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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 Agosto 1995 per il
personale
dipendente da Imprese esercenti Servizi di igiene ambientale,
smaltimento
rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque.
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e
completa
propietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione
totale,
parziale a Enti, Organizzazioni, imprese private, riservandosi ogni
azione
a salvaguardia dei loro diritti.
VERBALE Dl ACCORDO
Addì 2 Agosto 1995 presso il Ministero del Lavoro alla presenza del
Prof.
Tiziano Treu Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
TRA
l'AUSITRA rappresentata dal Dott. Francesco Tiriolo, dal Dott.
Di
Macco dal Dott.Franco Riccioni e dall'lng. Roberto Liscia,
(Presidente
Assoambiente) dalla delegazione di imprese.
Sandro
Dott. Sergio Gorin, Dott. Antonello Carraro e Dott. Luciano Musso
la
partecipazione della Confindustria rappresentata dal Dott. Ottavio
Fantini
con
E
La Federazione lavoratori Funzione Pubblica (F.P. - CGIL) rappresentata
da:
Carlo
Podda
- Segretario Nazionale, Mazzino Tamburini
coordinatore
nazionale e della delegazione trattante composta da:
Andrea Antoniacci, Giovanni Baldi, Marino Bettini, Giustina Fasano,
Daniela
Marisi, Giorgio Monini, Pino Picciotto, Egidio Simonetti e Mauro
Strazzari.
La
FIT CISL Federazione Italiana Trasporti Cisl, rappresentata
dal
Segretario Generale Giuseppe Surrenti; il Settore Ausiliari del
Traffico
rappresentato
da Pierluigi Pezzi, Segretario Nazionale
Responsabile,
Trombetta Costantino Segretario Nazionale coadiuvato da Francesco
Bisceglia
con la partecipazione dei Segretari Regionali.
Responsabili:
Agostinelli Leonardo, Bertotti Andrea, Bisbano Angela, Caruso Enrico,
Del
Giudice Antonio, Fiorentini Dario, Framarin Giorgio, Furfaro
Claudio,
Furioso Antonio, Lapadola Marilena, Mondolo Ennio, Noviello Ernesto,
Prati
Giuseppe, Proglio Massimo, Pusceddu M.Luisa, Ranieri Saverio,
Romen
Gotthard,
Romeo Vincenzo, Tamburini Roberto, Tecce
Guido,
Vernice
Francesco, e con la partecipazione dei rappresentanti: Maurizio
Becucci,
Fabrizio Beltrame, Luigi Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu,
Adriano
Ferraris, Ruggiero Gatti, Domenico Lobianco, Maurizio Lombardi,
Maurizio
Marozzi, Rinaldo Mostabilini, Alfredo Penso, Pierangelo Presenti,
Francesco
Tomaiolo, Calogero Tricoli.
UILTRASPORTI aderente alla UIL rappresentata dal Segretario Generale
Sandro
Degni, dal Segretario Generale Paolo Carcassi, Da Marco Pecorari
del
Coordinamento Nazionale Ausiliari Traffico e Portuali UIL, da Dino
Milloni
Presidente della Commissione Contrattuale Nazionale UIL Trasporti,
da
Maurizio
Molinari, Giorgio Reato, Pasquale Ruggiero della
Direzione
Nazionale UIL Trasporti assistiti dai dirigenti aziendali e territoriali
di
Igiene Urbana:
Alberto Arighi, Gianfranco Cardoni, Stefano Cecchetti, Luigi Chiari,
Orazio
Colapietra, Roberto de Vincentis, Nicola Gagliardi, Gennaro Gigli,
Mario
Giordano, Giovanni Greco, Giuseppe Mannecchio, Domenico Marino, Paolo
Modi,
M. Luisa Nappini, Venerino Nicoletti.
E' stato stipulato il rinnovo del CCNL per il personale
da
imprese esercenti servizi di igiene ambientale.
dipendente
PROGRAMMI ED INTENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI Dl IGIENE
AMBIENTALE
La crescente domanda di servizi ambientali qualificati e le sempre
più
pressanti difficoltà riscontrabili nel ricercare soluzioni al
problema
dello smaltimento dei rifiuti in tutte le varie fasi assegnano un
sempre
più rilevante ruolo alle imprese operanti nel settore dell'igiene urbana.
In tale presupposto aziende ed organizzazioni sindacali dei lavoratori,
nel
reciproco
rispetto
delle
proprie autonome
competenze,
convengono
sull'opportunità di intraprendere azioni mirate ad una ottimizzazione
dei
servizi.
Obiettivo
fondamentale è la puntuale attuazione delle
disposizioni
legislative
in materia di smaltimento dei rifiuti, con
particolare
riferimento alla raccolta differenziata ed ai conseguenti nuovi
impianti
(riciclaggio
e conversione, depuratori, inceneritori,
stoccaggio
e
discariche), utilizzando integralmente le pubbliche risorse finanziarie
a
tali scopi destinate.
Sul
piano
più
strettamente gestionale sono auspicabili
soluzioni
legislative e normative che consentano un adeguamento delle imprese
alle
sollecitazioni provenienti dall'utenza in termini di domanda di
servizi,
anche attraverso un ampliamento dei propri ambiti operativi.
Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità:
1. Rilancio e potenziamento delle imprese che, attraverso l'acquisizione
di
molteplici servizi interessanti tutto il ciclo dello smaltimento
dei
rifiuti e/o della depurazione delle acque, assumano in concreto
la
connotazione di igiene ambientale tendenti
una
qualità totale dei servizi effettuati.
alla
realizzazione
di
2. Corretta e completa attuazione dell'Albo Nazionale delle
Imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, quale necessario strumento
di
normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione
dei
servizi stessi, e di corretta applicazione delle vigenti disposizioni
in
materia di catasto dei rifiuti.
3. Una modifica degli attuali sistemi di predisposizione dei
capitolati
tecnici attraverso l'individuazione di criteri per la redazione
di
capitolati - tipo che basandosi su una durata pluriennale dei contratti
di
appalto, come necessario presupposto di produttivi investimenti e
della
formazione di adeguate professionalità dei lavoratori addetti
contemplino
espressamente:
· garanzie di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità di erogazione
dei
servizi, indicando o richiedendo l'impiego del personale e delle
risorse
economiche a tutela dell'ambiente;
· obbligatorietà di tutte le disposizioni in materia di rapporto di
lavoro;
· condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.
4. Conferenze programmatiche pubbliche da tenersi annualmente a
livello
regionale a cura delle parti stipulanti con la partecipazione
delle
associazioni dell'utenza al fine di consentire un confronto sulle
modalità
di effettuazione dei servizi e di cogliere eventuali indicazioni utili
ad
un miglioramento qualitativo dei servizi stessi.
In tali occasioni si procederà anche alla individuazione di aree
di
intervento e di utenza nelle quali le aziende possano svolgere la
propria
attività in modo ottimale.
Le
parti
si
impegnano a sensibilizzare gli Enti
preposti
alla
pianificazione ed all'organizzazione dei servizi affinché venga
data
completa informazione agli utenti sulle modalità di esecuzione dei
servizi
stessi.
5. Promuovere incontri per individuare le esigenze professionali
che
dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche o
di
nuovi processi operativi allo scopo di attivare adeguati strumenti per
la
formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello
regionale.
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Considerato che il piano programma costituisce lo strumento attraverso
il
quale si determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio
in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, si
conviene
sull'opportunità che venga favorito un apporto costruttivo delle
imprese
nella
definizione programmatica dell'organizzazione dei
servizi
di
smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a:
· le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici di servizi;
· l'articolazione e l'organizzazione dei servizi da assicurare l'utenza,
con
particolare attenzione alla raccolta differenziata ed ai sistemi
di
smaltimento;
· esigenze occupazionali in particolare di nuove figure professionali
per
l'eventuale riorganizzazione ed adeguamento dei servizi;
. gli indirizzi delle politiche di formazione del personale.
ART.1 RELAZIONI SINDACALI
Il ciclo della gestione dei rifiuti è interessato da un processo
di
trasformazione che vede le aziende impegnate nel perseguimento di
una
maggiore efficienza attraverso una ottimizzazione delle risorse ed
una
riorganizzazione dei servizi.
Costanti miglioramenti dell'efficienza sono il presupposto fondamentale
per
realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la
competitività
delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato ed
una
maggiore
stabilità dell'occupazione, che va sorretta anche
mediante
processi di qualificazione del personale.
La riorganizzazione dei servizi trova nel fattore lavoro il suo
elemento
determinante. In tale premessa occorre perseguire, con la
normativa
contrattuale,
criteri e modalità di flessibilità
degli
orari
di
effettuazione delle prestazioni lavorative allo scopo di
realizzare
miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi stessi e di
adeguare
le prestazioni svolte dalle aziende alle richieste della committenza e
alle
esigenze dell'utenza, nel rispetto del territorio e dell'ambiente .
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro fa proprio lo
spirito
del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
negli
assetti contrattuali, nelle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema
produttivo" del 23 luglio 1993 per realizzare, nelle competenze
del
contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi
in
tema di relazioni sindacali:
· all'autonomia collettiva delle parti è attribuita una funzione
primaria
per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca,
ai
diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al
quale
le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
· l'assetto della contrattazione collettiva viene regolato in funzione
di
una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tali da consentire
ai
lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed
alle
imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro
nonché
di sviluppare e
dalle
risorse umane .
valorizzare primariamente le opportunità
offerte
Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la
coerenza
con gli obiettivi di competitività delle aziende e di economicità
ed
efficienza dei servizi, realizzano con il presente contratto gli
assetti
contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale
nella
stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale,
convengono
che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed
istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà
pertanto
essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole
di
rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità
ai
criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993,
sono
titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti per le
materie
e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto,
le
strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le
RSU
costituite ai sensi del medesimo Accordo Interconfederale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni
industriali
cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le
relazioni
sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione
dei
complessi
problemi
connessi
all'igiene
ambientale,
si
conviene
sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro tra le
parti
stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche
di
interesse settoriale.
1) LIVELLO NAZIONALE
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni
delle
imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono
di
promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine
di:
· esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi
sull'occupazione,
con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
· esaminare le tendenze legislative nazionali e della UE;
. esaminare i piani regionali relativi ai sistemi di smaltimento;
·
esaminare le opportunità di realizzare programmi formativi
di
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con
particolare
riguardo all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti
e
. realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto,
con
particolare riferimento alla durata dei contratti d'appalto,
all'andamento
delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai
criteri
di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili
opportune
iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello
nazionale,
delle regolamentazioni in materia;
· promuovere la più ampia applicazione del presente CCNL anche attraverso
le
opportune azioni in sede amministrativa e legislativa;
· esaminare l'andamento dei principali indicatori dell'andamento del
settore
e delle tendenze in atto sulla competitività delle imprese.
2) LIVELLO REGIONALE TERRITORIALE
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra
i
rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di
problemi
specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli
territori
regionali, allo scopo di accertare le esigenze in materia dei rifiuti,
di
depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione con
riferimento
ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la tutela
al
fine di promuovere gli opportuni interventi;
dell'ambiente,
· concretizzare le iniziative in materia di formazione e
riqualificazione
professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse
livello
nazionale di cui al punto 1:
a
· analizzare i dati relativi alla mobilità nel settore per
sollecitare
adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di controllo e
prevenzione
malattie.
In caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che
interessino
significative realtà comunali e/o territoriali e che comportino
sostanziali
modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove
tecnologie
o processi di ristrutturazione dei servizi), ne sarà data
preventiva
comunicazione alle OO.SS territoriali ed alle RSU in un apposito
incontro
per verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro. In tale
occasione
saranno
illustrati
gli eventuali programmi
di
aggiornamento
e/o
riqualificazione professionale individuati a sostegno delle
innovazioni
tecnico-organizzative, e saranno esaminate le possibilità di
concreto
utilizzo del personale in esubero.
Qualora dai processi di ristrutturazione derivino conseguenze sul
piano
della
contrazione degli organici, preso atto dell'impossibilità
di
individuare
soluzioni per la ricollocazione
del
personale,
resta
impregiudicata la facoltà dell'azienda di attivare il ricorso
agli
strumenti legislativi preposti alla gestione delle eccedenze di
personale
(mobilità ex L. 223/91, cassa integrazione, contratti di solidarietà).
3) LIVELLO AZIENDALE
Le imprese forniranno periodicamente informazioni alla R.S.U.:
sull'applicazione
delle
delle norme per la prevenzione degli infortuni
e
malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di
misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori,
fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art.
9
della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D. Leg. 626/94:
. sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative
possibili
azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità
nel
rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 52 del
presente
contratto;
. sui contratti di appalto in scadenza,
Nel corso di appositi incontri fra le imprese e
formeranno
oggetto di esame preventivo:
le
R.S.U.
· gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento
professionale
del
personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie
e/o
trasformazioni tecnologiche:
· la nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche
strutturali
dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta,
trasporto
e smaltimento dei rifiuti e le diverse condizioni ambientali che
ne
influenzano l'espletamento nell'obiettivo anche di realizzare il
pieno
utilizzo degli automezzi e degli impianti quando abbiano riflessi
sulle
condizioni del lavoro e sulla conseguente consistenza dell'organico;
· la regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art.
23,
lettera b), comma 6, fermo restando le disposizioni del medesimo art. 23
in
materia di orario di lavoro.
L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.
Formeranno altresì oggetto di intesa con le R.S.U.:
· l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 28, lettera
C,
per
l'effettuazione delle prestazioni lavorative
oltre
la
durata
settimanale dell'orario di lavoro;
· la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in
relazione
alle esigenze dei servizi;
. la fornitura degli indumenti di lavoro;
· le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive
diverse
nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
· l'adozione di orari flessibili, anche con particolari categorie
di
personale, e soluzioni in materia di flessibilità integrative a
quelle
previste dal presente CCNL.
· la definizione di nastri orari giornalieri differenziati, nell'ambito
dei
quali
le imprese potranno attuare l'articolazione delle
prestazioni
lavorative.
In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali
le
distinte attribuzioni delle imprese e delle RSU
e
Le parti dichiarano che è loro comune intento, anche nell'ambito
del
confronto aziendale, perseguire il miglioramento della produttività e
della
competitività delle aziende.
