Temi d’Europa
GLOSSARIO
ECONOMICO EUROPEO
Per una visione
socialista&democratica
della governance
a cura di Andrea Cozzolino
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INDICE
Introduzione...................................................................................................... 4
1-P
olitica economica nei trattati istitutivi e strategie
europee per la crescita................................................................................. 5
2 - Unione Economica e Monetaria................................................................... 7
2(a) - Governance Economica........................................................................... 8
2(b) - Sorveglianza e coordinamento politiche economiche.........................14
2(c) - Politica Monetaria...................................................................................25
2(d) - Unione Bancaria......................................................................................27
3 - Politica di concorrenza............................................................................... 29
4 - Fiscalità europea........................................................................................ 30
5 - Il bilancio europeo e i bilanci nazionali....................................................... 31
Regolamenti e Direttive.................................................................................. 33
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Introduzione
Nei primi anni della crisi economica - nel 2008 - i temi legati alla politica economica europea e alla relativa governance sembravano appartenere alla dialettica tra tecnici e addetti ai lavori, che poco o nulla aveva a che fare con l’opinione
pubblica. Non ci si rendeva conto, invece, che mentre le discussioni “tecniche”
proseguivano, il contesto economico e sociale e la mole della normativa europea prodotta, inevitabilmente riducevano il vuoto tra i tecnici e i cittadini
europei. Con il passare del tempo, parole come “patto di stabilità e crescita”,
bad bank, troika, bail-in, Quantitative Easing, Eurobond si “democratizzavano”
entrando prepotentemente nelle discussioni quotidiane. L’Unione Economica
Europea e la sua Governance, prima così lontane, sono diventate di pubblico
interesse, entrando nella sfera della politica. In quanto politiche, esse hanno
perso la caratterizzazione - o se si vuole l’alone - di tecnicismo, aprendosi a
interpretazioni e declinazioni che a livello europeo e nazionale divide le grandi
famiglie politiche. Tuttavia, la base della discussione è la conoscenza e la comprensione dei termini che, spesso, vengono utilizzati in maniera impropria o
inesatta. Costruire un glossario - inteso come strumento aperto e aggiornabile
- risponde a una duplice finalità; da un lato un repertorio di facile consultazione,
per facilitare la comprensione di ciò che succede tutti i giorni, dall’altro, fornire
la visione politica che, come Gruppo dei Socialisti&Democratici al Parlamento Europeo stiamo portando avanti. La nostra lotta alle rigidità e all’austerità
acritiche, la richiesta di un vero bilancio europeo per gli investimenti e per uno
sviluppo in grado di garantire crescita e posti di lavoro sostenibili e di lunga
durata. In questo contesto, le istituzioni europee devono trasformarsi, completando l’Unione, andando oltre la dimensione monetarista, per aprirsi ai reali
interessi e bisogni dei cittadini europei.
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1 - Politica economica nei trattati istitutivi
e strategie europee per la crescita
Trattato di Maastricht o Trattato dell’UE: È stato firmato nel 1992 (entra
in vigore nel 1993) e pone le basi dell’Unione Economica e Monetaria, da attuarsi entro il 1999, mediante la creazione di una moneta unica e di una Banca
centrale europea (BCE), e fissando anche i parametri economici che ogni Stato
doveva raggiungere per poter adottare la moneta unica. Sulla base del trattato, gli Stati membri devono garantire il coordinamento delle loro politiche
economiche ed istituire una sorveglianza multilaterale di tale coordinamento,
e sono soggetti a norme di disciplina finanziaria e di bilancio. La politica monetaria mira ad istituire una moneta unica e a garantirne la stabilità grazie alla
stabilità dei prezzi e al rispetto dell’economia di mercato. Inoltre, il trattato
prevede l’instaurazione di una moneta unica in tre fasi successive: la prima
fase, che liberalizza la circolazione dei capitali, inizia il 1º luglio 1990; la seconda
fase, che incomincia il 1º gennaio 1994, permette la convergenza delle politiche
economiche degli Stati membri; la terza fase deve iniziare entro il 1º gennaio
1999 con la creazione di una moneta unica e la costituzione di una Banca centrale europea (BCE). La politica monetaria poggia sul Sistema Europeo delle
Banche Centrali (SEBC), costituito dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
Tali istituzioni sono indipendenti dalle autorità politiche nazionali e comunitarie. Esistono disposizioni particolari per due Stati membri. Il Regno Unito non
si è impegnato a passare alla terza fase dell’UEM. La Danimarca ha ottenuto un
protocollo che subordina il suo impegno nei confronti della terza fase all’esito
di un referendum specifico.
Trattato di Lisbona (trattato sull’UE (TUE) e trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE): È stato firmato nel 2007 (entra in vigore nel 2009) e disci-
plina la politica economica e monetaria al Titolo VIII del TFUE agli articoli 119 e
seguenti. Il trattato di Lisbona rafforza il ruolo della Commissione nella politica
economica dell’UE conferendole un maggior potere di sorveglianza per assicurare il rispetto delle prescrizioni europee da parte degli Stati membri. Inoltre migliora la governance economica dell’UE e rafforza la politica monetaria
dell’UE. La politica economica dell’UE prevede la convergenza delle politiche
economiche degli Stati membri verso alcuni obiettivi comuni e comporta anche la definizione di una politica monetaria comune a tutti gli Stati membri,
con l’obiettivo principale di mantenere i prezzi stabili. Inoltre, gli Stati membri
che fanno parte della zona euro, cioè quelli che hanno adottato l’euro come
moneta unica, portano avanti parallelamente una politica monetaria più approfondita e specifica per l’euro. La politica economica dell’UE si fonda su due
tipi di impegni presi dagli Stati membri: 1) gli orientamenti di massima per le
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politiche economiche, che prendono la forma di raccomandazioni adottate dal
Consiglio e hanno lo scopo di armonizzare le politiche economiche degli Stati
membri per raggiungere obiettivi comuni; 2) il Patto di Stabilità e Crescita, il
cui obiettivo è controllare i deficit pubblici degli Stati membri. Questi ultimi devono rispettare anche i valori massimi previsti per il debito pubblico e il deficit
delle amministrazioni pubbliche. Il rispetto degli orientamenti di massima per
le politiche economiche e delle soglie dei disavanzi pubblici sono sottoposti
alla sorveglianza effettuata dalla Commissione e dal Consiglio. Il trattato di Lisbona rafforza ulteriormente il ruolo della Commissione nell’esercizio di tale
sorveglianza ed essa, ora, può rivolgere direttamente degli avvertimenti agli
Stati membri, se ritiene che essi non abbiano rispettato gli impegni presi. In
passato, la Commissione poteva solamente presentare una richiesta di questo
tipo al Consiglio.
Strategia Europa 2020: È la strategia decennale per la crescita e l’occupazio-
ne che l’UE ha varato nel 2010. Include cinque obiettivi quantitativi da realizzare entro la fine del 2020 che riguardano l’occupazione, la ricerca e sviluppo, il
clima e l’energia, l’istruzione, l’integrazione sociale e la riduzione della povertà.
Un’economia competitiva è un’economia che presenta una crescita elevata e
sostenuta della produttività, e rappresenta una delle priorità politiche fondamentali dell’UE. La competitività è indispensabile se l’UE vuole raggiungere gli
obiettivi di «un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva, caratterizzata da
alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale» come previsto dalla
strategia Europa 2020. Per essere competitiva, l’UE deve essere più redditizia
in termini di ricerca e di innovazione, di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, di imprenditorialità, di concorrenza, di istruzione e di formazione. La Strategia delinea anche 7 iniziative prioritarie che tracciano un quadro
entro il quale l’UE e i governi nazionali sostengono reciprocamente i loro sforzi
per realizzare le priorità di Europa 2020, quali l’innovazione, l’economia digitale, l’occupazione, i giovani, la politica industriale, la povertà e l’uso efficiente
delle risorse. La Strategia viene attuata e controllata nell’ambito del semestre
europeo, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dei paesi dell’UE.
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2 - Unione Economica e Monetaria
Unione Economica e Monetaria (UEM): La decisione di dar vita ad un’UEM
è stata presa dal Consiglio europeo svoltosi nella città olandese di Maastricht
nel dicembre 1991, e successivamente sancita dal trattato sull’UE (trattato di
Maastricht). L’UEM designa un processo volto ad armonizzare le politiche economiche e monetarie dei paesi dell’UE e costituisce una opportunità per una
maggiore stabilità economica, maggiore crescita e maggiore occupazione a
diretto beneficio dei cittadini dell’UE. In termini pratici, l’UEM è sinonimo di:
coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri; coordinamento delle politiche di bilancio, in particolare attraverso la limitazione del debito
e del disavanzo pubblico; una politica monetaria autonoma gestita dalla Banca
centrale europea (BCE); la moneta unica e l’area dell’euro. L’UEM è stata realizzata in 3 fasi:
• 1990-1993: libera circolazione dei capitali tra i paesi dell’UE, rafforzamento
del coordinamento delle politiche economiche ed intensificazione della cooperazione tra banche centrali;
• 1994-1998: convergenza delle politiche economiche e monetarie dei paesi
dell’UE (al fine di garantire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche sane)
e creazione dell’Istituto monetario europeo (IME) e successivamente, nel
1998, della Banca centrale europea (BCE);
• dal 1999 in poi: conduzione di una politica monetaria unica sotto la responsabilità’ della BCE. Furono fissati i tassi di cambio e introdotta la moneta unica
sui mercati dei cambi e per i pagamenti elettronici. Introduzione delle banconote e delle monete in euro.
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2(a) - Governance Economica
Governance economica: Sistema di istituzioni e procedure posto in essere al
fine di conseguire gli obiettivi dell’UE in ambito economico, ossia il coordinamento delle politiche economiche volto a promuovere il progresso economico
e sociale dell’UE a vantaggio dei suoi cittadini.
