MEDICINALI INDUSTRIALI AD USO UMANO

03/06/2014
MEDICINALI INDUSTRIALI
AD USO UMANO:
dispensazione in farmacia
Corso di preparazione all’ Esame di Stato
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna
Bologna, 11 giugno 2014
1
CODICE COMUNITARIO
AD USO UMANO
Istituito con D.Lgs n. 219 del 24/04/06
In vigore dal 06/07/06
Ha lo scopo di riorganizzazione in un testo
unico la normativa italiana in vigore in
materia di medicinali per uso umano
Diviso in 13 titoli e 160 articoli
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Titolo I
“definizione di medicinale”
Ogni sostanza
o associazione di sostanze
presentata come avente proprietà curative o profilattiche
delle malattie umane (o animali);
che può essere utilizzata sull’uomo (o sull’
somministrata
all’uomo
allo
scopo
di
correggere o modificare funzioni fisiologiche,
un’azione farmacologica, immunologica o
ovvero di stabilire una diagnosi medica;
animale) o
ripristinare,
esercitando
metabolica,
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Titolo I
“definizione di medicinale”
Cosa si intende per SOSTANZA?
Ogni materia, indipendentemente dall’ origine; tale
origine può essere:
UMANA, come il sangue umano e suoi derivati;
ANIMALE, come microrganismi , animali interi, parti di
organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per
estrazione;
VEGETALE, come piante, parte di piante, secrezioni
vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
CHIMICA, come elementi, materie chimiche naturali e
prodotti chimici di trasformazione e di sintesi.
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CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
DI UN MEDICINALE
1)
A.T.C
2)
AMMINISTRATIVA
3)
AI FINI DELLA FORNITURA
4)
AI FINI DELLA
RIMBORSABILITA’
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CLASSIFICAZIONE A.T.C
dei MEDICINALI
Sistema "Anatomico Terapeutico Chimico" (ATC)
corrispondente alla banca dati disponibile presso il
Ministero della Salute.
Ove necessario si è proceduto a sottoclassificazioni per fare in
modo che all'interno di una "categoria omogenea" i farmaci
fossero comparabili per struttura chimica, attività biologica,
meccanismo d'azione, efficacia clinica, sicurezza del trattamento
e/o
costo
del
ciclo
terapeutico.
e.s. TACHIPIRINA compresse - N02BE01
ATC = N (gruppo anatomico principale: sistema nervoso
centrale)
02 (gruppo terapeutico principale: analgesici)
B (sottogruppo terapeutico: antipiretici)
E (sottogruppo chimico/terapeutico: anilidi)
01 (sottogruppo chimico: paracetamolo)
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CLASSIFICAZIONE A.T.C
dei MEDICINALI
Nel sistema ATC i farmaci sono suddivisi in diversi gruppi in
rapporto all'organo bersaglio, al meccanismo di azione ed alle
caratteristiche chimiche e terapeutiche.
livello:
I
GRUPPO ANATOMICO PRINCIPALE
– Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A Apparato gastrointestinale e metabolismo
B Sangue ed organi emopoietici
C Sistema cardiovascolare
D Dermatologici
G Sistema genito-urinario ed ormoni sessuali
H Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali
J Antimicrobici generali per uso sistemico
L Farmaci antineoplastici ed immunosoppressori
M Sistema muscolo-scheletrico
N Sistema nervoso centrale
P Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti
R Sistema respiratorio
S Organi di senso
V Vari
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CLASSIFICAZIONE A.T.C
dei MEDICINALI
livelli:
II
GRUPPO TERAPEUTICO PRINCIPALE
- Contraddistinto da un numero di 2 cifre
III
SOTTOGRUPPO TERAPEUTICO
- Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto
IV
SOTTOGRUPPO CHIMICO/TERAPEUTICO
- Contraddistinto da una lettera dell'alfabeto
V
SOTTOGRUPPO CHIMICO
- Contraddistinto da un numero di due cifre specifico per ogni singola
sostanza chimica
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MEDICINALI
DI ORIGINE INDUSTRIALE
SONO prodotti:
a)
preconfezionati
b)
provvisti di foglietto illustrativo
c)
provvisti di un confezionamento che, essendo
caratteristico, non è modificabile da parte del
farmacista
d)
devono essere prodotti in officine munite di apposita
autorizzazione alla produzione.
SI RICONOSCONO dalla scatola perché:
a.il codice a barre inizia con 0 (zero)
a.c’è la sigla AIC
a.c’è scritto: ”…venduto dietro presentazione di ricetta..”
”…..non soggetto a prescrizione…”
MEDICINALI
DI ORIGINE INDUSTRIALE
Sono medicinali per uso umano prodotti
industrialmente:
1. Le cosiddette “specialità medicinali” per uso umano e cioè i
medicinali prodotti dall’industria e immessi in commercio con un
nome di fantasia;
2. I “medicinali equivalenti” (denominazione attribuita dal DL
87/05);
3. I “farmaci a denominazione comune” preparati dall’industria sulla
base delle indicazioni della F.U.;
4. I vaccini, tossine e sieri;
5. Gli allergeni;
6. I medicinali immunologici;
7. I medicinali derivati dal sangue o dal plasma umano
(principalmente albumina, fattori della coagulazione,
immunoglobuline di origine umana) regolamentati dal DLgs.
191/05 e dal DM 21/12/07;
8. I radio farmaci;
9. I gas medicinali
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MEDICINALI
DI ORIGINE INDUSTRIALE
Tutti i prodotti industriali con AIC devono avere una
denominazione che può essere un nome:
1) completamente di fantasia
(es. Aspirina) – SPECIALITA’ MEDICINALE
oppure
2) una denominazione comune internazionale (DCI) o
scientifica accompagnata da un marchio
(es. Acido Acetilsalicilico + Bayer) - GENERICO
oppure
3) una denominazione comune o scientifica accompagnata
dal nome del titolare dell’AIC, che configura ancora una
denominazione speciale
(es. Acido Acetilsalicilico + Dompè) - GENERICO
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Titolo II
“campo di applicazione”
I.
a tutti i farmaci preparati industrialmente
II. se nella preparazione sono impiegate tecniche
industriali
Il codice non si applica:
a preparati magistrali e officinali
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Titolo III
“immissione in commercio”
Titolo IV
“produzione e importazione”
Titolo V
“etichettatura e foglio illustrativo”
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Titolo VI
“classificazione dei farmaci ai fini
della fornitura”
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.539
“Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la
classificazione nella fornitura dei medicinali
per uso umano”
Classifica i medicinali ai fini della loro fornitura,
precisando altresì che tale classificazione non
riguarda il regime di rimborsabilità dei medicinali ai
fini dell’assunzione della spesa a carico del Servizio
Sanitario Nazionale.
