NEI RAPPORTI DI VENDITA VADEMECUM REGOLE E COMPORTAMENTI INDICE Pag. DIFETTI DI CONFORMITÀ QUANDO IL VENDITORE È RESPONSABILE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ ? RESI E CAMBI MERCE QUANDO È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE ? È OBBLIGATORIO RESTITUIRE IL PREZZO PAGATO ? È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE COMPRATA IN UN NEGOZIO DI MODA ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ? COME SI DEVE COMPORTARE IL COMMERCIANTE CHE SI IMPEGNA A CAMBIARE LA MERCE SENZA VIZI AL CLIENTE ? IL CONSUMATORE CHE COMPRA UN PRODOTTO DI MODA ON-LINE PUO' CAMBIARE IDEA E RECEDERE DAL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ? PERCHÈ ALCUNI CLIENTI CHE ACQUISTANO IL BENE DIRETTAMENTE IN NEGOZIO PRETENDONO DI POTER ESERCITARE UN DIRITTO DI RECESSO ANCHE NEI NEGOZI ENTRO 14 GIORNI DALL’ACQUISTO ? LA GARANZIA SUI PRODOTTI ACQUSISTATI SU INTERNET E' UGUALE A QUELLA DEI PRODOTTI ACQUSITATI NEI NEGOZI ? QUALI SONO I TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER ACQUISTI SU INTERNET ? COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO ? QUANDO NON SI APPLICA IL DIRITTO DI RECESSO ? LE GARANZIE PER VIZI DI PRODOTTI ACQUISTATI ON-LINE VALGONO ANCHE NEI RAPPORTI TRA IMPRENDITORI (BTB) ? DIRITTO DI RIVALSA L'OPERATORE COMMERCIALE PUO' RIVALERSI SUL PRODUTTORE PER I VIZI DI UN PRODOTTO DI MODA ? ACCONTI SULLE VENDITE PER QUANTO TEMPO DEVO CONSERVARE PRESSO IL NEGOZIO UN CAPO DEL QUALE E’ STATO PAGATO UN ACCONTO E IL CLIENTE NON VIENE A RITIRARLO ? VENDITE STRAORDINARIE QUALI SONO LE REGOLE CHE GOVERNANO LE VENDITE STRAORDINARIE ? ESISTE UN MODO PER COMUNICARE LA TRASPARENZA DELLE REGOLE DI ACQUISTO DURANTE I SALDI ? ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI QUALI SONO LE REGOLE DI BASE CHE L'OPERATORE COMMERCIALE DEVE CONOSCERE IN TEMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI, CALZATURE, PELLETTERIA ? VANNO ESPOSTI DEI CARTELLI IN TEMA DI ETICHETTATURA NEI NEGOZI ? TAX FREE SHOPPING COS’È IL TAX FREE SHOPPING ? CHI HA DIRITTO AL TAX FREE SHOPPING ? QUALE E’ LA PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELL’IVA ? LIMITE DELL'USO DEL DENARO CONTANTE COSA PREVEDE LA LEGGE NAZIONALE SULL'USO DEL CONTANTE DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI, EUROPEI ED EXTRA UE ? COSA DEVE FARE UN OPERATORE COMMERCIALE ITALIANO PER ACCETTARE CONTANTI FINO A 15.000 EURO DA CITTADINI EXTRA UE ? 3 3 4 4 5 7 7 10 12 13 14 15 16 18 19 19 20 20 22 22 26 30 31 33 35 35 35 37 38 38 39 2 DIFETTI DI CONFORMITÀ ? QUANDO IL VENDITORE È RESPONSABILE PER DIFETTI DI CONFORMITÀ ? Al momento della consegna del bene il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità del prodotto nei confronti del consumatore. In Italia spetta all’operatore commerciale l’onere di provare che un vizio manifestatosi entro i primi 6 mesi dall’acquisto sia stato causato dal consumatore, salvo che la manifestazione del difetto sia inconciliabile con la stessa natura del bene o con la tipologia del vizio, come ad esempio la normale usura. 3 RESI E CAMBI MERCE ? QUANDO È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE ? Il D.LGS. 206/05 (Codice del Consumo) stabilisce, in estrema sintesi, che in caso di “vizi di conformità” del bene (sempre che si tratti di vizi non facilmente individuabili al momento dell’acquisto) il consumatore possa chiedere, alternativamente, a sua scelta, i seguenti rimedi: A) Riparazione del prodotto (che ricostituisca totalmente la conformità del prodotto); B) Sostituzione del prodotto acquistato con bene identico. 4 ? È OBBLIGATORIO RESTITUIRE IL PREZZO PAGATO ? Il consumatore potrà richiedere, alternativamente, a sua scelta: A) la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato B) una congrua riduzione del prezzo pagato se la riparazione o la sostituzione del prodotto sono: 1) impossibili da attuare o eccessivamente onerosi; 2) effettuati entro termini NON congrui; 3) effettuati con notevoli inconvenienti per l’acquirente. 5 In caso di difetto di conformità di lieve entità (quando cioè il bene resta comunque idoneo all’uso al quale è destinato o non risulta ridotto, in modo significativo, il suo valore), il consumatore non ha diritto alla risoluzione del contratto e, qualora la riparazione o la sostituzione del bene non sia possibile o sia eccessivamente onerosa, potrà chiedere solo una congrua riduzione del prezzo pagato. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Riteniamo inoltre opportuno evidenziare quanto segue: il venditore, nel caso in cui il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, ha la facoltà di proporre un rimedio alternativo; il consumatore ha l’obbligo, a pena di decadenza dei suoi diritti, di denunciare il difetto di conformità entro il termine di 2 (due) mesi dalla scoperta del vizio. 