IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso Che l`Amministrazione

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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
Che l’Amministrazione comunale è, per i propri fini istituzionali,
promotrice di tutte le attività finalizzate a curare gli interessi e
promuovere lo sviluppo della propria comunità.
Che l’ente ha registrato una continua e progressiva riduzione dei
trasferimenti statali destinati a finanziare le attività istituzionali
Che allo stesso tempo la presenza attiva della componente
economico-imprenditoriale nella realtà sociale e culturale nazionale è
riconosciuta ad ogni livello come condizione indispensabile per un
costante progresso civile del Paese
Che già da tempo sono state intraprese numerose ed importanti iniziative
per incentivare una maggiore collaborazione tra il mondo
imprenditoriale e l’Amministrazione comunale, promuovendo
iniziative di “imprenditorialità sociale”, vale a dire quelle iniziative tese
a determinare da parte di privati e di imprese atti di liberalità ovvero
sponsorizzazioni, che si concretizzassero nella realizzazione di opere,
nella fornitura di beni e servizi, ovvero nel trasferimento di fondi al
Comune, che li ha utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi
previsti nei propri programmi.
Che in questo contesto il vigente testo unico degli enti locali ha aperto in
capo ai predetti enti la prospettiva, assolutamente innovativa, di
reperire risorse attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione
Che l’art. 43 della legge 27.12.97, n.449 costituisce il principale
riferimento normativo per la stipulazione di contratti di
sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche in cui le stesse
siano sponsee (ossia soggetti che fruiscono di finanziamenti degli
sponsor) e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo sponsee e
lo sponsor “siano finalizzati a favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e a realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi prestati”
Che l’art. 30 della legge 488/99, modificando l’art. 28 della legge
448/98, tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del
patto di stabilità, ha stabilito che gli enti locali possono sviluppare le
iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e
convenzioni allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione
Che l’art. 119 del t.u., richiamandosi all’art. 43 della legge 449/97,
riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare
contratti di sponsorizzazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) perseguimento di interessi pubblici
b) esclusione di conflitto d’interesse tra attività pubblica e privata
c) conseguimento di un risparmio di spesa
Che, pertanto, viene ammessa la sponsorizzazione passiva, in cui lo
sponsor ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite
l’attività stessa della pubblica amministrazione e lo sponsor paga per
questo fine un corrispettivo ovvero concorrere variamente alle spese
dell’iniziativa pubblica.
Atteso che il contratto di sponsorizzazione trova una propria definizione,
ma non un’autonoma disciplina, nella legge 6 agosto 1990, n. 223 in
tema di spettacoli televisivi e radiofonici.
Che la precitata legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 43 si limita a
prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i
predetti atti contrattuali, ma non detta nessuna disciplina positiva al
riguardo.
Che il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 cc)a
forma libera (art. 1350 cc), di natura patrimoniale (art. 1174 cc), a
prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza del quale lo
sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l’uso
della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un
marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una
somma di danaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte
dello sponsor)
Che, pertanto, la fase di scelta del contraente da parte
dell’Amministrazione comunale prevede – di norma – che la stessa sia
preceduta da adeguate forme di pubblicità al fine di stimolare l’interesse
dei privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui si tratti
nonché di garantire un confronto concorrenziale fra le proposte
pervenute entro il termine fissato dall’Amministrazione e deve tener
conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine,
degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione dell’avvenimento, del
relativo valore economico e della convenienza dell’Amministrazione ad
acquisirlo nella propria disponibilità nonché della responsabilità sociale
ed ambientale dello sponsor.
Che, data la aticipità del contratto in questione, occorre comunque
ricorrere a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi
di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, anche
alla luce del disposto dell’art. 26 del d.lgs. 163/06, il quale,
specificamente, dispone che nei contratti di sponsorizzazione, quando i
lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello
sponsor, si applicano “i principi” del Trattato per la scelta dello sponsor
nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e
degli esecutori del contratto.
