Il Farmaco Veterinario Claudio Capurro ASL 3 Genovese REGIONE LIGURIA Genova , Sala Quadrivium, 23 Giugno 2012 Normativa Principale Farmaco Veterinario Direttiva CEE 74/2003 D. Lgs 158/2006 Direttiva 2004/28/CE D. Lgs 193/2006 Obiettivi della legge Tutela di beni • Sicurezza alimentare e tutela del consumatore • Controllo dell’antibiotico-resistenza • Tutela ambientale • Sanità Animale • Benessere SPESSO LA TUTELA DI QUESTI BENI E’ AFFIDATA AL VETERINARIO Normativa • D. Lgs. 06/04/2006, n. 193 • …..recante codice comunitario dei medicinali veterinari NORMATIVA SUL FARMACO VETERINARIO • NORMATIVA COMPLESSA E NON SEMPRE LOGICA • Obiettivi non raggiunti • uso in deroga • mancata analisi del rischio • ricette, registrazioni, chiarimenti • le forme farmaceutiche del medicinale veterinario • tracciabilità del farmaco nei documenti e nelle nuove proposte del Ministero • … Farmaco veterinario • Ancora oggi il sistema non è a regime e se ne continua a parlare. • Non si sono ancora assimilati termini come • Farmaco vigilanza • Farmaco sorveglianza • Uso in deroga • Ecc. E’ NECESSARIO UN SALTO CULTURALE Medicinale veterinario Definizione Art. 1 D. Lgs 193/2006 •Ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali oppure ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull’animale o somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un䇻azione farmacologica, immunologica o metabolica oppure di stabilire una diagnosi medica. Sostanza Definizione Art. 1 D. Lgs 193/2006 Sostanza: ogni materia indipendentemente dall’origine •Origine umana, come il sangue e i suoi derivati. •Origine animale, come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, prodotti derivanti dal sangue •Origine vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, secrezioni estrazione; vegetali, sostanze ottenute per •Origine chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi Nuovo medicinale veterinario • Nessun medicinale veterinario può essere commercializzato senza Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) da parte del Ministero della Salute o dall’Agenzia Europea per la valutazione dei Medicinali (EMEA). Farmaco veterinario requisiti • QUALITA䇻 • EFFICACIA • SICUREZZA ¾ ANIMALE ¾ CONSUMATORE ¾ UTENTE ¾ AMBIENTE Farmaco veterinario requisiti EFFICACIA E䇻 l’azione terapeutica, profilattica, diagnostica, e/o in generale tutte le prerogative cliniche vantate dal medicinale riportate sul foglietto illustrativo e sul sommario delle caratteristiche del prodotto in modo definito e preciso. Farmaco veterinario requisiti SICUREZZA Termine riferito: • All’animale sottoposto al trattamento (tossicità, teratogenesi, mutagenesi, cancerogenesi) • All’uomo che manipola il medicinale veterinario per somministrarlo all’animale • Al consumatore di alimenti di origine animale (tossicità, teratogenesi, mutagenesi, cancerogenesi) • All’ambiente (piante e animali non sottoposti al trattamento, flora e fauna acquatica) Farmaco veterinario Sommario delle caratteristiche del prodotto • E 䇻 la scheda tecnica che riassume tutte le caratteristiche chimiche, farmacologiche e cliniche del prodotto. • Sulla base di questi dati è redatto il foglietto illustrativo. • ….che è la carta d䇻identità del prodotto. D. Lgs. 06/04/2006, n. 193 Applicazione • Medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nelle cui preparazione interviene un processo industriale. • Medicinali omeopatici • Vedi art. 20, comma 4, 45. • Sostanze attive usate come materie prime • Vedi art. 52, 53, 69, 100 e 69) D. Lgs. 06/04/2006, n. 193 Non applicazione • Alimenti medicamentosi (D. Lgs. 3/3/1993, n. 90). • Medicinali ad azione immunologica inattivati (Vaccini stabulogeni, autovaccini) D. Min. San. 17/03/1994, n. 287. • Medicinali veterinari a base di isotopi radioattivi • Medicinali veterinari destinati alle prove di ricerca e sviluppo . • (fatto salvo l’art. 116) D. Lgs. 06/04/2006, n. 193 Non applicazione • Gas anestetici (D. Lgs. 30/12/1992, n. 538) • Medicinali preparati in farmacia (Farmaci magistrali e officinali) • fatte salve le disposizioni relative alla detenzione, prescrizione, fornitura e somministrazione Farmaco Veterinario Forme farmaceutiche • le specialità medicinali veterinarie • (le specialità medicinali uso umano in deroga) • i medicinali veterinari ex galenici • i medicinali veterinari ex prefabbricati ex