Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia

Collana
Filosofia e Politica
Giuseppe Duso
Idea di libertà e costituzione
repubblicana nella filosofia
politica di Kant
Polimetrica
International Scientific Publisher
2012 Polimetrica ® S.a.s.
Corso Milano, 26
20900 Monza – Italia
Tel. 039.2301829
Web site: www.polimetrica.com
ISBN 978-88-7699-xxx-x Edizione stampata
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Indice
1. La domanda sulla giustizia e la soluzione moderna ................................. 7
2. Il nuovo concetto cardine della scienza politica: la libertà ................... 13
3. Giustizia e diritto in Kant....................................................................... 25
4. L’obbligazione politica e i principi che la fondano nello scritto
“Sul detto comune” ............................................................................... 29
5. Il contratto sociale e la negazione del diritto di resistenza .................... 39
6. Contro Hobbes: la libertà di penna ....................................................... 51
7. I principi repubblicani e il loro carattere ideale .................................... 57
8. Rappresentare l’idea ............................................................................. 67
9. La libertà tra arbitrio e volontà ............................................................. 85
10. L’idea di libertà................................................................................... 93
11. La Rechtslehre e lo Stato “in der Idee” ............................................. 105
12. Mutamenti nel pensiero di Kant? ....................................................... 119
Nota editoriale
Questo piccolo libro è nato come dispensa per gli studenti
(pubblicata dalla CLEUP. Padova nel 2004). Anche in questa veste
non ha ulteriori ambizioni e vuole avere il carattere di un aiuto agli
studenti per accostarsi alla filosofia politica kantiana. Caratteristica
di questa lettura è l’attenzione critica alle dottrine del diritto naturale,
che costituiscono il contesto concettuale all’intermo del quale Kant
attua la sua riflessione sulla politica e sullo Stato, e il tentativo di
cogliere la logica dei testi. Può allora costituire uno strumento utile,
magari per venire criticato in favore di una lettura diversa, solo se
questo testo viene rapportato continuamente ai testi a cui ci si
riferisce. Agli studenti dunque questo libro è dedicato. Un
ringraziamento particolare all’amica Carla De Pascale, che ha
pazientemente letto il testo fornendo utili suggerimenti, pur non
condividendo alcuni punti caratterizzanti dell’interpretazione
proposta del pensiero kantiano; inoltre al dott. Pierpaolo Cesaroni per
la messa a punto editoriale.
1
La domanda sulla giustizia
e la soluzione moderna
Se ci poniamo oggi la domanda riguardante ciò che è giusto o
non giusto fare in relazione alla vita in comune degli uomini, il
nostro pensiero viene subito riportato a regole formali. In
generale un comportamento giusto è quello che si sottopone a
regole universali e comuni, che non colloca qualcuno in
situazioni di privilegio e di vantaggio nei confronti degli altri,
che si muove cioè all’interno del principio di uguaglianza. Per
quanto riguarda l’aspetto dell’obbligazione politica, la giustizia
sembra richiedere la non dipendenza degli uomini dal comando
personale di qualcuno, dunque l’indipendenza e la libertà
personale, l’uguale possibilità di esprimere la propria volontà e
di far sì che, “democraticamente”, la propria volontà conti, sia
efficace nella vita collettiva1. Tutto ciò implica che la risposta
1
Da quanto qui si dice non viene coinvolta immediatamente la domanda
sulla giustizia sociale e la lotta per la “giusta” affermazione di soggetti
collettivi emarginati dalla scena politica. Rimando ad altra sede questa
questione (per una prima impostazione rimando al mio Crisi della
sovranità: crisi dei diritti? in Il futuro dei diritti umani nella costruzione del
nuovo ordine mondiale, a cura di A. Carrino, Guida, Napoli 2003, pp. 83103, dove cerco di mostrare che la critica ai diritti come fondamento della
politica non comporta la svalutazione delle lotte per i diritti; al contrario per
comprendere ciò che avviene in quelle lotte, e cioè l’azione politica in
8
Giuseppe Duso
al problema della giustizia possa trovarsi nell’ambito di regole
universali e formali, giuridiche, valide per tutti, e all’interno di
una società regolata dalle leggi, ma da leggi che siano
espressione di un comando collettivo che non tenda a
privilegiare nessuno e che valga per tutti, anche per coloro che le
promulgano. In altri termini ciò che è implicato è lo scenario
dello Stato moderno, nel suo compimento concettuale come
“Stato di diritto”, o di ciò che comunemente si intende mediante
il connubio corrente dei termini – non immediatamente
consonanti - di “liberale” e “democratico” come indicanti i
valori comuni che devono guidare le nostre società.
Potrebbe sembrare superfluo affermare che tale modo di
porre il problema, che intende rivestire un carattere di verità e
universalità, è in realtà il prodotto di una stagione culturale e di
un’epoca determinata dello sviluppo del pensiero. Ma
superfluo non lo è, se è vero che molto spesso la stessa
coscienza della modernità di tale concezione serve a mostrare il
progresso nei confronti di periodi considerati più oscuri, quali
quello medievale, oppure di periodi più radiosi, come quello
della filosofia greca, nella quale i principi razionali e universali
caratterizzanti la natura umana (e non si nutre il dubbio che
questi si identifichino con quelli che si sono affermati nell’età
moderna) sarebbero stati bensì meritoriamente individuati, ma
tuttavia limitati a ristrette cerchie di persone e non estesi a tutti
gli uomini. In tal modo i contesti di pensiero pre-moderni sono
letti nell’ottica dei concetti moderni, sia nel caso che vengano
criticati, sia nel caso che in essi si ravvisino anticipazioni,
magari ancora imperfette, di quei valori che in seguito si
imporranno e saranno comunemente accettati.
comune e la volontà di contare politicamente, bisogna superare quella
politica basata su libertà e uguaglianza che, producendo la sovranità ha
contraddittoriamente perso proprio il protagonismo politico dei cittadini.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
9
Non è difficile riscontrare negli atteggiamenti qui indicati
una mancata problematizzazione di concetti che sono
unanimemente giudicati come valori e che costituiscono perciò
la doxa comune sulla quale è utile esercitare la riflessione
critica. È attraverso questi concetti che, non solo nella opinione
comune, ma molto spesso anche nei lavori scientifici, si
leggono le esperienze di pensiero del passato. Ben altro è
invece il significato di quel pensiero, se viene correttamente
considerato senza usare gli occhiali moderni, o meglio senza
ritenere come assolutamente validi i concetti che noi, in quanto
“moderni”, adoperiamo nella nostra riflessione, che intende
avere carattere storico e critico.
In Platone e in Aristotele la giustizia non viene riportata a
norme generali, per tutti valide e legittimamente promulgate,
ma è considerata una virtù, la più ampia e perfetta delle virtù,
che comprende tutte le altre e che è politica, in quanto si
esercita nell’ambito della polis, della comunità; è dunque virtù
essenziale al concetto stesso di uomo, della sua attività e della
sua finalità. Non è presente qui la distinzione di ambito interno,
regolato da una scienza morale od etica, e di ambito esterno,
politico, riguardante i comportamenti esteriori e reciproci tra
gli uomini e regolato dal diritto. La giustizia è virtù dei singoli
uomini, ma, nello stesso tempo, non può che riguardare i
rapporti tra gli uomini e dunque la sfera politica, che è etica.
Non è qui possibile pensare alla distinzione, che si afferma nel
moderno, tra morale e politica, tra un ambito interiore,
individuale, e quello esterno della vita sociale regolata dalle
norme giuridiche.
Un tale modo di intendere la giustizia non è più concepibile
in un contesto in cui questa è ridotta a regole formali come
avviene oggi. Se noi andiamo alla radice del nostro modo di
pensare la giustizia, ancora una volta ci imbattiamo nella
nascita della scienza politica moderna, ovverosia della nuova
10
Giuseppe Duso
scienza che affronta il problema della società razionale e
giusta, cioè la scienza del diritto naturale2. È con questa nuova
scienza che avviene quella trasformazione radicale messa in
luce da Hasso Hofmann, secondo la quale l’originario
problema della giustizia perde la sua rilevnzaviene e al suo
posto si colloca la costruzione giuridica della società, che ha al
centro come concetto fondamentale e valore unico quello della
libertà3.
All’interno di questo assunto4 mi propongo, in primo luogo,
di evidenziare il ruolo che ha avuto il concetto di libertà in
funzione della nascita della sovranità moderna e della riduzione
della giustizia all’ubbidienza alle leggi nell’ambito del pensiero
hobbesiano. In secondo luogo vorrei tentare di mostrare come
all’interno di uno dei punti più alti della riflessione sulla
2
Cfr. su ciò G. Duso (a cura di), Il contratto sociale nella filosofia politica
moderna, FrancoAngeli, Milano 19983.
3
Si veda l’articolo di H. Hofmann, Il diritto e il giusto: la questione della
giustizia, in “Filosofia politica”, XV (2001), n. 1, pp. 57-67, e, più
diffusamente, H. Hofmann, Einführung in die Rechts- und
Staatsphilosophie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000 (tr.
it. di L. Basso e M. Tomba, a cura di G. Duso, Introduzione alla filosofia
del diritto e della politica, Laterza, Bari-Roma 2002).
4
Questo non è un presupposto, ma il frutto di una serie di ricerche personali
e collettanee condotte in questi anni in una direzione storico-concettuale (si
veda, oltre al volume collettaneo sul contratto sociale, G. Duso (a cura), Il
potere. Per la storia della filosofia politica moderna, Carocci, Roma 1999,
sp. l’introduzione alla parte seconda: “Dal potere naturale al potere civile:
l’epoca del contratto sociale”, pp. 113-120, e La logica del potere. Storia
concettuale come filosofia politica, Laterza, Bari-Roma 1999, ora
Polimetrica, Monza 2007 – anche www.polimetrica.com ), che si incrociano
con la decisa proposta di Hofmann sopra ricordata. Si tenga presente, per
evitare fraintendimenti, che quando nel presente saggio si parla di diritto e
della riduzione della giustizia a diritto, si intende il termine nel senso
inaugurato dal diritto naturale moderno, che comporta un punto di partenza,
costituito dai diritti degli individui che fondano la forma politica e il diritto
di coazione, e un punto di arrivo, secondo cui il diritto è ridotto all’insieme
delle leggi che hanno nello Stato la loro fonte.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
11
libertà, quello costituito dalla filosofia di Kant, si dia la
recezione della concezione giusnaturalistica, ma nello stesso
tempo anche una sua radicale complicazione, una filosofica
complicazione, che evidenzia l’aporia contenuta nel tentativo
di dare al problema della giustizia una soluzione formale
consistente nel diritto e che fa riemergere una domanda
originaria sulla giustizia, non a caso connessa al nome di
Platone. Questo percorso va in una direzione ben diversa da
quella di coloro che intendono semplicemente individuare la
diversità tra una posizione filosofica “antica” e il pensiero
politico moderno, collegando epoche diverse a un diverso
modo di ragionare. Una domanda originaria che ci permette il
dialogo con i Greci (non che li riproponga come modello,
secondo un atteggiamento normativistico tipicamente
moderno) emerge nel cuore della stessa costruzione moderna e
la pone filosoficamente in crisi. La costruzione moderna della
forma politica e dello Stato come fonte del diritto prende le
mosse proprio dalla questione della giustizia, e tuttavia tende,
grazie alla soluzione di ordine che propone, a mettere tra
parentesi e a neutralizzare quella questione. È significativo che
sia proprio la riflessione sul concetto di libertà, che sta al
centro di quella proposta che intendeva essere razionale e
autosufficiente, a far riemergere quella domanda sulla giustizia
che si intendeva neutralizzare.
2
Il nuovo concetto cardine
della scienza politica: la libertà
Hasso Hofmann ha bene evidenziato lo scarto operato dalla
scienza politica moderna a partire da Hobbes nei confronti
dell’antica immagine della giustizia, mostrando da una parte
come la famosa allegoria del buon governo di Ambrogio
Lorenzetti sia espressione di un millenario modo di pensare la
politica, e dall’altra come tutto ciò scompaia nel diritto naturale
moderno, in cui la pietra angolare della costruzione è costituita
dal concetto di libertà, che pone fuori dall’attenzione quella
figura della giustizia che nell’allegoria ha un ruolo dominante1.
Questa rottura appare evidente se si prende chiara coscienza del
fatto che il governo della città non è in alcun modo assimilabile
a quell’esercizio del potere, a cui si può pensare solo dopo la
nascita del concetto moderno di sovranità. La figura di chi
governa, nell’affresco di Lorenzetti, non esprime una volontà
1
H. Hofmann, Bilder des Friedens oder die vergessene Gerechtigkeit,
Siemens-Stiftung, München 1997, su ciò rimando al mio Die Aporien der
Repräsentation zwischen Bild und Begriff, in Philosophie des Rechts und
Verfassungstheorie. Geburstagssymposion für Hasso Hofmann, hrsg. H.
Dreier, Duncker & Humblot, Berlin 2000, pp. 65-85, dove il confronto tra
l’immagine del buon governo e quella del sovrano, che si trova nel
frontespizio del Leviatano, viene condotto sulla base della categoria di
governo e del concetto moderno di potere.
14
Giuseppe Duso
sovrana, che può prendere legittimamente le decisioni politiche
e non è condizionata da nessun vincolo. Accanto e sopra la
raffigurazione del governo stanno infatti le virtù teologali e
cardinali, e l’immagine della giustizia ha un posto dominante e
determinante, in quanto è la corda che da essa parte a
congiungere in un unico legame governati e governante. Essa
non può essere riportata alla volontà di colui che ha una
posizione di comando e di governo, in quanto è superiore alla
volontà soggettiva degli uomini, sia di chi governa, sia di chi è
governato: sono piuttosto le non autosufficienti volontà degli
uomini a doversi riferire ad essa.
È con Hobbes che la giustizia perde questo ruolo centrale, o
perlomeno è nella costruzione teorica hobbesiana che questa
perdita di centralità appare in tutta la sua evidenza. La
questione della giustizia è accantonata in favore di una
costruzione razionale che ha come punto di partenza diritto e
libertà: questi diventano gli elementi essenziali per impostare
“scientificamente” quella questione e per individuare, dunque,
una risposta che vuole essere rigorosa e per tutti valida.
L’interrogazione sulla giustizia appare infatti agli occhi di
Hobbes nello stesso tempo innegabile e pur tuttavia fonte di
disordine e conflitto. Bisogna esorcizzare tale funzione
negativa in relazione alla pace, alla tranquillità e alla sicurezza
della vita. Non si può certo evitare di porre la domanda su
quale sia il giusto comportamento degli uomini, ma si deve
evitare che a questa domanda siano date risposte diverse, a cui i
singoli conformino il loro comportamento, perché, in tal caso,
l’unico inevitabile risultato è il conflitto permanente2. In altri
2
In realtà non è la domanda la fonte del conflitto: quest’ultima risiede
piuttosto nella pretesa sicurezza delle risposte, nelle pretese verità, che
confliggono tra loro proprio in quanto non intendono la natura di ricerca che
caratterizza il pensiero e vengono a negare l’originarietà della domanda.
Non è la filosofia a produrre dogmi contrapposti, ma è piuttosto la protervia
della doxa ad essere motivo del conflitto. È sempre emblematico a questo
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
15
termini: bisogna farla finita con l’approssimativo procedere che
ha caratterizzato per il passato la filosofia etica, per dar luogo
ad un discorso scientifico che abbia valore universale e sia per
tutti vincolante, per dar luogo dunque ad una vera scienza
dell’agire dell’uomo e della società.
Si può ricordare la celebre frase, contenuta nella prefazione
del De cive, riguardante “i dogmi bifronti dei filosofi morali, in
parte retti e belli, in parte stolti e brutali, causa di ogni lotta e di
ogni strage”; Hobbes continua: “poiché simili opinioni nascono
ogni giorno, se qualcuno disperdesse quelle nubi e mostrasse,
in base a ragioni fermissime, che non vi sono dottrine
autentiche del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male,
eccetto le leggi istituite in ciascuno Stato (civitate); e che
nessuno deve ricercare se un’azione sarà giusta o ingiusta,
buona o cattiva, eccetto chi dallo Stato ha ricevuto l’incarico di
interpretare le sue leggi; costui non solo indicherebbe la via
regia della pace, ma anche i sentieri oscuri e tenebrosi della
sedizione. E non si può immaginare nulla di più utile”. Da ciò
si trae la conclusione che “giusto” è obbedire alle leggi.
Ad un primo ascolto una tale affermazione può risultare
lontana dal nostro modo di sentire e suonare come
l’espressione di una concezione quasi positivistica della legge e
dello Stato; non solo, ma anche contraria a quel valore della
libertà individuale unanimemente diffuso e nato, a livello
filosofico, proprio con il moderno giusnaturalismo. Tuttavia la
consapevolezza che con Hobbes ha inizio quel modo di pensare
proposito il dialogo platonico: in esso il preteso sapere è quello della doxa,
mentre la interrogazione di quest’ultima porta a ritrovarsi nella situazione di
ricerca, ed è in questa che emerge l’idea, come necessaria e tuttavia non
posseduta dal nostro sapere. Nel contesto hobbesiano è proprio la filosofia
pratica precedente che viene privata del suo carattere razionale e ridotta alla
dimensione dell’opinione, mentre la ragione acquisisce il carattere della
certezza e della validità per tutti a patto di ridursi alla dimensione formale,
di cui il sapere dei geometri è esempio.
16
Giuseppe Duso
la politica che si basa sui diritti degli individui, che sono
innanzitutto identificati nell’uguaglianza e nella libertà, ci
spinge ad andare al di là di questa prima impressione, per
capire quale logica della costruzione sia sottesa a questo modo
di intendere la giustizia e per mostrare come sia centrale per
questa costruzione, che riduce la giustizia all’ubbidienza delle
leggi, proprio quel concetto di libertà che appare il contrario
del vincolo e dell’obbligo, insomma della legge.
Per considerare il problema in tutta la sua radicalità, si può
notare che l’affermazione che identifica il comportamento
“giusto” con l’ubbidienza alle leggi non è certo attenuabile
nella sua durezza mediante la possibile riserva che ciò può
bensì essere condiviso, ma a patto, beninteso, che le leggi siano
giuste. Una tale precisazione non è possibile, perché,
evidentemente, in tal modo il problema del giusto si
riproporrebbe, legittimando ognuno a giudicare e ad agire di
conseguenza: si ritornerebbe allo stato di natura, annullando
l’efficacia della soluzione proposta. Invece Hobbes si muove
contro la possibilità di un giudizio sulla giustizia che oltrepassi
il vincolo dell’obbligazione civile; e ciò, opponendosi in modo
deciso a teorie come quelle dei cosiddetti monarcomachi, che
permettono di giudicare in base all’idea di giustizia colui che
governa e di dichiararlo “tiranno”. È proprio contro il disordine
provocato da tali dottrine che viene proposta una soluzione quale quella dell’obbligazione politica sulla base della
razionalità della forma politica - che deve avere la struttura di
una argomentazione rigorosa e incontraddittoria, appunto
“scientifica”.
