CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA MOZIONE N. 148 ADOZIONE DI NUOVE DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, IN LINEA CON LA LEGGE 11/2016 E LE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE presentata il 24 maggio 2016 dai Consiglieri Berti, Baldin, Bartelle, Brusco e Scarabel Il Consiglio regionale del Veneto PREMESSO CHE: - in data 28 gennaio 2016 è stata approvata dal Parlamento la legge delega al Governo n. 11/2016. La nuova legge contiene significative innovazioni del quadro normativo su concessioni, appalti e contratti pubblici; - il data 18 aprile 2016 è stato approvato dal Governo il decreto attuativo della suddetta legge, decreto legislativo 50/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo all’approvazione, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale; - la legislazione precedente prevedeva, con l’articolo 81, del decreto legislativo 163/2006, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, di riconoscere all’amministrazione appaltante la facoltà di scegliere, di volta in volta, in ragione della natura e delle caratteristiche del singolo appalto, tra il criterio del prezzo più basso e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; - la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 3576 del 15 novembre 2006, forniva alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto puntuali linee di indirizzo in merito ai criteri di scelta da utilizzare per l’individuazione del fornitore di beni e servizi, prescrivendo in particolare di: 1) “privilegiare l’applicazione del criterio del prezzo più basso qualora la tipologia del prodotto da approvvigionare lo consenta”; 2) nei casi in cui si optasse comunque per l’aggiudicazione “della fornitura secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dare rilevanza percentualmente superiore al prezzo, per almeno il 60% rispetto agli altri elementi di valutazione”; - la spinta a preferire il criterio del prezzo più basso veniva ulteriormente ribadita dalla Giunta con la DGR 2492/2010, in particolare al punto 9), dove veniva riformulato il secondo punto della DGR 3576/2006, stabilendo che “nel caso di gara d’appalto espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (...), all’elemento prezzo vada obbligatoriamente assegnato il punteggio minimo di sessanta punti su cento”; - nella stessa DGR 2492/2010 veniva inoltre prescritto al punto 10) che, “qualora (...) le Aziende Sanitarie ritengano necessario utilizzare una diversa distribuzione del punteggio (...) dovranno chiederne espressa autorizzazione alla Segreteria Regionale per la Sanità, motivandone adeguatamente le ragioni”; - la motivazione di questa preferenza riservata dalla Giunta regionale del Veneto nei confronti del criterio del prezzo più basso era data essenzialmente dal “fine di garantire maggiori risparmi” (DGR 3576/2006) e dalla “necessità (...) di contenere e di controllare la spesa sanitaria pubblica” (DGR 2492/2010); VISTO che il comma 4 dell’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016 limita a soli tre casi la possibilità di aggiudicare l’appalto utilizzando “il criterio del minor prezzo”: essenzialmente per appalti di importo inferiore a una certa soglia e per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate; CONSIDERATO CHE: - le prescrizioni contenute ai punti 9) e 10) della DGR 2492/2010 possono essere sin d’ora considerate in contrasto con la nuova legislazione nazionale in materia di appalti e contratti pubblici, mentre il primo punto della DGR 3576/2006 risulta applicabile solo nei casi limitati elencati all’articolo 95 c.4 del decreto legislativo 50/2016; - infatti, il comma 2 dell’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016 prevede, per l’aggiudicazione della gran parte degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, l’utilizzo “del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, valutata in modo che il “prezzo” vada contemperato assieme ad una serie di altri parametri, che portano a definire il “miglior rapporto qualità/prezzo”, oppure “un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”; - pertanto, nel definire un bando di gara, non si può più assegnare “il punteggio minimo di sessanta punti su cento” al solo “elemento prezzo”, come imposto dal punto 9) della DGR 2492/2010; - per lo stesso motivo, anche il punto 10) della DGR 2492/2010, che istituisce una procedura per derogare dal punto 9), è parimenti in contrasto con la nuova legislazione; - in aggiunta, il comma 3 dell’articolo 95 del decreto legislativo 50/2016 precisa che i “contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera” e per “altri servizi di natura tecnica e intellettuale, di importo superiore a 40.000 euro”, vengono “aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, senza eccezioni; - il comma 7 del suddetto articolo, offre la possibilità di basarsi sull’elemento prezzo o sul costo, in modo che questo assuma “la forma di un prezzo o costo 2 fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”; CONSIDERATO INOLTRE CHE: - il decreto legislativo 50/2016 ha come scopo dichiarato l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; - nella direttiva 2014/24/UE, all’articolo 67, paragrafo 2, si precisa che “il miglior rapporto qualità/prezzo” viene “valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali”; RITENUTO che in generale, e a maggior ragione quando si tratta di sanità e servizi sociali, la qualità dei servizi e dei prodotti è fondamentale, come pure la durata degli stessi: un risparmio realizzato prevalentemente su prezzi stracciati, a discapito dell’affidabilità e della capacità di mantenere le prestazioni nel tempo, può portare a conseguenze dannose per la salute dei pazienti, alle quali si potrebbe aggiungere una maggiore spesa da parte della Regione nel lungo periodo, dovuta ad approvvigionamenti necessariamente più frequenti; VISTO INOLTRE CHE: - il decreto legislativo 50/2016 e le suddette direttive UE forniscono anche prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza nella gestione delle gare d’appalto. Già la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C 179/02 anticipava tali prescrizioni, chiedendo di “garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura degli appalti dei servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione” anche per appalti inferiori a determinate soglie e per contratti ed aspetti non ancora disciplinati dalle direttive europee. A tale riguardo, “prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti non è sufficiente” e dev’essere pubblicato un avviso accessibile a tutti prima dell’aggiudicazione di un appalto; - una nota della Segreteria Regionale per la Sanità del 3 maggio 2011, indirizzata a tutte le Aziende sanitarie del Veneto, richiamava l’attenzione dei Direttori Generali sulla necessità di prevedere forme di pubblicità adeguate al valore degli appalti, secondo gli indirizzi impartiti dalla suddetta Comunicazione interpretativa; CONSIDERATO che l’articolo 71 del decreto legislativo 50/2016 prescrive che “tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, riguardo alla procedura ristretta e alla procedura competitiva con negoziazione (in questi casi si usa un avviso di preinformazione), e dall’articolo 63 per i casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione (da usare solo in specifici casi elencati nello stesso articolo); CONSIDERATO INFINE che il decreto legislativo 50/2016 e le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE contengono anche altre norme importanti per il settore degli appalti pubblici, ad esempio in materia di trasparenza, accesso agli atti, conflitto di interessi e indicazioni procedurali; impegna la Giunta regionale ad emanare entro tre mesi direttive attraverso DGR ed eventualmente note delle Segreterie Regionali al fine di aggiornare le linee di indirizzo in materia di appalti e contratti per lavori, servizi e forniture, rivolte in particolare alle Aziende 3 Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto ed agli IPAB, oltre che a tutti gli uffici della Regione Veneto ed ai suoi enti strumentali, prevedendo, tra l’altro: - modalità di aggiudicazione delle gare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla legge, in tutti in casi, eccetto quelli indicati nell’articolo 95 comma 4 del decreto legislativo 50/2016; - pubblicità delle stesse gare previa pubblicazione del relativo bando, almeno in tutti i casi in cui ne è previsto l’obbligo; - ogni altra prescrizione volta ad attuare il nuovo quadro normativo in tema di trasparenza, accesso agli atti e conflitto di interessi nell’ambito di appalti e contratti. 4