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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE
E PER I DIPENDENTI SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE
NEL SETTORE "TERZIARIO E SERVIZI"
ESERCENTI L'ATTIVITA' CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED)
(in vigore dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2009)
testo ufficiale
luglio 2005
L'anno 2005 il giorno 20 luglio in Roma
tra
- Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI)
rappresentata
dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo;
- Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo (UCICT) rappresentata
dal
Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo;
- Unione Nazionale
Cooperativa
Italiane
(UNCI)
rappresentata
dal
Presidente
nazionale Luciano D'Ulizia assistito dal Consigliere
di
Presidenza
delegato Michele Marinelli e dal Consigliere di
Presidenza
Settimio Marchione
e
- Confederazione
Italiana
Sindacati
Autonomi
Lavoratori
(CISAL)
rappresentata
dal
Segretario
generale
Francesco
Cavallaro,
dal
Segretario confederale Ulderico Cancilla;
- Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
(FENASALCCISAL) rappresentata dal Segretario generale Adriano Cosimati e
dai
Segretari nazionali Aurora Pitzolu, Enzo Natalini e Giuseppe Nicosia
si è stipulato
il CCNL per i dipendenti delle Aziende e per i dipendenti
soci
lavoratori delle Società Cooperative nel Settore "Terziario e
Servizi"
esercenti l'attività di Centri Elaborazione Dati (CED).
e
CNAI
UCICT
UNCI
CISAL
FENASALC
PREMESSA
Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver
dato
con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da
più
parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica
nazionale
in una ottica di rilancio reale della occupazione, fattore
indispensabile
per una espansione strutturale della economia e della produttività
del
Paese.
Le parti ritengono che per il rilancio della occupazione, in una ottica
di
mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena
occupazione,
avrà un ruolo centrale l'affiancamento alla azienda di tipo
tradizionale
della
cooperativa o azienda caratterizzata dalla figura del
socio
lavoratore co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se
stesso.
Tale centralità riservata al socio lavoratore co-imprenditore,
infatti,
garantirà un adeguamento della azione produttiva ai cicli della
economia,
superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione
economica
producono sulla occupazione.
Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere
presente
quanto previsto dalla legge 3.4.01 n. 142 e, in particolare, l'art. 3
che
disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6
che
prevede per le Cooperativa la definizione di un regolamento in cui
siano
contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità
di
svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori
e
dalla legge 14.2.03 n. 30 e dal D.lgs n. 276/03 e dal D.lgs. n.
del
6.10.04.
251
In detto Regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i
soci
lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, legge
n.
142/01 - art. 9, legge n. 30/03) il compenso sarà parametrato al
solo
trattamento minimo (solo retribuzione nazionale) previsto nel
presente
CCNL.
Il
contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione
Europea
finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi
di
lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione
e
sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole
di
garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del
1991,
relativo alla politica sociale, i Governi della Unione Europea
hanno
indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per
il
conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e
la
salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione
e
la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza
e
la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di
lavoro
ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione
della
occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la
contrattazione
collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano
nei
confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale
funzione
negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la
paritaria
funzione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di
lavoro sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio della
impresa
privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e
dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL affermano il loro
ruolo
di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché
la
loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con
gli
Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese
e
della Comunità Europea.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno
caratteristiche
peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le parti
firmatarie
del presente CCNL si impegnano a porre in essere iniziative
politiche
affinché
le
disposizioni
legislative
consentano
la
più
ampia
valorizzazione della impresa cooperativa e della impresa aziendale
in
Italia.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale,
la
stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali
soluzioni
introdotte,
ha opportunamente esplicitato innovazioni
anche
sulla
metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un
duplice
livello di contrattazione:
il
primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un
quadro
normativo
generale, e uno standard retributivo di medio
livello
che
dovendo
necessariamente
avere
come
riferimento
l'intero
territorio
nazionale,
nel
farsi
carico
delle
situazioni
di
particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e
nelle
aree a più bassa produttività e
redditività del lavoro,
garantisca
comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità
e
quantità del lavoro svolto;
il secondo, di livello territoriale, provinciale
o
regionale
o
aziendale,
equiparato
a
quello
nazionale,
destinato
ad
introdurre
o
consolidare impianti retributivi più avanzati,
che
permettono di muovere
la trattativa
in
ragione
del
contesto
socio-economico,
della produttività
e
delle
diverse
situazioni
aziendali; una contrattazione
locale, quindi, mirata ad adeguare
e
proporzionare le retribuzioni alle
diverse situazioni
in
cui
le
Aziende e le Cooperative si trovano ad operare.
Le
parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello
di
contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto
opportuno
inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare
il
rapporto
di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di
garanzia
contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori
dipendenti
e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma
restando
la facoltà delle Aziende di esercitare liberamente e con profitto
il
diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere
di
acquisto e accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione
di
elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti, gli
istituti
contrattuali
di
contenuto
economico
saranno
periodicamente
e
sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle
Organizzazioni
stipulanti il presente CCNL, essendo strettamente correlati alla
dinamica
del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci
di
creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà
dedicata
alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche
nonché
degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una
parte
non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative
potrà
essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e
della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati
conseguiti
in
ragione dell'impegno partecipativo della componente
di
lavoro
dipendente.
Le parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo,
una
azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o
gestioni
irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento
del
lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano
la
società civile.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 1.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il
territorio
nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo
determinato, posti in essere in tutti i Centri Elaborazione Dati
(CED),
"Settore Terziario - Servizi", costituiti sotto qualsiasi forma.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con
le
vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le
prestazioni
effettuate nei periodi di "stages" dagli addetti al settore occupati
con
le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative cosi
come
richiamate e regolamentate dal presente accordo.
Per i CED costituiti in società cooperativa si richiamano gli artt. 3 e
6,
legge 3.4.01 n. 142.
A titolo indicativo il presente CCNL si applica ai:
Area Amministrativa, Tecnica e Giuridica
- Centri elaborazione dati contabili;
- Centri elaborazione cedolini paghe;
- Centri elaborazione "data entry";
- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato
e/o
agricoltura e/o industria;
- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
- Centri elaborazione dati per attività di "mailing" e "publishing";
- Centri elaborazione dati operanti come "Internet Provider";
- Centri elaborazione dati operanti per
la
fornitura
di
servizi
commerciali o non forniti per conto terzi in modalità "on line";
- Centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a
valore
aggiunto per gli utenti in rete;
- altri Centri che operino in
aree riconducibili
alle
precedenti
declaratorie.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili
tra
loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai
finanziamenti
agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per
la
formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali,
regionali,
provinciali e/o della Unione Europea, sia compreso l'impegno da
parte
delle Aziende o delle Cooperative alla applicazione del presente CCNL e
di
legge in materia di lavoro.
Ferma
restando
la inscindibilità di cui sopra, le
Organizzazioni
stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso
sostituire
le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in
forza
prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui
assegnate
'ad personam'.
Per quanto non espressamente previsto dal presente
le
disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
CCNL
valgono
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONALE E TERRITORIALE
Articolo 2.
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione
collettiva
nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione nazionale di 1° livello: contratto nazionale
di
settore;
(b) contrattazione territoriale di 2° livello: contratto
integrativo
territoriale,
regionale, provinciale
o
aziendale,
di
settore
equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.
Articolo 3.
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende
e/o
alle Cooperativa il diritto di poter impostare la propria
attività
produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro,
esso
si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata
del
presente CCNL.
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui
è
quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
durata
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle
parti
stipulanti il presente CCNL dia, almeno 3 mesi prima della
relativa
scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL,
per
consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del
presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4
mesi
dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti stipulanti
il
presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad
azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi
dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione
della
richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti
ai
soci lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione
denominata
'indennità di vacanza contrattuale' (IVC).
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del
d'inflazione
programmato, applicato alla retribuzione nazionale.
e
tasso
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50%
della
inflazione programmata sempre calcolata sulla retribuzione nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, la IVC cessa
di
essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL
verranno
contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali
differenze
retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva nazionale di 1° livello è demandato
di
provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
- costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia
e Conciliazione;
- regolamentazione e determinazione delle quote sindacali
Articolo 4.
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale
o
aziendale, di 2° livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale
o
aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente
CCNL,
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione
di
1° livello, cioè alla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale di 2° livello è demandato
di
provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di
di
lavoro
che
può
corso
dell'anno;
una
diversa
essere
svolto
articolazione
in
modo
dell'orario
differenziato
normale
nel
(b) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione
Presenza".
Detto
elemento
sarà concordato in sede regionale o provinciale
o
aziendale
tenendo
conto dell'andamento congiunturale del settore,
e
correlato dai risultati conseguiti o nella regione o nella
provincia
o
nella
Azienda
o nella Cooperativa tramite le
risultanze
di
indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale
o
aziendale
paritetico
per la prevenzione infortuni, per
l'attuazione
delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto
quanto
previsto
dalla
legge n. 626/94 e successive modifiche in materia
di
sicurezza sul posto di lavoro;
(d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
(e) disciplina di altre materie o istituti che siano
espressamente
demandate
alla
contrattazione di 2°
livello, mediante
specifiche
clausole di rinvio.
L'accordo di
durata
quadriennale.
2°
livello regionale o provinciale o aziendale
ha
Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola
fase
negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da
svolgere
conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve
essere
presentata dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali del presente CCNL.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad
azioni
dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste
e
il termine di 60 giorni decorrente dalla apertura delle trattative.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Articolo 5.
Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e
delle
Cooperative, non è possibile individuare normative sindacali di
valenza
generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo
comunque
salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei
soci
lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento
alle
vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano
di
assegnare 16 ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o
socio
lavoratore
per partecipare ad assemblee o riunioni indette
dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare
considerazione
il contenuto delle Convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il
pieno
diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche
dei
datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia
dei
lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro
e
ad aderirvi senza impedimenti.
Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di
lavoro
hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia.
Articolo 6.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato
alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente CCNL,
il
servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Articolo 7.
Le parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita
alla
contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né
si
limita a una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura
come
un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la
condivisione
di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al
miglioramento
degli assetti economici e sociali del Paese e alla salvaguardia
dei
livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui
alla
premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento
di
documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello
la
rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo
spirito
di servizio a favore dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori e
dei
datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli
allegati
contenuti nel testo contrattuale.
Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta
a
cura delle parti stipulanti il presente CCNL.
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia
di
diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta
applicazione
nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per il proselitismo e
la
tutela
sindacale
delle
piccole e
medie
imprese,
lo
sviluppo
dell'associazionismo cooperativo e in genere.
Il Protocollo
presente
CCNL.
suddetto è da considerarsi parte integrante
del
In particolare si conferma l'obbligo per le aziende e per le
imprese
cooperative aderenti o meno alle parti stipulanti, che applicano
il
presente
contratto, al versamento di un contributo per
assistenza
contrattuale pari allo 0,50% del monte salari denunciato all'INPS.
Nota a verbale.
Il predetto contributo, per quanto riguarda l'UNCI, va versato sul
DM/10
come da convenzione con l'INPS, esplicitata nella Circolare n. 105/03.
Titolo IV - DECORRENZA - DURATA
Articolo 8.
Il presente CCNL decorre dal 1° agosto 2005 e scadrà il 31 luglio
2009,
per la materia di natura economica scadrà il 31 luglio 2007.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato
di
anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della
scadenza
con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito
dal
successivo.
Titolo V - ESCLUSIVITA' DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Articolo 9.
Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle
parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
E'
vietata
la
preventiva
autorizzazione.
riproduzione
parziale
o
totale
senza
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso
delle
Organizzazioni firmatarie.
Articolo 10.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della
contrattazione
collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge,
parti
contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al
Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del
e
delle
politiche sociali e agli Enti previdenziali e
assistenziali
interessati.
le
lavoro
Articolo 11.
Le Aziende e le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente
ad
ogni singolo lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio o
neoassunto copia del presente CCNL.
Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Articolo 12.
Le norme del presente CCNL e gli allegati del medesimo (il
Protocollo
d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole
medie
aziende, lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, l'accordo per
la
disciplina transitoria dei contratti di inserimento e l'accordo per
i
rinnovi
contrattuali, accordo su "apprendistato") sono operanti
e
dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori
di
lavoro,
ovvero delle Aziende o delle Cooperative, dei
lavoratori
dipendenti e dei soci lavoratori, e sono impegnativi per le
Organizzazioni
stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui
al
presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre parti diverse
da
quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso
espresso
compiutamente dalle parti stipulanti.
Titolo VII - MOBILITA' E MERCATO DEL LAVORO
Articolo 13.
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle
differenti
esigenze delle Aziende o delle Cooperative, degli strumenti
di
idonei
legge e i contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge
19.7.93
n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la
durata
di vigenza del presente CCNL le parti convengono che, a fronte di casi
di
difficoltà
temporanea di mercato, di crisi,
di
ristrutturazione,
riorganizzazione
o riconversione aziendale che determinano
esuberi
occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le
parti
stipulanti il presente CCNL i comportamenti e gli accorgimenti che
tendano
a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di
minore
impiego della forza lavoro.
Le parti, altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con
specifici
accordi negoziali, soluzioni capaci di:
(1) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze
relative
di
qualificazione,
le procedure di ricerca,
la disponibilità
di
lavoro extra e di surroga;
(2) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti
di
lavoro;
(3) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli
obiettivi
di sviluppo del settore.
Titolo VIII - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 14 - Premessa.
Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali
istituti
introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con
particolare
riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al
contempo,
maggiore flessibilità strutturale e organizzativa alle Aziende o
alle
Cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei
soci
lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole
seguono
tipologie negoziali disciplinate negli articoli
che
rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le
e
rispondono
alla
coniugazione
dei contrapposti
interessi
un
bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà
conciliativa
dei firmatari del presente CCNL.
parti
in
Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali.
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro
fonte
normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19, 20
- per il lavoro intermittente: artt. 21 e 22
- per il lavoro ripartito: art. 223
Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così
come
introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a
soddisfare
le esigenze a tempo determinato della Azienda o della Cooperativa,
che
assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere
stipulato
con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione
I
dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi
in
cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a
tempo
determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e
può
essere concluso quindi ogniqualvolta l'Azienda o la Cooperativa
debba
fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di
carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
alla
ordinaria attività della Azienda o della Cooperativa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto
nei
termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione
a
termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività,
e
comunque nei seguenti casi:
(1) punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con
il
ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
(2) per l'esecuzione di una opera o di un servizio,
definiti
o
predeterminati,
che non possono essere realizzati o eseguiti con
il
solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
(3) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro
specificità
necessitano
di
professionalità e specializzazione differenti e
più
articolate di quelle in forza;
(4) per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono
professionalità
a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del
lavoro
locale.
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
può
essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate
e
iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle
Agenzie
per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
(1) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet,
siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software
applicativo,
caricamento dati;
(2) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
(3) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e
di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
(4) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini,
nonché servizi di economato;
(5) per
attività
di
consulenza
direzionale,
assistenza
alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo
e
cambiamento,
gestione del personale, ricerca
e
selezione
del
personale;
(6) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della
funzione commerciale;
(7) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio
di
nuove
iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo
1
di
cui
al
Regolamento
(CE)
n. 1260/99 del Consiglio del
21.6.99,
recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato
potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che
saranno
dettagliate
dall'Ente Bilaterale Nazionale mediante
gli
strumenti
operativi individuati dal presente CCNL.
Art. 18 - Obblighi di informazione.
L'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice comunica alle RSU e, in
mancanza,
alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a
livello
territoriale:
il
numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro
prima
della
stipula del contratto di somministrazione di cui
agli
artt. 16 e
17 del presente CCNL. Se ricorrono motivate
ragioni
di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa
utilizzatrice
fornisce le
predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite della Associazione dei datori
di
lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i
motivi
dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata
degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga
comunicazione
all'Ente
Bilaterale Nazionale.
andrà
effettuata
entro
il
1°
marzo
Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai
precedenti
artt. 16 e 17 presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice
sono
riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree
di
esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con
riferimento alle erogazioni economiche correlate ai
risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti
o
collegati all'andamento economico della Azienda o della Cooperativa
la
contrattazione di 2° livello dovrà prevedere la quantificazione e
le
modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori
somministrati
presenti in Azienda o in Cooperativa. In mancanza di previsione
ai
lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo
stesso
trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati
in
Azienda o in Cooperativa.
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'Azienda
o
la Cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della
somministrazione,
i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare
alle
assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori della Azienda
o
della Cooperativa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo
svolgimento
delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa
richiesta
durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il
posto
presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice fino alla scadenza
del
contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, legge
20.5.70
n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico della
Azienda
o della Cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di
normative
di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative
alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Art. 20 - Soglie numeriche.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che
vengono
somministrati presso una Azienda o una Cooperativa utilizzatrice
che
adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai
precedenti
artt. 16 e 17, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva,
i
seguenti limiti:
lavoratori
dipendenti
contratti
flessibili
da 0 a 5
01
da 6 a 10
02
da 11 a 15
04
da 16 a 30
05
(segue)
lavoratori
dipendenti
contratti
flessibili
da 31 a 50
08
da 51 a 100
10
per ogni 100
ulteriore 100
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati
nella
Azienda o nella Cooperativa è costituita dal numero dei
lavoratori
occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti
con
contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli
contratti
di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano
per
intero.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali
maggiori,
con
specifica
attenzione alle seguenti ipotesi:
nuove
aperture,
acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 21 - Lavoro intermittente.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle
seguenti
ipotesi:
(a) per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo
o
intermittente,
secondo le esigenze individuate
per
i
casi
di
svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel
successivo
art. 70;
(b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti
in
stato
di
disoccupazione con meno di 25 anni di
età ovvero
da
lavoratori
con
più di 45 anni di età che siano stati espulsi
dal
ciclo
produttivo
o siano iscritti alle liste di
mobilità e
di
collocamento;
(c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi
delle
ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali e in altri
periodi
che
saranno
individuati dalle parti entro 6 mesi dalla firma
del
presente CCNL.
Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la
loro
modificaabrogazione sarà competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente
al
precedente comma 1, lett. c) s'intende:
di
cui
(1) per "fine settimana" il periodo che va dalla apertura ordinaria
del
venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
(2) per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio
al
primo sabato di ottobre;
(3) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente
all'8
dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
(4) per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede
la
domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto
tempo
di
lavoro
intermittente
può
essere
stipulato
a
indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al
D.lgs.
6.9.01 n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e,
in
mancanza, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto
collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo alla
Sede
Provinciale
dell'UCICT o dell'UNCI
competente, che provvederà
ad
inoltrarla all'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori assunti con contratto
di
lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti
nel
presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti
dalla
natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per
il
lavoratore dipendente o per il socio lavoratore di rispondere
alla
chiamata della Azienda o della Cooperativa, è altresì stabilita
la
corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi
nei
quali il lavoratore dipendente o il socio lavoratore stesso garantisce
la
disponibilità alla Azienda o alla Cooperativa in attesa di
utilizzazione,
la stessa è prevista nella misura pari al 15% della retribuzione
mensile,
calcolata ai sensi dell'art. 36 del CCNL. In ogni caso si tiene conto
di
quanto previsto dal DM 10.3.04 del Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la
temporanea
impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente
è
tenuto a informare l'Azienda o la Cooperativa entro 24 ore dall'evento.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto
alla
indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore
di
lavoro
nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità
di
disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione
del
contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi
di
cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della
assenza
ingiustificata.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore intermittente non
è
computato nell'organico della Azienda o della Cooperativa, ai fini
della
applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di
lavoro
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 23 - Lavoro ripartito.
Tenuto presente che già con i CCNL precedentemente stipulati tra le
parti
è stato previsto questo tipo di lavoro, la contrattazione territoriale
di
2° livello regionale o provinciale o aziendale potrà inoltre
disciplinare
la possibilità della condivisione a 2 lavoratori dipendenti e/o a 2
soci
lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando
a
loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (jobsharing),
tenendo presente che i 2 lavoratori, lavoratori dipendenti o
soci
lavoratori:
(a) assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione
lavorativa. Pertanto ogni lavoratore dipendente e/o socio
lavoratore
resta
personalmente
e
direttamente
responsabile
dell'adempimento
della intera obbligazione lavorativa;
(b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in
qualsiasi
momento
sostituzioni
tra
di
loro,
nonché
di
modificare
consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro,
nel
qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per
fatti
attinenti a uno dei coobbligati è posta all'altro obbligato;
(c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilità
di
uno
o
di
entrambi i lavoratori dipendenti o i soci
lavoratori
coobbligati,
sono
vietate e possono essere
ammesse
solo
previo
consenso del datore di lavoro;
(d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori dipendente
o
di
uno
dei
soci
lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione
dell'intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le
parti.
Tale
disposizione
non trova applicazione se,
su richiesta
della
Azienda
o
della
Cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si
renda
disponibile
ad
adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente
o
parzialmente,
nel
qual caso il contratto di lavoro ripartito
si
trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all'art.
2094
CC;
(e) il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che stipula
un
contratto
di
lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento
meno
favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato,
intendendosi
per
tale
quello inquadrato nello stesso livello in forza di
criteri
di classificazione stabiliti dal presente CCNL.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei
lavoratori
coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni
dall'evento,
proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del
lavoratore
licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da
parte
del sostituto, anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite
si
estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5, D.lgs. 10.9.03 n. 276.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e,
in
mancanza, le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL
a
livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di
lavoro
ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1°
anno
all'Ente Bilaterale Nazionale.
marzo
di
ogni
Art. 24 - Gestione delle controversie.
In caso di controversie tra Azienda o tra Cooperativa e il
lavoratore
dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sulla applicazione
sulle
tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le parti, fermi
restando
i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo
spirito
bilaterale
che
uniforma il presente CCNL, di
individuare
quale
metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie e i loro
assistiti,
quanto segue:
(a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio
delle
ragioni
del
contenzioso all'Ente Bilaterale
Nazionale o
all'Ente
Bilaterale
Regionale
e successiva attivazione della Commissione
di
Conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale,
1
delle Associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di Presidente
nominato dal locale DPL;
(b) per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio
da
parte
dell'attore
della vertenza della copia degli atti
all'Ente
Bilaterale
Nazionale
e/o
all'Ente
Bilaterale
Regionale
(se
costituita), ai fini di consentirne una attività di statisticazione
e
valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale.
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo
demandate
temporaneamente all'Ente Bilaterale Nazionale dovranno essere
ricomprese
nel testo contrattuale.
Titolo IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 25.
I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria
articolata
su 6 livelli, oltre i Quadri e i Quadri di Direzione, alla
quale
corrispondono 6 livelli minimi retributivi mensili.
I valori minimi retributivi mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle
verrà
effettuato sulla base della declaratoria e dei
singole
categorie
profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali
contenuto
professionale
delle mansioni in esse considerate e
valore
esemplificativo minimo.
del
hanno
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie
deve
essere
effettuata in base alle mansioni dagli stessi in
concreto
esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Quadri.
A questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente
e
tecnicamente il CED, assumendosi dirette responsabilità nella
gestione
delle procedure e nella direzione del personale.
Esemplificazione:
- capo del personale
- responsabile pubbliche relazioni
- responsabili di filiale operativa
Livello 1.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, muniti di diploma
di
laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di
competenza,
esplicano funzioni direttive sovrintendendo alla intera attività del
CED,
con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.
Esemplificazioni:
- capo di ufficio tecnico;
- capo Centro EDP;
- analista sistemista;
- capo ufficio amministrativo;
- responsabile commerciale;
- responsabile public relations;
- responsabile ricerche statistiche;
- direttore di logistica;
- "system manager";
- "la n manager";
- "security manager";
altre qualifiche di valore equivalente non comprese
suddetta
esemplificazione.
nella
Livello 2.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
di
concetto o prevalentemente tali che comportino particolari
conoscenze
tecniche e adeguate esperienze, e i lavoratori specializzati provetti
che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni,
svolgono
lavori che comportano una specifica e adeguata
capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e
tecnico-pratica, nonché eventuali responsabilità per quanto riguarda
il
rispetto di scadenze legislative o amministrative.
Esemplificazioni:
- programmatore analista;
contabile
con
responsabilità
di
procedure
amministrative;
- addetto alla segreteria di direzione;
- addetto specializzato di EDP;
- capo servizio qualità;
controllo
delle
- "web master";
- "system analyst";
- specialista controllo di qualità;
- addetto alla esecuzione di progetti o parte di essi;
- assistente del "product manager";
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese
suddetta
esemplificazione.
nella
Livello 3.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
di
concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze
ed
esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con
eventuale
coordinamento esecutivo della attività di altri dipendenti.
Esemplificazioni:
- programmatore senior per applicativi SW;
- contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo
e
tributario;
- impiegato amministrativo con conoscenza, comunque acquisita,
dell'intero
processo lavorativo;
- responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro;
- programmatore EDP;
- steno-dattilografo in lingue estere;
- operatore di elaboratore con controllo di flusso;
- schedulatore flussista;
- contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni
di
autonomia
operativa e di adeguata determinante iniziativa
nell'ambito
delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando
procedure
operative
complesse relative al sistema contabile e/o
amministrativo
adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, è
incaricato
di
svolgere a titolo di esemplificazione non esaustiva i
seguenti
compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e
chiudere
conti, elaborare situazioni contabili;
- programmatore minutatore di programmi;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella
suddetta
esemplificazione.
Livello 5.
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori
qualificati
per la cui esecuzione sono richieste specifiche e particolari conoscenze
e
adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite.
Esemplificazioni:
- contabile d'ordine;
- digitatore EDP;
- addetto al controllo macchine EDP;
- addetto alle paghe;
- fatturista;
- protocollista;
- operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
- on-line assistant (help desk);
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese
suddetta
esemplificazione.
nella
Livello 6.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono
esclusivamente
mansione di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche
comunque
acquisite, oltre, nonché lavoratori che compiono lavori che richiedono
il
possesso di semplici conoscenze pratiche.
Esemplificazioni:
- centralinista;
- dattilografo;
- schedarista;
- archivista;
- codificatore;
- addetto alla Segreteria;
- operatore call-center, in audio e/o in video;
- operatore di controllo per IP;
- addetto alle pulizie;
- fattorino;
- usciere;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese
suddetta
esemplificazione.
Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
nella
classificazione
quadro di Direzione
quadro
livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5
livello 6
qualifiche
impiegato
impiegato
impiegato
impiegato
impiegato impiegato impiegato impiegato -
operaio specializzato
operaio qualificato
operaio
operaio
L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di
base
nazionale.
paga
L'inquadramento del personale dipendente nei diversi livelli è
determinato
dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate
nell'art.
25, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo
saranno
inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e
delle
caratteristiche professionali indicate nelle declaratorie stesse.
Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente
CCNL
la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" si
intende
indicativa della categoria, impiegati e operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori
vengono
usate le dizioni separate, di impiegati, operaio o socio lavoratore.
Titolo X - AUTOMATISMI DI CARRIERA
Articolo 26.
Al fine di garantire per i lavoratori assunti a tempo indeterminato
con
modalità ordinaria di acquisire necessarie competenze professionali e
le
conoscenze specifiche sulle procedure operative seguite in Azienda o
in
Cooperativa, è consentita per i neo-assunti con più di 29 anni di età
la
possibilità di inquadramento nel 6° livello, secondo la tabella
temporale
riportata nel comma successivo.
I lavoratori assunti al 5° livello con automatismi di carriera avranno
la
seguente progressione:
livello di assunzione
livello di approdo
periodo
livello 6
livello 4
1-12 mesi
oltre il periodo di prova
livello 6
livello 5
1-24 mesi
oltre il periodo di prova
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello di
transito
in cui saranno progressivamente inquadrati.
Superato il periodo di prova, la progressione di carriera non
sarà
soggetta ad alcuna valutazione e non potrà essere posticipata per
nessuna
causa.
Titolo XI - QUADRI
Art. 27 - Orario part-time speciale per Quadri.
Per i Quadri, in deroga al successivo art. 28, è consentita
l'assunzione
con contratto a tempo indeterminato part-time con il limite minimo di
16
ore mensili.
L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino
ore
mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
a
30
Art. 28 - Formazione e aggiornamento.
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e
di
migliorare la gamma delle lavorazioni e servizi, le Aziende o
le
Cooperative favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per
le
materie di diretta competenza dei Quadri.
Art. 29 - Assegnazione della qualifica.
L'assegnazione del
alle
mansioni superiori
di
lavoratori assenti
diviene
definitiva quando si
di
calendario.
lavoratore dipendente o
del
socio
di Quadro, che non sia avvenuta
in
con
del
diritto alla conservazione
lavoratore
sostituzione
posto,
sia protratta per un periodo di oltre 180
giorni
Art. 30 - Polizza assicurativa.
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa,
la
copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti
civili
o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a
fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'Azienda o la Cooperativa è tenuta altresì ad assicurare i Quadri
contro
il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa
nello
svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 31 - Indennità di funzione.
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da
parte
della Azienda o della Cooperativa, verrà mensilmente corrisposta
ai
lavoratori interessati una indennità di funzione pari ad E 130,00
lordi
per 13 mensilità.
Titolo XII - QUADRI DI DIREZIONE
Art. 32 - Declaratoria.
Al fine di premiare e incentivare la permanenza nelle Aziende o
nelle
Cooperative dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori con
altissima
professionalità, le parti ravvisano l'utilità di attivare una
figura
intermedia tra il Quadro e il personale dirigente.
Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello
dirigenziale
è individuata nel Quadro di direzione.
Questa qualifica, sfuggendo alla declaratoria di cui all'art. 25
del
presente contratto, non è contraddistinta dallo svolgimento di
specifiche
mansioni o ruoli all'interno del ciclo lavorativo aziendale, ma
dalla
libera valutazione, effettuata dalla Azienda o dalla Cooperativa,
del
valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all'interno
della
Azienda o della Cooperativa.
Art. 33 - Accesso alla qualifica.
La qualifica di Quadro di direzione è attribuita liberamente dalla
Azienda
o dalla Cooperativa ai lavoratori dipendenti o a soci lavoratori
che,
secondo il suo insindacabile giudizio, abbiano maturato le
competenze
professionali e dimostrato il loro impegno nel raggiungimento
degli
obiettivi aziendali.
Trattandosi di una qualifica meritocratica, non è previsto un tempo
minimo
di permanenza nella qualifica ovvero nel ruolo.
La
nomina deve essere comunicata all'interessato in forma
scritta
unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o
normativi
per i quali è prevista la modifica migliorativa rispetto al presente
CCNL.
In caso di non adesione alla previsione di cui al successivo art. 34,
la
nomina sarà 'subjudice' sino alla sua avvenuta certificazione da
parte
dell'Ente bilaterale che lo comunicherà, quale che sia l'esito del
lodo,
con raccomandata alla Azienda o alla Cooperativa e al Quadro.
Art. 34 - Minimi retributivi.
Per la qualifica di Quadro di direzione è richiesta, in caso
di
contrattazione individuale, una retribuzione minima pari alla paga
base
prevista per i Quadri maggiorata del 10%.
Nel caso di applicazione di quanto previsto dal successivo articolo,
la
maggiorazione sarà quella prevista dal CCNL richiamato e comunque
mai
inferiore a quanto fissato nel comma precedente del presente articolo.
Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricomprese le
altre
voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a
titolo
di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi aziendali e ogni
altra
indennità economica che possa essere riconducibile a
contrattazione
collettiva territoriale o aziendale.
Art. 35 - Norme di salvaguardia.
Per la definizione dei contenuti economici e contrattuali della
qualifica
di Quadro di direzione è necessaria della certificazione
dell'Ente
Bilaterale nazionale o regionale.
Le parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica
di
Quadro di direzione possa essere connessa con la diminuzione di
qualsiasi
tutela prevista dalla legge o dal presente contratto.
Pertanto in
presente
contratto.
caso
di controversie fa sempre fede il testo
del
Titolo XIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 36.
Ai
rispettivi
personale
corrisponde un
sotto
elencata:
livelli
valore
previsti
di
dalla
retribuzione
classificazione
nazionale
del
mensile
come
classifica
del
personale
minimo
tabellare
(a)
quadro
livello
livello
livello
livello
livello
livello
1
2
3
4
5
6
847,00
671,53
600,02
552,16
485,23
390,66
300,00
ex contingenza
paga base nazionale
dal 1.1.05
(b)
542,28
526,79
521,62
518,01
514,91
512,33
502,33
(c)
1.389,28
1.198,32
1.121,64
1.040,17
1.000,14
902,99
802,33
Nota a verbale.
Per "retribuzione nazionale" si intendono
nella
tabella sopra citata.
gli
importi
indicati
Per "retribuzione di fatto" si intende la somma percepita dal
lavoratore
dipendente o dal socio lavoratore, comprensiva di: retribuzione
nazionale,
eventuali scatti di anzianità, terzi elementi, ecc.
La normale retribuzione del socio lavoratore e del lavoratore dipendente
è
costituta dalle seguenti voci:
(a) retribuzione nazionale;
(b) elemento economico "premio produzione presenza", di cui al
presente
CCNL;
(c) eventuali scatti di anzianità, di cui al presente CCNL;
(d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione
collettiva
sia di 1° che di 2° livello di cui al presente CCNL.
L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere
calcolato
fra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione
2°
livello.
di
La quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti
e/o
soci lavoratori in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile
per
i divisori convenzionali:
- 168 per il personale la cui durata di lavoro è di 40 ore settimanali
- 195 per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali
La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori
dipendenti
e/o soci lavoratori in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo
mensile
per il divisore convenzionale 26.
Titolo XIV - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
Articolo 37.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore che sia adibito,
con
carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche,
sarà
inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà
la
retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore
abbiano
rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo
stesso
svolte.
Articolo 38.
Al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore che viene
normalmente
adibito per oltre 2 mesi a mansioni per le quali è prevista
una
retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta
la
retribuzione propria della mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre 4 mesi
consecutivi,
il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore acquisisce il
diritto
alla categoria superiore, salvo che la temporanea assegnazione a
mansioni
superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro
lavoratore
dipendente e/o socio lavoratore.
Articolo 39.
Vengono considerati "jolly" quei lavoratori dipendenti e/o soci
lavoratori
cui l'Azienda e/o la Cooperativa non assegna una specifica mansione
per
adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più
fasi
dell'intero ciclo di produzione presente nella Azienda
e/o
nella
Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei "jolly" sarà al livello immediatamente
a
quello della generalità delle singole mansioni svolte.
superiore
Titolo XV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
Articolo 40.
L'assunzione
legge.
L'assunzione
seguenti
indicazioni:
del
personale sarà effettuata secondo le
dovrà
risultare
da atto scritto,
norme
contenente
di
le
(1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
(2) la
durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a
tempo
determinato;
(3) la durata del periodo di prova;
(4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
(5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o
la
ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS
del
datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
L'Azienda
e/o
la
Cooperativa
deve
consegnare
gratuitamente
e
contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Articolo 41.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
(1) libretto di lavoro o documento sostitutivo e autocertificazione
di
disoccupazione;
(2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i
lavoratori
dipendenti e/o per i soci lavoratori che ne sono in possesso;
(3) libretto sanitario per il personale da adibire a quelle attività
per
cui è richiesto dalla legge;
(4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione
delle
norme previdenziali e fiscali;
(5) accettazione della lettera di assunzione;
(6) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le
mansioni
che implicano tale requisito;
(7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre
Aziende
e/o Cooperativa;
(8) certificati o diplomi degli studi compiuti, o attestazione dei
corsi
di addestramento frequentati;
(9) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero
dei
giorni
di
malattia indennizzati nel periodo precedente la data
di
assunzione, dell'anno di calendario in corso;
(10)dichiarazione di responsabilità per i
lavoratori
assunti
con
contratto
a
termine,
dalla quale risulti il numero delle
giornate
lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di
assunzione;
ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638;
(11)liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi
della
vigente normativa;
(12)altri
documenti e certificati che l'Azienda o
la
Cooperativa
richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore dovrà dichiarare
alla
Azienda o alla Cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare
i
successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore dipendente e/o socio lavoratore
apprendista
all'atto della assunzione dovrà produrre il titolo di studio e
dichiarare
gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda o
che
trattiene.
Articolo 42.
la
Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei
documenti
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore potrà essere
sottoposto,
prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di
fiducia
della Azienda o della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti
fisici
e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui
è
destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di
gabinetti
medici
o
di analisi specializzati, gestiti da Enti
pubblici
o
universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio
lavoratore
contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le
proprie
mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per
maggiore
gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica
del
lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di Enti pubblici
o
da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite
mediche
obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente
e/o
al socio lavoratore.
Articolo 43.
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n.
223
del 23.7.91, non sono computati ai fini della determinazione delle
quote
di riserva:
le
assunzioni dei lavoratori dipendenti e/o dei soci
lavoratori
con qualifiche comprese nei livelli 1 e 2;
le
assunzioni dei lavoratori dipendenti e/o dei soci
lavoratori
con qualifiche comprese nei livelli 3 e 4 a condizione che abbiano
già
prestato servizi o presso Aziende e Cooperativa medesimo settore
ovvero
che
siano
in
possesso
di
un
titolo
di
o
attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
studio
Titolo XVI - PERIODO DI PROVA
Articolo 44.
La durata massima del periodo di prova per i Quadri, gli impiegati e
gli
operai è di:
livello
giorni di effettiva prestazione lavorativa
quadro di Direzione
quadro
1
2 - 3
4
5
6
150
120
60
45
30
20
15
Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso il rapporto
di
lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di
preavviso,
ma con diritto al TFR.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia,
di
esperire la prova per il tempo ______mo necessario, di fruire anche
del
"mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo
di
assenza per malattia la retribuzione.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia
dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata
e
il periodo stesso sarà cumulato nella anzianità di servizio.
Titolo XVII - ORARIO DI LAVORO
Articolo 45.
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende
e
delle __________ è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o
6
giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Sempre nel limite dell'orario settimanale è consentito al datore di
lavoro
di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
I Centri Elaborazione Dati (CED) - Aziende o Cooperative - che per la
loro
articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore
di
mercato operano con orari di lavoro:
(1) lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni
a
settimana;
(2) lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
(3) ore 24: per i CED che non operano mai interruzioni nella
attività,
possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori assunti con l'indicazione
di
lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il
lavoro
ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED
un
titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno
aumento
dell'orario lavorativo per i contratti part-time.
attribuirà
o
di
Per
lavoro
effettivo si intende ogni attività che richiede
una
applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono
comprese
nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per
loro
natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di
semplice
attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante
il
lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e
la
fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro,
i
riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda
e
della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n.
1955
del 10.9.23.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in
più
di 3 frazioni.
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione territoriale
2°
livello regionale o provinciale o aziendale, anche se la
distribuzione
dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL.
di
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in
luogo
accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro
con
indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del
personale
occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il
periodo
di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio
lavoratore
non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non
potrà
uscire dalla Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato;
il
trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente
o
del socio lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo
dei
riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura
e
l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a
disposizione
del datore di lavoro.
Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente
articolo,
affermano la volontà di perseguire nel corso della validità
contrattuale
una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di
una
politica
generale di riduzione dell'orario di lavoro per
favorire
l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Art. 46 - Banca ore.
Possono essere accantonate nella banca ore fino ad un massimo di 32 ore.
In aggiunta
confluire
alle
prestazioni di lavoro straordinario possono
nella banca ore, se attivata dal lavoratore dipendente o dal
socio
lavoratore, anche le ore di recupero della flessibilità non fruite
per
comprovati impedimenti personali.
Art. 47 - Flessibilità tempestiva.
Per necessità a causa della intensità della attività le Aziende
le
Cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il
normale
orario settimanale.
e
In relazione alle esigenze di cui sopra le Aziende e le Cooperative,
per
soddisfare la domanda di richiesta, l'orario complessivo annuale di 40
ore
per 52 settimane, potrà essere distribuito nel corso dell'anno con
un
aumento settimanale 10 ore per un massimo di 26 settimane all'anno.