Bisogna allora seguire la logica del ragionamento per
mostrare il rigore che connota la costruzione e per evidenziare
il suo fondamento, costituito appunto dal concetto di libertà, da
un nuovo concetto di libertà, che mostrerà un’immane forza di
affermazione nell’epoca moderna.
Come si è detto, Hobbes non rifiuta la domanda su “cosa sia
la giustizia”, ma la pone e la colloca sul terreno del rapporto tra
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
17
gli uomini, quello cioè della società: “giustizia e ingiustizia non
sono facoltà né del corpo né della mente”, egli afferma, ma
riguardano l’uomo che vive in società3. La giustizia consiste
nell’attribuire ad ognuno il suo: dunque vi devono essere un
mio e un tuo chiaramente stabiliti per poter parlare di giustizia.
Ma ciò non avviene in assenza di uno stato civile, perché fuori
da esso vale lo ius ad omnia. La costruzione pattizia di Hobbes
parte dall’affermazione dell’uguaglianza tra gli uomini e dal
conseguente diritto a tutto: dunque dalla eliminazione di quella
differenza tra di essi che costituiva un elemento essenziale di
quel modo di intendere la politica organizzato secondo il
principio del governo4, che ha rappresentato un punto di
riferimento e orientamento lungo una lunga tradizione di
pensiero che dall’antichità arriva fino al XVII secolo.
La nozione basilare di diritto comporta immediatamente
quella di libertà. Contro infatti l’identificazione di diritto e
legge, Hobbes distingue i due concetti e, contro la legge che
esprime un obbligo, un comando a fare o non fare qualche
cosa, definisce il diritto di natura come la “libertà che ciascuno
ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione
della sua natura, cioè della sua vita”5. E subito dopo definisce
la libertà come “assenza di impedimenti esterni”. Tale libertà,
in una fase più avanzata del ragionamento, trova una
specificazione riguardante l’uomo: “uomo libero è colui che,
nelle cose che è capace di fare con la propria forza e il proprio
ingegno, non è impedito di fare ciò che ha la volontà di fare”6.
3
Th. Hobbes, Leviatano, tr. it. A. Pacchi, Laterza, Bari 1989, cap. XIII, p.
103.
4
Per la distinzione tra il principio del governo e il moderno concetto di
potere, rimando a La logica del potere cit., cap. III, e a Il potere e la nascita
dei concetti politici moderni, ora in S. Chignola, G. Duso, Storia dei
concetti e filosofia politica, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 158-200.
5
Leviatano, XIV, 105.
6
Leviatano, XXI, 175.
18
Giuseppe Duso
Come viene bene spiegato, ciò non ha il significato
dell’affermazione della libertà o meno dell’atto di volontà: nel
meccanicismo hobbesiano ciò che importa per il concetto di
libertà è che la volontà non abbia ostacoli, e che l’individuo
dipenda da se stesso, dalla propria volontà e non da quella
altrui. Si pensi a quanto questo modo di intendere la libertà sia
stato rilevante per la formazione della mentalità moderna, al di
là del contesto meccanicistico in cui è nato.
Ma come avviene allora che, posta l’espressione libera della
volontà a fondamento della costruzione, si arrivi a concludere
che il comportamento giusto coincide con l’ubbidienza alla
legge, se proprio dalla stessa distinzione dei due concetti risulta
che al diritto come “libertà di fare o di astenersi dal fare” si
contrappone la legge, come obbligazione all’uno o all’altro
comportamento, in modo tale che “obbligazione e libertà sono
incompatibili nella stessa situazione”7? Non si può infatti non
notare che, nonostante questa contrapposizione, la logica della
costruzione comporta che la libertà appaia possibile proprio
mediante la legge, la coazione, che consiste nella negazione
della libertà.
Il fatto è che quel concetto di libertà che è stato enunciato
non è un concetto compiuto: è infatti stato formulato prima di
dedurre la società e tuttavia non è pensabile fuori della società.
Infatti nel cosiddetto stato di natura il diritto di tutti a tutto
comporta un conflitto permanente e dunque la presenza in ogni
dove di ostacoli all’espressione della volontà di ciascuno.
Come Hobbes ricorda parlando della libertà del cittadino,
consistente nella possibilità di esprimere le proprie potenzialità
nell’ambito di quelle leggi che garantiscono anche
l’espressione della potenzialità degli altri, è assurdo
rimpiangere una cosiddetta libertà naturale, una libertà cioè nei
confronti delle leggi, del comando del sovrano, in quanto una
7
Ibid.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
19
tale situazione comporterebbe l’essere in balia di tutti gli altri
uomini, e dunque appunto trovare ostacoli dappertutto: tale
cosiddetta libertà naturale è contraddittoria e si risolve nella
negazione della libertà8. Insomma, c’è un unico modo di poter
pensare questa libertà come possibilità di muoversi secondo il
proprio arbitrio senza trovare ostacoli: quello di pensarla come
compatibile con la espressione dell’arbitrio altrui, e ciò è
possibile solo nell’ambito delle leggi, e di un potere coattivo
che le faccia rispettare9.
La libera espressione della volontà di ognuno, in quanto
elemento fondante e legittimante la società mediante la
costruzione pattizia, sta dunque alla base della soluzione
moderna del problema della giustizia. Se infatti, da una parte,
di giustizia non si può parlare nello stato di natura, dall’altra si
comincia a parlarne all’interno di quel livello del ragionamento
che è costituito dalle leggi naturali o morali, che indicano la via
razionale di uscita dalla situazione di conflitto ipotizzata nello
8
Leviatano, XXI, 177.
Per comprendere l’indispensabilità della legge per poter pensare tale
libertà, mi sembra sempre efficace l’immagine hobbesiana delle corsie nello
stadio, che rendono evidente la possibilità di ognuno di esprimere tutta la
propria potenza, senza trovare ostacoli e senza creare ostacolo all’agire
degli altri. Sono allora le siepi ad impedire l’incrocio e l’ostacolarsi
reciproco e a permettere la libertà di tutti. Fuori di metafora: sono quei
particolari vincoli costituiti dalle leggi a rendere possibile l’agire libero di
tutti. Perciò non è a questo livello una contraddizione il fatto che Hobbes
dopo aver negato il governo dell’uomo sull’uomo, caratterizzante la dottrina
di Aristotele e considerato causa di schiavitù, giunga nello sviluppo del
processo scientifico ad affermare la sudditanza di tutti nei confronti delle
leggi e del sovrano. È infatti la sovranità che rende possibile tale libertà:
solo la sovranità, il potere, rende gli uomini liberi! La sovranità è il risultato
necessario di una concezione della politica che parta da questo concetto di
libertà, ed è stata logicamente possibile solo a partire da tale concetto. Su
ciò si veda A. Biral, Per una storia della sovranità, “Filosofia politica”, V
(1991), n. 1, pp. 5-50, ora in A. Biral, Storia e critica della filosofia politica
moderna, Franco Angeli, Milano 1999, pp. 275-318.
9
20
Giuseppe Duso
stato di natura. Più esattamente è l’enunciazione della terza
legge (“gli uomini devono mantenere i patti che hanno fatto”) a
permettere di parlare sensatamente di giustizia, perché se ne è
trovata la fonte: l’espressione della volontà individuale che
avviene mediante il patto10. Ma, come ben si sa, i patti tra gli
individui sono vincolati solo se è tolto il timore che l’altro
contraente non rispetti quanto è stato concordato; e tale timore
è tolto solo dalla nascita del potere comune, del potere
coercitivo, che produce quella sicurezza in relazione ai
comportamenti reciproci che è necessaria per una vita civile
ordinata e pacifica.
La logica ferrea che intende avere un tale processo
“scientifico” di costruzione della forma politica si evidenzia
nella identificazione dell’ingiustizia con la contraddizione.
L’ingiustizia è infatti equiparata a ciò che era chiamato
assurdità nelle dispute scolastiche: contraddire ciò che si era
precedentemente sostenuto11. Se per raggiungere uno stato di
pace è necessario rinunciare al proprio diritto su tutto, non si
può successivamente volere per sé quel diritto a tutto, e dunque
la libertà relativa, a cui, per propria volontà, si è rinunciato: ciò
è ingiusto, in quanto la volontà si troverebbe in tal modo in
contraddizione con se stessa.
Senza soffermarci qui sui noti passaggi che portano dallo
stato di natura, attraverso lo stadio razionale delle leggi di
natura o morali, al patto civile, dal quale nasce la società
mediante il potere di coazione12, è utile ricordare, ai fini del
nostro ragionamento, che il concetto di libertà e l’espressione,
nel patto, della volontà individuale stanno alla base della
10
Leviatano, XV, 116.
Leviatano, XIV, 107.
12
Per una ricostruzione della dottrina hobbesiana del patto sociale si veda
M. Piccinini, Potere comune e rappresentanza in Thomas Hobbes, in Duso
(a cura), Il potere cit., pp. 123-141.
11
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
21
costituzione del sovrano e del suo necessario comando, cioè
della legge. Bisogna, in altri termini, tenere ben presente che il
passaggio centrale del movimento logico di costituzione del
sovrano è quel processo di autorizzazione che Hobbes descrive
nel capitolo in cui viene alla luce il moderno concetto di
rappresentanza e che appare costituire la genesi e il fondamento
di legittimazione dell’autorità e dell’esercizio rappresentativo
del potere da parte del sovrano13.
Per non sbarazzarsi troppo facilmente del peso della
riflessione hobbesiana, bisogna osservare che a fondamento
dell’obbedienza alla legge (e dunque della condizione di
suddito) sta l’autoreferenzialità della volontà degli individui.
Infatti è giusto, perché questo è stato voluto da tutti, da coloro
dunque che devono ubbidire. Ubbidire alle leggi significa in
ultima analisi ubbedire a se stessi; e questo già in Hobbes,
prima che in Rousseau o in Kant. In ciò consiste il fondamento
legittimante il potere e la legge nell’orizzonte moderno, che
prende le mosse dall’uguaglianza degli uomini e dalla
negazione di un ordine delle cose a cui riferirsi. Tutto ciò è
evidenziato dal frontespizio del Leviatano, in cui non si
riscontrano sudditi di fronte al sovrano: i sudditi costituiscono
il corpo del sovrano, la fonte della sua forza e della sua volontà
e la loro obbedienza alla volontà del sovrano è l’ubbidienza
alla loro stessa volontà in quanto volontà politica, in quanto
volontà del corpo collettivo che hanno voluto e formato. Perciò
la volontà del sovrano è la loro volontà politica14.
13
Su ciò cfr. G. Duso, La rappresentanza politica: genesi e crisi del
concetto, Franco Angeli, Milano 2003, sp. pp. 77-91.
14
Se ben si riflette su ciò si può comprendere perché la sovranità, che nasce
con il giusnaturalismo, sia rilevante per il modo in cui nel moderno viene
pensata la democrazia come sovranità del popolo; conseguentemente si può
ritenere che l’aporia che è ravvisabile nel frontespizio del Leviatano in
relazione alla soggettività politica dei cittadini coinvolga anche la
22
Giuseppe Duso
In tal modo viene chiarito il paradosso secondo cui la libertà
è possibile solo mediante la sottomissione alla legge e al
comando del sovrano, o di colui che, grazie al principio
rappresentativo, è autorizzato ad esprimere la volontà generale
ed esercita il potere collettivo. Ma tale rigorosa logica mostra
anche un’insanabile aporia, in quanto la libera espressione
della volontà dei sudditi ha come corrispettivo l’espropriazione
della loro volontà politica, in quanto, proprio per garantire la
compossibilità dei diversi arbitri dei singoli, è necessaria la
volontà politica del sovrano, o di chi rappresenta il corpo
politico che è stato formato: se questa volontà è la volontà
politica dei singoli, come si è detto, appare tuttavia nello stesso
tempo come irrimediabilmente altra nei loro confronti.
È ben vero che questo concetto di libertà individuale, legato
a quello dell’uguaglianza degli uomini, costituirà un’arma
teorica nei confronti di cristallizzate gerarchie sociali e di
rapporti di dominio personale, e dunque si mostrerà come un
dispositivo di modificazione della realtà. Tuttavia bisogna
riflettere sull’aporia che emerge nella relazione libertà-potere
nello spazio della teoria, all’interno della dottrina
giusnaturalistica, nella quale il potere non è una istanza che si
presenti empiricamente nell’esperienza storica, ma si pone
sullo stesso piano della razionalità ed ha come fondamento
proprio i diritti fondamentali dell’uguaglianza e della libertà.
Una tale aporia si presenterà infatti anche nella prassi storica a
partire dal momento in cui, mediante le moderne costituzioni,
si fonderà il potere politico a partire dalla libertà e
dall’espressione della volontà dei singoli. Anche qui, come
nella teoria, il potere si mostrerà legittimato e costituirà il polo
indispensabile di quella costruzione che parte dalla libertà:
libertà e potere si mostreranno così concetti inseparabili e
democrazia: cfr. su ciò l’Introduzione a G. Duso (a cura), Oltre la
democrazia. Un itinerario attraverso i classici, Carocci, Roma 2004.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
23
comporteranno conseguenze che non sembrano accettabili nel
momento in cui si afferma la libertà come principio
fondamentale.
Sembra dunque necessario interrogare la formalità che
caratterizza questo concetto di libertà, la sua pretesa
autosufficienza, la sua pretesa di essere risposta “scientifica” e
rigorosa al problema della giustizia, l’effetto di dualismo e di
espropriazione dell’agire politico dei singoli uomini che
innesca, e infine la neutralizzazione che implica nei confronti
del problema del bene e del giusto da cui pure ha la sua origine.
Se si guarda a questa soluzione della giustizia rapportandola
all’orizzonte del pensiero greco, al dialogo di Platone con i
Sofisti, si potrebbe dire che qui la misura del giusto è costituita
dall’uomo, e che l’uomo è inteso nel senso della formale
espressione della volontà dei singoli15.
15
Kersting sottolinea come, mediante l’auto-obbligazione contrattuale,
l’uomo sia un dio per l’uomo (Libertà e obbligazione in Kant, in G. Duso e
G. Rametta, La libertà nella filosofia classica tedesca, Franco Angeli,
Milano 2000, p. 43; cfr. anche W. Kersting, Rechtsverbindlichkeit und
Gerechtigkeit bei Thomas Hobbes, “Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie”, 84 (1998), pp. 354-376 e Id. Vertrag und Souveränität
bei Hobbes, in Thomas Hobbes Staatsphilosophie, a cura di R. Voigt,
Nomos Verlag, Baden-Baden 1999).
3
Giustizia e diritto in Kant
Lo schema logico del ragionamento hobbesiano ha
un’influenza sul pensiero moderno che spesso, sulla base della
sua identificazione con una concezione “assolutistica” del
potere che sui contrapporrebbe ad altre più “liberali” e
rispettose dei diritti degli individui, non viene considerata nella
sua giusta dimensione. Basti pensare all’affermazione quasi
incontrastata che avrà nel pensiero successivo e nei trattati di
diritto naturale questo concetto di libertà di ognuno
compatibile con la libertà di tutti, e alla rilevanza che avrà il
processo logico di deduzione del diritto di coazione e del
potere unico del soggetto collettivo a partire dalla volontà dei
singoli1. Si pensi, inoltre, al ruolo che questa concettualità
svolgerà in relazione alle procedure che caratterizzeranno le
moderne costituzioni democratiche.
E tuttavia, proprio nel contesto in cui il concetto di libertà
acquista la sua massima dimensione, tale da caratterizzare
insieme l’epoca moderna e la stessa struttura della filosofia, si
1
Sono proprio le dottrine del diritto naturale che diffondono in Germania la
logica del concetto di sovranità che nasce con Hobbes, e ciò persino nei
trattati che considerano il pensiero hobbesiano un obiettivo critico:
convincente in questa direzione il lavoro di G. Tonella, Il problema del
diritto di resistenza. Saggio sullo Staatsrecht tedesco della fine del
Settecento, Editoriale Scientifica, Napoli 2007.
26
Giuseppe Duso
manifesta anche una radicale problematizzazione di esso,
almeno del modo in cui era stato concepito nel periodo del
primo giusnaturalismo. Mi riferisco alla filosofia classica
tedesca: a Kant, che dà un particolare rilievo all’idea della
libertà per la sua filosofia pratica; a Fichte, che intende la sua
stessa filosofia come la filosofia della libertà; a Schelling e alla
sua ontologia della libertà; a quello stesso Hegel che intende
l’epoca moderna come l’epoca della libertà soggettiva, senza la
quale non si comprende la dimensione sociale e statale e
dunque l’eticità che caratterizza la realtà dello spirito oggettivo
nell’età moderna2. È alla filosofia kantiana che si intende qui
rivolgere l’attenzione, per vedere come la pretesa risposta alla
domanda sulla giustizia mediante il concetto di libertà e il
diritto, venga assunta, ma nello stesso tempo anche
criticamente interrogata.
Che ci si ponga sulla strada inaugurata dal diritto naturale
moderno, appare evidente già nella Introduzione alla Dottrina
del diritto, là dove, andando oltre la domanda su cosa sia
secondo diritto (quid iuris), domanda a cui si può rispondere
riferendosi al diritto e alle leggi esistenti, ci si chiede se queste
leggi siano anche giuste, cioè cosa sia il giusto (iustum) e
l’ingiusto (iniustum)3. A questa domanda non può rispondere il
giuriconsulto, bensì il filosofo, che risale alla ragion pura come
unico fondamento della legislazione. I primi paragrafi
dell’Introduzione alla Rechtslehre si muovono tra i due
significati del termine Recht, quello secondo il quale esso
coincide con il diritto e la scienza giuridica e quello secondo
cui recht indica “retto”, “giusto”. Mentre il giurista ha bisogno
2
Sul tema della libertà nel pensiero di questi autori si veda Duso, Rametta
(a cura di), La libertà nella filosofia classica tedesca, cit.
3
I. Kant, Methaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, in Werke, hrsg.
von der Königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin u. Leipzig (AK.
