ûûûûû ····· Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 Agosto 1995 per il personale dipendente da Imprese esercenti Servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque. Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa propietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale, parziale a Enti, Organizzazioni, imprese private, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. VERBALE Dl ACCORDO Addì 2 Agosto 1995 presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Prof. Tiziano Treu Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. TRA l'AUSITRA rappresentata dal Dott. Francesco Tiriolo, dal Dott. Di Macco dal Dott.Franco Riccioni e dall'lng. Roberto Liscia, (Presidente Assoambiente) dalla delegazione di imprese. Sandro Dott. Sergio Gorin, Dott. Antonello Carraro e Dott. Luciano Musso la partecipazione della Confindustria rappresentata dal Dott. Ottavio Fantini con E La Federazione lavoratori Funzione Pubblica (F.P. - CGIL) rappresentata da: Carlo Podda - Segretario Nazionale, Mazzino Tamburini coordinatore nazionale e della delegazione trattante composta da: Andrea Antoniacci, Giovanni Baldi, Marino Bettini, Giustina Fasano, Daniela Marisi, Giorgio Monini, Pino Picciotto, Egidio Simonetti e Mauro Strazzari. La FIT CISL Federazione Italiana Trasporti Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Surrenti; il Settore Ausiliari del Traffico rappresentato da Pierluigi Pezzi, Segretario Nazionale Responsabile, Trombetta Costantino Segretario Nazionale coadiuvato da Francesco Bisceglia con la partecipazione dei Segretari Regionali. Responsabili: Agostinelli Leonardo, Bertotti Andrea, Bisbano Angela, Caruso Enrico, Del Giudice Antonio, Fiorentini Dario, Framarin Giorgio, Furfaro Claudio, Furioso Antonio, Lapadola Marilena, Mondolo Ennio, Noviello Ernesto, Prati Giuseppe, Proglio Massimo, Pusceddu M.Luisa, Ranieri Saverio, Romen Gotthard, Romeo Vincenzo, Tamburini Roberto, Tecce Guido, Vernice Francesco, e con la partecipazione dei rappresentanti: Maurizio Becucci, Fabrizio Beltrame, Luigi Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu, Adriano Ferraris, Ruggiero Gatti, Domenico Lobianco, Maurizio Lombardi, Maurizio Marozzi, Rinaldo Mostabilini, Alfredo Penso, Pierangelo Presenti, Francesco Tomaiolo, Calogero Tricoli. UILTRASPORTI aderente alla UIL rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, dal Segretario Generale Paolo Carcassi, Da Marco Pecorari del Coordinamento Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UIL, da Dino Milloni Presidente della Commissione Contrattuale Nazionale UIL Trasporti, da Maurizio Molinari, Giorgio Reato, Pasquale Ruggiero della Direzione Nazionale UIL Trasporti assistiti dai dirigenti aziendali e territoriali di Igiene Urbana: Alberto Arighi, Gianfranco Cardoni, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari, Orazio Colapietra, Roberto de Vincentis, Nicola Gagliardi, Gennaro Gigli, Mario Giordano, Giovanni Greco, Giuseppe Mannecchio, Domenico Marino, Paolo Modi, M. Luisa Nappini, Venerino Nicoletti. E' stato stipulato il rinnovo del CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di igiene ambientale. dipendente PROGRAMMI ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI Dl IGIENE AMBIENTALE La crescente domanda di servizi ambientali qualificati e le sempre più pressanti difficoltà riscontrabili nel ricercare soluzioni al problema dello smaltimento dei rifiuti in tutte le varie fasi assegnano un sempre più rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore dell'igiene urbana. In tale presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel reciproco rispetto delle proprie autonome competenze, convengono sull'opportunità di intraprendere azioni mirate ad una ottimizzazione dei servizi. Obiettivo fondamentale è la puntuale attuazione delle disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla raccolta differenziata ed ai conseguenti nuovi impianti (riciclaggio e conversione, depuratori, inceneritori, stoccaggio e discariche), utilizzando integralmente le pubbliche risorse finanziarie a tali scopi destinate. Sul piano più strettamente gestionale sono auspicabili soluzioni legislative e normative che consentano un adeguamento delle imprese alle sollecitazioni provenienti dall'utenza in termini di domanda di servizi, anche attraverso un ampliamento dei propri ambiti operativi. Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità: 1. Rilancio e potenziamento delle imprese che, attraverso l'acquisizione di molteplici servizi interessanti tutto il ciclo dello smaltimento dei rifiuti e/o della depurazione delle acque, assumano in concreto la connotazione di igiene ambientale tendenti una qualità totale dei servizi effettuati. alla realizzazione di 2. Corretta e completa attuazione dell'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento di normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione dei servizi stessi, e di corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di catasto dei rifiuti. 3. Una modifica degli attuali sistemi di predisposizione dei capitolati tecnici attraverso l'individuazione di criteri per la redazione di capitolati - tipo che basandosi su una durata pluriennale dei contratti di appalto, come necessario presupposto di produttivi investimenti e della formazione di adeguate professionalità dei lavoratori addetti contemplino espressamente: · garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione dei servizi, indicando o richiedendo l'impiego del personale e delle risorse economiche a tutela dell'ambiente; · obbligatorietà di tutte le disposizioni in materia di rapporto di lavoro; · condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 4. Conferenze programmatiche pubbliche da tenersi annualmente a livello regionale a cura delle parti stipulanti con la partecipazione delle associazioni dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle modalità di effettuazione dei servizi e di cogliere eventuali indicazioni utili ad un miglioramento qualitativo dei servizi stessi. In tali occasioni si procederà anche alla individuazione di aree di intervento e di utenza nelle quali le aziende possano svolgere la propria attività in modo ottimale. Le parti si impegnano a sensibilizzare gli Enti preposti alla pianificazione ed all'organizzazione dei servizi affinché venga data completa informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei servizi stessi. 5. Promuovere incontri per individuare le esigenze professionali che dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche o di nuovi processi operativi allo scopo di attivare adeguati strumenti per la formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello regionale. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO Considerato che il piano programma costituisce lo strumento attraverso il quale si determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, si conviene sull'opportunità che venga favorito un apporto costruttivo delle imprese nella definizione programmatica dell'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a: · le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici di servizi; · l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare l'utenza, con particolare attenzione alla raccolta differenziata ed ai sistemi di smaltimento; · esigenze occupazionali in particolare di nuove figure professionali per l'eventuale riorganizzazione ed adeguamento dei servizi; . gli indirizzi delle politiche di formazione del personale. ART.1 RELAZIONI SINDACALI Il ciclo della gestione dei rifiuti è interessato da un processo di trasformazione che vede le aziende impegnate nel perseguimento di una maggiore efficienza attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione dei servizi. Costanti miglioramenti dell'efficienza sono il presupposto fondamentale per realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la competitività delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato ed una maggiore stabilità dell'occupazione, che va sorretta anche mediante processi di qualificazione del personale. La riorganizzazione dei servizi trova nel fattore lavoro il suo elemento determinante. In tale premessa occorre perseguire, con la normativa contrattuale, criteri e modalità di flessibilità degli orari di effettuazione delle prestazioni lavorative allo scopo di realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi stessi e di adeguare le prestazioni svolte dalle aziende alle richieste della committenza e alle esigenze dell'utenza, nel rispetto del territorio e dell'ambiente . Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro fa proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, negli assetti contrattuali, nelle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 per realizzare, nelle competenze del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali: · all'autonomia collettiva delle parti è attribuita una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca, ai diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto; · l'assetto della contrattazione collettiva viene regolato in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tali da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e dalle risorse umane . valorizzare primariamente le opportunità offerte Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle aziende e di economicità ed efficienza dei servizi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo Interconfederale. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi connessi all'igiene ambientale, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro tra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale. 1) LIVELLO NAZIONALE Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di: · esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile; · esaminare le tendenze legislative nazionali e della UE; . esaminare i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento; · esaminare le opportunità di realizzare programmi formativi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con particolare riguardo all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e . realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti d'appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia; · promuovere la più ampia applicazione del presente CCNL anche attraverso le opportune azioni in sede amministrativa e legislativa; · esaminare l'andamento dei principali indicatori dell'andamento del settore e delle tendenze in atto sulla competitività delle imprese. 2) LIVELLO REGIONALE TERRITORIALE Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di accertare le esigenze in materia dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione con riferimento ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la tutela al fine di promuovere gli opportuni interventi; dell'ambiente, · concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse livello nazionale di cui al punto 1: a · analizzare i dati relativi alla mobilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di controllo e prevenzione malattie. In caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà comunali e/o territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi), ne sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS territoriali ed alle RSU in un apposito incontro per verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro. In tale occasione saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative, e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale in esubero. Qualora dai processi di ristrutturazione derivino conseguenze sul piano della contrazione degli organici, preso atto dell'impossibilità di individuare soluzioni per la ricollocazione del personale, resta impregiudicata la facoltà dell'azienda di attivare il ricorso agli strumenti legislativi preposti alla gestione delle eccedenze di personale (mobilità ex L. 223/91, cassa integrazione, contratti di solidarietà). 