6 ? È OBBLIGATORIO CAMBIARE LA MERCE COMPRATA IN UN NEGOZIO DI MODA ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ? NO, l’obbligo (derivante dalla Legge) di cambiare la merce vige solo in conseguenza di vizi della cosa venduta. ? COME SI DEVE COMPORTARE IL COMMERCIANTE CHE SI IMPEGNA A CAMBIARE LA MERCE SENZA VIZI AL CLIENTE ? In assenza di vizi del bene acquistato, il consumatore che volesse avere un cambio merce non ha alcun diritto in tal senso. È , tuttavia, possibile che il negoziante voglia ugualmente cambiare la merce al cliente qualora egli (o, magari, il destinatario del bene come regalo) lo desideri. Ad esempio: alla richiesta del cliente di poter effettuare un cambio, viene risposto semplicemente dal commerciante: Si, senza alcun problema, può cambiarlo quando vuole” 7 possono venire fissati, da parte del commerciante, dei limiti a tale concessione di cambio merce, per cui al cliente viene risposto: “certo, ma per motivi organizzativi meglio non di sabato”, o “Si, ma entro e non oltre una settimana da oggi” oppure, “Si, ma entro il 31 dicembre e comunque prima dell’inizio dei saldi” e così via. Naturalmente dipenderà dalle circostanze del caso pratico. La regola da seguire è molto semplice: le concessioni di cambio merce esente da difetti di conformità, vengono stabilite liberamente decise dal negoziante e, pertanto, quest’ultimo potrà ad esempio concedere: - “SI CAMBIA SOLO LA TAGLIA E IL COLORE” - “I CAMBI MERCE SI EFFETTUANO SOLO ENTRO 8 GIORNI DALL’ACQUISTO” - o altra limitazione in modo chiaro ed inequivocabile attraverso cartelli o avvisi al pubblico, ben visibili, soprattutto nelle zone delle casse. Il problema emerge quando non si è sufficientemente chiari al momento dell’acquisto ed il negoziante pone delle limitazioni solo al momento in cui il cambio sta per essere richiesto. La casistica maggiormente riscontrata si riferisce soprattutto al periodo ANTECEDENTE I SALDI. Ad esempio: il 24 dicembre di un dato anno, un cliente acquista un capo e chiede di poter, eventualmente, cambiare il prodotto in un momento successivo. Se la risposta del commesso o del negoziante si limiterà semplicemente ad affermare tale facoltà, il cliente in questione potrà legittimamente presentarsi all’inizio dei saldi invernali chiedendo di cambiare il capo con un altro prodotto, anche se esposto a prezzo di saldo traendone di conseguenza notevole vantaggio (il prezzo del 8 capo fungerà da limite di spesa). In caso poi non trovi nulla di suo gradimento potrebbe tranquillamente pretendere un buono per un cambio da effettuare in un momento successivo; ciò in quanto nessun limite è stato stabilito al momento dell’acquisto e non esiste, al riguardo, un limite temporale stabilito dagli usi o dalla legge. Naturalmente in questo caso ci troveremmo a discutere della “PAROLA DEL CLIENTE” contro “LA PAROLA DEL COMMERCIANTE”, ma entreremmo in un campo molto delicato che è quello della serietà e dell’immagine del negozio che, in nessun caso, è bene mettere in discussione. Sarebbe sufficiente indicare in un cartello ben visibile: entro quanti giorni va effettuato il cambio se è possibile cambiare il capo solo con merce esposta in negozio che NON È POSSIBILE richiedere indietro il prezzo pagato 9 ? IL CONSUMATORE CHE COMPRA UN PRODOTTO DI MODA ON-LINE PUO' CAMBIARE IDEA E RECEDERE DAL CONTRATTO ANCHE IN ASSENZA DI VIZI ? SI ! IL D.LGS N. 206/05 (CODICE DEL CONSUMO) PREVEDE UN DIRITTO DI RECESSO (UNILATERALE ED INCONDIZIONATO) DA PARTE DEL CONSUMATORE, ENTRO 14 GIORNI DALL’ACQUISTO, GENERALMENTE DALL’ACQUISIZIONE DEL POSSESSO DEL BENE COMPRATO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I SEGUENTI TIPI DI CONTRATTO CONCLUSI TRA OPERATORI COMMERCIALI E CONSUMATORI FINALI, RIGUARDANTI LA FORNITURA DI BENI O LA PRESTAZIONE DI SERVIZI: durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; 10 in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata; per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. Attraverso l’impiego di qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza, ivi compreso il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e per via elettronica (e-commerce). E’ bene precisare che il “diritto di recesso” nei casi sopra elencati, deve essere esercitato dal consumatore, attraverso l’invio di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al professionista. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro 30 giorni dal giorno successivo all’ordine del consumatore, informa (per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile) il consumatore e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. 