AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina
MARKETING
“LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI”
REGOLAMENTO AZIENDALE
(approvato con DDG 1080 del 10/11/2011)
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PREMESSA
In questi ultimi anni, la sanità pubblica ha acquisito e opportunamente adattato
prassi, metodi e discipline nate nel mondo aziendale: vedi la figura del manager, a
capo del management, esempio ormai istituzionalizzato.
Il management comprende, tra l’altro, anche la strategia del marketing come attività
irrinunciabile per selezionare, offrire, e finanziare dei prodotti consoni alle esigenze
dei cittadini. E’ in questo contesto che la sponsorizzazione si pone come un’attività di
marketing che può, come altre strategie di management aziendale, essere utilmente
adottata e adattata al mondo dei servizi sanitari pubblicamente erogati.
La Legge finanziaria del 1998 (art. 43, Legge 449/1997), introduce l’istituto della
sponsorizzazione a favore dell’Amministrazione Pubblica, come strategia di
attrazione di nuove risorse, con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi e
realizzare maggiori economie. È proprio all'interno della nuova gestione, tesa al
miglioramento del prodotto (il servizio al cittadino), che attecchiscono anche nella
P.A. i concetti di marketing, qualità, comunicazione, customer ed employeesatisfaction.
L'esiguità delle risorse disponibili, contrapposta alla richiesta dell'utenza di migliorare
la qualità dei servizi, impone come unica soluzione percorribile e vincente la
collaborazione tra pubblico e privato sotto svariate forme tra cui la sponsorizzazione,
il cause-related-marketing (CRM) e la non trascurabile possibilità della concessione di
spazi pubblicitari privilegiati, ecc..
LA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione è uno strumento di comunicazione dal quale si ottengono
vantaggi commerciali.
E’ un accordo di affari reciprocamente conveniente tra una azienda (sponsor) che
finanzia e una organizzazione (sponsee) che fruisce del finanziamento concesso
per raggiungere determinati obiettivi.
La sponsorizzazione può definirsi come l’accordo con il quale un soggetto,
detto sponsorizzato o sponsee s’impegna a consentire l’uso del proprio nome o della
propria immagine al fine di veicolare il marchio o altri messaggi di un secondo
soggetto, lo sponsor, il quale a sua volta si obbliga al pagamento di un
predeterminato corrispettivo in denaro o con la fornitura di materiali, servizi o
tecnologie. Dunque la sponsorizzazione si avvale del messaggio pubblicitario in
modo indiretto (si parla per questo di pubblicità di ritorno), differenziandosi in tal modo
dalla pubblicità vera e propria a mezzo degli spot.
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Gli obiettivi dello sponsor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Notorietà distintiva
Raggiungimento di segmenti specifici
Vendite
Riposizionamento
Legittimazione dell’impresa nell’ambiente sociale in cui si trova ad operare
Rapporti con il territorio
Aumento delle capacità e delle competenze aziendali di natura relazionale nei
confronti dei pubblici portatori di interessi verso l’impresa
8. Autogratificazione
Gestione strategica della sponsorizzazione
1.
2.
3.
4.
Definizione degli obiettivi
Identificazione dei criteri per la selezione delle proposte degli sponsor
Progettazione e determinazione del finanziamento
Conclusione della negoziazione con gli sponsor e con gli organizzatori delle
attività da sponsorizzare.
5. Definizione degli aspetti contrattuali
6. Attuazione delle iniziative programmate.
CAUSE RELATED MARKETING
Il cause related marketing, viene definito dalla maggior parte della letteratura
internazionale come un’attività d’impresa a supporto di una causa sociale in cui la
donazione, da parte di una azienda privata, è subordinata all’acquisto di un prodotto
o servizio da parte del consumatore.
La prima definizione del termine cause related marketing è stata proposta dagli
studiosi Varadarajan e Menon nel 1988, al fine di fare chiarezza sul significato del
termine, che fino a quel momento era stato utilizzato indistintamente sia per indicare
l’attività di sales promotion legata ad una causa sociale, sia come sinonimo di attività
di sponsorizzazione per una causa sociale.
Strategia
Sulla base della definizione proposta dagli studiosi Varadarajan e Menon si
evince che il cause related marketing:
a) è uno strumento che ha come principale obiettivo la promozione delle vendite;
b) prevede l’utilizzo di tecniche di marketing per sostenere una causa sociale;
c) prevede che la donazione sia subordinata alla transazione e richiede la
partecipazione del consumatore.