Aus) 1907/14, Bd. VI, p. 229 (RL) (tr. it. in La metafisica dei costumi, a
cura di N. Merker, Laterza, Bari 1983, p. 33-34).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
27
di basarsi su ciò che è codificato, su un sistema di leggi
positive, il filosofo risale alla ragione pura come fondamento
della legislazione e dunque al concetto puro di diritto. Per
questa via si attinge ben presto (nello stesso paragrafo in cui si
pone il problema della giustizia) una definizione che ha al suo
centro la libertà. Infatti il diritto riguarda la relazione esterna di
una persona con l’altra, l’influenza reciproca che hanno tra
loro, il rapporto tra gli arbitri dei singoli, che devono essere
liberi. Perciò, al di là di ogni legislazione empirica, si giunge al
concetto puro di diritto: “l’insieme delle condizioni per mezzo
delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio di un
altro secondo una legge universale della libertà”4. Alla
domanda su cosa sia giusto in relazione all’agire degli uomini
in società, la risposta va dunque cercata nel diritto razionale,
che ha al suo centro e a suo fondamento il concetto di libertà
degli individui. La legge universale del diritto suona allora:
“Agisci esternamente in modo che il libero uso del tuo arbitrio
possa coesistere con la libertà di ognuno secondo una legge
universale”. Certo, si può fin d’ora ricordare che già nella
Introduzione alla Metafisica dei costumi si distingue il libero
arbitrio dell’uomo dalla volontà, che non può essere detta né
libera né non libera, in quanto è in rapporto con le leggi
razionali5. Tuttavia sono l’esercizio esteriore della libertà e la
4
5
RL 230 (tr. it. 34-35).
RL 226 (tr. it. 29). Su questa distinzione dell’arbitrio dalla volontà
torneremo in seguito. È da notare che in questo luogo Kant nega che il
libero arbitrio possa essere definito come la facoltà di scegliere tra una
azione conforme e una contraria alla legge, come cioè una libertas
indifferentiae, anche se il piano fenomenico, cioè quello dell’esperienza ci
dà molti esempi in questo senso. Tale negazione va riportata alla
considerazione che l’arbitrio proprio dell’uomo, essere dotato di
intelligenza, da un punto di vista noumenico dunque, è veicolo per la
legislazione della ragione. Allora la libertà è una facoltà, o un potere
(Vermögen) quando è in relazione alla legislazione della ragione; se procede
contro tale legislazione è piuttosto una impotenza.
28
Giuseppe Duso
conformità delle azioni esterne alla legge a riguardare l’ambito
giuridico, e dunque il comportamento che caratterizza l’arbitrio
sembra essere quello secondo cui ci si uniforma alle leggi della
ragione oppure no.
Anche qui, la legge universale del diritto, che impone di
agire in modo che il libero uso dell’arbitrio di ognuno sia
compatibile con quello degli altri, secondo una legge
universale,
introduce
una
dimensione
obbligante
(Verbindlichkeit) e, conseguentemente, il diritto implica una
facoltà di coazione. Questa è richiesta sulla base dello stesso
principio di non contraddizione, in quanto mira a togliere
l’eventuale atto di resistenza che si oppone alla libertà secondo
leggi universali6. Ancora è il concetto di libertà, centro e
fondamento del diritto, a permettere di dire cosa sia giusto e
ingiusto: “ingiusto” è l’ostacolo posto alla libertà e “giusta” è
la coazione, che ristabilisce e promuove la libertà.
Questi elementi di diritto, libertà e coazione avranno una
loro funzione all’interno del modo in cui è concepita la forma
politica nella stessa Rechtslehre, nella parte seconda
riguardante il diritto pubblico. È tuttavia utile analizzare
innanzitutto il modo in cui libertà e obbligazione politica sono
pensate nello scritto sul Gemeinspruch.
6
RL 231 (tr. it. 36). Sulla filosofia del diritto kantiana si veda W. Kersting,
Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie,
Suhrkamp, Frankfurt/M. 1993.
4
L’obbligazione politica e i principi dello
stato giuridico nello scritto
“Sul detto comune”
È nello scritto Sul detto comune “ciò può essere giusto in
teoria, ma non vale per la prassi” che viene posto a tema uno
degli assunti fondamentali che caratterizza la nascita della
scienza politica moderna, quello cioè della necessità della
costruzione scientifica, di una prestazione pura del pensiero
per poter normare la prassi politica, per poter cioè avere una
vita giusta della società. Come si è visto, con la dottrina
giusnaturalistica è il diritto naturale che assolve questo
compito, mediante la costruzione della forma politica, cioè del
corpo politico inteso mediante la forma giuridica. È questa la
grande costruzione del diritto pubblico moderno, che mostra la
sua genesi nell’idea di contratto sociale. Non è da meravigliarsi
allora se, per esaminare il senso del rapporto di teoria e prassi
in relazione alla tematica dell’ordine politico, sono proprio il
diritto pubblico e l’idea di contratto sociale al centro
dell’attenzione di Kant, e se egli sente la necessità di chiarire la
sua posizione attraverso il confronto con la posizione
hobbesiana. In questo confronto è possibile verificare sia il
legame di Kant con quella concettualità del diritto naturale che
costituisce l’ambito all’interno del quale svolge il suo
ragionamento, sia anche, però, la non riducibilità di
quest’ultimo alla razionalità formale che caratterizza la forma
30
Giuseppe Duso
politica, ragione per la quale quella teoria – di cui parla Kant che risulta indispensabile per la prassi si carica del senso
filosofico proprio dell’idea.
Se il contratto costituisce una figura tipica dei rapporti che
gli uomini hanno tra loro nella società (basti tenere presente, a
questo riguardo, la centralità che il contratto ha nel contesto
della trattazione del Diritto privato nella Rechstslehre), appare
tuttavia con evidenza l’unicità di quel contratto specifico, il
contratto sociale, che non è legato a scopi particolari, ma che
ha un fine in se stesso e si impone come dovere, in quanto è
fondante (conditio sine qua non) la stessa società civile: esso
appare dunque necessario affinché ci sia il diritto degli uomini,
assicurato da leggi coattive mediante le quali il proprio di
ognuno possa essere determinato e garantito1.
Anche qui il diritto esterno deriva dal concetto di libertà, e
non ha niente a che vedere con il fine naturale degli uomini
costituito dalla felicità. Piuttosto “il diritto è la limitazione
della libertà di ciascuno alla condizione ch’essa si accordi con
la libertà di ogni altro, nella misura in cui ciò è possibile
secondo una legge universale”, e diritto pubblico è l’insieme
delle leggi esterne che rendono possibile un tale accordo2.
1
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht für die Praxis, Ak. Aus., Bd. VIII, p. 289, tr. it. Sul detto comune:
“ciò può essere giusto in teoria, ma non vale per la prassi” in Kant, Stato
di diritto e società civile, a cura di N. Merker, Editori Riuniti, Roma 1982,
(cit. M) p. 153, oppure in Kant, Scritti di storia, politica e diritto, a cura di
F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 136-137 (cit. G) (Si citeranno in
seguito queste due traduzioni per gli scritti politici di Kant, perché di più
facile consultazione da parte degli studenti, anche se il ragionamento svolto
avrà come base naturalmente il testo tedesco: in molti casi infatti le
traduzioni rischiano di far fraintendere il testo, come alcune volte si
segnalerà). Sulle diverse interpretazioni del testo si veda Sabbatini, Una
cittadinanza razionale. Interpretazioni del diritto nello scritto kantiano sul
detto comune, Giappichelli, Torino 2007.
2
Gemeinspruch, 289-290 (M 153, G 137).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
31
Anche qui dunque la libertà nei rapporti esterni richiede la
legge e perciò il diritto pubblico. E questa costruzione è
formale e dipende dalla legislazione della ragion pura, a priori,
che non si riferisce a scopi empirici, sui quali ognuno ha idee e
volontà diverse. In Kant l’aspetto formale ha una estrema
rilevanza: si tratterà però di vedere se tale formalità sia del tutto
riconducibile a quella che abbiamo visto caratterizzare la forma
politica moderna, oppure non ecceda questa forma.
Tale ragione formale si esprime nei caratteri che distinguono
lo stato civile (bürgerlicher Zustand), che è dunque, in questo
contesto, inteso come uno stato giuridico (rechtlicher Zustand)
e perciò fondato su principi a-priori. A partire dal
giusnaturalismo è questo, giuridico, il modo razionale e
fondato su principi, di intendere la comunanza tra gli uomini e
l’obbligazione politica: è insomma attraverso il diritto naturale
che si presenta la “scienza” politica moderna. Insomma il
discorso razionale e normativo sulla politica si presenta nella
veste della dottrina del diritto naturale, mentre i termini di
“politica” e di “scienza politica” vengono relegati all’ambito di
ciò che è contingente, mutevole e proprio delle diverse
situazioni storiche. concreta e alle condizioni del tempo3.
1. Il primo principio a priori è quello della libertà che ognuno
ha in quanto uomo. Tale principio esclude la possibilità che si
possa in generale determinare oggettivamente la felicità e che
si possa imporla. Ognuno deve essere artefice della sua ricerca
del bene, mediante la propria scelta e la propria coscienza,
ognuno deve appunto essere libero di determinare la sua via,
3
Per intendere questo uso dei termini e la rilevanza del diritto naturale per il
modo razionale di intendere la società e la politica, si veda la posizione
marginale che ha in relazione alla fondazione razionale dello Stato e della
obbligazione politica il capitolo dedicato a scienza politica e costituzione
nello scritto fichtiano sul Diritto naturale (J. G. Fichte, Il diritto naturale
secondo i principi della Dottrina della scienza, tr. it. L. Fonnesu, Laterza,
Bari ….pp.***
32
Giuseppe Duso
purché una eguale libertà sia condizione anche degli altri.
Perciò si ha il rifiuto di un governo paternalistico, il quale,
anche se diretto al bene dei sudditi, non li tratterebbe come
persone, non riconoscerebbe i loro diritti e la loro libertà,
finendo perciò inevitabilmente con l’essere dispotismo.
L’uomo è caratterizzato, nella sua essenza, dalla capacità di
avere diritti e in ciò consiste la sua libertà. Si può notare come
la libertà si presenti qui nel suo aspetto formale, in quanto
legata alla scelta soggettiva dell’individuo, secondo
un’impostazione moderna che è confermata dall’esclusione del
principio di felicità, proprio invece del modo antico di
intendere la politica.
2. Il secondo principio, dell’uguaglianza è quello che
caratterizza tutti gli uomini in quanto sono sudditi.
L’uguaglianza dipende, in questo contesto dalla libertà: se tutti
hanno ugualmente diritti e dunque sono liberi, e per questa
libertà sono necessarie leggi coattive, tutti sono ugualmente
sottoposti a tali leggi. Si tratta dunque di un’uguaglianza di
tutti in quanto sudditi, dalla quale è esclusa solo una persona
(sia fisica o morale), lo Staatsoberhaupt, cioè l’autorità statale,
la quale è necessaria affinché vi sia la necessaria coazione che
il diritto richiede. Per non cadere in fraintendimenti bisogna
fare attenzione al fatto che non è qui affermato il principio
dell’uguaglianza assoluta tra gli uomini, o di un’uguaglianza
sociale: infatti è consentita una disuguaglianza tale che alcuni
possano dipendere dagli altri per la loro stessa sopravvivenza
(come i poveri dai ricchi), o che alcuni siano costretti ad
ubbidire in relazione al loro status sociale (il figlio ai genitori,
o la moglie al marito). L’uguaglianza riguarda in modo
specifico la relazione che gli uomini hanno tra loro in rapporto
al comando politico e all’ubbidienza alle leggi. Nessuno può
esercitare coazione su un altro se non grazie alla legge
pubblica, la quale è effettiva attraverso l’autorità statale.
Dunque la legge è il comando del soggetto collettivo, che
agisce attraverso lo Staatsoberhaupt, e di fronte a tale comando
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
33
tutti sono ugualmente sottomessi: nessuna persona particolare
può esercitare coazione sugli altri. Non è difficile comprendere
che l’uguaglianza a cui ci si riferisce è quella che ha fatto la sua
comparsa attraverso la sovranità moderna, in cui non c’è
dipendenza personale e tutti sono sottoposti allo stesso
comando. È da tenere presente che in questo contesto si
afferma che il diritto riguarda il giusto dal punto di vista
formale e non materiale4. Il problema della giustizia, per
quanto riguarda l’ordine politico è dunque risolto
giuridicamente, mediante lo stato civile giuridicamente
caratterizzato.
Ognuno ha dunque un uguale diritto di costringere gli altri a
mantenersi all’interno dell’accordo che implica la coesistenza
delle libertà di tutti. Se tale principio non comporta, come si è
detto, l’annullamento delle differenze sociali, ciononostante
implica che non ci possano essere ostacoli predeterminati alla
crescita sociale ed economica dei singoli. Non ci possono
allora essere privilegi che si tramandino in modo ereditario, che
facciano sì che qualcuno si imponga sugli altri e mantenga gli
altri in una situazione di inferiorità. I rapporti di superiorità e
inferiorità sono accettati al livello sociale, ma ciò che non è
accettabile è che essi si tramutino nel rapporto di potere,
secondo cui uno è imperans e l’altro è subjectus: è questo
rapporto, quello del potere, della sovranità, che deve avere alla
sua base l’uguaglianza. Questa uguaglianza politica ha una sua
ricaduta anche a livello sociale, non in quanto neghi le
differenze, ma in quanto si oppone a differenze che siano
cristallizzate e diano luogo a privilegi: l’avanzamento nella
4
I sudditi sono uguali “dem Recht nach (welches als der Auspruch des
allgemeinen Willens nur ein einziges sein kann, und welches die Form
Rechtens, nicht die Materie oder das Objekt, worin ich ein Recht habe,
betrifft)” (Gemeinspruch, 292, M 155, G 139).
34
Giuseppe Duso
scala sociale non può avere altro fondamento che i meriti, il
talento, l’operosità e la fortuna5.
3. Il terzo principio è quello dell’indipendenza, che deve
caratterizzare i cittadini (Selbstständigkeit, sibi sufficientia).
Questo principio suscita particolari dibattiti tra gli interpreti e
sembra creare difficoltà all’interno della logica del
ragionamento
kantiano
in
relazione
al
principio
dell’uguaglianza, che, come si è visto, sarebbe indispensabile
affinché si dia stato giuridico. Il criterio dell’indipendenza
opera infatti una distinzione all’interno di tutti coloro che sono
ugualmente sudditi. Se tutti infatti sono liberi ed uguali sotto
leggi pubbliche, come si è detto nei primi due principi, tuttavia
ciò non significa che tutti abbiano ugualmente il diritto di
contribuire alla formazione delle leggi. Si tratta della
distinzione, secondo cui solo alcuni sono cittadini nel senso
pieno del termine, o, come si dirà nella Rechtslehre, alcuni
sono pienamente cittadini e cioè cittadini attivi, e gli altri no.
Condizione per essere cittadino e dunque avere il diritto di voto
(citoyen, Staatsbürger e non bourgeois, Stadtbürger) è di
essere sui iuris, e dunque di avere una proprietà, di essere
proprietari di ciò che si produce e si può dunque vendere, e non
di essere invece semplici operarii, cioè prestatori d’opera, con
il bisogno di vendere il proprio lavoro; coloro che si trovano in
questa condizione risultano dipendenti direttamente da altri per
il loro stesso sostentamento.
5
A questo proposito non si può evitare di chiedersi quanto sia in sé
sufficiente un principio formale riguardante le possibilità del singolo se
queste sono concretamente all’interno di condizioni materiali e oggettive
che differenziano le situazioni in cui gli uomini si vengono a trovare in
modo da rendere del tutto in effettuale quella uguaglianza di possibilità che
è enunciata astrattamente. Ci si può chiedere se non sia la differenza che
bisogna riconoscere e nello stesso tempo un criterio di giustizia che
permetta di agire nel concreto delle situazioni proprio per correggere quelle
differenze che si traducono in ingiustizia.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
35
In questo contesto la cittadinanza introduce l’elemento del
voto, la procedura delle elezioni. Queste sono intese secondo
un principio fondamentale che si è imposto attraverso il
modello delle costituzioni francesi: pur comportando la
discriminante costituita dalla proprietà, la rappresentanza si
basa non più su ordini o elementi cetuali e corporativi, ma su
individui. È una rappresentanza per testa, e all’interno delle
elezioni coloro che sono ammessi contano per uno, a
prescindere dalla grandezza e dalla rilevanza della proprietà.
Inoltre tutti coloro che hanno il diritto di voto devono essere
pregiudizialmente d’accordo (Zusammenstimmen) con questa
legge della giustizia pubblica: a fondamento sta, cioè,
l’unanimità nell’accettazione della legge, perché altrimenti vi
dovrebbe essere un più alto principio giuridico per dirimere le
eventuali questioni sorte tra la maggioranza e i dissenzienti.
Allora, non potendo esserci l’accordo dell’intero popolo, nel
senso di tutti gli individui che costituiscono il popolo, si accetta
come principio quello della maggioranza; in realtà non della
maggioranza dei votanti (non possibile in un popolo
numeroso), ma dei delegati a rappresentare il popolo6.
Da ciò si intende che i cittadini non decidono la legge, ma
eleggono i deputati che rappresentano il popolo. Lasciando per
ora sospesa la questione di ciò che effettivamente fanno i
deputati in relazione alla legge (la decidono, esprimono il
consenso dei cittadini o contribuiscono attraverso suggerimenti
e sollecitazioni all’introduzione di certe leggi – come si dice
nel § 46 della RL?), resta fondamentale l’affermazione che è il
popolo nella sua totalità che deve fare le leggi, perché solo il
popolo intero, come soggetto collettivo costituito da tutti gli
individui, deliberando su tutti, fa sì che ognuno deliberi su di
sé, e dunque, secondo la logica già espressa da Rousseau, non
può arrecare torto a qualcuno. Che deliberi tutto il popolo resta
6
Cfr. Gemeinspruch, 296 (M 158, G 143).
36
Giuseppe Duso
vero anche se sono pochi rappresentanti empiricamente a
deliberare e anche se coloro che non sono “indipendenti” non
votano. Infatti l’indicazione che solo il popolo può fare le
leggi, affinché non ci sia ingiustizia, si trova nello stesso
contesto in cui si afferma che coloro che non hanno proprietà,
pur non votando, tuttavia sono liberi, uguali, e soggetti
all’unica legge pubblica, risultando così consociati sotto la
protezione del corpo comune (Schutzgenosse).
Tenendo presente ciò, bisogna comprendere esattamente
cosa significa che il popolo è sottomesso alle leggi che egli
stesso si dà; in che cosa cioè consista il popolo come soggetto
che dà le leggi e il popolo come sottomesso alle leggi. Ben si
può intendere che non si tratti di una mera identità, come si
sarebbe portati a credere in base all’uso comune e diffuso del
concetto di popolo. Si tratta invece di un processo articolato,
secondo il quale il popolo, in quanto soggetto collettivo, è
l’unico che legittimamente può dare le leggi, e lo fa in base al
principio rappresentativo, dunque mediante una o più persone a
ciò delegate, mentre il popolo che ubbidisce è l’insieme di tutti
i sudditi: sono questi, e non il popolo come soggetto sovrano,
ad essere in realtà sottomessi alla legge. L’identità del popolo
che comanda e del popolo che ubbidisce è dunque possibile
solo grazie alla differenza e alla dualità introdotta dal principio
rappresentativo in senso moderno7. La questione poi è ancora
più complessa se si tiene presente che la rappresentanza – come
si dirà più avanti - viene ad avere in Kant un significato diverso
da quello che nell’epoca moderna emerge attraverso l’opera
hobbesiana e lo stesso popolo viene ad acquisire un significato
ideale: e inoltre che il corpo rappresentativo nella realtà storica
prussiana in cui Kant è inserito non ha – e non avrà per molto
tempo - il compito di creare la legge, ma piuttosto quello di
7
Cfr. su ciò Duso, La rappresentanza politica cit., soprattutto il cap. II
“Genesi e logica della rappresentanza politica moderna”, pp. 55-119.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
37
permettere la partecipazione dei cittadini, che attraverso di esso
danno il proprio assenso alle leggi.
