ûûûûû ····· CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'INDUSTRIA DEL METANO Addì 18 luglio, in Roma tra la FEDERESTRATTIVA, Federazione Sindacale Italiana della Industria Estrattiva, rappresentata dal Presidente dott. ing. Antonino dell'Orto, con la partecipazione del Capo gruppo settore Metano rag. Claudio del Monte, del geom. Gabriele Donà e della delegazione Aziendale, l'ASSOGAS, Associazione Industriali Privati Gas e Servizi Pubblici Collaterali, rappresentata dal Presidente geom. Gianfranco Olivati, con la partecipazione del vice Presidente dott. ing. Giandomenico Fabiani, e della delegazione Aziendale composta dal dott. ing. Innocenzo Giuliani, dal geom. Gianfranco Bedussi, dal dott. Gianni Caffagni, dal rag. Rodolfo Colmegna, dal dott. Ottavio Ottavi, dal geom. Gianluigi Piccinini, dal sig. Davide Usberti, assistiti Giuseppe Venditti, dal Segretario Generale della FEDERESTRATTIVA dott. con l'assistenza della CONFINDUSTRIA, Confederazione Generale della Industria Italiana, rappresentata nella persona del dott. Pietro Franceschini, e la FILCEA CGIL, rappresentata dalla Segreteria Nazionale nella persona del sig. Elio Giannetti, con l'assistenza della Segreteria Generale FILCEA CGIL rappresentata dai sigg. Franco Chiriaco ed Eduardo Guarino, con la partecipazione di una delegazione Aziendale delle varie sedi, con l'intervento della CGIL Nazionale rappresentata dal Segretario Generale sig. Sergio Cofferati, la FLERICA CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile del comparto Energia Silvio Garbetta, dal Segretario Nazionale del comparto Bruno Quadrelli, e dai coordinatori Nazionali di settore Pierino Agus, Mario Bertone, Bruno Cerri, Ulderico Marzioni e Walter Riva, con la partecipazione del Segretario Generale Arnaldo Mariani, del Segretario Aggiunto Antonino Scalfaro, e dei Segretari Nazionali Paolo Bicicchi, Mariano Ceccarelli, Natale Mancinelli, Luciano Scapolo, congiuntamente all'Esecutivo Nazionale e di una delegazione di strutture sindacali e delegati del settore, la UILCER UIL, rappresentata dal Segretario Generale Romano Bellissima, dal Segretario Generale Aggiunto Roberto Pinoschi, dai Segretari Nazionali Andrea Biggi, Gianenrico Ceriani, Enrico Mazzantini, Mario Mori, Carlo Testa e dai Segretari di comparto Sandro Santicchia, Donatella Vercesi, congiuntamente al Comitato di negoziazione composto da: Aita Enzo, Cecchetto Mario, Valente Giovanni, Testa Antonio, Cagalli Nello Gianno, assistiti da Pietro Larizza, Segretario Generale UIL, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. CAPITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO - DECORRENZA E DURATA Art. 1 - Sfera di applicabilità Il presente c.c.n.l. disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende private iscritte alle stipulanti FEDERESTRATTIVA ed ASSOGAS, esercenti una o più tra le attività di compressione, ricompressione, trasporto e distribuzione del metano e gas petrolio liquefatti tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali, nonché le attività di estrazione e di produzione di gas metano ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti. Il presente contratto disciplina altresì i rapporti di lavoro relativi ad attività integrative (gestione calore ecc.) e di altri servizi pubblici (acquedottistica, rifiuti, depurazione ecc.) qualora tali attività siano esercitate dalle aziende di cui al precedente comma. Art. 2 - Decorrenza e durata Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1° gennaio 1995 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1996 per la parte economica e fino al 31 dicembre 1998 per quella normativa. Gli istituti che comportano effetti economici avranno decorrenza non anteriore al luglio 1995, salvo quanto diversamente stabilito nelle singole clausole. Fermo restando quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 in merito alla disciplina degli assetti contrattuali, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 6 mesi prima della scadenza. CAPITOLO II - PREMESSA POLITICA Art. 3 - Dichiarazione congiunta - ASSOGAS - FEDERESTRATTIVA e la FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCERUIL, firmatarie del presente C.C.N.L. convengono sul ruolo, sempre più ampio e di preminente interesse per la collettività che sta assumendo nel Paese il settore dei pubblici servizi, tra i quali di particolare rilevanza appaiono l'approvigionamento/estrazione e la distribuzione del gas, i servizi idrici integrati, nonché gli altri servizi al territorio forniti, in regime di concessione amministrativa, di gestione od in appalto dalla Impresa privata, per la quale rappresentano un terreno qualificante ed irrinunciabile; convengono altresì sulla necessità di una visione ed un trattamento coordinato di tutte le problematiche relative al settore, al fine di garantire una gestione sicura, funzionale, efficiente, integrata e di ampio respiro. - Le Parti, riconoscendo la permanente validità del protocollo 23 luglio 1993 tra Confindustria e OO.SS.LL. sulla politica dei redditi e della occupazione, confermano altresì il comune obiettivo di perseguire, anche attraverso un più ampio coinvolgimento dei lavoratori, una sempre maggiore efficienza e produttività di tutti i servizi resi alla Comunità delle Aziende rappresentate, anche mirate alla diversificazione e integrazione dei settori interessati, nel rispetto di un corretto rapporto di tutela dell'ambiente e dei cittadini utenti. - Le Parti confermano la validità del presente contratto come elemento aggregante delle varie tipologie dei servizi gestiti dalle Aziende rappresentate, aventi la specificità di esercizi medio-piccoli, pur non precludendo, nel rispetto della autonomia dei ruoli e delle caratteristiche, eventualità di future aggregazioni con altre aree contrattuali, che tuttavia richiedono tempi di maturazione e di verifica nonché il progressivo allineamento. Inoltre le parti convengono sulla necessità che il presente contratto debba assumere una maggiore valenza prospettiva e rappresentativa di settore per le tipologie che rappresenta, perseguibile anche attraverso un più diffuso coinvolgimento e accorpamento, da altre aree contrattuali, di realtà aziendali, associate o non, operanti in settori e tipologie rappresentate dal presente c.c.n.l. Per che quanto riguarda la qualità del servizio le parti, nel confermare questa attiene alla qualità tecnica delle prestazioni e alla continuità di fornitura, convengono che si debba progressivamente informare e migliorare la trasparenza della offerta, l'accessibilità del servizio fornito, tutto ciò al fine di migliorarne la percezione da parte della Comunità servita. In tale quadro l'obiettivo da perseguire è la realizzazione di specifiche Carte di Servizi che verso i clienti acquisiti e potenziali siano un requisito per misurare i servizi forniti in termini di Qualità Totale. Le Parti convengono sulla necessità primaria di assicurare per il futuro alle aziende del settore il mantenimento di un soddisfacente assetto economico-finanziario, pur nel recepimento delle istanze dei lavoratori, essenziale per poter garantire adeguatezza e qualità del servizio, continuità degli investimenti, mantenimento dei livelli di competitività e sviluppo della occupazione. Art. 4 - Relazioni industriali La FEDERESTRATTIVA, l'ASSOGAS e la FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL e UILCERUIL, firmatarie del c.c.n.l., rilevato che rientra negli obiettivi comuni: la valorizzazione del contratto degli addetti alla industria del metano come strumento di coesione delle aziende private che dall'origine estraggono e/o distribuiscono metano tal quale; la realizzazione di condizioni di sempre maggior efficienza e competitività delle aziende del settore della industria del metano privato, anche quale premessa indispensabile per favorire l'occupazione - riconoscono l'importanza di promuovere a tal fine, secondo le indicazioni contenute nei protocolli 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, un sempre maggior sviluppo di corrette relazioni industriali e la ricerca di comportamenti coerenti da parte dei propri rappresentati. Pertanto mentre la FEDERESTRATTIVA, l'ASSOGAS e le OSL suddette, riaffermano l'esigenza di un più puntuale utilizzo della normativa contrattuale relativa al sistema di informazione, ai diversi livelli, concordano - ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità degli Imprenditori e delle OSL dei lavoratori di costituire, a livello nazionale, un Comitato Paritetico, convocabile su richiesta di una delle Parti, che esamini, con riferimento agli incontri previsti dalla normativa contrattuale sulle informazioni, le problematiche generali del settore, esprimendo valutazioni ed orientamenti, finalizzati alla individuazione, con la necessaria tempestività, delle occasioni di sviluppo e delle soluzioni atte a favorirlo nonché i punti di debolezza e delle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali. Il Comitato Paritetico potrà esaminare anche specifiche problematiche territoriali o aziendali che, per la loro rilevanza, assumano importanza nazionale. In relazione alla esperienza applicativa che il Comitato svilupperà, le parti esamineranno la possibilità di realizzarne subarticolazioni in aree territoriali caratterizzate da una rilevante presenza di aziende aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del c.c.n.l. In particolare saranno oggetto di esame: - l'andamento del mercato nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti sulla occupazione di tali prospettive; - le problematiche occupazionali poste dalla introduzione di importanti innovazioni tecnologiche, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati; - le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito della azione delle Parti sociali per migliorare, fra l'altro, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; - in riferimento agli investimenti, l'entità globale di contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi; - le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa; - il numero degli addetti e la distinzione della occupazione per sesso e per classi di età; - l'andamento della occupazione nel settore ed in particolare di quella giovanile e femminile in rapporto, rispettivamente, all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro e alle possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità in linea con le Raccomandazioni C.E.E. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 125 del 1991 e n. 903 del 1977, nonché delle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito. Su questa ultima tematica, le parti, a livello nazionale, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia nell'accesso al lavoro, sia nella dinamica di carriera, individueranno, nell'ambito del Comitato paritetico di cui sopra, un Gruppo di lavoro misto che, anche avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favorirà la migliore realizzazione delle pari opportunità, anche attraverso iniziative congiunte tese a promuovere l'accoglimento di progetti specifici; - la diffusione anche in vista delle idonee modifiche legislative, della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne complementari o accessorie; - interventi in tema di formazione professionale; - elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore di contratti di formazione, part-time e a termine; - elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap; - l'andamento del mercato del lavoro nel settore con particolare riferimento alla occupazione giovanile; - le tematiche della sicurezza, dell'ambiente e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni; l'esame di tali questioni verrà effettuato prevedendo, nell'ambito del comitato paritetico, una apposita Sezione dedicata all'ambiente e sicurezza; - l'andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antiinfortunistica; - le problematiche poste dalla legislazione sociale presente e futura. Il Comitato si riunirà entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. per concordare le proprie modalità di funzionamento. Art. 5 - Investimenti e occupazione Le parti, tenuto conto del ruolo svolto nell'ambito della politica energetica nazionale dalle imprese private di compressione, ricompressione, trasporto, distribuzione di gas metano e gas di petrolio liquefatto tramite condotte o reti di distribuzione sia per le utenze civili che per quelle industriali, nonché da quella di estrazione e produzione di gas metano, ferna restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue: 1) annualmente, anche a livello nazionale, la FEDERESTRATTIVA e l'ASSOGAS, con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, porteranno a conoscenza ed esamineranno con le OSL del settore - su richiesta - informazioni sul quadro generale in cui operano le aziende del settore con riferimento alle implicazioni nella occupazione. In particolare, verranno fornite informazioni globali su: - programmi di investimento e di diversificazione produttiva, eventuali evoluzioni tecnologiche; - finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni; - i dati relativi al personale occupato nonché le prevedibili evoluzioni; - stato di applicazione dei provvedimenti sulla occupazione giovanile; 2) annualmente, a livello regionale o territoriale (che coincide con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti), le Associazioni imprenditoriali competenti, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, forniranno alle Organizzazioni Sindacali di pari livello, su richiesta di queste ultime, informazioni globali riguardanti: - politica industriale ed occupazione; - processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione con riflessi sulla forza lavoro; - significativi progetti di ottimizzazione degli apporti delle risorse umane e di valorizzazione delle stesse, anche in relazione ai processi di automazione ed innovazione tecnologica; - prospettive produttive; - programmi di investimento e diversificazioni produttive; - eventuali evoluzioni tecnologiche; - struttura della occupazione suddivisa per qualifiche e sesso; - natura dei lavori dati in appalto; - elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale; 3) annualmente, la nel corso di apposito incontro, che si svolgerà presso sede delle Associazioni imprenditoriali locali, le singole imprese maggiormente rappresentative del settore porteranno a conoscenza delle OOSSLL e delle loro strutture aziendali, anche con riferimento agli orientamenti emersi nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4, le previsioni di investimenti che comportino nuovi insediamenti nonché i dati concernenti: - il numero degli addetti e la distinzione della occupazione per sesso e classi di età; - l'andamento della occupazione giovanile in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento della occupazione femminile con le possibili relative azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 1984 e le disposizioni legislative emanate in merito, nonché con quanto stabilito dall'attuale legislazione in tema di parità uomo-donna; - elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale; - elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine. In caso di ristrutturazioni che abbiano riflesso sulla occupazione, le Aziende tramite le Associazioni imprenditoriali territoriali daranno preventiva informazione alle OSL e alle loro strutture aziendali. in relazione al problema della occupazione giovanile, le Aziende, presentandosi la necessità di ricorrere ad assunzioni, terranno anche in considerazione quanto previsto dai provvedimenti intesi a favorire l'occupazione per i giovani alla ricerca di un primo impiego (contratto di formazione, contratto a termine, contratto a tempo indeterminato). Art. 5 bis - Formazione professionale Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione professionale e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane investe importanza strategica ai fini dell'adeguamento della struttura occupazionale alle modificazioni tecnologiche e organizzative, ed è funzionale al perseguimento e alla realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale. In tal senso assumono un ruolo funzionale e fondamentale gli interventi di formazione professionale e di riqualificazione dei lavoratori. I principali obiettivi che la formazione deve avere sono: - porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa; - rispondere alle necessità di continuo aggiornamento dei lavoratori; - facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni. Le problematiche e gli obiettivi della formazione formeranno oggetto di esame nelle sedi e secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5. Art. 6 - Organizzazione del lavoro Le parti danno atto che il riconoscimento e la valorizzazione delle capacità e della crescita professionale dei lavoratori costituisce obiettivo di comune interesse. In questo senso intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della capacità professionale del lavoratore nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse. Le le Aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con esigenze organizzative ed economico-produttive, lo studio di nuove forme di organizzazione del a raggiungere gli obiettivi di cui sopra. possono lavoro promuovere che tendono Le eventuali successive sperimentazioni, sia a livello individuale che di gruppo, in aree da individuare nelle unità aziendali significative, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di esigenza produttiva e qualitativa previste e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione, individuando le aree di applicazione, le priorità, i tempi e gradualità necessarie, le modalità, nonché valutare i risultati. Per il conseguimento degli obiettivi suindicati potranno essere adottate, anche al fine di migliorare la produttività e la qualità delle condizioni di lavoro compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali: - corsi di addestramento di formazione professionale; - ricomposizione e arricchimento delle mansioni; - rotazione su diverse posizioni di lavoro; - assetti organizzativi che consentano alle lavoratrici di sviluppare professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate al personale maschile; - iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità delle lavoratrici. Sulla base di quanto sopra le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva della organizzazione del lavoro e l'effettiva valorizzazione dei livelli professionali nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive. Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove forme organizzative, saranno, previo esame congiunto, con le RSU, inquadrate nella scala classificatoria sulla base della declaratoria utilizzando per analogia i profili esistenti. CAPITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 7 - Assunzione L'assunzione dei lavoratori è fatta tramite l'ufficio di collocamento, in conformità alle norme di legge. All'atto della assunzione l'Azienda comunicherà per iscritto: - la il la la il data di inizio del rapporto di lavoro; livello d'inquadramento, ai sensi del successivo art. 13; sede di lavoro; durata del periodo di prova; trattamento economico iniziale. Nota a verbale Esclusione delle quote di riserva. Ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica nei livelli professionalmente più elevati del 5°. Art. 8 - Documenti per l'assunzione al lavoro, visita medica, residenza del lavoratore All'atto della seguenti documenti: assunzione, il lavoratore dovrà presentare a) libretto di lavoro; b) codice fiscale ed eventuale posizione assicurativa INPS; c) certificato di lavoro per le occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre; i d) eventuali certificati di studio o altri documenti che l'Azienda riterrà necessari in rapporto alle mansioni per le quali è stato assunto il lavoratore. Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Azienda la sua residenza e domicilio, a notificare i successivi mutamenti e a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica. Art. 9 - Periodo di prova L'assunzione del lavoratore avviene dovrà risultare da comunicazione scritta, di effettivo servizio: - 1 2 3 6 mese mesi mesi mesi per per per per i i i i lavoratori lavoratori lavoratori lavoratori di di di di con un non periodo superiore ai di prova che seguenti mesi 8° livello; 7°, 6°, 5°, 5°S livello; 4°, 3° livello; 2°, 1°, 1° S livello. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il periodo di prova riprenderà il suo decorso escludendosi dalla sua durata complessiva l'assenza per la malattia o l'infortunio e ferma restando la facoltà di recesso - purché a seguito di accertata guarigione il lavoratore riprenda il lavoro entro un periodo massimo di quindici giorni dall'inizio della interruzione. Non è ammessa la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella minima stabilita dal presente contratto per il livello al quale il lavoratore è stato assegnato. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti potrà recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza preavviso né indennità. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per 1° S - 1° - 2° - 3° 4° livello, durante il primo mese per il 5° S - 5° - 6° - 7° livello, prima di 15 giorni per l'8° livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Scaduto il periodo di prova senza che l'Azienda abbia dato disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio, a tutti gli effetti, dal giorno di inizio del periodo di prova. Art. 10 - Contratto a termine Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge n. 230 del 1962 e dall'art. 8-bis della legge n. 79 del 1983. Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, la opposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1° comma, della legge 23 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi: - per sostituire lavoratori assenti per aspettativa; - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, non aventi carattere straordinario od occasionale; - per far fronte a punte di assenteismo per malattia o gravidanza. Il numero di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 20 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente. É comunque consentita la stipulazione di almeno 5 contratti di lavoro a termine per ogni azienda. Le frazioni derivanti dalla applicazione sopra saranno arrotondate alla unità superiore. delle percentuali di cui Qualora se ne ravvisi la necessità, con l'accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Art. 11 - Apprendistato, contratti di formazione lavoro Per quanto riguarda l'apprendistato legge in vigore. si applicano le disposizioni di I contratti di formazione e lavoro sono disciplinati dall'accordo interconfederale 31 gennaio 1995 i cui contenuti si intendono trascritti. Ai sensi di quanto previsto dal punto 1-2), lettere a) e b) del già citato accordo interconfederale si considerano professionalità "intermedie" quelle inquadrate nei livelli 7°, 6° (siano esse relative ad impiegati che ad operai) e 5° (con riferimento ai soli impiegati) ed "elevate" quelle inquadrate in tutti i livelli professionalmente più elevati del 5° (anche in tal caso sia per quanto riguarda gli impiegati che gli operai) nonché tutte le figure operaie inquadrate nel 5° livello. Art. 12 - Part-time Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per i nuovi assunti sia per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del seguente contratto, è disciplinato dalla legge n. 863 del 1984. Esso riguarda: a) prestazioni di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto (cosiddetto parttime orizzontale); b) prestazioni di attività per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (cosiddetto part-time verticale). Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti princìpi: - volontarietà per entrambe le parti; - reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno per i lavoratori già assunti a tempo pieno, con priorità rispetto alle nuove assunzioni, in relazione alle esigenze aziendali e quando ciò sia compatibile con le mansioni svolte o da svolgere. Le parti convengono inoltre che, compatibilmente con le esigenze tecnicoorganizzative della azienda, qualora sia richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore ai 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. - In tal caso è consentito, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale, fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. - Il contratto deve essere stipulato per iscritto, con la indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario. - Al lavoratore assunto con contratto part-time spettano in proporzione alla effettiva durata della prestazione tutti i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto e che siano suscettibili di essere ridotti in relazione a tale parametro. - In riferimento all'art. 4, legge n. 863 del 1984, le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative, l'azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale: a) prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato sempreché dette prestazioni abbiano carattere eccezionale, e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti; b) il servizio di reperibilità di cui all'art. 21 del presente C.C.N.L.. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, come detto, le vigenti norme di legge. Note a verbale Le parti convengono di incontrarsi subito dopo l'emanazione della imminente normativa di legge in materia per concordare l'adeguamento della disciplina contrattuale, anche ai fini previdenziali, alle nuove disposizioni. CAPITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI Art. 13 - Classificazione dei lavoratori I lavoratori sono inquadrati, in relazione alle mansioni svolte, in una classificazione unica articolata su 10 livelli, suddivisi in 4 aree, ai quali corrispondono i valori retributivi minimi mensili riportati all'art. 25. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato a livello aziendale secondo le declaratorie e le relative esemplificazioni di cui al presente articolo. La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti per i quadri, per gli impiegati, le categorie intermedie e gli operai, dalle vigenti disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate nella misura in cui non sono esplicitamente modificate con il presente contratto. Le parti si danno atto reciprocamente che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Declaratorie ed esemplificazioni Legenda Intermedi * Operai ** 8° livello Appartengono a questo livello i lavoratori ed i nuovi assunti che svolgono operazioni semplici che richiedono elementari capacità. Esemplificazioni ** - Addetto guardiania ** - Addetto ad operazioni ripetitive di natura manuale ** - Aiutante generico di lavoratori di livello superiore. Dopo un periodo di 12 mesi di effettivo servizio in tale livello i lavoratori "aiutanti generici" di lavoratori di livello superiore verranno inquadrati, ai soli effetti retributivi, in livello 7° pur continuando a svolgere mansioni proprie del livello 8°. 