimento a interessi collettivi del gruppo che si pretende di rappresentare............................................................................................................................................ 23 1.4.4. Legittimazione processuale in riferimento a interessi individuali, ma con rilevanza collettiva. .................................................................................................................................................................... 23 258 1.4.5. Legittimazione processuale in riferimento a interessi propriamente individuali. ............... 23 1.4.6. I processi speciali a carattere collettivo. ...................................................................................... 23 1.6. Controversie individuali e collettive. ............................................................................................. 24 1.7. Conflitti di interessi e conflitti giuridici. ........................................................................................ 25 1.8. Conciliazione. .................................................................................................................................... 25 259 La composizione dei conflitti individuali e collettivi di lavoro Bibliografia generale: AARON, Settlement of Disputes over Rights, in BLANPAIN, Comparative labour law and industrial relations in industrialised market economies, Deventer, 1990, tr. it., BIAGI M., BLANPAIN R. (a cura di), Diritto del lavoro e relazioni industriali nei Paesi industrializzati ad economia di mercato, , Rimini, 1991 CARUSO, Stato, arbitrato e conflitto collettivo, in DRI, 1992, in corso di pubblicazione SUMMERS, Patterns of Dispute Resolution: Lesson from Four Countries, in CLLJ, 1991 HANAMI , BLANPAIN (a cura di), Industrial Conflict Resolution in Market Economies, Deventer-Boston, 1989 VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1992 Francia Elenco delle fonti bibliografiche da cui sono state tratte le informazioni di seguito riportate: DESPAX, ROJOT, France, in BLANPAIN, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer, 1987 Dictionnaire Permanent Social, éd législatives et administratives, aggiornato al 1992 JAVILLIER, Les modalités de réglement des conflits collectifs d’intérets, Congrés Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale, Rapport National - France, Athènes, 1991 LAROQUE, CAMERLYNCK (diretto da), Repertoire de droit du travail, II, Conventions et accords collectives de travail, Paris, aggiornato al 1991 LYON-CAEN A., Le réglementation des conditions de travail in France, 1989, Commissione CEE LYON-CAEN G., PÉLISSIER, Droit du travail, 1990 RAY, MOUSSERON, Droit du travail. Droit vivant, Paris, 1991 ROBIN, Initiation au droit du travail, 1985 SUPIOT A., Les jurisdiction du travail, Paris, 1987 VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1992 WEISS D., Les Relations du travail, Paris, 1984 1.1. Tribunali del lavoro. La risoluzione delle controversie giuridiche individuali di lavoro trova la sua sede naturale nella giurisdizione speciale dei Conseils des Prud’hommes, istituiti nel corso del XIX secolo e riorganizzati attraverso due successive leggi nel 1979 e nel 1982. Questi Tribunali del lavoro sono circa 300 e coprono tutto il territorio del Paese. Tuttavia non rappresentano la giurisdizione esclusiva per le controversie di lavoro; il Tribunal de Grande Instance ha difatti giurisdizione in tema di interpretazione dei contratti collettivi, mentre il Tribunale d’Instance ha la competenza in 260 ordine alle controversie sorte in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali dei lavoratori. Per le controversie di un certo valore giudice di secondo grado è la Camera Sociale della Corte d’Appello. La giurisdizione dei Tribunali del lavoro concerne materie di ordine pubblico: di conseguenza ogni previsioni delle parti o di regolamenti amministrativi volta ad attribuire la competenza in materia ad altri tribunali o ad organi arbitrali o conciliativi ad hoc è nulla, per contrarietà ai principi di ordine pubblico. 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. I giudici del Conseil des Prud’Hommes non sono giudici di carriera, ma organi paritari rappresentativi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro eletti ogni 5 anni. Il principio di parità si rispecchia poi nella votazione a maggioranza; solo nel caso in cui non si riesca a raggiungere la metà più uno dei voti, la decisione viene rimessa al Presidente della Corte di Prima istanza. Ogni Consiglio è diviso in 5 sezioni che operano in via autonoma. Quattro sezioni coprono tutti i settori economici: industria, commercio, servizi, agricoltura e altre attività di lavoro subordinato o simile. La quinta sezione è invece specializzata per lo staff manageriale, quale sia il tipo di attività interessata. Ogni sezione è composta da un numero minimo di 8 magistrati: quattro in rappresentanza dei lavoratori, e altri quattro in rappresentanza dei datori di lavoro. Grosso modo ogni Consiglio è composto da un numero minimo di 40 magistrati, mentre il numero effettivo, che è stabilito annualmente per decreto, è molto più consistente e varia da zona a zona. La Camera Sociale della Corte d’Appello, giudice di secondo grado, è invece composta da 3 giudici di carriera. 1.3. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. L’art. L. 511-1 del Codice del lavoro stabilisce che le Corti del lavoro hanno competenza in ordine alle controversie che sorgono da un contratto individuale di lavoro subordinato o da un contratto di apprendistato. La competenza del Conseil des Prud’hommes è limitata alle dispute di valore inferiore a 12.000 franchi, ed è sia di prima che di seconda istanza. E’ però possibile ricorso in Cassazione nei limiti indicati dalla legge. Sopra i 12.000 franchi il Conseil des Prud’hommes ha competenza di primo grado, mentre la Camera Sociale della Corte di Appello è giudice di secondo grado. Anche in questo caso è sempre possibile ricorso in Cassazione nei limiti indicati dalla legge. Accanto alla competenza per materia e per valore, il Codice del Lavoro prevede una competenza per territorio, determinata per decreto. In genere è competente il Tribunale del luogo in cui si trova lo stabilimento in cui lavora o lavorava il dipendente. Se il lavoratore lavora fuori da uno stabilimento è competente il giudice del luogo in cui risiede il lavoratore. Il lavoratore può in ogni caso adire il tribunale del luogo in cui è stato assunto. Ai sensi dell’art. R. 517-10 del Codice del lavoro, ogni previsione contraria è nulla. 261 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. Il principio base che sorregge la giurisdizione dei Tribunali del lavoro è quello di raggiungere, per quanto possibile, una conciliazione tra le parti in causa, attraverso un contemperamento dei contrapposti interessi. Questa prima fase, caratterizzata da un tentativo obbligatorio di conciliazione, si svolge davanti ad un Ufficio di Conciliazione. Solo se il tentativo fallisce si procede davanti all’Ufficio di giudizio, attraverso le regole processuali dettate in materia di controversie individuali di lavoro. Ogni reclamo può essere presentato in qualsiasi fase del giudizio, e persino in appello. I membri del Consiglio procedono all’assunzione delle prove e alla verifica dei fatti anche attraverso l’interrogatorio delle parti e di testimoni; possono ordinare ispezioni e ogni misura necessaria per evitare ogni ulteriore pregiudizio. La decisione deve avvenire a maggioranza assoluta, mentre in caso di impossibilità di raggiungere una maggioranza il caso viene deciso dal Presidente del Tribunale d’istanza. Manca una procedura specifica per ottenere il rispetto della decisione, e vengono pertanto seguite le procedure dettate in generale dal Codice di Procedura Civile. 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. In parallelo con la giurisdizione statuale operano una giurisdizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, attraverso le procedure di conciliazione, mediazione ed arbitrato, ed una giurisdizione privata. Sotto il primo profilo, una Legge del 1950, novellando le disposizioni contenute nel Codice del Lavoro, ha disciplinato le procedure di conciliazione e di arbitrato, mentre un Decreto del 1955 ha creato una procedura complementare in tema di mediazione. La materia, ridisegnata da una Legge del 1982, è ora contenuta negli artt. L. 522-1 e ss. del Codice del Lavoro. Sotto il secondo profilo, poi, tenuto conto dell’alto tasso di ineffettività del quadro legale in tema di conciliazione, mediazione ed arbitrato, nella composizione dei conflitti d’interesse un importante ruolo giocano tradizionalmente istituti e organismi creati dalle parti sociali stesse. I contratti collettivi prevedono di regola meccanismi e procedure per la risoluzione delle controversie collettive di lavoro. Non esistono limiti alla possibilità delle parti di determinare in sede di contrattazione collettiva metodi e procedure per la soluzione dei conflitti; tuttavia un accordo tra le parti sul punto non può mai impedire al singolo di ricorrere all’autorità giudiziaria. 