5
Il contratto sociale e la negazione
del diritto di resistenza
Il popolo è il soggetto collettivo unitario da cui promanano le
leggi e dunque tutti si devono trovare all’interno di un unico
corpo politico, nel quale si esprime una volontà comune e
unitaria a cui tutti devono essere soggetti: questo è il portato di
quella base teorica della società civile, o di quella legge
fondamentale (non è un caso che Kant parli a questo proposito
di legge, perché, come si vedrà progressivamente nel prosieguo
dell’analisi, tale termine si carica di un carattere di razionalità la ragione che si fa pratica - non riducibile alla formalità che
caratterizza la legittimità del comando e il conseguente obbligo
dell’ubbidienza nel contesto del pensiero giusnaturalistico), che
è il contratto originario.
Ciò che caratterizza da subito il riferimento di Kant alla
figura del contratto è la dimensione ideale nella quale
quest’ultimo viene inteso. Certo, anche nelle altre dottrine
moderne del contratto sociale il contratto non indica un atto
empiricamente e storicamente esistente, e l’osservazione
kantiana, secondo cui esso non solo non è da concepire come
un fatto (Factum), ma come tale non sarebbe nemmeno
possibile, mantiene il suo significato anche per Hobbes, per il
quale pure il contratto non è identificabile con un processo
storico determinato. Infatti anche nel Leviatano il patto esprime
un punto logico che non si può tradurre in un processo storico
40
Giuseppe Duso
determinato, poiché è difficilmente pensabile che si dia una
condizione di unità delle volontà empiriche dei singoli tale da
far sì che tutti cedano insieme e contemporaneamente il proprio
diritto a tutto a favore di quel terzo che è il sovrano1. Questa
difficoltà diviene tanto più forte quanto più si ricorda che nel
XVI capitolo, prima dunque della descrizione del patto,
Hobbes esprime il nucleo centrale della sua teoria della
rappresentanza, secondo la quale l’unico modo di concepire
come una una moltitudine è che uno sia il rappresentante (o
l’assemblea rappresentativa): tale elemento di unità sembra
dunque non essere solamente il prodotto del patto, ma anche la
condizione necessaria per poter concepire quella situazione
unitaria nella quale si costituisce il patto. Quest’ultimo dunque
non può a rigore essere pensato come un momento storico di
passaggio dal molteplice all’uno, dalle volontà disperse dei
singoli all’unità del soggetto collettivo che sarà inteso come
una persona, la persona civile: un tale passaggio non sembra
logicamente pensabile sulla base degli elementi che stanno alla
base del sistema hobbesiano. Più coerentemente il patto sociale
può invece essere considerato come il prodotto della volontà
che razionalmente i singoli non possono non avere2.
Nel contesto kantiano tuttavia si va oltre questo carattere
teorico e non storico proprio del contratto sociale. Ravvisare
nel patto originario un’idea della ragione, in conseguenza del
significato che l’idea ha in Kant, comporta l’impossibilità di
1
Questa difficoltà, che è invocata da Hobbes per escludere che coloro che
hanno istituito il sovrano possano anche destituirlo (cfr. Th. Hobbes, De
cive. Elementi filosofici sul cittadino, tr. it. a cura di T. Magri, Editori
Riuniti, Roma 19812, p. 143), coinvolge, in realtà, lo stesso processo di
costituzione del patto: il sovrano rischia di mostrarsi così non solo risultato
del patto, ma anche sua condizione.
2
Sulla funzione dei savants in relazione alla dottrina dell’ordine politico
cfr. A. Biral, Hobbes: la società senza governo, in Duso, Il contratto sociale
cit., sp. pp.100-108.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
41
ridurre la forma politica, che nasce dal patto, ad una
dimensione meramente formale, nella quale la legge è
considerata giusta in quanto tale, purché sia prodotta
dall’autorità risultante dal processo di autorizzazione, e dunque
da colui o coloro che tutti hanno delegato a tale compito.
L’idea implica bensì l’unità del corpo politico, ma resta
continuamente un punto di riferimento per quanto riguarda la
produzione della legge: non si esaurisce nella determinazione
del rapporto formale tra colui che dà la legge e coloro che lo
autorizzano. In prima istanza la legge fondamentale, in cui
consiste il contratto originario, implica come elementi
costitutivi quelli che erano emersi nelle dottrine del contratto
sociale: la libertà esterna di tutti, l’uguaglianza e l’unità del
volere di tutti3. Si tratta insomma dell’idea che mostra non solo
la compatibilità, ma la consustanzialità della libertà dei singoli
e della legge universale, della sottomissione dei singoli da una
parte e della volontà generale del soggetto collettivo dall’altra.
Tale idea, per il suo stesso carattere razionale, non può non
essere da tutti condivisa, ma tuttavia ad essa non si possono
appellare i sudditi per opporsi al legislatore, cioè a colui che ha
il compito di esprimere la volontà generale, la legge. Qui Kant
riprende la linea delle dottrine del moderno giusnaturalismo,
che ravvisano nel contratto una funzione radicalmente diversa
da quella che tale figura aveva nel contesto del pensiero
precedente. Nelle dottrine dei monarcomachi e nella Politica di
Althusius è sul contratto tra popolo e il sommo magistrato che
si fonda la possibilità, o addirittura il dovere, per il popolo di
resistere al principe che governa in modo tirannico. Il popolo è
cioè soggetto politico di fronte a colui che governa e, come
tale, capace di espressione e di azione accanto e contro costui4.
3
Cfr. Gemeinspruch, 295 (M 158, G 141).
Sulla pluralità che caratterizza la concezione althusiana rimando alla mia
Introduzione a Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, cit., sp.
4
42
Giuseppe Duso
Nell’orizzonte del moderno contratto sociale invece non c’è
una pluralità di soggetti politici, né si ha una trasmissione di
potere politico dagli individui, che sono i contraenti il patto, a
coloro che eserciteranno il potere. Gli individui prima del patto
non sono dotati di nessun potere politico: questo nasce solo con
il patto, non può appartenere che al corpo politico nel suo
insieme e, contemporaneamente, non può esprimersi se non
attraverso l’azione di qualcuno, che non agisca per sé,
privatamente, ma per tutto il popolo. È attraverso la sua azione
che emerge concretamente il Gemeinwesen del popolo.
Il patto non è dunque un atto fondativo del corpo politico, ma
piuttosto l’idea originaria a cui sempre bisogna guardare per
fare la legge. È ad essa che il legislatore deve ispirarsi, come ad
una pietra di paragone. Infatti egli non ha semplicemente la
funzione di fare la legge - funzione che qualche persona
effettivamente deve svolgere affinché ci sia legge nel corpo
politico -, ma è obbligato razionalmente a fare la legge “come
se avesse potuto derivare dalla volontà comune (aus dem
vereinigten Willen) di tutto il popolo, e a considerare ogni
cittadino, in quanto vuole essere cittadino, come se (als ob) egli
avesse dato il suo assenso a tale volontà”5. È da notare che in
questo contesto non solo si afferma che è il legislatore e non il
popolo come insieme dei sudditi a doversi ispirare all’idea del
contratto, ma che non è prevista, ai fini dell’attuazione di una
costituzione giuridica, né l’espressione empirica del consenso
da parte di tutti i cittadini, né l’espressione della volontà del
popolo insieme dei sudditi.
pp. 13-21, e soprattutto a Una prima esposizione del pensiero politico di
Althusius: la dottrina del patto e della costituzione del regno, “Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, n. 25 (1996), pp.
65-126, sp. pp. 105-106; ma si veda anche, in forma più schematica, il
saggio su Althusius incluso in Il potere. Per la storia della filosofia politica
moderna cit., pp. 77-94.
5
Gemeinspruch, 297 (M 161, G 144).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
43
È il “come se” (als ob) a mostrare quanto l’idea di popolo
debba condizionare l’attività concreta del legislatore. A questa
idealità si accompagna per altro l’esclusione che possa essere
decisiva e fondante l’espressione empirica dei singoli cittadini.
Qualora infatti sia esaudita l’esigenza razionale della
possibilità dell’assenso del popolo alla legge, in quanto
quest’ultima rispetta i concetti di libertà e uguaglianza di tutti
(contro, ad esempio, una legge che miri al privilegio di alcuni),
ciò costituisce la legittimità di essa, anche nel caso in cui un
popolo, qualora fosse interrogato, a causa di una particolare
situazione di confusione in cui si potesse trovare, negasse il suo
assenso. Tale affermazione kantiana nega recisamente che sia
l’assenso del popolo come insieme di sudditi a legittimare la
legge: sulla base di tale affermazione si potrebbe dire che, colui
che fosse legittimato dal voto della maggioranza di cittadini a
fare la legge e la facesse in una direzione tale da favorire se
stesso o i suoi amici, una tale legge non esprimerebbe il popolo
- come si dovrebbe invece ammettere nel contesto della
razionalità formale che caratterizza le costituzioni moderne e il
moderno concetto di democrazia - per il fatto che agirebbe in
opposizione a quel come se, a quella dimensione ideale del
popolo che deve stare a capo della legislazione. Non si può qui
non evidenziare quello che è un paradosso in rapporto ai
principi delle democrazie moderne: che la legittimazione che
viene dall’idea di popolo che il legislatore deve tenere presente
non coincide - al contrario, può essere in contraddizione - con
la volontà empirica espressa dalla maggioranza del popolo e
dunque con la legittimazione che promana dal voto.
Se ne può dedurre che ciò che è rilevante è l’accordo della
legge con la ragione e non tanto l’espressione empirica della
volontà dei singoli costituenti il popolo. È chiaro che
quest’ultima non coincide con quel vereinigter Wille che tanta
rilevanza ha per la legge comune. In questo contesto appare
con evidenza che il termine popolo assume significati diversi.
Il popolo a cui il legislatore si ispira per fare le leggi è quella
44
Giuseppe Duso
grandezza ideale a cui spetta il potere legislativo, è cioè
l’espressione di una regola di condotta, che comporta il dovere
di non favorire qualcuno a scapito degli altri, mentre il popolo
che, qualora interrogato, potrebbe non dare il suo assenso alla
legge razionale è l’insieme dei sudditi, la somma dei cui pareri
non produce dunque, di per sé, la volontà comune.
Prima di cercare di comprendere quale sia il portato innovativo
di Kant nei confronti delle teorie giusnaturalistiche, è utile
intendere come egli tuttavia richiami, in questa sua ripresa del
patto sociale come contratto originario, alcuni degli elementi
caratteristici delle dottrine contrattualistiche e quindi della
sovranità moderna, che costituisce dunque il punto di partenza
e il contesto della sua riflessione politico-giuridica.
Innanzitutto è da sottolineare la decisione di Kant di
escludere il principio della felicità dalla considerazione del
corpo politico da un punto di vista giuridico. Contro il modo
antico di intendere la politica, che poneva la felicità e l’eu zen
al centro della riflessione, il pensiero moderno tende alla
determinazione di una costituzione giuridica, la quale sola può
garantire non solo l’ordine, ma la stessa libertà degli individui.
L’antico motto “salus publica suprema civitatis lex est”6
mantiene la sua validità, dice Kant, ma viene in realtà mutato
radicalmente nel suo significato: non si tratta infatti più della
rilevanza per il cittadino dell’appartenenza alla comunità e
dunque del bene comune come massimo fine; piuttosto, come
Kant spiega, il bene pubblico a cui bisogna innanzitutto tendere
è quella costituzione legale che garantisce ad ognuno la sua
libertà secondo le leggi. È all’interno di essa che il cittadino
può, in modo lecito, cercare il proprio bene e le propria felicità,
nell’ambito delle leggi e senza dunque ledere il diritto degli
altri consociati. In un tale contesto la definizione del diritto che
si è vista nella Introduzione della Rechtslehre sembrerebbe da
6
Gemeinspruch, 298 (M 161, G 144-145).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
45
intendersi nel modo tipico del giusnaturalismo e la libertà come
la possibilità per ognuno di ricercare, a proprio arbitrio, ciò che
gli appare come bene. La legge universale sembrerebbe essere
quella legge formale che rende compossibili le libertà di tutti.
Si vedrà che il pensiero di Kant non può essere ridotto a questa
dimensione; tuttavia la libertà dei singoli appare qui centrale
contro l’antica idea del bene comune.
Un altro elemento essenziale a questa dimensione giuridica,
con cui si concepisce la sfera politica, è quello della necessaria
unicità del giudizio politico. Per quanto riguarda la decisione di
ciò che è bene per i cittadini nel loro insieme e per la vita della
società, solo il capo dello Stato (Staatsoberhaupt) può essere
giudice: questa è una necessità dettata dall’esistenza stessa del
corpo politico. Un Gemeinwesen composto da molti individui
empirici può esistere solo a patto che si superi la situazione
anarchica e asociale dello stato di natura, in cui ognuno decide
su ciò che è meglio o peggio, e si abbia un unico giudizio che
non può non valere per tutti7.
Sulla base di questa necessità che caratterizza l’unità propria
della forma politica moderna, si può comprendere come Kant,
in modo deciso, affermi l’irresistibilità della forza dello Stato
necessaria a dare effetto alla legge. La negazione della
resistenza appare qui senza possibilità di appello, e riguarda
non solo un potere legittimamente instaurato mediante la
volontà di tutti i componenti il popolo, ma anche il capo dello
stato che eventualmente violasse lo stesso contratto originario e
dunque il principio che le leggi devono essere fatte secondo
l’ideale volontà di tutto il popolo, senza penalizzare qualcuno o
qualche gruppo. Anche nel caso in cui il capo dello Stato
andasse contro la legge fondamentale, in modo da dare luogo
ad un governo tirannico, la parola d’ordine sarebbe: ubbidienza
7
Cfr. Gemeinspruch, 299 (M 161, G 145).
46
Giuseppe Duso
e non resistenza8. La ragione in primo luogo addotta per tale
affermazione si basa sulla necessità, che accomuna tutto il
pensiero giusnaturalistico, che unico sia il giudice su ciò che il
corpo politico deve o non deve fare. Infatti qualora ci fosse un
dissidio tra questi e il popolo in ribellione, nascerebbe la
questione di quale potrebbe essere il giudice nei confronti di
questi soggetti che giudicano su una propria causa: sarebbe
dunque necessario un sommo potere sopra il sommo potere, ma
ciò comporterebbe un contraddittorio processo all’infinito.
Nella critica ad Achenwall e a coloro che, ritenendo il
contratto tra popolo e sovrano un fatto realmente avvenuto,
attribuivano al popolo la facoltà di recedere dal contratto a
seguito della sua violazione da parte del capo dello Stato, Kant
ribadisce l’impossibilità della resistenza del popolo9. Il vero
fondamento di ciò non sta tanto, o solo, nella considerazione
che è un errore pensare al contratto come ad un atto avvenuto
realmente, ma ancor più nel fatto che un patto di
subordinazione di tale tipo, tra popolo e sovrano, non è
congruente con il concetto di sovranità, che è il prodotto del
patto secondo la logica che contraddistingue le dottrine
8
Ma sul problema della resistenza e della tematica della tirannide nella
pubblicistica tedesca relativa allo Staatsrecht della fine del Settecento e
sulla irriducibilità della posizione kantiana alla negazione della resistenza
che viene dalla logica della sovranità moderna, si veda L. Scuccimarra,
Obbedienza, resistenza, ribellione. Kant e il problema dell’obbligo politico,
Jouvence, Roma 1998.
9
È da ricordare che, se da una parte i trattati di diritto naturale di fine
Settecento sono il tramite attraverso cui si impone e si propaga la logica
della costruzione politica che ha la sua genesi con Hobbes, secondo la quale
a partire dai diritti degli individui si fonda il diritto di coazione proprio del
soggetto collettivo, tuttavia permangono spesso in questi trattati una serie di
elementi, non congruenti con questa logica, derivanti dal modo di pensare la
politica proprio di una realtà cetuale ancora permanente in terra tedesca; cfr.
su ciò G. Tonella, Il problema del diritto di resistenza cit.
.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
47
moderne del contratto sociale. Una tale concezione della
possibile resistenza del popolo è piuttosto legata ad un contesto
pluralistico che intende il popolo come soggetto accanto e di
fronte a colui a cui è affidato l’imperium; ed è proprio questa
pluralità di volontà che la scienza del diritto naturale tende a
negare sul filo della considerazione che la pace può essere
prodotta solo sulla base dell’esistenza di un unico giudice.
Sul fondamento del principio rappresentativo che comincia
ad affermarsi con Hobbes, il popolo è un soggetto collettivo ed
uno solo in quanto c’è un unico giudice, qualcuno che esprime la
volontà legislatrice del corpo politico intero e che esercita il
potere comune. Prevedere il diritto di resistenza e pensare che
resti aperta la via del giudizio con forza coattiva nei confronti
dell’ingiusto uso del potere da parte dell’autorità statale,
comporta una situazione di costante anarchia, uno stato naturale
caratterizzato dall’assenza di leggi e conseguentemente dalla
mancanza di effettività per ogni diritto. In tal modo verrebbe
minata alla radice l’essenza stessa di una costituzione giuridica
(rechtliche Verfassung) e quel suo grande risultato consistente
nella eliminazione dell’insicurezza10. È allora connaturata al
concetto stesso di costituzione l’impossibilità di prevedere il
sovvertimento dell’ordine costituzionale vigente, perché un tale
diritto dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di un
contropotere pubblicamente costituito (öffentliche constituirte
Gegenmacht), e dunque di un secondo potere supremo che
potesse difendere contro il primo i diritti del popolo; ma, come
sopra si è detto, sarebbe allora necessario un terzo potere che
decida tra i due, e così via, contraddittoriamente, all’infinito11.
10
Cfr. Gemeinspruch, 301-302 (M 163-164, G 147-148).
