Roma, 4 marzo 2008 Uff.-Prot.n° UL.AC 4589/124/F7/PE Oggetto: Prescrizioni di metadone in regime di SSN per trattamenti di disassuefazione. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: Il Ministero della salute ha fornito chiarimenti in merito alle prescrizioni di metadone in regime di SSN per i trattamenti di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza. ________________________________ Si trasmette in allegato alla presente copia della nota del 16/02/2008 con la quale il Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti ha fornito alla FOFI, in risposta a specifici quesiti formulati dalla Fofi, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle prescrizioni di metadone in regime di SSN per i trattamenti di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza (all. 1). In particolare, era stato chiesto se nei predetti trattamenti potesse essere posto a carico del SSN un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 giorni di terapia ovvero se sussistesse il limite di tre pezzi per ricetta e se la prescrizione potesse contenere due dosaggi diversi. I chiarimenti sono quantomai opportuni perché il metadone – come è noto – è un farmaco compreso nell’allegato III-bis e quindi può essere utilizzato oltre che nei trattamenti di disassuefazione anche nelle terapie del dolore: pertanto, a seconda della sua utilizzazione, discende una diversa disciplina. Alla luce dei chiarimenti ministeriali, per il metadone si evince quanto segue: solo nelle terapie del dolore, sia acuto che cronico, esiste la possibilità di prescrivere in regime di SSN un numero di confezioni per ricetta sufficiente a coprire 30 giorni di terapia (legge n. 405/2001); nel trattamento di disassuefazione non può essere superato in regime di SSN, salvo diverse disposizioni regionali, il limite di tre pezzi per ricetta; ad avviso della scrivente, tuttavia, al farmacista possono essere addebitate le confezioni eccedenti solo se gli elementi apposti sulla ricetta spedita (codice 014, indicazione di un Sert) consentono di stabilire che si tratta di un trattamento di disassuefazione; nel trattamento di disassuefazione possono essere prescritti su un’unica ricetta anche due dosaggi diversi, fermo restando il rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura autorizzata. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO All. n. 1 IL PRESIDENTE Dott. Giorgio SIRI