Bilateralità

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BILATERALITA’
Definizione del termine nella lingua italiana
(sostantivo femminile)
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Che riguarda le due parti: Contratto, patto bilaterale, che attribuisce ugualmente diritti e doveri tra
le due parti contraenti.
-
Opposizione bilaterale, rapporto tra due fonemi distinti tra di loro da un solo elemento.
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In diritto: la peculiarità di un fatto (o di un negozio giuridico) che interessa due o (nel secondo caso)
anche più parti al tempo stesso.
-
Qualità, condizione di ciò che è bilaterale: bilateralità di un accordo, di un contratto, di un negozio
giuridico.
TERMINI E SIGNIFICATI – Generalità.
Nell’accezione di un linguaggio ormai diffuso, i termini bilateralità, bilateralismo e sistema bilaterale sono
spesso sovrapposti e coincidenti, così come, per opera della semplificazione del parlato e della
comunicazione a vasto raggio, sono usati in modo tra loro indifferenziato i termini organismi bilaterali, enti
bilaterali e fondi bilaterali. Nel Rapporto, sono considerati organismi bilaterali gli organismi che,
liberamente decisi nell’ambito della contrattualistica tra le Parti, sono da esse pariteticamente costituiti e si
sostanziano in un soggetto giuridico. Nella generalità dei casi, assumono la forma giuridica dell’associazione
non riconosciuta (ex art. 36 e successivi del Codice Civile); la loro gestione è paritetica e autonoma, ed è
tesa ad assicurare l’erogazione dei servizi e delle prestazioni definiti in sede contrattuale tra le Parti;
destinato a questo scopo, il patrimonio economico, formato dai contributi versati dagli aderenti, secondo
quanto stabilito dalla fonte primaria.
La dicitura organismo bilaterale è utilizzata, in tutti contesti operativi, per definire in modo generico un
soggetto giuridico paritetico, in quanto non ne individua “specializzazione” funzionale, scopo, tipologia o
ambito specifico di intervento.
In quanto soggetti giuridici, gli organismi bilaterali pertanto differiscono dalle ulteriori formule di
bilateralità (quali commissioni paritetiche, ecc., v. termine Bilateralità).
Per chiarezza di esposizione, nel seguito del testo sono raccolti alcuni termini, ricorrenti nell’uso ordinario
dell’ambito sindacale, i cui relativi significati sono comunemente condivisi con le Parti Sociali firmatarie di
intese.
Bilateralità.
Espressione delle relazioni industriali e, nello tesso tempo, modalità di dialogo tra le Parti Sociali su
tematiche individuate di comune accordo. Costituisce una prassi di interazione su alcune materie
specifiche, in cui i soggetti collettivi stabiliscono le regole di confronto per perseguire obiettivi comuni.
Nel contesto sindacale, il termine bilateralità identifica anche le forme paritetiche che, comunque originate
da intese tra le Parti secondo un approccio partecipativo, per affrontare tematiche di varia natura
(inquadramento professionale, applicazione delle norme contrattuali, pari opportunità, ecc.), non si
sostanziano da un punto di vista giuridico; ad esempio: commissione paritetica, comitati bilaterali, ecc.
Bilateralismo.
Termine comprensivo delle regole, specie di matrice contrattuale, da cui traggono origine e che disciplinano
l’attività degli Enti Bilaterali, nonché degli altri soggetti a conduzione congiunta.
Sistema bilaterale.
Sistema formato da organismi bilaterali che, con influenza territoriale diversificata secondo la giurisdizione
contrattuale (nazionale, territoriale, settoriale), erogano servizi e prestazioni, anche diversificati, agli
aderenti. Nel sistema bilaterale, gli organismi paritetici sono tra loro correlati, oltre che dalla
contrattualistica di riferimento, anche da un sistema comune di governance e di regole, relative al loro
funzionamento. È così leggibile il sistema bilaterale del terziario; il sistema bilaterale dell’artigianato; il
sistema bilaterale delle costruzioni, ecc. Espandendo il concetto, il significato può essere applicato a una
lettura più ampia, ad esempio relativa a un settore economico, caratterizzato dalla compresenza di più assi
contrattuali e accordi, che originano vari sistemi bilaterali (così, ad esempio: sistema bilaterale
dell’industria). Il termine può anche ricomprendere l’insieme degli organismi bilaterali operanti in ambiti
specifici d’intervento quali, ad esempio, la formazione, la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria
integrativa, ecc. (ad esempio: sistema bilaterale della previdenza complementare). Per espansione massima
del significato, il sistema bilaterale (o il sistema di welfare contrattuale) può rappresentare l’universo dei
sistemi bilaterali, l’insieme cioè composto da ciascun sistema bilaterale esistente, secondo l’accezione
sopra fornita.
Fondo bilaterale.
Nel contesto sindacale, il termine può riguardare: - un organismo bilaterale (v. testo precedente), la cui
denominazione e il cui ambito specifico di intervento siano inferiti dalla normativa di riferimento (così, ad
esempio, il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua, il Fondo di previdenza
complementare, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, ecc.); - un Fondo economico di origine
contrattuale, costituito con i contributi versati dagli aderenti, finalizzato a uno scopo preciso (es.: Fondo di
sostegno al reddito).
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