Nel contesto europeo il termine cause related marketing è stato utilizzato con un
significato più ampio. In particolare, la definizione proposta dall’organizzazione
“Business in the Community” amplia i confini tracciati nella definizione originaria
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interpretando il CRM come “un’attività commerciale in cui le imprese, le
organizzazioni non profit o le cause di utilità sociale, formano una partnership al fine
di promuovere un’immagine, un prodotto o un servizio, traendone reciprocamente
vantaggio”.
cause related marketing - configurazione come strumento per l’acquisizione di
risorse da parte dell’AOU
Negli ultimi anni molte P.A. hanno fatto ricorso con sempre maggiore
frequenza al contratto di sponsorizzazione, utilizzando come leva la propria capacità
di diritto privato. Il particolare strumento negoziale rientra nel novero dei contratti
atipici e traduce un rapporto nel quale un soggetto (sponsor), volendo ottimizzare le
forme di pubblicizzazione di propri segni distintivi (in genere il nome dell’azienda o di
singole branche), corrisponde denaro o fornisce beni (o servizi) ad un altro soggetto
(sponsee), il quale si obbliga ad un facere, ossia a realizzare, nell’ambito della propria
attività caratteristica, una o più prestazioni specifiche volte a diffondere il logo dello
sponsor.
Il contratto di sponsorship è quindi qualificabile come il complesso di regole pattizie
che disciplinano un rapporto a titolo oneroso “le parti accettano un sacrificio a fronte
di un vantaggio” per lo sponsor il ritorno pubblicitario, per lo sponsee la disponibilità di
risorse di particolare rilievo.
E’ peraltro interessante rilevare come lo sponsor debba il corrispettivo pattuito anche
se non realizza il ritorno pubblicitario sperato, rispetto al quale sussiste, quindi, un
possibile rischio, solo in parte “attenuato”, nella sua portata, dal raffronto con la
quantità e la qualità di prestazioni in capo al soggetto sponsorizzato.
I soggetti privati che presentano le loro proposte come sponsors rappresentano in
realtà un sistema articolato nel quale rientrano molteplici interlocutori intenzionati ad
attivare processi di collaborazione con l’AOU alla quale possono rivolgersi per
individuare forme di supporto economicamente rilevanti.
La sponsorizzazione, quindi, è strumento utile per l’acquisizione di risorse finanziarie,
strumentali e/o tecniche, quali:
- corrispettivi in denaro e finanziamenti
- forniture di beni direttamente utilizzabili per la realizzazione dell’attività o della
progettualità (in tal caso l’acquisizione del bene è vincolata al suo uso prioritario, e
normalmente per un tempo limitato, in relazione all’iniziativa, ma comporta anche
il collaudo e l’inventariazione);
- forniture di servizi, correlati all’effettiva “traduzione” dell’attività, del progetto o
dell’iniziativa, aventi anche natura “consulenziale”.
A fronte di prassi ormai consolidate e della relativa maggiore autonomia dell’AOU
nell’utilizzo della risorsa, nonché di elementi-guida sufficientemente certi dati dalla
normativa sembra necessario focalizzare l’attenzione sulla sponsorship attuata
mediante corresponsione, da parte dello sponsor, di somme di denaro, dovendosi
peraltro tener conto che queste, per il soggetto imprenditoriale od associativo che le
mette a disposizione, sono risorse “pregiate”, al cui investimento corrisponde
un’attesa di ritorno particolarmente elevata.
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Sponsorizzazioni per attività e progetti in sanità
L’utilità dei contratti di sponsorizzazione è stata rilevata e “tradotta”
positivamente anche nell’ambito sanitario, con sperimentazioni prodotte in alcune
regioni, finalizzate all’utilizzo di nuovi “strumenti” d’azione, quali i contratti atipici.
Tale prospettiva assume sostanziale rilievo in ordine alle innovazioni introdotte dal
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nell’impianto normativo del D.lgs. n. 502/1992.