Il recupero deve essere effettuato nei periodi di minore lavoro, se
non
recuperate le ore prestate in più, queste devono essere retribuite
con
maggiorazione del 10%.
La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione
avvenire
entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità.
dovrà
Art. 48 - Prestatori di lavoro discontinuo.
Per
lavoro
effettivo si intende ogni attività che richiede
una
applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono
comprese
nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per
loro
natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di
semplice
attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente o del
socio
lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato
nei
limiti di 48 ore settimanali.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui
o
di semplice attesa o custodia ai quali non è applicabile la limitazione
di
orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL
6.12.23
n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate
tali
le figure professionali, quali ad esempio:
-
custodi
guardiani diurni e notturni
portieri
uscieri e inservienti
commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti
personale addetto ai lavori di carico e scarico
addetti ai centralini telefonici privati
Art. 49 - Reperibilità.
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità
del
lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
La richiesta della Azienda o della Cooperativa deve essere presentata
in
forma scritta al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, che
se
accetta, provvede a firmare una apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di
ferie,
malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità può essere:
(1) esterna: demandata alla contrattazione tra le parti stipulanti
il
presente
CCNL
che provvederà a determinare i servizi, i periodi,
la
durata e il compenso;
(2) interna: il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è
reperibile
nelle
ore
notturne all'interno della Azienda o della Cooperativa,
e
nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura
e
dalla organizzazione della Azienda o della Cooperativa.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in
due
seguenti opzioni:
una
delle
(1) con un assegno 'ad personam' di importo pari
al
10%
della
retribuzione
di
fatto di cui all'art. 97, per i dipendenti
che
continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
(2) con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori
che
si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non
superiore
alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in
reperibilità
trovano
applicazione le norme del presente contratto
lavoro
straordinario,
straordinario
notturno,
straordinario
o
straordinario festivo notturno.
sul
festivo
Art. 50 - Richiamo in servizio.
Se il lavoratore dipendente o il socio lavoratore in riposo
venga
richiamato in servizio a fronte di esigenze organizzative per svolgere
la
prestazione lavorativa con preavviso non superiore a 24 ore spetta
un
compenso orario lordo forfettario bilanciato pari al 10% da
calcolare
sulla retribuzione nazionale nel caso di prestazione effettuata.
Titolo XVIII - TELELAVORO
Articolo 51.
Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa
possibile
dall'utilizzo di sistemi informatici e dalla esistenza di una
di
comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore
dipendente
o socio lavoratore opera e l'Azienda o la Cooperativa.
rete
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
e
non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della Azienda o
della
Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è
esterno
alla Azienda o alla Cooperativa.
Il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore ha quindi
gli
stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori
comparabili
che svolgono l'attività nei locali della Azienda o della Cooperativa
e
sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo
della
Azienda o della Cooperativa.
Articolo 52.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nella abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati
ubicati
in
appositi
telecentri i quali non coincidono né con
l'abitazione
del telelavorista né con gli uffici aziendali.
Articolo 53.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente
ai
telelavoristi
subordinati e non è applicabile né ai
telelavoristi
occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o
a
tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nella abitazione
del
socio lavoratore o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano
una
unità produttiva autonoma della cooperativa o azienda.
Articolo 54.
Il
la
telelavoro
ha
carattere volontario sia
per
l'Azienda
sia
per
Cooperativa che per il lavoratore dipendente che per il socio lavoratore.
Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il
lavoratore
dipendente o il socio lavoratore è libero di accettare o
respingere
l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di
svolgere
telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto
alla
reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi
dalle
parti stipulanti il presente CCNL.
Articolo 55.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore sono riconosciuti
gli
stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore
dipendente
o per il socio lavoratore comparabile che svolge attività nei locali
della
Azienda o della Cooperativa.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore comparabile è
quello
inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal
presente
CCNL.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire
delle
medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo
della
carriera previste per i soci lavoratori e/o per i lavoratori
dipendenti
comparabili.
I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata
sugli
strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche
di
tale forma di organizzazione del lavoro.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che passano al
telelavoro
nel
corso
del rapporto conservano per intero il proprio
status
precedentemente acquisito.
Articolo 56.
L'Azienda o la Cooperativa adotterà tutte le misure appropriate,
in
particolare per quello che riguarda i software atti a garantire
la
protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore dipendente
o
dal socio lavoratore per fini professionali.
L'Azienda o la Cooperativa provvederà ad informare il
telelavoratore
lavoratore dipendente o socio lavoratore in ordine a tutte le norme
di
legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità di tali norme e regole è in
telelavoratore
lavoratore dipendente o socio lavoratore.
capo
al
E' demandata alla contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti
il
presente
CCNL
ogni
eventuale restrizione
riguardante
l'uso
di
apparecchiature, strumenti, programmi informatici e
alle
eventuali
sanzioni applicabili in caso di violazione.
Articolo 57.
L'Azienda o la Cooperativa può instaurare strumenti di controllo
nel
rispetto sia del D.lgs. 19.7.94 n. 626 di recepimento della Direttiva
n.
90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in
materia
le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo
o
qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa
dei
telelavoristi.
Articolo 58.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità
dovrà
essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le
parti
stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di
telelavoro.
In ogni caso l'Azienda o la Cooperativa si fa carico dei costi
derivanti
dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché
i
dati utilizzati dal telelavoratore.
L'Azienda o la Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i
supporti
tecnici.
Articolo 59.
L'Azienda o la Cooperativa responsabile della tutela della salute e
della
sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva
n.
89/391/CEE,
oltre
che alle direttive particolari
recepite
dalla
legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste
nel
presente contratto.
La contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente
CCNL
regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o
ai
telecentri.
Articolo 60.
Alla contrattazione
presente
CCNL è demandato:
da effettuarsi tra le parti stipulanti
il
l'adozione
di
misure dirette a prevenire
l'isolamento
del
telelavoratore
come i contatti con i colleghi e l'accesso
alle
informazioni della cooperativa o azienda;
il carico di lavoro;
eventuale fascia di reperibilità;
la
determinazione in concreto degli strumenti che
permettono
l'effettiva
autonoma
gestione
della
organizzazione
al
telelavoratore lavoratore
dipendente o socio lavoratore.
Articolo 61.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con
riferimento
all'orario di lavoro
non
sono
applicabili
al
telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 66/03:
-
art. 3
art. 4
art. 5
art. 7
art. 8
artt. 12 e 13
-
orario normale di lavoro settimanale
durata massima dell'orario settimanale
lavoro straordinario
riposo giornaliero
pause
- organizzazione e durata del lavoro notturno
Articolo 62.
Il
telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei
lavoratori
dipendenti o dei soci lavoratori che operano all'interno della
o
della Cooperativa.
Azienda
Articolo 63.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari
per
l'effettuazione
della
prestazione, così come
l'installazione,
la
manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative
alla
realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della
postazione
di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a
carico
del telelavoratore.
Titolo XIX - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Articolo 64.
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di
legge
sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna
modifica
a quanto disposto dall' art. 1, RDL n. 692/23, il quale esclude
dalla
limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti e/o i
soci
lavoratori con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale
direttivo
quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa
o
azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità
dell'andamento
dei servizi (artt. 2 e 3, RDL n. 1955/23).
I lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori di cui sopra hanno diritto
a
una indennità speciale nella misura del 20% della retribuzione nazionale.
Titolo XX - ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI DI MINORE ETA'
Articolo 65.
L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18
anni
compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35
settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza
interruzione
più di 4 ore e mezzo. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le
4
ore e mezzo, deve essere interrotto da un riposo intermedio della
durata
di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e
successive
modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei
pasti
non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L'interruzione di maggiore durata assorbe quella di minore durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere
esposte
insieme agli altri orari.
Titolo XXI - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Articolo 66.
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata
di
domenica,
o
nelle giornate festive, saranno retribuite
con
una
maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione nazionale,
quale
corrispettivo del maggiore disagio per il lavoro prestato.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di
lavoro
notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.
Articolo 67.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne
viene
maggiorato della percentuale del 15% da calcolarsi sulla
retribuzione
nazionale.
Articolo 68.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di
una
giornata
festiva
viene maggiorato del 20%, da
calcolarsi
sulla
retribuzione nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6.
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si
protrae
dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12
ore
consecutive prima di riprendere il lavoro.
Articolo 69.
Il lavoro notturno
la
retribuzione oraria
di
maggior favore.
svolto
in
via
normale
maggiorata del 10%
Titolo XXII - LAVORO STRAORDINARIO
fatte
verrà
salve
retribuito
le
con
condizioni
Articolo 70.
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero
sono
considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore
di
lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie
a
carattere individuale, nel limite totale di 100 ore annue. Il
socio
lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere
lavoro
straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne
fa
le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione nazionale,
per
i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti ai quali non si
applica
l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, sono:
15%
per
le
prestazioni
di lavoro dalla 41a alla 48a
ora
settimanale
(cosiddetto lavoro supplementare);
- 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;
- 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei
limiti
previsti dal presente CCNL e dalla legge non può in nessun
caso
considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né
può
trasformare la relativa retribuzione per straordinario in
retribuzione
ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di orario di lavoro
e
lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
Titolo XXIII - LAVORATORI A TURNI
Articolo 71.
Per
le
prestazioni
seguenti
maggiorazioni:
lavorative
a
turni
sono
previste
le
- 15% per le prestazioni di lavoro notturno
- 40% per le prestazioni di lavoro festivo
Titolo XXIV - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART-TIME
Articolo 72.
In tutte le Aziende o in tutte le Cooperative comprese nell'ambito
di
applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art.
23,
legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del
contratto
di lavoro individuale oltre che nella ipotesi di cui all'art. 1,
legge
18.4.62
n.
230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e
successive
modificazioni e integrazioni è consentito, in relazione a
particolari
esigenze delle Aziende o delle Cooperativa e al fine di evitare
carenze
del servizio, per le seguenti ipotesi:
(1) per sostituzioni di lavoratori dipendenti o di soci
lavoratori
assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in
tutti
i
casi
in
cui
il lavoratore dipendente e/o il socio
lavoratore
assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
(2) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati
nel
tempo, anche ripetitivi;
(3) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti o di
soci
lavoratori, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento
all'interno
della Azienda o della Cooperativa o per i lavoratori dipendenti o
per
i soci lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
(4) in periodi di intensificazione della attività;
(5) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post-maternità;
(6) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di
nuovi
prodotti;
(7) per sostituzione di lavoratori dipendenti o di soci
lavoratori
temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
(8) per fabbisogni connessi alle attività amministrative e alla
modifica
del
sistema
informatico,
all'inserimento
di
nuove
procedure
informatiche generali e di settori, di sistemi diversi di
contabilità
e di controlli di gestione;
(9) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
(10)per l'assistenza specifica nel campo della
prevenzione,
della
sicurezza del lavoro e per l'ambiente;
(11)per le figure professionali non esistenti
in
Azienda
in
Cooperativa.
o
Ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, sono consentite assunzioni
con
contratto di lavoro a termine di durata non inferiore a 1 mese e
non
superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 25.4.62
n.
230.
Nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4
mesi,
il lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve essere
espressamente
informato di quanto disposto dal comma 4, art. 23, legge n.
56/87
(decadenza della iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle
liste
di collocamento).
Le Aziende o le Cooperative non potranno avere contemporaneamente
alle
loro dipendenze lavoratori dipendenti o soci lavoratori assunti a
tempo
determinato
in numero superiore a quello degli assunti
a
tempo
indeterminato.
Le Aziende o le Cooperative che intendono avvalersi dei contratti
a
termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva
comunicazione
scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione prevista dal
presente
CCNL.
Art. 73 - Rapporto a tempo parziale.
Così come disciplinato dall'art. 5, legge n. 863/84, il contratto
di
lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve
essere
notificato alla DPL. Nel contratto dovrà essere indicato:
(1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
(2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative
modalità
da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e
lavoratore,
di norma, entro le seguenti fasce:
(1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
da
12 a 25 ore;
(2) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48
a
120 ore;
(3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da
400
a 1.300 ore;
(4) il
trattamento
economico
e
normativo
secondo
criteri
di
proporzionalità alla entità della prestazione lavorativa.
All'atto della stipulazione del contratto a tempo parziale le Aziende o
le
Cooperative informeranno il lavoratore sugli eventuali riflessi in
materia
previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per
quanto
connesso con le contribuzioni ai Fondi pensione di cui alla legge
n.
335/95, derivante dalla instaurazione del rapporto di lavoro a
tempo
parziale.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a
essere
frazionata nell'arco della giornata.
4
ore
non
potrà
La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti
i
giorni di normale attività della Azienda o della Cooperativa (parttime
orizzontale) o solo per alcuni - definiti - giorni (part-time
verticale).
Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del D.lgs. 25.2.00 n.
61,
coordinato con il D.lgs. 26.2.01 n. 100, che prevede: il "rapporto
di
lavoro a tempo parziale di tipo misto" ossia quello che si svolge
secondo
una combinazione delle due modalità indicate nel rapporto di lavoro
a
tempo parziale
di
tipo verticale.
orizzontale e al rapporto di lavoro a tempo
parziale
Art. 74 - Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Il rapporto
seguenti
principi:
a
tempo
parziale
sarà
disciplinato
secondo
i
(1) volontarietà di entrambe le parti;
(2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno
in
relazione
alle
esigenze aziendali e quando sia compatibile con
le
mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà
delle
parti;
(3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa
dei
lavoratori
già in forza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni,
per le stesse mansioni;
(4) applicabilità delle norme
del
presente
contratto
in
quanto
compatibili con la natura del rapporto stesso;
(5) volontarietà delle parti in caso di modifiche della
articolazione
dell'orario concordata.