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Titolo VI
“classificazione dei farmaci ai fini
della fornitura”
L’appartenenza o il trasferimento
da una categoria all’ altra è stabilita,
per i prodotti di origine industriale,
dal Ministero della Salute sulla base di:
criteri di sicurezza nell’impiego,
in relazione alle caratteristiche del principio
attivo, dosaggio, via di somministrazione,
confezionamento ed
indicazioni terapeutiche
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Titolo VI
“classificazione dei farmaci ai fini
della fornitura”
Che cos’ è una ricetta medica?
La ricetta medica (o prescrizione
medica) è un documento che ha valore
di tipo:
amministrativo: certifica la necessità di un
farmaco e ne autorizza la consegna;
documentale: è testimonianza della
responsabilità civile e penale del medico e
del farmacista;
certificativo: attesta il diritto ad usufruire di
una prestazione in regime assistenziale;
economico: rappresenta documento di
spesa per il SSN nei casi previsti.
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Titolo VI
“classificazione dei farmaci ai fini
della fornitura”
Conservazione della ricetta e privacy
Una prescrizione è valida ed accettabile
dal farmacista solo se formalmente
corretta
in
tutti
i
suoi
elementi
obbligatori
Il farmacista trattiene le Ricette Non
Ripetibili (accesso ai dati personali eslusivamente ai fini
dello svolgimento del servizio farmaceutico) e rende
all’acquirente le ricette Ripetibili
Se l’utente che presenta una prescrizione medica da
trattenere da parte del farmacista, ne richiede una
copia per propria documentazione, è bene che il
farmacista vi apponga una dicitura del tipo “Copia
rilasciata su richiesta dell’interessato, originale
trattenuto ai sensi di legge”
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Titolo VI
“classificazione dei farmaci ai fini
della fornitura”
Chi può prescrivere medicinali ad uso umano?
1. Medici Chirurghi (prescrizione all’uomo per qualsiasi
indicazione ma NON qualsiasi medicinale - vedi RL);
1. Medici Odontoiatri (prescrizione di medicinale purché
destinato al trattamento di malattie ed anomalie
congenite od acquisite dei denti, delle mascelle, della
bocca e dei relativi tessuti);
1. Medici Veterinari (prescrizione su animali quando non
esistono medicinali veterinari);
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Titolo VI
“classificazione dei farmaci ai fini
della fornitura”
Non sono da considerare prescrizioni i “consigli terapeutici”
proposti, in fase di dimissione o dallo specialista, al medico di
famiglia che li valuterà considerando la situazione complessiva
del paziente
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Ricetta Ripetibile (RR)
MEDICINALI SOGGETTI
A PRESCRIZIONE MEDICA
di prodotti farmaceutici che, direttamente o
indirettamente, possono presentare un
pericolo se sono usati senza controllo medico
La ripetibilità della prescrizione è indicata sulla
confezione (imballaggio esterno o, in mancanza, sul
confezionamento primario) dalla frase
“da vendersi dietro presentazione di ricetta
medica”.
CLASSE di RIMBORSABILITA’: A o C o H
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Ricetta Ripetibile (RR)
RR, ricetta bianca su carta intestata
(deve contenere nome, cognome e indirizzo del medico e/o n° cod. regionale)
• Medicinali sostanza tab. 4 FU XII ed. e agg.
• Tutti gli INIETTABILI
•
•
•
10 CONFEZIONI
6 MESI
(art. 88 DL n. 219 del 24/04/2006)
ad eccezione di quelli sotto elencati che non richiedono
ricetta:
Naloxone (Narcan) antioverdose,
Siero antiofidico (non + farmaco obbligatorio, solo
ospedali e farmacie con centro anti-veleni),
Fisiologiche
A fine validità la ricetta non va ritirata
(cfr. con una RR concernente preparazioni GALENICHE la cui copia della ricetta va conservata per 6 mesi)
(cfr. con una RR concernente VETERINARI che va ritirata a fine validità - 3mesi 5 confezioni- e distrutta)
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Ricetta Ripetibile (RR)
A e B) Medicinali della Tab. 4 della F.U. XII ed.
RR per 10 conf. totali in 6 mesi
se il medico non indica la quantità dei farmaci prescritti od indica l’unità
(anche più di una confezione per volta).
Il medico può modificare, ma non contemporaneamente, sia il periodo di
validità della ricetta che il numero di volte per il quale la spedizione può
essere ripetuta.
ES. Prescrizione di 12 scatole, fermo restando la validità della ricetta di 6
mesi;
ES. il medico scrive: “vale 8 mesi”, fermo restando la consegna di non più di
10 conf.
Se il medico indica un numero di pezzi superiore all’unità la ricetta consente il
ritiro del numero di pezzi prescritto (in modo simultaneo o frazionato) nel
periodo di validità di 6 mesi. Il numero di conf. superiore all’unità esclude la
ripetibilità della ricetta.
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Ricetta Ripetibile (RR)
Medicinali ad uso topico contenente
KETOPROFENE
G.U. 12 del 17.01.2011 pubblica la determina AIFA
23.12.2010
Non è più ammessa la vendita di medicinali per uso topico
contenente
KETOPROFENE (es. Lasonil gel, Fastum gel....)
senza ricetta medica.
PERTANTO:
la vendita avverrà SOLO IN FARMACIA (non nelle
parafarmacie) dietro presentazione RR;
smaltimento scorte fino al 17 maggio 2011.