integratori medicati solubili/liquidi per la somministrazione in acqua • le premiscele per alimenti medicamentosi ex integratori medicati per la somministrazione in mangimi solidi • impianti normativi diversi per medicato e specialità Ricetta • La ricetta veterinaria è uno degli atti medici della prestazione veterinaria. • Il medico veterinario è responsabile di ogni atto medico eseguito direttamente o sotto la sua supervisione e/o prescrizione Ricetta • La prescrizione, la dispensazione e l’acquisto dei medicinali destinati alla cura degli animali richiedono formalismi diversi in funzione: • Delle caratteristiche del medicinali • Della destinazione del medicinale • Animali da compagnia • Animali i cui prodotti sono destinati alla alimentazione umana per la vendita o l’autoconsumo • Rifornimento scorte per aziende o impianti in cui vengono curati o custoditi animali. • Rifornimento di scorte per i medici veterinari. Ricetta • deve essere veritiera ed inequivocabile • deve essere compilata in ogni sua parte con inchiostro indelebile • deve essere chiara • deve consentire di identificare chiaramente il veterinario, non la struttura • deve riportare la data e la firma • deve rispettare i formalismi previsti Ricetta • Per la prescrizione gli animali sono divisi in: • Animali i cui prodotti NON sono destinati alla alimentazione umana • Animali da compagnia o animali da affezione • Animali allevati o custoditi professionalmente non ai fini di produzione di alimenti per l’uomo. (Produzione pellicce, giardini zoologici, circhi ecc) • Animali i cui prodotti sono destinati alla alimentazione umana (DPA) Ricetta • Animali i cui prodotti sono destinati alla alimentazione umana (DPA): Animali da reddito o animali da azienda • Ai fini prescrittivi l’animale normalmente destinato alla alimentazione umana va considerato tale anche quando sia gestito come animale da affezione, con alcune deroghe: • Equidi non destinati alla macellazione per l’uso alimentare; • Pesci d’acquario; • Uccelli da voliera; • Piccioni viaggiatori; • Conigli da compagnia. Ricetta • I medicinali destinati ad animali di qualsiasi specie possono essere prescritti ESCLUSIVAMENTE da un medico veterinario abilitato alla professione ed iscritto all’ordine professionale. Ricetta • La normativa non stabilisce, per i farmaci, un quantitativo massimo prescrivibile, ma afferma che : ” i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al massimo necessario per il trattamento o la terapia.” (art. 76 comma 2 D. Lgs 193/2006) Ricetta • Il medico veterinario deve prescrivere in via prioritaria medicinali ad uso veterinario e destinati per quella malattia, alla specie dell’animale trattato (“Uso Proprio”). Per evitare inutili sofferenze all’animale è consentito il così detto “uso in deroga”. USO DEL FARMACO • USO PROPRIO • Il farmaco è impiegato secondo le indicazioni autorizzate al momento dell’immissione in commercio, riportate sul foglietto illustrativo. • USO IN DEROGA • Il farmaco viene utilizzato in modo diverso da quello per cui è stato autorizzato; Uso in deroga – Cascata • 1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali… il veterinario …può trattare l'animale : • a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; (1) Uso in deroga – Cascata (2) • b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): • 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; • 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie … per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione; Uso in deroga – Cascata (3) • c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria (Preparato magistrale) Uso in deroga Cascata Categorie Terapeutiche Disponibilità farmaco veterinario Disponibilità farmaco umano Uso della cascata Antibiotici orali e iniettabili SI SI NO Antinfiammatori orali e iniettabili SI SI NO Antinfiammatori transdermici NO SI SI Sedativi orali e iniettabili SI SI NO Antiemetici orali e iniettabili SI SI NO Anestetici gassosi SI SI NO Uso in deroga D. Lgs. 193/2006 art. 10 Animale da compagnia • RICETTA NON RIPETIBILE • Su carta intestata (RNR) • per i medicinali ad uso umano • per i medicinali omeopatici veterinari • per medicinali registrati per animali da compagnia di altra specie o per altra affezione • Triplice (RNRT) • per i medicinali registrati anche o solo per animali da reddito Uso in deroga