Art. 75 - Riproporzionamento.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore con contratto parttime
saranno garantite le previsioni di cui al presente CCNL, con i
seguenti
meccanismi:
(1) riproporzionamento del trattamento
economico
e
normativo
del
lavoratore
assunto
a tempo parziale determinato
sulla
base
del
rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il
corrispondente
orario intero previsto dal presente contratto;
(2) la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti
a
tempo
parziale,
fatto salvo il caso di lavoro supplementare, è
in
misura
fissa
mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene,
in
tutti
i casi dividendo l'importo mensile determinato per il
divisore
convenzionale
26,
altresì la quota oraria
della retribuzione
si
ottiene
dividendo
la retribuzione mensile che sarebbe spettata
in
caso
di
svolgimento del rapporto a tempo pieno per il
divisore
convenzionale orario previsto all'art. 36;
(3) in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 122
con
una domenica o con diverso giorno di riposo settimanale, in
aggiunta
alla
retribuzione
mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati
a
tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera
della
retribuzione di fatto di cui all'art. 36;
(4) fermo restando il computo per 12simi dei permessi retribuiti di
cui
agli artt. 123 e 126 con le modalità previste dallo stesso
articolo,
il
numero
di
ore annuo dei permessi retribuiti
spettanti
al
lavoratore
a
tempo
parziale si determina utilizzando
i
criteri
previsti dal presente articolo;
(5) conformemente a quanto previsto all'art. 132 i lavoratori
dipendenti
e
i
soci
lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo
di
ferie
annuali
nella
misura di 26 giorni lavorativi, fermo
restando
che
la
settimana
lavorativa - quale che sia
la
distribuzione
dell'orario
di
lavoro settimanale - è comunque considerata di
6
giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo
delle
ferie;
(6) la retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di
lavoro
ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie;
(7) nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come
alternanza
di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in
alternativa
a
quanto
previsto al comma precedente, il periodo di ferie
sarà
calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel
periodo
di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera;
(8) per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori occupati a
tempo
parziale
il
numero di ore di permesso retribuito di cui agli
artt.
123
e
125 è determinato utilizzando i criteri previsti dal
presente
articolo.
Art. 76 - Lavoro supplementare.
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al
raggiungimento
dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando
vi
sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o
socio
lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a
quello
individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento
alle
seguenti specifiche esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi
necessità
di intensificazione della attività lavorativa aziendale;
particolari
difficoltà
organizzative derivanti da
concomitanti
assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota
oraria
della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente
e
convenzionalmente determinata nella misura del 25%.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto esclude
il
computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni
istituto
differito.
Art. 77 - Registro lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a
cura
della Azienda o della Cooperativa su apposito registro.
Le
Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie
del
presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede della Azienda o
della
Cooperativa stessa oppure presso la sede provinciale delle
Organizzazioni
datoriali.
Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da
altra
idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del
personale
informatizzata.
Art. 78 - Tredicesima mensilità.
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori a tempo parziale,
in
caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo
della
13a mensilità è determinato per 12simi, riproporzionando ciascuno di
essi
sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 136.
Ogni 12simo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto
spettante
all'atto della corresponsione.
Art. 79 - Preavviso.
I termini di preavviso per i lavoratori dipendenti o per i soci
lavoratori
occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per
i
lavoratori
a tempo pieno e si calcolano in giorni di
calendario
indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della
prestazione
lavorativa.
Essi decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.
Titolo XXV Articolo 80.
LAVORO PARZIALE O PART-TIME - GENITORI DI PORTATORI
DI HANDICAP E DI TOSSICODIPENDENTI
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento
di
attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello
ordinario
previsto dal presente CCNL.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire la
flessibilità
della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito
della
giornata, della settimana del mese o dell'anno e nel contempo una
risposta
valida ad esigenze individuali dei soci lavoratori e dei
lavoratori
dipendenti. L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà
con
atto scritto nel quale saranno precisati l'orario di lavoro con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno - e gli
altri
elementi previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a
tempo
pieno.
Per il part-time giornaliero o settimanale, il periodo di prova
potrà
essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di
lavoro
concordata. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a
tempo parziale o viceversa deve avvenire con il consenso delle parti,
le
quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto
di
lavoro originario. L'Azienda e la Cooperativa darà priorità nel
passaggio
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti
e/o
ai soci lavoratori già in forza, che ne abbiano fatta richiesta,
rispetto
ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. La
retribuzione,
nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati
proporzionalmente
alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Non è più necessaria la comunicazione della assunzione a tempo
parziale
alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Articolo 81.
I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori, genitori di portatori
di
handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio
sanitario
competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo
parziale,
hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti
o
soci lavoratori.
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori affetti da
patologie
gravi
riconosciuto dalla ASL possono esercitare il
diritto
alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
la
possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
Titolo XXVI - APPRENDISTATO
Articolo 82.
Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro
con
contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative
ritengono
che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per
il
raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio
dal
sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento
della
occupazione giovanile.
Le norme vigenti in materia (legge n. 30/03, D.lgs n. 276/03 e legge
n.
80/05) hanno modificato la previgente disciplina.
Art. 83 - Limiti anagrafici.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi
di
qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del
presente
CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la
formazione
professionale.
Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano
nelle
aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata
di
disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto
professionale,
secondo le vigenti disposizioni normative.
Art. 84 - Il periodo di prova.
Il lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di
prova
per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. La
legge
fissa la durata massima di tale periodo in 6 mesi per tutti (art.
10,
legge n. 604/66).
La durata.
Il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
apprendisti livv. 2 e 3
apprendisti liv. 4
apprendisti liv. 5
60 giorni
45 giorni
30 giorni
Al termine del periodo stabilito le due parti sono libere di recedere
dal
contratto o di continuare il rapporto di lavoro: in quest'ultimo caso
il
tempo di prova va calcolato nella anzianità di servizio.
Il contenuto.
Il
patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni
del
lavoratore, deve essere scritto e firmato dal dipendente prima o
al
momento della stipula del contratto; altrimenti esso è nullo e il
rapporto
di lavoro è da considerarsi definitivo.
I diritti.
Durante la prova si ha diritto ai trattamenti di legge e del
contratto
previsti per i dipendenti di uguale qualifica: i ratei maturati di
ferie,
di mensilità aggiuntive (13a e 14a) e di TFR.
E' ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza
di
preavviso e di una specifica motivazione.
obbligo
E' facoltà della impresa sospendere il periodo di prova per un massimo
di
60 giorni, nel caso di malattia.
In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile, nel
limite
massimo di 60 giorni.
Nota a verbale.
L'apprendistato per il settore della cooperazione va rivisto anche
ai
sensi dell'art. 2527 CC (socio in prova). Pertanto l'apprendista oltre
al
raggiungimento di una qualifica professionale deve anche svolgere
un
percorso formativo idoneo alla acquisizione di conoscenze atte
al
superamento dello status di socio in prova nei tempi previsti
per
l'apprendistato.
Art. 85 - Inquadramento.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani
da
inserirsi nelle mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3 e 4 del CCNL per
i
dipendenti delle Aziende o delle Cooperative.
I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi
e
una durata massima di 48 mesi.
Art. 86 - Proporzione numerica.
Le parti convengono che l'Azienda o la Cooperativa può occupare
come
apprendisti non più del 50% del personale specializzato o qualificato
in
essere presso di essa.
In deroga
personale
per
le Aziende o per le Cooperative che non
hanno
specializzato o qualificato o ne hanno meno di 3, essa può assumere fino
a
3 apprendisti.
Durante il periodo di apprendistato i lavoratori dipendenti, i
soci
lavoratori e i soci delle Cooperative sono esclusi dal computo dei
limiti
numerici previsti dalla leggi.
Art. 87 - Assunzione.
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contatto
con
specificazione:
-
scritto
della prestazione oggetto del contratto
del periodo di prova
del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale
la qualifica che potrà essere acquisita
la durata del periodo di apprendistato
il piano formativo individuale
Articolo 88.
L'Azienda o la Cooperativa non potrà assumere apprendisti qualora
non
abbia
mantenuto in servizio almeno il 70% il cui
contratto
di
apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Non vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine
del
periodo di prova:
- i dimissionari
- i licenziati per giusta causa
- chi rifiuta di rimanere in servizio
Articolo 89.
L'assunzione
di
prova.
dell'apprendista diviene definitiva compiuto il
periodo
Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella
prevista
per il lavoratore specializzato o comunque uguale a quello previsto per
il
lavoratore inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Durante il periodo di prova è reciproco il
il
rapporto senza preavviso.
diritto
di
risolvere
Comunque, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata
massima
del periodo di prova non può essere inferiore a 30 giorni di
effettiva
prestazione lavorativa.
Art. 90 - Malattia e infortunio.
L'apprendista, superato il periodo di prova, avrà diritto a una
indennità
del 50% della retribuzione lorda solo in caso di ricovero ospedaliero
e
per tutta la durata dello stesso a carico della Azienda o
della
Cooperativa.
In caso di infortunio sul lavoro l'apprendista
quanto
previsto dalle norme vigenti.
ha
diritto
a
L'apprendistato per il settore della cooperazione va rivisto anche
ai
sensi dell'art. 2527 CC (Socio in prova). Pertanto l'apprendista oltre
al
raggiungimento di una qualifica professionale deve anche svolgere
un
percorso formativo idoneo alla acquisizione di conoscenze atte
al
superamento dello status di socio in prova nei tempi previsti
per
l'apprendistato.
Art. 91 - Inquadramento.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani
da
inserirsi nelle mansioni comprese nei livelli 2, 3 e 4 del CCNL.
I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi
e
una durata massima di 48 mesi.
Art. 92 - Durata.
Nello specifico i limiti minimi e massimi sono:
Gruppo A:
-
addetto al ricevimento e alla prima lavorazione dei dati connessi
con il servizio paghe;
- dattilografo;
- schedarista;
- archivista;
- codificatore;
- addetto di segreteria;
- operatore di call-center, in audio e/o video;
- operatore di controllo per IP.
Per apprendisti maggiorenni all'atto della
per
minorenni all'atto della assunzione mesi 24.
assunzione
mesi
18,
Gruppo B:
- contabile d'ordine;
- impiegato amministrativo;
- digitatore e operatore EDP;
- addetto al controllo macchine EDP;
- addetto alle paghe;
- on-line assistant (help desk);
- operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione;
- fatturista;
- protocollista;
- operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
- cassiere, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
- traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore
delle
telecomunicazioni;
- operatore meccanografico;
- stenodattilografo;
- addetto a mansioni d'ordine di segreteria.
Per apprendisti maggiorenni all'atto della
per
minorenni all'atto della assunzione mesi 36.
assunzione
Gruppo C:
-
programmatore EDP
stenodattilografo in lingue estere
operatore di elaboratore con controllo di flusso
schedulatore flussista
contabile/impiegato amministrativo
mesi
24,
- programmatore minutatore di programmi
Per apprendisti, muniti di diploma di ragioneria
diploma di 5 anni - la durata di 36 mesi.
e/o
equipollente
Gruppo D:
- programmatore analista;
contabile
con
responsabilità
di
controllo
delle
procedure
amministrative;
- web master
- system analyst
addetto
al
servizio
paghe
con
competenze
complessive
e
conoscenze
tecnico-legali sul diritto del lavoro;
- corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
- addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
- contabile con mansioni di concetto;
- determinatore di costi;
- programmatore analista;
- assistente del product manager;
- EDP auditor;
- analista di procedure organizzative.
Per apprendisti muniti di diploma di ragioneria e/o equipollente corso
di studi quinquennale - laurea - la durata è di 48 mesi.
Art. 93 - Obbligo formativo.
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la
qualifica
professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in
possesso
dell'apprendista con le seguenti modalità:
titolo di studio
formazione annua
(ore)
scuola dell'obbligo
attestato di qualifica professionale
diploma di scuola media superiore
laurea
laurea specialistica
120
100
80
60
40
La contrattazione di 2° livello potrà essere stabilito un
differente
impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della
formazione
interna ed esterna,
lavorativi,
tenendo conto delle
stagionali
della attività.
in coerenza con le cadenze dei periodi
esigenze determinate dalle fluttuazioni
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le
agevolazioni
previste dalla legge.
Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli
Enti
Bilaterali Regionali, così come quelle svolte presso più datori di
lavoro,
si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
E' in facoltà della Azienda o della Cooperativa anticipare in parte le
ore
di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei
corsi
attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese
nell'orario
normale di lavoro.
L'Ente Bilaterale può stipulare accordi con le Università o
scuole
specializzate che si baseranno su una forte integrazione fra
percorso
realizzato in azienda e quello realizzato negli atenei.
Art. 94 - Formazione: contenuti.
Le parti, richiamando la normativa vigente, delegano all'Ente
Bilaterale
Nazionale la definizione di regole condivise per l'individuazione
dei
contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del
Ministro
del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi
definiti
nel DM 20.5.99 e successive modificazioni e articolati nelle seguenti
4
aree di contenuti:
-
competenze relazionali
organizzazione ed economia
disciplina del rapporto di lavoro
sicurezza sul lavoro
Art. 95 - Tutor.
Le
parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso
le
Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste
ai
sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98
per
i lavoratori impegnati in qualità di "tutor", comprendendo fra
questi
anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle Aziende o
delle
Cooperative con meno di 15 dipendenti.
Art. 96 - Retribuzione.
