138 BIF | III. IL MERCATO DEI FARMACI EQUIVALENTI IN ITALIA. LE PROSPETTIVE DEL SSN, DELLE REGIONI, DELLE INDUSTRIE equivalente; introdurre la ricetta informatizzata obbligatoria; modificare la norma sulla sostituibilità con incentivi per i farmacisti che ne rendano conveniente la dispensazione rispetto al brand. 2. Problema: la riduzione del prezzo del medicinale brand al livello del prezzo del medicinale equivalente, anche prima della sua effettiva commercializzazione, impedisce al generico di svilupparsi poiché, dopo almeno vent’anni di monopolio brevettuale, la forza del brand è schiacciante. Soltanto la permanenza di un differenziale di prezzo tra originatore e farmaco generico corrispondente permette di sbloccare il monopolio delle aziende brand sulla singola molecola. È chiaro quindi che, se questo differenziale di prezzo non sussiste, la successiva attività di marketing delle aziende originatrici diventa lo strumento in grado di influenzare considerevolmente il corso delle prescrizioni della medicina generale, permettendo il permanere di posizioni dominanti. Proposte: disincentivare la riduzione del prezzo del prodotto brand attraverso politiche di incentivazione sui prescrittori e i dispensatori atte a promuovere l’utilizzo del farmaco equivalente. 3. Problema: la sostituzione in farmacia del medicinale brand prescritto con l’equivalente avviene solo grazie a politiche di sconto operate dalle aziende genericiste nei confronti di farmacisti e distributori (peso del fenomeno: distribuzione intermedia 70% – farmacie 30%). Proposte: definire un margine a favore del farmacista che sia identico, in valore assoluto, per il prodotto brand e per l’equivalente. Al fine di incentivare lo sviluppo del farmaco equivalente nel nostro Paese, allineandolo alla media europea, è necessario definire una percentuale di extrasconto temporale e decrescente nel tempo (3 anni) applicabile al farmacista dalle industrie produttrici di farmaci equivalenti. Con la stessa cadenza temporale relativa agli extrasconti, potrebbe essere introdotto un meccanismo di riduzione dei prezzi di rimborso del Servizio Sanitario Nazionale fino al raggiungimento di quote di mercato stabilite per il farmaco equivalente nei tre anni di riferimento. 4. Problema: oltre l’80% delle gare è vinta da aziende brand, grazie a pratiche di dumping (una volta ottenuta la fornitura ospedaliera l’azienda si garantisce la continuità sul territorio, dove il medicinale ha prezzo pieno, grazie alle prescrizioni in dimissione ospedaliera o da poliambulatori specialistici). Proposte: aumentare la vigilanza sulle procedure di gara e privilegiare la prescrizione per principio attivo per garantire continuità nella prescrizione territoriale ed ottenere un risparmio maggiore nel lungo periodo. Giorgio Foresti Presidente Assogenerici BIF XV N. 3 2008 | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO Farmaci equivalenti: il punto di vista dell’industria degli originatori G li equivalenti, è questo il nome che è stato opportunamente deciso di dare a tutti quei prodotti registrati dopo la scadenza brevettuale del prodotto di riferimento e rispetto al quale sono stati considerati essenzialmente simili, hanno una importante funzione nel settore del farmaco, in particolare perché servono a liberare risorse per i nuovi prodotti frutto della ricerca. Pur trattandosi di un mercato aperto alla concorrenza, questo degli equivalenti, nell’interesse del cittadino e dello Stato, non può peraltro essere un mercato senza regole. Già oggi non è corretto dire che il risparmio su questa parte di mercato che fa capo ai prodotti senza brevetto è merito dell’arrivo nel nostro Paese del farmaco generico. Il risparmio che lo Stato oggi ottiene è frutto della decisione presa dal legislatore, appunto stabilendo regole: • imporre a tutti i farmaci registrati con procedura semplificata e a brevetto scaduto un prezzo inferiore di almeno il 20% rispetto al prezzo del prodotto di riferimento; • rimborsare per prodotti essenzialmente simili il prezzo più basso, facendo pagare al paziente l’eventuale differenza rispetto a quest’ultimo. La competizione tra le aziende ha ovviamente fatto il resto, ma lo avrebbe fatto anche se queste regole fossero