ûûûûû CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, SMALTIMENTO RIFIUTI, ESPURGO POZZI NERI E SIMILI E DEPURAZIONE DELLE ACQUE Addì, 26 ottobre 1991 tra - la Federazione Italiana Imprese di Servizi ASSOAMBIENTE), rappresentata dal Direttore Dott. Concetto Russo Francesco Tiriolo (AUSITRAe dal Dott. e - la Federazione Lavoratori Funzione Pubblica (F.P.-CGIL) rappresentata dai Segretari Nazionali Francesco Piu e Carlo Podda, da Mazzino Tamburini coordinatore nazionale F.P. CGIL comparto I.A., da Diego Calabrese del centro nazionale F.P. CGIL, dal Dr. Regazzi Mirko, Zangrossi Daniele, Salomone Luigi, Lazzaro Ronchi, Marisi Daniela, Mearini Francesco, dell'Esecutivo Nazionale e dalla Delegazione Trattante composta da Piani Daniela, La Stella Tonino, Ielli Gianpiero, Simonetti Egidio, Pesarini Luciano, Macaluso Angelo, Serra Tonino, Falanga Daniela e - la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale aggiunto Salvatore Frisella, dal Responsabile Nazionale del settore Ausiliari del Traffico Ulderico Cancilla, dal Segretario Nazionale Pierluigi Pezzi con l'assistenza di Costantino Trombetta, Livio Greggio, Francesco Bisceglia, e dai Responsabili Regionali Lorenzo Speranza, Maurizio dal Santo, Rino Scaperotta, Massimo Proglio, Guido Zanetti, Enzo Sartorello, Francesco Vernice, Rinaldo Farinelli, Giulio Policarpi, Guido Tecce, Nino di Renzo, Franco Esposito, Antonio del Giudice, Pietro Avvantaggiato, Vincenzo Romeo, Enrico Caruso, Dario Atzeni, con la partecipazione di Antonio Farris, Maurizio Lombardi, Ruggero Gatti, Giuseppe Fenu, Giampiero Corengia, Danilo Beltrame, Alfredo Penso, Ermes Soncini, Giuseppe Prati, Pierangelo Presenti, Maurizio Becucci, Paolo Tronconi, Giuseppe Giangreco, Aniello Nappi, Leonardo Pantaleo, Franco Assaiante, Maurizio Marozzi, Pasquale Marzilli, Sestilio Cutigni, Giuseppe Citti, Orietta Bianchini, Luigi Coniglio, Francesco Tomaiolo, Giuseppe Notaro, Bruno Grillo, Carlo Minafro, Adriano Ferraris, Roberto Ginatta; - la Uiltrasporti, aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, dal Segretario Nazionale Paolo Carcassi, da Marco Pecorari del Coord. Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UILT, da Dino Milloni Presidente della Commissione contrattuale nazionale, da Pasquale Ruggiero della Direzione Nazionale UILT, assistiti dai dirigenti aziendali e territoriali di Igiene Urbana; Alberto Arighi, Luciano Barbieri, Pasquale Catucci, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari, Orazio Colapietra, Roberto De Vincentis, Luigi De Vittorio, Claudio Forleo, Nicola Gagliardi, Mario Giordano, Alberto Giudici, Giovanni Greco, Giuseppe Izzo, Giuseppe Manneracchio, Salvatore Mantegna, Domenico Marino, Paolo Modi, Maurizio Molinari, Maria Luisa Nappini, Venerino Nicoletti, Franco Palumbo, Lazzaro Passabì, Carmine Pisanello, Quintino Pisanello, Giorgio Reato. E' stato rinnovato il C.C.N.L. 23 gennaio 1988 per il dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque. Albo delle imprese personale smaltimento Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte ad individuare i più idonei strumenti per garantire l'osservanza delle norme di legge e contrattuali da parte di tutte le imprese del settore. A tal fine concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall'Albo di categoria istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente n. 324 del 21 giugno 1991. Considerata la rilevanza che tale problematica riveste, anche in relazione alla funzione sociale dei servizi svolti dalle imprese del settore, le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre ad intervenire presso le competenti Amministrazioni locali perché tra le clausole dei contratti di appalto sia espressamente previsto l'obbligo di applicazione, da parte delle imprese appaltatrici, del presente contratto collettivo di lavoro. PROGRAMMI ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE La crescente domanda di servizi ambientali qualificati e le sempre più pressanti difficoltà riscontrabili nel ricercare adeguate soluzioni al problema dello smaltimento dei rifiuti in tutte le varie fasi assegnano un sempre più rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore dell'igiene urbana. In tale presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel reciproco rispetto delle proprie autonome competenze, convengono sull'opportunità di intraprendere azioni mirate ad una ottimizzazione dei servizi. Obiettivo fondamentale disposizioni legislative in materia particolare è la di puntuale smaltimento attuazione dei delle rifiuti, con riferimento alla raccolta differenziata ed ai conseguenti nuovi impianti (riciclaggio e conversione, depuratori, inceneritori, stoccaggio e discariche), utilizzando integralmente le pubbliche risorse finanziarie a tali scopi destinate. Sul piano più strettamente gestionale sono auspicabili soluzioni legislative e normative che consentano un adeguamento delle imprese alle sollecitazioni provenienti dall'utenza in termini di domanda di servizi, anche attraverso un ampliamento dei propri ambiti operativi. Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità: 1) Rilancio e potenziamento delle imprese che attraverso l'acquisizione di molteplici servizi interessanti tutto il ciclo dello smaltimento dei rifiuti e/o della depurazione delle acque assumano in concreto la connotazione di aziende di igiene ambientale tendenti alla realizzazione di una qualità totale dei servizi effettuati. 2) Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento di normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione dei servizi stessi, e di corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di catasto dei rifiuti. 3) Una modifica degli attuali sistemi di predisposizione dei capitolati tecnici attraverso l'individuazione di criteri per la redazione di capitolati-tipo che - basandosi su una durata pluriennale dei contratti di appalto, come necessario presupposto di produttivi investimenti e della formazione di adeguate professionalità dei lavoratori addetti contemplino espressamente: - garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei servizi, indicando o richiedendo l'impiego del personale e delle risorse economiche a tutela dell'ambiente; - obbligatorietà di applicazione del C.C.N.L. - rispetto di tutte le disposizioni in di categoria; materia di rapporto di lavoro; - condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 4) Conferenze programmatiche pubbliche da tenersi annualmente a livello regionale a cura delle parti stipulanti con la partecipazione delle associazioni dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle modalità di effettuazione dei servizi e di cogliere eventuali indicazioni utili ad un miglioramento qualitativo dei servizi stessi. In tali occasioni si procederà anche alla individuazione di aree di intervento e di utenza nelle quali le aziende possano svolgere la propria attività in modo ottimale. Le parti si impegnano a sensibilizzare gli Enti preposti alla pianificazione ed all'organizzazione dei servizi affinché venga data completa informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi stessi. 5) Promuovere incontri per individuare le esigenze professionali che dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche o di nuovi processi operativi, allo scopo di attivare adeguati strumenti per la formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello regionale. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO Considerato che il piano programma costituisce lo strumento attraverso il quale si determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, si conviene sull'opportunità che venga favorito un apporto costruttivo delle imprese nella definizione programmatica dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a: - le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici dei servizi; l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare all'utenza, con particolare attenzione alla raccolta differenziata ed ai sistemi di smaltimento; - esigenze occupazionali ed in particolare di nuove figure professionali per l'eventuale riorganizzazione ed adeguamento dei servizi; - gli indirizzi delle politiche di formazione del personale. RELAZIONI SINDACALI Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi connessi all'igiene ambientale, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale. 1) LIVELLO NAZIONALE Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti promuoveranno incontri a livello nazionale al fine di esaminare: - le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile; - le tendenze legislative nazionali e della CEE; - i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento; - la possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con particolare riguardo all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti. Saranno altresì fornite informazioni sull'andamento del settore. 2) LIVELLO REGIONALE Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di: fra - accertare le esigenze in materia di smaltimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfezione e disinfestazione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la tutela dell'ambiente, al fine di promuovere gli opportuni interventi; - concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse livello nazionale di cui al punto 1; a - analizzare i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di prevenzione malattie. 3) LIVELLO AZIENDALE Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le R.S.A. delle organizzazioni sindacali stipulanti formeranno oggetto di esame preventivo: - gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche; - la nuova modifiche articolazione dei servizi in relazione alle strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, e le diverse condizioni ambientali che ne influenzano l'espletamento, quando abbiano riflessi sulle condizioni del lavoro e dei lavoratori, ed in particolare sulla distribuzione del lavoro e sulla conseguente consistenza dell' organico; - le possibili soluzioni in materia di mobilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro; e flessibilità - l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 26, lettera C, per l'effettuazione delle prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell'orario di lavoro. L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali. Le imprese forniranno altresì informazioni alla R.S.A.: - sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della legge 20/5/70, n. 300; - sui contratti di appalto in scadenza. Art. 1 - Sfera di applicazione Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di igiene ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti stessi, ivi compresa la depurazione e/o potabilizzazione delle acque. Il presente alle C.C.N.L. si applica altresì alle imprese artigiane ed società cooperative anche nei confronti dei soci. Art. 2 - Cessione - Trasformazione e cessazione dell'azienda In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo si risolve il rapporto di lavoro ed il personale conserva nei confronti della nuova azienda. dell'azienda, non tutti i diritti In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto come per il caso di licenziamento. Art. 3 - Passaggi di gestione Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le Organizzazioni Sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della scadenza dell'appalto. A detto personale saranno riconosciuti il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del C.C.N.L. 18/12/8O. L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore. In caso di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda. Art. 4 - Ristrutturazione aziendale L'impresa aggiudicataria, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con le competenti Organizzazioni sindacali per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori assunti in base al 1° comma dell'art. 3. Art. 5 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. ciascun Per il personale impiegatizio la previdenza e il trattamento di fine rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto. Art. 6 - Decorrenza e durata del contratto Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dall' 1 gennaio 1992. Gli accordi e le intese loro efficacia. che prevedono l'assorbimento esplicheranno la La scadenza è fissata al 31 luglio 1994, con l'intesa di tacita proroga se non disdettato da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Copia del presente contratto personale dipendente. sarà consegnata dalle imprese al Art. 7 - Assunzione del personale L'assunzione del personale viene effettuata dall'azienda alle norme di legge. in conformità L'azienda dovrà avviare l'aspirante a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate (Enti o presidi sanitari) per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell'assenza di malattie contagiose. L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge previste per gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni di avvenuta profilassi. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dovranno essere specificati: 1) 2) 3) 4) la la il la nella quale data di inizio del rapporto di lavoro; qualifica ed il livello a cui il lavoratore viene assegnato; trattamento economico iniziale; durata del periodo di prova. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare: 1) carta d'identità o documento equipollente; 2) libretto di lavoro o documento equipollente; 3) blocchetto DM 10L e numero di codice INPS; 4) certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a mesi tre; 5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura; 6) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica; 7) stato di famiglia; 8) dichiarazione attestante il domicilio ed il codice fiscale; 9) foto tessera. I certificati 30 di cui nn. 4), 5) e 6) potranno essere consegnati entro giorni dalla data di assunzione. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 9/12/77, n. 903, non può essere adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti mansioni ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili, per loro natura, con la condizione della donna lavoratrice: 1) carico e/o scarico manuale 2) spurgo dei pozzi neri. Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio, considereranno inoltre eventuali richieste del personale femminile tese ottenere l'esenzione dal lavoro notturno. Per l'assunzione in vigore. dei giovani si richiamano le ad disposizioni di legge DICHIARAZIONE A VERBALE In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento del livello di inquadramento nel quale sono classificati i quadri, il personale avente funzioni direttive ed il personale di concetto. Le parti si riservano altresì di individuare ulteriori qualifiche impiegatizie ed operaie comportanti l'assegnazione di compiti di particolare rilievo, complessità e fiducia. Art. 8 - Apprendistato La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge dal relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n. 56/87, art. 21). Il rapporto operai di apprendistato è istituito per la formazione degli e specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed agli impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per gli impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive. Operai (durata 3 anni) - 1 anno: 62% della retribuzione; - 2 anno: 70% della retribuzione; - 3 anno: 80% della retribuzione. Impiegati (durata 1 anno) - tutto il periodo: 70% della retribuzione. Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente C.C.N.L. la retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello della classificazione unica. Art. 9 - Periodo di prova Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui all'art. 3, è soggetto ad un periodo di prova, di non oltre mesi 6 per il personale inquadrato nell'8°, 7°, 6° livello, e di non oltre mesi 3 per il restante personale. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa. Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova, lavoratore al verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità, di ferie ed il trattamento di fine rapporto. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del 8° e 7° livello e durante il primo mese per il rimanente personale, sarà corrisposta la retribuzione globale per il periodo di servizio prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ª e 14ª mensilità e di ferie. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o nei casi di trasferimento da altra azienda del settore in attuazione delle norme sul collocamento. Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno della assunzione a tutti gli effetti del presente contratto e pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente. Nei casi di sopravvenuta malattia - anche derivante da infortunio il periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia; superato tale limite di tempo il rapporto di lavoro rimane risolto ad ogni effetto. Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di sino alla guarigione clinica accertata dall'INAIL. prova resterà sospeso Art. 10 - Contratto a tempo determinato Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art. 8 bis). Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi n. 230 del 1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi: - chiusura di impianti di smaltimento accedere temporaneamente ad altri impianti: con necessità - interventi di ripristino ambientale (es. scarichi bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.); di abusivi, - sostituzione di lavoratori in aspettativa; - esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo; - lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate. Degli assunti sarà rappresentanze sindacali aziendali. data comunicazione contestuale alle Il trattamento contrattuale di malattia e di infortunio ed il relativo periodo di conservazione del posto sono limitati alla durata del contratto a tempo determinato. L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto a termine sarà esaminato preventivamente la struttura sindacale aziendale. Art. 11 - Classificazione del personale Tutto il personale livelli, i operai ed impiegati - viene inquadrato in 8 con quali sono definiti dalle corrispondenti declaratorie, da esemplificazioni ed alcune da profili professionali. completate DECLARATORIE PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI 1° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che svolgono attività manuali una professionalità a contenuto elementare. semplici richiedenti Profili: Lavoratore che svolge attività manuali per eseguire sufficiente un periodo minimo di pratica. le quali è Esempi: - uscieri, custodi e figure consimili; - addetti alla pulizia dei locali aziendali. Vengono altresì inquadrati in tale livello i lavoratori destinati a mansioni di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi, normalmente necessario all'acquisizione delle conoscenze elementari del processo lavorativo al quale saranno assegnati, computandosi a tal fine anche il servizio eventualmente prestato presso altre imprese del settore nell'ultimo quinquennio. 2° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che svolgono attività semplici che richiedono conoscenze elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, nell'ambito di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto. Profili: Lavoratore che, applicando conoscenze pratiche acquisibili con breve tirocinio, svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche con uso di strumenti, macchinari e veicoli per i quali non sia prescritta la patente di guida o sia prescritta la patente di grado A. Esempi: - addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, anche con l'uso di veicoli; - addetti alle affissioni, deaffissioni e cancellazioni scritte, anche con l'uso di veicoli, addetti al diserbo meccanico o manuale, anche con l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche; - addetti agli impianti fissi o simili e/o agli impianti di smaltimento ed alle officine che eseguono anche semplici ed elementari operazioni meccaniche; - addetti alla derattizzazione, desinfestazione, disinfezione, demuscazione, anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione sostanze chimiche consentite dalle disposizioni di legge in materia; - addetti ai pozzi neri, pozzetti stradali e che eseguono operazioni semplici e/o elementari; raccolta acque - conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto di patente di grado B. di fecali il possesso 3° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità ed autonomia operativa limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate; lavoratori che svolgono attività richiedenti il possesso di una professionalità necessaria per l'esecuzione promiscua di mansioni polivalenti in applicazione di conoscenze teorico-pratiche e di metodi operativi definiti. Profili: Lavoratore conducente di automezzi per la guida dei quali è la patente di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati dotazione al mezzo e che coordina l'unità operativa. richiesta in Profili: - autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di autoinnaffiatrice, ecc. (Da tale figura professionale sono esclusi i conducenti espressamente in quadrati in altri livelli). Lavoratore che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello guidando ed utilizzando in maniera sistematica e non occasionale veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B. Esempi: - addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, con l'uso di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B. Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori inerenti l'esercizio degli impianti e/o montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc. di normale difficoltà su macchine ed impianti oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore. Esempi: - operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti fissi compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di delle acque; - carropontista trattamento rifiuti; addetto agli impianti di depurazione incenerimento e - addetto al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature di alimentazione e selezione negli impianti di trattamento dei rifiuti. A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate le seguenti figure professionali: in questo livello - guardie giurate che provvedono alla vigilanza e tutela sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale; - addetto al della magazzino; - lavoratori addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, diserbamento chimico, ecc., cui è anche demandata la preparazione dei composti; - lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori; - lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori di dattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo ed archiviazione delle pratiche di competenza, di addetto al centralino, anche se promiscuamente. 4° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico od amministrativo, di particolare rilievo rispetto al 3° livello, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate. Conducenti di automezzi che svolgono attività di un'elevata professionalità ovvero adeguata l'esecuzione continuativa di mansioni promiscue. richiedenti il capacità possesso per Profili: Lavoratore specializzato che svolge attività per l'esecuzione delle quali si richiedono elevate cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tipologia di lavoro. Esempi: - operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e non; - conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività dei lavoratori di livello inferiore nell'ambito della squadra; - turbinista; - conduttore di generatori di vapore. Profili: Lavoratore che negli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti è addetto alla manovra e alla normale manutenzione di gru a carro-ponte e che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore dell'impianto. Lavoratore che espleta attività per le quali è richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Esempi: - operatore CED; - operatore che linea acqua/fanghi. effettua anche il controllo chimico della Lavoratore specializzato che procede alle necessarie individuazioni di guasti e, anche sulla base di indicazioni e di disegni o schemi esegue lavori di precisione e/o di natura complessa per l'aggiustaggio, e/o riparazione, manutenzione e messa a punto di automotoveicoli, di attrezzature, di macchine e di impianti, garantendo le caratteristiche funzionali prescritte. Esempi: - operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e manutenzione ed agli impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti. Vengono altresì figure professionali: inquadrate in questo livello le seguenti - conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado C che, oltre alle mansioni di autista di 3° livello, effettuano promiscuamente: a) nell'ambito del servizio di raccolta, attività di ed accessorie in concorso con altri lavoratori; b) operando in singolo, la movimentazione funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne e/o idraulicamente; di carico, scarico cassoni a mezzo azionati di meccanicamente c) attività di raccolta, carico, scarico ed accessorie in singolo utilizzando un minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta la patente di grado C, con dispositivo di compattazione avente caratteristiche costruttive tali da consentire il trasferimento dei rifiuti in altro autocompattatore); - conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali; - operatore manovra autista di combinata Canal-Jet, responsabile della dell'alta pressione, con intervento personale e diretto con altri lavoratori in fognature e in pozzi neri; in concorso - conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali; - conducenti di autocompattatore ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata; - conducenti di automezzi possesso della patente E; per la guida dei quali è richiesto - stenodattilografo che, oltre alle mansioni di 4° svolge promiscuamente anche mansioni previste dal 3° livello; - lavoratore che, partecipando o meno coordina e controlla l'attività di lavoratori inferiori (caposquadra). manualmente al inquadrati nei il livello, lavoro, livelli 5° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e/o tecniche richiedenti adeguata discrezionalità ed autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano. Profili: Lavoratore che opera individualmente espletando mansioni di massima specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione di interventi complessi e compiuti con l'indicazione e la scelta delle modalità dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione con responsabilità estese anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori di natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative. Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con l'apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovraintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori di livello inferiore, nell'area di propria competenza. Relativamente all'inquadramento del personale delle officine nel 5° livello, per area si intende la somma delle operazioni che determinano il ciclo completo ed integrale degli interventi su: a) trazione ed autotelaio; b) carpenteria ed attrezzature specifiche; c) impianti elettromeccanici, elettronici, elettropneumoidraulici, oleodinamici, salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo del 5° livello; d) carrozzeria, comprese le operazioni di riallineamento della scocca portante e del telaio. Lavoratore al quale siano attribuiti compiti riguardanti nelle zone e settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione del lavoro, la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai fini dei provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizi o gestioni). Lavoratore che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti ed interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatori di vapore per il quale è richiesta la patente di 1° grado generale che provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto. Lavoratore addetto agli impianti di cui sopra che in possesso di elevate capacità tecnico-pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro, con autonomia operativa, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità relative alla conduzione e manutenzione degli impianti, anche con compiti di guida e controllo di personale, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento dell'impianto, alla condotta ed ai risultati della lavorazione, e in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica, e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione. Lavoratore che negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da più squadre. Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione di quadri sinottici e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad interventi per assicurarne il regolare funzionamento. Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti dell'analista di 4° livello, sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed i risultati, agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo. A titolo esemplificativo vengono le seguenti figure professionali: altresì inquadrate in questo livello - addetto alle elaborazioni contabili; - programmatore CED. 6° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica e/o amministrativa in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia pure nell'ambito o nei limiti di direttive generali, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale ed esperienza, che coordinano e controllano attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di importante ufficio o di centro di servizio di notevole rilevanza. Esempi: - addetto alla contabilità generale ed analitica; - ispettore e/o preposto al controllo ed alla organizzazione tecnico-amministrativa di diverse gestioni; - responsabile tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata. 7° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione e con i preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali e con l'apporto della preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, o che svolgono compiti comportanti decisioni rilevanti per la propria ed altra unità organizzativa di notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico. Esempi: - analista di sistema elaborazione dati; - responsabile di settore tecnico o di settore amministrativo di più uffici. composto 8° LIVELLO - Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che, in diretta collaborazione con i massimi vertici dell'impresa e nell'ambito delle disposizioni generali di questi coordinano e controllano il lavoro di più uffici o servizi fondamentali con pluralità di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa o che comunque dispongono istruttorie di carattere tecnico, esplicano attività di analisi, interpretazione e di studio per la ricerca di soluzioni per gli organi superiori su materie aventi carattere di rilevante importanza nella vita aziendale. Esempi: - lavoratore che coordina le attività di una struttura tecnica o amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per il conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati dalla Direzione aziendale; - coordinatore di più settori. NOTA A VERBALE RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7° Per i lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive si applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. *** All'inquadramento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei diversi livelli, si procederà sulla base delle mansioni effettivamente svolte dai singoli lavoratori e della classificazione categoriale in atto, di comune accordo tra la struttura sindacale aziendale delle Organizzazioni stipulanti e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni o modifiche che alterino la struttura della classificazione prevista dal presente articolo. Il lavoratore che durante l'orario giornaliero di lavoro sia comandato a svolgere più mansioni di livelli diversi ha diritto alla intera retribuzione giornaliera commisurata a quella del livello superiore. Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà inquadrato nel livello superiore indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte. La distinzione in atto fra operai e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato che, comunque, fanno riferimento distintamente a tali lavoratori. e NOTE ALL'ART. 11 Le indennità corrisposte in base alle note in calce all'art. 9 del C.C.N.L. 4.2.84 sono soppresse in quanto tenute presenti ai fini della determinazione dei minimi tabellari di cui al C.C.N.L. 23 gennaio 1988, salvo quelle di seguito espressamente previste: 1) Agli autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata canal jet, nonché ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata verrà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500. 2) Agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello i quali operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di almeno un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio, nonché ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L. 700. 3) Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o i motocarri per i quali sia prescritto il possesso della patente di grado A che effettuano in singolo anche la raccolta e/o spazzamento, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L. 1.000. Le indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto e non sono computabili nel trattamento di malattia ed infortunio. Tali indennità, inoltre, maggiore assorbe la minore. non sono cumulabili, nel senso che la Al fine di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari ed eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore del C.C.N.L. 23.1.88, in applicazione estensiva dei trattamenti contemplati dalle soppresse note all'art. 9 del C.C.N.L. 4.2.84, sono mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non costituiscono presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento. Le parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la possibilità di un eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel quadro delle previsioni di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 18/12/1980. DICHIARAZIONE A VERBALE Profili ed esemplificazioni non esauriscono le essere assegnate in diretta connessione con quelle in relazione ai livelli di inquadramento. mansioni che possono espressamente indicate Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l'impresa e la R.S.A. procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, da sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale. NORMATIVA QUADRI In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 190/85, la qualifica di quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito dell'8° livello svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. I lavoratori contenuto definiti quadri ricoprono ruoli ad alto professionale e, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o di entità organizzative di particolare complessità. *** Ferma restando la normativa contrattuale degli impiegati, si conviene quanto segue: prevista per la categoria - Passaggio temporaneo di mansioni Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi. - Responsabilità civile e/o penale Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. - Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di nella misura di L.150.000 lorde mensili. Tale indennità è utile ai soli fini Fine Rapporto, della l3ª e l4ª mensilità. DICHIARAZIONE A VERBALE del computo del di quadro, funzione Trattamento di Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione ai quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985. relativa COMMISSIONE NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente disciplinato dalla normativa del presente contratto, salvo quanto previsto dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le parti riconoscono l'opportunità di istituire una Commissione nazionale con obiettivi di studio ed analisi in materia di classificazione dei lavoratori. Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di: - acquisire elementi aggiornati di conoscenza di svolgimento dei servizi che possono produrre di inquadramento vigente; circa le ricadute modalità sul sistema - verificare, anche in relazione alla complessità dei problemi organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano oggi alle Aziende di Igiene Urbana, la necessità di integrare l'attuale struttura classificatoria, con nuove professionalità; - valutare le esperienze verificate a livello aziendale in a possibili differenziazioni di professionalità presenti ed il collegamento con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria; ordine - approfondire le connotazioni di svolgimento dei servizi e l'articolazione delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze sin qui acquisite. La Commissione, che sarà istituita entro il 31 marzo 1992, potrà considerare i diversi modelli organizzativi presenti nel settore e procederà quindi alla stesura di un documento che registri le posizioni raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia. Tale documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente C.C.N.L. ai fini dell'eventuale modificazione dell'attuale classificazione del personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con le modalità che saranno definite nel corso delle trattative. Al fine di rendere la classificazione più aderente alle diverse realtà organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza di singole figure che non trovino precisa identificazione nella attuale classificazione o di eventuali nuove figure professionali, le parti procederanno a livello aziendale ad una preliminare verifica delle posizioni interessate trasmettendo segnalazione motivata alla Commissione Nazionale. Le Organizzazioni nazionali stipulanti potranno definire il conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della struttura contrattuale della classificazione del personale. Art. 12 - Mutamento di mansioni e passaggio di livello Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore, ha diritto alla retribuzione base del livello superiore; l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Il passaggio di livello dà diritto al lavoratore di conservare «ad personam» (non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici di anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base del livello di provenienza e quella del livello cui viene assegnato. Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti periodici di anzianità che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello. In caso di passaggio di comma dell'art. 17. L'azienda mediante lettera. livello si applica la dovrà comunicare al lavoratore norma il passaggio di cui al 4° di livello L'assegnazione temporanea a mansioni corrispondenti al livello superiore e il passaggio di livello dovranno avvenire sulla base di criteri obiettivi, prede terminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale. La presente norma non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al 7° e 8° livello. Art. 13 - Retribuzione In relazione alle indicazioni ricorrenti nel presente contratto, il trattamento da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che: circa - con l'espressione «retribuzione parametrale» si intende quella risultante dalla applicazione dei parametri di cui agli artt. 11 e 16; - con l'espressione «retribuzione individuale» si intende la somma della retribuzione parametrale, dell'indennità di contingenza, degli aumenti periodici di anzianità e degli eventuali aumenti di merito; - con l'espressione «retribuzione globale» s'intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e la indennità di trasferta, l'indennità maneggio denaro e l'indennità mezzo di trasporto. CHIARIMENTO A VERBALE Con riferimento alla definizione della retribuzione restano le previsioni contrattuali in corrispondenza delle varie indennità. Nel concetto di indennità in applicazione dell'art. 26. non rientrano i compensi ferme corrisposti Art. 14 - Corresponsione della retribuzione mensile La retribuzione globale dovrà essere corrisposta non oltre il 150 giorno successivo alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. In caso che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 3 per cento in più del tasso ufficiale di sconto. Ove ostino esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà, nell'ultimo giorno feriale del mese, un acconto commisurato alla somma della retribuzione globale netta e dell'importo degli eventuali assegni familiari arrotondata in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà essere corrisposto entro l'ultimo giorno feriale del mese successivo. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi il reclamo all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario sia esercitato del pagamento per errori puramente contabili e di inquadramento. all'atto In caso di contestazione sulla somma pagata, essere intanto corrisposta la parte non contestata. dovrà Art. 15 - al lavoratore Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art. 13, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 per tutti i lavoratori. La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per 39 (convenzionale) e dividendo il risultato per 6. Art. 16 - Retribuzione e sue variazioni Le retribuzioni parametrali mensili valide dal 1 gennaio 1992 sono quelle di cui all'allegata tabella. Dette retribuzioni sono comprensive: a) dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977; b) delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975; c) dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al C.c.n.l. 1 dicembre 1977; d) degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo 1975; e) degli importi dell'indennità perequativa di cui all'accordo 16 dicembre 1981, decurtati di L. 10.000; f) dell'indennità perequativa di lire 10.000 di cui all'art. 47 del C.C.N.L. 23.1.88. Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità Con decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio di anzianità maturerà un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza: 1) 2) 3) 4) livello livello livello livello 29.500 34.200 37.000 40.500 5) 6) 7) 8) livello livello livello livello 46.500 52.500 60.500 67.500 Gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo al 30 giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di ciascun biennio spettano, al 30 giugno del biennio di riferimento, tanti ventiquattresimi degli importi di cui al primo comma, quanti sono i mesi di servizio prestato. Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla seguente tabella: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) livello livello livello livello livello livello livello livello fino 295.000 342.000 370.000 405.000 465.000 525.000 605.000 675.000 Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza e la frazione di scatto relativa al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, IV comma, del C.C.N.L. 18/12/80, così come risulta integrato dal successivo accordo del 16/12/81. NORMA TRANSITORIA Gli aumenti periodici di anzianità maturati fino al 31/12/1991 ai sensi del soppresso art. 16 del C.C.N.L. 23/1/88 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento periodico decorrente dall' 1/1/1992) saranno mantenuti in cifra fissa, verranno ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e concorreranno, nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al terzo comma del presente articolo. Art. 18 - Tredicesima mensilità L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale commisurata al mese di novembre e riferita al 1ª gennaio - 31 dicembre. periodo Il pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre. In caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno calcolando la tredicesima mensilità sull'ultima retribuzione globale. Art. 19 - Quattordicesima mensilità L'azienda corrisponderà una 14ª mensilità pari alla retribuzione globale commisurata al mese di giugno, e riferita al periodo 10 agosto - 31 luglio. Il pagamento della 14ª mensilità avverrà entro il 30 giugno. Nel caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. il Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno calcolando la quattordicesima sull'ultima retribuzione globale. NORME TRANSITORIE Le aziende che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960 relativo alla corresponsione del «premio estivo», ora quattordicesima mensilità, avessero riferito l'erogazione all'anno solare manterranno lo stesso criterio di calcolo fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto nel periodo 16 agosto-27 dicembre, di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità non dovuto in relazione al mancato compimento dell'anno solare. Le aziende che hanno riferito per il passato la quattordicesima mensilità al periodo 1° settembre - 31 agosto, continueranno a mantenere lo stesso criterio di calcolo. Art. 20 - Indennità e somministrazioni a) Rimborso spese di trasporto Qualora l'azienda, consenziente il lavoratore, gli richieda di il proprio veicolo a motore per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità chilometrica calcolata in base alla tariffa A.C.I. usare b) Rimborso spese per testimonianza E' corrisposta la normale retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto inoltre al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. c) Indennità di trasferta Il lavoratore comandato a prestare servizio fuori sede, eccezion fatta per i casi previsti all'art. 22 lettera B, 3° e 4° comma, ha diritto: - al rimborso delle ferrovia prima classe); spese effettive del viaggio (per - al rimborso delle all'espletamento della missione; altre eventuali spese vive i viaggi in necessarie - un'indennità commisurata al 50 per cento della individuale giornaliera, per ciascun giorno di trasferta. retribuzione La trasferta non potrà avere durata superiore a mesi 3. d) Indennità maneggio denaro Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per ha diritto ad una indennità del 5 per cento della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza. Tale indennità verrà corrisposta pro-rata anche sostituisce temporaneamente il lavoratore preposto al servizio. e) a errori, chi Somministrazione latte Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende. Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle predette aziende. f) Alloggio L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l'azienda richieda l'abitazione presso il complesso aziendale, sarà concesso gratuitamente. Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla data della risoluzione stessa. g) Raggiungimento posto di lavoro Qualora la sede abituale di lavoro sia ubicata fuori di un centro abitato ed in località non adeguatamente servita da mezzi pubblici di trasporto, e l'azienda non provveda con mezzi idonei al trasporto, sarà corrisposto un rimborso spese da concordarsi in sede aziendale fra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti. Tuttavia per i Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti tale rimborso viene stabilito nella misura di lire 500 per ogni giorno di effettiva presenza. h) Indennità sgombero neve Ai lavoratori in servizio chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un'indennità del 5% della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse. Tale indennità assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti eventuali accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati. da L'assorbimento va operato tenendo presente quanto globalmente spettante in base agli eventuali accordi a qualsiasi titolo stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto della nuova indennità contrattuale. i) Rimborso spese vidimazione patente Agli autisti ed ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituiti, saranno rimborsate le spese per la vidimazione annuale della patente nonché, previa presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute per l'effettuazione delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa. Il rimborso cui è delle spese di cui sopra spetta altresì ai lavoratori richiesto, in via ricorrente, l'uso dei veicoli aziendali o di proprietà dei lavoratori stessi, per ragioni di servizio. 1) Docce L'azienda è tenuta alla istituzione di docce. Al riguardo si richiamano le disposizioni Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. m) di cui al decreto del Trasferimenti Al lavoratore che per disposizioni dell'azienda sia trasferito da una sede all'altra della stessa, situata in diversa località, comportante conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per sé, per la famiglia e per le masserizie, nonché un importo «una tantum» pari ad una retribuzione globale mensile, oltre ad 1/5 della stessa per ogni eventuale familiare a carico che con lui si trasferisca. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente denunciato e registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, al trattamento di fine rapporto, al preavviso ed alle altre indennità previste per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di 8° e 7° livello, all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento viene considerato dimissionario. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra o da un centro operativo ad un altro se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato non per ragioni che comportino il licenziamento per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio. Il lavoratore trasferito goduto precedentemente. conserva il più favorevole trattamento Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al per iscritto con un preavviso di un mese. lavoratore Il trasferimento dovrà struttura sindacale aziendale. essere alla n) pasto Locale consumazione comunicato contestualmente Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un idoneo, convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto. o) Indennità sostitutiva di locale mensa Ai lavoratori per ogni giornata di effettiva presenza, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa, di L. 1.000 giornaliere, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel T.F.R. Restano salve le condizioni di miglior favore in atto. NOTA A VERBALE L'eventuale riconoscimento del pasto da parte esclude l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa. dell'impresa p) Indennità turni a ciclo continuo Ai lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni compete un'indennità pari al 6% della retribuzione parametrale giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto. Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale. q) Indennità lavoro domenicale Ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta una indennità di L. 8.000 per ogni domenica effettivamente lavorata. Detta indennità è comprensiva del presente contratto. r) dell'incidenza di tutti gli istituti Indennità lavaggio indumenti Agli operai cui sono dati in uso gratuito gli indumenti di cui all'articolo 21 viene corrisposta un'indennità lavaggio indumenti nella misura di L. 500 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel T.F.R. Tale indennità viene altresì corrisposta agli impiegati addetti agli impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del 3° comma del medesimo art. 21. Art. 21 - Indumenti di lavoro Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni: a consumazione: - tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali; - guanti, fino a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti; ogni anno: - due paia di guanti per gli autisti e per il personale di officina; - due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale; ogni due anni: - un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai servizi esterni; 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria della azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto); - 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella foggia consuetudinaria dell'azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri; ogni tre anni: - un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni; ogni cinque anni: - un giaccone di pelle per gli autisti. Per gli impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno assicurate le seguenti dotazioni: - due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 - un impermeabile ogni tre anni; - un giaccone di pelle ogni 5 anni. invernale; Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare protezione igienica, saranno forniti idonei indumenti. La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e preventivamente con le R.S.A. sulla base di una spesa annua procapite, al netto dell'IVA, di L. 403.400, intesa come media della spesa richiesta per le diverse categorie di lavoratori. Il valore di indumenti di lavoro a valenza pluriennale (stivali, impermeabili, giacconi di pelle, ecc.) è compreso nella suddetta spesa annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento. L'importo anzidetto, valevole per l'anno 1992, sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi praticati dai grossisti. E' fatto divieto assoluto di corrispondere somme in sostituzione di tutto o di parte del vestiario. denaro in DICHIARAZIONE A VERBALE Per abito per abito maglia, berretto. estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; invernale si intende: pantalone, giacca, camicia o L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l'uso. Art. 22 - Orario di lavoro A) Durata settimanale dell'orario di lavoro. La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi, salvo deroghe previste in sede aziendale. Le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60 minuti settimanali, di tutte le riduzioni effettive dell'orario di lavoro settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di lavoro sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori. B) Orario giornaliero di lavoro L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro sarà computato nell'orario di lavoro. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il maggior tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto, le località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione oltre l'orario normale, ai sensi dell'art. 26, se disposto oltre l'orario di lavoro. Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto. Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare fino a quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà due ore dalla fine del turno. il lavoro avvenire entro Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, lavoratori i addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto turni notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti. in NOTA A VERBALE Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su 3 turni giornalieri, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al 3° comma del presente articolo sarà attuata attraverso la concessione di riposi compensativi. Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l'anno, compatibilmente con le esigenze del servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre. Per i dipendenti aventi mansioni direttive si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1955, salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. Art. 23 - Rapporto a tempo parziale Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni contrattuali per il personale ordinario, salvo quanto appresso specificato: a) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: 1) l'eventuale periodo di prova; 2) il ridotto orario settimanale con un del normale orario di lavoro; minimo non inferiore al 50% 3) la qualifica assegnata. b) il personale a tempo parziale con articolazioni dell'orario giornaliero il restante personale; può essere diverse da utilizzato quelle anche fissate per c) la variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore interessato; d) il personale assunto a tempo parziale è retribuito in base alle ore prestate nel mese. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede: e) la retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. 15; f) le indennità di cui all'art. 20 saranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'orario di cui alle precedenti lettere a) o e); g) gli aumenti periodici di anzianità (art. 17) saranno rapportati in quote orarie e corrisposti per il numero delle ore di cui alle citate lettere d) o c); h) i corrispondenti trattamenti economici relativi alla l3ª mensilità (art.18), l4ª mensilità (art. 19), alle ferie (art. 29) e alle festività (art. 28), trovano applicazione ridotta in misura proporzionale all'orario settimanale risultante dalle comunicazioni di cui ai punti a) e che precedono; i) per 29 maggio il trattamento di 1982, n. fine rapporto, si là riferimento alla c) legge 297; l) il trattamento di malattia e di infortunio e quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti a) e c) che precedono; m) a livello aziendale possono essere individuate percentuali di personale da impiegare a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono essere coperti da personale interno che ne faccia esplicita richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio, o da personale esterno assunto direttamente a tempo parziale; n) il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa qualora sussista il consenso del lavoratore; o) ogni qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo pieno, l'azienda in un incontro con la R.S.A. concorderà una graduatoria dei lavoratori a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità: 1) appartenenza allo stesso livello e allo stesso impianto per cui si è reso disponibile il posto di lavoro: 2) carichi familiari; 3) anzianità di servizio. p) i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali nell'anno di passaggio dal rapporto a tempo parziale al porto a tempo pieno e viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi; q) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato; r) al personale a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni lavorative oltre quelle di cui alle lettere a) e c). Art. 24 - Interruzioni e sospensioni di lavoro In caso di interruzione forza della prestazione di lavoro per ragioni di maggiore non prevista dal presente contratto e che non dipenda da provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell'azienda che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso le disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 12. Art. 25 - Assenze e permessi - Congedo matrimoniale Il lavoratore non può abbandonare autorizzato dal proprio superiore. il lavoro se non debitamente Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in grado di avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore. In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo. In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'azienda del suo rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente. L'assenza del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria e quindi soggetta a provvedimento disciplinare. Il lavoratore che protragga oltre il 30 giorno consecutivo di calendario l'assenza di cui al precedente comma, è da ritenersi dimissionario. Qualora il 30 giorno coincida con una festività, il termine è prorogato un giorno. di Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, per giustificati motivi, permessi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore. Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare (decesso di genitori, coniuge, figlio, fratello o altro familiare convivente con il lavoratore) e sempre che il lutto familiare non intervenga in periodi di ferie o di malattie del lavoratore, le aziende sono tenute a retribuire, per un minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso. In occasione della nascita di un figlio l'azienda concederà, al lavoratore che ne faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari e privatisti, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, per un massimo di due volte per lo stesso esame, nelle misure seguenti: - esami esami esami esami di licenza elementare: giorni 5; di licenza scuola media inferiore: di licenza scuola media superiore; universitari: giorni 10; giorni 12; giorni 2 per ogni esame. L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai due precedenti commi. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di: a) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale; b) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale se assunto a termine, sempre che il relativo contratto abbia durata almeno trimestrale o che abbia prestato servizio per tre mesi, qualora manchi l'apposizione del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a tale titolo dall'INPS. Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali. Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. Per gli operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio. Si considerano ingiustificate del presente articolo. le assenze non autorizzate ai sensi Art. 26 - Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l'orario normale A) Lavoro notturno Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore 6, salvo per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno. Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 33 per cento della retribuzione individuale oraria. Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l'impegno del notturno in soluzione continuativa. B) Lavoro festivo Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia. Il lavoro festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno festivo o considerato tale ai sensi del successivo art. 28. Il lavoro festivo viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti percentuali: - lavoro diurno festivo: 50 per cento; - lavoro notturno festivo: 75 per cento. C) Prestazioni oltre l'orario normale Le prestazioni in prolungamento orario - fino a 48 ore settimanali saranno compensate con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione individuale oraria. Le prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le ore 6 (prolungamento orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione del 45 per cento della retribuzione individuale oraria. Il lavoro straordinario - cioè quello compiuto dal lavoratore oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere - sarà invece compensato con le seguenti maggiorazioni della retribuzione individuale oraria: - straordinario straordinario straordinario straordinario diurno notturno diurno notturno feriale: feriale: festivo: festivo: 31 50 65 75 per per per per cento; cento; cento; cento. I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare ore annuali individuali. Il superamento di tale limite dovrà essere direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale. concordato tra le 135 la Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le 135 ore eccedenti l'orario contrattuale potranno, su richiesta del lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le ferie - che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento. Art. 27 - Riposo settimanale Il riposo settimanale deve cadere normalmente le eccezioni di legge, ed è irrinunciabile. Potranno essere casi irrinunciabili. richieste prestazioni di lavorative domenica, solo salvo in Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Nel caso di settimana corta, il secondo giorno di riposo. è considerato giorno di riposo settimanale Art. 28 - Festività Sono considerati giorni festivi: a) tutte le cui all'art. 27 domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo di (riposo settimanale); b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale: e) le seguenti festività: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Capodanno Epifania Pasqua Lunedì di Assunzione Ognissanti Immacolata S. Natale S. Stefano Pasqua Concezione (1° gennaio); (6 gennaio); (mobile); (mobile); (15 agosto); (10 novembre); (8 dicembre); (25 dicembre); (26 dicembre); 10) Festa del Patrono del luogo ove ha il lavoratore presta la sua opera. In quelle località in cui la Festa del festività di cui alle lettere b) e c), le competenti stabiliranno una giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero lettere b) e c). sede l'azienda presso Patrono coincide con Associazioni la quale altre territoriali sostitutiva di quella del Patrono, delle festività delle citate Al personale che in dette ricorrenze festive presti la propria opera deve essere assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella corrispondente alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 26, va aggiunto al normale trattamento mensile. Al lavoratore assente dal lavoro in giornata di festività nazionali o infrasettimanali, per sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuto, indipendente dalla propria volontà, per infortunio o malattia, nonché per gravidanza, puerperio, spetta una quota giornaliera della retribuzione globale. Nelle festività di cui alle lettere b) e c) cadenti di domenica nonché nella Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale cade di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione globale. Nel caso che dette festività coincidano con un giorno in cui i lavoratori godono del riposo settimanale compensativo, agli stessi compete il trattamento di cui al precedente comma. In sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del relativo trattamento economico, saranno concessi fino a quattro giorni di permessi individuali retribuiti. Tali giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle ferie, e verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse che cadano o saranno cadute nella frazione di anno di servizio. Nel caso in cui l'Azienda disponga la prestazione lavorativa nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera compete, oltre al normale trattamento economico, una quota giornaliera della retribuzione mensile contrattuale, senza alcuna maggiorazione. Le predette prestazioni non daranno in corrispondenti permessi compensativi. nessun caso luogo a Qualora le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero coincidere con il giorno di riposo (domenicale o compensativo) ai lavoratori interessati compete, in aggiunta alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, una retribuzione globale giornaliera. Art. 29 - Ferie Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale nella misura di 26 giorni lavorativi. Nei casi di settimana corta, i giorni di ferie sono pari a giorni lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; essere esso 22 dovrà assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca d'intesa con la struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle frazioni non potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e dovrà essere finita nel periodo da maggio ad ottobre, eccezion fatta per i lavoratori in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali la frazione sarà pari ad 1/3. Nell'anno di assunzione il lavoratore avrà diritto a godere di un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. L'estinzione del rapporto di lavoro il diritto alle ferie maturate. per qualsiasi motivo non pregiudica In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Ai fini del riconoscimento dei ratei di ferie, le frazioni di mese non superiori a 13 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori. L'assegnazione di preavviso. delle ferie non può aver luogo durante il periodo Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali, dovrà darne comunicazione all'azienda con l'invio di certificato medico entro 48 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovrà essere data nel più breve tempo possibile. Ove la malattia impedisse il del diritto maturato alle ferie, avvenuta anche nell'anno successivo. godimento parziale o totale entro l'anno le stesse saranno godute a guarigione In caso di festività di cui all'art. 28 cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'azienda. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o a recupero negli anni successivi. Il pagamento della retribuzione essere effettuato in via anticipata. relativa al periodo feriale deve NORME TRANSITORIE I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto già comunque godono di un maggior periodo feriale conservano «ad personam» il più favorevole trattamento in atto. Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del 28 febbraio 1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al compimento del 15° anno di servizio. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione degli effetti interruttivi della malattia intervenuta nel corso del periodo feriale, in base al provvedimento legislativo che stabilirà le modalità secondo i principi enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre 1987 e n. 297 del 19 giugno 1990 in materia. Art. 30 - Aspettativa Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 300 (Statuto dei lavoratori). 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. L'anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per cariche sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti contrattuali. Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall'azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze di servizio, potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti. In relazione a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto dei lavoratori, qualora il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in un'ora compresa nel turno di lavoro, l'azienda concederà, su richiesta del lavoratore, un permesso per assentarsi dal servizio per l'intera giornata lavorativa. Art. 31 - Servizio militare Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà il posto con diritto alla decorrenza dell'anzianità. mantenuto Il richiamo alle anni non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza sarà considerato dimissionario. Art. 32 - Doveri dei lavoratori Il lavoratore inerenti dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere prescritte nell'azienda per il controllo delle presenze; alle formalità b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordinamento fissato dall'azienda; c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa; d) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della azienda medesima; e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita dall'azienda; f) avere cura di locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; g) tenere nell'espletamento delle sue al buon nome dell'azienda; funzioni un contegno h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori indiretti, utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti; i) comunicare all'azienda il proprio dell'assunzione, nonché le eventuali variazioni che intervenire durante il rapporto di lavoro; domicilio allo l) indossare gli indumenti di lavoro forniti. che concorra anche all'atto stesso dovessero I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti delle mansioni loro affidate. Al lavoratore è vietato inoltre di valersi anche al di fuori dell'orario di lavoro della propria condizione per svolgere attività che siano comunque in relazione con quelle dell'azienda, e ricevere a tale effetto compensi. Il lavoratore a richiesta dell'azienda deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 35, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico. Art. 33 - Doveri e responsabilità dei conducenti. Ritiro patente Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario come prestazioni straordinarie. Il conducente per negligenza. è responsabile delle di lavoro saranno contravvenzioni considerate a lui imputate A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda. Il conducente al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento, ritirata la patente, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altri lavori e la sua retribuzione verrà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 12. Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il ritiro della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 41. Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al ritiro della patente, ed ove la patente sia restituita al dipendente per riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le mansioni di autista. L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 12. Art. 34 - Norme disciplinari Le mancanze dei lavoratori loro gravità come segue: 1) 2) 3) 4) 10 possono essere punite a seconda della rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a giorni; 5) licenziamento con preavviso e con indennità; 6) licenziamento senza preavviso e con indennità. Il licenziamento di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 32. Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, con danne per reati infamanti. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità danni nelle quali sia incorso il lavoratore. civili per Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al numero 4) e seguenti, di cui al primo comma del presente articolo. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione della sanzione applicabile in virtù del presente articolo per la mancanza contestata. Il lavoratore potrà, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita la rappresentanza aziendale dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce oppure nelle gestioni che distino più di 40 km dalla sede più vicina della organizzazione cui il lavoratore aderisce - presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con l'azienda, facendosi assistere da un rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato. L'azienda completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi 30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore la punizione irrogata. entro Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni decorsi due anni dalla loro applicazione. Art. 35 - Trattamento di malattia ed infortunio disciplinari L'assistenza di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori è dagli istituti competenti secondo le norme di legge. prestata In caso di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto dal comma secondo dell'art. 25 dovrà far pervenire alla azienda il certificato medico entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato impedimento, affinché l'azienda possa tempestivamente esercitare gli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 32. Nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda conserverà il posto al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il lavoratore potrà richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante la quale il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti. Trascorso tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto. Nel caso di guarigione clinica. infortunio l'azienda conserverà il posto sino a Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente. Alla scadenza del termine previsto dal terzo comma l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 41 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui all'art. 40. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto cui all'art. 41 e senza l'obbligo del preavviso. di Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti. Al lavoratore impiegato non in prova, assente dal servizio per malattia, anche se derivante da infortunio, da TBC o infortunio sul lavoro, sarà corrisposta per dodici mesi la retribuzione globale rapportata al normale orario contrattuale. Al personale operaio non in prova, verrà assicurato un trattamento pari: assente per malattia o infortunio a) nei casi di malattia e TBC: - a decorrere dal primo giorno di assenza e fino al raggiungimento dei 12 mesi di conservazione del posto previsti dal presente articolo, l'intera retribuzione globale netta riferita al normale orario contrattuale. b) nei casi di infortunio: - per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello in cui è avvenuto l'infortunio, un importo pari alla differenza fra quanto percepito dall'impresa (60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto a); - dal 4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale al punto a); netta indicata - dal 1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio di ricaduta, l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a). ma Il trattamento economico di cui ai punti precedenti verrà assicurato dall'Azienda mediante integrazione della indennità corrisposta dagli istituti assicuratori in base alla disciplina legislativa vigente in materia. Il lavoratore ha l'obbligo di versare all'impresa l'assegno relativo alle indennità giornaliere erogate dall'Inail e dall'Inps, eleggendo a tal fine e domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega. Nei casi in cui il lavoratore non ottemperi a tale obbligo, l'impresa, oltre ad esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei suoi confronti tutte le prestazioni previste nel presente articolo. Il trattamento il lavoratore: 1) si dedichi attività lavorative; di cui durante innanzi la non malattia sarà o erogato l'infortunio nei casi ad in cui altre 2) ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi o rifiuti di sottoporsi alla visita medica di controllo ed altri accertamenti eseguiti dagli istituti assistenziali; 3) alteri o falsifichi certificati medici o documentazione; qualsiasi altra 4) esca dalla propria abitazione o dal luogo di ricovero in orario non preventivamente indicato nell'autorizzazione scritta dal medico. Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite di controllo. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Resta inteso che la relazione a provvedimenti di legge statuiranno sull'argomento. predetta normativa sarà che successivamente al adeguata di in presente accordo Nel caso in cui a seguito di malattia o infortunio conseguente ad atto di terzi, il lavoratore benefici del rimborso della retribuzione per le giornate non lavorate, le somme così acquisite dovranno essere versate dall'interessato alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni erogate dalla Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di cui trattasi. NORME TRANSITORIE I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto già godono di un maggior periodo di conservazione del posto (15 mesi) conservano «ad personam» il più favorevole trattamento. Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del 28 febbraio 1961, avranno diritto ad un periodo di conservazione del posto pari a 15 mesi con effetto dal compimento del 150 anno di anzianità. Art. 36 - Prevenzione malattia Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con le competenti strutture sanitarie. La tipologia degli interventi sanitari cui sottoporre i lavoratori interessati sarà definita tra imprese e R.S.A. in relazione alle peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio queste comportano per il personale addetto. che Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito un limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media della spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori. La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che siano già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge. PRECISAZIONE A VERBALE In relazione all'avvenuto trasferimento alle imprese delle funzioni già svolte dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai, si conferma a carico delle imprese stesse l'onere derivante dall'integrazione del trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art. 34 del C.C.N.L. 4 febbraio 1984. Art. 37 - Previdenza impiegati A favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 e con le successive modifiche ed integrazioni. Art. 38 - Tutela della maternità Per la tutela in materia. della maternità si richiamano le disposizioni di legge Art. 39 - Estinzione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi: a) dimissioni del dipendente; b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento dei limiti massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 35; c) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età; d) morte del dipendente; e) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'articolo 34. Per il personale che ha raggiunto il 60° anno norme di legge che regolano la materia. di età si applicano le Art. 40 - Preavviso di licenziamento e dimissioni In caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi elencati nell'art. 39, escluso quello di cui alla lettera e), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura: a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10 di servizio: 1 mese; anni b) per coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi. Durante il periodo di preavviso conseguente a licenziamento l'azienda concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento del licenziamento. I periodi di essere preavviso sopra indicati, ridotti a metà, della a riposo dovranno o osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla indennità di cui al comma seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine lavoro. E' facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato, dietro pagamento di un indennità equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso. In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 39. L'indennità sostitutiva di preavviso, in caso di morte del lavoratore, verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 del codice civile. L'azienda ha diritto di ritenere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non abbia dato. Art. 41 - Trattamento di fine rapporto In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982. Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) retribuzione parametrale indennità di contingenza, in base all'art. 5 della legge n. 297/82 aumenti periodici di anzianità assegni ed aumenti ad personam indennità di sgombero neve 13ª e 14ª mensilità compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo 8) indennità di cui alle note all'art. 11 9) compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni tabellari, punto 3) 10) indennità di funzione quadri. NOTA A VERBALE Per quanto riguarda il computo dell'indennità di anzianità maturata al 31/5/1982 si richiama quanto previsto dall'art. 37 del C.C.N.L. 18 dicembre 1980 (cfr. allegato). Art. 42 - Documenti e certificati di lavoro Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non ne sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni nella stessa disimpegnate. Art. 43 - Prerogative e funzioni dei sindacati 1) Rappresentanza sindacale - C.U.D.A. Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni che costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di cui stipulanti, azienda, di all'art. 19 della legge 300/1970, le funzioni delle Commissioni interne. assumono anche tutti i compiti e Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma, siano costituite, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall'atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali. Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione per iscritto alla azienda interessata, precisando i nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime. 2) Permessi sindacali - Permessi strutture nazionali I lavoratori componenti degli Organi statutari delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture di settore e/o di categoria, dietro esibizione della convocazione degli Organi di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per le trattative a livello nazionale. Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto (F.P.-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI-UIL) due distacchi sindacali retribuiti. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sarà riconosciuto un ulteriore distacco sindacale retribuito ad ognuna delle organizzazioni sindacali di al precedente comma. cui Nell'ambito della stessa gestione comunale, purché con dipendenti in numero superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco. I lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui al 2° comma dovranno preventivamente essere segnalati dalle rispettive Organizzazioni all'AUSITRA-ASSOAMBIENTE. 1° e - Permessi strutture territoriali Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali delle predette Organizzazioni l'azienda concederà, dietro esibizione della convocazione degli organi stessi, permessi retribuiti. Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero ore corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente. annuo di - Permessi strutture aziendali I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture sindacali territoriali e aziendali dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda. 3) Diritto di affissione Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 4) Trattenute dei contributi sindacali Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato 3), nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura dell' 1% della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza per 14 mensilità. La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca; si intende invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione il corrispettivo al tesseramento, non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa viene esplicitamente accettata e sotto scritta dal lavoratore al momento del rilascio della delega. Effettuata la trattenuta, di competenza. l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma L'Azienda non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella fissata al primo comma del presente punto 4. 5) Assemblee sindacali del personale I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Riconosciuta la esigenza che i servizi svolti debbono essere assicurati, data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico, le Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo i casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore. Le assemblee potranno essere convocate anche sindacali stipulanti. dalle Organizzazioni Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'azienda, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale. 6) Sedi sindacali Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Art. 44 - Istituti di Patronato Gli Istituti di Patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della legge 20/5/1970, n. 300, i compiti di cui al D.M. del C.P.S. 1947, n. 304. del 29 luglio Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.A. Art. 45 - Procedura per l'esame delle controversie 1) Vertenze individuali e plurime Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare la procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative alla applicazione delle norme del presente contratto. Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra la Direzione dell'azienda e la struttura sindacale aziendale interessata. Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture sindacali aziendali. La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone reclamo e i motivi del reclamo stesso. La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, con il lavoratore interessato e la competente struttura sindacale per l'esame della controversia. Della riunione viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo. Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato accordo, può richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto, alla quale è iscritto o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza. Tale esame avverrà in sede territoriali delle parti stipulanti. sindacale tra le rappresentanze L'Associazione datoriale interessata ne dà tempestiva comunicazione all'azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori richiedenti per l'esame della controversia. Dell'incontro viene redatto un dell'accordo o del mancato accordo. verbale contenente i termini Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l'Organizzazione Sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata in sede nazionale. L'incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare la vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da ciascuna procedura. 2) Vertenze interpretative Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto, dovranno essere rimesse per loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali dovranno riunirsi entro i successivi 20 giorni. Art. 46 - Contrattazione della prestazione integrativa - Compenso per la la qualità Le parti mentre confermano il ruolo insostituibile dei rapporti contrattuali ai livelli minori, convengono che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione ed ogni altro accordo di carattere economico costituiscono materia rientrante nella competenza negoziale delle parti stipulanti il presente contratto, salvo quanto previsto dai successivi commi. Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale, in sintonia con i contenuti del protocollo di intenti allegato al presente contratto ed in relazione anche a quanto previsto dal punto 3 della normativa in materia di relazioni sindacali, significativo rilievo assume il ruolo delle parti stipulanti nei confronti degli Enti preposti alla pianificazione dei servizi stessi, perché la loro organizzazione risulti sempre più rispondente alle sollecitazioni provenienti dall' utenza. In tale contesto le parti, nell'obiettivo di conseguire recuperi di efficienza gestionale sotto il profilo del miglioramento e dell'economicità dei servizi, convengono di istituire a titolo sperimentale un compenso globale annuo per la qualità della prestazione lavorativa da ripartire fra tutti i lavoratori con qualifica operaia. Tale compenso annuo sarà costituito dall'importo mensile di Lire 15.000 per ciascun lavoratore con qualifica operaia e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla fine di ciascun mese dell'anno di riferimento. L'importo complessivo come sopra determinato per ogni singolo centro di servizio, gestione o cantiere, sarà ripartito fra tutti gli operai assunti a tempo indeterminato occupati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione del compenso, proporzionalmente ai mesi di servizio prestati. La misura dei compensi individuali annui per la qualità della prestazione, non computabili in alcun istituto contrattuale, sarà concordata fra l'impresa e le R.S.A. a livello di centro di servizio, gestione o cantiere. Ai fini della determinazione dei compensi individuali dovranno essere considerati i seguenti elementi di valutazione, i cui parametri di apprezzamento saranno concordati entro il 31/12/92 nell'ambito delle misure minime e massime in corrispondenza indicate: Punti 1) comportamento nei rapporti con l'utenza; 20 2) assiduità al lavoro; 100 3) partecipazione a processi di mobilità e flessibilità; 30 4) entità di eventuali danni arrecati alle attrezzature aziendali; 20 5) assenza di provvedimenti disciplinari; 10 6) diligenza nell'uso degli strumenti di lavoro. 