Le sponsorizzazioni nella p.a.
Relatore Maurizio LUCCA
www.mauriziolucca.com - [email protected]
1
Espansione forme convenzionali


Pur dovendo le P.a. operare nei limiti
consentiti dalla legge, nessuna disposizione
vieta alle stesse di operare anche con
contratti atipici e, anzi, il sempre maggiore
utilizzo di strumenti privatistici al fine
della realizzazione di bisogni generali di
rilievo
pubblicistico,
costituisce
una
conferma dell’assenza, in astratto, di una
limitazione
di
carattere
generale
all’autonomia
contrattuale
dell’amministrazione
(CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 4 dicembre 2001, n. 6073).
2
Definizioni di sponsorizzazioni


Per “sponsorizzazione” si intende, nella più comune
accezione linguistica del termine, il “finanziare
un’attività sportiva, uno spettacolo, una
manifestazione artistica o culturale a scopi
pubblicitari”.
Il termine trae origine dal latino “sponsor,
sponsoris” ovvero garante, mallevadore, padrino e
dall’inglese “sponsor” ovvero colui che finanzia
l’attività sportiva di un atleta o di una squadra, oppure
di uno spettacolo o di una manifestazione artistica o
culturale allo scopo di ricavarne pubblicità per i
propri prodotti.
3
L’obiettivo



“Diventa così possibile un sistema di acquisizione di
utilità in cambio dell’ utilizzo della vetrina
pubblica.
Lo scopo è di ridurre il disavanzo o, come da ultimo
si legge nel testo unico degli enti locali, favorire
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa,
realizzare maggiori economie, migliorare la qualità
dei servizi prestati”.
(G. Saporito, La sponsorizzazione di attività
pubbliche e l’atipicità nei contratti della p.a., in
Giust.it, www.giust.it, n.2/2002).
4
Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle
risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di
controllo interno in materia di personale (P.C.M. F.P. Circ. 2 maggio 2006, n. 3)
“Nell'ambito delle attività rientranti nel core business
l'amministrazione può valutare la possibilità di ricorrere ai
contratti di sponsorizzazione ed agli accordi di
collaborazione con soggetti pubblici e privati, disciplinati
dall'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 Quest’ultimi hanno per oggetto attività rientranti nei
compiti istituzionali propri dell'amministrazione e
consentono, attraverso gli apporti di altri soggetti, di
reperire beni o servizi.
 In tal modo, oltre a perseguire le finalità indicate dalla legge
medesima di favorire l'innovazione organizzativa delle
amministrazioni ed il miglioramento dei servizi prestati, è
possibile realizzare economie di spesa”.
5

sponsorizzazioni



Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con
atto notarile. Le
iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici,
devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
Art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Al fine di favorire una migliore qualità
dei servizi prestati i comuni e le province possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 120 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ): 1. E' sponsorizzazione di beni culturali
ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine
alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere
oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di
soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le
esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 2. La promozione di cui al comma 1
avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del
prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o
storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il
contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità
di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla
realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
6
sponsorizzazioni





Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Al
fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei
servizi prestati, le pubbliche amministrazioni
possono stipulare contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile.
Le iniziative devono essere:
A. dirette al perseguimento di interessi pubblici;
B. devono escludere forme di conflitto di
interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
C. e devono comportare risparmi di spesa
rispetto agli stanziamenti disposti.
7
Giustizia Amministrativa della Regione
Sicilia: con sentenza n.336 del 4.11.1995
Un ente pubblico... non può stipulare un contratto di
sponsorizzazione che comprometta la sua immagine di
soggetto neutrale, come quello di sponsorizzazione di una
squadra di pallacanestro che svolga attività sportiva di tipo
agonistico...
La determinazione di un ente pubblico diretta alla stipulazione
di un contratto di sponsorizzazione può ritenersi legittima
soltanto a condizione che non venga alterato il ruolo e
l’immagine di neutralità dell’amministrazione; pertanto,
deve escludersi tale possibilità nel caso in cui il soggetto
sponsorizzato partecipi ad un’iniziativa di carattere agonistico
... la quale dà luogo ad una grande presa emotiva sui
sostenitori dei contendenti e può far perdere quei caratteri di
imparzialità ed equidistanza che devono ispirare ogni
comportamento dell’ente pubblico.
8
sponsorizzazioni
Art.
120 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137 ).



