AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina MARKETING “LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI” REGOLAMENTO AZIENDALE (approvato con DDG 1080 del 10/11/2011) Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 1 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina PREMESSA In questi ultimi anni, la sanità pubblica ha acquisito e opportunamente adattato prassi, metodi e discipline nate nel mondo aziendale: vedi la figura del manager, a capo del management, esempio ormai istituzionalizzato. Il management comprende, tra l’altro, anche la strategia del marketing come attività irrinunciabile per selezionare, offrire, e finanziare dei prodotti consoni alle esigenze dei cittadini. E’ in questo contesto che la sponsorizzazione si pone come un’attività di marketing che può, come altre strategie di management aziendale, essere utilmente adottata e adattata al mondo dei servizi sanitari pubblicamente erogati. La Legge finanziaria del 1998 (art. 43, Legge 449/1997), introduce l’istituto della sponsorizzazione a favore dell’Amministrazione Pubblica, come strategia di attrazione di nuove risorse, con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi e realizzare maggiori economie. È proprio all'interno della nuova gestione, tesa al miglioramento del prodotto (il servizio al cittadino), che attecchiscono anche nella P.A. i concetti di marketing, qualità, comunicazione, customer ed employeesatisfaction. L'esiguità delle risorse disponibili, contrapposta alla richiesta dell'utenza di migliorare la qualità dei servizi, impone come unica soluzione percorribile e vincente la collaborazione tra pubblico e privato sotto svariate forme tra cui la sponsorizzazione, il cause-related-marketing (CRM) e la non trascurabile possibilità della concessione di spazi pubblicitari privilegiati, ecc.. LA SPONSORIZZAZIONE La sponsorizzazione è uno strumento di comunicazione dal quale si ottengono vantaggi commerciali. E’ un accordo di affari reciprocamente conveniente tra una azienda (sponsor) che finanzia e una organizzazione (sponsee) che fruisce del finanziamento concesso per raggiungere determinati obiettivi. La sponsorizzazione può definirsi come l’accordo con il quale un soggetto, detto sponsorizzato o sponsee s’impegna a consentire l’uso del proprio nome o della propria immagine al fine di veicolare il marchio o altri messaggi di un secondo soggetto, lo sponsor, il quale a sua volta si obbliga al pagamento di un predeterminato corrispettivo in denaro o con la fornitura di materiali, servizi o tecnologie. Dunque la sponsorizzazione si avvale del messaggio pubblicitario in modo indiretto (si parla per questo di pubblicità di ritorno), differenziandosi in tal modo dalla pubblicità vera e propria a mezzo degli spot. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 2 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Gli obiettivi dello sponsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Notorietà distintiva Raggiungimento di segmenti specifici Vendite Riposizionamento Legittimazione dell’impresa nell’ambiente sociale in cui si trova ad operare Rapporti con il territorio Aumento delle capacità e delle competenze aziendali di natura relazionale nei confronti dei pubblici portatori di interessi verso l’impresa 8. Autogratificazione Gestione strategica della sponsorizzazione 1. 2. 3. 4. Definizione degli obiettivi Identificazione dei criteri per la selezione delle proposte degli sponsor Progettazione e determinazione del finanziamento Conclusione della negoziazione con gli sponsor e con gli organizzatori delle attività da sponsorizzare. 5. Definizione degli aspetti contrattuali 6. Attuazione delle iniziative programmate. CAUSE RELATED MARKETING Il cause related marketing, viene definito dalla maggior parte della letteratura internazionale come un’attività d’impresa a supporto di una causa sociale in cui la donazione, da parte di una azienda privata, è subordinata all’acquisto di un prodotto o servizio da parte del consumatore. La prima definizione del termine cause related marketing è stata proposta dagli studiosi Varadarajan e Menon nel 1988, al fine di fare chiarezza sul significato del termine, che fino a quel momento era stato utilizzato indistintamente sia per indicare l’attività di sales promotion legata ad una causa sociale, sia come sinonimo di attività di sponsorizzazione per una causa sociale. Strategia Sulla base della definizione proposta dagli studiosi Varadarajan e Menon si evince che il cause related marketing: a) è uno strumento che ha come principale obiettivo la promozione delle vendite; b) prevede l’utilizzo di tecniche di marketing per sostenere una causa sociale; c) prevede che la donazione sia subordinata alla transazione e richiede la partecipazione del consumatore. Nel contesto europeo il termine cause related marketing è stato utilizzato con un significato più ampio. In particolare, la definizione proposta dall’organizzazione “Business in the Community” amplia i confini tracciati nella definizione originaria Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 3 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina interpretando il CRM come “un’attività commerciale in cui le imprese, le organizzazioni non profit o le cause di utilità