1.6. Controversie individuali e collettive. Il Conseil des Prud’Hommes ha competenza solo in ordine alle controversie che sorgono dal rapporto individuale di lavoro. Le controversie collettive trovano difatti il loro naturale ambito di risoluzione nell’azione industriale e nel conflitto collettivo o in procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Va però detto che la definizione di controversia individuale adottata dalla Corte di Cassazione è piuttosto ampia, tanto da ricomprendere quelle controversie 262 individuali di serie che trovano la loro fonte in un contratto collettivo o in uno sciopero. In questo caso il conflitto collettivo viene risolto in una serie di controversie individuali tra i diversi lavoratori ed uno stesso datore di lavoro. La relativa scarsa importanza della distinzione tra controversie individuali e controversie collettive è ulteriormente spiegabile con la considerazione che, in definitiva, ogni controversia di diritto può essere risolta davanti al giudice, in sede di tutela del singolo lavoratore, anche se attiene a profili più propriamente collettivi del rapporto di lavoro. Questo non significa tuttavia che la nozione di controversie collettive sia sconosciuta dal diritto francese: nel Codice del Lavoro, difatti, un intero titolo è dedicato ai conflitti collettivi che sorgono in ordine all’attività di contrattazione collettiva e allo sciopero. Tuttavia le procedure di risoluzione delle controversie collettive indicate nel Codice - conciliazione, mediazione e arbitrato non solo sono facoltative, ma sono anche raramente utilizzate nella prassi delle relazioni industriali. 1.7. Conflitto giuridico e conflitto di interessi. La distinzione più rilevante nell’ordinamento giuridico francese è quella tra conflitti di diritto e conflitti di interesse. E’ lungo questa alternativa che si determina la competenza della giurisdizione statuale ovvero della giurisdizione privata intersindacale. Ma anche in questo caso parte della dottrina sottolinea la scarsa rilevanza concreta della distinzione, una volta spostata l’attenzione dal piano statico e formale delle norme giuridiche a quello dinamico delle relazioni collettive, dove prassi e procedure intersindacali tendono a risolvere in via autonoma il conflitto sia esso giuridico o di interessi. Fondamentale, da questo punto di vista, il ruolo giocato dalla parte obbligatoria del contratto collettivo, attraverso la previsione e la disciplina di commissioni di interpretazione ed applicazione del contratto collettivo, di procedure nel caso di conflitti, ecc. Il mancato rispetto di questi accordi oltre a trovare una sanzione nell’ambito dei rapporti di forza e di potere tra le parti, trova una certa tutela nell’ambito del diritto civile, attraverso l’azione di responsabilità contrattuale per inadempimento. Il ricorso alla giurisdizione dello Stato è però in questo caso sottoposto a ragioni di opportunità, nonché alla particolare situazione del sistema di relazioni sindacali del momento. 1.8. Conciliazione e mediazione. La conciliazione è disciplinata nel Codice del Lavoro: art. L. 523-1 e ss. e art. R. 523-1 e ss. E’ un istituto che permette alle parti in conflitto di sottomettere la controversia ad una Commissione Nazionale o ad una Commissione Regionale ovvero alle Sezioni Dipartimentali di queste Commissioni, a seconda dell’ampiezza del conflitto. La composizione delle Commissioni è specificata in modo dettagliato dal Codice; la Commissione nazionale è presieduta dal Ministro del lavoro o da un suo rappresentante, mentre le Commissioni Regionali sono presiedute dal Diretto regionale dell’Ufficio del Lavoro. In ogni caso è prevista una rappresentanza della parti 263 sociali, nominata su proposta delle organizzazioni sindacali. La procedura può essere attivata da ciascuna delle parti in conflitto o anche dai rappresentanti dell’autorità pubblica, a seconda del livello del conflitto, ma si caratterizza per la non obbligatorietà, di modo che ciascuna delle parti evitare la procedura semplicemente non presentandosi davanti alla Commissione. Tuttavia, una volta che il tentativo di conciliazione viene accettato, le parti devono comportarsi secondo buona fede ed offrire alla Commissione tutte le informazioni rilevanti per la risoluzione della controversia. Se non si raggiunge alcun accordo, verrà redatto processo verbale, in cui si dà atto del disaccordo totale o parziale e dei motivi. L’accordo raggiunto assume invece la natura giuridica di contratto collettivo. La mediazione è disciplinata anch’essa nel Codice del Lavoro, all’art. L. 524, laddove si individua in questo istituto la finalità di una composizione amichevole della lite. E’ di carattere obbligatorio, anche se recenti interventi legislativi, oltre ad ampliare i poteri investigativi del mediatore, richiedono alle parti di motivare le ragioni del rifiuto della proposta di mediazione. L’attivazione è ad iniziativa di una delle parti, e avviene su domanda scritta presentata al Ministro del Lavoro o al Presidente della Commissione di Conciliazione. Spetta alle parti accordarsi sul mediatore, ma se entro tre giorni manca un tale accordo è i Ministro del lavoro o il Prefetto a designare il mediatore (scegliendolo nella lista nazionale dei mediatori). Il mediatore non ha nessun potere decisivo: il suo compito consiste semplicemente nel proporre delle soluzioni alle parti in conflitto, che saranno poi libere di aderirvi o meno. Anche in questo caso l’accordo raggiunto assume invece la natura giuridica di contratto collettivo. 1.9. Arbitrato. Principi cardine in materia sono la volontarietà e la priorità delle altre procedure compositive (mediazione e concliazione). Il ricorso all’arbitrato può essere solo volontario: è esclusa ogni forma di arbitrato obbligatorio, che pure era previsto nella legislazione di inizio secolo; inoltre avviene solo in caso di fallimento della conciliazione e della mediazione. La competenza dell’arbitro è limitata agli oggetti che sono determinati nel processo verbale di non conciliazione o nella proposta formulata dal mediatore. L’arbitro deve decidere secondo diritto sui conflitti relativi all’interpretazione/applicazione della legge o dei contratti collettivi; decide secondo equità in tema di retribuzione o sulle altre condizioni di lavoro che non sono fissate per legge o per contratto collettivo. In tutti i casi la decisione deve essere motivata, ed è ammesso ricorso davanti alla Corte Suprema d’Arbitrato. L’accordo raggiunto assume invece la natura giuridica di contratto collettivo. Germania 264 Elenco delle fonti bibliografiche da cui sono state tratte le informazioni di seguito riportate: Jura Europae, Droit du Travail - Arbeitsrecht, Paris, 1990 VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1992 WEISS, Germany, in BLANPAIN, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer, 1987 WEISS, SIMITIS , RYDZY , The settlement of Labour Disputes in the Federal Republic of Germany, in HANAMI, BLANPAIN, Industrial Conflict Resolution in Market Economies, Deventer-Boston, 1989 WEISS, Labour Law and Industrial Relations in germany, Working paper, 1991 1.1. Tribunali del lavoro. I Tribunali del lavoro sono i principali soggetti deputati alla risoluzione delle controversie di diritto, tanto individuali che collettive. Si tratta di una giurisdizione speciale, che trova una compiuta disciplina nella Legge sui Tribunali del lavoro del 1953, come emendata nel 1979. 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. La struttura del sistema giurisdizionale è articolata in tre livelli: a) Tribunali del lavoro di prima istanza; b) Corti d’Appello; c) Corte Federale del Lavoro. Le prime due giurisdizioni sono a livello di Länder, e sono di conseguenza gestite e strutturate dai singoli Stati, mentre la Corte Federale del Lavoro è un’istituzione federale, con compiti di armonizzazione della giurisprudenza nei singoli Stati. Attualmente esitono 94 Tribunali di prima istanza e 13 Corti d’Appello. Mentre le Corti degli Stati sono amministrate dal Ministro del Lavoro dello Stato di appartenenza, la Corte Federale del lavoro è amministrata dal Ministro Federale del Lavoro. Ogni Corte del lavoro di prima e di seconda istanza è composta da una o più commissioni; è presieduta da un giudice di carriera, designato secondo le regole di legge di ogni singolo Stato, e da giudici onorari in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ogni giudice ha un voto, di modo che il giudice di carriera rappresenta il vero ago della bilancia nelle decisioni. Il Tribunale Federale del Lavoro, cui è possibile ricorrere in determinate circostanze, è invece diviso in 8 divisioni (senati), composte da giudici di carriera, designati dal Presidente della Repubblica Federale su proposta congiunta del Ministro Federale del lavoro e dal Consiglio Supereriore, organismo composto dai Ministri del lavoro dei singoli Stati e da altri membri eletti dal Parlamento. 