Sembra qui preannunciata e criticata la via che cercherà di seguire Fichte
nel Naturrecht, il quale, per rendere possibile il controllo del corpo
rappresentativo deve ricorrere ad una seconda forma di rappresentanza,
quella degli Efori (cfr. a questo proposito G. Duso, Libertà e Stato in
11
48
Giuseppe Duso
La decisa negazione che il popolo possa esercitare coazione
nei confronti di colui che esercita il potere ha a suo fondamento
il principio rappresentativo, e cioè la necessità che ci sia colui o
coloro che esprimono per tutti la volontà generale del popolo
inteso come entità giuridica, come soggetto collettivo. Nella
famosa “Nota sugli effetti giuridici derivanti dalla natura della
società civile”, che si trova nella Rechtslehre12 tale ruolo del
principio rappresentativo risulta evidente, in quanto, con
maggior radicalità nei confronti della negazione della
contrapposizione tra popolo e capo dello Stato che si basa sulla
necessità che uno solo sia il giudice, qui si mette in questione
la stessa possibilità che ci sia popolo di fronte al sommo potere
dello Stato. In base al principio rappresentativo infatti non c’è
corpo collettivo, e dunque popolo, come soggetto capace di
azioni, se non attraverso il rappresentante, e cioè l’autorità
politica: di fronte a questa o al supremo legislatore dello Stato
non c’è popolo come soggetto collettivo, ma solo l’insieme dei
sudditi. È infatti mediante colui che ha la funzione di esprimere
il comando e la coazione (che è rappresentante) che il popolo è
un soggetto collettivo e ha la possibilità di esercitare
giuridicamente la funzione di costringere. Allora, non solo
sarebbe contraddittorio esercitare coazione nei confronti di
colui che esercita il diritto di coazione proprio del soggetto
collettivo, ma è impensabile che, di fronte a costui, ci sia il
popolo come grandezza unitaria, come soggetto: c’è solo la
massa dei sudditi13.
Fichte: la teoria del contratto sociale, in Id., Il contratto sociale cit., sp. pp.
292-301).
12
Cfr. RL 318 ss. (tr. it. 148 ss.).
13
Anche nello scritto Sul detto comune, si dice che solo con l’esistenza della volontà
generale il popolo può giuridicamente costringere e può esercitare tale costrizione
mediante colui che esercita il potere e che esprime il comando (cfr. Gemeinspruch,
302, M 165, G 148; in quest’ultimo testo per altro la traduzione del Gonnelli, induce
alla conclusione che, sulla base della volontà generale, si possa costringere colui che
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
49
Avendo fino a qui seguito il ragionamento kantiano, ci si
potrebbe meravigliare del fatto che, in un paragrafo dedicato
alla critica di Hobbes (contra Hobbes), non solo ci si trovi in
realtà di fronte alla radicale negazione della resistenza, ma che
tale negazione si appoggi sugli stessi fondamenti logici che
caratterizzano la scienza politica hobbesiana. Da questo punto
di vista Kant sembra più vicino ad Hobbes di molti altri
pensatori del moderno giusnaturalismo, che tentano in diversi
modi di riuscire a pensare la possibilità del controllo di colui o
coloro che esercitano rappresentativamente il potere. Tale
controllo, se si intende il termine nel senso di un giudizio che
sia accompagnato dalla forza e dalla efficacia della coazione, è
da Kant escluso. Il nucleo centrale dell’argomentazione è
costituito dalla cogenza del principio rappresentativo, secondo
il quale solo mediante la figura e la voce del rappresentante è
possibile intendere come uno il soggetto collettivo, come una
una moltitudine di individui. Con attenzione ancora maggiore
ci si deve dunque accingere a comprendere in cosa consista la
critica ad Hobbes e in cosa consista la differenza del pensiero
kantiano nei confronti della logica della sovranitàrappresentanza emersa per la prima volta nel testo hobbesiano.
esercita il potere, mentre il testo afferma proprio che non c’è possibilità di coazione
su colui grazie al quale solo il popolo, come soggetto collettivo, può esercitare
coazione. Questa negazione della resistenza al potere, proprio in quanto il potere è
inteso giuridicamente, è caratteristica delle costituzioni moderne: è una necessità che
la carta costituzionale ha per la sua stessa natura di fondazione legittima del
rappresentante (o del corpo rappresentativo) che esercita il potere. Il necessario
passaggio attraverso l’attuale legislatore dello Stato, che deve essere illuminato dalla
critica è indicato da Villacañas come il momento liberale di Kant, a cui segue però il
momento repubblicano, che pone in modo diverso il rapporto teoria-prassi (cfr. J. L.
Villacañas, Contrato en Kant: dal liberalismo al Republicanismo, in G. Duso (ed.),
El contrato social en la filosofia politica moderna, Leserwelt, Valencia 2002, pp.
241-270).
6
Contro Hobbes: la libertà di penna
L’esplicita opposizione a Hobbes emerge nel momento in cui
Kant mette in questione l’affermazione di quest’ultimo
secondo la quale colui che esercita il potere sovrano non è
vincolato dal patto e conseguentemente non può fare torto
(Unrecht thun) ai cittadini, qualunque cosa egli faccia.
Coerentemente con quella riduzione della giustizia al diritto
che abbiamo visto nella Introduzione alla Rechtslehre,
l’opposizione kantiana si tramuta in accordo se, con tale
affermazione, si intende dire che colui che esercita il potere
sovrano non può provocare una lesione che conferisca al leso
un diritto di coazione verso colui che gli reca ingiustizia.
All’interno della sfera del diritto pubblico, dove il diritto è
legato alla coazione, non c’è Unrecht che il detentore del
potere supremo possa arrecare ai sudditi. Ma la sfera del diritto
non risolve totalmente in sé il problema della giustizia. Kant
infatti si oppone all’affermazione hobbesiana qualora questa
non sia intesa all’interno dell’ottica meramente giuridica, ma
voglia assumere un carattere più generale. Se non potesse mai
sbagliare infatti il sovrano sarebbe un essere trascendente nei
confronti dell’umanità. Anche il suddito non ribelle, che
presuppone che il sovrano non voglia arrecargli ingiustizia, può
giudicare l’eventuale ingiustizia patita come derivante da
ignoranza da parte del sovrano delle conseguenze della legge.
L’opinione del singolo cittadino non può essere impedita: anzi
52
Giuseppe Duso
egli ha il dovere di rendere pubblica la propria opinione su “ciò
che nei decreti sovrani egli crede che arrechi ingiustizia al
corpo comune”1.
Ecco allora la vera differenza nei confronti di Hobbes! Essa
non consiste tanto nell’attenuazione del dovere di obbedienza
alle leggi, o nel poter pensare alla ribellione del popolo nel
caso di leggi considerate ingiuste, ma piuttosto
nell’impossibilità di impedire il giudizio del cittadino. Ad un
primo approccio tale libertà potrebbe sembrare realizzata con la
garanzia della possibilità dell’esternazione delle opinioni. Ma
l’indicazione kantiana va al di là di quella che può essere
indicata come l’opinione pubblica e implica la dimensione
razionale della critica che coinvolge anche lo spazio della
politica e del potere2. È allora la libertà di penna quella che
Kant rivendica contro Hobbes: è questa libertà che esprime il
significato dell’attribuzione di diritti al popolo nei confronti del
sovrano, o di colui che esercita il potere3. Ad una prima
impressione questa libertà di manifestare il giudizio nei
confronti della decisione di colui che esercita il potere sovrano
potrebbe sembrare cosa di non grande rilevanza, poiché non
sembra modificare lo statuto dell’obbligazione e i rapporti
costituzionali tra coloro che obbediscono e colui che esercita il
comando. Resta il dovere dell’ubbidienza, anche nei confronti
del comando che non rispetti il diritto. Non si innesca dunque
1
2
Cfr. Gemeinspruch, 304 (M 166, G 150).
Si vedano, sul ruolo della pubblicità in Kant, J. Habermas, Storia e critica
dell’opinione pubblica, Laterza, Roma-Bari 19742, sp. pp. 127-142, e sul ruolo della
critica, che ha la sua celebrazione nel pensiero kantiano, R. Koselleck, Critica
illuministica e crisi della società borghese, tr. it. a cura di P. Schiera, Il Mulino,
Bologna 1972; sul tema dell’opinione pubblica si veda anche M. Tomba La vera
politica. Kant e Benjamin: la possibilità della giustizia, Macerata, Quodlibet, 2006,
pp. 103 ss.
3
Cfr. Gemeinspruch, 304 (M 166, G 150).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
53
con tale proposta un processo che preveda una piena attività dei
cittadini, efficace anche nei confronti di chi detiene il potere, e
tale da superare, per quel che riguarda l’agire, la riduzione dei
singoli alla sfera privata che la stessa logica rappresentativa
implica con la distinzione di autore e attore, privato e pubblico.
Tuttavia l’affermazione kantiana comporta una serie di
modificazioni di non poco conto. La stessa supposizione che il
capo dello Stato possa sbagliare introduce una complicazione
nei confronti della riduzione della questione del giusto alle
regole del diritto pubblico. Infatti, se resta vero che la volontà
generale può avere effettività di legge solo in quanto qualcuno,
attraverso la mediazione della sua persona, la decide e la
promulga, ciò non significa che essa si riduca al prodotto della
decisione del legislatore, in qualunque modo lo si voglia
intendere (monarca, aristocratici o popolo, secondo l’uso
perdurante dell’antica distinzione delle forme di governo). La
volontà generale cioè non coincide con il prodotto empirico
della volontà del legislatore, ma ha il suo vero luogo nella
ragione comune, a cui tutti partecipano. Come si vedrà, ciò
comporta una modificazione radicale del concetto di
rappresentanza, in relazione a quel significato hobbesiano che
pur abbiamo ravvisato, in parte, negli stessi testi kantiani. È
questa attività della ragione, del suo uso pubblico, che pone il
cittadino in una situazione nuova in relazione alla stessa
promulgazione delle leggi, in quanto egli ha la possibilità di
diventare organo della ragione per portare alla luce la volontà
generale, al di là e al dì sopra della stessa funzione decisiva del
detentore del potere.
Naturalmente, come si è detto, non viene in tal modo messo
in questione l’obbligo di obbedire alle leggi, a prescindere dal
giudizio che ogni cittadino può dare di esse, perché senza
questo principio non ci sarebbe corpo comune. Ciò è
confermato anche dall’esempio che Kant fa in questo contesto,
quello di una eventuale legge che stabilisca per il futuro dogmi
di fede che impediscono il progresso della ragione e la
54
Giuseppe Duso
correzione di eventuali errori passati. Una tale legge sarebbe
contro il senso stesso dell’umanità e della ragione e un
contratto in cui un popolo si obbligasse nei confronti di una
tale legge sarebbe nullo. E tuttavia, anche in questo caso, non
deve essere permessa nessuna resistenza attraverso parole o atti
(wörtlicher oder thätlicher Widerstand), ma solo doverosi e
necessari giudizi generali e pubblici (allgemeine und
öffentliche Urtheile) 4.
Attraverso queste riflessioni si presenta una situazione in cui
l’obbedienza, necessaria per quel che riguarda le azioni esterne
dei cittadini, si accompagna allo spirito di libertà (Geist der
Freiheit) che si estrinseca nel giudizio. Si tratta di una libertà
inerente alla natura razionale degli uomini, che li mette in
relazione tra loro, e che dunque implica non solo la libertà del
pensiero, ma anche la libera comunicazione di quest’ultimo,
contro ogni censura. Non si può non notare che alla fine di
questo ragionamento risulta un significato nuovo di libertà, che
non corrisponde a quella dello spazio di azione che i sudditi
hanno all’interno delle leggi coattive, con il loro arbitrio. Tale
libertà non è all’interno delle leggi, ma sopra le stesse leggi.
Inoltre essa non comporta una diversità di opinioni arbitrarie da
parte dei singoli, ma piuttosto il loro essere accomunati in un
pubblico costituito da tutti coloro che partecipano di una stessa
ragione5. È questo livello di cittadinanza che risulta rilevante
nella concezione kantiana, assai più del diritto al voto che
caratterizza i cittadini attivi. La libertà di penna non vuole tanto
salvaguardare lo spazio in cui sono compossibili le diverse
opinioni, quanto piuttosto quello della ragione che si esprime
nei principi repubblicani che devono informare di sé la
costituzione. Risulta allora necessario approfondire il
4
Cfr. Gemeinspruch, 305 (M 167, G 151).
Si veda su ciò il noto scritto kantiano Risposta alla domanda: Che cos’è
l’illuminismo.
5
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
55
significato dell’idea di costituzione repubblicana e dei suoi
principi, quali risultano dallo scritto Zum ewigen Frieden.
7
I principi repubblicani e il loro carattere
ideale
L’ideale razionale della pace è perseguito da Kant all’interno
dell’ottica dello Stato moderno e appare da questa
condizionato. Dei tre livelli del discorso riguardanti la natura
dello Stato, il rapporto tra gli Stati e l’orizzonte cosmopolitico,
ci soffermiamo sul primo, per cercare di verificare se ci siano,
nell’indicazione dei principi della costituzione e del significato
della cittadinanza, significative differenze nei confronti dello
scritto Sul detto comune. Anche in questo caso vengono
indicati tre principi fondamentali: libertà, dipendenza di tutti da
un’unica legislazione come sudditi, ed uguaglianza di tutti in
quanto cittadini1.
1. La libertà di cui qui si parla, come è spiegato nella nota
particolarmente illuminante, non è quella che tutti hanno come
uomini, quella per cui ognuno deve poter scegliere la sua strada
verso la felicità, ma è la libertà giuridica. A questo proposito
Kant si discosta dalla concezione comune della libertà, secondo
cui essa può essere definita come la facoltà (Befugniss, cioè
avere facoltà, essere autorizzati) di fare ciò che si vuole purché
non si arrechi Unrecht ad alcuno. Una tale definizione va a
1
I. Kant, Zum ewigen Frieden, in Werke, Bd. VIII, (cit. ZeF) p. 349 ss. (tr.
it. in M 181 ss. e in G 169 ss.)
58
Giuseppe Duso
finire in una vuota tautologia: non si fa torto ad alcuno quando
non si fa torto ad alcuno. Invece la libertà giuridica è definita
come “la facoltà di non obbedire ad altre leggi esterne se non a
quelle a cui ho potuto dare (habe geben können) il mio
assenso”2. Rimandando ad un momento successivo il tentativo
di spiegazione del significato che ha questo consenso alla
legge, è in ogni caso qui da rimarcare il valore che viene ad
avere la coscienza soggettiva nella definizione di libertà
giuridica, come è confermato dal riferimento alle leggi divine,
le quali pure hanno carattere obbligante in quanto passano per
l’autonomia della coscienza del singolo che le accetta dando
loro il proprio assenso.
2. Kant non si sofferma sulla dipendenza giuridica, in quanto
questa fa tutt’uno con l’esserci stesso di una costituzione, di un
corpo politico, che è unico e richiede la sottomissione all’unica
legge. Tale dipendenza è anche una forma di uguaglianza
(come sudditi), come si dice nella parte finale della nota3: la
dipendenza dall’unica legge richiede che tutti siano ugualmente
sottomessi e non siano fatte discriminazioni che privilegino
alcuni a scapito di altri. Nel momento in cui l’uguaglianza
viene vista in relazione all’ubbidienza che i cittadini devono
avere in quanto sudditi, viene ripresa l’argomentazione
contenuta nel Gemeinspruch. Ma qui sembra che si vada oltre,
in quanto il termine di uguaglianza viene riferito alla
cittadinanza, come si dice nel terzo principio.
2
Cfr. ZeF 350 (M 182, G 170). Questa nota è particolarmente importante
per comprendere le relazioni che vi sono tra le diverse elencazioni dei
principi della costituzione nei tre testi esaminati. È da fare attenzione al
modo preciso con cui è indicato il rapporto tra legge e consenso, che, come
si vedrà, varierà nella Rechtslehre. Anche queste considerazioni, come del
resto tutto il presente capitolo su Kant, devono essere visti assieme ai testi
kantiani in questione, come loro lettura e tentativo di comprensione.
3
Ibid.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
59
3. Questo infatti enuncia l’uguaglianza di tutti in quanto
cittadini. L’uguaglianza in quanto cittadini sembra coinvolgere
gli stessi (derselben), che erano stati indicati nel principio
precedente dipendenti da un’unica legislazione, cioè tutti (alle).
Se si tiene presente che il termine di cittadino era nel
Gemeinspruch attribuito a coloro che esercitano il diritto di
voto, potrebbe sembrare (e diversi interpreti vanno in questa
direzione) che qui non solo scompaia il principio della
indipendenza economica, ma sia negata la possibilità stessa
della distinzione tra cittadini che contribuiscono a fare la legge
mediante il voto e coloro che nello Stato sono semplici
consociati (Schutzgenoßen) sotto la protezione di un corpo
comune. Potrebbe sembrare che qui si affermasse la
cittadinanza di tutti e che questa coincidesse con la cittadinanza
attiva, cioè con il diritto di voto4.
Ma è così? A me non sembra. Infatti sempre nella stessa
nota si definisce l’uguaglianza esterna o giuridica in questo
modo: “nessuno può obbligare l’altro a qualcosa senza
sottoporsi alla legge secondo la quale egli a sua volta può
essere obbligato dall’altro allo stesso modo”. Non c’è insomma
nessuna differenza tra gli uomini tale per cui qualcuno debba
comandare e gli altri debbano ubbidire. Se si confronta tale
4
Diversi sono gli interpreti che vanno in questa direzione; si veda tra tutti la
bella lettura di G. Marini, La filosofia cosmopolitica in Kant, Laterza, BariRoma 2007, “Lo Stato”, pp.71 ss. sp. 99-100. Credo però che questa linea
interpretativa rischi (forse non è il caso di Marini) spesso di intendere la
costituzione repubblicana come tutta traducibile nei meccanismi procedurali
propri delle democrazie rappresentative. Questi tentativi hanno alla loro
base un pre-giudizio più o meno esplicitato: che sia cioè valore indiscutibile
la costituzione democratica, di cui non si interrogano i presupposti né si
considerano le eventuali aporie. In altra direzione va la lettura qui proposta,
che tende a mostrare la rilevanza filosofica dell’idea repubblicana, che non
è riducibile alle procedure delle costituzioni democratico-rappresentative
(irriducibile non significa che non possa costituirsi come elemento continuo
di tensione anche in queste ultime).
60
Giuseppe Duso
definizione con quanto viene detto a proposito dell’uguaglianza
dei sudditi nel Gemeinspruch, si può notare una certa
consonanza. Anche là infatti l’uguaglianza comporta che
“nessuno può esercitare coazione su un altro se non in virtù
della pubblica legge” e la legge tutela questo diritto
imponendosi nei confronti delle possibili violazioni reciproche
per mezzo del potere coattivo del capo dello Stato. In ambedue
i casi l’uguaglianza esclude quella differenza che trasforma la
superioritas esistente a livello sociale ed economico in
imperium, cioè in comando politico. Si tratta di quella
negazione del rapporto di governo tra gli uomini che sta alla
base della sovranità moderna. In questione non vi è qui il
diritto di voto, ma l’uguaglianza richiesta dalla dimensione
moderna della sovranità.
