Il Servizio per l’Occupazione dei Disabili della Provincia di Milano invita ad inviare il prospetto informativo legge 68/99 anno 2007 tramite comunicazione on-line utilizzando il nuovo portale SINTESI Per informazioni e accreditamento: www.provincia.milano.it/lavoro ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 2007 Ai datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e/o operativa nella provincia di Milano Al fine di poter assicurare la massima collaborazione, Vi chiediamo una corretta compilazione della documentazione relativa al prospetto informativo. INDICAZIONI PRELIMINARI Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo completo, possibilmente con l'utilizzo del computer. Se compilato a mano scrivere in stampatello. Il prospetto informativo, redatto su modello provinciale, deve contenere i dati dell'organico presente in tutte le sedi della nostra provincia: non presentare un prospetto per ogni unità operativa presente nella provincia di Milano. Le aziende con solamente la sede legale a Milano e nessun dipendente nella provincia, devono comunque spedire il prospetto su nostro modello: nel caso inserire il dato “0” nelle caselle dei dipendenti. Le aziende che hanno sede legale in provincia di Milano, devono presentare il riepilogativo nazionale (allegato B). Il prospetto va compilato, redatto in un'unica copia, e restituito in maniera completa secondo queste modalità: A) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: PROVINCIA DI MILANO SERVIZIO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI VIALE JENNER, 24 20159 MILANO B) a mano allo stesso indirizzo di Viale Jenner 24, MILANO, al Protocollo Provinciale dal lunedì al giovedì, orari: 9.00 - 12.30 14.15 - 15.30, venerdì: 9.00 - 12.30. Analizziamo ora pagina per pagina la compilazione del prospetto informativo: PAGINA 1 Anagrafica dell’azienda/ente Indicare nella Denominazione dell’azienda l’effettiva ragione sociale con la quale essa è registrata alla Camera di Commercio, opera ed è riconosciuta (la nostra catalogazione avverrà solo con questa denominazione); La Partita IVA deve essere composta da 11 numeri; Il Codice Fiscale deve essere obbligatoriamente composto da 11 caratteri numerici o da 16 caratteri alfanumerici (è assolutamente sbagliato eliminare gli zeri all’inizio del codice); Il Codice ATECO è il codice ISTAT che contraddistingue l’attività economica dell’azienda ed è composto da un massimo di 6 numeri. L’elenco è disponibile sul sito della Provincia http://www.provincia.milano.it/lavoro/ (cliccando poi Modulistica); In caso si applichino più CCNL indicare il principale contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; Ricordarsi di apporre il timbro e la firma del legale rappresentante in basso a destra. PAGINA 2 Conteggio dipendenti: TOTALE DIPENDENTI NAZIONALE Indicare il totale dei dipendenti iscritti a libro matricola dell’azienda a livello nazionale BASE DI COMPUTO NAZIONALE Indicare il valore su cui si calcola la quota d’obbligo nazionale. E’ pari alla somma delle basi di computo provinciali. Se l’azienda ha sede in una sola provincia è pari alla base di computo provinciale. A) NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI DIPENDENTI (nella Provincia) Indicare il totale dei lavoratori dipendenti nella provincia, sommando i dipendenti delle varie sedi (operative, amministrative e legali) dell’azienda nella provincia di Milano; B) CATEGORIE NON COMPUTABILIi Indicare il totale delle categorie non computabili (risultato della somma B1/B14); B5) I contratti di lavoro somministrato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 28/01/2005 per “illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003”, non sono più escludibili dalla base di computo delle “agenzie per il lavoro” (ex “Agenzie interinali”) che li hanno stipulati. Se non rientrano in altre categorie di esclusione (per esempio perché inferiori ai 9 mesi) contribuiscono alla base di computo. Non sono da indicarsi in carico alle aziende utilizzatrici; B6) Inserire i contratti di reinserimento ex art. 20 della legge 223/91. B12 e B13) Indicare rispettivamente il numero complessivo dei disabili e degli art 18 dipendenti dell’azienda; C) TOTALE DETRATTE LE CATEGORIE NON COMPUTABILI È uguale alla sottrazione A-B D1) NUMERO LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E/O INTERMITTENTE Deve essere indicato il numero delle persone con contratto a tempo parziale e/o intermittente “a chiamata” (Dlgs 276/03 titolo V capo I). Non conteggiare i lavoratori già inseriti nei riquadri da B1 a B14. D2) LAVORATORI A TEMPO PARZIALE E/O INTERMITTENTE RIPONDERATI Per calcolare il valore riponderato dei lavoratori a tempo parziale si deve calcolare il numero ore lavorative del personale part time (di cui al punto D1) diviso le ore lavorative previste dal CCNL applicato. Formula di calcolo: D2 = α / ß dove: α è uguale alla sommatoria delle ore lavorative dei dipendenti part time al punto D1 ß è uguale al numero delle ore lavorative da CCNL D2 va arrotondato all’unità, superiore se maggiore di 0,50 inferiore se minore o uguale a 0,50 Esempio: Un'azienda occupa 6 lavoratori a tempo parziale: 3 lavoratori a 20h settimanali, 2 lavoratori a 30h e un lavoratore a 35h. Il CCNL applicato prevede 40h settimanali lavorative. Calcolo: D2 = (20+20+20+30+30+35)/40 = 155/40 = 3,875 Arrotondato all’unità 3,875 = 4 D2) LAVORATORI A TEMPO PARZIALE RIPONDERATI = 4 I lavoratori con contratto di lavoro intermittente devono essere riponderati mediante lo stesso calcolo applicato ai lavoratori a