All'apprendista compete una retribuzione pari a
nella
seguente tabella:
Gruppo A
quella
riportata
Paga di riferimento liv. 5
retribuzioni in %
periodo apprendistato
65%
75%
80%
90%
mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a
- maggiorenni 18 mesi
- minorenni
24 mesi
1-6
1-6
Gruppo B
7-12
7-12
13-18
13-18
--19-24
Paga di riferimento liv. 4
retribuzioni in %
periodo apprendistato
65%
75%
80%
90%
mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a
- maggiorenni 30 mesi
- minorenni
36 mesi
1-6
1-6
Gruppo C
7-12
7-12
13-24
13-24
25-30
25-36
Paga di riferimento liv. 3
retribuzioni in %
periodo apprendistato
65%
75%
80%
90%
mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a
- maggiorenni 36 mesi
1-6
Gruppo D
retribuzioni in %
7-12
13-24
25-36
Paga di riferimento liv. 2
65%
75%
80%
90%
periodo apprendistato
mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a
- maggiorenni 48 mesi
1-12
13-24
25-36
37-48
Art. 97 - Norma speciale.
E' consentita, in deroga all'articolo precedente, l'assunzione di
un
apprendista per i CED che occupino con contratto di lavoro a
tempo
indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche
il
titolare e/o il socio della Azienda.
Art. 98 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Aziende o
Cooperative
sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del
periodo
prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si
riferisca
alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro,
una
interruzione superiore a 1 anno.
Art. 99 - Trattamento normativo.
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo
stesso
trattamento normativo previsto dal presente contratto per i
lavoratori
della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla
data
di stipula del presente CCNL.
Art. 100 - Altri diritti previdenziali.
All'apprendista
maternità
spettano:
in
infortunio,
malattia
professionale
o
- infortunio e malattia professionale:
in base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei
lavoratori
appartenenti alle categorie per le
quali è previsto l'obbligo
tale
assicurazione;
- maternità:
spetta, senza alcun requisito minimo
di
maternità obbligatoria e facoltativa.
contributivo,
di
l'indennità
Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
(1) impartire o fare impartire nella Azienda o nella
Cooperativa,
all'apprendista
alle
sue
dipendenze, l'insegnamento necessario
al
fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
(2) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
(3) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non
sottoporlo
comunque
a
lavori superiori alle sue forze fisiche o che non
siano
attinenti
alla
lavorazione o alla mansione per il quale è
stato
assunto;
(4) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi
al
conseguimento di titoli di studio;
(5) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna
sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria
dei
corsi
di
insegnamento complementare e per i relativi esami,
nei
limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno;
(6) per gli apprendisti minori, informare periodicamente, e comunque
ad
intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o
chi
esercita
legalmente
la
patria
potestà,
dei
risultati
dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non
sono
considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività
nelle
quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al
lavoratore
qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli
di
riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni
normalmente
affidate al livello 6 del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di
tale
attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto
ai
compiti affidati all'apprendista.
Art. 102 - Doveri dell'apprendista.
L'apprendista deve:
(1) seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della
persona
da
questi
incaricata
della sua formazione professionale e
seguire
col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
(2) prestare la sua opera con la massima diligenza;
(3) frequentare assiduamente
e
diligenza
i
corsi
d'insegnamento
complementare;
(4) osservare le norme disciplinari generali previste dal
presente
contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni
di
azienda,
purché
questi ultimi non siano in contrasto con le
norme
contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al punto
del
presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
3
Art. 103 - Diritti dell'apprendista.
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la
legislazione
vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori
a
tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e alla
assistenza
prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi.
La
previsione del presente comma, nel caso di apprendista minore, i
genitori
o il tutore legale dovranno essere informati semestralmente sullo
stato
del suo apprendimento.
L'apprendista non potrà essere adibito a:
(a) lavoro straordinario
(b) lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna)
(c) lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore
Nota a verbale.
Le parti si riuniranno ogniqualvolta saranno apportate
o
integrazioni alle leggi vigenti in materia di apprendistato.
modifiche
Nota a verbale.
Agli apprendisti vanno riconosciuti tutti gli istituti contrattuali a
loro
applicabili.
Titolo XXVII - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 104.
Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti,
il
presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento
e
formazione
professionale
sono
finalizzate
all'arricchimento
e
all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le
mansioni
svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e
della
necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali,
le
Aziende o le Cooperativa realizzeranno idonee iniziative tecnicopratiche
per consentire:
un
i
soci
un
dei
efficace
inserimento
di
tutti
i
lavoratori
lavoratori e lavoratori neo-assunti;
proficuo aggiornamento dei lavoratori
dipendenti
dipendenti
e
e
soci
lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi
di
lavoro;
un
pronto
inserimento
dei lavoratori dipendenti e dei
soci
lavoratori
nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento
degli
stessi.
Titolo XXVIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO O DI REINSERIMENTO
Articolo 105.
Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai
sensi
dell'art.
54,
D.lgs. n. 276/03, mediante il quale
si
facilita
l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Articolo 106.
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione,
e
con una età compresa tra 29 e 32 anni;
lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
lavoratori
che,
per
qualsiasi
motivo, abbiano
avuto
una
interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore
di
24 mesi;
donne
disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con
apposito
decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
portatori di handicap.
Articolo 107.
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le
Aziende
o le Cooperative, applicanti il presente CCNL, che rispondano al
requisito
di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del
contratto
di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno
il
60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
Nota a verbale.
Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i
lavoratori
assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla
loro
assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano
stati
licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Articolo 108.
In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della
tipologia
media delle Aziende o delle Cooperative inquadrate dal presente
CCNL,
resta comunque garantita la facoltà per le Aziende e le Cooperative
di
promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo
dei
primi 3 lavoratori assunti con tale strumento.
Articolo 109.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è
il
puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
sottoscrizione
da
parte
del
lavoratore della
lettera
di
assunzione e dell'allegato progetto formativo;
progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di
legge,
indicante:
la durata del progetto stesso, la mansione e la
qualifica
professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero
delle
ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro
svolgimento,
le coperture assicurative che l'Azienda o la Cooperativa
riconoscerà
al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore nel caso di malattia o
di
infortunio
non lavorativo e la retribuzione garantita;
la
certificazione
da
parte dell'Ente Bilaterale del
suddetto
progetto formativo.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e
del
livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e
un
massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può,
essere
modificata estendendone il periodo.
per
alcun
motivo,
In qualsiasi momento l'Azienda o la Cooperativa può, viceversa, passare
il
lavoratore
dipendente o il socio lavoratore nel
ruolo
a
tempo
indeterminato.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici,
il
contratto
di inserimento, previa certificazione da parte
dell'Ente
bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica
del
lavoratore
dovranno essere aumentate per consentire
una
perfetta
conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con
la
sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Articolo 110.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori con contratto di
inserimento
si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione
del
titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio non sul
lavoro
dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione
e
lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo
di
calendario.
di
copertura
è comunque
fissato
in
70
giorni
In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 6
è
consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che
preveda
alla fine del percorso formativo il suddetto livello.
non
Articolo 111.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai
requisiti
di legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:
(a) liberamente elaborati dalla Azienda o dalla Cooperativa prevedendo
la
mansione
di
approdo, il percorso formativo "on
the
job",
la
formazione
teorica,
gli elementi di orientamento per la
conoscenza
basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e
individuando
- nominalmente - le risorse umane già presenti in
Azienda
o
in
Cooperative
che
occuperanno il ruolo di tutor
formativi
e
di
referenti per il lavoratore;
(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati
dall'Ente
Bilaterale Nazionale delegando allo stesso alcune delle funzioni
che
la normativa mette in carico alla Azienda o alla Cooperativa.
Articolo 112.
L'Ente Bilaterale Nazionale o Regionale svolgerà 2 distinte funzioni
in
merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i
contratti
di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nella azione
di
certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza
e
supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.
Articolo 113.
Per tutto quanto qui non previsto le parti demandano alla
legislazione
vigente,
agli orientamenti ministeriali che dovessero
emergere
e
stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale
vigenza
quadriennale all'Ente Bilaterale Nazionale.
Nota a verbale.
Le parti demandano all'Ente Bilaterale Nazionale in fase di definizione
e
certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di
inserimento
la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti
di
inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio
direttamente
inerenti le mansioni per cui vengono assunti.
Articolo 114.
Le parti convengono, che per quanto concerne i contratti di
reinserimento
fa testo, ed è quindi parte integrante del presente CCNL, l'accordo per
la
disciplina transitoria dei contratti di inserimento ai sensi del
titolo
VI, capo II, D.lgs. 10.9.03 n. 276, firmato dalle parti stipulanti
il
presente CCNL.
Titolo XXIX - LAVORATORI STUDENTI
Articolo 115.
Le parti convengono che:
a) Lavoratori studenti universitari.
A tali lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori sarà concesso 1
giorno
di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di
permesso
retribuiti sono elevati a 4. Ai lavoratori dipendenti e/o ai
soci
lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno
essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di
20
giorni l'anno;
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.
A tali
tanti
soci lavoratori e/o lavoratori dipendenti saranno concessi
giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di
diploma.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori predetti possono
essere
concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di
15
giorni l'anno.
L'Azienda
o
la Cooperativa potrà richiedere la produzione
delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
presente
articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20%
dei
lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori occupati dalla Azienda o
dalla
Cooperativa,
sempre compatibilmente con le esigenze
del
regolare
svolgimento della attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano
nella
retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali
e
assistenziali ai sensi della legge n. 402/96.
Titolo XXX -
CONTRATTO DI LAVORO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
CONTRATTO DI LAVORO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP
Articolo 116.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di
lavoratori
dipendenti o di soci lavoratori extracomunitari valgono le norme di
legge
e del presente CCNL.
Articolo 117.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di
lavoratori
dipendenti o di soci lavoratori portatori di handicap valgono le norme
di
legge e del presente CCNL.
Titolo XXXI - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Articolo 118.
Le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno periodicamente
al
fine
di
realizzare azioni positive atte a favorire
l'occupazione
femminile. A tal fine sarà costituito un Comitato per le pari
opportunità,
per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative,
anche
utilizzando le risorse degli Enti pubblici.
Sarà istituito entro 90 giorni un gruppo di lavoro per le pari
opportunità
composto da 2 delegati in rappresentanza di ciascuna delle
Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL.
Titolo XXXII - MOBBING
Articolo 119.
Per le parti stipulanti il presente CCNL è fondamentale avere in Azienda
o
in Cooperativa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della
dignità
e
inviolabilità
della
persona e alla correttezza
nei
rapporti
interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un
lavoratore
dipendente o un socio lavoratore, nei luoghi di lavoro, viene dai
colleghi
maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi
a
pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per
indurlo
alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una
Commissione
paritetica, composta da 2 rappresentanti per ogni parte stipulante
il
presente CCNL, per tutelare i lavoratori dipendenti e/o i soci
lavoratori
da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche
della
violenza, della persecuzione psicologica o della molestia nell'ambito
del
rapporto di lavoro.
Articolo 120.
Si possono avere vari tipi di 'mobbing':
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore
(bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.
Titolo XXXIII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' - PERMESSI RETRIBUITI
- PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI
- PERMESSI NON RETRIBUITI
Articolo 121.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore ha
riposo
settimanale nei modi previsti dalla legge, alla
presente
contratto fa esplicito riferimento.
diritto
quale
al
il
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le
attività
stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione,
pulizia
e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative
e
degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
Articolo 122.
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con
le
maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:
(a) festività nazionali:
- 25 aprile - ricorrenza della Liberazione
- 1 maggio- festa dei Lavoratori
- 2 giugno - festa della Repubblica
(b) festività infrasettimanali:
-
1° gennaio
Epifania
lunedì di Pasqua
15 agosto - Assunzione
1 novembre- Ognissanti
8 dicembre - Immacolata Concezione
25 dicembre - Natale
26 dicembre - S. Stefano
S. Patrono
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
per
i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore,
il
trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a 10
ore
maggiorate; in tale disciplina vanno ricomprese anche le festività
cadenti
di domenica.
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per
riposo
settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta 1
giornata
di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per
le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria
per
gravidanza e puerperio, la dipendente ha diritto a una
indennità
integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più quella
a
carico dell'INPS.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nel casi
di
coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni
di
sospensione
dal
servizio e dalla retribuzione
per
provvedimenti
disciplinari.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore che presta la propria
opera
nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale
retribuzione
giornaliera
la retribuzione per le ore di servizio
effettivamente
prestate, con la maggiorazione prevista dal presente CCNL.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre spostata alla
prima
domenica di novembre, il lavoratore dipendente o il socio
lavoratore
beneficeranno del trattamento previsto per le festività cadenti
di
domenica.
Gli importi giornalieri delle 4 festività abolite dal combinato
disposto
della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 26.12.85 n. 792, verranno
versate
all'Ente di Mutualità
della
retribuzione.
e
vengono
considerate
parte
integrante
Articolo 123.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore potranno essere
concessi
permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima
di
lavoro.
ora
Tali permessi retribuiti ammontano complessivamente a 24 ore all'anno.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o
in
parte usufruite, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore
hanno
diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente o il
socio
lavoratore potranno usufruire di permessi di breve durata recuperando
le
ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1
ora
al giorno.
Ai sensi dell'art. 11, legge 21.3.90 n. 3, in occasione di tutte
le
consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica,
coloro
che adempiano funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi
i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione
di
referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo
disposto dalla legge suddetta.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma
precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di
attività
lavorativa.
Articolo 124.
