La responsabilità per la
prescrizione, la somministrazione
e la detenzione di Farmaci
Luca Benci
www.lucabenci.it
Twitter @Luca_Benci
Il codice dei farmaci
D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonchè della
direttiva 2003/94/CE.
Cosa non è medicinale
• Sangue intero ed emocomponenti
• Presidi medico-chirurgici
• Disinfettanti
I medicinali soggetti a prescrizione
medica
a) possono presentare un pericolo,
direttamente o indirettamente, anche in
condizioni normali di utilizzazione, se sono
usati senza controllo medico
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima
misura, in modo non corretto e, di
conseguenza, con rischio di un pericolo
diretto o indiretto per la salute
Medicinale omeopatico
Ogni medicinale ottenuto a partire da
sostanze denominate materiali di partenza
per preparazioni omeopatiche o ceppi
omeopatici, secondo un processo di
produzione omeopatico descritto dalla
farmacopea europea o, in assenza di tale
descrizione, dalle farmacopee utilizzate
ufficialmente negli Stati membri della
Comunità europea; un medicinale
omeopatico può contenere più sostanze
Confronto tra foglietti illustrativi
Farmaci prescrivibili
• Composizione
• Forma farmaceutica e
contenuto
• Categoria
farmacoterapeutica
• Indicazioni
farmacoterapeutiche
• controindicazioni
Farmaci da banco
• Composizione
• Come si presenta
• Che cosa è
• Perché si usa
• Quando non deve essere
usato
Confronto tra foglietti illustrativi
Farmaci prescrivibili
• Precauzioni per l’uso
• Interazioni
• Avvertenze speciali
Farmaci da banco
• Precauzioni per l’uso
• Quali medicinali o
alimenti possono
modificare l’effetto
del medicinale
• E’ importante sapere
che
Confronto tra foglietti illustrativi
• Dose, modo e tempo
di somministrazione
• Come usare questo
medicinale
Quanto
Quanto e per quanto
tempo
Come
Denominazione del medicinale
• La denominazione che può essere un
nome di fantasia non confondibile con la
denominazione comune oppure una
denominazione comune o scientifica
accompagnata da un marchio o dal nome
del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio
Farmaci galenici
• Formule magistrali
• Formule officinali
Le preparazioni ospedaliere:
sono galeniche?
• Preparazioni galeniche ospedaliere classiche
(es. pomate) o specialistiche (sacche per la
nutrizione parenterale totale, minisacche da
antibiotici da ricostituzione centralizzata, minisacche
da antiblastici da ricostituzione centralizzata,
preparazione per la terapia antidotale, preparazione di
farmaci orfani, preparazioni radiofarmaceutiche,
soluzioni per terapia antalgica o cardiovascolare,
soluzioni infusionali specialistiche, altre preparazioni)
• Preparazioni estemporanee
I farmaci per
“uso compassionevole”
• Sono quei farmaci sottoposti a
sperimentazione clinica in Italia o
all’estero ma non ancora immessi in
commercio e possono essere richiesti alla
azienda produttrice quando non esista
altra valida alternativa terapeutica.
I farmaci per uso
compassionevole
Il loro uso può essere autorizzato quando:
a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima
specifica indicazione terapeutica, di studi clinici
sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in
casi particolari di condizioni di malattia che pongano
il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già
conclusi di fase seconda;
b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla
lettera a) siano sufficienti per formulare un
favorevole giudizio sull'efficacia e la tollerabilità del
medicinale richiesto
I farmaci equivalenti
(ex generici)
• Si definisce Medicinale equivalente un
medicinale che è bioequivalente rispetto ad un
medicinale di riferimento, con brevetto
scaduto, autorizzato con la stessa
composizione quali-quantitativa in principi
attivi, la stessa forma farmaceutica, la stessa
via di somministrazione e le stesse indicazioni
terapeutiche.
Classificazione dei medicinali ai fini
della fornitura
• Medicinali soggetti a prescrizione medica
• Medicinali non soggetti a prescrizione
medica
Medicinali soggetti a prescrizione medica
a) medicinali soggetti a prescrizione medica
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta
c) medicinali soggetti a prescrizione medica
speciale
d) medicinali soggetti a prescrizione medica
limitativa
I medicinali soggetti a prescrizione
medica
c) contengono sostanze o preparazioni di
sostanze la cui attività o le cui reazioni
avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati ad essere somministrati
per via parenterale, fatte salve le
eccezioni stabilite dal Ministero della
salute, su proposta o previa consultazione
dell'AIFA.
Medicinali soggetti a prescrizione
medica limitativa
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri o di specialisti
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile
3) medicinali
specialista
utilizzabili
esclusivamente
dallo
I medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile
• I medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero sono i medicinali
che, per le caratteristiche farmacologiche,
o per innovatività, per modalità di
somministrazione o per altri motivi di tutela
della salute pubblica, non possono essere
utilizzati in condizioni di sufficiente
sicurezza al di fuori di strutture
ospedaliere.
Medicinali non soggetti a prescrizione
medica
1) medicinali da banco o di automedicazione
(O.T.C.)
2) restanti medicinali non soggetti a
prescrizione medica (S.O.P.)
3) Farmaci delistati
La classificazione dei farmaci a
seconda della concedibilità con il SSN
Classe A: sono presenti in questa fascia i farmaci essenziali e i farmaci per
malattie croniche. Appartengono a questa categoria i farmaci per i quali esiste
una soddisfacente ed accreditata efficacia valutata in base ai parametri
dell’aumento dell’aspettativa di vita, della riduzione delle complicanze, del
miglioramento della qualità di vita.
Classe B: appartenevano a questa categoria i farmaci di intesse terapeutico minore
di quelli classificati in classe A. da diversi anni la classe B è del tutto vuota. E’
sostanzialmente, attualmente, una classe virtuale.
Classe C: appartengono a questa categoria i farmaci soggetti a prescrizione
medica, ma privi delle caratteristiche presenti nella categoria A e B, e i farmaci
S.O.P.