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Ricetta Ripetibile (RR)
C) Sezione E della tabella dei medicinali
stupefacenti
I medicinali compresi nella sezione E, sono :
prescritti per il trattamento sintomatico delle affezione dolorose
acute e croniche (dolore odontostomatologico, osteo-articolare,
postoperatorio, ginecologico…);
medicinali
derivati.
per
uso
non
parenterale
contenenti
codeina
e
ATTENZIONE!!: non consegnare i medicinali
della tab. IIE a minorenne o infermi di mente
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Ricetta Ripetibile (RR)
C) Sezione E della tabella dei medicinali
stupefacenti
CONTENGONO:
• sostanze stupefacenti presenti in sezione A e B, ma
per la loro composizione qualitativa e quantitativa il
rischio di abuso e tossicodipendenza è minore ai
farmaci in sezione D.
BNZ orali
TAVOR cp, MINIAS cp e gtt
Codeinici a basso dosaggio PARACODINA gtt e
sciroppo
Barbiturici o sedativo
ipnotici in associazione
OPTALIDON cp e supposte
Ricetta Ripetibile (RR)
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(8)
C) Sezione E della tabella dei medicinali
stupefacenti
RR per 3 conf. in 30 gg.
Sulla base della prescrizione del medico è
ammessa la deroga NON sui 30gg (fissati dall’art.
45 DPR 309/90) ma sulla QUANTITA’ (in base
all’art. 88 del D.Lgs. 219/06).
Es: TAVOR cpr, 5 confezioni, ma dispensate in 30
gg.
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Ricetta Ripetibile (RR)
C) Sezione E della tabella dei medicinali
stupefacenti
Timbro e Firma
del medico
Data di
prescrizione
Timbro
Data
Prezzo
ATTENZIONE! Anche se la prescrizione del farmaco è su ricetta SSN il
farmaco è a pagamento !!!!!!
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Ricetta Ripetibile (RR)
RICAPITOLANDO……
Il farmacista deve:
Controllare che la ricetta abbia:
i.data
ii.timbro
iii.firma del medico o sigla autografa(solo se il medico
è ben identificabile dal timbro)
iv.farmaco prescritto, n°° unità per confezione (se
esiste più di una)
Apporre sulla ricetta :
i.timbro
ii.data
iii.prezzo prodotto
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Ricetta Non Ripetibile (RNR)
MEDICINALI SOGGETTI
A PRESCRIZIONE MEDICA
DA RINNOVARE DI VOLTA IN VOLTA
di prodotti farmaceutici che possono determinare, con
l’uso continuato, stati tossici e comportare, comunque,
rischi particolarmente elevati per la salute.
La non ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione
(imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario)
dalla frase
“da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una
sola volta”.
CLASSE DI RIMBORSABILITA’: A o C o H
Il medico non ha alcun potere discrezionale sulla validità delle
ricette, per cui qualunque annotazione in deroga all’ampliamento
del limite dei 30 gg o alla apposizione della scritta “ripetibile” non
ha alcun valore
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Ricetta Non Ripetibile (RNR)
RNR, ricetta bianca su carta intestata
Medicinali sostanze
tab. 5 F.U. XII ed.
Medicinali sostanze
sez. B-C della tabella
dei medicinali
stupefacenti
Medicinali sostanze
sez.D della tabella dei
medicinali stupefacenti
Medicinali sostanze
sez.D della tabella dei
medicinali
stupefacenti transitati
dalla tab. IIA
Ordinanza del Viceministro
Fazio in MATERIA di farmaci
stupefacenti nella TERAPIA DEL
DOLORE (16.06.09)
30 gg
escluso
quella di
rilascio
(L.
n.12/01)
Non previsto
Ritiro del numero di pezzi
prescritto
(in modo simultaneo o
frazionato)
6 MESI
2 ANNI
dalla chiusura
registro
stupefacenti
6 MESI
(vale anche
per le ricette
magistrali)
Per 30 gg. di
terapia
(Per la TERAPIA DEL DOLORE:
secondo posologia indicata o
in assenza di questa secondo
dosaggio max. presente nel
foglietto)
2 ANNI
dalla data di
spedizione della
ricetta
Non consegnare a
minorenni o infermi
di mente
sulla confezione
AGGIUNTA
Della dicitura:
“SOGGETTO ALLA
DISCIPLINA DPR
309/90 E DELLA L.
49/06”
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03/06/2014
Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Medicinali delle sezioni B e C (soggetti a carico
e scarico dal registro stupefacenti e conservati
in armadio chiusi a chiave), e sez.D della
tabella dei medicinali stupefacenti.
I medicinali, contenenti farmaci compresi
nelle sezioni B, C, D in associazione farmaceutica con
altri farmaci che, per la loro composizione quantitativa e
per le modalità di somministrazione, non presentano
rischi di abuso
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Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Sezione B della tabella dei medicinali
stupefacenti
SI RIFERISCE SOLO A SOSTANZE PER
GALENICHE MAGISTRALI E RICOMPRENDE:
PREPARAZIONI
i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve
durata d'azione;
le BZP, i derivati pirazolopirimidinici e i loro analoghi ad
azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al
pericolo di abuso e generare farmacodipendenza.
Unica specialità medicinale appartenente a questa tabella è
l'Alcover® scir (sodio oxibato, a pagamento), contro l’alcolismo
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03/06/2014
Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Sezione C della tabella dei medicinali
stupefacenti
INCLUDE MEDICINALI:
contenenti le sostanze elencate nella sezione B in associazione
con altri principi attivi.
