BUONE PRASSI PER L’AZIENDA
Sommario schede
1. I datori di lavoro soggetti all’obbligo
2. Le categorie protette: il regime transitorio
3. I criteri di computo della quota di riserva
4. Il Prospetto Informativo: presentazione e compilazione
5. L’esonero parziale - La compensazione territoriale e la
sospensione degli obblighi
6. L’avviamento numerico
7. Le convenzioni
8. L’assunzione e il computo
9. I licenziamenti e la compatibilità delle mansioni
10. Le agevolazioni
11. La certificazione di ottemperanza e le sanzioni
1. I datori di lavoro soggetti all’obbligo DATORI DI LAVORO
SOGGETTI (art. 3, comma 1 Legge 68/99)
I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili sono distinti in tre
classi dimensionali, secondo il numero dei dipendenti:
Classe dimensionale
Obbligo Disabili
Modalità di assunzione disabili
Obbligo categorie protette (art.18, c.2)
15 – 35 dipendenti a base di computo
1 • Nominativa
• Avvio a selezione in caso di inadempienza
Nessuno
36 – 50 dipendenti a base di computo
2
• 1 nominativa
• 1 numerica
• entrambe nominative in presenza di convenzione
Nessuno
Oltre 50 dipendenti a base di computo
7%
• 60% nominativa
• 40% numerica
• tutte nominative in presenza di convenzione
• 1% della base di computo
I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, in quanto nuovi obbligati, devono assumere 1 lavoratore
disabile, con richiesta nominativa, entro 12 mesi e 60 gg. da quando si effettua una nuova assunzione1 che
incrementi l’organico. Se le assunzioni sono più di una vale il solo termine dei 60 giorni dalla seconda
assunzione incrementativa.
Sul sito della Provincia di Milano sono presenti on line le F.A.Q. (cioè le domande più frequenti) relative
all’applicazione della legge 68/99. Vi si accede dalla home page del Servizio Occupazione Disabili (lato destro
fondo pagina). Alla voce FAQ selezionare il paragrafo “Occupazione disabili (utenti e aziende)” e sono di facile
consultazione http://sintesi.provincia.milano.it/portalemilano/Default.aspx?tabid=527.
si considera nuova assunzione (art. 2, c. 2 D.P.R. 333/2000) quella ad incremento dell’organico attuale. Non sono
considerate nuove assunzioni:
• le sostituzioni di dimissioni verificatesi entro 60 giorni anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito
• i contratti a tempo determinato non superiore a nove mesi
• le sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, servizio di leva)
• i contratti di inserimento e formazione lavoro per E.E.P.P.
• i contratti di apprendistato almeno fino al momento della trasformazione
• in ogni caso le assunzioni che non incrementano la base di computo.
1
2. Le categorie protette: il regime transitorio
(ex art. 18)
2
Per quanto riguarda le categorie protette ex art. 18, c. 2 L. 68/99 occorre fare una sintetica precisazione circa i
cambiamenti avvenuti rispetto alla legislazioneprecedente completamente abrogata (L. 482/1968). In attesa di
una disciplina organica delle categorie protette il DPR 333/2000 art. 11, c. 2 ha introdotto in viatransitoria fino al
31.12.2003 la possibilità per tutti i datori di lavoro di includere nella quota obbligatoria riservata ai disabili le
categorie protette ai sensi dell’art.18c. 2 in servizio in base alla previgente normativa purchè in eccedenza
rispetto alla percentuale d’obbligo dell’1%.
La mancata proroga di tale regime ha comportato che, a partire dal 01/01/04, non è più possibile per i datori di
lavoro coprire la carenza di disabili in organico conun eventuale soprannumero di categorie protette ex art. 18, c.
2. Il Ministero del Lavoro con nota del 21/02/05 ha dato indicazioni circa le modalità di calcolo dellecategorie
protette eccedenti, autorizzando la diminuzione massima nella misura dell’1% dall’aliquota del 7% solo a
condizione che vi sia eccedenza effettiva di art.18 assunti con la legge 482/68. Questa indicazione è valida solo
per le aziende che risultavano ottemperanti con la legge 482/68.
Qualora l’eccedenza sia inferiore all’1% la riserva del 7% dei disabili sarà diminuita solo del numero effettivo di
art 18. Il quadro normativo sopra descritto habisogno di ulteriori interventi da parte del Ministero non tanto circa i
criteri di calcolo quanto in merito all’applicazione di regole omogenee all’intero territorio nazionale.
3. I criteri di computo della quota di riserva
(artt. 4 e 2 Legge 68/99)
3
Per i datori di lavoro pubblici e privati, l’obbligo di assunzione si determina sottraendo dal numero totale dei
dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, le seguenti categorie: dirigenti, apprendisti, assunti con
contratto di formazione lavoro, lavoratori all’estero, lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non
superiore a 9 mesi, personale viaggiante per le aziende di trasporto, contratti di reinserimento, soci lavoratori di
cooperative, lavoratori assunti obbligatoriamente ai sensi delle leggi 482/68 e 68/99.