Che, pertanto, l’Amministrazione comunale – in applicazione della
vigente disciplina – intende sviluppare idonee iniziative per il
reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione
con soggetti pubblici e privati per realizzare opere, acquisire beni e
servizi, nonché in occasione di eventi culturali, sociali ricreativi, sportivi
ed altro, d’iniziativa diretta dell’Amministrazione stessa ovvero
realizzati da altri.
Che, alla luce di quanto sopra, si rende necessario approvare un
regolamento ove, nei limiti del proprio potere di autonomia e nel rispetto
della vigente disciplina, l’Amministrazione comunale definisca modalità
e termini per il reperimento di sponsorizzazioni.
Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
(ora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) n. 24 del 5 dicembre 2001 avente ad oggetto “contratti di
sponsorizzazione”.
Visto l’art. 119 del d. lgs. 267/2000
Considerato che la proposta di delibera, con nota prot. n.99488 del
19.07.2007, è stata inviata ai Consigli di Quartiere ai sensi dell’art.21 del
Regolamento delle Circoscrizioni e che risultano pervenuti i pareri
espressi dalle Circoscrizioni nn.1-2-3-4, che si allegano;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del servizio, nonchè il parere di
legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 55 comma 2
dello Statuto Comunale e degli artt. 61.2 e 69.1 del Regolamento del
Consiglio Comunale, come da scheda allegata;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Statuto-Revisione
Regolamenti” in data 27.07.2007;
Visto l’art. 42 del d. lgs. 267/2000
Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
prima designati, come da scheda allegata:
consiglieri presenti n.27
presenti non votanti n.4 (il Vice Presidente Albore mascia-Fiorilli-Verì-Di
Luzio)
votanti n.23
voti favorevoli n.22
voti contrari n.1
DELIBERA
Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni che consta di n. 22 articoli.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 119 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
18.8.2000, n. 267, la procedura delle sponsorizzazioni e degli accordi di
collaborazione per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e
nell’osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano
l’operato della Pubblica Amministrazione.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le erogazioni liberali,
anche modali, in danaro, beni e servizi, fatte a favore del Comune da enti,
soggetti imprenditoriali e privati, per lo svolgimento dei suoi compiti
istituzionali; a dette fattispecie si applicano le norme del codice civile e le altre
disposizioni di legge in vigore.
Articolo 2 – Contratto di sponsorizzazione - Definizioni e presupposti
1. Ai fini del presente contratto si intende:
a) per contratto di sponsorizzazione (di seguito denominato “contratto”) un
contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Amministrazione
comunale (sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative culturali, sociali,
ricreative ed altro, ad un terzo (sponsor) – che si obbliga a pagare un
determinato corrispettivo in danaro o a fornire una predeterminata prestazione,
diretta o indiretta, a titolo gratuito – la possibilità di pubblicizzare, in appositi e
predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili,
nei modi previsti dal contratto;
b) per sponsorizzazione ogni corrispettivo in danaro, ovvero ogni prestazione (in
beni materiali e/o in servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo
di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti o servizi e
simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un
beneficio di immagine;
c) per sponsor il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l’impresa,
l’associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un
contratto di sponsorizzazione con il Comune;
d) per sponsee il soggetto sponsorizzato, cioè l’Amministrazione comunale;
e) per spazio pubblicitario lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle
informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la
pubblicità dello sponsor.
2. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in danaro
ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un’iniziativa di pubblico
interesse.
Articolo 3 – Accordi di collaborazione – Definizioni
1. Gli accordi di collaborazione si hanno quando lo sponsor investe rilevanti
somme di danaro a vantaggio del Comune e ne ricavi, oltre al ritorno pubblicitario
di cui al precedente articolo, anche una redditività specifica direttamente dal bene
o servizio oggetto della collaborazione, mediante gestione diretta per un periodo di
tempo prestabilito, necessario a determinare un adeguato ritorno
economico-finanziario delle somme erogate.
