istruzioni per la compilazione del prospetto

Il Servizio per l’Occupazione dei Disabili della Provincia di Milano
invita
ad inviare il prospetto informativo legge 68/99 anno 2007
tramite comunicazione on-line utilizzando il nuovo portale SINTESI
Per informazioni e accreditamento: www.provincia.milano.it/lavoro
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO 2007
Ai datori di lavoro pubblici e privati con sede legale e/o operativa nella provincia di Milano
Al fine di poter assicurare la massima collaborazione, Vi chiediamo una corretta compilazione della
documentazione relativa al prospetto informativo.
INDICAZIONI PRELIMINARI
Il Prospetto Informativo deve essere redatto in modo completo, possibilmente con l'utilizzo del
computer. Se compilato a mano scrivere in stampatello.
Il prospetto informativo, redatto su modello provinciale, deve contenere i dati dell'organico presente in
tutte le sedi della nostra provincia: non presentare un prospetto per ogni unità operativa presente
nella provincia di Milano.
Le aziende con solamente la sede legale a Milano e nessun dipendente nella provincia, devono
comunque spedire il prospetto su nostro modello: nel caso inserire il dato “0” nelle caselle dei
dipendenti.
Le aziende che hanno sede legale in provincia di Milano, devono presentare il riepilogativo nazionale
(allegato B).
Il prospetto va compilato, redatto in un'unica copia, e restituito in maniera completa secondo queste
modalità:
A) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
PROVINCIA DI MILANO
SERVIZIO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
VIALE JENNER, 24
20159 MILANO
B) a mano allo stesso indirizzo di Viale Jenner 24, MILANO, al Protocollo Provinciale dal lunedì al
giovedì, orari: 9.00 - 12.30 14.15 - 15.30, venerdì: 9.00 - 12.30.
Analizziamo ora pagina per pagina la compilazione del prospetto informativo:
PAGINA 1
Anagrafica dell’azienda/ente
Indicare nella Denominazione dell’azienda l’effettiva ragione sociale con la quale essa è registrata alla Camera
di Commercio, opera ed è riconosciuta (la nostra catalogazione avverrà solo con questa denominazione);
La Partita IVA deve essere composta da 11 numeri;
Il Codice Fiscale deve essere obbligatoriamente composto da 11 caratteri numerici o da 16 caratteri alfanumerici
(è assolutamente sbagliato eliminare gli zeri all’inizio del codice);
Il Codice ATECO è il codice ISTAT che contraddistingue l’attività economica dell’azienda ed è composto da un
massimo di 6 numeri. L’elenco è disponibile sul sito della Provincia http://www.provincia.milano.it/lavoro/
(cliccando poi Modulistica);
In caso si applichino più CCNL indicare il principale contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
Ricordarsi di apporre il timbro e la firma del legale rappresentante in basso a destra.
PAGINA 2
Conteggio dipendenti:
TOTALE DIPENDENTI NAZIONALE
Indicare il totale dei dipendenti iscritti a libro matricola dell’azienda a livello nazionale
BASE DI COMPUTO NAZIONALE
Indicare il valore su cui si calcola la quota d’obbligo nazionale. E’ pari alla somma delle basi di computo
provinciali. Se l’azienda ha sede in una sola provincia è pari alla base di computo provinciale.
A) NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI DIPENDENTI (nella Provincia)
Indicare il totale dei lavoratori dipendenti nella provincia, sommando i dipendenti delle varie sedi (operative,
amministrative e legali) dell’azienda nella provincia di Milano;
B) CATEGORIE NON COMPUTABILIi
Indicare il totale delle categorie non computabili (risultato della somma B1/B14);
B5) I contratti di lavoro somministrato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del
28/01/2005 per “illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003”, non
sono più escludibili dalla base di computo delle “agenzie per il lavoro” (ex “Agenzie interinali”) che li hanno
stipulati. Se non rientrano in altre categorie di esclusione (per esempio perché inferiori ai 9 mesi)
contribuiscono alla base di computo.