Sul numero di dipendenti, così ottenuto e denominato “base di computo”, si calcola la “quota di riserva”
(lavoratori disabili e categorie protette spettanti), come da esempio:
TOTALE DIPENDENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE 155
A) Numero complessivo di lavoratori dipendenti (nella provincia) 98
B) Categorie non computabili 18
B.1 N. Dirigenti 4
B.2 N. Apprendisti 1
B.3 N. Contratti di inserimento Dlgs 276/03 e CFL per Enti Pubblici 7
B.4 N. Contratti a termine non superiori a 9 mesi 2
B.5 N. Contratti di lavoro somministrato (solo Agenzie per il Lavoro) 2 ///
B.6 N. Contratti di reinserimento/Acquisizioni da appalto Circ. Min. 77/2001 0
B.7 N. Lavoratori a domicilio e/o telelavoro 0
B.8 N. Lavoratori operanti esclusivamente all’estero 2
B.9 N. Soci di Cooperative di produzione e lavoro 0
B.10 N. Soggetti di cui all’art. 3, c. 3 e 4 L. 68/99 0
B.11 N. Soggetti art. 5, c. 2 L. 68/99 e art. 78, c. 9 L. 388/2000 0
B.12 N. Soggetti disabili in forza art. 1 L. 68/99 2
B.13 N. Soggetti in forza art. 18, c. 2 L. 68/99 0
C) Totale detratte le categorie non computabili: (A – B) 80
D1) Numero lavoratori con contratto a tempo parziale o intermittente 28
D2) Numero lavoratori a tempo parziale o intermittente riponderati 13
E) Numero complessivo lavoratori a base del computo (C-D1 + D2) 65
Esempio:
Per l’azienda/esempio la quota di riserva per il personale disabile
è pari al 7% della base di computo (4,55 disabili, cioè 5), e 1 art
18 (da 51 a 150), quindi la scopertura sarà di 3 disabili (5 - 2 già
in forza) e di 1 art.18.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, per le O.N.L.U.S., la quota di riserva viene calcolata
solo sul personale amministrativo e tecnico- esecutivo.
Rispetto al lavoro somministrato da parte di Agenzie per il Lavoro autorizzate
è importante segnalare una recente sentenza della Corte Costituzionale
(n. 50 28.01.05). In merito la Suprema Corte ha dichiarato
incostituzionale per eccesso di delega l’art. 22 c. 6 Dlgs 276/2003 che
prevedeva l’esclusione di tali lavoratori dalla base di computo. Quest’ultimi
pertanto vanno computati dall’Agenzia per il Lavoro che li ha in carico,
naturalmente a condizione che la durata del contratto in somministrazione
superi la durata di 9 mesi.
2
4. Il Prospetto Informativo: presentazione e compilazione
(art. 9, comma 6 Legge 68/99; art. 2 D.M. del 22/11/99)
4
I datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla Provincia il Prospetto Informativo dal quale risultino le informazioni
relative all’azienda utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. In caso di “scoperture”
(numero di lavoratori disabili da assumere), il datore di lavoro è tenuto ad indicare il numero dei posti e la
tipologia delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili da assumere e le relative modalità di inserimento.
Il prospetto informativo vale come richiesta di avviamento.
La presentazione
I datori pubblici e privati sono tenuti, entro il 31 gennaio di ogni anno, a presentare il Prospetto Informativo che
riporta la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente3, alla Provincia di Milano –
Servizio per l’occupazione dei disabili – V.le Jenner 24 - 20159 Milano.
Le aziende possono inviare il prospetto anche on line, sempre nel termine sopra indicato. Le aziende sprovviste
di firma digitale devono spedire per posta copia del prospetto imputato, con firma in originale.
In ogni caso i datori di lavoro devono presentare tale documentazione entro 60 giorni dal momento in cui scatta
l’obbligo di assunzioni di lavoratori disabili per effetto di assunzioni che incrementano l’organico. Ciò vale
soprattutto in tutti i casi di operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, incorporazioni, acquisizioni di rami di
azienda, etc. etc.)
Il Prospetto Informativo deve essere presentato da tutte le aziende in obbligo, anche da quelle che hanno la
piena copertura, o che hanno stipulato convenzione e/o che abbiano in atto autorizzazioni o sospensioni.
