CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DATA OWNER B2DRIVE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DATA OWNER B2DRIVE
1. DEFINIZIONI
1.1 "Campagna/e Pubblicitaria/e” significa una serie di Pubblicità riferite ad un particolare servizio
o prodotto, o gruppo di servizi o prodotti, definiti in un contratto tra l’Inserzionista e B2Drive e/o i
suoi Sub-contraenti;
- "Campo/i" significa i diversi criteri con cui un Soggetto può venire selezionato ai fini del marketing:
per esempio, per età, sesso, fascia di reddito o interessi;
- "Clienti/Utenti del Data Owner" significa tutti i soggetti i cui dati necessari per il contatto sono
elencati nel Database;
- "Database" significa l’insieme di dati che il Data Owner fornisce a B2Drive, nei termini stabiliti dal
presente Contratto comprendenti indirizzi email dei Soggetti ed Elenco degli Annullamenti;
- "Dati Personali" significa i dati relativi ad un soggetto che può essere identificato da quei dati o
dalla combinazione di questi ultimi con altre informazioni già disponibili o anche solo accessibili al
soggetto che detiene tali dati;
- "Data Provider(s)" significa:
(a) il Data Owner; e,
(b) gli altri possessori di data base, diversi dal Data Owner, con cui B2Drive stipula accordi uguali
o simili agli accordi del presente Contratto;
- "Diritti di Proprietà Intellettuale" riguardano:
(a) brevetti, marchi d’impresa, marchi di servizio e disegni registrati, brevetti, marchi d’impresa,
marchi di servizio e disegni per i quali sia stata presentata la domanda di registrazione, marchi
commerciali (inclusi nomi di dominio su internet e nomi di indirizzo email), marchi d’impresa e di
servizio non registrati, diritti d’autore, know-how, diritti sui database, diritti sui disegni e sulle
invenzioni; e diritti di natura o effetto uguale o simile a quelli contenuti nel paragrafo (a), in
qualunque circostanza ed in qualunque giurisdizione;
- "Elenco degli Annullamenti” significa un elenco di tutti i soggetti:
(a) i cui dettagli di contatto sono stati inseriti nel Database o in una versione precedente del
Database; e,
(b) i quali hanno fornito il permesso per essere contattati per fini pubblicitari; e,
(c) i quali hanno segnalato che non desiderano più essere contattati per fini pubblicitari;
- “Gruppo B2Drive” indica B2Drive e tutte le società appartenenti al proprio Gruppo;
- “Inserzionista” è una parte terza con cui B2Drive stipula un accordo di fornitura di Pubblicità che
rientra nel Servizio;
- “Legge Locale” significa le leggi ed i regolamenti relativi a pubblicità, riservatezza dei dati,
marketing diretto e Diritti di Proprietà Intellettuale, applicabili nel luogo in cui ha sede il Data Owner
e nel luogo dove sono indirizzati il marketing diretto e la pubblicità;
- “Legge sulla Privacy” significa qualunque legge, regolamento o provvedimento esistente o che
potrebbe venire introdotto successivamente in qualsiasi giurisdizione in cui ha effetto il presente
Contratto, riguardante:
(d) l’utilizzo di Dati Personali; e/o,
(e) l’utilizzo di dati che, benché non identifichino un soggetto e pertanto non vengano considerati
Dati Personali, permettano comunque l’invio di messaggi pubblicitari per vie elettroniche al
destinatario.