11 ? PERCHÈ ALCUNI CLIENTI CHE ACQUISTANO IL BENE DIRETTAMENTE IN NEGOZIO PRETENDONO DI POTER ESERCITARE UN DIRITTO DI RECESSO ENTRO 14 GIORNI DALL’ACQUISTO ? Accade con una certa frequenza che alcuni clienti, che acquistano i beni direttamente in negozio, nonostante la merce non sia difettosa, e nonostante non sia stato esplicitamente indicata la possibilità di effettuare cambi merce, si rivolgano al commerciante convinti di vantare un vero e proprio diritto di recesso dall’acquisto effettuato con rimborso del prezzo pagato. La confusione riguardo questo argomento è reale anche per la scarsa o la cattiva informazione sui diritti ed i limiti dei diritti dei consumatori, generata anche dai media. 12 ? LA GARANZIA SUI PRODOTTI ACQUSISTATI SU INTERNET E' UGUALE A QUELLA DEI PRODOTTI ACQUSITATI NEI NEGOZI ? Il contratto concluso SU INTERNET - compreso nella nozione di contratto a distanza di cui all’art. 45 del Codice del consumo - è il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Nel caso di compravendita a distanza (cd. “contratti negoziati fuori dei locali commerciali”) e, ad esempio, nella frequentissima vendita on-line, l’ordinamento riconosce al consumatore una serie di diritti supplementari rispetto a quelli rintracciabili nella vendita ordinaria. E' previsto, infatti, un diritto di recesso ad nutum (ovverosia senza fornire alcuna spiegazione al venditore) e senza dover sopportare alcun costo. Il venditore è inoltre soggetto ad obblighi informativi (ad esempio: sull’esistenza del diritto di recesso, sulle modalità di pagamento, ecc.) ben prima della conclusione dell’accordo negoziale, tutto complessivamente giustificato dalla posizione di debolezza in cui si viene a trovare il consumatore. 13 ? QUALI SONO I TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO PER ACQUISTI SU INTERNET ? A. Se gli obblighi di informazione che gravano sul venditore sono stati rispettati (ad esempio fornendo al consumatore il documento denominato “Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso” sulla falsariga del modello accluso al Codice del Consumo come Allegato I, Parte A - disponibile sul sito http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00033/sg), il diritto di recesso su un prodotto di moda venduto on-line può essere esercitato dal consumatore: entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce da parte del consumatore, senza fornire alcuna motivazione e senza sostenere alcun costo. Se gli obblighi di informazione che gravano sul venditore non sono stati inizialmente rispettati, ma il venditore fornisce informazioni sul diritto di recesso entro 12 mesi, il diritto di recesso può essere esercitato dal consumatore – sia per i beni, sia per i servizi – entro 14 giorni, che decorrono dal giorno in cui tali obblighi informativi sono stati soddisfatti. B. Se il venditore non rispetta gli obblighi informativi che riguardano specificatamente il diritto di recesso, in questo caso il termine di recesso concesso al consumatore sui prodotti di moda scade: dopo 12 mesi e 14 giorni dal giorno del loro ricevimento. 14 ? COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO ? Il diritto di recesso si esercita: con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione sulla falsariga di quella allegata in bozza allo stesso Codice del Consumo (Allegato I, Parte B - disponibile sul sito http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00033/s g), che può anche essere messa a disposizione dal venditore sul proprio sito Internet; con l’invio di un’analoga “dichiarazione esplicita” (si veda il modello). Il consumatore deve restituire la merce entro 14 giorni dalla data di invio della comunicazione relativa al recesso. Il venditore ha l’obbligo di restituire il prezzo pagato nel minor tempo possibile e comunque entro il termine massimo di 14 giorni dalla ricezione della comunicazione. Per i contratti riguardanti la vendita di beni (ad esempio di moda), l'esercizio del diritto di recesso può essere esercitato esclusivamente in presenza di sostanziale integrità del bene da restituire. Secondo la legge, il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione di valore della merce risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi (art. 57 D.Lgs. 206/2005). 