1.3. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. I Tribunali del lavoro hanno competenza in ordine allo controversie individali e collettive di lavoro in tema di diritti soggettivi. 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. La procedura è articolata in due fasi. La prima è la cosiddetta fase di conciliazione, che 265 avviene in presenza del solo giudice di carriera e che ha come obiettivo la composizione amichevole della lite. Si tratta comunque di una fase meramente formale , che il più delle volte da luogo alla seconda fase, chiamata ordinaria, che ha luogo alcuni mesi dopo la fase conciliativa e che consiste nel giudizio vero e proprio. 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. In parallelo con la giurisdizione statuale operano una giurisdizione stragiudiziale delle controversie di lavoro, attraverso le procedure di conciliazione, mediazione ed arbitrato, ed una giurisdizione privata. Tuttavia il peso di queste procedure è piuttosto scarso, dato che la risoluzione delle controversie avviene il più delle volte in via giudiziaria. Nelle ipotesi in cui esista un Consiglio d’azienda, quest’ultimo può, a seconda della materia in questione, attivare una procedura di mediazione o arbitrato, con l’intervento di soggetti terzi designati di comune accordo o indicati dall’Autorità statale in caso di macato accordo. In base alla ad una Legge del 1972, poi, un lavoratore che ritenga di essere stato ingiustamente discriminato o licenziato può denunciare il fatto al Consiglio d’azienda che tenterà di raggiungere un accordo col datore di lavoro. In questi casi, così come in caso di licenziamento collettivo, trasferimento d’azienda, ecc., il Consiglio d’azienda, nell’ipotesi in cui non sia possibile pervenire ad un accordo col datore di lavoro, può ricorrere ad una Commissione di mediazione o di arbitrato. La successiva procedura dipende poi dal carattere del reclamo, e cioè dal carattere giuridico o di interessi del conflitto. Nell’ipotesi di conflitto giuridico il singolo lavoratore, sebbene possa scegliere tra soluzione giudiziale e soluzione stragiudiziale, ricorre generalmente al Tribunale del lavoro 1.6. Controversie individuali e collettive. I Tribunali del lavoro hanno competenza sia in ordine alle controversie che sorgono dal rapporto individuale di lavoro che a quelle che sorgo dalle relazioni collettive. La Legge prevede espressamente la possibilità che le parti di un contratto collettivo, così come le parti di un accordo di fabbrica, possano regolamentare nel dettaglio i mezzi di risoluzione delle controversie collettive, attraverso l’istituzione di procedure o commissioni di composizione del conflitto o di interpretazione/applicazione del contratto collettivo. In questo modo le parti possono evitare di ricorrere alla Commissione arbitrale, predisponendo una procedura di conciliazione, mediazione o arbitrato che non è disciplinata dalla legge. 1.7. Conflitto giuridico e conflitto di interessi. La distinzione più rilevante nell’ordinamento giuridico tedesco è quella tra conflitti di diritto e conflitti di interesse. Solo i primi danno luogo al giudizio in sede di giurisdizione statuale, mentre i secondi vengono il più delle volte risolti attraverso i rapporti di forza tra le parti ovvero, su richiesta di una delle parti in conflitto, attraverso il ricorso ad un mediatore o ad una 266 Commissione arbitrale. I poteri di mediatore e arbitro sono il più delle volte indicati in leggi speciali. 1.8. Conciliazione, mediazione e arbitrato. La conciliazione è disciplinata dalla legge sui Tribunali del lavoro, in quanto costituisce la prima fase del processo (la c.d. fase di conciliazione). In ogni caso, poi, specie con riguardo alle controversie collettive di lavoro, la previsione di ulteriori meccanismi di mediazione e arbitrato è strutturata in armonia col principio di libertà sindacale, in modo da dare alla parti la possibilità di ricorrervi liberamente o meno, a seconda delle circostanze e delle materie in conflitto. Nei casi indicati dalla legge in cui l’imprenditore è obbligato a cercare di raggiungere un c.d. compromesso di interessi col Consiglio d’azienda (licenziamenti, trasferimento d’azienda, ecc.), se l’accordo non viene raggiunto, ciascuna delle due parti può interpellare il Presidente dell’Ufficio Statale del Lavoro in qualità di mediatore. Nell’eventualità che la mediazione sia senza esiti positivi, o nel caso in cui nessuna delle due parti voglia ricorrere al Presidente dell’Ufficio Statale del Lavoro in qualità di mediatore, entrambe le parti possono intraprendere come via di uscita il ricorso ad un’istanza di arbitrato. A seconda delle circostanze, poi, la Commissione arbitrale ha o non ha il potere di imporre alle parti decisioni di carattere vincolante ovvero il potere di indicare delle possibili soluzioni. L’importanza di queste procedure risiede nel fatto che sciopero e serrata come mezzi di risoluzione delle controversie tra il Consiglio d’azienda e l’imprenditore sono vietati. Questi conflitti devono dunque trovare una soluzione nelle procedure di mediazione e arbitrato. esistono poi due tipologie di arbitrato; a) quello affidato a Commisisoni arbitrali permanenti; b) quello affidato a Commissioni create ad hoc per la risoluzione della specifica controversia. In ogni caso la legge ha stabilito una procedura rapida di arbitrato, che conduce alla decisione nell’arco di pochi giorni. Gran Bretagna Elenco delle fonti bibliografiche da cui sono state tratte le informazioni di seguito riportate: BURRILL D., HILTROP J., How Efective is ACAS as a conciliator, in Personnel Management, January 1988 DICKENS L., COCKBURN D., Dispute Settlement Institutions and the Courts, in LEWIS R., Labour Law in Britain, London, 1986 HEPPLE T., Greit Britain, in BLANPAIN R., International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer, 1992, KAHN-FREUND, Intergroup conflicts and their settlement, in BJSoc., 19854, p. 209 ss. 267 LEWIS R., Strike free and Pendulum Arbitration, in BJIR, 1990 LOWRY P., Employment Disputes and the Third Party, London, 1990 VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1992 1.1. Tribunali del lavoro. In Gran Bretagna esistono speciali Tribunali per le controversie di lavoro, i c.d. Tribunali industriali. A questi compete la giurisdizione su un vasto numero di materie, ma non su tutte le controversie individuali. Le controversie su violazioni e inadempimenti contrattuali sono infatti di competenza dei Tribunali ordinari. 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. I Tribunali industriali sono composti da un Presidente, legalmente qualificato, e da due membri che rappresentano le parti sociali, uno designato da una Commissione nominata dopo una consultazione con i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e l’altro designato da una Commissione nominata in seguito a consultazione con i rappresentanti dei datori di lavoro. Per le controversie di diritto è competente, in prima istanza, l’Employment Appeal Tribunal. Contro le decisioni del Tribunale di primo grado può essere presentato ricorso alla Court of Appeal per l’Inghilterra e alla Court of Session per la Scozia, e, in seconda istanza, alla Camera dei Lords 1.3. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. I Tribunali del lavoro hanno competenza in ordine alle controversie di diritto che sorgono da rapporti di lavoro subordinato, nei limiti di volta in volta indicati dalla legge. In sostanza sono coperti dalla giurisdizione dei Tribunali del lavoro quasi tutti i diritti individuali che abbiano la loro fonte in un atto di legge. Tendenzialmente sono invece escluse le controversie collettive, ma, a parte il fatto che non è sempre agevole la distinzione tra controversie individuali e controversie collettive, la legislazione più recente - specie in tema di clausole di sicurezza sindacale - si muove nella direzione di attribuire addizionali poteri ai Tribunali del loro anche in materie di carattere collettivo. 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. A differenza di molti altri Paesi, le procedura presso un Tribunale industriale non prevede una fase conciliativa preliminare, dato che le funzioni di conciliazione spettano all’ACAS. Il processo davanti a questi tribunali si caratterizza per: a) celerità; b) informalità,; c) costo sicuramente inferiore rispetto a quello di un giudizio ordinario. Sebbene la procedura sia disegnata sulla falsariga di quella dei Tribunali ordinari, oltre alla rapidità delle diverse fasi, il processo del lavoro si caratterizza anche per i limitati poteri sanzionatori che sono attribuiti ai Tribunali industriali: la sanzione consiste infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, nel pagamento di una somma di denaro. 