Classe C bis: appartengono a questa categoria i farmaci non soggetti a
prescrizione medica c.d. O.T.C. e autorizzati alla pubblicità presso il pubblico
•
La classe A
• La classe A può essere a sua volta suddivisa in:
• 1) fascia A pura con farmaci a totale carico del
Servizio sanitario nazionale per qualunque
indicazione della scheda tecnica;
• 2) fascia A/Nota con farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale solo se prescritti nel
rispetto della nota AIFA di riferimento;
• 3) fascia A/PT con farmaci a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, se prescritti dal
medico specialista autorizzato alla prescrizione
in regime di concedibilità.
Ulteriore classificazione della
classe A: la fascia H
• Sempre la fascia A può essere ulteriormente suddivisa in FASCIA H
che sono quei farmaci soggetti a prescrizione/utilizzazione
specialistica distinti a loro volta in:
• 1) H-esitabili a carico del Servizio sanitario nazionale, se erogati
direttamente dalle strutture pubbliche, ma a totale carico del
cittadino;
• 2) H-OSP1, con farmaci di esclusivo impiego in ambiente
ospedaliero;
• 3) H-OSP2 con farmaci di impiego esclusivo in ambito ospedaliero o
assimilato extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e
delle province autonome;
• 4) H-OSPL, di impiego esclusivo in ambito ospedaliero da specialisti
identificati secondo le disposizioni delle Regioni delle province
autonome;
• 5) H-USPL di impiego esclusivo da specialisti identificati secondo le
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome
Art. 443 codice penale
• Chiunque detiene per il commercio, pone
in commercio o somministra medicinali
guasti o imperfetti è punito…….
I farmaci campioni
• 1. I campioni gratuiti di un
medicinale per uso umano
possono essere rimessi solo ai
medici autorizzati a prescriverlo e
devono essere consegnati
soltanto per il tramite di
informatori scientifici.
I farmaci campioni
• I medici devono assicurare la
conservazione secondo le
istruzioni indicate sulla confezione
o sul foglio illustrativo.
I farmaci campioni
• I campioni non possono
essere consegnati senza una
richiesta scritta, recante data,
timbro e firma del destinatario
I farmaci campioni
• Gli informatori scientifici possono
consegnare a ciascun sanitario due
campioni a visita per ogni dosaggio o
forma farmaceutica di un medicinale
esclusivamente nei diciotto mesi
successivi alla data di prima
commercializzazione del prodotto ed entro
il limite massimo di otto campioni annui
per ogni dosaggio o forma.
I farmaci campioni
• Fermo restando il disposto del
comma 2, gli informatori scientifici
possono inoltre consegnare al medico
non più di quattro campioni a visita,
entro il limite massimo di dieci
campioni annui, scelti nell'ambito del
listino aziendale dei medicinali in
commercio da più di diciotto mesi.
I farmaci campioni
• Ogni campione deve essere graficamente
identico alla confezione più piccola messa in
commercio. Il suo contenuto può essere
inferiore, in numero di unità posologiche o in
volume, a quello della confezione in commercio,
purchè risulti terapeuticamente idoneo; la non
corrispondenza del contenuto e, eventualmente,
del confezionamento primario alla confezione
autorizzata deve essere espressamente
richiamata in etichetta.
I farmaci campioni
• ……. deve essere riportata in modo
indelebile l'indicazione
• «campione gratuito - vietata la
vendita» o altra analoga
espressione.
I farmaci campioni
• Sono vietati i farmaci
campioni stupefacenti
I farmaci campioni
• Le imprese farmaceutiche sono tenute a
ritirare dagli informatori scientifici ogni
richiesta medica di cui al comma 2 e
conservare, per diciotto mesi,
documentazione idonea a comprovare che
la consegna di campioni è avvenuta nel
rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
FNOMCeO 2006,
Linea-guida inerente l’applicazione dell’art. 30 del Codice
di deontologia medica, art. 3
• I campioni di farmaci di nuova introduzione
possono essere accettati dai medici per un
anno dalla loro immissione in commercio.
Le indicazioni ministeriali
• I campioni dei medicinali non devono
essere presenti, in alcun modo, sul
carrello delle terapie, negli armadi di
reparto e della Farmacia.
Ministero della salute, raccomandazione n, 7/2007
Problematiche sui farmaci
• I farmaci campioni
• I farmaci stupefacenti
• I farmaci di proprietà del paziente
Il ritardo italiano nel trattamento del
dolore
• Ragioni culturali o ragioni normative?
Il trattamento del dolore
L’evoluzione della posizione della Chiesa cattolica
• Inizialmente contraria per il rischio di
mascherare pratiche eutanasiche
• Pio XII nel 1957 aprì al trattamento del
dolore con analgesici pur con la
conseguenza di limitare la coscienza e
abbreviare la vita “se non esistono altri
mezzi e se, date le circostanze, ciò non
impedisce l’adempimento di altri doveri
religiosi e morali”.
Il trattamento del dolore
L’evoluzione della posizione della Chiesa cattolica
• Oggi due encicliche papali (Humane vitae e
Evangelium vitae) accettano pienamente la
sedazione del dolore tramite analgesici in
quanto “pure essendo degno di lode chi
accetta volontariamente di soffrire
rinunciando a interventi antidolorifici per
conservare la piena lucidità e partecipare,
se credente, alla passione del Signore,
tale comportamento eroico non può
essere richiesto a tutti”.
Dm 3 agosto 2001
Approvazione del registro di carico e scarico degli
stupefacenti per le unità operative
• Il responsabile dell’assistenza
infermieristica è incaricato della buona
conservazione del registro. Dopo due anni
dalla data dell’ultima registrazione il
registro può essere distrutto.
Dm 3 agosto 2001
Approvazione del registro di carico e scarico
degli stupefacenti
• Il dirigente medico dell’unità operativa è
responsabile della effettiva corrispondenza
tra la giacenza contabile e reale delle
sostanze psicotrope e stupefacenti.
Dm 3 agosto 2001
Approvazione del registro di carico e scarico
degli stupefacenti
• 7. Le registrazioni, sia in entrata sia in
uscita, devono essere effettuate
cronologicamente, entro le 24 ore
successive alla movimentazione, senza
lacune di trascrizione.
• 8. Dopo ogni movimentazione deve essere
indicata la giacenza.
Dm 3 agosto 2001
Approvazione del registro di carico e scarico
degli stupefacenti
• 10. Nel caso di somministrazione di una forma
farmaceutica il cui farmaco residuo non può
essere successivamente utilizzato (come ad
esempio un fiala iniettabile), si procederà allo
scarico dell’unità di forma farmaceutica.