Le aziende tra i 15 e 35 dipendenti , sono tenute a presentare il prospetto informativo entro 12 mesi e 60 giorni
dalla data della prima nuova assunzione che incrementa l’organico (art. 2, c. 2 D.P.R. 333/2000). Lo stesso
tempo è concesso per l’assunzione obbligatoria conseguente. Nel caso di una seconda nuova assunzione
contestuale sempre ad incremento dell’organico, il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo per inviare il prospetto
ed effettuare contestualmente l’assunzione del lavoratore disabile (Circ. Min. 4/2000 e 41/2000).
Non sono tenuti alla presentazione del prospetto informativo i datori di lavoro che non rientrano negli obblighi di
legge (aziende con meno di 15 dipendenti).
3
Vedi fac simile, nel sito www.provincia.milano.it/lavoro alla voce modulistica collocamento obbligatorio
IL PROSPETTO INFORMATIVO: COMPILAZIONE 4
La compilazione
Il Prospetto Informativo può essere compilato in forma cartacea o inviato on line, secondo le modalità in atto
nelle proprie Province. Per la Provincia di Milano il
format e le istruzioni per la compilazione on line sono disponibili sul sito internet www.provincia.milano.it/lavoro.
Riportiamo qui di seguito qualche suggerimento
relativamente ad alcuni campi che spesso creano dubbi e o perplessità ai datori di lavoro all’atto della
compilazione del prospetto informativo.
COME CALCOLARE IL PART TIME4
art. 4, c. 2 L. 68/99
I dipendenti part-time sono calcolati proporzionalmente all’orario di lavoro svolto, arrotondando all’unità
superiore
nel caso la percentuale sia superiore allo 0,50.
LA QUOTA DI RISERVA E’ COPERTA DAI LAVORATORI DISABILI A PART TIME?
art. 3, c. 5
D.P.R. 333/2000;
circolare
M.L.P.S. n. 41/00
Per tutte le aziende, il lavoratore disabile viene conteggiato come unità, se l’orario di lavoro è superiore al 50%
dell’orario settimanale.
Inoltre per le aziende tra 15 e 35 dipendenti, il lavoratore disabile viene conteggiato come unità, con % di
invalidità
pari o superiore al 50%, qualunque sia il suo orario.
DIPENDENTE CHE DIVENTA INVALIDO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
art. 4, c. 4 L. 68/99;
art. 3, c. 4
D.P.R. 333/2000
Circ. Min. n. 4/00
È possibile richiedere il computo del lavoratore nella propria quota d’obbligo, successivamente all’assunzione
se:
• l’invalidità civile riconosciuta è pari almeno al 60%.
• l’invalidità da infortunio o invalidità per lavoro è riconosciuta se superiore al 33% e non derivi da inadempienze
del
datore di lavoro in relazione alle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
COME COMPUTARE IL DIPENDENTE DIVENTATO INVALIDO IN COSTANZA DI RAPPORTO5
art. 4, c. 4 L. 68/99;
art. 3, c. 4
D.P.R. 333/00
Per poter computare il dipendente nella quota d’obbligo, è necessario che il datore di lavoro venga autorizzato
dagli uffici provinciali, pertanto deve inviare la richiesta di computo unitamente a una copia della comunicazione
di assunzione, effettuata a suo tempo tramite collocamento ordinario (C/ASS), e copia conforme del certificato di
invalidità del lavoratore. La modulistica è scaricabile dal sito: www.provincia.milano.it/lavoro
Esempio: un’azienda con orario settimanale di 40 ore ha in forza 100 dipendenti dei quali 4 a part time ( due lavoratori a 25
ore e 2 lavoratori a 27 ore). Il calcolo è il seguente: tot.
ore lavoratori part time = 104 ore. Si dividono le 104 ore per le 40 ore di lavoro settimanali. Il risultato è 2,6. Arrotondando
all’unità superiore, il risultato è 3. L’azienda quindi è come se
avesse 3 lavoratori a tempo pieno. L’organico su cui calcolare la quota di disabili da assumere è 99 (100 – 1 lavoratore part
time).
5 Se l’azienda ha una convenzione attiva con la Provincia, questi lavoratori vengono computati in coda al programma delle
assunzioni in quanto non effettuate ai sensi della L. 68/99. Per
il medesimo motivo tali lavoratori non danno diritto alle agevolazioni di cui all’art. 13 della L. 68/99.
4
5. L’esonero parziale - La compensazione territoriale e la
sospensione degli obblighi
(art. 5, comma 3 Legge 68/99; Decreto Ministeriale n. 357/2000)
5
Le aziende possono essere esonerate dall’assunzione di una quota di lavoratori disabili, quando svolgano
attività lavorative in particolari condizioni di gravità, di faticosità, di rischio, tali da rendere difficoltoso
l’inserimento lavorativo di persone disabili. L’esonero, di carattere parziale e temporaneo viene concesso nella
percentuale massima del 60% della scopertura, elevata all’80% per le aziende operanti nei settori dei trasporti e
della sicurezza.
