La Riconversione Energetica degli Edifici in Italia Ricci

PROGETTO EUROPEO ZEMEDS PROGRAMMA EUROPEO INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE)
La Riconversione Energetica degli Edifici in Italia
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
La Diagnosi Energetica degli Edifici
I Protocolli di Certificazione
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Fermo, 12 Giugno 2015 – Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
EUROPA
Gli edifici, nella loro costruzione ed
utilizzo, rappresentano oltre il 40% del
consumo finale di energia della
Comunità Europea (il rimanente 60%
è impiegato per circa il 28% dal
settore industriale e per circa il 32%
dal settore trasporti) con le
conseguenti ricadute in termini di
costi energetici ed ambientali.
Ne consegue che l’impiego di energia
per il settore edile è responsabile di
circa il 30-40 % delle emissioni di CO2
e gas climalteranti in ambiente.
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
ITALIA
Oltre 35 MTEP/anno rappresentano la
fonte per il fabbisogno energetico del
settore edilizio, che da solo “brucia” 1/3 di
tutta l’energia primaria prodotta in Italia
Dati Ministero Sviluppo Economico
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
3400 milioni di mq
90% residenziale
10% terziario
Consumi pari a 35MTEP/anno
Circa 50.000 gli Istituti scolastici in
Italia
Dati ENEA
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
27 milioni abitazioni di cui il 65%
realizzate prima del 1973
22 milioni dotate di riscaldamento
invernale e consumi pari a 21
MTEP/anno
Dati ENEA
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
In Italia il 31% dell'energia elettrica e il 44% dell'energia termica (combustibili) vengono utilizzati
in ambito residenziale, in uffici e aree commerciali.
Buona parte di queste fonti energetiche sono destinate alla climatizzazione dei locali
(riscaldamento invernale e raffrescamento estivo).
L'illuminazione rappresenta una piccola quota dei consumi totali (circa il 2%), ma non irrilevante,
perché pesa per il 15% dei costi dell'energia elettrica mediamente consumata in interni civili.
Quindi, sul 100% di energia finale (termica ed elettrica) consumata in casa il 16% serve
all'illuminazione e per gli elettrodomestici, il 5% per cucinare, il 11% per il rifornimento di acqua
calda e il 68% per il riscaldamento e raffrescamento.
Oggi in Italia il fabbisogno energetico negli edifici è molto
alto (si aggira intorno a 150 - 300 kWh/m2 anno) e buona
parte di questa energia è termica e, in quanto tale, è
soggetta a dispersione verso l’esterno.
FONTE ENEA
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
FONTE ISTAT
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
IL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO
FONTE ISTAT
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L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
FONTE ISTAT
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L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
FONTE ISTAT
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L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
FONTE ISTAT
Ing. Paolo Ricci
L’Efficientamento Energetico del Patrimonio Edilizio Italiano
Lo stato di efficienza energetica degli edifici che ospitano le scuole italiane è critico visto che
gran parte di essi è nato nel trentennio 1950-1980, in completa assenza di normative
specifiche sul risparmio energetico negli edifici.
Buona parte dei consumi energetici ad essi associati non sono eliminabili, a causa di scelte
progettuali sbagliate su involucro, forma, orientamento, rapporti tra superfici vetrate e
opache.
Le scuole realizzate nel periodo che va dagli anni 80 ai giorni nostri sono state realizzate
secondo i criteri definiti dalla legge 373/76 sufficienti forse negli anni 80, ma assolutamente
insufficienti dagli anni ‘90.
A partire dal 1991, con l’emanazione della legge 10, le scuole, come tutti gli edifici pubblici
nuovi o in ristrutturazione, avrebbero dovuto integrare il risparmio energetico e le fonti
rinnovabili negli edifici dichiarati interventi di pubblica utilità e di pubblico interesse. La
mancata applicazione della norma in tutto il territorio nazionale, a causa della sostanziale
assenza di un sistema sanzionatorio e di controllo sulle inadempienze, ha portato ad un parco
edilizio scolastico di gran lunga lontano dagli standard qualitativi della media europea.
FONTE ENEA
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
L’evoluzione della Normativa sulla Certificazione Energetica
A seguito della crisi energetica degli anni ’70 in Italia viene
emanata la prima legge sul risparmio energetico: la legge 373/76
Art. 1
Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli edifici, sono
regolate dalla presente legge le caratteristiche di prestazione dei componenti, la
installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il
riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e
sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli edifici pubblici e
privati, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' industriali o artigianali.