Sono solo 4 le sostanze prima elencate nella ex tab. IV:
Fenobarbital (Gardenale® in cpr, Luminale® in fiale)
Pentazocina (Talwin fl)
Barbexaclone
Destropropossifene
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Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Sezione D della tabella dei medicinali
stupefacenti
INCLUDE MEDICINALI:
ad uso parenterale contenenti BZD: Delorazepam
Lorazepam, Diazepam (Valium fl), Midazolam
(En
fl),
non iniettabili contenenti alcaloidi dell’oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 % in peso su base
anidra
contenenti sostanze presenti nella sezione A e B, ma che per
qualità e quantità danno effetti di abuso e tossicodipendenza
inferiore ai farmaci in sezione C;
Medicinali ALLEGATO IIIbis orali o transdermici transitati dalla
tab. IIA con l’ordinanza del 06/09 e la L.38/10
Ricette SSN fuori regione (es. Ssn Calabria CO-EFFERALGAN CPR ) e
Ricette veterinarie (di medicinali IIIbis)
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03/06/2014
Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Sezione D della tabella dei medicinali stupefacenti
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Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Il farmacista deve:
Controllare che la ricetta abbia:
i. Nome e cognome del paziente e/o C.F. (per motivi di privacy:
iniziali solo per i Retrovirus o tagliando removibile sul nome e
cognome che il farmacista scopre per poi ricomprire per attestarne
l’attendibilità)
ii. data di compilazione
iii. timbro
iv. firma del medico
v. nome farmaco, N°° unità per confezione
(se esiste più di una)
Apporre sulla ricetta :
i. timbro
ii. data
iii.prezzo prodotto
la ricetta va ritirata e conservata per il periodo richiesto, quindi distruggerla con
modalità atte a non far accedere terzi ai dati personali in essa contenuti (art. 89
36
c.3 D.Lgs 219/2006)
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03/06/2014
Ricetta Non Ripetibile (RNR)
Medicinali transitati nella sezione D della tab.
dei medicinali stupefacenti
Accorgimenti aggiuntivi……….
• ANNOTARE nome, cognome ed estremi di
QUALSIASI documento di riconoscimento
dell’acquirente (senza accertarne più
l’identità);
• CONSERVARE in farmacia la ricetta per 2
anni (2/5 ANNI SE PER ANIMALE perché
uso in deroga) dalla data di spedizione
(legge n.38 del 15.03.2010);
• COMUNICARE SOLO all’Ordine Provinciale
dei farmacisti, entro il mese successivo, il
numero e il tipo di confezioni dispensate
(anche se sulla ricetta è prescritto un
farmaco per animale da compagnia o da
reddito non produttore di alimenti);
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Medicinali soggetti a
Prescrizione Medica Limitativa
Prescrizione di medicinali LIMITATA a taluni ambienti o a taluni medici
Su
prescrizione
di centri
ospedalieri o
specialisti
(come indicato
sulla confezione)
Modalità di fornitura:
RNRL o RRL
Classe di rimborsabilità:
A, C o H
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03/06/2014
Medicinali soggetti a
Prescrizione Medica Limitativa
Prescrizione di medicinali LIMITATA a taluni ambienti o a taluni medici
FARMACI
NON
VENDIBILI
AL
PUBBLICO
Anche questi a
seconda del
farmaco possono
essere RR o RNR
Utilizzati esclusivamente
in ambiente ospedaliero o
in struttura ad esso
assimilabile
(OSP, ex OSP1)
(OSPL-secondo disposizioni
delle Regioni e Province
autonome)
Modalità di fornitura:
RNRL o RRL
La farmacia può procurarsi il medicinale ma non lo può
vendere al pubblico ma solo ad ospedali, veterinari e
case di cura: . - sulla confezione è scritto:“confezione
ospedaliera, vietata vendita al pubblico”
Es. Rocefin fl 2 g
Es. Midazolam fl
Classe di rimborsabilità:
CoH
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CLASSIFICAZIONE dei MEDICINALI
AI FINI DELLA RIMBORSABILITA’
CLASSI DI RIMBORSABILITÀ
Classe A
Rimborsati dal SSN (medicinali essenziali e farmaci per malattie croniche)
•
•
•
totalmente rimborsabili (es. Cardioaspirina cpr)
parzialmente rimborsabili (es. Zimox cpr) per i quali il cittadino paga una
differenza (ticket)
rimborsabili, totalmente o parzialmente, se con nota Aifa (altrimenti sono
classe C)
Classe C
Farmaci non rimborsabili dal SSN e pagati interamente dal cittadino ECCETTO nei
casi che prevedono il codice di esenzione (caso IIc slide 55).
Il prezzo è stabilito dalla ditta titolare dell’ AIC che può cambiarlo in aumento
una sola volta nel corso del mese di gennaio di ogni anno dispari
Classe H
Farmaci a carico del SSN solo se dispensati da strutture SSN come ospedali e
poliambulatori, venduti a pagamento in farmacia.
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03/06/2014
farmaci di classe A
prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
CONVENZIONE
A.Medicinali soggetti a RR o RNR
A.Ha durata triennale
A.Ha carattere regionale (la ricetta di una regione diversa
dall’Emilia Romagna non può essere spedita perché non è
rimborsata); questo non vale per le richieste CUP.
A.Le ricette che vengono spedite con un ritardo di un anno
non sono rimborsate dall’ Asl
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farmaci di classe A
TIPO
DI
RICETTA
SSN
VALIDITA’
N° max di dispensazioni
30 gg a) 2 confezioni;
Esclusa la
data di
emissione
b) 3 conf. se codice patologia;
c) 6 conf. per multiprescrizione
(es.antibiotici monodose iniettabili ,
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi,
medicinali a base di interferone per soggetti affetti da
epatite cronica - senza necessità del cod. patologia)
la ricetta spedita in regime di SSN va ritirata;
l’obbligo di conservazione avviene presso l’ Asl.
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03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
FORMALISMI OBBLIGATORI
Cod.
esenzione
patologia/
invalidità/
reddito
Cognome e nome assistito
Nota
Aifa
C.F.
EMILIA ROMAGNA
(quando
richiesta)
Farmaco
n°° conf
Data
GG/MM/AA
Timbro e firma
del medico.
Timbro farmacia
Data spedizione
n°°
progressivo
ticket
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Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
FORMALISMI OBBLIGATORI
Nome e cognome dell’assistito.
La ricetta priva del nome dell'assistito non è valida e non è spedibile dalla
farmacia.
Solo in casi particolari a tutela dell’anonimato possono essere indicate le sole
iniziali di nome e cognome. L’assistito può comunque richiedere l’applicazione
del tagliando adesivo, a tutela della privacy, che il farmacista è autorizzato a
sollevare soltanto per necessità di controllo della correttezza della
prescrizione.