1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato
per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il
marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante.
Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche
private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro
proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è
effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.
(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome,
del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del
contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il
decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di
sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del
contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla
realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
9
Definizione normativa
Non esiste definizione in generale perché
contratto atipico
Però: art. 1 lett. d.) della direttiva CEE 3 ottobre
1989 n.552: «per sponsorizzazione si
intende ogni contributo di un’impresa
pubblica o privata, non impegnata in attività
televisive o di produzione di opere
audiovisive, al finanziamento di programmi
televisivi, allo scopo di promuovere il suo
nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attività o i suoi prodotti»
10
Definizione normativa

Art.8, comma 12, Legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (c.d. legge
Mammì).

“per sponsorizzazione si intende ogni contributo
di un'impresa pubblica o privata, non
impegnata in attività televisive o radiofoniche o
di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al finanziamento di programmi,
allo scopo di promuovere il suo nome, il suo
marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi
prodotti”.
11

Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,
contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare
maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto
notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi
pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella
privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le
sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è
destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti
appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per
cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma
costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le
sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o
attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le
particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle
amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con
soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le
spese di personale, costituisce economia di bilancio.


12

Art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449

SI APPLICA A TUTTE LE P.A.

Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le
pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni,
senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
Dirette al perseguimento di interessi pubblici,
devono escludere forme di conflitto di interesse tra
l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli
stanziamenti disposti.
13

Art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni


1. In applicazione dell’articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una
migliore qualità dei servizi prestati, i comuni,
le province e gli altri enti locali indicati nel
presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione,
nonchè convenzioni con soggetti pubblici o privati
diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi.
14

Art.2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.30 (Modificazioni alla
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali)
Interventi realizzati mediante sponsorizzazione


1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2,
realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a
cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei
principi e dei limiti comunitari in materia, non
trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad
eccezione di quelle sulla qualificazione dei
progettisti e dei soggetti esecutori.
2.
Nei
casi
previsti
dal
comma
1,
l'amministrazione preposta alla tutela del bene
impartisce le opportune prescrizioni in ordine
alla progettazione, all'esecuzione delle opere e
alla direzione dei lavori.
15




Art.26 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle
direttive
2004/17/CE
e
2004/18/CE.
Contratti
di
sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119,
d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili,
di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione
aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori
di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture
disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le
forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor,
si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor
nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei
progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonchè alla direzione ed esecuzione del contratto.
16
Consiglio di Giustizia
Amministrativa Sicilia (n. 336/95)

li definisce come «contratti con i quali il soggetto
sponsorizzato (sponsee) si obbliga a fornire, nell’ambito
di proprie iniziative destinate al pubblico (programmi
radiotelevisivi; eventi musicali, artistici o sportivi; ecc.)
prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del
logo o di altri messaggi del soggetto sponsorizzatore
(sponsor), che si obbliga a pagare per ciò un
determinato corrispettivo nella previsione che il pubblico,
partecipando emotivamente all’iniziativa, associ - a
livello quasi subliminale - all’iniziativa la figura dello
sponsor e che da tale associazione lo sponsor
consegua una proiezione positiva di ritorno e quindi
un beneficio d’immagine»
17
Determinazione n. 24 dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001

«un contratto a prestazioni corrispettive
mediante il quale l'ente locale
(sponsee) offre a un terzo (sponsor),
che si obbliga a pagare un determinato
corrispettivo,
la
possibilità
di
pubblicizzare in appositi determinati
spazi nome, logo, marchio o prodotti»
18
Legittimità contratti sponsorizzazione


Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. 11
ottobre 1997, n. 9880.
Nel contratto di sponsorizzazione lo
sponsorizzato (sponsee) si obbliga a
consentire ad altri l'uso della propria
immagine pubblica e del proprio nome per
promuovere un marchio o un prodotto
specificamente marcato, dietro corrispettivo
corrisposto dallo sponsor.
19
T.A.R. Campania Napoli, sez.VIII, 6 settembre
2006, n.7939