In particolare possono essere oggetto di sponsorizzazione molteplici attività ed
interventi riconducibili:
- alle sperimentazioni gestionali realizzabili in forza dell’art. 10 del richiamato D.lgs.
n. 229/1999;
- alla formazione del personale (formazione continua, formazione manageriale),
secondo le previsioni degli artt. 16-ter, 16-quater e 16 quinquies del decreto;
- ai piani per la salute, intesi come i piani poliennali guidati dagli Enti Locali ed
elaborati dagli stessi di concerto con le Aziende Sanitarie.
Il dato senza dubbio più interessante, quantomeno per i termini regolativi dell’utilizzo
delle sponsorship, è rinvenibile nella deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Lombardia n. 6/42718 del 29 aprile 1999: il provvedimento delinea una serie
di criteri-guida, che possono essere tradotti in azioni specifiche dalle Aziende
Ospedaliere (AO) e dalla Aziende Sanitarie Locali (ASL) al fine di reperire nuove
risorse.
Rispetto ad una visione strategica nella quale per le Aziende Sanitarie è richiesta
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e di strumenti flessibili per aumentare
l’efficienza nell’erogazione di servizi essenziali, la stipula dei contratti di
sponsorizzazione è definita come misura di sostanziale rilievo ed importanza
operativo-gestionale,
coerente
con
la
sperimentazione
di
modelli
organizzativo-procedurali innovativi e con i processi di aziendalizzazione delle
Aziende Sanitarie e delle A.O..
La deliberazione prevede che le sponsorizzazioni possano essere realizzate
nell’ambito del settore sanitario, precisando come unico “limite operativo”
l’accertamento dell’insussistenza di dati od elementi in qualche modo compromettenti
per l’indipendenza e l’immagine delle Aziende.
Il profilo di maggior interesse è tuttavia prodotto nella parte del provvedimento nel
quale:
a) vengono ad essere esplicitate tutte le condizioni di vincolo e di garanzia per la
formalizazzione dei contratti;
b) viene ad essere prevista la necessaria evidenziazione delle condizioni da un
“progetto di convenzione”, nel quale devono essere riportate in modo dettagliato le
motivazioni che inducono l’Azienda ad assumere l’iniziativa;
c) è determinata una procedura rigorosa in ordine all’approvazione dei progetti
specifici (con intervento della stessa Regione).
La deliberazione costituisce un esempio significativo di linee-guida per lo sviluppo di
progettualità e di iniziative sostenibili mediante contributi di sponsor qualificati,
finalizzate alla valorizzazione dei compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie e delle
A.O. nell’ambito del Piano sanitario nazionale e dei piani regionali.
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A fronte di tali logiche e strategie (innovative) d’azione si rende quindi necessario
attivare dei processi di analisi costruttiva, nell’ambito dei quali possano emergere
obiettivi ben precisi (umanizzazione dei servizi, miglioramento delle comunicazioni
struttura-utenza, ecc.), elementi innovativi (veicolazione dei messaggi di
pubblicizzazione dello sponsor attraverso modalità soft, ecc.), nonché percorsi
procedurali di garanzia (evidenza pubblica per la selezione degli sponsor,
correlazione con altri progetti).
CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI PRIVILEGIATI
La concessione di spazi pubblicitari da parte dell’AOU consiste nel concedere a
soggetti privati spazzi pubblici privilegiati in cambio di denaro. I soggetti privati
prendono in concessione gli spazi con lo scopo di pubblicizzare il proprio marchio, o
un proprio prodotto ad un pubblico generalista.
Tipologia
Pubblicità interna ed esterna:
- affissione di manifesti
- pubblicità luminosa (poster, pensiline luminose)
- pubblicità dinamica (veicolata su i mezzi di trasporto dell’AOU es. “Ambulanze”)
- cartellonistica (cartelli lungo il perimetro stradale dall’AOU)
- digital signage (forma pubblicitaria in cui il messaggio è mostrato su schermi lcd o
attraverso videoproiezioni
Pubblicità in Azienda:
a) gestione diretta – l’AOU decide di gestire direttamente e in proprio il rapporto con
gli sponsor;
b) gestione mediata – l’AOU decide di affidare la gestione del rapporto con gli
sponsor a una società concessionaria;
c) circuito – l’AOU decide di aderire ad un network preesistente di altre Aziende
Sanitarie.
