Diapositiva 1 - Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e

LE PREMESSE
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Il giacimento Shah Deniz è situato nel Mar Caspio, sotto la sovranità
dell’Azerbaijan;
il relativo sfruttamento è stato dato in concessione a un Consorzio
internazionale, capeggiato dalla British Petroleum (BP): la concessione
conferisce il diritto di coltivare il giacimento e di vendere il gas naturale
estratto (il Consorzio, oltre che da BP,è composto da dalla turca TPAO,
dall’azera SOCAR, dalla malese Petronas, dalla russa Lukoil e e
dall’iraniana Nioc);
l’attività di coltivazione è adesso in fase 2 (c.d. Shah Deniz Stage 2), con
notevole incremento delle quantità estratte (da 9 a 16 miliardi di metri cubi
all’anno) e conseguente necessità di potenziamento delle infrastrutture (di
estrazione e di trasporto) al servizio del giacimento (la decisione di
investimento è, naturalmente, condizionata dall’individuazione di reti di
trasporto capaci di vettoriare il gas estratto verso i compratori);
in particolare, è stato deciso anzitutto il potenziamento del già esistente
gasdotto fra l’Azerbaijan e la Georgia (South Caucasian Pipeline
Expansion);
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è stato altresì deciso che dal confine georgiano il gas sarebbe stato
vettoriato verso i mercati europei attraverso la Turchia (Trans Anatolian
Pipeline - TANAP): a tal fine, il 26 giugno 2012 è stato sottoscritto un
apposito trattato internazionale fra Azerbaijan e Turchia;
rimaneva a questo punto il problema di individuare l’ulteriore tragitto del
metanodotto internazionale: sono state prospettate in proposito diverse
ipotesi;
la prima di queste è il TAP (il progetto è stato proposto dall’ominima
Società, al cui capitale sociale partecipano BP, SOCAR, la norvegese
Statoil, la belga Fluxys, la spagnola Enagas e la svizzera Axpo);
la seconda era il cosiddetto Nabucco, un’infrastruttura che dalla Turchia
avrebbe dovuto muovere verso l’Europa centro-orientale attraverso i
Balcani fino all’Austria (il progetto era stato predisposto da un consorzio
composto dalLa turca Botas, dalla bulgara Bulgargaz, dalla romena
Transgaz, dall’ungherese MOL, dall’austriaca OMW e dalla tedesca RWE);
altra ipotesi era il gasdotto ITGI, che dalla Turchia si sarebbe sviluppato in
Grecia per approdare in Italia a Otranto (il tratto italo-greco sarebbe stato
realizzato da una joint venture fra la italo-francese Edison e la greca
DEPA);
Il Nabucco
L’ITGI
Il TAP
Dettaglio del tratto a terra del TAP
Il confronto fra le alternative
L’approvvigionamento di gas
naturale per l’Italia
Il quadro normativo
• Con regolamento n. 347 del 2013 l’Unione europea si è dotata di
appositi “orientamenti per le infrastrutture energetiche
transeuropee”. Il regolamento, in particolare, prevede la selezione di
alcuni “progetti di interesse comune”, per i quali sono contemplate
speciali forme di incentivazione (procedimentale e finanziaria):
l’inclusione dei progetto nell’elenco, fra le altre cose, “determina, ai
fini di una qualsiasi decisione emessa nel procedimento di rilascio
delle autorizzazioni, la necessità di questi progetti dal punto di vista
della politica energetica, senza arrecare pregiudizio all'ubicazione
esatta, al percorso o alla tecnologia del progetto” (art. 7);
• se nel regolamento n. 347 del 2013 era individuato fra gli assi
prioritari del gas il c.d. Southern Gas Corridor (SGC),
successivamente tanto l’ITGI quanto il TAP (ma non il Nabucco)
sono stati effettivamente inseriti dalla Commissione negli elenchi dei
“progetti di interesse comune”.
