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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'INDUSTRIA DEL METANO
Addì 18 luglio, in Roma
tra la FEDERESTRATTIVA, Federazione Sindacale Italiana della
Industria
Estrattiva, rappresentata dal Presidente dott. ing. Antonino dell'Orto,
con
la partecipazione del Capo gruppo settore Metano rag. Claudio del
Monte,
del geom. Gabriele Donà e della delegazione Aziendale,
l'ASSOGAS, Associazione
Industriali Privati Gas
e Servizi
Pubblici
Collaterali, rappresentata dal Presidente geom. Gianfranco Olivati, con
la
partecipazione del vice Presidente dott. ing. Giandomenico Fabiani, e
della
delegazione Aziendale composta dal dott. ing. Innocenzo Giuliani, dal
geom.
Gianfranco Bedussi, dal dott. Gianni Caffagni, dal rag. Rodolfo
Colmegna,
dal dott. Ottavio Ottavi, dal geom. Gianluigi Piccinini, dal sig.
Davide
Usberti,
assistiti
Giuseppe
Venditti,
dal
Segretario Generale
della
FEDERESTRATTIVA
dott.
con l'assistenza
della CONFINDUSTRIA,
Confederazione Generale
della
Industria
Italiana, rappresentata
nella
persona del
dott.
Pietro
Franceschini,
e
la FILCEA CGIL, rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella persona
del
sig. Elio Giannetti, con l'assistenza della Segreteria Generale FILCEA
CGIL
rappresentata dai sigg. Franco Chiriaco ed Eduardo Guarino, con
la
partecipazione di una
delegazione Aziendale delle
varie sedi,
con
l'intervento della CGIL Nazionale rappresentata dal Segretario
Generale
sig. Sergio Cofferati,
la FLERICA CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile
del
comparto Energia Silvio Garbetta, dal Segretario Nazionale del
comparto
Bruno Quadrelli, e dai coordinatori Nazionali di settore Pierino
Agus,
Mario Bertone, Bruno Cerri, Ulderico Marzioni e Walter Riva, con
la
partecipazione del Segretario Generale Arnaldo Mariani, del
Segretario
Aggiunto Antonino Scalfaro, e dei Segretari Nazionali Paolo
Bicicchi,
Mariano Ceccarelli, Natale Mancinelli, Luciano Scapolo,
congiuntamente
all'Esecutivo Nazionale e di una delegazione di strutture sindacali
e
delegati del settore,
la UILCER UIL, rappresentata dal Segretario Generale Romano Bellissima,
dal
Segretario Generale Aggiunto Roberto Pinoschi, dai Segretari
Nazionali
Andrea Biggi, Gianenrico Ceriani, Enrico Mazzantini, Mario Mori,
Carlo
Testa e dai Segretari di comparto Sandro Santicchia, Donatella
Vercesi,
congiuntamente al Comitato di
negoziazione composto da: Aita
Enzo,
Cecchetto Mario, Valente Giovanni, Testa Antonio, Cagalli Nello
Gianno,
assistiti da Pietro Larizza, Segretario Generale UIL,
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA E DURATA
Art. 1 - Sfera di applicabilità
Il presente c.c.n.l. disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende
private
iscritte alle stipulanti FEDERESTRATTIVA ed ASSOGAS, esercenti una o
più
tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto e
distribuzione
del metano e
gas petrolio liquefatti tramite
condotte o reti
di
distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali,
nonché
le attività di estrazione e di produzione di gas metano ed i lavoratori
di
ambo i sessi da esse dipendenti.
Il presente contratto disciplina altresì i rapporti di lavoro relativi
ad
attività integrative (gestione calore ecc.) e di altri servizi
pubblici
(acquedottistica, rifiuti, depurazione ecc.) qualora tali attività
siano
esercitate dalle aziende di cui al precedente comma.
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal
1°
gennaio 1995 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1996 per la parte
economica
e fino al 31 dicembre 1998 per quella normativa.
Gli istituti che comportano effetti economici avranno decorrenza
non
anteriore al luglio 1995, salvo quanto diversamente stabilito nelle
singole
clausole.
Fermo restando quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 in merito
alla
disciplina
degli assetti
contrattuali,
il contratto
si
intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da
una
delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno,
almeno 6 mesi prima della scadenza.
CAPITOLO II - PREMESSA POLITICA
Art. 3 - Dichiarazione congiunta
- ASSOGAS - FEDERESTRATTIVA e la FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCERUIL,
firmatarie del presente C.C.N.L. convengono sul ruolo, sempre più ampio
e
di preminente interesse per la collettività che sta assumendo nel
Paese
il settore dei pubblici servizi, tra i quali di particolare
rilevanza
appaiono l'approvigionamento/estrazione e la distribuzione del gas,
i
servizi idrici integrati, nonché gli altri servizi al territorio
forniti,
in regime di concessione amministrativa, di gestione od in appalto
dalla
Impresa privata, per la quale rappresentano un terreno qualificante
ed
irrinunciabile; convengono altresì sulla necessità di una visione ed
un
trattamento coordinato di tutte le problematiche relative al settore,
al
fine di garantire una gestione sicura, funzionale, efficiente,
integrata
e di ampio respiro.
- Le Parti, riconoscendo la permanente validità del protocollo 23
luglio
1993 tra Confindustria e OO.SS.LL. sulla politica dei redditi e
della
occupazione, confermano altresì il comune obiettivo di perseguire,
anche
attraverso un più ampio coinvolgimento dei lavoratori, una
sempre
maggiore efficienza e produttività di tutti i servizi resi alla
Comunità
delle Aziende rappresentate, anche
mirate alla diversificazione
e
integrazione dei settori interessati, nel rispetto di un
corretto
rapporto di tutela dell'ambiente e dei cittadini utenti.
- Le Parti confermano la validità del presente contratto come
elemento
aggregante delle varie tipologie dei servizi gestiti dalle
Aziende
rappresentate, aventi la specificità di esercizi medio-piccoli, pur
non
precludendo,
nel
rispetto
della autonomia
dei
ruoli
e
delle
caratteristiche, eventualità di future aggregazioni con altre
aree
contrattuali, che tuttavia richiedono tempi di maturazione e di
verifica
nonché il progressivo allineamento.
Inoltre le parti convengono sulla necessità che il presente contratto
debba
assumere una maggiore valenza prospettiva e rappresentativa di settore
per
le tipologie che rappresenta, perseguibile anche attraverso un più
diffuso
coinvolgimento e accorpamento, da altre aree contrattuali, di
realtà
aziendali, associate o non, operanti in settori e tipologie
rappresentate
dal presente c.c.n.l.
Per
che
quanto riguarda la
qualità del servizio
le parti, nel confermare
questa attiene alla qualità tecnica delle prestazioni e alla continuità
di
fornitura, convengono che si debba progressivamente informare e
migliorare
la trasparenza della offerta, l'accessibilità del servizio fornito,
tutto
ciò al fine di migliorarne la percezione da parte della Comunità servita.
In tale quadro l'obiettivo da perseguire è la realizzazione di
specifiche
Carte di Servizi che verso i clienti acquisiti e potenziali siano
un
requisito per misurare i servizi forniti in termini di Qualità Totale.
Le Parti convengono sulla necessità primaria di assicurare per il
futuro
alle aziende del settore il mantenimento di un soddisfacente
assetto
economico-finanziario, pur nel recepimento delle istanze dei
lavoratori,
essenziale per poter garantire
adeguatezza e qualità del
servizio,
continuità degli investimenti, mantenimento dei livelli di competitività
e
sviluppo della occupazione.
Art. 4 - Relazioni industriali
La FEDERESTRATTIVA, l'ASSOGAS e la FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL e UILCERUIL,
firmatarie del c.c.n.l., rilevato che rientra negli obiettivi comuni:
la
valorizzazione del contratto degli addetti alla industria del metano
come
strumento di coesione delle aziende private che dall'origine estraggono
e/o
distribuiscono metano tal quale; la realizzazione di condizioni di
sempre
maggior efficienza e competitività
delle aziende del settore
della
industria del metano privato, anche quale premessa indispensabile
per
favorire l'occupazione - riconoscono l'importanza di promuovere a tal
fine,
secondo le indicazioni contenute nei protocolli 31 luglio 1992 e 23
luglio
1993, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e
la
ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati.
Pertanto
mentre
la
FEDERESTRATTIVA,
l'ASSOGAS
e
le
OSL
suddette,
riaffermano l'esigenza di un
più puntuale utilizzo della
normativa
contrattuale relativa al sistema di informazione, ai diversi
livelli,
concordano - ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e
le
rispettive responsabilità degli Imprenditori e delle OSL dei lavoratori
di costituire, a livello nazionale, un Comitato Paritetico, convocabile
su
richiesta di una delle Parti, che esamini, con riferimento agli
incontri
previsti dalla normativa contrattuale sulle informazioni, le
problematiche
generali del settore, esprimendo valutazioni ed orientamenti,
finalizzati
alla individuazione, con la necessaria tempestività, delle occasioni
di
sviluppo e delle soluzioni atte a favorirlo nonché i punti di debolezza
e
delle possibilità
di superamento
anche attraverso
ristrutturazioni,
razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione
economicamente
valida delle risorse produttive e professionali.
Il Comitato Paritetico potrà esaminare anche specifiche
problematiche
territoriali o aziendali che, per la loro rilevanza, assumano
importanza
nazionale.
In relazione alla esperienza applicativa che il Comitato svilupperà,
le
parti esamineranno la possibilità di realizzarne subarticolazioni in
aree
territoriali caratterizzate da una rilevante presenza di aziende
aderenti
alle Associazioni datoriali firmatarie del c.c.n.l.
In particolare saranno oggetto di esame:
- l'andamento del mercato nonché, sulla base dei dati complessivi
sulle
previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli
effetti
sulla occupazione di tali prospettive;
- le problematiche occupazionali poste dalla introduzione di
importanti
innovazioni
tecnologiche,
da nuove
iniziative
produttive
o
da
decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di
realizzare
programmi formativi e di riqualificazione professionale dei
lavoratori
interessati;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione
dei
fabbisogni formativi nell'ambito della azione delle Parti sociali
per
migliorare, fra l'altro, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- in riferimento agli investimenti, l'entità globale di contributi a
fondo
perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o
dalle
Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro
incidenza
sul
totale degli
investimenti,
le indicazioni
sulle
principali
finalizzazioni della stessa;
- il numero degli addetti e la distinzione della occupazione per sesso
e
per classi di età;
- l'andamento della occupazione nel settore ed in particolare di
quella
giovanile
e
femminile in
rapporto,
rispettivamente,
all'accordo
interconfederale sui contratti di formazione e lavoro e alle
possibili
azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità
in
linea con le Raccomandazioni C.E.E. e nel rispetto di quanto
previsto
dalle leggi n. 125 del 1991 e n. 903 del 1977, nonché delle
disposizioni
legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa ultima tematica, le parti, a livello nazionale, nel
confermare
l'impegno alle pari opportunità sia nell'accesso al lavoro, sia
nella
dinamica di carriera, individueranno, nell'ambito del Comitato
paritetico
di cui sopra, un Gruppo di lavoro misto che, anche avvalendosi
di
consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favorirà la
migliore
realizzazione delle
pari opportunità,
anche attraverso
iniziative
congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici;
- la diffusione anche in vista delle idonee modifiche legislative,
della
conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative
con
personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione
di
attività esterne complementari o accessorie;
- interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore
di
contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse
con
l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di
lavoratori
portatori di handicap;
- l'andamento del
mercato del
lavoro nel
settore con
particolare
riferimento alla occupazione giovanile;
- le tematiche della sicurezza, dell'ambiente e della ecologia anche
in
riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
l'esame di tali questioni verrà effettuato prevedendo, nell'ambito
del
comitato paritetico, una apposita
Sezione dedicata all'ambiente
e
sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e
la
legislazione
in
materia
contributiva,
assistenziale
ed
antiinfortunistica;
- le problematiche poste dalla legislazione sociale presente e futura.
Il Comitato si riunirà entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l.
per
concordare le proprie modalità di funzionamento.
Art. 5 - Investimenti e occupazione
Le parti, tenuto conto del ruolo svolto nell'ambito della
politica
energetica nazionale dalle imprese private di compressione,
ricompressione,
trasporto, distribuzione di gas metano e gas di petrolio liquefatto
tramite
condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per
quelle
industriali, nonché da quella di estrazione e produzione di gas
metano,
ferna restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le
rispettive
distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni
sindacali
dei lavoratori, convengono quanto segue:
1) annualmente,
anche
a livello nazionale, la FEDERESTRATTIVA e l'ASSOGAS,
con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di
cui
all'art. 4, porteranno a conoscenza ed esamineranno con le OSL
del
settore - su richiesta - informazioni sul quadro generale in cui
operano
le aziende del
settore con riferimento
alle implicazioni
nella
occupazione.
In particolare, verranno fornite informazioni globali su:
- programmi di investimento e di diversificazione produttiva,
eventuali
evoluzioni tecnologiche;
- finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni;
- i dati
relativi al
personale occupato
nonché le
prevedibili
evoluzioni;
- stato di applicazione dei provvedimenti sulla occupazione giovanile;
2) annualmente, a livello regionale o territoriale (che coincide con
quello
delle
strutture
organizzative
imprenditoriali
esistenti),
le
Associazioni imprenditoriali competenti, anche con riferimento
agli
orientamenti emersi nell'ambito del
Comitato di cui all'art.