Spazi utilizzabili
- I parcheggi
- ingressi/accessi interni ed esterni;
- le facciate esterne ed interne affacciate su luoghi di transito;
- le reception;
- i corridoi di comunicazione, gli incroci e gli ascensori;
- le sale d’attesa, le sale ritrovo, le sale tv;
- le aree di servizio sanitario come centro prenotazioni, ritiro
- esami, cassa, poliambulatori, palestre;
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-
le aree di servizio non sanitario come mensa, bar;
le aree didattiche e le biblioteche;
la segnaletica aziendale;
i cantieri;
gli automezzi aziendali.
Spazi non utilizzabili
- le stanze adibite alla degenza e alla cure dei pazienti;
- le stanze destinate a visite ambulatoriali;
- le sale operatorie e la rianimazione;
- il pronto soccorso;
- gli studi medici
La scelta dello sponsor (inserzionista)
La pubblicità in ospedale non è mai stata vietata, per opportunità si ritiene dover
escludere la pubblicizzazione di:
- armi
- l’editoria vietata ai minori
- le onoranze funebri
- i sex shop e prodotti correlati,
- la cartomanzia, la magia, l’occultismo
- gli spettacoli vietati ai minori,
- la propaganda politica/religiosa.
Conflitto di interessi – non può e non deve essere possibile ad un erogatore di
servizi sanitari pubblicizzare le proprie attività presso l’AOU
Rischio di ingannevolezza del messaggio - la possibilità di trarre in inganno il
destinatario, il quale potrebbe valutare la pubblicizzazione del prodotto in
ambiente sanitario come una sorta di “validazione scientifica” del prodotto stesso.
Aspetti fiscali
La norma prevede che se un soggetto, che svolge attività imprenditoriale, stipula un
contratto di pubblicità o di sponsorizzazione, potrà dedurre dal proprio reddito
d’impresa l’intero importo nell’esercizio in cui sostiene la spesa o in alternativa in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.
La spesa è interamente deducibile dal reddito d’impresa dello sponsor a patto che
quanto detto deve trovare formale supporto, oltre che nella stesura di un regolare
contratto o di una lettera d’impegni, nella fatturazione che la l’AOU è obbligata a
porre in essere nei confronti dello sponsor.
Le fatture dovranno essere regolarmente assoggettate ad IVA con aliquota del 20%.
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CONCLUSIONE
La sponsorizzazione, il CMR: una scelta di successo, esse rappresentano un’attività
commerciale, in cui le imprese, le organizzazioni non profit o le cause di utilità sociale
formano una partnership al fine di promuovere un’immagine, un prodotto o un
servizio, traendone reciprocamente vantaggio. Si tratta di un importante strumento
per affrontare i problemi sociali più attuali fornendo le risorse e i finanziamenti e, al
tempo stesso, perseguendo gli obiettivi di marketing delle imprese. Il CRM si
differenzia dalle Sponsorizzazioni poiché, a differenza di queste, ove predomina
l’aspetto dell’immagine aziendale, il marketing sociale privilegia il rapporto
commerciale legato al prodotto. Può contribuire a spostare a parità di prezzo le scelte
del consumatore indirizzandolo su prodotti che sostengono una causa.
Riferimenti legislativi e procedure
Legge 27 dicembre 1997, n° 449
Legge 23 dicembre 1999, n° 488
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163
L’origine dell’istituto della sponsorizzazione deve essere inquadrato
nell’articolo 43 della legge n. 449/97 secondo il quale “al fine di favorire l’innovazione
dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al
comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”.
Successivamente il T.U. degli Enti locali (D.lgs. n° 267/2000), all’articolo 119, ha
previsto l’istituto in generale stabilendo che “al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico,
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi”.
Anche in questo caso l’articolo pone tra le condizioni necessarie per la stipulazione
del contratto in esame il perseguimento di interessi pubblici, l’esclusione di conflitti di
interessi tra attività pubblica e privata, il conseguimento di un risparmio di spesa,
lasciando intravedere per parte della dottrina la legittimità della sola sponsorizzazione
“passiva”, dal momento che l’amministrazione non potrebbe essa stessa obbligarsi al
pagamento di un corrispettivo, dovendo conseguire un risparmio di spesa.
Mettendo a confronto l’articolo 43 della legge n. 449/97 e l’articolo da ultimo citato è
chiara la differenza in merito all’individuazione dei soggetti con cui le pubbliche
amministrazioni possono costituire rapporti di sponsorship.