Nelle note sarà specificata l’esatta quantità di
farmaco somministrata, corrispondente a quella
riportata nella cartella clinica del paziente. La
quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti
speciali da avviare alla termodistruzione
Dm 3 agosto 2001
Approvazione del registro di carico e scarico
degli stupefacenti
• Nel caso di somministrazione parziale di una
forma farmaceutica il cui farmaco residuo
non può essere successivamente utilizzato
(come ad esempio una fiale iniettabile) si
procederà allo scarico dell’unità di forma
farmaceutica. Nelle note sarà specificata
l’esatta quantità di farmaco somministrata,
corrispondente a quella riportata nella
cartella clinica del paziente. La quantità
residua del farmaco è posta tra i rifiuti
speciali da avviare alla termodistruzione.
Il registro degli stupefacenti
informatico
D.M. 11 maggio 2010
Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative
composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
La responsabilità per la tenuta del
registro
• E’ responsabile della tenuta del registro
previsto dall'art. 60, comma 3 del Testo
unico, il dirigente medico preposto all'unità
operativa delle strutture sanitarie
pubbliche e private.
La delega del responsabile
• Il responsabile del registro può delegare
l'accesso ad altra figura aziendale con
documento redatto nei modi di legge, da
allegare alle procedure interne.
Nelle residenze nell’assistenza
domiciliare
• Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora
integre e correttamente conservate, legittimamente in
possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali
(RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto
assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall’azienda
sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa
avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere
riutilizzate nell’ambito della stessa RSA o della stessa ASL
o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora,
rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto
della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso,
dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha
ricevuto l’assistenza domiciliare alla ASL o
all’organizzazione non lucrativa.
Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008). Art. 2 comma 350
Nelle residenze nell’assistenza
domiciliare
• Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le
confezioni di medicinali in corso di validità,
ancora integre e correttamente conservate, ad
esclusione di quelle per le quali è prevista la
conservazione in frigorifero a temperature
controllate, possono essere consegnate dal
detentore che non abbia più necessità di
utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro,
riconosciute dalle regioni e province autonome,
aventi finalità umanitarie o di assistenza
sanitaria.
Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008). Art. 2 comma 351
Nelle residenze nell’assistenza
domiciliare
• Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di
medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono
prese in carico da un medico della
struttura od organizzazione interessata,
che provvede alla loro verifica,
registrazione e custodia. Le disposizioni di
cui ai commi da 350 al presente comma si
applicano anche a medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Legge 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008). Art. 2 comma 352
La precondizione della
somministrazione
• La prescrizione medica
• Il consenso informato del
paziente
La prescrizione di farmaci
• Informazione del paziente e acquisizione
del consenso.
• Agire secondo l’evidenza scientifica
• Garantire un uso appropriato delle risorse
• Perseguire la beneficialità del paziente e
astensione da pratiche di accanimento
terapeutico
• Agire in indipendenza e senza
condizionamenti
La prescrizione medica
gli elementi costitutivi
•
•
•
•
•
•
Il tipo di farmaco (denominazione commerciale)
Il dosaggio
I tempi di somministrazione
La via di somministrazione
La forma farmaceutica
La sottoscrizione del medico
La prescrizione medica
• Il medico, nel prescrivere un farmaco, è
tenuto, sulla base della sua specifica
competenza professionale, ad informare il
paziente dell’eventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.
D.L. 24 gennaio2012, n. 1,
Disposizioni urgenti urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività.
Art. 2
La prescrizione medica
• 9. A decorrere dall’anno 2011, per l’erogazione a carico del
Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui
all’ articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A
ai fini della rimborsabilità, l’AIFA, sulla base di una
ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell’Unione europea,
fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità
di principio attivo, di dosaggio, di forma farmaceutica, di
modalità di rilascio e di unità posologiche.
•
D.L. 24 gennaio2012, n. 1,
Disposizioni urgenti urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività.
Art. 2
La dispensazione dei farmaci
equivalenti
• Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta
dal medico l’indicazione della non sostituibilità del
farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e
salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun
medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del
presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in
caso di esistenza in commercio di medicinali a minor
prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a
fornire il medicinale avente prezzo più basso.
D.L. 31-5-2010 n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Art. 11
La dispensazione dei farmaci
equivalenti
• La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali
aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita
al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile
solo su espressa richiesta dell'assistito e previa
corresponsione da parte dell’assistito della
differenza tra il prezzo di vendita e quello di
rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in
misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non
inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle
disponibilità regionali.
D.L. 31-5-2010 n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Art. 11
Nome commerciale o principio
attivo?
• L’autorità auspica un intervento legislativo
volto a introdurre nella normativa
farmaceutica l’obbligo per il medico di
prescrivere il principio attivo….
Parere Garante della concorrenza 9 novembre 2006
“Finanziamento, da parte delle imprese farmaceutiche, delle spese di viaggio
e di ospitalità in occasione di corsi, convegni, congressi e visite ai laboratori
e ai centri di ricerca aziendali”
Le ricette dopo la
spending review 4
• Nel caso in cui decida di indicare anche il
nome commerciale del farmaco
l’indicazione della non sostituibilità deve
essere obbligatoriamente
accompagnata da una sintetica
motivazione.
Brescia, 17 dicembre 2012
Dalla prescrizione alla somministrazione:
responsabilità giuridica e deontologica
Luca Benci
www.lucabenci.it
Brescia, 17 dicembre 2012
Collegio Ipasvi
La Spending review
DL 6 luglio 2012, n. 95
Convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135
Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
Spending review
• Il medico che curi un paziente, per la
prima volta, per una patologia cronica,
ovvero per un nuovo episodio di patologia
non cronica, per il cui trattamento sono
disponibili più medicinali equivalenti, è
tenuto a indicare nella ricetta del
Servizio sanitario nazionale la sola
denominazione del principio attivo
contenuto nel farmaco.
Spending review
art. 15, comma 11 bis
• Il medico ha facoltà di indicare altresì la
denominazione di uno specifico
medicinale a base dello stesso principio
attivo; tale indicazione è vincolante per il
farmacista ove in essa sia inserita,
corredata obbligatoriamente di una
sintetica motivazione,…
Ricette dopo il DL sviluppo?
