CENTRO STUDI FIMMG ROMA
PRESCRIZIONE FARMACEUTICA NEL LAZIO
NOTE AIFA 2006-2007
DISTRIBUZIONE PER CONTO
Le nuove note entrano in vigore dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (GU n. 7 del 10/01/2007). Fanno eccezione i farmaci
compresi nella nota 75 che per essere prescritti a carico del SSN devono
essere sottoposti ad emissione di specifici provvedimenti di riclassificazione in
fascia A.
Non hanno valore retroattivo e non incidono sui trattamenti iniziati all’entrata
in vigore del presente provvedimento, fino a successivo controllo del medico
prescrittore o della struttura specialistica. Il contenuto delle note Aifa non
modifica, né può modificare, le informazioni contenute nella scheda tecnica
delle singole specialità medicinali, a cui i soggetti prescrittori si devono
attenere per la rimborsabilità da parte del SSN.
Vengono abolite le note 9 e 9 bis, per cui la ticlopidina non è più soggetta a
nota mentre il clopidogrel può essere prescritto solo solo in seguito all’adozione
di specifico piano terapeutico predisposto dall’Aifa.
Nella nota 1 il limite di età oltre 75 anni viene sostituito dalla dicitura età
avanzata (65-75).
Viene introdotta la nota 4 che prevede la prescrivibilità di gabapentin e
pregabalin nella nevralgia post-erpetica, nella neuropatia associata a neoplasia
e nella neuropatia diabetica; la duloxetina può essere prescritta per
quest'ultima indicazione con nota 4, mentre per le altre indicazioni presenti in
scheda tecnica non è soggetta a nota.
Nella nota 13 vengono aboliti i piani terapeutici per l’associazione
ezetimibe+simvastatina e rosuvastatina e atorvastatina da 40 mg; viene
introdotta la prescrizione in regime di rimborsabilità di statine, fibrati e omega3 etilesteri anche nelle iperlipidemie di origine iatrogena (indotte da
immunosoppressori, antivirali ed inibitori dell'aromatasi) o nei pazienti con
insufficienza renale cronica, non corrette dalla sola dieta.
Nella nota 66 scompare la distinzione fra fans non selettivi e coxib, per cui
entrambe le categorie possono essere prescritte nel rispetto delle indicazioni
autorizzate in scheda tecnica.
Nella nota 75 si estende la prescrivibilità nel trattamento della
compromissione erettile associata a lesioni del midollo spinale anche agli
inibitori della fosfodiesterasi-5 (sildenafil, tadalafil e vardenafil), anche se
occorre aspettare uno specifico provvedimento di riclassificazione in fascia A
degli stessi.
Nella nota 79 si modifica in parte la prescrivibilità dei bifosfonati nell’ambito
del SSN; viene introdotta la ultrasuonografia del calcagno per la valutazione
della massa ossea in alternativa alla densitometria femorale o vertebrale, ma
entrambe le metodiche necessitano di essere eseguite presso strutture
pubbliche o convenzionate con il SSN. La prescrizione di teriparatide ed
ormone paratiroideo, in precedenza sottoposti a nota 79 bis ora abolita, può
essere effettuata con nota 79 solo in presenza di piano terapeutico.
Le note 12, 30 e 30 bis,32 e 32 bis, rimangono in vigore fino alla
pubblicazione del Piano Terapeutico AIFA che verrà predisposto con
provvedimento separato.
n
DISTRIBUZIONE PER CONTO
La distribuzione per conto (DPC) riguarda alcuni farmaci, contenuti nel
Prontuario Ospedale Territorio (PHT). L’ASL acquista direttamente i farmaci e
provvede alla loro distribuzione attraverso le farmacie territoriali.
La prescrizione di questi farmaci, da parte dei MMG, PLS e medici specialisti del
SSN , è sottoposta ad alcune disposizioni:
 obbligo di apporre la dicitura DP nella parte centrale in basso della ricetta
 nella stessa ricetta non possono essere prescritti farmaci presenti nel
PHT e farmaci del prontuario farmaceutico nazionale (nel caso siano
presenti farmaci appartenenti ad entrambi le categorie il farmacista ne
dispensa uno solo a scelta del paziente)
 in ogni ricetta è possibile prescrivere solo due confezioni (anche se il
paziente ha esenzioni per patologia)
 sui farmaci dispensati attraverso la DPC non è possibile effettuare alcuna
sostituzione con altro medicinale equivalente o corrispondente, nè
applicare nessun ticket, né tantomeno la differenza con eventuale prezzo
di riferimento
Esistono alcuni farmaci che possono essere dispensati dal farmacista, sia
attraverso la distribuzione per conto sia attraverso la normale distribuzione .
Per essere distribuiti DPC il medico prescrittore deve apporre la dicitura DP
sulla ricetta.
Alcuni esempi:
CLEXANE B01AB05 ENOXAPARINA
CLIVARINA B01AB08 REVIPARINA
CLOZAPINA N05AH02 CLOZAPINA
FLUXUM B01AB07 PARNAPARINA
FRAGMIN B01AB04 DALTEPARINA
FRAXIPARINA B01AB06 NADROPARINA
FRAXODI B01AB06 NADROPARINA
IVOR B01AB12 BEMIPARINA
LEPONEX N05AH02 CLOZAPINA
RISPERDAL N05AX08 RISPERIDONE
SELEPARINA B01AB06 NADROPARINA
SEROQUEL N05AH04 QUETIAPINA
ZYPREXA N05AH03 OLANZAPINA
Per le eparine a basso peso molecolare i medici devono apporre la dicitura DP
solo se la prescrizione sia stata effettuata a seguito di intervento ortopedico
maggiore, negli altri casi la distribuzione avverrà secondo le normali
procedure.
Da ricordare che la spesa per i farmaci sottoposti alla DP non viene attribuita al
MMG o PLS.