La crisi finanziaria, economica e di bilancio iniziata nel 2008 ha evidenziato la
necessità, per l’UE, di disporre di un modello di governance economica più efficace del coordinamento economico e di bilancio o delle risposte puntuali cui si
era fatto ricorso sino a quel momento. I recenti sviluppi in materia di governance
economica comprendono la revisione delle disposizioni vigenti e l’adozione di
nuove disposizioni, che rafforzano il coordinamento e la sorveglianza delle politiche di bilancio e delle politiche macroeconomiche nel quadro del Patto di Stabilità e Crescita, nonché l’istituzione di un quadro solido per la gestione delle crisi
finanziarie. Il quadro della governance economica dell’UE è imperniato sul semestre europeo e sul relativo sistema di coordinamento delle politiche economiche.
Ciò mira a garantire norme più chiare, un miglior coordinamento delle politiche
nazionali durante l’anno, controlli regolari e l’applicazione di sanzioni qualora i
paesi non riescano a rispettare le norme. Per quanto riguarda gli attori principali
nella governance europea: Il Consiglio europeo fissa priorità politiche coordinate
e fornisce orientamenti al massimo livello. Il Consiglio adotta raccomandazioni
e decisioni sulla base di proposte della Commissione, la quale ha il compito di
preparare raccomandazioni e decisioni, nonché di valutarne l’attuazione. Gli Stati
membri sono responsabili dell’elaborazione delle relazioni nazionali, si scambiano informazioni e danno attuazione alle raccomandazioni e decisioni adottate
dal Consiglio. L’Eurogruppo (che comprende i ministri delle Finanze degli Stati membri che hanno adottato l’euro) discute di questioni relative all’Unione
economica e monetaria (UEM), solitamente prima delle riunioni del Consiglio
ECOFIN, e gestisce il MES. La BCE partecipa alle deliberazioni dell’Eurogruppo
ove si tratti di tematiche relative alla politica monetaria o alla politica dei cambi.
Il comitato economico e finanziario (CEF) formula pareri e prepara i lavori del
Consiglio, così come fanno il comitato di politica economica (CPE) e il gruppo di
lavoro dell’Eurogruppo, che contribuiscono anche ai lavori della Commissione.
Banca Centrale Europea (BCE): gestisce l’euro e definisce e attua la politi-
ca economica e monetaria dell’UE, con sede a Francoforte sul Meno. Insieme
alle banche centrali nazionali della zona euro forma il sistema europeo delle
banche centrali, che guida la politica monetaria nella zona euro. Il suo obiettivo primario è il mantenimento della stabilità dei prezzi, ossia salvaguardare
il valore dell’euro. Inoltre, insieme alle autorità di vigilanza nazionali, la BCE
svolge funzioni di vigilanza bancaria nella zona euro e negli altri paesi partecipanti al meccanismo di vigilanza unico (MVU). La BCE gestisce l’euro e definisce
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e attua la politica economica e monetaria dell’UE. Il suo compito principale è
mantenere la stabilità dei prezzi, favorendo in tal modo la crescita e l’occupazione. In particolare, la BCE fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle
banche commerciali dell’eurozona, controllando pertanto l’offerta di moneta
e l’inflazione; Gestisce le riserve di valuta estera dell’eurozona e l’acquisto o la
vendita di valute per mantenere in equilibrio i tassi di cambio; si accerta che le
istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità
nazionali, e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente; garantisce
la sicurezza e la solidita’ del sistema bancario europeo; autorizza l’emissione
di euro in banconote da parte dei paesi dell’eurozona; monitora le tendenze
dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per la stabilità dei prezzi. La BCE può
emanare decisioni e formulare raccomandazioni e pareri non vincolanti. Deve
inoltre essere consultata dalle altre istituzioni dell’UE per progetti di modifica
dei trattati che riguardino il settore monetario, oltre che per ogni atto dell’Unione riguardante materie di sua competenza. Composizione: Il Presidente
della BCE rappresenta la banca nelle riunioni ad alto livello dell’UE e internazionali. Gli organi decisionali della BCE sono tre: Il Consiglio Direttivo, il principale
organo decisionale che comprende il Comitato esecutivo e i governatori delle
banche centrali nazionali dei paesi dell’eurozona; il Comitato Esecutivo, gestisce gli affari correnti della BCE e comprende il Presidente e il Vicepresidente
della BCE e altri quattro membri nominati per un periodo di otto anni dai leader
dei paesi dell’eurozona; il Consiglio Generale, che svolge funzioni consultive
e di coordinamento. Comprende il Presidente e il Vicepresidente della BCE e i
governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi dell’UE.
Comitato unico di risoluzione (Single Resolution Board - SRB): È un’agenzia indipendente dell’UE dal 1 ° gennaio 2015 ed è il principale organo decisionale del meccanismo di risoluzione unico. È stato istituito dal Regolamento
(UE) n 806/2014 sul meccanismo di risoluzione unico ed è l’autorità di risoluzione delle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei paesi dell’UE
che scelgono di aderire all’unione bancaria. Ha la funzione principale di garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e per l’economia reale. Nel contesto del Meccanismo di Risoluzione
Unico, opera in stretta collaborazione con le autorità nazionali di risoluzione.
In particolare, il Comitato: 1) decide in merito ai programmi di risoluzione per
le banche in dissesto (che includono l’applicazione di strumenti di risoluzione
e l’utilizzo del Fondo di risoluzione unico); 2) è direttamente responsabile delle
fasi di pianificazione e risoluzione delle banche transfrontaliere e delle grandi
banche dell’unione bancaria, soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale europea; 3) è responsabile di tutti i casi di risoluzione, indipendentemente
dalle dimensioni della banca, qualora per la risoluzione si debba ricorrere al
Fondo di risoluzione unico; 4) ha la responsabilità ultima di tutte le banche
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dell’unione bancaria e può quindi decidere in qualsiasi momento di esercitare i
suoi poteri nei confronti di qualunque banca.
Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF): È il sistema decentrato
plurilivello di autorità microprudenziali e macroprudenziali con lo scopo di assicurare una vigilanza finanziaria coerente e uniforme all’interno dell’UE. È costituito da tre autorità di vigilanza: l’Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Al fine di
garantire una certa uniformità tra i vari livelli, sono stati creati diversi organi
e strumenti di coordinamento. Inoltre, viene garantito il coordinamento degli
istituti a livello internazionale. La vigilanza macroprudenziale viene effettuata
dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS). Il suo obiettivo è prevenire e attenuare il rischio sistemico per la stabilità finanziaria nell’UE alla luce degli sviluppi macroeconomici. I regolamenti istitutivi conferiscono al CERS vari
compiti e strumenti, fra cui la raccolta e l’analisi delle pertinenti informazioni;
l’identificazione e la definizione delle priorità relativamente ai rischi; l’emissione di segnalazioni e raccomandazioni e il monitoraggio del relativo follow-up;
l’emissione di una segnalazione riservata e l’invio di un’analisi valutativa al Consiglio quando il CERS constata il rischio di una situazione di emergenza; la cooperazione con le altre componenti del SEVIF; il coordinamento della propria
azione con quella delle organizzazioni finanziarie internazionali come il Fondo
monetario internazionale e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB); l’assolvimento di compiti previsti da altre normative dell’UE. La BCE cura i servizi di
segreteria del CERS e il presidente della BCE è anche il presidente del CERS.
Autorità Bancaria Europea (ABE): È un’autorità indipendente dell’UE con
sede a Londra, che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell’Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell’UE e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
L’ABE fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Pur essendo
indipendente, l’ABE è responsabile dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio
dell’Unione europea e alla Commissione europea. Mentre le autorità di vigilanza nazionali conservano la responsabilità della vigilanza dei singoli istituti
finanziari, il ruolo dell’ABE consiste nel migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando una vigilanza e una regolamentazione appropriate,
efficienti e armonizzate in Europa. Il compito principale dell’ABE è contribuire,
attraverso l’adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di norme nel settore bancario. Il corpus è inteso a fornire
un’unica serie di norme prudenziali armonizzate per gli istituti finanziari in tutta l’UE, che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata
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dei depositanti, degli investitori e dei consumatori. L’Autorità svolge un ruolo
fondamentale anche nel promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza
per garantire un’applicazione armonizzata delle norme prudenziali. L’ABE ha
altresì l’incarico di valutare il rischio e le vulnerabilità presenti nel settore bancario dell’UE, in particolare attraverso relazioni periodiche di valutazione dei
rischi e prove di stress su scala paneuropea.
Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (European
Securities and Markets Authority- ESMA): È un organismo dell’UE con
sede a Parigi che, dal 1º gennaio 2011, ha il compito di sorvegliare il mercato
finanziario europeo. A essa partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria
dell’Unione europea. È stata istituita dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. L’Autorità contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea, garantendo l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei
mercati mobiliari, nonché di migliorare la tutela degli investitori. L’ESMA elabora
norme tecniche di regolamentazione basate sulla legislazione finanziaria dell’UE.
Ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione della legislazione europea, promuove la trasparenza, la semplicità e
l’equità nei mercati per proteggere i consumatori di prodotti finanziari. Tra i suoi
compiti, monitora le attività finanziarie e analizza le tendenze dei consumatori.
In determinate condizioni rigorose, può temporaneamente vietare o limitare le
attività finanziarie che provocano una minaccia per la stabilità dei mercati. Infine,
rafforza la cooperazione internazionale nel settore della vigilanza.
Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA): È un organismo dell’UE con sede a Francoforte sul Meno,
istituita nel 2010 con Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento Europeo
e del Consiglio per prevenire il rischio di destabilizzazione del settore assicurativo. Sostiene il coordinamento fra autorità nazionali e garantisce l’applicazione
coerente delle norme europee per il settore delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali nei paesi dell’UE. L’EIOPA stabilisce i criteri normativi
e tecnici che accompagnano le norme adottate dal Consiglio e dal Parlamento
Europeo per le compagnie di assicurazione, i conglomerati finanziari (grosse
società finanziarie attive in vari settori finanziari) e gli intermediari di assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (aziende che offrono pensioni e polizze assicurative). Ha anche il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione della normativa europea. L’EIOPA ha, inoltre, il
compito di garantire la stabilità dei mercati assicurativi e la tutela dei titolari di
polizze assicurative, degli aderenti e dei beneficiari di schemi pensionistici. Per
esempio, controlla le tendenze dei consumatori e valuta i potenziali rischi e le
debolezze dei mercati. In determinate e limitate condizioni può temporanea-
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mente proibire o limitare le attività finanziarie che costituiscono una minaccia
alla stabilità del sistema finanziario.
Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS): È una agenzia dell’UE,
con sede a Francoforte, responsabile per la vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziato dell’UE. Il Comitato è un organismo indipendente dell’UE con
il compito di sorvegliare la stabilità macro-prudenziale del sistema finanziario
dell’UE. Contribuisce a prevenire e mitigare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria dell’UE che originano all’interno dello stesso sistema europeo. Il Comitato ha anche il compito di contribuire al corretto e regolare funzionamento
del mercato interno e garantire che il sistema finanziario contribuisca in modo
sostenibile alla crescita economica dell’Unione. Gli organi del Comitato sono: il
Consiglio generale; lo Steering Committee; il Segretariato (curato dalla BCE); il
Comitato scientifico consultivo; il Comitato tecnico consultivo.
In particolare, il CERS: identifica e classifica i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità; emette segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati
significativi e, ove opportuno, li rende pubblici; emette raccomandazioni per
l’adozione di azioni correttive in risposta ai rischi identificati; quando ritiene
che possa verificarsi una situazione d’emergenza, emette una segnalazione
confidenziale destinata al Consiglio; sorveglia che sia dato il dovuto seguito a
segnalazioni e raccomandazioni; collabora strettamente con le organizzazioni
finanziarie internazionali come il Fondo monetario internazionale e il Consiglio
per la stabilità finanziaria (FSB).
Commissione Europea, Direzione Generale per gli Affari Economici e
Finanziari (ECFIN): Ha la responsabilità di incoraggiare lo sviluppo dell’Unio-
ne Economica e Monetaria sia all’interno che all’esterno dell’UE, promuovendo
il coordinamento delle politiche economiche, attuando la vigilanza in materia
economica e fornendo valutazione delle politiche e consulenza. Inoltre cerca
di migliorare il benessere economico dei cittadini dell’UE - attraverso politiche
volte a promuovere una crescita economica sostenibile, un elevato livello di
occupazione, le finanze pubbliche stabili e la stabilità finanziaria. La priorità attuale è quella di garantire che l’economia europea emerga in modo rapido e
fortemente dalla crisi economica e finanziaria.
Consiglio dell’Unione Europea, formazione Economia e Finanza (ECOFIN): La formazione “Economia e finanza” del Consiglio è responsabile della
politica dell’UE in tre settori principali: politica economica, fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari. È composto dai ministri dell’economia e delle
finanze di tutti gli Stati membri. Partecipano alle sue sessioni anche i commissari europei competenti. Sono inoltre organizzate sessioni specifiche dell’ECOFIN
per la preparazione del bilancio annuale dell’UE, cui partecipano i ministri del
bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanzia-
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ria e il bilancio. L’ECOFIN si riunisce generalmente una volta al mese. Prepara
inoltre il bilancio annuale dell’UE e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della moneta unica, l’euro. Il Consiglio ECOFIN coordina le politiche economiche
degli Stati membri, promuove la convergenza dei loro risultati economici e ne
monitora le politiche di bilancio.
Coordina inoltre le posizioni dell’UE alle riunioni di livello internazionale, come
quelle del G-20, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale.
Infine, è responsabile degli aspetti finanziari dei negoziati internazionali sulle
misure per affrontare i cambiamenti climatici.
L’Eurogruppo: È un organo informale in cui i ministri degli Stati membri della
zona euro discutono di questioni relative alle responsabilità condivise riguardo
all’euro. Il suo compito principale è garantire uno stretto coordinamento delle
politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro. Favorisce inoltre le condizioni per una maggiore crescita economica. È anche responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del relativo seguito. L’Eurogruppo si riunisce
abitualmente una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio “Economia
e Finanza”. Il Commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane e il Presidente della BCE partecipano alle riunioni dell’Eurogruppo.
Troika: È un organismo di controllo informale (non è quindi un’istituzione eu-
ropea), nata a partire dal 2008 per far fronte all’emergere della crisi economica
europea. È composta da tre istituzioni, una internazionale e due europee: Fondo Monetario Internazionale (FMI), Banca Centrale Europea (BCE) e Commissione Europea (CE) i cui rappresentati sono i loro Presidenti. Si occupa dei piani
di salvataggio dei paesi all’interno della zona euro colpiti dalla crisi fornendo
assistenza finanziaria in cambio dell’istituzione di politiche di austerità. Quando
infatti ebbe inizio la crisi economica che successivamente ha colpito diversi Stati dell’UE, vennero stanziati una serie di fondi di salvataggio attraverso i quali
l’Unione europea ha prestato dei soldi agli Stati in difficoltà in cambio di successive politiche di stabilizzazione del debito degli Stati in questione. Diventa quindi una sorta di do ut des: tu Stato che usufruisci di questi soldi devi però darmi
in cambio delle certezze di cambiamento, dimostrando di sistemare i tuoi conti
attraverso politiche di adeguamento. Le istituzioni della troika monitorano e
suggeriscono agli Stati cosa fare e cosa non fare per sistemare i propri conti.
Banca Europea degli Investimenti (BEI): È l’istituzione finanziaria dell’UE
creata nel 1957, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti
atti a sostenere gli obiettivi politici dell’UE. Tali obiettivi sono: 1) lo sviluppo regionale; 2) le reti trans-europee di trasporto; 3) lo sviluppo delle telecomunicazioni
e del settore dell’energia; 4) la ricerca lo sviluppo e l’innovazione; 5) lo sviluppo
e la protezione dell’ambiente; 6) la salute e l’istruzione. Sono membri della BEI,
avendone tutti i sottoscritto il capitale sociale, gli Stati membri dell’UE.
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2(b) - Sorveglianza e coordinamento
politiche economiche
Patto di Stabilità e Crescita (PSC): È un insieme di regole che governano il
coordinamento delle politiche fiscali dei paesi dell’UE, con l’obiettivo di salvaguardare una finanza pubblica solida. Formalmente, il PSC è costituito da una
risoluzione del Consiglio europeo (adottata nel 1997) e da due regolamenti del
Consiglio del 7 luglio 1997 che ne precisano gli aspetti tecnici (controllo della
situazione di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche; applicazione della procedura d’intervento in caso di deficit eccessivi). In esito a varie discussioni sull’applicazione del PSC, i regolamenti sono stati modificati nel
giugno del 2005. Il patto ha due “braccia”. Il braccio preventivo assicura che
la politica fiscale dei paesi dell’UE sia condotta in modo sostenibile. Il braccio
correttivo stabilisce quali azioni devono intraprendere i paesi nel caso in cui il
loro debito pubblico o disavanzo di bilancio venga considerato eccessivo. Le
regole di governance economica dell’UE sono state ulteriormente rafforzate
per mezzo di otto regolamenti comunitari e un trattato internazionale:
• Il «six pack» che ha introdotto un sistema per monitorare le politiche economiche in maniera più estesa, in modo da rilevare problemi come le bolle
immobiliari o la perdita della competitività a uno stadio precoce;
• Il «two pack» un nuovo ciclo di monitoraggio per l’area dell’euro, che prevede la presentazione di documenti programmatici di bilancio alla Commissione europea ogni autunno da parte dei paesi dell’area euro, tranne quelli con
i programmi di aggiustamento macroeconomico;
• «Fiscal Compact» Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance.
Questo insieme di misure è ormai parte integrante del semestre europeo, il
meccanismo di coordinamento delle politiche economiche dell’Unione europea. Nel gennaio 2015, a seguito di un riesame, la Commissione europea ha
pubblicato una Comunicazione su come devono essere applicate le regole del
PSC esistenti per rafforzare il legame tra riforme strutturali, investimenti (in
particolare in vista del recente Fondo europeo per gli investimenti strategici) e
responsabilità fiscale a sostegno della crescita e dell’occupazione.
Braccio preventivo del PSC: Le norme del “braccio preventivo” del PSC vin-
colano i governi al rispetto degli impegni presi per arrivare a politiche di bilancio solide e al coordinamento fissando per ognuno di essi un obiettivo, noto
come obiettivo di bilancio a medio termine (OMT). Questi obiettivi relativi ai disavanzi (o agli avanzi) di bilancio sono definiti in termini strutturali, ossia prendono in considerazione le oscillazioni del ciclo economico e scremano gli effetti
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dovuti a misure una tantum e ad altre misure temporanee. Gli Stati membri che
adottano l’euro come moneta descrivono il modo in cui intendono raggiungere
i rispettivi OMT nei “programmi di stabilità”, e gli altri Stati membri nei “programmi di convergenza”. Questi vengono valutati dalla Commissione europea
e dai governi dei paesi dell’UE durante il semestre europeo.
