Milleproroghe convertito: le proroghe in materia di energia Scadenze differite anche in materia energetica: dagli obblighi per i nuovi edifici, alle accise sulla cogenerazione, agli incentivi per progetti di efficienza energetica, all'Iva ridotta per case ad alta efficienza Entra in vigore il 1° marzo la legge 27 febbraio 2017, n. 19, di conversione del D.L. n.244/2016, “decreto milleproroghe”. Accanto alle proroghe di termini che riguardano la materia ambientale, molte riguardano anche le rinnovabili e l’efficienza energetica. Fra le altre: la contabilizzazione dei consumi energetici; gli incentivi a progetti di efficienza energetica; gli obblighi di efficienza energetica per i nuovi edifici; le accise sui combustibili degli impianti di produzione combinata; la riforma degli oneri generali del sistema elettrico per clienti di servizi elettrici diversi da quello domestico. Contabilizzazione dei consumi energetici Confermato il differimento del più volte procrastinato obbligo di contabilizzazione dei consumi energetici (art. 6, comma 10 del milleproroghe 2017): gli edifici serviti da impianti di riscaldamento centralizzati hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per installare le valvole termostatiche. L’obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, era stato previsto dal comma 5, articolo 9 del D.Lgs.n. 102/2014, a seguito della direttiva 2012/27/Ue. Certificati bianchi e grandi progetti Prorogato di un anno l’ecobonus a progetti di efficienza energetica (art. 6, comma 10-quinquies). Gli incentivi sono dedicati ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017. Rinnovabili termiche Slittano anche gli obblighi di efficienza energetica per i nuovi edifici e a quelli sottoposti a “ristrutturazione rilevante”: proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’applicazione della soglia del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevante (art. 12, comma 2, del “milleproroghe 2017”). Di conseguenza, la più alta soglia del 50% troverà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1° gennaio 2017. Cogenerazione: accisa agevolata Fino al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti – indicati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) – necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad “accisa agevolata” (art. 13 comma 2). Questa agevolazione continua ad essere applicata in attesa dell’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze che consentirà la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore): a ben vedere, per l’adozione di tale D.M. non è previsto uno specifico termine, ma rinviando di un anno l’applicazione dei coefficienti summenzionati, si ottiene l’effetto di posticipare anche l’emanazione della norma secondaria. Riforma tariffe per i clienti non domestici e energivori Proroga dell’adeguamento delle tariffe per i clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici e per gli energivori. Se il decreto legge 244/2016 faceva riferimento al D.L. 210/2015, la legge di conversione introduce il riferimento al D.L 3/2010 prorogando di due anni (dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018) quanto stabilito all’articolo 1, comma 3-ter, lettera b), e cioè: “L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  gli oneri generali di sistema (cioè i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico), pagati dai clienti non domestici, non debbano essere più legati ai consumi effettivi di energia, ma debbano essere simili alla struttura delle tariffe di rete, con costi fissi per la trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica”. Agevolazioni Iva edifici efficienti La legge di conversione è interventua anche sul tema dell’Iva sull’acquisto di case ad alta efficienza energetica (classe A o B), prorogando per tutto il 2017 la riduzione del 50% prevista dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). In altri termini, chi comprerà case ad alta efficienza potrà accedere a una riduzione del 50% dell’Iva sul costo d’acquisto fino al 31 dicembre 2017. Copyright © - Riproduzione riservata