L’articolo 43 infatti fa riferimento a “soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
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costituite con atto notarile”, l’articolo 119 a “soggetti pubblici o privati” tout court
operando una sostanziale estensione e ampliamento dell’area dei possibili sponsor.
A prima vista sembrerebbe possibile, dalla lettera della norma, stipulare contratti di
sponsorizzazione anche con un’altra pubblica amministrazione. In questa ipotesi una
soltanto tra le PP.AA., parte del contratto, potrà realizzare maggiori economie e
risparmi previste dalla normativa in esame.
Dall’analisi del quadro normativo di riferimento è evidente che, pur delineando il
Legislatore limiti e vincoli dell’istituto della sponsorizzazione, non ha dato alcuna
indicazione sul percorso operativo che le amministrazioni possono compiere per
costruire rapporti di sponsorship.
Parte della dottrina, partendo dalla analisi della prassi consolidata tra le PP.AA. è
giunta ad una considerazione finale che vede il contratto di sponsorizzazione quale
momento ultimo di una procedura articolata nella quale confluiscono problematiche
differenti che interessano molteplici aspetti, legate ai profili di regolamentazione e di
costruzione degli atti di indirizzo; ai profili amministrativi e propedeutici e strumentali
alla stipulazione dei contratti; alla procedura di selezione del contraente e, non meno
importanti, ai profili ed ai procedimenti contabili.
In sintesi, volendone schematizzare l’iter, come primo passo l’Ufficio competente,
nell’ambito dell’AOU interessata alla stipula di un contratto di sponsorizzazione, deve
procedere alla elaborazione di un progetto di sponsorizzazione per una finalità
specifica, da sottoporre alla approvazione della Direzione Aziendale.
Approvato il progetto, l’Ufficio competente per materia deve proporre la
determinazione di approvazione del bando di gara o dell’avviso pubblico. A seguire
si procede all’avvio della procedura di scelta dello sponsor mediante la pubblicazione
del bado di gara o dell’avviso pubblico. Sulla base di quest’ultimo si procede alla
ricezione delle domande di partecipazione e/o offerte da parte degli sponsor
interessati.
Seguono quindi le operazioni di valutazione delle offerte da parte del Comitato di
Garanzia (art. 8 del regolamento proposto) o della Commissione di gara e alla relativa
verbalizzazione, previa verifica dei requisiti di qualificazione di gara e alla assenza di
cause di esclusione, e di aggiudicazione, debitamente verbalizzate. In conclusione
l’Ufficio competente per materia adotta la determinazione di presa d’atto dei risultati
della Commissione di gara, ai fini della contestuale assegnazione del contratto di
sponsorizzazione al soggetto vincitore, con il quale si provvederà a sottoscrivere il
contratto.
La stipula del contratto è sempre necessaria nel caso in cui la scelta dello sponsor sia
avvenuta tramite trattativa privata mancando in tal caso un atto di aggiudicazione.
In generale, per la parte pubblica la stipula del contratto costituisce una garanzia in
quanto tramite la definizione delle clausole è possibile verificare la congruità del
messaggio da pubblicizzare, al fine di non compromettere la propria immagine e il
proprio prestigio.
Ciò detto, con riferimento all’iter procedimentale posto alla base della concreta stipula
del contratto, occorre evidenziare che le fonti sopra richiamate pongono quali
requisiti specifici del contratto di sponsorizzazione delle PP.AA. i seguenti elementi:
il fine; l’assenza di forme di conflitto; la scelta dello sponsor tra categorie di soggetti
determinate.
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Secondo i principi generali le PP.AA. devono scegliere i propri contraenti in base alle
risultanze di apposite procedure ad evidenza pubblica. Soprattutto nel caso di
contratti passivi, dovendo l’amministrazione elargire denaro pubblico, è necessario
rispettare i criteri di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e
sulla base di essi si deve pervenire alla scelta del concorrente migliore.