Pertanto si danno atto che il confronto a livello aziendale, in
coerenza
con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti Sociali e il
Governo
del
23 luglio 1993, potrà articolarsi con riferimento a
risultali
conseguiti
nella realizzazione di programmi aventi
come
obiettivo
incrementi di produttività, di economicità gestionale e
miglioramenti
qualitativi, che non discendano direttamente da investimenti aziendali
e/o
da innovazioni tecnologiche, sulla base delle materie, dei criteri e
delle
procedure stabiliti dalle specifiche clausole di rinvio del
contratto
collettivo nazionale di lavoro.
ART. 2 SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica al personale dipendente da
imprese
esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di
igiene
ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e/o trasporto del
rifiuti
solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti
di
smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei
rifiuti
stessi, ivi compresa, la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.
Il presente CCNL si applica altresì alle imprese artigiane ed alle
società
cooperative anche nei confronti dei soci.
ART. 3 CESSIONE TRASFORMAZIONE E CESSAZIONE DELL'AZIENDA
In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non
si
risolve il rapporto di lavoro ed il personale conserva tutti i diritti
nei
confronti della nuova azienda.
In
caso
di fallimento dell'azienda seguito dal licenziamento
del
lavoratore, o in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore
avrà
diritto all'indennità di preavviso ed al trattamento di fine
rapporto
stabiliti dal presente contratto come per caso di licenziamento.
ART. 4 PASSAGGI DI GESTIONE
Nei casi di passaggio di gestione per scadenza di contratto di
appalto,
ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione
di
quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte
dell'impresa
cessante, il subentrante e le Organizzazioni Sindacali territoriali
e
aziendali si incontreranno in tempo utile per avviare la procedura
relativa
al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante,
nei
limiti del numero dei dipendenti in forza 6 mesi prima della
scadenza
dell'appalto.
A
detto
personale
saranno riconosciuti il
trattamento
economico
contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante, ivi compresi
gli
aumenti periodici di anzianità corrispondenti all'effettivo periodo
di
lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti
imprese
operanti nel settore, nonché quanto percepito in base all'art. 43 del
CCNL
18.12.80.
L'eventuale differenza retributiva per effetto del
nuovo
inquadramento sarà assorbita in caso di passaggio a livello superiore.
In caso di passaggio di gestione le domande di prosecuzione del rapporto
di
lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge
26
febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n.
407,
esplicano i loro effetti anche nei confronti della nuova azienda.
ART. 5 RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
L'impresa
aggiudicataria,
in caso di
innovazioni
tecnologiche
o
ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni
sui
livelli occupazionali, si incontrerà con le competenti
Organizzazioni
Sindacali per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione
dei
lavoratori assunti in base al 1° comma dell'art. 4.
ART. 6 INSCINDIBILITA' DEL CONTRATTO E CONDIZIONI Dl MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito dl ciascun
istituto,
sono correlative ed inscindibili tra loro.
Per il personale impiegatizio la previdenza e il trattamento di
fine
rapporto, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un
unico
istituto.
ART. 7 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo
il
contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata
la
parte normativa e biennale per la parte economica.
23
luglio
1993,
quadriennale
per
Ferme restando le diverse decorrenze espressamente disposte per i
singoli
istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 1995.
Gli accordi e le intese che prevedono l'assorbimento esplicheranno la
loro
efficacia.
La scadenza è fissata al 31 dicembre 1998, con l'intesa di tacita
proroga
se non discettato da una delle parti, almeno tre mesi prima della
scadenza,
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la
parte
economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996.
Copia del presente contratto sarà consegnata dalle imprese
personale
dipendente.
al
ART. 8 ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L'assunzione del personale viene effettuata dall'azienda in conformità
alle
norme di legge.
L'azienda dovrà avviare l'aspirante a visita medica presso
strutture
sanitarie
pubbliche o convenzionate (Enti o presidi sanitari)
per
l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità
specifica
al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell'assenza
di
malattie contagiose.
L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge
previste
per gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare
attestazioni
di avvenuta profilassi.
L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera nella quale
dovranno
essere specificati:
1.
la data di inizio del rapporto di lavoro;
2.
la qualifica ed il livello a cui il lavoratore viene assegnato;
3.
il trattamento economico iniziale;
4. la durata del periodo di prova;
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1. carta d'identità o documento equipollente;
2. libretto di lavoro o documento equipollente;
3. blocchetto DM 10L e numero di codice INPS;
4. certificato generale del casellario giudiziario in data anteriore a
mesi
tre;
5. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Pretura;
6.
certificato
della
Repubblica;
dei
carichi
pendenti
rilasciato
dalla
Procura
7. stato di famiglia;
8.
dichiarazione attestante il domicilio ed il codice fiscale;
9. foto tessera.
I certificati di cui nn. 4) 5) e 6) potranno essere consegnati
30
giorni dalla data di assunzione.
entro
In deroga a quanto previsto dall'art. 1 della legge 9.12.77 n. 903 non
può
essere adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti
mansioni
ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili per loro natura
con
la condizione della donna lavoratrice:
1.
carico e/o scarico manuale;
2. spurgo dei pozzi neri.
Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio
considereranno
inoltre eventuali richieste del personale femminile tese
ottenere
ad
l'esenzione del lavoro notturno.
Per l'assunzione
in
vigore.
dei giovani si richiamano le disposizioni
di
legge
DICHIARAZIONE A VERBALE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge
23
luglio 1991, n 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota
di
riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le
qualifiche
comportanti il riconoscimento del livello di inquadramento nel quale
sono
classificati i quadri il personale avente funzioni direttive e il
personale
di concetto.
Le
parti
si riservano altresì di individuare ulteriori
qualifiche
impiegatizie
ed operaie comportanti l'assegnazione
di
compiti
di
particolare rilievo complessità e fiducia.
ART. 9 APPRENDISTATO
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge
dal
relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n 56/87, art. 21).
Il rapporto
operai
specializzati
agli
impianti di
gli
impiegati per
di apprendistato è istituito per la formazione
e
degli
addetti alle officine di riparazione e manutenzione
ed
depurazione
per
acque
e trattamento
rifiuti,
i quali sono previste mansioni esecutive.
Operai (durata 3 anni)
1° anno: 62% della retribuzione;
2° anno: 70% della retribuzione;
3° anno 80% della retribuzione.
Impiegati (durata 1 anno)
· tutto il periodo: 70% della retribuzione.
nonché
Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del
presente
CCNL. La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente
sulla
paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al quarto livello
della
classificazione unica.
ART. 10 PERIODO DI PROVA
Il lavoratore assunto in servizio fuori dei casi di cui all'art
è
soggetto ad un periodo di prova, di non oltre mesi 6 per il
personale
inquadrato nell'8°, 7°, 6°, e di non oltre mesi 3 per il
restante
personale.
4,
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e
gli
obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto
dal
contratto stesso. Durante il periodo di prova la retribuzione non
può
essere inferiore a quella in vigore per il livello nel quale il
lavoratore
presta servizio.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro
potrà
aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza
preavviso
né indennità per la risoluzione stessa.
Qualora avvenga il licenziamento durante il periodo di prova al
lavoratore
verrà corrisposta la retribuzione contrattuale per l'effettivo
lavoro
prestato, nonché gli eventuali ratei di 13ma, 14ma mensilità, di ferie
ed
il trattamento di fine rapporto.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati del 8°
e
7° livello e durante il primo mese per il rimanente personale,
sarà
corrisposta la retribuzione globale per il periodo di servizio
prestato,
nonché gli eventuali ratei di 13ma e 14ma mensilità e di ferie.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, al
lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese
in
corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda
quindicina del mese stesso.
Non sono ammesse protrazioni del periodo di prova. Saranno esenti
dal
periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la
stessa
azienda e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti, o nei casi
di
trasferimento da altra azienda del settore in attuazione delle norme
sul
collocamento.
Superato il periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato
in
servizio con decorrenza dal primo giorno della assunzione a tutti
gli
effetti del presente contratto e pertanto il periodo di prova
sarà
utilmente considerato agli effetti dell'anzianità del dipendente.
Nei casi di sopravvenuta malattia - anche derivante da infortunio il
periodo di prova resterà sospeso fino ad un massimo di 6 mesi dal giorno
di
inizio della malattia, superato tale limite di tempo il rapporto di
lavoro
rimane risolto ad ogni effetto.
Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà sospeso
sino
alla guarigione clinica accertata dall'lNAIL.
ART. 11 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le
norme
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n.
79
(art 8 bis).
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le
parti
convengono che le imprese, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi
n.
230 del 1962 e n. 79 del 1983, potranno ricorrere ad ulteriori
assunzioni
con contratto a tempo determinato nei seguenti casi:
·
chiusura
di impianti di smaltimento
accedere
temporaneamente ad altri impianti;
con
necessità
· interventi di ripristino ambientale (es. Scarichi
bonifica,
discariche, trasporti eccezionali, rifiuti, ecc.);
di
abusivi,
· sostituzione di lavoratori in aspettativa;
· esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
. lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse
per
specializzazioni da quelle normalmente impiegate.
· necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza
per
ferie nei periodi giugno-settembre e dicembre-gennaio. In tal caso
il
periodo di cui al 3° comma dell'art 31 è modificato in "giugnosettembre"
per le gestioni in cui si faccia ricorso ad assunzioni a termine.
Degli assunti sarà
rappresentanze
sindacali aziendali.
data
comunicazione contestuale
alle
Il trattamento contrattuale di malattia e di infortunio ed il
relativo
periodo di conservazione del posto sono limitati alla durata del
contratto
a tempo determinato.
L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei
lavoratori
assunti con contratto a termine sarà esaminato preventivamente
la
struttura sindacale aziendale.
con
ART. 12 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Tutto il personale - operai ed impiegati - viene inquadrato in 8 livelli,
i
quali sono definiti dalle corrispondenti declaratorie, completate
da
esemplificazioni ed alcune da profili professionali.
DECLARATORIE PROFILI ED ESEMPLIFICAZIONI
1 ° LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori
che
svolgono attività manuali
una
professionalità a contenuto elementare.
semplici
richiedenti
Profili
Lavoratore che svolge attività manuali per eseguire le quali è
sufficiente
un periodo minimo di pratica
Esempi:
· uscieri, custodi e figure consimili;
· addetti alla pulizia dei locali aziendali.
Vengono altresì inquadrati in tale livello i lavoratori destinati
a
mansioni di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi,
normalmente
necessario all'acquisizione delle conoscenze elementari del
processo
lavorativo al quale saranno assegnati, computandosi a tal fine anche
il
servizio
eventualmente prestato presso altre
imprese
del
settore
nell'ultimo quinquennio.
2° LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori
che svolgono attività semplici che richiedono
conoscenze
elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di
pratica,
nell'ambito di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto.
Profili:
Lavoratore che, applicando conoscenze pratiche acquisibili con
breve
tirocinio, svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche con
uso
di strumenti, macchinari e veicoli per i quali non sia prescritta
la
patente di guida o sia prescritta la patente di grado A.
Esempi
· addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori anche con
l'uso
di veicoli;
. addetti alle affissioni, deaffisioni e cancellazioni scritte, anche
con
l'uso di veicoli, addetti al diserbo meccanico o manuale, anche
con
l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;
· addetti agli impianti fissi o simili e/o agli impianti di smaltimento
ed
alle
officine che eseguono anche semplici ed elementari
operazioni
meccaniche;
· addetti alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione,
demuscazione,
anche con l'ausilio di apparecchiature per l'irrorazione di
sostanze
chimiche consentite dalle disposizioni di legge in maniera;
. addetti ai pozzi neri, pozzetti stradali e raccolta acque
che
eseguono operazioni semplici e/o elementari;
fecali
· conducenti di veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso
di
patente di grado B.
3° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori
che
svolgono
attività
esecutive,
sia
tecniche
che
amministrative, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti,
le
quali
richiedono preparazione professionale supportata
da
adeguata
conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante
esperienza
pratica, con responsabilità ed autonomia operativa limitate alla
corretta
esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni
dettagliate;
lavoratori
che
svolgono attività richiedenti il possesso
di
una
professionalità
necessaria per l'esecuzione
promiscua
di
mansioni
polivalenti in applicazione di conoscenze tecnico - pratiche e di
metodi
operativi definiti.
Profili:
Lavoratore conducente di automezzi per la guida dei quali è richiesta
la
patente di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati in
dotazione
al mezzo che coordina l'unità operativa.
Profili:
· autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di
autoinnaffiatrice,
ecc: (Da tale figura professionale sono esclusi i conducenti
espressamente
inquadrati in altri livelli).
Lavoratore che svolge compiutamente mansioni di cui al 2° livello
guidando
ed utilizzando in maniera sistematica e non occasionale veicoli per
la
guida dei quali sia richiesto il possesso di patente di categoria B.
Esempi:
· addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori, con l'uso
di
veicoli per la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente
di
categoria B.
Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni
e
schemi esegue lavori inerenti l'esercizio degli impianti e/o
montaggio,
manutenzione
e
riparazione
meccanica,
idraulica,
elettrica,
di
falegnameria, di muratura, ecc. di normale difficoltà su macchine
ed
impianti oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di
livello
superiore.
Esempi:
· operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, agli
impianti
fissi compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di depurazione
delle
acque;
· carropontista
trattamento
rifiuti;
· addetto
di
addetto
agli
impianti di
incenerimento
e
al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature
alimentazione e selezioni negli impianti di trattamento rifiuti.
A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello
le
seguenti figure professionali:
· guardie giurate che provvedono alla vigilanza e tutela della
sicurezza
degli impianti e del patrimonio aziendale;
· addetto al magazzino;
· lavoratori addetti alla derattizzazione, disinfestazione,
disinfezione,
diserbamento chimico, ecc. cui è anche demandata la preparazione
dei
composti;
· lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina
e
controlla l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori,
·
lavoratore
che, su dettagliate istruzioni, effettua
lavori
di
dattilografia, di registrazione, di classificazione, di controllo
ed
archiviazione delle pratiche di competenza, di addetto al centralino,
anche
se promiscuamente.
4° LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
esecutive
di carattere tecnico od amministratori, di particolare rilievo rispetto
al
3° livello, richiedenti una professionalità adeguata per l'applicazione
di
procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche
conoscenze
teoriche pratiche anche acquisite mediante addestramento o
esperienze
equivalenti
con
autonomia
operativa connessa
ad
istruzioni
non
necessariamente dettagliate.