4,
forniranno alle Organizzazioni Sindacali di pari livello, su
richiesta
di queste ultime, informazioni globali riguardanti:
- politica industriale ed occupazione;
- processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione con riflessi
sulla
forza lavoro;
- significativi progetti di ottimizzazione degli apporti delle
risorse
umane e di valorizzazione delle stesse, anche in relazione ai
processi
di automazione ed innovazione tecnologica;
- prospettive produttive;
- programmi di investimento e diversificazioni produttive;
- eventuali evoluzioni tecnologiche;
- struttura della occupazione suddivisa per qualifiche e sesso;
- natura dei lavori dati in appalto;
- elementi
conoscitivi sugli
interventi
in tema
di
formazione
professionale;
3) annualmente,
la
nel corso di apposito
incontro, che si svolgerà presso
sede delle Associazioni imprenditoriali locali, le singole
imprese
maggiormente rappresentative del settore porteranno a conoscenza
delle
OOSSLL e delle loro strutture aziendali, anche con riferimento
agli
orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4,
le
previsioni di investimenti che comportino nuovi insediamenti nonché
i
dati concernenti:
- il numero degli addetti e la distinzione della occupazione per sesso
e
classi di età;
- l'andamento della occupazione
giovanile in rapporto
all'accordo
interconfederale sui
contratti di
formazione e
lavoro
nonché
l'andamento della occupazione femminile con le possibili
relative
azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 1984 e
le
disposizioni legislative
emanate in merito,
nonché con
quanto
stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna;
- elementi
conoscitivi sugli
interventi
in tema
di
formazione
professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel
territorio
dei contratti di formazione, part-time e a termine.
In
caso di ristrutturazioni
che abbiano riflesso sulla occupazione,
le
Aziende tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali
daranno
preventiva informazione alle OSL e alle loro strutture aziendali.
in relazione al problema della occupazione giovanile, le
Aziende,
presentandosi la necessità di ricorrere ad assunzioni, terranno anche
in
considerazione quanto previsto dai provvedimenti intesi a
favorire
l'occupazione per i giovani alla ricerca di un primo impiego
(contratto
di formazione, contratto a termine, contratto a tempo indeterminato).
Art. 5 bis - Formazione professionale
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali
in
materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle
parti
sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione
professionale
delle risorse umane investe importanza strategica ai fini
dell'adeguamento
della
struttura
occupazionale
alle
modificazioni
tecnologiche
e
organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione
della
maggiore produttività e competitività aziendale.
In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi
di
formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente
alle
esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa;
- rispondere alle necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza
per
varie motivazioni.
Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto
di
esame nelle sedi e secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5.
Art. 6 - Organizzazione del lavoro
Le parti danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione
delle
capacità e
della crescita professionale
dei lavoratori
costituisce
obiettivo di comune interesse.
In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione
della
capacità professionale del lavoratore nell'ambito di quanto richiesto
dalle
attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi
delle
tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle
capacità
professionali stesse.
Le
le
Aziende, compatibilmente con
le specifiche esigenze
tecniche e con
esigenze organizzative ed economico-produttive,
lo
studio di nuove forme di
organizzazione del
a
raggiungere gli obiettivi di cui sopra.
possono
lavoro
promuovere
che
tendono
Le eventuali successive sperimentazioni, sia a livello individuale che
di
gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali
significative,
potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza
dei
risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previste
e
l'impegno dei lavoratori alle
modificazioni che riguardano la
loro
prestazione, individuando le aree di applicazione, le priorità, i tempi
e
gradualità necessarie, le modalità, nonché valutare i risultati. Per
il
conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottate, anche
al
fine di migliorare la produttività e la qualità delle condizioni di
lavoro
compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche,
opportune
iniziative quali:
- corsi di addestramento di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
- assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di
sviluppare
professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente
affidate
al personale maschile;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di
aggiornamento
professionale connesse con il reinserimento dopo l'aspettativa
per
maternità delle lavoratrici.
Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da
determinare
l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e
l'effettiva
valorizzazione dei
livelli professionali
nell'ambito delle
esigenze
organizzative ed economico-produttive.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate
nuove
figure professionali che, in caso di esito positivo delle
sperimentazioni
medesime e della definitiva adozione delle nuove forme
organizzative,
saranno, previo esame congiunto, con le RSU, inquadrate nella
scala
classificatoria sulla base della declaratoria utilizzando per analogia
i
profili esistenti.
CAPITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7 - Assunzione
L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'ufficio di collocamento,
in
conformità alle norme di legge.
All'atto della assunzione l'Azienda comunicherà per iscritto:
-
la
il
la
la
il
data di inizio del rapporto di lavoro;
livello d'inquadramento, ai sensi del successivo art. 13;
sede di lavoro;
durata del periodo di prova;
trattamento economico iniziale.
Nota a verbale
Esclusione delle quote di riserva.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, non
sono
computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni
dei
lavoratori cui sia assegnata una qualifica nei livelli
professionalmente
più elevati del 5°.
Art. 8 - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza
del
lavoratore
All'atto della
seguenti
documenti:
assunzione,
il
lavoratore
dovrà
presentare
a) libretto di lavoro;
b) codice fiscale ed eventuale posizione assicurativa INPS;
c) certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti che il
lavoratore
sia in grado di produrre;
i
d) eventuali certificati di studio o altri documenti che l'Azienda
riterrà
necessari in rapporto alle mansioni per le quali è stato assunto
il
lavoratore. Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Azienda la
sua
residenza e domicilio, a notificare
i successivi mutamenti e
a
consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo
famiglia,
nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli
assegni
familiari. Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto
a
visita medica.
Art. 9 - Periodo di prova
L'assunzione del lavoratore avviene
dovrà
risultare da comunicazione scritta,
di
effettivo servizio:
-
1
2
3
6
mese
mesi
mesi
mesi
per
per
per
per
i
i
i
i
lavoratori
lavoratori
lavoratori
lavoratori
di
di
di
di
con un
non
periodo
superiore ai
di prova
che
seguenti
mesi
8° livello;
7°, 6°, 5°, 5°S livello;
4°, 3° livello;
2°, 1°, 1° S livello.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia
o infortunio, il periodo di prova riprenderà il suo decorso escludendosi
dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia o l'infortunio
e
ferma restando la facoltà di recesso - purché a seguito di
accertata
guarigione il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo
di
quindici giorni dall'inizio della interruzione.
Non è ammessa la protrazione né la rinnovazione del periodo di
prova.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore
a
quella minima stabilita dal presente contratto per il livello al quale
il
lavoratore è stato assegnato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere
dal
rapporto in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante i primi due mesi di prova per 1° S - 1° - 2° - 3°
4° livello, durante il primo mese per il 5° S - 5° - 6° - 7° livello,
prima
di 15 giorni per l'8° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il
solo
periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre
i
limiti predetti verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o
alla
fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la
prima
o la seconda quindicina del mese stesso.
Scaduto il periodo di prova senza che l'Azienda abbia dato disdetta
del
rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio,
a
tutti gli effetti, dal giorno di inizio del periodo di prova.
Art. 10 - Contratto a termine
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge
n.
230 del 1962 e dall'art. 8-bis della legge n. 79 del 1983.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai
sensi
delle disposizioni sopracitate, la opposizione di un termine di durata
al
contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1°
comma,
della legge 23 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per sostituire lavoratori assenti per aspettativa;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o
predeterminati
nel tempo, non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per far fronte a punte di assenteismo per malattia o gravidanza.
Il numero di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti
con
contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al
20
per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nella
unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente. É comunque
consentita
la stipulazione di almeno 5 contratti di lavoro a termine per ogni
azienda.
Le frazioni derivanti dalla applicazione
sopra
saranno arrotondate alla unità superiore.
delle percentuali
di cui
Qualora se ne ravvisi la necessità, con l'accordo collettivo stipulato
con
le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori
assunti
con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle
specifiche
esigenze aziendali.
Art. 11 - Apprendistato, contratti di formazione lavoro
Per quanto riguarda l'apprendistato
legge
in vigore.
si applicano le disposizioni di
I contratti di
formazione e lavoro
sono disciplinati
dall'accordo
interconfederale 31 gennaio 1995 i cui contenuti si intendono
trascritti.
Ai sensi di quanto previsto dal punto 1-2), lettere a) e b) del già
citato
accordo interconfederale si considerano professionalità "intermedie"
quelle
inquadrate nei livelli 7°, 6° (siano esse relative ad impiegati che
ad
operai) e 5° (con riferimento ai soli impiegati) ed "elevate"
quelle
inquadrate in tutti i livelli professionalmente più elevati del 5°
(anche
in tal caso sia per quanto riguarda gli impiegati che gli operai)
nonché
tutte le figure operaie inquadrate nel 5° livello.
Art. 12 - Part-time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per i nuovi assunti sia per
i
lavoratori in forza alla data di stipulazione del seguente contratto,
è
disciplinato dalla legge n. 863 del 1984. Esso riguarda:
a) prestazioni di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a
quello
ordinario
previsto dal
presente contratto
(cosiddetto parttime
orizzontale);
b) prestazioni di attività per periodi predeterminati nel corso
della
settimana, del mese o dell'anno (cosiddetto part-time verticale).
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti
princìpi:
- volontarietà per entrambe le parti;
- reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno per
i
lavoratori già assunti a tempo pieno, con priorità rispetto alle
nuove
assunzioni, in relazione alle esigenze aziendali e quando ciò
sia
compatibile con le mansioni svolte o da svolgere.
Le parti convengono inoltre che, compatibilmente con le esigenze
tecnicoorganizzative della azienda, qualora sia richiesta la trasformazione
del
rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale,
lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non
sarà
inferiore a 6 mesi e superiore ai 24 mesi. La relativa
comunicazione
all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
- In tal caso è consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28
febbraio
1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato
per completare il normale orario di lavoro giornaliero e/o
settimanale,
fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
- Il contratto deve essere stipulato per iscritto, con la indicazione
delle
mansioni e della distribuzione dell'orario.
- Al lavoratore assunto con contratto part-time spettano in
proporzione
alla effettiva durata della prestazione tutti i trattamenti economici
e
normativi previsti dal presente contratto e che siano suscettibili
di
essere ridotti in relazione a tale parametro.
- In riferimento all'art. 4, legge n. 863 del 1984, le parti
riconoscono
che, a fronte di specifiche esigenze organizzative, l'azienda
potrà
richiedere ai lavoratori a tempo parziale:
a) prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato sempreché
dette
prestazioni abbiano carattere eccezionale, e trovino
giustificazione
in ragioni obiettive e non permanenti;
b) il servizio di reperibilità di cui all'art. 21 del presente
C.C.N.L..
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano,
come
detto, le vigenti norme di legge.
Note a verbale
Le parti convengono di incontrarsi subito dopo l'emanazione della
imminente
normativa di legge in materia per concordare l'adeguamento della
disciplina
contrattuale, anche ai fini previdenziali, alle nuove disposizioni.
CAPITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 13 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati, in relazione alle mansioni svolte, in
una
classificazione unica articolata su 10 livelli, suddivisi in 4 aree,
ai
quali corrispondono i valori retributivi minimi mensili riportati
all'art.
25. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato a livello aziendale
secondo
le declaratorie e le relative esemplificazioni di cui al presente
articolo.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli
di
retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto
l'attribuzione
ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed
economico
che continuano ad essere previsti per i quadri, per gli impiegati,
le
categorie intermedie e gli operai, dalle vigenti disposizioni di legge,
di
accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono
qui
riconfermate nella misura in cui non sono esplicitamente modificate con
il
presente contratto. Le parti si danno atto reciprocamente che quanto
sopra
ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme
di
classificazione unica.
Declaratorie ed esemplificazioni
Legenda
Intermedi *
Operai
**
8° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori ed i nuovi assunti che
svolgono
operazioni semplici che richiedono elementari capacità.
Esemplificazioni
** - Addetto guardiania
** - Addetto ad operazioni ripetitive di natura manuale
** - Aiutante generico di lavoratori di livello superiore.
Dopo un periodo di 12 mesi di effettivo servizio in tale livello
i
lavoratori "aiutanti generici" di lavoratori di livello superiore
verranno
inquadrati, ai soli effetti retributivi, in livello 7° pur continuando
a
svolgere mansioni proprie del livello 8°.
7° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori cui si richiedono
conoscenze
conseguibili con corsi professionali o corrispondente tirocinio per
lo
svolgimento di lavori d'ordine a carattere ripetitivo, nonché coloro
cui
sono affidati lavori ed operazioni la cui esecuzione richieda
capacità
pratiche, acquisite attraverso un adeguato tirocinio.
Esemplificazioni
- Dattilografo
- Fattorino
- Addetto generico di segreteria
** - Addetto custodia di area di raccolta di RSU differenziati
** - Letturista/esattore
** - Distributore di magazzino
** - Addetto alla posa e/o attivazione di misuratori
** - Addetto allo svuotamento dei sifoni stradali
** - Autista automezzi
** - Operatore di centrale di compressione, e/o manovratore quadri
di
distribuzione gas
** - Tubista
** - Muratore
** - Guardia gasdotti e/o cabine anche con mansioni di lettura e
controllo
degli apparecchi di misurazione.