- "Opzione Opt-out" significa il testo allegato a tutti i messaggi elettronici di marketing diretto, in
conformità alla Legge sulla Privacy, descritto nelle clausole 3.17 e 3.18;
- "Prezzo Base" significa il prezzo più basso per Pubblicità che B2Drive riesce ad offrire agli
Inserzionisti;
- "Proprietà Intellettuale" significa la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale;
- "Pubblicità" significa ogni pubblicità, materiale promozionale o altre informazioni, sia per iscritto
che in forma grafica, prodotti dagli Inserzionisti ed inoltrato al Data Owner per la sua approvazione;
- "Quota di B2Drive " significa la parte di ricavi Pubblicitari dovuta a B2Drive per i suoi Servizi, come
descritta nella clausola 5;
- "Reddito Netto Totale" significa la cifra risultante dalle deduzioni, di cui alla clausola 6.7, operate
sul reddito lordo ottenuto da B2Drive dagli Inserzionisti che forniscono Pubblicità da inserire nel
Servizio;
- "Registro" significa qualsiasi elenco pubblico di email al quale i Soggetti, le cui informazioni sono
contenute nel Database, hanno accesso e nel quale i Soggetti possono avere inserito i loro dati;
- "Servizio" significa il servizio offerto al Data Owner da parte di B2Drive o dai suoi Sub-contraenti,
in conformità al presente Contratto;
- "Soggetto" significa la persona fisica o l’ente identificati o identificabili, cui si riferiscono i dati
personali elencati nel Database;
- "Spazio Pubblicitario" significa il diritto di inviare pubblicità ed altro materiale promozionale agli
indirizzi email elencati nel Database;
- "Sub-contraenti" significa i terzi designati a norma della clausola 15, ivi inclusi gli Inserzionisti;
1.2 I riferimenti a clausole e schede riguardano clausole e schede del presente Contratto.
1.3 I titoli delle clausole mirano a semplificare la lettura e non rilevano ai fini dell’interpretazione del
presente Contratto.
2. OGGETTO
2.1 Con il presente contratto, il Data Owner incarica B2Drive, che accetta, di fornire Pubblicità ai
propri Clienti, alle condizioni qui di seguito pattuite
3. OBBLIGHI DI B2DRIVE
Generale
3.1 B2Drive ed i suoi Sub-contraenti utilizzeranno ragionevole cura e perizia nel fornire il Servizio
al Data Owner.
Attività Promozionali
3.2 B2Drive provvederà a:
3.2.1 inviare le Pubblicità ai Clienti del Data Owner in nome del Data Owner; e,
3.2.2 inserire l’Opzione Opt-out in ogni Pubblicità.
3.3 B2Drive agirà secondo buona fede e senza entrare in conflitto d’interessi con il Data Owner.
3.4 B2Drive si confronterà con regolarità con il Data Owner sui prezzi e sugli sconti offerti agli
Inserzionisti.
3.5 B2Drive fornirà agli Inserzionisti le specifiche tecniche in relazione a:
3.5.1 la produzione di tutta la grafica contenuta nelle Pubblicità; e,
3.5.2 i supporti per le Pubblicità;
B2Drive farà ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che gli Inserzionisti accettino le suddette
specifiche tecniche.
Informazioni e Reporting
3.6 B2Drive terrà il Data Owner informato delle attività riguardanti la promozione e la vendita di
Spazi Pubblicitari agli Inserzionisti su base mensile e fornirà report mensili al Data Owner.
3.7 Il Data Owner, a seguito del consuntivo mensile in cui sono elencate le campagne pubblicitarie
erogate sul proprio database, potrà rifiutarsi di erogare nuovamente campagne per uno o più
inserzionisti specifici, per le seguenti ragioni:
3.7.1 le attività dell’Inserzionista sono in concorrenza diretta con le attività del Data Owner; oppure,
3.7.2 la Pubblicità è immorale o offensiva; oppure,
3.7.3 la Pubblicità viola le Leggi Locali;
SEMPRE CHE:
3.7.4 il Data Owner possa dimostrare che il suo rifiuto è ragionevole.
Riservatezza dei Dati
3.8 B2Drive garantisce che, in ogni tempo, essa ed i suoi Sub-contraenti gestiranno i dati in
conformità alle istruzioni del Data Owner e provvederanno a:
3.8.1 adottare misure di sicurezza per il Database ed i Dati Personali contenuti nel Database;
3.8.2 non modificare i Dati Personali contenuti nel Database, a norma della clausola 3.13;
3.8.3 non trasferire il Database, né alcuno dei Dati Personali ivi contenuti, a soggetti non coinvolti
nelle attività di promozione pubblicitaria, oggetto di questo contrato;
3.8.4 non inviare Pubblicità a, né mettersi in comunicazione con i Soggetti i cui dettagli sono presenti
nell’Elenco di Annullamento;
3.8.5 trattare i Dati Personali in ottemperanza del decreto legislativo europeo, e nella fattispecie
della giurisdizione/Stato in cui avviene l’espletamento del servizio.
Il Database
3.9 Appena possibile dopo la Data di Inizio del Contratto, il Data Owner fornirà a B2Drive una
versione prova del Database (la “Versione Prova”).
