Il Decreto n. 56 del 29.05.2015 della Regione Campania e le successive circolari esplicative: spunti di
chiarimento per la classe delle statine
D: Chi è tenuto a compilare il Modello Unico di Prescrizione?
R: Il MMG, lo specialista ambulatoriale, il medico ospedaliero ed il medico universitario
D: Per quali pazienti occorre compilare il Modello Unico di Prescrizione?
R: Il MUP va compilato quando si prescrive un farmaco coperto da brevetto (rosuvastatina, ezetimibe,
simvastatina-ezetimibe) nei seguenti casi:
 Paziente nuovo (naive)
 Cambio di terapia (cioè passaggio da farmaco genericato a farmaco coperto da brevetto)
D: Nei nuovi pazienti / cambi di terapia, quale procedura oltre al MUP deve seguire il MMG?
R: Il medico di medicina generale, oltre al MUP, all’atto della prescrizione, deve apporre sulla ricetta il codice
(1-11) appropriato per la diagnosi (posta da lui o dallo specialista), memorizzandolo nel suo database e
riutilizzandolo per il prosieguo terapia nelle volte successive
D: Quale procedura deve seguire il MMG in un paziente già in trattamento con farmaci coperti da brevetto per
garantire la continuità terapeutica?
R: E’ sufficiente apporre nella ricetta il codice predisposto dalla circolare della Regione Campania n. 3442 del
24-09-2015 (es. cod. 12) ed inserire una breve motivazione nel campo “motivazione note” (es. paziente ad alto
rischio a target)
D: E’ possibile proseguire il trattamento in corso con un farmaco coperto da brevetto (es. rosuvastatina) anche
se il trattamento non è eleggibile ai sensi dell’ultima versione della Nota 13 AIFA del luglio 2014?
R: Sì, è possibile, in accordo al principio di non retroattività delle Note AIFA espresso nel documento “Le note
AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”.
L’aspetto della non retroattività della NOTA 13 è stato ulteriormente ribadito dal parere espresso dalla
Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA che, in risposta al quesito posto dall’Assessorato alla Salute della
Regione Sicilia (Richiesta parere Prot. 75814 del 3-10-2014), si è così espressa: “Relativamente al quesito in
oggetto, si ritiene che nei pazienti che abbiano iniziato il trattamento con rosuvastatina ai sensi della
precedente versione della nota e che risultino compensati e a target il trattamento possa essere proseguito,
anche se non in linea con le indicazioni della nota attuale. Si precisa, tuttavia, che a condizione che il
colesterolo LDL sia mantenuto a valori uguali o inferiori rispetto a quelli che si erano ottenuti con
rosuvastatina, lo shift verso una statina di I livello potrebbe comunque essere considerato in base al giudizio
clinico”
D: Un paziente che assume Rosuvastatina da tempo, viene ricoverato in ospedale/va a visita specialistica. Lo
specialista/medico ospedaliero gli conferma la terapia con Rosuvastatina. E’ tenuto a fare il MUP?
R: No. Nei casi di continuità terapeutica non c’è obbligo di redigere il MUP.
D: Come approcciare il paziente nuovo (naive)?
R: Attraverso un approccio costo/efficacia appropriato. I criteri desumibili dalla Nota 13 e dallo stesso Decreto
56/2015 sono:
 Identificazione del livello di rischio cardiovascolare del paziente e del relativo target terapeutico
 C-LDL < 100 mg/dL se paziente a rischio cv alto;
 C-LDL < 70 mg/dL o riduzione del C-LDL > 50% se paziente a rischio cv molto alto
 Scelta del trattamento di 1° livello in funzione del raggiungimento del target terapeutico
 In caso di non raggiungimento del target terapeutico e/o di effetti collaterali del trattamento di 1° livello, è
possibile passare ad un trattamento 2° livello, considerando anche in questo caso l’opzione più vantaggiosa
in termini di costo/efficacia
 Ottimizzare il dosaggio e/o aggiungere ezetimibe
1° livello
2° livello
Livello successivo
Simva-Prava-Fluva-Lova-Atorvastatina
Rosuvastatina
Statina + Ezetimibe