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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DA
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, SMALTIMENTO RIFIUTI,
ESPURGO
POZZI NERI E SIMILI E DEPURAZIONE DELLE ACQUE
Addì, 26 ottobre 1991
tra
- la Federazione
Italiana Imprese
di Servizi
ASSOAMBIENTE),
rappresentata dal Direttore Dott. Concetto Russo
Francesco
Tiriolo
(AUSITRAe
dal
Dott.
e
- la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica (F.P.-CGIL) rappresentata
dai
Segretari Nazionali Francesco Piu e Carlo Podda, da Mazzino
Tamburini
coordinatore nazionale F.P. CGIL comparto I.A., da Diego Calabrese
del
centro nazionale F.P. CGIL, dal Dr. Regazzi Mirko, Zangrossi
Daniele,
Salomone Luigi,
Lazzaro Ronchi,
Marisi Daniela,
Mearini
Francesco,
dell'Esecutivo Nazionale e dalla Delegazione Trattante composta da
Piani
Daniela, La Stella Tonino, Ielli Gianpiero, Simonetti Egidio,
Pesarini
Luciano, Macaluso Angelo, Serra Tonino, Falanga Daniela
e
- la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), rappresentata dal
Segretario
Generale Gaetano Arconti,
dal Segretario Generale aggiunto
Salvatore
Frisella, dal Responsabile Nazionale del settore Ausiliari del
Traffico
Ulderico Cancilla, dal Segretario Nazionale Pierluigi Pezzi con
l'assistenza
di Costantino Trombetta,
Livio Greggio,
Francesco Bisceglia, e
dai
Responsabili
Regionali
Lorenzo
Speranza,
Maurizio dal Santo,
Rino
Scaperotta, Massimo Proglio, Guido Zanetti, Enzo Sartorello,
Francesco
Vernice, Rinaldo Farinelli, Giulio Policarpi, Guido Tecce, Nino di
Renzo,
Franco Esposito, Antonio del Giudice, Pietro Avvantaggiato, Vincenzo
Romeo,
Enrico Caruso, Dario Atzeni, con la partecipazione di Antonio
Farris,
Maurizio Lombardi, Ruggero Gatti, Giuseppe Fenu, Giampiero Corengia,
Danilo
Beltrame, Alfredo Penso, Ermes Soncini, Giuseppe Prati, Pierangelo
Presenti,
Maurizio Becucci,
Paolo Tronconi, Giuseppe Giangreco, Aniello
Nappi,
Leonardo Pantaleo, Franco Assaiante, Maurizio Marozzi, Pasquale
Marzilli,
Sestilio Cutigni,
Giuseppe Citti, Orietta Bianchini, Luigi
Coniglio,
Francesco Tomaiolo, Giuseppe Notaro, Bruno Grillo, Carlo Minafro,
Adriano
Ferraris, Roberto Ginatta;
- la Uiltrasporti, aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario
Generale
Sandro Degni, dal Segretario Nazionale Paolo Carcassi, da Marco Pecorari
del
Coord. Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UILT, da Dino
Milloni
Presidente della Commissione contrattuale nazionale, da Pasquale
Ruggiero
della Direzione Nazionale UILT,
assistiti dai dirigenti aziendali
e
territoriali di Igiene Urbana; Alberto Arighi, Luciano Barbieri,
Pasquale
Catucci, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari, Orazio Colapietra, Roberto
De
Vincentis, Luigi De Vittorio, Claudio Forleo, Nicola Gagliardi,
Mario
Giordano,
Alberto
Giudici,
Giovanni Greco, Giuseppe Izzo,
Giuseppe
Manneracchio, Salvatore Mantegna, Domenico Marino, Paolo Modi,
Maurizio
Molinari, Maria Luisa Nappini, Venerino Nicoletti, Franco Palumbo,
Lazzaro
Passabì, Carmine Pisanello, Quintino Pisanello, Giorgio Reato.
E' stato rinnovato il C.C.N.L. 23 gennaio 1988 per il
dipendente
da imprese esercenti servizi di nettezza urbana,
rifiuti,
espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.
Albo delle imprese
personale
smaltimento
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate
iniziative
congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare i più
idonei
strumenti per garantire l'osservanza delle norme di legge e contrattuali
da
parte di tutte le imprese del settore. A tal fine concordano che uno
degli
strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei
rapporti
tra imprese e lavoratori è costituito dall'Albo di categoria istituito
con
decreto del Ministero dell'Ambiente n. 324 del 21 giugno 1991.
Considerata la rilevanza che tale problematica riveste, anche in
relazione
alla funzione sociale dei servizi svolti dalle imprese del settore,
le
Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre ad intervenire presso
le
competenti Amministrazioni locali perché tra le clausole dei contratti
di
appalto sia espressamente previsto l'obbligo di applicazione, da parte
delle
imprese appaltatrici, del presente contratto collettivo di lavoro.
PROGRAMMI ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE
AMBIENTALE
La crescente domanda di servizi ambientali qualificati e le sempre
più
pressanti difficoltà riscontrabili nel ricercare adeguate soluzioni
al
problema dello smaltimento dei rifiuti in tutte le varie fasi assegnano
un
sempre più rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore
dell'igiene
urbana.
In tale presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori,
nel
reciproco
rispetto
delle
proprie
autonome
competenze,
convengono
sull'opportunità di intraprendere azioni mirate ad una ottimizzazione
dei
servizi.
Obiettivo
fondamentale
disposizioni
legislative in materia
particolare
è
la
di
puntuale
smaltimento
attuazione
dei
delle
rifiuti,
con
riferimento alla raccolta differenziata ed ai conseguenti nuovi
impianti
(riciclaggio
e
conversione,
depuratori,
inceneritori, stoccaggio
e
discariche), utilizzando integralmente le pubbliche risorse
finanziarie a
tali scopi destinate.
Sul piano più strettamente gestionale sono auspicabili soluzioni
legislative
e normative che consentano un adeguamento delle imprese alle
sollecitazioni
provenienti dall'utenza in termini di domanda di servizi, anche
attraverso
un ampliamento dei propri ambiti operativi.
Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità:
1) Rilancio e potenziamento delle imprese che attraverso l'acquisizione
di
molteplici servizi interessanti tutto il ciclo dello smaltimento dei
rifiuti
e/o della depurazione delle acque assumano in concreto la connotazione
di
aziende di igiene ambientale tendenti alla realizzazione di una
qualità
totale dei servizi effettuati.
2) Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di
smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento di normalizzazione
dei
rapporti tra i soggetti interessati alla gestione dei servizi stessi, e
di
corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di catasto
dei
rifiuti.
3) Una modifica degli attuali sistemi di predisposizione dei
capitolati
tecnici attraverso l'individuazione di criteri
per
la redazione
di
capitolati-tipo che - basandosi su una durata pluriennale dei contratti
di
appalto, come necessario presupposto di produttivi investimenti e
della
formazione di adeguate professionalità dei lavoratori addetti contemplino
espressamente:
- garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione
dei
servizi, indicando o richiedendo l'impiego del personale e delle
risorse
economiche
a tutela
dell'ambiente;
- obbligatorietà di applicazione del C.C.N.L.
- rispetto di tutte
le disposizioni in
di categoria;
materia di rapporto di
lavoro;
- condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
4) Conferenze programmatiche pubbliche da tenersi annualmente a
livello
regionale a cura delle parti stipulanti con la partecipazione
delle
associazioni dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle
modalità
di effettuazione dei servizi e di cogliere eventuali indicazioni utili ad
un
miglioramento qualitativo dei servizi stessi.
In tali occasioni si procederà anche alla individuazione di aree
di
intervento e di utenza nelle quali le aziende possano svolgere la
propria
attività in modo ottimale.
Le parti si impegnano a sensibilizzare gli Enti preposti alla
pianificazione
ed all'organizzazione dei servizi affinché venga data completa
informazione
agli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi stessi.
5) Promuovere incontri per individuare le esigenze professionali
che
dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche o
di
nuovi processi operativi, allo scopo di attivare adeguati strumenti per
la
formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello
regionale.
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Considerato che il piano programma costituisce lo strumento attraverso
il
quale si determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio
in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, si
conviene
sull'opportunità che venga favorito un apporto costruttivo delle
imprese
nella definizione
programmatica
dell'organizzazione
dei
servizi
di
smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a:
- le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici dei servizi;
l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare all'utenza,
con
particolare attenzione alla raccolta differenziata ed ai
sistemi
di
smaltimento;
- esigenze occupazionali ed in particolare di nuove figure professionali
per
l'eventuale riorganizzazione ed adeguamento dei servizi;
- gli indirizzi delle politiche di formazione del personale.
RELAZIONI SINDACALI
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni
sindacali
assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi
problemi
connessi all'igiene ambientale, si conviene sull'opportunità di
istituire
articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti
il
presente
contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
1) LIVELLO NAZIONALE
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni
delle
imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti
promuoveranno
incontri a livello nazionale al fine di esaminare:
- le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione,
con
particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- le tendenze legislative nazionali e della CEE;
- i piani regionali relativi ai sistemi di
smaltimento;
- la possibilità di realizzare programmi formativi e di
riqualificazione
professionale
dei lavoratori interessati,
con particolare
riguardo
all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti.
Saranno altresì fornite informazioni sull'andamento del settore.
2) LIVELLO REGIONALE
Su richiesta di una delle parti saranno concordati
incontri
i
rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di
problemi
specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli
territori
regionali, allo scopo di:
fra
- accertare le esigenze in
materia di smaltimento dei
rifiuti,
di
depurazione delle
acque,
di
disinfezione e
disinfestazione,
con
riferimento ai provvedimenti adottati dalle Regioni per
la
tutela
dell'ambiente, al fine di promuovere gli opportuni interventi;
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e
riqualificazione
professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse
livello
nazionale di cui al punto 1;
a
- analizzare i dati relativi alla morbilità nel settore per
sollecitare
adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di prevenzione malattie.
3) LIVELLO AZIENDALE
Nel corso di appositi incontri fra le imprese
e
le R.S.A.
delle
organizzazioni sindacali stipulanti formeranno oggetto di esame
preventivo:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento
professionale
del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie
e/o
trasformazioni tecnologiche;
- la
nuova
modifiche
articolazione
dei
servizi
in
relazione
alle
strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento,
raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti, e le diverse condizioni ambientali
che
ne influenzano l'espletamento, quando abbiano riflessi sulle condizioni
del
lavoro e dei lavoratori, ed in particolare sulla distribuzione del
lavoro e
sulla conseguente consistenza dell' organico;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità
nell'ottica
della migliore organizzazione del lavoro;
e flessibilità
- l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 26, lettera
C,
per
l'effettuazione
delle prestazioni lavorative oltre
la
durata
settimanale dell'orario di lavoro.
L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.
Le imprese forniranno altresì informazioni alla R.S.A.:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle
malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di
misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori,
fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto
dall'art. 9
della legge 20/5/70, n. 300;
- sui contratti di appalto in scadenza.
Art. 1 -
Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente da
imprese
esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di
igiene
ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e trasporto dei
rifiuti
solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti
di
smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti
stessi,
ivi compresa la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.
Il presente
alle
C.C.N.L.
si
applica altresì alle
imprese
artigiane
ed
società cooperative anche nei confronti dei soci.
Art. 2 - Cessione - Trasformazione e cessazione dell'azienda
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo
si
risolve il rapporto di lavoro ed il personale conserva
nei
confronti della nuova azienda.
dell'azienda, non
tutti i
diritti
In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del
lavoratore,
o
in caso di cessazione dell'azienda,
il lavoratore
avrà
diritto
all'indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti
dal
presente contratto come per il caso di licenziamento.
Art. 3 - Passaggi di gestione
Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di
appalto,
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione
di
quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte
dell'impresa
cessante, il subentrante e le Organizzazioni Sindacali
territoriali e
aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura
relativa
al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante,
nei
limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della
scadenza
dell'appalto.
A detto personale saranno riconosciuti il trattamento economico
contrattuale
già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici
di
anzianità
corrispondenti
all'effettivo
periodo
di
lavoro
prestato
ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti
nel
settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del C.C.N.L.
18/12/8O.
L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo inquadramento
sarà
assorbita in caso di passaggio a livello superiore.
In caso di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto
di
lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge
26
febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n.
407,
esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.
Art. 4 - Ristrutturazione aziendale
L'impresa
aggiudicataria,
in
caso
di
innovazioni
tecnologiche
o
ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni
sui
livelli occupazionali, si incontrerà con le competenti
Organizzazioni
sindacali per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione
dei
lavoratori assunti in base al 1° comma dell'art. 3.
Art. 5 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di
istituto,
sono correlative ed inscindibili fra loro.
ciascun
Per il personale impiegatizio la previdenza e il trattamento di
fine
rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un
unico
istituto.
Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i
singoli
istituti, il presente contratto ha decorrenza dall' 1 gennaio 1992.
Gli accordi e le intese
loro
efficacia.
che prevedono l'assorbimento
esplicheranno la
La scadenza è fissata al 31 luglio 1994, con l'intesa di tacita proroga
se
non disdettato da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a
mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Copia del presente contratto
personale
dipendente.
sarà
consegnata dalle
imprese
al
Art. 7 - Assunzione del personale
L'assunzione del personale viene effettuata dall'azienda
alle
norme di legge.
in conformità
L'azienda dovrà avviare l'aspirante a visita medica presso
strutture
sanitarie
pubbliche o convenzionate
(Enti o presidi
sanitari)
per
l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità
specifica
al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell'assenza
di
malattie contagiose.
L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge previste
per
gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni
di
avvenuta profilassi.
L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera
dovranno
essere specificati:
1)
2)
3)
4)
la
la
il
la
nella quale
data di inizio del rapporto di lavoro;
qualifica ed il livello a cui il lavoratore viene assegnato;
trattamento economico iniziale;
durata del periodo di prova.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro o documento equipollente;
3) blocchetto DM 10L e numero di codice INPS;
4) certificato generale del casellario giudiziario in data non
anteriore a
mesi tre;
5) certificato
dei
carichi
pendenti rilasciato dalla
Pretura;
6) certificato
dei
carichi pendenti rilasciato
dalla Procura
della
Repubblica;
7) stato di famiglia;
8) dichiarazione attestante il domicilio ed il codice fiscale;
9) foto tessera.
I certificati
30
di cui nn.
4),
5)
e 6) potranno essere consegnati entro
giorni dalla data di assunzione.