3) LIVELLO AZIENDALE Le imprese forniranno periodicamente informazioni alla R.S.U.: sull'applicazione delle delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Leg. 626/94: . sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 52 del presente contratto; . sui contratti di appalto in scadenza, Nel corso di appositi incontri fra le imprese e formeranno oggetto di esame preventivo: le R.S.U. · gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche: · la nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e le diverse condizioni ambientali che ne influenzano l'espletamento nell'obiettivo anche di realizzare il pieno utilizzo degli automezzi e degli impianti quando abbiano riflessi sulle condizioni del lavoro e sulla conseguente consistenza dell'organico; · la regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art. 23, lettera b), comma 6, fermo restando le disposizioni del medesimo art. 23 in materia di orario di lavoro. L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali. Formeranno altresì oggetto di intesa con le R.S.U.: · l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 28, lettera C, per l'effettuazione delle prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell'orario di lavoro; · la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi; . la fornitura degli indumenti di lavoro; · le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro; · l'adozione di orari flessibili, anche con particolari categorie di personale, e soluzioni in materia di flessibilità integrative a quelle previste dal presente CCNL. · la definizione di nastri orari giornalieri differenziati, nell'ambito dei quali le imprese potranno attuare l'articolazione delle prestazioni lavorative. In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali le distinte attribuzioni delle imprese e delle RSU e Le parti dichiarano che è loro comune intento, anche nell'ambito del confronto aziendale, perseguire il miglioramento della produttività e della competitività delle aziende. Pertanto si danno atto che il confronto a livello aziendale, in coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti Sociali e il Governo del 23 luglio 1993, potrà articolarsi con riferimento a risultali conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di economicità gestionale e miglioramenti qualitativi, che non discendano direttamente da investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche, sulla base delle materie, dei criteri e delle procedure stabiliti dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro. ART. 2 SFERA DI APPLICAZIONE Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di igiene ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e/o trasporto del rifiuti solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti stessi, ivi compresa, la depurazione e/o potabilizzazione delle acque. Il presente CCNL si applica altresì alle imprese artigiane ed alle società cooperative anche nei confronti dei soci. ART. 3 CESSIONE TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DELL'AZIENDA In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non si risolve il rapporto di lavoro ed il personale conserva tutti i diritti nei confronti della nuova azienda. In caso di fallimento dell'azienda seguito dal licenziamento del lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto all'indennità di preavviso ed al trattamento di fine rapporto stabiliti dal presente contratto come per caso di licenziamento. ART. 4 PASSAGGI DI GESTIONE Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il subentrante e le Organizzazioni Sindacali territoriali e aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura relativa al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante, nei limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della scadenza dell'appalto. A detto personale saranno riconosciuti il trattamento economico contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi gli aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del CCNL 18.12.80. L'eventuale differenza retributiva per effetto del nuovo inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore. In caso di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda. ART. 5 RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE L'impresa aggiudicataria, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con le competenti Organizzazioni Sindacali per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori assunti in base al 1° comma dell'art. 4. ART. 6 INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito dl ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. Per il personale impiegatizio la previdenza e il trattamento di fine rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto. ART. 7 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO In applicazione di quanto previsto dal Protocollo il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata la parte normativa e biennale per la parte economica. 23 luglio 1993, quadriennale per Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 1995. Gli accordi e le intese che prevedono l'assorbimento esplicheranno la loro efficacia. La scadenza è fissata al 31 dicembre 1998, con l'intesa di tacita proroga se non discettato da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996. Copia del presente contratto sarà consegnata dalle imprese personale dipendente. al ART. 8 ASSUNZIONE DEL PERSONALE L'assunzione del personale viene effettuata dall'azienda in conformità alle norme di legge. L'azienda dovrà avviare l'aspirante a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate (Enti o presidi sanitari) per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell'assenza di malattie contagiose. L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge previste per gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni di avvenuta profilassi. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale dovranno essere specificati: 1. la data di inizio del rapporto di lavoro; 2. la qualifica ed il livello a cui il lavoratore viene assegnato; 3. il trattamento economico iniziale; 4. la durata del periodo di prova; All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare: 1. carta d'identità o documento equipollente; 2. libretto di lavoro o documento equipollente; 3. blocchetto DM 10L e numero di codice INPS; 4. certificato generale del casellario giudiziario in data anteriore a mesi tre; 5. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura; 6. certificato della Repubblica; dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura 7. stato di famiglia; 8. dichiarazione attestante il domicilio ed il codice fiscale; 9. foto tessera. I certificati di cui nn. 4) 5) e 6) potranno essere consegnati 30 giorni dalla data di assunzione. entro In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 9.12.77 n. 903 non può essere adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti mansioni ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili per loro natura con la condizione della donna lavoratrice: 1. carico e/o scarico manuale; 2. spurgo dei pozzi neri. Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio considereranno inoltre eventuali richieste del personale femminile tese ottenere ad l'esenzione del lavoro notturno. Per l'assunzione in vigore. dei giovani si richiamano le disposizioni di legge DICHIARAZIONE A VERBALE In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento del livello di inquadramento nel quale sono classificati i quadri il personale avente funzioni direttive e il personale di concetto. Le parti si riservano altresì di individuare ulteriori qualifiche impiegatizie ed operaie comportanti l'assegnazione di compiti di particolare rilievo complessità e fiducia. ART. 9 APPRENDISTATO La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge dal relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n 56/87, art. 21). Il rapporto operai specializzati agli impianti di gli impiegati per di apprendistato è istituito per la formazione e degli addetti alle officine di riparazione e manutenzione ed depurazione per acque e trattamento rifiuti, i quali sono previste mansioni esecutive. Operai (durata 3 anni) 1° anno: 62% della retribuzione; 2° anno: 70% della retribuzione; 3° anno 80% della retribuzione. Impiegati (durata 1 anno) · tutto il periodo: 70% della retribuzione. nonché Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente CCNL. La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello della classificazione unica. ART. 10 PERIODO DI PROVA Il lavoratore assunto in servizio fuori dei casi di cui all'art è soggetto ad un periodo di prova, di non oltre mesi 6 per il personale inquadrato nell'8°, 7°, 6°, e di non oltre mesi 3 per il restante personale. 4, Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il lavoratore presta servizio. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa. Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo lavoro prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ma, 14ma mensilità, di ferie ed il trattamento di fine rapporto. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del 8° e 7° livello e durante il primo mese per il rimanente personale, sarà corrisposta la retribuzione globale per il periodo di servizio prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ma e 14ma mensilità e di ferie. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o nei casi di trasferimento da altra azienda del settore in attuazione delle norme sul collocamento. Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato in servizio con decorrenza dal primo giorno della assunzione a tutti gli effetti del presente contratto e pertanto il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente. Nei casi di sopravvenuta malattia - anche derivante da infortunio il periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno di inizio della malattia, superato tale limite di tempo il rapporto di lavoro rimane risolto ad ogni effetto. Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà sospeso sino alla guarigione clinica accertata dall'lNAIL. ART. 11 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art 8 bis). Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le parti convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi n. 230 del 1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori assunzioni con contratto a tempo determinato nei seguenti casi: · chiusura di impianti di smaltimento accedere temporaneamente ad altri impianti; con necessità · interventi di ripristino ambientale (es. Scarichi bonifica, discariche, trasporti eccezionali, rifiuti, ecc.); di abusivi, · sostituzione di lavoratori in aspettativa; · esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo; . lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate. · necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nei periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio. In tal caso il periodo di cui al 3° comma dell'art 31 è modificato in "giugnosettembre" per le gestioni in cui si faccia ricorso ad assunzioni a termine. Degli assunti sarà rappresentanze sindacali aziendali. data comunicazione contestuale alle Il trattamento contrattuale di malattia e di infortunio ed il relativo periodo di conservazione del posto sono limitati alla durata del contratto a tempo determinato. L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto a termine sarà esaminato preventivamente la struttura sindacale aziendale. con ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Tutto il personale - operai ed impiegati - viene inquadrato in 8 livelli, i quali sono definiti dalle corrispondenti declaratorie, completate da esemplificazioni ed alcune da profili professionali. DECLARATORIE PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI 1 ° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che svolgono attività manuali una professionalità a contenuto elementare. semplici richiedenti Profili Lavoratore che svolge attività manuali per eseguire le quali è sufficiente un periodo minimo di pratica Esempi: · uscieri, custodi e figure consimili; · addetti alla pulizia dei locali aziendali. Vengono altresì inquadrati in tale livello i lavoratori destinati a mansioni di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi, normalmente necessario all'acquisizione delle conoscenze elementari del processo lavorativo al quale saranno assegnati, computandosi a tal fine anche il servizio eventualmente prestato presso altre imprese del settore nell'ultimo quinquennio. 2° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che svolgono attività semplici che richiedono conoscenze elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, nell'ambito di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto. Profili: Lavoratore che, applicando conoscenze pratiche acquisibili con breve tirocinio, svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche con uso di strumenti, macchinari e veicoli per i quali non sia prescritta la patente di guida o sia prescritta la patente di grado A. Esempi · addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori anche con l'uso di veicoli; . addetti alle affissioni, deaffisioni e cancellazioni scritte, anche con l'uso di veicoli, addetti al diserbo meccanico o manuale, anche con l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche; · addetti agli impianti fissi o simili e/o agli impianti di smaltimento ed alle officine che eseguono anche semplici ed elementari operazioni meccaniche; · addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione, anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di sostanze chimiche consentite dalle disposizioni di legge in maniera; . addetti ai pozzi neri, pozzetti stradali e raccolta acque che eseguono operazioni semplici e/o elementari; fecali · conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di grado B. 3° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le quali richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità ed autonomia operativa limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate; lavoratori che svolgono attività richiedenti il possesso di una professionalità necessaria per l'esecuzione promiscua di mansioni polivalenti in applicazione di conoscenze tecnico - pratiche e di metodi operativi definiti. Profili: Lavoratore conducente di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati in dotazione al mezzo che coordina l'unità operativa. Profili: · autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di autoinnaffiatrice, ecc: (Da tale figura professionale sono esclusi i conducenti espressamente inquadrati in altri livelli). Lavoratore che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello guidando ed utilizzando in maniera sistematica e non occasionale veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B. Esempi: · addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, con l'uso di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B. Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori inerenti l'esercizio degli impianti e/o montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc. di normale difficoltà su macchine ed impianti oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore. Esempi: · operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli impianti fissi compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di depurazione delle acque; · carropontista trattamento rifiuti; · addetto di addetto agli impianti di incenerimento e al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature alimentazione e selezioni negli impianti di trattamento rifiuti. A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le seguenti figure professionali: · guardie giurate che provvedono alla vigilanza e tutela della sicurezza degli impianti e del patrimonio aziendale; · addetto al magazzino; · lavoratori addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, diserbamento chimico, ecc. cui è anche demandata la preparazione dei composti; · lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori, · lavoratore che, su dettagliate istruzioni, effettua lavori di dattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo ed archiviazione delle pratiche di competenza, di addetto al centralino, anche se promiscuamente. 4° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico od amministratori, di particolare rilievo rispetto al 3° livello, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teoriche pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti con autonomia operativa connessa ad istruzioni non necessariamente dettagliate. Conducenti di automezzi che svolgono attività richiedenti il di un'elevata professionalità, ovvero adeguata capacità per l'esecuzione continuativa di mansioni promiscue. possesso Profili: Lavoratore specializzato che svolge attività per l'esecuzione delle quali si richiedono elevate cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tipologia di lavoro. Esempi: · operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e non; · conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività dei lavoratori di livello inferiore nell'ambito della squadra; · turbinista; · conduttore di generatori di vapore. Profili: Lavoratore che negli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti è addetto alla manovra e alla normale manutenzione di gru a carro-ponte e che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il ciclo completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di conduttore dell'impianto. Lavoratore che espleta attività per le quali è richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Esempi: · operatori CED; · operatore che effettua anche il controllo chimico della linea acqua/fanghi Lavoratore specializzato che procede alle necessarie individuazioni di guasti e, anche sulla base di indicazioni e di disegni o schemi esegue lavori di precisione e/o natura complessa per l'aggiustaggio e/o riparazione, manutenzione e messa a punto di autoveicoli di attrezzature, di macchine e di impianti, garantendo le caratteristiche prescritte. Esempi: · operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e manutenzione ed agli impianti di depuratori acque e trattamento rifiuti. Vengono altresì figure professionali: inquadrate in questo livello le seguenti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado C che oltre alle mansioni di autista di 3° livello effettuano promiscuamente: a) nell'ambito del servizio di raccolta attività di carico, ed accessorie in concorso con altri lavoratori; b) operando in funi, bracci, ganci, e/o idraulicamente; singolo la movimentazione di cassoni catene, polipi e benne azionati a scarico mezzo di meccanicamente c) attività di raccolta carico scarico ed accessorie in singolo utilizzando un minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta la patente di grado C, con dispositivo di compattazione avente caratteristiche costruttive tali da consentire il trasferimento dei rifiuti in altro autocompattatore); · conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali; · operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione, con intervento personale e diretto in concorso con altri lavoratori in fognature e in pozzi neri; · conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali: . conducenti di autocompattatore ad operatore unico dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata; con · conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesto possesso della patente E; · stenodattilografo che, oltre alle mansioni di 4° svolte promiscuamente anche mansioni previste dal 3° livello; il livello, · lavoratore che partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori (caposquadra) 5° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative e/o tecniche richiedenti adeguata discrezionalità ed autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano. Profili: Lavoratore che opera individualmente espletando mansioni di massima specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione di interventi complessi e compiuti con l'indicazione e la scelta delle modalità dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione con responsabilità estese anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori di natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative. Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con l'apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori di livello inferiore, nell'area di propria competenza. Relativamente all'inquadramento del personale delle officine nel 5° livello per area si intende la somma delle operazioni che determinano il ciclo completo ed integrale degli interventi su: a) trazione ed autotelaio; b) carpenteria ed attrezzature specifiche; c) impianti elettromeccanici, elettronici, elettropneumoidraulici, oleodinamici, salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo del 5° livello; d) carrozzeria, comprese scocca portante e del telaio. le operazioni di riallineamento della Lavoratore al quale siano attribuiti compiti riguardanti nelle zone e settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione del lavoro, la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai fini dei provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizio o gestioni). Lavoratore che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati da notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni polivalenti ed interscambiabili di conduttore, elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatori di vapore per il quale è richiesta la patente di 1° grado generale che provvede altresì ad assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto Lavoratore elevate addetto agli impianti di cui sopra che in possesso di capacità tecnico - pratiche e di adeguata preparazione professionale acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza di lavoro, con autonomia operativa, svolge mansioni di natura tecnica di notevole rilievo, varietà e complessità relative alla conduzione e manutenzione degli impianti, anche con compiti di guida e controllo di personale, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento dell'impianto, alla condotta ed ai risultati della lavorazione, e in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica, e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione. Lavoratore che negli impianti di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla il lavoro in turni composti da più squadre. Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione quadri sinottici e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad interventi per assicurarne il regolare funzionamento. di Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti dell'analista di 4° livello, sulla base delle determinazioni analitiche effettuate, fornisce le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed i risultati, agli addetti alla conduzione dell'impianto per le conseguenti variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo. A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello le seguenti figure professionali: · addetto alle elaborazioni contabili; · programmatore CED. 6° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica e/o amministrativa in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia pure nell'ambito e nei limiti di direttive generali, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale ed esperienza, che coordinano e controllano attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di importante ufficio o di centro di servizio di notevole rilevanza. Esempi: · addetto alla contabilità generale ed analitica; · ispettore e/o preposto al controllo ed alla tecnicoamministrativa di diverse gestioni; organizzazione · responsabile tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata. 7° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione e con i preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali e con l'apporto della preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, o che svolgono compiti comportanti decisioni rilevanti per la propria ed altra unità organizzativa al notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico. Esempi: · analista di sistema elaborazione dati; · responsabile di settore tecnico o di settore amministrativo composto di più uffici. 8° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello: Lavoratori che, in diretta collaborazione vertici con i massimi dell'impresa e nell'ambito delle disposizioni generali di questi, coordinano e controllano il lavoro di più uffici o servizi fondamentali con pluralità di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa o che comunque dispongono istruttorie di carattere tecnico, esplicano attività di analisi, interpretazione e di studio per la ricerca di soluzioni per gli organi superiori su materie aventi carattere di rilevante importanza nella vita aziendale. Esempi: · lavoratore che coordina le attività di una struttura tecnica o amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per il conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati dalla Direzione Aziendale; · coordinatore di più settori. NOTA A VERBALE RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7° Per i lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive si applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. All'inquadramento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei diversi livelli, si procederà sulla base delle mansioni effettivamente svolte dai singoli lavoratori e della classificazione categoriale in atto, di comune accordo tra la struttura sindacale o aziendale delle Organizzazioni stipulanti e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni o modifiche che alterino la struttura della classificazione prevista dal presente articolo. Il lavoratore che durante l'orario giornaliero di lavoro sia comandato a svolgere più mansioni di livelli diversi ha diritto alla intera retribuzione giornaliera commisurata a quella del livello superiore. Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà inquadrato nel livello superiore indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte. La distinzione in atto fra operai e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato e che, comunque, hanno riferimento distintamente a tali lavoratori. NOTE ALL'ART. 12 Le indennità corrisposte in base alle note in calce all'art. CCNL 4.2.84 sono soppresse in quanto tenute presenti ai della determinazione dei minimi tabellari di cui al CCNL 23 gennaio salvo quelle di seguito espressamente previste: 9 del fini 1988, 1. agli autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata Canal jet, nonché ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con dispositivo automatizzato di caricamento laterale assistito da apparecchiatura video-computerizzata verrà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500. 2. agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello i quali operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori o inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di almeno un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta su strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale di edificio, nonché ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali di espurgo pozzi neri, sarà corrisposta, per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L 700. 3. ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o motocarri per i quali sia prescritto il possesso della patente di grado che effettuano in singolo anche la raccolta e/o spazzamento, sarà corrisposta per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L. 1.000. A Le indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto e non sono computabili nel trattamento di malattia ed infortunio. Tali indennità, inoltre, non sono cumulabili, nel senso che maggiore assorbe la minore. la Al fine di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per particolari ed eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore del CCNL 23.1.88, in applicazione estensiva dei trattamenti contemplati dalle soppresse note all'art. 9 del CCNL 4.2.84, sono mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non costituiscono presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento. Le parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la possibilità di un eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel quadro delle previsioni di cui all'art. 43 del CCNL 18.12.1980. DICHIARAZIONE A VERBALE Profili e esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazioni ai livelli di inquadramento. Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazione organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l'impresa e le R.S.A. procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, da sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale. NORMATIVA QUADRI In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 190/85, la qualifica di quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito dell'8° livello svolgono con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. I lavoratori definiti quadri ricoprono ruoli ad alto contenuto professionale, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di particolare originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o entità organizzative di particolare complessità. Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue: . Passaggio temporaneo di mansioni Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei mesi consecutivi . . Responsabilità civile e/o penale Le aziende s'impegnano a garantire ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie. . indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di nella misura di L. 150.000 lorde mensili; di quadro, funzione Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento Fine Rapporto, della 13ma e 14ma mensilità. di DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa ai quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985. COMMiSSIONE NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente disciplinato dalla normativa del presente contratto, salvò quanto previsto dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le parti riconoscono l'opportunità di istituire una Commissione Nazionale con obiettivi di studio ed analisi in materia di classificazione dei lavoratori. Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di: · acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa di svolgimento dei servizi che possono produrre ricadute di inquadramento vigente; le sul modalità sistema · verificare, anche in relazione alla complessità dei problemi organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano oggi alle Aziende di igiene Urbana, la necessità di integrare l'attuale struttura classificatoria, con nuove professionalità; · valutare le esperienze verificate a livello aziendale in a possibili differenziazioni di professionalità presenti ed il collegamento con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria; ordine · approfondire la connotazione di svolgimento dei servizi e l'articolazione delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze sin qui acquisite. La Commissione, che sarà istituita entro il 31 marzo 1996, potrà considerare i diversi modelli organizzativi presenti nel settore e procederà quindi alla stesura di un documento che registri le posizioni raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia. Tale documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente CCNL ai fini dell'eventuale modificazione dell'attuale classificazione del personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con le modalità che saranno definite dalle trattative. Al fine di rendere la classificazione più aderente alle diverse realtà organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza di singole figure che non trovino precisa identificazione nella attuale classificazione o di eventuali nuove figure professionali, le parti procederanno a livello aziendale ad una preliminare verifica delle posizioni interessate trasmettendo segnalazione motivata alla Commissione Nazionale. Le Organizzazioni Nazionali stipulanti potranno definire il conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della struttura contrattuale della classificazione del personale. ART. 13 MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore, ha diritto alla retribuzione base del livello superiore; l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. Il passaggio di livello dà diritto al lavoratore di conservare "ad personam" (non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici di anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione base del livello di provenienza e quella del livello cui viene assegnato. Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti periodici di anzianità che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello. In caso di passaggio di livello si applica la norma di cui al comma dell'art. 18. L'azienda mediante lettera. 4° dovrà comunicare al lavoratore il passaggio di livello L'assegnazione temporanea a mansioni corrispondenti al livello superiore e il passaggio di livello dovranno avvenire sulla base di criteri obiettivi, predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale. La presente norma non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al 7° e 8° livello. ART. 14 RETRIBUZIONI In relazione alle indicazioni ricorrenti nel presente contratto, circa il trattamento da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che: · con l'espressione "retribuzione paramentrale", si intende quella risultante dalla applicazione dei parametri di cui agli arit. 12 e 17; . con l'espressione "retribuzione individuale" si intende la somma della retribuzione parametrale, dell'indennità di contingenza, degli aumenti periodici di anzianità e degli eventuali aumenti di merito; · con l'espressione "retribuzione globale" s'intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità sostitutive di esse, nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e la indennità di trasferta, l'indennità maneggio denaro e l'indennità mezzo di trasporto. CHIARIMENTO A VERBALE Con riferimento alla definizione della retribuzione restano le previsioni contrattuali in corrispondenza delle varie indennità. Nel concetto di indennità in applicazione dell'art. 28. non rientrano i compensi ferme corrisposti ART. 15 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE La retribuzione globale dovrà essere corrisposta non oltre il 15° giorno successivo alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4. In caso diritto che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno gli interessi nella misura del 3 per cento in più del tasso di sconto. ufficiale Ove ostino esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà, nell'ultimo giorno feriale del mese, un acconto commisurato alla somma della retribuzione globale netta e dell'importo degli eventuali assegni familiari arrotondata in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà essere corrisposto entro l'ultimo giorno feriale del mese successivo. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza e della somma pagata a quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che avanzi il reclamo all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario sia esercitato all'atto del pagamento per errori puramente contabili e di inquadramento. In caso di contestazione sulla somma pagata, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata. ART. 16 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art. 14, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 per tutti i lavoratori. La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per 39 (convenzionale) e dividendo il risultato per 6. ART. 17 RETRIBUZIONE E SUE VARIAZIONI Le retribuzioni parametrali mensili valide dal 1 gennaio 1995 sono quelle di cui all'allegata tabella. Dette retribuzioni sono comprensive: a) dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977; b) delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975; c) dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al CCNL, 1 dicembre 1977; d) degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo 1975; e) degli importi dell'indennità perequativa di cui all'accordo 16 dicembre 1981, decurtati di L. 10.000 f) dell'indennità perequativa di Lire 10.000 di cui all'art. 47 CCNL 23.1.88. del ART. 18 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Con decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio di anzianità maturerà un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per ciascun livello di appartenenza. 1) livello 29.500 2) livello 34.200 3) livello 37.000 4) livello 40.500 5) livello 46.500 6) livello 52.500 7) livello 60.500 8) livello 67.500 Gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo al 30 giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di ciascun biennio spettano, al 30 giugno del biennio di riferimento, tanti ventiquattresimi degli importi di cui al primo comma, quanto sono i mesi di servizio prestato. Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla seguente tabella: fino 1) livello 295.000 2) livello 342.000 3) livello 370.000 4) livello 405.000 5) livello 465.000 6) livello 525.000 7) livello 605.000 8) livello 675.000 Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati nel lavello di provenienza e la frazione di scatto relativa al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in cifra fissa riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, IV comma, del CCNL 18.12.80, così come risulta integrato dal successivo accordo del 16.12.80. NORMA TRANSITORIA Gli aumenti periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai sensi del soppresso art. 16 del CCNL. 23.1.88 (compreso quindi l'importo relativo all'aumento periodico decorrente dall'1.1.1992) saranno mantenuti in cifra fissa, verranno ridotti degli importi trasferiti nelle retribuzioni parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e concorreranno, nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui al terzo comma del presente articolo. ART. 19 TREDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale commisurata al mese di novembre e riferita al periodo 1° gennaio 31 dicembre. Il pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre. In caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno calcolando la tredicesima mensilità sull'ultima retribuzione globale. ART. 20 QUATTORDICESIMA MENSILITA' L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione globale commisurata al mese di giugno, e riferita al periodo 1° agosto - 31 luglio. Il pagamento della 14a mensilità avverrà entro il 30 giugno. Nel caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori. Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto il corso dell'anno calcolando la quattordicesima sull'ultima retribuzione globale . durante NORME TRANSITORIE Le aziende alla che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960 relativo corresponsione del "premio estivo" ora quattordicesima mensilità, avessero riferito l'erogazione all'anno solare manterranno lo stesso criterio di calcolo fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto nel periodo 16 agosto - 27 dicembre, di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità non dovuto in relazione al mancato compimento dell'anno solare. Le aziende che hanno riferito per il passato la quattordicesima mensilità al periodo 1° settembre - 3 agosto, continueranno a mantenere lo stesso criterio di calcolo. ART. 21 INDENNITA' E SOMMINISTRAZIONI a) Rimborso spese di trasporto - Qualora l'azienda, consenziente il lavoratore, gli richieda di usare il proprio veicolo a motore per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità chilometrica calcolata in base alla tariffa ACI. b) Rimborso spese per testimonianza - E' corrisposta la normale retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto inoltre al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. c) Indennità di trasferta - il lavoratore comandato a prestare servizio fuori sede, eccezion fatta per i casi previsti all'art. 23 lettera B, 4° e 5° comma, ha diritto: . al rimborso delle spese effettive del viaggio (per i viaggi in ferrovia prima classe); · al rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie all'espletamento della missione; · a un'indennità commisurata al 50 per cento della retribuzione individuale giornaliera, per ciascun giorno di trasferta. La trasferta non potrà avere durata superiore a mesi 3. d) indennità maneggio denaro - il lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, ha diritto ad una indennità del 5 per cento della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza. Tale indennità verrà corrisposta pro-rata anche a chi sostituisce temporaneamente il lavoratore preposto al servizio. e) Somministrazione latte - Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende. Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle predette aziende. f) Alloggio - L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro l'azienda richieda l'abitazione presso il complesso aziendale, sarà concesso gratuitamente. Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla data della risoluzione stessa. g) Raggiungimento posto di lavoro - Qualora la sede abituale di lavoro sia ubicata fuori di un centro abitato ed in località' non adeguatamente servita da mezzi pubblici di trasporto, e l'azienda non provveda con mezzi idonei al trasporto, sarà corrisposto un rimborso spese da concordarsi in sede aziendale fra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti. Tuttavia per i Comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti tale rimborso viene stabilito nella misura di lire 500 per ogni giorno di effettiva presenza. h) ad indennità sgombero neve - Ai lavoratori in servizio chiamati effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un'indennità del 5% della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse. Tale indennità assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati. L'assorbimento va operato tenendo presente quanto globalmente spettante in base agli eventuali accordi a qualsiasi titolo stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto della nuova indennità contrattuale. i) Rimborso spese vidimazione patente - Agli autisti ed ai conducenti di motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituti, saranno rimborsate le spese per la vidimazione annualmente della patente nonché, previa presentazione di idonea documentazione, le spese per l'effettuazione delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa. Il rimborso delle spese di cui sopra spetta altresì ai lavoratori cui è richiesto, in via ricorrente, l'uso dei veicoli aziendali o di proprietà dei lavoratori stessi, per ragioni di servizio. l) Docce - L'azienda è tenuta alla istituzione di docce. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. m)Trasferimenti - Al lavoratore che per disposizioni dell'azienda sia trasferito da una sede all'altra della stessa, situata in diversa località, comportante conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio del lavoratore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per sé, per la famiglia e per le masserizie, nonchè un importo "una tantum" pari ad una retribuzione globale mensile, oltre ad 1/5 della stessa per ogni eventuale familiare a carico che con lui si trasferisca. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente denunciato e registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, al trattamento di fine rapporto, al preavviso ed alle altre indennità previste per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di 8° e 7° livello, all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento viene considerato dimissionario. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra o da un centro operativo ad un altro se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato non per ragioni che comportino il licenziamento per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di trasferimento, ha diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio. Il lavoratore trasferito goduto precedentemente. conserva il più favorevole trattamento Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di un mese. Il trasferimento dovrà essere comunicato contestualmente struttura sindacale aziendale. n) Locale dei consumazione pasto - Le aziende metteranno a alla disposizione lavoratori un locale la consumazione del pasto. idoneo, convenientemente attrezzato, per o) indennità sostitutiva di mensa - Ai lavoratori per ogni giornata di effettiva presenza, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa, di L. 1.000 giornaliere, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel TFR. Restano salve le condizioni di miglior favore in atto. NOTA A VERBALE L'eventuale riconoscimento del pasto da parte esclude l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa. dell'impresa p) indennità turni a ciclo continuo - Ai lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni compete un'indennità pari al 6% della retribuzione parametrale giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto. Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale. q) indennità lavoro domenicale - Ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta una indennità di L. 8.000 per ogni domenica effettivamente lavorata. Detta indennità è comprensiva dell'incidenza di tutti del presente contratto. gli istituti r) indennità lavaggio indumenti - Agli operai cui sono dati in uso gratuito gli indumenti di cui all'articolo 22 viene corrisposta un'indennità lavaggio indumenti nella misura di L. 500 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel TFR. Tale indennità viene altresì corrisposta agli impiegati addetti agli impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del 3° comma del medesimo art.22. ART. 22 INDUMENTI DI LAVORO Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni: a consumazione: · tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali; . guanti, fino a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti; ogni anno: · due paia guanti per gli autisti e per il personale di officina; . due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale; ogni due anni: · un paio servizi esterni; di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai · 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria della azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto); · 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella foggia consuetudinaria nell'azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri; ogni 3 anni: . un impermeabile personale addetto ai servizi esterni. Ogni cinque anni: · un giaccone di pelle per gli autisti. Per gli impiegati addetti normalmente verranno assicurate le seguenti dotazioni: ai servizi esterni · due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 invernale . un impermeabile ogni tre anni; . un giaccone di pelle ogni 5 anni. Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare protezione igienica, saranno forniti idonei indumenti. La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e preventivamente con le R.S.U. sulla base annua procapite, al netto dell'IVA, di L. 459.800 intesa come media della spesa richiesta per le diverse categorie di lavoratori. Il valore di indumenti di lavoro a valenza pluriennale (stivali, impermeabili, giacconi di pelle, ecc.) è compreso nella suddetta spesa annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento. L'importo anzidetto, valevole per l'anno 1995 sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi praticati dai grossisti. E' fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in sostituzione di tutto o di parte del vestiario. DICHIARAZIONE A VERBALE Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; abito invernale si intende: pantalone, camicia o maglia, berretto. L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l'uso. per ART. 23 ORARIO DI LAVORO A) Durata settimanale dell'orario di lavoro La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi, salvo deroghe previste in sede aziendale. Le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60 minuti settimanali, di tutte le riduzioni effettive dell'orario di lavoro settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di lavoro sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori. B) Orario giornaliero di lavoro L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio. L'orario giornaliero di lavoro potrà essere effettuato anche nell'ambito di nastri lavorativi definiti a livello aziendale ai sensi dell'art. 1 (relazioni sindacali) Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di lavoro sarà computato nell'orario di lavoro. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il maggior tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto, le località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione oltre l'orario normale, ai sensi dell'art. 28, se disposto oltre l'orario di lavoro. Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro due ore dalla fine del turno. Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto turni notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti. in NOTA A VERBALE Per il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su 3 turni giornalieri, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al 3° comma del presente articolo sarà attuata attraverso la concessione di riposi compensativi. Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre. Per i dipendenti aventi mansioni direttive si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 1955, salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro. ART. 24 ORARIO NORMALE IN REGIME DI FLESSIBILITA' In relazione alle peculiarità del settore e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, comportanti variazioni dell'intensità lavorativa, l'orario normale di lavoro di cui all'art. 23 può essere realizzato anche come media settimanale o su un arco di più settimane. Le aziende interessate potranno attuare programmi di lavoro che comportino periodi con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e periodi con prestazioni lavorative inferiori a tali limiti, purchè realizzino comunque, in media le previsioni di cui all'art. 23. Tale media potrà essere realizzata con riferimento a: a) singole settimane, con giornate di lavoro sino ad 8 ore ed altre, a compensazione, di durata inferiore al normale orario giornaliero (pari a 7 ore e 30 minuti o a 6 ore e quindici minuti, rispettivamente in caso di distribuzione in cinque o sei giorni); b) più settimane, con prolungamento dell'orario settimanale in presenza di maggiore richiesta di servizi, fino ad un massimo di 45 ore settimanali, alle quali corrisponderanno, a compensazione, settimane di minore prestazione lavorativa. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale settimanale fino ad un massimo complessivo annuo di 100 ore individuali e fino al limite di 45 ore settimanali verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni calcolate sulle quote orario della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza: 15% per le prime 80 ore 20% dalla 81a alla 100a ora Tali maggiorazioni devono intendersi comprensive dell'incidenza del compenso per prestazioni in regime di flessibilità in tutti gli istituti contrattuali e sono escluse dal calcolo del T F.R. Tali programmi - che potranno anche riguardare singole attività o categorie di lavoratori - nonché gli eventuali spostamenti, saranno preventivamente comunicati alle R.S.U Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'art. 23 non dà diritto a compenso per prolungamento orario o lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata compensativa inferiore a quella prevista dallo stesso art. 23 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Le imprese dovranno portare a conoscenza dei singoli lavoratori interessati, con un preavviso di 10 giorni, gli orari di lavoro definiti in regime di flessibilità e i relativi periodi. Nell'individuare tali orari le imprese avranno cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno. Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste in giornata di riposo settimanale di cui all'art. 29. L'esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità, oltre i limiti di cui al presente articolo, formerà oggetto di definizione fra impresa e OO.SS. e RSU ove costituite. A decorrere dal 1° gennaio 1999 nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità piurisettimanale il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo sulla base di una valutazione comune dell'Azienda delle OO.SS ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali. In caso di valutazioni divergenti fra le parti in ordine all'attuazione della presente norma si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si danno atto che l'attuazione di processi di flessibilità previsti dal presente articolo dovrà non influire sulla quantificazione dell'organico aziendale . CHIARIMENTI A VERBALE 1) Le parti si danno atto che gli accordi aziendali in materia di flessibilità definiti prima della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, mantengono integralmente inalterata la propria efficacia. 2) Con riferimento a quanto previsto dagli ultimi due commi del presente articolo, si chiarisce che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione nelle sole gestioni alle quali sia correlato un apposito organico. 3) Nei periodi in cui siano programmate prestazioni lavorative in flessibilità piurisettimanale ai sensi del 2° comma, lettera b), ai lavoratori impegnati in regime di flessibilità non potranno essere richieste prestazioni lavorative in straordinario individuale programmato. Nei medesimi periodi, nelle sole settimane in cui è previsto il superamento dell'orario contrattuale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera non può essere inferiore al normale orario giornaliero contrattuale (pari a 7 ore e 30 minuti o a 6 ore e 15 minuti, rispettivamente in caso di distribuzione in cinque o in sei giorni). 4) in caso di assenze per malattia in giornate in cui, per effetto di un turno in flessibilità, la prestazione lavorativa prevista avrebbe dovuto superare la durata del normale orario giornaliero, le ore programmate in eccedenza rispetto allo stesso orario giornaliero saranno recuperate nel corso dello stesso o di altro periodo di flessibilità. ART.25 RAPPORTO A TEMPO PARZIALE Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni contrattali per il personale ordinario, salvo quanto appresso specificato: a) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati: 1) l'eventuale periodo di prova; 2) il ridotto orario settimanale con un minimo non inferiore al del normale orario di lavoro; 50% 3) la qualifica assegnata b) il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche con articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale; c) la variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovrà esser comunicata per iscritto al lavoratore interessato; d) La retribuzione del personale a tempo parziale, compresi aumenti gli periodici di anzianità di cui all'art. 18, è regolata dalle disposizioni contrattuali per il personale a tempo pieno ed è riproporzionata al ridotto orario settimanale di lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che precede; e) la retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art 17; f) le indennità di cui all'art. 21 saranno proporzionalmente ridotte sulla base dell'orario di cui alle precedenti lettere d) o c); g) i corrispondenti trattamenti economici relativi alla 13a mensilità, 14a mensilità, alle ferie e alle festività, trovano applicazione ridotta in misura proporzionale all'orario settimanale risultante dalle comunicazioni di cui ai punti a) e c) che precedono; h) per il trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla 29 gennaio 1982, n. 297; legge i) il trattamento di malattia e di infortunio quello relativo alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di legge sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai punti a) e c) che precedono; l) la livello nazionale possono essere individuate percentuali di personale da impiegare a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono essere coperti da personale interno che ne faccia esplicita richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio, o da personale esterno assunto direttamente a tempo parziale; m) il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa qualora sussista il consenso del lavoratore; n) ogni qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo pieno, l'azienda in un incontro con la R.S.U. concorderà una graduatoria dei lavoratori a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità: 1. appartenenza allo stesso livello e allo stesso impianto per è reso disponibile il posto di lavoro: cui si 2. carichi familiari; 3. anzianità di servizio. o) i ratei di retribuzione istituti contrattuali nell'anno di al rapporto a tempo pieno misura proporzionale all'effettiva due distinti periodi; globale mensili relativi a tutti gli passaggio dal rapporto e viceversa saranno a tempo calcolati parziale durata della prestazione in lavorativa nei p) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono trovano applicazione in rapporto al periodo lavorato; q) al personale a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni lavorative oltre quelle di cui alle lettere a) e c). NOTA A VERBALE Quanto previsto alla lettera d) trova applicazione a decorrere dal 1/06/96 ART. 26 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI LAVORO In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore non prevista dal presente contratto e che non dipenda da provvedimenti disciplinari, il lavoratore resterà a disposizione dell'azienda che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso le disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 13. ART. 27 ASSENZE E PERMESSI CONGEDO MATRIMONIALE Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in grado di avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore. In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo. In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'azienda del suo rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente. L'assenza del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria e quindi soggetta a provvedimento disciplinare. Il lavoratore che protragga oltre il 3° giorno consecutivo di calendario l'assenza di cui al precedente comma è da ritenersi dimissionario. Qualora il 3° giorno coincida con una festività, il termine è prorogato un giorno. di Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare, per giustificati motivi, permessi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore. Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare (decesso di genitori, coniuge, figlio, fratello o altro familiare convivente con il lavoratore) e sempre che il lutto familiare non intervenga in periodi di ferie o di malattia del lavoratore, le aziende sono tenute a retribuire, per un minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso. In occasione della nascita di un figlio l'azienda concederà, al lavoratore che ne faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari e privatisti, che devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, per un massimo di due volte per lo stesso esame, nelle misure seguenti: · esami di licenza elementare: giorni 5 · esami di licenza scuola media inferiore: giorni 10 · esami di licenza scuola media superiore: giorni 12 . esami universitari: giorni 2 per ogni esame. L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai due precedenti commi. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di: a) 15 giorni retribuzione globale; di calendario con la corresponsione della b) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione globale se assunto a termine, sempre che il relativo contratto abbia durata almeno trimestrale o che abbia prestato servizio per tre mesi, qualora manchi l'apposizione del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a tale titolo dall'lNPS. Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. Per gli operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente il puerperio. Si considerano ingiustificate le assenze non del presente articolo. autorizzate ai sensi ART. 28 LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO NORMALE A) Lavoro notturno Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore 6, salvo per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di 8 ore, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno. Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 33 per cento della retribuzione individuale oraria. Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l'impegno del notturno in soluzione continuativa. B) Lavoro festivo Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia. Il o lavoro festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno festivo considerato tale ai sensi del successivo art. 30. Il lavoro festivo viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle seguenti percentuali. - Lavoro diurno festivo: 50 per cento; - lavoro notturno festivo: 75 per cento; C) Prestazioni oltre l'orario normale Le prestazioni in prolungamento orario - fino a 48 ore settimanali saranno compensate con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria. Le prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le ore 6 (prolungamento orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione del 45 per cento della retribuzione individuale oraria. Il lavoro straordinario - cioè quello compiuto dal lavoratore oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere - sarà invece compensato con le seguenti maggiorazioni della retribuzione individuale oraria: · straordinario diurno feriale: 31 per cento; · straordinario notturno feriale: 50 per cento; · straordinario diurno festivo: 65 per cento; . straordinario notturno festivo: 75 per cento. I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le ore annuali individuali. Il superamento di tale limite dovrà essere concordato direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale. tra 135 la Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le 135 ore eccedenti l'orario contrattuale potranno, su richiesta del lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le ferie che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento. ART. 29 RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale deve cadere normalmente le eccezioni di legge, ed è irrinunciabile. di domenica, salvo Potranno essere richieste prestazioni lavorative solo in casi irrinunciabili. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo. ART. 30 FESTIVITA' Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo cui all'art. (Riposo settimanale); compensativo di b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte che intervenissero per disposizioni di carattere generale: c) le seguenti festività: 1. Capodanno (1° gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. Pasqua (mobile); 4. Lunedì di Pasqua (mobile); 5. Assunzione (15 agosto); 6. Ognissanti (1° novembre); 7. Immacolata Concezione (8 dicembre); 8. S. Natale (25 dicembre); 9. S. Stefano (26 dicembre); 10. Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la il lavoratore presta la sua opera. quale In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altre festività di cui alle lettere b) e c), le Associazioni territoriali competenti stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del Patrono, in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle citate lettere b) e c). Al personale che in dette ricorrenze festive presti la propria opera deve essere assicurata una prestazione di durata non inferiore a quella corrispondente alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 28, va aggiunto al normale trattamento mensile. Al lavoratore assente dal lavoro in giornata di festività nazionali o infrasettimanali, per sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuto, indipendente dalla propria volontà, per infortunio o malattia, nonché per gravidanza, puerperio, spetta una quota giornaliera della retribuzione globale. Nelle festività di cui alle lettere b) e c) cadenti di domenica nonché nella Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale cade di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione globale. Nel caso che dette festività coincidano con un giorno in cui i lavoratori godono del riposo settimanale compensativo, agli stessi compete il trattamento di cui al precedente comma. In sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento economico, saranno concessi fino a quattro giorni di permessi individuali retribuiti. Tali giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle ferie, e verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposta al lavoratore interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale giornaliera del mese di dicembre. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse che cadano o saranno cadute nella frazione di anno di servizio. Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti la propria opera compete, oltre al normale trattamento economico, una quota giornaliera della retribuzione mensile contrattuale, senza alcuna maggiorazione. Le predette prestazioni non daranno in nessun caso luogo a corrispondenti permessi compensativi. Qualora le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero coincidere con il giorno di riposo (domenicale o compensativo) ai lavoratori interessati compete, in aggiunta alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, una retribuzione globale giornaliera. ART. 31 FERIE Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione globale nella misura di 26 giorni lavorativi. Nei casi di settimana corta, i giorni di ferie sono pari a 22 giorni lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca d'intesa con la struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle frazioni non potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e dovrà essere fruita nel periodo da maggio ad ottobre, eccezion fatta per i lavoratori in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali la frazione sarà pari ad 1/3. Nell'anno di assunzione il lavoratore avrà diritto un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato. a godere di L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. Ai fini del riconoscimento dei ratei di ferie, le frazioni di non superiori a 13 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori. L'assegnazione di preavviso. delle ferie non può aver luogo durante il mese periodo Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali, dovrà darne comunicazione all'azienda con l'invio di certificato medico entro 48 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione dovrà essere data nel più breve tempo possibile. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione avvenuta anche nell'anno successivo. In caso di festività di cui all'art. 30 cadenti durante il periodo di ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette festività. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione dell'azienda. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o recupero negli anni successivi. Il pagamento della retribuzione relativa al periodo feriale essere effettuato in via anticipata. deve NORME TRANSITORIE I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto già comunque godono di un maggior periodo feriale conservano "ad personam" il più favorevole trattamento in atto. Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima 28 febbraio 1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al compimento del 15° anno di servizio. del DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione degli effetti della malattia intervenuta nel corso del periodo feriale, in base al provvedimento legislativo che stabilirà le modalità secondo i principi enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 616 del 30 dicembre 1987 e n. 297 del 19 giugno 1990 in materia. ART. 32 ASPETTATIVA Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, verranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). L'anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa per cariche sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti contrattuali. Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi dall'azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze di servizio, potrà concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti. In relazione a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto dei lavoratori, qualora il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in un'ora compresa nel turno di lavoro, l'azienda concederà, su richiesta del lavoratore, un permesso per assentarsi dal servizio per l'intera giornata lavorativa. ART. 33 SERVIZIO MILITARE Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà il posto con diritto alla decorrenza dell'anzianità. mantenuto Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. Il dipendente servizio chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza sarà considerato dimissionario. in ART. 34 DOVERI DEI LAVORATORI Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte nell'azienda per il controllo delle presenze; b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordinamento fissato dall'azienda; c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa; d) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della azienda medesima; e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita dall'azienda; f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; macchinari, g) tenere nell'espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra al buon nome dell'azienda; h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori indiretti, utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti; anche i) comunicare all'azienda il proprio domicilio all'atto dell'assunzione, nonché eventuali variazioni che allo stesso dovessero intervenire durante il rapporto di lavoro; 1) indossare gli indumenti di lavoro forniti. I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti delle mansioni loro affidate . Al lavoratore è vietato inoltre di valersi anche al di fuori dell'orario di lavoro della propria condizione per svolgere attività che siano comunque in relazione con quelle dell'azienda, e ricevere a tale effetto compensi. Il lavoratore a richiesta dell'azienda deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 37, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico ART. 35 DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI RITIRO PATENTE Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie. Il conducente per negligenza. è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario: in caso deve darne immediatamente avviso all'azienda. contrario, Il conducente al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento, ritirata la patente, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altri lavori la sua retribuzione verrà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13. Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il ritiro della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 43 . Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al ritiro della patente, ed ove la patente sia restituita al dipendente per riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le mansioni di autista. L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13. ART. 36 NORME DISCIPLINARI Le mancanze dei lavoratori possono essere punite seconda della loro gravità come segue: 1. rimprovero verbale; 2. rimprovero scritto; 3. multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale; 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 10 giorni; 1 a 5. licenziamento con preavviso e con indennità; 6. licenziamento senza preavviso e con indennità. Il licenziamento di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 34. Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto, condanne per reati infamanti. Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al numero 4) e seguenti, di cui al primo comma del presente articolo. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione della sanzione applicabile in virtù del presente articolo per la mancanza contestata. Il lavoratore potrà, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita la rappresentanza aziendale dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede più vicina della organizzazione cui il lavoratore aderisce - presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato. L'azienda completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi 30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore la punizione irrogata. entro Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. ART. 37 TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO L'assistenza di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori è prestata dagli istituti competenti secondo le norme di legge. In caso di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto dal comma secondo dell'art. 27 dovrà far pervenire alla azienda il certificato medico entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato impedimento, affinché l'azienda possa tempestivamente esercitare gli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 34. Nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda conserverà il posto al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il lavoratore potrà richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante la quale il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti. Trascorso tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto. Nel caso di guarigione clinica. infortunio l'azienda conserverà il posto sino a Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente. Alla scadenza del termine previsto dal terzo comma l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 43 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di cui all'art. 42. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto di cui all'art 43 e senza l'obbligo del preavviso. Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti. Al lavoratore impiegato non in prova, assente dal servizio per malattia, anche se derivante da infortunio, da TBC o infortunio sul lavoro, sarà corrisposta per dodici mesi la retribuzione globale rapportata al normale orario contrattuale. Al personale operaio non in prova, assente per malattia o infortunio verrà assicurato un trattamento pari: a) nei casi di malattia e TBC: · a decorrere dal primo giorno di assenza e fino al raggiungimento dei 12 mesi di conservazione del posto previsti dal presente articolo, l'intera retribuzione globale netta riferita al normale orario contrattuale. b) nei casi di infortunio: · per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello in cui è avvenuto l'infortunio, un importo pari alla differenza fra quanto percepito dall'impresa (60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto a); · dal 4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale netta indicata al punto a); · dal 1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio ma di ricaduta, l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a). Il trattamento economico di cui ai punti precedenti verrà assicurato dall'Azienda mediante integrazione della indennità corrisposta dagli istituti assicuratori in base alla disciplina legislativa vigente in materia. Il lavoratore ha l'obbligo di versare all'impresa l'assegno relativo alle indennità giornaliere erogate dall'Inail e dall'lnps, eleggendo a tal fine il domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega. Nei casi in cui il lavoratore non ottemperi a tale obbligo, l'impresa, oltre ad esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei suoi confronti tutte le prestazioni previste nel presente articolo. 2. ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi o rifiuti di sottoporsi alla visita medica di controllo ed altri accertamenti eseguiti dagli istituti assistenziali; 3. alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione; 4. esca dalla propria abitazione o dal luogo di ricovero in orario non preventivamente indicato nell'autorizzazione scritta dal medico. Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite di controllo. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono dal fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonchè per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. i Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. di Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo statuiranno sull'argomento. Nel caso in cui a seguito di malattia o infortunio conseguente ad atto di terzi, il lavoratore benefici del rimborso della retribuzione per le giornate non lavorate, le somme così acquisite dovranno essere versate dall'interessato alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni erogate dalla Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di cui trattasi. NORME TRANSITORIE I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente contratto già godono di un maggior periodo di conservazione del posto (15 mesi) conservano "ad personam" il più favorevole trattamento. Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del 28 febbraio 1961, avranno diritto ad un periodo di conservazione del posto pari a 15 mesi con effetto dal compimento del 15° anno di anzianità. ART. 38 PREVENZIONE MALATTIA Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con le competenti strutture sanitarie. La tipologia degli interventi sanitari cui sottoporre i lavoratori interessati sarà definita tra imprese e R.S.U. in relazione alle peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio che queste comportano per il personale addetto. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito un limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media della spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori. La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che siano già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge. PRECISAZIONE A VERBALE In relazione all'avvenuto trasferimento alle imprese delle funzioni già svolte dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai, si conferma a carico delle imprese stesse l'onere derivante dall'integrazione del trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art. 34 del CCNL 4 febbraio 1984. ART. 39 PREVIDENZA IMPIEGATI A favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche ed integrazioni. ART. 40 TUTELA DELLA MATERNITA' Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di in materia. legge ART. 41 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi: a) dimissioni del dipendente; b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento limiti massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 37; c) dei collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età; d) morte del dipendente; e) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36. Per il personale che ha raggiunto il 60° anno di età si applicano le norme di legge che regolano la materia ART. 42 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI In caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi elencati nell'art. 41, escluso quello di cui alla lettera e), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura: a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10 anni di servizio: 1 mese; b) per coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi. Per i lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e 8° il preavviso sarà nella seguente misura: 90 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a dieci anni; 180 giorni in caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni. Durante il periodo di preavviso conseguente a licenziamento l'azienda concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione. Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo del licenziamento. o I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla indennità di al comma seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine lavoro. cui E'facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato a riposo o licenziato, dietro pagamento di una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso. In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 41. L'indennità sostitutiva di preavviso, in caso di morte del lavoratore, verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 del giudice civile. L'azienda del preavviso l'importo ha diritto di ritenere, a titolo di indennità sostitutiva su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario, corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi non abbia dato. ART. 43 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982. spetta Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati: 1. retribuzione parametrale 2. indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82 3. aumenti periodici di anzianità 4. assegni ed aumenti ad personam 5. indennità di sgombero neve 6. 13a e 14a mensilità 7. compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo. 8. indennità di cui alle note all'art. 12 9. compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni tabellari, punto 3) 10. indennità di funzione quadri. NOTA A VERBALE Per quanto riguarda il computo dell'indennità maturata al 31.5.1982 si richiama quanto previsto dal'art. 37 del CCNL 18 dicembre 1980 (cfr allegato 3). ART. 44 DOCUMENTI E CERTIFICATI DI LAVORO Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua volontà. In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle mansioni nella stessa disimpegnate . ART. 45 PREROGATIVE E FUNZIONI DEI SINDACATI 1. Rappresentanza sindacale Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all'art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne. Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall'atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali. Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende proprie Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne comunicazione per iscritto alla azienda interessata, precisando dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime. i nominativi 2 R.S.U. Le parti convengono di recepire l'accordo inerconfederale del 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Le procedure di costituzione delle R.S.U. sono definite dal relativo regolamento di attuazione allegato al presente CCNL. (Allegato n° 1) Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto 3), paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo. Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si atterranno ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto 3), paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo. 3. Permessi sindacali - Permessi strutture nazionali I lavoratori componenti degli Organi statutari delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture di settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli Organi di cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per le trattative a livello nazionale. Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto (FP-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI UIL) due distacchi sindacali retribuiti. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sarà riconosciuto un ulteriore distacco sindacale retribuito ad ognuna delle organizzazioni sindacali di al precedente comma. cui Nell'ambito della stessa gestione comunale, purchè con dipendenti in numero superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco. I lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui al 2° comma dovranno preventivamente essere segnalati dalle rispettive Organizzazioni all'Ausitra - Assoambiente. 1° e - Permessi strutture territoriali Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali delle predette Organizzazioni l'azienda concederà, dietro esibizione della convocazione degli organi stessi permessi retribuiti. Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di ore corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente. - Permessi strutture aziendali I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali aziendali vengono stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente. Detti permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300. I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture sindacali territoriali e aziendali dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda. 4. Diritto di affissione Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 5. Trattenute dei contributi aziendali Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato 4), nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella misura dell'1% della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza per 14 mensilità. La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca; si intende invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione il corrispettivo al tesseramento, non ancora trattenuto, che ha scadenza annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in 14 mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la clausola stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore al momento del rilascio della delega. Effettuata la trattenuta, l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma di competenza. L'Azienda non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di gruppi di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella fissata al primo comma del presente punto 5 6. Assemblee sindacali del personale I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Riconosciuta l'esigenza che i servizi svolti debbono essere assicurati, data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico, le Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo i casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore. Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali stipulanti. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'azienda, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale . Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non potranno essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale. 7. Sedi sindacali Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali o dell'R.S.U., per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali o R.S.U. hanno diritto di usufruire, ove facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. ne ART. 46 ISTITUTI DI PATRONATO Gli istituti di Patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art.12 della legge 20.5.1970, n.300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 304. Il lavoratore può prendere contatto con gli in azienda durante le pause di lavoro. Istituti di patronato L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione delle R.S.U. ART. 47 PROCEDURA PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE 1. Vertenze individuali e plurime Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di regolamentare la procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative alla applicazione delle norme del presente contratto. Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma del rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra la Direzione dell'Azienda e la struttura sindacale aziendale interessata. Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare la procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle strutture sindacali aziendali. La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, con l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone reclamo e i motivi del reclamo stesso. La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, con il lavoratore interessato e la componente struttura sindacale per l'esame della controversia. Della riunione viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo. Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato accordo, può richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto, alla quale è iscritto o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza. Tale esame avverrà in sede sindacale tra le rappresentanze territoriali delle parti stipulanti. L'Associazione datoriale interessata ne dà tempestiva comunicazione all'azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta, provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori richiedenti per l'esame della controversia. Dell'incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo. Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo l'Organizzazione Sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata sede nazionale. in L'incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare la vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti da ciascuna procedura. 2. Vertenze interpretative Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla interpretazione delle norme del presente contratto, dovranno essere rimesse per loro definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali dovranno riunirsi entro i successivi 20 giorni. la ART.48 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO In caso di controversia collettiva insorta a livello aziendale, le questioni non risolte potranno essere sottoposte all'esame delle competenti OO.SS. territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., che si incontreranno nei dieci giorni successivi della conclusione dell'esame a livello aziendale. alla formalizzazione Permanendo il disaccordo la questione potrà essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni Nazionali che si incontreranno nei 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le fasi, delle procedure di cui ai precedenti due commi, i cui tempi complessivi non potranno superare 30 giorni, i lavoratori potranno fare ricorso ad iniziative legali né ad agitazioni sindacali di qualsiasi tipo, né da parte aziendale verrà data attuazione ai provvedimenti che hanno determinato il contenzioso. In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali le distinte attribuzioni delle parti. e ART.49 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 1. Premesso che il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi, dei livelli retributivi e dei relativi parametri, della classificazione del personale e di ogni altro aspetto di carattere economico, la funzione della contrattazione aziendale, in sintonia con i contenuti del Protocollo 23.7.93, si realizza, oltre che per le materie ad essa delegate dal presente CCNL nella negoziazione di contenuti economici controllati che siano correlati e commisurati a parametri di miglioramento della produttività, della qualità e dell'efficienza, e che sono pertanto corrisposti sotto forma di premio di risultato. 2. Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale, la contrattazione aziendale potrà essere avviata, sussistendone i presupposti, non prima del mese di gennaio 1997. 3. In relazione alla necessità di garantire certezza e programmabilità dei costi dei servizi, i benefici retributivi dovranno essere, comunque, commisurati a risultati concretamente realizzati sulla base di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di economicità gestionale, nel rispetto delle esigenze qualitative del servizio previste dal capitolato d'appalto, che non discendano da investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche. 4. Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza ed il concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed economicità i cui risultati economici complessivamente raggiunti individuano le risorse da destinare in quota parte al premio di produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33% del beneficio conseguito. Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi aziendali. La relativa entità e la corrispondente erogazione è pertanto determinata a consuntivo annuale, una volta si sia verificato in concreto il miglioramento della produttività. e che 5. La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da erogare possano essere differenziati, anche all'interno della stessa unità produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e della prestazione lavorativa effettivamente resa. 6. Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale 20/12/93, sono titolari della contrattazione a livello aziendale, per le materie ad essa delegate CCNL, le RSA, ovvero le RSU, ove costituite, congiuntamente alle strutture territoriali delle OO.SS stipulanti. 7. L'accordo per il premio di risultato avrà durata quadriennale la contrattazione avverrà secondo le modalità ed i criteri sopra individuati. e Il premio di risultato non è computabile in alcun istituto contrattuale ed è escluso dalla fase di calcolo del TFR. DICHIARAZIONE A VERBALE Il contratto nel suo insieme si fa carico della necessità di concorrere a contenere gli effetti negativi delle ristrutturazioni sui livelli occupazionali lasciando alla volontà delle parti la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole unità produttive. In tale presupposto le parti, a livello aziendale, e compatibilmente con le condizioni contrattuali di appalto, potranno concordare di destinare al contenimento degli effetti negativi sull'occupazione, anziché alla distribuzione di benefici economici, le risorse economiche altrimenti destinate al premio di risultato. DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le parti si danno atto che il premio è stato strutturato sulla scorta del Protocollo 23 luglio 1993, anche al fine di poter beneficiare delle eventuali agevolazioni contributive/previdenziali che dovessero essere emanate e che tengano conto della prestazione previdenziale dei lavoratori. NORMA TRANSITORIA Il premio per la qualità della prestazione di cui all'art. 46 del CCNL 26.10.1991 cessa di trovare applicazione con la definizione degli accordi aziendali sostitutivi sottoscritti in attuazione del protocollo del 23.7.93, in conformità del presente articolo. ART. 50 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA SICUREZZA SUL LAVORO I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, concernente il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in applicazione dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 procederanno a specificare le modalità applicative entro il mese di ottobre 1996, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94. ART. 51 ATTIVITA' CULTURALI Le attività culturali, ricreative, ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. ART. 52 PARI OPPORTUNITA' Per la tutela legge vigenti. del lavoro vengono richiamate le disposizioni di Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, di azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale. Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie alle libertà personali dei singoli lavoratori. ART. 53 DIRITTO ALLO STUDIO I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. I lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto su loro richiesta a permessi retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che il corso di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro. I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di frequenza scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito come diritto. Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più del 3 per cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del 1° settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale andamento dell'attività produttiva. A richiesta dell'azienda le certificazioni necessarie comma precedenti. il lavoratore interessato all'esercizio dei diritti dovrà di produrre cui ai Nei centri operativi che occupano un numero di lavoratori da 10 a 35 dovrà essere comunque consentita la possibilità di partecipare ai corsi di un lavoratore per ciascun anno. Nei centri operativi fino a 9 dipendenti i permessi saranno concessi per la partecipazione ai corsi di cui al fuori dell'orario di lavoro. retribuiti primo comma ART. 54 NORMA GENERALE Il presente contratto, con le modifiche ed integrazioni convenute, sostituisce le normative contenute nel CCNL 26/10/91. Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le di legge e degli accordi interconfederali. norme FONDO DI SOLIDARIETA' Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 12 del Protocollo 22.1.1983, le Aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote indicate dalle OO.SS, e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito. ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA Entro 90 giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine di definire gli adempimenti conseguenti. INCREMENTI RETRIBUTIVI E RETRIBUZIONI PARAMETRALI CCNL 2.8.95 SERVIZI IGIENE AMBIENTALE Liv| Paga |Para |EDR |Minimo | EDR | Minimo| EDR |Minimo | EDR |Minimo | tabel |metri|dal |tabel | dal | tabel | dal |tabel | dal | lare |1.7. |1.1 |1.8.65 |1.8.95|1.1.96 |1.1. |1.8.95 |1.8.96|1.1.97 | |1994 |1995 | | | |1996 | | 8 |2125420| 250 |65000|2190420|108000|2298420|58000|2356420|106000|2462420 |tabel | 7 |1851240| 217 92000|2143240 6 |1811690| 189 80000|1865690 5 |1399130| 164 69000|1620130 4 |1225000| 144 61000|1419000 3 |1110570| 130 55000|1285570 2 |1019250| 120 51000|1181250 1 | 851580| 100 985580 |57000|1908240| 93000|2001240|50000|2051240| |49000|1660890| 81000|1741690|44000|1785690| |43000|1442130| 71000|1531130|38000|1551130| |38000|1263000| 62000|1325000|33000|1358000| |34000|1144570| 56000|1200570|30000|1230570| |31000|1050250| 52000|1102250|28000|1130250| |26000| 877580| 43000| 920580|23000| 943580| 42000| Note 1 ) Le retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della indennità di contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell' E.D.R. di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975, dell' E.D.R. di cui al C.c.n.l. 1 dicembre 1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA del 25 marzo 1975, nonché degli importi della indennità perequativa di cui all'accordo 16.12.81, decurtati di lire 10.000. A decorrere dall'1 gennaio 1992, l'indennità perequativa di cui all'art. 47 del C.c.n.l. 23.1.88, pari a Lire 10.000, è conglobata nelle retribuzioni parametrali 2) Dall'art. 1.1.88 ai lavoratori conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesta la patente c), inquadrati al 3° livello, sarà riconosciuto un compenso mensile di Lire 23.000. Detto compenso va calcolato esclusivamente sulle ferie, festività, 13a,14a e T.F.R. 3) I minimi tabellari non comprendono l'E.D.R. di Lire 20.000 mensili di cui all'accordo interconfederale 23.7.93 che resta come voce separata dagli altri elementi contrattuali previsti. ²²²² þþþþ