tempo parziale. Il valore riponderato si ottiene rapportando le ore lavorative effettivamente svolte nell’ultimo semestre (per le dichiarazioni al 31/12 dal 1 luglio allo stesso 31 dicembre) alle ore lavorative previste dal CCNL applicato per lo stesso periodo. E) NUMERO DEI LAVORATORI A BASE DEL COMPUTO Valore su cui verranno calcolate le quote di riserva in base agli artt.3 e 18 della L. 68/99. Formula di calcolo: E = C – D1 + D2 Esempio: Riprendendo l’esempio precedente, una azienda ha 6 lavoratori a tempo parziale che riponderati corrispondono a 4 unità. Se il valore C (totale detratte le categorie non computabili) è 100 Calcolo: E = 100 – 6 + 4 = 98 E) NUMERO DEI LAVORATORI A BASE DEL COMPUTO: 98 ENTRATA IN OBBLIGO - SOLO PER LE AZIENDE TRA 15 E 35 DIPENDENTI In questo riquadro si richiede di indicare le date di assunzione rilevanti per l’ingresso del datore di lavoro negli obblighi della legge 68/99. La compilazione di questo riquadro è richiesta solo ai datori di lavoro privati che occupano tra 15 e 35 dipendenti al momento della presentazione del primo prospetto informativo, cioè entro 60 giorni dal momento dell’effettiva entrata in obbligo.ii PAGINA 3 Tipologie di contratto Il totale dei contratti deve corrispondere a quanto indicato al rigo B12 pg 1 (soggetti disabili). Mansioni disponibili Devono essere elencate (suddivise una per ogni riga) le mansioni messe a disposizione per i lavoratori disabili. Il numero totale dei posti deve corrispondere con il numero delle scoperture della quota di riserva. La mancata indicazione dettagliata dei posti disponibili, in numero sufficiente a soddisfare l'intera quota di scopertura numerica, implica la non completezza del prospetto. Possono omettere la dichiarazione delle mansioni le aziende che hanno già coperto la propria quota di obbligo e le aziende che hanno attiva una convenzione con la Provincia di Milano ex art 11, 12 L. 68/99 oppure ex art 14 Dlgs 276/03. PAGINA 4 Convenzioni Pagine da compilare solo in caso in cui siano in corso convenzioni con la Provincia di Milano riferite agli art. 11 e 12 della L. 68/99 e all'art. 14 del d.l.g.s. 276/03. In tal caso indicare gli estremi. Autorizzazioni Da compilare solo in caso di esoneri, gradualità avviamenti, sospensioni e compensazioni territoriali in essere. Ricordiamo che tutte le autorizzazioni concesse in precedenza dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali, tramite la Legge 482/68, sono da considerarsi decadute. Le aziende cui è stata concessa la gradualità degli avviamenti alleghino copia del decreto di gradualità PAGINA 5 e 6 Richiesta di assunzione Sono da compilarsi in alternativa: la pagina 6 per i datori di lavoro privati, la pagina 7 per i datori di lavoro pubblici. Apporre in ogni caso la firma e il timbro sulla pagina interessata: costituirà richiesta di avviamento solo in caso di obbligo d’assunzione (il prospetto costituisce già di per sé una richiesta di avviamento). La firma e il timbro sono comunque da apporre anche nel caso di copertura totale e dell’assenza di obblighi d’assunzione. ALLEGATO A Elenco nominativo disabili e art 18 Il numero dei disabili deve corrispondere a quello indicato nel rigo B12 di pagina 2 e al totale della prima tabella della pagina 3. Indicare i lavoratori disabili ed i lavoratori ex art 18 collocati nella Provincia di Milano e non quelli in servizio presso le altre sedi. ALLEGATO B Prospetto riepilogativo nazionale È il riepilogativo nazionale che deve essere compilato dai datori di lavoro pubblici e privati che hanno sede legale nella provincia di Milano. Deve riportare gli stessi dati denunciati alle altre province in cui l'azienda opera. Si richiede anche alle aziende che abbiano compensazione territoriale in eccesso sulla provincia di Milano i Come da art. 4, comma 1, L. 68/99 “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.” Devono inoltre includersi (ovvero sono esclusi dal computo) altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all’art. 18, comma 2 (“orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763”) Per quanto riguarda la determinazione dell’obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative (art. 3, comma 3), si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate da tali organismi. Come da art. 3, comma 4: “Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi”. Come da art. 5, comma 2: “I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di cui all’art. 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto”. Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell’articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. ii Legge 68/99, art. 3, comma 2: “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.” DPR 333/00 art. 2 comma 2: “I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.” Circolare Ministero Lavoro n. 41/2000: “ Tenuto conto che l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta dopo dodici mesi dalla effettuazione di una nuova assunzione e che la presentazione dei prospetti, che vale anche come richiesta di avviamento, non può che ricondursi temporalmente al momento in cui tale obbligo diviene attuale, si ravvisa la necessità che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione al competente servizio dell'avvenuta nuova assunzione per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo. Al riguardo, si torna a precisare che dal compiersi del termine dei dodici mesi dalla prima nuova assunzione, decorrono i sessanta giorni per la presentazione della richiesta di avviamento al lavoro del disabile.”