7° livello Appartengono a questo livello i lavoratori cui si richiedono conoscenze conseguibili con corsi professionali o corrispondente tirocinio per lo svolgimento di lavori d'ordine a carattere ripetitivo, nonché coloro cui sono affidati lavori ed operazioni la cui esecuzione richieda capacità pratiche, acquisite attraverso un adeguato tirocinio. Esemplificazioni - Dattilografo - Fattorino - Addetto generico di segreteria ** - Addetto custodia di area di raccolta di RSU differenziati ** - Letturista/esattore ** - Distributore di magazzino ** - Addetto alla posa e/o attivazione di misuratori ** - Addetto allo svuotamento dei sifoni stradali ** - Autista automezzi ** - Operatore di centrale di compressione, e/o manovratore quadri di distribuzione gas ** - Tubista ** - Muratore ** - Guardia gasdotti e/o cabine anche con mansioni di lettura e controllo degli apparecchi di misurazione. Quei lavoratori che, pur essendo inquadrati in questo livello, svolgono mansioni diversificate di contenuto operaio in attività di distribuzione, singolarmente od in squadra che comportano la graduale acquisizione di nozioni, dopo un periodo di permanenza di 30 mesi verranno inquadrati, previa verifica dei contenuti professionali, nel 6° livello pur continuando a svolgere le mansioni del 7° livello. 6° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori ed operazioni d'ordine che richiedono conoscenze professionali o una capacità pratica di ufficio, nonché coloro cui sono affidati lavori ed operazioni per la esecuzione dei quali si richiedono cognizioni e capacità tecnico-pratiche di maggior rilievo e di maggior complessità rispetto a mansioni inquadrate in livello 7°. Nota Il periodo di permanenza di 30 mesi nel 7° livello per coloro che alla data del 30 ottobre 1982 svolgevano le attività richieste, verrà calcolato dalla suddetta data. Esemplificazioni - Lucidista - Addetto centralino telefonico e ricezione reclami - Addetto lavori d'ordine e dattilo - Addetto recupero crediti - Addetto digitazione EDP ** - Autista di automezzo speciale ** - Montatore meccanico provetto ** - Conduttore di generatori di caldaie a vapore patentato ** - Operatore di centrale di compressione in grado di effettuare la normale manutenzione ** - Montatore ed aggiustatore di apparecchi di misura ** - Saldatore ossiacetilenico finito ** - Elettricista con capacità tecnico-pratica ** - Addetto alla costruzione, alla manutenzione e alla modifica di parti di impianti di distribuzione ** - Strumentista idro-pneumatico ** - Lavoratore specializzato di mestiere finito operante in centrali di pompaggio o impianti di depurazione ** - Conduttore di impianti di produzione e/o di emissioni di limitata potenzialità ** - Saldatore/tubista ** - Addetto controllo e regolazione apparecchiature in cabine di decompressione e misura. 5° livello Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori ed operazioni d'ordine che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che presentano una maggiore complessità rispetto a mansioni inquadrate in 6° livello, nonché i lavoratori che svolgono sul piano operativo mansioni di particolare contenuto e con alto grado di specializzazione che nell'ambito di tale attività possono coordinare e controllare più lavoratori inquadrati in livello inferiore. Esemplificazioni - Addetto di agli uffici amministrativi o tecnici che nel rispetto procedure stabilite compie operazioni ricorrenti quali: controllo fatture passive, controllo documentazioni inerenti alle movimentazioni materiali, elaborazione dati prelievo gas - Stenodattilografo - Addetto agli incassi presso le filiali e presso le casse periferiche - Disegnatore - Addetto misure e manutenzione impianti di protezione catodica ** - Addetto ricerca perdite d'acqua con correlatore ** - Motorista-compressionista finito in grado di effettuare in piena autonomia ogni tipo di intervento sui moto-compressori * - Capi centrale compressione di secondaria importanza ** - Saldatore elettrico finito capo di squadra, preposto alla costruzione o modifica in gas degli impianti ** - Strumentista elettro-pneumatico finito ** - Capo di squadra di distribuzione addetto alla costruzione di impianti importanti e/o complessi ** - Saldatore elettrico patentato capace di interpretare il disegno e di eseguire saldature accettabili alla prova radiografica ** - Escavatorista ** - Addetto alla manutenzione e/o conduzione di impianti di cogenerazione in possesso delle relative attestazioni della conduzione (patentini caldaia) e/o alla manutenzione e gestione di sottostazioni e di condotte di teleriscaldamento ** - Capo squadra polivalente addetto alla conduzione operativa di impianti complessi di depurazione acque reflue ** - Addetto alla ricerca preventiva fughe con apparecchiature e ionizzazione di fiamma. Livello 5° super Appartengono a questo livello i lavoratori i quali, in possesso di specifica capacità professionale conseguibile attraverso appropriato tirocinio o mediante preparazione in scuole professionali, svolgono con adeguata esperienza operazioni diversificate di maggior contenuto e complessità rispetto a quelle previste in 5° livello; nonché i lavoratori con qualifica di operaio che eseguono di norma e con specifiche caratteristiche di maggior ampiezza e polivalenza lavori ed operazioni ad alto grado di specializzazione previsti nelle mansioni inquadrate in 5° livello. Esemplificazioni - Tecnico incaricato di attività diversificate di cantiere - Addetto alla impostazione di partite contabili - Saldacontista - Tabellatore - Aiuto operatore EDP - Analista addetto alle analisi di laboratorio ** - Cabinista, operatore manutentore autonomo su tutte le apparecchiature e strumentazioni delle cabine di riduzione e misura di alta e bassa pressione ** - Incaricato con mansioni polivalenti nella conduzione di esercizio di distribuzione di limitata dimensione ** - Magazziniere - approvvigionatore ** - Addetto alla manutenzione di apparecchiature di telemisura e telecontrollo ** - Operatore di centrale di captazione e sollevamento acqua e/o di impianti complessi di depurazione. 4° livello Appartengono a questo livello i lavoratori cui sono affidati compiti ed attività di concetto che richiedono una specifica preparazione professionale, nonché quei lavoratori cui sono affidate mansioni che richiedono un alto grado di specializzazione e che nell'ambito di tale attività possono coordinare più gruppi di lavoratori, intervenendo in forma autonoma nella scelta di alternative di lavoro. Esemplificazioni - Addetto alla protezione catodica in grado di rilevare ed interpretare i dati e proporre le soluzioni - Addetto alla progettazione e/o realizzazione e/o modifica di impianti di distribuzione acqua e/o collettamento acque reflue - Operatori su calcolatore elettronico - Addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure, compie operazioni quali emissioni di note di addebito e di accredito - Addetto alla rilevazione ed elaborazione dei dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi - Addetto alla progettazione e/o realizzazione di opere quali la costruzione, sostituzione e/o modifica di parti di impianti di distribuzione gas - Addetto alla cassa centrale - Assistente tecnico di reparto * - Capo centrale compressione * - Capo montatore con responsabilità di montaggio ** - Capo officina ** - Capo di nucleo operativo di distribuzione addetto in autonomia ad attività diversificate di costruzione, modifica o manutenzione, compresa la tracciatura e saldature elettrica ed ossiacetilenica di manufatti, di cabine di riduzione, di impianti orizzontali e verticali sia di alta che di media o bassa pressione particolarmente importanti per complessità, ampiezza e caratteristiche tecniche ** - Strumentista elettronico finito ** - Tubista - tracciatore - saldatore a prova radiografica, capace di interpretare il disegno e di trasformarlo in opera finita ** - Addetto al laboratorio con responsabilità delle analisi. 3° livello Appartengono a questo livello i lavoratori cui vengono affidati compiti ed attività di concetto che, pur avendo le stesse caratteristiche delle mansioni di 4° livello, assumono maggior rilievo per la loro ampiezza, natura ed autonomia. Esemplificazioni - Addetto ad uffici amministrativi con particolare competenza della contabilità generale e industriale - Cassiere (responsabile del servizio cassa e relativa contabilità) - Addetto alla progettazione e alla realizzazione di impianti importanti e complessi - Assistente tecnico di zona mineraria di primaria importanza - Capo cantiere - Capo Zona mineraria di secondaria importanza - Responsabile di impianto di distribuzione o centro di manutenzione di secondaria importanza o di più impianti di complessiva equivalente importanza - Programmatore E.D.P. - Tecnico responsabile laboratorio analisi. 2° livello Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive implicanti una specifica preparazione e adeguate conoscenze tecnicoprofessionali, nonché quelli che svolgono funzioni equivalenti per ampiezza, natura ed autonomia. Esemplificazioni - Responsabile di impianto di distribuzione o centro di manutenzione di primaria importanza o di più impianti di complessiva equivalente importanza - Vice capo servizio o ufficio di primaria importanza - Capo servizio o ufficio con responsabilità diretta di un servizio o ufficio di secondaria importanza - Capo di una zona mineraria di primaria importanza - Capo cantiere principale - Tecnico progettista di impianti industriali - Programmatore E.D.P. 1° livello Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni dirette che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di unità organizzativa di notevole importanza con ampia discrezionalità di poteri, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 2° livello e che non rientrano tra quelle proprie dei dirigenti. Esemplificazioni - Capo zona distribuzione gas - Capo servizio o capo ufficio con responsabilità diretta di un servizio o ufficio di primaria importanza (personale, contabilità, legale, acquisti e vendite, chimico, impianti, progetti ecc.) - Progettista capace di eseguire un progetto di costruzione di impianti industriali completo di calcolo. Livello 1° super Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive particolarmente rilevanti in quanto implicano la responsabilità, il coordinamento, il controllo di più servizi e/o uffici di primaria importanza ed aventi ruolo altamente significativo nella azienda. Decorrenza 1° gennaio 1988. Dichiarazione a verbale La distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali, previdenziali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche. Nota a verbale I livelli di inquadramento definiti nel presente contratto sono raggruppati nelle seguenti aree: livelli 1°S 1° 2° 3° 4° 5°S 5° aree 1° 1° 2° 2° 3° 3° 6° 7° 8° 3° 4° 4° Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni Le parti concordano sulla opportunità di definire un nuovo sistema di classificazione del personale che risulti in grado di cogliere sia le differenti capacità concretamente espresse dai lavoratori che i vari momenti della loro crescita professionale, rafforzando il rapporto tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro. A tal fine istituiscono una Commissione paritetica di studio che entro il giugno 1997 dovrà provvedere alla definizione del nuovo sistema di classificazione del personale. Tale sistema troverà applicazione nel prossimo contratto secondo le modalità che verranno concordate coerentemente alle indicazioni previste dall'accordo interconfederale del luglio 1993. Nota Per le attività non direttamente indicate nelle esemplificazioni, il livello di inquadramento verrà esaminato sulla base delle declaratorie con riferimenti analogici alle esemplificazioni esistenti in contratto. Art. 14 - Quadri Classificazione. La qualifica di "quadro", introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 190 del 1985, è riconosciuta ai lavoratori che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della impresa. Essa viene identificata, agli effetti classificatori, nel livello 1°S della classificazione unica. L'azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai quadri viene riconosciuta l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi continuativi. Le aziende, in considerazione della rilevante importanza del ruolo svolto, forniranno a richiesta ai quadri informazioni su concetti e lineeguida delle politiche aziendali che li riguardano. Le imprese, inoltre, compatibilmente con le esigenze aziendali, si adopereranno per riconoscere ai lavoratori con qualifica di quadro, che svolgano funzioni direttive di particolare responsabilità e delicatezza, interventi formativi che favoriscano adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto delle responsabilità affidate. Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano, salvo quanto sopra convenuto, le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati. Ai lavoratori con qualifica di quadro verrà corrisposto, a titolo di indennità di funzione, un importo in ragione d'anno che verrà frazionato in 12 quote da corrispondere mensilmente, come di seguito descritte: - a decorrere dall'1.1.1996 £. 1.080.000 annue. Dichiarazione a verbale Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190. Art. 15 - Passaggio di mansioni Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti una diminuzione di retribuzione, né un mutamento sostanziale della sua posizione. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni inerenti al livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella relativa al predetto livello superiore per tutta la durata della sostituzione. Trascorso un periodo di 45 giorni per gli ex operai, di due mesi per gli ex intermedi e di tre mesi per gli ex impiegati, nel disimpegno di mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel nuovo livello, salvo che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente per malattia, ferie, o per altre cause che comportino alla Azienda l'obbligo della conservazione del posto, sempreché il periodo di sostituzione non si protragga oltre i quattro mesi per gli ex operai e gli ex intermedi ed oltre i sei mesi per gli ex impiegati. Art. 16 - Passaggio di qualifica Il passaggio di qualifica non costituisce di risoluzione del rapporto di lavoro. in nessun caso motivo CAPITOLO V - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA' Art. 17 - Orario di lavoro La durata massima normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalle norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle norme medesime e dalle disposizioni che seguono. L'orario di lavoro di 40 ore settimanali è ripartito su 5 giorni. Per i lavoratori addetti alla distribuzione del gas metano, l'orario di lavoro settimanale, contrattualmente fissato in 40 ore, potrà essere distribuito su 6 giorni. Il regime dell'orario di lavoro, anche nell'ottica della sua riduzione in coerenza con quanto previsto dal protocollo globale d'intesa del 22 gennaio 1983, dovrà essere funzionale ad un più intenso utilizzo degli impianti e dei mezzi, a un recupero della prestazione effettiva - collettiva e individuale rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza del lavoro all'interno del processo produttivo. Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari e delle prestazioni collegata alle necessità di competitività delle imprese ed alle molteplici, e a volte vincolanti, esigenze di mercato e del servizio. Conseguentemente, per quanto riguarda i lavoratori giornalieri, al fine di far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o ad esigenze stagionali, tecnico-aziendali, ovvero ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale. A tale riguardo le aziende potranno attuare, previo accordo, articolazioni collettive di lavoro, di orario che prevedano prestazioni settimanali fino a 48 ore con correlativi periodi a prestazioni ridotte fino a 32 ore o anche una distribuzione settimanale per un numero di giorni da 4 a 6 compreso il sabato. In tali casi di distribuzione dell'orario normale su un più settimane non costituisce né lavoro supplementare né lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. arco di Gli organici dovranno consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto dell'assenteismo medio per mobilità e altre assenze retribuite. Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidano con il giorno di riposo per riduzione di orario. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro fissata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente contratto, a compensazione ed in luogo delle festività religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985, vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuite all'anno. Per quanto riguarda le soppresse festività del 2 giugno e del 4 novembre, si darà luogo alla corresponsione della retribuzione secondo il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica. Ai lavoratori assunti o che cessano dal servizio nel corso dell'anno, i permessi di cui sopra vengono attribuiti in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno. Resta, ovviamente, eventualmente inteso che il lavoro straordinario prestato in una delle giornate di festività religiose soppresse viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con la domenica, non si darà luogo al trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. La riduzione di orario di lavoro di 40 ore in ragione d'anno, decorrente dal 1° gennaio 1985, sarà elevata a 56 ore dal 1° gennaio 1989. Tale riduzione sarà ulteriormente elevata - sempre in ragione d'anno - a 62 ore dal 1° gennaio 1993 e a 68 ore dal 1° gennaio 1994. La riduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori, eventualmente esistenti a livello aziendale, ad eccezione dei trattamenti concessi specificatamente per nocività del lavoro. Nota a verbale In occasione degli incontri di cui all'art. 4 e con successive cadenze semestrali, a livello di azienda e di unità produttiva di dimensioni significative e di particolare importanza, sarà esaminato l'andamento del lavoro straordinario e supplementare, allo scopo di favorire un corretto rapporto tra gli orari contrattuali e gli orari di fatto, con riferimento in particolare al godimento dei riposi e delle ferie, alle specifiche esigenze tecnico-produttive, all'andamento degli organici, all'assenteismo e alla possibilità di assunzione a tempo determinato e/o part-time. In caso di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali comportanti significativi effetti occupazionali, potranno essere attivati, per ridurre l'impeto sociale di detti processi, tutti gli strumenti previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali, non escluso, in termini temporanei e reversibili, riduzioni di orario attraverso contratti di solidarietà e l'utilizzo collettivo dei diritti individuali della prestazione annua (riposi e ferie). relativi alla durata Art. 18 - Personale addetto ai lavori discontinui L'orario settimanale di lavoro per i lavoratori discontinui intendendosi per tali quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge - è fissato in 46 ore. Le ore comprese fra le 40 e le 46 vengono retribuite a paga piena. Art. 19 - Lavoro supplementare, notturno, lavoro festivo lavoro straordinario, lavoro Salvo ed impregiudicato restando quanto previsto dall'art. 17 in tema di flessibilità degli orari, è considerato lavoro supplementare quello compreso tra l'orario contrattuale e l'orario massimo di legge; è considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilito dalle norme di legge. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive indifferibili ed occasionali, e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Al di là dei casi previsti nel precedente comma, l'eventuale ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, e darà luogo, fermo restando il pagamento delle sole maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario dal contratto, a corrispondenti periodi di riposo compensativo. É considerato lavoro del mattino successivo. notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6 É considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati nell'art. 23, fatta eccezione per il giorno del Santo Patrono. Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria complessiva maggiorata delle percentuali seguenti: a) lavoro supplementare (dalle 40 - dalle 46 per i discontinui - alle 48 ore settimanali) 28%; b) lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali) 31%; c) lavoro straordinario notturno 50%; d) lavoro festivo 50%; e) lavoro straordinario festivo 60%; f) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 35%. Le percentuali suddette non sono cumulabili, la percentuale maggiore assorbe la minore. intendendosi che Il compenso per lavoro festivo non compete ai lavoratori turnisti per i quali la legge consente il lavoro in domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, purché la domenica stessa non coincida con festività. Le aziende forniranno al Consiglio di Fabbrica, a sua richiesta e con una frequenza non inferiore a 3 mesi, i dati relativi alla consistenza del lavoro straordinario prestato da ciascun singolo lavoratore. Annualmente la direzione aziendale e le strutture sindacali aziendali si incontreranno, su richiesta di queste ultime, per un esame congiunto sull'utilizzo del lavoro supplementare. Art. 20 - Lavoro a turno La direzione potrà stabilire nelle 24 ore due o più turni di lavoro. I lavoratori dovranno prestare l'opera loro nel turno per ciascuno di essi stabilito. Essi dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che gli stessi lavoratori siano addetti permanentemente a turni di notte. Tenendo conto dell'obiettivo di una corretta flessibilità delle modalità di conferimento della prestazione, le parti concordano che devono essere considerate insite nelle attività di lavoro in turno: - la possibilità di essere chiamato in servizio durante il riposo nonché possibilità di eventuali modifiche individuali, e temporanee dell'orario di lavoro non preavvisabili, in quelle circostanze operative non fronteggiabili con i normali meccanismi di sostituzione; - mutamenti temporanei di mansione, in conformità a quanto indicato al comma 3 del presente articolo; - obbligo di attendere sul posto di lavoro il turnista subentrante fermo restando l'impegno della Azienda a provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione. I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo pari a 239 giornate lavorative di 8 ore al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali. La collocazione dei 17 giorni di riposo conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte delle festività, sia quelli a fronte delle ex-festività di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 - sarà definita a livello aziendale, escludendosi comunque l'indennità sostitutiva di mancato godimento e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione e il numero delle festività lavorate. A livello aziendale potranno essere attuati, previ accordi sindacali, schemi di turno che consentono la programmazione di parte delle ferie - tendenzialmente 2 settimane - nel periodo giugno-settembre. Il numero annuo di giornate lavorative, al lordo delle ferie già fissato in 237 dall'1.1.1989, viene ridotto a decorrere dal 1° gennaio 1994 a 235. I lavori di turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: a) turni con i quali viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana; b) turni con i quali viene assicurata una attività continua per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno. Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e definire, aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e le relative discipline. Sulla retribuzione mensile di fatto - come stabilita dall'art. 28, primo comma - del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b) si applicano le seguenti maggiorazioni: - 11,5% per i turni di tipo a); - 8,5% per i turni di tipo b). Tali maggiorazioni tiene conto: devono essere considerate come una media che - nel caso a), del lavoro notturno e di quello prestato di domenica; - nel caso b), del lavoro prestato di domenica; - per tutti i tipi di turno, del diverso orario di inizio del lavoro notturno previsto per i lavoratori turnisti rispetto a quelli degli altri lavoratori. Soltanto ai fini di semplificazione in pratica le maggiorazioni del: amministrativa sono applicate - 16% anziché dell'11,5% per i turni di tipo a); - 11% anziché dell'8,5 per i turni di tipo b). Intendendosi con ciò compensato il diritto del lavoratore a fruire delle maggiorazioni dell'11,5% e dell'8,5% sulla 13° e 14° mensilità, sulle festività infrasettimanali e sulle festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale, le suddette maggiorazioni verranno corrisposte anche in caso di temporanea assegnazione a lavori giornalieri per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi. In aggiunta alle maggiorazioni per lavori presente articolo - che restano confermate anche verrà in turno nel loro di cui al ammontare - corrisposta, a decorrere dall'1.1.1992, una indennità collegata alla effettiva prestazione nella misura del 2% per i turni diurni e del 5% per i turni notturni e festivi. Tale indennità verrà calcolata sulla retribuzione giornaliera come definita dall'art. 28, 2° comma. Nel caso di passaggio definitivo alle attività giornaliere a seguito di decisione aziendale i lavoratori conserveranno le indennità previste secondo i seguenti criteri: a) il 60% quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età; b) l'80% a coloro che hanno maturato una anzianità di servizio di 20 anni; c) per coloro che hanno maturato una anzianità inferiore a 20 anni, 1/20 della percentuale di cui al punto b) per ogni anno di servizio. Art. 21 - Reperibilità Tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti, delle reti di distribuzione e della utenza, al fine di sopperire ad eventuali situazioni di emergenza, le parti riconoscono concordemente che dette esigenze siano soddisfatte attuando un servizio di reperibilità attraverso un impegno assunto dai lavoratori. Compatibilmente con l'entità organizzativa dei singoli esercizi e con la necessità di mantenere un adeguato livello professionale tra gli addetti alla reperibilità, le direzioni aziendali favoriranno l'avvicendamento nel servizio del maggior numero possibile di lavoratori dell'area tecnica. L'impegno di reperibilità richiesto al lavoratore si esplica attraverso l'obbligo di porsi nelle condizioni di ricevere direttamente le chiamate della azienda e/o di terzi e di comunicare sollecitamente con i chiamanti provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione, agli interventi ritenuti necessari nel più breve tempo possibile, di norma non oltre i 30 minuti. Le modalità per l'espletamento del servizio di reperibilità saranno oggetto di esame in sede aziendale. Di norma gli orari di reperibilità sono di 16 o 24 ore. In proposito si conviene: a) che l'impegno di reperibilità sia limitato ad un massimo di 12 giorni/mese; b) che particolari accorgimenti saranno attuati per i piccoli esercizi (per esempio, creare una reperibilità comune per più unità aziendali viciniore); c) che nella reperibilità saranno normalmente adibiti lavoratori di livello non inferiore al 7°. Compensi I compensi che verranno liquidati mensilmente in base ai giorni di reperibilità effettivamente prestati non fanno parte della retribuzione a qualunque effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge e non costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si renderà necessario per gli interventi richiesti, i quali saranno regolarmente retribuiti secondo le norme del vigente contratto. I compensi fissi di reperibilità di cui al successivo comma, in caso di superamento di 12 giorni medi/mese, verranno aumentati del 15% limitatamente ai giorni eccedenti. I compensi per il servizio di reperibilità - qualora il lavoratore sia dotato di adatto sistema di telecomunicazione mobile od equivalente, reso disponibile dalla azienda, che gli consenta di assolvere all'impegno anche fuori della propria importi fissi: abitazione - vengono stabiliti nei seguenti - reperibilità 24 ore £. 