Quei lavoratori che, pur essendo inquadrati in questo livello,
svolgono
mansioni diversificate di contenuto operaio in attività di
distribuzione,
singolarmente od in squadra che comportano la graduale acquisizione
di
nozioni, dopo un periodo di permanenza di 30 mesi verranno
inquadrati,
previa verifica dei contenuti professionali, nel 6° livello pur
continuando
a svolgere le mansioni del 7° livello.
6° livello
Appartengono a questo livello i
lavoratori che eseguono lavori
ed
operazioni d'ordine che richiedono conoscenze professionali o una
capacità
pratica di ufficio, nonché coloro cui sono affidati lavori ed
operazioni
per la
esecuzione dei quali
si richiedono
cognizioni e
capacità
tecnico-pratiche di maggior rilievo e di maggior complessità rispetto
a
mansioni inquadrate in livello 7°.
Nota
Il periodo di permanenza di 30 mesi nel 7° livello per coloro che alla
data
del 30 ottobre 1982 svolgevano le attività richieste, verrà calcolato
dalla
suddetta data.
Esemplificazioni
- Lucidista
- Addetto centralino telefonico e ricezione reclami
- Addetto lavori d'ordine e dattilo
- Addetto recupero crediti
- Addetto digitazione EDP
** - Autista di automezzo speciale
** - Montatore meccanico provetto
** - Conduttore di generatori di caldaie a vapore patentato
** - Operatore di centrale di compressione in grado di effettuare
la
normale manutenzione
** - Montatore ed aggiustatore di apparecchi di misura
** - Saldatore ossiacetilenico finito
** - Elettricista con capacità tecnico-pratica
** - Addetto alla costruzione, alla manutenzione e alla modifica di
parti
di impianti di distribuzione
** - Strumentista idro-pneumatico
** - Lavoratore specializzato di mestiere finito operante in centrali
di
pompaggio o impianti di depurazione
** - Conduttore di impianti di produzione e/o di emissioni di
limitata
potenzialità
** - Saldatore/tubista
** - Addetto controllo
e regolazione
apparecchiature in
cabine
di
decompressione e misura.
5° livello
Appartengono a questo livello i
lavoratori che eseguono lavori
ed
operazioni d'ordine che richiedono una specifica capacità
conseguibile
attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in
scuole
professionali e che presentano una maggiore complessità rispetto a
mansioni
inquadrate in 6° livello, nonché i lavoratori che svolgono sul
piano
operativo mansioni
di particolare contenuto
e con
alto grado
di
specializzazione che nell'ambito di tale attività possono coordinare
e
controllare più lavoratori inquadrati in livello inferiore.
Esemplificazioni
- Addetto
di
agli
uffici
amministrativi
o
tecnici
che
nel
rispetto
procedure stabilite compie operazioni ricorrenti quali: controllo
fatture
passive, controllo documentazioni inerenti alle movimentazioni
materiali,
elaborazione dati prelievo gas
- Stenodattilografo
- Addetto agli incassi presso le filiali e presso le casse periferiche
- Disegnatore
- Addetto misure e manutenzione impianti di protezione catodica
** - Addetto ricerca perdite d'acqua con correlatore
** - Motorista-compressionista finito in grado di effettuare in
piena
autonomia ogni tipo di intervento sui moto-compressori
* - Capi centrale compressione di secondaria importanza
** - Saldatore elettrico finito capo di squadra, preposto alla
costruzione
o modifica in gas degli impianti
** - Strumentista elettro-pneumatico finito
** - Capo di squadra di distribuzione addetto alla costruzione di
impianti
importanti e/o complessi
** - Saldatore elettrico patentato capace di interpretare il disegno e
di
eseguire saldature accettabili alla prova radiografica
** - Escavatorista
** - Addetto alla manutenzione e/o conduzione di impianti di
cogenerazione
in possesso delle relative attestazioni della conduzione
(patentini
caldaia) e/o alla manutenzione e gestione di sottostazioni e
di
condotte di teleriscaldamento
** - Capo squadra polivalente addetto alla conduzione operativa di
impianti
complessi di depurazione acque reflue
** - Addetto
alla ricerca
preventiva
fughe con
apparecchiature
e
ionizzazione di fiamma.
Livello 5° super
Appartengono a questo livello i lavoratori i quali, in possesso
di
specifica capacità
professionale conseguibile
attraverso
appropriato
tirocinio o mediante preparazione in scuole professionali, svolgono
con
adeguata esperienza operazioni diversificate
di maggior contenuto
e
complessità rispetto a quelle previste in 5° livello; nonché i
lavoratori
con qualifica di
operaio che eseguono di
norma e con
specifiche
caratteristiche di maggior ampiezza e polivalenza lavori ed operazioni
ad
alto grado di specializzazione previsti nelle mansioni inquadrate in
5°
livello.
Esemplificazioni
- Tecnico incaricato di attività diversificate di cantiere
- Addetto alla impostazione di partite contabili
- Saldacontista
- Tabellatore - Aiuto operatore EDP
- Analista addetto alle analisi di laboratorio
** - Cabinista, operatore manutentore autonomo su tutte le
apparecchiature
e strumentazioni delle cabine di riduzione e misura di alta e
bassa
pressione
** - Incaricato con mansioni polivalenti nella conduzione di esercizio
di
distribuzione di limitata dimensione
** - Magazziniere - approvvigionatore
** - Addetto alla
manutenzione di
apparecchiature di
telemisura
e
telecontrollo
** - Operatore di centrale di captazione e sollevamento acqua e/o
di
impianti complessi di depurazione.
4° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori cui sono affidati compiti
ed
attività
di
concetto
che
richiedono
una
specifica
preparazione
professionale, nonché quei lavoratori cui sono affidate mansioni
che
richiedono un alto grado di specializzazione e che nell'ambito di
tale
attività possono coordinare più gruppi di lavoratori, intervenendo in
forma
autonoma nella scelta di alternative di lavoro.
Esemplificazioni
- Addetto alla protezione catodica in grado di rilevare ed interpretare
i
dati e proporre le soluzioni
- Addetto alla progettazione e/o realizzazione e/o modifica di impianti
di
distribuzione acqua e/o collettamento acque reflue
- Operatori su calcolatore elettronico
- Addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle
procedure,
compie operazioni quali emissioni di note di addebito e di accredito
- Addetto
alla
rilevazione
ed
elaborazione
dei
dati
per
la
contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi
- Addetto alla
progettazione e/o
realizzazione di
opere quali
la
costruzione, sostituzione
e/o modifica
di parti
di impianti
di
distribuzione gas
- Addetto alla cassa centrale
- Assistente tecnico di reparto
* - Capo centrale compressione
* - Capo montatore con responsabilità di montaggio
** - Capo officina
** - Capo di nucleo operativo di distribuzione addetto in autonomia
ad
attività diversificate di
costruzione, modifica o
manutenzione,
compresa la tracciatura e saldature elettrica ed ossiacetilenica
di
manufatti, di cabine di riduzione, di impianti orizzontali e
verticali
sia di alta che di media o bassa pressione particolarmente
importanti
per complessità, ampiezza e caratteristiche tecniche
** - Strumentista elettronico finito
** - Tubista - tracciatore - saldatore a prova radiografica, capace
di
interpretare il disegno e di trasformarlo in opera finita
** - Addetto al laboratorio con responsabilità delle analisi.
3° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori cui vengono affidati compiti
ed
attività di concetto che, pur avendo le stesse caratteristiche
delle
mansioni di 4° livello, assumono maggior rilievo per la loro
ampiezza,
natura ed autonomia.
Esemplificazioni
- Addetto ad uffici amministrativi
con particolare competenza
della
contabilità generale e industriale
- Cassiere (responsabile del servizio cassa e relativa contabilità)
- Addetto alla progettazione e alla realizzazione di impianti importanti
e
complessi
- Assistente tecnico di zona mineraria di primaria importanza
- Capo cantiere - Capo Zona mineraria di secondaria importanza
- Responsabile di impianto di distribuzione o centro di manutenzione
di
secondaria importanza o di più impianti di complessiva
equivalente
importanza
- Programmatore E.D.P.
- Tecnico responsabile laboratorio analisi.
2° livello
Appartengono a questo
livello i lavoratori
con funzioni
direttive
implicanti una specifica preparazione e adeguate conoscenze
tecnicoprofessionali, nonché
quelli che svolgono
funzioni equivalenti
per
ampiezza, natura ed autonomia.
Esemplificazioni
- Responsabile di impianto di distribuzione o centro di manutenzione
di
primaria importanza o di
più impianti di complessiva
equivalente
importanza
- Vice capo servizio o ufficio di primaria importanza
- Capo servizio o ufficio con responsabilità diretta di un servizio
o
ufficio di secondaria importanza
- Capo di una zona mineraria di primaria importanza
- Capo cantiere principale
- Tecnico progettista di impianti industriali
- Programmatore E.D.P.
1° livello
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni dirette
che
implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di
unità
organizzativa di notevole importanza con ampia discrezionalità di
poteri,
nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello
per
ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e
responsabilità
maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 2° livello e che
non
rientrano tra quelle proprie dei dirigenti.
Esemplificazioni
- Capo zona distribuzione gas
- Capo servizio o capo ufficio con responsabilità diretta di un servizio
o
ufficio di primaria importanza (personale, contabilità, legale,
acquisti
e vendite, chimico, impianti, progetti ecc.)
- Progettista capace di eseguire un progetto di costruzione di
impianti
industriali completo di calcolo.
Livello 1° super
Appartengono a questo
livello i lavoratori
con funzioni
direttive
particolarmente rilevanti in quanto
implicano la responsabilità,
il
coordinamento, il controllo di più
servizi e/o uffici di
primaria
importanza ed aventi ruolo altamente significativo nella azienda.
Decorrenza 1° gennaio 1988.
Dichiarazione a verbale
La distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti
di
tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali,
previdenziali,
ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque
fanno
riferimento a tali qualifiche.
Nota a verbale
I livelli di inquadramento definiti nel presente contratto sono
raggruppati
nelle seguenti aree:
livelli
1°S
1°
2°
3°
4°
5°S
5°
aree
1°
1°
2°
2°
3°
3°
6°
7°
8°
3°
4°
4°
Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Le parti concordano sulla opportunità di definire un nuovo sistema
di
classificazione del personale che risulti in grado di cogliere sia
le
differenti capacità concretamente espresse dai lavoratori che i
vari
momenti della loro crescita professionale, rafforzando il rapporto
tra
professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro.
A tal fine istituiscono una Commissione paritetica di studio che entro
il
giugno 1997 dovrà provvedere alla definizione del nuovo sistema
di
classificazione del personale.
Tale sistema troverà applicazione nel prossimo contratto secondo
le
modalità che verranno concordate coerentemente alle indicazioni
previste
dall'accordo interconfederale del luglio 1993.
Nota
Per le attività non direttamente indicate nelle esemplificazioni,
il
livello di inquadramento verrà esaminato sulla base delle declaratorie
con
riferimenti analogici alle esemplificazioni esistenti in contratto.
Art. 14 - Quadri
Classificazione.
La qualifica
di
"quadro", introdotta
nel
nostro
ordinamento dalla legge 190 del 1985, è riconosciuta ai lavoratori che
pur
non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgono funzioni
con
carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
e
della attuazione degli obiettivi della impresa.
Essa viene identificata, agli effetti classificatori, nel livello 1°S
della
classificazione unica.
L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di
quadro
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa
nello svolgimento delle proprie funzioni.
Ai quadri viene riconosciuta l'assistenza legale in caso di
procedimenti
civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative
a
fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non
sia
determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto
alla
conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro
sarà
effettuata trascorso un periodo di 6 mesi continuativi.
Le aziende, in considerazione della rilevante importanza del ruolo
svolto,
forniranno a richiesta ai quadri informazioni su concetti e lineeguida
delle politiche aziendali
che li riguardano.
Le imprese,
inoltre,
compatibilmente con le esigenze aziendali, si adopereranno per
riconoscere
ai lavoratori con qualifica di quadro, che svolgano funzioni direttive
di
particolare
responsabilità e
delicatezza, interventi
formativi
che
favoriscano adeguati livelli di preparazione ed esperienza
professionali,
quale supporto delle responsabilità affidate.
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano, salvo quanto
sopra
convenuto, le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
Ai lavoratori con qualifica di quadro verrà corrisposto, a titolo
di
indennità di funzione, un importo in ragione d'anno che verrà frazionato
in
12 quote da corrispondere mensilmente, come di seguito descritte:
- a decorrere dall'1.1.1996 £. 1.080.000 annue.
Dichiarazione a verbale
Le
parti dichiarano
che con
la
individuazione dei
criteri
per
l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina,
per
tale personale è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla
legge
13 maggio 1985, n. 190.
Art. 15 - Passaggio di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere
assegnato
temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello
purché
ciò non comporti una diminuzione
di retribuzione, né un
mutamento
sostanziale della sua posizione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni inerenti al
livello
superiore al suo, dovrà essere corrisposto un importo non inferiore
alla
differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa al
predetto
livello superiore per tutta la durata della sostituzione.
