IL certificato medico deontologia e diritto

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“ Definizione della principale casistica medico legale e strategie di intervento “ Empoli 20 ottobre 2014
Il certificato medico
deontologia e diritto
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
•E’ la prestazione di carattere medico legale più
comune della medicina clinica
•Chi la svolge deve avere una chiara conoscenza
del valore giuridico della certificazione e degli aspetti
giuridici propri del rapporto medico paziente
•Rapporto di tipo contrattuale con le conseguenze
che ne derivano per quanto inerente agli obblighi del
sanitario e ai diritti del paziente
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
Nell’attività pratica il medico si pone finalità di
ordine diagnostico a fini terapeutici , nel caso
della certificazione proprio per la sua finalità
medico legale non è la sofferenza del paziente
in se considerata ad essere oggetto di
osservazione , ma l’uomo come persona
depositaria di diritti e doveri , soggetto ad
esempio ad un tempo della norma giuridica
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
•OBBLIGATORI : se previsti da
disposizioni di legge ( decesso … )
precise
•FACOLTATIVI : sono rilasciati dietro richiesta
•CODICE DEONTOLOGICO : il medico non
può rifiutarsi di rilasciare al paziente certificati
relativi al suo stato di salute
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
•Il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non
abbia constatato personalmente o che non siano supportati
da riscontri oggettivi e fatti che non sa corrispondenti al vero
•Il certificato è una attestazione facoltativa perché la
certificazioni di qualsivoglia condizione deve sempre essere
preceduta da una valutazione clinica
•La non obbligatorietà è una sorta di tutela per i sanitari
allorchè venga proposto di certificare cose non attinenti alle
caratteristiche proprie del certificato medico o non veritiere
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
Testimonianza scritta su fatti e componenti
tecnicamente apprezzabili e valutabili la cui
dimostrazione può produrre affermazione di
particolari diritti soggettivi previsti dalle leggi o
determinare particolare conseguenze a carico
dell’individuo e della società aventi rilevanza
giuridica e/o ammnistrativa
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
•Ogni medico abilitato all’esercizio della professione e
iscritto all’albo può rilasciare una certificazione
•Leggi specifiche riservano la potestà di certificazione
in alcuni casi a medici in possesso di particolari
qualifiche
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•Dichiarazione circa lo stato di salute
•Ogni fatto di natura tecnico sanitaria che il
medico riscontra direttamente
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
Acquistano la qualifica di pubblico ufficiale
•Impiegati dello stato , ente o istituto pubblico che
eserciti una funzione pubblica
•Questo ruolo è caratterizzato da avere poteri
autoritativi e certificativi
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
•Consulenti tecnici o d’ufficio
•Direttore sanitario
•Medici ospedalieri o universitari nell’esercizio delle sue funzioni
•Medici della pubblica amministrazione
•Medici dipendenti , anche non di ruolo , della struttura pubblica
•Medici INPS e INAIL
•Specialisti ambulatoriali durante attività di diagnosi e prescrizione
di prestazioni farmaceutiche
•Medico libero professionista presso case di cura convenzionate
•Medici della polizia di stato
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•Impiegato dello stato o altro ente pubblico o altra
persona che presti a qualunque titolo un pubblico
servizio
•Attività che lo stato prevede al fine di soddisfare i
bisogni della collettività
•Il pubblico servizio va inteso come attività disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione
•Mancano i poteri tipici : certificativi e autoritativi
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•L’incaricato di pubblico servizio svolge la sua
attività per soddisfare bisogni e interessi della
collettività la cui tutela è assunta dallo stato
•MMG solo potere di certificazione
•Medico convenzionato INAIL
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•Sono quelli redatti da un pubblico ufficiale
•Si intende un documento redatto da pubblico
ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel
luogo ove l’atto è formato
•Le pene sono più svere per falso in atto pubblico
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FORMALI
•Intestazione del medico certificante
•Generalità del paziente
•Oggetto della certificazione
•Eventuale diagnosi e prognosi
•Firma del medico
•Data e luogo di redazione
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SOSTANZIALI
•Attinenti l’attestazione dei fatti obiettivi tecnicamente
rilevabili passibili di controllo da parte terzi
•Dati certi
•Obiettivi valutabili da terzi
•Valore giuridico dai dati obiettivi
•Il rigore obiettivo non significa certezza diagnostica
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•Il medico deve sapere il motivo della richiesta
•Il medico deve sapere a chi va la certificazione
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•Falsità materiale
•Fasità ideologica
•Truffa
•Violazione del segreto professionale
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•Art 477 commessa da pubblico ufficiale in
certificati
•Art 485 commessa da esercenti un servizio di
pubblica necessità
•La differenza è nelle pene , più grave se pubblico
ufficiale
•Si realizza nella redazione di certificati con
alterazioni o contraffazioni mediante cancellature,
abrasioni o aggiunte successive miranti a far
apparire adempiute le condizioni richieste per la
sua validità
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•Art 480 commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative
•Il giudizio diagnostico si fonda su fatti dichiarati o
contenuti nel giudizio stesso che non siano
corrispondenti al vero , consapevolmente diversi da
quelli rilevati
•Presupposto essenziale è il dolo , se l’errore è in
buona fede per un giudizio interpretativo non è
imputabile di falso ideoogico , è un certificato erroneo
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•Il certificato medico può determinare la
costituzione di diritti a favore del
richiedente con possibili oneri a carico
di terzi
•False prestazioni
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•Il certificato medico è coperto dal segreto
professionale
•Norme deontologiche
•Rivelazione è grave se ne deriva profitto
proprio o altrui o nocumento alla persona
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IMPERATIVE
Obbligano a rendere noto il segreto in forza di
una disposizione di legge mediante denuncia ,
referti , notifiche e certificazioni o fatti riscontrati
in perizie , CTU ..
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
SCRIMINATIVE
•Eliminano la antigiuridicità del fatto , rivelato con
consenso della persona o del legale rappresentante che
è ala corrente dlel conseguenze opportunità
•Caso fortuito o di forza maggiore , il medico è costretto
con violenza o inganno per cui cade in errore
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
PERMISSIVE
•Facoltà dl medico di astenersi dal testimoniare su fatti coperti
dal segreto professionale , è un diritto non un obbligo
•Esempio l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute
dell’interessato o di terzi se l’interessato non è in grado di
prestare iul proprio consenso per impossibilità fisica o
incapacità di intende o volere
•Nel caso di diniego dell’interessato va acquisita l’autorizzazione
del garante per la protezione dei dati personali
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
Tra colleghi
Dott Franco Alberti - Empoli 20 ottobre 2014
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