31.500; - reperibilità 16 ore £. 19.500. Il lavoratore dotato del suddetto sistema mobile dovrà assicurarsi costantemente del perfetto funzionamento dell'apparecchio delle condizioni di ricezione del segnale, riportandosi nella propria abitazione o nel recapito di cui al comma precedente in caso di mancato funzionamento dello stesso. e Qualora non sia possibile, per motivi tecnici, fornire apparecchi di comunicazione mobile, il servizio di reperibilità dovrà essere svolto presso la propria abitazione o altro recapito definito e precedentemente comunicato alla azienda); in tal caso i compensi di cui sopra sono aumentati del 35%. Sia per facilitare la reperibilità dei lavoratori addetti, sia per fare fronte a casi di indisponibilità - per qualsiasi motivo - degli apparecchi ricetrasmittenti portatili, l'azienda potrà richiedere al personale cui verrà normalmente richiesta la reperibilità, l'installazione, ove già non esistente, di un apparecchio telefonico nella propria abitazione. In tal caso verranno rimborsate le spese sostenute per la prima installazione, il canone minimo previsto dalla tariffe telefoniche, nonché le eventuali spese sostenute dall'interessato per telefonate nell'interesse del servizio eccedenti quelle normali. Laddove l'attività aziendale si espleti in esercizio/i isolato/i da altri e/o aventi caratteristiche dimensionali tali da comportare dimensioni quali-quantitative di organico insufficienti alla attuazione di quanto precede, la reperibilità verrà attuata nel miglior modo compatibile con le possibilità operative della azienda. Per ogni entrata in servizio durante il periodo di reperibilità, al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all'art. 19, per il tempo complessivamente impiegato per trasferimenti e interventi, con un minimo di un'ora. Situazioni anomale che rendono difficoltosa l'applicazione degli schemi e tipologie di reperibilità previsti nel presente articolo verranno esaminate a livello aziendale. Dichiarazione congiunta all'art. 21 Reperibilità Le parti hanno inteso definire una nuova normativa per il servizio di reperibilità, finalizzato alla valorizzazione della sicurezza, alla qualità del servizio verso l'utenza, recependo le nuove tecnologie di comunicazione mobile. Pertanto il presente precedente normativa in materia. articolo sostituisce integralmente la Art. 22 - Riposo settimanale Il riposo settimanale cadrà, normalmente, di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ai lavoratori regolati dal presente contratto. ed Ai lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo settimanale può essere fissato in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di modificazione di tale turno di riposo, il lavoratore sarà avvisato almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto e salvo casi di forza maggiore, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo. Art. 23 - Giorni festivi Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge; b) le seguenti festività: 25 aprile (Anniversario della liberazione); 1° maggio (Festa del lavoro); c) le seguenti festività infrasettimanali: - 1° gennaio Capodanno; - Epifania (6 gennaio) (il periodo di permanenza di 30 mesi nel 7° livello per coloro che alla data del 30 ottobre 1982 svolgevano le attività richieste, verrà calcolato dalla suddetta data); - lunedì di Pasqua; - 15 agosto Assunzione; - 1° novembre Ognissanti; - 8 dicembre Immacolata Concezione; - 25 dicembre S. Natale; - 26 dicembre S. Stefano; d) il giorno del Santo Patrono del luogo dove trovasi la sede di lavoro presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera. (Per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma la giornata del 29 giugno: SS. Pietro e Paolo (il periodo di permanenza di 30 mesi nel 7° livello per coloro che alla data del 30 ottobre 1982 svolgevano le attività richieste, verrà calcolato dalla suddetta data). Per il trattamento delle festività di le norme di legge. cui ai punti b), c) e d) valgono Le ore di lavoro compite nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata dalla maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora una delle festività elencate ai punti b), c) e d) del primo comma cada di domenica, è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto. Tale trattamento è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge, inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 19 per tali prestazioni. Art. 24 - Ferie Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di riposo retribuito di 4 settimane. Rimangono fermi i 2 maggio 1970. trattamenti di di servizio, miglior favore ad un periodo previsti dal C.C.N.L. A decorrere dal 1° gennaio 1997 ai lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni verrà riconosciuta una ulteriore giornata di ferie con le modalità di cui appresso. I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, esclusi quelli cadenti nel giorno di sosta per concentrazione dell'orario su 5 giorni ed in domenica o giorno sostitutivo della stessa, non sono computabili come ferie e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sarà costituita dagli elementi retributivi a carattere mensile, purché non vincolati alla effettiva presenza in servizio, e comunque compresi della indennità di contingenza e del premio di produzione. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte della Azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dei lavoratori. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. Non è ammessa la rinuncia alla concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso della annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questo effetto, come mese intero. L'assegnazione di preavviso. delle ferie non potrà aver dato luogo durante il periodo La malattia che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie. CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 25 - Minimi di retribuzione A decorrere dal 1° maggio 1995 i minimi retributivi saranno determinati secondo la tabella e con le decorrenze di seguito previste (a meno degli arrotondamenti): ...OMISSIS... A PAG. 39 NON ACQUISITA LA TABELLA INERENTE: MINIMI RETRIBUTIVI Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità Tutti i lavoratori (ex impiegati, ex intermedi, ex operai) avranno diritto alla maturazione di sette scatti biennali ai seguenti valori: Livello 1°S 1° 2° 3° 4° 5°S 5° 6° 7° 8° Lire 36.000 34.200 33.600 29.900 29.700 28.000 26.300 25.300 24.600 23.900 Tutti i lavoratori (ex impiegati, ex intermedi), in servizio alla data di stipulazione del C.C.N.L. 16 novembre 1979, avranno diritto alla maturazione di 12 scatti ai valori di cui sopra. Il monte scatti maturato con la disciplina in atto anteriormente alla data del 16 novembre 1979, al netto degli eventuali assorbimenti previsti dall'accordo di rinnovo del sopracitato C.C.N.L. per la riparametrazione, opererà in cifra per il raggiungimento del numero di scatti di cui sopra. Fermo restando quanto previsto dal IV comma dell'art. 23 del C.C.N.L. 16 novembre 1979, al personale ex operaio assunto posteriormente alla data di stipulazione del presente contratto, il primo ed il secondo scatto verranno erogati nella misura di cui sopra. In fase di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati. Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il nuovo livello di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo livello, ivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Art. 27 - Premio di partecipazione Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi e il riferimento all'andamento economico della impresa e alla sua redditività, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramento della efficienza e della produttività aziendale. In coerenza con le strategie della impresa e con quanto previsto al punto 3 del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, le erogazioni saranno direttamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di redditività, di competitività, di qualità e di produttività. Nel caso in cui siano prescelti obiettivi di produttività potranno essere assunti i criteri definiti nell'accordo di settore del 13 luglio 1994 in calce al presente articolo. In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi, le parti concordano di effettuare verifiche tecniche congiunte sui parametri di riferimento con lo scopo di apportare le modifiche che saranno congiuntamente ritenute necessarie. Le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche di variabilità e saranno tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritto da Governo e parti sociali. Qualora la suddetta normativa di legge entri in vigore successivamente alla stipulazione degli accordi aziendali, verranno effettuati, laddove necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di legge, in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo. In caso di ritardo nella emanazione della legge di cui sopra, le parti solleciteranno dalle rispettive Confederazioni valutazioni relative alle implicazioni conseguenti alla perdurante carenza della normativa prevista nel citato protocollo del 23 luglio 1993. La durata degli accordi aziendali di cui ai precedenti punti è di 4 anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni. Per effetto dell'accordo di settore 13 luglio 1994 gli importi previsti all'art. 27 del C.C.N.L. 23 luglio 1991 a titolo di "premio di produzione" o di erogazioni similari sono congelati in cifra. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche, comunque denominate, anche parzialmente variabili, queste dovranno essere, al medesimo livello, ricondotte nell'ambito delle nuove erogazioni variabili così come sopra specificate, mentre la parte fissa resta congelata; tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi. Art. 28 - Retribuzione oraria e giornaliera La retribuzione si determina dividendo la retribuzione mensile (costituita da: minimo di retribuzione, indennità di contingenza, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale) per 173. La retribuzione giornaliera si determina moltiplicando la retribuzione oraria per 8. Qualora giornaliera sia composta in tutto o in parte da elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa. Art. 29 - Corresponsione della retribuzione All'atto della corresponsione mensile della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere specificati distintamente: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nel prospetto paga o stipendio, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere constatati dal lavoratore entro cinque giorni da quello della corresponsione della retribuzione affinché l'ufficio personale possa provvedere immediatamente al regolamento della differenza a lavoratori interessati. Trascorso tale periodo di cinque giorni, le differenze segnalate in ritardo e riconosciute saranno comprese nella retribuzione del periodo successivo. Art. 30 - Tredicesima e quattordicesima mensilità Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori, in occasione del Santo Natale, una tredicesima mensilità e alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale di fatto percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuno di essi si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate. La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno. Art. 31 - Trasferte Il personale potrà venire inviato in missione di servizio fuori della sede abituale di lavoro. temporanea per esigenze Al lavoratore in missione spetterà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto; b) il rimborso delle spese di vitto e pernottamento - nei limiti normali effettivamente sostenute e documentate quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Per le missioni di lunga durata, e per tali devono intendersi quelle che superano la durata di 10 giorni continuativi, in alternativa al rimborso delle spese di vitto e pernottamento di cui al punto b) potrà essere stabilito un trattamento forfettario da concordarsi direttamente con le parti interessate. Al lavoratore inviato in missione spetterà una indennità giornaliera che sarà concordata tra le parti a livello aziendale. Nota a verbale Non sono da della disposizione prestazioni considerare in trasferta, ai sensi e per gli effetti di cui sopra, i lavoratori che effettuino le loro spostandosi nell'ambito di località poste a 50 km. dalla sede di lavoro. ad una distanza non superiore Per tali lavoratori, con salvaguardia degli accordi in atto, verrà concordato uno specifico regime sostitutivo di quello previsto dal 2° comma dell'articolo di cui sopra che continuerà a valere in assenza di tale accordo fra le parti. Art. 32 - Trasferimenti Il trasferimento deve con congruo preavviso. essere comunicato per iscritto normalmente Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità o competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso l'unità produttiva di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione, il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennità di liquidazione previste dalla presente regolamentazione. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (come coniuge, figli, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) limitatamente alla durata del viaggio, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'Azienda. Qualora per effetto di trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Al lavoratore trasferito verrà corrisposta, per il periodo di un anno, l'eventuale differenza di canone di affitto che lo stesso lavoratore dovesse sopportare, per abitazioni similari, in dipendenza del trasferimento. Inoltre deve essere corrisposta al lavoratore, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a 15/30 della retribuzione mensile (stipendio e indennità di contingenza) che andrà a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia detta indennità è commisurata a 25/30 della retribuzione mensile (stipendio e indennità di contingenza). Al lavoratore che venga trasferito rimborso spese di viaggio e di trasporto. a sua domanda compete solo il Art. 33 - Indennità maneggio di denaro e cauzione Il lavoratore, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro, per riscossione e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo di retribuzione e contingenza. Al lavoratore addetto ad operazioni di fatturazioni di incassi ai posti di vendita del gas metano verrà concessa una indennità nella misura del 5% del minimo di retribuzione e contingenza. Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore. Nota a verbale n. 1 Le parti si danno reciprocamente atto che le indennità previste dal 1° e 2° comma del presente articolo hanno sempre presentato fin dalla loro istituzione gli stessi requisiti di quella che in altri settori viene definita indennità di cassa, in quanto spettano unicamente a quei dipendenti che svolgano le operazioni descritte con effettiva assunzione della diretta responsabilità per errore finanziario. Nota a verbale n. 2 A decorrere dal 1° gennaio 1992 per i lavoratori che cesseranno in maniera definitiva di svolgere normalmente le mansioni di cui al 1° e 2° comma e quindi di percepire le relative indennità verrà calcolato un superminimo lordo mensile pari al 70% dell'importo della indennità media mensile percepita negli ultimi 36 mesi. Tale importo verrà corrisposto con i criteri e secondo le misure indicate nell'ultimo comma dell'art. 20 e, pertanto, nel caso di cui alla lettera a) sarà pari al 60% del valore come sopra calcolato, nel caso di cui alla lettera b) sarà pari all'80% e nel caso di cui alla lettera c) sarà pari ad 1/20 della percentuale di cui al punto b). CAPITOLO VII - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO Art. 34 - Sospensione e interruzione del lavoro In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'Azienda trattiene il lavoratore sul luogo di lavoro, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, a tutte le indennità relative compresa quella sostitutiva del preavviso. Le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente lavoratori appartenenti alle categorie ex operaie. Per gli ex impiegati e gli ex accordi interconfederali vigenti. intermedi si ai fa riferimento agli Art. 35 - Recuperi Salvo quanto disposto all'art. 17 è ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute di forza maggiore o per le interruzioni concordate tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, o tra le Associazioni sindacali territoriali degli imprenditori e dei lavoratori, entro il limite massimo di un'ora al giorno, da effettuarsi entro due settimane successive alla avvenuta interruzione. Art. 36 - Congedi e aspettative L'Azienda può accordare, a suo giudizio, brevi congedi per giustificati motivi con facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto delle ferie. Al lavoratore che abbia almeno tre anni di anzianità potrà essere concessa, a giudizio della Azienda, una aspettativa non superiore a tre mesi, senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità. Il lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del di aspettativa non si presenti per riprendere servizio, è considerato dimissionario. periodo Art. 36 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza Ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta alla esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite. Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione della azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e il relativo al programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato testo unico. Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data della eventuale volontaria interruzione anticipata al programma terapeutico. Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della Azienda si terrà conto delle indicazioni delle Strutture pubbliche (servizi sanitari delle USL o strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni) che hanno seguito il programma terapeutico e riabilitativo del lavoratore per una eventuale diversa collocazione del lavoratore stesso al fine di facilitarne il reinserimento nella attività produttiva, anche utilizzando ove possibile orari flessibili e/o part time nei casi in cui questo sia ritenuto opportuno dalle strutture suddette. Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente a carico, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive - non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto. Nella attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati. Art. 37 - Congedo matrimoniale Al lavoratore non in prova, che contrae matrimonio, viene concesso un permesso di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione, deduzione fatta di tutte le somme che il lavoratore ha diritto a riscuotere da parte dell'INPS. Tale permesso assorbe quelli spettanti per legge e per accordi collettivi e non può essere computato nel periodo di riposo annuale. Art. 38 - Assenze e permessi Tutte le assenze dovranno essere giustificate. Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi degli artt. 51, 52 e 53. Le giustificazioni dovranno essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. Al lavoratore che ne faccia suo giudizio, brevi permessi. domanda, l'azienda può concordare, a In particolare ai lavoratori che: - abbiano a carico familiari conviventi portatori di handicap; - abbiano a carico figli conviventi di età inferiore a sei anni; - abbiano a carico familiari conviventi ammalati di anemia mediterranea o ammalati terminali; - abbiano la necessità, essendo provenienti da paesi in via di sviluppo, di raggiungere il luogo di origine per gravi motivi familiari, potranno essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 3 giorni all'anno. Ulteriori permessi non retribuiti potranno essere concessi ai predetti lavoratori solo qualora gli stessi completamente delle ferie, dei permessi per ex festività di orario. Il trattamento di cui sopra, quanto eventualmente previsto in sede aziendale, con familiari a carico portatori di handicap, quanto previsto dall'art. 33 della legge 104/92. Per i lavoratori portatori di handicap disposizioni dell'art. 33 della citata legge 104/92. si abbiano fruito e di quelli per riduzione non cumulabile nel caso di spetta con lavoratori in aggiunto a richiamano le Per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991, n. 266, si richiamano le disposizioni della legge stessa. Art. 39 - Trattamento di malattia e di infortunio La malattia o l'infortunio non sul lavoro che causano l'assenza del lavoratore devono essere comunicati alla azienda possibilmente all'inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza e comunque entro il termine dell'orario di lavoro medesimo. Il lavoratore deve inoltre far pervenire alla azienda, al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno di assenza, un certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non professionali, qualunque sia la durata della assenza. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata alla azienda tempestivamente e comunque entro il primo giorno della scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. Entro il inoltre secondo giorno da tale scadenza il lavoratore deve consegnare o far pervenire alla azienda i successivi certificati medici attestanti la prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo di malattia o di infortunio non professionale deve essere tempestivamente comunicato alla azienda salvo giustificato impedimento. In mancanza di tali comunicazioni, l'azienda presume che il lavoratore dimori al suo indirizzo abituale presso il quale - o presso l'indirizzo comunicato dal lavoratore l'azienda si riserva di far disporre gli accertamenti del caso. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia o infortunio non professionale, le parti concordano quanto segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro disponibile per i suddetti controlli in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo: - dalle ore 10 alle ore 12 e - dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi dei quali tutti il lavoratore è tenuto a dare preventiva comunicazione alla azienda. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali previo preavviso parte della azienda. ai lavoratori interessati, da Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita del trattamento economico secondo quanto previsto dall'art. 5, punto 14, della legge n. 638 del 1983 e costituirà, inoltre, assenza ingiustificata. Al termine del periodo di assenza per malattia o infortunio non professionale il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro. In caso di malattia o infortunio il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 12 mesi senza interruzione di anzianità. Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui sopra qualora il lavoratore raggiunga, in complesso, durante l'arco temporale dei 36 mesi precedenti l'ultimo evento morboso, il limite massimo previsto anche in di diverse malattie. caso Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso. Ove il superamento del periodo di conservazione del posto sia avvenuto a seguito di uno stato di malattia particolarmente grave, destinato a perdurare dopo il termine, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta e idonea certificazione scritta da presentare prima della scadenza del termine, di un periodo di aspettativa di durata non superiore a mesi 8 (otto) durante il quale non decorreranno retribuzione o anzianità. Le in aziende si impegnano ad esaminare eventuali richieste di proroga presenza di situazioni meritevoli di particolare attenzione. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e negli accordi collettivi vigenti. Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia, infortunio e malattia professionale si fa riferimento alle seguenti norme: - l'intera retribuzione sarà corrisposta per i primi sei mesi e la metà di essa per i successivi sei mesi; - ai fini di semplificazione amministrativa, l'Azienda corrisponderà la retribuzione secondo le misure e per i periodi suddetti con ricupero delle indennità temporanee dovute a norma di legge dagli Istituti Previdenziali agli interessati. Chiarimento a verbale Per retribuzione si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito nello stesso periodo in cui si verifica l'assenza per malattia o infortunio prestando lavoro normale con esclusione del premio di produzione. Per gli ex operai normalmente retribuiti a cottimo, concottimo, o con altre forme di incentivo si farà riferimento al guadagno realizzato nel periodo di paga immediatamente precedente l'inizio della malattia o dell'infortunio. Art. 40 - Tutela della maternità Per il trattamento e la tutela delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge sulla maternità. Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge, le aziende anticiperanno alle lavoratrici madri il trattamento economico a carico dell'INPS. Sempre limitatamente al periodo di assenza obbligatoria di cinque mesi previsto dalla legge n. 1204 del 1971, la lavoratrice, a decorrere dal 1° settembre 1991, riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile definita dall'art. 28, primo comma. Nota a verbale Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle Sentenze della Corte Costituzionale nn. 1 del 14 gennaio 1987 e 179 del 21 aprile 1993 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 903 del 1977 rispettivamente: - nella parte in cui non prevede che il diritto alla astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903, 4 lett. 2 e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; - nella parte in cui non prevede, in via generale, che il padre lavoratore possa fruire (in alternativa alla madre) dei permessi riguardanti i riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita. Art. 41 - Servizio militare Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempimento agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L.C.P.S. 13 dicembre 1946, n. 303 (Gazz. Uff. 20 novembre 1946, n. 264) a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreché alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo il lavoratore è tenuto a presentarsi alla direzione dello stabilimento per riprendere servizio entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore sarà considerato dimissionario. Art. 42 - Studenti lavoratori I lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e universitaria, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legale, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. I predetti lavoratori in occasione permessi retribuiti nella seguente misura: degli esami otterranno - giorni 8 per gli esami di scuole medie inferiori; - giorni 14 per gli esami di scuole medie superiori; - giorni 2 per ogni esame universitario. Nel caso che il lavoratore venga respinto potrà usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo. I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti di istruzione pubblici o parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola media dell'obbligo o di migliorare ed ampliare la propria preparazione e formazione professionale, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro-capite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti della unità produttiva. Il monte-ore complessivo di permessi retribuiti a carico della azienda e a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data, salvi conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti. Le 150 ore pro-capite per triennio potranno mediante concentrazione anche in un solo anno. essere usufruibili I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla unità produttiva, per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il tre per cento del totale della forza occupata nel turno stesso; gli eventuali valori frazionari risultanti dalla applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati alla unità superiore. Nella unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva. Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla Azienda nei termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. I lavoratori dovranno fornire alla Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con l'indicazione delle ore relative. Le Aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. e Art. 42 bis - Tutela categorie dello svantaggio sociale Compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive della azienda e per un migliore inserimento ed utilizzo nel contesto aziendale, le aziende favoriranno la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali, con il supporto tecnico della struttura pubblica competente. Le aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative, la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti tali dalla legge 482/68, si adopereranno per il superamento di barriere architettoniche che siano d'ostacolo al normale svolgimento della attività dei lavoratori stessi in azienda, usufruendo anche dei finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali. CAPITOLO VIII - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Art. 43 - Ambiente di lavoro Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene previste dalle vigenti norme di legge, l'Azienda e i lavoratori cureranno l'osservanza di tali norme, nonché delle disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di igiene, prevenzione degli infortuni e di malattie nel campo del lavoro. Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive. Non sono ammesse lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (M.A.C.) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference Governmental Industrial Higienists' secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse (premesse ed appendici comprese). Le strutture Sindacali Aziendali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e la integrità fisica dei lavoratori stessi. A tal fine le predette rappresentanze potranno concordare con la Direzione Aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, la scelta degli Istituti specializzati di diritto pubblico ai quali ricorrere per particolari indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro. Qualora tra l'Azienda e il Consiglio di Fabbrica non venisse raggiunto un accordo sulla scelta dell'istituto specializzato di diritto pubblico, le parti potranno ricorrere ad Istituti o a tecnici particolarmente qualificati nella materia, iscritti agli albi professionali. Gli Istituti specializzati e i tecnici di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le Direzioni Aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte dei Consigli di Fabbrica delle iniziative che intendono intraprendere. Le Aziende assumeranno a proprio carico l'onere delle indagini concordate con il Consiglio di Fabbrica. Sono istituiti: a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura della Azienda. In esso sarano annotati, per ogni area significativa, i risultati delle rilevazioni periodiche concernenti fattori ambientali fisici e chimici che possono determinare situazioni di nocività. Le aree di cui sopra saranno individuate tra il Consiglio di Fabbrica e l'Azienda; b) il registro dei dati biostatici tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni area di cui sopra, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dalla Azienda a disposizione del Consiglio di Fabbrica; c) il libretto sanitario personale tenuto ed aggiornato a cura dei Servizi Sanitari di fabbrica col vincolo del segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali. Il lavoratore o il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione e chiedere estratti, in ogni momento del libretto stesso. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore; d) il libretto servizi sanitari di al lavoratore. personale fabbrica di rischio in duplica tenuto ed aggiornato copia, di cui una dai consegnata Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate situazioni particolari di rischio, le parti concorderanno di volta in volta, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata. É interesse congiunto della Azienda e del Consiglio di fabbrica esaminare le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in azienda entro i limiti di soglia. Le attuali più aggiornate. tabelle M.A.C. dovranno essere sostituite da quelle Nel caso in cui dalle competenti Autorità Italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle, le stesse dovranno essere assunte. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Aziende invieranno alle U.S.L. l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo produttivo. Protocollo di attuazione del DLGS 19 settembre 1994, n. 626 Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale con quanto previsto dal DLGS 626/94 le parti convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, compiti e prerogative delle funzioni in essa richiamate - con particolare riguardo alla formazione, alla individuazione dei soggetti interessati e alle relative competenze e finalizzato alla individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel Decreto in parola. Per le problematiche attuative del DLGS 626/94 si farà esplicito riferimento all'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 che si intende qui completamente richiamato. Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30 settembre 1995, onde consentire alle parti, entro il 31 ottobre 1995, la verifica dei risultati raggiunti. CAPITOLO IX - CLAUSOLE PARTICOLARI RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO Art. 44 - Condizioni di miglior favore Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Per il personale ex impiegatizio la previdenza e l'indennità di anzianità per il licenziamento si considerano costituenti un unico istituto. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra e quanto specificatamente previsto da singole norme definitive o transitorie, il presente contratto non modifica le condizioni più favorevoli eventualmente praticate dalle singole aziende ai lavoratori in servizio alla data della sua decorrenza. Art. 45 - Abiti da lavoro Ai lavoratori le mansioni dei quali comportino un particolare logorio del vestiario, verrà fornita gratuitamente ogni anno una tuta o altro abito da lavoro da usarsi esclusivamente sul lavoro. Per gli altri indumenti di lavoro, che si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche delle singole lavorazioni, saranno determinati, in sede aziendale, le modalità e i limiti del concorso della Azienda per la fornitura individuale al lavoratore. Art. 46 - Appalti Per quanto riguarda la regolamentazione degli appalti vale quanto stabilito dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà affidata in appalto nelle unità produttive, organizzativamente collegate per lo svolgimento di interventi ordinari e ricorrenti, che occupano complessivamente oltre 30 (trenta) dipendenti, purché in detta manutenzione sia ravvisabile una omogeneità e affinità tecnologica con le attività della Azienda. Restano salvi, fino alla loro scadenza, gli appalti in essere stipulati in conformità alle norme contrattuali vigenti anteriormente al 16 novembre 1979. Nota a verbale Le OO.SS. sottolineano l'opportunità che le aziende, nell'ambito della loro autonomia e nei limiti precisati dalla natura contrattuale sugli appalti, favoriscano, nella concessione di attività in appalto, imprese organizzate in forma cooperativistica. Art. 47 - Accordi interconfederali Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale della Industria Italiana e le Confederazioni dei Lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con il contratto stesso. Art. 48 - Mensa Fatti salvi gli accordi in essere, laddove non sia possibile istituire le mense, verrà concordata aziendalmente una indennità sostitutiva. CAPITOLO X - NORME DISCIPLINARI Art. 49 - Utensili e materiali Il lavoratore riceverà in consegna dal suo diretto superiore gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni. Il lavoratore rilascerà ricevuta degli attrezzi ricevuti in dotazione. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sulla retribuzione, delle perdite e dei danni eventuali, che non derivano da uso e logorio, sempre che siano a lui imputabili. Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo diretto superiore. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni arrecati al materiale. Art. 50 - Disposizioni speciali e regolamento aziendale Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla Direzione sempreché esse non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno preventivamente essere esaminate con il Consiglio di Fabbrica ed in seguito affisse in luogo ben visibile. Art. 51 - Provvedimenti disciplinari Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e alle altre norme speciali indicate dall'art. 50 potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti: a) b) c) d) e) richiamo verbale; multa fino all'importo di tre ore di retribuzione; ammonizione scritta; sospensione dal lavoro fino a tre giorni; licenziamento ai sensi dell'art. 53. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo, al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto alla lettera d). I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) dovranno essere adottati osservando le norme e procedure di cui alla legge n. 300. Art. 52 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni Incorre nei provvedimenti o sospensione il lavoratore: della ammonizione scritta, della multa a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo; c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli; d) che esegua lavoro per conto proprio entro i locali della Azienda, anche se il danno derivante alla Azienda stessa sia lieve; e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale alla Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; f) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene; g) che in caso di visita fiscale per assenza per malattia non venga trovato al proprio domicilio, ovvero a quello comunicato precedentemente alla Azienda. L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe non costituenti risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Malattie. Art. 53 - Risoluzione del rapporto per mancanza Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla Azienda grave nocumento, morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni: a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ingiustificate ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; b) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, là dove ragioni tecniche di sicurezza consigliano tale divieto, sempreché l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti; c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della Azienda; e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto sul luogo di lavoro, e che rechi grave perturbazione alla vita aziendale; f) recidiva nelle mancanze di cui al punto f) dell'art. 52 sempreché nella mancanza stessa non si riscontri il dolo; g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della Azienda, con danno alla Azienda stessa; h) inosservanza degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 52; i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai macchinari; l) furto o danneggiamento volontario al materiale della Azienda; m) trafugazione di documenti, di disegni, di utensili; n) esecuzione di lavori per uso proprio o per conto di terzi, con danno alla Azienda stessa; o) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi; p) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; q) recidiva nelle colpe di cui al punto f) dell'art. 52 qualora vi sia dolo. CAPITOLO XI - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE Art. 54 - Rappresentanze sindacali unitarie Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL e UILCER-UIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori R.S.U., di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 secondo la disciplina della elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti Associazioni previste al punto 4, parte II del richiamato accordo interconfederale. La R.S.U. è composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate nei commi precedenti, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste, e nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole associazioni firmatarie del presente C.C.N.L. e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) e del genere dei lavoratori in forza alla unità produttiva. Il numero di componenti la R.S.U. non potrà essere superiore a: - 3 4 5 6 componenti componenti componenti componenti nelle nelle nelle nelle unità unità unità unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; da 51 a 100 dipendenti; da 101 a 150 dipendenti; che occupano più di 150 dipendenti. I componenti la R.S.U. restano in carica 3 anni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione imprenditoriale competente. La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al C.C.N.L. 23 luglio 1991 e i suoi componenti, nel numero definito al punto precedente, subentrano alla RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300 del 1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Fermo restando che i beneficiari delle tutele di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300 del 1970 sono i componenti della R.S.U. nel numero corrispondente al limite occupazionale sopra previsto, la R.S.U. medesima, nell'esercizio della propria attività potrà farsi assistere da altri lavoratori della unità produttiva, in numero comunque non superiore a 1/3 dei componenti la R.S.U., in relazione alle materie in discussione. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza alla unità produttiva al 31.12 dell'anno precedente. Tali permessi assorbono quelli spettanti al Consiglio di fabbrica ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali nonché quelli finora concessi, per consuetudine, alla Commissione interna. o Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti da essa svolti. Le Associazioni sindacali FILCEA, FLERICA, UILCER, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive, disporranno di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a 1/2 ora per ogni dipendente in forza alla unità. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti mediante i componenti la R.S.U. espressamente delegati dalle citate Associazioni. Alla direzione aziendale sarà comunicata la ripartizione tra le 3 Associazioni del predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto, e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. o dalle Associazioni sindacali FILCEA, FLERICA, UILCER alla Direzione aziendale indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento della unità produttiva. Le operazioni connesse con la elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze della attività produttiva. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto e nel rispetto delle esigenze della produzione. La Direzione azienda fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale. Nota a verbale n. 1 Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/85 sul riconoscimento giuridico dei quadri, le aziende prendono atto che le OSL dichiarano che la RSU costituita ai sensi del presente articolo rappresenta tutti i lavoratori: quadri, impiegati, intermedi e operai. Nota a verbale n. 2 1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20.12.1993. 2) Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme. Dichiarazione a verbale In relazione alla disciplina della elezione della R.S.U. di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le Organizzazioni sindacali FILCEACGIL, FLERICA-CISL e UILCER-UIL richiamano le proprie norme regolamentari vigenti. Art. 55 - Contrattazione aziendale La contrattazione aziendale è prevista nello spirito della prassi negoziale previgente all'accordo di settore 13 luglio 1994 attuativo del Protocollo 23 luglio 1993 (v. all.), con particolare riferimento alle piccole imprese operanti nel settore. Pertanto, la contrattazione aziendale potrà essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. In applicazione del citato accordo di settore 13 luglio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione aziendale saranno le RSU di cui all'art. 54 del presente contratto e, secondo le indicazioni fornite dal protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. Art. 56 - Controversie interpretative ed applicative Qualora, in ciascuna delle unità produttive cui si applica il presente contratto, sorga - nella interpretazione e nella applicazione del contratto medesimo o nello svolgimento del rapporto di lavoro - una controversia, questa dovrà essere sottoposta, per esperire il tentativo di conciliazione, alle competenti strutture locali delle Associazioni stipulanti e, in caso di mancato accordo, alle Associazioni sindacali nazionali. Art. 57 - Assemblea Il diritto di assemblea retribuita spettante ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità: 1) la dei convocazione sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali lavoratori e/o dalle rappresentanze sindacali aziendali alla Direzione con preavviso di 2 giorni e la indicazione specifica dell'ordine del giorno; 2) normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all'inizio del periodo di lavorazione; 3) le assemblee dovranno svolgersi garantendo la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati alla assemblea stessa, nonché la normale produzione nelle lavorazioni a ciclo continuo; 4) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 3) e 4). Dovranno essere preventivamente comunicati alla Azienda i nominativi dei dirigenti esterni del sindacato che si intendesse eventualmente far partecipare alla Assemblea. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 (dieci) dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno della Azienda. Art. 58 - Permessi e aspettative per cariche pubbliche e sindacali Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali saranno concessi brevi permessi, fino ad un massimo di 7 giornate all'anno, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Associazioni predette e compatibilmente con le esigenze di servizio. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, alla Azienda cui il lavoratore appartiene. Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedano una attività effettiva a carattere continuativo, è concessa una aspettativa per la durata della carica in conformità con quanto previsto all'art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre, fino ad un massimo di due anni, l'anzianità, non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie e del T.F.R.. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Art. 59 - Versamento dei contributi sindacali Per la riscossione di contributi sindacali l'Azienda provvederà a trattenere, sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l'importo del contributo associativo su delega. All'Azienda verrà consegnata delega annuale individuale, debitamente sottoscritta dal lavoratore, che ha validità fino a disdetta. La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare il contributo, nonché della percentuale - dell'1% da calcolare sul minimo tabellare ed ex indennità di contingenza, per 14 mensilità all'anno. Ogni modifica della percentuale e versamento non dà luogo al già sottoscritte. stessa e delle rinnovo modalità di riscossione automatico delle deleghe L'Azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza mediante versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso Sindacato. Al 31 gennaio di ciascun anno le aziende forniranno ai sindacati gli elenchi dei lavoratori ai quali sono state effettuate le trattenute dei contributi. Per tutti i casi di risoluzione, sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro sopravvenuti nel corso dell'anno, le aziende opereranno, al verificarsi dell'evento, la trattenuta del contributo sindacale fino a tutto il 31 dicembre dell'anno in corso rimettendo il relativo ammontare al Sindacato titolare del credito. Art. 59 bis - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale Le aziende distribuiranno presente contratto di lavoro. ai lavoratori in forza Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà esclusivamente l'edizione curata dalle parti stipulanti. É vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione delle parti stipulanti. una copia del valore del presente contratto La distribuzione di copie del contratto a terzi non aderenti alle Associazioni stipulanti (aziende o lavoratori) potrà avvenire unicamente per il tramite delle stesse, che si daranno reciproca comunicazione. L'utilizzo che del contratto è riservato agli aderenti delle Associazioni lo hanno sottoscritto. Secondo modalità stabilite dalle organizzazioni sindacali stipulanti, le aziende effettueranno ai lavoratori una ritenuta a titolo di contributo straordinario per rinnovo contratto che verrà trasferita alle Organizzazioni sindacali stesse. Art. 60 - Diritto di affissione Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Art. 61 - Locali Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti ma superiore a 15, le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo alle loro riunioni per il tempo necessario. Art. 62 - Ristrutturazioni Qualora le Aziende intendessero procedere alla attuazione di modifiche organizzative o di riforme strutturali, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, le Aziende stesse daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori onde consentire, l'esame dei relativi problemi. se richiesto da una delle parti, CAPITOLO XII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 63 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che dovrà essere comunicata per iscritto, i cui termini sono stabiliti a seconda del livello di inquadramento e della anzianità: Fino a 10 anni 1°S, 1° 3° 5°S, 5° 7° e e e e 2° 4° 6° 8° livello livello livello livello 3 2 1 1 mesi mesi e 1/2 mesi mese Dopo i 10 anni 4 3 2 1 mesi mesi mesi e 1/2 mesi In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie e, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di licenziamento. É facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia dall'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore per la ricerca della nuova occupazione dei permessi; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della Azienda. Tanto il per iscritto. licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati Nessun preavviso spetta al lavoratore licenziato ai sensi dell'art. 53. Art. 64 - Trattamento di fine rapporto Salvo quanto specificato, il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge n. 297 del 1982. Per le risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982 la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui al 1° comma dell'art. 2120 cod. civ. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - minimo contrattuale; aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito e/o superminimi; contingenza ex legge n. 297 del 1982; premio di produzione; 13° e 14° mensilità; indennità sostitutiva di mensa; indennità di turno. Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenze dal lavoro previsti dal 3° comma dell'art. 2120 cod. civ. Anticipazioni sul T.F.R. Fermo restando quanto previsto dal nuovo art. 2120, 6° comma e ss. cod. civ. in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, quale condizione di miglior favore, ai sensi dell'11° comma dell'articolo citato si conviene quanto segue. Potranno essere prese in considerazione le richieste relative ad acquisto di case di cooperativa a presentazione di idonea documentazione atta a suffragare la effettività della iniziativa (acquisto area, finanziamento agevolato, avanzamento lavori, ecc.); l'erogazione avverrà in funzione del piano dei versamenti. Analogamente si procederà per richieste: - per costruzioni in proprio del lavoratore o per figli privi di casa di prima abitazione, sulla base di documentazione attestante l'eventuale acquisizione del terreno, il rilascio della licenza edilizia e lo stato di avanzamento lavori; - per acquisto della prima casa di abitazione per il figlio del lavoratore; - per acquisto della prima casa di abitazione anche in un comune limitrofo a quello di attuale residenza del lavoratore. Le parti si danno atto che delle anticipazioni previste dalla saranno comunicate in sede aziendale. le procedure legge 29 per maggio la corresponsione 1982, n. 297, Nota a verbale In relazione a quanto previsto dalle suddette disposizioni in merito ai limiti percentuali entro i quali debbono essere soddisfatte annualmente le richieste di anticipazione si conviene che, qualora dalla applicazione delle percentuali previste dalla legge residuino frazioni inferiori all'unità, dette frazioni verranno considerate ai fini del computo degli aventi diritto per gli anni successivi. Art. 65 - Previdenza integrativa Le parti concordano sulla esigenza di realizzare un più efficiente ed appropriato sistema di previdenza integrativa, rispetto a quello previsto dalla legge n. 61 del 1987: - prendono atto che l'attuale momento di incertezza legislativa in materia previdenziale non consente di affrontare con cognizione di causa una organica revisione della vigente disciplina del Fondo di previdenza gas; - si impegnano ad incontrarsi per un esame congiunto ed un approfondimento della materia entro 30 giorni dalla data di emanazione delle nuove norme di riforma del sistema di previdenza generale obbligatoria. Tale approfondimento sarà finalizzato a definire, alla luce delle nuove norme, una proposta di modifica della normativa di legge che regola attualmente il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas. ALLEGATI ...OMISSIS...DA PAG. 75 A PAG. 127 NON ACQUISITE: Legge Legge Testo Testo Testo Testo ²²²² þþþþ 20 maggio 1970, n. 300 30 dicembre 1971, n. 1204 del Protocollo 23.7.1993 Accordo 20.12.1993 Accordo 31.1.1995 Accordo 22.6.1995