sociale, formano una partnership al fine di promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio, traendone reciprocamente vantaggio”. cause related marketing - configurazione come strumento per l’acquisizione di risorse da parte dell’AOU Negli ultimi anni molte P.A. hanno fatto ricorso con sempre maggiore frequenza al contratto di sponsorizzazione, utilizzando come leva la propria capacità di diritto privato. Il particolare strumento negoziale rientra nel novero dei contratti atipici e traduce un rapporto nel quale un soggetto (sponsor), volendo ottimizzare le forme di pubblicizzazione di propri segni distintivi (in genere il nome dell’azienda o di singole branche), corrisponde denaro o fornisce beni (o servizi) ad un altro soggetto (sponsee), il quale si obbliga ad un facere, ossia a realizzare, nell’ambito della propria attività caratteristica, una o più prestazioni specifiche volte a diffondere il logo dello sponsor. Il contratto di sponsorship è quindi qualificabile come il complesso di regole pattizie che disciplinano un rapporto a titolo oneroso “le parti accettano un sacrificio a fronte di un vantaggio” per lo sponsor il ritorno pubblicitario, per lo sponsee la disponibilità di risorse di particolare rilievo. E’ peraltro interessante rilevare come lo sponsor debba il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato, rispetto al quale sussiste, quindi, un possibile rischio, solo in parte “attenuato”, nella sua portata, dal raffronto con la quantità e la qualità di prestazioni in capo al soggetto sponsorizzato. I soggetti privati che presentano le loro proposte come sponsors rappresentano in realtà un sistema articolato nel quale rientrano molteplici interlocutori intenzionati ad attivare processi di collaborazione con l’AOU alla quale possono rivolgersi per individuare forme di supporto economicamente rilevanti. La sponsorizzazione, quindi, è strumento utile per l’acquisizione di risorse finanziarie, strumentali e/o tecniche, quali: - corrispettivi in denaro e finanziamenti - forniture di beni direttamente utilizzabili per la realizzazione dell’attività o della progettualità (in tal caso l’acquisizione del bene è vincolata al suo uso prioritario, e normalmente per un tempo limitato, in relazione all’iniziativa, ma comporta anche il collaudo e l’inventariazione); - forniture di servizi, correlati all’effettiva “traduzione” dell’attività, del progetto o dell’iniziativa, aventi anche natura “consulenziale”. A fronte di prassi ormai consolidate e della relativa maggiore autonomia dell’AOU nell’utilizzo della risorsa, nonché di elementi-guida sufficientemente certi dati dalla normativa sembra necessario focalizzare l’attenzione sulla sponsorship attuata mediante corresponsione, da parte dello sponsor, di somme di denaro, dovendosi peraltro tener conto che queste, per il soggetto imprenditoriale od associativo che le mette a disposizione, sono risorse “pregiate”, al cui investimento corrisponde un’attesa di ritorno particolarmente elevata. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 4 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Sponsorizzazioni per attività e progetti in sanità L’utilità dei contratti di sponsorizzazione è stata rilevata e “tradotta” positivamente anche nell’ambito sanitario, con sperimentazioni prodotte in alcune regioni, finalizzate all’utilizzo di nuovi “strumenti” d’azione, quali i contratti atipici. Tale prospettiva assume sostanziale rilievo in ordine alle innovazioni introdotte dal D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nell’impianto normativo del D.lgs. n. 502/1992. In particolare possono essere oggetto di sponsorizzazione molteplici attività ed interventi riconducibili: - alle sperimentazioni gestionali realizzabili in forza dell’art. 10 del richiamato D.lgs. n. 229/1999; - alla formazione del personale (formazione continua, formazione manageriale), secondo le previsioni degli artt. 16-ter, 16-quater e 16 quinquies del decreto; - ai piani per la salute, intesi come i piani poliennali guidati dagli Enti Locali ed elaborati dagli stessi di concerto con le Aziende Sanitarie. Il dato senza dubbio più interessante, quantomeno per i termini regolativi dell’utilizzo delle sponsorship, è rinvenibile nella deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 6/42718 del 29 aprile 1999: il provvedimento delinea una serie di criteri-guida, che possono essere tradotti in azioni specifiche dalle Aziende Ospedaliere (AO) e dalla Aziende Sanitarie Locali (ASL) al fine di reperire nuove risorse. Rispetto ad una visione strategica nella quale per le Aziende Sanitarie è richiesta l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e di strumenti flessibili per aumentare l’efficienza nell’erogazione di servizi essenziali, la stipula dei contratti di sponsorizzazione è definita come misura di sostanziale rilievo ed importanza operativo-gestionale, coerente con la sperimentazione di modelli organizzativo-procedurali innovativi e con i processi di aziendalizzazione delle Aziende Sanitarie e delle A.O.. La deliberazione prevede che le sponsorizzazioni possano essere realizzate nell’ambito del settore sanitario, precisando come unico “limite operativo” l’accertamento dell’insussistenza di dati od elementi in qualche modo