Formazione magistrati. Vendita beni di consumo

VENDITA DEI BENI DI CONSUMO: LE GARANZIE AD ESSA CONNESSE Prof. Tommaso Febbrajo Università degli studi di Macerata Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 1
VENDITA: DUE REGIMI NORMATIVI
IL CONTRATTO DI VENDITA E’ SOGGETTO A
DUE REGIMI NORMATIVI:
I) VENDITA ORDINARIA (artt. 1470 ss. c.c.)
II) VENDITA DI BENI DI CONSUMO (artt. 128 – 135 codice del
consumo)
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 2
VENDITA: DUE REGIMI NORMATIVI
Vendita ordinaria
Vendita beni di
consumo
Termine denuncia
vizio
8 giorni
(art. 1495 c.c.)
2 mesi
(art.132 cod. cons.)
Termine di
prescrizione azione
I anno
(art. 1495 c.c.)
II anni
(art. 132 cod. cons.)
Diritti del compratore
Riduzione del prezzo
o risoluzione
(art. 1492 c.c.)
a)  Riparazione o
sostituzione
b)  Riduzione del
prezzo o
risoluzione
(art. 130 cod. cons.)
Responsabilità
per “vizi”
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 3
RAPPORTI TRA VENDITA DI DIRITTO COMUNE E VENDITA DI CONSUMO
Art. 135 cod. cons.:
- Le disposizioni del codice del consumo non escludono né
limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico
- Per quanto non espressamente previsto dal cod. cons. si
applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di
vendita (p. es. risarcimento del danno, art. 1494 c.c., invalidità,
ecc.).
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 4
VENDITA DI BENI DI CONSUMO: origine della disciplina
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio
1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,
pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 171 del 7/7/1999.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 " Attuazione della direttiva
1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, che ha novellato il
codice civile introducendo gli articoli da 1519-bis a 1519–nonies.
Codice del consumo
(D. Lgs. 6/9/2005, n. 206, artt. 128 – 135)
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 5
AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)
La disciplina della vendita di beni di consumo ha un ambito di applicazione limitato sotto tre proLili: -­‐  In relazione alla tipologia di contratto -­‐  In relazione ai soggetti che stipulano il contratto -­‐  In relazione al bene oggetto del contratto Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 6
AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)
AMBITO DI APPLICAZIONE I) In relazione alla tipologia di contratto Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 7
AMBITO APPLICATIVO: tipologia di contratto La nuova disciplina si applica ai a)  contratti di vendita b)  agli altri contratti equiparati: · contratti di permuta (no riduzione del prezzo) · contratti di somministrazione (no energia elettrica, gas e acqua, art. 128, comma 2, lett. b, nn. 2 e 3 a meno che non confezionati) · contratti d'appalto · contratti di opera (fornitura di cose) · tutti gli altri contratti, comunque, Linalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 8
AMBITO APPLICATIVO: tipologia di contratto
I contratti menzionati producono una FORNITURA (TRASLATIVA) DI UN BENE AD UN CONSUMATORE Restano esclusi dall'ambito di applicazione i contratti in cui non si veriVichi il trasferimento della proprietà, come: la locazione, il comodato, il leasing, mera esecuzione di manutenzione o di riparazione, etc. Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 9
AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)
AMBITO DI APPLICAZIONE II) In relazione al bene oggetto del contratto Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 10
AMBITO APPLICATIVO: in base al bene oggetto del contratto (art. 128 cod.
cons.)
La nuova disciplina si applica ai beni di consumo. Si deVinisce bene di consumo qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Rientrano in questa deLinizione: a)  Beni Fungibili ed infungibili b)  Beni Generici o speciLici c)  Beni Esistenti o futuri d)  Beni Iscritti in pubblici registri e)  Animali vivi f)  Beni usati g)  Universalità di mobili h)  Software Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 11
AMBITO APPLICATIVO: AMBITO APPLICATIVO: in base al bene oggetto del
contratto (art. 128 cod. cons.)