Il contratto di sponsorizzazione non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria
degli enti pubblici, ma tipologia ordinaria di acquisizione di risorse. Il palese disposto
dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica" appare estremamente indicativo.
Una disposizione parimenti ampia è stata poi introdotto nel testo unico per gli enti locali,
che all'art 119 "Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni“.
In concreto, la sponsorizzazione è modalità ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli
enti pubblici, sempre che tale sistema si inserisca nel quadro ordinario dello statuto della
pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole ordinarie che il soggetto pubblico è
tenuto ad osservare.
La mera attribuzione al soggetto aggiudicatario dell'onere di ricercare lo sponsor non
pare porsi in contrasto con tale statuto, atteso che, selezionata con la procedura di
evidenza pubblica l'aggiudicatario, nessuna previsione normativa impedisce a questi di
procedere con sistemi di diritto privato alla ricerca del soggetto finanziatore.
Le ragioni esposte impongono quindi di ritenere legittima l'inserzione nella gara di una
clausola di ricerca di un soggetto per la stipulazione di un contratto di
sponsorizzazione. I limiti ad una applicazione indiscriminata del sistema sono pertanto
unicamente quelli derivanti dagli oneri di pubblicità di una simile scelta (e quindi
l'indicazione in bando dei criteri di valutazione; Consiglio Stato a. plen., 18 giugno
2002, n. 6; ed anche della circostanza che dovrà essere l'aggiudicatario a farsi carico
dei relativi oneri; Consiglio Stato a. plen., 18 giugno 2002, n. 9).
20
Cass. 21.5.1998, n.5086

La natura associativa della sponsorizzazione viene
sostanzialmente negata anche dalla giurisprudenza,
che infatti afferma che tale contratto “non ha ad
oggetto lo svolgimento di un’attività in comune
e, dunque, non assume le caratteristiche di un
contratto associativo, ma ha ad oggetto lo
scambio
di
prestazioni”,
per
escludere
conseguentemente che lo sponsor possa essere
considerato alla stregua di un organizzatore, ed
esimendolo quindi da responsabilità per le
conseguenze pregiudizievoli derivate ad uno
spettatore a causa di un incidente verificatosi nel
corso dell’evento sponsorizzato.
21
NO Inserimento di messaggi pubblicitari 8/8

Sussiste il dovere di astenersi
dall'inserire messaggi pubblicitari
all'interno di documenti recanti
comunicazioni istituzionali e, in
particolare,
dall'utilizzare
dati
personali per differenziare i messaggi
pubblicitari
in
relazione
a
caratteristiche dei destinatari delle
comunicazioni istituzionali.
22
Perché le procedure
pubblica (pubblicità)


ad
evidenza
“Il principio di trasparenza dell’azione
amministrativa comporta l’ immediata e
facile controllabilità di tutti i momenti e
di tutti i passaggi in cui si esplica
l’azione amministrativa al fine di
favorirne e garantirne lo svolgimento
imparziale”
(Cons. Giust.amm. Sicilia, 25/07/1988)
23
Regola generale

L’attività
contrattuale
della
pubblica
amministrazione è retta, salvo i casi
specificamente esclusi, dalle regole dell’evidenza
pubblica, con le connesse forme obbligatorie di
pubblicità, sia in base alla risalente e tuttora
vigente normativa nazionale sia in base alla
normativa comunitaria ed alle relative leggi di
recepimento.

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 21
novembre 2006, n.149
24
Regola generale
Lo
Stato, le regioni, gli enti territoriali, nonché
gli enti pubblici non economici, sono sempre
tenuti, indipendentemente dal valore della
gara da aggiudicare, alla scelta del
contraente con procedure di evidenza
pubblica, in ordine alle quali sussiste la
giurisdizione
generale
del
giudice
amministrativo (CGA, sez. giur., 6 maggio
2008, n. 412 ).
25
Perché le procedure
pubblica (pubblicità)


ad
evidenza
Il principio di pubblicità delle gare
d'appalto, costituisce applicazione
del più generale principio di
imparzialità
dell'azione
amministrativa e riceve esplicito
riconoscimento nell'art. 89 del R.D.
23 maggio 1924 n. 827
(T.A.R. TOSCANA – FIRENZE,
sez.II, 6 settembre 2005 n. 4293). 26
Gara pubblica
E’
noto che il principio di concorrenza e quelli che ne
rappresentano attuazione e corollario, di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento e che hanno trovato
anche recepimento espresso nel diritto interno (ex artt. 27,
comma 1, 30, comma 3, e 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163), costituiscono principi fondamentali del diritto
comunitario, e si elevano a principi generali di tutti i
contratti pubblici e sono direttamente applicabili, a
prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme
comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali
disposizioni interne di segno contrario (T.A.R. Emilia
Romagna - Bologna, sez.II, 21 maggio 2008, n. 1978).
27
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
LAVORI PUBBLICI Prot. 7634/02/259/segr
del
31/01/2002
–
1/6
Trattandosi di contratto consensuale, a
prestazioni corrispettive ed oneroso esso
dovrebbe essere sottoposto alle procedure ad
evidenza pubblica, anche in assenza di una
normativa
legislativa
specifica.
Giova infatti rilevare che la legge 27 dicembre
1997, n. 449, all'articolo 43 si limita a prevede la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di
stipulare i suddetti atti contrattuali, ma non detta
alcuna disciplina positiva al riguardo.
28