3.10 B2Drive esaminerà la Versione Prova per verificare l’eventuale presenza di problemi tecnici:
3.10.1 nell’incorporazione del Database nei sistemi tecnologici di B2Drive;
3.10.2 nel formato dei dati; e,
3.10.3 nel numero di doppioni nei dati.
3.11 Una volta effettuata la valutazione di cui al precedente comma, B2Drive informerà il Data
Owner che la prova è stata completata ed il Data Owner fornirà a B2Drive una versione completa
del Database.
3.12 Ogni qualvolta il Data Owner fornirà a B2Drive una nuova versione del Database, in accordo
alla clausola 4.7, B2Drive farà in modo che la nuova versione del Database:
3.12.1 sia tecnicamente pulita in modo che i dati siano nel formato tecnico idoneo per permettere
l’invio di Pubblicità; e,
3.12.2 qualsiasi duplicato nei dati venga rimosso.
3.13 B2Drive fornirà al Data Owner gli strumenti tecnici che gli permettano di consultare i dati
contenuti nel Database e di verificare il risultato di talune Campagne Pubblicitarie.
3.14 Su richiesta del Data Owner, B2Drive raccoglierà e controllerà i dati sui tassi di apertura “open
rates” e di click “click through”, in relazione a particolari Campagne Pubblicitarie.
3.15 Al fine di fornire al Data Owner i Servizi richiesti, B2Drive potrà incorporare il Database nel
proprio database contenente anche i dati provenienti da altri data owner
SEMPRE CHE:
3.15.1 i dati del Database siano facilmente separabili dagli altri dati; e,
3.15.2 B2Drive adempia ai suoi obblighi previsti dalla clausola 10.3.2(a).
Opzione Opt-out
3.16 B2Drive inserirà nelle Pubblicità una chiara e adeguata Opzione di Opt-out.
3.17 I messaggi diretti ai destinatari mediante marketing elettronico dovranno contenere:
3.17.1 una chiara indicazione dell’identità del soggetto che invia il messaggio di marketing
elettronico diretto; e,
3.17.2 l’opzione per il destinatario di rifiutare ulteriori messaggi di marketing diretto del mittente.
Vendita di Spazi Pubblicitari
3.18 Ogni compravendita di Spazi Pubblicitari da parte di B2Drive in nome del Data Owner avverrà
ai prezzi stabiliti da B2Drive.
3.19 [B2Drive non dovrà vendere Spazi Pubblicitari a nessuno degli Inserzionisti indicati nella Lista
dei Concorrenti, eventualmente prodotta dal Data Owner]
4. OBBLIGHI DEL DATA OWNER
Obblighi Generali
4.1 Nei rapporti con B2Drive, il Data Owner si impegna ad agire con diligenza ed in buona fede.
4.2 Il Data Owner fornirà a B2Drive tutti i dati in suo possesso, che possono migliorare la
targetizzazione della Pubblicità ai Soggetti, esclusi i dati relativi alla salute, nonché tutti i dati
sensibili, a norma di legge.
4.3 Il Data Owner accetterà le Pubblicità sottoposte da B2Drive, a norma della clausola 3.7
4.4 Sempre che il prezzo richiesto all’Inserzionista non sia inferiore al Prezzo Base, il Data Owner
concorda che B2Drive sia libera di negoziare i prezzi e gli sconti applicabili alle Pubblicità.
4.5 Il Data Owner concorda che B2Drive abbia il diritto di fornire agli Inserzionisti un numero
ragionevole di pubblicazioni gratuite come bonus o come seconda pubblicazione gratuita, quando
ciò sia giustificato secondo una valutazione ragionevole di B2Drive.
Il Database
4.6 Il Data Owner fornirà a B2Drive una copia del Database, nel formato richiesto da B2Drive, prima
o al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
4.7 Il Data Owner fornirà una copia del Database corrente a B2Drive il primo giorno di ogni
settimana successiva alla Data di Inizio.
4.8 Il Data Owner garantisce che il Database verrà controllato ogni settimana sulla base dell’Elenco
degli Annullamenti e del Registro.
4.9 Il Data Owner garantisce che il Database è conforme alla Legge sulla Privacy e alle Leggi locali
in vigore.
4.10 Il Data Owner garantisce di aver ricevuto un adeguato e appropriato consenso da ognuno dei
Soggetti elencati nel Database, per l’invio di marketing diretto e di Pubblicità a ciascun Soggetto, in
conformità alla Legge sulla Privacy e alle Leggi Locali vigenti.
