circ 27 ICO DSA allegato - Istituto Comprensivo di Gottolengo

Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA
DI GOTTOLENGO
INCONTRI DI FORMAZIONE AS 2011-2012
Disturbi Specifici di
Apprendimento
Via Circonvallazione Sud, 59/61 - 25023 – GOTTOLENGO (BS)
Tel. 030 95 11 06
e-mail: [email protected]
LA RECENTE NORMATIVA di RIFERIMENTE
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(GU n. 244 del 18-10-2010 )
LEGGE REGIONALE N. 152 Approvata nella seduta del 26 gennaio 2010
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E
DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
CON ALLEGATE LE
Giunta regione Lombardia – nota prot. 20307 del 05.07.2011
Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA)
USRL – circ 23328 del 26 ottobre 2011
Disturbi specifici di apprendimento – certificazione
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Art. 1 - Riconoscimento e definizione di
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali
disturbi specifici di apprendimento, di
seguito denominati "DSA", che si manifestano in
presenza di capacita' cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma possono costituire una limitazione
importante per alcune attivita' della vita quotidiana.
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Art. 2 - Finalita'
1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalita':
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico,
anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo
sviluppo delle potenzialita';
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessita' formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti
e sensibilizzare i genitori nei confronti
delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di
formazione;
h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e
professionale.
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Art. 4 - Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del
personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le scuole dell'infanzia, e'
assicurata un'adeguata preparazione
riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad
acquisire la competenza per individuarne precocemente
i segnali e la conseguente capacita' di applicare
strategie didattiche, metodologiche e valutative
adeguate.
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi
provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita' didattica nel corso
dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche
e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e
flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari
dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia
educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita' dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di
formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di
valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' ,,,, '.
LEGGE REGIONALE N. 152 del 26 gennaio 2010
Art. 1 - (Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di
apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla
letteratura scientifica ed ha lo scopo di:
a) garantire
le condizioni affinché i soggetti con DSA si
realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro
contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona;
b) promuovere
la diagnosi precoce dei DSA nell’ambito di una stretta
collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, pubbliche e private, sistema di istruzione e formazione professionale regionale,
famiglie e associazionismo;
c) promuovere
specifiche iniziative volte a favorire la
riabilitazione, facilitare l’apprendimento, agevolare
l’integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.
LEGGE REGIONALE N. 152 del 26 gennaio 2010
Art. 3 - (Interventi per la formazione del personale docente)
1. Nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 7, la Regione prevede, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e
l’attivazione di iniziative formative
rivolte al personale docente, per fornire adeguati
strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire
l’adozione di percorsi didattici specifici, nonché il
monitoraggio dei DSA. OMISSIS….
formazione professionale regionale,
Il percorso di formazione
I incontro (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria), venerdì 27 aprile
relatrice: dott.ssa Maria Luisa Doria, psicologa, formatrice AID
sede: Teatro Zanardelli – P.za XX Settembre – Gottolengo
Indicatori del disturbo dalla scuola dell’infanzia alla primaria alla secondaria di I grado
Individuazione precoce: come e perché
Strumenti scolastici per l’individuazione di difficoltà specifiche negli alunni in ambito linguistico e matematico
II incontro (scuola dell’infanzia e primaria), giovedì 3 maggio
relatrice: Mariagrazia Gozio, insegnante, formatrice AID
sede: Aula Magna scuola media - via Martiri della Libertà 7 – Gambara
Proposte operative nell’ambito linguistico e matematico per le prime fasi di apprendimento
Il lavoro fonologico
Cosa dicono le Linee Guida
III incontro (scuola primaria), giovedì 24 maggio
relatrice: Mariagrazia Gozio, insegnante, formatrice AID
sede: Aula Magna scuola media - via Martiri della Libertà 7 – Gambara
L’intervento in classe in presenza anche di alunni con DSA: quale didattica, quali attività
Cosa dicono le Linee Guida
IV incontro (scuola primaria), giovedì 31 maggio
relatrice: Mariagrazia Gozio, insegnante, formatrice AID
sede: Aula Magna scuola media - via Martiri della Libertà 7 – Gambara
Dalla costruzione del Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA all’attività in classe
Cosa dicono le Linee Guida
+ incontro/i di sensibilizzazione per i genitori
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 1 - Finalità del decreto
Il presente decreto individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della
Legge 170/2010, le modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di
supporto utili a sostenere il corretto processo di
insegnamento/apprendimento
fin
dalla
scuola
dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di
valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di
Apprendimento (di seguito “DSA”), delle scuole di ogni ordine e grado del
1.
sistema nazionale di istruzione e nelle università.
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 2 - Individuazione di alunni e studenti con DSA
le istituzioni scolastiche
provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali
evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe
e persistenti nonostante l’applicazione di adeguate attività
di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo
specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso
per la diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010.
