CENTRO STUDI FIMMG ROMA PRESCRIZIONE FARMACEUTICA NEL LAZIO NOTE AIFA 2006-2007 DISTRIBUZIONE PER CONTO Le nuove note entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 7 del 10/01/2007). Fanno eccezione i farmaci compresi nella nota 75 che per essere prescritti a carico del SSN devono essere sottoposti ad emissione di specifici provvedimenti di riclassificazione in fascia A. Non hanno valore retroattivo e non incidono sui trattamenti iniziati all’entrata in vigore del presente provvedimento, fino a successivo controllo del medico prescrittore o della struttura specialistica. Il contenuto delle note Aifa non modifica, né può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica delle singole specialità medicinali, a cui i soggetti prescrittori si devono attenere per la rimborsabilità da parte del SSN. Vengono abolite le note 9 e 9 bis, per cui la ticlopidina non è più soggetta a nota mentre il clopidogrel può essere prescritto solo solo in seguito all’adozione di specifico piano terapeutico predisposto dall’Aifa. Nella nota 1 il limite di età oltre 75 anni viene sostituito dalla dicitura età avanzata (65-75). Viene introdotta la nota 4 che prevede la prescrivibilità di gabapentin e pregabalin nella nevralgia post-erpetica, nella neuropatia associata a neoplasia e nella neuropatia diabetica; la duloxetina può essere prescritta per quest'ultima indicazione con nota 4, mentre per le altre indicazioni presenti in scheda tecnica non è soggetta a nota. Nella nota 13 vengono aboliti i piani terapeutici per l’associazione ezetimibe+simvastatina e rosuvastatina e atorvastatina da 40 mg; viene introdotta la prescrizione in regime di rimborsabilità di statine, fibrati e omega3 etilesteri anche nelle iperlipidemie di origine iatrogena (indotte da immunosoppressori, antivirali ed inibitori dell'aromatasi) o nei pazienti con insufficienza renale cronica, non corrette dalla sola dieta. Nella nota 66 scompare la distinzione fra fans non selettivi e coxib, per cui entrambe le categorie possono essere prescritte nel rispetto delle indicazioni autorizzate in scheda tecnica. Nella nota 75 si estende la prescrivibilità nel trattamento della compromissione erettile associata a lesioni del midollo spinale anche agli inibitori della fosfodiesterasi-5 (sildenafil, tadalafil e vardenafil), anche se occorre aspettare uno specifico provvedimento di riclassificazione in fascia A degli stessi. Nella nota 79 si modifica in parte la prescrivibilità dei bifosfonati nell’ambito del SSN; viene introdotta la ultrasuonografia del calcagno per la valutazione della massa ossea in alternativa alla densitometria femorale o vertebrale, ma entrambe le metodiche necessitano di essere eseguite presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. La prescrizione di teriparatide ed ormone paratiroideo, in precedenza sottoposti a nota 79 bis ora abolita, può essere effettuata con nota 79 solo in presenza di piano terapeutico. Le note 12, 30 e 30 bis,32 e 32 bis, rimangono in vigore fino alla pubblicazione del Piano Terapeutico AIFA che verrà predisposto con provvedimento separato. n DISTRIBUZIONE PER CONTO La distribuzione per conto (DPC) riguarda alcuni farmaci, contenuti nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT). L’ASL acquista direttamente i farmaci e provvede alla loro distribuzione attraverso le farmacie territoriali. La prescrizione di questi farmaci, da parte dei MMG, PLS e medici specialisti del SSN , è sottoposta ad alcune disposizioni: obbligo di apporre la dicitura DP nella parte centrale in basso della ricetta nella stessa ricetta non possono essere prescritti farmaci presenti nel PHT e farmaci del prontuario farmaceutico nazionale (nel caso siano presenti farmaci appartenenti ad entrambi le categorie il farmacista ne dispensa uno solo a scelta del paziente) in ogni ricetta è possibile prescrivere solo due confezioni (anche se il paziente ha esenzioni per patologia) sui farmaci dispensati attraverso la DPC non è possibile effettuare alcuna sostituzione con altro medicinale equivalente o corrispondente, nè applicare nessun ticket, né tantomeno la differenza con eventuale prezzo di riferimento Esistono alcuni farmaci che possono essere dispensati dal farmacista, sia attraverso la distribuzione per conto sia attraverso la normale distribuzione . Per essere distribuiti DPC il medico prescrittore deve apporre la dicitura DP sulla ricetta. Alcuni esempi: CLEXANE B01AB05 ENOXAPARINA CLIVARINA B01AB08 REVIPARINA CLOZAPINA N05AH02 CLOZAPINA FLUXUM B01AB07 PARNAPARINA FRAGMIN B01AB04 DALTEPARINA FRAXIPARINA B01AB06 NADROPARINA FRAXODI B01AB06 NADROPARINA IVOR B01AB12 BEMIPARINA LEPONEX N05AH02 CLOZAPINA RISPERDAL N05AX08 RISPERIDONE SELEPARINA B01AB06 NADROPARINA SEROQUEL N05AH04 QUETIAPINA ZYPREXA N05AH03 OLANZAPINA Per le eparine a basso peso molecolare i medici devono apporre la dicitura DP solo se la prescrizione sia stata effettuata a seguito di intervento ortopedico maggiore, negli altri casi la distribuzione avverrà secondo le normali procedure. Da ricordare che la spesa per i farmaci sottoposti alla DP non viene attribuita al MMG o PLS.