Sono regolate altresi' le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da
costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico
di riscaldamento degli ambienti.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
La Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano Energetico
Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e sviluppo di
fonti rinnovabili di energia”, ha integrato ed in parte sostituito la Legge 373/76,
introducendo di fatto una nuova procedura per la verifica energetica degli edifici
(SISTEMA EDIFICIO – IMPIANTO) e compiendo un primo passo verso la CERTIFICAZIONE
ENERGETICA degli edifici (art. 30).
Gli obiettivi della legge erano i seguenti:
1- risparmio energetico (interventi sull’edificio, sugli impianti
di controllo del microclima e di illuminazione)
2- uso consapevole dell’ energia
3- salvaguardia dell’ambiente
4- benessere degli individui
5- incentivazione dell’uso di fonti rinnovabili di energia
6- incentivazione dell’uso di sistemi impiantistici alternativi
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Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
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Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Direttiva Europea 91/02 (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive)
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Recepimento Direttiva 91/02 (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive)
D.LGS. 192/05 E D.LGS. 311/06 Il D.Lgs. 192/05 entra ufficialmente in vigore l’8/10/05.
Definisce, sin dalla sua prima versione, parecchi elementi tra cui, ad esempio, i requisiti
minimi prestazionali degli edifici e l’obbligatorietà della certificazione.
Il D.Lgs. 192/05 non può essere ancora considerato uno strumento legislativo completo,
poiché rimanda a decreti successivi.
Il D.Lgs. 311/06, pubblicato nell’anno seguente, avrebbe dovuto quindi integrarlo e
completarlo: mancano, tuttavia, la modalità con cui la certificazione debba essere applicata
e introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici, la “qualificazione energetica”.
Con il D.Lgs. 311/06, l’obbligo della certificazione viene esteso gradualmente a tutti gli
edifici preesistenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 192/05 (8/10/05), purché oggetto di
compravendita o locazione: questo al fine di rendere il provvedimento maggiormente
aderente alle disposizioni della direttiva EPBD. Con lo stesso Decreto, vengono inoltre
modificate le norme concernenti le funzioni delle Regioni e degli enti locali che erano
contenute nel D.Lgs. 192/05, confermando le competenze in materia già attribuite in sede
di decentramento amministrativo dall’art. 30 del D.Lgs. 112/98
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Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
LEGGE FINANZIARIA 2008. La L. 244/07 “legge finanziaria 2008” all’art. 1, comma 288, dispone che,
a decorrere dall’anno 2009 e in attesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’art. 4,
comma 1, del D.Lgs. 192/05, il rilascio del permesso di costruire sia subordinato alla certificazione
energetica dell’edificio, così come previsto dall’art. 6. Il comma 289 della L. 244/07 impone, inoltre,
con la sostituzione del comma 1bis dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, che, a decorrere dal 1° gennaio
2009, i regolamenti edilizi comunali prevedano, ai fini del rilascio del permesso di costruire,
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per gli edifici di
nuova costruzione. Il termine indicato è stato rinviato al 1° gennaio 2010 dal D.L. 207/08 (art. 29,
comma 1octies) e poi al 1° gennaio 2011 dal D.L. 194/09 (art. 8, comma 4bis; A.C. 3210).
D.LGS. n.115/08. Successivamente, il D.Lgs. 30/05/08, n.115 recepisce la direttiva 32/06 (EED)
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ed abroga la direttiva
76/93; integra inoltre le disposizioni del D.Lgs. 192/05 prevedendo, nelle more dell'emanazione dei
decreti attuativi di cui all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 192 e fino alla data di entrata in vigore degli
stessi, l’applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato III dello stesso D.Lgs., relative alle
“Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti” e al
riconoscimento dei “Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici”.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
LEGGE N. 133/2008. Con la L. 6/08/08 n.133
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
25/06/08 n.112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
si fa un passo indietro nel percorso dell’attuazione della
certificazione: vengono infatti abrogati, con il comma 2bis, a partire dal 22/08/08, i
commi 3 e 4 dell’art.6 del D.Lgs. 192/05. Questi stabilivano, in particolare, che, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità
immobiliari, l’ACE (attestato di certificazione energetica) dovesse essere allegato
all'atto di trasferimento (art. 6, comma 3) e che in caso di locazione lo stesso
attestato dovesse essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato
in copia conforme all'originale (art. 6, comma 4). Conseguentemente, sono stati
abrogati anche i commi 8 e 9 dell’art. 15, che prevedevano la nullità del contratto
che poteva essere fatta valere solo dall'acquirente in caso di violazione dell'obbligo
di cui all'art. 6, comma 8, o solo dal conduttore in caso di violazione dell'obbligo
previsto dall'art. 6, comma 9. Con il D.L. 112/08 viene quindi meno l’obbligo di
allegare l’APE agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo
pubblica e la perequazione tributaria”,
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
D.P.R. N. 59/2009 Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali,
le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e
degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua
calda per usi igienici sanitari, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e per
l'illuminazione artificiale degli edifici. Esso attua in parte le lettere a) e b) dell’art. 4,
comma 1, del D.Lgs. 192/05, poiché all’art. 1, comma 2 rinvia a successivi provvedimenti
la definizione dei criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la
prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e per
l’illuminazione artificiale degli edifici del settore terziario.