Trascorso un periodo di 45 giorni per gli ex operai, di due mesi per gli
ex
intermedi e di tre mesi per gli ex impiegati, nel disimpegno di
mansioni
superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti
gli
effetti nel nuovo livello, salvo che si tratti di sostituzione di un
altro
lavoratore assente per malattia, ferie, o per altre cause che
comportino
alla Azienda l'obbligo della conservazione del posto, sempreché il
periodo
di sostituzione non si protragga oltre i quattro mesi per gli ex operai
e
gli ex intermedi ed oltre i sei mesi per gli ex impiegati.
Art. 16 - Passaggio di qualifica
Il passaggio di qualifica non costituisce
di
risoluzione del rapporto di lavoro.
in
nessun
caso
motivo
CAPITOLO V - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA'
Art. 17 - Orario di lavoro
La durata massima normale dell'orario di lavoro è quella fissata
dalle
norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e
le
eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono.
L'orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito su 5 giorni.
Per i lavoratori addetti alla distribuzione del gas metano, l'orario
di
lavoro settimanale, contrattualmente fissato in 40 ore, potrà
essere
distribuito su 6 giorni.
Il regime dell'orario di lavoro, anche nell'ottica della sua riduzione
in
coerenza con quanto previsto dal protocollo globale d'intesa del 22
gennaio
1983, dovrà essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti
e
dei mezzi, a un recupero della prestazione effettiva - collettiva
e
individuale rispetto all'orario contrattuale,
così da
realizzare
concretamente la coincidenza tra
la disponibilità teorica e
quella
effettiva della forza del lavoro all'interno del processo produttivo.
Dovrà altresì
consentire la
riconosciuta esigenza
di
flessibilità
gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità
di
competitività delle imprese ed alle molteplici, e a volte
vincolanti,
esigenze di mercato e del servizio.
Conseguentemente, per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine
di
far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o
ad
esigenze
stagionali,
tecnico-aziendali,
ovvero
ad
adempimenti
amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti
dell'anno,
l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere
utilizzato
anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale. A
tale
riguardo le aziende potranno
attuare, previo accordo,
articolazioni
collettive di lavoro, di orario che prevedano prestazioni settimanali
fino
a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte fino a 32 ore
o
anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a
6
compreso il sabato.
In tali casi di distribuzione dell'orario normale su un
più
settimane non costituisce né lavoro supplementare né lavoro
straordinario
quello attuato oltre le 40 ore settimanali.
arco
di
Gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei
riposi
settimanali, tenendo conto dell'assenteismo medio per mobilità e
altre
assenze retribuite.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti
nel
corso della settimana saranno computate per il raggiungimento
dell'orario
di lavoro contrattuale, fatta eccezione per le ricorrenze festive
che
coincidano con il giorno di riposo per riduzione di orario. Ferma
restando
la durata normale dell'orario di lavoro fissata dalle norme di legge
e
dalle disposizioni del presente contratto, a compensazione ed in
luogo
delle festività religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54,
e
tenendo conto di quanto previsto
dal decreto del Presidente
della
Repubblica n. 792 del 1985, vengono riconosciute quattro giornate
di
permesso retribuite all'anno.
Per quanto riguarda le soppresse festività del 2 giugno e del 4
novembre,
si darà luogo alla corresponsione della retribuzione secondo il
trattamento
previsto per le festività coincidenti con la domenica. Ai
lavoratori
assunti o che cessano dal servizio nel corso dell'anno, i permessi di
cui
sopra vengono attribuiti in proporzione ai mesi di servizio
prestati
nell'anno.
Resta, ovviamente,
eventualmente
inteso
che
il
lavoro
straordinario
prestato in una delle giornate di festività religiose soppresse
viene
compensato con
la retribuzione oraria
maggiorata delle
percentuali
contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che,
in
caso di coincidenza di dette giornate con la domenica, non si darà luogo
al
trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
La
riduzione di orario di lavoro di 40 ore in ragione d'anno, decorrente
dal
1° gennaio 1985, sarà elevata a 56 ore dal 1° gennaio 1989.
Tale riduzione sarà ulteriormente elevata - sempre in ragione d'anno - a
62
ore dal 1° gennaio 1993 e a 68 ore dal 1° gennaio 1994.
La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori,
eventualmente
esistenti a livello aziendale, ad eccezione dei trattamenti
concessi
specificatamente per nocività del lavoro.
Nota a verbale
In occasione degli incontri di cui all'art. 4 e con successive
cadenze
semestrali, a livello di azienda e di unità produttiva di
dimensioni
significative e di particolare importanza, sarà esaminato l'andamento
del
lavoro straordinario e supplementare, allo scopo di favorire un
corretto
rapporto tra gli orari contrattuali e gli orari di fatto, con
riferimento
in particolare al godimento dei riposi e delle ferie, alle
specifiche
esigenze tecnico-produttive, all'andamento degli organici,
all'assenteismo
e alla possibilità di assunzione a tempo determinato e/o part-time.
In caso di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali
comportanti
significativi effetti occupazionali, potranno essere attivati, per
ridurre
l'impeto sociale di detti processi, tutti gli strumenti previsti
dalle
vigenti norme di legge e contrattuali, non escluso, in termini temporanei
e
reversibili, riduzioni di orario attraverso contratti di solidarietà
e
l'utilizzo collettivo dei diritti individuali
della
prestazione annua (riposi e ferie).
relativi alla durata
Art. 18 - Personale addetto ai lavori discontinui
L'orario settimanale di lavoro per i lavoratori discontinui intendendosi
per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - è fissato
in
46 ore. Le ore comprese fra le 40 e le 46 vengono retribuite a paga
piena.
Art. 19 - Lavoro supplementare,
notturno,
lavoro festivo
lavoro
straordinario,
lavoro
Salvo ed impregiudicato restando quanto previsto dall'art. 17 in tema
di
flessibilità degli orari, è
considerato lavoro supplementare
quello
compreso tra l'orario contrattuale e
l'orario massimo di legge;
è
considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata
massima
dell'orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge. Il ricorso
al
lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale
e
trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed
occasionali,
e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Al di là dei casi previsti nel precedente comma, l'eventuale ricorso
al
lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e
il
Consiglio di Fabbrica, e darà luogo, fermo restando il pagamento delle
sole
maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario
dal
contratto, a corrispondenti periodi di riposo compensativo.
É considerato lavoro
del
mattino successivo.
notturno quello effettuato
dalle ore
22 alle 6
É considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati
nell'art.
23, fatta eccezione per il giorno del Santo Patrono.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è compensato
con
la retribuzione oraria complessiva maggiorata delle percentuali seguenti:
a) lavoro supplementare (dalle 40 - dalle 46 per i discontinui - alle
48
ore settimanali) 28%;
b) lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 31%;
c) lavoro straordinario notturno 50%;
d) lavoro festivo 50%;
e) lavoro straordinario festivo 60%;
f) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%.
Le percentuali
suddette non
sono cumulabili,
la
percentuale maggiore assorbe la minore.
intendendosi
che
Il compenso per lavoro festivo non compete ai lavoratori turnisti per
i
quali la legge consente il lavoro in domenica con riposo compensativo
in
altro giorno della settimana, purché la domenica stessa non coincida
con
festività.
Le aziende forniranno al Consiglio di Fabbrica, a sua richiesta e con
una
frequenza non inferiore a 3 mesi, i dati relativi alla consistenza
del
lavoro straordinario prestato da ciascun singolo lavoratore.
Annualmente la direzione aziendale e le strutture sindacali aziendali
si
incontreranno, su richiesta di queste ultime, per un esame
congiunto
sull'utilizzo del lavoro supplementare.
Art. 20 - Lavoro a turno
La direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro.
I
lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di
essi
stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che
gli
stessi lavoratori siano addetti permanentemente a turni di notte.
Tenendo
conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità
di
conferimento della prestazione, le parti concordano che devono
essere
considerate insite nelle attività di lavoro in turno:
- la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo
nonché
possibilità di eventuali modifiche individuali, e temporanee
dell'orario
di lavoro non preavvisabili,
in quelle circostanze operative
non
fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione;
- mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato
al
comma 3 del presente articolo;
- obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante
fermo
restando l'impegno della Azienda a provvedere nel più breve
tempo
possibile alla sostituzione.
I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo pari
a
239 giornate lavorative di 8 ore al lordo delle ferie ed al netto
delle
festività infrasettimanali.
La collocazione dei 17 giorni di riposo conseguenti - che comprendono sia
i
riposi a fronte delle festività, sia quelli a fronte delle ex-festività
di
cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 - sarà definita a livello
aziendale,
escludendosi comunque l'indennità sostitutiva di mancato godimento e
senza
operare conguagli individuali tra i riposi in questione e il numero
delle
festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere attuati, previ accordi
sindacali,
schemi
di turno che consentono la programmazione di parte delle
ferie
- tendenzialmente 2 settimane - nel periodo giugno-settembre.
Il numero annuo di giornate lavorative, al lordo delle ferie già fissato
in
237 dall'1.1.1989, viene ridotto a decorrere dal 1° gennaio 1994 a 235.
I
lavori di turno presi in considerazione ai fini della disciplina
prevista
nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni con i quali viene assicurata una attività continua per tutte
le
ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni con i quali viene assicurata una attività continua per tutti
i
giorni della settimana, con esclusione del turno notturno.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e
definire,
aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati,
altri
eventuali tipi di turno e le relative discipline.
Sulla retribuzione mensile di fatto - come stabilita dall'art. 28,
primo
comma - del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b)
si
applicano le seguenti maggiorazioni:
- 11,5% per i turni di tipo a);
- 8,5% per i turni di tipo b).
Tali maggiorazioni
tiene
conto:
devono essere
considerate
come una
media
che
- nel caso a), del lavoro notturno e di quello prestato di domenica;
- nel caso b), del lavoro prestato di domenica;
- per tutti i tipi di turno, del diverso orario di inizio del
lavoro
notturno previsto per i lavoratori turnisti rispetto a quelli degli
altri
lavoratori.
Soltanto ai fini di semplificazione
in
pratica le maggiorazioni del:
amministrativa
sono
applicate
- 16% anziché dell'11,5% per i turni di tipo a);
- 11% anziché dell'8,5 per i turni di tipo b).
Intendendosi con ciò compensato il diritto del lavoratore a fruire
delle
maggiorazioni dell'11,5% e dell'8,5% sulla 13° e 14° mensilità,
sulle
festività infrasettimanali e sulle festività coincidenti con il giorno
di
riposo settimanale, le suddette maggiorazioni verranno corrisposte anche
in
caso di temporanea assegnazione a lavori giornalieri per un periodo
massimo
di 5 giorni consecutivi.
In aggiunta alle maggiorazioni per lavori
presente
articolo - che restano confermate anche
verrà
in turno
nel
loro
di cui
al
ammontare
-
corrisposta, a decorrere dall'1.1.1992, una indennità collegata
alla
effettiva prestazione nella misura del 2% per i turni diurni e del 5% per
i
turni notturni e festivi.
Tale indennità verrà calcolata sulla retribuzione giornaliera come
definita
dall'art. 28, 2° comma.
Nel caso di passaggio definitivo alle attività giornaliere a seguito
di
decisione aziendale i lavoratori conserveranno le indennità
previste
secondo i seguenti criteri:
a) il 60% quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età;
b) l'80% a coloro che hanno maturato una anzianità di servizio di 20
anni;
c) per coloro che hanno maturato una anzianità inferiore a 20 anni,
1/20
della percentuale di cui al punto b) per ogni anno di servizio.
Art. 21 - Reperibilità
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio connesse con
le
esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti, delle reti
di
distribuzione e della utenza, al fine di sopperire ad eventuali
situazioni
di emergenza, le parti riconoscono concordemente che dette esigenze
siano
soddisfatte attuando un servizio di reperibilità attraverso un
impegno
assunto dai lavoratori. Compatibilmente con l'entità organizzativa
dei
singoli esercizi e con la necessità di mantenere un adeguato
livello
professionale tra gli addetti alla reperibilità, le direzioni
aziendali
favoriranno l'avvicendamento nel servizio del maggior numero possibile
di
lavoratori dell'area tecnica.
L'impegno di reperibilità richiesto al lavoratore si esplica
attraverso
l'obbligo di porsi nelle condizioni di ricevere direttamente le
chiamate
della azienda e/o di terzi e di comunicare sollecitamente con i
chiamanti
provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione,
agli
interventi ritenuti necessari nel più breve tempo possibile, di norma
non
oltre i 30 minuti.
Le modalità per l'espletamento del servizio di reperibilità saranno
oggetto
di esame in sede aziendale.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 o 24 ore.
In proposito si conviene:
a) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di
12
giorni/mese;
b) che particolari accorgimenti saranno attuati per i piccoli esercizi
(per
esempio, creare una reperibilità
comune per più unità
aziendali
viciniore);
c) che nella reperibilità saranno normalmente adibiti lavoratori di
livello
non inferiore al 7°.
Compensi
I compensi che verranno liquidati mensilmente in base ai giorni
di
reperibilità effettivamente prestati non fanno parte della retribuzione
a
qualunque effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge e
non
costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si
renderà
necessario per gli interventi richiesti, i quali saranno
regolarmente
retribuiti secondo le norme del vigente contratto.