Conducenti di automezzi che svolgono attività richiedenti il
di
un'elevata professionalità, ovvero adeguata capacità per
l'esecuzione
continuativa di mansioni promiscue.
possesso
Profili:
Lavoratore specializzato che svolge attività per l'esecuzione delle
quali
si richiedono elevate cognizioni tecnico-pratiche inerenti la tipologia
di
lavoro.
Esempi:
· operatori specializzati negli impianti di depurazione sedimentari e
non;
· conduttore di forni anche con mansioni di coordinamento dell'attività
dei
lavoratori di livello inferiore nell'ambito della squadra;
· turbinista;
· conduttore di generatori di vapore.
Profili:
Lavoratore che negli impianti di incenerimento e trattamento rifiuti
è
addetto alla manovra e alla normale manutenzione di gru a carro-ponte
e
che, avendo acquisito adeguate capacità tecnico-pratiche, conosce il
ciclo
completo di lavorazione e svolge compiutamente mansioni di
conduttore
dell'impianto.
Lavoratore che espleta attività per le quali è richiesta una
preparazione
professionale specifica con autonomia operativa connessa ad
istruzioni
generali non necessariamente dettagliate.
Esempi:
· operatori CED;
· operatore che effettua anche il controllo chimico della linea
acqua/fanghi
Lavoratore specializzato che procede alle necessarie individuazioni
di
guasti e, anche sulla base di indicazioni e di disegni o schemi
esegue
lavori
di
precisione e/o natura complessa per l'aggiustaggio
e/o
riparazione, manutenzione e messa a punto di autoveicoli di
attrezzature,
di macchine e di impianti, garantendo le caratteristiche prescritte.
Esempi:
· operaio specializzato addetto alle officine di riparazione e
manutenzione
ed agli impianti di depuratori acque e trattamento rifiuti.
Vengono
altresì
figure
professionali:
inquadrate
in
questo
livello
le
seguenti
conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta la patente di grado
C
che oltre alle mansioni di autista di 3° livello effettuano
promiscuamente:
a) nell'ambito del servizio di raccolta attività di carico,
ed
accessorie in concorso con altri lavoratori;
b) operando in
funi,
bracci,
ganci,
e/o
idraulicamente;
singolo la movimentazione di cassoni
catene,
polipi
e
benne
azionati
a
scarico
mezzo
di
meccanicamente
c) attività di raccolta carico scarico ed accessorie in singolo
utilizzando
un minicompattatore (automezzo per la cui guida sia richiesta la patente
di
grado
C,
con
dispositivo di compattazione avente
caratteristiche
costruttive tali da consentire il trasferimento dei rifiuti in
altro
autocompattatore);
· conducenti di autospazzaraccoglitrici di peso superiore a 60 quintali;
· operatore autista di combinata Canal-Jet, responsabile della
manovra
dell'alta pressione, con intervento personale e diretto in concorso
con
altri lavoratori in fognature e in pozzi neri;
· conducenti di pale, ruspe, escavatori di peso superiore a 100 quintali:
. conducenti di autocompattatore ad operatore unico
dispositivo
automatizzato
di
caricamento laterale assistito da
apparecchiatura
video-computerizzata;
con
· conducenti di automezzi per la guida dei quali è richiesto
possesso
della patente E;
· stenodattilografo che, oltre alle mansioni di 4°
svolte
promiscuamente anche mansioni previste dal 3° livello;
il
livello,
· lavoratore che partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina
e
controlla
l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli
inferiori
(caposquadra)
5° LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori
che,
con
specifica
collaborazione,
svolgono
attività
amministrative
e/o tecniche richiedenti adeguata discrezionalità
ed
autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il
campo
di attività in cui operano.
Profili:
Lavoratore che opera individualmente espletando mansioni di
massima
specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione di
interventi
complessi e compiuti con l'indicazione e la scelta delle
modalità
dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione con
responsabilità
estese anche ai collaudi, alle verifiche ed ai controlli dei lavori
di
natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.
Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con
l'apporto
di
vasta
e
personale competenza maturata al
massimo
grado
di
specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la
propria
attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni,
anche
con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua,
valuta
ed elimina ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e
realizza
modifiche
e varianti, effettuando interventi risolutivi di
elevata
delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di
automezzi,
attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo
e
coordinando l'attività dei lavoratori di livello inferiore, nell'area
di
propria competenza.
Relativamente all'inquadramento del personale delle officine nel 5°
livello
per area si intende la somma delle operazioni che determinano il
ciclo
completo ed integrale degli interventi su:
a) trazione ed autotelaio;
b) carpenteria ed attrezzature specifiche;
c)
impianti
elettromeccanici,
elettronici,
elettropneumoidraulici,
oleodinamici, salvo la figura professionale prevista dal 7° profilo del
5°
livello;
d) carrozzeria, comprese
scocca
portante e del telaio.
le
operazioni di riallineamento
della
Lavoratore al quale siano attribuiti compiti riguardanti nelle zone
e
settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale
e
corretto svolgersi dei servizi aziendali predisposti, la distribuzione
del
lavoro, la compilazione dei rapportini periodici e le segnalazioni ai
fini
dei provvedimenti disciplinari (Responsabile di servizio o gestioni).
Lavoratore che, negli impianti di smaltimento dei rifiuti,
depurazione
delle acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati
da
notevole capacità di trattamento e da tecnologie complesse ed
avanzate,
svolge
mansioni
polivalenti
ed
interscambiabili
di
conduttore,
elettrostrumentista, turbinista o conduttore di generatori di vapore per
il
quale è richiesta la patente di 1° grado generale che provvede altresì
ad
assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto
Lavoratore
elevate
addetto agli impianti di cui sopra che in possesso
di
capacità tecnico - pratiche e di adeguata preparazione
professionale
acquisite con approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza
di
lavoro, con autonomia operativa, svolge mansioni di natura tecnica
di
notevole rilievo, varietà e complessità relative alla conduzione
e
manutenzione degli impianti, anche con compiti di guida e controllo
di
personale, con responsabilità estesa al rispetto delle norme e
dei
parametri di funzionamento dell'impianto, alla condotta ed ai
risultati
della lavorazione, e in grado di definire ed effettuare
interventi
risolutivi di natura meccanica, e/o elettrica, elettronica e
sulla
strumentazione.
Lavoratore che negli impianti di rilevanti dimensioni e di
tecnologia
avanzata, oltre ai compiti propri della mansione, guida e controlla
il
lavoro in turni composti da più squadre.
Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione
quadri
sinottici e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad
interventi
per assicurarne il regolare funzionamento.
di
Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di
2°
grado, che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti
dell'analista
di 4° livello, sulla base delle determinazioni analitiche
effettuate,
fornisce le necessarie istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed
i
risultati, agli addetti alla conduzione dell'impianto per le
conseguenti
variazioni da apportare ai parametri tecnici del processo.
A titolo esemplificativo vengono altresì inquadrate in questo livello
le
seguenti figure professionali:
· addetto alle elaborazioni contabili;
· programmatore CED.
6° LIVELLO Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica
e/o
amministrativa in condizioni di autonomia operativa e decisionale sia
pure
nell'ambito e nei limiti di direttive generali, per le quali è
richiesta
una particolare competenza professionale ed esperienza, che coordinano
e
controllano attività tecniche e/o amministrative nell'ambito di
importante
ufficio o di centro di servizio di notevole rilevanza.
Esempi:
· addetto alla contabilità generale ed analitica;
· ispettore e/o preposto al controllo ed alla
tecnicoamministrativa di diverse gestioni;
organizzazione
· responsabile tecnico e/o amministrativo di impianti di smaltimento
e/o
trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata.
7° LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione
e
con i preposti del livello 8° che, sulla base delle direttive generali
e
con l'apporto della preparazione professionale richiesta,
predispongono
programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, o
che
svolgono compiti comportanti decisioni rilevanti per la propria ed
altra
unità organizzativa al notevole interesse e ad elevato contenuto tecnico.
Esempi:
· analista di sistema elaborazione dati;
· responsabile di settore tecnico o di settore amministrativo composto
di
più uffici.
8° LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello:
Lavoratori
che,
in diretta collaborazione
vertici
con
i
massimi
dell'impresa
e nell'ambito delle disposizioni generali
di
questi,
coordinano e controllano il lavoro di più uffici o servizi fondamentali
con
pluralità di compiti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa
o
che
comunque dispongono istruttorie di carattere tecnico,
esplicano
attività di analisi, interpretazione e di studio per la ricerca
di
soluzioni per gli organi superiori su materie aventi carattere di
rilevante
importanza nella vita aziendale.
Esempi:
·
lavoratore che coordina le attività di una struttura tecnica
o
amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori, per
il
conseguimento
degli obiettivi dei piani-programma
prefissati
dalla
Direzione Aziendale;
· coordinatore di più settori.
NOTA A VERBALE RIGUARDANTE I LIVELLI 8° E 7°
Per i lavoratori inquadrati in 8° e 7° livello aventi mansioni direttive
si
applicano, in materia di durata di lavoro, le norme di cui all'articolo
3
del regio decreto-legge 10 settembre 1923, salvo che non sia richiesto
il
rispetto di un prestabilito orario di lavoro.
All'inquadramento dei lavoratori dipendenti da ciascuna azienda nei
diversi
livelli, si procederà sulla base delle mansioni effettivamente svolte
dai
singoli lavoratori e della classificazione categoriale in atto, di
comune
accordo tra la struttura sindacale o aziendale delle
Organizzazioni
stipulanti e la Direzione aziendale e ciò senza dar luogo ad innovazioni
o
modifiche che alterino la struttura della classificazione prevista
dal
presente articolo.
Il lavoratore che durante l'orario giornaliero di lavoro sia comandato
a
svolgere
più mansioni di livelli diversi ha diritto
alla
intera
retribuzione giornaliera commisurata a quella del livello superiore.
Il lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di
continuità
mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà inquadrato nel
livello
superiore indipendentemente dalla prevalenza delle mansioni svolte.
La distinzione in atto fra operai e impiegati viene mantenuta agli
effetti
di tutte le norme che prevedono un trattamento differenziato e
che,
comunque, hanno riferimento distintamente a tali lavoratori.
NOTE ALL'ART. 12
Le indennità corrisposte in base alle note in calce all'art.
CCNL
4.2.84
sono
soppresse in quanto tenute presenti
ai
della
determinazione dei minimi tabellari di cui al CCNL 23 gennaio
salvo
quelle di seguito espressamente previste:
9
del
fini
1988,
1. agli autisti conducenti di automezzi per la cui guida è richiesta
la
patente di grado E, ai conducenti di pale, ruspe, escavatori di
peso
superiore a 100 q.li, agli operatori-autisti di combinata Canal jet,
nonché
ai conducenti di autocompattatori ad operatore unico con
dispositivo
automatizzato
di
caricamento laterale assistito da
apparecchiatura
video-computerizzata verrà corrisposta, per ogni giornata di
effettivo
svolgimento dalla mansione, una indennità giornaliera di L. 1.500.
2. agli addetti ai servizi di rimozione rifiuti inquadrati nel 2° livello
i
quali operano promiscuamente o esclusivamente a livelli superiori
o
inferiori al piano stradale con accesso ai gradini per l'altezza di
almeno
un piano normale di edificio ed ai lavoratori che effettuano la raccolta
su
strade a scalini o rampe con un dislivello di almeno un piano normale
di
edificio, nonché ai soli lavoratori addetti ad operazioni manuali
di
espurgo pozzi neri, sarà corrisposta, per ogni giornata di
effettivo
svolgimento della mansione, un'indennità giornaliera di L 700.
3. ai lavoratori inquadrati nel 2° livello conducenti i veicoli o
motocarri
per i quali sia prescritto il possesso della patente di grado
che
effettuano in singolo anche la raccolta e/o spazzamento, sarà
corrisposta
per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione,
un'indennità
giornaliera di L. 1.000.
A
Le indennità di cui ai precedenti punti sono comprensive dell'incidenza
di
tutti gli istituti del presente contratto e non sono computabili
nel
trattamento di malattia ed infortunio.
Tali indennità, inoltre, non sono cumulabili, nel senso che
maggiore
assorbe la minore.
la
Al fine di rimuovere situazioni di anomalie determinatesi per
particolari
ed eccezionali condizioni di fatto, le indennità corrisposte alla data
di
entrata in vigore del CCNL 23.1.88, in applicazione estensiva
dei
trattamenti contemplati dalle soppresse note all'art. 9 del CCNL
4.2.84,
sono mantenute ai lavoratori interessati ed in ogni caso non
costituiscono
presupposto per una generalizzazione del loro riconoscimento.
Le parti si incontreranno a livello nazionale per esaminare la
possibilità
di un eventuale assorbimento delle predette indennità, anche nel
quadro
delle previsioni di cui all'art. 43 del CCNL 18.12.1980.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Profili e esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono
essere
assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate
in
relazioni ai livelli di inquadramento.
Qualora
a
seguito di innovazioni tecnologiche o di
modificazione
organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa
evoluzione
del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano
individuabili
eventuali nuove figure professionali, l'impresa e le R.S.A. procederanno
ad
una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate,
da
sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione
del
conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della
vigente
struttura contrattuale della classificazione del personale.
NORMATIVA QUADRI
In attuazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 190/85, la
qualifica
di quadro è attribuibile a quei lavoratori, sia tecnici che
amministrativi,
che nell'ambito dell'8° livello svolgono con carattere di continuità e
con
un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e
professionale,
funzioni di importanza e responsabilità, con ampia discrezionalità
di
poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli
obiettivi
aziendali.
I
lavoratori
definiti quadri ricoprono ruoli
ad
alto
contenuto
professionale, nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento
degli
obiettivi aziendali effettuano, con personale contributo di
particolare
originalità e creatività, opera di coordinamento di risorse e/o
entità
organizzative di particolare complessità.
Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria
degli
impiegati, si conviene quanto segue:
. Passaggio temporaneo di mansioni
Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di quadro,
non
in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla
conservazione
del posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di sei
mesi
consecutivi .
. Responsabilità civile e/o penale
Le
aziende
s'impegnano a garantire ai lavoratori che per
motivi
professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non
provocati
da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti
direttamente
connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale
nonché
l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
. indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica
ai
lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di
nella
misura di L. 150.000 lorde mensili;
di
quadro,
funzione
Tale indennità è utile ai soli fini del computo del Trattamento
Fine
Rapporto, della 13ma e 14ma mensilità.
di
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione relativa
ai
quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/1985.