Codice fiscale dell’assistito.
Lo spazio relativo al codice fiscale non è riempito esclusivamente nel caso di
prescrizioni ad assistiti esteri (come da indicazione nelle caselle "tipo ricetta":
EE oppure UE, deve essere invece compilata la parte posteriore della ricetta,
completata di firma dell’assicurato estero), ed è riempito con il codice STP nel
caso di stranieri non in regola temporaneamente presenti sul territorio.
La ricetta spedita dalla farmacia che risulti mancante del codice fiscale
dell'assistito (nei casi in cui è richiesto), verrà riconsegnata alla farmacia
perché possa essere regolarizzata entro 30 giorni.
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03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
FORMALISMI OBBLIGATORI
Data di prescrizione.
Nel formato gg/mm/aa (tutto in cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello 0 per
non lasciare caselle vuote). La ricetta mancante della data di prescrizione non è
spedibile dalla farmacia.
Timbro e firma del medico.
Il medico deve sempre essere identificabile e convenzionato con il SSN, quindi il
timbro (oppure le stesse informazioni stampate mediante sistema informatico)
deve sempre indicare il codice regionale per il SSN del medico, oppure il nome o il
codice della struttura pubblica (o privata purché accreditata) in cui opera, o altra
idonea definizione atta a rilevare che il medico è autorizzato alla prescrizione a
carico del SSN.
La firma può anche essere una sigla, purché sempre autografa da parte del
medico, che apponendola si assume tutte le responsabilità relative alla
prescrizione medica.
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Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
b) RIMBORSABILITA’ con ESENZIONE
I.
Aventi diritto a max
3 pezzi
II.
Aventi diritto:
I.max 3 pezzi
II.al non pagamento del
ticket
III.alla prescrizione in
regime SSN dei farmaci in
classe C, OTC/SOP
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03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RIMBORSABILITA’ con NOTE AIFA
Che cosa sono?
Le note AIFA (due cifre) sono uno strumento regolatorio che definisce alcuni
ambiti di rimborsabilità dei farmaci senza interferire con la libertà di
prescrizione del medico.
A cosa servono?
Le note servono a promuovere l’impiego corretto dei medicinali secondo
prove di efficacia consolidate. Riportando la nota sulla ricetta, il medico
dichiara che ricorrono le condizioni di rimborsabilità della nota stessa.
Quando si introducono?
Una nota può essere introdotta in una delle 3 circostanze:
1.Farmaco autorizzato per diverse indicazioni cliniche di cui solo alcune per
patologie rilevanti;
2.Farmaco finalizzato per prevenire un rischio che è significativo solo per uno
o più gruppi di popolazione;
3.Farmaco che si presta non solo a usi di efficacia documentata ma anche a
usi impropri
47
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Note AIFA
(alcuni esempi)
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
1 (gastroprotettori durante trattamento con i FANS…..);
4 (dolore neuropatico….);
48 (ulcera duodenale/gastrica poditiva a HP……)
55 (antibiotici iniettabili per uso extraospedaliero);
79 (farmaci per l’osteoporosi);
82 (asma…)
83 (sostituti lacrimali);
85 (farmaci per la malattia di Alzheimer:
inibitori dell’acetil-colinesterasi……)
Nota 89 (allergie…)
………………………………………………
www.agenziafarmaco.it/it/content/note-aifa
48
24
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Comma 2, art.12, titolo III del
CODICE DEONTOLOGICO del
farmacista
impone
a
quest’ultimo
l’obbligo
di
informare il paziente
circa
l’esistenza
dei
farmaci
equivalenti (auspicabile anche
per OTC/SOP e farmaci classe
C i cui equivalenti sono
presenti
nella
LISTA
DI
TRASPARENZA
redatta
dall’AIFA e obbligatoria in
farmacia a disposizione del
pubblico)
LEGGE n° 19 del 26.07.05 impone al farmacista l’obbligo di
proporre al cliente la sostituzione del medicinale prescritto con il
suo medicinale equivalente quando questo sia disponibile.
49
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
DL. 78 del 31.05.2010 convertito in L. 122 del
30.07.2010
chiedeva alle aziende di allineare i prezzi dei
medicinali fuori brevetto ai prezzi medi europei.
15.04.2011 sono entrati in vigore i NUOVI prezzi di
riferimento AIFA.
Questi sono i prezzi massimi rimborsabili dal SSN
alle farmacie
Ad oggi più del 70% delle aziende ha allineato il
prezzo dei generici
50
25
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Nel caso in cui l'azienda non
avesse abbassato il prezzo
del medicinale spetterà al
cittadino
pagare
la
differenza rispetto al prezzo
di riferimento.
L’ imposizione di questo
onere e l’entità della quota
richiesta ai cittadini non
dipendono
affatto
dalla
farmacia
51
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Prima del 15 aprile 2011………
SSN
SPECIALITÀ
EQUIVALENTE
Ditta X, Y, Z …..
AULIN bst
NIMESULIDE bst:
Es. PAP
18,00 €
8,00 €
Ticket pagato
dal cliente
10,00 €
(18-8)
0,00 €
Es. Prezzo di riferimento AIFA: 8,00 €
Nb. I prezzi non sono reali!