Articolo 4 – Il Comune come sponsee
1. Il Comune di Pescara può avvalersi di sponsorizzazioni o accordi di
collaborazione per il conseguimento di finalità di interesse pubblico, assumendo la
veste di sponsee.
2. La Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento autorizza il ricorso al
finanziamento tramite sponsorizzazione o accordo di collaborazione, in via
generale con l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e, per
iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
3. Le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui al presente
articolo sono demandate alla competenza del dirigente del Settore competente o di
competenza prevalente.
Articolo 5 – Condizioni
1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione ovvero agli accordi di collaborazione
oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti
condizioni:
a) il perseguimento di pubblico interesse;
b) l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
c) il conseguimento dei vantaggi di cui all’art. 2, comma 2.
Articolo 6 – Individuazione delle iniziative
1. Il contratto di sponsorizzazione/collaborazione è finalizzato a realizzare o
acquisire a titolo gratuito beni, attività, interventi o progetti culturali, sociali,
ricreativi, sportivi e altro, ad attività di promozione o di valorizzazione del
patrimonio. La sponsorizzazione/collaborazione può realizzarsi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
- eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ambientale, sociale e di
promozione turistica per i quali vengono stampati inviti, manifesti ed opuscoli
divulgativi;
- utilizzo di spazi all’interno delle sedi comunali (bacheche, ascensori, ecc.)
- utilizzo di spazi su documentazione del Comune (materiale divulgativo,
pubblicazioni, carta intestata, buste intestate, ecc.)
- attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere
pubbliche
- manutenzione e restauro di edifici di proprietà, aree verdi, beni culturali ecc.
- inserimento sul portale istituzionale del Comune (link al sito dell’azienda,
banner pubblicitario ecc.)
- fornitura di beni ( arredi, attrezzature informatiche ecc.)
2. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.
3. La sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica è
preceduta, se del caso, dall’inserimento nella programmazione triennale e
annuale delle opere pubbliche secondo le vigenti norme di legge.
Articolo 7 – Procedure di selezione dello sponsor
1. La ricerca dello sponsor da parte dell’Amministrazione è effettuata secondo la
procedura negoziata della trattativa privata.
2. La trattativa privata è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso all’albo
pretorio, all’inserimento nel sito internet del Comune e, comunque, da
adeguate forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti, al fine di
stimolare l’interesse dei privati a conoscere o ad assumere la sponsorizzazione
di cui trattasi.
3. Al fine di consentire una razionale programmazione delle risorse finanziarie
disponibili e degli eventi che si prevede di realizzare, l’Amministrazione può
predisporre apposito avviso pubblico annuale per conseguirne il finanziamento
relativo agli eventi che siano programmabili all’inizio dell’anno.
4. L’avviso di cui ai commi 2 e 3 reca in particolare:
- l’indicazione dell’attività, progetto o iniziativa culturale oggetto di
sponsorizzazione;
- l’esatta determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della
pubblicità;
- le modalità e i termini della presentazione dell’offerta;
- l’importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione.
5. Ove pervenga all’Amministrazione, da parte di un soggetto sponsor, una
proposta di sponsorizzazione finalizzata di un determinato evento,
l’Amministrazione stessa, valutatane l’opportunità e rispondenza alle
prescrizioni del presente regolamento, predispone apposito avviso pubblico
che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della
sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. L’avviso manifesta
l’intento dell’Amministrazione di procedere al reperimento di
sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell’evento. Alla scadenza dei
termini fissati nell’avviso, l’Amministrazione procede, tramite selezione delle
proposte pervenute, alla individuazione dell’aggiudicatario, sulla base dei
criteri prestabiliti che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del
prezzo. L’originario soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a
quella giudicata dall’Amministrazione più conveniente. In questo caso il
promotore risulterà aggiudicatario.
6. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare almeno:
- l’attività, il progetto o l’iniziativa che si intende pubblicizzare;
- il corrispettivo della sponsorizzazione.
7. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai
sensi della vigente normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi
poteri di rappresentanza, attestanti:
. per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche)
a) l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore).
. per i soggetti pubblici: il nominativo del legale rappresentante o dei legali
rappresentanti.
8. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità
e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le
relative autorizzazioni.
9. Si potrà procedere all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti
casi:
a) qualora siano state esperite, senza esito, le procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e
4;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza e alla
particolare natura dell’evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti
determinati;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 20.000,00 con
esclusione dell’IVA.
10. L’offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio, è approvata con
determinazione del dirigente competente per materia.
11. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo quanto
stabilito negli articoli precedenti, viene approvata, con apposito atto
dirigenziale, la graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la
sponsorizzazione.
12. La graduatoria è formata in ragione della maggiore utilità economica per il
Comune o sulla base dei punteggi attribuiti in ragione dei criteri fissati
nell’avviso, anche in ragione dell’immagine dello sponsor per gli effetti di
ritorno della pubblicizzazione dell’evento.
Articolo 8 - Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la
realizzazione di opere pubbliche
1. L’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da
essa rese anche la progettazione, l’esecuzione, la direzione lavori ed il collaudo
per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni in materia
di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e dei soggetti esecutori.
3. I contratti contengono l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le
modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione
con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
4. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle
sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo
svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
5. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori
definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le
attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.
6. L’Amministrazione comunale provvede ad effettuare tramite il Responsabile
Unico del Procedimento adeguata sorveglianza e vigilanza in merito.
Articolo 9 - Utilizzo dei risparmi di spesa
1. Le somme già previste in bilancio di previsione, nei capitoli interessati alle
sponsorizzazioni/collaborazioni che risultino non utilizzate a seguito della
stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa e sono
certificate dal Collego dei Revisori dei Conti.
2. I risparmi di cui al comma 1 sono utilizzati per le seguenti finalità:
- nella misura del 30 % a titolo di implementazione del fondo per lo sviluppo delle
risorse umane e per la produttività, da destinare prioritariamente al personale del
Settore che abbia determinato l’economia di spesa;
- la restante parte del 70 % è destinata al finanziamento di altre iniziative
istituzionali o costituisce economia di bilancio, in base agli indirizzi di volta in
volta stabiliti dalla Giunta.
Articolo 10 – Esclusione dai contratti di sponsorizzazione e di collaborazione
1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione e collaborazione oggetto del
presente regolamento quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri
organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con
l’Amministrazione comunale o che esercitino attività in situazioni di conflitto
d’interesse con l’attività pubblica.
Articolo 11 - Facoltà di rifiuto
1. L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e
quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno
alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di
seguito indicate
a titolo indicativo e non esaustivo:
- di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco,
prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia.
3. Il dirigente competente è tenuto, prima della stipula del contratto, ad
esaminare il contenuto del messaggio pubblicitario al fine di evitare il
verificarsi dei casi di cui al comma precedente. Ove detti casi avessero
comunque a verificarsi, il contratto eventualmente stipulato è risolto di diritto,
fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, per il Comune.
Articolo 12 - Contratto
1. Il
ricorso
da
parte
dell’Amministrazione
alle
forme
di
sponsorizzazione/collaborazione
previste dal presente regolamento è
formalizzata con apposito atto di natura contrattuale, nella forma scritta, nel
quale sono stabiliti:
a. l’oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
b. il diritto alla utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva dello spazio
pubblicitario nel corso degli eventi per i quali sia prevista la sponsorizzazione;
c. le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello
sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva,
di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del
logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
d. l’individuazione dell’ambito dei destinatari di riferimento per la
pubblicizzazione, da parte dello sponsor, degli elementi caratteristici dello
sponsor;
e. la durata del contratto di sponsorizzazione. Se il contratto non riguarda un
singolo evento o manifestazione ma si riferisce ad un’attività del soggetto
sponsorizzato, continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato “di
durata” ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata;
f. gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e dall’Amministrazione;
g. il corrispettivo della sponsorizzazione;
h. la specificazione degli elementi caratteristici veicolati dall’Amministrazione;
i. le modalità procedurali, le garanzie richieste e le responsabilità;
j. le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina
della facoltà di recesso.