I compensi fissi di reperibilità di cui al successivo comma, in caso
di
superamento
di 12
giorni
medi/mese, verranno
aumentati
del
15%
limitatamente ai giorni eccedenti.
I compensi per il servizio di reperibilità - qualora il lavoratore
sia
dotato di adatto sistema di telecomunicazione mobile od equivalente,
reso
disponibile dalla azienda, che gli consenta di assolvere all'impegno
anche
fuori della propria
importi
fissi:
abitazione -
vengono stabiliti
nei seguenti
- reperibilità 24 ore £. 31.500;
- reperibilità 16 ore £. 19.500.
Il lavoratore dotato del
suddetto sistema mobile dovrà
assicurarsi
costantemente
del
perfetto funzionamento
dell'apparecchio
delle
condizioni di ricezione del segnale, riportandosi nella propria
abitazione
o nel recapito di cui al comma precedente in caso di mancato
funzionamento
dello stesso.
e
Qualora non sia possibile, per motivi tecnici, fornire apparecchi
di
comunicazione mobile, il servizio di reperibilità dovrà essere
svolto
presso la propria abitazione o altro recapito definito e
precedentemente
comunicato alla azienda); in tal caso i compensi di cui sopra
sono
aumentati del 35%.
Sia per facilitare la reperibilità dei lavoratori addetti, sia per
fare
fronte a casi di indisponibilità - per qualsiasi motivo - degli
apparecchi
ricetrasmittenti portatili, l'azienda potrà richiedere al personale
cui
verrà normalmente richiesta la reperibilità, l'installazione, ove già
non
esistente, di un apparecchio telefonico nella propria abitazione.
In tal caso
verranno rimborsate le spese
sostenute per la
prima
installazione, il canone minimo previsto dalla tariffe telefoniche,
nonché
le eventuali spese sostenute dall'interessato per telefonate
nell'interesse
del servizio eccedenti quelle normali.
Laddove l'attività aziendale si espleti in esercizio/i isolato/i da
altri
e/o aventi caratteristiche dimensionali tali da comportare
dimensioni
quali-quantitative di organico insufficienti alla attuazione di
quanto
precede, la reperibilità verrà attuata nel miglior modo compatibile con
le
possibilità operative della azienda.
Per ogni entrata in servizio durante il periodo di reperibilità,
al
lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione maggiorata
delle
percentuali di cui all'art. 19, per il tempo complessivamente impiegato
per
trasferimenti e interventi, con un minimo di un'ora.
Situazioni anomale che rendono difficoltosa l'applicazione degli schemi
e
tipologie di reperibilità previsti nel presente articolo verranno
esaminate
a livello aziendale.
Dichiarazione congiunta all'art. 21 Reperibilità
Le parti hanno inteso definire una nuova normativa per il servizio
di
reperibilità, finalizzato alla valorizzazione della sicurezza, alla
qualità
del servizio verso l'utenza, recependo le nuove tecnologie di
comunicazione
mobile.
Pertanto il presente
precedente
normativa in materia.
articolo
sostituisce
integralmente
la
Art. 22 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le
eccezioni
previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende
ai
lavoratori regolati dal presente contratto.
ed
Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel
giorno
di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata
non
domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione
di
tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno 48 ore prima
del
giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo
casi
di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il
giorno
festivo.
Art. 23 - Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma
di
legge;
b) le seguenti festività: 25 aprile (Anniversario della liberazione);
1°
maggio (Festa del lavoro);
c) le seguenti festività infrasettimanali:
- 1° gennaio Capodanno;
- Epifania (6 gennaio) (il periodo di permanenza di 30 mesi nel
7°
livello per coloro che alla data del 30 ottobre 1982 svolgevano
le
attività richieste, verrà calcolato dalla suddetta data);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto Assunzione;
- 1° novembre Ognissanti;
- 8 dicembre Immacolata Concezione;
- 25 dicembre S. Natale;
- 26 dicembre S. Stefano;
d) il giorno del Santo Patrono del luogo dove trovasi la sede di
lavoro
presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera. (Per le
unità
produttive ubicate nel Comune di Roma la giornata del 29 giugno:
SS.
Pietro e Paolo (il periodo di permanenza di 30 mesi nel 7° livello
per
coloro che alla data del 30 ottobre 1982 svolgevano le
attività
richieste, verrà calcolato dalla suddetta data).
Per il trattamento delle festività di
le
norme di legge.
cui ai punti b), c) e d) valgono
Le ore di lavoro compite nei giorni festivi, anche se
infrasettimanali,
saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con
la
retribuzione oraria aumentata dalla maggiorazione per il lavoro festivo.
Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo
comma
cada di domenica, è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione
mensile,
l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con
una
delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla
legge,
lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in
altro
giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso
nel
caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Al
trattamento in parola si aggiunge, inoltre, per coloro che lavorano
di
domenica, il compenso previsto dall'art. 19 per tali prestazioni.
Art. 24 - Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno
di
riposo retribuito di 4 settimane.
Rimangono fermi i
2
maggio 1970.
trattamenti di
di servizio,
miglior favore
ad un
periodo
previsti dal C.C.N.L.
A decorrere dal 1° gennaio 1997 ai lavoratori con anzianità di
servizio
superiore a 20 anni verrà riconosciuta una ulteriore giornata di ferie
con
le modalità di cui appresso.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle
ferie,
esclusi quelli cadenti nel giorno di sosta per concentrazione
dell'orario
su 5 giorni ed in domenica o giorno sostitutivo della stessa, non
sono
computabili come ferie e pertanto si farà luogo ad un
corrispondente
prolungamento del periodo feriale.
La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sarà
costituita
dagli elementi retributivi a carattere mensile, purché non vincolati
alla
effettiva presenza in servizio, e comunque compresi della indennità
di
contingenza e del premio di produzione.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel
fissarne
l'epoca sarà tenuto conto, da parte della Azienda, compatibilmente con
le
esigenze del servizio, degli eventuali desideri dei lavoratori.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo
di
ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese
effettivamente
sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno
nella
località ove godeva delle ferie stesse.
Non è ammessa la rinuncia alla concessione delle ferie e, in caso
di
giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve
essere
compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla
retribuzione
dovuta per le giornate di ferie non godute.
La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica
il
diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso della
annata
il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione
ai
mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni
sarà
considerata, a questo effetto, come mese intero.
L'assegnazione
di
preavviso.
delle ferie non potrà aver dato luogo durante il periodo
La malattia che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso
delle
ferie.
CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 25 - Minimi di retribuzione
A decorrere dal 1° maggio 1995 i minimi retributivi saranno
determinati
secondo la tabella e con le decorrenze di seguito previste (a meno
degli
arrotondamenti):
...OMISSIS... A PAG. 39 NON ACQUISITA LA TABELLA INERENTE:
MINIMI RETRIBUTIVI
Art. 26
- Aumenti periodici di anzianità
Tutti i lavoratori (ex impiegati, ex intermedi, ex operai) avranno
diritto
alla maturazione di sette scatti biennali ai seguenti valori:
Livello
1°S
1°
2°
3°
4°
5°S
5°
6°
7°
8°
Lire
36.000
34.200
33.600
29.900
29.700
28.000
26.300
25.300
24.600
23.900
Tutti i lavoratori (ex impiegati, ex intermedi), in servizio alla data
di
stipulazione del
C.C.N.L. 16
novembre 1979,
avranno diritto
alla
maturazione di 12 scatti ai valori di cui sopra.
Il monte scatti maturato con la disciplina in atto anteriormente alla
data
del 16 novembre 1979, al netto degli eventuali assorbimenti
previsti
dall'accordo di rinnovo del sopracitato C.C.N.L. per la
riparametrazione,
opererà in cifra per il raggiungimento del numero di scatti di cui
sopra.
Fermo restando quanto previsto dal IV comma dell'art. 23 del C.C.N.L.
16
novembre 1979, al personale ex operaio assunto posteriormente alla data
di
stipulazione del presente contratto, il primo ed il secondo scatto
verranno
erogati nella misura di cui sopra.
In fase di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo
degli
aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà diritto a
maturare
ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il nuovo livello
di
appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per
il
nuovo livello, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli.
La
frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello
verrà
considerata utile agli effetti della maturazione del successivo
aumento
periodico.
Art. 27 - Premio di partecipazione
Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di
politica
dei redditi e il riferimento all'andamento economico della impresa e
alla
sua redditività, è prevista una contrattazione aziendale a
contenuto
economico,
indirizzata al
miglioramento
della efficienza
e
della
produttività aziendale.
In coerenza con le strategie della impresa e con quanto previsto al punto
3
del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, che
si
intende integralmente richiamato,
le erogazioni saranno
direttamente
correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di
programmi
aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi
di
redditività, di competitività, di qualità e di produttività.
Nel caso in cui siano prescelti obiettivi di produttività potranno
essere
assunti i criteri definiti nell'accordo di settore del 13 luglio 1994
in
calce al presente articolo.
In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi, le
parti
concordano di effettuare verifiche tecniche congiunte sui parametri
di
riferimento con
lo scopo
di apportare
le modifiche
che
saranno
congiuntamente ritenute necessarie.
Le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche di variabilità
e
saranno tali da consentire l'applicazione del particolare
trattamento
contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata
in
attuazione del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritto
da
Governo e parti sociali.
Qualora la suddetta normativa di legge entri in vigore successivamente
alla
stipulazione
degli accordi
aziendali, verranno
effettuati,
laddove
necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative
erogazioni
economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di legge, in
coerenza
con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo.
In caso di ritardo nella emanazione della legge di cui sopra, le
parti
solleciteranno dalle rispettive Confederazioni valutazioni relative
alle
implicazioni conseguenti alla perdurante carenza della normativa
prevista
nel citato protocollo del 23 luglio 1993.
La durata degli accordi aziendali di cui ai precedenti punti è di 4 anni
e
la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del
principio
della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni.
Per effetto dell'accordo di settore 13 luglio 1994 gli importi
previsti
all'art. 27 del C.C.N.L. 23 luglio 1991 a titolo di "premio di
produzione"
o di erogazioni similari sono congelati in cifra.
Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche,
comunque
denominate, anche parzialmente variabili, queste dovranno essere,
al
medesimo livello, ricondotte nell'ambito delle nuove erogazioni
variabili
così come sopra specificate, mentre la parte fissa resta congelata;
tali
armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
Art. 28 - Retribuzione oraria e giornaliera
La retribuzione si determina dividendo la retribuzione mensile
(costituita
da: minimo di retribuzione, indennità di contingenza, eventuali aumenti
di
merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze
sul
minimo contrattuale) per 173. La retribuzione giornaliera si
determina
moltiplicando la retribuzione oraria per 8.
Qualora giornaliera sia composta in tutto o in parte da elementi
variabili
(provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
All'atto della corresponsione mensile della retribuzione verrà
consegnato
un prospetto in cui dovranno essere specificati distintamente: il
nome,
cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui
la
retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi
importi
costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con
quella
indicata nel prospetto paga o stipendio, nonché sulla qualità della
moneta,
dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere constatati dal
lavoratore
entro cinque giorni da quello della corresponsione della
retribuzione
affinché l'ufficio personale possa provvedere immediatamente al
regolamento
della differenza a lavoratori interessati.
Trascorso tale periodo di cinque giorni, le differenze segnalate in
ritardo
e riconosciute saranno comprese nella retribuzione del periodo
successivo.
Art. 30 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori, in occasione del
Santo
Natale, una tredicesima mensilità e alla fine del mese di giugno
una
quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale di
fatto
percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti
dodicesimi
delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in
servizio
nel periodo annuale cui ciascuno di essi si riferisce. Le frazioni di
mese
pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come
un
dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio
al
31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al
periodo
dal 1° luglio al 30 giugno.
Art. 31 - Trasferte
Il personale potrà venire inviato in missione
di
servizio fuori della sede abituale di lavoro.
temporanea per esigenze
Al lavoratore in missione spetterà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai
mezzi
normali di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e pernottamento - nei limiti normali
effettivamente sostenute e documentate quando la durata del
servizio
obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per
l'espletamento
della missione.
Per le missioni di lunga durata, e per tali devono intendersi quelle
che
superano la durata di 10 giorni continuativi, in alternativa al
rimborso
delle spese di vitto e pernottamento di cui al punto b) potrà
essere
stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente con
le
parti interessate. Al lavoratore inviato in missione spetterà una
indennità
giornaliera che sarà concordata tra le parti a livello aziendale.
Nota a verbale
Non sono da
della
disposizione
prestazioni
considerare in
trasferta, ai
sensi e
per gli effetti
di cui sopra, i lavoratori che effettuino le loro
spostandosi nell'ambito di località poste
a
50 km. dalla sede di lavoro.
ad una distanza non superiore
Per tali lavoratori, con salvaguardia degli accordi in atto,
verrà
concordato uno specifico regime sostitutivo di quello previsto dal 2°
comma
dell'articolo di cui sopra che continuerà a valere in assenza di
tale
accordo fra le parti.