In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 9/12/77, n. 903, non
può
essere adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti
mansioni
ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili, per loro
natura,
con la condizione della donna lavoratrice:
1) carico e/o scarico manuale
2) spurgo dei pozzi neri.
Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio,
considereranno
inoltre eventuali richieste del personale femminile tese
ottenere
l'esenzione dal lavoro notturno.
Per l'assunzione
in
vigore.
dei giovani si
richiamano
le
ad
disposizioni
di legge
DICHIARAZIONE A VERBALE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge
23
luglio 1991, n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota
di
riserva stabilita dal comma 1
del medesimo art. 25, le
qualifiche
comportanti il riconoscimento del livello di inquadramento nel quale
sono
classificati i quadri, il personale avente funzioni direttive ed
il
personale di concetto.
Le
parti si
riservano altresì di individuare
ulteriori
qualifiche
impiegatizie ed operaie comportanti l'assegnazione di compiti di
particolare
rilievo, complessità e fiducia.
Art. 8 -
Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge
dal
relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n. 56/87, art. 21).
Il rapporto
operai
di
apprendistato è istituito per
la
formazione
degli
e
specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed
agli
impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per
gli
impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive.
Operai (durata 3 anni)
- 1 anno: 62% della retribuzione;
- 2 anno: 70% della retribuzione;
- 3 anno: 80% della retribuzione.
Impiegati (durata 1 anno)
- tutto il periodo: 70% della retribuzione.
Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del
presente
C.C.N.L. la retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente
sulla
paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello
della
classificazione unica.
Art. 9 - Periodo di prova
Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui all'art.
3, è
soggetto ad un periodo di prova, di non oltre mesi 6 per il
personale
inquadrato nell'8°, 7°, 6° livello, e di non oltre mesi 3 per il
restante
personale.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e
gli
obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto
dal
contratto stesso.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere
inferiore a
quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà
aver
luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso
né
indennità per la risoluzione stessa.
Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova,
lavoratore
al
verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo
lavoro
prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità, di ferie ed
il
trattamento di fine rapporto.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del
8° e
7° livello e durante il primo mese per il rimanente personale,
sarà
corrisposta la retribuzione globale per il periodo di servizio
prestato,
nonché gli eventuali ratei di 13ª e 14ª mensilità e di ferie.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al
lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese
in
corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda
quindicina del mese stesso.
Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti
dal
periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la
stessa
azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o nei casi
di
trasferimento da altra azienda del settore in attuazione delle norme
sul
collocamento.
Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato
in
servizio con decorrenza dal primo giorno della assunzione a tutti
gli
effetti del presente contratto e pertanto il periodo di prova sarà
utilmente
considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente.
Nei casi di sopravvenuta malattia - anche derivante da infortunio il
periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno
di
inizio della malattia; superato tale limite di tempo il rapporto di
lavoro
rimane risolto ad ogni effetto.
Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di
sino
alla guarigione clinica accertata dall'INAIL.
prova resterà
sospeso
Art. 10 - Contratto a tempo determinato
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le
norme
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n.
79
(art. 8 bis).
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le
parti
convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle
leggi
n. 230 del 1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori
assunzioni
con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
- chiusura
di impianti di
smaltimento
accedere
temporaneamente ad altri impianti:
con
necessità
- interventi di ripristino ambientale (es. scarichi
bonifica
discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.);
di
abusivi,
- sostituzione di lavoratori in aspettativa;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze
diverse,
per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate.
Degli
assunti sarà
rappresentanze
sindacali aziendali.
data comunicazione contestuale
alle
Il trattamento contrattuale di malattia e di infortunio ed il
relativo
periodo di conservazione del posto sono limitati alla durata del
contratto a
tempo determinato.
L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei
lavoratori
assunti con contratto a termine sarà esaminato preventivamente
la
struttura sindacale aziendale.
Art. 11 - Classificazione del personale
Tutto il personale livelli, i
operai ed impiegati - viene inquadrato in 8
con
quali sono definiti dalle corrispondenti
declaratorie,
da
esemplificazioni ed alcune da profili professionali.
completate
DECLARATORIE PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI
1° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che svolgono
attività
manuali
una
professionalità a contenuto elementare.
semplici
richiedenti
Profili:
Lavoratore che svolge attività manuali per eseguire
sufficiente
un periodo minimo di pratica.
le
quali è
Esempi:
- uscieri, custodi e figure consimili;
- addetti alla pulizia dei locali aziendali.
Vengono altresì inquadrati in tale livello i lavoratori destinati a
mansioni
di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi, normalmente
necessario
all'acquisizione delle conoscenze elementari del processo lavorativo
al
quale saranno assegnati,
computandosi a tal fine anche il
servizio
eventualmente
prestato presso altre imprese del settore
nell'ultimo
quinquennio.
2° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che svolgono attività semplici
che
richiedono
conoscenze
elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di
pratica,
nell'ambito di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto.
Profili:
Lavoratore che,
applicando conoscenze pratiche acquisibili con
breve
tirocinio, svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche con uso
di
strumenti, macchinari e veicoli per i quali non sia prescritta la patente
di
guida o sia prescritta la patente di grado A.
Esempi:
- addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, anche con
l'uso
di veicoli;
- addetti alle affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte, anche
con
l'uso di veicoli, addetti al diserbo meccanico o manuale, anche
con
l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;
- addetti agli impianti fissi o simili e/o agli impianti di smaltimento
ed
alle officine che eseguono anche semplici ed elementari
operazioni
meccaniche;
- addetti alla derattizzazione, desinfestazione, disinfezione,
demuscazione,
anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione
sostanze
chimiche consentite dalle disposizioni di legge in materia;
- addetti ai pozzi neri, pozzetti stradali e
che
eseguono operazioni semplici e/o elementari;
raccolta
acque
- conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto
di
patente di grado B.
di
fecali
il possesso
3° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che svolgono attività esecutive, sia tecniche che
amministrative,
sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le quali
richiedono
preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica
del
lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità
ed
autonomia operativa limitate alla corretta esecuzione del proprio
lavoro
nell'ambito di istruzioni dettagliate; lavoratori che svolgono
attività
richiedenti il possesso di una professionalità necessaria per
l'esecuzione
promiscua
di
mansioni
polivalenti
in
applicazione
di
conoscenze
teorico-pratiche e di metodi operativi definiti.
Profili:
Lavoratore conducente di automezzi per la guida dei quali è
la
patente di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati
dotazione
al mezzo e che coordina l'unità operativa.
richiesta
in
Profili:
- autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di
autoinnaffiatrice,
ecc. (Da tale figura professionale sono esclusi i conducenti
espressamente
in quadrati in altri livelli).
Lavoratore che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello
guidando
ed utilizzando in maniera sistematica e non occasionale veicoli per la
guida
dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B.
Esempi:
- addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, con l'uso
di
veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente
di
categoria B.
Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o
disegni e
schemi esegue lavori inerenti l'esercizio degli impianti e/o
montaggio,
manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di
falegnameria,
di muratura, ecc. di normale difficoltà su macchine ed impianti
oppure,
fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore.
Esempi:
- operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli
impianti
fissi compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di
delle
acque;
- carropontista
trattamento
rifiuti;
addetto
agli
impianti
di
depurazione
incenerimento
e
- addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature
di
alimentazione e selezione negli impianti di trattamento dei rifiuti.
A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate
le
seguenti figure professionali:
in
questo livello
- guardie giurate che provvedono alla vigilanza e tutela
sicurezza
degli impianti e del patrimonio aziendale;
- addetto
al
della
magazzino;
- lavoratori addetti alla derattizzazione, disinfestazione,
disinfezione,
diserbamento chimico, ecc., cui è anche demandata la preparazione
dei
composti;
- lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro,
coordina e
controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli
inferiori;
- lavoratore
che,
su
dettagliate
istruzioni,
effettua
lavori
di
dattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo
ed
archiviazione delle pratiche di competenza, di addetto al
centralino,
anche se promiscuamente.
4° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive
di
carattere tecnico od amministrativo, di particolare rilievo rispetto al
3°
livello, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione
di
procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche
conoscenze
teoriche-pratiche anche acquisite mediante
addestramento o
esperienze
equivalenti
con
autonomia
operativa
connessa
ad
istruzioni
non
necessariamente dettagliate.
Conducenti di automezzi che svolgono attività
di
un'elevata
professionalità ovvero adeguata
l'esecuzione
continuativa di mansioni promiscue.
richiedenti il
capacità
possesso
per
Profili:
Lavoratore specializzato che svolge attività per l'esecuzione delle quali
si
richiedono elevate cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tipologia
di
lavoro.
Esempi:
- operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e
non;
- conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività
dei
lavoratori di livello inferiore nell'ambito della squadra;
- turbinista;
- conduttore di generatori di vapore.
Profili:
Lavoratore che negli impianti di incenerimento e trattamento
rifiuti è
addetto alla manovra e alla normale manutenzione di gru a carro-ponte e
che,
avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il
ciclo
completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di
conduttore
dell'impianto.
Lavoratore che espleta attività per le quali è richiesta una
preparazione
professionale specifica con autonomia operativa connessa ad
istruzioni
generali non necessariamente dettagliate.
Esempi:
- operatore CED;
- operatore
che
linea
acqua/fanghi.
effettua
anche
il
controllo
chimico
della
Lavoratore specializzato che procede alle necessarie individuazioni
di
guasti e, anche sulla base di indicazioni e di disegni o schemi
esegue
lavori di precisione e/o di natura complessa per l'aggiustaggio,
e/o
riparazione,
manutenzione
e
messa a punto
di automotoveicoli,
di
attrezzature, di macchine e di impianti, garantendo le
caratteristiche
funzionali prescritte.
Esempi:
- operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e
manutenzione
ed agli impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti.
Vengono
altresì
figure
professionali:
inquadrate
in
questo
livello
le
seguenti
- conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di
grado C
che,
oltre
alle mansioni di autista
di 3°
livello,
effettuano
promiscuamente:
a) nell'ambito del servizio di raccolta, attività di
ed
accessorie in concorso con altri lavoratori;
b) operando in singolo, la movimentazione
funi,
bracci,
ganci,
catene,
polipi e benne
e/o
idraulicamente;
di
carico, scarico
cassoni a mezzo
azionati
di
meccanicamente
c) attività di raccolta,
carico,
scarico ed
accessorie in
singolo
utilizzando un minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta
la
patente di grado C, con dispositivo di compattazione avente
caratteristiche
costruttive tali da consentire il trasferimento dei rifiuti in
altro
autocompattatore);
- conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali;
- operatore
manovra
autista
di
combinata
Canal-Jet,
responsabile
della
dell'alta pressione, con intervento personale e diretto
con
altri lavoratori in fognature e in pozzi neri;
in concorso
- conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali;
- conducenti di
autocompattatore ad operatore
unico con
dispositivo
automatizzato
di caricamento laterale
assistito da
apparecchiatura
video-computerizzata;
- conducenti di automezzi
possesso
della patente E;
per la guida
dei quali è richiesto
- stenodattilografo che,
oltre alle mansioni di 4°
svolge
promiscuamente anche mansioni previste dal 3° livello;
- lavoratore che, partecipando o meno
coordina e
controlla l'attività di lavoratori
inferiori
(caposquadra).
manualmente al
inquadrati
nei
il
livello,
lavoro,
livelli
5° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori
che,
con
specifica
collaborazione,
svolgono
attività
amministrative e/o
tecniche richiedenti
adeguata
discrezionalità
ed
autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il
campo
di attività in cui operano.
Profili:
Lavoratore che opera
individualmente espletando
mansioni di
massima
specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione
di
interventi
complessi e compiuti con l'indicazione
e la
scelta delle
modalità
dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione con
responsabilità
estese anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori
di
natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.
Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con
l'apporto
di vasta
e
personale
competenza
maturata
al
massimo
grado
di
specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria
attività
e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche
con
l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta
ed
elimina ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e
realizza
modifiche e
varianti,
effettuando interventi
risolutivi di
elevata
delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di
automezzi,
attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari,
sovraintendendo e
coordinando l'attività dei lavoratori di livello inferiore, nell'area
di
propria competenza.
Relativamente all'inquadramento del personale delle officine nel 5°
livello,
per area si intende la somma delle operazioni che determinano
il
ciclo
completo ed integrale degli interventi su:
a) trazione ed autotelaio;
b) carpenteria ed attrezzature specifiche;
c) impianti
elettromeccanici,
elettronici,
elettropneumoidraulici,
oleodinamici, salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo
del
5° livello;
d) carrozzeria, comprese le operazioni di riallineamento della
scocca
portante e del telaio.
Lavoratore al quale siano attribuiti compiti riguardanti nelle
zone e
settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il
funzionale e
corretto svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione
del
lavoro, la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai
fini
dei provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizi o gestioni).
Lavoratore che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione
delle
acque,
incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati
da
notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed
avanzate,
svolge
mansioni
polivalenti
ed
interscambiabili
di
conduttore,
elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatori di vapore per
il
quale è richiesta la patente di 1° grado generale che provvede altresì
ad
assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto.
Lavoratore addetto agli impianti di cui sopra che in possesso di
elevate
capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale
acquisite
con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro,
con
autonomia operativa, svolge mansioni di natura tecnica di notevole
rilievo,
varietà e complessità relative alla conduzione
e manutenzione
degli
impianti, anche con compiti di guida e controllo di personale,
con
responsabilità estesa al rispetto delle
norme
e
dei parametri
di
funzionamento dell'impianto,
alla
condotta
ed
ai
risultati
della
lavorazione, e in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi
di
natura meccanica, e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione.
Lavoratore che negli impianti di rilevanti dimensioni e di
tecnologia
avanzata, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla
il
lavoro in turni composti da più squadre.
Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione di
quadri
sinottici e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad
interventi
per assicurarne il regolare funzionamento.
Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di
2°
grado, che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti
dell'analista
di 4° livello, sulla base delle determinazioni analitiche
effettuate,
fornisce le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione
ed i
risultati, agli addetti alla conduzione dell'impianto per le
conseguenti
variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo.
A titolo esemplificativo vengono
le
seguenti figure professionali:
altresì inquadrate in questo
livello
- addetto alle elaborazioni contabili;
- programmatore CED.
6° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura
tecnica
e/o
amministrativa in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia
pure
nell'ambito o nei limiti di direttive generali, per le quali è richiesta
una
particolare competenza professionale ed esperienza,
che coordinano
e
controllano attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di
importante
ufficio o di centro di servizio di notevole rilevanza.
Esempi:
- addetto alla contabilità generale ed analitica;
- ispettore
e/o
preposto
al
controllo
ed
alla
organizzazione
tecnico-amministrativa di diverse gestioni;
- responsabile tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento
e/o
trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata.
7° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione e
con
i preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali e
con
l'apporto
della
preparazione
professionale
richiesta,
predispongono
programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, o
che
svolgono compiti comportanti decisioni rilevanti per la propria ed
altra
unità organizzativa di notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico.
Esempi:
- analista di sistema elaborazione dati;
- responsabile di settore tecnico o di settore amministrativo
di
più uffici.
composto
8° LIVELLO - Declaratoria
- Appartengono a questo livello:
Lavoratori che, in diretta collaborazione con i massimi vertici
dell'impresa
e nell'ambito delle disposizioni generali di questi coordinano e
controllano
il lavoro di più uffici o servizi fondamentali con pluralità di
compiti,
con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa o che
comunque
dispongono istruttorie di carattere tecnico, esplicano attività di
analisi,
interpretazione e di studio per la ricerca di soluzioni per gli
organi
superiori su materie aventi carattere di rilevante importanza nella
vita
aziendale.
Esempi:
- lavoratore
che coordina le
attività di una
struttura tecnica
o
amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per
il
conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati dalla
Direzione
aziendale;
- coordinatore di più settori.
NOTA A VERBALE RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7°
Per i lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive
si
applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di cui
all'articolo 3
del regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo che non sia richiesto
il
rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
***
All'inquadramento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei
diversi
livelli, si procederà sulla base delle mansioni effettivamente svolte
dai
singoli lavoratori e della classificazione categoriale in atto, di
comune
accordo tra la struttura sindacale aziendale delle Organizzazioni
stipulanti
e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni o
modifiche
che alterino la struttura della classificazione prevista dal
presente
articolo.
Il lavoratore che durante l'orario giornaliero di lavoro sia
comandato a
svolgere più mansioni di livelli diversi ha diritto alla intera
retribuzione
giornaliera commisurata a quella del livello superiore.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di
continuità
mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà inquadrato nel
livello
superiore indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte.
La distinzione in atto fra operai e impiegati viene mantenuta agli
effetti
di tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato
che,
comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
e
NOTE ALL'ART. 11
Le indennità corrisposte in base alle note in calce all'art. 9 del
C.C.N.L.
4.2.84 sono soppresse in quanto tenute presenti ai fini della
determinazione
dei minimi tabellari di cui al C.C.N.L. 23 gennaio 1988, salvo quelle
di
seguito espressamente previste:
1) Agli autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta
la
patente di grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di
peso
superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata canal jet,
nonché
ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con
dispositivo
automatizzato di
caricamento
laterale
assistito
da
apparecchiatura
video-computerizzata verrà corrisposta, per ogni giornata di
effettivo
svolgimento dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500.
2) Agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2°
livello i
quali operano promiscuamente o esclusivamente a
livelli superiori
o
inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di
almeno
un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta
su
strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale
di
edificio, nonché ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di
espurgo
pozzi neri, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo
svolgimento
della mansione, un'indennità giornaliera di L. 700.
3) Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli
o i
motocarri per i quali sia prescritto il possesso della patente di
grado A
che effettuano in singolo anche
la raccolta e/o
spazzamento,
sarà
corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della
mansione,
un'indennità giornaliera di L. 1.000.
Le indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell'incidenza
di
tutti gli istituti del presente contratto e non sono computabili
nel
trattamento di malattia ed infortunio.
Tali indennità,
inoltre,
maggiore
assorbe la minore.
non sono cumulabili,
nel senso che la
Al fine di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari
ed
eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data
di
entrata in vigore del C.C.N.L. 23.1.88, in applicazione estensiva
dei
trattamenti contemplati dalle soppresse note all'art. 9 del C.C.N.L.
4.2.84,
sono mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non
costituiscono
presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento.
Le parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la
possibilità
di un eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel
quadro
delle previsioni di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 18/12/1980.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Profili ed esemplificazioni non esauriscono le
essere
assegnate in diretta connessione con quelle
in
relazione ai livelli di inquadramento.
mansioni
che possono
espressamente
indicate
Qualora a
seguito
di innovazioni
tecnologiche o
di
modificazioni
organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa
evoluzione
del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano
individuabili
eventuali nuove figure professionali, l'impresa e la R.S.A. procederanno
ad
una preliminare verifica
delle posizioni di lavoro
interessate,
da
sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione
del
conseguente inquadramento
nel rispetto
dell'equilibrio della
vigente
struttura contrattuale della classificazione del personale.
NORMATIVA QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 190/85, la
qualifica
di quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che
amministrativi,
che nell'ambito dell'8° livello svolgono con carattere di continuità e
con
un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e
professionale,
funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di
poteri
ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
I lavoratori
contenuto
definiti
quadri
ricoprono
ruoli
ad
alto
professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento
degli
obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di
particolare
originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o di
entità
organizzative di particolare complessità.
***
Ferma restando la normativa contrattuale
degli
impiegati, si conviene quanto segue:
prevista per
la categoria
- Passaggio temporaneo di mansioni
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro,
non
in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla
conservazione
del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei
mesi
consecutivi.
- Responsabilità civile e/o penale
Le aziende
s'impegnano
a
garantire ai lavoratori
che per
motivi
professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non
provocati
da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti
direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale
nonché
l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
- Indennità
di
funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica
ai
lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di
nella
misura di L.150.000 lorde mensili.
Tale indennità è utile ai soli fini
Fine
Rapporto, della l3ª e l4ª mensilità.
DICHIARAZIONE A VERBALE
del computo del
di
quadro,
funzione
Trattamento
di
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione
ai
quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985.
relativa
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori
resta
integralmente disciplinato dalla normativa del presente contratto,
salvo
quanto previsto dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le
parti
riconoscono l'opportunità di istituire una Commissione
nazionale
con
obiettivi di studio ed analisi in materia di classificazione dei
lavoratori.
Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la
raccolta e
l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di:
- acquisire elementi aggiornati di conoscenza
di
svolgimento dei servizi che possono produrre
di
inquadramento vigente;
circa
le
ricadute
modalità
sul
sistema
- verificare,
anche
in
relazione
alla
complessità
dei
problemi
organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano
oggi
alle Aziende di Igiene Urbana, la necessità di integrare
l'attuale
struttura classificatoria, con nuove professionalità;
- valutare le esperienze verificate a livello aziendale in
a
possibili differenziazioni di professionalità presenti ed il
collegamento
con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria;
ordine
- approfondire le connotazioni di svolgimento dei servizi e
l'articolazione
delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di
un
nuovo sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto
alle
esperienze sin qui acquisite.
La Commissione, che sarà istituita entro il 31 marzo 1992, potrà
considerare
i diversi modelli organizzativi presenti nel settore e procederà quindi
alla
stesura di un documento che registri le posizioni raggiunte e
contenga
valutazioni finali sulla materia.
Tale documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente
C.C.N.L.
ai fini dell'eventuale modificazione dell'attuale
classificazione
del
personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con
le
modalità che saranno definite nel corso delle trattative.
Al fine di rendere la classificazione più aderente alle diverse
realtà
organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza di
singole
figure che non trovino precisa identificazione nella attuale
classificazione
o di eventuali nuove figure professionali, le parti procederanno a
livello
aziendale ad una
preliminare
verifica
delle
posizioni
interessate
trasmettendo segnalazione motivata alla Commissione Nazionale.
Le Organizzazioni nazionali stipulanti potranno definire il
conseguente
inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della struttura
contrattuale
della classificazione del personale.
Art. 12 -
Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto
o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia
successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello
purché
ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.
Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia
chiamato
a compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore, ha
diritto
alla retribuzione base del livello
superiore; l'assegnazione
diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo
non superiore a tre mesi.
Il passaggio di livello dà diritto al lavoratore di conservare «ad
personam»
(non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici di
anzianità)
l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base del
livello
di provenienza e quella del livello cui viene assegnato.
Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti
periodici
di
anzianità che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello.
In caso di passaggio di
comma
dell'art. 17.
L'azienda
mediante
lettera.
livello si
applica la
dovrà comunicare al lavoratore
norma
il passaggio
di cui al
4°
di livello
L'assegnazione temporanea a mansioni corrispondenti al livello
superiore e
il passaggio di livello dovranno avvenire sulla base di criteri
obiettivi,
prede terminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale. La
presente
norma non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al
7°
e 8° livello.
Art. 13 -
Retribuzione
In relazione alle indicazioni ricorrenti nel presente contratto,
il
trattamento da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che:
circa
- con l'espressione «retribuzione parametrale» si intende quella
risultante
dalla applicazione dei parametri di cui agli artt. 11 e 16;
- con l'espressione «retribuzione individuale» si intende la somma
della
retribuzione parametrale, dell'indennità di contingenza, degli
aumenti
periodici di anzianità e degli eventuali aumenti di merito;
- con l'espressione
«retribuzione globale» s'intende la
somma
della
retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo,
con
l'esclusione
delle
somministrazioni in natura
e
delle
indennità
sostitutive di esse, nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo
di
rimborso spese e la indennità di trasferta, l'indennità maneggio
denaro e
l'indennità mezzo di trasporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Con riferimento alla definizione della retribuzione
restano
le
previsioni contrattuali in corrispondenza delle varie indennità.
Nel concetto
di indennità
in
applicazione dell'art. 26.
non
rientrano
i
compensi
ferme
corrisposti
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione mensile
La retribuzione globale dovrà essere corrisposta non oltre il 150
giorno
successivo alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di
cui
alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
In caso che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno diritto
gli
interessi nella misura del 3 per cento in più del tasso ufficiale di
sconto.
Ove ostino esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà,
nell'ultimo
giorno
feriale del mese,
un acconto commisurato alla
somma
della
retribuzione globale netta e dell'importo degli eventuali assegni
familiari
arrotondata in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà
essere
corrisposto entro l'ultimo giorno feriale del mese successivo.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma
pagata a
quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità
legale
della moneta, a condizione che avanzi il reclamo all'atto del
pagamento.
Tale diritto al reclamo non è necessario sia esercitato
del
pagamento per errori puramente contabili e di inquadramento.
all'atto
In caso di contestazione sulla somma pagata,
essere
intanto corrisposta la parte non contestata.
dovrà
Art. 15 -
al lavoratore
Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art. 13,
si
ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 per tutti i lavoratori.
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione
oraria
per 39 (convenzionale) e dividendo il risultato per 6.
Art. 16 - Retribuzione e sue variazioni
Le retribuzioni parametrali mensili valide dal 1 gennaio 1992 sono quelle
di
cui all'allegata tabella.
Dette retribuzioni sono comprensive:
a) dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977;
b) delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio
1975;
c) dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al C.c.n.l. 1 dicembre 1977;
d) degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo
1975;
e) degli importi dell'indennità perequativa di cui all'accordo 16
dicembre
1981, decurtati di L. 10.000;
f) dell'indennità perequativa di lire 10.000 di cui all'art. 47 del
C.C.N.L.
23.1.88.
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Con decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio di
anzianità
maturerà un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per
ciascun
livello di appartenenza:
1)
2)
3)
4)
livello
livello
livello
livello
29.500
34.200
37.000
40.500
5)
6)
7)
8)
livello
livello
livello
livello
46.500
52.500
60.500
67.500
Gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo
al
30 giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di
ciascun
biennio spettano,
al 30
giugno del biennio
di riferimento,
tanti
ventiquattresimi degli importi di cui al primo comma, quanti sono i mesi
di
servizio prestato.
Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici
al
raggiungimento dell'importo massimo di cui alla seguente tabella:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
livello
fino
295.000
342.000
370.000
405.000
465.000
525.000
605.000
675.000
Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in
cifra
degli aumenti maturati nel livello di provenienza e la frazione di
scatto
relativa al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione
del
successivo aumento periodico.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra
fissa
riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, IV comma,
del
C.C.N.L. 18/12/80, così come risulta integrato dal successivo accordo
del
16/12/81.
NORMA TRANSITORIA
Gli aumenti periodici di anzianità maturati fino al 31/12/1991 ai sensi
del
soppresso art. 16 del C.C.N.L. 23/1/88 (compreso quindi l'importo
relativo
all'aumento periodico decorrente dall' 1/1/1992) saranno mantenuti in
cifra
fissa,
verranno ridotti degli importi
trasferiti nelle
retribuzioni
parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e
concorreranno,
nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui
al
terzo comma del presente articolo.
Art. 18 - Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla
retribuzione
globale commisurata al mese di novembre e
riferita al
1ª
gennaio - 31 dicembre.
periodo
Il pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre.
In caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il
lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima
mensilità
per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate,
mentre
saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente
si
procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso
dell'anno
calcolando la tredicesima mensilità sull'ultima retribuzione globale.
Art. 19 - Quattordicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una 14ª mensilità pari alla retribuzione
globale
commisurata al mese di giugno, e riferita al periodo 10 agosto - 31
luglio.
Il pagamento della 14ª mensilità avverrà entro il 30 giugno.
Nel caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno,
lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della
quattordicesima
mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
il
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate,
mentre
saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente
si
procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso
dell'anno
calcolando la quattordicesima sull'ultima retribuzione globale.
NORME TRANSITORIE
Le aziende che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960 relativo
alla
corresponsione del «premio estivo», ora quattordicesima mensilità,
avessero
riferito l'erogazione all'anno solare manterranno lo stesso criterio
di
calcolo fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto
nel
periodo 16 agosto-27 dicembre, di trattenere in sede di
liquidazione
l'importo corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità
non
dovuto in relazione al mancato compimento dell'anno solare.
Le aziende che hanno riferito per il passato la quattordicesima mensilità
al
periodo 1° settembre - 31 agosto, continueranno a mantenere lo
stesso
criterio di calcolo.