Braccio Correttivo del PSC: Nell’ambito del “braccio correttivo” del PSC,
la procedura per i disavanzi eccessivi garantisce la correzione degli squilibri a
livello di bilancio o di debito pubblico. Si tratta di un approccio graduale per
il contenimento dei disavanzi e la riduzione dei debiti eccessivi. Il trattato UE
definisce eccessivo un disavanzo di bilancio superiore al 3% del PIL. Il debito
pubblico è considerato eccessivo (ai sensi del trattato) se supera il 60% del PIL
senza ridursi a un tasso adeguato (definito come una diminuzione dell’eccesso
di debito del 5% all’anno in media nell’arco di tre anni).
Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE): È regolata dall’articolo 126 del
trattato sul funzionamento dell’UE. Essa sostiene il braccio correttivo del PSC
dell’UE. I paesi dell’UE devono dimostrare una solida finanza pubblica e soddisfare due criteri:
• il loro disavanzo di bilancio non deve superare il 3% del prodotto interno lordo (PIL);
• il debito pubblico (debito del governo e degli enti pubblici) non deve superare il 60% del PIL.
Nel mese di aprile ogni anno, i paesi della zona euro presentano i loro programmi di stabilità alla Commissione e al Consiglio, mentre i paesi terzi presentano
alle stesse istituzioni programmi di convergenza.
Un programma di stabilità o di convergenza deve includere gli obiettivi di bilancio a medio termine (OMT) del paese, e indicazioni su come questo verrà raggiunto. Deve contenere inoltre un’analisi degli effetti dei possibili cambiamenti
rispetto ai principali assunti economici della posizione fiscale del paese. I programmi vengono esaminati dalla Commissione. Se i criteri non sono soddisfatti,
il Consiglio avvia una PDE in base alle raccomandazioni della Commissione. La
PDE richiede al paese in questione di fornire un piano di azione correttivo e politiche corrispondenti, nonché le scadenze per l’implementazione delle stesse.
I paesi della zona euro che non danno seguito alle raccomandazioni potranno
essere multati.
Flessibilità nel PSC: Il 13 gennaio 2015, la Commissione europea ha adottato
una comunicazione interpretativa del PSC dal titolo «Sfruttare al meglio la flessibilità consentita dalle norme vigenti del patto di stabilità e crescita» al fine di
fornire orientamenti sul miglior modo di utilizzare la flessibilità esistente nelle
regole del Patto al fine di contribuire a sviluppare una posizione di bilancio più
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propizia alla crescita nella zona euro. La comunicazione chiarisce come tre specifiche dimensioni politiche sono prese in considerazione nell’applicazione delle regole del Patto: 1) gli investimenti; 2) le riforme strutturali; 3) le condizioni
congiunturali del ciclo.
Clausola investimenti: Si applica soltanto al braccio preventivo del PSC (arti-
colo 5 del regolamento 1466/97) e non esistono nel braccio correttivo del patto
(regolamento 1467/97). La comunicazione sulla flessibilità di gennaio 2015 specifica che i contributi nazionali al Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS) saranno considerati un fattore significativo al momento di valutare se
sia opportuno avviare una procedura per i disavanzi eccessivi. In quanto misure
una tantum, inoltre, i contributi nazionali non saranno tenuti in considerazione ai fini della definizione dell’aggiustamento di bilancio necessario. Pertanto,
anche se l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento 1466/97 non può essere
estesa al braccio correttivo, la Commissione utilizza la flessibilità consentita
dalle norme vigenti del PSC per sostenere gli investimenti e l’attuazione delle
riforme strutturali. Nel braccio preventivo del Patto gli Stati membri possono
deviare temporaneamente dal loro obiettivo di bilancio a medio termine o dal
percorso di aggiustamento concordato, al fine di compiere investimenti, alle
seguenti condizioni:
1.la crescita del PIL è negativa o il PIL resta ben al di sotto del suo potenziale
(con un conseguente divario tra prodotto effettivo e potenziale superiore a
meno 1,5% del PIL);
2.la deviazione non implica il superamento del valore di riferimento del 3% fissato per il disavanzo ed è preservato un margine di sicurezza adeguato;
3.i livelli degli investimenti sono effettivamente aumentati;
4.gli investimenti ammissibili sono spese nazionali per progetti cofinanziati
dall’UE nel quadro della politica strutturale e di coesione (compresi i progetti
cofinanziati nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile), le
reti transeuropee e il meccanismo per collegare l’Europa, o per progetti cofinanziati dal FEIS;
5.la deviazione deve essere corretta entro l’orizzonte temporale del programma di stabilità o di convergenza dello Stato membro (piani di bilancio a medio
termine degli Stati membri).
Clausola riforme strutturali: Si applica soltanto al braccio preventivo del
patto di stabilità e crescita (articolo 5 del regolamento 1466/97) e non esistono
nel braccio correttivo del patto (regolamento 1467/97).
Sulla base della Comunicazione sulla flessibilità di gennaio 2015, la Commissione prenderà in considerazione l’impatto positivo delle riforme strutturali sul
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bilancio, seppure in gradi diversi, sia per gli Stati membri che rispettano i valori
di riferimento del 3% del PIL per il disavanzo e del 60% del PIL per il debito previsti dal trattato (braccio preventivo del Patto), sia per gli Stati membri che non
li rispettano (braccio correttivo del Patto, in altri termini i paesi soggetti alla
procedura per i disavanzi eccessivi). Per gli Stati membri nel braccio preventivo
del patto, la Commissione terrà conto dell’impatto delle riforme (la cosiddetta
“clausola sulle riforme strutturali”), a condizione che esse i) siano di grande
portata, ii) abbiano effetti positivi verificabili sul bilancio a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e iii) siano attuate.
Le riforme strutturali possono essere altresì riconosciute “ex ante” se gli Stati
membri hanno presentato un apposito piano di riforma con misure ben definite e scadenze credibili per la loro adozione ed attuazione.
La Commissione valuterà le riforme prima di raccomandare al Consiglio di autorizzare eventuali deviazioni temporanee dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento verso di esso. Tali deviazioni non dovranno superare lo 0,5% del PIL. Occorre altresì preservare un margine di sicurezza
appropriato in modo che sia rispettato il valore di riferimento del 3% del PIL per
il disavanzo. L’obiettivo a medio termine dovrà essere raggiunto entro quattro
anni dall’attivazione della clausola.
In caso di apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione
può raccomandare un prolungamento del termine per la correzione del disavanzo eccessivo purché esista un apposito piano di riforme strutturali come
sopra descritto. Per i paesi soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi che
hanno compiuto lo sforzo di bilancio richiesto ma hanno bisogno di più tempo
per raggiungere il valore di riferimento del 3%, la Commissione può anche raccomandare una proroga più lunga del termine per la correzione purché esista il
piano di riforme strutturali sopra descritto.
Clausola del ciclo economico: Per meglio tener conto delle fluttuazioni
del ciclo economico, la Commissione utilizzerà sin d’ora una matrice che specifica l’appropriato aggiustamento di bilancio da richiedere ai paesi nell’ambito del braccio preventivo del Patto. Ne consegue che gli Stati membri saranno tenuti a compiere un maggiore sforzo di bilancio in periodi di congiuntura
più favorevole e un minore sforzo in quelli di congiuntura più sfavorevole.
Per i paesi cui si applica la parte correttiva e che pertanto sono soggetti alla
procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione ha sviluppato un nuovo
approccio per valutare la realizzazione dello sforzo di bilancio strutturale richiesto, che il Consiglio ECOFIN ha approvato nel giugno 2014, grazie al quale
è più facile distinguere, per quanto possibile, gli sviluppi di bilancio soggetti
al controllo del governo da quelli collegati a un imprevisto calo dell’attività
economica.
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Il messaggio importante della Commissione sta nel concetto di modulazione
dello sforzo di aggiustamento dei conti pubblici. In altre parole, le correzioni
fiscali che saranno richieste a ciascun paese saranno “modulate” in base alle
condizioni cicliche dell’economia. Migliori sono le condizioni dell’economia e
maggiore è lo sforzo richiesto e viceversa. Con trasparenza, la Commissione
ha allegato alla comunicazione una tavola che contiene i valori numerici della
modulazione.
Fiscal Compact: Il Patto di bilancio europeo, formalmente “Trattato sulla sta-
bilità, coordinamento e governance nell’unione economica e monetaria”, è un
accordo approvato con un trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 25 dei 28
Stati membri dell’UE. Il patto contiene una serie di regole, chiamate “regole
d’oro”, che sono vincolanti nell’UE per il principio dell’equilibrio di bilancio. Il
Fiscal Compact incorpora ed integra in una cornice unitaria alcune delle regole
di finanza pubblica e delle procedure per il coordinamento delle politiche economiche in gran parte già introdotte o in via di introduzione in via legislativa nel
quadro della nuova governance economica europea. Tra i punti principali del
trattato si segnalano: l’impegno delle parti contraenti ad applicare e a introdurre, entro un anno dall’entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali
o di rango equivalente, la “regola aurea” per cui il bilancio dello Stato deve
essere in pareggio o in attivo.
Il 17 aprile 2012 è stata approvata la legge costituzionale n.1/12 volta a introdurre nella Costituzione Italiana, nel rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. La legge modifica gli artt. 81,
97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell’intero
aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).Il Trattato è entrato in
vigore il 1° gennaio 2013, poiché – come previsto dall’art. 14 del medesimo Trattato – è stato ratificato da dodici Paesi dell’Eurozona (Austria, Cipro, Germania,
Estonia, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Finlandia, Portogallo, Slovenia;
il 17 gennaio si è aggiunta anche la Slovacchia); il Trattato è stato altresì già
ratificato da quattro Paesi non aderenti alla zona euro (Lettonia, Lituania, Romania e Danimarca). L’Italia lo ha ratificato con la legge n. 114 del 23 luglio 2012.
