Milleproroghe convertito: le proroghe in materia di

Milleproroghe convertito: le
proroghe
in
materia
di
energia
Scadenze differite anche in materia energetica: dagli obblighi
per i nuovi edifici, alle accise sulla cogenerazione, agli
incentivi per progetti di efficienza energetica, all'Iva
ridotta per case ad alta efficienza
Entra in vigore il 1° marzo la legge 27 febbraio 2017, n. 19,
di conversione del D.L. n.244/2016, “decreto milleproroghe”.
Accanto alle proroghe di termini che riguardano la materia
ambientale, molte riguardano anche le rinnovabili e
l’efficienza energetica. Fra le altre:
la contabilizzazione dei consumi energetici;
gli incentivi a progetti di efficienza energetica;
gli obblighi di efficienza energetica per i nuovi
edifici;
le accise sui combustibili degli impianti di produzione
combinata;
la riforma degli oneri generali del sistema elettrico
per clienti di servizi elettrici diversi da quello
domestico.
Contabilizzazione dei consumi energetici
Confermato il differimento del più volte procrastinato obbligo
di contabilizzazione dei consumi energetici (art. 6, comma 10
del milleproroghe 2017): gli edifici serviti da impianti di
riscaldamento centralizzati hanno tempo fino al 30 giugno 2017
per installare le valvole termostatiche. L’obbligo di
installazione di un contatore di fornitura, volto a
contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e
favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi
effettivi, era stato previsto dal comma 5, articolo 9 del
D.Lgs.n. 102/2014, a seguito della direttiva 2012/27/Ue.
Certificati bianchi e grandi progetti
Prorogato di un anno l’ecobonus a progetti di efficienza
energetica (art. 6, comma 10-quinquies). Gli incentivi sono
dedicati ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di
riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il
2014.
La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a
fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e
concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine
è ora spostato al 31 dicembre 2017.
Rinnovabili termiche
Slittano anche gli obblighi di efficienza energetica per i
nuovi edifici e a quelli sottoposti a “ristrutturazione
rilevante”: proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31
dicembre 2017 – l’applicazione della soglia del 35% di
copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di
acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli
edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevante (art. 12, comma 2, del
“milleproroghe 2017”).
Di conseguenza, la più alta soglia del 50% troverà
applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, e non più a
decorrere dal 1° gennaio 2017.
Cogenerazione: accisa agevolata
Fino al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi alla
produzione combinata di energia elettrica e calore gli
specifici coefficienti – indicati dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEG) – necessari a individuare i
quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti
impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di
energia elettrica e che sono dunque soggetti ad “accisa
agevolata” (art. 13 comma 2). Questa agevolazione continua ad
essere applicata in attesa dell’adozione del decreto del
Ministero dello sviluppo economico (MiSE) di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze che consentirà la
determinazione della tassazione applicabile ai combustibili
impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di
energia elettrica e calore): a ben vedere, per l’adozione di
tale D.M. non è previsto uno specifico termine, ma rinviando
di un anno l’applicazione dei coefficienti summenzionati, si
ottiene l’effetto di posticipare anche l’emanazione della
norma secondaria.
Riforma tariffe per i clienti non domestici e energivori
Proroga dell’adeguamento delle tariffe per i clienti dei
servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici e per
gli energivori. Se il decreto legge 244/2016 faceva
riferimento al D.L. 210/2015, la legge di conversione
introduce il riferimento al D.L 3/2010 prorogando di due anni
(dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018) quanto stabilito
all’articolo 1, comma 3-ter, lettera b), e cioè:
“L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico provvede ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio
2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema
elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi
diversi da quelli domestici ai criteri che governano la
tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione
e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto
dei diversi livelli di tensione e dei parametri di
connessione, oltre che della diversa natura e delle
peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad
applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali
relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la
rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui
all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134  gli oneri generali di sistema (cioè i
costi per sostenere attività di interesse generale per il
sistema elettrico), pagati dai clienti non domestici, non
debbano essere più legati ai consumi effettivi di energia, ma
debbano essere simili alla struttura delle tariffe di rete,
con costi fissi per la trasmissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica”.
Agevolazioni Iva edifici efficienti
La legge di conversione è interventua anche sul tema dell’Iva
sull’acquisto di case ad alta efficienza energetica (classe A
o B), prorogando per tutto il 2017 la riduzione del 50%
prevista dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016). In
altri termini, chi comprerà case ad alta efficienza potrà
accedere a una riduzione del 50% dell’Iva sul costo d’acquisto
fino al 31 dicembre 2017.
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