268 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. Gli interventi di risoluzione delle controversie di lavoro aventi carattere obbligatorio sono piuttosto rari. All’opposto, i meccanismi di arbitrato unilateralmente obbligatorio sono stati una delle principali peculiarità del sistema di relazioni industriali del Regno Unito, almeno sino a pochi anni fa. La maggior parte dei conflitti di lavoro, individuali o collettivi, non trova comunque soluzione per via giurisdizionale. I conflitti di lavoro sono piuttosto risolti in modo non ufficiale e informale tra il datore di lavoro e i rappresentanti sindacali. E difatti, le procedure effettivamente dominanti nella risoluzione delle controversie di lavoro sono le procedure intersindacali: la contrattazione collettiva e - più in generale - le procedure amichevoli che si realizzano attraverso intese tacite od accordi tra gentiluomini elaborate di anno in anno tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali. Il principale vantaggio di queste procedure e transazioni è la loro facilità, nonché la loro aderenza alle esigenze del caso concreto e alle esigenze delle parti del conflitto, anche se spesso a costo di un alto grado di imprecisione e di informalità, che sono evidentemente fonte di non pochi inconvenienti. Per quanto riguarda invece la contrattazione collettiva, l’importanza fondamentale di questo strumento e la sua centralità nel sistema di relazioni industriali inglese, comporta un intervento dei Tribunali del lavoro soltanto nelle situazioni più difficili e, dunque, nelle situazione veramente estreme. Nel Regno Unito esiste pure una tendenza normativa volta a favorire la risoluzione delle controversie di lavoro tramite l’intervento di un terzo neutrale, anche se è vero che esistono limitate specificazioni di legge, che indichino nel dettaglio quando sia necessario il ricorso a questo procedimento per risolvere determinati conflitti. 1.6. Controversie individuali e collettive. Per accedere alla giurisdizione dei Tribunali industriali è fondamentale la distinzione tra controversie individuali e controversie collettive. Difatti, mentre le controversie individuali trovano tutela presso la giurisdizione dello Stato, le controversie collettive sono tendenzialmente escluse dai meccanismi giudiziali di risoluzione delle controversie. Gli organizzatori dei conflitti industriali sono pertanto soggetti alle regole di common law; la tendenza recente consiste nel rimuovere in via legislativa il precedente sistema di immunità e di privilegi del sindacato, in modo da rendere sanzionabili davanti al giudice alcuni comportamenti sindacali che tradizionalmente trovavano invece la loro sede di risoluzione nei rapporti di forza e di potere tra le parti in conflitto. In base alle regole sulla responsabilità civile, i Tribunali hanno la facoltà di intervenire in modo cosiddetto interlocutorio, e precisamente con un particolare procedimento d’urgenza, al fine di mantenere lo status quo fino al momento in cui un processo definitivo non abbia definito la controversia. In questi casi, l’attore non ha l’onere di provare pienamente il suo diritto, ma è sufficiente dimostrare che si tratta di un caso incerto e controverso. Se il giudice si convince della fondatezza del ricorso può allora ordinare al convenuto di cessare il comportamento ritenuto illegittimo (c.d. injunction). 269 1.7. Conflitto collettivo giuridico e conflitto collettivo di interessi. Se in astratto il conflitto collettivo giuridico è quello che deriva da un contrasto in ordine alla interpretazione di una norma preesistente di legge e/o di contratto collettivo, mentre il conflitto economico o di interessi è quello che si instaura al fine di modificare le condizioni di lavoro attraverso la modificazione del contratto collettivo, in concreto la linea di confine è molto sfumata e incerta. Il tentativo compiuto nel Codice di pratica delle relazioni industriali (cfr. la voce fonti) di tracciare con più precisione la linea di demarcazione tra conflitto di interessi e conflitto di diritto, si limita a specificare che l’arbitrato è particolarmente indicato per la soluzione dei conflitti di diritto, senza però aggiungere altro. La tendenza del sistema di relazioni industriali anglosassone è, comunque, quella di risolvere le controversie giuridiche collettive, più che attraverso la pura e semplice applicazione di regole già esistenti, mediante la definizione di regole nuove. 1.8. Conciliazione e mediazione. Nel Regno Unito mediazione e conciliazione sono termini di fatto analoghi, e si differenziano decisamente dall’arbitrato in quanto manca l’obbligatorietà della proposta finale dell’arbitro. Compiti di conciliazione-mediazione sono svolti dall’ACAS, il cui compito istituzionale non è quello di indicare la soluzione della controversia, quanto quello di mettere le parti in grado di rendersi conto delle difficoltà in modo da poter fornire ragionevoli soluzioni. Il raggiungimento di una soluzione può voler indicare sia un accordo definitivo quanto un accordo interlocutorio, che rinvia ad un processo autonomo di composizione o ad un arbitrato. 1.9. Arbitrato. L’arbitrato comporta l’intervento nel conflitto di un terzo imparziale, la cui presenza non consiste nel mediare tra le parti al fine di conseguire un accordo o nel proporre una soluzione, ma nel risolvere egli stesso la controversia con una decisione obbligatoria, e cioè vincolante per le parti che hanno deciso di sottomettersi al lodo arbitrale. Il ricorso all’arbitrato può essere oltre che volontario anche obbligatorio a seconda dei casi, mentre nell’ipotesi in cui l’arbitrato può essere instaurato ad iniziativa di una sola delle due parti senza il consenso dell’altra si parla di arbitrato unilateralmente obbligatorio. 1.10. Le commissioni d’inchiesta e di consulenza. In aggiunta agli organismi di conciliazione, mediazione e arbitrato, esistono alcune Commissioni di inquiry (inchiesta) e di advice (consulenza), che giocano un ruolo di primo piano nella risoluzione delle controversie di lavoro, svolgendo inchieste sulle circostanze di fatto in cui si è sviluppata la controversia, ecc. Si tratta, peraltro, di un modo di informare e anche mobilitare l’opinione pubblica, in modo da porre in atto forme di pressione sociale sulle parti in 270 conflitto, di modo che ciascuna di esse si assuma le proprie responsabilità di fronte alla collettività. Italia Elenco delle fonti bibliografiche da cui sono state tratte le informazioni di seguito riportate: RIVA SANSEVERINO, Diritto sindacale, Torino, 1982 TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1987 MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, III, Torino, 1985 CECCHELLA , L’arbitrato nelle contoversie di lavoro, Milano, 1990 CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 1991 GIUGNI G., Diritto sindacale, Bari, 1991 ROCCELLA M., Sistemi di prevenzione e composizione dei conflitti collettivi di lavoro nei paesi della Comunità Europea, in RGL, 1980 ROCCELLA M., Les modalités de réglement des conflits collectifs d’intérets, Congrés Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale, Rapport National - Italie, Athènes, 1991 TREU T., Italy, in BLANPAIN R., International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer, 1992 VENEZIANI, Stato e autonomia collettiva, Bari, 1992 1.1. Tribunali del lavoro. Il processo per la risoluzione delle controversie di lavoro disciplinato negli artt. 413 ss. c.p.c., costituisce strumento di attuazione della giurisdizione ordinaria, e non di una giurisdizione specializzata, in conformita al dettato dell’art. 102, secondo comma, della Costituzione, che difatti stabilisce: “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie”. La differenza tra cause ordinarie e cause di lavoro si afferma così solo sotto il profilo della diversità del procedimento: il rito del lavoro non rappresenta pertanto una procedura alternativa a quella ordinaria, ma costituisce il processo ordinario in materia di lavoro. Come processo ordinario, il processo del lavoro è soggetto alle disposizioni generali sul processo di cognizione indicate nel Libro I del c.p.c. e alle disposizioni per il processo davanti al tribunale, in quanto non incompatibili con le peculiarità del rito del lavoro. 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro. Le controversie individuali di lavoro sono attribuite in primo grado al Pretore, in funzione di giudice del lavoro, a prescindere dai limiti di valore, che, secondo la disciplina generale, determinerebbero la competenza del Conciliatore o del Tribunale. Nel caso in cui le preture siano articolate in più sezioni, è 271 stabilito che “sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro” (art. 17 Legge n. 533/1973). La norma non ha però dato vita alla costituzione di una sezione specializzata con competenza esclusiva: la sezione lavoro non è difatti organo distinto della pretura, non è costituita per legge (artt. 102 e 108 Costituzione), ma per provvedimento del capo dell’ufficio, ed è puramente eventuale. L’appello avverso le sentenze del Pretore è proposto innanzi al Tribunale le cui sentenze possono poi essere impugnate nel giudizio di legittimità davanti alla Cassazione, secondo le regole generali. 