Francesca Battisti – AICCRE

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Per un contributo alla Strategia Nazionale al
Cambiamento Climatico
Roma, 26 gennaio 2012
Le politiche europee: dal cambiamento climatico alle
strategie di adattamento
Francesca Battisti – AICCRE
Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici:
verso un quadro d’azione Europeo
La lotta ai cambiamenti climatici impone due
tipi di risposta:
la mitigazione e l’adattamento per affrontarne
gli impatti inevitabili.
L’adattamento è già in atto ma in maniera
frammentata. Occorre un approccio più
strategico per misure che siano efficaci e
coerenti tra i vari settori e livello di governi
interessati
Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un
quadro d’azione Europeo
direzione internazionale:
integrare le azioni degli SM per sostenere le
attività verso i paesi in via di sviluppo
collaborazione con l’UNFCCC (Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici) per il post 2012
Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici:
verso un quadro d’azione Europeo
La Commissione mette in evidenza
l’opportunità di investimento in un’economia a
basse emissioni di carbonio come uno degli
obiettivi principali del piano europeo di
ripresa economica, insieme alla
modernizzazione delle infrastrutture europee.
I fenomeni meteorologici hanno pesanti
conseguenze economiche e sociali sulle
infrastrutture (edifici, trasporti,
approvvigionamento energetico e idrico)
Libro Bianco: L’adattamento ai cambiamenti climatici:
verso un quadro d’azione Europeo
Tre documenti settoriali che accompagnano il
libro bianco: agricoltura, salute e acque, coste
e ambiente marino.
In futuro potrebbero essere presentati altri
documenti strategici
Libro bianco
Quadro proposto dall’UE: obiettivi e azioni
E’ finalizzato ad aumentare la resilienza
dell’UE per affrontare gli impatti dei
cambiamenti climatici, nel rispetto e nel
principio di sussidiarietà e degli obiettivi
trasversali dell’UE in materia di sviluppo
sostenibile.
ovvero:
• Trattato del Funzionamento dell’UE (2009) ,
ovvero il contrasto ai cambiamenti climatici
• Principio di Sussidiarietà: natura transnazionale
del problema (i singoli paesi da soli non
sarebbero in grado di assicurare il rispetto degli
obblighi assunti a livello internazionale e non
sufficienti al conseguimento degli obiettivi e delle
finalità previste dalla decisione sulla condivisione
degli oneri)
Libro bianco
Approccio progressivo:
 1 fase (2009-2012)
 2 fase ( a partire dal 2013)
Libro Bianco
1° fase su 4 assi di intervento:
1) costituzione di una solida base di
conoscenze sull’impatto e sulle conseguenze
dei cambiamenti climatici per l’UE
meccanismo di scambio di informazioni
Libro Bianco
2) integrazione dell’aspetto dell’adattamento nelle
principali politiche dell’UE quali:
aumentare la resilienza:
delle politiche sociali e in materia di salute;
dell’agricoltura e delle foreste;
della biodiversità, degli ecosistemi e delle acque;
delle zone costiere e marine;
dei sistemi di produzione e delle infrastrutture fisiche
(applicazione degli impatti dei cambiamenti climatici
alla VIA e VAS)
Libro Bianco
3)
utilizzo di una combinazione di strumenti politicostrategici: stima dei costi di adattamento per le
politiche settoriali per tenerne conto nelle future
decisioni; esaminare l’uso potenziale di finanziamenti
innovativi ai fini dell’adattamento; eventualità al
ricorso a prodotti assicurativi come strumenti di
condivisione del rischio; incentivare gli SM a sfruttare
gli introiti derivanti dal sistema comunitario di scambio
delle quote di emissione (ETS)
Libro bianco
4) accelerazione della cooperazione
internazionale in materia di adattamento.
Istituzione di un Gruppo direttivo sugli impatti
dei cambiamenti climatici e sull’adattamento
(IASG) formato da rappresentanti di SM
impegnati nella formulazione di programmi di
adattamento su scala nazionale/regionale e
consulterà la società civile e la comunità
scientifica
Complessivamente il ruolo al quale tende l’UE è di
leadership sul piano internazionale nella battaglia
al cambiamento climatico, ruolo espresso
nell’articolo 191.1 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione. Sempre sul piano internazionale, la
legislazione EU sulla mitigazione del
cambiamento climatico è all’avanguardia sul
sistema di scambio di quote di emissione con un
pacchetto molto ampio sull’energia che
comprende lo scambio di quote di emissione,
l’energia rinnovabile, i biocarburanti, sequestro e
stoccaggio del carbonio e dell’efficienza
energetica
Fin qui, gli SM sono stati incoraggiati a
sviluppare delle strategie per l’adattamento
ma non hanno obblighi legali (i libri bianchi
sono delle proposte d’azione dell’UE). Tuttavia,
il conseguimento o meno di strategie nazionali
influenza ed incide sul perseguimento degli
obiettivi dell’UE.
rischi
Inoltre, gli sforzi settoriali come l’efficienza
dell’utilizzo dell’acqua, l’afforestamento, o il
passaggio all’uso delle energie rinnovabili,
dovrebbe essere visto in un contesto più
globale come obiettivo di proteggere,
mantenere e creare ecosistemi.