COMMiSSIONE NAZIONALE PER LA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori
resta
integralmente disciplinato dalla normativa del presente contratto,
salvò
quanto previsto dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le
parti
riconoscono l'opportunità di istituire una Commissione Nazionale
con
obiettivi
di studio ed analisi in materia di classificazione
dei
lavoratori.
Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta
e
l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di:
· acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa
di
svolgimento dei servizi che possono produrre ricadute
di
inquadramento vigente;
le
sul
modalità
sistema
·
verificare,
anche
in relazione alla complessità
dei
problemi
organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano
oggi
alle Aziende di igiene Urbana, la necessità di integrare
l'attuale
struttura classificatoria, con nuove professionalità;
· valutare le esperienze verificate a livello aziendale in
a
possibili differenziazioni di professionalità presenti ed il
collegamento
con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria;
ordine
· approfondire la connotazione di svolgimento dei servizi e
l'articolazione
delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un
nuovo
sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze
sin
qui acquisite.
La
Commissione, che sarà istituita entro il 31 marzo 1996,
potrà
considerare i diversi modelli organizzativi presenti nel settore
e
procederà quindi alla stesura di un documento che registri le
posizioni
raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia.
Tale documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente CCNL
ai
fini
dell'eventuale
modificazione dell'attuale
classificazione
del
personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con
le
modalità che saranno definite dalle trattative.
Al fine di rendere la classificazione più aderente alle diverse
realtà
organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza di
singole
figure
che
non
trovino
precisa
identificazione
nella
attuale
classificazione o di eventuali nuove figure professionali, le
parti
procederanno a livello aziendale ad una preliminare verifica
delle
posizioni interessate trasmettendo segnalazione motivata alla
Commissione
Nazionale.
Le Organizzazioni Nazionali stipulanti potranno definire il
conseguente
inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della struttura
contrattuale
della classificazione del personale.
ART. 13 MUTAMENTO DI MANSIONI E PASSAGGIO DI LIVELLO
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato
assunto
o a quelle corrispondenti al livello superiore che
abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello
purché
ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.
Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato,
sia
chiamato a compiere temporaneamente le mansioni di livello superiore,
ha
diritto alla retribuzione base del livello superiore;
l'assegnazione
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per
sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo
un
periodo non superiore a tre mesi.
Il passaggio di livello dà diritto al lavoratore di conservare
"ad
personam" (non valevole agli effetti dei successivi aumenti periodici
di
anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra la retribuzione
base
del livello di provenienza e quella del livello cui viene assegnato.
Tale differenza non deve essere assorbita dagli aumenti periodici
di
anzianità che matureranno a favore del lavoratore nel nuovo livello.
In caso di passaggio di livello si applica la norma di cui al
comma
dell'art. 18.
L'azienda
mediante
lettera.
4°
dovrà comunicare al lavoratore il passaggio di livello
L'assegnazione temporanea a mansioni corrispondenti al livello superiore
e
il passaggio di livello dovranno avvenire sulla base di criteri
obiettivi,
predeterminati d'intesa con la struttura sindacale aziendale. La
presente
norma non si applica per l'assegnazione temporanea e per il passaggio al
7°
e 8° livello.
ART. 14 RETRIBUZIONI
In relazione alle indicazioni ricorrenti nel presente contratto, circa
il
trattamento da riconoscere ai lavoratori, si chiarisce che:
·
con
l'espressione "retribuzione paramentrale", si intende
quella
risultante dalla applicazione dei parametri di cui agli arit. 12 e 17;
. con l'espressione "retribuzione individuale" si intende la somma
della
retribuzione parametrale, dell'indennità di contingenza, degli
aumenti
periodici di anzianità e degli eventuali aumenti di merito;
· con l'espressione "retribuzione globale" s'intende la somma
della
retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo,
con
l'esclusione delle somministrazioni in natura e delle indennità
sostitutive
di esse, nonché l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di
rimborso
spese
e la indennità di trasferta, l'indennità maneggio denaro
e
l'indennità mezzo di trasporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Con riferimento alla definizione della retribuzione restano
le
previsioni contrattuali in corrispondenza delle varie indennità.
Nel concetto di indennità
in
applicazione dell'art. 28.
non
rientrano
i
compensi
ferme
corrisposti
ART. 15 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione globale dovrà essere corrisposta non oltre il 15°
giorno
successivo alla fine del mese cui si riferisce, secondo le modalità di
cui
alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
In caso
diritto
che l'azienda ritardi il pagamento decorreranno di pieno
gli interessi nella misura del 3 per cento in più del tasso
di
sconto.
ufficiale
Ove ostino esigenze amministrative, l'azienda corrisponderà,
nell'ultimo
giorno
feriale del mese, un acconto commisurato alla somma
della
retribuzione globale netta e dell'importo degli eventuali assegni
familiari
arrotondata in difetto alle mille lire. Il conguaglio a saldo dovrà
essere
corrisposto
entro l'ultimo giorno feriale del mese successivo.
Il
lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza e della somma pagata
a
quella indicata sulla busta-paga o prospetto, nonché sulla qualità
legale
della moneta, a condizione che avanzi il reclamo all'atto del
pagamento.
Tale diritto al reclamo non è necessario sia esercitato all'atto
del
pagamento per errori puramente contabili e di inquadramento.
In caso di contestazione sulla somma pagata, al lavoratore dovrà
essere
intanto corrisposta la parte non contestata.
ART. 16 CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA
La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti dall'art.
14,
si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169 per tutti
i
lavoratori.
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione
oraria
per 39 (convenzionale) e dividendo il risultato per 6.
ART. 17 RETRIBUZIONE E SUE VARIAZIONI
Le retribuzioni parametrali mensili valide dal 1 gennaio 1995 sono
quelle
di cui all'allegata tabella.
Dette retribuzioni sono comprensive:
a) dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 gennaio 1977;
b) delle lire 12.000 di cui all'accordo interconfederale 25 gennaio 1975;
c) dell'E.D.R. di L. 25.000 di cui al CCNL, 1 dicembre 1977;
d) degli importi di cui all'accordo di settore Ausitra del 25 marzo 1975;
e) degli importi dell'indennità perequativa di cui all'accordo 16
dicembre
1981, decurtati di L. 10.000
f) dell'indennità perequativa di Lire 10.000 di cui all'art. 47
CCNL
23.1.88.
del
ART. 18 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Con decorrenza 1 luglio 1994 il lavoratore per ogni biennio di
anzianità
maturerà un aumento periodico nelle misure di seguito indicate per
ciascun
livello di appartenenza.
1) livello 29.500
2) livello 34.200
3) livello 37.000
4) livello 40.500
5) livello 46.500
6) livello 52.500
7) livello 60.500
8) livello 67.500
Gli aumenti periodici decorrono dal 1 luglio di ogni biennio successivo
al
30 giugno 1994. Conseguentemente al lavoratore assunto nel corso di
ciascun
biennio
spettano, al 30 giugno del biennio di riferimento,
tanti
ventiquattresimi degli importi di cui al primo comma, quanto sono i mesi
di
servizio prestato.
Il lavoratore ha diritto a maturare tanti aumenti periodici
al
raggiungimento dell'importo massimo di cui alla seguente tabella:
fino
1) livello 295.000
2) livello 342.000
3) livello 370.000
4) livello 405.000
5) livello 465.000
6) livello 525.000
7) livello 605.000
8) livello 675.000
Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in
cifra
degli aumenti maturati nel lavello di provenienza e la frazione di
scatto
relativa al biennio in corso sarà utile agli effetti della maturazione
del
successivo aumento periodico.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che restano comunque fermi gli importi in
cifra
fissa riconosciuti per effetto della applicazione dell'art. 43, IV
comma,
del CCNL 18.12.80, così come risulta integrato dal successivo accordo
del
16.12.80.
NORMA TRANSITORIA
Gli aumenti periodici di anzianità fino al 31.12.1991 ai sensi
del
soppresso art. 16 del CCNL. 23.1.88 (compreso quindi l'importo
relativo
all'aumento periodico decorrente dall'1.1.1992) saranno mantenuti in
cifra
fissa,
verranno ridotti degli importi trasferiti nelle
retribuzioni
parametrali come da note in calce alla relativa tabella, e
concorreranno,
nella misura residua, al raggiungimento degli importi massimi di cui
al
terzo comma del presente articolo.
ART. 19 TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla
retribuzione
globale commisurata al mese di novembre e riferita al periodo 1° gennaio
31
dicembre.
Il pagamento della tredicesima mensilità avverrà entro il 20 dicembre.
In caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il
lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima
mensilità
per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come mese intero se uguali o
superiori.
Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto durante
il
corso
dell'anno
calcolando
la
tredicesima
mensilità
sull'ultima
retribuzione globale.
ART. 20 QUATTORDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrisponderà una 14a mensilità pari alla retribuzione
globale
commisurata al mese di giugno, e riferita al periodo 1° agosto - 31
luglio.
Il pagamento della 14a mensilità avverrà entro il 30 giugno.
Nel caso di inizio del rapporto durante il corso dell'anno, il
lavoratore
avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14a mensilità
per
quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno
calcolate,
mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.
Analogamente si procederà nei casi di cessazione del rapporto
il
corso dell'anno calcolando la quattordicesima sull'ultima
retribuzione
globale .
durante
NORME TRANSITORIE
Le aziende
alla
che, in attuazione dell'accordo 30 agosto 1960
relativo
corresponsione del "premio estivo" ora quattordicesima mensilità,
avessero
riferito l'erogazione all'anno solare manterranno lo stesso criterio
di
calcolo fermo restando il diritto, nei casi di cessazione del rapporto
nel
periodo 16 agosto - 27 dicembre, di trattenere in sede di
liquidazione
l'importo corrispondente ai dodicesimi della quattordicesima mensilità
non
dovuto in relazione al mancato compimento dell'anno solare.
Le aziende che hanno riferito per il passato la quattordicesima
mensilità
al periodo 1° settembre - 3 agosto, continueranno a mantenere lo
stesso
criterio di calcolo.
ART. 21 INDENNITA' E SOMMINISTRAZIONI
a) Rimborso spese di trasporto - Qualora l'azienda, consenziente
il
lavoratore, gli richieda di usare il proprio veicolo a motore per
servizio,
sarà tenuta a corrispondergli un'indennità chilometrica calcolata in
base
alla tariffa ACI.
b)
Rimborso spese per testimonianza - E' corrisposta
la
normale
retribuzione globale al dipendente chiamato quale teste in cause civili
o
penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore
debba
allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto inoltre al
rimborso
di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta
l'indennità
percepita dallo Stato.
c) Indennità di trasferta - il lavoratore comandato a prestare
servizio
fuori sede, eccezion fatta per i casi previsti all'art. 23 lettera B, 4°
e
5° comma, ha diritto:
. al rimborso delle spese effettive del viaggio (per i viaggi in
ferrovia
prima classe);
· al rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie
all'espletamento
della missione;
· a un'indennità commisurata al 50 per cento della retribuzione
individuale
giornaliera, per ciascun giorno di trasferta. La trasferta non potrà
avere
durata superiore a mesi 3.
d) indennità maneggio denaro - il lavoratore che normalmente
maneggia
denaro con oneri per errori, ha diritto ad una indennità del 5 per
cento
della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza.
Tale
indennità
verrà
corrisposta
pro-rata
anche
a
chi
sostituisce
temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.
e) Somministrazione latte - Restano invariate le condizioni in atto
nelle
aziende.
Qualora sia individuato un diverso presidio le parti
si
incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del
latte
nelle predette aziende.
f) Alloggio - L'alloggio al personale, cui per esigenze di lavoro
l'azienda
richieda
l'abitazione presso il complesso aziendale, sarà
concesso
gratuitamente. Il lavoratore deve lasciare libero l'alloggio all'atto
della
risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque non oltre un mese dalla
data
della risoluzione stessa.
g) Raggiungimento posto di lavoro - Qualora la sede abituale di lavoro
sia
ubicata fuori di un centro abitato ed in località' non
adeguatamente
servita da mezzi pubblici di trasporto, e l'azienda non provveda con
mezzi
idonei al trasporto, sarà corrisposto un rimborso spese da concordarsi
in
sede aziendale fra le rappresentanze territoriali delle parti
stipulanti.
Tuttavia per i Comuni con popolazione superiore a 1 milione di
abitanti
tale rimborso viene stabilito nella misura di lire 500 per ogni giorno
di
effettiva presenza.
h)
ad
indennità
sgombero
neve
-
Ai lavoratori
in
servizio
chiamati
effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un'indennità
del
5% della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di
effettivo
svolgimento delle prestazioni stesse. Tale indennità assorbe fino
a
concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a
qualsiasi
livello stipulati. L'assorbimento va operato tenendo presente
quanto
globalmente spettante in base agli eventuali accordi a qualsiasi
titolo
stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per
effetto
della nuova indennità contrattuale.
i) Rimborso spese vidimazione patente - Agli autisti ed ai conducenti
di
motocarro, titolari o normalmente impiegati come sostituti,
saranno
rimborsate le spese per la vidimazione annualmente della patente
nonché,
previa presentazione di idonea documentazione, le spese per
l'effettuazione
delle visite mediche per il rinnovo della patente stessa. Il rimborso
delle
spese di cui sopra spetta altresì ai lavoratori cui è richiesto, in
via
ricorrente, l'uso dei veicoli aziendali o di proprietà dei
lavoratori
stessi, per ragioni di servizio.
l) Docce - L'azienda è tenuta alla istituzione di docce. Al riguardo
si
richiamano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
m)Trasferimenti - Al lavoratore che per disposizioni dell'azienda
sia
trasferito da una sede all'altra della stessa, situata in diversa
località,
comportante
conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio
del
lavoratore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per
sé,
per la famiglia e per le masserizie, nonchè un importo "una tantum" pari
ad
una retribuzione globale mensile, oltre ad 1/5 della stessa per
ogni
eventuale familiare a carico che con lui si trasferisca.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere
un
indennizzo
per
anticipata risoluzione del
contratto
di
affitto,
regolarmente denunciato e registrato precedentemente alla comunicazione
del
trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino
alla
concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se
licenziato,
al trattamento di fine rapporto, al preavviso ed alle altre
indennità
previste per la sua liquidazione salvo che, per gli impiegati di 8° e
7°
livello, all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito
il
diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o
tale
diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli
impiegati
attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta
il
trasferimento viene considerato dimissionario.