1.3.1. Ambito della giurisdizione dei Tribunali del lavoro. I confini del processo del lavoro sono delineati nell’art. 409 c.p.c.. Rientrano nel campo di applicazione della disciplina dettata nel Capo I, Titolo IV del Libro II, del Codice di Procedura Civile: 1) rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari; 3) rapporti c.d. di parasubordinazione (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato); 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. 1.3.2. Competenza per materia e competenza per territorio. Le controversie individuali di lavoro, come descritte nell’art. 409, sono attribuite in primo grado alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. E’ una competenza per materia, inderogabile, e a prescindere dal valore della causa. Se unico è il giudice competente ratione materiae, una pluralità di fori, tra loro concorrenti, assicura la ripartizione delle cause per territorio. Competente per territorio è: a) il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro; b) il giudice nella cui circoscrizione si trova l’azienda (sede effettiva, anche se non coincidente con la sede legale, e sede principale) o, in alternativa, il giudice del luogo in cui si trova la dipendenza dell’azienda alla quale è addetto il lavoratore. 1.4. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. Ribadito che il rito del lavoro non rappresenta una procedura alternativa a quella conseguibile in via ordinaria, ma costituisce il processo ordinario in materia di lavoro, va aggiunto che il processo del lavoro ha natura contenziosa, ed è dominato dal principio della domanda (anche se incombe sulle parti l’onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi, estintivi) e dal principio del contraddittorio. Il distacco dal rito ordinario di cognizione si coglie invece nelle scelta del principio inquisitorio per l’acquisizione delle 272 prove sui fatti affermati dalle parti e, soprattutto per l’aderenza ai principi dell’oralità, immediatezza e concentrazione 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. La valutazione dei sistemi di risoluzione stragiudiziale dei conflitti di lavoro in Italia poggia su due premesse di carattere generale. In primo luogo in un sistema in cui la garanzia effettiva della libertà sindacale e dell’autotutela degli interessi di lavoro tende a rendere effettivo ed equilibrato il sistema di relazioni sindacali, si fa sempre più strada il principio della autocomposizione autonoma del conflitto. In secondo luogo, sarebbe inutile ricercare nel sistema italiano di relazioni industriali una chiara linea di demarcazione fra attività di conciliazione ed attività di mediazione. Solo con un alto grado di astrazione e senza non qualche forzatura interpretativa si può infatti definire mediazione l’attività di composizione delle controversie economiche e di interessi e conciliazione l’attività di composizione delle controversie giuridiche o su diritti. In realtà, nelle poche disposizioni legislative che prendono in considerazione l’attività di composizione dei conflitti di lavoro si fa uso quasi esclusivo del termine conciliazione, mentre nella prassi della relazioni industriali le due espressioni vengono generalmente utilizzate in qualità di sinonimi. La contrattazione collettiva e lo sciopero rappresentano pertanto gli strumenti fondamentali di risoluzione dei conflitti collettivi di interesse e, spesso, anche di quelli giuridici. Il riconoscimento di questi strumenti di autonomia e di autotutela collettiva ha un fondamento nella Carta costituzionale. E infatti non solo l’art. 40 riconosce espressamente il diritto di sciopero, ma secondo quella che è l’interpretazione dottrinale prevalente il diritto di libertà sindacale sancito nel primo comma dell’art. 39 non si esaurisce soltanto nel momento organizzativo (adesione e associazione al sindacato). Piuttosto si accompagna come necessario presupposto all’azione sindacale in tutti i suoi molteplici aspetti: tutela del conflitto, della contrattazione collettiva, del controllo e della gestione dell’osservanza del contratto, l’effettività dell’autotutela degli interessi collettivi dei lavoratori e del gruppo organizzato, ecc. Funzioni di mediazione e conciliazione sono attribuite nel sistema italiano ad alcuni organismi periferici del Ministero del Lavoro: gli Uffici Provinciali e gli Uffici Regionali del Lavoro. Funzioni di arbitrato sono invece assegnate alla Divisione Vertenze di lavoro del Ministero del Lavoro. Accanto a questi organismi, la cui attività di risoluzione delle controversie di lavoro ha un fondamento legale, si segnala l’intervento di altri organi pubblici che agiscono in via di fatto, al di fuori di una specifica attribuzione di competenze ex lege: Il Ministro del Lavoro in relazione a conflitti di rilievo nazionale e i Prefetti e Assessori Regionali al Lavoro a livello locale. La differenza tra i due tipi di organismi è dunque questa: a) l’attività di risoluzione delle controversie di lavoro negli Uffici del Lavoro ha una base legale, mentre negli altri casi si tratta di interventi in via di fatto, possibili in virtù dell’autorevolezza e del prestigio di chi li pone in essere per sbloccare una situazione di impasse.; b) inoltre l’intervento degli Uffici 273 del Lavoro è di natura meramente tecnica e si traduce in un tentativo di avvicinamento delle posizioni delle parti in lite, che generalmente prescinde da qualsiasi valutazione nel merito, mentre l’intervento di prefetti, assessori e ministri è dotato di maggiore effettività, spingendosi fino a prospettare ipotesi di soluzione del conflitto in atto. 1.6. Controversie individuali e collettive. Nelle controversie individuali di lavoro derivanti da rapporti di lavoro subordinato e dagli altri rapporti di lavoro indicati nell’art. 409 c.p.c., si osservano le disposizioni contenute nel Capo I, Titolo IV del Libro II, del Codice di Procedura Civile. Ne deriva che tutte le disposizioni sul tentativo di conciliazione, sul procedimento di primo grado, sulle impugnazioni inserite in questo capo sono applicabili a tutte le controversie indicate nei 5 numeri dell’art. 409. Restano dunque fuori dall’ambito di applicazione del capo indicato, almeno in via diretta, le controversie collettive di lavoro derivanti sia dai profili statici dell’autonomia collettiva dei gruppi professionali (aspetti dell’organizzazione sindacale: costituzione di associazioni sindacali, loro regime giuridico, elezione dei comitati d’impresa, ecc.) sia dalle dinamiche organizzative dell’autonomia e dell’autotutela collettiva dei gruppi professionali (conflitti collettivi, interpretazione e attuazione dei contratti collettivi, impugnazione dei contratti collettivi, azioni di responsabilità nei confronti dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro per inadempimento contrattuale o del dovere di tregua sindacale, ecc.). Pertanto le controversie collettive mancano di una apposita disciplina e vengono generalmente risolte sul piano dei rapporti di forza tra le parte ovvero nell’ambito di una giurisdizione privata o intersindacale. 1.7. I procedimenti speciali in materia di lavoro. Esistono alcuni procedimenti speciali al di fuori del codice di rito che assumono rilevanza nella materia del lavoro: a) il procedimento per ingiunzione che consente al creditore che vanti un diritto particolarmente attendibile la possibilità di realizzare con notevole speditezza il proprio credito prima o addirittura a prescindere dall’accertamento in un giudizio di merito a cognizione piena ottenendo un decreto di ingiunzione. Il decreto ingiuntivo contiene, oltre all’intimazione rivolta al debitore di pagare una determinata somma di denaro o consegnare una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, l’indicazione di un termine per l’opposizione all’ingiunzione, trascorso il quale il decreto diviene esecutivo. In certi casi, una esecutorietà provvisoria può essere riconosciuta al decreto fin dal momento della sua emanazione; b) il procedimento per convalida di sfratto, quando al cessare del rapporto di lavoro, o nell’imminenza del suo venir meno, cessi, o stia per cessare, anche il rapporto di locazione che ne è parte integrante; c) i procedimenti cautelari, per la tutela delle situazioni soggettive derivanti dal rapporto di lavoro: sequestro giudiziario di beni e sequestro giudiziario di prove, procedimenti di istruzione preventiva e soprattutto il provvedimento d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., quando il diritto soggettivo possa essere minacciato da un pregiudizio imminente e 274 irreparabile nel periodo di tempo per farlo valere in giudizio secondo le vie ordinarie; d) il procedimento di repressione della condotta antisindacale introdotto dall'art.. 28 della Legge n. 300 del 1970 (cfr. § 2.3.2.); e) il procedimento a tutela della parità della lavoratrice introdotto dalla la Legge 903 del 1977 sul modello dell’art. 28 della Legge n. 300/1970, secondo il quale il Pretore può ordinare la cessazione dei comportamenti diretti a violare le norme sostanziali sul divieto di discriminazione tra uomo e donna e rimuoverne gli effetti. 