D. Lgs. 193/2006 art. 11 ANIMALI DPA RICETTA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA (RNRT) •Tempi di attesa minimi ( se non indicati): • • • • 7 gg per uova e latte 28 gg per carne 500 gradi/ giorno per i pesci Zero gg per i medicinali omeopatici veterinari compresi nell’all.II Regolamento CE n.2377/90 (abrogato dal Reg CE 470/2009 e sostituito da Reg. UE 37/2010). Limitazioni prescrittive Il medico veterinario deve ricordare che non può mai ne prescrivere ne usare •i medicinali veterinari non registrati nella UE •i medicinali umani non registrati in Italia •i medicinali per uso umano utilizzabili solo dallo specialista (NB: non “prescrivibili”) •Antibiotici in confezione per esclusivo uso ospedaliero •le sostanze farmacologicamente attive (es. Ac. Ossalico) Limitazioni prescrittive ANIMALI DPA Medicinali non prescrivibili e non somministrabili salvo nei trattamenti terapeutici e trattamenti zootecnici (art. 4-5 D. Lgs. 158/2006) •TIREOSTATICI •STILBENI E DERIVATI DELLO STILBENE E LORO SALI ED ESTERI • ANABOLIZZANTI •Estradiolo 17-beta e suoi derivati sotto forma di estere •Sostanze beta agoniste •Sostanze ad azione estrogena diverse dall’estradiolo 17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri •Sostanze ad azione androgena •Sostanze ad azione gestagena Limitazioni prescrittive Medicinali ad esclusivo uso del medico veterinario, quindi non prescrivibili •Sono medicinali che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della somministrazione e al successivo monitoraggio: •Abortivi •Anestetici locali iniettabili •Anestetici generali iniettabili •Antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili •Emoderivati •Eutanasici •Beta agonisti Limitazioni prescrittive MEDICINALI PER USO UMANO SOGGETTI A RICETTA LIMITATIVA •Farmaci cedibili solo ad ospedali e case di cura ( purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico) •Medicinali prescrivibili solo dallo specialista, NON POSSONO ESSERE PRESCRITTI DAL MEDICO VETERINARIO , POSSONO ESSERE CEDUTI ALLE STRUTTURE VETERINARIE AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE , PER L’ESCLUSIVO IMPIEGO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA . Tipi di ricette • A seconda del tipo di medicinale da utilizzare e della specie da trattare il medico veterinario potrà scegliere l’idonea modalità di prescrizione. Tipi di ricette Animali da Compagnia • Ricetta Ripetibile su carta intestata (RR) • Ricetta Non Ripetibile su carta intestata (RNR) • Ricetta Non Ripetibile in triplice copia (RNRT) • Ricetta Non Ripetibile in copia singola ( RNRV) • Ricetta Ministeriale Stupefacenti a ricalco Tipi di ricette Animali da reddito (DPA) • Ricetta Non Ripetibile in triplice copia ( RNRT) • Ricetta Non Ripetibile in unica copia (RNRV) • Ricetta Ripetibile in unica copia (RRV) • Ricetta Ministeriale Stupefacenti a ricalco Ricetta ripetibile su carta intestata (RR) • Validità • 3 MESI MAX 5 CONFEZIONI • 30 giorni max 3 volte per stupefacenti in tab.II sez. E • Quando • Medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia che riportano sulla confezione “da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ” Ricetta ripetibile su carta intestata (RR) • Obblighi del Medico Veterinario • Individuazione inequivocabile del veterinario prescrittore • Indicazione specie • Data e firma del medico veterinario Ricetta NON ripetibile su carta intestata (RNR) • Validità • 30 giorni • Quando • Medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia che riportano sulla confezione “da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile” • Medicinali autorizzati per altra specie da quelle trattate o per la stessa specie ma altra affezione • Medicinali autorizzati per l’impiego sull’uomo (compresi SOP e OTC) • Medicinali omeopatici destinati esclusivamente ad animali da compagnia e specie esotiche. • Formule magistrali Ricetta ripetibile su carta intestata (RR) • Obblighi del Medico Veterinario • Individuazione inequivocabile del veterinario prescrittore • Nome, Cognome e domicilio proprietario animale • Indicazione Specie • Dose e modo di somministrazione nei riguardi mezzo e tempi • Data e Firma Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNRT) • Deve essere utilizzata per prescrivere medicinali per la cura di animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo e per le scorte d’impianto o del veterinario • La ricetta deve essere compilata con inchiostro indelebile in ogni sua parte e le firme vanno apposte per esteso. Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) Il modello è costituito da 4 fogli sovrapposti: • Originale rosa • da trattenere dal farmacista e conservare per 5 anni • Prima copia gialla • che rimane all’utilizzatore finale • Seconda copia azzurra • destinata all’ASL competente per territorio • Terza copia bianca • per il veterinario Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) La ricetta medico veterinaria di modello ufficiale è suddivisa in tre sezioni: • Sezione A • destinata alla prescrizione del medico •Sezione B • che il titolare o il conduttore dell’impianto deve compilare nel caso di fornitura per scorta d’impianto •Sezione C • da compilarsi a cura del farmacista Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) • Validità • 10 giorni lavorativi dalla data di emissione • Quando (1) • Medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l’uomo che riportano la dicitura:” da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile • medicinali ad azione immunologica, premiscele medicali, medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope e beta-agonisti • Trattamenti in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) • Quando (2) • Prescrizione ad animali da compagnia di medicinali autorizzati anche o esclusivamente ad animali i cui prodotti sono utilizzabili per l’alimentazione umana. • Medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa (es Eprex,Roferon) o ad esclusivo uso di ospedali e case di cura, ad esclusione degli antibatterici. Il medico veterinario della struttura autorizzata deve specificare che si tratta di approvvigionamento di scorte. La copia azzurra deve essere inviata all’ASL • Rifornimento per scorta di impianto • Rifornimento per scorta propria Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) • Obblighi del Medico Veterinario (1) • Individuazione inequivocabile del veterinario prescrittore: cognome e nome, indirizzo, ASL di residenza, numero e sigla provinciale di iscrizione all’Albo • Nome, Cognome e domicilio proprietario animale • Codice dell’allevamento sempre obbligatorio per allevamenti delle specie” bovina, bufalina, caprina, ovina e suina” o estremi della richiesta del codice di allevamento, nel periodo transitorio quando lo stesso non è ancora stato attribuito • Diagnosi (da indicare solo sulla copia bianca) Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) • Obblighi del Medico Veterinario (2) • Medicinali da fornire (con indicazione della confezione e quantità, posologia e durata di trattamento) • Dose e modo di somministrazione • Tempo di sospensione cautelativa • Indicazione se si tratta di “ rifornimento per scorta d’impianto” o per “scorta propria” ( del veterinario) • Specie dell’animale a cui è destinata la prescrizione completo del numero degli animali da trattare, della marca auricolare/tatuaggio/box, ove necessario, della razza, sesso e categoria Ricetta non ripetibile in triplice copia (RNrT) • Obblighi del Medico Veterinario (3) • Indicazione del numero animali dell’azienda ( solo se si tratta di scorta per impianto) • Indicazione se la copia deve essere inviata o meno all’ASL se il veterinario indica erroneamente “non inviare” per i medicinali per cui esiste l’obbligo di inoltro, il farmacista deve pretendere la regolarizzazione e procedere, successivamente all’inoltro. • Località di stesura ,data e firma per esteso Ricetta non ripetibile in singola copia (RNRV) • Validità • 30 giorni (tab 5 FU XII ed.) • Quando • • • Medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l’uomo non soggetti a triplice (antispastici, antiemorragici, antistaminici, analgesici, antiepilettici non barbiturici, anestetici, anabolici, vitamine, pancreatici, antigalattogeni, eutanasici, prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio delle gonadotropine) Prescrizione ad animali da compagnia di medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l’uomo non soggetti a triplice (antispastici, antiemorragici, antistaminici, analgesici, antiepilettici non barbiturici, anestetici, anabolici, vitamine, pancreatici, antigalattogeni, eutanasici, prostaglandine, gonadotropine e fattori di rilascio delle gonadotropine ) Medicinali omeopatici . Il medico veterinario NON deve indicare i tempi di sospensione Ricetta Veterinaria ripetibile in singola copia (RRV) • Validità • 3 mesi massimo 5 confezioni • Quando • Fornitura di medicinali industriali veterinari da somministrare per via orale, contenenti chemioterapici, antibiotici e antiparassitari destinati al trattamento di animali le cui carni o i cui prodotti sono destinati al consumo umano allevati negli allevamenti a carattere familiare che producono per l’autoconsumo Ricetta veterinaria per l’alimentazione medicata • l’alimentazione medicata è una modalità di trattamento farmacologico la cui via di somministrazione è l’alimentazione • a seconda che sia considerato farmaco o mangime viene prescritto con due tipologie diverse di ricetta • la differenza tra farmaco e PIM risiede nella concentrazione del principio attivo Approvvigionamento e scorta di medicinali VETERINARI • Il modello ministeriale in triplice copia (RNRT) deve essere impiegato per l’approvvigionamento finalizzato alla detenzione di scorte di medicinali ad uso veterinario Approvvigionamento e scorta di medicinali VETERINARI L’approvvigionamento, quando si tratta di medicinali veterinari, può avvenire presso: • le farmacie aperte al pubblico • gli esercizi autorizzati per la vendita diretta presso distributori all’ingrosso di medicinali veterinari Approvvigionamento e scorta di medicinali VETERINARI • La tenuta della scorta è sempre sottoposta ad autorizzazione del Servizio veterinario competente • I movimenti di entrata e uscita devono essere registrati su apposito registro di carico e scarico numerato e vidimato dall’ASL • Le operazioni di registrazione devono essere effettuate entro 7 giorni lavorativi Approvvigionamento e scorta di medicinali VETERINARI Registro e documentazione giustificativa devono essere conservati per • 3 anni per trattamenti a animali non produttori di alimenti ( documentazione giustificativa del solo carico) • 5 anni per trattamenti ad animali produttori di alimenti ( documentazione giustificativa del carico e dello scarico) Scorta di medicinali veterinari detenzione Possono detenere scorte di MEDICINALI VETERINARI: •GLI IMPIANTI DI ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L’UOMO (Scorta d’impianto) •GLI IMPIANTI DI ALLEVAMENTO E CUSTODIA DI ANIMALI NON PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L’UOMO (Scorta d’impianto) •GLI IMPIANTI DI CURA DEGLI ANIMALI (Scorta d’impianto) •I VETERINARI LIBERI ESERCENTI (Scorta propria) Scorta di medicinali detenzione • La scorta di MEDICINALI PER USO UMANO è consentita SOLO alle strutture dove vengono curati professionalmente gli animali • Il veterinario libero esercente NON può detenere scorta di medicinali per uso umano ma si può approvvigionare di quantità minime mediante auto ricettazione. • In questo caso non esiste l’obbligo della registrazione • Le confezioni già iniziate dei medicinali oggetto di scorta, con l’eccezione di quelli per uso umano, possono essere ceduti dal veterinario responsabile all’allevatore o al proprietario degli animali per iniziare subito la terapia. Approvvigionamento e scorta di medicinali stupefacenti 1) Approvvigionamento tramite richiesta (art. 42 DPR 309/1990 2) Approvvigionamento tramite ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia 3) Autoprescrizione con ricette a ricalco Approvvigionamento tramite richiesta di medicinali stupefacenti (art. 42 DPR 309/90) • Richiesta su carta semplice intestata redatta in 3 copie utilizzata per l’approvvigionamento dei medicinali stupefacenti inseriti nella tab.II sez. A,B e C. • La norma non prevede un quantitativo massimo richiedibile di medicinale, prevede invece sanzioni amministrative se le quantità richieste sono molto maggiori delle necessità del veterinario o della struttura • OBBLIGO TENUTA DI UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO , non di modello ufficiale, vidimato dall’Autorità sanitaria , da conservarsi per due anni dall’ultima registrazione Approvvigionamento tramite Ricetta veterinaria non ripetibile in triplice copia • Approvvigionamento dei medicinali stupefacenti appartenenti alla tab.II D ( compresi quelli appartenenti alla III - bis transitati) ed E per scorta propria e di impianto Stupefacenti Autoprescrizione con ricetta a ricalco • Solo per rifornimento estemporaneo urgente di