UNITÀ LE RADICI DELLA CRISI. I GRACCHI STO 14 La giustizia privata nella patria del diritto La giustizia popolare disponeva di parecchie armi che permettevano di manifestare a un reo la disapprovazione della collettività, perseguendolo pubblicamente con sarcasmi; l’autore di questo tipo di messe alla gogna era sia il querelante stesso, sia l’intera collet- tività. Si poteva recitare un carmen famosum per distruggere la reputazione dell’accusato, cantare in pubblico dei cantica1 che lo definissero senza possibilità di equivoco; si poteva affiggere in un luogo pubblico un libellus2 anonimo sul suo conto. […] Infine, e soprattutto, gli si poteva fare un convicium, cioè perseguitarlo per la strada con un “accompagnamento” di sarcasmi ritualizzati, o addirittura coprirlo di oscenità, o anche denudarlo per suo scorno pubblico; tutto questo fracasso poteva anche non essere diretto contro la persona del colpevole, ma avvenire davanti alla sua casa, alla sua taberna o davanti alla statio dove faceva i suoi affari (spesso, infatti, l’individuo così bersagliato era un debitore recalcitrante). Sin dalla fine della repubblica, quasi tutto questo folklore cadde sotto i colpi di leggi che reprimevano il reato privato di iniuria; il regime augusteo accentuò ulteriormente la repressione di tali comportamenti, poiché essi potevano servire anche per manifestazioni di opposizione politica, potevano avere per bersaglio persone appartenenti ai primi due ordini dello Stato e, più in generale, essi dimostravano una mancanza di passività nei governati; forse, anche, venivano considerati vecchiotti, sorpassati, ridicoli, dato che, ormai, l’epoca dei giudici pubblici e delle procedure formali era succeduta a quella delle collettività e delle manifestazioni rituali. Eppure due cose sopravvissero: la proscriptio libelli e, con alcune riserve, il convicium (letteralmente significa clamore, insulto). Quando un debitore recalcitrante, pur condannato, si ostina a non pagare, il suo patrimonio viene posto pubblicamente all’asta e dei manifesti o libelli vengono affissi per rendere noto il sequestro; a Roma, un luogo d’affissione deputato era la colonna di Menio, presso la basilica Porcia, al 1.Componimenti in versi, in questo caso di natura beffarda. 2.Foglio che veniva affisso sui muri in modo da portare l’opinione pubblica a conoscenza di determinati fatti o accuse. 89 LABORATORIO Il dibattimento nel corso di un processo, bassorilievo. Roma, Antiquarium del Palatino. In primo piano si notano i due segretari impegnati nella verbalizzazione del processo. DOCUMENTI e STORIOGRAFIA In una società consolidata e ben definita, i rapporti tra i suoi membri sono regolamentati dalle leggi che prevedono diritti e doveri. Tuttavia, ai margini del diritto, molto spesso la società stessa dà vita a una sorta di giustizia parallela, non codificata per iscritto ma ben nota all’opinione pubblica. Nel passaggio che segue, Paul Veyne, approfondendo l’analisi sul folclore nella Roma antica, individua diversi casi attraverso i quali la giustizia popolare si imponeva, anche contrapponendosi a quella ufficiale. Per lo più si tratta di pratiche che vedevano coinvolta l’intera opinione pubblica, unita nel giudizio morale ma allo stesso tempo nella condanna e, persino, nell’esecuzione della pena che proprio la collettività stabiliva come punizione. VOLUME DOCUMENTI e STORIOGRAFIA I DALLA PREISTORIA ALLA REPUBBLICA ROMANA punto che “arenarsi sullo scoglio della Colonna” voleva dire “fare bancarotta”; a Pozzuoli, i libelli venivano affissi su un portico pubblico e a Pompei […], secondo la testimonianza delle tavolette pompeiane portate alla luce una dozzina di anni fa. Pratica “razionale” senza dubbio, poiché era un bene provocare un gran concorso di offerenti, ma con la quale si metteva alla gogna il nome del debitore insolvibile, lo si esponeva alla pubblica vergogna. […] Quanto al convicium, esso restò in vigore sotto l’impero e i giuristi si sforzarono solo di segnalarne i limiti: niente parole e gesti contrari alla decenza pubblica. Altre manifestazioni pubbliche avevano lo scopo di andare contro qualcuno, di mettere un tiranno di fronte alle proprie responsabilità. Basta citare i testi: “È vietato rifugiarsi ai piedi delle statue o delle immagini dei principi per ingiuriare gli altri”, poiché le leggi provvedono alla sicurezza delle persone; “è altrettanto proibito far sì che qualcuno risulti infame o odioso, indossando abiti di lutto, stracci, non tagliandosi la barba o i capelli, o, ancora, componendo, affiggendo o cantando versi che feriscono il pudore”. Si sa che gli accusati si lasciavano crescere i capelli come quelli che portavano il lutto e come quelli che andavano per mare, che non se li tagliavano (senza dubbio, una volta giunti felicemente in porto, essi consacravano la loro chioma agli dei). Barba, capelli lunghi e stracci sono sicuramente degli espe- dienti di accusati che cercavano di commuovere l’opinione pubblica per volgerla in proprio favore. Tutte queste manifestazioni erano pubbliche, nel senso che un individuo prendeva la massa a testimone; ma c’erano manifestazioni in cui la massa stessa premeva su un individuo o gli esprimeva la sua disapprovazione. «Un senatore si lamentò di essere stato colpito, a Siena, in un assembramento, con l’assenso dei magistrati di quella colonia; e l’oltraggio non si era fermato lì: egli era stato circondato con canti funebri – lui vivo –, con lamentazioni, con tutto l’apparato dei funerali, con invettive e oltraggi»3. Anche i morti potevano essere insultati; i loro funerali venivano ingiuriati e i • Che cosa si intende con l’espressione “giustizia popolare”? LABORATORIO Fonte: P. Veyne, La società romana, Editori Laterza, Roma-Bari, 1990. 3.Tacito, Historiae, IV, 45. Cantina romana con anfore contenenti vino. Roma, Museo della civiltà romana. COMPRENSIONE E RIFLESSIONE • Che cos’erano il convicium e la proscriptio libelli? • Per quale motivo in età imperiale alcune manifestazioni di giustizia popolare furono proibite? • Perché gli accusati talvolta cercavano di avere un aspetto trascurato? 90 giureconsulti avevano previsto che in un caso simile il reato di ingiuria avrebbe creato un’obbligazione a favore dell’erede; essi ci insegnano in questa occasione che l’insulto consisteva nel trattenere il cadavere, nell’impedire che il corteo funebre raggiungesse la tomba suburbana. Il che illustra a meraviglia un fatterello riportato da Svetonio: la plebe di Pollenzo aveva bloccato sul foro i funerali di un ufficiale, finché non ebbe estorto agli eredi, con quest’atto violento, del denaro destinato a uno spettacolo di gladiatori. PASSATO E PRESENTE • L’usanza di affiggere in un luogo preciso fogli di denuncia contro qualche personaggio pubblico non è del tutto scomparsa. A Roma, ad esempio, si usa ancora lasciare iscrizioni di questo genere sotto una statua che si trova ai piedi di palazzo Braschi, famoso edificio del centro storico. Fai una piccola ricerca per scoprire di che cosa si tratta e riassumi la storia di questa tipica abitudine dei Romani.