Ma questo principio dell’uguaglianza dei cittadini comporta
implicitamente l’affermazione che tutti debbono avere il diritto
di voto? Qui non è detto e l’unica ragione che può venire
avanzata per una risposta affermativa a questa domanda
consiste nell’uso del termine di cittadino che in ZeF
accompagna questo principio dell’uguaglianza. Una ragione
analoga si potrebbe ravvisare ance nel principio della libertà
giuridica, il quale recita che si è liberi solo in quanto “si è
sottomessi alla legge a cui si è potuto dare il proprio assenso”.
E così sarebbe se Kant risolvesse il problema della libertà nel
meccanismo delle costituzioni moderne, che hanno al loro
centro le procedure del voto. Ma vedremo che non è così. Per
rispondere alla domanda posta e chiarire la questione è
necessario andare alla Rechtslehre, dove vengono ripresi i
principi di una costituzione repubblicana. Si potrà allora
innanzitutto verificare che ci imbattiamo nuovamente nel
principio dell’indipendenza: sembra dunque strano che un tale
principio, affermato prima e dopo il saggio Sulla pace
perpetua, in quest’ultimo venga non solo taciuto, ma negato.
La lettura delle pagine della RL ci potrà anche fare capire come
mai la dichiarazione presente in ZeF che sembra estendere a
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
61
tutti la cittadinanza non sia in contraddizione con quanto si è
fino a qui visto, e ciò a causa della accezione che il termine di
Staatsbürger viene ad assumere.
Nel § 46 della RL, come nel Gemeinspruch, si afferma la
necessità che il potere legislativo spetti alla volontà collettiva
del popolo (Die gesetzgebende Gewalt kann nur dem
vereinigten Willen des Volkes zukommen), in quanto solo la
volontà concorde di tutti che decide su tutti non fa ingiustizia,
poiché nessuno fa ingiustizia a se stesso. Ciò significa che la
legge deve essere fatta da tutto il popolo. Ma ciò non significa
che tutti i cittadini riuniti facciano la legge e neppure che tutti
contribuiscano a farla eleggendo i rappresentanti. Infatti
proprio in questo paragrafo viene ripresa la distinzione del
Gemeinspruch, secondo la quale non tutti sono cittadini in quel
senso pieno che comporta il diritto di voto. Dopo aver indicato
i tre poteri come articolazione della volontà generale5 e avere
attribuito il potere legislativo alla volontà collettiva del popolo,
Kant passa a determinare gli attributi giuridici che
caratterizzano i cittadini dello Stato.
Anche qui il primo principio è quello della libertà legale
(gesetzliche Freiheit), definita – analogamente a ZeF - come
l’ubbidienza alle leggi a cui i cittadini hanno dato il loro
assenso. Qui non si dice che “hanno potuto dare”, ma che
“hanno dato” il loro assenso. Si potrebbe essere tentati di
intendere questa affermazione come totalmente coerente con la
logica della sovranità moderna, quale si cala anche nelle
costituzioni a partire dalla Rivoluzione francese; quella cioè
che considera il potere legittimo in quanto il soggetto che
5
Tale articolazione, paragonata alle proposizioni di un sillogismo, mostra
come non di una vera e propria divisione dei poteri si tratti, come spesso si
pensa, ma piuttosto di articolazione dell’unica volontà: su ciò si veda la
bella analisi di G. Rametta, Potere e libertà nella filosofia politica di Kant,
in Duso (a cura) Il potere, sp. pp. 253-257.
62
Giuseppe Duso
ubbidisce è lo stesso soggetto che dà il comando, ragione per
cui non c’è comando dell’uomo sull’uomo. Tale identità è resa
possibile mediante i concetti di popolo e di rappresentanza,
quale si attua attraverso il processo di autorizzazione. Se questo
fosse il significato della affermazione kantiana i cittadini
ubbidirebbero alla legge che essi stessi hanno indirettamente
fatta, attraverso cioè i rappresentanti da tutti eletti. In questo
caso il voto, da parte di tutti sarebbe decisivo, e
conseguentemente costituirebbe una palese contraddizione il
fatto che non tutti i cittadini fossero ritenuti depositari del
diritto di voto.
Più coerente con i testi kantiani sembra però un’altra
interpretazione, quella secondo cui l’assenso dei cittadini non
comporta l’espressione empirica della loro volontà, ma ha un
carattere ideale: si tratta cioè dell’assenso razionale, che
ognuno dovrebbe dare, cioè di quel als ob che nel
Gemeinspruch appare legare il legislatore alla pietra di
paragone del contratto originario e a quella razionalità che
ravvisa nella volontà del popolo l’unico possibile autore della
legge. Se l’interpretazione dell’identità tra colui che fa e colui
che è sottoposto alla legge fosse la prima, e l’identità tra il
soggetto autore alla legge e colui che è sottoposto fosse
realizzata dalle procedure rappresentative basate sulla elezione
da parte dei cittadini, non si potrebbe non rilevare una
contraddizione nel fatto che Kant riprende di seguito come
terzo principio, quello della autosufficienza e della proprietà,
cioè dell’indipendenza civile, che già era emerso nel
Gemeinspruch. In questo contesto la distinzione tra cittadino
(Staatsbürger) e semplice membro dello Stato (Staatsgenosse)
viene assimilata a quella tra cittadino attivo e cittadino passivo,
come se il semplice membro dello stato fosse ugualmente
cittadino, ma non pienamente cittadino dotato del diritto di
voto.
Se ci si chiede se ciò vada contro l’uguaglianza dei cittadini,
si può rintracciare nel testo la risposta kantiana: infatti non solo
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
63
Kant afferma che tale distinzione non comporta una
contraddizione se non apparente6, e che la disuguaglianza
sociale legata al lavoro e alla proprietà non è contraria né alla
libertà né all’uguaglianza7 che tutti hanno in quanto uomini;
ma, si può aggiungere, l’introduzione di tale distinzione non
intacca nemmeno il concetto di uguaglianza civile, la
bürgerliche Gleichheit, che, in consonanza con quanto detto in
ZeF, viene definita come “il non riconoscere altro superiore nel
popolo, se non quello a cui abbiamo il potere morale di imporre
un’obbligazione giuridicamente altrettanto valida di quella
ch’egli può imporre a noi”8. La distinzione tra cittadino attivo e
cittadino passivo permette a Kant l’uso del termine cittadino in
senso ampio, esteso a tutti coloro che sono Staatsgenosse,
anche dunque a coloro che non hanno un diritto attivo di voto.
È proprio questa estensione del termine di cittadino che può
spiegare l’impiego che ne viene fatto in ZeF: anche in quel
6
Si badi bene che la presente lettura non tende ovviamente a giustificare la
fondatezza del ragionamento kantiano che attribuisce il diritto di voto solo a
coloro che hanno proprietà e non cedono la loro forza lavoro; si tratta
piuttosto di comprenderne la logica, per spostare l’asse dell’attenzione e per
cogliere quell’elemento filosofico del pensiero kantiano che non coincide
con la proposta di una costituzione democratica. Il piano della riflessione
kantiana è un altro, e trova il suo fulcro nel ruolo che ha l’idea, come si
vedrà oltre; perciò si può dire che vada piuttosto nella direzione della
problematizzazione del modo contemporaneo di intendere la costituzione
democratica e la legittimità democratica (si veda su ciò anche G. Rametta,
Politica e democrazia nell’idealismo tedesco, in Duso (a cura), Oltre la
democrazia cit., sp. pp. 177-186, il quale ravvisa però una più positiva
tensione tra repubblicanesimo e democrazia; così anche F. Gonnelli, La
filosofia politica di Kant, Roma-Bari 1996, in part. pp. 210-226).
7
Si ricordi infatti che nel Gemeinspruch, si indicava come la differenza tra
superior e inferior non si muti in quella tra imperans e subjectus, cioè che la
differenza ammessa a livello sociale non diventi differenza politica.
8
RL 414 (tr. it., 143); cfr. l’analoga definizione della äußere (rechtliche)
Gleichkeit concernente gli Staatsbürger in ZeF 350 n. (tr. it. M 182, e G
170).
64
Giuseppe Duso
caso il termine rivestirebbe un carattere generico, legato per
altro all’uguaglianza giuridica, e non implicante quel diritto di
voto che caratterizza il termine di cittadino nel Gemeinspruch.
Ritornando allo scritto Sulla pace perpetua vediamo infatti
che ciò che caratterizza una costituzione repubblicana è il fatto
che il capo dello Stato non si considera suo proprietario
(Staatseigenthümer) e dunque colui che può esprimere senza
condizioni la propria volontà come volontà dello Stato. Egli è
piuttosto Staatsgenosse9. Nel corpo comune tutti sono uguali e
si riferiscono allo stesso diritto di coazione, che appartiene al
tutto della società e non a qualcuno in particolare. Allora
l’uguaglianza di tutti come cittadini può sembrare andare oltre
l’uguaglianza di tutti come sudditi: infatti il principio
necessario della dipendenza di tutti da un’unica legislazione e
dunque da un unico comando, potrebbe implicare anche una
differenza sostanziale tra tutti i sudditi e colui che esercita il
potere: ad esempio un monarca ereditario, che potrebbe
esercitare il potere in modo dispotico10. L’uguaglianza di tutti
in quanto cittadini nega invece questa differenza, ed implica il
concetto moderno di sovranità, che richiede il potere di tutto il
popolo, ma contemporaneamente anche la necessità di
qualcuno che tale potere eserciti, qualcuno che si differenzia
non tanto per le sue qualità, quanto per la sua funzione, che
hobbesianamente si chiamerebbe rappresentativa. Non si
dovrebbe allora parlare semplicemente di un principio di
9
Cfr. ZeF 351 (M 183, G 171).
Si veda nell’ultimo paragrafo del presente lavoro come il termine di
“autocratico” indichi una forma dello Stato. Si ricordi tuttavia che anche
l’uguaglianza di tutti come sudditi affermata nel Gemeinspruch comporta
che il capo dello Stato non possa subire coazione, a differenza di tutti i
sudditi, non sulla base di qualità differenti che lo caratterizzano, ma
piuttosto della sua funzione: della necessità cioè che ci sia un tramite
personale per rendere effettiva la coazione che impedisce soprusi reciproci
tra i cittadini.
10
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
65
uguaglianza in modo indifferenziato, ma piuttosto di
un’uguaglianza che caratterizza tutti in quanto sudditi, e di
un’uguaglianza secondo cui tutti sono cittadini e si considerano
– tutti, in questo caso anche colui che esercita il potere - come
Staatsgenosse.
La cittadinanza comporta allora una presenza attiva dei
cittadini, che, conseguentemente alla situazione del tempo,
quale è recepita da Kant, consiste non tanto nel fatto che i
rappresentanti del popolo facciano la legge, compito che ha
piuttosto il re, colui che governa, ma esprimano il loro parere,
diano il loro consenso, in un parlamento che a lungo in
Germania avrà una funzione non deliberativa, ma consultiva11.
In questo modo si potrebbe meglio intendere l’espressione
kantiana, che non porta alla conclusione che i cittadini facciano
la legge, ma piuttosto che diano ad essa il loro assenso. In ogni
caso il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che va oltre
quella che essi hanno come sudditi, impedisce che ci possa
essere un regime dispotico, implicando invece una funzione
rappresentativa. È allora il concetto di rappresentanza che
bisogna ulteriormente chiarire.
11
Anche se nelle note preparatorie dello scritto Sulla pace perpetua Kant
contrappone alla democrazia diretta, che è dispotismo, una costituzione
democratica in un sistema rappresentativo, e in RL § 52, parla di “un
sistema rappresentativo del popolo” che prevede i sui delegati, ciò non
implica il meccanismo legittimante della rappresentanza che emerge nelle
costituzioni contemporanee e ha una sua lontana genesi nella logica del
Leviatano, ma, mantenendo la relazione tra il carattere rappresentativo del
governo e l’idea, indica piuttosto la necessità della partecipazione dei
cittadini attraverso i loro rappresentanti agli affari dello Stato,
partecipazione che, come si è visto non è da Kant estesa a tutti.
8
Rappresentare l’idea
Sulla base di quanto sopra si è visto, non si può negare che
anche Kant si muova all’interno della logica che, in relazione
al modo di intendere la società civile1, prevede da una parte gli
individui, contrassegnati dai loro diritti - libertà e uguaglianza e dall’altra quel potere che può regolare le loro azioni esterne e
rendere compatibile l’espressione della volontà da parte di tutti.
Solo all’interno di un corpo politico, in cui sono tutelati da un
potere immane, i singoli uomini possono godere di quella
libertà che è una mera voce nello stato di natura: solo nella
dipendenza dalle leggi, e dunque in uno stato giuridico, i
singoli possono trovare la loro libertà2.
Tale potere non appartiene a qualcuno in particolare: se tutti
sono ritenuti uguali, non c’è nessuna ragione per potere o
dovere pensare al governo di qualcuno sugli altri; il potere
1
Naturalmente si intende qui la societas civilis dei giusnaturalisti, nella
quale i rapporti pacifici tra gli uomini sono resi possibili grazie
all’imperium, e perciò al potere e all’obbligazione politica, non quella
società civile che, a cavallo tra Sette e Ottocento, viene distinta e
contrapposta allo Stato.
2
Cfr. RL, § 47, 315-316 (tr. it. 145); ma si vedrà che l’affermazione fatta in
questo contesto implica il superamento della identificazione della libertà
con l’espressione dell’arbitrio da parte dei singoli e richiede il concetto di
libertà come autonomia della volontà.
68
Giuseppe Duso
appartiene a tutto il corpo politico e dunque a tutti; dunque al
popolo intero. Solo nel vereinigtes Volk può risiedere das
allgemeine Oberhaupt e dunque il sovrano, ed è ad esso che
tutti sono in realtà sottomessi, non a qualche persona
particolare in base a prerogative che la connotino3. Tuttavia il
potere, per la logica del principio rappresentativo, non può che
essere esercitato da qualcuno. C’è un tratto di comunanza tra
Kant e Hobbes: il popolo, in quanto empiricamente presente,
coincide con l’insieme dei sudditi, mentre, qualora sia inteso
come soggetto collettivo – come grandezza giuridica –, non
può esprimersi se non attraverso la voce di qualcuno che lo
rappresenti. Perciò una prima motivazione della negazione del
diritto di resistenza da parte del popolo, a cui pur spetta
idealmente l’imperium, nei confronti di colui che di fatto
esercita il potere collettivo, si basa sulla logica del principio
rappresentativo, secondo la quale non è possibile
manifestazione del soggetto collettivo se non attraverso la
mediazione personale e concreta del rappresentante; ragion per
cui di fronte a quest’ultimo non può esserci il popolo come
soggetto collettivo, ma solo l’insieme dei sudditi (anche questo
espresso con il termine di “popolo”)4. Anche in Kant è dunque
affermato il nesso di sovranità e rappresentanza che
contraddistingue la filosofia politica moderna del cosiddetto
filone giusnaturalistico; ed è questo il motivo che permette ad
Hegel di accomunare le teorie empiriche del diritto naturale e
3
Ibid.
Si ricordi la famosa annotazione sopra indicata, “Sugli effetti giuridici
derivanti dalla natura della società civile” (RL 318 ss.; tr. it. 148 ss.). È
sempre da tenere presente la duplice accezione del termine popolo, che si
ripresenta anche là dove sembra essere negata. La radice di ciò sta nella
dimensione ideale che non può non avere nella teoria moderna il concetto di
popolo inteso come la totalità di tutti gli individui uguali e come grandezza
costituente e non costituita: rimando su ciò al mio La rappresentanza
politica cit., non solo al cap. II, ma anche ai capitoli dedicati a Carl Schmitt.
4
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
69
quelle formali (“filosofie della riflessione”) nella critica che si
esprime nel saggio jenese sulla scienza del diritto naturale5.
Tuttavia è da tenere presente che una tale comunanza si
collega al principio rappresentativo solo ai nostri occhi, di
interpreti che ravvisano in Hobbes la nascita di quel dispositivo
logico destinato ad essere determinante per il pensiero politico
moderno, come pure per l’organizzazione costituzionale
dell’ordine della società. Ma Kant, pur trovandosi all’interno di
una tale logica, non la identifica con il principio
rappresentativo. Infatti nei passi sopra citati, in cui la resistenza
viene negata, egli non fa uso del termine Repräsentation o
Repräsentant. Ciò si verifica nel contesto del Gemeinspruch, in
cui si dice che il popolo non ha diritto di resistere nei confronti
di chi esprime il comando (Gebieter), perché è solo mediante
costui che può esercitare quel diritto di coazione sui singoli che
contraddistingue il corpo comune6: qui appunto si parla di chi
comanda. Ma la stessa cosa si può verificare nella già ricordata
nota della Rechtslehre Sulla natura della società civile
presente. Anche in questo caso Kant parla in realtà del capo
5
Cfr. G. Duso, La critica hegeliana del giusnaturalismo nel periodo di
Jena, in Il contratto sociale nella filosofia politica cit., sp. pp. 319-331.
6
Gemeinspruch, 302 (M 164-165, G 148-149). Non intendo escludere che
Kant usi il termine di Repräsentation anche in questo senso più ampio: si
può ad es. vedere Refl. 7436 (Ak.Aus. XIX, 374) dove si dice che
l’imperans è sempre rappresentante (Reprãsentant) del popolo. Qui si tratta
di un commento al diritto naturale di Achenwall che risale agli anni
Settanta; tuttavia l’uso ampio del termine di Repräsentation si può ritrovare
nelle Vorarbeiten del periodo a cui ci riferiamo. Un tale uso è per altro
consono alla recezione del nesso sovranità-rappresentanza che nasce con
Hobbes di cui si sono fatti tramite, come sopra è stato indicato, i trattati sul
diritto naturale. Tuttavia, quando Kant usa il termine in senso pregnante,
come caratterizzante il modo di governo repubblicano, mostra che esso non
può essere risolto nella necessità che qualcuno esprima azione e volontà per
tutto il corpo politico, secondo il concetto hobbesiano di rappresentanza:
l’aggettivo ”rappresentativo” viene usato non in opposizione alla presenza
diretta della totalità del corpo politico, ma all’uso dispotico del potere.
70
Giuseppe Duso
attuale dello Stato (gegenwärtige Staatsoberhaupt),
dell’autorità che esercita dominio (herrschende Autorität), e
ancora del potere legislativo attualmente esistente (bestehende
gesetzgebende Gewalt)7. Si può certo rintracciare la radice di
questa negazione della resistenza nei confronti di coloro che
detengono il potere nella logica del principio rappresentativo,
ma Kant non ravvisa il principio rappresentativo in questa
necessaria funzione dell’esercizio del potere. La
rappresentatività nell’esercizio del potere non si risolve cioè
nella mera necessità che il potere del corpo collettivo passi
attraverso l’esercizio di una o più persone. Infatti in questo
caso coloro che esercitano il potere potrebbero esercitarlo,
come avviene nel contesto hobbesiano, secondo il loro arbitrio,
senza riferirsi alla ragione e all’idea del popolo legislatore. Un
agire di tal genere nel linguaggio di ZeF, come vedremo subito,
è l’opposto della rappresentanza, è cioè dispotismo.