• Il medico che curi un paziente, per la prima
volta, per una patologia cronica, ovvero per un
nuovo episodio di patologia non cronica, per il
cui trattamento sono disponibili più medicinali
equivalenti, indica nella ricetta del Servizio
sanitario nazionale la denominazione del
principio attivo contenuto nel farmaco
oppure la denominazione di uno specifico
medicinale a base dello setsso principio
attivo accompagnato dalla denominazione di
quest’ultimo.
Ricette dopo il DL sviluppo?
• L’indicazione dello specifico medicinale è
vincolante per il farmacista ove nella
ricetta sia inserita, corredata
obbligatoriamente da una sintetica
motivazione, la clausola di non
sostituibilità….l’indicazione è vincolante
per il farmacista anche quando il farmaco
indicato abbia un prezzo pari a quello di
rimborso, fatta salva comunque la diversa
richiesta del cliente.
Agenda digitale
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Ulteriori misure urgenti per la
crescita del paese
Ricette elettroniche
• 2013
• 2014
• 2015
60%
80%
90%
• Dal primo gennaio 2014 le prescrizioni
farmaceutiche in formato elettronico sono
valide su tutto il territorio nazionale.
• A decorrere dal primo gennaio 2013, la
conservazione delle cartelle cliniche può
essere effettuata, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica,
anche solo in forma digitale.
• Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle strutture private
accreditate.
Le ricette dopo la
spending review
• Il medico cura un paziente per la prima
volta per una patologia acuta o cronica
• Ci sono farmaci equivalenti

• Deve prescrivere con il principio attivo
Le ricette dopo la
spending review 2
• Se il medico ritiene di preferire – nel caso
in cui siano presenti equivalenti e sia una
nuova cura – un farmaco di “marca” o uno
specifico equivalente (in questo caso deve
indicare il marchio o il nome dell’AIC) ha
“facoltà” di farlo aggiungendo al principio
attivo il nome commerciale.
Le ricette dopo la
spending review 3
• Una ricetta con il solo nome commerciale
“non è conforme a legge”
Le ricette dopo la
spending review 5
• La “succinta motivazione” non può fare
riferimento a generiche indicazioni di tipo
clinico o sanitario “ma dovrà, sia pur
succintamente, indicare le specifiche e
documentate ragioni che rendono
necessaria la somministrazione al
paziente di quel determinato
medicinale, anziché di un altro ad esso
equivalente.
Le ricette dopo la
spending review 6
• Esempio di succinta motivazione:
“accertata intolleranza del paziente a
determinate sostanze comprese fra gli
eccipienti di altri medicinali a base
dello stesso principio attivo)”.
Le ricette dopo la
spending review 7
• L’assenza della motivazione, così come la
presenza di una motivazione inidonea,
rende la ricetta non conforme a legge.
Le ricette dopo la
spending review 8
• Nei casi in cui il medico curi per patologie
croniche già in essere la pura indicazione
della “marca” è conforme a legge e può
indicare la clausola di non sostituibilità
senza necessità di motivarla.
• Il medico comunque può indicare anche
solo il principio attivo.
Le ricette dopo la
spending review 9
• In tutti i casi “il medico resta tenuto a
informare il paziente della presenza in
commercio di farmaci di uguale
composizione in principi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e
dosaggio unitario uguali”
Le ricette dopo la
spending review 10
• Il farmacista “se nella prescrizione è
indicato il solo principio attivo (oltre,
ovviamente, a forma farmaceutica e
dosaggio), il farmacista, dopo aver
informato il cliente, dovrà consegnargli il
medicinale avente il prezzo più basso”
Le ricette dopo la
spending review 11
• Nel caso che più medicinali abbiano un
prezzo corrispondente al prezzo più
basso, il farmacista terrà conto
dell’eventuale preferenza del paziente.
Le ricette dopo la
spending review 12
• Qualora quest’ultimo, invece, richieda
espressamente un medicinale a prezzo
più alto, il farmacista dovrà richiedere al
paziente di corrispondere la somma pari
alla differenza fra il prezzo del medicinale
richiesto e quello del medicinale erogabile
con onere a totale carico del Servizio
sanitario nazionale.
Le ricette dopo la
spending review 13
• se nella prescrizione è indicato, oltre al
principio attivo, la denominazione (“di
marca” o generica) di uno specifico
medicinale, il farmacista, qualora nella
ricetta non risulti apposta dal medico la
indicazione di non sostituibilità, è tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando
nessun medicinale equivalente ha
prezzo più basso;
Le ricette dopo la
spending review 14
• in caso di esistenza in commercio di
medicinali a minor prezzo rispetto a
quello del medicinale prescritto, il
farmacista è tenuto a fornire il medicinale
avente il prezzo più basso (o uno dei
medicinali aventi il prezzo più basso), fatta
salva l’eventuale espressa richiesta del
paziente di ricevere comunque il farmaco
prescritto dal medico, previo pagamento
della differenza di prezzo.
Le ricette dopo la
spending review 15
• Se nella prescrizione, oltre alla
denominazione di un medicinale specifico,
risulta apposta l’indicazione della non
sostituibilità del medicinale (sia nella
forma “semplice” utilizzabile per la
prosecuzione di trattamenti in corso, sia
nella forma corredata di sintetica
motivazione), ….
Le ricette dopo la
spending review 16
• …il farmacista dovrà chiedere al paziente,
informandolo delle ragioni della richiesta,
di corrispondere la somma pari alla
differenza fra l’eventuale prezzo più alto
del medicinale prescritto e quello del
medicinale erogabile con onere a totale
carico del Servizio sanitario nazionale.
Le ricette dopo la
spending review 10
• Nel caso in cui il medico prescriva un
farmaco di nuova generazione (in
commercio da meno di dieci anni) è
conforme a legge indicare solo il nome
commerciale.