4.11 Se il Data Owner riceve da un qualunque Soggetto la richiesta di cessazione dell’invio di
pubblicità, il Data Owner informerà B2Drive immediatamente, provvedendo ad inserire tale
Soggetto nell’Elenco degli Annullamenti.
4.12 Il Data Owner dichiara di aver inoltrato tutte le notifiche alle autorità indicate nella Legge sulla
Privacy e garantisce che tali notifiche consentono il trattamento delle informazioni contenute nel
Database da parte di B2Drive e dei suoi Sub-contraenti.
Indennizzo
4.13 Il Data Owner indennizzerà e terrà manlevata B2Drive in relazione ad ogni responsabilità in
cui essa sia incorsa nei confronti dei terzi a causa del mancato adempimento da parte del Data
Owner alle clausole 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.11
5. ASSEGNAZIONE DEI RICAVI E PAGAMENTI
5.1 B2Drive riconosce al Data Owner una revenue variabile a seconda della tipologia di
Inserzionista, per ogni spazio pubblicitario venduto ai propri clienti.
5.2 B2Drive dedurrà dai pagamenti effettuati dagli Inserzionisti, la parte restante al Data Owner
entro 90 giorni fine mese data fattura.
5.3 In assenza di un accordo diverso, la commissione al Data Owner verrà liquidata in Euro.
5.4 Il Reddito Netto Totale è la somma versata a B2Drive dagli Inserzionisti, dedotti gli sconti
concessi agli Inserzionisti ed ai loro agenti, nonché le commissioni di agenzia e i diritti di
negoziazione.
5.5 B2Drive fornirà al Data Owner un resoconto mensile indicante gli Spazi Pubblicitari venduti e
l’ammontare della parte spettante al Data Owner.
5.6 B2Drive pagherà il Data Owner sulla base dei risultati effettivi della Campagna Pubblicitaria
venduta sugli Spazi pubblicitari del Data Owner, che sarà remunerata in modalita’ CPM (Costo per
Mille email lette), CPC (Costo per ogni click ricevuto sulla creativita’ presente nella email
pubblicitaria) e CPA (Costo per ogni azione compiuta, ad esempio la compilazione di un form,
l’iscrizione ad un sito o l’acquisto di un prodotto).
6. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
6.1 Il Data Owner riconosce che i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Database e qualunque
altro diritto di Proprietà Intellettuale relativo a beni utilizzati da B2Drive, sono trasferiti a B2Drive o
all’eventuale licenziatario del Data Owner.
6.2 B2Drive riconosce e dichiara che:
6.2.1 essa ed i suoi sub-contraenti hanno il diritto di utilizzare i beni oggetto dei Diritti di Proprietà
Intellettuale, di cui al precedente comma, nei limiti stabiliti dal Data Owner nel presente contratto;
6.2.2 al di là di tale uso, i sub-contraenti di B2Drive non hanno né avranno alcun diritto di utilizzare
o di permettere ad altri l’utilizzo, in tutto o in parte, dei beni oggetto di Proprietà Intellettuale trasferiti
a B2Drive o ancora di proprietà del Data Owner.
6.3 B2Drive informerà il Data Owner di qualunque violazione attuale, minacciata o temuta dei Diritti
di Proprietà Intellettuale, della quale venga a conoscenza.
6.4 Il Data Owner indennizzerà B2Drive per tutte le perdite, responsabilità e costi da essa sostenute
a seguito di un’azione relativa alla violazione di un qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale che
derivi da o sia collegato alla fornitura dei Servizi.
7. RESPONSABILITA’
7.1 In nessun caso B2Drive verrà ritenuta responsabile per:
7.1.1 azioni od omissioni da parte degli Inserzionisti; o,
7.1.2 i contenuti delle Pubblicità.
7.2 Nessuna delle Parti riterrà l’altra Parte responsabile in caso di non disponibilità o cattivo
funzionamento di Internet o di altra rete elettronica disponibile al pubblico.
7.3 Nel caso di responsabilità del Data Owner derivante dall’inadempimento del presente Contratto
o comunque inerente o collegata al presente contratto, a titolo sia precontrattuale che
extracontrattuale, essa sarà tenuta a risarcire i danni conseguenti in misura valutata da un perito
eletto da B2Drive.