compromettenti per l’indipendenza e l’immagine delle Aziende. Il profilo di maggior interesse è tuttavia prodotto nella parte del provvedimento nel quale: a) vengono ad essere esplicitate tutte le condizioni di vincolo e di garanzia per la formalizazzione dei contratti; b) viene ad essere prevista la necessaria evidenziazione delle condizioni da un “progetto di convenzione”, nel quale devono essere riportate in modo dettagliato le motivazioni che inducono l’Azienda ad assumere l’iniziativa; c) è determinata una procedura rigorosa in ordine all’approvazione dei progetti specifici (con intervento della stessa Regione). La deliberazione costituisce un esempio significativo di linee-guida per lo sviluppo di progettualità e di iniziative sostenibili mediante contributi di sponsor qualificati, finalizzate alla valorizzazione dei compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie e delle A.O. nell’ambito del Piano sanitario nazionale e dei piani regionali. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 5 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina A fronte di tali logiche e strategie (innovative) d’azione si rende quindi necessario attivare dei processi di analisi costruttiva, nell’ambito dei quali possano emergere obiettivi ben precisi (umanizzazione dei servizi, miglioramento delle comunicazioni struttura-utenza, ecc.), elementi innovativi (veicolazione dei messaggi di pubblicizzazione dello sponsor attraverso modalità soft, ecc.), nonché percorsi procedurali di garanzia (evidenza pubblica per la selezione degli sponsor, correlazione con altri progetti). CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI PRIVILEGIATI La concessione di spazi pubblicitari da parte dell’AOU consiste nel concedere a soggetti privati spazzi pubblici privilegiati in cambio di denaro. I soggetti privati prendono in concessione gli spazi con lo scopo di pubblicizzare il proprio marchio, o un proprio prodotto ad un pubblico generalista. Tipologia Pubblicità interna ed esterna: - affissione di manifesti - pubblicità luminosa (poster, pensiline luminose) - pubblicità dinamica (veicolata su i mezzi di trasporto dell’AOU es. “Ambulanze”) - cartellonistica (cartelli lungo il perimetro stradale dall’AOU) - digital signage (forma pubblicitaria in cui il messaggio è mostrato su schermi lcd o attraverso videoproiezioni Pubblicità in Azienda: a) gestione diretta – l’AOU decide di gestire direttamente e in proprio il rapporto con gli sponsor; b) gestione mediata – l’AOU decide di affidare la gestione del rapporto con gli sponsor a una società concessionaria; c) circuito – l’AOU decide di aderire ad un network preesistente di altre Aziende Sanitarie. Spazi utilizzabili - I parcheggi - ingressi/accessi interni ed esterni; - le facciate esterne ed interne affacciate su luoghi di transito; - le reception; - i corridoi di comunicazione, gli incroci e gli ascensori; - le sale d’attesa, le sale ritrovo, le sale tv; - le aree di servizio sanitario come centro prenotazioni, ritiro - esami, cassa, poliambulatori, palestre; Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 6 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina - le aree di servizio non sanitario come mensa, bar; le aree didattiche e le biblioteche; la segnaletica aziendale; i cantieri; gli automezzi aziendali. Spazi non utilizzabili - le stanze adibite alla degenza e alla cure dei pazienti; - le stanze destinate a visite ambulatoriali; - le sale operatorie e la rianimazione; - il pronto soccorso; - gli studi medici La scelta dello sponsor (inserzionista) La pubblicità in ospedale non è mai stata vietata, per opportunità si ritiene dover escludere la pubblicizzazione di: - armi - l’editoria vietata ai minori - le onoranze funebri - i sex shop e prodotti correlati, - la cartomanzia, la magia, l’occultismo - gli spettacoli vietati ai minori, - la propaganda politica/religiosa. Conflitto di interessi – non può e non deve essere possibile ad un erogatore di servizi sanitari pubblicizzare le proprie attività presso l’AOU Rischio di ingannevolezza del messaggio - la possibilità di trarre in inganno il destinatario, il quale potrebbe valutare la pubblicizzazione del prodotto in ambiente sanitario come una sorta di “validazione scientifica” del prodotto stesso. Aspetti fiscali La norma prevede che se un soggetto, che svolge attività imprenditoriale, stipula un contratto di pubblicità o di sponsorizzazione, potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa l’intero importo nell’esercizio in cui sostiene la spesa o in alternativa in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La spesa è interamente deducibile dal reddito d’impresa dello sponsor a patto che quanto detto deve trovare formale supporto, oltre che nella stesura di un regolare contratto o di una lettera d’impegni, nella fatturazione che la l’AOU è obbligata a porre in essere nei confronti dello sponsor. Le fatture dovranno essere regolarmente assoggettate ad IVA con aliquota del 20%. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 7 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina CONCLUSIONE La sponsorizzazione, il CMR: una scelta di successo, esse rappresentano un’attività commerciale, in cui le imprese, le organizzazioni non profit o le cause di utilità sociale formano una partnership al fine di promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio, traendone reciprocamente vantaggio. Si tratta di un importante strumento per affrontare i problemi sociali più attuali fornendo le risorse e i finanziamenti e, al tempo stesso, perseguendo gli obiettivi di marketing delle imprese. Il CRM si differenzia dalle Sponsorizzazioni poiché, a differenza di queste, ove predomina l’aspetto dell’immagine aziendale, il marketing sociale privilegia il rapporto commerciale legato al prodotto. Può contribuire a spostare a parità di prezzo le scelte del consumatore indirizzandolo su prodotti che sostengono una causa. Riferimenti legislativi e procedure Legge 27 dicembre 1997, n° 449 Legge 23 dicembre 1999, n° 488 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 L’origine dell’istituto della sponsorizzazione deve essere inquadrato nell’articolo 43 della legge n. 449/97 secondo il quale “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”. Successivamente il T.U. degli Enti locali (D.lgs. n° 267/2000), all’articolo 119, ha previsto l’istituto in generale stabilendo che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”. Anche in questo caso l’articolo pone tra le condizioni necessarie per la stipulazione del contratto in esame il perseguimento di interessi pubblici, l’esclusione di conflitti di interessi tra attività pubblica e privata, il conseguimento di un risparmio di spesa, lasciando intravedere per parte della dottrina la legittimità della sola sponsorizzazione “passiva”, dal momento che l’amministrazione non potrebbe essa stessa obbligarsi al pagamento di un corrispettivo, dovendo conseguire un risparmio di spesa. Mettendo a confronto l’articolo 43 della legge n. 449/97 e l’articolo da ultimo citato è chiara la differenza in merito all’individuazione dei soggetti con cui le pubbliche amministrazioni possono costituire rapporti di sponsorship. L’articolo 43 infatti fa riferimento a “soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 8 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina costituite con atto notarile”, l’articolo 119 a “soggetti pubblici o privati” tout court operando una sostanziale estensione e ampliamento dell’area dei possibili sponsor. A prima vista sembrerebbe possibile, dalla lettera della norma, stipulare contratti di sponsorizzazione anche con un’altra pubblica amministrazione. In questa ipotesi una soltanto tra le PP.AA., parte del contratto, potrà realizzare maggiori economie e risparmi previste dalla normativa in esame. Dall’analisi del quadro normativo di riferimento è evidente che, pur delineando il Legislatore limiti e vincoli dell’istituto della sponsorizzazione, non ha dato alcuna indicazione sul percorso operativo che le amministrazioni possono compiere per costruire rapporti di sponsorship. Parte della dottrina, partendo dalla analisi della prassi consolidata tra le PP.AA. è giunta ad una considerazione finale che vede il contratto di sponsorizzazione quale momento ultimo di una procedura articolata nella quale confluiscono problematiche differenti che interessano molteplici aspetti, legate ai profili di regolamentazione e di costruzione degli atti di indirizzo; ai profili amministrativi e propedeutici e strumentali alla stipulazione dei contratti; alla procedura di selezione del contraente e, non meno importanti, ai profili ed ai procedimenti contabili. In sintesi, volendone schematizzare l’iter, come primo passo l’Ufficio competente, nell’ambito dell’AOU interessata alla stipula di un contratto di sponsorizzazione, deve procedere alla elaborazione di un progetto di sponsorizzazione per una finalità specifica, da sottoporre alla approvazione della Direzione Aziendale. Approvato il progetto, l’Ufficio competente per materia deve proporre la determinazione di approvazione del bando di gara o dell’avviso pubblico. A seguire si procede all’avvio della procedura di scelta dello sponsor mediante la pubblicazione del bado di gara o dell’avviso pubblico. Sulla base di quest’ultimo si procede alla ricezione delle domande di partecipazione e/o offerte da parte degli sponsor interessati. Seguono quindi le operazioni di valutazione delle offerte da parte del Comitato di Garanzia (art. 8 del regolamento proposto) o della Commissione di gara e alla relativa verbalizzazione, previa verifica dei requisiti di qualificazione di gara e alla assenza di cause di esclusione, e di aggiudicazione, debitamente verbalizzate. In conclusione l’Ufficio competente per materia adotta la determinazione di presa d’atto dei risultati della Commissione di gara, ai fini della contestuale assegnazione del contratto di sponsorizzazione al soggetto vincitore, con il quale si provvederà a sottoscrivere il contratto. La stipula del contratto è sempre necessaria nel caso in cui la scelta dello sponsor sia avvenuta tramite trattativa privata mancando in tal caso un atto di aggiudicazione. In generale, per la parte pubblica la stipula del contratto costituisce una garanzia in quanto tramite la definizione delle clausole è possibile verificare la congruità del messaggio da pubblicizzare, al fine di non compromettere la propria immagine e il proprio prestigio. Ciò detto, con riferimento all’iter procedimentale posto alla base della concreta stipula del contratto, occorre evidenziare che le fonti sopra richiamate pongono quali requisiti specifici del contratto di sponsorizzazione delle PP.AA. i seguenti elementi: il fine; l’assenza di forme di conflitto; la scelta dello sponsor tra categorie di soggetti determinate. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 9 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Secondo i principi generali le PP.AA. devono scegliere i propri contraenti in base alle risultanze di apposite procedure ad evidenza pubblica. Soprattutto nel caso di contratti passivi, dovendo l’amministrazione elargire denaro pubblico, è necessario rispettare i criteri di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e sulla base di essi si deve pervenire alla scelta del concorrente migliore. Partendo dal presupposto che i contratti di sponsorizzazione sono nella maggior parte delle ipotesi dei contratti attivi, ovvero contratti che non comportano una spesa, bensì una entrata aggiuntiva per l’amministrazione che li pone in essere, parte della dottrina ha escluso la necessità di una apposita gara ad evidenza pubblica per la scelta dello sponsor. La tendenziale gratuità del negozio in esame escluderebbe, secondo tale orientamento, l’applicabilità della disciplina comunitaria in materia di appalti. Si pensa a procedure semplificate, previste dai singoli regolamenti per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, attraverso i quali ogni amministrazione ha la possibilità di regolamentare l’istituto a seconda delle proprie necessità. umberto quinti & giuseppe laganga senzio Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 10 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 11 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Articolo 1 oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in applicazione dell’art. 43 della Legge 449/97, e dell’art. 28 comma 2 bis della Legge 448/98 e si prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all’Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza. Le iniziative di sponsorizzazione/pubblicità sono dirette a favorire l’innovazione dell’organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati ed al perseguimento di pubblici interessi escludendo forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata. Articolo 2 contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’AOU; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Azienda, del previsto risultato da parte dello sponsor. Articolo 3 definizioni Ai fini del presente regolamento si intende: per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino di Messina, di seguito AOU, (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato (in denaro o in servizi), la possibilità di promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell’ambito delle strutture Aziendali, il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, le promozioni ecc.; per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro od ogni altra utilità proveniente all’AOU da parte di terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione” di cui al comma precedente; per “sponsor” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’AOU; per “sponsee” si intende l’AOU la quale è titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di contratti di sponsorizzazione; per “manifestazione di interesse” si intende la comunicazione all’AOU da parte di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 12 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Articolo 4 Scelta dello sponsor La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta dalla pubblicazione di uno specifico avviso. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo dell’Azienda, inserimento nel sito internet dell’AOU www.polime.it, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. Per le attività di gestione degli spazzi pubblicitari, la scelta delle ditte o società specializzate nel settore è effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo. L’AOU concederà esclusivamente alle ditte o società specializzate nel settore, gli spazzi dedicati all’interno delle proprie strutture, così come previsto al successivo articolo 6, lettera a, in favore dell’offerta ritenuta più vantaggiosa. L’avviso dovrà contenere in particolare, i seguenti dati: * l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione; * l’esatta determinazione dell’offerta per gli spazi pubblicitari; * le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, dovrà indicare: Il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; l’offerta economica; l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione; L’offerta dovrà essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: Per le persone fisiche: - l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e di ogni altra situazione considerata dalle legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; - l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; Per le persone giuridiche: oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentate o dei legali rappresentanti. L’Azienda potrà richiedere ulteriore documentazione. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate da apposita commissione, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazioni. L’AOU accoglie le offerte mediante deliberazione ed approva il relativo schema di contratto. Ove pervengano più offerte, riferite alla stessa iniziativa, da sponsor incompatibili tra loro perché ad esempio in regime di concorrenza, verrà approvata la graduatoria in ragione della maggiore utilità economica per l’AOU. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 13 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Articolo 5 Affidamento diretto Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi: a) in caso siano state esperite senza esito le procedure di cui al precedente art. 4; b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla particolare natura dell’evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati; c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a Euro 20.000,00; d) nel caso di atto di mecenatismo di cui al successivo art. 6. Articolo 6 Atto di mecenatismo Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di negoziazione diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa. Articolo 7 contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; la durata del contratto di sponsorizzazione; gli obblighi assunti a carico dello sponsor; le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal Direttore Generale; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicati nel progetto. Articolo 8 prodotti ed iniziative I prodotti/iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso l’AOU a) concessione di spazzi pubblicitari presso: * spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali * spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell’AOU per la collocazione di manifesti ed avvisi pubblicitari * spazi negli ascensori * spazi nell’ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico * spazi nelle bacheche aziendali Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 14 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina * b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) spazi presso i rilevatori di presenza dei dipendenti o spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico * spazi sulle comunicazioni istituzionali * spazi sulla carta dei servizi e sulle locandine relative a corsi e convegni * banner sul Sito WEB * banner su auto aziendali * rotors luminosi informativi * chioschi multimediali pubblicitari * trasmissioni televisive, filmati, servizi fotografici iniziative a sostegno di cause di utilità sociale - Cause Related Marketing iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità, nell’Educazione alla Salute sondaggi ed iniziative di “customer satisfaction” progetti di ricerca sanitaria finalizzata programma di eventi Aziendali: Conferenza dei Servizi, Corsi e Convegni scientifici e spazi sui relativi depliant offerte commerciali, finanziarie, bancarie, destinate ai dipendenti dell’Azienda arredi ed abbellimenti per accoglienza e sale d’aspetto cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali distribuzione di prodotti di prova/assaggio (sampling) fornitura e donazione di prodotti giochi per pediatria Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la realizzazione di opere pubbliche: 1. L’AOU può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche l’esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica; 2. I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento dovranno contenere l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor. 3. Il competente Settore per materia dovrà valutare, caso per caso, le tipologie di intervento, oggetto del contratto di sponsorizzazione di cui al presente comma, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n° 163/2 006. Articolo 9 esclusione dalle sponsorizzazioni Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni: non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento: ⇒ all’interno dei reparti di degenza ospedaliera ⇒ presso gli ambulatori del pronto soccorso ⇒ presso le camere mortuarie ⇒ presso la cappella ed i luoghi di culto Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni: non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione: Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 15 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina servizi di onoranze funebri pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco prodotti alcolici prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale prodotti farmaceutici prodotti stupefacenti materiale pornografico o a sfondo sessuale cartomanzia ed attività similari prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli scopi istituzionali dell’AOU. L’AOU si riserva comunque la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione qualora ravvisi potenziali danni all’immagine del servizio sanitario o semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna. ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Articolo 10 comitato di garanzia Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda l’analisi di aspetti tecnico-sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, è costituito un Comitato di Garanzia interno all’AOU. Tale Comitato deve esprimere parere obbligatorio, su richiesta della Direzione Aziendale preventivamente all’adozione di deliberazione di approvazione dei contratti di sponsorizzazione. L’eventuale parere negativo del Comitato di Garanzia circa l’oggetto di una sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratti di sponsorizzazione di che trattasi. E’ fatta salva comunque la facoltà della Direzione Aziendale di un’ulteriore valutazione della rispondenza del messaggio pubblicitario alle regole etiche, alle indicazioni regionali in tema di sponsorizzazioni o a ragioni di opportunità generale potendo quindi negare l’atto deliberativo di approvazione del contratto di sponsorizzazione nonostante il parere favorevole espresso dal Comitato di Garanzia. Il Comitato di Garanzia è così composto: 1. Direttore Sanitario; 2. Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale; 3. Direttore del Settore Facility Management. Il Comitato si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione del presidente, che viene nominato nella prima seduta. Il Comitato decide, a maggioranza dei propri componenti; in caso di impossibilità a partecipare al Comitato il componente può delegare ad altro Dirigente o Funzionario del proprio settore. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 16 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Articolo 11 utilizzo dei proventi I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati nonché a ridurre le spese rispetto agli stanziamenti disposti nel Bilancio Previsionale. Articolo 12 modalità organizzative La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata dall’AOU. La Struttura di riferimento in ambito Aziendale è il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale. E’ facoltà dell’AOU, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, consentire alle agenzie di pubblicità specializzate di collaborare con l’AOU nel reperimento di possibili sponsor, senza alcun diritto di esclusiva, previo riconoscimento di una quota degli introiti all’agenzia medesima indicata nella deliberazione autorizzativa e nel relativo contratto e comunque senza onere a carico dell’AOU. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza le agenzie sono tenute a comunicare allo sponsor il dettaglio dei costi di pubblicità nei quali siano chiaramente evidenziate le tariffe base aziendali nonché l’importo aggiuntivo praticato in quanto corrispondente al servizio di agenzia. Il non rispetto delle clausole di cui al presente articolo comporta la decadenza della possibilità di attivare ulteriori contratti con l’AOU. Articolo 13 aspetti fiscali l’AOU emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l’importo pattuito, oltre IVA. Articolo 14 trattamento dei dati I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dello stesso previste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Articolo 15 clausola di rinvio Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 17 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina RIFERIMENTI LEGISLATIVI --------------------------------------Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255 OMISSIS Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia. 3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 18 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 227 OMISSIS CAPO II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali Art. 30 (Patto di stabilità interno) 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. Comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 OMISSIS 8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a: a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni; b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione; d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica; e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59". f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 19 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162 OMISSIS Articolo 119 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni 1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. Decreto Legislativo 9 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132 Art. 10 (Modificazioni all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502) 1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali) 1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato. 2. Il programma di sperimentazione e' proposto dalla regione interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessionedella propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza alla persona ; f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosidell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 20 di 21 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti' conseguenti. 4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.". Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CEE 2004/18/CE (testo come aggiornato per ultimo dal D.Lgs. 152/2008 , dalla L. 201 del 22 dicembre 2008, dalla L. 94 del 15 luglio 2009 e Legge 3 agosto 2009 n. 102 e Legge 20 novembre 2009 n. 166)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 OMISSIS Articolo 26 (Contratti di sponsorizzazione) (art. 2, co. 6, l. n. 109/1994; art. 43, l. n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004) 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.<< 2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale “Piani&Marketing” – A.O.U. - Messina pagina 21 di 21