farmaci di cui all’allegato III - bis • È richiesta la ricetta ministeriale a ricalco ( RMS), distribuita dall’ASL • Il veterinario, nello spazio destinato all’intestazione del paziente , inserisce l’indicazione “AUTOPRESCRIZIONE” • Il farmacista annota i dati del documento di riconoscimento dell’acquirente • È richiesto un Registro di carico e scarico per uso professionale urgente delle prestazione dove annotare le movimentazioni in entrata. • Il Registro non è di modello ministeriale, non è soggetto a controllo annuale e non è soggetto a chiusura a fine anno • Registro e copia delle ricetta devono essere conservati per 2 anni dall’ultima registrazione Ricetta Stupefacenti Farmaco Veterinario • Farmaco Vigilanza • Farmaco Sorveglianza Farmacosorveglianza • Insieme delle azioni di controllo territoriale, svolte principalmente da parte dalle ASL, atte a verificare che la distribuzione, la dispensazione e l䇻impiego del farmaco avvengano in maniera corretta Farmaco veterinario Controllo • NAS • GUARDIA DI FINANZA • ASL NAS Controllo I carabinieri del NAS nell’ambito della attività di controllo sul farmaco veterinario agiscono: •D’iniziativa (distribuzione, dispensazione, impiego); •Su richiesta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali o dei reparti dell’Arma Territoriale. •Su delega dell’Autorità Giudiziaria – su denuncia dei cittadini; •A seguito di informazioni acquisite nel corso di attività di intelligence. Guardia di finanza Controllo La Guardia di Finanza nell’ambito della attività di controllo sul farmaco veterinario agisce: •Eseguendo ispezioni straordinarie in ogni momento presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite; •Su richiesta del Ministero della Salute o dei reparti dell’Arma Territoriale. •Su delega dell’Autorità Giudiziaria – su denuncia dei cittadini; AASSLL Controllo Sulla distribuzione, detenzione, fornitura, impiego dei medicinali veterinari: •Vigilare costantemente sull’osservanza delle disposizioni relative alla prescrizione di medicinali veterinari (D.Lvo 193/2006 art. 76, comma 8) •Effettuare i controlli previsti dai piani regionali di farmaco sorveglianza (D.Lvo 193/2006: art. 68, comma 3; art. 71, comma 3; art. 79, comma 3; art. 80, comma 3. AASSLL Controllo Sulla distribuzione, detenzione, fornitura, impiego dei medicinali veterinari: •Ispezionare almeno una volta all’anno gli operatori: grossisti, vendita diretta, farmacie, impianti di cura, veterinari autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, allevamenti, canili/gattili finalizzate al controllo della tenuta dei registri di carico e scarico e delle scorte. Farmaco veterinario Controlli • Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 (ossia di tutti gli allevamenti, bovini, equini, suini, ovini, caprini, avicoli, conigli ecc, ecc ndr) e la sua regolarità Farmaco veterinario Controlli • ben sei tipologie di ricette a cui si aggiungono registri su registri, vidimazioni su vidimazioni, note, circolari, affermazioni e smentite…svariate interpretazioni variabili da Regione a Regione, da Provincia a Provincia se non da ASL ad ASL da veterinario a veterinario, quando semmai non arrivino pure i NAS Farmaco veterinario Controlli Piano Regionale di Farmaco Sorveglianza 2011-2013 Del. Reg. Liguria 686 del 17/06/2011: • Ambulatori/Cliniche: 30% per anno • Medici Veterinari autorizzati a detenere scorte: 20% per anno • Impianti di cura, di allevamento e di custodia non destinati alla produzione di alimenti per l䇻uomo: dal 2% 2011, 3% 2012, 4 % 2013. • Allevamenti DPA 100 % nei tre anni. Farmaco veterinario Controlli Piano Regionale di Farmaco Sorveglianza 2011-2013 Del. Reg. Liguria 686 del 1770672011: • Entro il 2012 Banca dati delle prescrizioni. Farmaco veterinario Flusso Dati Dati inviato semestralmente relativi a: Prescrizioni pervenute: • Animali DPA • In deroga DLgs 158 artt.4 e 5 • In deroga DLgs 193 art. 11 • Scorte (ambulatori, cliniche attività zooiatrica) • Per uso Umano Dlgs 193 art. 84 comma 7 Farmaco veterinario sanzioni • e i veterinari continuano a rischiare… • 20.600 € a chi somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati per quella specie (es. metronidazolo cavalli) • 3.000 € per errato uso in deroga con mancato rispetto della cascata • 5.000 € per mancate registrazioni sui registri previsti o mancate segnalazioni alle AASSLL