Bisogna allora mettere a fuoco ciò che Kant intende per
rappresentanza, dal momento che essa costituisce il nucleo
centrale dei principi repubblicani: solo così si eviterà di
fraintendere il pensiero kantiano e si potrà comprendere il suo
contributo specifico all’interno della storia dei concetti politici
moderni, un contributo che viene dalla struttura filosofica del
suo pensiero e che porta ad una problematizzazione di quel
dispositivo concettuale che si svolge tra i poli costituiti dai
concetti d libertà e di potere. In tal modo sarà possibile anche
intendere il significato che viene ad assumere il termine di
respublica. Certo questo non è assimilabile all’uso premoderno, che indica ciò che accomuna una pluralità di parti
politiche, come evidenzia una copiosa iconografia, in cui la
repubblica è raffigurata mediante un corpo femminile le cui
diverse membra alludono alle parti della società, principe,
senato, milizie, produttori ecc.. Neppure il termine si risolve
7
Cfr. RL 318-319 (tr. it. 148-149).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
71
totalmente nel quadro della moderna sovranità, segnato dal
dualismo radicale di pubblico – come politico – e privato, in
cui l’unica comunanza sta nell’aver riconosciuta la sfera del
proprio arbitrio e del proprio interesse dal potere unico. Infine
il termine non può essere inteso secondo l’assetto delle
moderne costituzioni, nelle quali vi è separazione dei poteri e
siquel afferma principio rappresentativo che si basa
sull’autorizzazione che i cittadini esprimono mediante il voto.
Nel significato del termine repubblicano riemerge in Kant una
nuova comunanza, non riducibile alla sudditanza e alla difesa
della propria sfera privata, una nuova appartenenza, al di là
dell’unità realizzata dal potere: è l’appartenenza alla sfera
pubblica della ragione, che determina per i cittadini un ambito
di partecipazione diverso e ulteriore nei confronti di quello del
voto8.
Nella costruzione hobbesiana il rapporto di rappresentanza
è totalmente risolto nella forma a cui dà luogo il processo di
autorizzazione: il fatto che la volontà del soggetto collettivo
non possa essere espressa se non da colui che lo impersona, che
lo rappresenta, comporta che la volontà espressa dal
rappresentante è immediatamente la volontà del popolo. Non
c’è nessuna eccedenza della volontà dell’essere collettivo nei
confronti della sua espressione empirica attraverso il
rappresentante sovrano. In tal modo la funzione rappresentativa
si risolve nell’espressione di una volontà arbitraria, che non ha
nessun punto di riferimento e nessun obbligo fuori di sé. Così
non è in Kant. Il fatto che il vereinigter Wille des Volkes, in
8
Sulla funzione regolativa del senso comune al di là della sua riduzione al
piano empirico dell’accordo delle opinioni, cfr. F. Menegoni, L’a-priori del
senso comune in Kant dal regno dei fini alla comunità degli uomini,
“Verifiche 19 (1990), pp. 13-50; per il significato politico del senso comune
e del giudizio è da tenere presente la nota proposta di H. Arendt,
specialmente in The Life of the Mind, Chicago 1958, tr. it., La vita della
mente, Il Mulino, Bologna 1987.
72
Giuseppe Duso
quanto grandezza ideale, debba passare attraverso la
mediazione rappresentativa, non significa che si identifichi con
l’espressione empirica della volontà comune da parte del
rappresentante (chiunque esso sia, a seconda della forma dello
stato: il monarca, i pochi o tutto il popolo). Non si presenta qui
un meccanismo procedurale legittimante, sia pure ideale,
quello proprio della figura del contratto sociale, che, partendo
dalla volontà dei singoli, autorizzi l’espressione della volontà
comune da parte del rappresentante. “Autorizzare”
significherebbe che ognuno non può che ritenere come propria
la volontà del rappresentante in ragione del processo di
autorizzazione, senza poter giudicare di volta in volta i contenuti
della rappresentazione, cioè i contenuti del comando espresso
dalla persona legittimata a ciò. In Kant è invece necessario che
colui che dà la legge guardi alla ragione e alle sue leggi, che non
dipendono da un semplice gioco degli arbitri.
Un tal modo di intendere il principio rappresentativo emerge
già nel momento in cui si identifica in esso l’elemento che
caratterizza la costituzione repubblicana, che – Kant si
preoccupa di precisare - non deve essere scambiata con quella
democratica, dal momento che è piuttosto a quest’ultima
opposta. Se si intende bene in che cosa consiste questa
contrapposizione e dunque il carattere specifico che Kant
ravvisa nella democrazia, si potrà capire come la
rappresentanza non possa essere ridotta alle procedure
costituzionali della democrazia contemporanea, e dunque come
la riflessione kantiana sulla rappresentanza non si identifichi
nell’affermazione della democrazia rappresentativa come
modello costituzionale. È essenziale notare che nel testo Sulla
pace perpetua il principio rappresentativo viene introdotto in
seguito alla distinzione tra le forme di Stato e la forma o il
modo del governo.
Questo è un punto che porta con sé una serie di difficoltà e
che bisogna cercare di chiarire. Il problema è molto complesso.
Infatti Kant distingue le forme di Stato in relazione alle persone
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
73
(Personen) che detengono il sommo potere statale (oberste
Staatsgewalt). In tal modo egli riprende la distinzione
tradizionale delle cosiddette forme di governo. Tuttavia tale
ripresa è nell’ottica della moderna sovranità che in realtà, in
base al concetto dell’uguaglianza degli uomini, esclude che tra
di essi possa razionalmente esistere una relazione basata sulla
diversità, come quella esistente tra chi governa e chi è
governato. Conseguentemente non essendo più pensabile il
governo, nel senso antico del termine, viene a perdere di
significato la stessa distinzione tra quelle che sono, in senso
proprio, forme di governo9. Ora Kant, riferendosi a queste
forme di Stato o dell’imperium, pensa di indicare le persone
che sono depositarie della sovranità e che possono dunque
esprimere il proprio comando come comando del corpo
collettivo. Ma ciò significa che il contenuto del comando
dipende unicamente dall’arbitrio dei detentori del potere,
dell’imperium o della Herrschaft, di colui o coloro che si
trovano nella situazione di essere Herren, detentori appunto del
comando, dell’autorità, del potere.
9
È da notare che, quando ci si riferisce alla distinzione tra le forme di
governo che troviamo nei Greci e in tutto lo sviluppo del pensiero politico
fino a Hobbes, senza avere consapevolezza della distinzione tra l’antico
principio del governo e il moderno concetto del potere, si interpretano le
forme di governo come indicanti il numero diverso delle persone che
possiedono il potere supremo, cioè l’esercizio della sovranità. In questo
modo si intendono tali forme alla luce di quel concetto di sovranità che
nasce invece proprio nel tentativo di negazione del fatto che ci sia tra gli
uomini chi governa e chi è governato. Quando i termini di monarchia,
aristocrazia e democrazia emergono nel quadro della sovranità, essi non
possono venire a indicare altro che diverse forme rappresentative di
esercizio del potere sovrano. Le affermazioni qui fatte si possono
comprendere nella loro motivazione solo grazie alla radicale distinzione tra
il principio del governo e il concetto di potere, per la quale rimando ai
lavori citati sopra, alla nota n.8, e a La rappresentanza politica cit., sp. pp.
69-92.
74
Giuseppe Duso
Non è a questo livello, delle forme di Stato, che Kant parla
del principio rappresentativo10. La rappresentanza emerge
piuttosto nell’ambito della forma di governo (forma regiminis),
del modo cioè secondo il quale coloro che detengono il potere
nella sua pienezza (Machtvollkommenheit) ne fanno uso. È
questa la cosa di maggior rilievo, cioè la modalità
dell’esercizio del potere, che può essere di due tipi: o
repubblicana, o dispotica. Ora la differenza tra dispotismo e
repubblicanesimo è tutta giocata sulla distinzione tra potere
legislativo e potere esecutivo. Questa distinzione si riferisce
alla modalità dell’uso del potere, che può essere esercitato o
come fosse cosa propria, secondo il proprio arbitrio - e allora si
ha dispotismo - oppure in modo rappresentativo, cioè
riferendosi a regole razionali che indicano la via della legge e
che escludono che sia la propria volontà a divenire legge11.
La distinzione tra potere legislativo e potere esecutivo non
mi pare possa essere identificata con quello che si intende nel
momento in cui, in età contemporanea, si parla di divisione dei
poteri. Nel contesto kantiano non si tratta di individuare gruppi
di persone o corpi dello Stato che, con forme diverse di
10
Se fosse così si sarebbe tentati di vedere un rapporto più stretto con il
principio rappresentativo da parte della democrazia invece che della
monarchia, fraintendendo così il testo e il significato del principio stesso.
11
Cfr. ZeF 352 (M 183, G 172). I problemi relativi alla terminologia kantiana sono
sempre assai ardui; essi aumentano poi nelle traduzioni. In relazione ai passi qui in
questione ad es. M 183 parla delle "tre forme di governo”, mentre in realtà il testo
tedesco fa riferimento coerentemente alle tre Staatsformen. Infatti Kant aveva
appena distinto le forme della Beherrschung o imperii, dal modo del governo (der
Regierung o regiminis), ed ora vuole giudicare come le tre forme in cui si esprime la
sovranità dello Stato si rapportano, o si possono rapportare, al modo di governo. Se
entra nel ragionamento la possibilità che ci siano forme di governo diverse,
autocratica, aristocratica e democratica non si riesce più ad intendere il testo che
parla di due modalità dell’uso di governo, quella dispotica e quella rappresentativa o
repubblicana. Da ciò si può intendere che tale distinzione non è traducibile nei
termini della forma della costituzione, ma coinvolge piuttosto il problema del
concreto agire politico.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
75
autorizzazione, esplichino il proprio potere in forma
indipendente e tale da poter controllare gli altri poteri. Non è a
questo meccanismo costituzionale che Kant allude. Infatti nel
testo a cui ci stiamo riferendo si vede come la distinzione del
potere legislativo da quello esecutivo si tramuti
nell’affermazione del principio rappresentativo: il sistema del
governo, se vuole essere repubblicano, e dunque conforme al
diritto, non può che essere rappresentativo. Ciò che in questo
contesto viene chiamato rappresentativo o sistema
rappresentativo (das repräsentative System)12 non è legato alla
necessità costituzionale che qualcuno eserciti di fatto il potere
per tutto il corpo politico, ma piuttosto che l’agire di costui non
dipenda dal proprio arbitrio, bensì dalla ragione e dalle sue
leggi13. Allora la separazione tra esecutivo e legislativo appare
consistere in questo: che il detentore del potere (che è colui
che di fatto fa le leggi) non si limiti ad esprimere la sua
propria volontà, ma piuttosto si riferisca alla volontà
legislatrice del popolo.
Allora si può comprendere come, delle tre forme di Stato,
quella democratica sia necessariamente dispotica, in quanto si
basa sulla assolutizzazione della volontà di tutti: infatti essa
stabilisce "un potere esecutivo in cui tutti deliberano sopra uno,
ed eventualmente anche contro uno (che non è d'accordo con
loro), e dunque tutti deliberano anche se non sono tutti, il che è
una contraddizione della volontà generale con se stessa e con la
libertà"14. Naturalmente qui non si tratta semplicemente del
potere esecutivo, in quanto la democrazia è una forma di Stato,
che implica che il popolo sia legislatore, come appare chiaro
12
Cfr. ZeF 352-353 (M 184-185, G 172-173).
Si tenga ben presente ciò quando si leggerà (si veda l’ultimo paragrafo
del presente lavoro), nel § 52 della Rechtslehre, che “la vera repubblica non
può essere altro che un sistema rappresentativo del popolo”.
13
14
ZeF 352 (M. 183, G 172).
76
Giuseppe Duso
nella Rechtslehre, dove vengono distinte le diverse forme in cui
si può incarnare il potere sovrano e in cui questo potere si
rapporta con il popolo15. Il potere sovrano dello Stato (che
Kant chiama Beherrschung, Herrschaft, o Souveränität), può
avere come depositario o una sola persona, e allora si ha
autocrazia, o alcune persone, e allora si ha aristocrazia, o la
totalità del popolo, e allora si ha democrazia. In quanto queste
tre forme incarnano il potere sovrano, e quest'ultimo si esprime
nella formazione della legge, le tre forme imperii costituiscono
tre maniere di intendere il potere legislativo e dunque il modo
di esprimersi della volontà comune o del comando che
costituisce la legge16. Conseguentemente le tre forme di Stato
implicano anche che i detentori del potere siano coloro che
esprimono l’aspetto più alto del potere, quello di fare la legge,
riunendo in sé potere legislativo e potere esecutivo. Ciò è da
tenere presente, perché quando Kant si riferisce alla forma
regiminis, cioè di governo, non si riferisce alle forme diverse
che può avere l’esecutivo, ma al modo di esercitare il potere,
che può essere o dispotico o repubblicano e cioè
rappresentativo.
La critica della democrazia, che qui è intesa come
democrazia diretta, non dipende tanto da una mancata
distinzione di carattere empirico e fattuale tra potere legislativo
e potere esecutivo: in questo caso basterebbe che il popolo
legislatore affidasse ad un esecutore, al principe, l’esecuzione
delle leggi, alla maniera di Rousseau. Il problema consiste
piuttosto nel fatto che, se il popolo è inteso come soggetto
empiricamente presente, tende ad esercitare il potere a proprio
arbitrio, essendo il soggetto collettivo, e non secondo le leggi
15
Cfr. RL § 51, p.338 (tr. it. 173), dove è chiaramente affermato che autocrazia,
aristocrazia e democrazia di distinguono tra loro a seconda di chi è il legislatore.
16
Per questa distinzione e per la terminologia usata da Kant, oltre al passo cit. di
ZeF, e al § 51 della RL, anche i §§ 45 e 49.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
77
della ragione: non ha nessun punto di riferimento ideale al di
fuori del suo arbitrio e il suo arbitrio viene scambiato per
volontà generale. È allora escluso il principio rappresentativo,
in quanto ognuno (e tutti insieme) vuole essere sovrano (Herr
sein will)17. La democrazia, in quanto dispotismo, è
caratterizzata dalla mancanza del principio rappresentativo,
risultando, in tal modo, priva di forma (Unform). Qui non viene
detto che la democrazia corre il rischio di essere dispotica, ma
piuttosto che in quanto tale è dispotica: incarna il dispotismo
nella forma più pura, si potrebbe dire, in relazione alle altre
forme. In quanto il popolo, inteso come reale soggetto della
politica trova in sé una volontà che è assoluta, che da niente
può essere vincolata.
Il senso della critica alla democrazia e il vero significato del
principio rappresentativo possono essere compresi se ci si
chiede in quale senso il principio rappresentativo sia principio
di forma e perché le tipologie non democratiche (intendendo in
questo caso la democrazia come democrazia diretta) non siano,
in senso pieno, rappresentative. L’affermazione kantiana che
ogni forma di governo che non sia rappresentativa (e dunque il
dispotismo, in cui si riassume un uso del potere non
repubblicano, in quanto non ispirato al principio
rappresentativo o – e ciò sembra essere la stessa cosa – alla
distinzione tra legislativo ed esecutivo) è priva di forma
potrebbe suggerire una riflessione basata sul principio
rappresentativo quale è nato con Hobbes ed è venuto a
caratterizzare lo Stato moderno: solo attraverso il
rappresentante la volontà generale può prendere forma e
dunque presentarsi in modo determinato18. Ma non è questo il
17
18
ZeF 353, M 184, G 172.
Da questo punto di vista Schmitt afferma il carattere formante della
rappresentazione, che è l’elemento che caratterizza la forma politica, in
quanto non c’è costituzione senza l’elemento rappresentativo (cfr. G. Duso,
78
Giuseppe Duso
senso dell’affermazione kantiana. La forma richiede che colui
che detiene il potere non possa esprimersi in modo arbitrario,
ma si debba rivolgere alla razionalità della volontà generale e a
quell’idea del popolo legislatore che eccede colui che di fatto
deve esprimerla, rappresentarla. Se la volontà generale fosse
immediatamente quella che il detentore del potere rappresenta,
ci sarebbe arbitrio, mancanza di razionalità e di forma.
Ritroviamo in tal modo quella sfera della ragione, come
superiore alla emanazione della legge, che si è presentata nel
Gemeinspruch attraverso la libertà di penna.
Per comprendere cosa Kant intenda per rappresentanza è
necessario capire il vero senso della critica alla democrazia e il
perché non siano considerate rappresentative monarchia e
aristocrazia, cioè l’esercizio del potere pubblico da parte di uno
o di pochi. Chiediamoci innanzitutto come mai, se il dovere del
legislatore è quello di riferirsi all’idea del contratto originario e
dunque al principio di fare le leggi come se (als ob) tutto il
popolo le facesse, Kant rifiuti la possibilità che sia tutto il
popolo, insieme riunito e concorde19, a poter legittimamente
decidere e ad esercitare il sommo potere. Può sembrare
paradossale che si ravvisi nella volontà del popolo il vero
sovrano e si rifiuti nello stesso tempo l’idea democratica
dell’esercizio del potere da parte del popolo. La ragione non
consiste tanto, in questo caso, nella difficoltà di pensare il
popolo, nell’accezione dell’insieme di tutti, come
Rappresentanza e unità politica nel dibattito degli anni Venti: Schmitt e
Leibholz, in La rappresentanza politica cit., pp. 145-173).
19
“Soltanto dunque la volontà concorde e collettiva di tutti (der
übereinstimmende und vereinigte Wille Aller), in quanto ognuno decide la
stessa cosa per tutti e tutti la decidono per ognuno, epperò soltanto la
volontà generale collettiva del popolo può essere legislatrice” (RL § 46,
313-314; tr it. 143). Sulla rilevanza dell’als ob insiste anche V. Fiorillo, La
concezione politica del Zum ewigen Frieden, in La filosofia di Kant, a cura
di M. Chiodi, L. Marini, R. Gatti, Franco Angeli 2001, pp. 45-50.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
79
empiricamente presente, quanto piuttosto nel fatto che ci si
troverebbe di fronte ad un soggetto che può intendere il suo
arbitrio – qualunque esso sia – come volontà generale,
solamente per il fatto che è costituito dalla totalità dei
cittadini. In tal modo andrebbe persa l’eccedenza ideale e
razionale della volontà comune nei confronti di chi esercita il
potere e si trova ad esprimere la volontà del soggetto collettivo.
Si avrebbe identità di potere legislativo e potere esecutivo, nel
senso in cui ne parla Kant. Perciò il pensiero del popolo come
soggetto empiricamente presente offrirebbe una modalità
immanente di legittimazione che perde quel necessario
rapporto con la ragione che è principio di forma e che
caratterizza un governo repubblicano. Il popolo cioè, in quanto
soggetto collettivo, costituirebbe una fondamento immanente
della politica, autosufficiente e perciò assoluto, negando
proprio quella eccedenza dell’idea che vedremo essenziale per
il pensiero kantiano della prassi.