7.4 L’invalidità, illiceità o incoercibilità di qualsiasi delle previsioni della presente clausola non
influisce né pregiudica la validità e l’efficacia delle restanti previsioni contenute nella presente
clausola.
7.5 B2Drive non remunera il Data Owner per le email non funzionanti, caselle di posta piene e non
lette dal destinatario. B2Drive non remunera il Data Owner nel caso in cui l’inserzionista e/o il Cliente
non paghi le fatture emesse da B2Drive stessa. A tal proposito B2Drive si impegna ad agire a norma
di legge nei confronti del Cliente moroso, nel caso di ritardi nei pagamenti, seguendo diligentemente
l’iter per il recupero del credito.
8. DURATA
Questo Contratto ha una durata di 12 mesi, a decorrere dalla Data di Inizio del Contratto (“Termine
Iniziale”), qualora non venga risolto anticipatamente a norma della clausola 10. Il Contratto verrà
automaticamente rinnovato per un periodo di 12 mesi (“Periodo di Rinnovo”), salvo che una delle
parti non ne dia disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della data di scadenza del Termine
Iniziale o della scadenza di qualsiasi Periodo di Rinnovo annuale successivo alla scadenza del
Termine Iniziale.
9. RISOLUZIONE
9.1 Una Parte può risolvere anticipatamente il presente Contratto nel caso in cui l’altra parte (“Parte
Inadempiente”) sia inadempiente in relazione ad un obbligo contrattuale, qualora l’inadempimento
sia riparabile e la Parte Inadempiente non abbia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento di una
diffida scritta dell’altra Parte, contenente l’indicazione specifica dell’inadempimento, la richiesta alla
Parte Inadempiente di provvedere e l’espresso avvertimento che, in mancanza, il contratto si
intenderà risolto ai sensi della presente clausola 9.1.
9.2 Ai fini della previsione di cui al precedente comma 9.1, un inadempimento si considera riparabile
se il termine previsto non è essenziale e se la Parte Inadempiente è in grado di adempiere entro 30
giorni dal ricevimento della diffida.
9.3 Ciascuna delle Parti può altresì risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e con
efficacia immediata, a seguito del verificarsi a carico della controparte (la “Controparte”) di uno degli
eventi di seguito indicati:
10.3.1 nomina di un amministratore giudiziario; liquidazione volontaria o giudiziale della società;
10.3.2 cessione dei beni ai creditori; concordato stragiudiziale con i creditori;
10.3.3 sottoposizione ad una procedura concorsuale;
10.3.4 variazione della situazione di controllo relativa alla Controparte, intendendosi per "controllo"
il potere di dirigere la gestione della società derivante da contratto, dalla proprietà di azioni o quote
o acquisito altrimenti
10. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE
10.1 La risoluzione del presente Contratto per inadempienze contrattuali influisce sui diritti e gli
obblighi delle parti maturati fino al momento della cessazione.
10.2 Gli ulteriori diritti ed obblighi delle parti verranno meno al momento della risoluzione, eccetto
quelli previsti dalla clausole 4.15 (Indennizzo), clausola 7 (Proprietà Intellettuale), clausola 8
(Responsabilità), clausola 13 (Riservatezza), clausola 20 (Notifiche), clausola 21 (Risoluzione delle
Controversie), clausola 22 (Legge applicabile e Lingua) e dalla presente clausola. Rimarranno
valide e pienamente efficaci, anche dopo la cessazione del presente Contratto, anche quelle
clausole la cui sopravvivenza è necessaria per l’interpretazione o l’esecuzione forzata del presente
Contratto.
10.3 Qualora il Contratto cessi per qualsiasi ragione:
10.3.1 B2Drive cesserà di promuovere, pubblicizzare o vendere Spazi Pubblicitari per conto del
Data Owner;
10.3.2 B2Drive trasferirà al Data Owner:
(a) una copia del Database in suo possesso o possedute dai suoi sub-contraenti; e,
(b) tutti gli usi dei dati derivanti dalle Campagne Pubblicitarie.
10.4 Se il Data Owner dovesse risolvere il Contratto per qualsiasi ragione, e, durante i 12 (dodici)
mesi successivi alla risoluzione, negoziasse direttamente con un Inserzionista, con cui B2Drive
abbia in essere trattative e proposte attive, la fornitura di Pubblicità ai Soggetti elencati nel
Database, in tal caso, dovrà versare a B2Drive il 25% dei ricavi derivanti da tali Pubblicità.