Partendo dal presupposto che i contratti di sponsorizzazione sono nella maggior
parte delle ipotesi dei contratti attivi, ovvero contratti che non comportano una
spesa, bensì una entrata aggiuntiva per l’amministrazione che li pone in essere, parte
della dottrina ha escluso la necessità di una apposita gara ad evidenza pubblica per
la scelta dello sponsor. La tendenziale gratuità del negozio in esame escluderebbe,
secondo tale orientamento, l’applicabilità della disciplina comunitaria in materia di
appalti. Si pensa a procedure semplificate, previste dai singoli regolamenti per la
disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, attraverso i quali ogni amministrazione
ha la possibilità di regolamentare l’istituto a seconda delle proprie necessità.
umberto quinti & giuseppe laganga senzio
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REGOLAMENTO
SPONSORIZZAZIONI
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Articolo 1
oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in applicazione
dell’art. 43 della Legge 449/97, e dell’art. 28 comma 2 bis della Legge 448/98 e si
prefigge lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare
all’Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto delle
norme vigenti nonché di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
Le iniziative di sponsorizzazione/pubblicità sono dirette a favorire l’innovazione
dell’organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei
servizi istituzionali prestati ed al perseguimento di pubblici interessi escludendo forme
di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Articolo 2
contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e
associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi,
servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con
finanziamento a carico del bilancio dell’AOU; il risultato della sponsorizzazione si
concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto
alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri
per l’Azienda, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Articolo 3
definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a titolo oneroso
mediante il quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino
di Messina, di seguito AOU, (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga
ad erogare un corrispettivo prefissato (in denaro o in servizi), la possibilità di
promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell’ambito delle strutture
Aziendali, il nome, il logo, i prodotti, le offerte commerciali, le promozioni ecc.;
per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro od
ogni altra utilità proveniente all’AOU da parte di terzi nell’ambito applicativo dei
“contratti di sponsorizzazione” di cui al comma precedente;
per “sponsor” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il
soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con
l’AOU;
per “sponsee” si intende l’AOU la quale è titolare dei benefici economici apportati
dalla stipula di contratti di sponsorizzazione;
per “manifestazione di interesse” si intende la comunicazione all’AOU da parte
di terzi della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione.
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Articolo 4
Scelta dello sponsor
La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica
preceduta dalla pubblicazione di uno specifico avviso. All’avviso di sponsorizzazione
è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo dell’Azienda, inserimento nel sito
internet dell’AOU www.polime.it, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme
ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e
partecipazione.
Per le attività di gestione degli spazzi pubblicitari, la scelta delle ditte o società
specializzate nel settore è effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo.
L’AOU concederà esclusivamente alle ditte o società specializzate nel settore, gli
spazzi dedicati all’interno delle proprie strutture, così come previsto al successivo
articolo 6, lettera a, in favore dell’offerta ritenuta più vantaggiosa.
L’avviso dovrà contenere in particolare, i seguenti dati:
* l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i
contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
* l’esatta determinazione dell’offerta per gli spazi pubblicitari;
* le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, dovrà indicare:
Il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
l’offerta economica;
l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione;
L’offerta dovrà essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
Per le persone fisiche:
- l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e di ogni altra situazione considerata dalle legge pregiudizievole o limitativa
della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
Per le persone giuridiche:
oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentate o dei
legali rappresentanti.
L’Azienda potrà richiedere ulteriore documentazione.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative
autorizzazioni.
Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate da apposita commissione, nel rispetto
dei criteri definiti nel progetto di sponsorizzazioni.
L’AOU accoglie le offerte mediante deliberazione ed approva il relativo schema di
contratto.
Ove pervengano più offerte, riferite alla stessa iniziativa, da sponsor incompatibili tra
loro perché ad esempio in regime di concorrenza, verrà approvata la graduatoria in
ragione della maggiore utilità economica per l’AOU.
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Articolo 5
Affidamento diretto
Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi:
a) in caso siano state esperite senza esito le procedure di cui al precedente art. 4;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati alla particolare natura
dell’evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a Euro 20.000,00;
d) nel caso di atto di mecenatismo di cui al successivo art. 6.
Articolo 6
Atto di mecenatismo
Le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti, specie ove il ritorno di
natura pubblicitaria appaia del tutto tenue e prevalga l'aspetto di un sostanziale
contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di
"mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di
negoziazione diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Articolo 7
contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un
apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
la durata del contratto di sponsorizzazione;
gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal Direttore Generale;
con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli
spazi pubblicitari espressamente indicati nel progetto.