Le anomalie della prescrizione
medica di farmaci
•
•
•
•
Le prescrizioni “condizionate”
Le prescrizioni “telefoniche”
Le prescrizioni “orali”
Le prescrizioni secondo protocollo
Una nuova legge
Legge 15 marzo 2010, n. 38
“Disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore”
La nuova legge sulle cure
palliative
• Rafforzamento dei progetti
“Ospedale senza dolore”
e loro trasformazione in
“Ospedale-Territorio senza dolore”
Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica
art. 7
• 1. All'interno della cartella clinica, nelle
sezioni medica ed infermieristica, in uso
presso tutte le strutture sanitarie, devono
essere riportati le caratteristiche del dolore
rilevato e della sua evoluzione nel corso del
ricovero, nonché la tecnica antalgica e i
farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato
antalgico conseguito.
•
Legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore”
Le indicazioni ministeriali
• Le prescrizioni verbali o telefoniche vanno
evitate e, laddove presenti, devono essere
limitate solamente a circostanze particolari
e in ogni caso verificate immediatamente
(ad esempio facendo ripetere l’operatore)
e subito riportate in cartella clinica.
Ministero della salute, raccomandazione n, 7/2007
Le indicazioni ministeriali
• Evitare nelle prescrizioni la frase “al
bisogno”, ma, qualora riportata, deve
essere specificata la posologia, la dose
massima giornaliera e l’eventuale
intervallo di tempo tra le somministrazioni.
Ministero della salute, raccomandazione n, 7/2007
Le indicazioni ministeriali sui
farmaci antiblastici
• Le possibili fonti di errore sono:
• ….
• Uso della prescrizione verbale, anche
telefonica
Ministero della salute, “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in
terapia con farmaci antineoplastici”, Raccomandazione n. 14, ottobre 2012
La prescrizione condizionata a
sintomi
• Il dolore “oggettivizzato” dalle scale di
valutazione
Cass. pen. Sez. IV
20 gennaio 2004, n. 11533
• …non e' credibile che due diversi
infermieri, entrambi energicamente
chiamati dai parenti della paziente
che invocavano l'intervento di un
medico, abbiano omesso di chiamare
il medico di guardia
Cass. pen. Sez. IV
20 gennaio 2004, n. 11533
• Di tal che non e' stato illogico ritenere
veritiero che l’infermiere x ebbe
telefonicamente l'indicazione di praticare
l'iniezione dello pseudofarmaco alla
malata, non ritenendo il medico
necessario recarsi presso la donna.
Cass. pen. Sez. IV
20 gennaio 2004, n. 11533
• Coerente e' altresi' il ragionamento in base al
quale non si e' ritenuto di enfatizzare la
sottoscrizione dell'infermiere in calce alla
somministrazione del placebo, tanto essendo
avvenuto anche sotto l'annotazione della
somministrazione di Ranidil e Plasil avvenuta
nella mattinata del 15.4, certamente prescritta
dal medico Dr. C.G., ed essendo disattese le
opposte testimonianze sul rilievo che nessuna
sottoscrizione dei medici c'era in ordine alla
prescrizione di farmaci.
Il placebo
• Il problema della liceità della
somministrazione dei farmaci ad
effetto placebo
Distribuzione diretta dei farmaci
• D.L. 18 settembre 2001, n. 347 “ Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria”
convertito con la legge 16 novembre 2001,
N. 405 con modificazioni, stabilisce all’art.
8, rubricato “Particolari modalità di
erogazione di medicinali agli assistiti”
Distribuzione dei farmaci legge
405/2001
• 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi,
hanno facoltà di:
• a ) stipulare accordi con le associazioni sindacali
delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di
medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
paziente anche presso le farmacie predette con le
medesime modalità previste per la distribuzione
attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario
nazionale, da definirsi in sede di convenzione;
Distribuzione dei farmaci legge
405/2001
• b ) assicurare l'erogazione diretta da parte delle
aziende sanitarie dei medicinali necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale;
• c ) disporre, al fine di garantire la continuità
assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali,
per il periodo immediatamente successivo alla
dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita
specialistica ambulatoriale.
La prescrizione off label
• Si può prescrivere fuori dalle
indicazioni del foglietto
illustrativo?
La prescrizione dei farmaci
off label
• Criteri legislativi
• Criteri deontologici
D.L. 17-2-1998 n. 23
convertito con legge 94/1998
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
• Il medico, nel prescrivere una specialità
medicinale o altro medicinale prodotto
industrialmente, si attiene alle indicazioni
terapeutiche, alle vie e alle modalità di
somministrazione previste
dall'autorizzazione all'immissione in
commercio rilasciata dal Ministero della
sanità.
D.L. 17-2-1998 n. 23
convertito con legge 94/1998
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.
• In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione o
una via di somministrazione o una modalità di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata……, qualora il medico stesso ritenga, in
base a dati documentabili, che il paziente non possa
essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o
modalità di somministrazione e purché tale impiego sia
noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• La prescrizione di un accertamento
diagnostico e/o di una terapia impegna la
responsabilità professionale ed etica del
medico e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o, quantomeno, a
un fondato sospetto diagnostico.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• Su tale presupposto al medico è
riconosciuta autonomia nella
programmazione, nella scelta e nella
applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in regime di ricovero,
fatta salva la libertà del paziente di
rifiutarle e di assumersi la responsabilità
del rifiuto stesso.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• Le prescrizioni e i trattamenti devono
essere ispirati ad aggiornate e
sperimentate acquisizioni scientifiche
anche al fine dell'uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il beneficio
del paziente.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• Il medico è tenuto a una adeguata
conoscenza della natura e degli effetti dei
farmaci, delle loro indicazioni,
controindicazioni, interazioni e delle
prevedibili reazioni individuali, nonché
delle caratteristiche di impiego dei mezzi
diagnostici e terapeutici e deve adeguare,
nell'interesse del paziente, le sue decisioni
ai dati scientifici accreditati e alle evidenze
metodologicamente fondate.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• Sono vietate l'adozione e la diffusione di
terapie e di presidi diagnostici non provati
scientificamente o non supportati da
adeguata sperimentazione e
documentazione clinico-scientifica, nonché
di terapie segrete.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• In nessun caso il medico dovrà accedere a
richieste del paziente in contrasto con i
principi di scienza e coscienza allo scopo
di compiacerlo, sottraendolo alle
sperimentate ed efficaci cure disponibili.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• La prescrizione di farmaci, per indicazioni non
previste dalla scheda tecnica o non ancora
autorizzate al commercio, è consentita purché la
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente
documentata.