Altro punto è la troppa frammentazione che
rischia di vanificare gli sforzi delle politiche
rischi
• La settorializzazione influisce sulla definizione di
rischio. Nonostante fonti di expertise
multisettoriali e la richiesta integrazione della
politica ambientale nelle altre politiche europee,
la Commissione tende a considerare prove
scientifiche provenienti da linee di ricerca
circoscritte e tra loro separate. Carenza di
meccanismi istituzionali di coordinamento fra i
processi decisionali relativi a settori di policy
diversi che definisce la definizione di rischio a
seconda del tema preso in esame
Commissione Europea
• Proposta di regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente un
meccanismo di monitoraggio e
comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra e di comunicazione di altre
informazioni in materia di cambiamenti
climatici a livello nazionale e dell’UE
• COM(2011) 789 def del 23.11.2011
• L’obiettivo della decisione n. 280/2004/CE ‘decisione
sul meccanismo di monitoraggio’ consisteva di istituire
un meccanismo per monitorare tutte le emissione di
origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite
pozzi dei gas a effetto serra non inclusi nel protocollo di
Montreal; valutare i progressi compiuti dagli SM
nell’adempimento degli impegni da loro assunti in
attuazione della convenzione UNFCCC e del protocollo
di Kyoto; assolvere gli obblighi di comunicazione
previsti dalla convenzione UNFCCC dal protocollo di
Kyoto e garantire che le informazioni comunicate
dall’UE e dagli SM al segretario del UNFCCC siano
tempestive, complete , precise, coerenti, comparabili e
trasparenti.
Convenzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC) sui
cambiamenti climatici è stata approvata dalla
Commissione europea con decisione n. 94/69/CE del
Consiglio del 15 dicembre 1993: consiste di stabilizzare
le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a
un livello tale che escluda qualsiasi interferenza
antropica pericolosa con il sistema climatico. Per il
raggiungimento di tale obiettivo la temperatura media
annua del pianeta non deve aumentare di più di 2°C
rispetto al periodo preindustriale. La quarta relazione
di valutazione del gruppo intergovernativo sui
cambiamenti climatici (IPCC) mostra che tale obiettivo
può essere raggiunto solo se le emissioni globali di gas
a effetto serra cessano d’aumentare entro il 2020
Protocollo di Kyoto: ratificato dall’UE il 31
maggio 2002 ed entrato in vigore il 16
febbraio 2005. Il protocollo stabilisce obiettivi
vincolanti che impongono all’UE e agli stati
membri (tranne Malta e Cipro) di ridurre o
limitare le rispettive emissioni di gas a effetto
serra
Il Consiglio europeo nel marzo 2007 si è
impegnato ad abbattere entro il 2020 le
emissioni complessive di gas serra nell’UE del
20% rispetto ai livelli del 1990 - dicembre
2008 pacchetto clima ed energia che ha
convertito in legge i suddetti obiettivi di
riduzione emissioni. Tali obiettivi sono inoltre
previsti nell’accordo di Copenhagen approvato
dall’Ue e SM il 28 gennaio 2010.
Obiettivo del riesame
Il riesame della proposta si prefigge di
migliorare l’attuale sistema di monitoraggio e
comunicazione per assicurare l’osservanza
degli impegni e degli obblighi attuali e futuri
in materia di cambiamenti climatici , rispettare
le prescrizioni del pacchetto su clima e energia
e favorire lo sviluppo di strumenti di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici a livello dell’UE dei tavoli istituzionali
internazionali
Obiettivo del riesame
assicurare che il regolamento sul meccanismo UE per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra preveda
gli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione
UNFCCC e Kyoto e dalle successive decisioni adottate a
norma di tali strumenti relativi alle emissioni GHG e al
sostegno finanziario e tecnologico offerto ai paesi in via
di sviluppo; la messa a disposizione di informazioni sui
programmi nazionali di riduzione delle emissioni; le
proiezioni delle emissioni dei GHG e le politiche e le
misure in materia di cambiamenti climatici attuate in
conformità della convenzione UNFCCC
Obiettivo del riesame
Quindi è necessario un quadro solido per il
monitoraggio, la valutazione, la
comunicazione e la verifica delle emissioni per
creare politiche future efficaci in conformità
agli impegni stabiliti
Obiettivo del riesame
Durante la COP 16 di Cancùn i paesi hanno
concordato che ciascun paese sviluppato
nell’ambito della convenzione UNFCCC è
tenuto a promuovere la comunicazione
relativa al sostegno finanziario, tecnologico e
in termini di sviluppo di capacità offerto ai
paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della
comunicazione è fondamentale per il
riconoscimento degli sforzi dell’UE e dei PM
nell’adempimento degli impegni assunti
Obiettivo del riesame
• Il sistema di monitoraggio e comunicazione
delle emissione di gas a effetto serra non sono
adeguati per l’attuazione dei nuovi obblighi
internazionali e
• I dati disponibili a livello dell’UE sono
insufficienti per sostenere la definizione e
l’attuazione delle politiche future
Per quanto riguarda la comunicazione delle
azioni di adattamento, il nuovo meccanismo
di monitoraggio permetterà di vedere subito
le lacune per porvi rimedio e definisce meglio i
parametri minimi comuni dal momento che le
informazioni sono state trasmesse in modo
alquanto incoerente.
Inoltre, il nuovo meccanismo di
monitoraggio ha il
vantaggio di offrire una piattaforma per la
condivisione delle buone pratiche
Comunicazione delle politiche e misure e proiezioni
delle emissioni di origine antropica
Il presente regolamento, una volta entrato in
vigore è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli SM.
Per l’art.13, entro un anno dall’entrata in
vigore gli SM istituiscono, gestiscono i sistemi
nazionali preposti a comunicare politiche,
misure e proiezioni (valutazioni ex ante ed ex
post), trasmettendoli entro il 15 marzo di ogni
anno
Better safe than sorry
E’ il principio di precauzione (art.191 del
Trattato dell’Unione): afferma che la
mancanza di certezze scientifiche sugli effetti
negativi del riscaldamento globale non può
essere considerata una ragione valida per non
intraprendere misure adatte a prevenire gli
eventuali danni. L’UE privilegia la cautela con
decisioni orientate ad anticipare i rischi
potenziali secondo il principio enunciato.
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