Magistrature a Roma - Istituto Ven. A. Luzzago

Magistrature a Roma
Età monarchica
Le istituzioni dell’età monarchica (753-509 a.C)
• Re: nominato a vita dal senato con ratifica dei comizi curiati (lex curiata de imperio),
accentrava in sé le funzioni politiche (legislative ed esecutive), militari, giudiziarie,
religiose.
• Senato: è un’assemblea ristretta (300 membri), un consiglio degli anziani (da senes)
composto originariamente dai patres delle gentes aristocratiche, nominati dal re.
Probabilmente già in età regia la partecipazione al senato fu estesa anche ai plebei
(conscripti). Il senato nominava il re e lo affiancava nel governo con funzione
consultiva, assumeva funzioni di interrex alla morte di questo.
• Comizi curiati: è la più antica assemblea popolare (in origine solo patrizia), basata sul
raggruppamento della popolazione in 30 curie (10 per ogni tribù), che costituivano
unità di reclutamento militare e di voto. Si riuniva nel Foro. Ratificava l’elezione del re e
quella dei senatori. Aveva competenze in materia di successione e la prerogativa di
dichiarare la guerra.
Età repubblicana
II Il passaggio alla repubblica (509 a.C) Con l’abbattimento della monarchia
Roma si dà un ordinamento repubblicano e aristocratico, che resterà in vigore
fino al I sec. a.C., caratterizzato da una suddivisione funzionale dei poteri e delle
competenze tra le varie magistrature e le assemblee (senato e comizi). Le
magistrature Le magistrature (honores) repubblicane sono caratterizzate tutte da
temporaneità e collegialità, per evitare l’instaurazione di un potere personale di
tipo monarchico; sempre per lo stesso motivo esistevano anche delle funzioni di
controllo e delle procedure di limitazione all’operato delle cariche più alte.
Le magistrature erano inoltre gratuite, cioè non retribuite, pertanto vi
accedevano di fatto solo le fasce della popolazione che possedevano una rendita
familiare o personale in grado di mantenerli durante l’esercizio della loro carica.
Le magistrature, di cui alcune originariamente solo patrizie altre solo plebee,
sono organizzate verticalmente nel cursus honorum, che costituisce l’iter della
carriera politica, la quale di norma era preceduta da quella militare.
Cursus honorum
Lo sviluppo, o iter, della carriera politica a Roma veniva chiamato cursus
honorum ed era costituito da una serie di tappe successive che culminavano nel
consolato.
Tutti coloro che rivestivano le alte cariche civili dello stato (res publica) erano
chiamati magistratus.
Le magistrature del cursus honorum vennero stabilite secondo un preciso ordine di
successione per importanza, anche se in età repubblicana l’iter fu più volte
oggetto di revisioni e riforme, riguardanti sia le modalità di elezione, sia i limiti
di età per l’accesso alle diverse cariche, sia l’intervallo di tempo che doveva
intercorrere tra due nomine.
Le revisioni più significative ebbero luogo nel 180 a.C. e nell’età di Silla, che
stabilì, ad esempio, l’età minima di 40 anni per la pretura e di 43 per il consolato,
con l’intervallo di 10 anni prima della rielezione a una magistratura.
I. Questori
• Quaestores (questori): erano eletti dai comizi tributi, inizialmente in
numero di due, quindi quattro (due dei quali rimanevano a Roma,
quaestores urbani, mentre gli altri due seguivano i consoli), poi fino a 20
(sotto Silla); essi rimanevano in carica un anno, si occupavano di inchieste
giudiziarie e, in seguito, anche della gestione dell’erario pubblico. La
carica poteva essere ottenuta a partire dai 28 anni. I questori seguivano i
consoli e i pretori, i proconsoli e i propretori nelle spedizioni militari e
nelle province, per curare l’amministrazione (quaestores militares,
provinciales); uno dei due quaestores urbani risiedeva a Ostia (quaestor
Ostiensis), per sorvegliare le importazioni, soprattutto di grano.
Successivamente – in epoca imperiale – i quaestores Caesaris saranno i
rappresentanti dell’imperatore in senato.