• In tali casi, acquisito il consenso scritto del
paziente debitamente informato, il medico si
assume la responsabilità della cura ed è tenuto
a monitorarne gli effetti.
Prescrizione e trattamento
terapeutico
art. 13 codice di deontologia medica
• È obbligo del medico segnalare
tempestivamente alle autorità competenti,
le reazioni avverse eventualmente
comparse durante un trattamento
terapeutico.
Prescrizioni Off Label:
le indicazioni delle legge finanziaria 2007
• La disposizione di cui all’art. 3, comma 2 del decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale che, nell’ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari,
assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al
di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione
in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a
pazienti portatori di patologie per le quali risultino
autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al
trattamento.
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 796, lettera z
I farmaci eticamente sensibili
• La pillola del giorno dopo
• La pillola dei cinque giorni dopo
• La pillola abortiva
La contraccezione di emergenza
la differenza con l’interruzione di gravidanza
• Il decreto che autorizza la
commercializzazione del “Norlevo” non
contrasta con la legge 194/1978, poiché il
farmaco autorizzato agisce con effetti
contraccettivi in un momento anteriore
all’innesto dell’ovulo nell’utero materno”.
La contraccezione di emergenza
la differenza con l’interruzione di gravidanza
• Il Norlevo “esplica effetti di prevenzione
della gestazione al pari di altri usuali
metodi contraccettivi, quali lo IUD o spirale,
che parimenti mirano ad inibire l’impianto
dell’ovulo fecondato ed in ordine ai quali
non si pone questione circa la
qualificazione come pratiche abortive…”
TAR Lazio, sez I Bis, 12 ottobre 2001, n.8465
La contraccezione di emergenza
la posizione del CNB
• ….il medico il quale non intenda
prescrivere la contraccezione di
emergenza abbia comunque il diritto di
appellarsi alla clausola di coscienza dato il
riconosciuto rango costituzionale dello
scopo di tutela del concepito che motiva
l’astensione e dunque, a prescindere da
disposizioni normative specificamente
riferite al quesito in esame”
La posizione della FNOMCeO
sulla pillola del giorno dopo
• Pur essendo tale "clausola di coscienza"
concetto più sfumato rispetto all'obiezione
di coscienza (riconosciuta nel nostro
ordinamento solo nei casi di aborto e
servizio militare, cioè nei casi in cui
l'azione del singolo è diretta alla
soppressione della vita), tuttavia trova la
sua consacrazione nell'art. 19 del Codice
di Deontologia Medica, …….
La posizione della FNOMCeO
sulla pillola del giorno dopo
• …..che consente al medico di rifiutare la
propria opera se contrasta con la sua
coscienza o con il suo convincimento
clinico, purchè questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la
salute della persona assistita.
La posizione della FNOMCeO
sulla pillola del giorno dopo
• Ciò significa che, per il caso della "pillola
del giorno dopo", il medico non può
limitarsi ad esprimere la propria obiezione,
ma deve provvedere, nell'ambito delle
proprie responsabilità, affinchè la
richiedente possa accedere con tempi e
modalità appropriate alla prescrizione.
Art. 22
Autonomia e responsabilità diagnostico-terapeutica
sostituisce l’art. 19 “Rifiuto di opera professionale” del codice del 1998
• Il medico al quale vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua
coscienza o con il suo convincimento
clinico, può rifiutare la propria opera, a
meno che questo comportamento non sia
di grave e immediato nocumento per la
salute della persona assistita e deve
fornire al cittadino ogni utile
informazione e chiarimento.
La posizione della FNOMCeO
sulla pillola del giorno dopo
• Questo perchè l'esercizio della "clausola di
coscienza" non si traduca di fatto nella
restrizione delle libertà e dei diritti
riconosciuti alle donne dall'ordinamento
giuridico.
La posizione della FNOMCeO
sulla pillola del giorno dopo
• Il diritto del medico all’obiezione di
coscienza non può comunque, in alcun
modo ledere il diritto del paziente ad una
prestazione che l’ordinamento giuridico
riconosce come dovuta.
L’obiezione di coscienza alle
procedure abortive
• Il personale sanitario ed esercente le
attività ausiliarie non è tenuto a prendere
parte alle procedure di cui agli articoli 5 e
7 ed agli interventi per l'interruzione della
gravidanza quando sollevi obiezione di
coscienza, con preventiva dichiarazione.
L’obiezione di coscienza alle
procedure abortive
• La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata al medico provinciale e, nel caso di
personale dipendente dell'ospedale o dalla casa
di cura, anche al direttore sanitario, entro un
mese dall'entrata in vigore della presente legge
o dal conseguimento dell'abilitazione o
dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire
prestazioni dirette all'interruzione della
gravidanza o dalla stipulazione di una
convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni.
L’obiezione di coscienza alle
procedure abortive
• L'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività
ausiliarie dal compimento delle procedure
e delle attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare
l'interruzione della gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e
conseguente all'intervento.
L’obiezione di coscienza alle
procedure abortive
• L'obiezione di coscienza non può essere
invocata dal personale sanitario ed
esercente le attività ausiliarie quando, data
la particolarità delle circostanze, il loro
personale intervento è indispensabile per
salvare la vita della donna in imminente
pericolo.
FNOMCeO
• La prescrizione della pillola del giorno
dopo “…Non può incontrare surrettizie
limitazioni che ostacolino la fruizione
del diritto della donna che intenda
prevenire una gravidanza indesiderata
ed un probabile successivo ricorso
all’aborto”.
Federazione nazionale degli ordini dei medici, comunicato del 23 febbraio 2008
La Federazione dei farmacisti chiede
l’obiezione di coscienza per la pillola del
giorno dopo
• La Fofi, Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani,
esprime solidarietà al dottor Vittorio Baldini, titolare della
farmacia S. Antonio di Bologna, pesantemente
contestato - l'8 marzo scorso - per aver esercitato
obiezione di coscienza nella dispensazione della "pillola
del giorno dopo".
Al momento, esiste un autentico vuoto legislativo in tema
di obiezione di coscienza per il farmacista, che svolge un
servizio pubblico quanto un delicato ruolo di filtro tra
cittadino e farmaco.