La nuova disciplina si applica ai beni di consumo. Si deVinisce bene di consumo qualsiasi bene mobile, anche da assemblare. Non rientrano in questa deLinizione: a)  Servizi b)  Beni immobili c)  Beni immateriali (diritti sulle opere di ingegno o sulle invenzioni industriali) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 12
AMBITO APPLICATIVO: AMBITO APPLICATIVO: in base al bene oggetto del
contratto (art. 128 cod. cons.)
Sono esplicitamente esclusi: 1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2. i contratti di somministrazione di acqua, gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata (es. bottiglie o bombole); 3. l’energia elettrica. Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 13
AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)
AMBITO DI APPLICAZIONE III) In relazione ai soggetti che stipulano il contratto Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 14
AMBITO SOGGETTIVO: in base ai soggetti che stipulano il contratto
(art. 128 cod. cons.)
La disciplina si applica solo ai contratti stipulati tra un CONSUMATORE ed un VENDITORE. Per consumatore si intende: persona )isica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoria o professionale eventualmente svolta. Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 15
AMBITO SOGGETTIVO: in base ai soggetti che stipulano il contratto
(art. 128 cod. cons.)
CONSUMATORE SOLO PERSONA FISICA Non sono "consumatori": -­‐ Le persone giuridiche -­‐ Gli enti diversi dalle persone Visiche (anche se no proVit: associazioni, fondazioni, comitati); Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 16
AMBITO SOGGETTIVO: in base ai soggetti che stipulano il contratto
(art. 128 cod. cons.)
CONSUMATORE SOLO chi agisce PER SCOPI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: È consumatore: -­‐ solo chi agisce per il sodd. di un bisogno della sfera privata, personale o familiare. Non è consumatore: -­‐  chi agisce per uno scopo anche solo connesso all’attività professionale -­‐  Chi acquista per scopo “promiscuo” (a meno che lo scopo prof. non sia assolutamente marginale) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 17
AMBITO SOGGETTIVO in base ai soggetti che stipulano il contratto
(art. 128 cod. cons.)
-­‐ L’ACCERTAMENTO DELLO SCOPO DELL’AGIRE DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI CRITERI ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVI -­‐ NO INDAGINE PSICOLOGICA -­‐  Modalità della negoziazione (sconti per profess.) -­‐  Circostanze di tempo e di luogo (Viera per profess.) -­‐  Condizioni di pagamento (l'uso della fattura con l'indicazione della partita IVA) -­‐  Tipologia di bene rispetto all’attività svolta Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 18
AMBITO SOGGETTIVO in base ai soggetti che stipulano il contratto
(art. 128 cod. cons.)
VENDITORE qualsiasi persona Visica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 19
AMBITO SOGGETTIVO in base ai soggetti che stipulano il contratto
(art. 128 cod. cons.)
AMBITO DI APPLICAZIONE VENDITA DI BENI DI CONSUMO (art. 128 ss.cod. cons.) •  VENDITORE – CONSUMATORE (b2c) VENDITA ORDINARIA (art. 1470 ss. c.c.) •  CONSUMATORE – CONSUMATORE (c2c) •  VENDITORE – VENDITORE (b2b) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 20
AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)
“IL VENDITORE HA L’OBBLIGO DI CONSEGNARE AL CONSUMATORE BENI CONFORMI AL CONTRATTO DI VENDITA” (c.d. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’ ART. 129 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 21
CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)
Il bene di consumo per essere “conforme al contratto” deve: 1)  Avere le caratteristiche proprie del tipo di bene cui appartiene e pertanto deve essere: •  I d o n e o a l l ’ u s o a l q u a l e s e r v o n o abitualmente beni dello stesso tipo (lett. a) •  Dotato delle qualità abituali di un bene dello stesso tipo (lett. c) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 22
CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)
Il bene di consumo per essere “conforme al contratto” deve: 2) Avere le caratteristiche speciLicamente pattuite e pertanto deve essere: •  Conforme alla descrizione fatta dal venditore e provvisto delle qualità del campione o modello, della etichettatura e della pubblicità commerciale (lett. b) •  I don eo a l l ’ u s o p a r t i c o l a r e v o l u t o d a l consumatore e portato a conosc. del vend. (lett. d) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 23
CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)
Il bene di consumo per essere “conforme al contratto” deve essere: 3) Perfettamente installato (se il contratto prevede l’obbligo di installazione) 4) Provvisto di adeguate istruzioni di installazione (se il bene è concepito per essere installato dal consumatore) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 24
CONFORMITA’ AL CONTRATTO (art. 129 cod. cons.)