15 ? QUANDO NON SI APPLICA IL DIRITTO DI RECESSO ? Il diritto di recesso non si applica: a. ai contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; b. alla fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; c. alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; d. alla fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; e. alla fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; f. alla fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; 16 g. alla fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista; h. ai contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari; i. alla fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; j. alla fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; k. ai contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; l. alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; m. alla fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso. 17 ? LE GARANZIE PER VIZI DI PRODOTTI ACQUISTATI ON-LINE VALGONO ANCHE NEL BTB ? NO, le garanzie previste dal Codice del Consumo non sono riconosciute allorché la transazione, seppur conclusa a distanza, veda il consumatore acquistare con partita IVA, posto che l’ordinamento lo va individuando come cliente professionista e non come consumatore finale. 18 DIRITTO DI RIVALSA ? L'OPERATORE COMMERCIALE PUO' RIVALERSI SUL PRODUTTORE PER I VIZI DI UN PRODOTTO DI MODA ? L'Operatore commerciale che ha ottemperato, nei confronti del consumatore, agli obblighi previsti per l’eliminazione dei vizi ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della medesima catena contrattuale distributiva per ottenere la reintegrazione della prestazione eseguita purché entro un anno dalla sua esecuzione. ATTENZIONE: il Codice del Consumo prevede che il diritto di regresso può essere oggetto di rinuncia da parte dell'operatore commerciale o di patto contrario. 19 ACCONTI SULLE VENDITE ? PER QUANTO TEMPO DEVO CONSERVARE PRESSO IL NEGOZIO UN CAPO DEL QUALE E’ STATO PAGATO UN ACCONTO E IL CLIENTE NON VIENE A RITIRARLO ? La domanda normalmente viene posta da commercianti che, non riuscendo a contattare l’acquirente per “ricordargli” di venire a saldare definitivamente l’acquisto (parzialmente pagato), non sanno come comportarsi. Queste sono le domande più frequenti cui vogliamo dare risposta: Posso vendere il capo se me lo chiede un altro cliente visto che è passato tanto tempo ? E se poi torna l’acquirente gli devo ridare i soldi dell’acconto ? Quanto tempo devo aspettare ? In questi casi, per il nostro ordinamento giuridico, il bene acquistato (quindi già esistente ed identificato) e lasciato in deposito presso il commerciante , anche se non pagato totalmente, è già di proprietà dell’acquirente depositante. È bene, quindi, cautelarsi seguendo le successive indicazioni. 20 Per evitare di dover inviare (in caso di ritardato pagamento complessivo del bene) una “diffida ad adempiere” a mezzo raccomandata A/R con un termine di non meno di 15 giorni (l’operazione risulta spesso assai difficile in quanto non si conosce il nome del cliente, né tanto meno il suo indirizzo di casa), è necessario rilasciare, al momento dell’acquisto, al posto della normale ricevuta riportante la dicitura “acconto”, una ricevuta contenente la dicitura “caparra confirmatoria” con la data entro la quale deve avvenire il pagamento a saldo del prezzo totale. In questo caso, infatti, l’acquisto non può dirsi perfezionato e la data fissata è da considerarsi a tutti gli effetti come un termine perentorio così che, in caso non venga rispettato dal cliente, quest’ultimo perde il diritto alla restituzione della caparra versata. Ovviamente, il commerciante sarà altresì legittimato alla vendita del prodotto ad un altro cliente sin dal giorno dopo la scadenza del termine indicato sulla ricevuta della “caparra confirmatoria”. Riteniamo tale soluzione, molto semplice da predisporre e soprattutto altrettanto efficace. 21 VENDITE STRAORDINARIE ? QUALI SONO LE REGOLE CHE GOVERNANO LE VENDITE STRAORDINARIE ? (Ex l. 6/2010 della Regione Lombardia “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e successive integrazioni) ? Per vendite straordinarie si intendono: le vendite di liquidazione le vendite di fine stagione o saldi le vendite promozionali occasioni nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 22 TABELLA DI SINTESI VENDITE DI LIQUIDAZIONE CASI DURATA IN QUALI PERIODI COSA FARE COSA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE A. cessazione attività B. trasferimento in gestione o cessione di azienda (cessione) 13 SETTIMANE IN QUALSIASI PERIODO DELL’ANNO COMUNICAZIONE AL COMUNE, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO, TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA C. trasferimento in altro locale - 6 SETTIMANE D. trasformazione o rinnovo locali PER UNA SOLA VOLTA IN CIASCUN ANNO SOLARE DURANTE L'ANNO, tranne che nei seguenti periodi: nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione dal 25 novembre al 31 dicembre COSA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE caso A) Per esercizi di vicinato copia comunicazione cessazione attività Per medie e grandi strutture di vendita Ubicazione dei copia atto di rinuncia locali all’autorizzazione caso B) Data di inizio e di Copia atto di cessione o cessazione della affitto azienda liquidazione registrato (può essere prodotto Merci messe in entro il termine del liquidazione, periodo di durata della distinte per voci liquidazione) merceologiche e caso C) con indicazione Per esercizi di vicinato delle quantità. copia comunicazione trasferimento Per medie e grandi strutture di vendita copia autorizzazione trasferimento Per il caso D) caso D indicare il periodo, - Copia comunicazioni, successivo alla autorizzazioni o vendita di liquidazione, in cui permessi previsti dalle leggi edilizie l’esercizio rimarrà - Per interventi minori chiuso*. (tinteggiatura pareti, sostituzione arredi, riparazione o sostituzione impianti) descrizione natura intervento. Regole particolari riguardanti i casi di cessazione attività e di trasferimento in gestione o cessione di azienda Impossibilità di apertura di un nuovo esercizio, per il titolare dell’attività, nello stesso settore merceologico e negli stessi locali, per almeno sei mesi dopo l’avvenuta liquidazione Liquidazione non consentita nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate 23 Regole particolari riguardanti i casi di trasformazione o rinnovo locali *Obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della durata delle vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. Devono riguardare rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria, relativamente ad opere strutturali, all’installazione o sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti. Nei casi di cessazione, trasferimento di azienda e trasferimento in altro locale le autorizzazioni o abilitazioni mantengono la loro validità fino alla fine della vendita di liquidazione, e comunque non oltre le tredici settimane. E’ vietato utilizzare il sistema del pubblico incanto. Durante le liquidazioni è vietato introdurre nei locali o loro pertinenze merci dello stesso genere di quelle offerte in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. 24 TABELLA DI SINTESI VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI) PRODOTTI INTERESSATI IN QUALI PERIODI Prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda o prodotti che, se non venduti entro un certo periodo di tempo, siano suscettibili di notevole deprezzamento Saldi invernali: dal primo giorno feriale antecedente l’Epifania DURATA COMUNICAZIONE AL COMUNE PER INIZIO VENDITA Al massimo 60 giorni Non è dovuta Saldi estivi: dal primo sabato di luglio TABELLA DI SINTESI VENDITE PROMOZIONALI PRODOTTI INTERESSATI Uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica IN QUALI PERIODI Sono sempre ammesse, ad esclusione che nei periodi di cui al successivo campo QUANDO SONO VIETATE (le limitazioni riguardano i prodotti oggetto delle vendite di fine stagione) - Nei periodi in cui si svolgono le vendite di fine stagione, - Nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagione, - Dal 25 novembre al 31 dicembre. COMUNICAZIONE AL COMUNE PER INIZIO VENDITA Non è dovuta REGOLE COMUNI MODALITA’ DI INDICAZIONE DEI PREZZI Obbligo di indicazione del prezzo normale di vendita e dello sconto effettuato espresso in percentuale. - Facoltà di indicazione del prezzo praticato a seguito dello sconto. - Divieto di indicazione di prezzi ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui sopra. - ALTRE REGOLE I messaggi pubblicitari devono essere presentati in modo non ingannevole per il consumatore Le comunicazioni pubblicitarie devono contenere gli estremi della comunicazione al Comune (quando prevista) Le comunicazioni pubblicitarie devono indicare la durata della vendita straordinaria Obbligo di fornire informazioni veritiere, dimostrabili Obbligo di separazione, o di chiara e inequivoca individuazione, delle merci oggetto della vendita straordinaria rispetto a quelle da essa escluse Obbligo di vendita ai compratori secondo l’ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all’esaurimento delle scorte Obbligo di avviso, con indicazione ben visibile, dell’esaurimento delle scorte Obbligo di sostituzione dei prodotti difettosi o di rimborso del prezzo pagato Divieto di utilizzo della dizione “vendite fallimentari” e/o di ogni riferimento a tali situazioni. SANZIONI In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 500 euro a 3.000 euro. Pagando entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata della violazione o, se questa non è avvenuta, dalla data di notifica del verbale di accertamento, è concesso il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. 