Golden rule o “Regola aurea”: regola di bilancio secondo la quale gli inve-
stimenti pubblici possono essere scorporati dal computo del deficit ai fini del
rispetto del PSC fra gli stati membri dell’UE. La regola aurea è una linea guida
per il funzionamento della politica di bilancio. Essa prevede che nel corso del
ciclo economico, il governo prenderà in prestito solo per investire e non per
finanziare la spesa corrente. In parole povere questo significa che, in media, nel
corso degli alti e bassi di un ciclo economico il governo dovrebbe prendere in
prestito solo per gli investimenti a vantaggio delle generazioni future.
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La giustificazione per la regola d’oro deriva dalla teoria macroeconomica. A
parità di condizioni, un aumento del debito pubblico aumenta il tasso di interesse reale di conseguenza spiazzamento (riduzione) di investimento, perché
è richiesto un più alto tasso di rendimento per gli investimenti per essere redditizia. A meno che il governo utilizza i fondi presi a prestito per investire in
progetti con un tasso simile di ritorno agli investimenti privati.
Two Pack: Rafforza il coordinamento economico tra gli Stati membri e intro-
duce nuovi strumenti di monitoraggio. Ulteriori dettagli sull’attuazione delle
disposizioni del “Two pack” sono stabilite nel ‘Codice di condotta’ (ultima revisione nel mese di novembre 2014). È entrato in vigore il 30 maggio 2013 in tutti
gli Stati membri della zona euro. Le misure aumentano la trasparenza delle decisioni di bilancio, rafforzano il coordinamento nella zona euro, a partire dal ciclo di bilancio 2014 e riconoscono le necessità specifiche degli Stati membri della zona euro oggetto di forti pressioni finanziarie. Il “two-pack” è composto da
due regolamenti (Regolamento UE n. 472/2013; Regolamento UE n. 473/2013)
elaborati per rafforzare ulteriormente l’integrazione e la convergenza economica fra gli Stati membri della zona euro. I regolamenti prendono spunto,
completandole, dalle riforme del PSC introdotte dal “six-pack”, dal quadro europeo per la sorveglianza delle posizioni di bilancio e dal semestre europeo per
il coordinamento delle politiche economiche. Il primo regolamento si applica a
tutti gli Stati membri della zona euro, prevedendo regole specifiche per quelli
che rientrano nel braccio correttivo del patto di stabilità e crescita, cioè la procedura per i disavanzi eccessivi. Il secondo regolamento definisce norme chiare
e semplificate per la sorveglianza rafforzata degli Stati membri che si trovano
in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, degli Stati
membri che ricevono assistenza finanziaria nonché di quelli il cui programma di
assistenza finanziaria giunge a termine.
Il “two-pack” crea un quadro comune per la zona euro basato su un approccio
modulato e introduce opportuni requisiti di sorveglianza per un’ampia gamma
di situazioni di bilancio, in modo da garantire la continuità del monitoraggio
delle politiche.
Six Pack: Il PSC è reso più completo e prevedibile con una maggiore valoriz-
zazione delle regole di governance economica dell’Unione europea attraverso
una collezione di nuove leggi, noto come il “Six Pack”. Per effetto di tre regolamenti approvati in via definitiva nel novembre 2011 nell’ambito di un pacchetto
complessivo di sei atti legislativi (il c.d. six pack), è stata introdotta una più rigorosa applicazione del Patto di stabilità e crescita. In particolare, si stabilisce:
1) l’obbligo per gli Stati membri di convergere verso l’obiettivo il pareggio di
bilancio con un miglioramento annuale dei saldi pari ad almeno lo 0,5%; 2) l’obbligo per i Paesi il cui debito supera il 60% del PIL di adottare misure per ridurlo
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ad un ritmo soddisfacente, nella misura di almeno 1/20 della eccedenza rispetto
alla soglia del 60%, calcolata nel corso degli ultimi tre anni; 3) un semi-automatismo delle procedure per l’irrogazione delle sanzioni per i Paesi che violano le
regole del Patto. Le sanzioni sono infatti raccomandate dalla Commissione e si
considerano approvate dal Consiglio a meno che esso non la respinga con voto
a maggioranza qualificata (“maggioranza inversa”) degli Stati dell’area euro
(non si tiene conto del voto dello Stato interessato). Ai Paesi che registrano un
disavanzo eccessivo si applicherebbe un deposito non fruttifero pari allo 0,2%
del PIL realizzato nell’anno precedente, convertito in ammenda in caso di non
osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo. Regolamento (UE) n. 1173/2011 relativo alla effettiva esecuzione della sorveglianza
di bilancio della zona euro; Regolamento (UE) n. 1175/2011 per il rafforzamento
della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche; Regolamento (UE) n. 1177/2011 per
l´accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura
per i disavanzi eccessivi; Direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di
bilancio degli Stati membri.
Raccomandazioni Specifiche per Paese: La Commissione rivolge racco-
mandazioni relative a 26 paesi e all’intera zona euro, che riflettono le seguenti
priorità: incentivare gli investimenti per sostenere la futura crescita. Questo
presuppone l’eliminazione degli ostacoli ai finanziamenti, il varo di progetti di
investimento e la rapida attuazione del piano di investimenti per l’Europa da
315 miliardi di euro; intraprendere riforme strutturali ambiziose sui mercati dei
prodotti, dei servizi e del lavoro che aumentino la produttività, la competitività
e gli investimenti. Le riforme nel settore finanziario agevoleranno l’accesso ai finanziamenti per gli investimenti e attenueranno le ripercussioni negative della riduzione della leva finanziaria nel settore bancario, privato e pubblico; tali riforme
mirano anche ad attuare politiche di bilancio responsabili in grado di conciliare la
stabilizzazione a breve termine con la sostenibilità a lungo termine.
Le raccomandazioni si basano sull’analisi dettagliata della situazione di ciascun
paese. Questi orientamenti “su misura”, frutto di un dialogo aperto svolto con
gli Stati membri durante tutto l’anno, si basano in particolare sull’analisi delle
relazioni della Commissione per i singoli paesi, nonché sui programmi nazionali
di riforma e sui programmi di stabilità o di convergenza presentati dagli Stati
membri ad aprile, e tengono conto dei dati più aggiornati contenuti nelle previsioni di primavera della Commissione.
Il pacchetto adottato oggi dalla Commissione comprende anche diverse decisioni sulle finanze pubbliche degli Stati membri nell’ambito del patto di stabilità
e crescita, che rappresentano complessivamente una serie ambiziosa di orientamenti e priorità per l’economia dell’UE.
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Meccanismo europeo di Stabilità (MES): Il meccanismo europeo di sta-
bilità (MES) fa parte della strategia dell’UE intesa a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro. Fornisce assistenza ai paesi della zona euro che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie. I paesi della
zona euro hanno firmato il trattato intergovernativo che ha istituito il MES il
2 febbraio 2012. Inaugurato alla fine dell’anno 2012, MES è un’organizzazione
intergovernativa regolata dal diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo. I suoi azionisti sono i paesi della zona euro. MES emette strumenti
di debito per finanziare prestiti e altre forme di assistenza finanziaria nei paesi
della zona euro.
Il MES prosegue l’opera del suo predecessore, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito nel 2010.
Il MES è autorizzato a:
• concedere prestiti nell’ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico;
• acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari e secondari;
• fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito;
• finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri.
Semestre Europeo: Il semestre europeo è un ciclo annuale di coordinamento
delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito dell’UE, che fornisce orientamenti ai paesi dell’UE prima che essi prendano decisioni politiche a livello
nazionale. Gli orientamenti sono forniti nel contesto del patto di stabilità e
crescita e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il semestre europeo contribuisce inoltre ad attuare la Strategia Europa 2020. A fine autunno,
la Commissione europea pubblica la sua analisi annuale della crescita, che definisce le priorità Consiglio europeo di primavera. Ad aprile, i paesi dell’UE presentano i rispettivi programmi nazionali. Basandosi su una valutazione globale
della situazione economica di ciascun paese, la Commissione propone raccomandazioni politiche specifiche per ognuno di essi. Le raccomandazioni vengono discusse in sede di Consiglio e quindi avallate entro giugno dal Consiglio
europeo, prima di essere infine adottate dallo stesso Consiglio. I paesi dell’UE
devono riflettere le raccomandazioni nei loro piani politici e di bilancio per l’anno successivo e attuarle entro 12 mesi.
La procedura per gli squilibri macroeconomici (Macroeconomic Imbalance Procedure — MIP): è un meccanismo di sorveglianza e applicazio-
ne che mira a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici all’interno
dell’UE. La sorveglianza effettuata si iscrive nell’ambito del Semestre europeo
per il coordinamento delle politiche economiche.
