AA_002492_resource1_orig

annuncio pubblicitario
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
DOTT. FILIPPO PALLADINO
SENTENZA
nella controversia n.293/01 R.G.L, promossa da
SANTORO ANNA,
elettivamente domiciliata in Bologna via Ferrara 88/B presso e nello studio dell'avv.Anna-Lisa
Renda, che la rappresenta e difende
- RICORRENTEcontro :
S.P.A. POSTE ITALIANE, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE, elettivamente
domiciliata in Bologna , via Santo Stefano 27 , presso e nello studio dell'avv. Andrea Aufiero , che
la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Luigi Fiorillo .
-CONVENUTAOGGETTO: "RISARCIMENTO DANNI"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 gennaio 2001 Santoro Anna dipendente della s.p.a. Poste Italiane , ha
convenuto in giudizio la datrice di lavoro, chiedendo al Giudice di accertare la responsabilità della
convenuta ex art.2087 c.c. e/o 2049 c.c. per i comportamenti vessatori e persecutori di cui alla
narrativa tenuti dalle sigg.re Ruberto Paola e Baroni Carla nei confronti della ricorrente e per
l'effetto condannare le Poste Italiane al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi dalla ricorrente
nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria equa e di giustizia e al trasferimento della stessa
ricorrente in altra agenzia limitrofa a quella in cui si verificavano gli episodi descritti; con vittoria di
spese.
La società convenuta si è costituita contestando le domande avversarie e chiedendo al Giudice di
dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso proposto dalla ricorrente perché infondato
in fatto ed in diritto e, comunque non provato; per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento
delle spese
La causa è stata istruita testimonialmente .
E' stata svolta consulenza tecnica medico-legale, esperita dalla dott.ssa Alberta Massaro.
Sono state depositate note difensive autorizzate .
Parte ricorrente ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni tutti subiti quantificati
complessivamente in Euro 42.855,26 (di cui Euro 6.700,00 per danno biologico, Euro 10.000,00 per
danno morale, Euro 25.000,00 per danno esistenziale ed Euro 1.155,26 per danno patrimoniale) o in
quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e/o di giustizia. La convenuta ha insistito per il
rigetto del ricorso . All'udienza del 18 novembre 2003 il Giudice ha pronunciato sentenza, del cui
dispositivo ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice deduce la responsabilità della società convenuta ex art.2087 c.c. e/o ex art.2049 c.c. per
condotte di mobbing poste in essere da altre dipendenti sopraordinate alla ricorrente stessa.
Il mobbing, secondo giurisprudenza formatasi recentemente, consiste nella reiterazione di atti
illegittimi, o anche legittimi, funzionali alla mortificazione del dipendente, posti in essere dal datore
di lavoro o da colleghi.
Nella fattispecie il giudicante ritiene che l'istruttoria svolta abbia confermato la presenza di
comportamenti ingiuriosi, diffamatori e discriminatori nei confronti della ricorrente da parte di due
colleghe ad essa sopraordinate; in proposito appare significativa la deposizione della teste
D'Alessandro, la quale riferisce di aver in più circostanze sentito definire la Santoro come lavativa
ed assenteista; inoltre, emerge la presenza di una assegnazione di mansioni gravose in misura
maggiore di altri colleghi (testi D'Alessandro e Massa, la quale afferma di ritenere che la gestione
dei turni fosse fatta secondo criteri di favoritismo), nonché di una quantità di comandi in altro luogo
maggiore rispetto ai colleghi (testi D'Alessandro e Tedeschi); emerge, in sostanza, una situazione
protrattasi nel tempo, tanto che la teste Massa ha affermato di ricordare un clima offensivo nei
confronti di alcune persone e non solo della sig.ra Santoro, ma non di tutti.
La responsabilità di tali comportamenti ricade sulla società datrice di lavoro ai sensi degli artt.2087
c.c., non avendo il datore di lavoro fornito la prova di avere adottato tutte le misure idonee a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale della prestatrice di lavoro, e 1228 c.c., con il quale il
legislatore ha esteso alla sfera contrattuale la norma contenuta nell'art.2049 del medesimo codice .
Per quanto concerne gli aspetti medico-legali, il consulente rileva quanto segue all'esito di
approfondita e condivisibile analisi del caso:
Si rileva che la signora Santoro, da quanto documentato e riportato in anamnesi, nel periodo dal
dicembre 1999 al maggio 2000 ha presentato un episodio depressivo di entità tale da doversi
sottoporre a idonee cure specialistiche (farmaci e psicoterapia), risoltosi nell'arco di circa sei mesi,
di cui attualmente non si apprezzano reliquati se non una modesta reazione emotiva nel
ripercorrere quegli eventi che , a detta della stessa , avrebbero rappresentato la causa scatenante
della malattia e che sarebbero a tutt'oggi responsabili di tensione e disagio in ambito di lavoro.
Qualora le prove testimoniali confermassero quanto sostiene la periziata , è possibile individuare
un ruolo di concausa giocato dalle dinamiche messe in atto in ambiente di lavoro nell'eziologia
della temporanea reazione ansioso-depressiva a prevalente espressione somatica presentata dalla
Santoro nell'arco di circa sei mesi , pur tenendo conto della reattività individuale che rappresenta
il substrato indispensabile per lo sviluppo di ogni psicopatia .
Si deve comunque ricordare che l'esposizione prolungata per molto tempo ad elevati livelli di stress
è in grado di indurre una reazione di esaurimento nella maggior parte degli individui ; nel caso
specifico la documentata psicopatia avrebbe comportato una inabilità temporanea assoluta di circa
sei mesi; attualmente non residuano postumi quantificabili in termini medico-legali.
Valutate le risultanze delle prove testimoniali in connessione con gli esiti della consulenza medicolegale, il Giudice considera provato il nesso di concausalità prospettato dal consulente e ritiene di
riconoscere alla ricorrente la somma di Euro 6.700,00 per danno biologico relativo ad una inabilità
temporanea assoluta di sei mesi, oltre ad una somma a titolo di danno morale, individuata con
valutazione equitativa in Euro 2.010,00 (trenta per cento del danno biologico), per un risarcimento
complessivo di Euro 8.710,00; vanno poi rimborsate le spese sostenute, pari ad Euro 1.155,26 .
Non vi è luogo al risarcimento di altre forme di danno, non provate e comunque genericamente
dedotte.
Quanto alle spese di lite , liquidate come da dispositivo in calce , appare equo porle a carico della
società convenuta , soccombente sull'an del diritto al risarcimento .
P.Q.M.
Il Giudice ,
1)Condanna la s.p.a. Poste Italiane a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro
8.710,00 per risarcimento danni ed Euro 1.155,26 per spese sostenute, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali .
2)Respinge le altre domande.
3)Condanna la società convenuta alle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.300,00 di cui
Euro 1.000,00 per competenze, Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 300,00 per spese generali .
Bologna, 18 novembre 2003
IL GIUDICE
Dott. Filippo Palladino
Scarica