Art. 20 - Indennità e somministrazioni
a) Rimborso spese di
trasporto
Qualora l'azienda, consenziente il lavoratore, gli richieda di
il
proprio veicolo a motore per servizio, sarà tenuta a
corrispondergli
un'indennità chilometrica calcolata in base alla tariffa A.C.I.
usare
b) Rimborso spese per testimonianza
E' corrisposta la normale retribuzione globale al dipendente chiamato
quale
teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal
caso,
qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di
lavoro,
ha
diritto inoltre al rimborso di tutte le spese di vitto,
alloggio e
viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
c) Indennità di
trasferta
Il lavoratore comandato a prestare servizio fuori sede, eccezion fatta
per i
casi previsti all'art. 22 lettera B, 3° e 4° comma, ha diritto:
- al rimborso delle
ferrovia
prima classe);
spese effettive del viaggio (per
- al rimborso delle
all'espletamento
della missione;
altre eventuali spese vive
i viaggi
in
necessarie
- un'indennità commisurata al 50 per cento della
individuale
giornaliera, per ciascun giorno di trasferta.
retribuzione
La trasferta non potrà avere durata superiore a mesi 3.
d) Indennità maneggio denaro
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per
ha
diritto ad una indennità del 5 per cento della retribuzione
parametrale e
dell'indennità di contingenza.
Tale indennità verrà corrisposta pro-rata
anche
sostituisce
temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.
e)
a
errori,
chi
Somministrazione latte
Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende.
Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno
per
verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle
predette
aziende.
f)
Alloggio
L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l'azienda
richieda
l'abitazione presso il complesso aziendale, sarà concesso gratuitamente.
Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto della risoluzione
del
rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla data
della
risoluzione stessa.
g)
Raggiungimento posto di lavoro
Qualora la sede abituale di lavoro sia ubicata fuori di un centro abitato
ed
in località non adeguatamente servita da mezzi pubblici di
trasporto, e
l'azienda non provveda con mezzi idonei al trasporto, sarà corrisposto
un
rimborso spese da concordarsi in sede aziendale fra le
rappresentanze
territoriali delle parti stipulanti.
Tuttavia per i Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti
tale
rimborso viene stabilito nella misura di lire 500 per ogni giorno
di
effettiva presenza.
h)
Indennità sgombero
neve
Ai lavoratori in servizio chiamati ad effettuare prestazioni di
sgombero
neve sarà corrisposta un'indennità del 5% della retribuzione
individuale
oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti
eventuali
accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati.
da
L'assorbimento va operato tenendo presente quanto globalmente spettante
in
base agli eventuali accordi
a qualsiasi titolo stipulati
e
quanto
effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto
della
nuova
indennità contrattuale.
i)
Rimborso
spese vidimazione patente
Agli autisti ed ai conducenti di motocarro,
titolari o
normalmente
impiegati come sostituiti, saranno rimborsate le spese per la
vidimazione
annuale
della
patente
nonché,
previa
presentazione
di
idonea
documentazione, le spese sostenute per l'effettuazione delle visite
mediche
per il rinnovo della patente stessa.
Il rimborso
cui è
delle spese di
cui sopra spetta
altresì ai
lavoratori
richiesto, in via ricorrente, l'uso dei veicoli aziendali o di proprietà
dei
lavoratori stessi, per ragioni di servizio.
1) Docce
L'azienda è tenuta alla istituzione di docce.
Al riguardo si richiamano le disposizioni
Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
m)
di cui al decreto
del
Trasferimenti
Al lavoratore che per disposizioni dell'azienda sia trasferito da una
sede
all'altra
della
stessa,
situata
in diversa
località,
comportante
conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore,
sarà
corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per sé, per la
famiglia e
per le masserizie, nonché un importo «una tantum» pari ad una
retribuzione
globale mensile, oltre ad 1/5 della stessa per ogni eventuale
familiare a
carico che con lui si trasferisca.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere
un
indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto,
regolarmente
denunciato
e
registrato
precedentemente
alla
comunicazione
del
trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino
alla
concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato,
al
trattamento di fine rapporto, al preavviso ed alle altre indennità
previste
per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di 8° e 7°
livello,
all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito
il
diritto
dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale
diritto
risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli
impiegati
attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta
il
trasferimento viene considerato dimissionario.
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra
o da un centro operativo ad un altro se non per comprovate ragioni
tecniche,
organizzative e produttive.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche
persone a
carico e che
venga licenziato
non per ragioni
che comportino
il
licenziamento per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di
trasferimento,
ha diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo
di
origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.
Il lavoratore trasferito
goduto
precedentemente.
conserva
il più favorevole
trattamento
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al
per
iscritto con un preavviso di un mese.
lavoratore
Il trasferimento dovrà
struttura
sindacale aziendale.
essere
alla
n)
pasto
Locale consumazione
comunicato
contestualmente
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un
idoneo,
convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto.
o)
Indennità sostitutiva di
locale
mensa
Ai lavoratori per ogni giornata di effettiva presenza, viene
corrisposta
un'indennità sostitutiva di mensa, di L. 1.000 giornaliere,
comprensiva
dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile
nel
T.F.R.
Restano salve le condizioni di miglior favore in atto.
NOTA A VERBALE
L'eventuale riconoscimento
del pasto da
parte
esclude
l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa.
dell'impresa
p)
Indennità turni a ciclo continuo
Ai lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono
su 3
turni avvicendati sull'intero
arco settimanale di
7 giorni
compete
un'indennità pari al 6% della retribuzione parametrale giornaliera,
da
corrispondersi per ogni giornata di effettivo svolgimento della
mansione,
comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto.
Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale.
q) Indennità lavoro domenicale
Ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica
con
riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta
una
indennità di L. 8.000 per ogni domenica effettivamente lavorata.
Detta indennità è comprensiva
del
presente contratto.
r)
dell'incidenza
di
tutti
gli
istituti
Indennità lavaggio indumenti
Agli operai cui sono dati in uso gratuito gli indumenti di cui
all'articolo
21 viene corrisposta un'indennità lavaggio indumenti nella misura di L.
500
per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva
della
incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel T.F.R.
Tale indennità viene altresì corrisposta agli impiegati addetti
agli
impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del 3° comma
del
medesimo art. 21.
Art. 21 - Indumenti di lavoro
Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo
le
norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate
le
seguenti dotazioni:
a consumazione:
- tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
- guanti, fino a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti addetti
alle
manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e
gli
addetti agli impianti;
ogni anno:
- due paia di guanti per gli autisti e per il personale di officina;
- due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
ogni due anni:
- un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai
servizi
esterni;
3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro
completi
invernali nella foggia consuetudinaria della azienda, per il
personale
addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
- 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella
foggia
consuetudinaria dell'azienda per il personale addetto alle officine,
agli
impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi
neri;
ogni tre anni:
- un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
ogni cinque anni:
- un giaccone di pelle per gli autisti.
Per gli impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno
assicurate
le seguenti dotazioni:
- due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1
- un impermeabile ogni tre anni;
- un giaccone di pelle ogni 5 anni.
invernale;
Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare
protezione
igienica, saranno forniti idonei indumenti.
La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata
complessivamente e
preventivamente con le R.S.A. sulla base di una spesa annua procapite,
al
netto dell'IVA, di L. 403.400, intesa come media della spesa richiesta
per
le diverse categorie di lavoratori.
Il
valore di indumenti
di lavoro a
valenza pluriennale
(stivali,
impermeabili, giacconi di pelle, ecc.) è compreso nella suddetta spesa
annua
in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.
L'importo anzidetto, valevole per l'anno 1992, sarà di anno in
anno
aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai
prezzi
praticati dai grossisti.
E' fatto divieto assoluto di corrispondere somme in
sostituzione
di tutto o di parte del vestiario.
denaro in
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per abito
per abito
maglia,
berretto.
estivo si intende: pantalone, camicia, berretto;
invernale si intende: pantalone, giacca, camicia
o
L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al
personale
che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono
indispensabile
l'uso.
Art. 22 - Orario di lavoro
A) Durata settimanale dell'orario di lavoro.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per
tutti i
lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi,
salvo
deroghe previste in sede aziendale.
Le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60
minuti
settimanali,
di tutte le riduzioni effettive
dell'orario di
lavoro
settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente
articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di
lavoro
sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
B) Orario
giornaliero
di
lavoro
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con
apposito
ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali
aziendali.
L'orario di lavoro va
conteggiato
dall'ora
preventivamente
fissata
dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo
di
lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore
ha
ultimato il servizio.
Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del
servizio
sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il
tempo
impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui
esplica
la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di
lavoro
sarà computato nell'orario di lavoro. Per posto di lavoro deve
intendersi
quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.
In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di
carattere
eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il
maggior
tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto,
le
località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione
oltre
l'orario normale, ai sensi dell'art. 26, se disposto oltre l'orario
di
lavoro.
Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto
ad
una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per
la
consumazione del pasto.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare
fino a
quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà
due
ore dalla fine del turno.
il
lavoro
avvenire entro
Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto,
lavoratori
i
addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore
hanno
diritto ad una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque
il
regolare funzionamento degli impianti stessi.
Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto
turni
notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.
in
NOTA A VERBALE
Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo,
articolate
su 3 turni giornalieri, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale
di
cui al 3° comma del presente articolo sarà attuata attraverso la
concessione
di riposi compensativi.
Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute
entro
l'anno, compatibilmente con le esigenze del servizio. Per ciascun giorno
di
permesso non usufruito entro l'anno verrà
corrisposto al
lavoratore
interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale
giornaliera
del mese di dicembre.
Per i dipendenti aventi mansioni direttive si applicano, in materia
di
durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del regio decreto-legge
10
settembre 1923, n. 1955, salvo che non sia richiesto il rispetto di
un
prestabilito orario di lavoro.
Art. 23 - Rapporto a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle
disposizioni
contrattuali per il personale ordinario, salvo quanto appresso
specificato:
a) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo di prova;
2) il ridotto orario settimanale con un
del
normale orario di lavoro;
minimo
non inferiore
al
50%
3) la qualifica assegnata.
b) il
personale a tempo
parziale
con
articolazioni dell'orario giornaliero
il
restante personale;
può
essere
diverse
da
utilizzato
quelle
anche
fissate
per
c) la variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di
cui
alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto
al
lavoratore interessato;
d) il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle
ore
prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere
inferiore a
quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera
di
assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede:
e) la
retribuzione
oraria si ottiene come
stabilito dall'art.
15;
f) le indennità di cui all'art. 20 saranno proporzionalmente ridotte
sulla
base dell'orario di cui alle precedenti lettere a) o e);
g) gli aumenti periodici di anzianità (art. 17) saranno rapportati in
quote
orarie e corrisposti per il numero delle ore di cui alle citate lettere
d)
o c);
h) i corrispondenti trattamenti economici relativi alla l3ª
mensilità
(art.18), l4ª mensilità (art. 19), alle ferie (art. 29) e alle
festività
(art. 28), trovano applicazione ridotta in misura proporzionale
all'orario
settimanale risultante dalle comunicazioni di cui ai punti a) e
che
precedono;
i) per
29
maggio
il
trattamento di
1982,
n.
fine rapporto,
si là riferimento alla
c)
legge
297;
l) il trattamento di malattia e di infortunio e quello relativo
alle
lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge
sarà
garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti
a) e
c)
che
precedono;
m) a livello aziendale possono essere individuate percentuali di
personale
da impiegare a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono
essere
coperti
da personale
interno
che
ne
faccia
esplicita
richiesta
compatibilmente con le esigenze di servizio, o da personale esterno
assunto
direttamente a tempo parziale;
n) il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al
rapporto a
tempo pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa qualora sussista
il
consenso del lavoratore;
o) ogni qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo
pieno,
l'azienda in un incontro con la R.S.A. concorderà una graduatoria
dei
lavoratori a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità:
1) appartenenza allo stesso livello e allo stesso impianto per cui si è
reso
disponibile il posto di lavoro:
2) carichi familiari;
3) anzianità di servizio.
p) i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli
istituti
contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al
porto a
tempo
pieno e viceversa
saranno calcolati in
misura
proporzionale
all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti
periodi;
q) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel
corso
dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme
che precedono
trovano
applicazione in rapporto al periodo lavorato;
r) al personale a tempo parziale non potranno essere richieste
prestazioni
lavorative oltre quelle di cui alle lettere a) e c).
Art. 24 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
In caso di interruzione
forza
della prestazione di
lavoro per
ragioni di
maggiore non prevista dal presente contratto e che
non dipenda
da
provvedimenti
disciplinari,
il
lavoratore
resterà
a
disposizione
dell'azienda che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso
le
disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 12.
Art. 25 - Assenze e permessi - Congedo matrimoniale
Il lavoratore non può abbandonare
autorizzato
dal proprio superiore.
il lavoro se
non debitamente
Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in grado
di
avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in
cui
ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla
controllare
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
Istituti
previdenziali
competenti i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo.
In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire
l'azienda
del suo rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente.
L'assenza del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo
il
caso di comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria e
quindi
soggetta a provvedimento disciplinare.
Il lavoratore che protragga oltre il 30 giorno consecutivo di
calendario
l'assenza di cui al precedente comma, è da ritenersi dimissionario.
Qualora
il 30 giorno coincida con una festività, il termine è prorogato
un
giorno.
di
Al
lavoratore che ne
faccia domanda l'azienda può
accordare,
per
giustificati motivi, permessi, con facoltà di corrispondere o meno
la
retribuzione. Tali permessi non saranno computati in conto
dell'annuale
periodo di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore.
Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare
(decesso
di genitori, coniuge, figlio, fratello o altro familiare convivente con
il
lavoratore) e sempre che il lutto familiare non intervenga in periodi
di
ferie o di malattie del lavoratore, le aziende sono tenute a retribuire,
per
un minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso.
In occasione della nascita di un figlio l'azienda concederà, al
lavoratore
che ne faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione
professionale,
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al
rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro
che
agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non
sono
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i
riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari e privatisti, che
devono
sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri
retribuiti, per un massimo di due volte per lo stesso esame, nelle
misure
seguenti:
-
esami
esami
esami
esami
di licenza elementare: giorni 5;
di licenza scuola media inferiore:
di licenza scuola media superiore;
universitari:
giorni 10;
giorni 12;
giorni 2 per ogni esame.
L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui ai due precedenti commi.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione
globale;
b) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione
globale
se assunto a termine, sempre che il relativo contratto abbia durata
almeno
trimestrale o che abbia prestato servizio per tre mesi, qualora
manchi
l'apposizione del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a
tale
titolo dall'INPS.
Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo
alle
giornate ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
Per
gli operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza
per
malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e periodo di assenza
facoltativa
seguente il puerperio.