state fissate ben prima dell’avvento nel nostro Paese dei generici e cioè attraverso quelli che in passato sono stati chiamati prodotti copia. Dopo alcuni anni di funzionamento del mercato con queste regole si deve prendere atto di alcune criticità del sistema attuale che è necessario risolvere aggiornando queste ultime o stabilendone di nuove. Quelli che seguono sono gli aspetti più importanti sui quali è necessario intervenire. • Definire le liste di trasparenza e calcolare il prezzo di riferimento tenendo conto sempre di più della necessità di una continuità sul mercato di forniture BIF | III. IL MERCATO DEI FARMACI EQUIVALENTI IN ITALIA. LE PROSPETTIVE DEL SSN, DELLE REGIONI, DELLE INDUSTRIE sufficienti di prodotto senza quota a carico del cittadino (no per esempio alla partecipazione a queste regole dei prodotti di importazione parallela). • Permettere la sostituibilità della prescrizione medica il meno possibile (valore della continuità terapeutica) e solo se esiste, oltre che l’accettazione, anche l’interesse economico da parte del cittadino (nessuna sostituzione a parità di prezzo). • Mantenere, per tutti i prodotti farmaceutici rimborsati, lo sconto di legge in farmacia, prevedendo un “riconoscimento del servizio” al farmacista da parte dell’azienda che porta sul mercato un prodotto al prezzo di riferimento, con l’obiettivo che il farmacista lo possa utilizzare come proposta alternativa a un prodotto prescritto a prezzo più alto. • Prevedere, allo scopo di evitare che prodotti a base di principi attivi terapeuticamente validi, a causa di un eccesso di pressione sul loro prezzo, rischino di uscire dal mercato, che dopo un certo lasso di tempo dall’immissione in commercio del primo equivalente il prezzo di riferimento non sia più calcolato sul prezzo più basso bensì con sistemi che tengano conto di più di un prezzo. Emilio Stefanelli Vice Presidente, Farmindustria Trasparenza sulle scadenze delle coperture brevettuali: una esperienza pilota in Europa Introduzione I Certificati Complementari di Protezione (CCP) riguardano i brevetti per invenzione industriale concessi per prodotti medicinali o fitosanitari, e proteggono tali prodotti per un periodo aggiuntivo immediatamente successivo alla scadenza dei brevetti, 20 anni dalla richiesta del brevetto stesso, al fine di permettere il recupero del periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data di concessione dell’ Autorizzazione di Immissione in Commercio (AIC). Il CCP è stato istituito in Italia con la Legge n. 349 del 19 ottobre 1991 che ha disciplinato la concessione della protezione complementare fino all’entrata in vigore del Regolamento Comunitario n. 1768 del 18 giugno 1992 che, dal 1 gennaio 1993, ha disciplinato la materia istituendo il Supplementary Protection Certificate (SPC). Le durate dei CCP rilasciati nel territorio nazionale, quindi, differiscono, anche in modo rilevante, in rapporto alla normativa che ne ha determinato la concessione. Infatti, i CCP rilasciati sulla base della normativa nazionale conferivano una durata massima pari a 18 anni, calcolati a partire dalla scadenza del brevetto di riferimento, mentre per gli SPC la durata massima conferibile è pari a 5 anni calcolati dopo un abbattimento iniziale di 5 anni del periodo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e la data di concessione dell’AIC. Attualmente, pertanto, convivono certificati di protezione complementare caratterizzati da durate molto differenziate: gli oltre 400 CCP rilasciati sulla base della citata legge nazionale hanno una durata di gran lunga superiore rispetto a quella che avrebbero ottenuta se fossero stati rilasciati con Regolamento Comunitario. La Legge n. 112 del 15 giugno 2002, che ha convertito in legge il Decreto Legge n. 63 del 15 aprile 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti anche in materia di razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, aveva, tra l’altro, introdotto con l’art. 3, comma 8 (ora art. 61, comma 4 del Codice della Proprietà industriale) una progressiva riduzione della durata dei CCP nazionali fino all’allineamento alla durata concedibile sulla base del Regolamen- AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | BIF XV N. 3 2008 139