L’autorizzazione all’esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato, ovvero per la Provincia di
Milano con scadenza all’anno solare successivo alla richiesta. Tale autorizzazione può essere rinnovata o
prorogata su richiesta dell’azienda interessata, 2 mesi prima della scadenza, se permangono le condizioni
relative alla concessione dell’esonero, oppure sono cambiate sempre in termini percentuali. Quanto alla
percentuale di esonero concessa, l’ufficio applica le Tabelle Ministeriali che tengono conto del Settore
merceologico di appartenenza dell’azienda (art. 3, c. 1 D.M. 357/2000).
Per il settore della vigilanza l’esonero è totale, in quanto i soggetti impiegati nell’attività di vigilanza, devono
avere requisiti psico - fisici per ottenere il rilascio del porto d’armi. Inoltre la natura dell’attività svolta, si sostanzia
nella prevenzione e repressione, anche con la forza, di atti dannosi o pericolosi per i beni mobili ed immobili
affidati alla custodia. Pertanto si applica il regime introdotto dall’art 3, c. 4 L. 68/99, analogo per i servizi di polizia
della protezione civile e della difesa nazionale. (Cfr nota del Ministero in data 20 luglio 2001). Qualora l’esonero
non fosse concesso, gli importi versati saranno conteggiati a regolarizzazione delle scoperture.
La richiesta di esonero deve essere indirizzata alla Provincia dove l’azienda ha sede legale, utilizzando apposito
modello scaricabile dal sito www.provincia.milano.it/lavoro, corredato da tutte le informazioni necessarie alla
compilazione. A esonero concesso il datore di lavoro versa su un conto corrente postale intestato a:
“Regione Lombardia - Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili“ una quota pari a euro 12,91 per ogni
giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale si chiede l’esonero.
È possibile scaricare il bollettino per il versamento direttamente dal sito Internet della Regione Lombardia.
L’obbligo di pagamento del contributo, in due rate semestrali, decorre dalla data di presentazione della domanda
di esonero parziale e, nei casi di cui all’art 17 della legge 68/99 (certificazione di ottemperanza), deve essere
versato contestualmente alla dichiarazione del legale rappresentante.
OBBLIGHI 5
La compensazione territoriale (art. 5, comma 8 Legge 68/99; art. 5 D.P.R 333/2000)
Un‘azienda che abbia più sedi, collocate in più Province, ha la possibilità di accentrare in un‘unica Provincia le
assunzioni per l‘assolvimento dell‘obbligo.
Aziende Procedura Autorizzazione
Fino a 50 dipendenti Decisione del datore di lavoro. Comunicazione alla Provincia in cui vi è la sede legale
Autocompensazione
e alle altre Province interessate dalla scelta. Cfr. Circ. Min. n. 36/2000
Oltre 50 dipendenti e Domanda di compensazione territoriale alla Provincia in cui è la sede legale.
Autorizzazione rilasciata dalla
con sede in Lombardia Provincia in cui vi è la sede legale
Oltre 50 dipendenti e Domanda di compensazione territoriale al Ministero del Lavoro e della Politiche
con sede in più Regioni Sociali - Direzione Generale per l’Impiego - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma - tel. 0636751
Autorizzazione rilasciata dal Ministero.
La modulistica corredata da tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito internet
www.provincia.milano.it/lavoro. Si ricorda che un’azienda non può chiedere contestualmente il provvedimento di
esonero parziale e quello di compensazione territoriale. Peraltro, l’azienda che abbia ottenuto l’autorizzazione
alla compensazione territoriale potrà far ricorso all’istituto dell’esonero parziale solo dopo accertata e concreta
impossibilità di effettuare il collocamento mirato per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato
ogni iniziativa diretta all’inserimento. (Nota Min. Lav. 11/10/2000).
La sospensione dagli obblighi (art. 3, comma 5 Legge 68/99; art. 4 D.P.R. 333/2000)
Sono sospese dall’obbligo di assumere lavoratori disabili, le aziende che si trovano nelle seguenti condizioni:
• C.I.G.S ( Cassa Integrazione guadagni straordinaria)
• Procedure di mobilità
• Amministrazione controllata
• Contratto di solidarietà
Inviando copia degli Accordi Sindacali e/o con il Ministero del Lavoro alla Provincia, si ottiene la sospensione
dagli obblighi occupazionali, finché vi è in atto la situazioni di crisi aziendale.
Per le procedure di mobilità gli obblighi sono sospesi finché perdura il diritto alla riserva del posto di lavoro
(diritto di precedenza pari a ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento). L’azienda invia apposita
domanda, al competente servizio provinciale su carta intestata dell’azienda allegando la documentazione idonea
a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni previste. La sospensione degli obblighi di assunzione dei
disabili nei confronti delle aziende che attivano una procedura di mobilità opera soltanto per il singolo ambito
provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa. In questo contesto viene recepito
l’indirizzo della Direzione Regionale del Lavoro (Nota del 30/11/04) peraltro discusso in sede di Sotttomitato
Disabili (seduta del 6/04/05).