52
26
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 15 aprile 2011………
SSN
SPECIALITÀ
AULIN bst
EQUIVALENTE
Ditta X
EQUIVALENTE
Ditta Y
NIMESULIDE X bst: NIMESULIDE Y bst:
Es. PAP
18,00 €
8,00 €
Prezzo NON
allineato
6,00 €
Prezzo allineato
Rimborsato dal SSN
Ticket
pagato
12,00 €
(18-6)
2,00 €
(8-6)
0,0 €
(6-6)
Es. Nuovo prezzo di riferimento AIFA: 6,00 €
53
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RIMBORSABILITA’ PARZIALE
Se la sostituzione è rifiutata,
oppure espressamente negata dal medico prescrittore
(che appone su ricetta la dicitura
“farmaco non sostituibile”):
A) il farmacista dovrà dispensare il farmaco prescritto;
B) Il cliente verserà un importo pari alla differenza tra il
prezzo al pubblico (PAP) del medicinale e il prezzo di
rimborso fissato
dall’ AIFA per quella lista di trasparenza
54
27
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 29 agosto 2011………
data in cui entra in vigore la delibera 1190 del 4.08.11 stabilita dalla manovra
del Governo contenuta nella L.111 DEL 15.07.11 che:
a)introduce il ticket sulla farmaceutica,
b)b) rimodula i ticket sulla specialistica
Nuovi ticket sulla farmaceutica in Emilia Romagna
FASCIA
CODICE
IDENTIFICATIVO
1
RE1
Fino a 36.152 €
NON SI APPLICA
2
RE2
> 36.153 e ≤ 70.000 €
1€/conf. col max si 2€/ricetta
3
RE3
> 70.001 e ≤ 100.000 €
2€/conf. col max si 4€/ricetta
> 100.001
3€/conf. col max si 6€/ricetta
4
REDDITO
TICKET
55
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
Si applicano
a tutti i cittadini NON ESENTI
che hanno dovuto fornire alle Asl di appartenenza una
autocertificazione in cui hanno dichiarato il reddito lordo
del nucleo familiare fiscale.
Erano esclusi dalla presentazione dell’autocertificazione i
cittadini appartenenti alla classe di reddito superiore a
100.000 € o che comunque hanno deciso di assumersi il maggior
livello di partecipazione alla spesa
56
28
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
NON si applicano
a tutti i cittadini ESENTI :
1.Da 001 a 056: es. patologie croniche
2.RAANNN-RQANNN-RQ099R: es. patologie rare
3.G01: invalidi di guerra
4.S01-S02-S03: invalidi di servizio
5.C01-C02 : invalidi civili al 100%
6.L01: grandi invalidi per lavoro
7.N01: danneggiati da vaccinazione obbligatoria
8.V01: vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro
57
familiari
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
NON si applicano
a tutti i cittadini ESENTI :
1.
2.
3.
4.
5.
C05 E C06: ciechi e sordomuti
L04: infortunati sul lavoro
TDL01: terapia del dolore
da E01 a E04: es. per reddito
E99: lavoratori colpiti dalla crisi indivizuate dalla DGR 1036/09
58
29
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 29 agosto 2011………
Nuovi ticket sulla farmaceutica
in Emilia Romagna
Casi particolari:
I cittadini NON RESIDENTI, né domiciliati in Emilia Romagna (es.
TURISTI ed STP-RE1- Stranieri Temporaneamente Presenti) dovranno
ugualmente autocertificare l’appartenenza, secondo la tab della slide
76, ad una delle fasce di reddito. Tale informazione non verrà
naturalmente inserita nel data base regionale e questi cittadini
dovranno sempre esibire l’autocertificazione.
FANNO ECCEZIONE:
Gli assistiti da istituzioni estere , provenienti sia da paesi UE che
extra UE con i quali vigono accordi bilaterali. Questi non sono
soggetti al nuovo ticket in quanto la prestazione sarà a completo
59
carico dell’ istituzione estera.
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dopo il 29 agosto 2011………
In definitiva:
TICKET =
DIFFERENZA CON IL
PREZZO
RIFERIMENTO AIFA
15.04.11
+
QUOTA FISSA DI
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
SANITARIA (RE2, RE3..)
29.08.11
SSN
SPECIALITÀ
EQUIVALENTE
Ditta X
EQUIVALENTE
Ditta Y
1 conf. di
AULIN bst
NIMESULIDE X bst:
NIMESULIDE Y bst:
18,00 €
8,00 €
Prezzo NON allineato
6,00 €
Prezzo allineato - Rimborsato dal SSN
13,00 €
(18-6+1 )
3,00 €
(8-6+1)
1,00 €
(6-6+1)
Es. PAP
ES. Ticket
Pagato, per RE1
Confronta tab. slide 73
60
30
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
A proposito di NIMESULIDE….
i.
Dal 3 novembre 2007 richiede una RNR se su carta bianca;
i.
È stato posto da Federfarma all’ AIFA il quesito se il farmacista è
tenuto a respingere (o ad evadere parzialmente) una prescrizione
di 2 scatole di Nimesulide contenente 30 unità posologiche e se la
Asl può non ammettere al pagamento la seconda confezione in
caso di prescrizione SSN con nota 66.
Secondo l’ Aifa, anche senza un provvedimento specifico che vieta
una prescrizione su RICETTA SSN di 2 conf. di nimesulide
contenenti 30 unità posologiche, in base alla necessità di non
superare i 15 gg di terapia in relazione al rischio di epatotossicità
(provvedimento prudenziale emanato dalle autorità regolatorie),
il farmacista PUO’ evadere la ricetta parzialmente fornendo al
cliente 1 sola confezione; ne consegue che sarà rimborsata dall’
Asl una sola confezione in caso di prescrizione SSN con nota 66.
61
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
L’ Ossigeno dispensato al pubblico dalle farmacie dell’Emilia
Romagna è quello gassoso caricato a 200 bar a 15 °C (FARMACO
OBBLIGATORIO, rientra nella Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e succ. modifiche
ed aggiornamenti; la farmacia quindi è obbligata ad essere provvista dell’
ossigeno terapeutico nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare
espletamento del servizio)
Dal 1°° Gennaio 2010 le bombole di ossigeno terapeutico gassoso
sono dei VERI E PROPRI medicinali INDUSTRIALI e come tali devono
essere provvisti (obbligatori dallo 01.07.10) di:
a)Numero AIC
b)Numero di lotto e data di scadenza
c)Foglietto illustrativo
d)Codice braille sulla bombola
62
31
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
IL MEDICO PRESCRIVE 1600 L. di 02 :
i.In farmacia sono presenti bombole dalla
capacità geometrica di 5 L (vol a 200bar è di
1100 L); il farmacista consegna 2 bombole e
annota sul retro: ”Consegnato un quantitativo
di ossigeno superiore al prescritto per i volumi
presenti in ciascuna bombola”;
i.In farmacia sono presenti bombole dalla
capacità geometrica di 7 L (vol a 200bar è di
1540 L); il farmacista consegna 1 bombola,
NON annoterà sul retro della ricetta ma
avviserà il cliente che è stato consegnato un
quantitativo leggermente inferiore
63
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
PER LA TRACCIABILITA’ DELL’ O2
i.Il cliente riconsegna la bombola vuota in
farmacia;
i.Il farmacista restituisce la bombola al
fornitore perché venga riempita;
i.Il farmacista allega il DDT di reso alla
fotocopia della ricetta e alla bolla di arrivo
della bombola e la conserva il tutto in farmacia
64
32
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Dispensazione di gas medicinali:
OSSIGENO TERAPEUTICO (O2 gassoso)
IL
MEDICO
PRESCRIVE
un
quantitativo di O2 superiore a
quella presente in farmacia ?