Vendita ordinaria Vendita di beni di consumo Garanzia dai vizi, mancanza di qualità, di buon funzionamento (se prevista) Obbligo di consegnare beni conformi al contratto (garanzia legale di conformità) Vizio: imperfezione materiale che rende la cosa inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuisca il valore Mancanza di qualità: assenza delle qualità promesse o essenziali all’uso cui è destinata Di buon funzionamento (art. 1512 c.c), Per escludere il “difetto di conformità”, il bene: deve presentare tutte le caratteristiche abituali, quelle richieste dal consumatore ed accettate dal venditore ovvero le caratteristiche prospettate dal venditore o dal produttore o suo rappresentante. Esso, inoltre, deve essere correttamente installato” Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 25
AMBITO APPLICATIVO (art. 128 cod. cons.)
“IL VENDITORE E’ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE PER QUALSIASI DIFETTO DI CONFORMITA’ ESISTENTE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL BENE” (ART. 130 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 26
CONFORMITA’ AL CONTRATTO: esclusioni (art. 129 cod. cons.)
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore, in caso di
difetto di conformità:
-  esistente al momento della consegna del bene
-  e che si manifesti nell'arco dei 24 mesi.
La responsabilità del venditore è esclusa:
- in caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore;
- in caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con
l'ordinaria diligenza;
- qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti
dal consumatore.
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 27
DIRITTI DEL CONSUMATORE
In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto:
1. RIPARAZIONE O SOSITUZIONE (rimedio primario)
2.  RIDUZIONE DEL PREZZO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(rimedio secondario)
Il consumatore non potrà esperire i rimedi della risoluzione del contratto o
della riduzione del prezzo senza prima aver esperito infruttuosamente
i rimedi della riparazione o della sostituzione.
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 28
DIRITTI DEL CONSUMATORE IL CONSUMATORE ESERCITA I SUOI DIRITTI SEMPRE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE Sarà poi il venditore che ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ad agire, nei confronti dell'effettivo responsabile, sia esso il produttore o un qualunque altro soggetto della catena distributiva del prodotto (azione di egresso). Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 29
IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE E ALLA SOSTITUZIONE IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE E ALLA SOSTITUZIONE (ART. 130 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 30
DIRITTI DEL CONSUMATORE: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del bene attraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. Entrambi i rimedi devono essere eseguiti: •  senza spese per il consumatore (spedizione, manodopera, materiali, etc.). •  Entro un termine congruo e senza arrecare notevoli inconvenienti per il consumatore tenuto conto della natura del bene e dello scopo
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 31
DIRITTI DEL CONSUMATORE: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del bene attraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. E’ il cons. a scegliere. Il rimedio scelto non deve essere: •  impossibile •  eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’altro. In questi casi il consumatore avrà automaticamente diritto al rimedio alternativo (se avesse chiesto la riparazione, che si riveli impossibile, avrà diritto alla sostituzione, e viceversa). Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 32