25 ? ESISTE UN MODO PER COMUNICARE LA TRASPARENZA DELLE REGOLE DI ACQUISTO DURANTE I SALDI ? SI. La risposta è aderire all'operazione "SALDI CHIARI" un'importante iniziativa realizzata da FEDERMODAMILANO con la collaborazione delle più rappresentative Associazioni dei Consumatori. Certificare con "Saldi Chiari" la qualità dell'offerta. Con l'adesione "Saldi Chiari", gli Operatori commerciali devono osservare le seguenti dieci semplici regole (DECALOGO): NORMA GENERALE 1. L'adesione all'operazione "Saldi Chiari" comporta per l'operatore commerciale l'impegno a rispettare la Legge Regione Lombardia n. 6/2010 e successive modificazioni in materia di vendite speciali di fine stagione o saldi CARTE DI CREDITO E DEBITO 2. Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito o di debito 26 CAMBI MERCE 3. Durante le vendite di fine stagione o saldi l'operatore commerciale si impegna a sostituire, se possibile, o a rimborsare i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti, secondo quanto disposto dal C.C. ed in particolare dalle norme previste dal D.L.vo 2 febbraio 2002 n. 24 (attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo) e del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). 4. Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito con prodotti disponibili all'atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l'operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino fiscale relativo. In entrambi i casi il rimborso o la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo. PROVA PRODOTTI 5. Durante l'acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova, i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e di quei prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati. 27 UNIFORMITA' DEI PREZZI 6. Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente. RIPARAZIONI 7. Qualora il costo per l'adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l'operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiari espressamente che: "le riparazioni sono a carico del cliente". PUBBLICITA' 8. L'accettazione ed il rispetto del presente decalogo, dà diritto agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie vetrine ed all'interno degli esercizi commerciali, il materiale informativo: locandine, manifesti e quant'altro verrà predisposto e distribuito annualmente dalle Organizzazioni Sindacali promotrici. INFORMATIVA 9. Gli operatori commerciali e i consumatori, nel periodo dei saldi gennaio/febbraio e luglio/agosto potranno contattare Federazione Moda Italia ([email protected]) e le Associazioni dei consumatori per ogni informazione sull’operazione “Saldi Chiari” 28 OSSERVATORIO E CONTENZIOSO 10. L'adesione al presente decalogo comporta per l'operatore commerciale il rispetto delle norme di comportamento in esso contenute. Il controllo della corretta osservanza del "Decalogo" è demandata ad un apposito "Osservatorio" costituito fra le Organizzazioni Sindacali dei commercianti, le Organizzazioni dei consumatori e con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. L'Osservatorio, qualora riscontrasse irregolarità nella gestione dell'operazione "Saldi Chiari" da parte dell'operatore commerciale aderente, potrà inibire all'operatore stesso, la possibilità di esposizione del materiale pubblicitario relativo all'operazione in questione ed escludere l'azienda dal circuito "Saldi Chiari". Eventuali contenziosi fra consumatori ed imprese aderenti al presente "Decalogo" saranno invece esaminati e giudicati dallo sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Milano. 29 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI La mancanza o l’errata etichettatura dei prodotti tessili determina: confusione tra i consumatori danno per i commercianti (gravati di un’eccessiva responsabilità in termini di onere di controllo visivo) indebolimento dell’immagine dei produttori e del “Made in Italy” apparente e generalizzato abbassamento degli standard di qualità potenziale rischio per la tutela della salute e la sicurezza pubblica possibile truffa ai danni del mercato e del consumatore. 