la corretta gestione del farmaco in apicoltura

LA CORRETTA GESTIONE DEL
FARMACO IN APICOLTURA
LA CORRETTA GESTIONE DEL FARMACO IN
APICOLTURA
La prevenzione e il controllo delle malattie dell’alveare richiedono un costante impegno da parte di
apicoltori, tecnici e veterinari sia pubblici che privati.
L’utilizzo di farmaci e principi attivi può comportare situazioni di rischio per la sanità degli alveari,
per salubrità del miele e degli altri prodotti dell’alveare ed anche per coloro che li utilizzano, dal
momento che numerosi prodotti chimici presentano rischi per la salute e la sicurezza degli
operatori.
Si richiamano le principali norme per l’utilizzo di queste sostanze nel rispetto della normativa
vigente in materia: uso di prodotti registrati o consentiti, rispetto dei tempi di sospensione indicati,
registrazione dei trattamenti effettuati, alcune precauzioni d’uso.
Il corretto impiego di questi prodotti risponderà alle esigenze di tutela del patrimonio apistico
(tossicologia e farmacoresistenza), delle produzioni (residui), del consumatore (residui e
farmacoresistenza), dell’ambiente e dell’apicoltore (sicurezza e salute dell’ utilizzatore).
IL D.LGS 336/99
Il D.Lgs n. 336 del 04/08/1999 Attua le direttive 96/22/CE e 96/23/CE
Il Decreto ha la finalità di garantire la sicurezza del consumatore nei confronti della presenza
di
residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale attraverso la
registrazione di tutte le aziende che detengono animali (anche per autoconsumo) e uno stretto
controllo sull’uso del farmaco, registrazione dei trattamenti effettuati e rispetto dei tempi di
sospensione previsti.
Con il D.Lgs 336/99 il miele viene inserito ufficialmente tra le categorie di alimenti che
debbono
essere analizzate nel corso del Piano Nazionale Residui elaborato annualmente dal Ministero
della
Salute.
La normativa trova quindi la sua piena applicazione anche in apicoltura, inserita decisamente
tra le
attività di produzione di alimenti di origine animale.
REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE E CODICE DI
ALLEVAMENTO (ART. 14)
Tutte le aziende che allevano animali, non sottoposte ad obbligo di registrazione ai sensi di altra
normativa, devono chiedere la registrazione al Servizio Veterinario della ASL competente per
territorio indipendentemente dai fini produttivi (autoconsumo o vendita).
Gli apicoltori quindi, oltre agli obblighi derivanti dal censimento, dovranno essere registrati
presso il Servizio Veterinario della ASL che assegnerà un codice di identificazione aziendale.
Il codice aziendale dovrà essere riportato sulla comunicazione annuale di possesso degli alveari
ed apposto sulle arnie.
REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI
FARMACOLOGICI ( ART.15)
Il titolare dell’azienda apistica, ad eccezione di chi effettua autoconsumo, ha l’obbligo di tenere un
registro dei trattamenti effettuati e per i quali è prevista la ricetta medico veterinaria in triplice copia
non ripetibile.
I registri dovranno essere vidimati dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e
conservati per 5 anni.
L’art. 15 distingue gli obblighi di registrazione da parte del veterinario prescrittore e del titolare
dell’azienda.
Al veterinario, oltre che compilare correttamente la ricetta con il codice aziendale, spetta il compito
di annotare, all’atto della visita: la data, la natura dei trattamenti prescritti o effettuati, i dati
identificativi degli animali trattati o da sottoporre a trattamento (apiario, n° arnia/e), i tempi di
sospensione.
Il titolare dell’azienda deve annotare la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore
dall’inizio e dalla fine del trattamento, conserva per 5 anni le ricette, numerandole in ordine
cronologico, e la documentazione che attesti la regolare provenienza dei farmaci.
Gli apicoltori che producono miele per autoconsumo sono esonerati dall’obbligo del registro dei
Trattamenti.
DLGS N.193 DEL 6-4-2006
Con l’entrata in vigore del Dlgs n.193 del 6-4-2006 di “Attuazione della direttiva
2004/28/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari”, e il successivo Dlgs
n. 143 del 24-07-2007 di integrazione a correzione al precedente, sono state introdotte
norme più restrittive e dettagliate riguardanti la definizione di farmaco veterinario e il
suo utilizzo.
In particolare l’art. 1 Dlgs n.193/2006 definisce medicinale veterinario:
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull'animale o
somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare
funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o
metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica;
Inoltre all’art. 69 si precisa
1. È vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma
di medicinali veterinari autorizzati.
La nuova e più dettagliata definizione di medicinale fa rientrare anche l’acido ossalico
(sostanza farmacologicamente attiva, classificata per le api quale “agente antinfettivo”)
nel novero dei farmaci veterinari.
UTILIZZO “IN DEROGA” DEI FARMACI VETERINARI
La nuova normativa sul farmaco veterinario regolamenta anche l’eventuale utilizzo cosiddetto
“in deroga” dei farmaci veterinari da attivare in presenza di patologie per le quali non
esistono medicinali autorizzati, il riferimento è l’art.11 del Dlgs n.193/2006 che al comma 1
recita:
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata
affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario
responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di
evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in
uno specifico allevamento:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per
un'altra affezione sulla stessa specie;
b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa
specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui
trattasi o per un'altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato
estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute
in una prescrizione veterinaria.