Art. 32 - Trasferimenti
Il trasferimento deve
con
congruo preavviso.
essere
comunicato
per
iscritto
normalmente
Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a
un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come
conseguenza
l'effettivo cambio di residenza o di domicilio conserva il
trattamento
goduto precedentemente, escluse quelle indennità o competenze che
siano
inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni
presso
l'unità produttiva di provenienza e
che non ricorrano nella
nuova
destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il
lavoratore
acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per
la
generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se
licenziato,
alle
normali
indennità
di
liquidazione
previste
dalla
presente
regolamentazione. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto
il
rimborso delle spese di viaggio e di vitto ed eventuale alloggio per sé
e
per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (come
coniuge,
figli, parenti
entro il terzo
grado e affini
entro il
secondo)
limitatamente alla durata del viaggio, nonché il rimborso delle spese
di
trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto
nei
limiti della normalità e previ
opportuni accordi da prendersi
con
l'Azienda. Qualora per effetto di trasferimento il lavoratore
debba
corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto
di
affitto regolarmente
registrato e
denunciato al
datore di
lavoro
precedentemente alla comunicazione del
trasferimento, ha diritto
al
rimborso di tale indennizzo.
Al lavoratore trasferito verrà corrisposta, per il periodo di un
anno,
l'eventuale differenza di canone di affitto che lo stesso
lavoratore
dovesse
sopportare,
per
abitazioni
similari,
in
dipendenza
del
trasferimento.
Inoltre deve essere corrisposta al lavoratore, quando si trasferisca
solo,
una indennità di trasferimento commisurata a 15/30 della
retribuzione
mensile (stipendio e indennità di contingenza) che andrà a percepire
nella
nuova residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia
detta
indennità è commisurata a 25/30 della retribuzione mensile (stipendio
e
indennità di contingenza).
Al lavoratore che venga trasferito
rimborso
spese di viaggio e di trasporto.
a sua domanda compete solo il
Art. 33 - Indennità maneggio di denaro e cauzione
Il lavoratore, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro,
per
riscossione e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennità
mensile
ragguagliata all'8% del minimo di retribuzione e contingenza.
Al lavoratore addetto ad operazioni di fatturazioni di incassi ai posti
di
vendita del gas metano verrà concessa una indennità nella misura del 5%
del
minimo di retribuzione e contingenza.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di
cauzione
dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del
garantito,
presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Nota a verbale n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che le indennità previste dal 1° e
2°
comma del presente articolo hanno sempre presentato fin dalla
loro
istituzione gli stessi requisiti di quella che in altri settori
viene
definita indennità di cassa, in
quanto spettano unicamente a
quei
dipendenti che svolgano le operazioni descritte con effettiva
assunzione
della diretta responsabilità per errore finanziario.
Nota a verbale n. 2
A decorrere dal 1° gennaio 1992 per i lavoratori che cesseranno in
maniera
definitiva di svolgere normalmente le mansioni di cui al 1° e 2° comma
e
quindi di percepire le relative indennità verrà calcolato un
superminimo
lordo mensile pari al 70% dell'importo della indennità media
mensile
percepita negli ultimi 36 mesi. Tale importo verrà corrisposto con
i
criteri e secondo le misure indicate nell'ultimo comma dell'art. 20
e,
pertanto, nel caso di cui alla lettera a) sarà pari al 60% del valore
come
sopra calcolato, nel caso di cui alla lettera b) sarà pari all'80% e
nel
caso di cui alla lettera c) sarà pari ad 1/20 della percentuale di cui
al
punto b).
CAPITOLO VII - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO
Art. 34 - Sospensione e interruzione del lavoro
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di
forza
maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle
interruzioni
stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60
minuti,
se l'Azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha
diritto
alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni,
salvo
eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di
categoria
per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere
il
licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, a
tutte
le indennità relative compresa quella sostitutiva del preavviso.
Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente
lavoratori
appartenenti alle categorie ex operaie.
Per gli ex impiegati e gli ex
accordi
interconfederali vigenti.
intermedi si
ai
fa riferimento agli
Art. 35 - Recuperi
Salvo quanto disposto all'art. 17 è ammesso il recupero a regime
normale
delle ore perdute di forza maggiore o per le interruzioni concordate tra
la
Direzione e il Consiglio di Fabbrica, o tra le Associazioni
sindacali
territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite
massimo
di un'ora al giorno, da effettuarsi entro due settimane successive
alla
avvenuta interruzione.
Art. 36 - Congedi e aspettative
L'Azienda può accordare, a suo giudizio, brevi congedi per
giustificati
motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi
congedi
non sono computati in conto delle ferie.
Al lavoratore che abbia almeno tre anni di anzianità potrà essere
concessa,
a giudizio della Azienda, una aspettativa non superiore a tre mesi,
senza
retribuzione e senza decorrenza della anzianità.
Il lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del
di
aspettativa non si presenti
per riprendere servizio, è
considerato
dimissionario.
periodo
Art. 36 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso
ai
programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati
di
accertata tossicodipendenza
Ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi in materia
di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9
ottobre
1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato
di
tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e
di
riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o
di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se
assunto
a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro
per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è
dovuta
alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un
periodo
non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di
seguito
definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa
è
tenuto a presentare alla Direzione della azienda la documentazione
di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal
servizio
pubblico per
le tossicodipendenze e
il relativo
al programma
di
riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato testo unico.
Il dipendente interessato dovrà
inoltre presentare, con
periodicità
mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale
sta
eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione
del
programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non
riprenda
servizio
entro sette
giorni
dal completamento
della
terapia
di
riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa,
ovvero
dalla data della eventuale volontaria interruzione anticipata al
programma
terapeutico.
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della Azienda
si
terrà conto delle indicazioni delle Strutture pubbliche (servizi
sanitari
delle USL o strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni)
che
hanno seguito il programma terapeutico e riabilitativo del lavoratore
per
una eventuale diversa collocazione del lavoratore stesso al fine
di
facilitarne il reinserimento nella attività produttiva, anche
utilizzando
ove possibile orari flessibili e/o part time nei casi in cui questo
sia
ritenuto opportuno dalle strutture suddette.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne
facciano
richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per
le
tossicodipendenze, di
concorrere al programma
terapeutico e
socioriabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente a carico,
un
periodo di aspettativa
- compatibilmente con
le esigenze
tecnicoproduttive - non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per
periodi
non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né
si
avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o
di
contratto.
Nella attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo,
sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei
soggetti
interessati.
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore non in prova, che contrae matrimonio, viene concesso
un
permesso di 15 giorni consecutivi con decorrenza della
retribuzione,
deduzione fatta di tutte le somme che il lavoratore ha diritto a
riscuotere
da parte dell'INPS.
Tale permesso assorbe quelli spettanti per legge e per accordi collettivi
e
non può essere computato nel periodo di riposo annuale.
Art. 38 - Assenze e permessi
Tutte le assenze dovranno essere giustificate.
Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi degli artt.
51,
52 e 53.
Le giustificazioni dovranno essere presentate nel mattino successivo
al
primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Al lavoratore che ne faccia
suo
giudizio, brevi permessi.
domanda,
l'azienda può
concordare,
a
In particolare ai lavoratori che:
- abbiano a carico familiari conviventi portatori di handicap;
- abbiano a carico figli conviventi di età inferiore a sei anni;
- abbiano a carico familiari conviventi ammalati di anemia mediterranea
o
ammalati terminali;
- abbiano la necessità, essendo provenienti da paesi in via di sviluppo,
di
raggiungere il luogo di origine per gravi motivi familiari,
potranno
essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 3
giorni
all'anno.
Ulteriori permessi non
retribuiti potranno essere concessi
ai
predetti lavoratori solo qualora gli stessi
completamente
delle ferie, dei permessi per ex festività
di
orario. Il trattamento
di cui sopra,
quanto
eventualmente previsto in sede aziendale,
con
familiari a carico portatori di handicap,
quanto
previsto dall'art. 33 della legge 104/92.
Per i lavoratori portatori di handicap
disposizioni
dell'art. 33 della citata legge 104/92.
si
abbiano fruito
e di quelli per riduzione
non
cumulabile
nel
caso di
spetta
con
lavoratori
in aggiunto a
richiamano
le
Per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri
di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266, si richiamano
le
disposizioni della legge stessa.
Art. 39 - Trattamento di malattia e di infortunio
La malattia o l'infortunio non sul lavoro che causano l'assenza
del
lavoratore devono essere comunicati alla azienda possibilmente
all'inizio
del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza
e
comunque entro il termine dell'orario di lavoro medesimo.
Il lavoratore deve inoltre far pervenire alla azienda, al più
presto
possibile e comunque non oltre il terzo giorno di assenza, un
certificato
medico attestante la malattia o l'infortunio non professionali,
qualunque
sia la durata della assenza.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve
essere
comunicata alla azienda tempestivamente e comunque entro il primo
giorno
della scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio
indicata
nel certificato medico precedente.
Entro il
inoltre
secondo
giorno
da tale
scadenza
il
lavoratore
deve
consegnare o far pervenire alla azienda i successivi certificati
medici
attestanti la prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i
termini
sopraindicati, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza
si
considera ingiustificata.
Ogni mutamento di indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo
di
malattia o di infortunio non professionale deve essere
tempestivamente
comunicato alla azienda salvo giustificato impedimento. In mancanza di
tali
comunicazioni, l'azienda presume che il lavoratore dimori al suo
indirizzo
abituale presso il quale - o presso l'indirizzo comunicato dal lavoratore
l'azienda si riserva di far disporre gli accertamenti del caso.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970,
n.
300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia
o
infortunio non professionale, le parti concordano quanto segue:
il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno
di
assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di
lavoro
disponibile per i suddetti controlli in ciascun giorno, anche se
domenicale
o festivo:
- dalle ore 10 alle ore 12 e
- dalle ore 17 alle ore 19.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi
dal
proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici
o
per altri giustificati motivi dei quali tutti il lavoratore è tenuto a
dare
preventiva comunicazione alla azienda.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo
siano
effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia
in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai
criteri
organizzativi locali previo preavviso
parte
della azienda.
ai lavoratori interessati, da
Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui
ai
paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita
del
trattamento economico secondo quanto previsto dall'art. 5, punto 14,
della
legge n. 638 del 1983 e costituirà, inoltre, assenza ingiustificata.
Al
termine del periodo di assenza per malattia o infortunio non
professionale
il lavoratore deve presentarsi
immediatamente in azienda per
avere
disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
In caso di malattia o
infortunio il lavoratore avrà diritto
alla
conservazione del posto per 12 mesi senza interruzione di anzianità.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui sopra qualora il
lavoratore
raggiunga, in complesso, durante l'arco temporale dei 36 mesi
precedenti
l'ultimo evento morboso, il limite massimo previsto anche in
di
diverse malattie.
caso
Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso e sino
alla
scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda
al
licenziamento del
lavoratore, gli
corrisponderà il
trattamento
di
licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Ove il superamento del periodo di conservazione del posto sia avvenuto
a
seguito di uno stato di malattia particolarmente grave, destinato
a
perdurare dopo il termine, il lavoratore potrà usufruire, previa
richiesta
e idonea certificazione scritta da presentare prima della scadenza
del
termine, di un periodo di aspettativa di durata non superiore a mesi
8
(otto) durante il quale non decorreranno retribuzione o anzianità.
Le
in
aziende si
impegnano ad
esaminare eventuali
richieste di
proroga
presenza di situazioni meritevoli di particolare attenzione.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti
non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso
potrà
risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di
fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il
rapporto
rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità agli effetti
del
preavviso. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si
provvede
a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e negli
accordi
collettivi vigenti. Per quanto riguarda il trattamento economico in caso
di
malattia, infortunio e malattia professionale si fa riferimento
alle
seguenti norme:
- l'intera retribuzione sarà corrisposta per i primi sei mesi e la metà
di
essa per i successivi sei mesi;
- ai fini di semplificazione amministrativa, l'Azienda corrisponderà
la
retribuzione secondo le misure e per i periodi suddetti con
ricupero
delle indennità temporanee dovute a norma di legge dagli
Istituti
Previdenziali agli interessati.
Chiarimento a verbale
Per retribuzione si intende quella che il lavoratore avrebbe
percepito
nello stesso periodo in cui si verifica l'assenza per malattia o
infortunio
prestando lavoro normale con esclusione del premio di produzione. Per
gli
ex operai normalmente retribuiti a cottimo, concottimo, o con altre
forme
di incentivo si farà riferimento al guadagno realizzato nel periodo di
paga
immediatamente precedente l'inizio della malattia o dell'infortunio.
Art. 40 - Tutela della maternità
Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza
e
puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla maternità.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge,
le
aziende anticiperanno alle lavoratrici madri il trattamento economico
a
carico dell'INPS.
Sempre limitatamente al periodo di assenza obbligatoria di cinque
mesi
previsto dalla legge n. 1204 del 1971, la lavoratrice, a decorrere dal
1°
settembre 1991, riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione
di
quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione
mensile
definita dall'art. 28, primo comma.
Nota a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle
Sentenze
della Corte Costituzionale nn. 1 del 14 gennaio 1987 e 179 del 21
aprile
1993 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale
dell'art. 7 della legge n. 903 del 1977 rispettivamente:
- nella parte in cui non prevede che il diritto alla astensione dal
lavoro
e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla
sola
madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre
1977,
n. 903, 4 lett. 2 e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204
siano
riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre
al
minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità;
- nella parte in cui non prevede, in via generale, che il padre
lavoratore
possa fruire (in alternativa alla madre) dei permessi riguardanti
i
riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita.