D.M. 26/06/09 Nello stesso anno viene anche pubblicato sulla G.U. del 10/07/09
l’atteso D.M. 26/06/09 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici” (entrato in vigore il 25/07/09).
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Direttiva 2009/29/CE, è entrata in vigore nel giugno 2009
Che cos’è il “Piano 20 20 20″?
Si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine
del Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico che
trova la sua naturale scadenza al termine del 2012.
Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è entrato in vigore nel giugno 2009
e sarà valido dal gennaio 2013 fino al 2020.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
DOPO 4 ANNI ARRIVANO LE SUDATE LINEE GUIDA NAZIONALI
E
L’EUROPA ?
EMANA la
Direttiva Europea 31/2010 del 8 Luglio 2010 (EPBD,
Rifusione - Energy Performance of Buildings Directive)
Da recepire entro il 7 luglio 2012
Ing. Paolo Ricci
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In sintesi le disposizioni della direttiva 2010/31/UE riguardano:
a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione
energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
b) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari
di nuova costruzione;
c) l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:
i) edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni
importanti;
ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto
significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati
o sostituiti;
iii) sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un
intervento di miglioramento.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Secondo la nuova direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a
energia quasi zero;
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti
pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
A tal fine, gli Stati dell’UE devono elaborare dei Piani nazionali destinati ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero (tali piani possono includere
obiettivi differenziati per tipologia edilizia).
Secondo l’art. 2, un “edificio a energia quasi zero” è un “edificio ad altissima
prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno
energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto
significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili
prodotta in loco o nelle vicinanze”.
Ing. Paolo Ricci
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D.LGS. 28/11 Il D.Lgs. 28/11, volto a recepire la direttiva 28/09 (RED) sulla
promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione
dell'efficienza energetica. L'art. 13 modifica il D.Lgs. 192/05 per prevedere una
maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla
certificazione. Con il discusso Allegato 3 introduce poi le prescrizioni relative alla
quota di energie rinnovabili nelle nuove costruzioni.
D.M. 22/11/12. Il 13/12/12 viene pubblicato il D.M. 22/11/12 che modifica le Linee
Guida nazionali. In particolare, il D.M. elimina la possibilità per i proprietari di alcune
tipologie di immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più
bassa (G), come richiesto dalla CE; viene inoltre data attuazione all’art. 9 della
Direttiva EPBD del 2002 che impone agli stati membri di adottare un sistema di
ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai
12 kW.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
D.P.R. 16/04/13, N.75 E D.P.R. 16/04/13, N. 74. Il 27 giugno 2013 vengono pubblicati sulla
G.U. n. 149 il D.P.R. 16/04/13, n.75 – regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera c) del D.Lgs. 19/08/05 e il D.P.R. 16/04/13, n. 74 regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
D.L. 63/13 del 4/6/2013. Il D.L. 63/13, oltre a recepire formalmente la direttiva 31/10
(aggiornamento o “rifusione” della EPBD del 2002, di seguito indicata come EPBD o
“direttiva”), interviene sul D.Lgs. 192/05: indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio
edilizio e rende obbligatorio l'APE. La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni,
prevista dal D.L. 63/13, entrerà in vigore con l'emanazione dei relativi provvedimenti
attuativi. Tale disposto permette di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla CE nei
confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 è convertito in legge con modificazioni dalla L.
03/08/13 n. 90.