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Tale sorveglianza poggia su una relazione sul meccanismo di allerta (Alert Mechanism Report — AMR), redatta dalla Commissione sulla base di un quadro di
valutazione (Scoreboard) di indicatori e soglie. Gli indicatori dello Scoreboard
si riferiscono a squilibri esterni (partite correnti, posizione patrimoniale netta
sull’estero, tasso di cambio effettivo reale, variazione delle quote di esportazione, costi unitari del lavoro) e a squilibri interni (prezzi delle abitazioni, flusso dei prestiti nel settore privato, debito del settore privato, debito pubblico,
tasso di disoccupazione e variazioni delle passività del settore finanziario, unitamente ad altri indicatori relativi all’occupazione e alla disoccupazione). Se
uno Stato membro supera più soglie, la Commissione procede a un esame approfondito, ossia a un’ulteriore analisi economica volta a stabilire se esistano
o possano verificarsi squilibri macroeconomici e se gli squilibri esistenti siano
stati corretti; molto importanti sono le
Raccomandazioni preventive. Qualora, sulla base dei risultati emersi dall’esame approfondito, la Commissione rilevi l’esistenza di squilibri macroeconomici,
ne deve informare il Parlamento, il Consiglio e l’Eurogruppo. Il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione e conformemente alla procedura di cui
all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Queste raccomandazioni preventive formano parte delle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge a
ogni Stato membro nel luglio di ogni anno nel quadro del Semestre europeo; le
Raccomandazioni correttive nell’ambito della procedura per gli squilibri eccessivi (Excessive Imbalance Procedure — EIP) vengono effettuate qualora, sulla
base dell’esame approfondito, la Commissione ritenga che lo Stato membro in
questione presenti squilibri eccessivi, ne deve informare il Parlamento, il Consiglio, l’Eurogruppo, le competenti autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR). Su raccomandazione della Commissione,
il Consiglio può, in conformità dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, adottare una
raccomandazione che, stabilita l’esistenza di uno squilibrio eccessivo, sollecita
lo Stato membro interessato ad adottare misure correttive; poi vi sono i piani
d’azione correttivi che prevedono che lo Stato membro oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi deve presentare un piano d’azione correttivo
entro il termine indicato nella raccomandazione del Consiglio. Il Consiglio deve
valutare il piano d’azione entro due mesi dalla sua presentazione, sulla base di
una relazione della Commissione;
infine vi è una valutazione dell’azione correttiva. Sulla base di una relazione
della Commissione, il Consiglio deve stabilire se lo Stato membro interessato
ha adottato le misure correttive raccomandate. Qualora ritenga che lo Stato
membro non abbia preso tali misure, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotta una decisione con la quale constata l’inadem-
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pimento, congiuntamente a una raccomandazione che fissa nuovi termini per
l’adozione delle misure correttive; in conclusione vi è la possibilità di applicare sanzioni finanziarie agli Stati membri della zona euro che non si attengono
alle raccomandazioni formulate nell’ambito della EIP possono essere inflitte
sanzioni graduali, che vanno da un deposito fruttifero ad ammende annuali.
Il deposito fruttifero o l’ammenda dovrebbero equivalere allo 0,1% del PIL nazionale.
Criteri di convergenza: Tutti i paesi dell’UE sono parte dell’Unione econo-
mica e monetaria dell’Unione europea (UEM), un processo in 3 fasi. Il trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 140 e un protocollo allegato)
contiene norme sul passaggio alla terza fase dell’UEM, che avviene quando un
paese dell’UE adotta l’euro come moneta. Per adottare l’euro, un paese deve
soddisfare 4 criteri principali (criteri di convergenza):
1.non deve essere oggetto di una decisione del Consiglio che abbia rilevato un
disavanzo di bilancio eccessivo;
2.deve mostrare un alto grado di stabilità dei prezzi e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di 1 anno anteriormente all’esame, non superi
di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che hanno conseguito
i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;
3.deve avere un tasso d’interesse nominale medio a lungo termine che non
abbia ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei 3 paesi dell’UE che hanno
conseguito il migliore risultato in termini di stabilità dei prezzi;
4.deve rispettare i margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo dei
tassi di cambio senza gravi tensioni per almeno gli ultimi 2 anni prima dell’esame.
La conformità è verificata in base alle relazioni della Commissione e della Banca
centrale europea (BCE).
Compact for Growth and Jobs: Il patto per la crescita e l’occupazione con-
venuto dai capi di Stato o di governo in occasione del Consiglio europeo di
giugno, che costituisce parte integrante della risposta dell’Unione europea alla
crisi economica e finanziaria, completa e rafforza quanto già intrapreso per ripristinare la stabilità finanziaria e approfondire l’unione economica e monetaria. Gli effetti benefici di un’azione immediata e determinata per creare crescita
e occupazione e rilanciare l’economia europea si faranno sentire per decenni.
La Commissione ha presentato un gran numero di proposte a sostegno della
crescita nell’ambito del patto per la crescita e l’occupazione e opera in stretta
collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio perché siano adottate
e applicate rapidamente, in modo da accelerarne gli effetti positivi sull’econo-
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mia. Da giugno ad oggi vi sono stati sviluppi incoraggianti su determinati aspetti del patto per la crescita e l’occupazione, come l’incremento del capitale della
BEI attualmente in corso e i progressi relativi ai project bond pilota. Su altri
fronti, invece, i risultati sono stati deludenti e il forte impegno politico dei capi
di Stato o di governo e del Parlamento europeo non ha ancora determinato
un’intensificazione dei lavori tale da produrre rapidamente risultati tangibili.
La Commissione ha presentato un ambizioso pacchetto per l’occupazione, contenente misure chiave volte a favorire la creazione di posti di lavoro, ripristinare la dinamica del mercato occupazionale e rafforzare la governance a livello
di UE, e caldeggia un’accelerazione dei lavori sulla trasferibilità dei diritti pensionistici. A livello europeo, oltre alla riforma avviata per trasformare EURES
in una vera e propria piattaforma di assunzione e collocamento, la Commissione presenterà prossimamente una comunicazione sulla riorganizzazione
dell’istruzione e un pacchetto sull’occupazione giovanile, basato sull’iniziativa
“Opportunità per i giovani” e contenente proposte relative a una garanzia per
i giovani.
Macro Condizionalità: Il principio di condizionalità macroeconomica È pre-
visto dall’articolo 23 del Regolamento 1303-2013 sul principio di condizionalità
macroeconomica per i fondi strutturali e di investimento europei, tale Regolamento prevede un forte legame tra i fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) per il periodo 2014-2020 e il rispetto della governance economica dell’Ue,
con l’obiettivo di aumentare l’efficacia della spesa dell’Unione in un contesto
di ristrettezze di bilancio. In particolare, l’articolo 23 del Regolamento stabilisce che tutti i fondi SIE, non più solo il Fondo di Coesione, ma anche il FESR, il
FSE, il FEASR e il FEAMP, sono ora subordinati al rispetto delle procedure di
governance economica. Nel concreto, questo si traduce nella possibilità per
la Commissione europea di chiedere a uno Stato membro di riprogrammare
parte dei finanziamenti ottenuti, quando ciò è giustificato da sfide economiche e occupazionali, e di proporre una sospensione dei fondi Ue quando sono
raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica, ad
esempio in caso di procedure di infrazione per disavanzo economico eccessivo.
La commissione REGI vorrebbe quindi che ogni proposta di riprogrammazione
o di sospensione dei fondi venisse sottoposta a una valutazione preliminare,
ma chiede anche maggiore chiarezza sui requisiti per cui può scattare l’intervento dell’Esecutivo Ue, sull’impatto socio-economico di questi fondi a livello
di politica regionale e sul contributo che possono dare all’attuazione delle riforme negli Stati membri, anche in linea con le raccomandazioni per Paese della
Commissione.
L’articolo 23 del Regolamento n. 1303-2013 non può essere modificato o stralciato, ma si può lavorare perché l’applicazione sia equa, circoscrivendo i casi
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in cui la Commissione può chiedere la sospensione o la riprogrammazione dei
fondi strutturali e di investimento europei. Un approccio condiviso dagli eurodeputati della commissione REGI, che dovranno presentare gli emendamenti
al testo entro il 19 maggio, in vista del voto in programma per il mese di luglio.
Annual Growth Survey: L’analisi annuale della crescita dell’Unione europea
(UE) dà il via al semestre europeo, che è il ciclo annuale di coordinamento delle
politiche economiche e di bilancio dell’Unione. L’analisi annuale della crescita
stabilisce le priorità dell’UE per quanto riguarda la crescita e la creazione di posti di lavoro per l’anno successivo. L’analisi annuale della crescita è presentata
dalla Commissione alla fine dell’autunno e, dopo essere stata discussa in sede
di Consiglio e in Parlamento, rappresenta la base degli orientamenti dell’UE per
le politiche nazionali di crescita e occupazione, emessi a marzo dai capi di Stato
o di governo dell’Unione riuniti nel Consiglio europeo. L’analisi annuale della
crescita è pubblicata parallelamente alla bozza di relazione comune sull’occupazione, che analizza la situazione dell’occupazione nell’UE e il modo in cui i
paesi dell’Unione affrontano la questione, e alla relazione sul meccanismo di
allerta, che individua i potenziali squilibri economici per i quali è necessaria
un’azione politica.
2(c) - Politica Monetaria
Politica Monetaria: La politica monetaria riguarda le decisioni prese dalle
banche centrali per influenzare il costo e la disponibilità di moneta in un’economia. Nel caso della Banca centrale europea (BCE), l’obiettivo principale della
politica monetaria è mantenere la stabilità dei prezzi, che è definita come inflazione su base annuale inferiore ma prossima al 2% nel medio periodo (come
misurata dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato). Lo strumento di politica monetaria più importante della BCE è il controllo dei tassi d’interesse fondamentali. I cambiamenti dei tassi fondamentali si riflettono sui tassi d’interesse offerti dalle banche commerciali per il prestito o il deposito di denaro,
che influenzano la spesa dei consumatori e le decisioni di investimento delle
aziende. Se i normali canali per attuare la politica monetaria sono interrotti, le
banche centrali (compresa la BCE) possono anche adottare misure di politica
monetaria straordinarie, come programmi di acquisto di titoli, per ripristinare il
corretto funzionamento della politica monetaria.
Eurozona: Viene informalmente detta zona euro ed È l’insieme degli stati
membri dell’Unione europea che adottano l’euro come valuta ufficiale ovvero formano l’Unione economica e monetaria dell’Unione europea. Le politiche
monetarie dell’eurozona sono regolate esclusivamente dalla Banca centrale
europea. L’armonizzazione delle politiche economiche e fiscali dell’area euro è
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agevolata dalle periodiche riunioni dell’Eurogruppo, organismo composto dai
Ministri dell’economia e delle finanze degli Stati aderenti alla valuta comune
che tradizionalmente precede i vertici dell’Ecofin. Al 2015, la zona è composta
da diciannove stati membri questi sono: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania, Austria, Lettonia, Grecia, Cipro,
Malta, Estonia, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Slovenia.