DIRITTI DEL CONSUMATORE: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE •  L'impossibilità deve essere oggettiva. •  L'eccessiva onerosità si ha quando impone spese irragionevoli al venditore. L'irragionevolezza delle spese va valutata tenendo conto: -­‐ del valore del bene privo di difetti (es. la riparazione è più costosa del valore del bene nuovo); -­‐ dell'entità del difetto (es. il difetto è minimo per cui la riparazione non fa venir meno le caratteristiche del bene); -­‐  del fatto che il rimedio alternativo non arrechi notevoli inconvenienti al consumatore (es. il consumatore riconosce che anche l'altro rimedio è soddisfacente). Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 33
DIRITTI DEL CONSUMATORE: riduzione del prezzo e risoluzione
IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO E ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ART. 130 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 34
DIRITTI DEL CONSUMATORE: riduzione del prezzo e risoluzione
LA RIDUZIONE DEL PREZZO E LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO POSSONO ESSERE ESPERITI (a pena di inammissibilità) SOLO SE: •  Se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose •  Se il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione entro un congruo termine (anche totale inerzia). •  La sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (tenuto conto dello scopo dell’acquisto) •  No risoluzione in caso di difetto di conformità di lieve entità (anche se riparazione o sostituzioni imposs. O eccessivamente onerosi) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 35
DIRITTI DEL CONSUMATORE: riduzione del prezzo e risoluzione
RIDUZIONE DEL PREZZO: Cos’è: • Differenza tra il valore del bene oggetto del contratto e quello consegnato Modalità operative: • Diminuzione del prezzo dovuto (se ancora da pagare) • Restituzione di parte della somma versata (se ancora da pagare) • In ogni caso, occorre tenere conto dell’uso del bene Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 36
DIRITTI DEL CONSUMATORE: riduzione del prezzo e risoluzione
DOPO LA DENUNCIA DEL DIFETTO DI CONFORMITA’ IL VENDITORE PUO’ OFFRIRE AL CONSUMATORE QUALSIASI RIMEDIO CON IL SEGUENTE EFFETTO: •  Se il consumatore ha già richiesto uno speciLico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione del rimedio proposto da parte del cons. •  se il consumatore non ha già richiesto uno speciLico rimedio, deve accettare o respingere la proposta, scegliendo un altro rimedio Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 37
DIRITTI DEL CONSUMATORE: risarcimento del danno
•  Art. 135 (non sono esclusi i diritti attribuiti al cons. da altre norme; per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile) •  Il consumatore ha anche diritto al RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1494 c.c.) •  Prescrizione e decadenza ex art. 1494 c.c. (Trib. Bolzano, 26 maggio 2010: denuncia 8 giorni e prescrizione 1 anno) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 38
DIRITTI DEL CONSUMATORE: BENI USATI
DIRITTI IN CASO DI BENI USATI (ARTT. 128 COMMA 3 E 134 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 39
DIRITTI DEL CONSUMATORE: BENI USATI
La garanzia legale prevista per la vendita dei beni di consumo si applica
anche in caso di acquisto di beni usati.
In caso di beni usati, però, la legge prevede alcune possibili limitazioni:
1.  la durata della garanzia del venditore può essere limitata, con l’espresso
accordo del consumatore, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore
ad un anno (durata minima inderogabile)
La limitazione temporale deve risultare da una specifica clausola inserita nel
contratto, accettata dal consumatore. In caso contrario, la durata resta di due
anni;
2. la garanzia del venditore di beni usati vale solo per i difetti non derivanti
dall’uso normale del bene e si deve tener conto del tempo di utilizzo
precedente.