Si considerano ingiustificate
del
presente articolo.
le
assenze
non
autorizzate
ai
sensi
Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l'orario normale
A) Lavoro notturno
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore
6,
salvo per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni
avvicendati
di 8 ore, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con
l'orario
del terzo turno.
Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in
turni
non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 33
per
cento della retribuzione individuale oraria.
Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i
lavoratori
interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e
diurne)
che evitino allo stesso lavoratore l'impegno del notturno in
soluzione
continuativa.
B) Lavoro festivo
Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che
il
festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Il lavoro festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno
festivo o
considerato tale ai sensi del successivo art. 28. Il lavoro festivo
viene
compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle
seguenti
percentuali:
- lavoro diurno festivo:
50 per cento;
- lavoro notturno festivo: 75 per cento.
C) Prestazioni oltre l'orario normale
Le prestazioni in prolungamento orario - fino a 48 ore settimanali saranno
compensate con la maggiorazione del
30
per cento della
retribuzione
individuale oraria.
Le prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le
ore 6
(prolungamento orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione
del
45 per cento della retribuzione individuale oraria.
Il lavoro straordinario - cioè quello compiuto dal lavoratore oltre le
48
ore settimanali o le 8 ore giornaliere - sarà invece compensato con
le
seguenti maggiorazioni della retribuzione individuale oraria:
-
straordinario
straordinario
straordinario
straordinario
diurno
notturno
diurno
notturno
feriale:
feriale:
festivo:
festivo:
31
50
65
75
per
per
per
per
cento;
cento;
cento;
cento.
I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di
loro.
Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore
settimanali
(prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare
ore
annuali individuali.
Il superamento di tale limite dovrà essere
direzione
aziendale e la struttura sindacale aziendale.
concordato
tra
le 135
la
Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre
le
135
ore eccedenti l'orario contrattuale potranno,
su richiesta
del
lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con
le
ferie - che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento.
Art. 27 - Riposo settimanale
Il riposo
settimanale deve
cadere normalmente
le
eccezioni di legge, ed è irrinunciabile.
Potranno
essere
casi
irrinunciabili.
richieste
prestazioni
di
lavorative
domenica,
solo
salvo
in
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica
con
riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica
sarà
considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti
gli
effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso di settimana corta,
il
secondo giorno di riposo.
è considerato giorno di riposo
settimanale
Art. 28 - Festività
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le
cui
all'art. 27
domeniche,
oppure
i
giorni
di
riposo
compensativo
di
(riposo settimanale);
b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio stabilite dalle
vigenti
disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte
che
intervenissero per disposizioni di carattere generale:
e) le seguenti festività:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Capodanno
Epifania
Pasqua
Lunedì di
Assunzione
Ognissanti
Immacolata
S. Natale
S. Stefano
Pasqua
Concezione
(1° gennaio);
(6 gennaio);
(mobile);
(mobile);
(15 agosto);
(10 novembre);
(8 dicembre);
(25 dicembre);
(26 dicembre);
10) Festa del Patrono del luogo ove ha
il
lavoratore presta la sua opera.
In quelle località in cui la Festa del
festività
di cui alle lettere b) e c), le
competenti
stabiliranno una giornata di festività
in
modo da mantenere invariato il numero
lettere
b) e c).
sede
l'azienda presso
Patrono coincide con
Associazioni
la
quale
altre
territoriali
sostitutiva di quella del Patrono,
delle festività delle
citate
Al personale che in dette ricorrenze festive presti la propria opera
deve
essere assicurata una prestazione di durata non
inferiore a
quella
corrispondente alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed
il
relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 26, va aggiunto
al
normale trattamento mensile.
Al lavoratore assente dal lavoro in giornata di festività
nazionali o
infrasettimanali, per sospensione del lavoro, a qualunque causa
dovuto,
indipendente dalla propria volontà, per infortunio o malattia, nonché
per
gravidanza, puerperio, spetta una quota giornaliera della
retribuzione
globale.
Nelle festività di cui alle lettere b) e c) cadenti di domenica nonché
nella
Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale cade di
domenica,
in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una
quota
giornaliera della retribuzione globale.
Nel caso che dette festività coincidano con un giorno in cui i
lavoratori
godono del riposo settimanale
compensativo,
agli stessi compete
il
trattamento di cui al precedente comma.
In sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art. 1
della
legge 5 marzo 1977, n. 54, e del relativo trattamento economico,
saranno
concessi fino a quattro giorni di permessi individuali retribuiti.
Tali giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle
ferie, e
verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà
corrisposto
al lavoratore interessato un
compenso pari alla
normale
retribuzione
globale giornaliera del mese di dicembre.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso
dell'anno
solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali
retribuiti
in numero pari alle festività religiose soppresse che cadano o
saranno
cadute nella frazione di anno di servizio.
Nel caso in cui l'Azienda disponga la prestazione lavorativa nelle
giornate
del 2 giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti
la
propria opera compete, oltre al normale trattamento economico, una
quota
giornaliera
della
retribuzione
mensile
contrattuale,
senza
alcuna
maggiorazione.
Le predette prestazioni non daranno in
corrispondenti
permessi compensativi.
nessun caso luogo
a
Qualora le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero
coincidere
con il giorno di riposo (domenicale
o
compensativo) ai
lavoratori
interessati compete, in aggiunta alla normale retribuzione
contrattualmente
dovuta, una retribuzione globale giornaliera.
Art. 29 - Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo
con
decorrenza della retribuzione globale nella misura di 26 giorni
lavorativi.
Nei casi di settimana corta, i giorni di ferie sono pari a
giorni
lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo;
essere
esso
22
dovrà
assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca d'intesa con
la
struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze del
servizio e
dei desideri dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle frazioni
non
potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e
dovrà
essere finita nel periodo da maggio ad ottobre, eccezion fatta
per i
lavoratori in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali
la
frazione sarà pari ad 1/3.
Nell'anno di assunzione il lavoratore avrà diritto a godere di un
dodicesimo
di ferie per ogni mese di servizio prestato.
L'estinzione del rapporto di lavoro
il
diritto alle ferie maturate.
per qualsiasi motivo
non pregiudica
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno
il
lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di
servizio
prestati.
Ai fini del riconoscimento dei ratei di ferie, le frazioni di mese
non
superiori a 13 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate
come
mese intero se superiori.
L'assegnazione
di
preavviso.
delle ferie
non
può aver
luogo
durante
il
periodo
Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali, dovrà
darne
comunicazione all'azienda con l'invio di certificato medico entro 48
ore;
nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione
dovrà
essere data nel più breve tempo possibile.
Ove la malattia impedisse il
del
diritto maturato alle ferie,
avvenuta
anche nell'anno successivo.
godimento parziale
o totale
entro l'anno
le stesse saranno godute a guarigione
In caso di festività di cui all'art. 28 cadenti durante il periodo di
ferie,
sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del
lavoratore o
per disposizione dell'azienda.
Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non
usufruisca
delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o a recupero negli
anni
successivi.
Il pagamento della retribuzione
essere
effettuato in via anticipata.
relativa
al periodo
feriale
deve
NORME TRANSITORIE
I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente
contratto
già comunque godono di un maggior periodo feriale conservano «ad
personam»
il più favorevole trattamento in atto.
Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del
28
febbraio 1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al
compimento
del 15° anno di servizio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione
degli
effetti interruttivi della malattia intervenuta nel corso del
periodo
feriale, in base al provvedimento legislativo che stabilirà le
modalità
secondo i principi enunciati dalle sentenze della Corte
Costituzionale
n. 616 del 30 dicembre 1987 e n. 297 del 19 giugno 1990 in materia.
Art. 30 - Aspettativa
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire
cariche
sindacali provinciali,
regionali e nazionali,
verranno applicate
le
disposizioni di cui agli artt.
300
(Statuto dei lavoratori).
31
e 32
della legge 20 maggio 1970, n.
L'anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa
per
cariche sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti
contrattuali.
Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi
dall'azienda,
questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze di servizio,
potrà
concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di
aspettativa
fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a
tutti
gli effetti.
In relazione a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto dei
lavoratori,
qualora il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in
un'ora
compresa nel turno di lavoro, l'azienda concederà, su richiesta
del
lavoratore, un permesso per assentarsi dal servizio per l'intera
giornata
lavorativa.
Art. 31 - Servizio militare
Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà
il
posto con diritto alla decorrenza dell'anzianità.
mantenuto
Il richiamo alle anni non risolve il rapporto di lavoro. Ai
dipendenti
chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento
economico
previsto dalle leggi in vigore.
Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere
servizio
entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in
licenza
illimitata in attesa di congedo; in mancanza sarà considerato
dimissionario.
Art. 32 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore
inerenti
dovrà
tenere
un
contegno
rispondente
ai
doveri
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere
prescritte
nell'azienda per il controllo delle presenze;
alle formalità
b) dedicare attività assidua e diligente al
disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché
le
istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordinamento
fissato
dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni
che
l'azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni
al
riguardo emanate dall'azienda stessa;
d) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre
profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della
azienda
medesima;
e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività
che
possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività,
che
deve essere interamente acquisita dall'azienda;
f) avere cura di locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzi
e strumenti a lui affidati;
g) tenere nell'espletamento delle sue
al
buon nome dell'azienda;
funzioni un contegno
h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori
indiretti,
utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;
i) comunicare all'azienda il proprio
dell'assunzione,
nonché le eventuali variazioni che
intervenire
durante il rapporto di lavoro;
domicilio
allo
l) indossare gli indumenti di lavoro forniti.
che concorra
anche
all'atto
stesso
dovessero
I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati
sia
nel
distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti
delle
mansioni loro affidate.
Al lavoratore è vietato inoltre di valersi anche al di fuori dell'orario
di
lavoro della propria condizione per svolgere attività che siano comunque
in
relazione con quelle dell'azienda, e ricevere a tale effetto compensi.
Il lavoratore a richiesta dell'azienda deve sottoporsi in qualunque
momento,
e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi
previsti
dall'art. 35, a visita medica per accertamento della idoneità fisica,
da
parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di
diritto
pubblico.
Art. 33 - Doveri e responsabilità dei conducenti. Ritiro patente
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa
questa
a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento,
e nella
dovuta
pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l'orario
come
prestazioni straordinarie.
Il
conducente
per
negligenza.
è responsabile delle
di lavoro saranno
contravvenzioni
considerate
a lui
imputate
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare
il
servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato
di
funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve
darne
immediatamente avviso all'azienda.
Il conducente al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino
il
licenziamento, ritirata la patente, avrà diritto alla conservazione
del
posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale
in
corso; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altri lavori e la
sua
retribuzione verrà determinata in base alla norma del primo comma
dell'art.
12.
Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il
ritiro
della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al
lavoro
cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto
di
lavoro con corresponsione del
trattamento di fine
rapporto di
cui
all'art. 41.
Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al
ritiro
della patente,
ed ove la patente sia restituita al dipendente
per
riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato
delle
eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel
quale
non ha potuto svolgere le mansioni di autista.
L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito
di
non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni
di
legge,
sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione
sarà
determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 12.
Art. 34 - Norme disciplinari
Le mancanze dei lavoratori
loro
gravità come segue:
1)
2)
3)
4)
10
possono essere
punite a seconda
della
rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a
giorni;
5) licenziamento con preavviso e con indennità;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di
quei
lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due
anni,
per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal
lavoro e
dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo
di
tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni
complessivamente,
anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 32.
Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si
applica
nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri,
anche
non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano
di
tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del
rapporto
di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto,
furto,
con danne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità
danni
nelle quali sia incorso il lavoratore.
civili
per
Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere
immediatamente
accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento
del
lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante
tale
periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che
non
risulti accertata una sua colpa passibile di
uno dei
provvedimenti
disciplinari previsti al numero 4) e seguenti, di cui al primo comma
del
presente articolo.
Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero
verbale
dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore
con
indicazione dei motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione
della
sanzione applicabile in virtù del presente articolo per la
mancanza
contestata.
Il lavoratore potrà, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita
la
rappresentanza aziendale dell'organizzazione sindacale cui il
lavoratore
aderisce oppure nelle gestioni che distino più di 40 km dalla sede
più
vicina della organizzazione cui il lavoratore aderisce - presentare
le
proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere
la
contestazione stessa con l'azienda, facendosi assistere da un
rappresentante
della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero
conferisca
mandato.
L'azienda completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi
30
giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore la
punizione
irrogata.
entro
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare
conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria,
può
promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla
quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un
collegio
di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto
di
accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni
dall'invito
rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in
seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non
ha
effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità
giudiziaria,
la
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
decorsi
due anni dalla loro applicazione.
Art. 35 - Trattamento di malattia ed infortunio
disciplinari
L'assistenza di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori è
dagli
istituti competenti secondo le norme di legge.
prestata
In caso di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto
dal
comma secondo dell'art. 25 dovrà far pervenire alla azienda il
certificato
medico entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato
impedimento,
affinché
l'azienda possa tempestivamente
esercitare gli
accertamenti
previsti dall'ultimo comma dell'art. 32.
Nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda
conserverà
il posto al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il
lavoratore
potrà richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante
la
quale il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti.
Trascorso tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Nel caso di
guarigione
clinica.
infortunio
l'azienda conserverà
il
posto sino
a
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga
non
oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della
malattia
precedente.
Alla scadenza del termine previsto dal terzo comma l'azienda, ove proceda
al
licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di
fine
rapporto di cui all'art. 41 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di
cui
all'art. 40.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non
consenta
al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà
recedere
dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto
cui
all'art. 41 e senza l'obbligo del preavviso.
di
Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da
nessuna
delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Al lavoratore impiegato non in prova, assente dal servizio per
malattia,
anche se derivante da infortunio, da TBC o infortunio sul lavoro,
sarà
corrisposta per dodici mesi la retribuzione globale rapportata al
normale
orario contrattuale.
Al personale operaio non in prova,
verrà
assicurato un trattamento pari:
assente per malattia o
infortunio
a) nei casi di malattia e TBC:
- a decorrere dal primo giorno di assenza e fino al raggiungimento dei
12
mesi di conservazione del posto previsti dal presente articolo,
l'intera
retribuzione globale netta riferita al normale orario contrattuale.
b) nei casi di infortunio:
- per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello in cui è
avvenuto
l'infortunio, un importo pari alla differenza fra quanto
percepito
dall'impresa (60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto
a);
- dal 4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale
al
punto a);
netta indicata
- dal 1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio
di
ricaduta, l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a).
ma
Il trattamento economico di cui ai punti precedenti verrà
assicurato
dall'Azienda mediante integrazione della
indennità
corrisposta
dagli
istituti assicuratori in base alla disciplina legislativa vigente
in
materia.