6. L’avviamento numerico
(art. 9, comma 1,3,4,8 Legge 68/99; art.7, comma 6 D.P.R. 333/2000)6
6
I datori di lavoro che non hanno utilizzato strumenti di mediazione (convenzione, esonero), e che non sono in
sospensione occupazionale, sono soggetti all’avviamento numerico secondo la propria percentuale numerica.
Si precisa che la presentazione del prospetto informativo, in cui non sia stata manifestata la volontà di aderire
alla convenzione ex art. 11 Legge 68/99, equivale ad una richiesta di avviamento numerico, dopo 60 giorni dalla
data della presentazione del prospetto, o comunque dall’insorgere dell’obbligo.
Qualora l’azienda non indichi le mansioni che mette a disposizione per i disabili, l’avviamento numerico sarà
effettuato con mansioni generiche, in base all’ordine della graduatoria unica. L’azienda è comunque tenuta ad
adibire il lavoratore disabile a mansioni compatibili con la patologia.
In caso di impossibilità ad avviare i lavoratori disabili con la qualifica richiesta, il Servizio per l’Occupazione dei
Disabili convoca il datore di lavoro per trovare soluzioni di impiego a disabili con qualifiche simili rispetto a quelle
indicate nel prospetto informativo (art. 7, c. 6 D.P.R. 333/2000).
Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore avviato numericamente, l’art. 9, c. 8 L. 68/99, stabilisce che la
Direzione Provinciale del Lavoro rediga un verbale da trasmettere agli uffici competenti ed all’ autorità
giudiziaria.
Si precisa che gli invalidi psichici vengono avviati solo su richiesta nominativa del datore di lavoro e in
convenzione (art. 9 comma 4).
I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I datori di
lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo
13.
L’azienda alla quale è stato avviato numericamente un lavoratore può chiedere di sottoscrivere una
convenzione. In questo caso l’avviamento effettuato sarà conteggiato all’interno della convenzione per
consentire all’azienda di fruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 13 L. 68/99.
La Provincia di Milano, sulla base dei progetti presentati ed approvati dai singoli dispositivi, concede contributi
economici ai servizi partner delle aziende non convenzionate, per ogni disabile inserito (Asse A – disp. 2),
purché l’azienda assuma a tempo indeterminato e si attivi nell’immediato per la messa a norma rispetto
agli obblighi di legge.
6
Assunzioni entro 30 gg. dalla ricezione. Comunicazione della risoluzione di un rapporto di lavoro entro 10 gg.
7. Le convenzioni
(art.11 e 12 Legge 68/99)7, 8
7
La stipula della Convenzione consente, ai datori di lavoro pubblici e privati, di rispettare quanto previsto dalla
Legge 68/99, realizzando un programma graduale di assunzioni mirate e permette alle persone disabili,
un’assunzione conforme alle loro caratteristiche. Attraverso la stipula di una convenzione con la Provincia,
l’azienda si impegna a realizzare tutte le assunzioni dovute, in una logica di programmazione definita nei tempi e
nelle modalità, al fine di raggiungere la piena occupazione in modo soddisfacente.
I competenti uffici provinciali definiscono, con ciascuna azienda, gli specifici impegni riguardanti la durata e il
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali.
CHI FIRMA VANTAGGI
Provincia ed Azienda
• Scelta nominativa dei lavoratori
• Tempi e modalità di assunzione
• Percorsi di formazione e di tirocinio
• Periodi di prova più ampi di quelli previsti da CCNL
• Agevolazioni ed incentivi
La Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, in data 10/07/2001,
ha approvato, con apposita Delibera di Giunta, lo schema di convenzione
quadro sia per le aziende private che per gli enti pubblici con una serie di
incentivi per l’occupazione dei disabili.