Non sono da indicarsi in carico alle aziende utilizzatrici;
B6) Inserire i contratti di reinserimento ex art. 20 della legge 223/91.
B12 e B13) Indicare rispettivamente il numero complessivo dei disabili e degli art 18 dipendenti dell’azienda;
C) TOTALE DETRATTE LE CATEGORIE NON COMPUTABILI
È uguale alla sottrazione A-B
D1) NUMERO LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E/O INTERMITTENTE
Deve essere indicato il numero delle persone con contratto a tempo parziale e/o intermittente “a chiamata” (Dlgs
276/03 titolo V capo I). Non conteggiare i lavoratori già inseriti nei riquadri da B1 a B14.
D2) LAVORATORI A TEMPO PARZIALE E/O INTERMITTENTE RIPONDERATI
Per calcolare il valore riponderato dei lavoratori a tempo parziale si deve calcolare il numero ore lavorative del
personale part time (di cui al punto D1) diviso le ore lavorative previste dal CCNL applicato.
Formula di calcolo: D2 = α / ß dove:
α è uguale alla sommatoria delle ore lavorative dei dipendenti part time al punto D1
ß è uguale al numero delle ore lavorative da CCNL
D2 va arrotondato all’unità, superiore se maggiore di 0,50 inferiore se minore o uguale a 0,50
Esempio:
Un'azienda occupa 6 lavoratori a tempo parziale: 3 lavoratori a 20h settimanali, 2
lavoratori a 30h e un lavoratore a 35h. Il CCNL applicato prevede 40h settimanali
lavorative.
Calcolo: D2 = (20+20+20+30+30+35)/40 = 155/40 = 3,875
Arrotondato all’unità 3,875 = 4
D2) LAVORATORI A TEMPO PARZIALE RIPONDERATI = 4
I lavoratori con contratto di lavoro intermittente devono essere riponderati mediante lo stesso calcolo applicato ai
lavoratori a tempo parziale. Il valore riponderato si ottiene rapportando le ore lavorative effettivamente svolte
nell’ultimo semestre (per le dichiarazioni al 31/12 dal 1 luglio allo stesso 31 dicembre) alle ore lavorative previste
dal CCNL applicato per lo stesso periodo.
E) NUMERO DEI LAVORATORI A BASE DEL COMPUTO
Valore su cui verranno calcolate le quote di riserva in base agli artt.3 e 18 della L. 68/99.
Formula di calcolo: E = C – D1 + D2
Esempio:
Riprendendo l’esempio precedente, una azienda ha 6 lavoratori a tempo parziale che
riponderati corrispondono a 4 unità.
Se il valore C (totale detratte le categorie non computabili) è 100
Calcolo: E = 100 – 6 + 4 = 98
E) NUMERO DEI LAVORATORI A BASE DEL COMPUTO: 98
ENTRATA IN OBBLIGO - SOLO PER LE AZIENDE TRA 15 E 35 DIPENDENTI
In questo riquadro si richiede di indicare le date di assunzione rilevanti per l’ingresso del datore di lavoro negli
obblighi della legge 68/99.
La compilazione di questo riquadro è richiesta solo ai datori di lavoro privati che occupano tra 15 e 35 dipendenti
al momento della presentazione del primo prospetto informativo, cioè entro 60 giorni dal momento dell’effettiva
entrata in obbligo.ii
PAGINA 3
Tipologie di contratto
Il totale dei contratti deve corrispondere a quanto indicato al rigo B12 pg 1 (soggetti disabili).
Mansioni disponibili
Devono essere elencate (suddivise una per ogni riga) le mansioni messe a disposizione per i lavoratori disabili. Il
numero totale dei posti deve corrispondere con il numero delle scoperture della quota di riserva. La mancata
indicazione dettagliata dei posti disponibili, in numero sufficiente a soddisfare l'intera quota di scopertura
numerica, implica la non completezza del prospetto.