Ing. Paolo Ricci
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Direttiva 2012/27/UE (EED) prevede, al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza
energetica all'interno dell'Unione europea, un pacchetto articolato di misure:
1-l’elaborazione di un documento di strategia sul medio-lungo termine per la
riqualificazione energetica del parco edilizio nazionale;
2- la riqualificazione annua di almeno il 3% della superficie degli immobili della pubblica
amministrazione centrale dello Stato;
3-la riduzione dell’1,5% annuo del volume delle vendite di energia ad opera di soggetti
obbligati identificati tra i distributori o le società di vendita dell’energia;
4-l’introduzione di campagne obbligatorie di diagnosi energetiche nel settore industriale;
5- misure per stimolare la riduzione dei consumi nelle fasi di trasmissione e distribuzione
di energia;
6- l’attenzione all’informazione e alla consapevolezza del cittadino/consumatore sulla
propria domanda di energia e precisi obblighi in tal senso in capo alle aziende fornitrici di
energia
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
La Direttiva 27 impone un risparmio energetico pari al 20% dei consumi di energia
primaria rispetto alle proiezioni del 2020.
Tale riduzione di consumi di energia significa che l’italia dovrà ottenere un risparmio
energetico di 20 Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primarie e 15.5
Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio in energia finale.
20% RISPARMIO nei CONSUMI
15.5 MTEP ENERGIA FINALE
20 MTEP ENERGIA PRIMARIA
Ing. Paolo Ricci
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Efficienza Energetica degli Edifici
Aspettando che gli Edifici ad Energia Zero diventino realtà, anche fortemente incentivata
dalla direttiva europea 2010/31/UE, dobbiamo trovare formule sempre più
energeticamente efficienti per costruire, ristrutturare, gestire i nostri edifici, siano esse le
nostre scuole, palestre, ospedali , uffici o qualsiasi altro luogo dove viviamo e lavoriamo.
Per realizzare o riqualificare un edificio non basta prevedere tecnologie di ultima
generazione ad alta efficienza o prodotti ad elevato risparmio energetico, ma serve dotarlo
di un sistema intelligente in grado di gestirli e effettuare sinergie efficaci tra i sistemi di
Riscaldamento, Condizionamento, Ventilazione e Illuminazione.
La Direttiva 27 riconosce nella pubblica amministrazione il settore trainante atta
a stimolare la trasformazione verso edifici sempre più efficienti e con la capacità
di indurre cambiamenti di comportamento del cittadino e delle imprese
relativamente al consumo di energia, al risparmio energetico e alla efficienza
energetica.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n° 165 del
18/07/2014) l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza Energetica:
I punti focali del D. Lgs. 102/2014 sono:
-Promozione dell’Efficienza Energetica: nel pubblico, nell’industria, nel privato e nei
trasporti;
-Aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;
-Regime obbligatorio di efficienza energetica;
-Obbligo delle Diagnosi Energetica e promozione nell’adozione di sistemi di gestione
dell’energia ISO 50001;
-Formazione e informazione in tema di efficienza energetica.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Proprio per garantire l’attuazione del piano di efficienza energetica, il D.Lgs. 102/2014
definisce modalità e tempistiche per la verifica periodica degli obiettivi e per le
eventuali azioni correttive necessarie per il loro raggiungimento: l’ENEA ha l’obbligo di
effettuare la verifica della corretta esecuzione della diagnosi energetica per le aziende
soggette su una selezione annuale dei report del 3% e sul 100% delle diagnosi
effettuate da auditor interni all’impresa.
Ad oggi l’obbligo di effettuare la Diagnosi Energetica ex art. 8 del D.Lgs. 102/2014 è in
capo alle grandi imprese e alle imprese a forte consumo di energia: tale obbligo deve
essere assolto entro il 5 dicembre 2015.
Nel decreto sono individuate le seguenti figure:
Esperti in gestione dell’energia (Ege) – accreditati ex Uni 11339:2009
Società di servizi energetici (Esco) – accreditate ex Uni 11352:2014
Auditor energetici
Ing. Paolo Ricci
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
A quando le nuova linee Guida Nazionali per l’attestazione di prestazione
energetica degli edifici ?
Con il nuovo decreto (dalla bozza del 27 Maggio 15), inizierà di fatto l’attuazione del DL
63/2013, convertito nella Legge 90/2013, che ha recepito la Direttiva Edifici a Energia
Quasi Zero (2010/31/UE) integrando il Dlgs 192/2005.
Nello specifico, l’emanando decreto aggiornerà il Dpr 59/2009 che oggi definisce le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e
degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 192/2005.
