Torino, 12 giugno 2012 Centro Congressi Torino Incontra Robert Frandolič, Fimago d.o.o. Imposte sui redditi delle persone giuridiche: - A differenza del ordinamento italiano rientrano nella tassazione sia le societa’ di capitali che le societa’ di persone (non e’ prevista la tassazione “per trasparenza” sui soci) L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche in Slovenia e attualmente pari al 18 %, per passare progressivamente al 15% entro il 2015 Non vi sono altre imposte sul reddito qual’e ad esempio l’IRAP in Italia. La base imponibile e determinata quale differenza tra i ricavi ed i costi risultanti dal bilancio d’esercizio apportando le modifiche previste dalla legge sull’imposta sui redditi delle persone giuridiche Dividendi percepiti : Per evitare la doppia imposizione sui redditi, i dividendi percepiti dalle societa di capitali sono esclusi dalla base imponibile ad eccezione di quelli percepiti da societa localizzate in paesi in cui l’aliquota d’imposta sui redditi e inferiore a 12,5%. Plusvalenze da cessione di partecipazioni: Le plusvalenze da cessione di partecipazioni che rappresentano almeno l’8% del capitale sociale della partecipata e detenute da almeno 6 mesi sono imponibili in misura pari al 50% della plusvalenza realizzata. Analogamente le minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni sono deducibili nella misura del 50%. Prezzi di trasferimento: Per quanto riguarda il riconoscimento ai fini fiscali dei costi e ricavi derivanti da operazioni tra soggetti collegati (in cui una delle parti detiene almeno il 25% del capitale odei diritti di voto nell’altra) si fa riferimento ai prezzi normali di mercato praticati tra soggetti indipendenti. Interessi su finanziamenti tra soggetti collegati: Il Ministero delle finanze provvede a pubblicare periodicamente il valore del tasso di interesse da considerarsi equo in relazion all’andamento del mercato. Nei finanziamenti tra soggetti collegati, ai fini fiscali occorre fare riferimento a tale tasso. Per cui gli interessi passivi eccedenti quelli determinati in base al tasso pubblicato dal Ministero sono indeducibili. Il soggetto che addebita interessi attivi in misura inferiore a quella individuata dal Ministero dovra apportare al reddito la necessaria variazione in aumento Perdite su crediti: Le perdite su crediti sono fiscalmente riconosciute nel momento in cui la perdita e definitivamente accertata ovvero in presenza della chiusura di una procedura fallimentare, dell’approvazione di un concordato preventivo, di procedure di pignoramento infruttuose o quando si dimostra che il costo dell’eventuale recupero del credito sarebbe stato superiore all’importo che eventualmente si potrebbe incassare. Svalutazione crediti: La svalutazione dei crediti e fiscalmente riconosciuta fino ad un importo che non deve superare il minore tra i seguenti: la media aritmetica delle perdite su crediti fiscalmente riconosciute realizzate nei precedenti 3 esercizi; l’importo pari all’1% dei ricavi imponibili del periodo Spese di rappresentanza: Sono deducibili nella misura del 50% delle spese sostenute. Costo del CDA : Il costo dell’eventuale consiglio di sorveglianza – amministrazione e deducibile nella misura del 50%. Ammortamenti: Non sono deducibili gli ammortamenti che eccedono le seguenti aliquote: Immobili 3% Parti di edifici 6% Attrezzatura, automezzi e macchinari 20% Parti di attrezzature e beni per la ricerca e lo sviluppo 33,3% Computers, hardware e software 50% Altri beni 10% Deducibilita’ dalla base imponibile del 40% degli investimenti in beni materiali e immateriali Deducibilita’ dalla base imponibile del 100% dei costi di R&S TASSO EFFETTIVO: 18,20 % (Dati 2010) Accordo entrato in vigore il 12.01.2010 Dividendi: La norma generale prevede l’obbligo per il soggetto erogante di operare una ritenuta in misura pari al 20% se il soggetto percipiente e una persona fisica e del 15% se il percipiente e una persona giuridica. I soggetti residenti in Italia possono richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta, stabilita nella convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, pari al 15%. Le societa di capitali che possiedono almeno il 25% del capitale sociale della partecipata possono richiedere l’applicazione della ritenuta convenzionale pari al 5%. In caso di distribuzione di utili a societa di capitali residenti in Italia che presentano i requisiti per l’applicazione della direttiva “madre-figlia” (societa di capitali che possiedono una quota di partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24 mesi), le somme corrisposte non sono soggette a ritenuta in Slovenia. Gli interessi: Le Royalties: effettivo possono essere tassati anche in Slovenia in misura non superiore al 10% in misura non superiore al 5%, sempre che il perceepiente ne sia il beneficiario L’imposizione fiscale e progressiva a scaglioni. Gli scaglioni di reddito attualmente in vigore sono: Da 0 a 7.634,40 Eur 16% Da 7.634,40 a 15.268,77 Eur 27% Oltre 15.268,77 Eur 41% Contributi a carico dipendente: 22,10% Contributi a carico datore di lavori: 15,90% GRAZIE ! WWW.FIMAGO.EU