30 ? QUALI SONO LE REGOLE DI BASE CHE L'OPERATORE COMMERCIALE DEVE CONOSCERE IN TEMA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI, CALZATURE, PELLETTERIA ? L’etichettatura di prodotti tessili interessa tutta la filiera del settore moda (abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, articoli sportivi e tessile per la casa) che deve rispettare, in termini generali, una serie di disposizioni, tra cui: il Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 (in tema di etichettatura tessile)il D.Lgs. n. 194/99 (Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa all'etichettatura tessile) Il D.M. 11/04/96 di recepimento della Direttiva 94/11/CE (in tema di etichettatura delle calzature)il D.Lgs.206/2005 (Codice del consumo). Ex D.Lgs. 199/194 e il Regolamento UE 1.007/2011 IN PRATICA GLI OPERATORI COMMERCIALI devono verificare che l’etichetta: indichi le fibre tessili almeno in lingua italiana preveda l'indicazione della composizione fibrosa in ordine percentuale di peso decrescente (es. 90% Lana 10% Seta) trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali sia saldamente fissata al prodotto messo in vendita indichi nome o ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore (ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 - Codice del Consumo) 31 Tra le novità del Regolamento UE 1.007/2011: indicazione “Contiene parti non tessili di origine animale” (ad esempio per piumini, capi con toppe o inserti in pelle, bottoni in madreperla o corno naturale) abolizione dell’uso della dicitura minimo 85% specificazione della percentuale di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i criteri d’uso della dicitura “altre fibre”. Ai sensi della Direttiva 94/11/CE – D.M. 11/04/96 sulle calzature deve essere applicata apposita etichetta (anche adesiva) con l'indicazione dei materiali utilizzati (Cuoio, Cuoio rivestito, Materie tessili naturali e Materie tessili sintetiche o non tessute, altre materie) per la loro fabbricazione (con riferimento a Tomaia, al Rivestimento della tomaia e suola interna e della suola esterna). 32 ? VANNO ESPOSTI DEI CARTELLI IN TEMA DI ETICHETTATURA NEI NEGOZI ? NELLE CALZATURE LA LEGGE (D.M. 11/04/96) PREVEDE L'ESPOSIZIONE DI UN CARTELLO CONTENENTE LE INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE CALZATURE 33 PER I PRODOTTI TESSILI LA LEGGE NON PREVEDE L'ESPOSIZIONE DI UN CARTELLO CONTENENTE LE INFORMAZIONI SULLE FIBRE TESSILI. TUTTAVIA, FEDERAZIONE MODA ITALIA HA PRODOTTO UN CARTELLO (DI CUI SI CONSIGLIA L'ESPOSIZIONE NEI CAMERINI) CONTENENTE I RIFERIMENTI ALLE FIBRE TESSILI PREVISTE NELL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO UE 1.007/2011, TRADOTTI IN ITALIANO, INGLESE, FRANCESE E TEDESCO. IL CARTELLO E' DISPONIBILE PER GLI OPERATORI COMMERCIALI PRESSO GLI UFFICI DI FEDERAZIONE MODA ITALIA. 34 TAX FREE SHOPPING ? COS’È IL TAX FREE SHOPPING ? Il tax free shopping è una procedura che consente ai turisti stranieri Extra UE, non residenti in Italia, di recuperare l’IVA pagata sugli acquisti effettuati all'interno del nostro Paese. ? CHI HA DIRITTO AL TAX FREE SHOPPING ? Hanno diritto al Tax Free Shopping (i requisiti devono sussistere contemporaneamente) : i residenti o domiciliati fuori dall’Unione Europea* che acquistano beni per uso personale devono spendere per un importo uguale o superiore a 154,94 Euro (IVA inclusa), nello stesso negozio e nello stesso giorno. devono lasciare l’Unione Europea entro 3 mesi oltre il mese dell’acquisto. 35 *Hanno inoltre diritto i residenti in: • Andorra • Antille Francesi e Olandesi • Campione d'Italia • Ceuta • Channel Islands • Faroe Islands • Gibilterra • Isole Canarie • Livigno • Melilla • Stato del Vaticano 36 ? QUALE E’ LA PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELL’IVA ? Il tax free shopping prevede un processo che avviene in tre fasi: Emissione Il viaggiatore avente diritto paga i suoi acquisti a prezzo pieno in negozio, IVA inclusa. Poi il commerciante fornisce al viaggiatore un modulo Tax Free da compilare per richiedere il rimborso dell'IVA. Convalida Al momento della partenza dal Paese, il viaggiatore presenta gli acquisti accompagnati dal modulo Tax Free e dal suo passaporto a un funzionario della dogana, che timbra i moduli per convalidare l'esportazione dei beni acquistati. Rimborso Il viaggiatore chiede il rimborso dell'IVA in un punto di rimborso oppure inviando il modulo tax free all’operatore tax free. Il rimborso può avvenire in contanti o tramite carta di credito. Detrazione Il commerciante deduce l'IVA rimborsata dalla sua dichiarazione fiscale periodica. Global Blue, ad esempio, invia periodicamente una nota debito/estratto conto al commerciante con l’elenco delle fatture andate a buon fine e rimborsate. Il commerciante utilizza questa nota debito come variazione IVA nella liquidazione IVA in corso. 37 LIMITE DELL'USO DEL DENARO CONTANTE ? COSA PREVEDE LA LEGGE NAZIONALE SULL'USO DEL CONTANTE DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI, EUROPEI ED EXTRA UE ? Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore a 999,99 euro. Ex l. 44/2012 è stato, però, stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto (e quindi anche del settore moda), agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri extra UE non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro. 38 ? COSA DEVE FARE UN OPERATORE COMMERCIALE ITALIANO PER ACCETTARE CONTANTI FINO A 15.000 EURO DA CITTADINI EXTRA UE ? La legge 44/2012 dispone che, successivamente all’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, l'operatore commerciale debba: far sottoscrivere e raccogliere la “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della UE o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia acquisire la fotocopia del passaporto del cliente provvedere, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione di vendita, al versamento sul proprio conto corrente del denaro contante incassato consegnare all’Istituto di credito la copia della ricevuta della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro. 39 Di seguito i fac-simile dei modelli di autocertificazione (in doppia lingua italiano-inglese e nelle lingue inglese, russo, cinese e arabo) con cui il cliente attesta di non possedere la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e di non essere residente in Italia. SELF- DECLARATION OF CITIZENSHIP AND PLACE OF RESIDENCE (pursuant to D.P.R.445/2000 and to D.L. March 2nd, 2012 n. 16 ) (Autocertificazione di cittadinanza e residenza estera ex DPR 445/2000 e D.L. 16 del 2 marzo 2012) According to a recent Italian law, the suppliers or providers can no more accept cash payments for sales of goods or provisions of services for amounts higher than 999,99 €, unless the customer is a private client with extra-Europe citizenship different from the SEE Countries (Liechtenstein, Island, Norway), living outside Italy. (In base alla normativa Italiana non è possibile effettuare acquisti in contanti d’importo superiore a € 999,99 a meno che l’acquirente sia una persona fisica che non abbia cittadinanza italiana, né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo – Liechtenstein, Islanda e Norvegia – e risieda al di fuori del territorio dello Stato Italiano) In order to permit the cash payment with no limits on the amounts, you kindly should attest under your own liability, the following : (al fine di permettere il pagamento in contanti senza limiti, dovreste gentilmente attestare sotto Vs. responsabilità quanto di seguito:) Me undersigned (name and surname) ………………………………………………………………………………. (il sottoscritto - nome e cognome) Passport n………………………. (passaporto n.) Aware of the penal consequences in case of untrue statements and illegal acts (consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti) Declare (dichiara) To have the citizenship from…………………… (di essere cittadino……………..) To be resident in ………………………………… (di essere residente in………..….) Which means to be (pertanto) NOT Italian citizen (di non essere cittadino italiano) NOT European citizen (di non essere cittadino di uno Stato UE) NOT a citizen from a SEE Country – Liechtenstein, Island, Norway (di non essere cittadino di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo – Liechtenstein, Islanda e Norvegia) NOT a resident person in Italy (di non avere la residenza in Italia) Date and place (data e luogo) ……………………………… Signature (Firma) ……………………………… 40 SELF- DECLARATION OF CITIZENSHIP AND PLACE OF RESIDENCE (pursuant to D.P.R.445/2000 and to D.L. March 2nd, 2012 n. 16 ) ДЕКЛАРАЦИЯ (в соответствии с декретом-законом от 2 марта 2012 № 16) Я, нижеподписавшийся/аяся_____________________________________ Родившийся/аяся _________________ гражданство_________________ согласно приложенному паспорту № _____________________________ выданному: где_______________________когда __________________ ЗАЯВЛЯЮ В целях предусмотренных ст. 3 декрета-закона № 16 от 2 марта 2012, 1. 2. 3. 4. не являюсь гражданином Италии; не являюсь гражданином ни одной из стран Европейского Союза1; не являюсь гражданином ни одной из стран Европейского Экономического Сообщества2; не являюсь резидентом Италии. Мной прочитано, подтверждено и подписано ЗАЯВИТЕЛЬ/НИЦА ___________________ Место _______________________ дата ____________ 1 Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Ирландия, Великобритания, Греция, Португалия, Испания, Автрия, Финляндия, Швеция, Кипр, Латвия, Эстония, Литва, Мальта, Польша, Республика Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Болгария, Румыния (27 стран). 2 Исландия, Лихтенштейн Liechtenstein и Норвегия (3 страны). 41 42 43 FEDERAZIONEMODAITALIA Via Durini, 14 – 20122 Milano www.federazionemodaitalia.it [email protected] Tel. 02.76015212 44