La scelta del contraente di un contratto atipico
di sponsorizzazione della squadra nazionale di
calcio non costituisce una fase della c.d. vita
interna della Federazione italiana gioco calcio,
ma rappresenta il momento in cui questa, quale
organo del Coni, disciplina interessi fondamentali,
strettamente connessi con l'attività sportiva;
pertanto, in tal caso, la suddetta Federazione è
obbligata ad operare la scelta del contraente
del
menzionato
contratto
atipico
di
sponsorizzazione attraverso una procedura
ad evidenza pubblica e nel rispetto delle
disposizioni relative alla stipula dei
contratti da parte dei soggetti pubblici.

Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2002, n.5442.
29
Quesito Ancitel 28.10.07



Dal combinato disposto dell’Art.15 CCNL 99 comma 4 lett. a) “contratti di sponsorizzazione” e del comma 43 della
L.499/1997 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi
dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività” norme se un Comune ottiene da un
contratto, nel rispetto di apposito regolamento, una sponsorizzazione mettiamo di €. 1.000,00 e ciò costituisce un risparmio
nell’apposita posta di bilancio:
1) in che misura può essere destinata al “trattamento economico accessorio” ? E’ ovvio che incrementa sempre la parte
variabile del fondo ? 2) C’è il limite comunque del 50% del risparmio conseguito o si applica solo alle “convenzioni con
soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari” ?
3) E’ il regolamento sulle sponsorizzazioni che deve stabilire tale percentuale? 4) In alternativa il Regolamento può stabilire
dei limiti massimi e può essere demandata alla Giunta annualmente l’esatto ammontare da destinare alle risorse decentrate?
Risposta
In tema di sponsorizzazioni, le fonti legali (art. 43, legge 449 del 1997) e contrattuali (art. 4 del CCNL 2001) vigenti
richiedono alcuni requisiti indispensabili:
a) un regolamento dell'ente nel quale viene disciplinato il percorso attuativo di questo istituti, le modalità e le condizioni per
ottenere una sponsorizzazione:
b) la previsione chiara, nel regolamento, della percentuale dei risparmi derivanti dalla sponsorizzazione, che può essere
destinata alla incentivazione del personale; questa percentuale, nell'art. 43 della legge 449 è indicata nel 4%, con riferimento
alle amministrazioni dello Stato; riteniamo che nel rispetto della autonomia degli enti, questa percentuale potrebbe anche
essere diversificata in base al valore del risparmi, fermo rimando il principio che la parte prevalente dei medesimi
risparmi deve tornare nella disponibilità del bilancio per sostenere gli oneri di altre attività istituzionali;
c) la attivazione di una procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di uno sponsor;
d) l'oggetto della sponsorizzazione, che deve corrispondere ad una previsione (servizio, attività, bene) di un capitolo delle
spese ordinarie, secondo le indicazioni del vigente bilancio; la legge non sembra ricomprendere anche i casi di un contributo
in denaro dello sponsor;
e) la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, con la quale lo sponsor si impegna a fornire gratuitamente il bene,
servizi, o attività oggetto della gara;
f) l'accertamento dei risparmi che deve naturalmente corrispondere alla somma prevista in bilancio e che non viene
spesa, per effetto dell'ottenimento gratuito del bene, servizio o attività.
30
Quesito Ancitel 14.11.07