II. Edili
Aediles (edìli): erano eletti dai comizi tributi in numero di quattro; essi
erano i magistrati preposti alla cura degli edifici pubblici e dei mercati,
all’allestimento dei giochi e degli spettacoli e la loro carica durava un anno.
In origine vi erano solo due aediles plebei, poi (nel 366 a.C.) furono aggiunti
due aediles curules; più tardi, nel 44 a.C. Cesare aggiunse due aediles cereales
incaricati dell’approvvigionamento dell’Urbe. L’edilità non era obbligatoria
per l’accesso alle magistrature successive, ma, dal momento che i giochi
costituivano un potente strumento di propaganda per ottenere il favore
popolare, spesso gli uomini politici si facevano eleggere edìli prima di
candidarsi a pretori.
III. Pretori
Praetores (pretori): in origine erano i comandanti dei tre contingenti della
legione romana. Con l’istituzione della repubblica due di essi mantennero
la funzione militare (e presero il nome di consoli), mentre il terzo fu
preposto all’amministrazione della giustizia e mantenne il nome di praetor.
Questa carica fu poi sdoppiata in praetor urbanus, che aveva giurisdizione sui
cittadini romani, e praetor peregrinus, che aveva giurisdizione sugli stranieri. A
questi pretori furono poi affiancati altri colleghi, fino a un numero di 8,
eletti per un anno dai comizi centuriati. La carica era accessibile a 40 anni.
IV. Censori
Censores (censori): erano due magistrati eletti dai comizi centuriati ogni
cinque anni, che rimanevano in carica per 18 mesi ed effettuavano il
censimento della cittadinanza, ossia registravano i nomi e gli averi dei
cittadini romani. Esercitavano anche una funzione di controllo sulla
finanza, sugli appalti pubblici e sui costumi dei cittadini (da cui il significato
di censor, «giudice dei costumi, giudice severo»).
V. Consoli
Consules (consoli): venivano eletti in numero di due da parte dei comizi
centuriati ed esercitavano per un anno il potere esecutivo. Questa era la
carica suprema all’interno dello stato repubblicano, tanto che i Romani
avevano preso l’abitudine di indicare gli anni attraverso i nomi dei consoli
che erano in carica. I consoli in carica erano detti consules ordinarii, i nuovi
consoli eletti (che entravano in carica circa sei mesi dopo l’elezione) erano i
consules designati, mentre i consules suffecti erano consoli supplenti di consoli
morti o eletti illegalmente.
Proconsoli/Propretori
Pontefice massimo
Dittatore
• Alla scadenza del loro mandato sia i consoli sia i pretori potevano essere
inviati a governare una provincia per un anno, con il titolo di
proconsules e propraetores (proconsoli e propretori).
• Anche le principali cariche religiose (come quella del pontifex
maximus, che presiedeva il collegio dei pontefici, incaricati di controllare
il culto ufficiale) erano sentite come cariche politiche e spesso entravano
a far parte del cursus honorum.
• Oltre alle magistrature ordinarie sin qui esaminate, vi era una
magistratura straordinaria, il dictator, che otteneva – in caso di grave
pericolo per lo stato – poteri assoluti, sia civili sia militari: per questo
motivo, però, la carica durava solo sei mesi.
Tribuni della plebe
Vi erano inoltre (almeno a partire dal 494 a.C.) i tribuni che erano eletti
dall’assemblea della plebe e avevano diritto di aiuto (difesa dei plebei dai
soprusi dei patrizi) e diritto di veto sulle decisioni dei magistrati, sulle
imposizioni di nuovi tributi, ecc.
Questa carica crebbe gradatamente di prestigio e influenza (i tribuni
potevano anche proporre e far approvare disegni di legge, pensiamo ai
tentativi dei fratelli Tiberio e Caio Gracco), tanto che molti uomini politici
inserirono anche questo passaggio all’interno del loro cursus honorum. Fu
Silla, con la sua restaurazione, a ridurne drasticamente l’importanza,
togliendo loro ogni possibilità di iniziativa legislativa (inoltre stabilì che i
tribuni della plebe non avrebbero più potuto aspirare a magistrature
superiori).