CITTA’ DI GALLIPOLI (Provincia di Lecce) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Area N° 2 - Polizia Comunale e amministrativa IL DIRIGENTE Ordinanza n. 332 del 07/12/2007 Oggetto: Rimozione di impianto pubblicitario abusivo a carico della Ditta EURO TRADE CENTER nella persona del Sig. Antonio Rosario Manno nella qualità di Amministratore Unico ai sensi dell’ art. 4 del “Regolamento per la disciplina e l’installazione di mezzi pubblicitari” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28.06.1994; Art.. 24 del D. Lgs 15 Novembre 1993, n° 507 e art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Visto il rapporto n. 0045113 del 13/10/2007, con il quale il Comando di Polizia Municipale ha accertato che in via Ex SS 274 Gallipoli-Taviano nel tratto iniziale, direzione Taviano e compreso tra la rotatoria posta all’intersezione con Via Capo di Leuca - Corso Italia e sino al ivi esistente supermercato denominato MD Discount, erano installati n. 24 cartelli pubblicitari di varie misure (mediamente di Mt. 1,40 x 2,00) costituiti da manufatti bidimensionali supportati da idonea struttura di sostegno in metallo stabilmente infissa nel suolo mediante appositi plinti in conglomerato cementizio, con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari la cui analitica individuazione è riportata nell’ivi contenuto prospetto e nelle allegate schede fotografiche di rilievo. Considerato: che nel predetto rapporto veniva evidenziato che è stata rilevata l’esecuzione di pubblicità abusiva effettuata a mezzo di un impianto pubblicitario del tipo cartello pubblicitario costituito da manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno in metallo stabilmente infissa nel suolo mediante appositi plinti in conglomerato cementizio, con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari di cui all’allegata rilevazione fotografica dalla cui targhetta identificativa (prevista Art. 23, comma 6 e comma del CdS nonché dell’art. 55 del Regolamento di attuazione del CdS) si rilevava che l’impianto è nella disponibilità della ditta “La Dispensa della Nonna” con sede in Gallipoli, al c.so Roma; che il materiale pubblicitario in questione deve essere rimosso ai sensi dell’art. 24 del D. Leg.vo 15 Novembre 1993, n° 507 indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione; Constatato che l’accertamento effettuato comporta violazione alle seguenti norme applicabili sia in relazione al regime autorizzatorio degli impianti pubblicitari (cartelli pubblicitari) in questione che in funzione della loro assogettabilità al regime previsto dalle disciplina urbanistico edilizia e quindi in relazione all’assoggettabilità dell’opera al regime del permesso di costruire si ritiene opportuno fornire al richiedente i seguenti ulteriori elementi di valutazione: (Ordinanza n.332 del 07/12/2007 ) - pag. 1 di 5 -l’art. 23 co. 4 del N.CdS stabilisce che “ la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada (…)”; -il “Regolamento per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28.06.1994, nell’ambito dell’allegato “B”, art. 4 del “Regolamento per la disciplina e l’installazione di mezzi pubblicitari”), statuisce che“ chiunque intenda installare mezzi pubblicitari dovrà farne preventiva richiesta al Sindaco (Dirigente), al fine di ottenere l’autorizzazione”; -la previsione della necessità del rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale è ribadita, poi, anche dall’art. 6 delle “Norme di attuazione” del “Piano Triennale Generale per l’impiantistica pubblicitaria pubblica e privata” ”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 13.04.1999; -la necessità di richiedere ed ottenere una apposita autorizzazione, ora permesso di costruire, per gli impianti pubblicitari è contenuta nell’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale, al comma 2, lett. p), che ricomprende espressamente tra le opere soggette ad autorizzazione edilizia “……il collocamento di insegne, mostre, cartelli ed affissi pubblicitari od interrogatori………” , fattispecie nella quale evidentemente rientra il caso de quo, e che quindi, l’Ufficio competente, solo a seguito dell’inoltro di un’istanza specifica dell’interessato e della conseguente analisi circa la categoria, il numero, la tipologia di cartelloni e sulla base di un’indagine conoscitiva relativa alle specificità della realtà territoriale locale, può rilasciare o meno; -Il D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera e), definisce gli “interventi di nuova costruzione” come quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e che sono comunque da considerarsi tali per effetto della successiva lettera e.3 “la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;” detti interventi per l’effetto del successivo art. 10 sono da sottoporre alla disciplina del permesso di costruire. Dalla formulazione normativa e dalla costante giurisprudenza