Un Comune, previa procedura ad evidenza pubblica individua uno sponsor (Banca) che in cambio della pubblicizzazione del proprio logo (ritorno di immagine e
pubblicitario) su una brochure informativa da distribuire a cittadini e imprese sull'adottando strumento urbanistico (rectius Piano Strutturale ai sensi della leggere regionale
n.1/2005 legge che a garanzia del momento partecipativo prevede che sia data adeguata informazione e comunicazione delle scelte sul governo del territorio che si stanno
effettuando) si rende disponibile, previa emissione di fattura, ad erogare la somma di €. 1.000,00, nel rispetto di apposito regolamento a titolo di sponsorizzazione. Ciò
costituisce un risparmio nell’apposita posta di bilancio che prevedeva adeguato e di pari importo stanziamento per realizzazione della brochure presso tipografia specializzata,
individuata secondo la regolamentazione delle procedure in economia di acquisto di beni e servizi. In altre parole al cap. x del PEG avevo previsto 1.000 euro finanziati con
fondi di bilancio, ora grazie alla nuova entrata (sponsorizzazione) ed alle conseguenti operazioni contabili ho un risparmio netto di 1.000 (somme che si sono liberate) da
destinare ad altre spese.
La domanda è in che misura, alla luce delle norme contrattuali vigenti, può essere destinata al “trattamento economico accessorio” del personale (ovviamente parte variabile
del fondo) tale risparmio? 2) L'articolo 43, comma 2, dispone: "Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad
incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per
cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione"? Si possono utilizzare queste indicazioni, tra l'altro l'ente non ha dirigenti, per adeguarle all'ordinamento
interno? 3) C’è, invece, il limite del 50% (sempre art. 43 sopra citato) del risparmio conseguito o si applica solo alle “convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a
fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”? 4) E’ il regolamento sulle sponsorizzazioni, infine, che deve stabilire tale percentuale
ovvero è la Giunta che annualmente, in sede di quantificazione del fondo incentivante e previa informazione alle oo.ss., decide l’esatto ammontare da destinarLe alle risorse
decentrate?
Risposta
Confermiamo anzitutto le nostre perplessità in ordine all'inquadramento della fattispecie illustrata nel quesito, tra quelle considerate dall'art. 43 della legge 449 del 1997 in
materia di sponsorizzazioni; il legislatore, infatti, sembra ipotizzare un effettiva fornitura di un bene o di un servizio e non una erogazione di denaro (anche se il testo
legislativo non brilla per chiarezza).
Resta in ogni caso la valutazione degli spazi regolativi che ogni ente potrebbe correttamente utilizzare per la determinazione della quota dei "risparmi" che può essere
destinata ad incrementare le risorse decentrate variabili.
Giustamente nel quesito si rileva che per le amministrazioni statali tale quota è indicata nella misura del 5% "dei risparmi ottenuti" e questa ultima espressione, a nostro
avviso, non può che riferirsi esclusivamente al'unica condizione per ottenere i risparmi e cioè la sponsorizzazione.
Pur riferita alle "sole amministrazioni statali", riteniamo che la indicazione del legislatore non può non essere presa a riferimento per stabilire, sempre con regolamento, la
specifica utilizzazione in sede locale.
Siamo orientati a ritenere che questa percentuale possa essere determinata in modo diversificato e in misura inversamente decrescente rispetto all'ammontare
crescente dei risparmi. Quindi, anche inferiore al 5% per importi significativamente elevati e anche superiore al 5% per importi non molto consistenti.
La decisione deve essere, in ogni caso, ragionevole e rispettosa del prevalente interesse pubblico alla utilizzazione dei risparmi per ulteriori finalità istituzionali e, quindi, al
miglioramento dei servizi e alla salvaguardia degli interessi degli utenti. In ogni caso riteniamo che non possa essere eluso in alcun modo il vincolo del 65% che deve
restare nella disponibilità di bilancio.
Al comma 3 del citato art. 49, si prevede che il 50% dei “ricavi netti” (dedotti i costi, ivi comprese le spese di personale) derivanti da accordi di collaborazione per servizi resi
a titolo oneroso, siano acquisiti nella disponibilità di bilancio; da ciò dovrebbe derivare anche la possibilità di utilizzare il restante 50% (sempre dei ricavi netti) alla
incentivazione. L'entità dei ricavi, naturalmente, deriva dal compenso complessivo richiesto per la erogazione del servizio.
Resta anche confermato, a nostro avviso, come si evince dal testo del ripetuto art. 49, che le regole e i criteri per determinare la quota da destinare al personale,
devono essere necessariamente definiti con il regolamento sulle sponsorizzazioni (e non in base a periodiche delibere della Giunta).
31
T.A.R. Lombardia - Milano, sez.III,
19 aprile 2007 n. 1874