2. Il contratto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o
condizionino l‘attività dell’Amministrazione comunale.
Articolo 13 – Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni
1. Fatta esclusione dei casi di cui al comma 2 e salvo diverso accordo fra le parti, il
pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione deve essere eseguito nella
misura del 30% al momento della sottoscrizione del contratto presso la
tesoreria comunale e nella misura del restante 70% a conclusione dell’evento.
A garanzia di detto importo, quale condizione essenziale per procedere alla
formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo sponsor dovrà costituire,
sempre al momento della sottoscrizione del contratto, apposita polizza
fidejussoria a favore dell’Amministrazione comunale.
2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della
sponsorizzazione al soggetto organizzatore dell’evento, lo sponsor dovrà
provvedere a pagare direttamente il fornitore, previo nulla osta
dell’Amministrazione comunale di attestazione dell’avvenuta esecuzione delle
prestazioni.
3. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso
jure,
del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte
dell’Amministrazione comunale sulle somme versate dallo sponsor a titolo di
garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.
Articolo 14 – Aspetti fiscali
1. Il valore della sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma
direttamente erogata ovvero al valore dei beni e/o servizi forniti dallo sponsor.
2. Nel caso contemplato al comma 2 dell’articolo 13 del presente regolamento,
gli aspetti fiscali sono regolati tra lo sponsor ed il soggetto terzo.
3. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come
operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina dell’IVA
secondo le previsioni dell’art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 15 – Riserva organizzativa
1. La
gestione delle
sponsorizzazioni
è effettuata direttamente
dall’Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente
regolamento.
2. E’ facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo
organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per
il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo
pubblicitario.
Articolo 16 – Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell’Amministrazione, al
fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti
tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo
sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti
specificamente nel contratto di sponsorizzazione.
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti nell’ambito di una procedura di sponsorizzazione sono
trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa previste.
2. I soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo 196/2003.
3. Il Comune non può comunicare dati personali allo sponsor, se non nei casi
espressamente previsti dalla legge.
Articolo 18 – Osservatorio
1. Per un monitoraggio sull’efficacia degli effetti applicativi del presente
regolamento, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, è istituito, con
provvedimento del sindaco, un osservatorio formato da rappresentanti degli
uffici maggiormente interessati dalle sponsorizzazioni.
2. E’ fatto obbligo, in capo ad ogni struttura comunale, curare la trasmissione di
reports semestrali relativi all’acquisizione di sponsorizzazioni oggetto del
presente regolamento.
3. L’osservatorio redige annualmente una reazione analitica sull’ammontare,
l’origine e l’utilità dei contratti di sponsorizzazione.
Articolo 19 – Controversie
1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del
contratto è deferita ad un collegio di tre arbitri, i quali giudicheranno quali
amichevoli compositori. Uno dei giudici privati sarà nominato dal Comune e
l’altro dallo sponsor, mentre il terzo, che fungerà da presidente, sarà nominato
dalle parti congiuntamente ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del
Tribunale di Pescara. L’arbitrato avrà sede in Pescara e sarà regolato dalle
norme del codice di procedura civile vigenti in materia.
Articolo 20 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa
legislativa vigente.
Articolo 21 – Norma transitoria
1. Sono fatte salve le richieste già pervenute e gli accordi già stipulati, il cui
oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento. Si
applicano, ove compatibili, le disposizioni del presente regolamento per le fasi
dei singoli procedimenti ancora da attuare.
Articolo 22 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
ripubblicazione della deliberazione di approvazione, una volta che questa sia
divenuta esecutiva ai sensi di legge.
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