1. Ai fini di cui al precedente articolo,
2. Al fine di garantire agli alunni e agli studenti con disturbi specifici di
apprendimento di usufruire delle misure educative e didattiche di supporto di cui
all’articolo 5 della Legge 170/2010, gli Uffici Scolastici Regionali attivano tutte le necessarie iniziative e
procedure per favorire il rilascio di una certificazione diagnostica dettagliata e
tempestiva da parte delle strutture preposte.
3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente
di maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 3 - Linee guida
le Istituzioni scolastiche e gli Atenei,
per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, tengono conto
delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida per
1. Gli Uffici Scolastici Regionali,
il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento, che sono parte integrante del presente decreto.
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 4 - Misure educative e didattiche
1. Le
Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute
nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari
interventi pedagogico-didattici per il successo formativo
degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di
didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a
strumenti compensativi e misure dispensative.
2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati
articolano gli obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni
curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e
delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando
proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le
funzioni non coinvolte nel disturbo.
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 4 - Misure educative e didattiche
3. In un’ottica di prevenzione dei DSA, gli
insegnanti adottano
metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle
abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel
rispetto della libertà d’insegnamento, delle osservazioni di carattere
scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli
opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente
l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze
per un efficiente utilizzo degli stessi.
5. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare
situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal
disturbo, senza
peraltro ridurre il livello degli obiettivi di
apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati
e personalizzati.
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati
1. La
scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni
e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e
personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano
didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative adottate.
omissis.
MIUR - Decreto N. 5669
12 luglio 2011
Articolo 6 - Forme di verifica e di valutazione
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni
e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli
interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti
articoli.
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative
che consentono all’alunno o allo studente con DSA di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni
1.
ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi
riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità
deficitaria.
di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove -
omissis.
LINEE GUIDA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011
Premessa
1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
1.1 La dislessia
1.2 La disgrafia e la disortografia
1.3 La discalculia
1.4 La comorbilità
2. L’OSSERVAZIONE IN CLASSE
2.1 Osservazione e prestazioni atipiche
2.2 Osservazione degli stili di apprendimento
3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA STRUMENTI
COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE
3.1 Documentazione dei percorsi didattici
4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA
4.1 Scuola dell’infanzia
4.2 Scuola primaria
4.3 Scuola secondaria di I e di II grado
4.3.1 Disturbo di lettura
4.3.2 Disturbo di scrittura
4.3.3. Area del calcolo
4.4 Didattica per le lingue straniere
LINEE GUIDA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011
5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE
6. CHI FA CHE COSA
6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali
6.2 Il Dirigente scolastico
6.3 Il Referente di istituto
6.4 I Docenti
6.5 La Famiglia
6.6 Gli Studenti
6.7 Gli Atenei
7. LA FORMAZIONE
7.1 I contenuti della formazione
7.2 Corso di perfezionamento e Master in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di
Apprendimento
7.3 Il progetto “NTD” e il progetto “A scuola di dislessia”
7.4 I CTS – Centri Territoriali di Supporto
7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici
LINEE GUIDA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011
6. CHI FA CHE COSA
Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA
LINEE GUIDA
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011
Piano Didattico Personalizzato
Scuola primaria
USRL – circ 23328 del 26 ottobre 2011
Oggetto: Disturbi specifici di apprendimento – certificazione
In risposta ai quesiti pervenuti in merito alle modalità di presentazione della
diagnosi per gli alunni con disturbo specifico di apprendimento, si ritiene utile
riportare
quanto
indicato
dall’art.3
della
Legge
170/2010:
“La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già
assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è
comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le
regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei
trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono
prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o
strutture accreditate. “
La Regione Lombardia in proposito ha emanato la nota prot.
20307 del 05.07.2011 che si allega alla presente.
Giunta reg. Lombardia – nota prot. 20307 del 05.07.2011
Oggetto: Certificazione di Disturbo specifico di apprendimento (DSA)
Si precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata:
- Dalle UONPIA delle strutture pubbliche accreditate
- In alternativa da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico
gli utenti.
In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di
Indirizzo regionali per la N PIA (OGR 6860/2008) e dalla Consensus
Conference nazionale per i OSA del 2007.
OMISSIS….
Il percorso diagnostico deve comprendere la restituzione ai
genitori di una relazione clinica chiara e dettagliata, redatta
secondo quanto indicato nel documento di intesa PARCC del 2011 per i OSA,
che includa:
la codifica diagnostica secondo la classificazione ICO-10, il
le indicazioni di intervento e i
riferimenti relativi alla presa in carico.
percorso di valutazione effettuato,
Alla relazione deve essere allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi
conseguiti.