BILATERALITA’ Definizione del termine nella lingua italiana (sostantivo femminile) - Che riguarda le due parti: Contratto, patto bilaterale, che attribuisce ugualmente diritti e doveri tra le due parti contraenti. - Opposizione bilaterale, rapporto tra due fonemi distinti tra di loro da un solo elemento. - In diritto: la peculiarità di un fatto (o di un negozio giuridico) che interessa due o (nel secondo caso) anche più parti al tempo stesso. - Qualità, condizione di ciò che è bilaterale: bilateralità di un accordo, di un contratto, di un negozio giuridico. TERMINI E SIGNIFICATI – Generalità. Nell’accezione di un linguaggio ormai diffuso, i termini bilateralità, bilateralismo e sistema bilaterale sono spesso sovrapposti e coincidenti, così come, per opera della semplificazione del parlato e della comunicazione a vasto raggio, sono usati in modo tra loro indifferenziato i termini organismi bilaterali, enti bilaterali e fondi bilaterali. Nel Rapporto, sono considerati organismi bilaterali gli organismi che, liberamente decisi nell’ambito della contrattualistica tra le Parti, sono da esse pariteticamente costituiti e si sostanziano in un soggetto giuridico. Nella generalità dei casi, assumono la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta (ex art. 36 e successivi del Codice Civile); la loro gestione è paritetica e autonoma, ed è tesa ad assicurare l’erogazione dei servizi e delle prestazioni definiti in sede contrattuale tra le Parti; destinato a questo scopo, il patrimonio economico, formato dai contributi versati dagli aderenti, secondo quanto stabilito dalla fonte primaria. La dicitura organismo bilaterale è utilizzata, in tutti contesti operativi, per definire in modo generico un soggetto giuridico paritetico, in quanto non ne individua “specializzazione” funzionale, scopo, tipologia o ambito specifico di intervento. In quanto soggetti giuridici, gli organismi bilaterali pertanto differiscono dalle ulteriori formule di bilateralità (quali commissioni paritetiche, ecc., v. termine Bilateralità). Per chiarezza di esposizione, nel seguito del testo sono raccolti alcuni termini, ricorrenti nell’uso ordinario dell’ambito sindacale, i cui relativi significati sono comunemente condivisi con le Parti Sociali firmatarie di intese. Bilateralità. Espressione delle relazioni industriali e, nello tesso tempo, modalità di dialogo tra le Parti Sociali su tematiche individuate di comune accordo. Costituisce una prassi di interazione su alcune materie specifiche, in cui i soggetti collettivi stabiliscono le regole di confronto per perseguire obiettivi comuni. Nel contesto sindacale, il termine bilateralità identifica anche le forme paritetiche che, comunque originate da intese tra le Parti secondo un approccio partecipativo, per affrontare tematiche di varia natura (inquadramento professionale, applicazione delle norme contrattuali, pari opportunità, ecc.), non si sostanziano da un punto di vista giuridico; ad esempio: commissione paritetica, comitati bilaterali, ecc. Bilateralismo. Termine comprensivo delle regole, specie di matrice contrattuale, da cui traggono origine e che disciplinano l’attività degli Enti Bilaterali, nonché degli altri soggetti a conduzione congiunta. Sistema bilaterale. Sistema formato da organismi bilaterali che, con influenza territoriale diversificata secondo la giurisdizione contrattuale (nazionale, territoriale, settoriale), erogano servizi e prestazioni, anche diversificati, agli aderenti. Nel sistema bilaterale, gli organismi paritetici sono tra loro correlati, oltre che dalla contrattualistica di riferimento, anche da un sistema comune di governance e di regole, relative al loro funzionamento. È così leggibile il sistema bilaterale del terziario; il sistema bilaterale dell’artigianato; il sistema bilaterale delle costruzioni, ecc. Espandendo il concetto, il significato può essere applicato a una lettura più ampia, ad esempio relativa a un settore economico, caratterizzato dalla compresenza di più assi contrattuali e accordi, che originano vari sistemi bilaterali (così, ad esempio: sistema bilaterale dell’industria). Il termine può anche ricomprendere l’insieme degli organismi bilaterali operanti in ambiti specifici d’intervento quali, ad esempio, la formazione, la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, ecc. (ad esempio: sistema bilaterale della previdenza complementare). Per espansione massima del significato, il sistema bilaterale (o il sistema di welfare contrattuale) può rappresentare l’universo dei sistemi bilaterali, l’insieme cioè composto da ciascun sistema bilaterale esistente, secondo l’accezione sopra fornita. Fondo bilaterale. Nel contesto sindacale, il termine può riguardare: - un organismo bilaterale (v. testo precedente), la cui denominazione e il cui ambito specifico di intervento siano inferiti dalla normativa di riferimento (così, ad esempio, il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua, il Fondo di previdenza complementare, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, ecc.); - un Fondo economico di origine contrattuale, costituito con i contributi versati dagli aderenti, finalizzato a uno scopo preciso (es.: Fondo di sostegno al reddito).