Quantitative easing: Con questo termine si designa una delle modalità con
cui avviene la creazione di moneta da parte di una banca centrale e la sua iniezione, con operazioni di mercato aperto, nel sistema finanziario ed economico.
In caso di ricorso a tale modalità, la banca centrale acquista, per una predeterminata e annunciata quantità di denaro, attività finanziarie dalle banche del
sistema (azioni o titoli, anche tossici), con effetti positivi sulla struttura di bilancio di queste ultime. Convenzionalmente, invece, il controllo della base monetaria avviene con la vendita o acquisto di titoli governativi, in apposite aste.
È tradizionalmente classificato dagli economisti come una politica monetaria
ultra-espansiva.
Eurobond: Gli eurobond (o anche stability bond) nel contesto della crisi dei
debiti sovrani nell’area monetaria euro (a partire dall’estate 2011) sono un ipotetico meccanismo solidale di distribuzione dei debiti a livello europeo attraverso la creazione di obbligazioni del debito pubblico dei Paesi facenti parte
dell’eurozona, da emettersi a cura di un’apposita agenzia dell’Unione europea,
la cui solvibilità sia garantita congiuntamente dagli stessi Paesi dell’eurozona.
La prospettiva della creazione di Eurobond è stata accolta con reazioni diverse
dai governi degli Stati dell’area euro: gli atteggiamenti spaziano dall’appoggio
entusiastico allo scetticismo, fino ad arrivare alla netta avversione. La soluzione ai pericoli legati all’azzardo morale potrebbe consistere nella riforma delle
legislazioni nazionali dei paesi più indebitati, per l’uniformazione delle politiche
fiscali e di bilancio su standard più rigorosi, che allontanino il pericolo di condotte eccessivamente rilassate. Quest’ultima istanza, l’uniformazione e l’integrazione delle legislazioni fiscali degli stati membri, introduce però una nuova
difficoltà politica, dal momento che comporterebbe, per tutti gli stati membri,
la rinuncia a una fetta consistente della sovranità nazionale, con la compressione del potere impositivo, che è una delle prerogative del potere statale.
La prospettiva degli Eurobond incontra inoltre alcune difficoltà oggettive, dal
momento che essa potrebbe richiedere una riforma dei Trattati europei e dei
ruoli e compiti e affidati per via statutaria alla Banca centrale europea e, se
posto come condizione da alcuni stati membri, anche le già citate riforme per
l’uniformazione degli standard di rigore delle politiche fiscali nazionali, tutte
novità che richiederebbero la ratifica unanime degli stati membri, un meccanismo necessario, ma la cui messa in atto comporta necessariamente tempi non
immediati.
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2(d) - Unione Bancaria
Unione Bancaria: L’obiettivo dell’unione bancaria è quello di interrompere il
legame tra banche e budget nazionali. Consiste nell’assoggettare le banche ad
una stessa supervisione europea e i fondi raccolti a livello europeo per sostenere le banche in difficoltà, in questo modo la pressione esercitata dai mercati sugli Stati membri risulta meno forte. Agevolando così l’abbassamento del
debito. L’unione è costituita da tre elementi principali: una singola banca di
supervisione, la gestione di una banca comune in caso di crisi, un sistema di
protezione dei risparmi dei cittadini.
Meccanismo di Risoluzione Unico (SRM): Nel marzo 2014 Parlamento e
Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla realizzazione del secondo pilastro dell’Unione bancaria, il Meccanismo di risoluzione unico (MRU). La
principale finalità di tale meccanismo è assicurare nell’Unione bancaria una gestione efficiente di eventuali fallimenti bancari futuri, con un costo minimo per
il contribuente e per l’economia reale. L’ambito di azione del MRU ricalca quello del MVU, il che significa che la decisione ultima sull’avvio della procedura di
risoluzione di una banca spetta a un’autorità centrale, il Comitato di risoluzione
unico, mentre dal punto di vista operativo la decisione è attuata in cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il Comitato di risoluzione unico ha
iniziato la sua attività come agenzia indipendente dell’Unione il 1° gennaio 2015
e diverrà pienamente operativo dal gennaio 2016.
Il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi per l’Unione Bancaria, completerebbe il Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM). Nel caso in cui, malgrado la
vigilanza rafforzata, una banca soggetta al Meccanismo di Vigilanza Unico dovesse trovarsi in gravi difficoltà, il Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi
permetterebbe di gestire la sua crisi in modo efficiente, riducendo al minimo i
costi per i contribuenti e l’economia reale. Il Meccanismo unico di risoluzione
(SRM) riguarderà le banche aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)
e prevede un accentramento della facoltà di decidere circa il salvataggio o il
fallimento di una banca sotto la supervisione della BCE. L’efficacia di questo
meccanismo è garantita dalla creazione di un fondo ad hoc, il Single Resolution Fund-SRF. Inoltre, un comitato formato da rappresentanti delle autorità
nazionali, il Single Resolution Board che opera sotto la direttiva della BCE, ha il
compito di controllare la normale esecuzione delle manovre di salvataggio o di
un eventuale fallimento di una banca.
Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM): Il meccanismo di vigilanza unico
(SSM) è un pilastro fondamentale dell’unione bancaria - è un sistema a livello
dell’UE di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nella zona euro e negli Stati
membri dell’UE non appartenenti alla zona euro che scelgono di aderirvi. Ha lo
scopo di garantire una vigilanza rafforzata del settore bancario europeo.
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I compiti principali sono: vigilare sulla conformità degli enti creditizi ai requisiti
prudenziali; individuare carenze in fase precoce; assicurare che si intervenga
per superare tali carenze al fine di evitare che la situazione si trasformi in una
minaccia per la stabilità finanziaria globale.
La vigilanza è effettuata attraverso un’architettura integrata che riunisce
un’autorità sopranazionale, la Banca centrale europea , e le autorità nazionali
di vigilanza, operanti in stretta cooperazione conformemente a un insieme unico di norme e requisiti rigorosi.
Le attività del meccanismo di vigilanza unico poggiano anche su un altro pilastro dell’unione bancaria, il meccanismo di risoluzione unico, che è composto
da un’autorità di risoluzione unica (il Comitato) e da un Fondo di risoluzione
unico per contribuire alla risoluzione delle banche in dissesto. Il meccanismo di
vigilanza unico è composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità
nazionali di vigilanza degli Stati membri dell’UE partecipanti.
Single Rulebook: Il single rulebook è l’insieme di norme prudenziali che rego-
lano l’attività delle banche dell’Unione europea. Tali regole stabiliscono, inter
alia, i requisiti patrimoniali richiesti alle banche per esercitare la propria attività,
regole a garanzia dei risparmiatori, e infine misure per la prevenzione e la gestione delle crisi bancarie.
Proposta di regolamento per la creazione di un sistema europeo di
assicurazione dei depositi: Il sistema europeo di assicurazione dei deposi-
ti è finalizzato a proteggere i depositi bancari nella zona euro in caso di crisi
economiche. Tale sistema sarà sviluppato negli anni attraverso tre fasi (per un
periodo complessivo che va dal 2017 al 2024) che vedranno spostare la protezione dei depositi da un livello nazionale a un livello europeo. Pertanto con
questa proposta la Commissione metterebbe sullo stesso piano tutti i depositi
bancari della zona euro, senza prendere in considerazione le diverse situazioni
economiche dei diversi Stati Membri.
Attualmente i depositi al di sotto dei 100.000 euro sono già garantiti a livello
nazionale dal sistema di garanzia dei depositi. Tuttavia questi sistemi di garanzia nazionali sono vulnerabili a crisi economiche locali. Attraverso questo nuovo sistema di assicurazione, la protezione sarà affidata a un organo europeo (il
comitato unico di risoluzione) che utilizzerà un fondo europeo (Fondo europeo
per l’assicurazione dei depositi).
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3 - Politica di concorrenza
La politica di concorrenza: La Commissione europea e le autorità nazionali
di concorrenza cooperano tra di loro e vegliano al rispetto delle norme dell’UE
sulla concorrenza per garantire che le imprese competano in modo leale e in
condizioni di parità nel mercato interno europeo. Ciò stimola lo spirito imprenditoriale e l’efficienza, crea una scelta più ampia per i consumatori e contribuisce a ridurre i prezzi e migliorare la qualità. Per questi motivi l’UE punisce i comportamenti anticoncorrenziali, controlla le concentrazioni di imprese e gli aiuti
di Stato e incoraggia la liberalizzazione. Le norme europee sulla concorrenza
(artt. da 101 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea - TFUE)
si articolano intorno a 5 assi principali: il divieto degli accordi e pratiche commerciali anticoncorrenziali e degli abusi di posizione dominante suscettibili di
ostacolare la concorrenza in seno al mercato comune (norme antitrust); il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione, che presentano una dimensione europea, in modo da garantire che le maggiori dimensioni della proposta operazione di concentrazione nel mercato europeo non comportino una
limitazione della concorrenza; il controllo degli aiuti concessi dai paesi dell’UE
che minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o certe
produzioni; l’apertura alla concorrenza di settori precedentemente controllati
dai monopoli pubblici come i mercati delle telecomunicazioni, dei trasporti o
dell’energia; la cooperazione con autorità di concorrenza esterne all’UE.
