CHE COS’È L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Per ordinamento giudiziario, in diritto, si
intende l'insieme delle norme che regolano
l'attività giurisdizionale, cioè l'attività di
risoluzione delle controversie da parte di
giudici terzi e imparziali, che al fine di
risolvere le controversie loro presentate
interpretano e applicano le leggi.
IL DIRITTO
Il termine diritto (nella prima accezione di insieme e complesso
norme che regolano la vita dei membri della comunità di
riferimento) è l'insieme di regole che sono in vigore in uno
Stato in un determinato momento e che rispondono al
bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile
ordinata e tranquilla; in questo caso si parla di diritto
oggettivo. A volte, invece, il termine diritto assume un
significato diverso,in quanto corrisponde al concetto di
"potere, facoltà"; in questo caso si parla di diritto soggettivo.
La domanda "che cos'è il diritto" ha però impegnato gli
studiosi di tutte le epoche, e costituisce ancora un problema
aperto, la cui soluzione dipende in gran parte dal quadro
filosofico cui ogni studioso fa riferimento e attraverso il quale
affronta la questione. Una risposta che possa definirsi esatta
in assoluto non esiste anche perché il diritto ha differenti
manifestazioni a seconda del modello preso in esame (ad
esempio basti pensare alla distinzione tra il civil law "legge
civile" dei paesi dell'Europa continentale e quelli a essi legati
e il common law "legge comune" anglosassone, statunitense
e degli altri paesi legati alla cultura anglosassone).
Il diritto può essere semplicemente definito come il complesso
delle norme di legge e consuetudini che ordinano la vita di
una collettività in un determinato momento storico.
LA
GIURISDIZIONE
Il termine giurisdizione (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato
da ius dicere), in diritto, viene utilizzato con diversi significati
tra loro connessi. Può, infatti, designare:
in senso oggettivo, la funzione pubblica (funzione giurisdizionale)
consistente nell'applicazione del diritto oggettivo,
interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso
concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà,
ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza
riguardo all'esito della controversia;
in senso soggettivo, l'insieme degli organi che esercitano tale
funzione, i giudici;
la sfera di competenza di un giudice o, con significato più generale
ma meno appropriato, di un organo pubblico;
La funzione giurisdizionale si connota per l'esercizio di poteri
autoritativi, ossia di pubbliche potestà, attraverso un
particolare procedimento che prende il nome di processo.
LA GIURISDIZIONE CIVILE E PENALE
In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide innanzitutto in civile
e penale. La giurisdizione civile risolve le controversie concernenti rapporti giuridici
di diritto privato; rientrano inoltre nella giurisdizione civile i rapporti di cui è parte la
pubblica amministrazione quando non sono devoluti al giudice amministrativo. La
giurisdizione penale risolve le controversie concernenti la responsabilità di un
soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione a una pena.
Il processo civile è di regola avviato da un'azione privata, mentre negli ordinamenti
moderni il processo penale è di solito avviato dall'azione di un organo pubblico, il
pubblico ministero. Quest'ultimo, sebbene in certi ordinamenti faccia parte dello
stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono anche i giudici, non svolge
una funzione giurisdizionale ma, semmai, amministrativa, tant'è che nella maggior
parte degli ordinamenti appartiene al potere esecutivo.
In tutti gli ordinamenti la giurisdizione civile e penale è di regola demandata ai giudici
ordinari, salvo alcune materie eventualmente devolute a giudici speciali (si pensi ai
reati militari che, in molti ordinamenti, sono devoluti a giudici appositi: i giudici
militari). Dai giudici speciali vanno distinti i giudici specializzati, che fanno pur
sempre parte della giurisdizione ordinaria, ai quali sono devolute in primo grado (e
talvolta anche in appello) le cause afferenti determinate materie (si pensi ai giudici
di commercio, di famiglia, dei minorenni, ecc. presenti in vari ordinamenti).
LA MAGISTRATURA
La magistratura, in diritto, nell'accezione moderna del
termine, identifica un complesso di organi istituzionali
(pubblici e statali) con funzioni giurisdizionali in
campo civile, penale, costituzionale e amministrativo,
che si personificano nella figura del magistrato.
Esercita il potere giudiziario, uno dei tre poteri dello stato
di diritto nella teoria classica di Montesquieu. In
generale la magistratura ha infatti competenza su
tutte le branche del diritto in cui vi sia una funzione
giudicante, e la funzione classica (e per alcuni sistemi
tipica) del magistrato è quella di giudice; in
dipendenza di questo aspetto si possono perciò avere
anche magistrature specializzate per materie
(magistratura militare, civile, penali, fallimentare,
contabile, tributaria, amministrativa, ecc).
IL POTERE GIUDIZIARIO
Il potere giudiziario è quel potere che in quanto organo costituzionale permette in
via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile, penale e
amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel
rispetto del contraddittorio delle parti, trasparenza del procedimento e
motivazione della decisione, da parte di un giudice terzo.
Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio, dove il
cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le
eventuali sentenze.
L'espressione potere giudiziario è una formula polisensa. In senso soggettivo o
nominalistico, con essa si vuole indicare il complesso degli organi dell'autorità
giudiziaria, cioè della magistratura, che a sua volta comprende sia i giudici sia i
pubblici ministeri.
In senso, detta espressione rimanda al principio e teoria della separazione dei
poteri elaborata da Montesquieu volto a garantire l'imparzialità delle leggi e
della loro applicazione, secondo cui in ogni forma di Stato esisterebbero tre
poteri principali: legislativo, esecutivo e giudiziario, quest'ultimo rappresentato
appunto dalla magistratura.
In una terza accezione, l'espressione in esame sottolinea il momento autoritativo
che connota lo svolgimento della funzione giudiziaria (vedi voce giurisdizione),
che si compendia nel potere di dare attuazione al comando legislativo. Al
riguardo, va peraltro detto che, con riferimento allo svolgimento dell'attività
giudiziaria, oggi si tende a valorizzare, in omaggio ai valori democratici che
improntano la Costituzione repubblicana, i profili connessi allo svolgimento di
un servizio nei confronti della collettività, piuttosto che il mero esercizio di
poteri autoritativi.