Tenuto conto dell’art. 11 della legge 68/99, che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni
con i datori di lavoro sia pubblici che privati, si è rivolta l’attenzione alla determinazione di programmi miranti al
conseguimento degli obiettivi occupazionali voluti dalla legge 68/99. Si è preso anche in considerazione che il
sistema delle convenzioni intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate al fine di
consentire, da un lato ai lavoratori disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane e,
dall’altro, ai datori di lavoro una sostenibile gradualità degli inserimenti e un’ottimizzazione dell’apporto lavorativo
di questi ultimi. Questo tipo di proposta di convenzionamento rappresenta il risultato finale di una serie di
consultazioni tra tutte le parti sociali interessate. Tenendo presente che il sistema delle convenzioni ha lo scopo
preciso di definire un impegno complessivo del datore di lavoro ad assolvere il suo obbligo totale, sono stati
definiti una serie di “bonus”operanti sul fattore tempo, allungando la durata della convenzione in modo tale che
si venga delineando un quadro di maggiori garanzie per l’inserimento lavorativo del disabile. In particolare si è
inteso privilegiare tutti quei percorsi di inserimento di disabili con particolari difficoltà, ovvero i tirocini di
inserimento/orientamento da realizzare con la collaborazione di partner territoriali. L’azienda sarà considerata
ottemperante alla convenzione, anche durante lo svolgimento del tirocinio. La data di decorrenza sarà
quella indicata dal protocollo in entrata. È importante evidenziare la flessibilità dello strumento della convenzione
che tiene conto delle variazioni che riguardano l’organico aziendale, raccordandosi con gli istituti previsti dalla
legge 68/99 come esoneri, compensazioni e sospensioni.
Vedi fac simile modello di convenzione, Aziende private –Enti Pubblici alla voce modulistica sul sito
www.provincia.milano.it/lavoro
8 Ogni Provincia prevede convenzioni con modalità che possono essere differenti da quelle della Provincia di Milano
9 Possono chiedere la convenzione anche le aziende non soggette agli obblighi, ai sensi della L. 68/99, e quindi godere dei
benefici connessi.
7
8. L’assunzione e il computoL’ASSUNZIONE E IL COMPUTO
8
L’assunzione
L’assunzione del lavoratore disabile avviene attraverso la richiesta di nulla osta nominativo, ai lavoratori disabili
sono applicati i contratti nazionali previsti per la categoria in cui sono inquadrati. Le modalità di assunzione
possono essere le seguenti:
• tempo indeterminato
• tempo indeterminato con periodo di prova prolungato, previa richiesta al Comitato Tecnico Provinciale
• tempo determinato solo in convenzione10
• part time11 (+ della metà dell’orario di lavoro settimanale svolto ES. se 40 h settimanali almeno 21 settimanali.)
• full time
L’ elenco di cui sopra comprende anche le ipotesi di lavoro somministrato, contratti di apprendistato e di
inserimento, anche in questi casi va inoltrata la richiesta di nulla osta nominativo12 al Servizio per l’Occupazione
dei Disabili e, solo successivamente all’autorizzazione degli uffici provinciali, l’azienda può formalizzare
l’assunzione, dandone tempestiva comunicazione al Centro per l’impiego competente per territorio.
N.B. procedura per l’assunzione - Una volta che l’azienda decide di fare richiesta di nulla osta per
l’assunzione di un lavoratore disabile, questi deve consegnare al datore di lavoro:
• certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio
Il computo
L’azienda può anche richiedere che venga riconosciuta l’invalidità di quelle persone che non sono state assunte
tramite le procedure del collocamento obbligatorio, ma che in costanza di rapporto di lavoro sono divenute
disabili per cause non imputabili al datore di lavoro :
• per malattia (Invalidità almeno pari al 60%)
• infortunio sul lavoro o malattia professionale (Invalidità superiore al 33%)
In questi casi va inoltrata la “Richiesta di computo”13 al Servizio per l’Occupazione dei disabili e solo
successivamente all’autorizzazione degli uffici provinciali l’azienda può inserire il lavoratore nel numero dei
soggetti disabili in forza (Rigo B12 del Prospetto Informativo e relativo allegato A).
N.B: procedura per il computo - L’azienda potrà presentare richiesta di computo solo a condizione che il
lavoratore disabile sia disponibile a consegnare copia autenticata del verbale di invalidità rilasciato dalla
competente commissione
Si precisa che non sarà rilasciato il nulla osta a tempo determinato qualora non sia stato rispettato il programma di
convenzione sottoscritto con la Provincia
11 Concordato con il lavoratore assunto nominativamente.
12 Rilascio del nulla osta al 5° g. dal protocollo elettronico (3 gg. per le urgenze). Vedi fac-simile Richiesta di Nulla Osta
Nominativo e relativa nota informativa alla voce modulistica sul
sito www.provincia.milano.it/lavoro
13 vedi Richiesta di computo sul sito www.provincia.milano.it/lavoro
10
9. I licenziamenti e la compatibilità delle mansioni
(art.10, comma 3 Legge 68/99)
9
I licenziamenti
Nel caso in cui un ‘azienda intenda avviare le procedure di licenziamenti collettivi, ricorrendo all’istituto della
mobilità (art. 4 L. 68/99) l’eventuale licenziamento di personale disabile è annullabile qualora il numero dei
lavoratori disabili rimasti in azienda ed occupati obbligatoriamente, sia inferiore alla quota di riserva prevista
dall’art. 3 L. 68/99.