La norma è dettagliata e precisa, e introduce la possibilità di utilizzare sostanze
farmacologicamente attive anche in assenza di specifici prodotti autorizzati che le
contengano, ma, e questo aspetto va rimarcato, ciò può accadere solo “in via
eccezionale” e comunque quando “non esistano medicinali veterinari autorizzati
per trattare una determinata affezione di specie animali”.
FARMACI E PRINCIPI ATTIVI DI INTERESSE
APISTICO E SPECIALITÀ MEDICO
VETERINARIE


I farmaci e principi attivi utilizzati in apicoltura possono essere
distinti in: specialità veterinarie specificatamente autorizzate per
le api e composti farmacologicamente attivi consentiti ma non
specificatamente autorizzati.
In Italia le specialità medico veterinarie autorizzate per l’utilizzo
in apicoltura riguardano solo la varroasi (Decreto n°204 del
16.12.1998, D.M. 22.12.2000 e successive modifiche) e possiamo
distinguerle in:
- prodotti la cui vendita è sottoposta all’obbligo di ricetta medico
veterinaria in triplice copia e che possono essere acquistati
esclusivamente nelle farmacie o da grossisti autorizzati;
- prodotti la cui vendita non è sottoposta all’obbligo di ricetta medico
veterinaria e non è riservata esclusivamente alle farmacie.
FARMACI VETERINARI AUTORIZZATI
PRODOTT
O
PRINCIPIO
ATTIVO
FORMA
FARMACEUTICA
TEMPI
SOSPENSION
E
APIBIOXAL
Acido ossalico
886 mg/g
POLVERE
SOLUBILE
NON
PREVISTO
APILife Var
CANFORA
EUCALIPTOLO
MENTOLO
TIMOLO
TAVOLETTA
EVAPORANTE
NON
PREVISTO
APISTAN
FLUVALINATE
STRISCIA
NON
PREVISTO
APIVAR
AMITRAZ
STRISCIA
NON
PREVISTO
APIGUARD
TIMOLO
GEL
IN VASCHETTA
NON
PREVISTO
ALTRI PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI IN
APICOLTURA
Si tratta di sostanze farmacologicamente attive non
registrate specificatamente per apicoltura, ma per le
quali sarebbe consentito l’utilizzo previa
autorizzazione ministeriale (AIC) di farmaci
veterinari che li contengano come principi attivi.
ACIDO LATTICO
ACIDO FORMICO
Sostanze utilizzate in apicoltura nella lotta alla varroasi
non soggette ad un Limite Massimo di Residui.
( inserite nell’allegato II del Reg CEE 2377/90)
ANTIBIOTICI
In apicoltura, sebbene non sia consentito, vengono utilizzati impropriamente alcuni antibiotici per il
trattamento delle pesti, in particolare per la peste americana: tetracicline, streptomicina, sulfamidici,
tilosina, nitrofurani.
Il trattamento con antibiotici presenta svantaggi e rischi rilevanti:
- gli antibiotici non sono uno strumento idoneo contro la peste americana, poiché hanno
effetto solo nei confronti degli stadi vegetativi del Paenibacillus larvae e non sulle spore,
che sono più resistenti;
- con l’uso prolungato è possibile che si sviluppino ceppi batterici farmaco-resistenti
causando forme subcliniche ed endemiche di malattia; tale resistenza indotta nel batterio può
trasmettersi da un batterio all’altro anche in assenza di molecole di antibiotico;
- presenza di residui nel miele e nella cera, tenendo presente che questi principi sono utilizzati
in medicina umana, con il rischio di indurre la comparsa di ceppi batterici antibiotico
resistenti.
In Italia e nei Paesi dell’Unione Europea l’uso di antibiotici in apicoltura, sia a scopo preventivo
che terapeutico, è vietato e per nessun antibiotico è stato definito il Limite Massimo di Residui per
il miele ( Reg. CEE 2377/90 ).
SICUREZZA DELL’APICOLTORE
I principi attivi utilizzati in apicoltura, oltre ai rischi per le api ed i prodotti dell’alveare, possono
rappresentare infatti una fonte di rischio per la salute e la sicurezza dell’apicoltore.
Nessun prodotto chimico può essere considerato completamente sicuro dal momento che può
diventare tossico in funzione del dosaggio, dei tempi di esposizione/contatto e delle modalità di
somministrazione.
La manipolazione, l’incauto utilizzo e le modalità di somministrazione di alcuni dei prodotti
impiegati in apicoltura, possono comportare nell’utilizzatore tossicità acute o croniche in seguito a
contatto, inalazione o, più raramente, ingestione.
E’ importante quindi che l’apicoltore conosca, per ogni prodotto, attraverso le informazioni
contenute nelle schede tecniche, gli eventuali rischi per la salute ed i mezzi per contenerli.
L’uso dei dispositivi individuali di protezione (guanti, mascherine, occhiali) e l’adozione di
tecniche di somministrazione più sicure sono gli strumenti più adeguati per eliminare o ridurre
questi rischi.