La Federazione dei farmacisti chiede
l’obiezione di coscienza per la pillola del
giorno dopo
Di qui la necessità che il Parlamento approvi una
normativa che da un lato consenta al farmacista di
appellarsi alla propria coscienza individuale, come
previsto dal Codice deontologico della categoria,
dall'altro garantisca al cittadino la reperibilità di ogni tipo
di farmaco la cui distribuzione sia autorizzata dallo Stato.
Già alla fine di ottobre 2007 la Fofi aveva non a caso
espresso piena condivisione nei confronti dell'appello
lanciato da Benedetto XVI in occasione del 25°
Congresso internazionale dei Farmacisti Cattolici. Anche
il Papa, sottolineando il ruolo educativo e le alte
implicazioni etiche connesse alla professione dei
farmacisti, aveva postulato il diritto all'obiezione di
coscienza per la categoria.
Stati in cui la pillola del giorno dopo
viene venduta senza ricetta
• Albania, Australia, Belgio, Canada, Cina,
Danimarca, Finlandia, Francia, Gran
Bretagna, India, Israele, Marocco,
Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Sud
Africa, Svezia, Svizzera, Tunisia, Stati
Uniti
Fonte: Toscana Medica, febbraio 2008, 2
I farmaci eticamente sensibili
• La pillola abortiva
Ru 486 (mifegyne)
La determina dell’Aifa del 24 novembre 2009
• (alla donna)…deve essere garantito il
ricovero in una delle strutture sanitarie
individuate…dal momento dell’assunzione
del farmaco fino alla verifica
dell’espulsione del prodotto del
concepimento. Tutto il percorso abortivo
deve avvenire sotto la sorveglianza di un
medico del servizio ostetrico-ginecologico
Ru 486 (mifegyne)
la determina dell’Aifa del 24 novembre 2009
• cui è demandata la corretta informazione
sull’utilizzo del medicinale, sui farmaci da
associare, sulle metodiche alternative e
sui possibili rischi connessi nonché
l’attento monitoraggio onde ridurre al
minimo le reazioni avverse segnalate,
quali emorragie, infezioni e eventi fatali.
• Secondo i primi giudici, infatti, già in fase
di programmazione della laparoscopia
erano prevedibili l'evoluzione di tale
intervento in operativo e l'elevata
probabilità di asportazione della salpinge,
la non opportunità dell'interruzione
dell'intervento e la mancanza del pericolo
di vita e, quindi, del presupposto dello
stato di necessità, ai fini dell'acquisizione
del consenso.
• Il Tribunale di Rimini a qualificare il reato
di lesioni personali volontarie aggravate,
originariamente contestato al G., come
violenza privata, in ordine al quale ultimo
l'imputato stesso veniva ritenuto colpevole
e condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione, sostituita con la pena di Euro
6.000,00 di multa, con il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
• la Corte di appello di Bologna, con
sentenza del 5 febbraio 2007, dichiara
l’avvenuta prescrizione del reato e revoca
le statuizioni civili.
• Viene proposto ricorso per cassazione.
Un caso di responsabilità di
equipe
• L’annotazione nel foglio mobile contiene
un inversione del dosaggio tra i due
farmaci:
200 mg di Platinex anziché 40
40 mg di VP 16
anziché 200
Causa di morte
Dopo cinque giorni di terapia la paziente
muore per gravissima sindrome per
disfunzione multiorganica con insufficienza
respiratoria terminale dovuta a intossicazione
massiva da cisplatino
Un caso di responsabilità di
equipe
La procura della Repubblica manda avvisi
di garanzia a venti persone. In particolare
al medico che ha sbagliato la trascrizione,
ai restanti quattro medici dell’equipe, al
caposala e ai quattordici infermieri
dell’equipe assistenziale.
Nel dettaglio si contesta:
Un caso di responsabilità di
equipe
• Al medico che ha sbagliato la trascrizione:
l’errore di trascrizione
La posizione dei medici
• Ai medici dell’equipe: di avere trascurato il
paziente e, in particolare, per non avere rilevato
tempestivamente tale errore sebbene il paziente,
a causa dell’errata terapia somministrategli,
presentasse tutti i sintomi tipici derivanti da
sovradosaggio acuto da Platinex e, in particolare,
nause a vomito marcati, insufficienza renale e
mielodepressione, ciò fosse rilevabile anche
mediante una adeguata osservazione del
paziente
La posizione dei medici
• Per avere omesso di verificare
giornalmente, durante il giro-visita dei
pazienti e nelle altre occasioni, quale era
la terapia che veniva somministrata al
paziente e, in particolare, per avere
omesso di controllare la rispondenza tra la
terapia segnata nel foglio del diario clinico
e quella del foglio della terapia degli
infermieri
La posizione del caposala
• Al caposala: per non avere controllato
giornalmente, unitamente al medico di
turno, la rispondenza tra la terapia
segnata nel foglio del diario clinico e
quella del foglio della terapia degli
infermieri omettendo così di rilevare
l’errato dosaggio dei farmaci
chemioterapici annotato sul foglio della
terapia.
La posizione degli infermieri
• Agli infermieri: per avere proceduto ad
effettuare il prelievo, la preparazione e la
somministrazione dei farmaci
chemioterapici somministrati al paziente
senza rilevare l’errato dosaggio di tali
farmaci e quindi trascurando gli elementi
fondamentali dell’assistenza infermieristica
sulle procedure di somministrazione dei
farmaci che impongono:
La posizione degli infermieri
a) di confrontare la prescrizione medica con
la scheda della terapia controllandone
l’accuratezza e la completezza;
b) di conoscere l’azione, il dosaggio e la via
di somministrazione del farmaco nonché i
suoi effetti collaterali;
c) di chiedere al medico informazioni in caso
di dubbio sul dosaggio del farmaco
I farmaci pericolosi
• La conservazione e il “doppio controllo”
Il doppio controllo:
la trasfusione di sangue
Nei reparti, in sala operatoria e in terapia
intensiva.
Per evitare che il sangue sia trasfuso alla
persona sbagliata o che sia trasfuso
sangue non compatibile con quello del
paziente da trasfondere verificare sempre,
(da parte di due operatori), che:
………..
