Diapositiva 1

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Principali Direttive di prodotto
applicabili alle macchine
maggio 2016
Principali direttive di prodotto applicabili alle
macchine
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale
elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio
1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di attrezzature a pressione [dal 19 luglio 2016 Direttiva 2014/68/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione]
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8
maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto
Direttive per macchine -
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Direttiva Bassa tensione
Vecchia Direttiva Bassa Tensione
Direttiva 2006/95/CE
Recepimento italiano: resta valido il recepimento
della Direttiva precedente 73/23/CEE
Nuova Direttiva Bassa Tensione
Direttiva 2014/35/UE
Entrata in vigore: 20/04/2016
Le differenze con la precedente direttiva sono limitate e
non riguardano gli aspetti sostanziali
Cosa non cambia
Campo di applicazione (ed esclusioni)
Obiettivi di sicurezza
Procedura di valutazione della conformità
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Direttiva Bassa tensione
Principali novità
Nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato,
l'importatore ed il distributore del materiale elettrico.
L’importatore indica sul materiale elettrico il suo nome e
indirizzo.
Spetta all'importatore accertare che il fabbricante extra
UE abbia preparato la documentazione tecnica.
Importatori e distributori si accertano che:
il materiale rechi la marcatura CE e sia
accompagnato dalla documentazione e dalle
informazioni richieste;
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non
mettano a rischio la conformità del materiale.
Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati
e un modello dal nuovo quadro legislativo.
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Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica
Vecchia Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 2004/108/CE
Recepimento italiano: D.Lgs. n. 194 del
06/11/2007
Nuova Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 2014/30/UE
Entrata in vigore: 20/04/2016
Le differenze con la precedente direttiva sono
limitate e non riguardano gli aspetti sostanziali
Cosa non cambia
Campo di applicazione (ed esclusioni)
Obiettivi di sicurezza
Direttive per macchine -
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Direttiva Compatibilità
Elettromagnetica
Principali novità
Nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato, l'importatore
ed il distributore degli apparecchi.
L’importatore indica sull’apparecchio il suo nome e indirizzo.
Spetta all'importatore accertare che il fabbricante extra UE
abbia preparato la documentazione tecnica.
Importatori e distributori si accertano che:
L’apparecchio rechi la marcatura CE e sia accompagnato
dalla documentazione e dalle informazioni richieste;
le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non
mettano a rischio la conformità dell’apparecchio.
Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati e un
modello dal nuovo quadro legislativo.
Sono aggiornati gli interventi previsti per l’organismo notificato
chiamato ad effettuare la certificazione UE del tipo, opzione
ancora percorribile dal fabbricante.
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Direttiva PED
Direttiva PED
Direttiva 97/23/CE
Recepimento italiano: D.Lgs. n.93 del 25/02/2000
Nuova direttiva PED
Direttiva 2014/68/UE
Entrata in vigore: 19/07/2016
Recepimento italiano: D.Lgs. n. 26 del 15/02/2016
L’articolo 13 «Classificazione delle attrezzature a pressione»
della direttiva 2016/68/UE è entrato in vigore il 1° giugno 2015
senza recepimento italiano!
Cosa non cambia
Requisiti essenziali (allegato I), se non per piccole variazioni
Campo di applicazione (ed esclusioni)
Tabelle di classificazione della attrezzature (allegato II)
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Direttiva PED
Principali cambiamenti
Organizzazione del documento
Rispetto alla versione precedente è variata la struttura del documento, variando di
conseguenza i riferimenti incrociati ad articoli, paragrafi, allegati ecc.
Classificazione dei fluidi (articolo 13)
La nuova direttiva recepisce il regolamento CLP (CE 1272/2008) per la classificazione
delle sostanze chimiche (entrato in vigore il 1° giugno 2015)
In caso di riclassificazione di un fluido, potrebbe essere necessario cambiare la tabella di
riferimento da utilizzare per la classificazione delle attrezzature
Operatori economici (capo 2) – Fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti
autorizzati
Prima trattati solo nelle definizioni, ora è dedicato loro l’intero capo 2, per una
migliore definizione di ruoli e responsabilità. Ridistribuzione delle responsabilità agli
operatori economici coinvolti.
Moduli per le procedure di valutazione della conformità (Allegato III)
Sono stati modificati i moduli. Oltre a variazioni di pura nomenclatura, vengono
modificati:
alcuni requisiti del Sistema di Gestione Qualità degli operatori economici coinvolti
documentazione tecnica (compare il fascicolo tecnico e l’obbligo della
valutazione dei rischi)
alcuni requisiti di rintracciabilità dei prodotti/clienti
Dichiarazione di conformità (Allegato IV)
Modificato il nome in dichiarazione di conformità UE e modifica delle informazioni
che deve riportare il documento
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Direttiva ATEX
Vecchia Direttiva ATEX
Direttiva 94/9/CE
Stretta relazione con la Direttiva per la classificazione
dei luoghi con pericoli di esplosione 1999/92/CE
Recepimento italiano: DPR n. 126 del 23/03/1998
Nuova Direttiva ATEX
Direttiva 2014/34/UE
Entrata in vigore: 20/04/2016
Cosa non cambia
Requisiti essenziali (allegato II), se non per piccole
variazioni
Campo di applicazione, se non per l’inclusione
esplicita dei «componenti»
Gruppi e categorie di apparecchi (allegato I)
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Direttiva ATEX
Principali cambiamenti
Organizzazione del documento
Rispetto alla versione precedente è variata la struttura del documento,
variando di conseguenza i riferimenti incrociati ad articoli, paragrafi,
allegati ecc.
Definizioni
Aggiunte dal NQL (nuovo quadro legislativo)
Operatori economici (capo 2), fabbricanti, importatori, distributori e
rappresentanti autorizzati
Prima trattati solo nelle definizioni, ora è dedicato loro l’intero capo 2, per
una migliore definizione di ruoli e responsabilità. Ridistribuzione delle
responsabilità agli operatori economici coinvolti.
Moduli per le procedure di valutazione della conformità (allegato III÷IX)
Allineamento terminologico ai moduli del NQL secondo la decisione
768/2008/CE (articoli e allegati)
Dichiarazione di conformità (allegato IV)
Modificato il nome in dichiarazione di conformità UE e modifica delle
informazioni che deve riportare il documento
Marchio EX
Inclusione esplicita anche nell'articolato della direttiva insieme al marchio
CE
Organismi notificati
Requisiti più dettagliati, tratti dal NQL
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