Articolo 8
prodotti ed iniziative
I prodotti/iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso l’AOU
a) concessione di spazzi pubblicitari presso:
* spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali
* spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e
nelle sale di attesa presso tutte le strutture dell’AOU per la collocazione di
manifesti ed avvisi pubblicitari
* spazi negli ascensori
* spazi nell’ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico
* spazi nelle bacheche aziendali
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*
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
spazi presso i rilevatori di presenza dei dipendenti o spazi presso punti
strategici della comunicazione al pubblico
* spazi sulle comunicazioni istituzionali
* spazi sulla carta dei servizi e sulle locandine relative a corsi e convegni
* banner sul Sito WEB
* banner su auto aziendali
* rotors luminosi informativi
* chioschi multimediali pubblicitari
* trasmissioni televisive, filmati, servizi fotografici
iniziative a sostegno di cause di utilità sociale - Cause Related Marketing
iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità, nell’Educazione alla Salute
sondaggi ed iniziative di “customer satisfaction”
progetti di ricerca sanitaria finalizzata
programma di eventi Aziendali: Conferenza dei Servizi, Corsi e Convegni
scientifici e spazi sui relativi depliant
offerte commerciali, finanziarie, bancarie, destinate ai dipendenti dell’Azienda
arredi ed abbellimenti per accoglienza e sale d’aspetto
cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o
dipendenti e/o soggetti frequentatori delle strutture aziendali
distribuzione di prodotti di prova/assaggio (sampling)
fornitura e donazione di prodotti
giochi per pediatria
Contratti di sponsorizzazione aventi come prestazioni corrispettive la
realizzazione di opere pubbliche:
1. L’AOU può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in
qualità di sponsee anche l’esecuzione di lavori per la realizzazione o la
manutenzione di opere a destinazione pubblica;
2. I contratti stipulati nel rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento
dovranno contenere l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le
modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione
con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. Il competente Settore per materia dovrà valutare, caso per caso, le tipologie di
intervento, oggetto del contratto di sponsorizzazione di cui al presente comma,
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n° 163/2 006.
Articolo 9
esclusione dalle sponsorizzazioni
Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni: non sono consentite le sponsorizzazioni di cui
al presente regolamento:
⇒ all’interno dei reparti di degenza ospedaliera
⇒ presso gli ambulatori del pronto soccorso
⇒ presso le camere mortuarie
⇒ presso la cappella ed i luoghi di culto
Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni: non possono essere oggetto di contratti di
sponsorizzazione:
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servizi di onoranze funebri
pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco
prodotti alcolici
prodotti e/o servizi di natura politica, religiosa, sindacale
prodotti farmaceutici
prodotti stupefacenti
materiale pornografico o a sfondo sessuale
cartomanzia ed attività similari
prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di interesse con l’attività e gli
scopi istituzionali dell’AOU.
L’AOU si riserva comunque la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di
sponsorizzazione qualora ravvisi potenziali danni all’immagine del servizio sanitario o
semplicemente la ritenga, per ragioni di interesse pubblico, inopportuna.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
Articolo 10
comitato di garanzia
Al fine di assicurare una puntuale applicazione di quanto previsto dal presente
Regolamento, in particolare per quanto riguarda l’analisi di aspetti tecnico-sanitari e
la
conseguente
individuazione
di
eventuali
conflitti
di interesse
relativamente ai prodotti oggetto di possibile sponsorizzazione, è costituito un
Comitato di Garanzia interno all’AOU.
Tale Comitato deve esprimere parere obbligatorio, su richiesta della Direzione
Aziendale preventivamente all’adozione di deliberazione di approvazione dei contratti
di sponsorizzazione.
L’eventuale parere negativo del Comitato di Garanzia circa l’oggetto di una
sponsorizzazione è vincolante e pregiudica la possibilità di attivare il/i contratti di
sponsorizzazione di che trattasi.
E’ fatta salva comunque la facoltà della Direzione Aziendale di un’ulteriore
valutazione della rispondenza del messaggio pubblicitario alle regole etiche, alle
indicazioni regionali in tema di sponsorizzazioni o a ragioni di opportunità generale
potendo quindi negare l’atto deliberativo di approvazione del contratto di
sponsorizzazione nonostante il parere favorevole espresso dal Comitato di Garanzia.