Il doppio controllo:
i farmaci contenenti potassio
• Un secondo operatore sanitario dovrebbe
sempre controllare, durante la fase di
preparazione la corretta identificazione del
prodotto, la dose, la via di
somministrazione, la correttezza del
calcolo della diluizione……
• In fase di somministrazione, il secondo
operatore deve verificare l’identità del
paziente e la corretta velocità di infusione
Il caso del cloruro di potassio
particolari precauzioni
Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III
Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate
contenenti potassio
Prescrizione
Le soluzioni contenenti K per uso e.v.
dovrebbero essere prescritte, quando le
condizioni cliniche lo consentono, in quelle
formulazioni commerciali già diluite e
pronte all’uso.
I farmaci
“ad alto rischio” o “ad alto livello di
attenzione”
• Agonisti adrenergici, anestetici generali
endovena, anestetici generali iniettabili,
anestetici locali iniettabili, bloccanti
neuromuscolari, anticoagulanti, eparina,
warfarin, antiaritmici, antineoplastici,
stupefacenti oppioidi, benzodiazepine
endovena, digossina, insulina, ipoglicemizzanti
orali, sodio nitroprussiato, soluzioni concentrate
di sodio cloruro, soluzioni di calcio, soluzioni
concentrate di potassio, soluzioni di magnesio
Il caso del cloruro di potassio
particolari precauzioni
Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III
Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate
contenenti potassio
• La detenzione
“devono essere rimosse, laddove presenti, da
tutte le scorte di farmaci a uso corrente esistenti
nei vari reparti”
La conservazione delle soluzioni concentrate di
KCl e delle altre soluzioni ad elevato contenuto
di K per uso ev deve essere limitata
esclusivamente alle farmacia, alle aree critiche e
ad altre aree assistenziali, indicate dalla
programmazione aziendale e regionale e nelle
quali sia richiesto l’uso urgente del farmaco”
Il caso del cloruro di potassio
particolari precauzioni
Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III
Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate
contenenti potassio
Nella farmacia e nelle unità operative in cui è
prevista la conservazione delle soluzioni
concentrate di KCl e le altre soluzioni ad elevato
contento di K per uso e.v. devono essere
conservate separate da altri farmaci, in armadi
ove possibile chiusi e in contenitori che rechino
la segnalazione di allarme
“Diluire prima della somministrazione: mortale
se infuso non diluito”
Il caso del cloruro di potassio
particolari precauzioni
Ministero della salute – Dipartimento della qualità – Direzione generale ufficio III
Raccomandazione n. 1 aprile 2005 sul corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – Kcl – e da altre soluzioni concentrate
contenenti potassio
• Le soluzioni concentrate contenenti KCl e le
altre soluzioni ad elevato contenuto di K per uso
e.v. non devono essere trasferite tra le diverse
unità operative e tutti gli approvvigionamenti
devono essere effettuati direttamente dalla
farmacia. Deve comunque essere prodotta,
nell’ambito ospedaliero, una procedura che
garantisca, quando non attivo il servizio di
farmacia, l’approvvigionamento del farmaco in
caso di necessità.
Il doppio controllo:
i farmaci ad alto livello di rischio
• Prevedere, se possibile che due operatori
controllino in maniera indipendente, la
preparazione di un farmaco ad “alto livello
di rischio o di attenzione”.
Omicidio colposo per errata
somministrazione di cloruro di potassio
Cassazione penale, sezione IV, 21 settembre 2009, n. 36554
• L’infermiere deve chiedere in caso di
dubbi chiarimenti al medico sulla
prescrizione di farmaci “nel caso in
esame, l’imputata (infermiera) non
poteva nutrire dubbi di alcun genere posto
che il dott.D. aveva già, per iscritto e con
precisione, indicato tali modalità, di guisa
che non vi era alcuna necessità di
chiedere ulteriori chiarimenti.
L’esercizio abusivo della professione
medica
Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, sentenza 6 febbraio 2008
• ….gli imputati odierni, infermieri professionali,
nel somministrare ai pazienti della casa di riposo
medicinali per i quali era necessaria la
prescrizione medica, in assenza dell’indicazione
del sanitario, hanno posto in essere atti tipici
della professione di medico, per la quale è
richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato.
(fattispecie relativa alla somministrazione di un antidolorifico per via
orale “Nimesulide” e di dieci gocce in più di quanto prescritte del
neurolettico “Serenase”)
Un caso di esercizio abusivo
di professione
Cassazione penale, sezione VI,
sentenza 15 aprile 2010, n. 14603
• Il tribunale e successivamente la Corte di
appello di Torino hanno condannato una
coordinatrice (non infermieristica) per
esercizio abusivo della professione
infermieristica ex art. 348 cp in quanto
aveva effettuato atti di competenza
dell’infermiere generico
(somministrazione di insulina e di farmaci
per via intramuscolare ed effettuare
medicazioni).
Cassazione penale, sezione VI,
sentenza 15 aprile 2010, n. 14603
• La Corte di cassazione ha accolto il
ricorso della coordinatrice.
• Si tratta di atti relativamente liberi che,
come affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, non integrano il reato di cui
all’art. 348 cp se efettuati sporadicamente
e in assenza di retribuzione…
• La terapia insulinica o l’assunzione di farmaci
contro la pressione arteriosa si praticano
generalmente e in via di automedicazione e,
trattandosi di soggetti anziani, in mancanza
temporanea di personale sanitario, la P. si era
prestata generosamente, senza alcun
tornaconto personale, a somministrare
occasionalmente ai pazienti, alle ore stabilite,
tali tipi di cure secondo le prescrizioni del
medico.
• Gli atti contestati non rientrano nelle
mansioni riservate secondo le norme di
legge alla professione di infermiere e non
implicano specifiche nozioni o particolari
abilità o conoscenze tecniche.
Cassazione penale, sezione VI,
sentenza 15 aprile 2010, n. 14603
• Essi pertanto, ove eseguiti non a titolo
professionale ma per sopperire
saltuariamente alla presenza di personale
infermieristico, rispettando le cadenze, i
tempi e le modalità stabilite dal medico,
non integrano, secondo la prevalente
giurisprudenza di legittimità, che il Collegio
condivide, il reato di cui all’art. 348 cp.
• Assolta perché il fatto non sussiste.
Gli atti del corso\
• Abstract delle relazioni e diapositive
http://www.lucabenci.it