11. FORZA MAGGIORE
11.1 Se un evento di Forza Maggiore impedisce, rende difficoltoso o ritarda l’adempimento degli
obblighi contrattuali di una delle Parti (la "Parte Interessata"):
11.1.1 tali obblighi si intendono sospesi per la durata dell’Evento di Forza Maggiore e fintanto che
durino gli impedimenti, le difficoltà ed i ritardi;
11.1.2 dopo l’inizio dell’Evento di Forza Maggiore, non appena sia ragionevolmente possibile, la
Parte Interessata avviserà l’altra parte per iscritto dell’Evento di Forza Maggiore, della sua data di
inizio e delle conseguenze in ordine alla possibilità i adempiere agli obblighi previsti dal presente
Contratto;
11.1.3 in mancanza dell’avviso di cui al precedente punto 12.1.2, la Parte Interessata non potrà far
valere la previsione di cui al punto 12.1.1;
11.1.4 la Parte Interessata farà ogni ragionevole sforzo per limitare gli effetti dell’Evento di Forza
Maggiore sull’adempimento dei suoi obblighi quali previsti dal presente Contratto; e
11.1.5 non appena ragionevolmente possibile dopo la fine dell’Evento di Forza Maggiore, la Parte
Interessata avviserà l’altra parte per iscritto che l’Evento di Forza Maggiore è cessato e provvederà
ad adempiere ai propri obblighi quali previsti dal presente Contratto.
11.2 Se l’Evento di Forza Maggiore continua per più di sei mesi dal giorno del suo inizio, ciascuna
delle parti potrà sciogliere il presente Contratto, dandone comunicazione scritta all’altra parte. Il
Contratto si intenderà sciolto dal ricevimento della predetta comunicazione.
11.3 Nella clausola 12, "Evento di Forza Maggiore" significa un evento estraneo alla possibilità di
controllo da parte della Parte Interessata, inclusi a titolo esemplificativo, i casi di: sciopero, serrata,
controversia sindacale; evento straordinario, guerra, disordini civili, danneggiamenti; adempimento
di obblighi di legge o amministrativi; osservanza di leggi, regolamenti e direttive; incidente, guasto
a macchinari, incendio, allagamento, tempesta, difficoltà o aumento dei costi per la manodopera ed
altre circostanze che influiscano sulla fornitura di beni o servizi.
12. RISERVATEZZA
12.1 Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni fornite (sia per iscritto,
verbalmente o con altri mezzi, sia direttamente che indirettamente) da una delle parti (la “Parte
Dichiarante”) all’altra parte ( la “Parte Ricevente”), prima o dopo la data di inizio del presente
Contratto incluse, a mero titolo esemplificativo, le informazioni relative a prodotti, operazioni,
processi, piani o intenzioni, nonché relative a know-how, diritti di design, segreti commerciali,
opportunità di mercato e al business della Parte Dichiarante.
12.2 Per tutta la durata del presente Contratto e anche dopo la cessazione o l’estinzione del
presente Contratto per qualsiasi ragione, la Parte Ricevente:
12.2.1 non potrà utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall’adempimento degli
obblighi contenuti nel presente Contratto;
12.2.2 non potrà rivelare Informazioni Riservate a terzi, a meno che non abbia il previo consenso
per iscritto da parte della Parte Dichiarante o nei casi previsti dalle clausole 12.3 e 12.4;
12.2.3 farà ogni ragionevole sforzo per impedire l’utilizzo o la rivelazione di Informazioni Riservate.
12.3 Per tutta la durata del presente Contratto, la Parte Ricevente potrà rivelare le Informazioni
Riservate ad un proprio dirigente, funzionario, impiegato o sub-contraente (un “Destinatario”), nei
limiti in cui la comunicazione sia ragionevolmente necessaria ai fini del presente Contratto.
12.4 La Parte Ricevente si adopererà affinché il Destinatario sia consapevole ed osservi gli obblighi
di Riservatezza della Parte Ricevente come previsto dal presente Contratto, come se il Destinatario
fosse una delle parti del presente Contratto.