10 0400000- Il punteggio complessivo come innanzi concordato dovrà essere pari a 100. In caso di divergenze sull'individuazione dei parametri di cui al comma 7 o sui criteri di erogazione del compenso, è previsto un successivo incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali. Per quanto concerne il personale impiegatizio il compenso per la qualità della prestazione, globalmente determinato, come per il personale operaio ai sensi dei commi 4 e 5, sarà ripartito fra tutti gli impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, occupati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione del compenso, proporzionalmente ai mesi di servizio prestati. La misura dei compensi individuali prestazione, annui per la qualità della non computabili in alcun istituto contrattuale, sarà definita a livello aziendale fra impresa e R.S.A. o, in assenza di queste con le strutture sindacali territoriali. Ai fini della determinazione dei compensi individuali saranno presi in considerazione, quali parametri di valutazione, l'assiduità al lavoro e l'assenza di provvedimenti disciplinari, nonché il comportamento degli impiegati nei confronti dell'utenza (ove le mansioni svolte comportino contatti esterni). Dalla valutazione di cui al precedente comma sono esclusi gli impiegati con funzioni direttive nonché i responsabili tecnici dell'impresa, per i quali la misura del compenso sarà determinata sulla base del solo elemento dell'assiduità al lavoro. Il compenso per la qualità della prestazione sarà corrisposto per la prima volta nel mese di marzo 1994 con riferimento al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1993. Nel caso di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto la liquidazione del compenso di cui al presente articolo avverrà con riferimento alla data di cessazione dell'appalto. L'importo complessivo annuo del compenso per la qualità della prestazione dovrà essere interamente erogato, e non potrà essere corrisposto a titoli diversi da quelli espressamente indicati al comma 7. DICHIARAZIONE A VERBALE Gli importi corrisposti in base alla presente norma contrattuale assorbono fino a concorrenza i miglioramenti economici eventualmente concessi in sede aziendale ad analogo titolo. Art. 47 - Tutela della salute e della integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Art. 48 - Attività culturali Le attività culturali, ricreative, ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Art. 49 - Pari opportunità Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate di legge vigenti. le disposizioni Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, di azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie alle libertà personali dei singoli lavoratori. Art. 50 - Diritto allo studio I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. I lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto, su loro richiesta, a permessi retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che il corso di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro. I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito come diritto. Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del 3 per cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del 1° settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento dell'attività produttiva. A richiesta dell'azienda le certificazioni necessarie comma precedenti. il lavoratore all'esercizio interessato dei diritti dovrà di produrre cui ai Nei centri operativi che occupano un numero di lavoratori da 10 a 35 dovrà essere comunque consentita la possibilità di partecipare ai corsi di un lavoratore per ciascun anno. Nei centri operativi fino a 9 dipendenti saranno concessi per la partecipazione ai corsi fuori dell'orario di lavoro. i di permessi cui al retribuiti primo comma Art. 51 - Norma generale Il presente contratto, con le modifiche ed integrazioni convenute, sostituisce le normative contenute nel C.C.N.L. 23.1.88. Per quanto non regolato dal presente di legge e degli accordi interconfederali. contratto si applicano le norme FONDO DI SOLIDARIETA' Una volta definita per legge cui all'art. 12 del Protocollo provvedere mensilmente alla riscossione loro versamento al Fondo o presso la normativa del Fondo di solidarietà, di 22/1/1983, le Aziende si impegnano a delle quote indicate dalle 00.55., e al Istituti di credito. RETRIBUZIONI PARAMETRALI 1°livello 2°livello 3°livello 4°livello 5°livello 6°livello 7°livello 8°livello dall' 1/01/92 dall' 1/07/92 dall' 1/01/93 531.810 643.710 697.100 769.590 871.110 1.001.910 1.156.290 1.308.820 603.340 728.060 789.790 871.730 989.210 1.138.260 1.311.950 1.490.930 667.290 803.170 872.490 962.810 1.094.820 1.260.220 1.450.940 1.654.250 RETRIBUZIONI PARAMETRALI 1°livello 2°livello 3°livello 4°livello 5°livello 6°livello 7°livello 8°livello dall' 1/07/93 dall' 1/01/94 dall' 1/07/94 738.820 887.520 965.180 1.064.950 1.212.920 1.396.570 1.606.600 1.836.360 802.780 962.620 1.047.880 1.156.040 1.318.520 1.518.520 1.745.590 1.999.680 851.580 1.019.250 1.110.570 1.225.000 1.399.130 1.611.690 1.851.240 2.125.420 NOTE 1) Al personale in servizio alla data del 1 gennaio 1992, con almeno un anno di anzianità aziendale, saranno riconosciuti i seguenti importi comprensivi dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e di legge: 1) livello 2) livello 3) livello L. 757.600 L. 924.240 L. 1.000.000 4) 5) 6) 7) 8) livello livello livello livello livello L. L. L. L. L. 1.106.100 1.250.000 1.439.400 1.666.700 1.878.800 Ai lavoratori che alla data dell' 1/1/1992 non hanno raggiunto un anno di anzianità gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti in base ai mesi di servizio prestato. Detti importi saranno erogati in due soluzioni di pari ammontare rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di gennaio e di luglio 1992. 2) Le retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della indennità di contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell'E.D.R. di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975, dell'E.D.R. di cui al C.C.N.L. 1 dicembre 1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA del 25 marzo 1975, nonché degli importi della indennità perequativa di cui all'accordo 16.12.81, decurtati di lire 10.000. A decorrere dall' 1 gennaio 1992, l'indennità perequativa di cui all'art. 47 del C.C.N.L. 23.1.88, pari a Lire 10.000, è conglobata nelle retribuzioni parametrali. 3) Dall' 1.1.88 ai lavoratori conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente c), inquadrati al 3° livello, sarà riconosciuto un compenso mensile di Lire 23.000. Detto compenso 13ª, 14ª e T.F.R. va calcolato esclusivamente sulle ferie, festività, DISPOSIZIONI TRANSITORIE Con riferimento alla l'importo maturato al 31/12/91 ogni norma transitoria a titolo di in calce all'art. aumenti periodici di 16 anzianità da lavoratore verrà ridotto dell'importo complessivo indicato alla colonna A di cui al successivo comma in corrispondenza di ogni livello di inquadramento. Detta riduzione avverrà per quote semestrali dalla seguente tabella: uguali come risulta LIV. Col.A 1/7/94 1/1/92 1/7/92 1/1/93 1/7/93 1/1/94 1. 115.392 19.232 2. 123.888 20.648 3. 146.208 24.368 4. 162.864 27.144 5. 203.526 33.921 6. 239.988 39.998 7. 268.302 44.717 8. 345.888 57.648 19.232 19.232 19.232 19.232 19.232 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 24.368 24.368 24.368 24.368 24.368 27.144 27.144 27.144 27.144 27.144 33.921 33.921 33.921 33.921 33.921 39.998 39.998 39.998 39.998 39.998 44.717 44.717 44.717 44.717 44.717 57.648 57.648 57.648 57.648 57.648 Per i lavoratori che abbiano maturato al 31/12/1991, a titolo di aumenti periodici di anzianità ai sensi della norma transitoria in calce all'art.16, importi inferiori a quelli previsti alla colonna A della tabella cui sopra si procederà, alle date indicate, e secondo gli importi fissati, a riduzione della cifra maturata a titolo di aumenti periodici di anzianità sino a concorrenza della stessa. Dopo tale operazione, la differenza fra gli importi di cui alla colonna A della tabella sopra riportata e la cifra maturata a titolo di aumenti periodici oggetto dell'operazione predetta sarà progressivamente recuperata dalle aziende mediante la riduzione della retribuzione parametrale la frazione residua e successivamente, in corrispondenza di ciascuna scadenza semestrale, per l'importo indicato nella tabella suddetta. di per Per i lavoratori assunti a partire dal 1/1/1992 la retribuzione parametrale sarà ridotta di un importo pari alla somma delle quote relative ai semestri precedenti e a quello in corso alla data di assunzione, secondo i valori indicati in tabella. Nei semestri successivi alla data di assunzione a detta somma si aggiungeranno progressivamente gli importi corrispondenti indicati in tabella, ed il totale verrà detratto alle singole scadenze dalla retribuzione parametrale. Alla data dell' 1/7/1994 verrà corrisposta a tutti i lavoratori l'intera retribuzione parametrale prevista per il livello di appartenenza. ALLEGATO 1 VERBALE DI ACCORDO Addì 12 novembre 1982 tra l'AUSITRA, rappresentata dal Direttore Dott. Concetto Russo e Organizzazioni sindacali CISL e UIL - TRASPORTI - UIL dei lavoratori: F.L.F.P.- CGIL, FILTAT - premesso - che l'art. 2120 c.c. nel testo riformulato dall'art. 1 della legge 29/5/82 n. 297, prevede la possibilità di ottenere, entro determinati limiti delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori richiedenti in possesso dei requisiti prescritti; - che lo stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva la possibilità tra l'altro, di stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni; - che finora non sono stati ancora resi noti i chiarimenti interpretativi da parte dei competenti organi; rilevata la necessità richiamata disposizione e l'urgenza di dare comunque attuazione alla le parti convengono che, per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, depurazione delle acque aderenti all'AUSITRA, per l'anno 1982 saranno osservati i criteri applicativi indicati nell'allegato al presente verbale, con riserva di integrarli e adeguarli, per gli anni successivi, sulla base anche dei risultati dei primi mesi di gestione. Letto confermato e sottoscritto. ALLEGATO Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento fine rapporto (legge n. 297/1982) da valere per l'anno 1982. di Beneficiari Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, espurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti congiuntamente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifiuti, depurazione delle acque che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso l'azienda alla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento, in via provvisoria, all'anzianità contrattualmente utile per il trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche. Limiti numerici Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro limiti previsti dalla legge, si farà riferimento alla situazione del personale in forza alla data del 31/5/1982. Per l'anno 1982 detti limiti sono riproporzionati in base al rapporto 7/12. 3) Misura dell'anticipazione La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% dell'indennità di anzianità maturata alla data della presentazione della domanda. L'ammontare della anticipazione da corrispondere non potrà, comunque, assorbire la parte dell'indennità di anzianità già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti aziendali, ecc.). 4) Motivi che giustificano l'anticipazione La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese per terapie e interventi straordinari dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i documentato con atto notarile. Le spese sanitarie e l'acquisto data successiva al 29/5/1982. della casa devono riconosciuti figli riferirsi a La necessità di terapie e di interventi straordinari - per il lavoratore e i componenti a carico del proprio nucleo familiare - deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali. A terapia o intervento eseguiti l'interessato è tenuto all'esibizione dei rendiconti di spesa. Per quanto riguarda le anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, la erogazione dell'anticipazione resta subordinata alla presentazione dell'atto notarile di compravendita o dell'atto notarile di assegnazione di alloggio di cooperativa edilizia. Peraltro la richiesta dell'anticipazione deve essere accompagnata dalla documentazione utile a stabilire il grado di priorità nonché dalla dichiarazione che il promittente compratore non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione. La predetta dichiarazione dovrà essere convalidata al momento della concessione dell'anticipazione con atto notarile. 5) Modalità e termini per la richiesta dell'anticipazione 5.1. Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie. Le domande per saranno definite con la loro presentazione. spese sanitarie massima urgenza presentate e comunque nel entro corso 30 si dell'anno giorni dalla Le domande pervenute senza documentazione saranno definite entro il più breve tempo possibile dal ricevimento della documentazione stessa e comunque non oltre 30 giorni. 5.2. Le domande di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione devono essere presentate entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello dell'erogazione dell' anticipazione. Entro lo stesso termine dovranno essere riproposte o completate la documentazione ed i dati richiesti le domande già presentate. con 5.3. L'eventuale superamento del limite di cui al punto 2 per l'effetto di assegnazione di anticipazioni per spese sanitarie, darà luogo alla corrispondente riduzione del numero dei beneficiari dell'anno successivo. 6) Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Si fa presente, inoltre, che qualora il numero di domande ecceda il limiti previsti, ai fini della formazione della graduatoria di cui al punto 5.2., si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: - sfratto, non per morosità, dichiarato con sentenza esecutiva dal Pretore; - lavoratori trasferiti per ragioni di servizio negli ultimi cinque anni; - acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita; - acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore che non entra nelle predette ipotesi; - acquisto per l'alloggio per un figlio. In tale ipotesi sarà data priorità al caso di figlio convivente che si distacca dal nucleo familiare. A parità di motivazione, avrà la precedenza il lavoratore con maggiore anzianità di servizio, ed a parità di anzianità, il lavoratore che abbia un maggior carico familiare. Ai fini delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione restano esclusi i lavoratori proprietari o comproprietari di alloggio dovunque ubicato. 