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra
o da un centro operativo ad un altro se non per comprovate
ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone
a
carico
e che venga licenziato non per ragioni che comportino
il
licenziamento per motivi disciplinari, nei primi sei mesi di
trasferimento,
ha diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo
di
origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione del servizio.
Il lavoratore trasferito
goduto
precedentemente.
conserva il più favorevole
trattamento
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore
per
iscritto con un preavviso di un mese.
Il trasferimento dovrà essere comunicato contestualmente
struttura
sindacale aziendale.
n) Locale
dei
consumazione pasto - Le aziende metteranno a
alla
disposizione
lavoratori
un
locale
la
consumazione del pasto.
idoneo,
convenientemente
attrezzato,
per
o) indennità sostitutiva di mensa - Ai lavoratori per ogni giornata
di
effettiva presenza, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa,
di
L. 1.000 giornaliere, comprensiva dell'incidenza di tutti gli
istituti
contrattuali e non computabile nel TFR.
Restano salve le condizioni di miglior favore in atto.
NOTA A VERBALE
L'eventuale
riconoscimento del pasto da parte
esclude
l'erogazione dell'indennità sostitutiva di mensa.
dell'impresa
p) indennità turni a ciclo continuo - Ai lavoratori addetti a lavorazioni
a
ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati sull'intero
arco
settimanale di 7 giorni compete un'indennità pari al 6% della
retribuzione
parametrale giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di
effettivo
svolgimento della mansione, comprensiva dell'incidenza di tutti
gli
istituti del presente contratto.
Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale.
q) indennità lavoro domenicale - Ai lavoratori che prestano la
propria
opera in giornata di domenica con riposo compensativo in altro giorno
della
settimana, sarà corrisposta una indennità di L. 8.000 per ogni
domenica
effettivamente lavorata.
Detta indennità è comprensiva dell'incidenza di tutti
del
presente contratto.
gli
istituti
r) indennità lavaggio indumenti - Agli operai cui sono dati in uso
gratuito
gli indumenti di cui all'articolo 22 viene corrisposta
un'indennità
lavaggio indumenti nella misura di L. 500 per ogni giornata di
effettiva
presenza al lavoro, comprensiva della incidenza di tutti gli
istituti
contrattuali e non computabile nel TFR.
Tale indennità viene altresì corrisposta agli impiegati addetti
agli
impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del 3°
comma
del medesimo art.22.
ART. 22 INDUMENTI DI LAVORO
Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo
le
norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate
le
seguenti dotazioni:
a consumazione:
· tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
. guanti, fino a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti
addetti
alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori
e
gli addetti agli impianti;
ogni anno:
· due paia guanti per gli autisti e per il personale di officina;
. due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
ogni due anni:
· un paio
servizi
esterni;
di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti
ai
· 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi
invernali
nella foggia consuetudinaria della azienda, per il personale addetto
ai
servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
· 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella
foggia
consuetudinaria nell'azienda per il personale addetto alle officine,
agli
impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;
ogni 3 anni:
. un impermeabile personale addetto ai servizi esterni.
Ogni cinque anni:
· un giaccone di pelle per gli autisti.
Per
gli
impiegati addetti normalmente
verranno
assicurate le seguenti dotazioni:
ai
servizi
esterni
· due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 invernale
. un impermeabile ogni tre anni;
. un giaccone di pelle ogni 5 anni.
Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare
protezione
igienica, saranno forniti idonei indumenti.
La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente
e
preventivamente con le R.S.U. sulla base annua procapite, al
netto
dell'IVA, di L. 459.800 intesa come media della spesa richiesta per
le
diverse categorie di lavoratori.
Il
valore
di indumenti di lavoro a valenza pluriennale
(stivali,
impermeabili, giacconi di pelle, ecc.) è compreso nella suddetta
spesa
annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.
L'importo anzidetto, valevole per l'anno 1995 sarà di anno in
anno
aggiornato in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai
prezzi
praticati dai grossisti.
E' fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in
sostituzione
di tutto o di parte del vestiario.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto;
abito
invernale si intende: pantalone, camicia o maglia, berretto.
L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al
personale
che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono
indispensabile
l'uso.
per
ART. 23 ORARIO DI LAVORO
A) Durata settimanale dell'orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti
i
lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni
lavorativi,
salvo deroghe previste in sede aziendale.
Le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60
minuti
settimanali, di tutte le riduzioni effettive dell'orario di
lavoro
settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente
articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di
lavoro
sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.
B) Orario giornaliero di lavoro
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con
apposito
ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali
aziendali.
L'orario
di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente
fissata
dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo
di
lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore
ha
ultimato il servizio.
L'orario giornaliero di lavoro potrà essere effettuato anche nell'ambito
di
nastri lavorativi definiti a livello aziendale ai sensi dell'art.
1
(relazioni sindacali)
Al personale che per ragioni tecniche connesse alla gestione del
servizio
sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in uno o più Comuni, sia il
tempo
impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui
esplica
la propria attività che quello impiegato per il ritorno al posto di
lavoro
sarà computato nell'orario di lavoro. Per posto di lavoro deve
intendersi
quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero.
In caso di comandi giornalieri o di breve durata, per motivi di
carattere
eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, il
maggior
tempo impiegato per raggiungere, con gli abituali mezzi di trasporto,
le
località di comando e viceversa, sarà considerato come prestazione
oltre
l'orario normale, ai sensi dell'art. 28, se disposto oltre l'orario
di
lavoro.
Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto
ad
una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore,
per
la consumazione del pasto
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino
a
quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro
due
ore dalla fine del turno.
Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i
lavoratori
addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore
hanno
diritto ad una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque
il
regolare funzionamento degli impianti stessi.
Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto
turni
notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.
in
NOTA A VERBALE
Per
il personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo
continuo,
articolate su 3 turni giornalieri, la riduzione dell'orario di
lavoro
settimanale di cui al 3° comma del presente articolo sarà
attuata
attraverso la concessione di riposi compensativi.
Le relative giornate di permesso retribuito dovranno essere godute
entro
l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio. Per ciascun giorno
di
permesso non usufruito entro l'anno verrà corrisposto al
lavoratore
interessato un compenso pari alla normale retribuzione globale
giornaliera
del mese di dicembre.
Per i dipendenti aventi mansioni direttive si applicano, in materia
di
durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del regio decreto legge
10
settembre 1923, n. 1955, salvo che non sia richiesto il rispetto di
un
prestabilito orario di lavoro.
ART. 24 ORARIO NORMALE IN REGIME DI FLESSIBILITA'
In relazione alle peculiarità del settore e quindi alle
particolari
esigenze produttive delle aziende, comportanti variazioni
dell'intensità
lavorativa, l'orario normale di lavoro di cui all'art. 23 può
essere
realizzato anche come media settimanale o su un arco di più settimane.
Le aziende interessate potranno attuare programmi di lavoro che
comportino
periodi con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e
periodi
con prestazioni lavorative inferiori a tali limiti, purchè
realizzino
comunque, in media le previsioni di cui all'art. 23. Tale media
potrà
essere realizzata con riferimento a:
a) singole settimane, con giornate di lavoro sino ad 8 ore ed altre,
a
compensazione, di durata inferiore al normale orario giornaliero (pari a
7
ore e 30 minuti o a 6 ore e quindici minuti, rispettivamente in caso
di
distribuzione in cinque o sei giorni);
b) più settimane, con prolungamento dell'orario settimanale in presenza
di
maggiore richiesta di servizi, fino ad un massimo di 45 ore
settimanali,
alle
quali corrisponderanno, a compensazione, settimane
di
minore
prestazione lavorativa.
Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, per le ore
prestate
oltre l'orario di lavoro contrattuale settimanale fino ad un
massimo
complessivo annuo di 100 ore individuali e fino al limite di 45
ore
settimanali verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni calcolate
sulle
quote orario della retribuzione tabellare e della indennità di
contingenza:
15% per le prime 80 ore
20% dalla 81a alla 100a ora
Tali
maggiorazioni devono intendersi comprensive dell'incidenza
del
compenso per prestazioni in regime di flessibilità in tutti gli
istituti
contrattuali e sono escluse dal calcolo del T F.R.
Tali programmi - che potranno anche riguardare singole attività o
categorie
di lavoratori - nonché gli eventuali spostamenti, saranno
preventivamente
comunicati alle R.S.U
Il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di
durata
superiore a quello prescritto dall'art. 23 non dà diritto a compenso
per
prolungamento orario o lavoro straordinario, mentre per le settimane
con
prestazioni di durata compensativa inferiore a quella prevista dallo
stesso
art. 23 non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Le
imprese
dovranno portare a conoscenza dei
singoli
lavoratori
interessati, con un preavviso di 10 giorni, gli orari di lavoro definiti
in
regime di flessibilità e i relativi periodi.
Nell'individuare tali orari le imprese avranno cura di ripartire
equamente
tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno.
Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono
essere
richieste in giornata di riposo settimanale di cui all'art. 29.
L'esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di
flessibilità,
oltre i limiti di cui al presente articolo, formerà oggetto di
definizione
fra impresa e OO.SS. e RSU ove costituite.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 nelle sole gestioni comunali nelle quali
si
sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di
flessibilità
piurisettimanale il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei
12
mesi precedenti potrà dar titolo sulla base di una valutazione
comune
dell'Azienda
delle
OO.SS ad una minore durata
della
prestazione
settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
In caso di valutazioni divergenti fra le parti in ordine
all'attuazione
della presente norma si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di
una
delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante
tale
periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che l'attuazione di processi di
flessibilità
previsti dal presente articolo dovrà non influire sulla
quantificazione
dell'organico aziendale .
CHIARIMENTI A VERBALE
1) Le parti si danno atto che gli accordi aziendali in materia
di
flessibilità definiti prima della sottoscrizione del presente accordo
di
rinnovo, mantengono integralmente inalterata la propria efficacia.
2) Con riferimento a quanto previsto dagli ultimi due commi del
presente
articolo,
si
chiarisce che le disposizioni ivi contenute
trovano
applicazione nelle sole gestioni alle quali sia correlato un
apposito
organico.
3)
Nei periodi in cui siano programmate prestazioni lavorative
in
flessibilità piurisettimanale ai sensi del 2° comma, lettera b),
ai
lavoratori impegnati in regime di flessibilità non potranno
essere
richieste prestazioni lavorative in straordinario individuale
programmato.
Nei medesimi periodi, nelle sole settimane in cui è previsto il
superamento
dell'orario contrattuale di lavoro, la durata della prestazione
giornaliera
non può essere inferiore al normale orario giornaliero contrattuale (pari
a
7 ore e 30 minuti o a 6 ore e 15 minuti, rispettivamente in caso
di
distribuzione in cinque o in sei giorni).
4) in caso di assenze per malattia in giornate in cui, per effetto di
un
turno in flessibilità, la prestazione lavorativa prevista avrebbe
dovuto
superare la durata del normale orario giornaliero, le ore programmate
in
eccedenza rispetto allo stesso orario giornaliero saranno recuperate
nel
corso dello stesso o di altro periodo di flessibilità.
ART.25 RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle
disposizioni
contrattali per il personale ordinario, salvo quanto appresso
specificato:
a) nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
1) l'eventuale periodo di prova;
2) il ridotto orario settimanale con un minimo non inferiore al
del
normale orario di lavoro;
50%
3) la qualifica assegnata
b)
il personale a tempo parziale può essere utilizzato anche
con
articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per
il
restante personale;
c) la variazione con carattere di continuità dell'orario settimanale,
di
cui alla lettera di assunzione, dovrà esser comunicata per iscritto
al
lavoratore interessato;
d) La retribuzione del personale a tempo parziale, compresi
aumenti
gli
periodici di anzianità di cui all'art. 18, è regolata dalle
disposizioni
contrattuali per il personale a tempo pieno ed è riproporzionata al
ridotto
orario settimanale di lavoro. In ogni caso la retribuzione non potrà
essere
inferiore a quella corrispondente all'orario settimanale risultante
dalla
lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui al punto c) che
precede;
e) la retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art 17;
f) le indennità di cui all'art. 21 saranno proporzionalmente ridotte
sulla
base dell'orario di cui alle precedenti lettere d) o c);
g) i corrispondenti trattamenti economici relativi alla 13a mensilità,
14a
mensilità, alle ferie e alle festività, trovano applicazione ridotta
in
misura proporzionale all'orario settimanale risultante dalle
comunicazioni
di cui ai punti a) e c) che precedono;
h) per il trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla
29
gennaio 1982, n. 297;
legge
i) il trattamento di malattia e di infortunio quello relativo
alle
lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento contrattuale e di
legge
sarà garantito in proporzione alla durata della prestazione di cui ai
punti
a) e c) che precedono;
l) la livello nazionale possono essere individuate percentuali di
personale
da impiegare a tempo parziale. I relativi posti di lavoro possono
essere
coperti
da
personale
interno che ne faccia
esplicita
richiesta
compatibilmente con le esigenze di servizio, o da personale esterno
assunto
direttamente a tempo parziale;
m) il passaggio dei lavoratori dal rapporto a tempo parziale al rapporto
a
tempo pieno e viceversa può essere disposto dall'impresa qualora
sussista
il consenso del lavoratore;
n) ogni qualvolta si rendesse disponibile un posto di lavoro a tempo
pieno,
l'azienda in un incontro con la R.S.U. concorderà una graduatoria
dei
lavoratori a tempo parziale seguendo i seguenti criteri di priorità:
1. appartenenza allo stesso livello e allo stesso impianto per
è
reso disponibile il posto di lavoro:
cui
si
2. carichi familiari;
3. anzianità di servizio.
o) i ratei di retribuzione
istituti
contrattuali nell'anno di
al
rapporto
a
tempo pieno
misura
proporzionale all'effettiva
due
distinti periodi;
globale mensili relativi a tutti gli
passaggio dal rapporto
e
viceversa
saranno
a
tempo
calcolati
parziale
durata della prestazione
in
lavorativa
nei
p) nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel
corso
dell'anno i trattamenti derivanti dalle norme che precedono
trovano
applicazione in rapporto al periodo lavorato;
q) al personale a tempo parziale non potranno essere richieste
prestazioni
lavorative oltre quelle di cui alle lettere a) e c).