12.5 La clausole 12.2 a 12.4 non si applicano ad Informazioni Riservate:
12.5.1 che sono, al momento di inizio del presente Contratto, o divengono, in qualsiasi momento
successivo, di dominio pubblico, per causa diversa dall’inadempimento della Parte Ricevente o del
Destinatario agli obblighi previsti dal presente Contratto; o,
12.5.2 di cui la Parte Ricevente può dimostrare, con ragionevole soddisfazione della Parte
Dichiarante, di essere stata a conoscenza prima della comunicazione da parte della Parte
Dichiarante.
13. CESSIONE
13.1 Nessuna delle parti può cedere o trasferire o obbligarsi a cedere o trasferire uno o più diritti od
obblighi del presente Contratto senza il previo consenso per iscritto dell’altra parte, che non potrà
negarlo o ritardarlo irragionevolmente.
14.2 Fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola 13.1, il Data Owner consente sin
d’ora la cessione da parte di B2Drive a favore delle società del Gruppo B2Drive del presente
Contratto o dei diritti ed obblighi da esso derivanti in capo a B2Drive.
14. SUB-CONTRAENTI
14.1 Il Data Owner autorizza espressamente B2Drive a nominare un terzo per l’esecuzione del
presente Contratto.
14.2 Ogni Sub-contraente sottoscriverà un contratto scritto con B2Drive, i cui termini riprodurranno
e non saranno meno onerosi dei termini del presente Contratto.
14.3 B2Drive potrà scegliere di delegare l’adempimento di alcune, o tutte, le sue obbligazioni
previste dalle clausole 3 e 6 a una società da essa controllata, situata nella stessa giurisdizione e/o
comunque nelle giurisdizioni delle nazioni appartenenti alla comunità europea e che sarà
considerata Sub-Contraente ai fini del presente Contratto.
15. ACCORDO INTEGRALE
Questo Contratto rappresenta l’intero accordo tra le parti in relazione all’oggetto del Contratto e
supera qualsiasi precedente accordo, negoziazione e discussione tra le parti in relazione a tale
oggetto.
16. MODIFICHE
Salvo che sia espressamente previsto dal presente Contratto, nessuna modifica o variazione del
presente Contratto sarà efficace se non per iscritto e con la firma di un rappresentante autorizzato
di ognuna delle parti del Contratto.
17. AUTONOMIA CONTRATTUALE
Le parti dichiarano di avere il diritto, i poteri e l’autorità di concludere validamente ed efficacemente
il Contratto, nonchè di esercitare i diritti e adempiere gli obblighi da esso derivanti.
18. RINUNCIA
Il mancato esercizio od il ritardo nell’esercizio di un diritto o di un mezzo di tutela previsti nel
presente Contratto o derivanti dalla legge non costituisce una rinuncia agli stessi o ad altri diritti e
tutele. L’esercizio singolo o parziale di un diritto o di un mezzo di tutela previsto dal presente
Contratto o dalla legge non impedisce l’ulteriore esercizio degli stessi o l’esercizio di un altro diritto
o mezzo di tutela.
19. NOTIFICHE
Qualsiasi notifica richiesta ai termini del presente Contratto verrà fatta per iscritto, mediante
consegna a mano o spedizione con posta raccomandata a/r (o via aerea se ad un indirizzo in un
Paese straniero rispetto a chi spedisce) all’indirizzo della parte interessata, indicato nel presente
Contratto o ad altro indirizzo comunicato dalle parti di volta in volta. Qualsiasi notifica eseguita con
le suddette modalità sarà considerata perfezionata al momento della consegna (se a mano) o al
momento del ricevimento (via posta).
20. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
21.1 Clausola di conciliazione
Qualunque controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione
del presente Contratto e qualunque altra da esso derivante od occasionata o comunque connessa,
verrà sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera
Arbitrale di Milano. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di a
gire in giudizio.
21.2 Giurisdizione e Foro competente
Le parti convengono che la giurisdizione esclusiva per la risoluzione delle controversie relative
all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto e qualunque
altra da esso derivante od occasionata o comunque connessa, spetta all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria Italiana ed eleggono quale Foro competente in via esclusiva il Foro di Milano.
21. LEGGE APPLICABILE E LINGUA
Il presente Contratto è redatto e regolato in conformità alla legge italiana. La versione italiana del
presente Contratto prevale su qualsiasi versione in lingua straniera.