1.8. La conciliazione e la mediazione. Il tentativo di cercare un accordo tra le parti in conflitto innanzi ad una apposita Commissione di conciliazione o in sede sindacale è facoltativo, tranne nel caso di licenziamenti individuali, e non preclude l’inizio del processo; viceversa è obbligatorio per il giudice investito della controversia un previo tentativo di conciliazione. Ai sensi dell’art. 410 c.p.c. “chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite un’associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”. La competenza della Commissione di conciliazione è ricalcata su quella giudiziaria, e concerne dunque anche i lavoratori parasubordinati e i lavoratori a domicilio. La procedura è libera da forme: la Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Se la conciliazione riesce si forma un processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente del Collegio, che viene depositato nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione si è formato. Infine, il pretore, su istanza di parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Analogo iter è previsto anche per il caso che il tentativo di conciliazione si sia svolto in sede sindacale. Il processo verbale di conciliazione è depositato presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro a cura di una delle parti o tramite un’associazione sindacale. Il Direttore dell’Ufficio, accertatane l’autenticità, lo deposita, a sua volta, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione si è formato. Infine, il pretore, su istanza di parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Il procedimento di mediazione, che può essere instaurato su iniziativa di entrambe le parti, comporta invece un maggior coinvolgimento del terzo rispetto al tentativo di conciliazione. Compito del mediatore è quello di suggerire determinate soluzioni e formulare specifiche raccomandazioni per uscire dalla situazione di stallo che si è venuta a determinare. Le parti sono tuttavia libere di seguire o meno le raccomandazioni e le proposte del mediatore. 275 1.9. L’arbitrato. Qualora non vogliano o non riescano a risolvere la controversia, ovvero qualora vogliano sottrarla al processo giudiziario, le parti possono disporre il deferimento della decisione ad arbitri, attraverso il c.d. arbitrato rituale, che è l’arbitrato vero e proprio. L’arbitrato comporta l’intervento nel conflitto di un terzo imparziale, la cui presenza non consiste nel mediare tra le parti al fine di conseguire un accordo o nel proporre una soluzione, quanto nel risolvere egli stesso la controversia con una decisione obbligatoria, vincolante per le parti che hanno deciso di sottomettersi al lodo arbitrale. 1.10. Conciliazione e arbitrato in tema di licenziamenti. L’art. 5 della Legge n. 108 del 1990 in tema di licenziamenti individuali, applicabile ai soli rapporti previsti dall’art. 2 di questa Legge, subordina il ricorso all’autorità giudiziaria al preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione , da effettuarsi secondo le procedure previste dalle norme collettive oppure dagli artt. 410 e 411 c.p.c. Questi ultimi consentono di sottrarre la controversia al procedimento giudiziario promuovendo, anche tramite una associazione sindacale, un tentativo di conciliazione presso la Commissione di Conciliazione istituita presso ogni Ufficio Provinciale del Lavoro ovvero in sede sindacale. Se l’esito del tentativo è positivo, si forma il processo verbale di conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo; se esso è negativo si procede comunque alla redazione di un verbale, ma efficacia esecutiva può essere eventualmente attribuita solo a quella sua parte in cui risulta raggiunto un accordo parziale. Si tratta, in altri termini, di un’ipotesi normativa di tentativo obbligatorio di conciliazione, in netto superamento di quanto previsto sino ad ora nel processo del lavoro, che riconosce agli interessati la “possibilità” di promuovere il tentativo di conciliazione per la soluzione delle controversie individuali di lavoro. Nel sesto comma dell’art. 5 di questa Legge è poi predisposto, ancora in via facoltativa, un ulteriore mezzo per sottrarre la controversia non risolta consensualmente al processo giudiziario: la soluzione in via arbitrale. Un Collegio di arbitri, difatti, composto a norma di contratto collettivo (o, in mancanza di indicazioni al riguardo, composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o dal direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro) può essere chiamato a risolvere la controversia da ciascuna delle parti interessate. 1.11. Le disposizioni legislative in tema di composizione dei conflitti lavoro. Le disposizioni legislative in tema di composizione dei conflitti di lavoro sono lacunose: le poche norme di legge esistenti in materia sono volte essenzialmente a delineare la struttura del Ministero del Lavoro e solo marginalmente prendono in considerazione l’attività di conciliazione. Funzioni di conciliazione sono state attribuite agli Uffici del Lavoro alla fine della seconda guerra mondiale, con un provvedimento del Governo militare alleato, in seguito confermato dal R.D.L. n. 31 del 1944. Gli Uffici del Lavoro 276 sono composti da un direttore e da un corpo di funzionari: direttore e funzionari sono impiegati pubblici inquadrati nei ruoli del Ministero del Lavoro. La loro assunzione è disciplinata dalle norme generali in tema di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione. Un successivo Decreto Legge, il n. 381 del 1948, ha poi attribuito agli Uffici Provinciali del Lavoro compiti di conciliazione delle vertenze di lavoro, utilizzando però una formulazione alquanto vaga, che non consente di pronunciarsi sul carattere individuale o collettivo delle controversie in questione. Questa generica attribuzione di competenze è stata ribadita con D.P.R. n. 520 del 1955. Maggiormente articolate sono invece le previsioni contenute nella Legge n. 628 del 1961, che attribuisce agli Uffici Provinciali del lavoro competenza in materia di “conciliazione sulle vertenze individuali e collettive” e agli Uffici Regionali “la trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più provincie, o non risolte a livello provinciale”. Quanto alla Divisione Vertenze del Ministero del Lavoro, funzioni di tipo arbitrale sono attribuite dal Decreto Ministeriale del 5 maggio 1962. Non esistono nel sistema italiano disposizioni di carattere procedurale cui i vari organi debbano attenersi. Con riguardo l’attività degli Uffici del Lavoro prevale l’interpretazione secondo cui le norme contenute nella L. n. 628 del 1961 non intendono fissare una procedura rigorosa, quanto piuttosto delimitare le sfere di competenza territoriale degli organismi compositori. Nella prassi si può constatare che, mentre gli Uffici del Lavoro si attivano solo su impulso di parte, gli organismi che agiscono in via di fatto possono attivarsi anche di propria iniziativa. Di solito tali interventi si verificano a fronte di conflitti aspri, dove le parti si mostrano incapaci di risolvere in via autonoma il conflitto. 277 Spagna Elenco delle fonti bibliografiche da cui sono state tratte le informazioni di seguito riportate: ALONSO OLEA, MONTOYA MELGAR, Les modalités de réglement des conflits collectifs d’intérets, Congrés Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale, Rapport National - Espagne, Athènes, 1991 ALONSO OLEA, RODRÌGUEZ-SAÑUDO, Spain, in BLANPAIN, International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, Kluwer, 1988 CRUZ VILLALON, La riforma del processo del lavoro in Spagna, in RGL, 1991 VALDÉS DAL-RE, Tutela judicial y autotutela colectiva en la soluciòn de los conflictos colectivos, in Relaciones Laborales, 1992 RODRIGUEZ SANTOS , Estatuto del trabajador, Valladolid, 1980 DURAN LOPEZ, Medios de soluciòn no jurisdiccionales de los conflictos laborales: el arbitraje, in Relaciones Laborales, 1990 QUESADA SEGURA, Las comisiones creadas en convenios colectivos y la risoluciòn de conflictos individuales de trabajo, in Relaciones Laborales, 1992 278 1.1. Tribunali del lavoro specializzati. Una giurisdizione specializzata per le questioni del lavoro, in base alla quale la competenza sulle controversie di lavoro cessa di essere attribuita alla giuridizione ordinaria, ma viene devoluta ai «Tribunali industriali», risale già ad una legge del maggio 1908. La caratteristica di una giuridizione specializzata per le controversie di lavoro rimane da quel momento una costante dell’ordinamento spagnolo: alla «Magistratura del Lavoro» istituita dal regime franchista nel 1938, si sono oggi sostituiti i «Giudici e Tribunali dell’Ordine sociale» disciplinati dalla Legge Organica del Potere Giudiziario del 1985, in attuazione del dettato costituzionale (Costituzione del 1978). Superato l’originario sistema imperniato su organismi misti, composti da personale laico e da una rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro, oggi si è decisamente affermato, anche in attuazione del dettato costituzionale, il modello del giudice professionale di carriera. Forme di partecipazione delle parti sociali alla risoluzione delle controversie di lavoro trovano invece (ampio) spazio essenzialmente attraverso la creazione di sistemi stragiudiziali di soluzione dei conflitti di lavoro (conciliazione, mediazione, arbitrato). 