Il lavoratore ha l'obbligo di versare all'impresa l'assegno relativo
alle
indennità giornaliere erogate dall'Inail e dall'Inps, eleggendo a tal
fine e
domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega.
Nei casi in cui il lavoratore non ottemperi a tale obbligo, l'impresa,
oltre
ad esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei suoi
confronti
tutte le prestazioni previste nel presente articolo.
Il trattamento
il
lavoratore:
1) si dedichi
attività
lavorative;
di
cui
durante
innanzi
la
non
malattia
sarà
o
erogato
l'infortunio
nei
casi
ad
in
cui
altre
2) ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi o rifiuti di
sottoporsi
alla visita medica di controllo ed altri accertamenti eseguiti
dagli
istituti assistenziali;
3) alteri o falsifichi certificati medici o
documentazione;
qualsiasi altra
4) esca dalla propria abitazione o dal luogo di
ricovero in orario
non
preventivamente indicato nell'autorizzazione scritta dal medico.
Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore
10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite
di
controllo.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo
siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia,
in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai
criteri
organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi
dal
domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché
per
visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva
informazione
all'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini
sopra
indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento,
l'assenza
si considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio
non
professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve
presentarsi
immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa
del
lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate
nelle
fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da
parte
dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non
erogherà
l'indennità di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento
attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Resta inteso che la
relazione a
provvedimenti di legge
statuiranno
sull'argomento.
predetta
normativa
sarà
che successivamente al
adeguata
di
in
presente accordo
Nel caso in cui a seguito di malattia o infortunio conseguente ad atto
di
terzi, il lavoratore benefici del rimborso della retribuzione per
le
giornate non lavorate, le somme così acquisite dovranno essere
versate
dall'interessato alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni
erogate
dalla Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di
cui
trattasi.
NORME TRANSITORIE
I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente
contratto
già godono di un maggior periodo di conservazione del posto (15
mesi)
conservano «ad personam» il più favorevole trattamento.
Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del
28
febbraio 1961, avranno diritto ad un periodo di conservazione del posto
pari
a 15 mesi con effetto dal compimento del 150 anno di anzianità.
Art. 36 - Prevenzione malattia
Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia
di
prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con
le
competenti strutture sanitarie.
La tipologia degli interventi sanitari cui
sottoporre
i
lavoratori
interessati sarà definita tra imprese e R.S.A. in relazione alle
peculiarità
delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio
queste
comportano per il personale addetto.
che
Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito
un
limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media
della
spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori.
La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che
siano
già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.
PRECISAZIONE A VERBALE
In relazione all'avvenuto trasferimento alle imprese delle funzioni
già
svolte dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai,
si
conferma a carico delle imprese stesse l'onere derivante
dall'integrazione
del trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art.
34
del C.C.N.L. 4 febbraio 1984.
Art. 37 - Previdenza impiegati
A favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza
istituito
con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 e con le
successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 38 - Tutela della maternità
Per la tutela
in
materia.
della maternità si
richiamano
le disposizioni di
legge
Art. 39 - Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a) dimissioni del dipendente;
b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti
massimi
di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 35;
c) collocamento
a riposo
del dipendente
per raggiunti limiti
di età;
d) morte del dipendente;
e) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'articolo 34.
Per il personale che ha raggiunto il 60° anno
norme
di legge che regolano la materia.
di età si applicano
le
Art. 40 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
In caso di cessazione del rapporto di lavoro
per
motivi
elencati
nell'art. 39, escluso quello di cui alla lettera e), ai lavoratori
compete
il preavviso nella seguente misura:
a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10
di
servizio: 1 mese;
anni
b) per coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi.
Durante il periodo di preavviso conseguente a licenziamento
l'azienda
concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno
quindicina
successiva alla data di comunicazione del collocamento
del
licenziamento.
I periodi di
essere
preavviso sopra
indicati,
ridotti
a
metà,
della
a
riposo
dovranno
o
osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di
dimissioni.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla indennità di cui al
comma
seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di
fine
lavoro.
E' facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore
collocato a
riposo o
licenziato,
dietro pagamento di
un indennità
equivalente
all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore
medesimo durante il periodo di preavviso.
In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi
di
cui alle lettere b) e d) dell'art. 39.
L'indennità sostitutiva di preavviso, in caso di morte del lavoratore,
verrà
corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122
del
codice civile.
L'azienda ha diritto di ritenere, a titolo di indennità sostitutiva
del
preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario,
l'importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi
non
abbia dato.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta
il
trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di
fine
rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
retribuzione parametrale
indennità di contingenza, in base all'art. 5 della legge n. 297/82
aumenti periodici di anzianità
assegni ed aumenti ad personam
indennità di sgombero neve
13ª e 14ª mensilità
compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo
8) indennità di cui alle note all'art. 11
9) compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni
tabellari,
punto 3)
10) indennità di funzione quadri.
NOTA A VERBALE
Per quanto riguarda il computo dell'indennità di anzianità maturata
al
31/5/1982 si richiama quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 18
dicembre
1980 (cfr. allegato).
Art. 42 - Documenti e certificati di lavoro
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo
alla
cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il
libretto
di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di
pertinenza
dell'interessato;
ciò sempre che
non ne sia impedita
per
ragioni
indipendenti dalla sua volontà.
In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda
ha
l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore all'atto della
cessazione
del
rapporto di lavoro e
nonostante qualsiasi
contestazione
sulla
liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente
la
indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la
sua
attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle
mansioni
nella stessa disimpegnate.
Art. 43 - Prerogative e funzioni dei sindacati
1) Rappresentanza sindacale - C.U.D.A.
Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni
che
costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di
cui
stipulanti,
azienda, di
all'art. 19 della legge 300/1970,
le
funzioni delle Commissioni interne.
assumono anche
tutti
i
compiti
e
Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al
precedente
comma, siano costituite, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali
dei
lavoratori stipulanti il presente contratto, da una rappresentanza
aziendale
sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'azienda,
alla
stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti
dall'atto
costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di
legge,
dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende
proprie
Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione
per
iscritto alla azienda interessata, precisando i nominativi dei
dirigenti
delle Rappresentanze sindacali medesime.
2) Permessi sindacali
- Permessi strutture nazionali
I lavoratori componenti degli
Organi statutari
delle
Confederazioni
Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture
di
settore e/o di categoria, dietro esibizione della convocazione degli
Organi
di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per
partecipare
alle riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per
le
trattative a livello nazionale.
Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni
dei
lavoratori stipulanti
il presente
contratto (F.P.-CGIL,
FIT-CISL
e
UIL-TRASPORTI-UIL) due distacchi sindacali retribuiti.
A decorrere dal 1° gennaio 1994 sarà riconosciuto un ulteriore
distacco
sindacale retribuito ad ognuna delle organizzazioni sindacali di
al
precedente comma.
cui
Nell'ambito della stessa gestione comunale, purché con dipendenti in
numero
superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco.
I lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui al
2°
comma
dovranno
preventivamente
essere
segnalati
dalle
rispettive
Organizzazioni all'AUSITRA-ASSOAMBIENTE.
1° e
- Permessi strutture territoriali
Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali
delle
predette Organizzazioni l'azienda
concederà,
dietro esibizione
della
convocazione degli organi stessi, permessi retribuiti.
Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero
ore
corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente.
annuo di
- Permessi strutture aziendali
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali
aziendali
vengono stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente.
Detti
permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della legge
20
maggio 1970, n. 300.
I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture
sindacali
territoriali
e
aziendali dovranno
essere tempestivamente
comunicati
all'azienda.
3) Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali,
hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo
di
predisporre in luoghi accessibili
a tutti i
lavoratori
all'interno
dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
di
interesse sindacale e del lavoro.
4) Trattenute dei contributi sindacali
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri
contributi
alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti,
le
aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni
mensili,
previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato
3),
nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed
il
sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella
misura
dell' 1% della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza
per
14 mensilità.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore
interessato
con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca; si intende
invece
che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione il
corrispettivo
al
tesseramento,
non
ancora trattenuto,
che
ha scadenza
annuale
indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14
mensilità
per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa
viene
esplicitamente accettata e sotto scritta dal lavoratore al momento
del
rilascio della delega.
Effettuata la trattenuta,
di
competenza.
l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma
L'Azienda non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di
gruppi
di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella
fissata
al primo comma del presente punto 4.
5) Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell'orario
di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Riconosciuta la esigenza che i servizi svolti debbono essere
assicurati,
data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico,
le
Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo i
casi
del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi
agli
utenti.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi
di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
Rappresentanze
sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie di
interesse
sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni
comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore.
Le assemblee potranno essere convocate anche
sindacali
stipulanti.
dalle Organizzazioni
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'azienda,
dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la
Rappresentanza
sindacale
aziendale.
Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non
potranno
essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.
6)
Sedi
sindacali
Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto
permanentemente a
disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio
delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno
dell'azienda o
nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le
Rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta,
di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 44 - Istituti di Patronato
Gli Istituti di Patronato delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori
stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della
legge
20/5/1970, n. 300, i compiti di cui al D.M. del C.P.S.
1947,
n. 304.
del
29 luglio
Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in
azienda
durante le pause di lavoro.
L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei patronati sugli
albi
murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi
locali messi
a
disposizione delle R.S.A.
Art. 45 - Procedura per l'esame delle controversie
1) Vertenze
individuali e plurime
Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo
la
composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di
regolamentare
la procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative
alla
applicazione delle norme del presente contratto.
Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma
del
rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra
la
Direzione dell'azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.
Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare
la
procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle
strutture
sindacali aziendali.
La
richiesta
di esame
della questione avviene
per iscritto,
con
l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone
reclamo
e i motivi del reclamo stesso.
La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del
ricevimento
della richiesta, con il lavoratore interessato e la competente
struttura
sindacale per l'esame della controversia. Della riunione viene redatto
un
verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo.
Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato
accordo,
può richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente
ad
una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto, alla
quale è
iscritto o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza.
Tale esame avverrà in sede
territoriali
delle parti stipulanti.
sindacale
tra
le
rappresentanze
L'Associazione datoriale
interessata
ne dà
tempestiva
comunicazione
all'azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della
richiesta,
provvede a fissare un incontro con le
Organizzazioni Sindacali
dei
lavoratori richiedenti per l'esame della controversia.
Dell'incontro viene redatto un
dell'accordo o
del mancato accordo.
verbale contenente i
termini
Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo
l'Organizzazione
Sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata in
sede
nazionale.
L'incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare
la
vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti
da
ciascuna procedura.
2) Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla
interpretazione
delle norme del presente contratto, dovranno essere rimesse per
loro
definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali
dovranno
riunirsi entro i successivi 20 giorni.
Art. 46 - Contrattazione
della
prestazione
integrativa
-
Compenso
per
la
la
qualità
Le parti mentre confermano il ruolo insostituibile dei rapporti
contrattuali
ai livelli minori, convengono che i livelli retributivi ed i
relativi
parametri, la classificazione ed ogni altro accordo di carattere
economico
costituiscono materia rientrante nella competenza negoziale delle
parti
stipulanti il presente contratto, salvo quanto previsto dai
successivi
commi.
Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei servizi di
igiene
ambientale, in sintonia con i contenuti del protocollo di intenti
allegato
al presente contratto ed in relazione anche a quanto previsto dal
punto 3
della normativa in materia di relazioni sindacali, significativo
rilievo
assume il ruolo delle parti stipulanti nei confronti degli Enti
preposti
alla pianificazione dei servizi stessi, perché la loro
organizzazione
risulti sempre più rispondente alle sollecitazioni provenienti dall'
utenza.
In tale contesto le parti, nell'obiettivo di conseguire recuperi
di
efficienza gestionale sotto il profilo del miglioramento e
dell'economicità
dei servizi, convengono di istituire a titolo sperimentale un
compenso
globale annuo per la qualità della prestazione lavorativa da ripartire
fra
tutti i lavoratori con qualifica operaia.
Tale compenso annuo sarà costituito dall'importo mensile di Lire 15.000
per
ciascun lavoratore con qualifica operaia e con rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato
in servizio alla fine di ciascun
mese
dell'anno
di
riferimento.
L'importo complessivo come sopra determinato per ogni singolo centro
di
servizio, gestione o cantiere, sarà ripartito fra tutti gli operai
assunti a
tempo indeterminato occupati alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente
l'erogazione del compenso, proporzionalmente ai mesi di servizio
prestati.
La misura dei compensi individuali annui per la qualità della
prestazione,
non computabili in alcun istituto contrattuale,
sarà concordata
fra
l'impresa e le R.S.A. a livello di centro di servizio, gestione o
cantiere.
Ai fini della determinazione dei compensi individuali dovranno
essere
considerati i seguenti elementi di valutazione,
i cui parametri
di
apprezzamento saranno concordati entro il 31/12/92 nell'ambito delle
misure
minime e massime in corrispondenza indicate:
Punti
1) comportamento nei rapporti con l'utenza;
20
2) assiduità al lavoro;
100
3) partecipazione a processi di mobilità e flessibilità;
30
4) entità di eventuali danni arrecati alle attrezzature aziendali;
20
5) assenza di provvedimenti disciplinari;
10
6) diligenza nell'uso degli strumenti di lavoro.
10
0400000-
Il punteggio complessivo come innanzi concordato dovrà essere pari a 100.
In caso di divergenze sull'individuazione dei parametri di cui al comma
7 o
sui criteri di erogazione del compenso, è previsto un successivo
incontro
con le Organizzazioni sindacali territoriali.
Per quanto concerne il personale impiegatizio il compenso per la
qualità
della prestazione, globalmente determinato, come per il personale operaio
ai
sensi dei commi 4 e 5, sarà ripartito fra tutti gli impiegati con
rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, occupati alla data del 31
dicembre
dell'anno precedente l'erogazione del compenso, proporzionalmente ai mesi
di
servizio prestati.
La misura dei compensi individuali
prestazione,
annui per la
qualità della
non computabili in alcun istituto contrattuale, sarà definita a
livello
aziendale fra impresa e R.S.A. o, in assenza di queste con le
strutture
sindacali territoriali.
