( ) (scheda tecnica) - Consiglio regionale dell`Abruzzo

L.R. 3 aprile 1990, n. 32 (1).
Istituzione di fitofarmacie per la migliore commercializzazione e l’uso proprio dei presidi sanitari
(fitofarmaci), ai fini della tutela dell’ambiente e della tutela igienica degli alimenti.
Indice
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 1
La Regione Abruzzo, con la presente legge, istituisce, a far data dalla sua pubblicazione, le fitofarmacie,
intese quali esercizi commerciali deputati alla vendita dei presidi sanitari allo scopo di razionalizzare
l’impiego dei fitofarmaci sulle colture agrarie, di tutelare l’ambiente e di preservare gli alimenti dalla
contaminazione (2).
Art. 2
La titolarità delle fitofarmacie e l’autorizzazione al commercio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 agosto
1968, n. 1255, è affidata a: laureati in Scienze agrarie, Scienze forestali, Scienze biologiche, Farmacia,
Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Periti agrari, Periti chimici ed agrotecnici, in possesso dei requisiti
previsti dagli artt. 9, 10, 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.
Tutte le imprese commerciali già titolari di autorizzazione al commercio ed alla vendita di presìdi sanitari
ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, continuano ad esercitare tale attività fino alla
rinuncia. Nel caso di naturale cessazione, dovuta a sopravvenuta morte del titolare, la titolarità
dell'autorizzazione per la continuazione dell'azienda, se richiesta dagli eredi entro il terzo grado di
parentela, può essere trasferita agli eredi per un periodo massimo di due anni dal decesso. Entro tale
termine l'azienda dovrà provvedere a soddisfare al possesso dei requisiti previsti nel comma 1, sotto
comminatoria della decadenza.
In ogni caso è autorizzato alla vendita al pubblico all’interno delle fitofarmacie il personale in possesso
del certificato di abilitazione di cui all’art. 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 (3).
[Art. 3
I consorzi agrari già abilitati alla vendita di fitofarmaci devono operare per dotarsi del personale di cui
all’art. 2, senza pregiudizio di chi ha già conseguito il certificato di abilitazione alla vendita dei presidi
sanitari, di cui all’art. 11 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255.] (4)
Art. 4
Ai Servizi di prevenzione e igiene ambientale delle Unità locali sociosanitarie è demandato il controllo
delle attività delle fitofarmacie di cui all’art. 1 e della idoneità sanitaria dei locali di cui verrà
successivamente definita la tipologia.
Ai Presidi multizonali di igiene e prevenzione sono demandati:
a) lo svolgimento delle analisi chimico-fisiche e chimico-biologiche sui prodotti agricoli, volte ad
accertare la corrispondenza di tali prodotti alle normative in vigore o ad evidenziare potenziali
situazioni di rischio in rapporto alla contaminazione ambientale;
b) la effettuazione dei prelievi di campioni di prodotti alimentari di qualsiasi origine, di terreni, di acque,
(1) Pubblicata nel BURA 25 maggio 1990, n. 13.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. n. 23 del 1992. Il testo originario era così formulato: “Art. 1 - La
Regione Abruzzo, con la presente legge, intende istituire fitofarmacie (cioè esercizi commerciali deputati
esclusivamente alla vendita di presidi sanitari di impiego in agricoltura e delle attrezzature per la loro
utilizzazione pratica), al fine di razionalizzare i controlli sull'impiego dei fitofarmaci per la tutela
dell'ambiente e per la difesa della contaminazione alimentare.”.
(3) Articolo già sostituito dall’art. 1, L.R. n. 23 del 1992 e poi così modificato dall’art. 1, L.R. 27 ottobre
1999, n. 91, che ha sostituito il secondo comma. Il testo originario era così formulato: “Art. 2 - La titolarità
delle fitofarmacie è affidata a tecnici iscritti agli Albi professionali dei periti agrari, degli agronomi, dei
laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche e dei biologi, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9,
10 e 11 del DPR 3.8.1968, n. 1255.”.
(4) Articolo soppresso dall’art. 1 della L.R. n. 23 del 1992.
per le determinazioni di cui alla lettera a);
c) il controllo della corrispondenza della composizione dei presidi sanitari, con particolare riferimento alla
presenza di impurezze pericolose per la salute.
Al Servizio Osservatorio per le malattie delle piante dell’Abruzzo è demandato il compito di osservare ed
elaborare dati ottenuti tramite i tecnici delegati speciali per le malattie delle piante previsti dalla legge 18
giugno 1931, n. 987, l’uso dei presidi sanitari, nonché la loro corretta destinazione sulle singole colture
agrarie (5).
Nell’adempimento di tali compiti il Servizio osservatorio per le malattie delle piante ha facoltà di
prelevare nelle aziende interessate ai trattamenti antiparassitari, campioni di vegetazione o di prodotti
vegetali da inviare ai Servizi delle U.L.S.S. della Regione preposti alle analisi, al fine di accertare il
corretto impiego dei presidi sanitari, secondo le prescrizioni ed i dosaggi suggeriti dalle rispettive case
produttrici (6).
Art. 5
Per gli scopi di cui all’art. 4, le Unità locali sociosanitarie possono stipulare convenzioni con cattedre o
dipartimenti universitari, aventi comprovata esperienza nella gestione dei problemi sanitari connessi
all’impiego dei fitofarmaci.
Art. 6
Il personale di ciascun Presidio multizonale di igiene e prevenzione, per gli interventi di cui al precedente
art. 4, è previsto nella tabella organica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 70/6 del 19
aprile 1988.
Art. 7
La presente legge non comporta oneri di spesa a carico della Regione Abruzzo.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(5) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. n. 23 del 1992.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. n. 23 del 1992.