1.2. La struttura della giurisdizione del lavoro nella Legge sul Processo del Lavoro del 1990. A seguito della riforma del 1990 la struttura della giurisdizione del lavoro si articola in quattro livelli: 1) 230 Giudici Sociali, di regola nell’ambito provinciale; 2) 21 Sezioni Sociali delle Corti Superiori di Giustizia; 3) una Sezione Sociale del Tribunale Nazionale; 4) una Sezione Sociale della Corte Suprema, organo sovraordinato a tutti gli ordini giurisdizionali. Il modello adottato è quello del giudizio unico, di doppio grado. La cognizione nel procedimento di grado unico fa generalmente capo ai Giudici Sociali, anche se per i conflitti a carattere collettivo in un’area geografica estesa sono competenti, a seconda dei casi, le Corti Superiori di Giustizia o il Tribunale Nazionale. Le sentenze emesse in primo grado dai Giudici Sociali sono impugnabili presso le Corti Superiori di Giustizia di secondo grado; queste ultime sono a loro volta ricorribili in cassazione dinnanzi alla Corte Suprema. La Legge del 1990 prevede, poi, un ricorso per la unificazione della giurisprudenza davanti alla Corte Suprema in caso di sentenze contraddittorie delle Corti Superiori di Giustizia: ricorso che, in quanto sostituzione del giudizio di cassazione ordinario, si presenta come rimedio giurisdizionale di terzo grado. Tra gli spetti più controversi - sia a livello dottrinale che giurisprudenziale - si segnala l’importante problema relativo al controllo giurisdizionale degli atti della Pubblica Amministrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro, data l’enorme e decisamente influente estensione dell’intervento amministrativo nei rapporti di lavoro e sociali. Due sono gli orientamenti: a) in base al criterio per materia si ritiene che i problemi afferenti il campo lavoristico siano di competenza della giurisdizione dell’Ordine sociale; b) all’opposto, in base al criterio per soggetto si ritiene che la presenza e l’intervento della Pubblica Amministrazione determino la competenza della giurisdizione contezioso279 amministrativa. Nonostante la diversa posizione della dottrina giuslavorista, la recente riforma del processo del lavoro pare orientata nel confermare la prevalenza del criterio soggettivo. Vengono così rimessi alla competenza della giurisdizione conteziosoamministrativa le controversie concernenti gli atti amministrativi soggetti al diritto amministrativo del lavoro. 1.3. Ambito della giurisdizione dell’Ordine sociale. I confini della giurisdizione del lavoro grosso modo coincidono con i corrispondenti confini della disciplina sostanziale del diritto del lavoro e del diritto della sicurezza sociale. Il requisito della subordinazione così come è chiave di accesso alla normativa di carattere sostanziale del diritto del lavoro è del pari rilevante per l’attivazione della giurisdizione del lavoro. 1.4.1. Principi informatori del processo del lavoro e fasi che scandiscono il procedimento. I principi ispiratori del processo del lavoro sono: a) oralità; b) immediatezza; c) concentrazione; d) celerità. Questi principi si realizzano mediante un procedimento in unica istanza, con possibilità comunque di ricorsi straordinari, di fronte ad un organo giurisdizionale unipersonale (il Giudice sociale). Fondamentalmente il processo del lavoro si presenta come una variante del processo civile ordinario e difatti ne ricalca gli schemi tipici. Queste le fasi essenziali del procedimento: a) l’azione davanti all’autorità giudiziaria deve contenere indicazione delle parti, dell’oggetto della domanda e dei fatti sui quali si fonda la pretesa; b) la comparizione e la rappresentanza in giudizio sono improntate alla massima libertà, così come la difesa per mezzo di un avvocato è facoltativa nell’istanza unica, mentre è necessaria quando si esperisca un ricorso (nella prassi è comunque normale il ricorso ad un avvocato); c) ampi sono i poteri di intervento diretto del giudice, dato che il giudice non si limita ad agire su istanza di recezione delle iniziative di parte, ma ha importanti facoltà di direzione e di impulso processuale, al fine di assicurare l’effettività del principio di celerità; d) ampie sono pure le possibilità di cumulo di azioni: la regola generale è quella della cumulabilità, fatta eccezione per le domande specificamente previste dalla legge (p.e. in tema di licenziamento, di impugnazione dei contratti collettivi, di tutela della libertà sindacale e dei diritti fondamentali); e) presentata la domanda, il giudice invita immediatamente le parti ad un tentativo di conciliazione e, in caso di fallimento, apre il giudizio, mentre non è prevista una preventiva presentazione di una memoria difensiva, di modo che per regola generale il primo intervento del convenuto avviene in udienza; f) in udienza si concentra tutto il dibattito processuale e la totalità delle prove - salvo casi eccezionali che richiedano lo spostamento del giudice - è valutata nella sala in cui si svolge il processo; g) le eccezioni processuali non paralizzano lo svolgimento del processo, in quanto si risolvono tutte al momento della sentenza; h) non sono ammessi ricorsi in appello, né è previsto un giudizio 280 di merito di seconda istanza: sono previsti soltanto ricorsi straordinari per questioni tassative e per motivi predeterminati. 1.4.2. Legittimazione processuale in riferimento a interessi propri delle rappresentanze collettive. Il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, quale conseguenza immediata della libertà di associazione sindacale, comporta la nascita di posizioni giuridiche sostanziali in capo a questi soggetti. Conseguente è allora il riconoscimento di una capacità processuale a tutela di queste situazioni soggettive materiali. Questa legittimazione processuale posta in riferimento ad un interesse proprio del sindacato si sostanzia: a) nella facoltà di far valere pretese relative alla costituzione del sindacato e alla acquisizione della personalità giuridica; b) nella facoltà di far valere pretese derivanti dall’attribuzione della personalità giuridica riconosciute dall’ordinamento giuridico: diritto di organizzare elezioni dei comitati d’impresa, di sedere al tavolo delle trattative, di organizzare e gestire scioperi, di ricevere informazioni e di essere consultati in relazione a determinate questioni, ecc.; c) nella facoltà di azionare diritti volti all’accertamento della responsabilità per esercizio irregolare dei diritti di azione sindacale. 1.4.3. Legittimazione processuale in riferimento a interessi collettivi del gruppo che si pretende di rappresentare. La Legge del 1990 attribuisce al sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro e ai comitati d’impresa la legittimazione ad intervenire in nome proprio nei processi a carattere collettivo, per la tutela di interessi sindacali differenziati da quelli propri di ogni lavoratore o datore di lavoro individualmente considerati. 1.4.4. Legittimazione processuale in riferimento a interessi individuali, ma con rilevanza collettiva. La Legge del 1990 attribuisce al sindacato la condizione di soggetto che interviene ad adiuvandum, in tutti quei casi in cui attore sia un lavoratore che ha subito un danno, e l’interesse individuale leso si intrecci indissolubilmente con la lesione (attuale o potenziale) di un interesse collettivo o di gruppo. 1.4.5. Legittimazione processuale in riferimento a interessi propriamente individuali. Anche in questi casi il Legislatore del 1990 ha agevolato l’intervento del sindacato. Non è prevista una legittimazione autonoma, ma il sindacato può agire in giudizio “nel nome e nell’interesse dei lavoratori ad esso affiliati, che lo autorizzino a tale azione, difendendo i loro diritti individuali e facendo sì che gli effetti di tale iniziativa si producano nei confronti dei lavoratori”. 