Oltre alle nuove metodologie di calcolo, il decreto rafforza gli standard energetici minimi
per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli
interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva.
Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e
omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta
all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Il provvedimento aggiornerà la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli
edifici, tenendo conto delle norme tecniche UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4 sulla
climatizzazione estiva sull’uso delle rinnovabili, e della Raccomandazione 14 del CTI sul
calcolo dell’energia primaria.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il
rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di
riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli
edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e
agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.
I nuovi requisiti minimi entreranno in vigore il 1° luglio 2015 e saranno resi più severi dal
1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, per
realizzare gli ‘edifici a energia quasi zero’.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE)
La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale,
con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro
due anni.
Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la qualità
energetica del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il
riscaldamento e il raffrescamento; le emissioni di anidride carbonica e l’energia
esportata.
L’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile,
determinerà la classe energetica dell’edificio. Le classi energetiche passano da sette a
dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). È confermata la validità di 10 anni
dell’APE.
Nell’APE dovranno, inoltre, essere indicate le proposte per migliorare l’efficienza
energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di
riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per
realizzarli.
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Il SIAPE
Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema
informativo nazionale, denominato SIAPE, che Regioni e province autonome avranno
l’obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE,
degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall’Enea entro 90
giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli
impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il catasto degli
edifici.
Bozza Linee Guida Nazionali del 27/05/2015 non ancora in vigore
http://www.edilportale.com/news/2015/06/risparmio-energetico/certificazioneenergetica-degli-edifici-il-nuovo-ape-debutta-il-1%C2%B0-luglio-2015_46129_27.html
Ing. Paolo Ricci
Le Direttive Europee e la situazione normativa italiana
Con la L.R. 17 del 20/04/2015 pubblicata sul BUR Marche n.37 del
30/04 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di
edilizia” la Regione Marche all’art.11 prevede delle disposizioni in favore del
miglioramento del rendimento energetico in edilizia sia per interventi di nuove
costruzioni sia per interventi di ristrutturazione e riqualificazione su edifici
esistenti. Le disposizioni riguardano agevolazioni e deroghe in termini di
volumetrie, distanze e rapporti di copertura.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015 il Decreto
interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015, “Misure per l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici”. La norma è inserita nel “decreto
Competitivita”, che ha stanziato per questa misura 350 milioni di euro
attraverso il fondo rotativo Kyoto. Prevede la concessione di prestiti a tasso
agevolato, lo 0,25%, per fare lavori di efficientamento energetico nelle scuole
pubbliche.
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
PRIMO PRINCIPIO del Risparmio Energetico
La vera Energia Risparmiata è quella non Consumata
Chi lo farebbe mai?!?!
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
Risparmio energetico!!!!!!?
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
Risparmio Energetico!!!!!!?
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
ATTENZIONE
1-Qual è l’utilizzo di un edificio pubblico?
2-Da chi è frequentato?
3-Per quante ore al giorno?
4-Quando è stato costruito?
5-Quali sono i consumi reali di elettricità e di gas-metano?
6-Quali sono del dispersioni dall’involucro?
7-Quale tipologia di impianto termico è presente?
Ing. Paolo Ricci
L’Efficienza Energetica negli edifici pubblici, scolastici e sportivi
Alcune domande da porsi (Auditor Energetico)
Le dispersioni sono dovute a problemi di trasmittanza termica dell’involucro o a
problemi di ventiliazione?
Gli infissi sono performanti?
Quali sono le dispersioni dell’impianto di distribuzione?
INDISPENSABILE UNA DIAGNOSI ENERGETICA
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PERDITE per TRASMISSIONE
Test Termografico
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PERDITE per VENTILAZIONE
Test di Tenuta all’aria
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
IMPORTANTISSIMA negli ambienti è la verifica IGROMETRICA
È possibile tramite datalogger verificare costantemente il tasso di umidità
degli ambienti per eliminare discomfort tramite impianti di ricambio di aria
Impianto Ventilazione
Meccanica Controllata
Ing. Paolo Ricci
LA DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Analisi Progetti
Dati Edificio
Rilievo Consumi Reali
Simulazione Energetica
Ipotesi di
Riqualificazione
Rilievi strumentali
Valutazione
Risultati
Dati Insufficienti
NO
SI
Stima
Costi/Benefici
SI
Ing. Paolo Ricci
Progettazione
Riqualificazione
Energetica
NO
I PROTOCOLLI di CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Ing. Paolo Ricci
I PROTOCOLLI di CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PROTOCOLLO ITACA PER LA VALUTAZIONE DELLA
SOSTENIBILITA' ENERGETICA ED AMBIENTALE DEGLI EDIFICI
La Regione Marche ha una specifica normativa sull’edilizia
sostenibile (Legge Regionale 14/2008) e ha adottato il sistema
di certificazione denominato ITACA Marche. La certificazione
(di tipo volontario) è completa, nel senso che i criteri con cui
vengono valutati gli edifici prendono in considerazione
molteplici aspetti, non limitandosi ai soli consumi energetici
che hanno comunque un peso rilevante nella valutazione
complessiva.