Ai fini della determinazione dei compensi individuali saranno presi
in
considerazione, quali parametri di valutazione, l'assiduità al
lavoro e
l'assenza di provvedimenti disciplinari, nonché il comportamento
degli
impiegati nei confronti dell'utenza (ove le mansioni svolte
comportino
contatti esterni).
Dalla valutazione di cui al precedente comma sono esclusi gli impiegati
con
funzioni direttive nonché i responsabili tecnici dell'impresa, per i
quali
la misura del compenso sarà determinata sulla base del solo
elemento
dell'assiduità al lavoro.
Il compenso per la qualità della prestazione sarà corrisposto per la
prima
volta nel mese di marzo 1994 con riferimento al periodo 1
gennaio-31
dicembre 1993. Nel caso di passaggio di gestione per scadenza di
contratto
di appalto la liquidazione del compenso di cui al presente articolo
avverrà
con riferimento alla data di cessazione dell'appalto.
L'importo complessivo annuo del compenso per la qualità della
prestazione
dovrà essere interamente erogato, e non potrà essere corrisposto a
titoli
diversi da quelli espressamente indicati al comma 7.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Gli importi corrisposti in base alla presente norma contrattuale
assorbono
fino a concorrenza i miglioramenti economici eventualmente concessi in
sede
aziendale ad analogo titolo.
Art. 47 - Tutela della salute e della integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione
e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro
integrità fisica.
Art. 48 - Attività culturali
Le attività culturali, ricreative, ed assistenziali promosse
nell'azienda
sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti
dei
lavoratori.
Art. 49 - Pari opportunità
Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate
di
legge vigenti.
le
disposizioni
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con
quanto
previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di
ricerca
finalizzate alla promozione,
compatibilmente con le esigenze
tecnico
produttive, di azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni che
non
consentano una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di
sviluppo
professionale.
Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare
le
direttive CEE del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie alle
libertà
personali dei singoli lavoratori.
Art. 50 - Diritto allo studio
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale
statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate
al
rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta,
in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli
esami.
I lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto, su loro
richiesta,
a permessi retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che
il
corso di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di
frequenza
scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito
come
diritto.
Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più
del
3 per cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del
1°
settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale
andamento
dell'attività produttiva.
A richiesta dell'azienda
le
certificazioni necessarie
comma
precedenti.
il
lavoratore
all'esercizio
interessato
dei
diritti
dovrà
di
produrre
cui
ai
Nei centri operativi che occupano un numero di lavoratori da 10 a 35
dovrà
essere comunque consentita la possibilità di partecipare ai corsi di
un
lavoratore per ciascun anno.
Nei centri operativi fino a 9 dipendenti
saranno
concessi per la partecipazione ai corsi
fuori
dell'orario di lavoro.
i
di
permessi
cui
al
retribuiti
primo
comma
Art. 51 - Norma generale
Il presente contratto,
con le modifiche ed integrazioni
convenute,
sostituisce le normative contenute nel C.C.N.L. 23.1.88.
Per quanto non regolato dal presente
di
legge e degli accordi interconfederali.
contratto si applicano
le norme
FONDO DI SOLIDARIETA'
Una volta definita per legge
cui
all'art. 12 del Protocollo
provvedere
mensilmente alla riscossione
loro
versamento al Fondo o presso
la normativa
del Fondo di
solidarietà, di
22/1/1983, le Aziende si impegnano a
delle quote indicate
dalle 00.55.,
e
al
Istituti di credito.
RETRIBUZIONI PARAMETRALI
1°livello
2°livello
3°livello
4°livello
5°livello
6°livello
7°livello
8°livello
dall' 1/01/92
dall' 1/07/92
dall' 1/01/93
531.810
643.710
697.100
769.590
871.110
1.001.910
1.156.290
1.308.820
603.340
728.060
789.790
871.730
989.210
1.138.260
1.311.950
1.490.930
667.290
803.170
872.490
962.810
1.094.820
1.260.220
1.450.940
1.654.250
RETRIBUZIONI PARAMETRALI
1°livello
2°livello
3°livello
4°livello
5°livello
6°livello
7°livello
8°livello
dall' 1/07/93
dall' 1/01/94
dall' 1/07/94
738.820
887.520
965.180
1.064.950
1.212.920
1.396.570
1.606.600
1.836.360
802.780
962.620
1.047.880
1.156.040
1.318.520
1.518.520
1.745.590
1.999.680
851.580
1.019.250
1.110.570
1.225.000
1.399.130
1.611.690
1.851.240
2.125.420
NOTE
1) Al personale in servizio alla data del 1 gennaio 1992, con almeno un
anno
di anzianità aziendale, saranno riconosciuti i seguenti importi
comprensivi
dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge:
1) livello
2) livello
3) livello
L.
757.600
L.
924.240
L. 1.000.000
4)
5)
6)
7)
8)
livello
livello
livello
livello
livello
L.
L.
L.
L.
L.
1.106.100
1.250.000
1.439.400
1.666.700
1.878.800
Ai lavoratori che alla data dell' 1/1/1992 non hanno raggiunto un anno
di
anzianità gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti in
base
ai mesi di servizio prestato.
Detti importi saranno erogati in
due soluzioni di
pari
ammontare
rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di gennaio e di luglio 1992.
2) Le retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della indennità
di
contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell'E.D.R. di cui
all'accordo
interconfederale 25 gennaio 1975, dell'E.D.R. di cui al C.C.N.L. 1
dicembre
1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA del 25
marzo
1975, nonché degli importi della indennità perequativa di cui
all'accordo
16.12.81, decurtati di lire 10.000.
A decorrere dall' 1 gennaio 1992, l'indennità perequativa di cui all'art.
47
del C.C.N.L. 23.1.88, pari a Lire 10.000, è conglobata nelle
retribuzioni
parametrali.
3) Dall' 1.1.88 ai lavoratori conducenti di automezzi per la guida dei
quali
è richiesta la patente c), inquadrati al 3° livello, sarà riconosciuto
un
compenso mensile di Lire 23.000.
Detto compenso
13ª,
14ª e T.F.R.
va
calcolato esclusivamente
sulle ferie,
festività,
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Con riferimento alla
l'importo
maturato al 31/12/91
ogni
norma
transitoria
a titolo
di
in
calce
all'art.
aumenti periodici di
16
anzianità da
lavoratore verrà ridotto dell'importo complessivo indicato alla colonna A
di
cui al successivo comma in corrispondenza di ogni livello di
inquadramento.
Detta riduzione avverrà per quote semestrali
dalla
seguente tabella:
uguali
come
risulta
LIV. Col.A
1/7/94
1/1/92
1/7/92
1/1/93
1/7/93
1/1/94
1. 115.392
19.232
2. 123.888
20.648
3. 146.208
24.368
4. 162.864
27.144
5. 203.526
33.921
6. 239.988
39.998
7. 268.302
44.717
8. 345.888
57.648
19.232
19.232
19.232
19.232
19.232
20.648
20.648
20.648
20.648
20.648
24.368
24.368
24.368
24.368
24.368
27.144
27.144
27.144
27.144
27.144
33.921
33.921
33.921
33.921
33.921
39.998
39.998
39.998
39.998
39.998
44.717
44.717
44.717
44.717
44.717
57.648
57.648
57.648
57.648
57.648
Per i lavoratori che abbiano maturato al 31/12/1991, a titolo di
aumenti
periodici di anzianità ai sensi della norma transitoria in calce
all'art.16,
importi inferiori a quelli previsti alla colonna A della tabella
cui
sopra si procederà, alle date indicate, e secondo gli importi
fissati, a
riduzione della cifra maturata a titolo di aumenti periodici di
anzianità
sino a concorrenza della stessa.
Dopo tale operazione, la differenza fra gli importi di cui alla
colonna A
della tabella sopra riportata e la cifra maturata a titolo di
aumenti
periodici oggetto dell'operazione predetta sarà progressivamente
recuperata
dalle aziende mediante la riduzione della retribuzione parametrale
la
frazione residua e successivamente, in corrispondenza di ciascuna
scadenza
semestrale, per l'importo indicato nella tabella suddetta.
di
per
Per i lavoratori assunti a partire dal 1/1/1992 la retribuzione
parametrale
sarà ridotta di un importo pari alla somma delle quote relative ai
semestri
precedenti e a quello in corso alla data di assunzione, secondo i
valori
indicati in tabella. Nei semestri successivi alla data di assunzione a
detta
somma si aggiungeranno progressivamente gli importi corrispondenti
indicati
in tabella, ed il totale verrà detratto alle singole scadenze
dalla
retribuzione parametrale.
Alla data dell' 1/7/1994 verrà corrisposta a tutti i lavoratori
l'intera
retribuzione parametrale prevista per il livello di appartenenza.
ALLEGATO
1
VERBALE DI ACCORDO
Addì 12 novembre 1982
tra
l'AUSITRA, rappresentata dal Direttore Dott. Concetto Russo
e
Organizzazioni sindacali
CISL e
UIL - TRASPORTI - UIL
dei
lavoratori:
F.L.F.P.- CGIL,
FILTAT -
premesso
- che l'art. 2120 c.c. nel testo riformulato dall'art. 1 della legge
29/5/82
n. 297, prevede la possibilità di ottenere, entro determinati limiti
delle
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto da parte dei
lavoratori
richiedenti in possesso dei requisiti prescritti;
- che lo stesso articolo demanda
alla contrattazione
collettiva
la
possibilità tra
l'altro,
di
stabilire
criteri
di priorità
per
l'accoglimento delle richieste di anticipazioni;
- che finora non sono stati ancora resi noti i chiarimenti interpretativi
da
parte dei competenti organi;
rilevata
la necessità
richiamata
disposizione
e
l'urgenza
di
dare
comunque
attuazione
alla
le parti convengono
che, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di
nettezza
urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti
congiuntamente o
separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione
dei
rifiuti, depurazione delle acque aderenti all'AUSITRA, per l'anno
1982
saranno osservati i criteri applicativi indicati nell'allegato al
presente
verbale, con riserva di integrarli e adeguarli, per gli anni
successivi,
sulla base anche dei risultati dei primi mesi di gestione.
Letto confermato e sottoscritto.
ALLEGATO
Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento
fine
rapporto (legge n. 297/1982) da valere per l'anno 1982.
di
Beneficiari
Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal
C.C.N.L.
per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza
urbana,
espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti
congiuntamente o
separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione
dei
rifiuti, depurazione delle acque che abbiano maturato almeno otto anni
di
servizio presso l'azienda alla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si
fa
riferimento, in via provvisoria, all'anzianità contrattualmente utile per
il
trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale
per
benemerenze combattentistiche.
Limiti numerici
Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione
entro
limiti previsti dalla legge, si farà riferimento alla situazione
del
personale in forza alla data del 31/5/1982.
Per l'anno 1982 detti limiti sono riproporzionati in base al rapporto
7/12.
3) Misura dell'anticipazione
La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del
70%
dell'indennità di anzianità maturata alla data della presentazione
della
domanda. L'ammontare della
anticipazione da
corrispondere non
potrà,
comunque, assorbire la parte dell'indennità di anzianità già
impegnata a
garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione
del
quinto dello stipendio, prestiti aziendali, ecc.).
4) Motivi che giustificano l'anticipazione
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità
di:
a) eventuali spese per terapie e interventi straordinari
dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
documentato
con atto notarile.
Le spese sanitarie e l'acquisto
data
successiva al 29/5/1982.
della
casa
devono
riconosciuti
figli
riferirsi
a
La necessità di terapie e di interventi straordinari - per il lavoratore
e i
componenti a carico del proprio nucleo familiare - deve essere comprovata
da
apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e del pagamento
dell'anticipazione,
la
richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dai
presidi
sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle
spese
complementari essenziali. A terapia o intervento eseguiti
l'interessato è
tenuto all'esibizione dei rendiconti di spesa.
Per quanto riguarda le anticipazioni per l'acquisto della prima casa
di
abitazione per sé o per i figli, la erogazione dell'anticipazione
resta
subordinata alla presentazione dell'atto notarile di
compravendita
o
dell'atto notarile di assegnazione di alloggio di cooperativa
edilizia.
Peraltro la richiesta dell'anticipazione deve essere accompagnata
dalla
documentazione utile a stabilire il grado di priorità
nonché
dalla
dichiarazione che il
promittente compratore non sia
proprietario
o
comproprietario di altra casa di abitazione. La predetta dichiarazione
dovrà
essere convalidata al momento della concessione dell'anticipazione con
atto
notarile.
5) Modalità e termini per la richiesta dell'anticipazione
5.1. Ai fini dell'accoglimento delle domande di
anticipazione
darà
priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.
Le domande per
saranno
definite con la
loro
presentazione.
spese
sanitarie
massima urgenza
presentate
e
comunque
nel
entro
corso
30
si
dell'anno
giorni
dalla
Le domande pervenute senza documentazione saranno definite entro il
più
breve
tempo possibile dal ricevimento della documentazione
stessa
e
comunque non oltre 30 giorni.
5.2. Le domande di anticipazione per l'acquisto della prima casa
di
abitazione devono essere presentate entro il termine del 30
novembre
dell'anno precedente a quello dell'erogazione dell' anticipazione.
Entro lo stesso
termine dovranno essere riproposte o completate
la
documentazione ed i dati richiesti le domande già presentate.
con
5.3. L'eventuale superamento del limite di cui al punto 2 per l'effetto
di
assegnazione di anticipazioni per
spese sanitarie,
darà luogo
alla
corrispondente riduzione del numero dei beneficiari dell'anno successivo.
6) Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione
per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
Si fa presente, inoltre, che qualora il numero di domande ecceda il
limiti
previsti, ai fini della formazione della graduatoria di cui al punto
5.2.,
si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- sfratto, non per morosità, dichiarato con sentenza esecutiva dal
Pretore;
- lavoratori trasferiti per ragioni di servizio negli ultimi cinque
anni;
- acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita;
- acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore che non
entra
nelle predette ipotesi;
- acquisto per l'alloggio per un figlio. In tale ipotesi sarà data
priorità
al caso di figlio convivente che si distacca dal nucleo familiare.
A parità di motivazione, avrà la precedenza il lavoratore con
maggiore
anzianità di servizio, ed a parità di anzianità, il lavoratore che abbia
un
maggior carico familiare.
Ai fini delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa di
abitazione
restano esclusi i lavoratori proprietari o comproprietari di
alloggio
dovunque ubicato.
