SLOVENIA: Opportunita* per investimenti e interscambi commerciali

Torino, 12 giugno 2012
Centro Congressi Torino Incontra
Robert Frandolič, Fimago d.o.o.
Imposte sui redditi delle persone giuridiche:
- A differenza del ordinamento italiano rientrano nella
tassazione sia le societa’ di capitali che le societa’ di
persone (non e’ prevista la tassazione “per
trasparenza” sui soci)


L’aliquota dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche in Slovenia e attualmente
pari al 18 %, per passare progressivamente al
15% entro il 2015
Non vi sono altre imposte sul reddito qual’e
ad esempio l’IRAP in Italia.

La base imponibile e determinata quale
differenza tra i ricavi ed i costi risultanti dal
bilancio d’esercizio apportando le modifiche
previste dalla legge sull’imposta sui redditi
delle persone giuridiche

Dividendi percepiti : Per evitare la doppia imposizione sui
redditi, i dividendi percepiti dalle societa di capitali sono esclusi dalla base
imponibile ad eccezione di quelli percepiti da societa localizzate in paesi in
cui l’aliquota d’imposta sui redditi e inferiore a 12,5%.

Plusvalenze da cessione di partecipazioni: Le
plusvalenze da cessione di partecipazioni che rappresentano almeno l’8% del
capitale sociale della partecipata e detenute da almeno 6 mesi sono
imponibili in misura pari al 50% della plusvalenza realizzata. Analogamente
le minusvalenze realizzate sulle medesime partecipazioni sono deducibili
nella misura del 50%.

Prezzi di trasferimento: Per quanto riguarda il
riconoscimento ai fini fiscali dei costi e ricavi derivanti da operazioni tra
soggetti collegati (in cui una delle parti detiene almeno il 25% del capitale
odei diritti di voto nell’altra) si fa riferimento ai prezzi normali di mercato
praticati tra soggetti indipendenti.

Interessi su finanziamenti tra soggetti
collegati: Il Ministero delle finanze provvede a pubblicare
periodicamente il valore del tasso di interesse da considerarsi equo in
relazion all’andamento del mercato. Nei finanziamenti tra soggetti
collegati, ai fini fiscali occorre fare riferimento a tale tasso. Per cui gli
interessi passivi eccedenti quelli determinati in base al tasso pubblicato
dal Ministero sono indeducibili. Il soggetto che addebita interessi attivi
in misura inferiore a quella individuata dal Ministero dovra apportare al
reddito la necessaria variazione in aumento

Perdite su crediti: Le perdite su crediti sono fiscalmente
riconosciute nel momento in cui la perdita e definitivamente
accertata ovvero in presenza della chiusura di una procedura
fallimentare, dell’approvazione di un concordato preventivo, di
procedure di pignoramento infruttuose o quando si dimostra che il
costo dell’eventuale recupero del credito sarebbe stato superiore
all’importo che eventualmente si potrebbe incassare.

Svalutazione crediti: La svalutazione dei crediti e fiscalmente
riconosciuta fino ad un importo che non deve superare il minore tra i
seguenti:
la media aritmetica delle perdite su crediti fiscalmente
riconosciute realizzate nei precedenti 3 esercizi;
 l’importo pari all’1% dei ricavi imponibili del periodo


Spese di rappresentanza: Sono deducibili nella misura
del 50% delle spese sostenute.

Costo del CDA :
Il costo dell’eventuale consiglio di sorveglianza
– amministrazione e deducibile nella misura del 50%.

Ammortamenti: Non sono deducibili gli ammortamenti che
eccedono le seguenti aliquote:






Immobili 3%
Parti di edifici 6%
Attrezzatura, automezzi e macchinari 20%
Parti di attrezzature e beni per la ricerca e lo sviluppo 33,3%
Computers, hardware e software 50%
Altri beni 10%
Deducibilita’ dalla base imponibile del
40% degli investimenti in beni
materiali e immateriali
 Deducibilita’ dalla base imponibile del
100% dei costi di R&S


TASSO EFFETTIVO: 18,20 % (Dati 2010)

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
Accordo entrato in vigore il 12.01.2010
Dividendi:
La norma generale prevede l’obbligo per il soggetto erogante di
operare una ritenuta in misura pari al 20% se il soggetto percipiente e una persona fisica
e del 15% se il percipiente e una persona giuridica. I soggetti residenti in Italia possono
richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta, stabilita nella convenzione per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, pari al 15%. Le societa di capitali
che possiedono almeno il 25% del capitale sociale della partecipata possono richiedere
l’applicazione della ritenuta convenzionale pari al 5%. In caso di distribuzione di utili a
societa di capitali residenti in Italia che presentano i requisiti per l’applicazione della
direttiva “madre-figlia” (societa di capitali che possiedono una quota di partecipazione
pari ad almeno il 10% del capitale sociale da almeno 24 mesi), le somme corrisposte non
sono soggette a ritenuta in Slovenia.
Gli interessi:
Le Royalties:
effettivo
possono essere tassati anche in Slovenia in misura non superiore al 10%
in misura non superiore al 5%, sempre che il perceepiente ne sia il beneficiario
L’imposizione fiscale e progressiva a
scaglioni. Gli scaglioni di reddito attualmente
in vigore sono:
Da 0 a 7.634,40 Eur
16%
Da 7.634,40 a 15.268,77 Eur
27%
Oltre 15.268,77 Eur
41%
Contributi a carico dipendente: 22,10%
Contributi a carico datore di lavori: 15,90%
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