in materia rileva ai fini della qualificazione di opera edilizia costituente “nuova costruzione” che i manufatti comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo (C. Stato, sez. VI, n. 419/2003), modificando lo stato dei luoghi, e tali trasformazioni e le modifiche siano, almeno potenzialmente, perduranti nel tempo (Cass. Penale, sez. III, n. 6172/94), anche a prescindere dalla incidenza sul carico urbanistico (T.A.R. Sicilia, sez. I, n. 552/2001). In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto sussistere nuova costruzione anche nel caso di realizzazione di insegne pubblicitarie che abbiano dimensioni non trascurabili e siano stabilmente ancorate al suolo, anche se non infisse (Cass. Penale, sezione VI, 19/09/1999); -il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune ha rilasciato espresso parere in data 17.01.2006 nel quale, interpellato proprio in merito alla questione della necessità di richiedere apposito permesso di costruire, nell’ipotesi di collocazione di cartelloni pubblicitari nell’ambito del territorio comunale, ha chiarito che …”ogni opera edilizia all’interno dell’area vincolata è soggetta a Permesso di Costruire previa autorizzazione paesaggistica. Per le opere da realizzare su aree non soggette a vincolo paesaggistico va sempre richiesto il permesso di costruire in attesa che la questione sia regolamentata a livello comunale” ; -la Cassazione, sezione prima civile, con sentenza n. 15326/05 ” ha avuto modo di esprimersi in merito alla disciplina dell’installazione di cartelli pubblicitari, affermando che l’installazione è soggetta a tre distinte autorizzazioni e precisamente: Autorizzazione edilizia/urbanistica; Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico; Autorizzazione per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Provvedimenti tutti a loro volta sottoposti alle relative discipline e nulla osta sopra richiamati. (Ordinanza n.332 del 07/12/2007 ) - pag. 2 di 5 Rilevato altresì che il terreno su cui insistono gli impianti pubblicitari oggetto di accertamento è di proprietà comunale; Ritenuto dover provvedere in merito; Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507; Visto l’art. 23 “Pubblicità sulle strade e sui veicoli” del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”; Visti gli artt. 4 e 11 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina e l’installazione dei mezzi pubblicitari” approvato ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 28.06.1994; Vista la comunicazione effettuata in data 29.10.2007, prot. n. 0047376 e notificata in data 05/11/2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge 241/90 di avvio del procedimento amministrativo di rimozione dell’impianto pubblicitario meglio identificato in premessa e riportato nella successiva scheda di rilievo fotografico di cui al rapporto citato; (Ordinanza n.332 del 07/12/2007 ) - pag. 3 di 5 Dato atto che è decorso il termine concesso con la comunicazione di cui al punto precedente e che non sono state prodotte memorie od osservazione alcuna; ORDINA al Signor responsabile dell’esercizio pubblico della Dispensa della Nonna, sopra meglio generalizzato, di rimuovere, entro il termine di gg. 5 dalla data di notifica del presente atto, gli impianti pubblicitari abusivi in argomento ed il ripristino dello stato dei luoghi. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale ai fini di incaricare apposita ditta all’esecuzione del provvedimento e alla Polizia Municipale, organo accertatore, per la successiva notificazione alle parti interessate e per la vigilanza sull’adempimento degli obblighi che conseguono. AVVISA il medesimo responsabile che, in caso di inottemperanza al presente ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvederà d’ufficio, addebitando le spese sostenute e che la presente ordinanza costituisce anche atto di formale diffida all’esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 5 del TULPS e che gli impianti pubblicitari rimossi saranno posti sotto sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative soprattasse ed interessi se ed in quanto dovuti. COMUNICA che la responsabilità del procedimento amministrativo sanzionatorio inerente il provvedimento di rimozione è assegnata al Dirigente dell’UTC comunale o suo funzionario delegato. Contro il presente atto definitivo è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia-Sezione di Lecce, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, nei termini e nei modi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni IL DIRIGENTE Dott. Salvatore Patrizio Giannone CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal ................................... al ......................... all'albo pretorio del Comune. Gallipoli, .................... IL MESSO COMUNALE (Ordinanza n.332 del 07/12/2007 ) - pag. 4 di 5 (Ordinanza n.332 del 07/12/2007 ) - pag. 5 di 5