“ Definizione della principale casistica medico legale e strategie di intervento “ Empoli 20 ottobre 2014 La contenzione in ambito penitenziario Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 Ordinamento penitenziario (aggiornato al febbraio 2014 ) art 41 : “si può fare ricorso al fine di evitare danni a persone o cose o garantire l’incolumità dello stesso soggetto , l’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario “ Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 Direttive Consiglio d’Europa ( 1998 ) art 57 “ .. Il ricorso a misure di contenzione fisica può essere previsto per un periodo di tempo minimo corrispondente al tempo necessario a che una terapia farmacologica svolga l’atteso effetto sedativo“ Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 Direttive Consiglio d’Europa ( 1998 ) : art 58 “ I rischi di suicidio .. Secondo il caso , si dovrebbero utilizzare , nei periodi di crisi , misure di contenzione fisica concepite per impedire ai detenuti malati di farsi del male sotto stretta sorveglianza e sostegno psicologico Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 Comitato Europeo contro la tortura ( 2006 ) : art 44 “ il ricorso a strumenti di costrizione fisica è giustificati solo molto raramente e deve essere sempre e espressamente ordinato da un medico o immediatamente portato all’attenzione di tale medico per avere la sua approvazione . Gli strumenti di costrizione fisica devono essere rimossi alla prima occasione possibile . Non devono mai essere applicati o la loro applicazione essere prolungata come una punizione . Nel caso si sia fatto ricorso a strumenti di costrizione fisica deve essere fatta una registrazione sia nella cartella del paziente che in un apposito registro , con l’indicazione degli orari in cui la misura di costrizione è iniziata e finita , così come le circostanze del caso e le ragioni per cui si è fatto ricorso a tali mezzi” Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 E’ A TUTTI GLI EFFETTI UN ATTO SANITARIO ASSISTENZIALE Poiché comporta una limitazione alla libertà del soggetto , la contenzione fisica può essere prescritta dal medico senza il consenso del paziente o da altre persone ( tutore legale o altro ) solo se e quando costituisca un trattamento sanitario necessario e non differibile per la tutela del paziente stesso , a rischio di caduta o di danno a se o terzi e al tempo stesso non competente o collaborante , verificandosi di fatto uno STATO DI NECESSITA’ Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 Vanno usati gli stessi criteri e mezzi di contenzione usati per i cittadini liberi E’ indicata per impedire impreviste condizioni a rischio nel paziente in stati di incoscienza , ebbrezza , in stato confusionale , temporaneamente agitato , ogni qualvolta il comportamento del paziente rappresenti un immediato pericolo per se e per gli altri Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 FINALITA’ •Garantire la sicurezza del paziente •Proteggere presidi medicali •Permettere esami diagnostici o trattamenti terapeutici intensivi •Eseguire trasferimenti in barella in sicurezza •Evitare cadute In tutti questi casi configurandosi lo STATO DI NECESSITA’ è doveroso applicare i mezzi di contenzione fisica a disposizione per la tutela della sicurezza del paziente e viene meno la necessità dl consenso Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 •Una valutazione del quadro clinico del paziente : funzioni cognitive , funzioni motorie , , disturbi dell’equilibrio e della mobilità , tono dell’umore , anamnesi e terapia farmacologica in atto •Evidenza di una situazione di rischio in atto , l’individuazione delle soluzioni immediate ad essa e delle possibili alternative alla contenzione . L’assenza di alternative alla contenzione e l’inevitabilità della sua applicazione nell’impossibilità di raccogliere il consenso , l’esistenza di uno stato di necessità Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010 •La sussistenza del principio di proporzionalità e la salvaguardia della dignità personale •L’impegno alla sorveglianza dell’assistito ( ogni due ore al massimo da parte del personale infermieristico e otto da parte del medico per prevenire il realizzarsi di condizioni che possono comportare danni al paziente e rilevare eventuali cambiamenti della situazione) e alla rivalutazione nel tempo , con un limite massimo di durata del trattamento di 12 ore , ripetibile dopo nuova valutazione clinica , registrando tutte le attività Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010