ûûûûû Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE E PER I DIPENDENTI SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE NEL SETTORE "TERZIARIO E SERVIZI" ESERCENTI L'ATTIVITA' CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED) (in vigore dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2009) testo ufficiale luglio 2005 L'anno 2005 il giorno 20 luglio in Roma tra - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI) rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo; - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo (UCICT) rappresentata dal Presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo; - Unione Nazionale Cooperativa Italiane (UNCI) rappresentata dal Presidente nazionale Luciano D'Ulizia assistito dal Consigliere di Presidenza delegato Michele Marinelli e dal Consigliere di Presidenza Settimio Marchione e - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL) rappresentata dal Segretario generale Francesco Cavallaro, dal Segretario confederale Ulderico Cancilla; - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (FENASALCCISAL) rappresentata dal Segretario generale Adriano Cosimati e dai Segretari nazionali Aurora Pitzolu, Enzo Natalini e Giuseppe Nicosia si è stipulato il CCNL per i dipendenti delle Aziende e per i dipendenti soci lavoratori delle Società Cooperative nel Settore "Terziario e Servizi" esercenti l'attività di Centri Elaborazione Dati (CED). e CNAI UCICT UNCI CISAL FENASALC PREMESSA Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in una ottica di rilancio reale della occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale della economia e della produttività del Paese. Le parti ritengono che per il rilancio della occupazione, in una ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento alla azienda di tipo tradizionale della cooperativa o azienda caratterizzata dalla figura del socio lavoratore co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio lavoratore co-imprenditore, infatti, garantirà un adeguamento della azione produttiva ai cicli della economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sulla occupazione. Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla legge 3.4.01 n. 142 e, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6 che prevede per le Cooperativa la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla legge 14.2.03 n. 30 e dal D.lgs n. 276/03 e dal D.lgs. n. del 6.10.04. 251 In detto Regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, legge n. 142/01 - art. 9, legge n. 30/03) il compenso sarà parametrato al solo trattamento minimo (solo retribuzione nazionale) previsto nel presente CCNL. Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi della Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio della impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea. Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione della impresa cooperativa e della impresa aziendale in Italia. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione: il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, e uno standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto; il secondo, di livello territoriale, provinciale o regionale o aziendale, equiparato a quello nazionale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le Aziende e le Cooperative si trovano ad operare. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle Aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto e accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali. Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita. Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonché degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente. Le parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Articolo 1. Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutti i Centri Elaborazione Dati (CED), "Settore Terziario - Servizi", costituiti sotto qualsiasi forma. Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages" dagli addetti al settore occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative cosi come richiamate e regolamentate dal presente accordo. Per i CED costituiti in società cooperativa si richiamano gli artt. 3 e 6, legge 3.4.01 n. 142. A titolo indicativo il presente CCNL si applica ai: Area Amministrativa, Tecnica e Giuridica - Centri elaborazione dati contabili; - Centri elaborazione cedolini paghe; - Centri elaborazione "data entry"; - Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; - Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato e/o agricoltura e/o industria; - Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale; - Centri elaborazione dati per attività di "mailing" e "publishing"; - Centri elaborazione dati operanti come "Internet Provider"; - Centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità "on line"; - Centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete; - altri Centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali e/o della Unione Europea, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende o delle Cooperative alla applicazione del presente CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate 'ad personam'. Per quanto non espressamente previsto dal presente le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro. CCNL valgono Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONALE E TERRITORIALE Articolo 2. Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso: (a) contrattazione nazionale di 1° livello: contratto nazionale di settore; (b) contrattazione territoriale di 2° livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale. Articolo 3. La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Aziende e/o alle Cooperativa il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL. Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale. durata Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti stipulanti il presente CCNL dia, almeno 3 mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL, per consentire l'apertura delle trattative. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti ai soci lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata 'indennità di vacanza contrattuale' (IVC). L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del d'inflazione programmato, applicato alla retribuzione nazionale. e tasso Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% della inflazione programmata sempre calcolata sulla retribuzione nazionale. Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, la IVC cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale. Alla contrattazione collettiva nazionale di 1° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: - costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione; - regolamentazione e determinazione delle quote sindacali Articolo 4. La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale, di 2° livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello, cioè alla contrattazione nazionale. Alla contrattazione collettiva territoriale di 2° livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: (a) possibilità di di lavoro che può corso dell'anno; una diversa essere svolto articolazione in modo dell'orario differenziato normale nel (b) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione Presenza". Detto elemento sarà concordato in sede regionale o provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore, e correlato dai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella Azienda o nella Cooperativa tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali; (c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n. 626/94 e successive modifiche in materia di sicurezza sul posto di lavoro; (d) attuazione della disciplina della formazione professionale; (e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di 2° livello, mediante specifiche clausole di rinvio. L'accordo di durata quadriennale. 2° livello regionale o provinciale o aziendale ha Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura. La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno 1 mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del presente CCNL. Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dalla apertura delle trattative. Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE Articolo 5. Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle Aziende e delle Cooperative, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle Convenzioni nn. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente e in piena autonomia. Articolo 6. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente CCNL, il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. Articolo 7. Le parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita a una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese e alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL. Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo e in genere. Il Protocollo presente CCNL. suddetto è da considerarsi parte integrante del In particolare si conferma l'obbligo per le aziende e per le imprese cooperative aderenti o meno alle parti stipulanti, che applicano il presente contratto, al versamento di un contributo per assistenza contrattuale pari allo 0,50% del monte salari denunciato all'INPS. Nota a verbale. Il predetto contributo, per quanto riguarda l'UNCI, va versato sul DM/10 come da convenzione con l'INPS, esplicitata nella Circolare n. 105/03. Titolo IV - DECORRENZA - DURATA Articolo 8. Il presente CCNL decorre dal 1° agosto 2005 e scadrà il 31 luglio 2009, per la materia di natura economica scadrà il 31 luglio 2007. Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. Titolo V - ESCLUSIVITA' DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI Articolo 9. Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la preventiva autorizzazione. riproduzione parziale o totale senza In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Articolo 10. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del e delle politiche sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali interessati. le lavoro Articolo 11. Le Aziende e le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio o neoassunto copia del presente CCNL. Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO Articolo 12. Le norme del presente CCNL e gli allegati del medesimo (il Protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole medie aziende, lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento e l'accordo per i rinnovi contrattuali, accordo su "apprendistato") sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, ovvero delle Aziende o delle Cooperative, dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, e sono impegnativi per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti. Titolo VII - MOBILITA' E MERCATO DEL LAVORO Articolo 13. Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Aziende o delle Cooperative, degli strumenti di idonei legge e i contratti di solidarietà (legge 23.7.91 n. 223 e legge 19.7.93 n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro. Le parti, altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di: (1) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga; (2) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro; (3) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore. Titolo VIII - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO Art. 14 - Premessa. Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.lgs. 10.9.03 n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa alle Aziende o alle Cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole seguono tipologie negoziali disciplinate negli articoli che rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL. parti in Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali. Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare: - per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19, 20 - per il lavoro intermittente: artt. 21 e 22 - per il lavoro ripartito: art. 223 Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e ss., D.lgs. 10.9.03 n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato della Azienda o della Cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore". Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 6.9.01 n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l'Azienda o la Cooperativa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività della Azienda o della Cooperativa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: (1) punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; (2) per l'esecuzione di una opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; (3) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; (4) per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale. Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: (1) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; (2) per servizi di pulizia, custodia, portineria; (3) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; (4) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; (5) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; (6) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; (7) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21.6.99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente Bilaterale Nazionale mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL. Art. 18 - Obblighi di informazione. L'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale: il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi; - ogni 12 mesi, anche per il tramite della Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione all'Ente Bilaterale Nazionale. andrà effettuata entro il 1° marzo Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati. Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 16 e 17 presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico della Azienda o della Cooperativa la contrattazione di 2° livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in Azienda o in Cooperativa. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in Azienda o in Cooperativa. I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori della Azienda o della Cooperativa utilizzatrice. Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'Azienda o la Cooperativa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, legge 20.5.70 n. 300. I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico della Azienda o della Cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Art. 20 - Soglie numeriche. I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso una Azienda o una Cooperativa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 16 e 17, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: lavoratori dipendenti contratti flessibili da 0 a 5 01 da 6 a 10 02 da 11 a 15 04 da 16 a 30 05 (segue) lavoratori dipendenti contratti flessibili da 31 a 50 08 da 51 a 100 10 per ogni 100 ulteriore 100 La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nella Azienda o nella Cooperativa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni. Art. 21 - Lavoro intermittente. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi: (a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 70; (b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; (c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali e in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL. Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modificaabrogazione sarà competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale. Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente al precedente comma 1, lett. c) s'intende: di cui (1) per "fine settimana" il periodo che va dalla apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica; (2) per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre; (3) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio; (4) per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua. Il contratto tempo di lavoro intermittente può essere stipulato a indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 6.9.01 n. 368. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo alla Sede Provinciale dell'UCICT o dell'UNCI competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente Bilaterale Nazionale. Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente. Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore di rispondere alla chiamata della Azienda o della Cooperativa, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore dipendente o il socio lavoratore stesso garantisce la disponibilità alla Azienda o alla Cooperativa in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 15% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 36 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10.3.04 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare l'Azienda o la Cooperativa entro 24 ore dall'evento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore intermittente non è computato nell'organico della Azienda o della Cooperativa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Art. 23 - Lavoro ripartito. Tenuto presente che già con i CCNL precedentemente stipulati tra le parti è stato previsto questo tipo di lavoro, la contrattazione territoriale di 2° livello regionale o provinciale o aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a 2 lavoratori dipendenti e/o a 2 soci lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (jobsharing), tenendo presente che i 2 lavoratori, lavoratori dipendenti o soci lavoratori: (a) assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni lavoratore dipendente e/o socio lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa; (b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all'altro obbligato; (c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori dipendenti o i soci lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro; (d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori dipendente o di uno dei soci lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della Azienda o della Cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 CC; (e) il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL. In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5, D.lgs. 10.9.03 n. 276. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° anno all'Ente Bilaterale Nazionale. marzo di ogni Art. 24 - Gestione delle controversie. In caso di controversie tra Azienda o tra Cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sulla applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie e i loro assistiti, quanto segue: (a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale o all'Ente Bilaterale Regionale e successiva attivazione della Commissione di Conciliazione istituita, come da norma, da 3 arbitri, 1 datoriale, 1 delle Associazioni dei lavoratori e 1 - con funzioni di Presidente nominato dal locale DPL; (b) per controversie sulla applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all'Ente Bilaterale Regionale (se costituita), ai fini di consentirne una attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale. Nota a verbale. A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo demandate temporaneamente all'Ente Bilaterale Nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale. Titolo IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Articolo 25. I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria articolata su 6 livelli, oltre i Quadri e i Quadri di Direzione, alla quale corrispondono 6 livelli minimi retributivi mensili. I valori minimi retributivi mensili sono quelli appresso riportati. L'inquadramento delle varie mansioni nelle verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei singole categorie profili sotto enunciati. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali contenuto professionale delle mansioni in esse considerate e valore esemplificativo minimo. del hanno Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti. Quadri. A questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente e tecnicamente il CED, assumendosi dirette responsabilità nella gestione delle procedure e nella direzione del personale. Esemplificazione: - capo del personale - responsabile pubbliche relazioni - responsabili di filiale operativa Livello 1. Appartengono a questo livello i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza, esplicano funzioni direttive sovrintendendo alla intera attività del CED, con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa. Esemplificazioni: - capo di ufficio tecnico; - capo Centro EDP; - analista sistemista; - capo ufficio amministrativo; - responsabile commerciale; - responsabile public relations; - responsabile ricerche statistiche; - direttore di logistica; - "system manager"; - "la n manager"; - "security manager"; altre qualifiche di valore equivalente non comprese suddetta esemplificazione. nella Livello 2. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate esperienze, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica e adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica, nonché eventuali responsabilità per quanto riguarda il rispetto di scadenze legislative o amministrative. Esemplificazioni: - programmatore analista; contabile con responsabilità di procedure amministrative; - addetto alla segreteria di direzione; - addetto specializzato di EDP; - capo servizio qualità; controllo delle - "web master"; - "system analyst"; - specialista controllo di qualità; - addetto alla esecuzione di progetti o parte di essi; - assistente del "product manager"; - altre qualifiche di valore equivalente non comprese suddetta esemplificazione. nella Livello 3. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo della attività di altri dipendenti. Esemplificazioni: - programmatore senior per applicativi SW; - contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo e tributario; - impiegato amministrativo con conoscenza, comunque acquisita, dell'intero processo lavorativo; - responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro; - programmatore EDP; - steno-dattilografo in lingue estere; - operatore di elaboratore con controllo di flusso; - schedulatore flussista; - contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere a titolo di esemplificazione non esaustiva i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili; - programmatore minutatore di programmi; - altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione. Livello 5. Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste specifiche e particolari conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Esemplificazioni: - contabile d'ordine; - digitatore EDP; - addetto al controllo macchine EDP; - addetto alle paghe; - fatturista; - protocollista; - operatore di macchine perforatrici e verificatrici; - on-line assistant (help desk); - altre qualifiche di valore equivalente non comprese suddetta esemplificazione. nella Livello 6. A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansione di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, oltre, nonché lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. Esemplificazioni: - centralinista; - dattilografo; - schedarista; - archivista; - codificatore; - addetto alla Segreteria; - operatore call-center, in audio e/o in video; - operatore di controllo per IP; - addetto alle pulizie; - fattorino; - usciere; - altre qualifiche di valore equivalente non comprese suddetta esemplificazione. Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli nella classificazione quadro di Direzione quadro livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 livello 6 qualifiche impiegato impiegato impiegato impiegato impiegato impiegato impiegato impiegato - operaio specializzato operaio qualificato operaio operaio L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di base nazionale. paga L'inquadramento del personale dipendente nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate nell'art. 25, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicate nelle declaratorie stesse. Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente CCNL la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" si intende indicativa della categoria, impiegati e operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate, di impiegati, operaio o socio lavoratore. Titolo X - AUTOMATISMI DI CARRIERA Articolo 26. Al fine di garantire per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con modalità ordinaria di acquisire necessarie competenze professionali e le conoscenze specifiche sulle procedure operative seguite in Azienda o in Cooperativa, è consentita per i neo-assunti con più di 29 anni di età la possibilità di inquadramento nel 6° livello, secondo la tabella temporale riportata nel comma successivo. I lavoratori assunti al 5° livello con automatismi di carriera avranno la seguente progressione: livello di assunzione livello di approdo periodo livello 6 livello 4 1-12 mesi oltre il periodo di prova livello 6 livello 5 1-24 mesi oltre il periodo di prova Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello di transito in cui saranno progressivamente inquadrati. Superato il periodo di prova, la progressione di carriera non sarà soggetta ad alcuna valutazione e non potrà essere posticipata per nessuna causa. Titolo XI - QUADRI Art. 27 - Orario part-time speciale per Quadri. Per i Quadri, in deroga al successivo art. 28, è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time con il limite minimo di 16 ore mensili. L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore. a 30 Art. 28 - Formazione e aggiornamento. Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma delle lavorazioni e servizi, le Aziende o le Cooperative favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri. Art. 29 - Assegnazione della qualifica. L'assegnazione del alle mansioni superiori di lavoratori assenti diviene definitiva quando si di calendario. lavoratore dipendente o del socio di Quadro, che non sia avvenuta in con del diritto alla conservazione lavoratore sostituzione posto, sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni Art. 30 - Polizza assicurativa. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'Azienda o la Cooperativa è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Art. 31 - Indennità di funzione. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte della Azienda o della Cooperativa, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione pari ad E 130,00 lordi per 13 mensilità. Titolo XII - QUADRI DI DIREZIONE Art. 32 - Declaratoria. Al fine di premiare e incentivare la permanenza nelle Aziende o nelle Cooperative dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori con altissima professionalità, le parti ravvisano l'utilità di attivare una figura intermedia tra il Quadro e il personale dirigente. Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale è individuata nel Quadro di direzione. Questa qualifica, sfuggendo alla declaratoria di cui all'art. 25 del presente contratto, non è contraddistinta dallo svolgimento di specifiche mansioni o ruoli all'interno del ciclo lavorativo aziendale, ma dalla libera valutazione, effettuata dalla Azienda o dalla Cooperativa, del valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all'interno della Azienda o della Cooperativa. Art. 33 - Accesso alla qualifica. La qualifica di Quadro di direzione è attribuita liberamente dalla Azienda o dalla Cooperativa ai lavoratori dipendenti o a soci lavoratori che, secondo il suo insindacabile giudizio, abbiano maturato le competenze professionali e dimostrato il loro impegno nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Trattandosi di una qualifica meritocratica, non è previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica ovvero nel ruolo. La nomina deve essere comunicata all'interessato in forma scritta unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o normativi per i quali è prevista la modifica migliorativa rispetto al presente CCNL. In caso di non adesione alla previsione di cui al successivo art. 34, la nomina sarà 'subjudice' sino alla sua avvenuta certificazione da parte dell'Ente bilaterale che lo comunicherà, quale che sia l'esito del lodo, con raccomandata alla Azienda o alla Cooperativa e al Quadro. Art. 34 - Minimi retributivi. Per la qualifica di Quadro di direzione è richiesta, in caso di contrattazione individuale, una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i Quadri maggiorata del 10%. Nel caso di applicazione di quanto previsto dal successivo articolo, la maggiorazione sarà quella prevista dal CCNL richiamato e comunque mai inferiore a quanto fissato nel comma precedente del presente articolo. Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricomprese le altre voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi aziendali e ogni altra indennità economica che possa essere riconducibile a contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Art. 35 - Norme di salvaguardia. Per la definizione dei contenuti economici e contrattuali della qualifica di Quadro di direzione è necessaria della certificazione dell'Ente Bilaterale nazionale o regionale. Le parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica di Quadro di direzione possa essere connessa con la diminuzione di qualsiasi tutela prevista dalla legge o dal presente contratto. Pertanto in presente contratto. caso di controversie fa sempre fede il testo del Titolo XIII - TRATTAMENTO ECONOMICO Articolo 36. Ai rispettivi personale corrisponde un sotto elencata: livelli valore previsti di dalla retribuzione classificazione nazionale del mensile come classifica del personale minimo tabellare (a) quadro livello livello livello livello livello livello 1 2 3 4 5 6 847,00 671,53 600,02 552,16 485,23 390,66 300,00 ex contingenza paga base nazionale dal 1.1.05 (b) 542,28 526,79 521,62 518,01 514,91 512,33 502,33 (c) 1.389,28 1.198,32 1.121,64 1.040,17 1.000,14 902,99 802,33 Nota a verbale. Per "retribuzione nazionale" si intendono nella tabella sopra citata. gli importi indicati Per "retribuzione di fatto" si intende la somma percepita dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, comprensiva di: retribuzione nazionale, eventuali scatti di anzianità, terzi elementi, ecc. La normale retribuzione del socio lavoratore e del lavoratore dipendente è costituta dalle seguenti voci: (a) retribuzione nazionale; (b) elemento economico "premio produzione presenza", di cui al presente CCNL; (c) eventuali scatti di anzianità, di cui al presente CCNL; (d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia di 1° che di 2° livello di cui al presente CCNL. L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere calcolato fra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione 2° livello. di La quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per i divisori convenzionali: - 168 per il personale la cui durata di lavoro è di 40 ore settimanali - 195 per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. Titolo XIV - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY Articolo 37. Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte. Articolo 38. Al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore. Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi, il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore dipendente e/o socio lavoratore. Articolo 39. Vengono considerati "jolly" quei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori cui l'Azienda e/o la Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nella Azienda e/o nella Cooperativa stessa. L'inquadramento dei "jolly" sarà al livello immediatamente a quello della generalità delle singole mansioni svolte. superiore Titolo XV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA Articolo 40. L'assunzione legge. L'assunzione seguenti indicazioni: del personale sarà effettuata secondo le dovrà risultare da atto scritto, norme contenente di le (1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro; (2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato; (3) la durata del periodo di prova; (4) la qualifica e il livello d'inquadramento; (5) il trattamento economico. La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge. L'Azienda e/o la Cooperativa deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL. Articolo 41. Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti: (1) libretto di lavoro o documento sostitutivo e autocertificazione di disoccupazione; (2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori dipendenti e/o per i soci lavoratori che ne sono in possesso; (3) libretto sanitario per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge; (4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali; (5) accettazione della lettera di assunzione; (6) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito; (7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende e/o Cooperativa; (8) certificati o diplomi degli studi compiuti, o attestazione dei corsi di addestramento frequentati; (9) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso; (10)dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11.11.83 n. 638; (11)liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa; (12)altri documenti e certificati che l'Azienda o la Cooperativa richiederà per le proprie esigenze. Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore dovrà dichiarare alla Azienda o alla Cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti. Se si tratta di lavoratore dipendente e/o socio lavoratore apprendista all'atto della assunzione dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti. L'Azienda o che trattiene. Articolo 42. la Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore potrà essere sottoposto, prima della assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia della Azienda o della Cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato. Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggiore gravosità con la propria idoneità fisica. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore. Articolo 43. In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, legge n. 223 del 23.7.91, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva: le assunzioni dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori con qualifiche comprese nei livelli 1 e 2; le assunzioni dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori con qualifiche comprese nei livelli 3 e 4 a condizione che abbiano già prestato servizi o presso Aziende e Cooperativa medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di o attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere. studio Titolo XVI - PERIODO DI PROVA Articolo 44. La durata massima del periodo di prova per i Quadri, gli impiegati e gli operai è di: livello giorni di effettiva prestazione lavorativa quadro di Direzione quadro 1 2 - 3 4 5 6 150 120 60 45 30 20 15 Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al TFR. Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire la prova per il tempo ______mo necessario, di fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia la retribuzione. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà cumulato nella anzianità di servizio. Titolo XVII - ORARIO DI LAVORO Articolo 45. La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle Aziende e delle __________ è fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione. Sempre nel limite dell'orario settimanale è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore. I Centri Elaborazione Dati (CED) - Aziende o Cooperative - che per la loro articolazione organizzativa interna e/o per le specificità del settore di mercato operano con orari di lavoro: (1) lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana; (2) lunghissima: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni; (3) ore 24: per i CED che non operano mai interruzioni nella attività, possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili. I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori assunti con l'indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo. Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno aumento dell'orario lavorativo per i contratti part-time. attribuirà o di Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede una applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Azienda e della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23. La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di 3 frazioni. Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione territoriale 2° livello regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL. di Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Azienda o dalla Cooperativa senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro. Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore. Art. 46 - Banca ore. Possono essere accantonate nella banca ore fino ad un massimo di 32 ore. In aggiunta confluire alle prestazioni di lavoro straordinario possono nella banca ore, se attivata dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, anche le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali. Art. 47 - Flessibilità tempestiva. Per necessità a causa della intensità della attività le Aziende le Cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale. e In relazione alle esigenze di cui sopra le Aziende e le Cooperative, per soddisfare la domanda di richiesta, l'orario complessivo annuale di 40 ore per 52 settimane, potrà essere distribuito nel corso dell'anno con un aumento settimanale 10 ore per un massimo di 26 settimane all'anno. Il recupero deve essere effettuato nei periodi di minore lavoro, se non recuperate le ore prestate in più, queste devono essere retribuite con maggiorazione del 10%. La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione avvenire entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità. dovrà Art. 48 - Prestatori di lavoro discontinuo. Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede una applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente o del socio lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei limiti di 48 ore settimanali. Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio: - custodi guardiani diurni e notturni portieri uscieri e inservienti commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti personale addetto ai lavori di carico e scarico addetti ai centralini telefonici privati Art. 49 - Reperibilità. Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente o del socio lavoratore. La richiesta della Azienda o della Cooperativa deve essere presentata in forma scritta al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, che se accetta, provvede a firmare una apposita comunicazione di servizio. La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio. La reperibilità può essere: (1) esterna: demandata alla contrattazione tra le parti stipulanti il presente CCNL che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata e il compenso; (2) interna: il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è reperibile nelle ore notturne all'interno della Azienda o della Cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della Azienda o della Cooperativa. La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in due seguenti opzioni: una delle (1) con un assegno 'ad personam' di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all'art. 97, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza; (2) con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue. Ove si richieda l'effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario o straordinario festivo notturno. sul festivo Art. 50 - Richiamo in servizio. Se il lavoratore dipendente o il socio lavoratore in riposo venga richiamato in servizio a fronte di esigenze organizzative per svolgere la prestazione lavorativa con preavviso non superiore a 24 ore spetta un compenso orario lordo forfettario bilanciato pari al 10% da calcolare sulla retribuzione nazionale nel caso di prestazione effettuata. Titolo XVIII - TELELAVORO Articolo 51. Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dalla esistenza di una di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore opera e l'Azienda o la Cooperativa. rete Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della Azienda o della Cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla Azienda o alla Cooperativa. Il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali della Azienda o della Cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Azienda o della Cooperativa. Articolo 52. Il telelavoro può essere di 3 tipi: - domiciliare: svolto nella abitazione del telelavorista; - mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili; remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali. Articolo 53. Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nella abitazione del socio lavoratore o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il Centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa o azienda. Articolo 54. Il la telelavoro ha carattere volontario sia per l'Azienda sia per Cooperativa che per il lavoratore dipendente che per il socio lavoratore. Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle parti stipulanti il presente CCNL. Articolo 55. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore comparabile che svolge attività nei locali della Azienda o della Cooperativa. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto a una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito. Articolo 56. L'Azienda o la Cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore per fini professionali. L'Azienda o la Cooperativa provvederà ad informare il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità di tali norme e regole è in telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore. capo al E' demandata alla contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione. Articolo 57. L'Azienda o la Cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del D.lgs. 19.7.94 n. 626 di recepimento della Direttiva n. 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi. Articolo 58. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso l'Azienda o la Cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. L'Azienda o la Cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici. Articolo 59. L'Azienda o la Cooperativa responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla Direttiva n. 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto. La contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri. Articolo 60. Alla contrattazione presente CCNL è demandato: da effettuarsi tra le parti stipulanti il l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa o azienda; il carico di lavoro; eventuale fascia di reperibilità; la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione della organizzazione al telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore. Articolo 61. Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro. Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal D.lgs. n. 66/03: - art. 3 art. 4 art. 5 art. 7 art. 8 artt. 12 e 13 - orario normale di lavoro settimanale durata massima dell'orario settimanale lavoro straordinario riposo giornaliero pause - organizzazione e durata del lavoro notturno Articolo 62. Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all'interno della o della Cooperativa. Azienda Articolo 63. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore. Titolo XIX - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO Articolo 64. Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' art. 1, RDL n. 692/23, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni. A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3, RDL n. 1955/23). I lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori di cui sopra hanno diritto a una indennità speciale nella misura del 20% della retribuzione nazionale. Titolo XX - ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI DI MINORE ETA' Articolo 65. L'orario di lavoro dei minori di età, tra i 15 anni compiuti e i 18 anni compiuti, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezzo. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezzo, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggiore durata assorbe quella di minore durata. L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari. Titolo XXI - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO Articolo 66. Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, saranno retribuite con una maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione nazionale, quale corrispettivo del maggiore disagio per il lavoro prestato. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge. Articolo 67. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% da calcolarsi sulla retribuzione nazionale. Articolo 68. Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20%, da calcolarsi sulla retribuzione nazionale. Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6. Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle 6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro. Articolo 69. Il lavoro notturno la retribuzione oraria di maggior favore. svolto in via normale maggiorata del 10% Titolo XXII - LAVORO STRAORDINARIO fatte verrà salve retribuito le con condizioni Articolo 70. Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 100 ore annue. Il socio lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione nazionale, per i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, sono: 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale (cosiddetto lavoro supplementare); - 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale; - 35% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo; - 40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno; - 50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo. Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge. Titolo XXIII - LAVORATORI A TURNI Articolo 71. Per le prestazioni seguenti maggiorazioni: lavorative a turni sono previste le - 15% per le prestazioni di lavoro notturno - 40% per le prestazioni di lavoro festivo Titolo XXIV - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART-TIME Articolo 72. In tutte le Aziende o in tutte le Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale oltre che nella ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n. 195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze delle Aziende o delle Cooperativa e al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi: (1) per sostituzioni di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro; (2) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi; (3) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della Azienda o della Cooperativa o per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa; (4) in periodi di intensificazione della attività; (5) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post-maternità; (6) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti; (7) per sostituzione di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate; (8) per fabbisogni connessi alle attività amministrative e alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informatiche generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione; (9) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere; (10)per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente; (11)per le figure professionali non esistenti in Azienda in Cooperativa. o Ai sensi dell'art. 1, legge 28.2.87 n. 56, sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non inferiore a 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 25.4.62 n. 230. Nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve essere espressamente informato di quanto disposto dal comma 4, art. 23, legge n. 56/87 (decadenza della iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento). Le Aziende o le Cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori dipendenti o soci lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato. Le Aziende o le Cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di Garanzia e Conciliazione prevista dal presente CCNL. Art. 73 - Rapporto a tempo parziale. Così come disciplinato dall'art. 5, legge n. 863/84, il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve essere notificato alla DPL. Nel contratto dovrà essere indicato: (1) il periodo di prova per i nuovi assunti; (2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce: (1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore; (2) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore; (3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore; (4) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità alla entità della prestazione lavorativa. All'atto della stipulazione del contratto a tempo parziale le Aziende o le Cooperative informeranno il lavoratore sugli eventuali riflessi in materia previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto connesso con le contribuzioni ai Fondi pensione di cui alla legge n. 335/95, derivante dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. La prestazione lavorativa giornaliera fino a essere frazionata nell'arco della giornata. 4 ore non potrà La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti i giorni di normale attività della Azienda o della Cooperativa (parttime orizzontale) o solo per alcuni - definiti - giorni (part-time verticale). Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del D.lgs. 25.2.00 n. 61, coordinato con il D.lgs. 26.2.01 n. 100, che prevede: il "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" ossia quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. orizzontale e al rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 74 - Disciplina del rapporto a tempo parziale. Il rapporto seguenti principi: a tempo parziale sarà disciplinato secondo i (1) volontarietà di entrambe le parti; (2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; (3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; (4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; (5) volontarietà delle parti in caso di modifiche della articolazione dell'orario concordata. Art. 75 - Riproporzionamento. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore con contratto parttime saranno garantite le previsioni di cui al presente CCNL, con i seguenti meccanismi: (1) riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale determinato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto; (2) la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale, fatto salvo il caso di lavoro supplementare, è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi dividendo l'importo mensile determinato per il divisore convenzionale 26, altresì la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 36; (3) in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 122 con una domenica o con diverso giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 36; (4) fermo restando il computo per 12simi dei permessi retribuiti di cui agli artt. 123 e 126 con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal presente articolo; (5) conformemente a quanto previsto all'art. 132 i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie; (6) la retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie; (7) nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera; (8) per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 123 e 125 è determinato utilizzando i criteri previsti dal presente articolo. Art. 76 - Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o socio lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: - compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessità di intensificazione della attività lavorativa aziendale; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Art. 77 - Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura della Azienda o della Cooperativa su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede della Azienda o della Cooperativa stessa oppure presso la sede provinciale delle Organizzazioni datoriali. Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata. Art. 78 - Tredicesima mensilità. Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13a mensilità è determinato per 12simi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 136. Ogni 12simo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione. Art. 79 - Preavviso. I termini di preavviso per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa. Essi decorrono dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese. Titolo XXV Articolo 80. LAVORO PARZIALE O PART-TIME - GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI TOSSICODIPENDENTI Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana del mese o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti. L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Per il part-time giornaliero o settimanale, il periodo di prova potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di lavoro concordata. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'Azienda e la Cooperativa darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori già in forza, che ne abbiano fatta richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti. Non è più necessaria la comunicazione della assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro. Articolo 81. I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori. Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL possono esercitare il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno. Titolo XXVI - APPRENDISTATO Articolo 82. Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento della occupazione giovanile. Le norme vigenti in materia (legge n. 30/03, D.lgs n. 276/03 e legge n. 80/05) hanno modificato la previgente disciplina. Art. 83 - Limiti anagrafici. Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del presente CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la formazione professionale. Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata di disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative. Art. 84 - Il periodo di prova. Il lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. La legge fissa la durata massima di tale periodo in 6 mesi per tutti (art. 10, legge n. 604/66). La durata. Il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: apprendisti livv. 2 e 3 apprendisti liv. 4 apprendisti liv. 5 60 giorni 45 giorni 30 giorni Al termine del periodo stabilito le due parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro: in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nella anzianità di servizio. Il contenuto. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del lavoratore, deve essere scritto e firmato dal dipendente prima o al momento della stipula del contratto; altrimenti esso è nullo e il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivo. I diritti. Durante la prova si ha diritto ai trattamenti di legge e del contratto previsti per i dipendenti di uguale qualifica: i ratei maturati di ferie, di mensilità aggiuntive (13a e 14a) e di TFR. E' ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza di preavviso e di una specifica motivazione. obbligo E' facoltà della impresa sospendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, nel caso di malattia. In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile, nel limite massimo di 60 giorni. Nota a verbale. L'apprendistato per il settore della cooperazione va rivisto anche ai sensi dell'art. 2527 CC (socio in prova). Pertanto l'apprendista oltre al raggiungimento di una qualifica professionale deve anche svolgere un percorso formativo idoneo alla acquisizione di conoscenze atte al superamento dello status di socio in prova nei tempi previsti per l'apprendistato. Art. 85 - Inquadramento. Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani da inserirsi nelle mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3 e 4 del CCNL per i dipendenti delle Aziende o delle Cooperative. I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi e una durata massima di 48 mesi. Art. 86 - Proporzione numerica. Le parti convengono che l'Azienda o la Cooperativa può occupare come apprendisti non più del 50% del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa. In deroga personale per le Aziende o per le Cooperative che non hanno specializzato o qualificato o ne hanno meno di 3, essa può assumere fino a 3 apprendisti. Durante il periodo di apprendistato i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori e i soci delle Cooperative sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla leggi. Art. 87 - Assunzione. Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contatto con specificazione: - scritto della prestazione oggetto del contratto del periodo di prova del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale la qualifica che potrà essere acquisita la durata del periodo di apprendistato il piano formativo individuale Articolo 88. L'Azienda o la Cooperativa non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Non vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari - i licenziati per giusta causa - chi rifiuta di rimanere in servizio Articolo 89. L'assunzione di prova. dell'apprendista diviene definitiva compiuto il periodo Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato o comunque uguale a quello previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione. Durante il periodo di prova è reciproco il il rapporto senza preavviso. diritto di risolvere Comunque, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova non può essere inferiore a 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa. Art. 90 - Malattia e infortunio. L'apprendista, superato il periodo di prova, avrà diritto a una indennità del 50% della retribuzione lorda solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso a carico della Azienda o della Cooperativa. In caso di infortunio sul lavoro l'apprendista quanto previsto dalle norme vigenti. ha diritto a L'apprendistato per il settore della cooperazione va rivisto anche ai sensi dell'art. 2527 CC (Socio in prova). Pertanto l'apprendista oltre al raggiungimento di una qualifica professionale deve anche svolgere un percorso formativo idoneo alla acquisizione di conoscenze atte al superamento dello status di socio in prova nei tempi previsti per l'apprendistato. Art. 91 - Inquadramento. Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani da inserirsi nelle mansioni comprese nei livelli 2, 3 e 4 del CCNL. I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi e una durata massima di 48 mesi. Art. 92 - Durata. Nello specifico i limiti minimi e massimi sono: Gruppo A: - addetto al ricevimento e alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe; - dattilografo; - schedarista; - archivista; - codificatore; - addetto di segreteria; - operatore di call-center, in audio e/o video; - operatore di controllo per IP. Per apprendisti maggiorenni all'atto della per minorenni all'atto della assunzione mesi 24. assunzione mesi 18, Gruppo B: - contabile d'ordine; - impiegato amministrativo; - digitatore e operatore EDP; - addetto al controllo macchine EDP; - addetto alle paghe; - on-line assistant (help desk); - operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione; - fatturista; - protocollista; - operatore di macchine perforatrici e verificatrici; - cassiere, nei CED con sistema di incasso centralizzato; - traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni; - operatore meccanografico; - stenodattilografo; - addetto a mansioni d'ordine di segreteria. Per apprendisti maggiorenni all'atto della per minorenni all'atto della assunzione mesi 36. assunzione Gruppo C: - programmatore EDP stenodattilografo in lingue estere operatore di elaboratore con controllo di flusso schedulatore flussista contabile/impiegato amministrativo mesi 24, - programmatore minutatore di programmi Per apprendisti, muniti di diploma di ragioneria diploma di 5 anni - la durata di 36 mesi. e/o equipollente Gruppo D: - programmatore analista; contabile con responsabilità di controllo delle procedure amministrative; - web master - system analyst addetto al servizio paghe con competenze complessive e conoscenze tecnico-legali sul diritto del lavoro; - corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere; - addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi; - contabile con mansioni di concetto; - determinatore di costi; - programmatore analista; - assistente del product manager; - EDP auditor; - analista di procedure organizzative. Per apprendisti muniti di diploma di ragioneria e/o equipollente corso di studi quinquennale - laurea - la durata è di 48 mesi. Art. 93 - Obbligo formativo. L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalità: titolo di studio formazione annua (ore) scuola dell'obbligo attestato di qualifica professionale diploma di scuola media superiore laurea laurea specialistica 120 100 80 60 40 La contrattazione di 2° livello potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, lavorativi, tenendo conto delle stagionali della attività. in coerenza con le cadenze dei periodi esigenze determinate dalle fluttuazioni Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla legge. Le attività formative svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti Bilaterali Regionali, così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. E' in facoltà della Azienda o della Cooperativa anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro. L'Ente Bilaterale può stipulare accordi con le Università o scuole specializzate che si baseranno su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e quello realizzato negli atenei. Art. 94 - Formazione: contenuti. Le parti, richiamando la normativa vigente, delegano all'Ente Bilaterale Nazionale la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo. Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), Decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel DM 20.5.99 e successive modificazioni e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti: - competenze relazionali organizzazione ed economia disciplina del rapporto di lavoro sicurezza sul lavoro Art. 95 - Tutor. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di "tutor", comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle Aziende o delle Cooperative con meno di 15 dipendenti. Art. 96 - Retribuzione. All'apprendista compete una retribuzione pari a nella seguente tabella: Gruppo A quella riportata Paga di riferimento liv. 5 retribuzioni in % periodo apprendistato 65% 75% 80% 90% mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a - maggiorenni 18 mesi - minorenni 24 mesi 1-6 1-6 Gruppo B 7-12 7-12 13-18 13-18 --19-24 Paga di riferimento liv. 4 retribuzioni in % periodo apprendistato 65% 75% 80% 90% mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a - maggiorenni 30 mesi - minorenni 36 mesi 1-6 1-6 Gruppo C 7-12 7-12 13-24 13-24 25-30 25-36 Paga di riferimento liv. 3 retribuzioni in % periodo apprendistato 65% 75% 80% 90% mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a - maggiorenni 36 mesi 1-6 Gruppo D retribuzioni in % 7-12 13-24 25-36 Paga di riferimento liv. 2 65% 75% 80% 90% periodo apprendistato mesi da/amesi da/amesi da/amesi da/a - maggiorenni 48 mesi 1-12 13-24 25-36 37-48 Art. 97 - Norma speciale. E' consentita, in deroga all'articolo precedente, l'assunzione di un apprendista per i CED che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio della Azienda. Art. 98 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Aziende o Cooperative sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a 1 anno. Art. 99 - Trattamento normativo. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL. Art. 100 - Altri diritti previdenziali. All'apprendista maternità spettano: in infortunio, malattia professionale o - infortunio e malattia professionale: in base alla normativa vigenti sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo tale assicurazione; - maternità: spetta, senza alcun requisito minimo di maternità obbligatoria e facoltativa. contributivo, di l'indennità Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di: (1) impartire o fare impartire nella Azienda o nella Cooperativa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; (2) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo; (3) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto; (4) accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio; (5) accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 3 ore settimanali per non più di 8 mesi l'anno; (6) per gli apprendisti minori, informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al livello 6 del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista. Art. 102 - Doveri dell'apprendista. L'apprendista deve: (1) seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; (2) prestare la sua opera con la massima diligenza; (3) frequentare assiduamente e diligenza i corsi d'insegnamento complementare; (4) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio. 3 Art. 103 - Diritti dell'apprendista. All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato. L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e alla assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi. La previsione del presente comma, nel caso di apprendista minore, i genitori o il tutore legale dovranno essere informati semestralmente sullo stato del suo apprendimento. L'apprendista non potrà essere adibito a: (a) lavoro straordinario (b) lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna) (c) lavoro a turno notturno o festivo per i CED che operano su 24 ore Nota a verbale. Le parti si riuniranno ogniqualvolta saranno apportate o integrazioni alle leggi vigenti in materia di apprendistato. modifiche Nota a verbale. Agli apprendisti vanno riconosciuti tutti gli istituti contrattuali a loro applicabili. Titolo XXVII - FORMAZIONE PROFESSIONALE Articolo 104. Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende o le Cooperativa realizzeranno idonee iniziative tecnicopratiche per consentire: un i soci un dei efficace inserimento di tutti i lavoratori lavoratori e lavoratori neo-assunti; proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti dipendenti e e soci lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro; un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi. Titolo XXVIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO O DI REINSERIMENTO Articolo 105. Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54, D.lgs. n. 276/03, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Articolo 106. Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie: disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con una età compresa tra 29 e 32 anni; lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni; lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi; donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile; portatori di handicap. Articolo 107. Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende o le Cooperative, applicanti il presente CCNL, che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti. Nota a verbale. Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo. Articolo 108. In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle Aziende o delle Cooperative inquadrate dal presente CCNL, resta comunque garantita la facoltà per le Aziende e le Cooperative di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi 3 lavoratori assunti con tale strumento. Articolo 109. Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure: sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo; progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'Azienda o la Cooperativa riconoscerà al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita; la certificazione da parte dell'Ente Bilaterale del suddetto progetto formativo. La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi e un massimo di 18. La durata del progetto formativo non può, essere modificata estendendone il periodo. per alcun motivo, In qualsiasi momento l'Azienda o la Cooperativa può, viceversa, passare il lavoratore dipendente o il socio lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato. Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici, il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi. In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni. Articolo 110. Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate. Il limite minimo di calendario. di copertura è comunque fissato in 70 giorni In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 6 è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello. non Articolo 111. I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter: (a) liberamente elaborati dalla Azienda o dalla Cooperativa prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo "on the job", la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in Azienda o in Cooperative che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore; (b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente Bilaterale Nazionale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico alla Azienda o alla Cooperativa. Articolo 112. L'Ente Bilaterale Nazionale o Regionale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nella azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo. Articolo 113. Per tutto quanto qui non previsto le parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente Bilaterale Nazionale. Nota a verbale. Le parti demandano all'Ente Bilaterale Nazionale in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti. Articolo 114. Le parti convengono, che per quanto concerne i contratti di reinserimento fa testo, ed è quindi parte integrante del presente CCNL, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento ai sensi del titolo VI, capo II, D.lgs. 10.9.03 n. 276, firmato dalle parti stipulanti il presente CCNL. Titolo XXIX - LAVORATORI STUDENTI Articolo 115. Le parti convengono che: a) Lavoratori studenti universitari. A tali lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori sarà concesso 1 giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a 4. Ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 giorni l'anno; b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali. A tali tanti soci lavoratori e/o lavoratori dipendenti saranno concessi giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma. Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori predetti possono essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni l'anno. L'Azienda o la Cooperativa potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori occupati dalla Azienda o dalla Cooperativa, sempre compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento della attività produttiva. I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della legge n. 402/96. Titolo XXX - CONTRATTO DI LAVORO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CONTRATTO DI LAVORO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP Articolo 116. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL. Articolo 117. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL. Titolo XXXI - OCCUPAZIONE FEMMINILE Articolo 118. Le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno periodicamente al fine di realizzare azioni positive atte a favorire l'occupazione femminile. A tal fine sarà costituito un Comitato per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse degli Enti pubblici. Sarà istituito entro 90 giorni un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto da 2 delegati in rappresentanza di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Titolo XXXII - MOBBING Articolo 119. Per le parti stipulanti il presente CCNL è fondamentale avere in Azienda o in Cooperativa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali. Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un lavoratore dipendente o un socio lavoratore, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una Commissione paritetica, composta da 2 rappresentanti per ogni parte stipulante il presente CCNL, per tutelare i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia nell'ambito del rapporto di lavoro. Articolo 120. Si possono avere vari tipi di 'mobbing': - verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing); - orizzontale: messo in atto da un collega; - ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore. Titolo XXXIII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' - PERMESSI RETRIBUITI - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI Articolo 121. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore ha riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla presente contratto fa esplicito riferimento. diritto quale al il Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e nelle Cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. Articolo 122. Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati: (a) festività nazionali: - 25 aprile - ricorrenza della Liberazione - 1 maggio- festa dei Lavoratori - 2 giugno - festa della Repubblica (b) festività infrasettimanali: - 1° gennaio Epifania lunedì di Pasqua 15 agosto - Assunzione 1 novembre- Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - S. Stefano S. Patrono Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a 10 ore maggiorate; in tale disciplina vanno ricomprese anche le festività cadenti di domenica. A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta 1 giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la dipendente ha diritto a una indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più quella a carico dell'INPS. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nel casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione prevista dal presente CCNL. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre spostata alla prima domenica di novembre, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore beneficeranno del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica. Gli importi giornalieri delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 26.12.85 n. 792, verranno versate all'Ente di Mutualità della retribuzione. e vengono considerate parte integrante Articolo 123. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore potranno essere concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima di lavoro. ora Tali permessi retribuiti ammontano complessivamente a 24 ore all'anno. Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione. In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente o il socio lavoratore potranno usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno. Ai sensi dell'art. 11, legge 21.3.90 n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla legge suddetta. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Articolo 124. Le parti convengono che il lavoratore dipendente o il lavoratore socio hanno diritto sotto elencati: eventi a permessi straordinari retribuiti per i casi giorni - matrimonio di un figlio - nascita o adozione di un figlio - decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli - decesso di un suocero, di un nonno 1 2 2 1 al lavoratore dipendente o al socio lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione. In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro di concerto con il lavoratore o con il socio lavoratore concorderà un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso. In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente o il socio lavoratore potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali. Articolo 125. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di ore all'anno. Titolo XXXIV - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI 48 Articolo 126. In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, questi hanno diritto alla normale retribuzione per tutti i periodi della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi. In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori dipendenti o dai soci lavoratori, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 giorni; in tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del TFR. Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore della Azienda o della Cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo. Titolo XXXV - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI Articolo 127. La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un di mezzora a un massimo di 2 ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori e il datore di lavoro. minimo Titolo XXXVI - CONGEDO PER MATRIMONIO Articolo 128. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante tale periodo decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 ore di normale retribuzione. Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dalla Azienda o dalla Cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno dell'INPS. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 giorni di calendario. Entro i 30 giorni successivi al termine di congedo matrimoniale dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori con contratto a termine. ai Titolo XXXVII - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO Articolo 129. In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13.9.46 n. 303. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, saranno riconosciuti - agli effetti della anzianità il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti, comunque, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto di lavoro. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per firma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra. Articolo 130. Per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore impegnato in attività di servizio civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia e in particolare dal DPR n. 61 del marzo 1994, dalla legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa. Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 ore nell'anno solare. Ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare dalle leggi nn. 49/97 e 266/91, le Aziende o le Cooperativa, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore a 1 anno fino ad un massimo di 2, salvo casi particolari. Titolo XXXVIII - MATERNITA' Articolo 131. I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e dai regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri socie o dipendenti. Le parti concordano che la disposizione della legge 31.12.71 n. 1204, in materia di permessi 'post partum', trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre sia lavoratore dipendente che socio lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dall'art. 7, legge n. 1204/71, nonché dalla Sentenza n. 1/87 della Corte Costituzionale, Direttiva CEE n. 96/94, legge 8.3.00 n. 53 e D.lgs n. 151 del 26.3.01. La lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice in gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio la lavoratrice dipendente e/o la socia lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL 15.10.36 n. 2128. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro: (a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; (b) per 3 mesi dopo il parto; (c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; (d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c); (e) per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni. Diritto riconosciuto anche al padre sia socio lavoratore che lavoratore dipendente anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 4.5.83 n. 184; (f) durante il 1° anno di vita del bambino il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti e/o socie lavoratrici 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno durata di 1 ora ciascuno e comportano il diritto alla madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice di uscire dalla Azienda e dalla Cooperativa; sono di mezzora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dalla Azienda o dalla Cooperativa quando la madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% della 13a mensilità, art. 30, DPR 21.5.53 n. 568. Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice dipendente e/o la socia lavoratrice ha diritto a una indennità pari all'80% della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'art. 74, legge 23.12.78 n. 833. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29.2.80 n. 33. Nei confronti delle lavoratrici dipendenti o delle socie lavoratrici assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del comma 6, art. 1, legge 29.2.80 n. 33. I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6, legge 30.12.71 n. 1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma, art. 7, legge 30.12.71 n. 1204. La madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione della attività della Azienda o della Cooperativa, ultimazione per la quale la madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato. Titolo XXXIX - FERIE Articolo 132. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore di cui al presente CCNL hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 28 giornate di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti). A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni. Compatibilmente con le esigenze della Azienda o della Cooperativa, e quelle dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a 2 settimane di calendario. Le ferie non potranno essere frazionate in più di 3 periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e inalienabile. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente o il socio lavoratore nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente o del socio lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente o socio lavoratore la retribuzione di fatto. al In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente o al socio lavoratore tanti 12simi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno. Titolo XL - ASPETTATIVA Articolo 133. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in 2 periodi pari a 1 mese ogni anno di anzianità maturata fino ad un massimo di 6 mesi. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che entro 7 giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'Azienda o la Cooperativa, qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al lavoratore dipendente o al socio lavoratore di riprendere il lavoro nel termine di 7 giorni. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore, ammalato o infortunato sul lavoro, a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 giorni, alle seguenti condizioni: che siano esibiti dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore regolari certificati medici; che non si tratti di malattie croniche o psichiche; che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun altro effetto. Titolo XLI - MALATTIA - INFORTUNI Articolo 134. L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il lavoratore dipendente o il socio lavoratore devono trasmettere entro 2 giorni il relativo certificato medico. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL e all'Autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali. In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: A) Periodo di comporto: in caso di malattia il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa di 6 mesi fino ad un massimo di 9 mesi (6 mesi + 3 mesi) anche a cavallo di 2 anni solari; in caso di malattia il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non in prova, con anzianità di sevizio superiore a 2 anni, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, e anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nel periodo di 3 anni; in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al socio lavoratore e/o al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.75 n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC; in caso di malattia professionale il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione della anzianità. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. B) Trattamento economico. Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio o malattia professionale l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente socio lavoratore, quanto appresso: (a) caso di malattia: (1) i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del 60%, solo se la malattia sia superiore a 10 giorni lavorativi; (2) per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore con anzianità di lavoro fino a 2 anni: integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 80% dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi; (3) per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore con anzianità di lavoro superiore a 2 anni: integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 90% dell'intero trattamento economico per i primi 6 mesi; caso di infortunio o malattia professionale: (4) per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% della retribuzione percepita; (5) per il 1°, 2°, 3°, giorno successivi alla data dell'evento il 60% della retribuzione percepita; (6) per i giorni successivi dal 4° giorno al 89° giorno una integrazione della prestazione INAIL nella misura del 40% della retribuzione percepita; (7) dal 90° giorno e successivi l'integrazione della prestazione INAIL nella misura del 25% della retribuzione percepita. Agli effetti retributivi, per ogni periodo di si inizia dal 1° giorno di assenza. L'integrazione non è dovuta se l'INPS e/o per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico. malattia INAIL non il computo riconoscono Durante il periodo di prova non è dovuta al lavoratore dipendente al socio lavoratore nessuna integrazione da parte della Azienda o della Cooperativa. o Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle USL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali il lavoratore dipendente o il socio lavoratore sono tenuti al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente Autorità sanitaria. Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortuni, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali. Titolo XLII - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Articolo 135. L'anzianità di servizio decorre dal giorno della assunzione nella Azienda o nella Cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a 15 giorni. Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% della retribuzione nazionale e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a di compimento del biennio. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore dovranno essere corrisposti un totale di 5 scatti biennali di anzianità. Titolo XLIII - GRATIFICA NATALIZIA - INDENNITA' VARIE Articolo 136. quello In occasione delle feste natalizie l'Azienda o la Cooperativa dovrà corrispondere al lavoratore dipendente o al socio lavoratore un importo pari a 1 mensilità della retribuzione nazionale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto a tanti 12simi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso la cooperativa o azienda. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. Art. 137 - Indennità varie. 1) Indennità mezzi di locomozione: l'Azienda o la Cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente o al socio lavoratore che utilizza il proprio mezzo per il servizio una indennità mensile da concordarsi fra il datore di lavoro e il dipendente o il socio lavoratore. 2) Indennità per maneggio danaro: al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di danaro nella misura del 5% mensile della retribuzione nazionale. 3) Indennità in caso di morte: in caso di morte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore dipendente o del socio, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. La ripartizione della indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti. In mancanza delle persone indicate al comma 1, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. Titolo XLIV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA PAGA Articolo 138. La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente o al socio lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente o al socio lavoratore la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della Azienda o della Cooperativa, il nome e il cognome del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità del denaro, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa. Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero, inerente al rapporto di lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente e/o dal socio lavoratore, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso. Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 CC, come modificato dalla legge 11.8.73 n. 533. Titolo XLV - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO Articolo 139. Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle Aziende o nelle Cooperative con un numero inferiore a 15 lavoratori dipendenti o soci lavoratori il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate: (a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della Azienda o della Cooperativa anche fra i dipendenti; (b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori; (c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori; (d) appropriazione di beni della Azienda o della Cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro; (e) danneggiamento volontario di beni della Azienda o della Cooperativa; (f) concorrenza con l'Azienda o con la Cooperativa in cui presta la propria opera; (g) esecuzioni di lavori senza permesso, nella Azienda o nella Cooperativa sia per proprio conto che per terzi; (h) falsificazione di documentazione della Azienda o della Cooperativa; (i) assenze non giustificate di oltre 3 giornate consecutive o di 6 giornate nel biennio anche non consecutive; (j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il 2° giorno dalla data di guarigione; (k) cessazione della attività; (l) gravi difficoltà economiche della Azienda o della Cooperativa previa consultazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal successivo articolo del presente CCNL. Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore dall'Azienda dalla Cooperativa può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabili nel successivo articolo del presente contratto. e/o idoneo Articolo 140. I termini CCNL sono: di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente classificazione quadro Direzione quadro livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5 livello 6 anzianità fino a 5 anni giorni di calendario 50 40 35 30 25 20 10 10 anzianità fino a 10 anni giorni di calendario 60 50 45 40 30 30 20 20 anzianità oltre 10 anni giorni di calendario 90 60 55 50 35 30 30 30 Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del TFR. Titolo XLVI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) Articolo 141. Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore licenziato o dimissionario saranno corrisposti il trattamento previsto dalla legge 29.5.82 n. 297. Titolo XLVII - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELLA AZIENDA - LIQUIDAZIONE DELLA AZIENDA O DELLA COOPERATIVA Articolo 142. Per il trapasso, la cessione e il fallimento della Azienda della Cooperativa si fa riferimento alle disposizioni di legge. o Titolo XLVIII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO Articolo 143. Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente o al socio lavoratore di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. E' parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti o i soci lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori. gli attrezzi e Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non, dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto. Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda od alla Cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito. In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea. Titolo XLIX - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO Articolo 144. Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle Aziende o nelle Cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente o del socio lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. Nei casi previsti vari livelli, l'Azienda mezzi protettivi (esempio osservando tutte le precauzioni dalla legge o dagli accordi contrattuali o la Cooperativa fornirà gratuitamente ai idonei guanti, stivali, maschere, grembiuli ecc.) igieniche. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore dovrà utilizzare secondo le disposizioni della Azienda o della Cooperativa, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna. Ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti e/o soci lavoratori sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. In particolare i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori: (1) osservano di le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale; (2) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (3) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (4) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza; (5) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (6) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori; (7) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (8) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori durante il lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 2 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa. Titolo L - DIVIETI Articolo 145. E' proibito al lavoratore dipendente o al socio lavoratore di prestare la propria opera presso Aziende o Cooperativa diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico. Titolo LI - RISARCIMENTO DANNI Articolo 146. I danni che comportano trattenute per il risarcimento devono essere contestati formalmente al lavoratore dipendente o al socio lavoratore non appena l'Azienda o la Cooperativa ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi e indennità dovuti al lavoratore dipendente o al socio lavoratore a qualsiasi titolo. Titolo LII - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE Articolo 147. E' costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 12 membri di cui 6 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. La Commissione ha i seguenti compiti: (1) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nella Azienda o nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione territoriale di 2° livello, regionale o provinciale o aziendale; (2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie; (3) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione e presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione territoriale di 2° livello, regionale o provinciale o aziendale; (4) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole Aziende o Cooperativa di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della Azienda o di un solo socio lavoratore della Cooperativa: le Aziende e le Cooperative queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione; (5) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti; (6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali; (7) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL; (8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL. Titolo LIII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 148. Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15.7.66 n. 604 e 11.5.90 n. 108, non derivanti da provvedimènti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione di cui al presente CCNL. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e/o dai soci lavoratori e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla Direzione Provinciale del Lavoro (legge 11.8.73 n. 533). La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente e/o socio lavoratore che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione di cui presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta. Titolo LIV - CODICE DISCIPLINARE Art. 149 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare: (1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso e adempiere a tutte le formalità che l'Azienda o la Cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze; (2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in Azienda o Cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità; (3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della Azienda o della Cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza , notizie riguardanti le strategie di mercato usate e in uso presso l'Azienda o la Cooperativa stessa; (4) in merito alla posizione assegnata e ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo profitti propri a danno della Azienda o della Cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni e incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL 13.11.24 n. 1825 convertito in legge n. 562/25; (5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela e il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'Azienda o la Cooperativa; (6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della Azienda o della Cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della Azienda o della Cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative; (7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'Azienda o la Cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti. Disposizioni disciplinari. (8) I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con: - rimprovero verbale, - rimprovero scritto; - multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione nazionale; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nazionale per un periodo non superiore a 10 giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, senza aver loro preventivamente contestato formalmente l'addebito e averlo sentito in loro difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione della infrazione commessa. Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore avranno la possibilità di presentare le controdeduzioni a loro difesa entro 5 giorni. L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente o al socio lavoratore con lettera raccomandata r/r. I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che: dei (1) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per 1 o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 giorni; (2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo; (3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione; (4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa o azienda; (5) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della Azienda o della Cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino; (6) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella Azienda o nella Cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene e alla morale della Azienda o della Cooperativa. E' evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo. Titolo LV - PATRONATI Articolo 150. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle Aziende o delle Cooperative. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle Aziende o delle Cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende o Cooperativa le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente e/o con un socio lavoratore della Azienda o della Cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione della Azienda o alla Direzione della Cooperativa, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnicoorganizzativo, I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dalle Aziende o dalle Cooperative per informazioni di carattere generale. Titolo LVI - ENTI BILATERALI Articolo 151. Le parti, per quanto riguarda gli Enti Bilaterali, richiamano il Protocollo di Intesa 15.6.05, che in sintesi recita:"il CNAI, l'UNCI e la CISAL - concordano - a fronte dei CCNL stipulati e stipulanti, a costituire Enti Bilaterali: (1) CNAI - CISAL (2) UNCI - CISAL pur riconfermando l'intenzione di raggiungere al più presto l'obiettivo di Enti Bilaterali unici per tutte le parti stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro posta in essere dal CNAI, dall'UNCI e dalla CISAL." Titolo LVII - FORMAZIONE CONTINUA Articolo 152. Le parti, sempre temendo conto del Protocollo di Intesa 15.6.05, demandano ai costituendi Fondi per la Formazione Continua, la creazione la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione e all'aggiornamento professionale. e Tali servizi, pur considerando l'oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL. Titolo LVIII - PENSIONE COMPLEMENTARE Art. 153 - Campo di applicazione. Le parti, sempre tenendo conto del Protocollo di Intesa 15.6.05, decideranno circa l'adesione e la contribuzione da parte dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori e delle Aziende o delle Cooperative, alle prestazioni di previdenza complementare offerte dai Fondi costituiti. Titolo LIX - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO Articolo 154. Le parti firmatarie del presente CCNL provvederanno a stipulare un accordo nazionale per la realizzazione dei contratti territoriali di riallineamento retributivo da raggiungere entro 36 mesi. Tale accordo deve prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori ai livelli previsti dai CCNL e ad essi viene riconosciuta validità pari a quella attribuita ai CCNL ai fini di riconoscimenti di tutti i benefici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Proprietà privata. Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. Quote di servizio. Le Organizzazioni stipulanti rispetto alle quote di servizio faranno riferimento al Protocollo di Intesa aggiuntivo al rinnovo dei CCNL 13.12.04. þþþþ