Ing. Paolo Ricci
I PROTOCOLLI di CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Adozione Protocollo certificazione Ambientale Regione Marche
Legge regionale 17/06/2008, n.14 “Norme per l’edilizia sostenibile”.
Deliberazione della Giunta regionale 11/05/2009, n.760 “Adempimenti della L.R. n.14/2008
“norme per l’edilizia sostenibile”.
Deliberazione della Giunta regionale 28/09/2009, n.1502 L.R. n.14/2008 art.11 – Istituzione
dello sportello informativo sull’edilizia sostenibile.
Deliberazione Giunta regionale 19/12/2011, n.1689, L.r. n. 14/2008 "Norme per l'edilizia
sostenibile": sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici,
criteri e procedure per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della
certificazione e criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui
rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle
D.G.R. n.760/2009, n.1141/2009, n.1499/2009, n.359/2010, n.361/2010 e n.1494/2010”;
Decreto 169/TAE del 21/12/2011 “Elenco dei certificatori della
sostenibilità energetico - ambientale degli edifici - Protocollo ITACA
Marche”
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Futuro prossimo: I requisiti minimi per la progettazione degli edifici e le nuove linee
guida per la certificazione energetica
Alcune Novità:
a) metodologie di calcolo semplificate per gli edifici piccoli e modesta qualità energetica, per
ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) APE che comprenda tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che
consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.
c)definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le
informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo
obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un
catasto degli edifici, degli APE e dei relativi controlli pubblici.
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Alcune Novità:
e) Informazioni più complete ed esaustive in funzione dei servizi considerati (compreso il
raffrescamento, la ventilazione e per il non residenziale l’illuminazione)
f) Informazioni “user friendly” nelle prime due pagine, dedicate al cittadino:
1. prestazione globale
2. qualità dell’involucro
3. qualità degli impianti
4. raccomandazioni
g) Scala di classificazione basata sull’edificio di riferimento.
1. L’edificio di riferimento è un edificio identico a quello oggetto dell’APE ma dotato di elementi
edilizi e impianti standard aventi le caratteristiche degli NZEB (requisiti 2021)
2. La classe energetica sarà stabilita sulla base dell’EPgl, nr
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Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
TARGA
ENERGETICA
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Anno 2014 – Sostituzione Infissi
Intero Edificio Sede Municio di
Ripatransone
Test tenuta all’aria dopo l’installazione degli infissi
al fine di verificarne la buona posa in opera
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Anno 2014 – Sostituzione Infissi
Intero Edificio Scolasticio
Ripatransone
Test tenuta all’aria dopo l’installazione degli infissi
al fine di verificarne la buona posa in opera
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Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI MONTEVEGLIO (BO)
Classe ORO Casaclima
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Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Di lei sappiamo tutto ancor prima che esca sul mercato
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Di lei sappiamo poco/nulla eppure il suo costo è 10 volte maggiore
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Abbiamo le competenze
Abbiamo i materiali
Abbiamo la Tecnologia
TUTTI INSIEME FORMIAMO LA CULTURA
del vivere in edifici a consumo zero
Ing. Paolo Ricci
Linee di indirizzo per Efficienza Energetica ed Integrazione di Fonti Rinnovabili
Il nostro obiettivo
Risparmiare Energia
ricordando che il
2020 sarà
domani!!!!!
Alcuni riferimenti
Rapporto CTI – Comitato Termotecnico italiano Energia e Ambiente
http://www.cti2000.eu/rapporto-ce-2014
Bozza Nuove Linee Guida Nazionali APE degli Edifici
http://www.edilportale.com
Ing. Paolo Ricci
PROGETTO EUROPEO ZEMEDS PROGRAMMA EUROPEO INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE)
GRAZIE per l’attenzione………
www.csfformazione.it
Ing. Paolo Ricci