Le parti convengono che il lavoratore dipendente o il
lavoratore
socio
hanno diritto
sotto
elencati:
eventi
a
permessi
straordinari
retribuiti
per
i
casi
giorni
- matrimonio di un figlio
- nascita o adozione di un figlio
- decesso del padre, della madre, di un fratello,
di una sorella, di un coniuge, di figli
- decesso di un suocero, di un nonno
1
2
2
1
al lavoratore dipendente o al socio lavoratore donatore di midollo
osseo
saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria
alla
effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità
alla
donazione.
In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto
vincolo
di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o
nei
casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro di concerto con
il
lavoratore o con il socio lavoratore concorderà un congedo
straordinario
retribuito, nel limite massimo di 5 giorni di calendario, che
sarà
strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate
dalla
natura della disgrazia o dall'evento calamitoso.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente o il
socio
lavoratore potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili
dai
permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Articolo 125.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, che ne faccia
richiesta,
possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di
ore
all'anno.
Titolo XXXIV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
48
Articolo 126.
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà
del
lavoratore dipendente o del socio lavoratore, questi hanno diritto
alla
normale retribuzione per tutti i periodi della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di
pubblica
emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi
di
forza maggiore o di scioperi. In caso di diminuzione del
lavoro,
constatata
anche dai lavoratori dipendenti o dai soci lavoratori,
il
datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per
una
sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10
giorni;
in tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà
alcuna
mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR.
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti
dalla
volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore della Azienda
o
della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto
nei
limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Titolo XXXV - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Articolo 127.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un
di
mezzora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i
lavoratori
dipendenti, i soci lavoratori e il datore di lavoro.
minimo
Titolo XXXVI - CONGEDO PER MATRIMONIO
Articolo 128.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore non in prova sarà
concesso,
in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di
15
giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre
il
dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 ore di
normale
retribuzione.
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori il
trattamento
economico di cui sopra è corrisposto dalla Azienda o dalla Cooperativa
in
via anticipata ed è comprensivo dell'assegno dell'INPS.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal
lavoratore
dipendente o dal socio lavoratore, salvo casi eccezionali, con anticipo
di
15 giorni di calendario.
Entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale
dovrà
essere prodotto il certificato di matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
lavoratori
dipendenti o ai soci lavoratori con contratto a termine.
ai
Titolo XXXVII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO
Articolo 129.
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si
fa
riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303.
Al
lavoratore dipendente o al socio lavoratore ripresentatosi nel termine
di
30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del
servizio
militare di leva, saranno riconosciuti - agli effetti della anzianità il
periodo trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti,
comunque,
il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto, per
il
periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto
di
lavoro.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per
firma
volontaria
risolve il rapporto di lavoro, senza
il
diritto
al
riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Articolo 130.
Per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore impegnato
in
attività di servizio civile o in operazioni di soccorso alpino
e
speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle
norme
che disciplinano la materia e in particolare dal DPR n. 61 del marzo
1994,
dalla legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori impegnati in attività
di
servizio di protezione civile o pronto soccorso vengono riconosciuti
i
permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 ore nell'anno solare.
Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori "volontari in
servizio
civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di
sviluppo,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e
in
particolare dalle leggi nn. 49/97 e 266/91, le Aziende o le
Cooperativa,
compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi
di
aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti
gli
effetti, di durata anche superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2,
salvo
casi particolari.
Titolo XXXVIII - MATERNITA'
Articolo 131.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti
e
dai regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri
socie o dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204,
in
materia di permessi 'post partum', trovino applicazione in
alternativa
alla madre, anche nei confronti del padre sia lavoratore dipendente
che
socio lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle condizioni
previste
dall'art. 7, legge n. 1204/71, nonché dalla Sentenza n. 1/87 della
Corte
Costituzionale, Direttiva CEE n. 96/94, legge 8.3.00 n. 53 e D.lgs n.
151
del 26.3.01.
La lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice in gravidanza
ha
l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato
rilasciato
dall'Ufficiale sanitario o dal medico del Servizio sanitario nazionale
e
il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la
lavoratrice
dipendente e/o la socia lavoratrice è tenuta ad inviare al datore
di
lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita
del
bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato
di
assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36
n.
2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente o
la
socia lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata
nel
certificato medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e
il
parto stesso;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui
alla
lett. c);
(e) per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni.
Diritto
riconosciuto
anche
al
padre sia socio lavoratore che
lavoratore
dipendente
anche
se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi
della
legge 4.5.83 n. 184;
(f) durante il 1° anno di vita del bambino il datore di lavoro
deve
consentire alle madri lavoratrici dipendenti e/o socie lavoratrici
2
periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo
è
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6
ore.
Detti
periodi
di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e
comportano
il
diritto
alla
madre sia
lavoratrice
dipendente
che
socia
lavoratrice
di
uscire dalla Azienda e dalla Cooperativa; sono
di
mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dalla
Azienda
o
dalla
Cooperativa
quando la madre sia lavoratrice dipendente
che
socia
lavoratrice
voglia usufruire della camera di allattamento
o
dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle
dipendenze
dei locali di lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo
di
assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della
13a
mensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la
lavoratrice
dipendente e/o la socia lavoratrice ha diritto a una indennità
pari
all'80% della normale retribuzione posta a carico dell'INPS,
come
stabilito dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1,
legge
29.2.80 n. 33 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti
all'INPS
secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici dipendenti o delle socie
lavoratrici
assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede
direttamente
al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai
sensi
del comma 6, art. 1, legge 29.2.80 n. 33.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c)
devono
essere computati agli effetti indicati dall'art. 6, legge 30.12.71
n.
1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di
cui
all'ultimo comma, art. 7, legge 30.12.71 n. 1204.
La madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice ha diritto
alla
conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione
e
fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo eccezioni
previste
dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione della
attività
della Azienda o della Cooperativa, ultimazione per la quale la madre
sia
lavoratrice dipendente che socia lavoratrice era assunta o cessazione
del
rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era
stato
stipulato.
Titolo XXXIX - FERIE
Articolo 132.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore di cui al presente
CCNL
hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e
non
monetizzabili, nella misura di 28 giornate di calendario, salvo
quelle
previste per legge (fanciulli e adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la
distribuzione
dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
Compatibilmente con le esigenze della Azienda o della Cooperativa,
e
quelle dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori, è facoltà
del
datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a 2 settimane
di
calendario.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il
diritto
alle ferie è irrinunciabile e inalienabile.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in
servizio
il lavoratore dipendente o il socio lavoratore nel corso del periodo
di
ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente o del
socio
lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto
al
rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente o
socio
lavoratore la retribuzione di fatto.
al
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al
lavoratore
dipendente o al socio lavoratore tanti 12simi del periodo di ferie
al
quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro
prestato
nell'anno.
Titolo XL - ASPETTATIVA
Articolo 133.
Al
lavoratore dipendente o al socio lavoratore assunto
a
tempo
indeterminato, che ne faccia richiesta, deve essere concesso un periodo
di
aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad
alcun
effetto, continuativo o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno
di
anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che entro 7 giorni
della
scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per
riprendere
servizio è considerato dimissionario.
L'Azienda o la Cooperativa, qualora accerti che durante il periodo
di
aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato
la
concessione, può richiedere al lavoratore dipendente o al socio
lavoratore
di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, ammalato o infortunato
sul
lavoro, a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per
un
ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni:
che
siano
esibiti
dal
lavoratore
dipendente
o dal
socio
lavoratore
regolari certificati medici;
che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
che
il
periodo richiesto sia
considerato
di
aspettativa
senza
retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun
altro
effetto.
Titolo XLI - MALATTIA - INFORTUNI
Articolo 134.
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i
casi
di giustificato impedimento; inoltre il lavoratore dipendente o il
socio
lavoratore devono trasmettere entro 2 giorni il relativo
certificato
medico.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve dare immediata
notizia
di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore
di
lavoro, quando il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore
abbia
trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro
non
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia
potuto
inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL e all'Autorità
giudiziaria,
resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal
mancato
ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento,
le
assenze
scaturite
da
malattia
o
infortunio
sono
considerate
ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per
il
ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il
seguente
trattamento:
A) Periodo di comporto:
in
caso di malattia il lavoratore dipendente o il socio
lavoratore
non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, hanno
diritto
al
mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa di 6
mesi
fino
ad
un massimo di 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) anche a
cavallo
di 2 anni
solari;
in
caso di malattia il lavoratore dipendente o il socio
lavoratore
non in prova, con anzianità di sevizio superiore a 2 anni, hanno
diritto
al
mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non
continuative,
e
anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi
(anno
di 365 giorni) nel periodo di 3 anni;
in
caso di infortunio sul lavoro e/o malattia
professionale
il
lavoratore
dipendente o il socio lavoratore non in prova
hanno
diritto
alla
conservazione del posto fino a quando dura
l'inabilità
temporanea
che
impedisca
totalmente
e
di
fatto
al
socio
lavoratore e/o al
lavoratore dipendente medesimo di attendere
al
lavoro
e comunque non
oltre
la
data indicata nel
certificato
definitivo di abilitazione alla
ripresa del lavoro resta salvo
quanto
previsto dalla legge 6.8.75 n. 419
per la conservazione del posto
per
i lavoratori affetti da TBC;
in
caso di malattia professionale il lavoratore dipendente o
il
socio
lavoratore
non in prova hanno diritto alla conservazione
del
posto per
un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione
della
anzianità.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini
sopra
indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di
lavoro
senza obbligo di preavviso.
B) Trattamento economico.
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento
di
malattia infortunio o malattia professionale l'Azienda o la
Cooperativa
corrisponderà al lavoratore dipendente socio lavoratore, quanto appresso:
(a) caso di malattia:
(1) i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale
del
60%, solo se la malattia sia superiore a 10 giorni lavorativi;
(2) per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore con
anzianità
di
lavoro
fino a 2 anni: integrazione della prestazione INPS fino
a
garantire
il
80% dell'intero trattamento economico per i primi
6
mesi;
(3) per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore con
anzianità
di lavoro superiore a 2 anni: integrazione del trattamento INPS
fino
a
garantire
il 90% dell'intero trattamento economico per i primi
6
mesi;
caso di infortunio o malattia professionale:
(4) per il giorno
dell'infortunio
o
dell'inizio
della
malattia
professionale, il 100% della retribuzione percepita;
(5) per il 1°, 2°, 3°, giorno successivi alla data dell'evento il
60%
della retribuzione percepita;
(6) per i giorni successivi dal 4° giorno al 89° giorno una
integrazione
della
prestazione
INAIL nella misura del
40% della
retribuzione
percepita;
(7) dal 90° giorno e successivi l'integrazione della prestazione
INAIL
nella misura del 25% della retribuzione percepita.
Agli effetti retributivi, per ogni periodo di
si
inizia dal 1° giorno di assenza.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS e/o
per
qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.
malattia
INAIL
non
il
computo
riconoscono
Durante il periodo di prova non è dovuta al lavoratore dipendente
al
socio lavoratore nessuna integrazione da parte della Azienda o
della
Cooperativa.
o
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro
per
malattia sono espletate dalle USL alle quali spetta la
competenza
esclusiva di tale accertamento.
Per
consentire l'effettuazione delle visite fiscali il
lavoratore
dipendente o il socio lavoratore sono tenuti al rispetto delle
fasce
orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla
competente
Autorità sanitaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia
e
infortuni, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia
nazionali
che regionali.
Titolo XLII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Articolo 135.
L'anzianità di servizio decorre dal giorno della assunzione nella
Azienda
o nella Cooperativa, computando come intera la frazione di mese
superiore
a 15 giorni.
Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% della
retribuzione
nazionale e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a
di
compimento del biennio.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore dovranno essere
corrisposti
un totale di 5 scatti biennali di anzianità.
Titolo XLIII - GRATIFICA NATALIZIA - INDENNITA' VARIE
Articolo 136.
quello
In occasione delle feste natalizie l'Azienda o la Cooperativa
dovrà
corrispondere al lavoratore dipendente o al socio lavoratore un
importo
pari a 1 mensilità della retribuzione nazionale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto
a
tanti 12simi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di
lavoro
prestato presso la cooperativa o azienda.
Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni
è
computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.
Art. 137 - Indennità varie.
1) Indennità mezzi di locomozione:
l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente o
al
socio lavoratore che utilizza il proprio mezzo per il servizio
una
indennità mensile da concordarsi fra il datore di lavoro e il dipendente
o
il socio lavoratore.
2) Indennità per maneggio danaro:
al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere
di
continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori
che
comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete
una
indennità di cassa e di maneggio di danaro nella misura del 5%
mensile
della retribuzione nazionale.
3) Indennità in caso di morte:
in caso di morte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, il
TFR
e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a
norma
dell'art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico
del
lavoratore dipendente o del socio, ai parenti entro il 3° grado e
agli
affini entro il 2° grado. La ripartizione della indennità, se non vi
è
accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.
In
mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennità sono
attribuite
secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni
patto
anteriore alla morte del lavoratore dipendente o del socio
lavoratore
circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Titolo XLIV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA
PAGA
Articolo 138.
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente o al
socio
lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella
mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al
lavoratore
dipendente o al socio lavoratore la busta paga o prospetto equivalente
in
cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione
della
Azienda o della Cooperativa, il nome e il cognome del
lavoratore
dipendente o del socio lavoratore, il periodo di paga cui la
retribuzione
si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi
costituenti
la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a
quella
indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla
qualità
del denaro, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il
lavoratore
dipendente e/o socio lavoratore che non provveda, perde ogni diritto
al
reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero, inerente al rapporto
di
lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente e/o dal
socio
lavoratore, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione
del
rapporto di lavoro dello stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 CC, come modificato
dalla
legge 11.8.73 n. 533.