7) Disposizioni imperative di legge
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di
lavoro.
L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti
gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante
ai
sensi dell'art. 2122 del c.c.
8) Determinazione delle graduatorie
La graduatoria degli aventi diritto all'anticipazione sarà definita da
una
commissione costituita dai rappresentanti dalla direzione aziendale e da
un
rappresentante per ciascuna R.S.A.
facente capo
alle
organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo e designato dalle stesse.
Le parti si impegnano ad incontrarsi eventualmente entro il 30 gennaio
di
ogni anno per definire la normativa da valere per gli anni successivi.
ALLEGATO
2
Art. 37 del C.C.N.L. 18 dicembre 1980 - Indennità di anzianità
Al dipendente il cui rapporto di lavoro si estingua per i motivi
previsti
dall'art. 39 del presente contratto sarà corrisposta, per ciascun anno
di
servizio, una indennità di anzianità pari a 30/30 della retribuzione
globale
mensile in atto al momento della cessazione del rapporto.
Per gli operai l'indennità nella misura prevista dal primo comma, non
verrà
corrisposta per l'anzianità già maturata alla data del 28 febbraio 1971.
Per l'anzianità maturata
precedentemente alla predetta data valgono
le
misure di indennità dei precedenti contratti di categoria e cioè:
1) per l'anzianità maturata fino al 19 dicembre 1957:
9 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 5 anni;
10 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 5 anni; e fino a 10
anni;
11 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10
anni;
13 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 15
anni; e fino a 15
anni;
2) per l'anzianità dal 20 dicembre 1957 al 26 dicembre 1959:
12 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 10 anni;
14 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni;
3) per l'anzianità dal 27 dicembre 1959 al 30 novembre 1962:
12 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 10 anni;
16 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni;
4) per l'anzianità dal 10 dicembre 1962 al 28 febbraio 1971:
20/30 per ogni anno.
Le anzianità maturate al 28 febbraio 1971 saranno computate agli effetti
del
diritto alle più elevate indennità previste per i singoli scaglioni
dal
n. 1) al n. 4).
Le frazioni di anno di anzianità verranno conteggiate per
dodicesimi,
considerando mese intero le frazioni superiori ai 13 giorni.
La retribuzione globale mensile, agli effetti della indennità di
anzianità,
si ottiene moltiplicando per 14 la retribuzione globale mensile
cui
all'ultimo punto dell'art. 10 aumentata del rateo relativo ad
eventuali
provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, determinato
le
modalità di cui al comma seguente e dividendo il prodotto per 12.
di
con
Se il lavoratore è remunerato in parte con provvigioni, premi di
produzione
o partecipazioni, il rateo da aggiungere alla retribuzione globale
mensile
di cui all'ultimo punto dell'art. 10, al fine della determinazione
della
retribuzione globale agli effetti dell'indennità di anzianità, sarà
uguale
alla media mensile degli importi percepiti dal lavoratore negli ultimi
tre
anni di effettivo servizio.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già
effettuata e
le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi
momento
della risoluzione del rapporto.
al
E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di
dedurre
dall'ammontare dell'indennità di anzianità quanto il lavoratore
venga a
percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per
eventuali
benefici previdenziali concessi allo stesso titolo dall'azienda
non
espressamente previsti dal presente contratto.
e
Nel caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità verrà
corrisposta
alle persone con le modalità previste dall'art. 2122 del codice civile.
ALLEGATO
3
LETTERA PER LA RICHIESTA DELLA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
Spett.le
DIREZIONE
Io
sottoscritto............................................................
in qualità di dipendente
presso............................................
invio la presente lettera per richiedere a codesta direzione ai
sensi
dell'art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di
trattenere
mensilmente dalle mie
competenze..........................................
la somma risultante dalla applicazione dell' 1% sulla retribuzione
tabellare
e sull'indennità di contingenza per 14 mensilità e di effettuarne
il
versamento per mio conto, quale mia quota di associazione, al
Sindacato
(1)*.....................................................................
..
Distinti saluti.
Data.....................
Firma. .............................
(1)* Indicare l'esatta denominazione del sindacato.
ALLEGATO
4
Addì 6 maggio 1987
tra
- l'AUSITRA
e
-
la F.L.F.P.- CGIL, la
FIT-CISL
e la
ULTRATRASPORTI
si conviene quanto segue:
I
Alla data odierna cessa l'attività delle casse mutue aziendali di
assistenza
e previdenza per gli operai dipendenti da imprese esercenti servizi
di
N.U., con conseguente abrogazione del regolamento di cui all'allegato 4
del
C.C.N.L. 4/2/84, e dell'art. 34 del medesimo C.C.N.L.
Pertanto le Commissioni di gestione di cui all'art. 6
dell'abrogato
regolamento, provvederanno alla messa in liquidazione delle predette
casse
aziendali.
II
A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di rinnovo
del
citato C.C.N.L. 4/2/84, le imprese avranno cura dell'assolvimento
degli
adempimenti in materia di prevenzione malattia, nei limiti della spesa
già
sostenuta per il finanziamento delle soppresse Ca.M.A..
La tipologia degli interventi sanitari cui
lavoratori
interessati sarà successivamente definita in
del
sottoporre
occasione
del
i
rinnovo
predetto C.C.N.L. 4/2/84.
III
A decorrere dal 1° maggio 1987:
a) l'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera o) del
C.C.N.L.
4/2/84 viene elevata da £. 500 a £. 1.000 per ogni giornata di
effettiva
presenza al lavoro, comprensiva dell'incidenza di tutti gli
istituti
contrattuali e non computabile nel T.F.R.;
b) viene istituita un'indennità lavaggio indumenti, nella misura di £.
500
per ogni
giornata
di
effettiva
presenza
al
lavoro,
comprensiva
dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile
nel
T.F.R.;
c) agli autisti ed ai conducenti per i quali è previsto il rimborso
delle
spese di vidimazione patente saranno rimborsate anche le spese sostenute
per
l'effettuazione delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa.
In relazione a quanto previsto alla lettera a) viene soppresso il 2°
comma
della nota a verbale dell'art. 18 del C.C.N.L. 4/2/84.
IV
Essendo venute a cessare le attività mutualistiche e assistenziali
delle
Ca.M.A., ed a seguito della loro messa in liquidazione, gli eventuali
fondi
residui rientrano nella disponibilità delle imprese, le quali
provvederanno
a ripartirli fra i lavoratori dipendenti alla data odierna, dedotte le
somme
corrispondenti alla incidenza degli oneri contributivi a carico
delle
imprese.
La ripartizione di cui sopra avverrà in base ai seguenti criteri:
a) per il saldo alla data odierna dei fondi congelati al 31/12/1980,
fra i
lavoratori
in servizio alla data del
6
maggio
1987
ed
assunti
precedentemente al 1° gennaio 1981, in misura proporzionale alle
anzianità
rispettivamente maturate
dall' 1/5/73
al
31/12/80;
b) per il saldo alla data odierna dei fondi alimentati ai sensi
dell'art. 1
del soppresso regolamento, fra i lavoratori in servizio alla data
del 6
maggio 1987, in misura proporzionale alle anzianità rispettivamente
maturate
a decorrere dal 1° gennaio 1981.
c) nelle aziende in cui non sia stata operata la distinzione dei fondi
di
cui all'art. 1 da quelli di cui all'art. 4 del regolamento soppresso,
la
ripartizione avverrà in base alla anzianità maturata dai singoli
lavoratori
nel periodo 1° maggio 1973-6 maggio 1987.
Ai fini del computo delle anzianità dei singoli lavoratori non
verranno
considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre
verranno
considerate come mese intero quelle superiori.
Gli importi risultanti dai conteggi effettuati ai sensi dei punti a),
b) e
c) dovranno essere corrisposti con la retribuzione del prossimo mese
di
agosto, assoggettandoli alle ritenute di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
Addì 28.2.1992, in Roma
tra
l'Ausitra - Assoambiente
e
le OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
preso atto che
- la legge 12 giugno 1990, n. 146, concerne «Norme sull'esercizio
del
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione
della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»;
- l'art. 1 della predetta legge considera i «servizi pubblici
essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro,
se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione»;
anche
- il citato art. 1 include tra i servizi pubblici essenziali «la
raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e
nocivi»
nonché «l'igiene pubblica» nel presupposto di «garantire il godimento
dei
diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,
alla
salute»;
- l'art. 2 nonché l'art. 19 impegnano le parti a definire nei
contratti
collettivi le modalità e le procedure di erogazione delle
prestazioni
indispensabili che devono essere assicurate in caso di
sciopero;
si concorda quanto segue in materia di erogazione
prestazioni
indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero.
delle
Art. 1 - Prestazioni indispensabili
Si considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la
tutela
dei beni primari della salute e della sicurezza della persona,
quelle
relative a:
- trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione);
- smaltimento (raccolta,
trasporto e trattamento
finale) dei
rifiuti
speciali ospedalieri,
tossici,
nocivi nonché
dei rifiuti
prodotti
nell'ambito delle utenze scolastiche e delle comunità di
particolare
significato (es. carceri, caserme, ospizi, stazioni), garantendo
la
conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli impianti a
ciclo
parziale ad essi collegati;
- pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati;
- disinfezione e disinfestazione per casi urgenti,
contingenti e
su
segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe
ed
ogni altro caso che sia oggetto
dall'autorità
sanitaria e/o di sicurezza;
di
ordinanza
emessa
- rifornimenti idrici (rifornimento acqua potabile in casi di emergenza).
Art. 2 - Minimi di servizio
Le prestazioni
indispensabili di cui
all'art. 1
saranno
assicurate
attraverso l'impiego di un contingente minimo indispensabile di
personale
addetto.
Si prevede inoltre la possibilità di individuare presidi
di
pronto
intervento da utilizzare nell'ambito del complesso dei servizi aziendali,
in
aggiunta quindi
a
quanto
espressamente
previsto
dall'art. 1,
per
fronteggiare situazioni di emergenza e straordinarietà, e per
supportare
comunque lo svolgimento e la sicurezza dei servizi svolti.
Sia il contingente minimo, sia i presidi di pronto intervento
saranno
determinati, per dimensioni ed attività garantite, in sede aziendale
in
relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia del
servizio
prestato, alle dimensioni del territorio servito.
Art. 3 - Pubblicità
Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività di cui agli artt. 1
e 2
saranno dotati - a cura delle OO.SS. promotrici dello sciopero di
opportuni strumenti di pubblicità dell'azione sindacale in corso e
del
carattere peculiare ed indispensabile delle prestazioni erogate.
Art. 4 - Tutela degli impianti
Alla salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella
degli
utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento.
In aggiunta,
minimo
si prevede il
mantenimento in servizio
del personale
strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli
accessi.
Art. 5 - Durata dello sciopero e preavviso
Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata
di
un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo, relativi
alla
stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro.
I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di dieci giorni.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno
in
un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo
da
contenere al minimo possibili i disagi dell'utenza.
Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta, quali:
sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, ecc.
Art. 6 - Normalizzazione del servizio
Le parti, fermo restando il fatto che tra un'azione di sciopero e
la
successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno sette
giorni,
convengono di rinviare ad intese aziendali le forme di normalizzazione
del
servizio alla cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità
che
dette forme contengano, per quanto possibile, il ricorso alla
prestazione
straordinaria.
Art. 7 - Esclusione delle azioni di lotta
Sono esclusi dagli scioperi i periodi così individuati:
- dal 15 dicembre al 6 gennaio;
- la settimana che precede e quella che segue la festività della Pasqua;
- le ferie estive per un periodo di sei settimane (dal 15 luglio al
31
agosto);
- le scadenze elettorali;
- per scioperi aziendali nelle giornate di festività, fiere e
manifestazioni
a carattere comunale.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di
effettuazione,
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di
particolare gravità o di calamità naturali tali da richiedere la ripresa
del
servizio.
In occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono
il
Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno
proclamati
scioperi nei comuni sedi di tali eventi.
Art. 8 Adempimenti delle aziende
L'Assoambiente e le aziende associate si impegnano a
consolidare
e
promuovere costruttive relazioni sindacali, anche al fine di evitare,
per
quanto possibile, situazioni di vertenzialità.
L'Assoambiente e le aziende associate favoriranno adeguate
forme
di
pubblicizzazione delle vertenze e si impegnano a dare comunicazione
agli
utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio
dello
sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso
dello
sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono,
inoltre,
garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio,
quando
l'astensione dal lavoro sia terminata.
Le
aziende
provvederanno infine
a trasmettere per
il tramite
di
Ausitra-Assoambiente il presente accordo alla Commissione di garanzia di
cui
all'art. 12 della Legge 146/90.
ALLEGATO
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA ASSEGNARE
SVOLGIMENTO
DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
ALLO
Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni
indispensabili
sopraindicate si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i
servizi
stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i
lavoratori a
riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti
all'interno
del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal
lavoro
coincida con tali giorni.
Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti
alla
successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati.
I criteri di individuazione dei lavoratori, per garantire la copertura
dei
servizi, al fine di erogare le prestazioni indispensabili, sono i
seguenti:
1) Ordine alfabetico (a partire dalla lettera A) per categorie omogenee
di
lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le
prestazioni
indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista
nel
ciclo di turnazioni.
In questo quadro saranno individuati prioritariamente i lavoratori che
nella
rotazione derivante dall'ordine alfabetico non sono stati utilizzati
in
precedenti astensioni dal lavoro, a partire dalla data di applicazione
del
presente accordo.
2) I preposti di unità produttiva o loro sostituti (capi serviziocapo
officina, ecc.) provvederanno ad affiggere l'elenco del personale
ordinato
secondo i criteri sopra esposti almeno 5 giorni di calendario prima
dell'
inizio dell'agitazione sindacale (unitamente agli analoghi elenchi
riferiti
alle agitazioni precedenti), indicando i nominativi del personale
da
assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili.
Sarà data contestualmente comunicazione scritta ai singoli lavoratori, e
per
conoscenza alle OO.SS., firmatarie del presente accordo, che hanno
indetto
l'astensione dal lavoro.
Qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risultassero
assenti
per malattia o
infortunio,
si procederà
a
chiamare i
dipendenti
immediatamente successivi dandone tempestiva comunicazione agli
interessati
e alle OO.SS.
L. 20 MAGGIO 1970, N. 300 - NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA'
DEI
LAVORATORI, DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'ATTIVITA' SINDACALE NEI
LUOGHI
DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO.
.... OMISSIS
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