1.4.6. I processi speciali a carattere collettivo. Ad integrazione delle regole che agevolano l’intervento del sindacato nel processo del lavoro ed in attuazione della previsione contenuta nella Costituzione di una garanzia processuale speciale per i diritti fondamentali e le libertà costituzionali, la Legge del 1990 ha introdotto una serie di processi speciali in relazione a: a) tutela dell’autonomia sindacale (libertà sindacale e diritto di sciopero); b) impugnazione di statuti sindacali; c) conflitti collettivi (che riguardano interessi generali di un gruppo generico di lavoratori e che vertono 281 sull’applicazione e l’interpretazione di una norma statale, di un contratto collettivo, di una decisione o di un uso aziendale); d) impugnazione dei contratti collettivi; e) elezioni sindacali. Le caratteristiche salienti di questi procedimenti speciali sono: a) la possibilità di un intervento ad adiuvandum in occasione delle violazioni di diritti individuali del singolo lavoratore (cfr. § 1.6.3.); b) la limitazione della pretesa al riconoscimento della violazione della libertà sindacale o del diritto fondamentale; c) la possibilità di chiedere la sospensione degli effetti dell’atto impugnato, fino al momento in cui non intervenga una sentenza definitiva che chiarisca la situazione; d) le agevolazioni sul piano probatorio a favore del ricorrente; e) nel caso in cui il ricorso venga accolto, la dichiarazione di nullità assoluta dell’atto lesivo denunciato, con conseguente ordine di cessazione del comportamento lesivo e di ripristino della situazione di fatto antecedente alla condotta antisindacale, nonché con conseguente risarcimento dei danni e dei pregiudizi arrecati alla controparte. 1.5. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro. I sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro sono visti con una certa diffidenza dal giurista spagnolo, soprattutto in riferimento alla loro liceità in un sistema statalizzato dell’attività giurisdizionale: la Costituzione richiede infatti la garanzia effettiva della possibilità per i privati di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti, senza ulteriori preclusioni. In sostanza: si teme che questi meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie possano essere di fatto resi obbligatori in modo unilaterale dalla parte socialmente o economicamente più forte, con pregiudizio delle posizioni soggettive della parte più debole. Questa visione tradizionale tende però ad essere superata: in un sistema in cui la garanzia effettiva della libertà sindacale e dell’autotutela degli interessi collettivi di lavoro tende ad ottimizzare il sistema di relazioni sindacali, si fa sempre più strada il principio di autocomposizione autonoma del conflitto. Tanto che, specialmente per quanto concerne le controversie collettive, è il ricorso all’autorità giudiziaria che viene ora visto dai più come fattore disincentivante dello sviluppo di un moderno ed efficiente sistema di relazioni industriali. 1.6. Controversie individuali e collettive. In termini più specifici, rientrano nell’ambito di competenza dell’Ordine sociale: a) le controversie individuali di lavoro derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi alcuni rapporti speciali di lavoro (dirigenti, domestici, rappresentanti e agenti di commercio, sportivi professionisti, ecc.), il lavoro cooperativo e quello nelle società anonime di lavoro; b) le controversie collettive di lavoro derivanti sia dai profili statici dell’autonomia collettiva dei gruppi professionali (aspetti dell’organizzazione sindacale: costituzione di associazioni sindacali, loro regime giuridico, elezione dei comitati d’impresa, ecc.) sia dalle dinamiche organizzative dell’autonomia e dell’autotutela collettiva dei gruppi professionali (conflitti collettivi, 282 interpretazione e attuazione dei contratti collettivi, impugnazione die contratti collettivi, azioni di responsabilità nei confronti dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro per inadempimento contrattuale o del dovere di tregua sindacale, ecc.). 1.7. Conflitti di interessi e conflitti giuridici. In tempi recenti si sta facendo strada con maggiore decisione una tendenza - già avvertita sul piano sociologico - a separare i conflitti di interessi da quelli che invece sono veri e propri conflitti giuridici, in modo da evitare che reali conflitti di interessi vengano risolti alla stregua di conflitti giuridici, in modo da rimettere ogni questione all’intervento dalla giurisdizione statuale. 1.8. Conciliazione. In caso di una controversia in materia di lavoro, regola generale è un tentativo di conciliazione preliminare prima dell’apertura della controversia in sede giurisdizionale. Questa regola subisce però delle eccezioni: in determinati casi, tassativamente predeterminati (in materia di ferie, in materia elettorale, in relazione alla tutela della libertà sindacale o di altri diritti fondamentali, quando la Pubblica Amministrazione compare come convenuta nella vicenda processuale e dunque v’è la necessità di proporre in via pregiudiziale un ricorso amministrativo rispetto a quello presso la giurisdizione ordinaria), si esonera il ricorrente dall’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione preventiva, data la prevalenza dell’interesse ad una rapida risoluzione dalla controversia. La procedura seguita è simile a quella del contenzioso amministrativo: il tentativo di conciliazione è promosso davanti ad un organo amministrativo, che dipende dal Ministero del Lavoro e delle Comunità Autonome a seconda delle aree geografiche interessate, mentre i funzionari della Pubblica Amministrazione competenti svolgono il ruolo di terzo imparziale. La recente Legge sul Processo del Lavoro del 1990 recependo le istanze di conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro già presenti nei primi accordi di concertazione sociale degli anni Ottanta in modo da agevolare lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni industriali basato sull’autocomposizione del conflitto, favorisce decisamente lo sviluppo di sistemi di risoluzione stragiudiziale creati dalla parti sociali e dalla contrattazione collettiva o anche introdotti dalla legge ma senza la tutela statuale, legalizzando - dunque - sistemi alternativi di conciliazione processuale rispetto a quello di stampo amministrativo fino ad oggi esclusivo. 1.9. L’arbitrato. Nel Titolo II del Regio Decreto Legge del 1977 intitolato ai Conflictos colectivos de trabajo, la legge stabilisce che “la risoluzione delle situazioni conflittuali che concernono un interesse generale dei lavoratori potrà aver luogo tramite il procedimento di composizione delle controversie collettive di lavoro che trova regolamentazione in questo Titolo”. Il carattere facoltativo del procedimento legale di risoluzione del conflitto attraverso l’arbitrato, già reso evidente dal dettato normativo, è stato successivamente 283 confermato dalla sentenza dell’8 aprile 1981 della Corte Costituzionale. Le parti in conflitto possono dunque sottomettere la controversia ad uno o più arbitri, designati di comune accordo; anche il questo caso il lodo arbitrale formulato dal terzo arbitratore ha valore di un contratto collettivo tra le parti. In ogni caso, però, i conflitti di interesse non possono trovare risoluzione né in via giurisdizionale, dato che - come precisa la Legge sul Processo del Lavoro del 1990 - la giurisdizione statuale è competente solo in relazione ai conflitti collettivi che scaturiscono dalla applicazione e dall’interpretazione del diritto), né tramite lodo arbitrale obbligatorio della Pubblica Amministrazione, figura questa che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. 1.10. Organismi che intervengono nella soluzione delle controversie di lavoro. Gli organismi di mediazione, arbitrato e conciliazione costituiti in riferimento alla risoluzione delle controversie collettive (e specificamente di interessi) di lavoro hanno una lunga tradizione in Spagna: ai Consigli di Conciliazione e Arbitrato Industriale istituiti da una Legge del 1908 si sono oggi sostituiti il Servizio di Mediazione, Arbitrato e Conciliazione dell’Amministrazione dello Stato (integrato con funzionari designati dal Ministro del lavoro e della Sicurezza Sociale) e, nelle Comunità Autonome, il Consiglio delle Relazioni di Lavoro, che, tra le altre funzioni, ha anche quella di risolvere le controversie di lavoro. Accanto a questi organismi si segnalano poi altre figure di mediatore e di arbitro: a) il mediatore imparziale designato dall’Amministrazione dello Stato su richiesta delle parti in conflitto o d’ufficio quando L'Amministrazione è parte in causa; b) il mediatore designato dalle parti durante le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo nel caso in si presentino contrasti e difficoltà difficilmente superabili nel processo negoziale; c) la mediazione dell’Ispettorato del Lavoro prevista dal Regio Decreto Legge del 1977; d) l’arbitro o gli arbitri designati dalle parti in conflitto per la risoluzione del conflitto collettivo: l’arbitrato ha in questi casi sempre natura privata e volontaria, tranne in casi estremamente eccezionali, in cui il Governo può stabilire il ricorso ad un arbitrato obbligatorio per porre fine ad uno sciopero; e) i Comitati paritetici che svolgono funzioni di mediazione, conciliazione e d arbitrato in materia di conflitti collettivi di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite in ciascun contratto collettivo. 284