Titolo XLV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Articolo 139.
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto
di
lavoro, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero inferiore a
15
lavoratori dipendenti o soci lavoratori il datore di lavoro può
recedere
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto
con
raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento
per
le cause sotto elencate:
(a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della
Azienda
o della Cooperativa anche fra i dipendenti;
(b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
(c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
(d) appropriazione di beni della Azienda o della Cooperativa o di
terzi
sul luogo di lavoro;
(e) danneggiamento volontario di beni della Azienda o della Cooperativa;
(f) concorrenza con l'Azienda o con la Cooperativa in cui presta
la
propria opera;
(g) esecuzioni di lavori senza permesso,
nella
Azienda
o
nella
Cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
(h) falsificazione di documentazione della Azienda o della Cooperativa;
(i) assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di
6
giornate nel biennio anche non consecutive;
(j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il
2°
giorno dalla data di guarigione;
(k) cessazione della attività;
(l) gravi difficoltà economiche della Azienda o della Cooperativa
previa
consultazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente
CCNL.
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato sono stabiliti dal successivo articolo del presente CCNL.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore dall'Azienda
dalla
Cooperativa può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato
dando
preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo
a
certificare la data di ricevimento, nei termini stabili nel
successivo
articolo del presente contratto.
e/o
idoneo
Articolo 140.
I termini
CCNL
sono:
di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente
classificazione
quadro Direzione
quadro
livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5
livello 6
anzianità
fino a 5 anni
giorni
di calendario
50
40
35
30
25
20
10
10
anzianità
fino a 10 anni
giorni
di calendario
60
50
45
40
30
30
20
20
anzianità
oltre 10 anni
giorni
di calendario
90
60
55
50
35
30
30
30
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né
di
congedo matrimoniale.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore preavvisato potranno
essere
concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso
di
cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve
corrispondere
all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto
per
il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Il periodo di
preavviso
sarà computato agli effetti del TFR.
Titolo XLVI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Articolo 141.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore licenziato o
dimissionario
saranno corrisposti il trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297.
Titolo XLVII
- CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELLA AZIENDA
- LIQUIDAZIONE DELLA AZIENDA O DELLA COOPERATIVA
Articolo 142.
Per il trapasso, la cessione e il fallimento della Azienda
della
Cooperativa si fa riferimento alle disposizioni di legge.
o
Titolo XLVIII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Articolo 143.
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente o al socio
lavoratore
di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore
di
lavoro.
E' parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa
agli
indumenti che i lavoratori dipendenti o i soci lavoratori sono tenuti
ad
usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire
gli
strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
gli
attrezzi
e
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve conservare in
buono
stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua
disposizione
senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta
ed
ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a
sua
disposizione darà diritto all'Azienda od alla Cooperativa di
rivalersi
sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione
formale
dell'addebito.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente
e/o
il
socio
lavoratore deve riconsegnare al magazzino, al
personale
incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Titolo XLIX - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA
DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO
Articolo 144.
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le
condizioni
di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperative, convengono di promuovere
la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a
tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente o
del
socio lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dalle norme
di
legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti
vari
livelli, l'Azienda
mezzi
protettivi (esempio
osservando
tutte le precauzioni
dalla
legge o dagli
accordi
contrattuali
o la Cooperativa fornirà gratuitamente
ai
idonei
guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.)
igieniche.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore dovrà utilizzare secondo
le
disposizioni della Azienda o della Cooperativa, curando altresì
la
conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore deve prendersi cura
della
propria sicurezza e della propria salute e di quella degli
altri
lavoratori dipendenti presenti e/o soci lavoratori sul luogo di
lavoro,
sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori:
(1) osservano
di
le
disposizioni
e
le istruzioni impartite dal datore
lavoro
e
dai
superiori, ai fini della protezione
collettiva
e
individuale;
(2) utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature,
gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto
e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(3) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a
loro disposizione;
(4) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile
della
sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b)
e
c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono
a
conoscenza,
adoperandosi
direttamente,
in
caso
di
urgenza,
nell'ambito
delle
loro competenze e possibilità, per eliminare
o
ridurre
tali
deficienze o pericoli, dandone notizie al datore
di
lavoro o al responsabile della sicurezza;
(5) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi
di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(6) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono
di
loro
competenza,
ovvero che possono compromettere la
sicurezza
propria, di altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori;
(7) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(8) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile
della
sicurezza,
all'adempimento
di tutti gli
obblighi
imposti
dalla
Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza
e
la
salute
dei
lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori durante
il
lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire
una
Commissione paritetica composta da 2 persone per parte per
realizzare
quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.
Titolo L - DIVIETI
Articolo 145.
E' proibito al lavoratore dipendente o al socio lavoratore di prestare
la
propria opera presso Aziende o Cooperativa diverse da quella in cui
è
regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza
il
trattamento economico.
Titolo LI - RISARCIMENTO DANNI
Articolo 146.
I danni che comportano trattenute per il risarcimento devono
essere
contestati formalmente al lavoratore dipendente o al socio lavoratore
non
appena l'Azienda o la Cooperativa ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno
arrecato,
sarà
ratealmente trattenuto nella misura massima
del
10%
della
retribuzione di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale
sarà
trattenuto su tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore
dipendente
o al socio lavoratore a qualsiasi titolo.
Titolo LII - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Articolo 147.
E' costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e
Conciliazione,
composta da 12 membri di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e
6
nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(1) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione
e
applicazione
nella
Azienda o nella Cooperativa del presente CCNL
e
della
contrattazione
territoriale di 2°
livello,
regionale
o
provinciale o aziendale;
(2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per
gli
effetti
dell'articolo
che
segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi
tipo
in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
(3) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio
di
produzione
e
presenza" in caso di controversia fra le parti
nella
contrattazione territoriale di 2° livello, regionale o provinciale
o
aziendale;
(4) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole
Aziende
o
Cooperativa
di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL
e
dalle
sue
modificazioni e integrazioni, anche
in
ordine
alla
attuazione
della
parte retributiva e contributiva; il controllo
è
effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente
della
Azienda o di un solo socio lavoratore della Cooperativa: le Aziende
e
le
Cooperative
queste ultime sono tenute a fornire tutte le
notizie
necessarie alla Commissione;
(5) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale
in
caso
di
dubbio
o incertezza, su segnalazione di una delle
parti
stipulanti;
(6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse
presentarsi
in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(7) definire la classificazione del personale, come previsto dal
presente
CCNL;
(8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa
dal
presente CCNL.
Titolo LIII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 148.
Per
tutte le controversie individuali o collettive relative
alla
applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di
conciliazione
in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal
presente
articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui
alle
leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108, non derivanti da
provvedimènti
disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione
per
il tramite della Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione di
cui
al presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4
copie,
dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e/o dai
soci
lavoratori e dai datori di lavoro interessati. Due copie del
verbale
saranno inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (legge 11.8.73
n.
533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente e/o socio
lavoratore
che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta
a
richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione
alla
quale sia iscritta.
La Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione di cui presente
CCNL,
ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi
e
nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo
della
controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito
il
tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro
e
non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione
alla
parte contrapposta.
Titolo LIV - CODICE DISCIPLINARE
Art. 149 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore devono esplicare
l'attività
per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima
diligenza
e in particolare:
(1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o
chi
per
esso
e
adempiere a tutte le formalità che l'Azienda o
la
Cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore
di
lavoro
o
chi
per esso, nel rispetto delle norme del presente
CCNL
applicato in Azienda o Cooperativa e delle disposizioni attuative
con
la massima diligenza e assiduità;
(3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda
o
della
Cooperativa
evitando
di
propagare,
specialmente
alla
concorrenza ,
notizie riguardanti le strategie di mercato usate e
in
uso presso l'Azienda o la Cooperativa stessa;
(4) in merito alla posizione assegnata e ai compiti inerenti,
il
lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve evitare di trarre
in
qualsiasi
modo
profitti propri a danno della
Azienda
o
della
Cooperativa
in
cui
lavora, evitando altresì di assumere impegni
e
incarichi,
nonché
svolgere attività in contrasto con gli obblighi
e
doveri
derivanti
dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito
il
RDL 13.11.24 n. 1825 convertito in legge n. 562/25;
(5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di
presentazione,
con
la
clientela e il pubblico che per qualsiasi motivo
intrattiene
rapporti con l'Azienda o la Cooperativa;
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali
della
Azienda o della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario
di
lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della Azienda
o
della
Cooperativa,
ovvero che sia previsto dal presente CCNL o
da
disposizione legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o
la
Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non
contrastanti
con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Disposizioni disciplinari.
(8) I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori, che si
renderanno
inadempienti
dei
doveri inerenti alla attività
da
svolgere
in
riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati,
in
base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
- rimprovero verbale,
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione nazionale;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nazionale per un
periodo
non superiore a 10 giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave
del
rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente o del
socio
lavoratore,
senza aver loro preventivamente contestato
formalmente
l'addebito e averlo sentito in loro difesa; in ogni caso i
provvedimenti
disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto
del
fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con
comunicazione
scritta contenente la specificazione della infrazione commessa.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore avranno la possibilità
di
presentare le controdeduzioni a loro difesa entro 5 giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro
10
giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente
per
presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente o al
socio
lavoratore con lettera raccomandata r/r.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti
lavoratori
dipendenti o dei soci lavoratori che:
dei
(1) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per 1 o più
giorni
consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni;
(2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro
e/o
lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti
e
quanto altro esistente presso la cooperativa o azienda;
(5) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela
della
Azienda o della Cooperativa, da fornitori della stessa e che
comunque
le promuovano e/o le sollecitino;
(6) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL
nella
Azienda o nella Cooperativa, commettano atti che portino
pregiudizio
alla
sicurezza,
alla disciplina, all'igiene e
alla morale
della
Azienda o della Cooperativa.
E' evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto
saranno
adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la
sospensione
saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
Titolo LV - PATRONATI
Articolo 150.
Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano
di
parità, la loro attività all'interno delle Aziende o delle Cooperative.
Per
quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione
e/o
convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente
CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato
potranno
svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri
rappresentanti,
i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a
conoscenza
delle Aziende o delle Cooperative, muniti di documento di
riconoscimento
attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei
Patronati
interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende
o
Cooperativa le modalità per lo svolgimento della loro attività che
deve
attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i
rappresentanti
del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con
un
lavoratore dipendente e/o con un socio lavoratore della Azienda o
della
Cooperativa
per l'espletamento del mandato da questi conferito,
gli
stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva
comunicazione
alla Direzione della Azienda o alla Direzione della Cooperativa, la
quale
provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente e/o al socio
lavoratore
interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il
tempo
necessario,
sempre
che non ostino motivi di
carattere
tecnicoorganizzativo,
I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi
a
disposizione dalle Aziende o dalle Cooperative per informazioni
di
carattere generale.
Titolo LVI - ENTI BILATERALI
Articolo 151.
Le
parti, per quanto riguarda gli Enti Bilaterali, richiamano
il
Protocollo di Intesa 15.6.05, che in sintesi recita:"il CNAI, l'UNCI e
la
CISAL - concordano - a fronte dei CCNL stipulati e stipulanti,
a
costituire Enti Bilaterali:
(1) CNAI - CISAL
(2) UNCI - CISAL
pur riconfermando l'intenzione di raggiungere al più presto l'obiettivo
di
Enti Bilaterali unici per tutte le parti stipulanti la
contrattazione
collettiva nazionale di lavoro posta in essere dal CNAI, dall'UNCI e
dalla
CISAL."
Titolo LVII - FORMAZIONE CONTINUA
Articolo 152.
Le parti, sempre temendo conto del Protocollo di Intesa 15.6.05,
demandano
ai costituendi Fondi per la Formazione Continua, la creazione
la
gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti
dedicati
alla formazione e all'aggiornamento professionale.
e
Tali servizi, pur considerando l'oggettiva differenziazione dei
fabbisogni
formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali
di
accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori
inquadrati
dal presente CCNL.
Titolo LVIII - PENSIONE COMPLEMENTARE
Art. 153 - Campo di applicazione.
Le
parti, sempre tenendo conto del Protocollo di Intesa
15.6.05,
decideranno circa l'adesione e la contribuzione da parte dei
lavoratori
dipendenti o dei soci lavoratori e delle Aziende o delle Cooperative,
alle
prestazioni di previdenza complementare offerte dai Fondi costituiti.
Titolo LIX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Articolo 154.
Le parti firmatarie del presente CCNL provvederanno a stipulare un
accordo
nazionale
per
la
realizzazione
dei
contratti
territoriali
di
riallineamento retributivo da raggiungere entro 36 mesi. Tale accordo
deve
prevedere,
in forme e tempi prestabiliti, programmi
di
graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori dipendenti e/o
dei
soci lavoratori ai livelli previsti dai CCNL e ad essi viene
riconosciuta
validità pari a quella attribuita ai CCNL ai fini di riconoscimenti
di
tutti i benefici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Proprietà privata.
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e
completa
proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale
o
parziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi
ogni
azione a salvaguardia dei loro diritti.
Quote di servizio.
Le Organizzazioni stipulanti rispetto alle quote di servizio
faranno
riferimento al Protocollo di Intesa aggiuntivo al rinnovo dei
CCNL
13.12.04.
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