E’ inoltre possibile procedere al licenziamento anche qualora vi sia una sopravvenuta impossibilità del lavoratore
disabile a svolgere le mansioni ad esso affidate, senza che vi sia alcuna possibilità di reinserimento nell’organico
aziendale. A questa casistica si aggiunge quella in cui il lavoratore disabile perda del tutto la capacità lavorativa
oppure che l’inabilità si aggravi a tal punto da non essere più possibile per il datore di lavoro garantire
l’incolumità del lavoratore interessato e dell’intero luogo di lavoro. In questi casi sia l’azienda che il lavoratore
possono appellarsi all’art. 10 L. 68/99 .
La compatibilità delle mansioni (art.10, comma 3 Legge 68/99)14
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il
datore di lavoro può chiedere che siano accertate le condizioni di salute del lavoratore disabile per verificare se,
a causa delle sue minorazioni, possa continuare a essere occupato presso l’azienda. Attualmente, per la
Provincia di Milano, il legale rappresentante dell’impresa può inoltrare richiesta a:
Comitato Tecnico c/o la Provincia di Milano, Settore Politiche del Lavoro - Servizio per l’Occupazione dei
Disabili, V.le Jenner 24 - 20159 Milano.
Nella richiesta dovranno essere specificate le seguenti informazioni ed allegati i documenti indicati:
1. Dati anagrafici del lavoratore e dell’impresa;
2. Descrizione sintetica dell’attività dell’impresa, numero di addetti, presenza del medico competente a norma
dell’art 16 D.Lvo 626/94
3. Descrizione sintetica delle mansioni svolte dal disabile
4. Posizione lavorativa/assicurativa del lavoratore (anno di assunzione, anzianità lavorativa complessiva, anni
contributi, periodi di assenza per malattia, eventuali
infortuni denunciati);
5. Documentazione sanitaria eventualmente presentata dal lavoratore,
6. Difficoltà insorte e/o variazioni dell’organizzazione del lavoro intervenute e soluzioni eventualmente già
sperimentate;
7. Presenza di mansioni lavorative alternative;
8. Relazione del medico competente, dove previsto, sui giudizi di idoneità rilasciati, esiti significativi di
accertamenti sanitari eventualmente svolti, difficoltà insorte
nel corso dell’integrazione lavorativa, giudizio su eventuali provvedimenti adottabili: mansioni alternative,
interventi ergonomici sulla postazione di lavoro, ecc
Nella medesima ipotesi il disabile, a causa delle sue minorazioni e delle condizioni di salute, può chiedere che vengano
accertate le mansioni a lui compatibili (vedi fac-simile sul sito www.provincia.milano.it/lavoro alla voce modulistica).
14
10. Le agevolazioni
Le agevolazioni15 previste dalla legge 68/99, vengono erogate dal Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili e dal Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.
Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13, comma 4 Legge 68/99) - (riservato ai
soli datori di lavoro privati)
Istituito presso il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale. Il fondo viene ripartito tra Regioni e da queste,
tra le Province.
Con il D.M. del 13/01/2000 si sono definite le priorità per l’accesso ai finanziamenti favorendo i datori di lavoro
che presentino
programmi di inserimento che considerino:
• Lavoratori disabili con handicap intellettivo e psichico
• Inserimenti lavorativi stabili (tempo pieno e tempo indeterminato)
• Inserimenti lavorativi con modalità e tempi innovativi di lavoro
• Percorsi formativi con innovazioni tecnologiche compensative
• Inserimenti lavorativi di donne disabili (pari opportunità)
• Rimozione di barriere architettoniche
• Sostegno alla formazione ed al tutoraggio
Fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per un massimo di 8 anni in caso di
assunzione di:
• disabili con una percentuale di invalidità superiore al 79%;
• senza limiti di percentuale , se portatori di handicap intellettivo o psichico
Fiscalizzazione del 50% dei contributi previdenziali ed assistenziali fino ad un massimo di 5 anni in caso
di assunzione di:
• disabili con una percentuale di invalidità tra il 67% e il 79%;
Rimborsi parziali (tali da facilitare l’inserimento di persone con una disabilità superiore al 50%) alle imprese
che hanno sostenuto spese per:
• adattamento del posto
• di lavoro
• abbattimento di barriere architettoniche
• apprestamento di tecnologie di telelavoro
Gli incentivi sono cumulabili con altre agevolazioni (apprendistato, 407/90 , ecc.), ma la decontribuzione non può
superare il massimo riconosciuto dall’art. 13 L. 68/99.
Il riconoscimento delle agevolazioni del Fondo Nazionale è solo per le assunzioni in convenzione, previa verifica dei
requisiti, l’anno successivo all’assunzione, salvo disponibilità
art.13 e/o eventuale graduatoria. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di agevolazioni alla propria Provincia. Per la
Provincia di Milano il fac simile “Richiesta di agevolazioni”
è disponibile sul sito www.provincia.milano.it/lavoro corredato da tutte le informazioni necessarie a garanzia delle
fiscalizzazioni versate e delle spese effettuate.