Il Comitato di Garanzia è così composto:
1. Direttore Sanitario;
2. Direttore del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale;
3. Direttore del Settore Facility Management.
Il Comitato si riunisce tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione
del presidente, che viene nominato nella prima seduta.
Il Comitato decide, a maggioranza dei propri componenti; in caso di impossibilità a
partecipare al Comitato il componente può delegare ad altro Dirigente o Funzionario
del proprio settore.
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Articolo 11
utilizzo dei proventi
I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici
ed a migliorare la qualità dei servizi prestati nonché a ridurre le spese rispetto agli
stanziamenti disposti nel Bilancio Previsionale.
Articolo 12
modalità organizzative
La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata dall’AOU. La Struttura di riferimento in
ambito Aziendale è il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale.
E’ facoltà dell’AOU, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo,
economico e funzionale e/o per particolari tipologie commerciali, consentire alle
agenzie di pubblicità specializzate di collaborare con l’AOU nel reperimento di
possibili sponsor, senza alcun diritto di esclusiva, previo riconoscimento di una quota
degli introiti all’agenzia medesima indicata nella deliberazione autorizzativa e nel
relativo contratto e comunque senza onere a carico dell’AOU.
Al fine di assicurare la necessaria trasparenza le agenzie sono tenute a comunicare
allo sponsor il dettaglio dei costi di pubblicità nei quali siano chiaramente evidenziate
le tariffe base aziendali nonché l’importo aggiuntivo praticato in quanto
corrispondente al servizio di agenzia.
Il non rispetto delle clausole di cui al presente articolo comporta la decadenza della
possibilità di attivare ulteriori contratti con l’AOU.
Articolo 13
aspetti fiscali
l’AOU emetterà fattura allo sponsor intestatario del contratto per l’importo pattuito,
oltre IVA.
Articolo 14
trattamento dei dati
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati
esclusivamente per le finalità dello stesso previste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Articolo 15
clausola di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa riferimento alle disposizioni
del Codice Civile e alla normativa speciale in materia.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
--------------------------------------Legge 27 dicembre 1997, n. 449
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 255
OMISSIS
Art. 43.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati,
contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)
1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare
maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto
notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi
pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella
privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le
sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad
incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di
responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di
bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente
disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti
a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano,
inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati
relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi
comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente
comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono
definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 227
OMISSIS
CAPO II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali
Art. 30 (Patto di stabilità interno)
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province
autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del
prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi
aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno
raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale
nell'anno 2000.
Comma 2, 3, 4, 5, 6, 7
OMISSIS
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella
loro autonomia possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne,
laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli
organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n.449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e
convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di
realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende
speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di
evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a
risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui
all'articolo
4,
comma
3,
lettera
c),
della
legge
15
marzo
1997,
n.59".
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di
nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche
di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle
disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli
enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla
determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1.
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162
OMISSIS
Articolo 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di
favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali
indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a
fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Decreto Legislativo 9 giugno 1999, n. 229
“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419.”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132
Art. 10
(Modificazioni all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502)
1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-bis
(Sperimentazioni gestionali)
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, autorizza programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che
prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti
privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione e' proposto dalla regione interessata, motivando le ragioni
di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi
di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al
quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessionedella propria quota sociale nei
confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni
debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e
privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il
ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla
convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse
all'assistenza alla persona ;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di
sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del
risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, avvalendosidell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati
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conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di
collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al
termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le
regioni adottano i provvedimenti' conseguenti.
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle
aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale
lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.".
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ATTUAZIONE
DELLE DIRETTIVE 2004/17/CEE 2004/18/CE
(testo come aggiornato per ultimo dal D.Lgs. 152/2008 , dalla L. 201 del 22 dicembre
2008, dalla L. 94 del 15 luglio 2009 e Legge 3 agosto 2009 n. 102 e Legge 20
novembre 2009 n. 166))
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006
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Articolo 26
(Contratti di sponsorizzazione)
(art. 2, co. 6, l. n. 109/1994; art. 43, l. n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n. 267/2000; art. 2, d.lgs. n.
30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte
un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia
un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui
all’allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice,
quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si
applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di
requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.<<
2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori,
dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché
alla direzione ed esecuzione del contratto.
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