Art. 41 - Servizio militare
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per
adempimento
agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946,
n.
303 (Gazz. Uff. 20 novembre 1946, n. 264) a norma del quale il rapporto
di
lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed
il
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle
armi
non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto,
oltreché
alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni
in
vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo
il
lavoratore è tenuto a presentarsi alla direzione dello stabilimento
per
riprendere servizio entro un mese dalla data di cessazione del
servizio
militare; in difetto il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 42 - Studenti lavoratori
I lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di
istruzione primaria, secondaria e universitaria, statali, pareggiate
o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di
studio legale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami.
I predetti lavoratori in
occasione
permessi
retribuiti nella seguente misura:
degli
esami
otterranno
- giorni 8 per gli esami di scuole medie inferiori;
- giorni 14 per gli esami di scuole medie superiori;
- giorni 2 per ogni esame universitario.
Nel caso che il lavoratore venga respinto potrà usufruire dei
suddetti
permessi per esami solamente per la seconda volta, purché detti
esami
abbiano esito positivo.
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti
di
istruzione pubblici o parificati, al fine di conseguire il titolo di
scuola
media dell'obbligo o di migliorare ed ampliare la propria preparazione
e
formazione professionale, potranno usufruire, a richiesta, di
permessi
retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite e
nei
limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti
della
unità produttiva.
Il monte-ore complessivo di permessi retribuiti a carico della azienda e
a
disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio,
sarà
determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per
un
fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati
nella
unità produttiva a tale data, salvi conguagli successivi da
effettuarsi
annualmente in relazione
alle effettive variazioni
del numero
dei
dipendenti.
Le 150 ore pro-capite per triennio potranno
mediante
concentrazione anche in un solo anno.
essere usufruibili
I lavoratori che contemporaneamente
potranno assentarsi dalla
unità
produttiva, per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare
in
ciascun turno lavorativo il tre per cento del totale della forza
occupata
nel turno stesso; gli
eventuali valori frazionari risultanti
dalla
applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati alla
unità
superiore.
Nella unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in
ogni
reparto lo svolgimento della normale attività produttiva. Il lavoratore
che
richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della
presente
norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende
partecipare
che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti
con
l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste
come
permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda
scritta
alla Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordati a
livello
aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
I lavoratori dovranno fornire alla Azienda un certificato di iscrizione
al
corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza
con
l'indicazione delle ore relative.
Le Aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti
mensili
conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo
restando
che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti
alle
condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare
frequenza
dell'intero corso.
e
Art. 42 bis - Tutela categorie dello svantaggio sociale
Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della azienda
e
per un migliore inserimento ed utilizzo nel contesto aziendale, le
aziende
favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori
di
handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in
relazione
alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle
leggi
nazionali e regionali, con il supporto tecnico della struttura
pubblica
competente.
Le aziende,
al fine di
favorire, compatibilmente
con le
proprie
disponibilità
tecnico-organizzative,
la
soluzione
del
problema
dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati
riconosciuti
tali dalla legge 482/68, si adopereranno per il superamento di
barriere
architettoniche che siano d'ostacolo al normale svolgimento della
attività
dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo anche dei
finanziamenti
previsti dalle leggi nazionali e regionali.
CAPITOLO VIII - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Art. 43 - Ambiente di lavoro
Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene
previste
dalle vigenti norme
di legge, l'Azienda
e i lavoratori
cureranno
l'osservanza di tali norme, nonché delle disposizioni emanate dagli
organi
competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di
malattie
nel campo del lavoro.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni
ambientali
nocive. Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione
di
vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i
limiti
massimi
(M.A.C.)
stabiliti dalle
tabelle
dell'American
Conference
Governmental Industrial Higienists' secondo i criteri di
applicazione
indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese).
Le
strutture
Sindacali
Aziendali
hanno
diritto
di
controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o
delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e
la
integrità fisica dei lavoratori stessi.
A tal fine le predette rappresentanze potranno concordare con la
Direzione
Aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, la scelta degli
Istituti
specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per
particolari
indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Qualora tra l'Azienda e il Consiglio di Fabbrica non venisse raggiunto
un
accordo sulla scelta dell'istituto specializzato di diritto pubblico,
le
parti potranno
ricorrere ad
Istituti o
a tecnici
particolarmente
qualificati nella materia, iscritti agli albi professionali.
Gli Istituti specializzati e i tecnici di cui sopra sono tenuti al
segreto
sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire
a
conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Direzioni Aziendali dovranno essere preventivamente informate da
parte
dei Consigli di Fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere.
Le Aziende assumeranno a proprio carico l'onere delle indagini
concordate
con il Consiglio di Fabbrica.
Sono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura
della
Azienda. In esso sarano annotati, per ogni area significativa,
i
risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori
ambientali
fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le
aree
di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di Fabbrica
e
l'Azienda;
b) il registro dei dati biostatici tenuto ed aggiornato a cura dei
servizi
sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di
cui
sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli
esami
periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale
e
malattia comune. Il registro sarà tenuto dalla Azienda a
disposizione
del Consiglio di Fabbrica;
c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei
Servizi
Sanitari di fabbrica col vincolo del segreto professionale. In
tale
libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di
assunzione
e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati
relativi
agli infortuni ed alle malattie professionali.
Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono
prendere
visione e chiedere estratti, in ogni momento del libretto
stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto
sarà
consegnato al lavoratore;
d) il libretto
servizi
sanitari di
al
lavoratore.
personale
fabbrica
di rischio
in
duplica
tenuto
ed
aggiornato
copia,
di
cui
una
dai
consegnata
Laddove,
a seguito
delle
indagini ambientali
effettuate,
vengano
individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno
di
volta in volta, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei
lavoratori
direttamente esposti, l'attuazione di accertamenti medici specifici per
il
personale interessato all'area di rischio individuata.
É interesse congiunto della Azienda e del Consiglio di fabbrica
esaminare
le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti
in
azienda entro i limiti di soglia.
Le attuali
più
aggiornate.
tabelle
M.A.C.
dovranno
essere
sostituite
da
quelle
Nel caso in cui dalle competenti Autorità Italiane vengano elaborate
nuove
specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte.
Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
le
Aziende invieranno alle U.S.L. l'indicazione delle sostanze nocive
comunque
presenti nel ciclo produttivo.
Protocollo di attuazione del DLGS 19 settembre 1994, n. 626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale con quanto previsto
dal
DLGS 626/94 le parti convengono di costituire un gruppo di
lavoro
paritetico per analizzare ruolo, compiti e prerogative delle funzioni
in
essa richiamate
- con
particolare riguardo
alla formazione,
alla
individuazione dei soggetti interessati e alle relative competenze e
finalizzato alla individuazione di linee comuni per la disciplina
delle
disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel Decreto
in
parola.
Per le problematiche
attuative del DLGS
626/94 si farà
esplicito
riferimento all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si
intende
qui completamente richiamato.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30 settembre
1995,
onde consentire alle parti, entro il 31 ottobre 1995, la verifica
dei
risultati raggiunti.
CAPITOLO IX - CLAUSOLE PARTICOLARI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 44 - Condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun
istituto,
sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con
alcun
altro trattamento.
Per il personale ex impiegatizio la previdenza e l'indennità di
anzianità
per il licenziamento si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma
restando la inscindibilità di cui sopra e quanto specificatamente
previsto
da singole norme definitive o transitorie, il presente contratto
non
modifica le condizioni più favorevoli eventualmente praticate dalle
singole
aziende ai lavoratori in servizio alla data della sua decorrenza.
Art. 45 - Abiti da lavoro
Ai lavoratori le mansioni dei quali comportino un particolare logorio
del
vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta o altro abito
da
lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro.
Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in
relazione
alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinati,
in
sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso della Azienda per
la
fornitura individuale al lavoratore.
Art. 46 - Appalti
Per quanto riguarda la regolamentazione degli appalti vale quanto
stabilito
dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. La manutenzione ordinaria
degli
impianti di produzione non sarà affidata in appalto nelle unità
produttive,
organizzativamente collegate per lo svolgimento di interventi ordinari
e
ricorrenti, che occupano complessivamente oltre 30 (trenta)
dipendenti,
purché in detta manutenzione sia ravvisabile una omogeneità e
affinità
tecnologica con le attività della Azienda.
Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli appalti in essere stipulati
in
conformità alle norme contrattuali vigenti anteriormente al 16
novembre
1979.
Nota a verbale
Le OO.SS. sottolineano l'opportunità che le aziende, nell'ambito della
loro
autonomia e nei limiti precisati dalla natura contrattuale sugli
appalti,
favoriscano, nella concessione di attività in appalto, imprese
organizzate
in forma cooperativistica.
Art. 47 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale della
Industria
Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non
esplicitamente
richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante
del
presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto
stesso.
Art. 48 - Mensa
Fatti salvi gli accordi in essere, laddove non sia possibile istituire
le
mense, verrà concordata aziendalmente una indennità sostitutiva.
CAPITOLO X - NORME DISCIPLINARI
Art. 49 - Utensili e materiali
Il lavoratore riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli
utensili
ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
Il lavoratore rilascerà ricevuta degli attrezzi ricevuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine,
gli
attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto
è
affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sulla
retribuzione,
delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e
logorio,
sempre che siano a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli
senza
autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza
la
Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati
al
materiale.
Art. 50 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro,
i
lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite
dalla
Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto
con
quelle del presente contratto.
Tali
disposizioni,
qualora
abbiano
carattere
generale,
dovranno
preventivamente essere esaminate con il Consiglio di Fabbrica ed in
seguito
affisse in luogo ben visibile.
Art. 51 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e alle
altre
norme speciali indicate dall'art. 50 potranno essere punite, a
seconda
della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)
richiamo verbale;
multa fino all'importo di tre ore di retribuzione;
ammonizione scritta;
sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
licenziamento ai sensi dell'art. 53.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare,
su
richiesta delle
singole aziende, accordi
modificativi del
presente
articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione
previsto
alla lettera d).
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d)
dovranno
essere adottati osservando le norme e procedure di cui alla legge n. 300.
Art. 52 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti
o
sospensione il lavoratore:
della
ammonizione
scritta,
della
multa
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni
il
proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi
la
cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza
giustificato
motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che esegua lavoro per conto proprio entro i locali della Azienda,
anche
se il danno derivante alla Azienda stessa sia lieve;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave
di
materiale alla Azienda; che non avverta subito i superiori diretti
di
eventuali
guasti
al
macchinario
e
di
eventuali
irregolarità
nell'andamento del lavoro;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente
contratto,
dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio
alla
disciplina, alla morale, all'igiene;
g) che in caso di visita fiscale per assenza per malattia non venga
trovato
al proprio domicilio, ovvero a quello comunicato precedentemente
alla
Azienda.
L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la
multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto
alle
esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere
aziendale
o, in mancanza di queste, alla Cassa Malattie.
Art. 53 - Risoluzione del rapporto per mancanza
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro
può
essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al
lavoratore
che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro
o
che provochi alla Azienda grave nocumento, morale o materiale, o che
compia
azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le
seguenti
infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o
le
assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei
giorni
seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito
con
appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza
consigliano
tale divieto,
sempreché l'infrazione
non costituisca
pregiudizio
gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con
sentenza
passata
in giudicato,
per azione
commessa non
in connessione
con
lo
svolgimento del rapporto di lavoro;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo
di
lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale;
f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell'art. 52 sempreché
nella
mancanza stessa non si riscontri il dolo;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della Azienda,
con
danno alla Azienda stessa;
h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento
interno,
quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di
cui
all'art. 52;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia
gravemente
colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone,
agli
impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda;
m) trafugazione di documenti, di disegni, di utensili;
n) esecuzione di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con
danno
alla Azienda stessa;
o) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
p) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla
incolumità
delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento
di
azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
q) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell'art. 52 qualora vi
sia
dolo.
CAPITOLO XI - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 54 - Rappresentanze sindacali unitarie
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL
e
UILCER-UIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti,
viene
costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori R.S.U.,
di
cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la
disciplina
della elezione ivi prevista.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato
accordo
interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può
essere
assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del
presente
contratto ovvero dalle restanti Associazioni previste al punto 4, parte
II
del richiamato accordo interconfederale.
La R.S.U. è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le
liste
presentate da tutte le
Associazioni sindacali richiamate nei
commi
precedenti, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste,
e
nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai
singoli
candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole associazioni
firmatarie
del presente C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione
o
designazione, in base ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno
tenere
conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del
genere
dei lavoratori in forza alla unità produttiva.
Il numero di componenti la R.S.U. non potrà essere superiore a:
-
3
4
5
6
componenti
componenti
componenti
componenti
nelle
nelle
nelle
nelle
unità
unità
unità
unità
produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
da 51 a 100 dipendenti;
da 101 a 150 dipendenti;
che occupano più di 150 dipendenti.
