La TRASFORMAZIONE DELLA COSTITUZIONE ROMANA

La TRASFORMAZIONE DELLA
COSTITUZIONE ROMANA SOTTO AUGUSTO
RIASSUNTO TESI
Luigi Bianchi - Matricola n. 27071
Alla fine del mese di marzo del 44 a. C., ad Apollonia dove soggiornava, Ottavio apprese la
terribile notizia: Cesare, l’uomo che tanto amava e stimava era stato assassinato in senato.
Sconfitto Antonio il 2 settembre del 31 a. C. ad Azio (che mirava a trasformare l’impero
romano in una monarchia orientale, sostituendo a Roma, Alessandria in Egitto), Ottaviano entrò ai
primi di agosto del 30 in Alessandria; L’Egitto diventò la prima provincia imperiale. Ottaviano
padrone di Roma, si apprestava alla instaurazione di un nuovo ordinamento adeguato alle esigenze
dello stato imperiale.
Dal 32 al 28 Ottaviano deteneva ed agiva con i suoi poteri di triumviro, oltre al consolato
ininterrottamente reiterato dal 32 al 23; imperatore a vita dal 29, principe del senato dal 28; quando
il 13 gennaio del 27, dichiarò in senato di voler restituire la reipublicae e rimettere i suoi poteri; la
prima grande svolta verso l’attuazione del principato. Nel 23 la svolta decisiva: un nuovo organo, il
principe, si sovrapporrà alle ormai simboliche istituzioni repubblicane.
Con la caduta dell’ultimo re etrusco a Roma venne fondata la repubblica. La direzione dello
stato fu affidata a due consoli, eletti annualmente, che esercitavano collegialmente il potere con
reciproca facoltà di veto. La base del loro potere, come lo era per il re, è l’imperium, il fondamento
del diritto pubblico.
Con l’andar del tempo vennero introdotte nuove magistrature di grado inferiore al consolato,
anch’esse annuali e collegiali; il comizio centuriato sostituì il comizio curiato quale assemblea del
popolo. Verso la metà del V secolo a. C., una magistratura straordinaria, i decemviri, misero per
iscritto un corpo di norme consuetudinarie, le XII tavole, considerato dai Romani il loro unico
codice.
Alla fine del dominio etrusco seguì una restaurazione oligarchica; le gens latine contrarie alla
politica dei re etruschi si riorganizzarono e ripresero il controllo delle antiche istituzioni e con
l’affermare l’autorità preminente dei patres in senato. Il governo della città era limitato al solo
ordine dei patrizi, che oltre al senato, occupavano tutte le magistrature e i collegi sacerdotali.
Ai comizi centuriati spettava sia la funzione legislativa (approvazione e promulgazione delle
leggi), sia la funzione elettorale (elezione dei magistrati maggiori, consoli e pretori), sia la funzione
giudiziaria (provocatio ad popolum), la facoltà del cittadino a cui era stata comminata la pena di
morte di chiedere il giudizio del popolo, un regolare processo dinanzi ai comitia.
Il senato nel corso del IV secolo, divenne un organo a composizione mista patrizio-plebea dopo
l’accesso al consolato e alle magistrature anche ai plebei. I tribuni, inizialmente magistrati plebei
rivoluzionari, a difesa degli interessi della plebe, con un forte potere di veto, l’intercessio, non solo
al collega, ma anche a tutti i magistrati, compresi i consoli (salvo il dittatore), verranno anch’essi
ammessi in senato.
Tra la fine del II e l’inizio del I secolo a. C. si intensificheranno i conflitti sociali, e un
concatenarsi di eventi condurrà alla fine della repubblica ed all’instaurazione di un nuovo
ordinamento corrispondente alle esigenze dello stato imperiale.
Il 13 gennaio del 27 a. C., davanti ai patres, Ottaviano dichiara di restituire al senato e al
popolo romano i poteri straordinari che aveva ricevuto con il consenso di tutti. Questi poteri erano:
il comando degli eserciti (e della facoltà di disporre dell’erario statale per gli scopi della guerra) e
delle province; la rinuncia al potere costituente di cui era investito. Ottaviano deponeva la res
publica, ma non tornava cittadino privato. Egli manteneva il consolato ed i privilegi ed onori
conferitigli dopo la vittoria di Azio del 31: il titolo di imperator, di princeps senatus, il ius
tribunicium, e con la seduta del 16 gennaio, tra gli altri privilegi ed onori, il titolo di Augustus, colui
che è sacro per designazione divina, favorito dagli dei, un’auctoritas indiscussa che lo pone al di
sopra di chiunque altro, un’autorità morale e religiosa sostenuta però da un potere reale.
Sempre nel 27 a. C. ad Augusto viene attribuita la cura et tutela rei publicae, assicurare allo
stato ordine e difesa; ancora nel 27 gli viene conferito l’imperium proconsulare, sempre per la
superiore tutela dello stato; di nuovo nel 27 la clausola discrezionale, di estendere in qualsiasi
direzione il suo potere, manifestazione della sua auctoritas. Un senatoconsulto del 24 a. C.
dichiarava il principe legibus solutus, totalmente libero da qualsiasi vincolo legislativo che potesse
intralciare l’esercizio delle sue funzioni pubbliche. L’auctoritas del principe è così radicata che le
stesse deliberazioni del senato vengono prese auctoritate principis. Tutto quanto denota una netta
superiorità del principe sugli organi repubblicani incapaci di provvedere alle necessità dello stato
imperiale. A metà dell’anno 23 a. C. avvenne la svolta decisiva per la costituzione del nuovo
sistema di governo.
Alla fine di giugno del 23 Augusto rinuncia al consolato, al titolo formale di magistrato
cittadino che aveva mantenuto ininterrottamente dal 32, ed a partire dal 1° luglio del 23, assume, lui
non tribuno, la tribunicia potestas a vita; il diritto di convocare e intervenire in senato in qualunque
momento, pur non essendo console; l’imperium proconsulare maius et infinitum a vita. Un potere
formidabile, i pilastri del principato: l’esercito e il popolo. Il piano politico di Augusto, riunire in sé
i poteri repubblicani senza assumerne la carica, ponendosi completamente al di fuori, e rispettando
la forma repubblicana, un nuovo ordinamento costituzionale viene fondato, il principato, e con esso
un nuovo organo permanente e di fatto sovrano, il principe.
Il senato perse il ruolo politico direttivo che aveva esercitato nella repubblica, ma acquistò
competenze in materia di legislazione civile e criminale; soprattutto divenne la corte per i due
principali crimini delle classi elevate, la maiestas e le repetundae. Alla fine del II secolo d. C. il
tribunale senatorio venne meno, definitivamente sostituito dal tribunale dell’imperatore, e per sua
delega, da quello del praefectus urbi e del praefectus pretorio.