15
LE AGEVOLAZIONI 10
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili (art.14, comma 1 Legge 68/99) - (sia per datori di
lavoro pubblici che privati)
Istituito dalle Regioni e destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi
servizi.
Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della l.68, nonché il contributo di Fondazioni,
Enti di natura privata, e soggetti interessati
Possono accedere, attraverso le azioni promosse dal Piano Provinciale per l’Occupazione dei Disabili i seguenti
soggetti
beneficiari:
• I servizi competenti come definiti dalla L. R. 13/03 – art. 4 c. 1 (Centri per l’Impiego)
• I Comuni che in forma singola o associata o attraverso le ASL gestiscono i servizi per l’integrazione lavorativa
delle persone
disabili
• Gli Enti accreditati dalla Regione Lombardia per la macrotipologia orientamento e formazione, con esperienza
pluriennale
nel campo della disabilità
• Le Associazioni dei disabili, dei datori di Lavoro anche attraverso loro enti e strutture delegate nonché da enti o
organismi
bilaterali
• Le imprese private e gli enti pubblici e comunque tutti i datori di lavoro pubblici e privati che si attivano per
sostenere le
azioni previste dalla Legge 68/99
• Le organizzazioni del privato sociale, con specifiche competenze nel campo dell’integrazione socio-lavorativa
dei disabili
• Le cooperative sociali “Tipo B” ed i loro consorzi.
Il Piano Provinciale per l’Occupazione dei Disabili, denominato “Emergo”, si articola nei seguenti assi e misure:
ASSI MISURE
ASSE A. Interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili
ASSE B. Interventi a sostegno dell’inserimento lav. di disabili con particolari difficoltà di integrazione
ASSE C. Interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo di disabili in aziende convenzionate
ASSE D. Contributi ed incentivi per l’adattamento dei contesti lavorativi
La Provincia di Milano, sulla base dei progetti presentati ed approvati sull’asse D Dispositivo 11, concede alle
aziende pubbliche e private per la trasformazione del
posto di lavoro, l’uso di tecnologie assistive e l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero la rimozione
delle barriere relazionali che limitano l’integrazione
lavorativa del disabile un contributo da 7.500,00 a 10.000,00 euro (tetto massimo riconosciuto per un rimborso
forfetario pari all’80% della spesa sostenuta).
Per tutte le informazioni in merito all’applicazione dei dispositivi si rimanda alla nota informativa pubblicata sul
sito www.emergo.provincia.milano.it.
11. La certificazione di ottemperanza e le sanzioni
La certificazione di ottemperanza (art.17 Legge 68/99)16
Le imprese sia pubbliche che private, soggette alla Legge 68/99, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici
o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute ad
autocertificare alle stesse, con dichiarazione del legale rappresentante, l’avvenuto adempimento degli obblighi
previsti dal collocamento obbligatorio. Successivamente la certificazione di ottemperanza sarà richiesta dalla
pubblica amministrazione (art. 15 L. 3/03) agli uffici competenti (Provincia).
Per le imprese tra i 15 e i 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni e quindi non sono
soggette agli obblighi della Legge 68/99, possono autocertificare la condizione di non assoggettabilità alla
normativa attraverso una dichiarazione del legale rappresentante e non sono tenute ad essere oggetto di
verifica di ottemperanza.
Le imprese con meno di 15 dipendenti non sono tenute alla certificazione di ottemperanza.
Le sanzioni (art.15 Legge 68/99)
Mancato o Ritardato invio prospetto informativo € 578,43 + € 28,02 per ogni giorno di ritardo17
Mancata assunzione del disabile18 € 51,65 al giorno per ogni disabile non assunto
Mancato versamento dei contributi previsti Maggiorazione della sanzione amministrativa dal 5% al 24% su
base annua,
in caso di esonero parziale (art. 5 c. 5 L. 68/99) da versare alla Regione Lombardia
Da parere ministeriale con nota prot 325 del 18 marzo 2003, i datori di lavoro di piccole dimensioni (15 -35
dipendenti) non incorrono in sanzioni, ma il servizio competente è tenuto ad effettuare l’avvio a selezione.
Non sono soggette alle sanzioni le imprese che intendono procedere alla stipula di una convenzione finalizzata
all’inserimento graduale e mirato di disabili, se in attesa di perfezionare le procedure del percorso con la
Provincia.
vedi fac simile “certificazione di ottemperanza”, sul sito www.provincia.milano.it/lavoro alla voce modulistica
Importi aggiornati dal D.M. 12/12/05
18 per cause imputabili al datore di lavoro, a partire dal 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo
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