I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni. I nominativi
saranno
comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite
della
Associazione imprenditoriale competente.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 23
luglio
1991 e i suoi componenti, nel numero definito al punto
precedente,
subentrano alla RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300 del
1970
per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di
tutela
dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie
del
livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Fermo restando che i beneficiari delle tutele di cui agli artt. 18 e
22
della legge 300 del 1970 sono i componenti della R.S.U. nel
numero
corrispondente al limite occupazionale sopra previsto, la R.S.U.
medesima,
nell'esercizio della propria attività potrà farsi assistere da
altri
lavoratori della unità produttiva, in numero comunque non superiore a
1/3
dei componenti la R.S.U., in relazione alle materie in discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà
di
permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente
in
forza alla unità produttiva al 31.12 dell'anno precedente.
Tali permessi assorbono quelli spettanti al Consiglio di fabbrica
ai
dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nonché quelli
finora
concessi, per consuetudine, alla Commissione interna.
o
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati
ad
affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
Le Associazioni sindacali FILCEA, FLERICA, UILCER, per lo svolgimento
della
loro attività associativa all'interno delle unità produttive,
disporranno
di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 1/2 ora per
ogni
dipendente in forza alla unità.
Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la
R.S.U.
espressamente delegati dalle citate Associazioni. Alla direzione
aziendale
sarà comunicata la ripartizione tra le 3 Associazioni del predetto
monte
ore. I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto, e con
un
preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. o dalle Associazioni sindacali
FILCEA,
FLERICA, UILCER alla Direzione aziendale indicando il nominativo
del
beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da
non
pregiudicare il buon andamento della unità produttiva.
Le operazioni connesse con la elezione della R.S.U. saranno svolte
nel
rispetto delle esigenze della attività produttiva. Il luogo e il
calendario
di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo
accordo
con la Direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli
aventi
diritto l'esercizio del
voto e nel
rispetto delle esigenze
della
produzione.
La Direzione azienda fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di
voto,
secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale.
Nota a verbale n. 1
Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/85 sul
riconoscimento
giuridico dei quadri, le aziende prendono atto che le OSL dichiarano che
la
RSU costituita ai sensi del
presente articolo rappresenta tutti
i
lavoratori: quadri, impiegati, intermedi e operai.
Nota a verbale n. 2
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si
intendono
richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20.12.1993.
2) Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione
legislativa
o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina
sarà
coordinata con le nuove norme.
Dichiarazione a verbale
In relazione alla disciplina della elezione della R.S.U. di cui
all'accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, le Organizzazioni sindacali FILCEACGIL,
FLERICA-CISL e UILCER-UIL richiamano
le proprie norme
regolamentari
vigenti.
Art. 55 - Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi
negoziale
previgente all'accordo di settore 13 luglio 1994 attuativo del
Protocollo
23 luglio 1993 (v. all.), con particolare riferimento alle piccole
imprese
operanti nel settore.
Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per
le
materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità
nei
limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel
rispetto
del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad
oggetto
materie già definite in altri livelli di negoziazione.
In applicazione del citato accordo di settore 13 luglio 1994,
soggetti
negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le
RSU
di cui all'art. 54 del presente contratto e, secondo le indicazioni
fornite
dal protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture
delle
Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L.
Art. 56 - Controversie interpretative ed applicative
Qualora, in ciascuna delle unità produttive cui si applica il
presente
contratto, sorga - nella interpretazione e nella applicazione del
contratto
medesimo o nello svolgimento del rapporto di lavoro - una
controversia,
questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di
conciliazione,
alle competenti strutture locali delle Associazioni stipulanti e, in
caso
di mancato accordo, alle Associazioni sindacali nazionali.
Art. 57 - Assemblea
Il diritto di assemblea retribuita spettante ai sensi della legge 20
maggio
1970, n. 300, sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la
dei
convocazione
sarà
comunicata
dalle
organizzazioni
sindacali
lavoratori e/o dalle rappresentanze sindacali aziendali alla
Direzione
con preavviso di 2 giorni e la indicazione specifica dell'ordine
del
giorno;
2) normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all'inizio
del
periodo di lavorazione;
3) le assemblee dovranno svolgersi garantendo la continuazione
della
normale attività degli altri lavoratori non interessati alla
assemblea
stessa, nonché la normale produzione nelle lavorazioni a ciclo
continuo;
4) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà
aver
luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza
di
garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e
di
attuazione in relazione ai punti 3) e 4).
Dovranno essere preventivamente comunicati alla Azienda i nominativi
dei
dirigenti esterni del sindacato che si intendesse eventualmente
far
partecipare alla Assemblea.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno
10
(dieci) dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite,
salvo
che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della
legge
n. 300 del 1970.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno della Azienda.
Art. 58 - Permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi nazionali e
provinciali
delle Organizzazioni sindacali saranno concessi brevi permessi, fino ad
un
massimo di 7 giornate all'anno, per il disimpegno delle loro
funzioni,
quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per
iscritto
dalle Associazioni predette e compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno
essere
comunicate per
iscritto dalle
Organizzazioni predette,
tramite
le
Associazioni territoriali degli industriali, alla Azienda cui il
lavoratore
appartiene.
Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o
sindacali
che richiedano una attività effettiva a carattere continuativo, è
concessa
una aspettativa per la durata della carica in conformità con
quanto
previsto all'art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre,
fino
ad un massimo di due anni, l'anzianità, non però agli effetti
della
gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie
e
del T.F.R..
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si applica
la
normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32 della legge n. 300
del
20 maggio 1970.
Art. 59 - Versamento dei contributi sindacali
Per la riscossione
di contributi sindacali
l'Azienda provvederà
a
trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia
richiesta,
l'importo del contributo associativo su delega.
All'Azienda verrà consegnata
delega annuale individuale,
debitamente
sottoscritta dal lavoratore, che ha validità fino a disdetta.
La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione sindacale
cui
l'azienda dovrà versare il contributo, nonché della percentuale - dell'1%
da calcolare sul minimo tabellare ed ex indennità di contingenza, per
14
mensilità all'anno.
Ogni modifica della percentuale
e
versamento non
dà luogo al
già
sottoscritte.
stessa e delle
rinnovo
modalità di riscossione
automatico
delle
deleghe
L'Azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di
spettanza
mediante versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente
indicato
dallo stesso Sindacato.
Al 31 gennaio di ciascun anno le aziende forniranno ai sindacati
gli
elenchi dei lavoratori ai quali sono state effettuate le trattenute
dei
contributi.
Per tutti i casi di risoluzione, sospensione ed estinzione del rapporto
di
lavoro sopravvenuti nel corso
dell'anno, le aziende opereranno,
al
verificarsi dell'evento, la trattenuta del contributo sindacale fino
a
tutto il 31 dicembre dell'anno in corso rimettendo il relativo ammontare
al
Sindacato titolare del credito.
Art. 59 bis - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e
contributo
per il rinnovo contrattuale
Le aziende distribuiranno
presente
contratto di lavoro.
ai lavoratori
in forza
Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà
esclusivamente
l'edizione curata dalle parti stipulanti.
É vietata la riproduzione totale o parziale
senza
autorizzazione delle parti stipulanti.
una copia del
valore
del presente contratto
La distribuzione di copie del contratto a terzi non aderenti
alle
Associazioni stipulanti (aziende o lavoratori) potrà avvenire
unicamente
per il tramite delle stesse, che si daranno reciproca comunicazione.
L'utilizzo
che
del contratto è
riservato agli aderenti delle Associazioni
lo hanno sottoscritto.
Secondo modalità stabilite dalle organizzazioni sindacali stipulanti,
le
aziende effettueranno ai lavoratori una ritenuta a titolo di
contributo
straordinario
per
rinnovo
contratto
che
verrà
trasferita
alle
Organizzazioni sindacali stesse.
Art. 60 - Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge n. 300
del
20 maggio 1970.
Art. 61 - Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti
porrà
permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali
aziendali
costituite nell'ambito
delle Organizzazioni
sindacali
congiuntamente
stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni,
un
idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle
immediate
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti
ma
superiore a 15, le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al
comma
precedente hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un
locale idoneo alle loro riunioni per il tempo necessario.
Art. 62 - Ristrutturazioni
Qualora le Aziende intendessero procedere alla attuazione di
modifiche
organizzative o di riforme strutturali, comportanti modificazioni
delle
condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, le Aziende
stesse
daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali
dei lavoratori onde consentire,
l'esame
dei relativi problemi.
se richiesto da
una delle parti,
CAPITOLO XII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 63 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in
prova
non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta
che
dovrà essere comunicata per iscritto, i cui termini sono stabiliti
a
seconda del livello di inquadramento e della anzianità:
Fino a 10 anni
1°S, 1°
3°
5°S, 5°
7°
e
e
e
e
2°
4°
6°
8°
livello
livello
livello
livello
3
2
1
1
mesi
mesi
e 1/2 mesi
mese
Dopo i 10 anni
4
3
2
1
mesi
mesi
mesi
e 1/2 mesi
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I
termini
di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini
di
preavviso,
deve
corrispondere all'altra
una
indennità
pari
alla
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo
di
mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere
l'indennizzo
spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute
al
lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie
e,
anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato
nella
anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
É facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma,
di
troncare il rapporto, sia dall'inizio che nel corso del preavviso,
senza
che da ciò derivi alcun obbligo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al
lavoratore
per la ricerca della nuova occupazione dei permessi; la distribuzione e
la
durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro
in
rapporto alle esigenze della Azienda.
Tanto il
per
iscritto.
licenziamento
quanto
le
dimissioni
saranno
comunicati
Nessun preavviso spetta al lavoratore licenziato ai sensi dell'art. 53.
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Salvo quanto specificato, il trattamento di fine rapporto è regolato
dalla
legge n. 297 del 1982.
Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute dopo l'entrata
in
vigore della legge n. 297 del 1982 la retribuzione annua da prendere a
base
per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui
al
1° comma dell'art. 2120 cod. civ. è quella composta esclusivamente
dalle
somme erogate a specifico titolo di:
-
minimo contrattuale;
aumenti periodici di anzianità;
aumenti di merito e/o superminimi;
contingenza ex legge n. 297 del 1982;
premio di produzione;
13° e 14° mensilità;
indennità sostitutiva di mensa;
indennità di turno.
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della
determinazione
della quota annua anche nei casi di assenze dal lavoro previsti dal
3°
comma dell'art. 2120 cod. civ.
Anticipazioni sul T.F.R.
Fermo restando quanto previsto dal nuovo art. 2120, 6° comma e ss.
cod.
civ. in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto,
quale
condizione di miglior favore, ai sensi dell'11° comma dell'articolo
citato
si conviene quanto segue.
Potranno essere prese in considerazione le richieste relative ad
acquisto
di case di cooperativa a presentazione di idonea documentazione atta
a
suffragare la effettività della iniziativa (acquisto area,
finanziamento
agevolato, avanzamento lavori, ecc.); l'erogazione avverrà in funzione
del
piano dei versamenti.
Analogamente si procederà per richieste:
- per costruzioni in proprio del lavoratore o per figli privi di casa
di
prima abitazione, sulla base di documentazione attestante
l'eventuale
acquisizione del terreno, il rilascio della licenza edilizia e lo
stato
di avanzamento lavori;
- per acquisto della prima casa di abitazione per il figlio del
lavoratore;
- per acquisto della prima casa di abitazione anche in un comune
limitrofo
a quello di attuale residenza del lavoratore.
Le parti si danno atto che
delle
anticipazioni previste dalla
saranno
comunicate in sede aziendale.
le procedure
legge
29
per
maggio
la
corresponsione
1982,
n.
297,
Nota a verbale
In relazione a quanto previsto dalle suddette disposizioni in merito
ai
limiti percentuali entro i quali debbono essere soddisfatte annualmente
le
richieste di anticipazione si conviene che, qualora dalla
applicazione
delle percentuali previste dalla
legge residuino frazioni
inferiori
all'unità, dette frazioni verranno considerate ai fini del computo
degli
aventi diritto per gli anni successivi.
Art. 65 - Previdenza integrativa
Le parti concordano sulla esigenza di realizzare un più efficiente
ed
appropriato sistema di previdenza integrativa, rispetto a quello
previsto
dalla legge n. 61 del 1987:
- prendono atto che l'attuale momento di incertezza legislativa in
materia
previdenziale non consente di affrontare con cognizione di causa
una
organica revisione della vigente disciplina del Fondo di previdenza
gas;
- si impegnano ad incontrarsi per un esame congiunto ed un
approfondimento
della materia entro 30 giorni dalla data di emanazione delle nuove
norme
di riforma del sistema di previdenza generale obbligatoria.
Tale approfondimento sarà finalizzato a definire, alla luce delle
nuove
norme, una proposta di modifica della normativa di legge che
regola
attualmente il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti
delle
aziende private del gas.
ALLEGATI
...OMISSIS...DA PAG. 75 A PAG. 127 NON ACQUISITE:
Legge
Legge
Testo
Testo
Testo
Testo
²²²²
þþþþ
20 maggio 1970, n. 300
30 dicembre 1971, n. 1204
del Protocollo 23.7.1993
Accordo 20.12.1993
Accordo 31.1.1995
Accordo 22.6.1995
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