ENTI BILATERALI
L’art. 2, comma h) del D.lgs. 276/2003 stabilisce che : ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intendono per «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate
per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:
 la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
 la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione professionale in azienda;
 la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati;
 la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
 la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
 lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
 ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Le prestazioni previste dai sistemi di Bilateralità, secondo quanto stabilito dall’art. 10 L. 30/20031 e
dagli Accordi Interconfederali dell’Artigianato si configurano come un “diritto contrattuale del
lavoratore”.
Il lavoratore matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema
bilaterale, il diritto all’erogazione diretta da parte dell’impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a
quelle fornite dagli Enti Bilaterali.
La “bilateralità” è un sistema che coinvolge tutte le imprese che aderiscono o meno alle associazioni
di categoria, in quanto l’Ente Bilaterale eroga delle prestazioni di “assistenza contrattuale/sociale” che sono
indispensabili a completare il trattamento economico e normativo dei lavoratori previsto all’interno dei
contratti collettivi di categoria.
Le prestazioni e le assistenze erogate dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali rappresentano, in ogni
caso, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle
imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta, da parte dell’impresa datrice di
lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti Bilaterali stessi.
La singola impresa, viceversa, aderendo all’Ente Bilaterale attraverso i relativi obblighi contributivi, assolve
ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
La riforma del mercato del lavoro all’art. 3 n. 4 L. 92/2012 ha previsto la costituzione di fondi di solidarietà
bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.2
1
Legge 14/02/2003 n. 30 : "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" Art. 10
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito
dal seguente: «Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane,
commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali
e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato
all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2
LEGGE 28 giugno 2012 , n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”. Art. 3 n. 4 : “Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare
adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano,(entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di
fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la
finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria”.
– omissis –
n. 8 : “I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS”. – omissis –