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Ai sensi dell’art. 9 del d. lgs. n. 164 del 2000, al Ministero per lo sviluppo
economico spetta, sentita la Conferenza unificata e l’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico, di individuare e periodicamente aggiornare
la “rete nazionale dei gasdotti”, “costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai
gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate
necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti
collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente
indirettamente al sistema nazionale del gas”;
con decreto ministeriale del 13 marzo 2006 è stato inserito nella rete il tratto
terminale (c.d. IGI) dell’ITGI;
con decreto ministeriale del 21 ottobre 2010 è stato incluso nella rete anche
il tratto del TAP relativo al mare territoriale e al territorio italiani;
in data 4 novembre 2005 è stato siglato un trattato internazionale fra Italia e
Grecia per la realizzazione dell’ITGI (il trattato è stato ratificato con legge n.
210 del 2007);
in data 13 febbraio 2013 è stato sottoscritto un trattato internazionale fra
Albania, Grecia e Italia per la realizzazione del TAP (il trattato è stato
ratificato con legge n. 153 del 19 dicembre 2013).
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L’approvazione di un progetto rientrante nella rete nazionale dei gasdotti è
disciplinata dall’art. 52-quinquies del d.p.r. n. 327 del 2001: la relativa competenza è
attribuita al Ministero per lo sviluppo economico; è previsto un procedimento unico,
destinato a concludersi – in caso di esito positivo – con un’autorizzazione unica, che
produce gli effetti di variante urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e sostituisce ogni altro atto d’assenso amministrativo richiesto per legge;
il procedimento deve svolgersi secondo lo schema della conferenza di servizi e vi
devono partecipare anche i Comuni interessati: essi sono chiamati a esprimervi un
parere non vincolante;
il rilascio dell’autorizzazione unica presuppone anzitutto il previo ottenimento di un
giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), il quale, per i progetti di
competenza statale, spetta a un decreto di concerto fra il Ministro dell’ambiente e
quello dei beni culturali, previo parere non vincolante della Regione interessata (art.
7. d. lgs. n. 152 del 2006): tale giudizio può essere conseguito separatamente dalla
conferenza di servizi (e, in tal caso, vi confluisce) oppure direttamente nell’ambito
della conferenza stessa (si tenga conto che, in forza dell’art. 5 della legge n. 400 del
1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio stesso la
decisione su questioni per le quali i Ministeri competenti abbiano espresso valutazioni
discordanti);
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il rilascio dell’autorizzazione unica, inoltre, deve essere preceduto da un’intesa con la
Regione interessata;
“[i]n caso di mancata definizione dell'intesa … nel termine prescritto per il rilascio
dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si
provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito
d'intesa tra il Ministro [dello sviluppo economico] e la Regione interessata, ad una
nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla
Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi
novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su
proposta del Ministro [dello sviluppo economico], di concerto con il Ministro
competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano” (art. 52-quinquies, comma 6, d.p.r. n.
327 del 2001).
Gli antefatti
Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 2 maggio 2011 è stata
rilasciata l’autorizzazione unica per il tratto
del gasdotto ITGI ricadente nella
giurisdizione italiana.
Il progetto non è stato attuato.
Con istanza del 31 agosto 2011 è stato attivato il
procedimento unico di autorizzazione per il tratto
italiano del TAP.
Con domanda del 15 marzo 2012 è stato attivato
anche il procedimento di VIA per il progetto.
A partire dal 12 giugno 2012 il procedimento di VIA
è rimasto sospeso su richiesta del proponente.
Il 1° febbraio 2012 BP annuncia
formalmente, a nome del Consorzio Shah
Deniz, di aver scelto il TAP quale veicolo
“prioritario” per il trasporto del gas estratto
dall’omonimo giacimento verso l’Europa.
Il 28 giugno 2013 la scelta diventa definitiva.
Conseguentemente, il 17 dicembre 2013
viene assunta la “Resolution to Construct”.
Con istanza del 10 settembre 2013 il proponente
ha chiesto la riattivazione del procedimento di
VIA.
Con istanza in data 1° ottobre 2014 è stato
riattivato (dopo il conseguimento, in data 11
settembre 2014, del giudizio positivo di
compatibilità ambientale) è stato riattivato anche
il procedimento di autorizzazione unica per il
tratto italiano del TAP.