4. E’ legittima la indizione di una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria in
cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di un punteggio riferito
alla disponibilità dell’aggiudicatario a farsi carico degli oneri propri della
sponsorizzazione, dovendosi tuttavia tale previsione circondare da alcune cautele e
precisamente: a) in primo luogo, per esigenze di par condicio, il pagamento di una
somma di denaro a titolo di sponsorizzazione e l’attribuzione di punteggi a ciò
correlati deve essere previsto dal bando di gara; b) in secondo luogo, l’attribuzione
di punteggi dovrà privilegiare, essenzialmente, gli aspetti relativi alla capacità
tecnica, operativa e organizzativa del concorrente ed all’economia del servizio di
tesoreria in sé considerato; c) in terzo luogo, il punteggio conferibile in relazioni
alle sponsorizzazioni dovrà essere modulato in termini più che altro residuali e tali
da non costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva
portata – tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.
5. E’ illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria che prevede l’attribuzione di 25 punti sui 100 complessivi per la
valutazione del contributo economico a favore dell’ente appaltante, nel quale si
sostanzia la sponsorizzazione; tale clausola, infatti, attribuisce alla
sponsorizzazione un rilievo assolutamente non marginale e, quindi, non rispetta i
parametri individuati dalla giurisprudenza in materia.
32
Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2007,
n. 6261
È legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio
di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di
punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a
stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri
(Cons. Stato, Ad. Gen. n. 6/2002). Presupposti di legittimità di tale
operazione sono due circostanze: 1) che il pagamento di un corrispettivo in
denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi
siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, sicché in
alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara
una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale
incidenza ai fini dell’aggiudicazione; 2) che il punteggio conferibile in
relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire
l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata –
tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale (nella fattispecie è stata
dichiarata la sussistenza di tali presupposti in quanto il punteggio era
previsto nel bando e il punteggio - diciotto su un totale di sessanta punti per i contributi non era eccessivo).
33



SPESE PER SPONSORIZZAZIONI
Al di là delle forme, che possono essere varie,
tutti i contratti di sponsorizzazione si
concretizzano in un rapporto di reciprocità tra
uno sponsor, che paga una somma di denaro, e
un soggetto sponsorizzato, che si presta a
divenire il veicolo di propagazione del logo e dei
segni distintivi dello sponsor. Pertanto, sono
deducibili dal reddito d'impresa, in quanto
inerenti, i costi sostenuti per contratti di
sponsorizzazione.
Commiss. Trib. Prov. Torino, Sez. II, 10/12/1997,
n.505
34
Se il segno distintivo non è immediatamente riferibile alla
società sponsor, il costo non è deducibile (1/3)

Con sentenza n. 8577 del 16 gennaio 2006
la Corte di cassazione ha confermato
l'operato dell'ufficio che aveva recuperato a
tassazione i costi di sponsorizzazione,
poiché il marchio utilizzato dallo sponsor
non era idoneo a evidenziare l'attività
svolta dall'azienda.

(fonte Fisco Oggi)
35

La risoluzione del 14 luglio 2000, n.113/E
secondo cui l’omessa fatturazione e
registrazione
di
un’operazione
imponibile ai fini I.V.A. configura
sempre
una
violazione
sostanziale, ai sensi dell’art. 6,
primo
comma,
del
D.lgs.
n.471/1997,
e
le
operazioni
permutative sono imponibili per
espressa previsione normativa.
36
la Risoluzione del 11 luglio 2005 n. 88
dell’Agenzia delle Entrate
 In
particolare, la sponsorizzazione, pur distinguendosi dall'ordinario contratto di
pubblicità, costituisce comunque una forma atipica di pubblicità commerciale,
attività considerata, ai sensi dell' articolo 4, comma 5, lett. i), del DPR n. 633 del
1972, " in ogni caso commerciale " ancorchè esercitata da enti pubblici.
 Concretizzando l'attività di sponsorizzazione in esame un'attività di natura
commerciale, sorge in capo all'ente il presupposto soggettivo, richiesto dall'articolo 4,
quarto comma, del DPR 633 del 1972,secondo cui per gli enti non commerciali si
considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le prestazioni di servizi rese
nell'esercizio di attività commerciali.
 Quanto sopra premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame, in cui XRe XP si
impegnano a corrispondere una somma di danaro a fronte dell'obbligo da parte dell'
ente pubblico di veicolare il loro logo, sussista un'attività riconducibile nello schema
negoziale della sponsorizzazione, che rileva, ai fini IVA, come nattività commerciale.
 Pertanto, ricorrendo i presupposti impositivi, le somme versate dalla XR e XP, a
fronte della prestazione di servizio resa dal Fondo in questione, sono da
assoggettare ad IVA con l'applicazione dell'aliquota ordinaria (venti per cento).
37
www.mauriziolucca.com
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