Possono omettere la dichiarazione delle mansioni le aziende che hanno già coperto la propria quota di obbligo e
le aziende che hanno attiva una convenzione con la Provincia di Milano ex art 11, 12 L. 68/99 oppure ex art 14
Dlgs 276/03.
PAGINA 4
Convenzioni
Pagine da compilare solo in caso in cui siano in corso convenzioni con la Provincia di Milano riferite agli art. 11 e
12 della L. 68/99 e all'art. 14 del d.l.g.s. 276/03. In tal caso indicare gli estremi.
Autorizzazioni
Da compilare solo in caso di esoneri, gradualità avviamenti, sospensioni e compensazioni territoriali in essere.
Ricordiamo che tutte le autorizzazioni concesse in precedenza dal Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali,
tramite la Legge 482/68, sono da considerarsi decadute.
Le aziende cui è stata concessa la gradualità degli avviamenti alleghino copia del decreto di gradualità
PAGINA 5 e 6
Richiesta di assunzione
Sono da compilarsi in alternativa: la pagina 6 per i datori di lavoro privati, la pagina 7 per i datori di lavoro
pubblici. Apporre in ogni caso la firma e il timbro sulla pagina interessata: costituirà richiesta di avviamento solo
in caso di obbligo d’assunzione (il prospetto costituisce già di per sé una richiesta di avviamento). La firma e il
timbro sono comunque da apporre anche nel caso di copertura totale e dell’assenza di obblighi d’assunzione.
ALLEGATO A
Elenco nominativo disabili e art 18
Il numero dei disabili deve corrispondere a quello indicato nel rigo B12 di pagina 2 e al totale della prima tabella
della pagina 3.
Indicare i lavoratori disabili ed i lavoratori ex art 18 collocati nella Provincia di Milano e non quelli in servizio
presso le altre sedi.
ALLEGATO B
Prospetto riepilogativo nazionale
È il riepilogativo nazionale che deve essere compilato dai datori di lavoro pubblici e privati che hanno sede
legale nella provincia di Milano. Deve riportare gli stessi dati denunciati alle altre province in cui l'azienda opera.
Si richiede anche alle aziende che abbiano compensazione territoriale in eccesso sulla provincia di Milano
i
Come da art. 4, comma 1, L. 68/99 “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti da assumere, non sono
computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.”
Devono inoltre includersi (ovvero sono esclusi dal computo) altre fattispecie per effetto della normativa speciale di
riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di
formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l’impresa utilizzatrice e di lavoro a
domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività, ed
infine i soggetti di cui all’art. 18, comma 2 (“orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi ed i
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il
cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763”) Per quanto riguarda la determinazione dell’obbligo
dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà
sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative (art. 3, comma 3), si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e
regolamentari applicate da tali organismi. Come da art. 3, comma 4: “Per i servizi di polizia, della protezione civile e della
difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi”.
Come da art. 5, comma 2: “I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo,
marittimo terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza dell’obbligo di
cui all’art. 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a
fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto”.
Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell’articolo 4, comma
4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al
sessanta per cento, a meno che l’inabilità non sia stata determinata dall’inadempimento del datore di lavoro delle norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
ii
Legge 68/99, art. 3, comma 2: “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al
comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.”
DPR 333/00 art. 2 comma 2: “I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999,
occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una
nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile
entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo
termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere
contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto
dal comma 4.”
Circolare Ministero Lavoro n. 41/2000: “ Tenuto conto che l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta dopo
dodici mesi dalla effettuazione di una nuova assunzione e che la presentazione dei prospetti, che vale anche come richiesta
di avviamento, non può che ricondursi temporalmente al momento in cui tale obbligo diviene attuale, si ravvisa la necessità
che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione al competente servizio dell'avvenuta nuova assunzione per
consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo. Al
riguardo, si torna a precisare che dal compiersi del termine dei dodici mesi dalla prima nuova assunzione, decorrono i
sessanta giorni per la presentazione della richiesta di avviamento al lavoro del disabile.”