Il farmacista attiverà la
consegna a domicilio.
N.B. In questo caso non è necessario
mantenere la copia della ricetta perché il
medicinale non è transitato in farmacia bensì
proviene direttamente dal fornitore
autorizzato alla consegna
65
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
1.
DISTRIBUZIONE DIRETTA VERA E
PROPRIA
Prevede l'erogazione dei medicinali ai pazienti a carico del
SSN SOLO attraverso le strutture pubbliche, costituite dalle
Aziende Sanitarie Locali.
Es. Cliente con RICETTA ROSSA SSN di “MEROPUR fl”.
Si reca in
farmacia
FARMACO A PAGAMENTO,
RR
Si reca direttamente all’
ASL
FARMACO
RIMBORSATO DAL SSN
66
33
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
Di recente introduzione nella regione Emilia Romagna è basata su
accordi intercorsi tra Regione/Asl e Distributori (grossisti e
farmacie territoriali); nella fattispecie prevede l'acquisto del
farmaco sempre direttamente da Regione/Asl e la dispensazione al
paziente tramite le farmacie dislocate sul territorio.
Es. Cliente con RICETTA ROSSA SSN di “CLEXANE fl”.
Si reca in
farmacia
Si reca direttamente all’
ASL
FARMACO
RIMBORSATO DAL SSN
67
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
La distribuzione di farmaci nelle strutture pubbliche nasce
con l’obiettivo di risparmiare perché le Asl hanno il diritto
di acquistare i medicinali dalle industrie produttrici a
condizioni nettamente più favorevoli rispetto a quelle
praticate a grossisti e farmacie.
Tale distribuzione obbligava però i cittadini a recarsi
periodicamente a ritirare il farmaco in orari e giorni
predeterminati presso poche strutture dislocate sul
territorio.
Per rimediare alla difficoltà di reperire questi farmaci, si è
creato questo accordo tra Regione-Asl-Distributori che ha
dato alla farmacia (luogo sicuramente più accessibile, per
numero e orari di apertura) la possibilità di distribuire
68
farmaci ai cittadini per conto dell’ Asl.
34
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
1.
DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
Es. Clexane fl – DISPONIBILE COME FARMACO DASL
69
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
Piano Terapeutico = strumento di verifica
dell’appropriatezza prescrittiva (previsto solo per
alcuni farmaci sia della DISTRIBUZIONE DIRETTA che della DPC)
PROVENIENZA:
identificazione del Centro
erogante il P.T.
Data di prescrizione
I
DESTINATARIO:
identificazione completa
del paziente
PRESCRIZIONE: farmaco,
posologia, durata prevista del
trattamento
Diagnosi
Timbro di validazione del P.T. da
parte del farmacista dell’ Asl
Firma del medico
70
35
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
DPC
IL farmacista deve annotare sul retro del P.T.:
Data
Timbro farmacia
N°° confezioni erogate
Queste operazioni devono essere effettuate al fine di monitorare la
quantità
concessa di farmaco secondo quanto indicato dal P.T.
Dalla data di rilascio, il P.T. ha validità massima di 1 anno
A fine validità il P.T. va spedito all’ Asl
71
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RICAPITOLANDO……
Il farmacista deve:
Controllare che la ricetta abbia:
i.Nome e cognome del paziente
ii.C.F.
iii.Nome farmaco/i
iv.N°° pezzi
v.Eventuale nota AIFA
vi.Eventuale cod. esenzione
vii.Data di prescrizione
viii.Timbro
ix.Firma o sigla del medico
72
36
03/06/2014
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RICAPITOLANDO……
Il farmacista deve:
Apporre sulla ricetta :
i.Il timbro della farmacia (con l’indicazione del codice
mutualistico, dell’indirizzo e del titolare della
farmacia)
i.La data, sempre espressa nel formato gg/mm/aa
(tutto in cifre numeriche, e con l’utilizzazione dello 0
per non lasciare caselle vuote)
i.Gli importi relativi a ticket
73
Prescrizione di farmaci a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (Ricetta SSN)
RICAPITOLANDO……
retro della ricetta SSN……..
Spazio relativo ai dati degli
assistiti esteri appartenenti
alla UE e privi del C.F. La
compilazione è a carico del
medico. Il cittadino estero
assistito deve apporre la
propria firma
Spazio riservato ad
eventuali annotazioni del
farmacista
74
37
03/06/2014
FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO
DI RICETTA
sono destinati al trattamento prevalentemente di tipo
sintomatico dei DISTURBI LIEVI e TRANSITORI facilmente
riconoscibili e risolvibili senza ricorrere alla’aiuto del
medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel
corso del trattamento;
riguardano principi attivi di impiego medico ben noto e
largamente
utilizzati
in
terapia
e
di
effettiva
commercializzazione in almeno un Paese dell’Unione
Europea per un periodo minimo di 5 anni
ATTENZIONE!!! Possono promuovere l’insorgenza di reazioni avverse
grazi dovute principalmente a interazioni con altri farmaci, presenza di
patologie concomitanti, uso improprio o abuso.