Aiuti di stato: Consiste nell’intervento di un’autorità pubblica (a livello nazio-
nale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un’impresa che beneficia di un tale
aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Ai sensi dell’articolo 107 del TFUE, sono vietati gli aiuti concessi in modo selettivo da parte dei
paesi dell’Unione Europea (UE), ovvero tramite risorse statali e che possono
ostacolare gli scambi fra i paesi dell’UE ovvero ostacolare la concorrenza. Gli
aiuti di stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati
da obiettivi d’interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più
svantaggiate, ai servizi d’interesse economico generale, alla promozione delle
attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell’ambiente, alla formazione, all’occupazione e alla cultura. I paesi dell’UE
devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad
eccezione di alcuni casi specifici. Ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi
dell’UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.
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4 - Fiscalità europea
Tax rulings: Il tax ruling è una sorta di preventivo che gli Stati fanno alle azien-
de in cui calcolano il loro reddito imponibile, al momento ogni Stato membro
ne ha una diversa, e così sfruttando la complessità delle norme fiscali e la mancanza di cooperazione tra gli Stati membri alcune multinazionali spostano i
profitti nelle loro filiali nazionali in cui sono tassati meno, minimizzando così
il pagamento delle tasse sugli utili. Il tutto con la complicità di alcuni Paesi che
favoriscono la cosa pur di attirare queste grandi aziende sul proprio territorio.
Il pacchetto sulla trasparenza fiscale mira a garantire che gli Stati membri dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per proteggere le loro basi
imponibili ed individuare le aziende che cercano di evitare di pagare la loro giusta quota di tasse.
Da qui la decisione della Commissione Ue di eliminare i margini di discrezionalità e interpretazione su quali informazioni devono essere scambiate. Gli Stati
membri dovranno ora condividere automaticamente le informazioni sulle loro
decisioni fiscali. Ogni tre mesi le autorità fiscali nazionali dovranno inviare una
breve relazione a tutti gli altri Stati sulle decisioni fiscali transfrontalieri che
hanno emesso. In questo modo i governi potranno richiedere informazioni più
dettagliate su una particolare decisione. Il pacchetto ora sarà posto all’attenzione di Parlamento e Consiglio Ue, con gli Stati membri chiamati a trovare
un accordo entro la fine dell’anno, così da permetterne l’entrata in vigore dal
primo gennaio 2016.
Dumping fiscale: Con il termine inglese dumping si indica una procedura di
vendita di un bene o servizio su di un mercato estero a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita o produzione del medesimo prodotto sul mercato di
origine per conquistare un nuovo mercato. Per dumping fiscale si intende il ribasso di aliquote e pressione per attrarre contribuenti da altre parti del mondo
per trarne comunque guadagni supplementari sul fronte delle imposte dirette
e sui loro consumi in loco. Per alcuni la concorrenza fiscale va a vantaggio di
imprese e contribuenti che possono scegliere dove farsi tassare; altri ritengono
il fenomeno, oltre certi livelli, distorsivo della concorrenza e un freno alla ridistribuzione dei redditi da parte dello Stato.
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5 - Il bilancio europeo e i bilanci nazionali
Bilancio Europeo: Tutte le entrate e le spese dell’Unione europea (UE) sono
iscritte nel suo bilancio sulla base di previsioni annuali. Tali previsioni devono
essere in linea con il quadro finanziario pluriennale (QFP), il piano di spesa a
medio termine dell’UE, come previsto dal trattato di Lisbona (articolo 312 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea). L’ultimo QFP riguarda il periodo 2014-2020.
Il bilancio è finanziato dalle «risorse proprie» dell’UE (vale a dire una percentuale del reddito nazionale lordo di ciascun paese dell’UE e una parte dei loro
introiti da IVA, dazi doganali e altre imposte).
Ogni anno, la Commissione europea presenta un progetto preliminare di bilancio al Consiglio e al Parlamento europeo, che condividono l’autorità di bilancio.
Il Consiglio deve adottare un parere sul progetto di bilancio entro il 1° ottobre
dell’anno che precede quello per il quale il bilancio è stato proposto. Se il Parlamento approva il parere del Consiglio, il bilancio è da ritenersi adottato.
Se invece il Parlamento europeo adotta emendamenti al parere del Consiglio, è
necessario convocare il comitato di conciliazione per raggiungere un accordo.
Spetta al presidente del Parlamento constatare che il bilancio è definitivamente adottato.
Quadro finanziario pluriennale: Il quadro finanziario pluriennale (QFP)
dell’UE, il più recente dei quali è in vigore per il periodo 2014-2020, stabilisce gli
importi annuali che possono essere spesi nell’ambito dei diversi settori politici.
Il QFP garantisce che la spesa dell’UE resti prevedibile e allo stesso tempo rimanga al di sotto dei limiti concordati. Esso permette all’UE di pianificare a
medio termine piuttosto che di anno in anno, traducendosi in politiche più efficaci. Questo è importante non solo per l’UE, ma anche per i beneficiari dei
suoi finanziamenti. Il QFP è sia un’espressione delle priorità politiche dell’UE
che uno strumento di pianificazione di bilancio. Il bilancio annuale dell’UE deve
rispettare i massimali concordati nel QFP. Il QFP è proposto dalla Commissione
europea e quindi discusso dal Consiglio e dal Parlamento europeo (PE). Per
l’adozione del piano sono richiesti il consenso del PE e l’unanimità in seno al
Consiglio.
Deficit, surplus commerciale: La Bilancia Commerciale rappresenta la diffe-
renza di valore tra le esportazioni e le importazioni di merci (ma non di servizi)
ed è un importante market mover forex. Il dato sulla bilancia commerciale viene rilasciato in genere dalle Banche Centrali o dai Ministeri del Tesoro ed è uno
dei componenti della Bilancia dei Pagamenti.
La bilancia commerciale può essere in attivo (surplus), quando il valore delle
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esportazioni supera quello delle importazioni o, viceversa, in passivo (deficit),
quando il valore delle importazioni supera quello delle esportazioni.
Ne consegue che il surplus indica l’ingresso di capitale monetario, mentre il
deficit indica l’uscita del capitale. Dunque, più crescono le esportazioni di un
paese, più aumenterà la domanda di valuta.
Infatti, in qualità di market mover, la Bilancia Commerciale tende ad avere effetto particolarmente rialzista sulla valuta di riferimento quando viene riportata con un valore che supera le aspettative degli analisti.
Deficit, surplus bilancia dei pagamenti: La Bilancia dei Pagamenti è uno
dei due più importanti strumenti di misurazione del commercio estero di un
paese e rappresenta la differenza di valore tra le importazioni e le esportazioni
di: beni, servizi, flussi di capitale e trasferimenti unilaterali durante il periodo
precedente. La Bilancia dei pagamenti si divide in due conti principali: bilancia
commerciale e conto capitale. La prima, riguarda il commercio e le esportazioni, mentre il secondo si riferisce agli acquisti e alle vendite di attività finanziarie
e reali, come obbligazioni, azioni o immobili.
La bilancia dei pagamenti, come quella commerciale, è un market mover piuttosto “impattante” perché direttamente collegata alla domanda di valuta; il
surplus, infatti indica la presenza di un numero maggiore di compratori stranieri in cerca di valuta.
Pnl: Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) è il valore monetario di tutti i beni e ser-
vizi finali prodotti da fattori posseduti da cittadini di una determinata nazione
in un determinato periodo di tempo. Il PNL si ottiene dal PIL (Prodotto Interno
Lordo) aggiungendovi il reddito percepito da soggetti residenti nel paese per
investimenti all’estero e sottraendovi il reddito percepito nel paese da soggetti
non residenti.
Il PNL si differenzia dal PIL in quanto si tratta di un aggregato nazionale e non
interno. Ciò significa che sono prese in considerazione le attività delle imprese
nazionali che operano fuori dal paese (per quanto riguarda l’ammontare di redditi che queste imprese o i loro dipendenti versano nel paese), mentre non è contabilizzata l’attività delle imprese straniere che operano sul territorio interno (almeno per la parte di questa attività che genera versamenti di reddito all’estero).
Pil: In macroeconomia il prodotto interno lordo (PIL) è il valore monetario
totale dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori economici
residenti e non per il periodo di tempo, generalmente un anno, e destinati al
consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici, alle esportazioni nette (esportazioni totali meno importazioni totali). Non viene quindi
conteggiata la produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi.
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Regolamenti e Direttive
• Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che
istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione).
• Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.
• Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
• Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
novembre 2011 relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio
nella zona euro.
• Regolamento (UE) n. 1175/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 16
novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del consiglio per
il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché́ della
sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.
• Regolamento (UE) n. 1177/2011 del consiglio dell’8 novembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle
modalità̀ di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
• Direttiva 2011/85/UE del consiglio dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti
per i quadri di bilancio degli stati membri.
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio.
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Andrea Cozzolino è eurodeputato Pd eletto per la prima volta il 7 giugno del 2009 nella circoscrizione Sud.
È nato a Napoli il 3 agosto del 1962. È stato Vice Capo
delegazione del Pd durante la legislatura 2009-2014.
Successivamente, rieletto diventa Vice Presidente della Commissione per lo Sviluppo regionale del
Parlamento europeo. È anche membro titolare della
Commissione per le petizioni, della Delegazione per
le relazioni con i paesi del Mashreq e della delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il
Mediterraneo. Inoltre è membro sostituto della Commissione per i problemi
economici e monetari e dell’Assemblea parlamentare paritetica Acp-Ue.
Il suo impegno è stato rivolto, sin dall’inizio del mandato, alla regolamentazione e alla gestione dei fondi strutturali, con particolare attenzione al loro corretto utilizzo sui territori e alla capacità di generare valore aggiunto in termini
di sviluppo e occupazione. Nella legislatura presente, il focus si è concentrato
sull’attuazione di una reale agenda urbana, che garantisca uno sviluppo delle
aree urbane in linea con gli obiettivi della strategia Europa2020, attraverso un
utilizzo funzionale dei fondi europei e una migliore regolamentazione, che eviti
eccessi di burocratizzazione.
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