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 40
TERMINI
TERMINI PER FARE VALERE I DIRITTI (ART132 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 41
TERMINI
q Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna (beni usati almeno entro un anno) •  ENTRO 6 MESI DALLA CONSEGNA presunzione relativa di esistenza ab origine del difetto. Prova contraria: a) Natura del bene o natura del difetto incompatibile con la esistenza ab origine del difetto; b) Il difetto di conformità si è veriVicato successivamente •  DOPO 6 MESI: il consumatore ha l’onere di provare che il difetto esisteva al momento della consegna Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 42
TERMINI
q DECADENZA: se il difetto non viene denunciato entro 2 mesi dalla scoperta •  La denuncia non è necessaria se il difetto è stato RICONOSCIUTO o OCCULTATO dal venditore •  Decadenza da tutti i diritti derivanti dall’inadempimento dell’obbligo (anche risarcimento del danno) •  La denuncia non è soggetta a particolari requisiti formali Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 43
TERMINI
q PRESCRIZIONE: l’azione diretta a far valere i difetti di conformità si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene (beni usati 14 mesi) q SENZA LIMITI DI TEMPO: se convenuto per l’esecuzione del contratto, il consumatore può far valere sempre i diritti basati sul difetto di conformità purchè lo abbia tempestivamente denunciato (2 mesi dalla scoperta). Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 44
TERMINI
CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI (ART134 COD. CONS.) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 45
CARATTERE IMPERATIVO DELLE DISPOSIZIONI (art. 134 cod. cons.)
• 
E’ NULLO ogni patto -­‐ ANTERIORE alla denuncia del difetto -­‐ che esclude o limita, i diritti riconosciuti dalla normativa. •  Il patto che avviene POSTERIORMENTE alla denuncia è sottoposto al giudizio di vessatorietà (art. 33 cod. cons.) •  La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufVicio dal giudice (nullità di protezione – necessariamente parziale).
Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 46
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 47
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA CONSUMATORE/ATTORE DOMANDA: RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE Ø DATA ACQUISTO E VENDITORE Ø DIFETTO DI CONFORMITA’ Ø ESISTENZA AB ORIGINE (SE DIFETTO SI MANIFESTA DOPO 6 MESI DALLA CONSEGNA) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 48
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA CONSUMATORE/ATTORE DOMANDA: RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE (IN AGGIUNTA A QUELLE PER IL CASO DI RIP. O SOST) Ø  RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE IMPOSS. O ECC. ONEROSE Ø  RIP. E SOST. NON SONO AVVENUTE IN UN CONGRUO TERMINE Ø  RIP. E SOST. HANNO CREATO NOTEVOLI INCONVENIENTI Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 49
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA CONSUMATORE/ATTORE DOMANDA: RISARCIMENTO DEL DANNO Ø  ANCHE IN VIA AUTONOMA Ø  DANNO CAGIONATO DALLA CONSEGNA DI UN BENE NON CONFORME Ø  NON C’E’ STATO TENTATIVO DI RIP. O SOST. Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 50
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA VENDITORE/CONVENUTO DOMANDA: RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE Ø  MANCANZA DEI PRESUPPOSTI (OGG. E SOGG.) Ø  DECADENZA (oggettiva e soggettiva) Ø  PRESCRIZIONE Ø  DIFETTO DI CONFORMITA’ INESISTENTE Ø  CONOSCENZA DEL DIFETTO DA PARTE DEL CONS. O RICONOSC. CON L’ORD. DILIG. O IL DIF. DERIVA DA ISTRUZIONI O MATERIALI FORNITI DAL CONS. Ø  DIFETTO CONF. SOPRAVVENUTO ALLA CONSEGNA (PER DIFETTI ENTRO 6 MESI) Ø  RIP. O SOST. ECC. ONEROSI O IMPOSS. Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 51
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA VENDITORE/CONVENUTO DOMANDA: RIDUZIONE DEL PREZZO O RISOLUZIONE (IN AGGIUNTA A QUELLE PER IL CASO DI RIP. O SOST.) Ø POSSIBILITA’ DI SOST. O RIPARAZIONE (domanda inammissibile) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 52
DOMANDE ESPERIBILI E ONERE DELLA PROVA VENDITORE/CONVENUTO DOMANDA: RISARCIMENTO DEL DANNO Ø  DIFETTO DI PRESUPPOSTI Ø  PRESCRIZIONE E DECADENZA (EX ART. 1495 C.C) Vendita dei beni di consumo: le garanzie ad essa connesse Ancona-­‐ 18 giugno 2013 Tommaso Febbrajo [email protected] 53