NOTA A VERBALE
Quanto previsto alla lettera d) trova applicazione a decorrere dal
1/06/96
ART. 26 INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI LAVORO
In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di
forza
maggiore non prevista dal presente contratto e che non dipenda
da
provvedimenti
disciplinari,
il lavoratore
resterà
a
disposizione
dell'azienda che potrà adibirlo ad altri lavori fatte salve in ogni caso
le
disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 13.
ART. 27 ASSENZE E PERMESSI CONGEDO MATRIMONIALE
Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente
autorizzato
dal proprio superiore.
Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia in
grado
di avvertire l'azienda preventivamente, deve farlo nello stesso giorno
in
cui ha inizio l'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla
controllare
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti
previdenziali
competenti i quali sono tenuti a norma di legge a compierlo.
In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire
l'azienda
del suo rientro in servizio al più tardi entro il giorno precedente.
L'assenza del lavoratore dal servizio, senza giustificato motivo, salvo
il
caso di comprovata forza maggiore, sarà considerata arbitraria e
quindi
soggetta a provvedimento disciplinare.
Il lavoratore che protragga oltre il 3° giorno consecutivo di
calendario
l'assenza di cui al precedente comma è da ritenersi dimissionario.
Qualora
il 3° giorno coincida con una festività, il termine è prorogato
un
giorno.
di
Al
lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può accordare,
per
giustificati motivi, permessi, con facoltà di corrispondere o meno
la
retribuzione. Tali permessi non saranno computati in conto
dell'annuale
periodo di ferie salvo diversa richiesta scritta del lavoratore.
Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto familiare
(decesso
di genitori, coniuge, figlio, fratello o altro familiare convivente con
il
lavoratore) e sempre che il lutto familiare non intervenga in periodi
di
ferie o di malattia del lavoratore, le aziende sono tenute a
retribuire,
per un minimo di tre giorni, il periodo di permesso concesso.
In occasione della nascita di un figlio l'azienda concederà, al
lavoratore
che ne faccia richiesta, un giorno di permesso retribuito.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuole
di
istruzione
primaria,
secondaria
o
di
qualificazione
professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali hanno diritto a turni
di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione agli esami
e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari e privatisti,
che
devono sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di
permessi
giornalieri retribuiti, per un massimo di due volte per lo stesso
esame,
nelle misure seguenti:
· esami di licenza elementare: giorni 5
· esami di licenza scuola media inferiore: giorni 10
· esami di licenza scuola media superiore: giorni 12
. esami universitari: giorni 2 per ogni esame.
L'azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui ai due precedenti commi.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a) 15 giorni
retribuzione
globale;
di
calendario
con
la corresponsione
della
b) 15 giorni di calendario con la corresponsione della retribuzione
globale
se assunto a termine, sempre che il relativo contratto abbia durata
almeno
trimestrale o che abbia prestato servizio per tre mesi, qualora
manchi
l'apposizione del termine, dedotto per gli operai quanto corrisposto a
tale
titolo dall'lNPS.
Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo
alle
giornate ed alle ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
Per
gli operai va pure detratto l'importo relativo alle giornate di assenza
per
malattia,
infortunio, gravidanza, puerperio e
periodo
di
assenza
facoltativa seguente il puerperio.
Si considerano ingiustificate le assenze non
del
presente articolo.
autorizzate
ai
sensi
ART. 28 LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO NORMALE
A) Lavoro notturno
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le ore
6,
salvo
per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre
turni
avvicendati di 8 ore, per i quali l'orario notturno è quello
coincidente
con l'orario del terzo turno.
Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia in
turni
non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione del 33
per
cento della retribuzione individuale oraria.
Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i
lavoratori
interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e
diurne)
che evitino allo stesso lavoratore l'impegno del notturno in
soluzione
continuativa.
B) Lavoro festivo
Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre
che
il festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Il
o
lavoro
festivo è quello compiuto dal lavoratore nel giorno
festivo
considerato tale ai sensi del successivo art. 30. Il lavoro festivo
viene
compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata dalle
seguenti
percentuali.
- Lavoro diurno festivo: 50 per cento;
- lavoro notturno festivo: 75 per cento;
C) Prestazioni oltre l'orario normale
Le prestazioni in prolungamento orario - fino a 48 ore settimanali
saranno compensate con la maggiorazione del 30 per cento della
retribuzione
oraria.
Le prestazioni in prolungamento orario effettuate tra le ore 22 e le ore
6
(prolungamento orario notturno) saranno compensate con la maggiorazione
del
45 per cento della retribuzione individuale oraria.
Il lavoro straordinario - cioè quello compiuto dal lavoratore oltre le
48
ore settimanali o le 8 ore giornaliere - sarà invece compensato con
le
seguenti maggiorazioni della retribuzione individuale oraria:
· straordinario diurno feriale: 31 per cento;
· straordinario notturno feriale: 50 per cento;
· straordinario diurno festivo: 65 per cento;
. straordinario notturno festivo: 75 per cento.
I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili tra di
loro.
Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore
settimanali
(prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le
ore
annuali individuali.
Il superamento di tale limite dovrà essere concordato
direzione
aziendale e la struttura sindacale aziendale.
tra
135
la
Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre
le
135
ore eccedenti l'orario contrattuale potranno, su richiesta
del
lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con
le
ferie che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento.
ART. 29 RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale deve cadere normalmente
le
eccezioni di legge, ed è irrinunciabile.
di
domenica,
salvo
Potranno
essere
richieste
prestazioni
lavorative
solo
in
casi
irrinunciabili. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei
giorni
di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana,
la
domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà
considerato
festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Nel caso di settimana corta, è considerato giorno di riposo settimanale
il
secondo giorno di riposo.
ART. 30 FESTIVITA'
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, oppure i giorni di riposo
cui
all'art. (Riposo settimanale);
compensativo
di
b) le festività del 25 aprile e del 1° maggio stabilite dalle
vigenti
disposizioni di legge, salvo le eventuali sostituzioni od aggiunte
che
intervenissero per disposizioni di carattere generale:
c) le seguenti festività:
1. Capodanno (1° gennaio);
2. Epifania (6 gennaio);
3. Pasqua (mobile);
4. Lunedì di Pasqua (mobile);
5. Assunzione (15 agosto);
6. Ognissanti (1° novembre);
7. Immacolata Concezione (8 dicembre);
8. S. Natale (25 dicembre);
9. S. Stefano (26 dicembre);
10. Festa del Patrono del luogo ove ha sede l'azienda presso la
il
lavoratore presta la sua opera.
quale
In quelle località in cui la Festa del Patrono coincide con altre
festività
di cui alle lettere b) e c), le Associazioni territoriali
competenti
stabiliranno una giornata di festività sostitutiva di quella del
Patrono,
in modo da mantenere invariato il numero delle festività delle
citate
lettere b) e c).
Al personale che in dette ricorrenze festive presti la propria opera
deve
essere assicurata una prestazione di durata non inferiore a
quella
corrispondente alla durata dell'orario normale giornaliero di lavoro ed
il
relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 28, va aggiunto
al
normale trattamento mensile.
Al lavoratore assente dal lavoro in giornata di festività nazionali
o
infrasettimanali, per sospensione del lavoro, a qualunque causa
dovuto,
indipendente dalla propria volontà, per infortunio o malattia, nonché
per
gravidanza, puerperio, spetta una quota giornaliera della
retribuzione
globale. Nelle festività di cui alle lettere b) e c) cadenti di
domenica
nonché nella Pasqua, è dovuto ai lavoratori il cui riposo settimanale
cade
di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo
pari
ad una quota giornaliera della retribuzione globale.
Nel caso che dette festività coincidano con un giorno in cui i
lavoratori
godono del riposo settimanale compensativo, agli stessi compete
il
trattamento di cui al precedente comma.
In sostituzione delle festività religiose soppresse, di cui all'art.
1
della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento
economico,
saranno concessi fino a quattro giorni di permessi individuali
retribuiti.
Tali giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle
ferie,
e verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per ciascun giorno di permesso non usufruito entro l'anno verrà
corrisposta
al lavoratore interessato un compenso pari alla normale
retribuzione
globale giornaliera del mese di dicembre.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti permessi
individuali
retribuiti in numero pari alle festività religiose soppresse che cadano
o
saranno cadute nella frazione di anno di servizio.
Nel caso in cui l'azienda disponga la prestazione lavorativa nelle
giornate
del 2 giugno e 4 novembre, al lavoratore che in dette giornate presti
la
propria opera compete, oltre al normale trattamento economico, una
quota
giornaliera
della
retribuzione mensile contrattuale,
senza
alcuna
maggiorazione.
Le predette prestazioni non daranno in nessun caso luogo a
corrispondenti
permessi compensativi.
Qualora le suddette giornate del 2 giugno e 4 novembre dovessero
coincidere
con
il giorno di riposo (domenicale o compensativo) ai
lavoratori
interessati compete, in aggiunta alla normale retribuzione
contrattualmente
dovuta, una retribuzione globale giornaliera.
ART. 31 FERIE
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo
con
decorrenza della retribuzione globale nella misura di 26 giorni
lavorativi.
Nei casi di settimana corta, i giorni di ferie sono pari a 22
giorni
lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà
essere
assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca d'intesa con
la
struttura sindacale aziendale, tenuto conto delle esigenze del servizio
e
dei desideri dei lavoratori. In caso di frazionamento una delle
frazioni
non potrà essere di durata inferiore alla metà dei giorni spettanti e
dovrà
essere fruita nel periodo da maggio ad ottobre, eccezion fatta per
i
lavoratori in servizio nelle stazioni climatiche o balneari per i quali
la
frazione sarà pari ad 1/3.
Nell'anno di assunzione il lavoratore avrà diritto
un
dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
a
godere
di
L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica
il
diritto alle ferie maturate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno
il
lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di
servizio
prestati.
Ai fini del riconoscimento dei ratei di ferie, le frazioni di
non
superiori a 13 giorni non saranno calcolate, mentre saranno
considerate
come mese intero se superiori.
L'assegnazione
di
preavviso.
delle
ferie
non può aver
luogo
durante
il
mese
periodo
Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si ammali, dovrà
darne
comunicazione all'azienda con l'invio di certificato medico entro 48
ore;
nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione
dovrà
essere data nel più breve tempo possibile.
Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno
del
diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute a guarigione
avvenuta
anche nell'anno successivo.
In caso di festività di cui all'art. 30 cadenti durante il periodo
di
ferie, sarà prolungato tale periodo per il numero delle suddette
festività.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del
lavoratore
o per disposizione dell'azienda.
Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non
usufruisca
delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno o recupero negli
anni
successivi.
Il pagamento della retribuzione relativa al periodo feriale
essere
effettuato in via anticipata.
deve
NORME TRANSITORIE
I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente
contratto
già comunque godono di un maggior periodo feriale conservano "ad
personam"
il più favorevole trattamento in atto.
Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima
28
febbraio 1961 avranno diritto a 27 giorni lavorativi di ferie al
compimento
del 15° anno di servizio.
del
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si riservano di incontrarsi per definire la regolamentazione
degli
effetti della malattia intervenuta nel corso del periodo feriale, in
base
al provvedimento legislativo che stabilirà le modalità secondo i
principi
enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 616 del 30
dicembre
1987 e n. 297 del 19 giugno 1990 in materia.
ART. 32 ASPETTATIVA
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive od a ricoprire
cariche
sindacali provinciali, regionali e nazionali, verranno applicate
le
disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n.
300
(Statuto dei lavoratori).
L'anzianità decorrente durante i periodi trascorsi in aspettativa
per
cariche sindacali sarà considerata utile a tutti gli effetti
contrattuali.
Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi
dall'azienda,
questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze di servizio,
potrà
concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di
aspettativa
fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto di lavoro a
tutti
gli effetti.
In relazione a quanto disposto dall'art. 32 dello statuto dei
lavoratori,
qualora il tempo richiesto per l'espletamento del mandato ricada in
un'ora
compresa nel turno di lavoro, l'azienda concederà, su richiesta
del
lavoratore, un permesso per assentarsi dal servizio per l'intera
giornata
lavorativa.
ART. 33 SERVIZIO MILITARE
Al dipendente chiamato alle armi per obblighi di leva verrà
il
posto con diritto alla decorrenza dell'anzianità.
mantenuto
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai
dipendenti
chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento
economico
previsto dalle leggi in vigore.
Il dipendente
servizio
chiamato o richiamato alle armi dovrà
riprendere
entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o
licenza
illimitata
in
attesa
di
congedo; in mancanza
sarà
considerato
dimissionario.
in
ART. 34 DOVERI DEI LAVORATORI
Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità
prescritte
nell'azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè
le
istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordinamento
fissato
dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni
che
l'azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni
al
riguardo emanate dall'azienda stessa;
d) osservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre
profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi della
azienda
medesima;
e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività
che
possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua
attività,
che deve essere interamente acquisita dall'azienda;
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti,
cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
macchinari,
g) tenere nell'espletamento delle sue funzioni un contegno che concorra
al
buon nome dell'azienda;
h) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori
indiretti,
utenti, verso i colleghi di lavoro, i dipendenti;
anche
i) comunicare all'azienda il proprio domicilio all'atto
dell'assunzione,
nonché eventuali variazioni che allo stesso dovessero intervenire
durante
il rapporto di lavoro;
1) indossare gli indumenti di lavoro forniti.
I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia
nel
distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti
delle
mansioni loro affidate . Al lavoratore è vietato inoltre di valersi
anche
al di fuori dell'orario di lavoro della propria condizione per
svolgere
attività che siano comunque in relazione con quelle dell'azienda,
e
ricevere a tale effetto compensi. Il lavoratore a richiesta
dell'azienda
deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima
della
riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 37, a visita
medica
per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di
Enti
pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico
ART. 35 DOVERI E RESPONSABILITA' DEI CONDUCENTI RITIRO PATENTE
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo,
intesa
questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e
nella
dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di
lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro saranno considerate
come
prestazioni straordinarie.
Il conducente
per
negligenza.
è
responsabile delle contravvenzioni a
lui
imputate
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare
il
servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato
di
funzionamento e che non manchi del necessario: in caso
deve
darne immediatamente avviso all'azienda.
contrario,
Il conducente al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino
il
licenziamento, ritirata la patente, avrà diritto alla conservazione
del
posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale
in
corso; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altri lavori la
sua
retribuzione verrà determinata in base alla norma del primo comma
dell'art.
13.
Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con il
ritiro
della patente ed il conducente non accettasse di essere adibito al
lavoro
cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto
di
lavoro con corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui
all'art.
43 .
Nel caso di procedimento penale od amministrativo che dia luogo al
ritiro
della patente, ed ove la patente sia restituita al dipendente
per
riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato
delle
eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel
quale
non ha potuto svolgere le mansioni di autista.
L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito
di
non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni
di
legge, sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione
sarà
determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13.
ART. 36 NORME DISCIPLINARI
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite seconda della loro
gravità
come segue:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione individuale;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da
10
giorni;
1
a
5. licenziamento con preavviso e con indennità;
6. licenziamento senza preavviso e con indennità.
Il licenziamento di cui al numero 5) si può applicare nei confronti di
quei
lavoratori che siano incorsi, per almeno tre volte nel corso di due
anni,
per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro
e
dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo
di
tempo, abbiano subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni
complessivamente,
anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 34.
Il provvedimento previsto al punto 6) del precedente primo comma si
applica
nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri,
anche
non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano
di
tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria
del
rapporto di lavoro, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie
di
fatto, furto, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica eventuali responsabilità civili per
danni
nelle quali sia incorso il lavoratore.
Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere
immediatamente
accertata, l'azienda a titolo di cautela può disporre l'allontanamento
del
lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante
tale
periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che
non
risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei
provvedimenti
disciplinari previsti al numero 4) e seguenti, di cui al primo comma
del
presente articolo.
Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero
verbale
dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore
con
indicazione dei motivi e degli addebiti; nonché con la indicazione
della
sanzione applicabile in virtù del presente articolo per la
mancanza
contestata.
Il lavoratore potrà, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, - 10 giorni nelle gestioni ove non sia costituita
la
rappresentanza aziendale dell'organizzazione sindacale cui il
lavoratore
aderisce oppure nelle gestioni che distino più di 40 Km dalla sede
più
vicina della organizzazione cui il lavoratore aderisce - presentare
le
proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere
la
rappresentante della associazione sindacale alla quale sia iscritto
ovvero
conferisca mandato.
L'azienda completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi
30
giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore la
punizione
irrogata.
entro
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare
conservativa, ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria,
può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite
l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di
un
collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante
di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o,
in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio lavoro. La
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni
dall'invito
rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in
seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare
non
ha effetto.
Se
il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi
due anni dalla loro applicazione.
ART. 37 TRATTAMENTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assistenza di malattia, infortunio e TBC ai lavoratori è prestata
dagli
istituti competenti secondo le norme di legge.
In caso di intervenuta malattia il lavoratore, oltre l'obbligo previsto
dal
comma secondo dell'art. 27 dovrà far pervenire alla azienda il
certificato
medico entro e non oltre 48 ore, salvo il caso di giustificato
impedimento,
affinché
l'azienda possa tempestivamente esercitare gli
accertamenti
previsti dall'ultimo comma dell'art. 34.
Nei casi di interruzione del lavoro dovuta a malattia, l'azienda
conserverà
il posto al lavoratore per 12 mesi; superato tale periodo, il
lavoratore
potrà richiedere un'aspettativa della durata massima di 9 mesi, durante
la
quale il rapporto di lavoro sarà sospeso a tutti gli effetti.
Trascorso tale termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Nel caso di
guarigione
clinica.
infortunio l'azienda conserverà il posto sino
a
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga
non
oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione
della
malattia precedente.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga
non
oltre 90 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione
della
malattia precedente.
Alla scadenza del termine previsto dal terzo comma l'azienda, ove
proceda
al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di
fine
rapporto di cui all'art. 43 e l'indennità sostitutiva di preavviso, di
cui
all'art. 42.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti
non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso
potrà
recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine
rapporto
di cui all'art 43 e senza l'obbligo del preavviso.
Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da
nessuna
delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Al lavoratore impiegato non in prova, assente dal servizio per
malattia,
anche se derivante da infortunio, da TBC o infortunio sul lavoro,
sarà
corrisposta per dodici mesi la retribuzione globale rapportata al
normale
orario contrattuale.
Al personale operaio non in prova, assente per malattia o infortunio
verrà
assicurato un trattamento pari:
a) nei casi di malattia e TBC:
· a decorrere dal primo giorno di assenza e fino al raggiungimento dei
12
mesi di conservazione del posto previsti dal presente articolo,
l'intera
retribuzione globale netta riferita al normale orario contrattuale.
b) nei casi di infortunio:
· per il 1°, 2°, 3° giorno successivi a quello in cui è
avvenuto
l'infortunio, un importo pari alla differenza fra quanto
percepito
dall'impresa (60%) e la retribuzione globale netta prevista al punto a);
· dal 4° giorno un assegno pari alla retribuzione globale netta indicata
al
punto a);
· dal 1° giorno, nei casi in cui non si tratti di nuovo infortunio ma
di
ricaduta, l'intera retribuzione globale netta di cui al punto a).
Il trattamento economico di cui ai punti precedenti verrà
assicurato
dall'Azienda mediante integrazione della indennità corrisposta
dagli
istituti assicuratori in base alla disciplina legislativa vigente
in
materia.
Il lavoratore ha l'obbligo di versare all'impresa l'assegno relativo
alle
indennità giornaliere erogate dall'Inail e dall'lnps, eleggendo a tal
fine
il domicilio presso l'impresa stessa e rilasciando regolare delega.
Nei casi in cui il lavoratore non ottemperi a tale obbligo,
l'impresa,
oltre ad esperire le azioni di recupero del credito, sospenderà nei
suoi
confronti tutte le prestazioni previste nel presente articolo.
2.
ometta, senza giustificato motivo, di presentarsi o rifiuti
di
sottoporsi alla visita medica di controllo ed altri accertamenti
eseguiti
dagli istituti assistenziali;
3. alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra
documentazione;
4. esca dalla propria abitazione o dal luogo di ricovero in orario
non
preventivamente indicato nell'autorizzazione scritta dal medico.
Il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle
ore
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite
di
controllo.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo
siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia,
in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai
criteri
organizzativi locali.
Sono
dal
fatte
salve le eventuali documentabili necessità di
assentarsi
domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonchè
per
visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva
informazione
all'azienda.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre
termini
sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di
impedimento,
l'assenza si considera ingiustificata.
i
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia e infortunio
non
professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa.
Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve
presentarsi
immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa
del
lavoro.
Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo
effettuate
nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione
da
parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non
erogherà
l'indennità di malattia.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento
attività
lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
di
Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione
a
provvedimenti di legge che successivamente al presente accordo
statuiranno
sull'argomento.
Nel caso in cui a seguito di malattia o infortunio conseguente ad atto
di
terzi, il lavoratore benefici del rimborso della retribuzione per
le
giornate non lavorate, le somme così acquisite dovranno essere
versate
dall'interessato alla Azienda fino a concorrenza delle integrazioni
erogate
dalla Azienda stessa con riferimento alla malattia o all'infortunio di
cui
trattasi.
NORME TRANSITORIE
I lavoratori i quali alla data di entrata in vigore del presente
contratto
già godono di un maggior periodo di conservazione del posto (15
mesi)
conservano "ad personam" il più favorevole trattamento.
Gli impiegati in servizio al 28 febbraio 1971 ed assunti prima del
28
febbraio 1961, avranno diritto ad un periodo di conservazione del
posto
pari a 15 mesi con effetto dal compimento del 15° anno di anzianità.
ART. 38 PREVENZIONE MALATTIA
Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia
di
prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con
le
competenti strutture sanitarie.
La
tipologia degli interventi sanitari cui sottoporre i
lavoratori
interessati
sarà definita tra imprese e R.S.U. in relazione
alle
peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di
rischio
che queste comportano per il personale addetto.
Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito
un
limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media
della
spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori.
La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che
siano
già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.
PRECISAZIONE A VERBALE
In relazione all'avvenuto trasferimento alle imprese delle funzioni
già
svolte dalla Cassa mutua aziendale di assistenza e previdenza operai,
si
conferma a carico delle imprese stesse l'onere derivante
dall'integrazione
del trattamento economico per malattia ed infortunio, previsto dall'art.
34
del CCNL 4 febbraio 1984.
ART. 39 PREVIDENZA IMPIEGATI
A favore degli impiegati è mantenuto il trattamento di previdenza
istituito
con l'art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le
successive
modifiche ed integrazioni.
ART. 40 TUTELA DELLA MATERNITA'
Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di
in
materia.
legge
ART. 41 ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a) dimissioni del dipendente;
b) licenziamento o recesso del dipendente per superamento
limiti
massimi di malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 37;
c)
dei
collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età;
d) morte del dipendente;
e) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36.
Per il personale che ha raggiunto il 60° anno di età si applicano le
norme
di legge che regolano la materia
ART. 42 PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi elencati
nell'art.
41, escluso quello di cui alla lettera e), ai lavoratori compete
il
preavviso nella seguente misura:
a) per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 10 anni
di
servizio: 1 mese;
b) per coloro i quali hanno superato i 10 anni di servizio: 2 mesi.
Per i lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 7° e 8° il preavviso sarà
nella
seguente misura:
90 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a dieci anni;
180 giorni in caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni.
Durante il periodo di preavviso conseguente a licenziamento
l'azienda
concederà al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal primo giorno della
quindicina
successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo
del
licenziamento.
o
I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, dovranno
essere
osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di
dimissioni.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla indennità di
al
comma seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti del
trattamento
di fine lavoro.
cui
E'facoltà dell'azienda di esonerare dal servizio il lavoratore collocato
a
riposo
o licenziato, dietro pagamento di una indennità
equivalente
all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore
medesimo durante il periodo di preavviso.
In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per motivi
di
cui alle lettere b) e d) dell'art. 41.
L'indennità sostitutiva di preavviso, in caso di morte del
lavoratore,
verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art.
2122
del giudice civile.
L'azienda
del
preavviso
l'importo
ha
diritto di ritenere, a titolo di indennità
sostitutiva
su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario,
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che questi
non
abbia dato.
ART. 43 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore
il
trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/1982.
spetta
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di
fine
rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:
1. retribuzione parametrale
2.
indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82
3. aumenti periodici di anzianità
4.
assegni ed aumenti ad personam
5. indennità di sgombero neve
6. 13a e 14a mensilità
7.
compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo.
8. indennità di cui alle note all'art. 12
9. compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni
tabellari,
punto 3)
10. indennità di funzione quadri.
NOTA A VERBALE
Per quanto riguarda il computo dell'indennità maturata al 31.5.1982
si
richiama quanto previsto dal'art. 37 del CCNL 18 dicembre 1980
(cfr
allegato 3).
ART. 44 DOCUMENTI E CERTIFICATI DI LAVORO
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda, non oltre il giorno
successivo
alla cessazione, consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta,
il
libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento
di
pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non sia impedita per
ragioni
indipendenti dalla sua volontà.
In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda
ha
l'obbligo
di mettere a disposizione del lavoratore all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi
contestazione
sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato
contenente
la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la
sua
attività nell'azienda, del livello al quale era assegnato e delle
mansioni
nella stessa disimpegnate .
ART. 45 PREROGATIVE E FUNZIONI DEI SINDACATI
1. Rappresentanza sindacale
Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti,
che
costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di
cui
all'art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e
le
funzioni delle Commissioni interne.
Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al
precedente
comma siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori
stipulanti il presente contratto, da una
Rappresentanza
aziendale
sindacale unitaria rappresentativa di tutti i
lavoratori
dell'azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le
funzioni
previsti dall'atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle
vigenti
disposizioni
di
legge, dai contratti collettivi e
dagli
accordi
interconfederali.
Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscono nelle aziende
proprie
Rappresentanze sindacali aziendali o unitarie devono darne
comunicazione
per
iscritto alla azienda interessata, precisando
dei
dirigenti delle Rappresentanze sindacali medesime.
i
nominativi
2 R.S.U.
Le parti convengono di recepire l'accordo inerconfederale del 20
dicembre
1993 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le procedure di costituzione delle R.S.U. sono definite dal
relativo
regolamento di attuazione allegato al presente CCNL. (Allegato n° 1)
Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si
atterranno
ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto
3),
paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo.
Per quanto concerne la determinazione dei permessi, le parti si
atterranno
ai criteri già previsti per il funzionamento delle R.S.U. dal punto
3),
paragrafo "permessi strutture aziendali" del presente articolo.
3. Permessi sindacali
- Permessi strutture nazionali
I
lavoratori componenti degli Organi statutari delle
Confederazioni
Sindacali, delle Federazioni Nazionali stipulanti e delle loro strutture
di
settore e/o categoria, dietro esibizione della convocazione degli Organi
di
cui innanzi, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per
partecipare
alle riunioni degli Organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per
le
trattative a livello nazionale.
Le Aziende metteranno a disposizione di ciascuna delle Organizzazioni
dei
lavoratori
stipulanti il presente contratto
(FP-CGIL,
FIT-CISL
e
UILTRASPORTI UIL) due distacchi sindacali retribuiti.
A decorrere dal 1° gennaio 1994 sarà riconosciuto un ulteriore
distacco
sindacale retribuito ad ognuna delle organizzazioni sindacali di
al
precedente comma.
cui
Nell'ambito della stessa gestione comunale, purchè con dipendenti in
numero
superiore a 20, potrà essere richiesto un solo distacco.
I lavoratori beneficiari dei permessi e dei distacchi di cui al
2°
comma
dovranno
preventivamente essere
segnalati
dalle
rispettive
Organizzazioni all'Ausitra - Assoambiente.
1°
e
- Permessi strutture territoriali
Ai componenti degli Organi statutari delle istanze territoriali
delle
predette Organizzazioni l'azienda concederà, dietro esibizione
della
convocazione degli organi stessi permessi retribuiti.
Tali permessi non potranno complessivamente superare un numero annuo di
ore
corrispondente a 5 ore per ogni unità lavorativa dipendente.
- Permessi strutture aziendali
I permessi retribuiti da distribuirsi fra le strutture sindacali
aziendali
vengono stabiliti in misura annua di due ore per ciascun dipendente.
Detti
permessi assorbono quelli retribuiti previsti dall'art. 23 della legge
20
maggio 1970, n. 300.
I nominativi dei lavoratori componenti gli Organi delle strutture
sindacali
territoriali
e aziendali dovranno essere tempestivamente
comunicati
all'azienda.
4. Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali,
hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo
di
predisporre
in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno
dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie
di
interesse sindacale e del lavoro.
5. Trattenute dei contributi aziendali
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri
contributi
alle Organizzazioni sindacali stipulanti alle quali sono iscritti,
le
aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni
mensili,
previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega (allegato
4),
nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore ed
il
sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, fissato nella
misura
dell'1% della retribuzione parametrale e dell'indennità di contingenza
per
14 mensilità.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore
interessato
con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca; si
intende
invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica soluzione
il
corrispettivo al tesseramento, non ancora trattenuto, che ha
scadenza
annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in
14
mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la
clausola
stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore
al
momento del rilascio della delega.
Effettuata la trattenuta, l'azienda rimetterà ad ogni sindacato la somma
di
competenza.
L'Azienda non potrà dar corso di validità a deleghe di singoli o di
gruppi
di lavoratori per contributi sindacali di misura inferiore a quella
fissata
al primo comma del presente punto 5
6. Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell'orario
di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Riconosciuta l'esigenza che i servizi svolti debbono essere
assicurati,
data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico,
le
Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo
i
casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile
disagi
agli utenti. Le riunioni - che possono riguardare la generalità
dei
lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente,
dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su
materie
di interesse sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza
delle
convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore.
Le
assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni
sindacali
stipulanti.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso all'azienda,
dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza
sindacale
aziendale .
Per ogni assemblea e nei limiti di 10 ore annue complessive non
potranno
essere corrisposte più di due ore di retribuzione globale.
7. Sedi sindacali
Nelle aziende con almeno 200 dipendenti, viene posto permanentemente
a
disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali o dell'R.S.U.,
per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune
all'interno
dell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti le
Rappresentanze
sindacali aziendali o R.S.U. hanno diritto di usufruire, ove
facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
ne
ART. 46 ISTITUTI DI PATRONATO
Gli istituti di Patronato delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori
stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art.12 della
legge
20.5.1970, n.300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29 luglio
1947,
n. 304.
Il lavoratore può prendere contatto con gli
in
azienda durante le pause di lavoro.
Istituti
di
patronato
L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei patronati sugli
albi
murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi
a
disposizione delle R.S.U.
ART. 47 PROCEDURA PER L'ESAME DELLE CONTROVERSIE
1. Vertenze individuali e plurime
Le parti nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo
la
composizione pacifica delle controversie, hanno convenuto di
regolamentare
la procedura per l'esame delle vertenze individuali e plurime relative
alla
applicazione delle norme del presente contratto.
Quando il lavoratore ritenga inapplicata nei propri confronti una norma
del
rapporto di lavoro, può chiedere che il problema venga esaminato tra
la
Direzione dell'Azienda e la struttura sindacale aziendale interessata.
Qualora si tratti di controversie plurime la richiesta di instaurare
la
procedura prevista dal presente articolo può essere assunta dalle
strutture
sindacali aziendali.
La
richiesta
di esame della questione avviene per iscritto,
con
l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore
propone
reclamo e i motivi del reclamo stesso.
La Direzione fissa un incontro, entro 10 giorni dalla data del
ricevimento
della richiesta, con il lavoratore interessato e la componente
struttura
sindacale per l'esame della controversia. Della riunione viene redatto
un
verbale contenente i termini dell'accordo o del mancato accordo.
Il lavoratore, entro 10 giorni dalla data del verbale di mancato
accordo,
può richiedere, tramite l'Organizzazione sindacale territoriale aderente
ad
una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il contratto, alla quale
è
iscritto o conferisce mandato, un incontro per l'esame della vertenza.
Tale esame avverrà in sede sindacale tra le rappresentanze
territoriali
delle parti stipulanti.
L'Associazione
datoriale interessata ne dà tempestiva
comunicazione
all'azienda e, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della
richiesta,
provvede a fissare un incontro con le Organizzazioni Sindacali
dei
lavoratori richiedenti per l'esame della controversia.
Dell'incontro viene redatto un verbale contenente i termini dell'accordo
o
del mancato accordo.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di mancato accordo
l'Organizzazione
Sindacale interessata può chiedere che la vertenza sia esaminata
sede
nazionale.
in
L'incontro dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Nel caso di mancata convocazione il lavoratore ha diritto di inoltrare
la
vertenza al livello immediatamente superiore decorsi i termini previsti
da
ciascuna procedura.
2. Vertenze interpretative
Le eventuali divergenze che possono sorgere in merito alla
interpretazione
delle norme del presente contratto, dovranno essere rimesse per
loro
definizione alle Organizzazioni nazionali stipulanti, le quali
dovranno
riunirsi entro i successivi 20 giorni.
la
ART.48 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO
In caso di controversia collettiva insorta a livello aziendale,
le
questioni non risolte potranno essere sottoposte all'esame delle
competenti
OO.SS. territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., che
si
incontreranno nei dieci giorni successivi
della
conclusione dell'esame a livello aziendale.
alla
formalizzazione
Permanendo il disaccordo la questione potrà essere sottoposta
all'esame
delle competenti organizzazioni Nazionali che si incontreranno nei
10
giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame
a
livello territoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le fasi, delle procedure di cui
ai
precedenti due commi, i cui tempi complessivi non potranno superare
30
giorni, i lavoratori potranno fare ricorso ad iniziative legali né
ad
agitazioni sindacali di qualsiasi tipo, né da parte aziendale verrà
data
attuazione ai provvedimenti che hanno determinato il contenzioso.
In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali
le
distinte attribuzioni delle parti.
e
ART.49 CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1. Premesso che il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi
del
rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli
aspetti
normativi, dei livelli retributivi e dei relativi parametri,
della
classificazione del personale e di ogni altro aspetto di
carattere
economico, la funzione della contrattazione aziendale, in sintonia con
i
contenuti del Protocollo 23.7.93, si realizza, oltre che per le materie
ad
essa delegate dal presente CCNL nella negoziazione di contenuti
economici
controllati che siano correlati e commisurati a parametri di
miglioramento
della produttività, della qualità e dell'efficienza, e che sono
pertanto
corrisposti sotto forma di premio di risultato.
2. Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei servizi
di
igiene ambientale, la contrattazione aziendale potrà essere
avviata,
sussistendone i presupposti, non prima del mese di gennaio 1997.
3. In relazione alla necessità di garantire certezza e programmabilità
dei
costi dei servizi, i benefici retributivi dovranno essere,
comunque,
commisurati a risultati concretamente realizzati sulla base di
programmi
aziendali,
aventi come obiettivo incrementi di produttività
e
di
economicità gestionale, nel rispetto delle esigenze qualitative
del
servizio
previste dal capitolato d'appalto, che non discendano
da
investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche.
4. Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza ed
il
concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza ed
economicità
i cui risultati economici complessivamente raggiunti individuano le
risorse
da destinare in quota parte al premio di produttività, la cui entità
non
potrà essere superiore al 33% del beneficio conseguito.
Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori
avrà
caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento
dell'insieme
degli
obiettivi aziendali. La relativa entità e la
corrispondente
erogazione è pertanto determinata a consuntivo annuale, una volta
si
sia verificato in concreto il miglioramento della produttività.
e
che
5. La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da
erogare
possano
essere differenziati, anche all'interno della stessa
unità
produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e
della
prestazione lavorativa effettivamente resa.
6.
Sulla
base
e
nei
limiti di quanto
stabilito
dall'Accordo
interconfederale 20/12/93, sono titolari della contrattazione a
livello
aziendale, per le materie ad essa delegate CCNL, le RSA, ovvero le RSU,
ove
costituite,
congiuntamente alle strutture territoriali
delle
OO.SS
stipulanti.
7. L'accordo per il premio di risultato avrà durata quadriennale
la
contrattazione avverrà secondo le modalità ed i criteri sopra
individuati.
e
Il premio di risultato non è computabile in alcun istituto contrattuale
ed
è escluso dalla fase di calcolo del TFR.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il contratto nel suo insieme si fa carico della necessità di concorrere
a
contenere
gli effetti negativi delle ristrutturazioni
sui
livelli
occupazionali lasciando alla volontà delle parti la scelta di
soluzioni
concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle
singole
unità produttive.
In tale presupposto le parti, a livello aziendale, e compatibilmente con
le
condizioni contrattuali di appalto, potranno concordare di destinare
al
contenimento
degli effetti negativi sull'occupazione,
anziché
alla
distribuzione di benefici economici, le risorse economiche
altrimenti
destinate al premio di risultato.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti si danno atto che il premio è stato strutturato sulla scorta
del
Protocollo 23 luglio 1993, anche al fine di poter beneficiare
delle
eventuali agevolazioni contributive/previdenziali che dovessero
essere
emanate e che tengano conto della prestazione previdenziale dei
lavoratori.
NORMA TRANSITORIA
Il premio per la qualità della prestazione di cui all'art. 46 del
CCNL
26.10.1991 cessa di trovare applicazione con la definizione degli
accordi
aziendali sostitutivi sottoscritti in attuazione del protocollo
del
23.7.93, in conformità del presente articolo.
ART. 50 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA SICUREZZA SUL
LAVORO
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione
e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro
integrità fisica.
In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo del 19
settembre
1994, n. 626, concernente il "miglioramento della sicurezza e della
salute
dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in
applicazione
dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 procederanno a
specificare
le modalità applicative entro il mese di ottobre 1996, nel rispetto
dei
termini previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94.
ART. 51 ATTIVITA' CULTURALI
Le attività culturali, ricreative, ed assistenziali promosse
nell'azienda
sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti
dei
lavoratori.
ART. 52 PARI OPPORTUNITA'
Per la tutela
legge
vigenti.
del
lavoro vengono richiamate le
disposizioni
di
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con
quanto
previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di
ricerca
finalizzate alla promozione, compatibilmente con le esigenze
tecnico
produttive, di azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni
che
non consentano una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e
di
sviluppo professionale.
Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare
le
direttive CEE del 30.7.91 per rimuovere eventuali molestie alle
libertà
personali dei singoli lavoratori.
ART. 53 DIRITTO ALLO STUDIO
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale
statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate
al
rilascio di titoli legali di studio saranno immessi, su loro richiesta,
in
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli
esami.
I lavoratori di cui al primo comma hanno inoltre diritto su loro
richiesta
a permessi retribuiti nel limite massimo di 150 ore all'anno, sempre che
il
corso di studio si svolga in coincidenza dell'orario di lavoro.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda il certificato di
frequenza
scolastica per un numero di ore almeno doppio di quello acquisito
come
diritto.
Tale diritto potrà essere esercitato nel corso di ogni anno da non più
del
3 per cento del numero dei dipendenti in forza all'azienda alla data del
1°
settembre di ciascun anno, senza pregiudizio per il normale
andamento
dell'attività produttiva.
A richiesta dell'azienda
le
certificazioni necessarie
comma
precedenti.
il
lavoratore interessato
all'esercizio
dei
diritti
dovrà
di
produrre
cui
ai
Nei centri operativi che occupano un numero di lavoratori da 10 a 35
dovrà
essere comunque consentita la possibilità di partecipare ai corsi di
un
lavoratore per ciascun anno.
Nei centri operativi fino a 9 dipendenti i permessi
saranno
concessi per la partecipazione ai corsi di cui al
fuori
dell'orario di lavoro.
retribuiti
primo
comma
ART. 54 NORMA GENERALE
Il
presente contratto, con le modifiche ed integrazioni
convenute,
sostituisce le normative contenute nel CCNL 26/10/91.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le
di
legge e degli accordi interconfederali.
norme
FONDO DI SOLIDARIETA'
Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà, di
cui
all'art. 12 del Protocollo 22.1.1983, le Aziende si impegnano a
provvedere
mensilmente alla riscossione delle quote indicate dalle OO.SS, e al
loro
versamento al Fondo o presso istituti di credito.
ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA
Entro 90 giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative
in
materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine
di
definire gli adempimenti conseguenti.
INCREMENTI RETRIBUTIVI E RETRIBUZIONI PARAMETRALI CCNL
2.8.95
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
Liv| Paga |Para |EDR |Minimo | EDR | Minimo| EDR |Minimo | EDR
|Minimo
| tabel |metri|dal |tabel | dal | tabel | dal |tabel | dal
| lare |1.7. |1.1 |1.8.65 |1.8.95|1.1.96 |1.1. |1.8.95
|1.8.96|1.1.97
|
|1994 |1995 |
|
|
|1996 |
|
8 |2125420| 250
|65000|2190420|108000|2298420|58000|2356420|106000|2462420
|tabel
|
7 |1851240| 217
92000|2143240
6 |1811690| 189
80000|1865690
5 |1399130| 164
69000|1620130
4 |1225000| 144
61000|1419000
3 |1110570| 130
55000|1285570
2 |1019250| 120
51000|1181250
1 | 851580| 100
985580
|57000|1908240| 93000|2001240|50000|2051240|
|49000|1660890| 81000|1741690|44000|1785690|
|43000|1442130| 71000|1531130|38000|1551130|
|38000|1263000| 62000|1325000|33000|1358000|
|34000|1144570| 56000|1200570|30000|1230570|
|31000|1050250| 52000|1102250|28000|1130250|
|26000| 877580| 43000| 920580|23000| 943580| 42000|
Note
1 ) Le retribuzioni riportate in tabella sono comprensive della
indennità
di contingenza maturata al 31 gennaio 1977, dell' E.D.R. di cui
all'accordo
interconfederale 25 gennaio 1975, dell' E.D.R. di cui al C.c.n.l.
1
dicembre 1977, degli importi di cui all'accordo di settore AUSITRA del
25
marzo 1975, nonché degli importi della indennità perequativa di
cui
all'accordo 16.12.81, decurtati di lire 10.000. A decorrere dall'1
gennaio
1992, l'indennità perequativa di cui all'art. 47 del C.c.n.l. 23.1.88,
pari
a Lire 10.000, è conglobata nelle retribuzioni parametrali
2) Dall'art. 1.1.88 ai lavoratori conducenti di automezzi per la guida
dei
quali
è richiesta la patente c), inquadrati al 3° livello,
sarà
riconosciuto un compenso mensile di Lire 23.000.
Detto compenso va calcolato esclusivamente sulle ferie, festività,
13a,14a
e T.F.R.
3) I minimi tabellari non comprendono l'E.D.R. di Lire 20.000 mensili
di
cui all'accordo interconfederale 23.7.93 che resta come voce separata
dagli
altri elementi contrattuali previsti.
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