75
FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO
DI RICETTA
Dicitura in
etichetta
Rimborsabilità
OTC
SOP
“Over The Counter”
“Senza Obbligo di Prescrizione”
“medicinale di
automedicazione”
“medicinale non soggetto a
prescrizione medica”
C
AoC
-farmaci di automedicazione
-possono essere oggetto di
accesso diretto (area self) da
parte dei clienti in farmacia e
parafarmacia; è possibile
pubblicizzarli
-farmaci venduti su consigliole informazioni relative a questi
medicinali possono arrivare
all’utente solo tramite il medico
e (più spesso) il farmacista - non
sono pubblicizzabili
76
38
03/06/2014
FARMACI VENDUTI SENZA OBBLIGO
DI RICETTA
Le confezioni esterne dei medicinali SOP e OTC
immessi sul mercato a partire dal 1°° Marzo 2002
devono recare un bollino di riconoscimento che
ne permetta la chiara individuazione da parte
del consumatore
Con Decreto Legge n° 223 del 4/07/06 (conosciuto come
Decreto Bersani) i farmaci di AUTOMEDICAZIONE possono
essere venduti anche in esercizi commerciali, in presenza di un
farmacista, durante l’orario di apertura del centro e in un
reparto distinto.
E’ possibile effettuare sconti, purché i medicinali non siano
venduti sotto costo (eliminato il limite del 20%)
Con la finanziaria 2008 ogni farmacia può liberamente fissare il
prezzo di vendita di OTC e SOP, con l’obbligo PERO’ di
trasparenza sui prezzi mettendo a disposizione della clientela il
listino dei prezzi praticati (OBBLIGATORIO!!)
77
Titolo VII
“Distribuzione all’ingrosso dei farmaci”
Titolo VIII
“Pubblicità e informazione scientifica”
Titolo IX
“Farmacovigilanza”
Titolo X
“Farmaci derivati da plasma e sangue”
Titolo XI
“Vigilanza e sanzioni”
il nuovo codice raddoppia tutte le sanzioni pecuniarie e amministrative
Titolo XII e XIII
“Ulteriori disposizioni”
78
39
03/06/2014
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(DM 31.3.2008 in vigore dall’11.5.2008)
PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITÀ:
CASO DI ESTREMA NECESSITÀ E URGENZA
1) Patologia cronica
2) Necessità di non interrompere il trattamento terapeutico
3) Prosecuzione terapia a seguito di dimissioni ospedaliere
79
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
AMMISSIBILITÀ:
La consegna senza ricetta è ammessa, qualora ne ricorrano le condizioni, per
i medicinali assoggettati a ricetta ripetibile e per i medicinali assoggettati a
ricetta non ripetibile
NON AMMISSIBILITÀ:
a) medicinali stupefacenti;
b) medicinali con onere a carico del SSN;
c) medicinali vendibili al pubblico solo su prescrizione di
centri ospedalieri o di specialisti
80
40
03/06/2014
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(3)
PATOLOGIA CRONICA
(ad es. diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva)
a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto
il farmaco richiesto;
b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall’autorità sanitaria attestante
la patologia per la quale è indicato il farmaco.
c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante
attestante la patologia cronica da cui il paziente è affetto, con indicazione del farmaco
utilizzato per il relativo trattamento;
d) esibizione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il
farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua
riutilizzazione nell’ambito della disciplina del presente decreto.
e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del
trattamento in corso.
81
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(4)
NECESSITÀ DI NON INTERROMPERE IL TRATTAMENTO
TERAPEUTICO
(ad es. ulteriore assunzione di un antibiotico)
A) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia
presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
A) esibizione, da parte del cliente, di una confezione inutilizzabile, ad esempio un
flaconcino danneggiato.
PROSECUZIONE TERAPIA A SEGUITO
DI DIMESSIONI OSPEDALIERE
Esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa
il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti
prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco
richiesto.
82
41
03/06/2014
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(5)
INIETTABILI SENZA RICETTA
La consegna di medicinali iniettabili è ammessa
limitatamente:
a) all’insulina (CASO MALATTIE CRONICHE)
b) antibiotici monodose (CASO NON INTERRUZIONE TERAPIA)
c) SEMPRE (CASO DIMISSIONI OSPEDALIERE)
83
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(6)
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il cliente è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di
responsabilità sulla veridicità del trattamento con il medicinale richiesto
i.
patologia cronica attestata da documento dell’autorità sanitaria, qualora
il documento non indichi il farmaco da utilizzare;
i.
patologia cronica documentata con ricetta scaduta da non oltre trenta
giorni;
i.
necessità di non interrompere il trattamento terapeutico accompagnata
da esibizione di una confezione inutilizzabile.
84
42
03/06/2014
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(7)
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
QUANTITÀ
Consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche
Nel caso di antibiotici iniettabili monodose può essere consegnata una quantità
sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di
contatto del paziente con il medico.
AVVISO AL CLIENTE
Ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura
eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso
alla procedura.
SCHEDA CON SPECIFICAZIONE DEL MEDICINALE
Consegnare al cliente una scheda, da inoltrare al medico curante, contenente la
specificazione del medicinale consegnato;
Utilizzare una scheda per ogni consegna;
85
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(8)
ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA
REGISTRO
Annotare su un apposito registro la consegna dei farmaci;
apporre il numero della pagina-scheda, il timbro della farmacia, la sigla del
titolare o del direttore, la data, le iniziali del paziente e il medicinale
consegnato;
barrare il motivo della richiesta tra gli otto casi previsti; all’interno di tali
casi sono ricordate le limitazioni concernenti la consegna di medicinali
iniettabili;
Allegare la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei casi previsti
86
43
03/06/2014
CONSEGNA MEDICINALI
SENZA RICETTA
(9)
Registro della
“dispensazione
d’urgenza”
senza ricetta medica
87
Farmaci registrati all’estero
Se un prodotto è registrato in Svizzera, il farmacista non può
procurarselo e fornirlo al cliente.
Quindi : Il farmacista fornisce il numero delle farmacie internazionali:
• S. MARINO
• CHIASSO
• STATO PONTIFICIO
il cliente compra nel paese estero il farmaco e porta in Italia un
quantitativo non superiore ad una cura di un mese.
88
44