7) Disposizioni imperative di legge L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 del c.c. 8) Determinazione delle graduatorie La graduatoria degli aventi diritto all'anticipazione sarà definita da una commissione costituita dai rappresentanti dalla direzione aziendale e da un rappresentante per ciascuna R.S.A. facente capo alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e designato dalle stesse. Le parti si impegnano ad incontrarsi eventualmente entro il 30 gennaio di ogni anno per definire la normativa da valere per gli anni successivi. ALLEGATO 2 Art. 37 del C.C.N.L. 18 dicembre 1980 - Indennità di anzianità Al dipendente il cui rapporto di lavoro si estingua per i motivi previsti dall'art. 39 del presente contratto sarà corrisposta, per ciascun anno di servizio, una indennità di anzianità pari a 30/30 della retribuzione globale mensile in atto al momento della cessazione del rapporto. Per gli operai l'indennità nella misura prevista dal primo comma, non verrà corrisposta per l'anzianità già maturata alla data del 28 febbraio 1971. Per l'anzianità maturata precedentemente alla predetta data valgono le misure di indennità dei precedenti contratti di categoria e cioè: 1) per l'anzianità maturata fino al 19 dicembre 1957: 9 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 5 anni; 10 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 5 anni; e fino a 10 anni; 11 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni; 13 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 15 anni; e fino a 15 anni; 2) per l'anzianità dal 20 dicembre 1957 al 26 dicembre 1959: 12 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 10 anni; 14 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni; 3) per l'anzianità dal 27 dicembre 1959 al 30 novembre 1962: 12 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 10 anni; 16 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni; 4) per l'anzianità dal 10 dicembre 1962 al 28 febbraio 1971: 20/30 per ogni anno. Le anzianità maturate al 28 febbraio 1971 saranno computate agli effetti del diritto alle più elevate indennità previste per i singoli scaglioni dal n. 1) al n. 4). Le frazioni di anno di anzianità verranno conteggiate per dodicesimi, considerando mese intero le frazioni superiori ai 13 giorni. La retribuzione globale mensile, agli effetti della indennità di anzianità, si ottiene moltiplicando per 14 la retribuzione globale mensile cui all'ultimo punto dell'art. 10 aumentata del rateo relativo ad eventuali provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, determinato le modalità di cui al comma seguente e dividendo il prodotto per 12. di con Se il lavoratore è remunerato in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, il rateo da aggiungere alla retribuzione globale mensile di cui all'ultimo punto dell'art. 10, al fine della determinazione della retribuzione globale agli effetti dell'indennità di anzianità, sarà uguale alla media mensile degli importi percepiti dal lavoratore negli ultimi tre anni di effettivo servizio. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi momento della risoluzione del rapporto. al E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'ammontare dell'indennità di anzianità quanto il lavoratore venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso titolo dall'azienda non espressamente previsti dal presente contratto. e Nel caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità verrà corrisposta alle persone con le modalità previste dall'art. 2122 del codice civile. ALLEGATO 3 LETTERA PER LA RICHIESTA DELLA TRATTENUTA DEL CONTRIBUTO SINDACALE Spett.le DIREZIONE Io sottoscritto............................................................ in qualità di dipendente presso............................................ invio la presente lettera per richiedere a codesta direzione ai sensi dell'art. 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di trattenere mensilmente dalle mie competenze.......................................... la somma risultante dalla applicazione dell' 1% sulla retribuzione tabellare e sull'indennità di contingenza per 14 mensilità e di effettuarne il versamento per mio conto, quale mia quota di associazione, al Sindacato (1)*..................................................................... .. Distinti saluti. Data..................... Firma. ............................. (1)* Indicare l'esatta denominazione del sindacato. ALLEGATO 4 Addì 6 maggio 1987 tra - l'AUSITRA e - la F.L.F.P.- CGIL, la FIT-CISL e la ULTRATRASPORTI si conviene quanto segue: I Alla data odierna cessa l'attività delle casse mutue aziendali di assistenza e previdenza per gli operai dipendenti da imprese esercenti servizi di N.U., con conseguente abrogazione del regolamento di cui all'allegato 4 del C.C.N.L. 4/2/84, e dell'art. 34 del medesimo C.C.N.L. Pertanto le Commissioni di gestione di cui all'art. 6 dell'abrogato regolamento, provvederanno alla messa in liquidazione delle predette casse aziendali. II A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di rinnovo del citato C.C.N.L. 4/2/84, le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione malattia, nei limiti della spesa già sostenuta per il finanziamento delle soppresse Ca.M.A.. La tipologia degli interventi sanitari cui lavoratori interessati sarà successivamente definita in del sottoporre occasione del i rinnovo predetto C.C.N.L. 4/2/84. III A decorrere dal 1° maggio 1987: a) l'indennità sostitutiva di mensa di cui alla lettera o) del C.C.N.L. 4/2/84 viene elevata da £. 500 a £. 1.000 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel T.F.R.; b) viene istituita un'indennità lavaggio indumenti, nella misura di £. 500 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel T.F.R.; c) agli autisti ed ai conducenti per i quali è previsto il rimborso delle spese di vidimazione patente saranno rimborsate anche le spese sostenute per l'effettuazione delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa. In relazione a quanto previsto alla lettera a) viene soppresso il 2° comma della nota a verbale dell'art. 18 del C.C.N.L. 4/2/84. IV Essendo venute a cessare le attività mutualistiche e assistenziali delle Ca.M.A., ed a seguito della loro messa in liquidazione, gli eventuali fondi residui rientrano nella disponibilità delle imprese, le quali provvederanno a ripartirli fra i lavoratori dipendenti alla data odierna, dedotte le somme corrispondenti alla incidenza degli oneri contributivi a carico delle imprese. La ripartizione di cui sopra avverrà in base ai seguenti criteri: a) per il saldo alla data odierna dei fondi congelati al 31/12/1980, fra i lavoratori in servizio alla data del 6 maggio 1987 ed assunti precedentemente al 1° gennaio 1981, in misura proporzionale alle anzianità rispettivamente maturate dall' 1/5/73 al 31/12/80; b) per il saldo alla data odierna dei fondi alimentati ai sensi dell'art. 1 del soppresso regolamento, fra i lavoratori in servizio alla data del 6 maggio 1987, in misura proporzionale alle anzianità rispettivamente maturate a decorrere dal 1° gennaio 1981. c) nelle aziende in cui non sia stata operata la distinzione dei fondi di cui all'art. 1 da quelli di cui all'art. 4 del regolamento soppresso, la ripartizione avverrà in base alla anzianità maturata dai singoli lavoratori nel periodo 1° maggio 1973-6 maggio 1987. Ai fini del computo delle anzianità dei singoli lavoratori non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre verranno considerate come mese intero quelle superiori. Gli importi risultanti dai conteggi effettuati ai sensi dei punti a), b) e c) dovranno essere corrisposti con la retribuzione del prossimo mese di agosto, assoggettandoli alle ritenute di legge. Letto, confermato e sottoscritto. Addì 28.2.1992, in Roma tra l'Ausitra - Assoambiente e le OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI preso atto che - la legge 12 giugno 1990, n. 146, concerne «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»; - l'art. 1 della predetta legge considera i «servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, se svolti in regime di concessione o mediante convenzione»; anche - il citato art. 1 include tra i servizi pubblici essenziali «la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi» nonché «l'igiene pubblica» nel presupposto di «garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute»; - l'art. 2 nonché l'art. 19 impegnano le parti a definire nei contratti collettivi le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero; si concorda quanto segue in materia di erogazione prestazioni indispensabili ed esercizio del diritto di sciopero. delle Art. 1 - Prestazioni indispensabili Si considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona, quelle relative a: - trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); - smaltimento (raccolta, trasporto e trattamento finale) dei rifiuti speciali ospedalieri, tossici, nocivi nonché dei rifiuti prodotti nell'ambito delle utenze scolastiche e delle comunità di particolare significato (es. carceri, caserme, ospizi, stazioni), garantendo la conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli impianti a ciclo parziale ad essi collegati; - pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati; - disinfezione e disinfestazione per casi urgenti, contingenti e su segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe ed ogni altro caso che sia oggetto dall'autorità sanitaria e/o di sicurezza; di ordinanza emessa - rifornimenti idrici (rifornimento acqua potabile in casi di emergenza). Art. 2 - Minimi di servizio Le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1 saranno assicurate attraverso l'impiego di un contingente minimo indispensabile di personale addetto. Si prevede inoltre la possibilità di individuare presidi di pronto intervento da utilizzare nell'ambito del complesso dei servizi aziendali, in aggiunta quindi a quanto espressamente previsto dall'art. 1, per fronteggiare situazioni di emergenza e straordinarietà, e per supportare comunque lo svolgimento e la sicurezza dei servizi svolti. Sia il contingente minimo, sia i presidi di pronto intervento saranno determinati, per dimensioni ed attività garantite, in sede aziendale in relazione alle specifiche esigenze operative, alla tipologia del servizio prestato, alle dimensioni del territorio servito. Art. 3 - Pubblicità Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività di cui agli artt. 1 e 2 saranno dotati - a cura delle OO.SS. promotrici dello sciopero di opportuni strumenti di pubblicità dell'azione sindacale in corso e del carattere peculiare ed indispensabile delle prestazioni erogate. Art. 4 - Tutela degli impianti Alla salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella degli utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento. In aggiunta, minimo si prevede il mantenimento in servizio del personale strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli accessi. Art. 5 - Durata dello sciopero e preavviso Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di dieci giorni. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo da contenere al minimo possibili i disagi dell'utenza. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta, quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, ecc. Art. 6 - Normalizzazione del servizio Le parti, fermo restando il fatto che tra un'azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, convengono di rinviare ad intese aziendali le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità che dette forme contengano, per quanto possibile, il ricorso alla prestazione straordinaria. Art. 7 - Esclusione delle azioni di lotta Sono esclusi dagli scioperi i periodi così individuati: - dal 15 dicembre al 6 gennaio; - la settimana che precede e quella che segue la festività della Pasqua; - le ferie estive per un periodo di sei settimane (dal 15 luglio al 31 agosto); - le scadenze elettorali; - per scioperi aziendali nelle giornate di festività, fiere e manifestazioni a carattere comunale. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali tali da richiedere la ripresa del servizio. In occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono il Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno proclamati scioperi nei comuni sedi di tali eventi. Art. 8 Adempimenti delle aziende L'Assoambiente e le aziende associate si impegnano a consolidare e promuovere costruttive relazioni sindacali, anche al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di vertenzialità. L'Assoambiente e le aziende associate favoriranno adeguate forme di pubblicizzazione delle vertenze e si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Le aziende provvederanno infine a trasmettere per il tramite di Ausitra-Assoambiente il presente accordo alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della Legge 146/90. ALLEGATO CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI DA ASSEGNARE SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI ALLO Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili sopraindicate si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi stessi sono inseriti e per figure omogenee; in ogni caso i lavoratori a riposo a scorrimento o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili, qualora l'astensione dal lavoro coincida con tali giorni. Tali lavoratori saranno i primi, se in servizio, ad essere inseriti alla successiva astensione, secondo i criteri di rotazione sotto riportati. I criteri di individuazione dei lavoratori, per garantire la copertura dei servizi, al fine di erogare le prestazioni indispensabili, sono i seguenti: 1) Ordine alfabetico (a partire dalla lettera A) per categorie omogenee di lavoratori idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti le prestazioni indispensabili da erogare nell'ambito della presenza lavorativa prevista nel ciclo di turnazioni. In questo quadro saranno individuati prioritariamente i lavoratori che nella rotazione derivante dall'ordine alfabetico non sono stati utilizzati in precedenti astensioni dal lavoro, a partire dalla data di applicazione del presente accordo. 2) I preposti di unità produttiva o loro sostituti (capi serviziocapo officina, ecc.) provvederanno ad affiggere l'elenco del personale ordinato secondo i criteri sopra esposti almeno 5 giorni di calendario prima dell' inizio dell'agitazione sindacale (unitamente agli analoghi elenchi riferiti alle agitazioni precedenti), indicando i nominativi del personale da assegnare alla copertura delle prestazioni indispensabili. Sarà data contestualmente comunicazione scritta ai singoli lavoratori, e per conoscenza alle OO.SS., firmatarie del presente accordo, che hanno indetto l'astensione dal lavoro. Qualora alla data dell'agitazione i lavoratori indicati risultassero assenti per malattia o infortunio, si procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi dandone tempestiva comunicazione agli interessati e alle OO.SS. L. 20 MAGGIO 1970, N. 300 - NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'ATTIVITA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO. .... OMISSIS ²²²² þþþþ