Potrebbe sembrare che una tale critica riguardi la
democrazia diretta; ma non è così se si riflette a quanto si è
detto sul principio rappresentativo. Da tale critica non sembra
essere immune nemmeno quella che comunemente viene
indicata come democrazia rappresentativa (che non è
identificabile con ciò che Kant chiamerà un sistema
rappresentativo del popolo), se in una tale forma di Stato viene
mantenuto il principio che il popolo è detentore e può
esercitare il potere sovrano, e dunque la sua volontà è
immediatamente volontà generale. Perché questo fondamento
del dispotismo sia sradicato non è sufficiente introdurre i
rappresentanti del popolo, perché anche questi, in un sistema
democratico in cui le procedure formali sono il vero elemento
legittimante, sono legati al principio della sovranità del popolo,
che, sia pur attraverso il meccanismo dell’autorizzazione, si
pone come principio immanente di giustificazione del potere e
80
Giuseppe Duso
del suo uso. Un tale principio di legittimazione, nella sua
funzione decisiva, esclude il rimando alle leggi della ragione20.
Si badi bene, come si vedrà in seguito, che il problema non
consiste nel fatto che in democrazia sia escluso il tentativo di
rifarsi alle leggi della ragione e a criteri di giustizia che
eccedono l’arbitrio della maggioranza21, ma piuttosto che in
essa il sistema di legittimazione dell’obbligazione politica
sembra risiedere esclusivamente, o in modo decisivo, nella
volontà comune che ha alla sua base la maggioranza degli
arbitri.
A riprova di ciò sta il fatto che anche le altre due forme di
esercizio del potere sovrano appaiono di per sé prive del
principio rappresentativo e sono perciò difettose (fehlerhaft) in
rapporto ad un modo repubblicano di esercizio del potere22;
esse infatti indicano dei depositari del potere che possono fare
la legge secondo la propria volontà. Dunque anche esse sono
nel loro principio dispotiche. Tuttavia in esse è perlomeno
possibile avvicinarsi allo spirito (dem Geiste) di un sistema
rappresentativo, come mostra l'esempio di Federico II, che si
dichiarava "primo servitore dello Stato", e con ciò indicava di
non intendere l'uso del potere dispoticamente come cosa
propria, ma come cosa comune. Ma allora la maggior
possibilità – affermata qui da Kant - di avvicinarsi allo spirito
del governo repubblicano da parte della autocrazia e della
aristocrazia (specialmente della prima), è dovuto al fatto che,
essendo poche le persone che sono depositarie della
20
Cfr. G. Duso, Genesi e aporie dei concetti della democrazia moderna, in
Oltre la democrazia cit., pp. 107-138.
21
Al contrario, si può dire che nel sistema della democrazia rappresentativa
più facile che negli altri è il tentativo di ragionare insieme.
22
Infatti anche la monarchia e l'aristocrazia, come forme storiche di costituzione,
comportano l'esercizio del potere legislativo da parte di colui o coloro che reggono
lo Stato: dunque in tutte e tre le forme di Stato, la legge è di fatto promulgata da chi
esercita anche il potere esecutivo.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
81
Herrschaft, e non tutte come nella democrazia, è più facile che
si riesca ad intendere il carattere rappresentativo che essa deve
avere, dal momento che si tratta di un comando rivolto a tutto il
popolo e dunque di un potere che riguarda tutto il popolo. In
questo caso infatti Kant dice che quanto più diminuiscono i
depositari della Herrschaft, e quanto più grande è la loro
rappresentatività, tanto maggiore è la possibilità di accordarsi
con lo spirito di un sistema rappresentativo e dunque con lo
spirito repubblicano23.
In altri termini, quando uno o pochi esercitano il potere, pur
dando luogo di per sé ad una forma dispotica di governo, in
quanto i detentori del potere esecutivo danno anche le leggi a
proprio arbitrio, dal momento che il potere appartiene al corpo
politico nella sua totalità, con maggiore evidenza può
presentarsi il compito di ispirarsi alla logica della volontà del
popolo come “volontà che il popolo deve avere”. Lo spirito del
sistema rappresentativo non coincide dunque con il fatto che
sono alcuni a potere per tutti esprimere legittimamente il
comando, ma con il piano ideale a cui queste persone si
possono e si debbono ispirare. Naturalmente nessuna garanzia
ci può essere di ciò e totalmente dispotiche possono essere
queste forme: anzi, nella loro struttura sono dispotiche, in
quanto chi detiene il potere può a suo arbitrio fare la legge.
Non solo, ma anche nei casi che possono essere considerati
positivi, il dispotismo risiede nella mancanza di
quell’uguaglianza dei cittadini che è affermata come principio
repubblicano; allora, come si è visto, anche un governo che
23
Cfr. ZeF 353 (M 184, G 172).l “je kleiner das Personale desr Staatsgewalt (die
Zahl der Herrscher), je groβer dagegen die Repräsentation derselben, desto mehr
stimmt die Staatsverfassung zur Möglichkeit des Republikanism” Errata è la
traduzione di M 184 (non invece del Gonnelli), che, al posto del grado della
rappresentazione (die Repräsentation derselben, cioè della rappresentatività dei
detentori del potere, die Zahl der Herrscher), parla di un “maggior numero di
rappresentanti”, rendendo contraddittoria e incomprensibile la frase.
82
Giuseppe Duso
tende al bene dei sudditi, appare, nel suo paternalismo e nella
sua mancanza di senso della patria comune, necessariamente
come un dispotismo. Il problema però è che, se qui è almeno
possibile guardare al principio dell’als ob, ciò sembra escluso
dal governo democratico, inteso nel senso stretto del termine,
come cioè potere esercitato da tutti. Da ciò si comprende che
non c’è una forma dello Stato che possa essere garanzia della
rappresentatività del sistema e che la rappresentanza non può
essere ridotta alla funzione che le persone vengono
formalmente ad assumere nella costituzione. Ancora una volta
è da concludere che il sistema rappresentativo non indica una
forma costituzionale (come sarebbe ad esempio la democrazia
rappresentativa), ma la modalità del governo.
La distinzione tra legislativo ed esecutivo non riguarda
dunque la determinazione empirica di due distinti poteri o corpi
esercitanti il potere, ma piuttosto si riferisce alla modalità
rappresentativa di esercizio del potere che si rifà all’idea del
popolo legislatore. Per quanto riguarda la distinzione tra la
persona del legislatore e quella del reggitore, non solo si può
dunque dire che al tempo di Kant questa era difficilmente
pensabile nel senso di una costituzione reale24, ma - e questo è
più rilevante - che che non è la distinzione empirica dei poteri
il problema che Kant pone, quantpo piuttosto il carattere ideale
e regolativo che deve avere il potere legislativo in relazione al
detentore del potere. Infatti non solo le due costituzioni,
autocratica e aristocratica, appaiono a questo proposito sempre
difettose, ma appare contraddittoria proprio quella democratica
in cui, se non si tiene conto del principio rappresentativo, nel
senso che ha nel contesto del pensiero kantiano, potrebbe
sembrare che si determinasse la massima unità tra quella
24
Cfr. V. Sellin, Regierung in Geschichtliche Grundbegriffe. Historische Lexikon
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. O. Brunner, W. Conze, R.
Koselleck, Klett Cotta, Stuttgart 1972-92, Bd 5, p. 373.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
83
volontà collettiva del popolo, in cui risiede la sovranità e il
potere legislativo, e la persona fisica - l'assemblea di tutto il
popolo - che esprime tale realtà. Ciò significa che la volontà
collettiva del popolo è una dimensione di per sé ideale, e non
ha realtà empirica, e quando pretende di averla (il popolo
empiricamente presente) diventa contraddittoria e negazione di
quella forma che è al centro della dottrina giuridica kantiana.
Se il popolo riunito è pensato come una dimensione empirica,
esso è padrone dello stato e può manifestare in modo assoluto
il suo arbitrio: si tratta di un governo dispotico, che non ha più
vincoli razionali.
Il carattere razionale e a-priori della sovranità e della
volontà generale25 deve essere tenuto fermo, proprio in quanto
costituisce in Kant il cuore del principio rappresentativo, a
differenza che in Hobbes, in cui la volontà del corpo comune è
immediatamente identificata con la volontà del rappresentante.
Tale identificazione vale anche per Kant, nel senso che non c'è
possibile opposizione attiva alla volontà espressa dal
rappresentante: la differenza tuttavia consiste nel fatto che, per
Kant, il rappresentante è tale, solo se rappresenta l’idea, se si
ispira cioè a quella idealità e razionalità che caratterizza la
volontà comune, e perciò alla volontà del popolo come idea,
aprendo quella dialettica della pubblicità della ragione che era
in Hobbes negata alla radice. Allora si comprende quanto sia
rilevante il fatto che Kant si opponga a Hobbes a proposito
della libertà di penna.
L'idealità della distinzione tra legislativo ed esecutivo appare
consona alla stessa dottrina kantiana dello Stato, che è la
descrizione dello Stato in der Idee - e dunque nella chiave
dell'idea regolativa -, cioè "tale come esso deve essere secondo
i puri principi di diritto e che deve servire (nell'interiorità) da
filo conduttore (da norma) per ogni associazione reale che
25
Cfr. RL § 51, p. 338 (tr.it. p. 529).
84
Giuseppe Duso
tenda a costituirsi in un'essenza comune"26. È proprio in questa
direzione regolativa che si deve intendere lo scarto tra la
persona rappresentativa e il popolo sovrano, così come lo
stesso contratto sociale. Come si è a sufficienza visto, ciò è
esattamente il contrario dell'affermazione secondo cui è tutto il
popolo, empiricamente inteso, a legiferare, come il concetto di
democrazia in senso stretto implicherebbe, ma ciò è contrario
anche alla legittimazione che sembra caratterizzare i
rappresentanti del popolo nella democrazia rappresentativa. Si
può allora dire che la recezione kantiana della logica
rappresentativa hobbesiana non identifica la legittimazione e il
significato della rappresentazione con l’autorizzazione, che
legittimerebbe i rappresentanti in quanto tali e non in ragione
del loro operato: non è in questa logica che consiste il principio
rappresentativo, quale Kant lo pensa.
26
Cfr. ancora il § 45 della RL.
9
La libertà tra arbitrio e volontà
La dimensione della ragione e dell’idea, dischiusa dal senso
specifico che il principio rappresentativo ha in Kant, ci spinge
ad un approfondimento del concetto di libertà, per
comprendere come questo non sia riducibile a quella
espressione dell’arbitrio che si può ravvisare nella libertà
hobbesiana, che abbiamo visto essere la base del concetto di
sovranità. A questo proposito è necessario considerare alcune
definizioni presenti nella Introduzione alla Metafisica dei
costumi e comprendere la distinzione posta tra arbitrio e
volontà. Qui infatti il quadro in cui i concetti di libertà
sovranità e rappresentanza si presentano nella scienza politica
moderna, appare subito problematizzato, e con questo è posta
in dubbio anche un’interpretazione del pensiero di Kant che lo
riduca alla dottrina moderna dello Stato. Riprendiamo in modo
schematico alcuni punti del testo.
Il concetto di libertà è un concetto razionale, trascendente
per la filosofia teoretica, in quanto non può costituire per essa
nessun oggetto conoscibile; esso non è dunque un principio
costitutivo, ma piuttosto solo regolativo e negativo. “Nell’uso
pratico della ragione speculativa (der spekulative Vernunft),
esso dimostra invece la sua realtà per mezzo di principi pratici,
che, come legge, determinano una causalità della ragion pura
[…] e manifestano in noi una volontà pura (einen reinen
Willen), nella quale hanno la loro origine leggi e concetti
86
Giuseppe Duso
morali”1. Su questo concetto positivo da un punto di vista
pratico si fondano le leggi pratiche, chiamate morali, che sono
per noi imperativi in quanto il nostro arbitrio può essere
influenzato da fattori sensibili e dunque può non concordare
con la volontà pura.
Il concetto di libertà non esclude quello di vincolo: non
coincide cioè con la mancanza di ostacoli e di leggi, in quanto
obbligazione (Verbindlichkeit) “è la necessità propria di
un’azione libera sotto un imperativo categorico”2. Dunque
libertà non si oppone a obbligo, ma, al contrario, implica la
dimensione dell’obbligazione e cioè dell’imperativo (dunque
della legge)3. Si oppone invece ad un obbligo contrario, come
si può riscontrare nella determinazione di ciò che è lecito: cioè
“un’azione che non è contraria ad un’obbligazione. Questa
libertà che non è limitata da nessun imperativo opposto [non
tanto da un ostacolo esterno], si chiama facoltà (Befügniß,
facultas moralis)”4. Dunque si è liberi se si agisce secondo una
legge morale, in una direzione a cui nessuna obbligazione si
oppone.
La volontà è “la facoltà di appetire il cui motivo interno di
determinazione, e in conseguenza la scelta stessa, si deve
ricercare nella ragione del soggetto”5; dunque non si tratta di
un semplice impulso, ma di una facoltà che non dipende da
impulsi esterni o sensibili, bensì dalla ragione. Si tratta di una
facoltà che non ha in sé il motivo di determinazione dell’azione
e non è direttamente legata a quest’ultima: essa coincide con la
stessa ragion pratica. È invece l’arbitrio ad essere direttamente
1
Kant, Einleitung in der Metaphysik der Sitten, RL 221 (tr. it. 23).
RL 222, (tr. it. 24).
3
Tale Verbindlichkeit ha un carattere diverso da quello presente
nell’introduzione alla RL.
4
RL 222 (tr. it. 25).
5
RL 213 (tr. it.14).
2
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
87
in rapporto con l’azione: esso è condizionato da inclinazioni o
impulsi sensibili, ma può essere determinato dalla volontà e
dunque dalla ragione.
La libertà dell’arbitrio consiste nell’indipendenza della sua
determinazione da ogni impulso sensibile. Certo l’arbitrio può
anche essere influenzato dall’impulso sensibile, ma non in
modo deterministico; proprio questa libertà dell’arbitrio e
dunque il suo non essere necessariamente determinato da cause
sensibili rappresenta il concetto negativo di libertà. La libertà
non si esaurisce però in questo aspetto meramente negativo; il
concetto positivo di essa si può esprimere in questo modo: “la
libertà è la facoltà della ragion pura di essere per se stessa
pratica”6.
In seguito a tali definizioni ben si intende che la volontà
coincide con la libertà, e perciò non si può parlare di volontà
libera o non libera. È piuttosto l’arbitrio dell’uomo ad essere
libero; ma in che senso? Non nel senso che si tratti della facoltà
di scegliere tra un’azione conforme ed una contraria alla legge
(libertas indifferentiae), ma piuttosto in quello secondo cui
esso, come si è detto, pur potendo essere influenzato da cause
sensibili, non ne è determinato. Certo nell’esperienza troviamo
scelte contrarie alla ragione, ma tale constatazione non può
diventare principio di spiegazione di ciò che è libero arbitrio.
Infatti la libertà, se è in relazione con la legislazione interna
razionale, è un potere, una facoltà (Vermögen); in quanto devia
da questa diviene piuttosto impotenza, e non può essere una
tale impotenza a spiegare quel potere o facoltà in cui consiste il
libero arbitrio.
6
Ibid. Si tenga presente che in tal modo non abbiamo la definizione di una
libertà negativa, accanto a cui porre una libertà positiva: piuttosto il termine
di “negativo”, fa intendere che tale definizione non è idonea a fare intendere
l’essenza della libertà (cfr. I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,
Werke, Ak. Aus. IV, 446 (cit. GMS); Fondazione della metafisica dei
costumi, tr. it. P. Chiodi, Laterza, Bari 1980, p. 85).
88
Giuseppe Duso
Bisogna allora, per il nostro percorso, tenere ferma questa
distinzione tra arbitrio e volontà. Senza intervenire qui sul
problema delle possibili oscillazioni di Kant in relazione alla
concezione della libertà come scelta e a quella dell’autonomia
della volontà, intesa come la sua dipendenza dalle leggi
razionali7, mi pare sia da sottolineare non solo la differenza
della volontà dall’arbitrio, ma anche il rapporto reciproco delle
due nozioni. Nell’arbitrio troviamo il concetto negativo di
libertà, cioè l’indipendenza nei confronti di ogni impulso
sensibile. Tale indipendenza può comportare nell’ambito
fenomenico dell’esperienza il suo uso in direzioni
contrapposte. Ma ciò non costituisce un fondamento razionale
della costruzione giuridica: non è questa indipendenza a
costituire la libertà dei singoli che sta a fondamento della
volontà comune. Per questo Kant nega che la libertà
dell’arbitrio, concettualmente, consista nella possibilità
indifferenziata di scelta. Nei confronti della libertà questa
possibilità di scelta mostra solo il lato negativo della
indipendenza dall’istinto, cioè dalla serie delle cause naturali.
Il concetto positivo di libertà consiste nella facoltà della
ragion pura di essere per se stessa pratica8. La volontà è da
Kant riferita alla legislazione della ragion pratica. È essa che
riempie lo spazio vuoto dell’arbitrio e cioè la capacità di
autodeterminarsi da parte dell’uomo. La libertà indica dunque
l’autonomia della volontà, la capacità cioè della volontà di
determinarsi in modo indipendente dalla causalità naturale, a
partire dalle leggi della ragione. L’azione umana dipende
dall’autonomia della volontà, la quale si manifesta come
attività, come spontaneità in rapporto alle azioni: in ciò
consiste la libertà, altrimenti la volontà sarebbe solo un mezzo
7
Cfr. su ciò S. Landucci, Sull’etica di Kant, Guerini, Milano 1994.
Cfr. RL 213-214 (tr. it. 14), e Kritik der praktischen Vernunft, Ak. Aus. V,
33, (cit. KpV) (tr. it. F. Capra, riv. E. Garin, Laterza, Bari 1966, p. 42).
8
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
89
mosso da un’altra causa, sarebbe dipendente e non essa stessa
causa indipendente dunque libera9.
La differenza da Hobbes risulta chiaramente, se si pensa che
per quest’ultimo il fatto che la libertà richieda per la volontà la
mancanza di ostacoli non esclude che essa sia l’ultimo anello di
una serie di cause meccaniche, così che la libertà risulta
totalmente compatibile con la necessità10. Ma ancor più
rilevante è il fatto che in Kant l’indipendenza che caratterizza
la volontà non comporti uno spazio vuoto, in cui ogni
contenuto sia possibile, ma piuttosto la dipendenza dalle leggi
della ragione, senza cui non c’è libertà. Se l’autonomia della
volontà consiste nella “proprietà della volontà di essere legge a
se stessa”11, ciò non comporta l’indifferenza della sua
manifestazione, in quanto l’autonomia coincide con
l’imperativo categorico e quindi con il principio secondo cui si
deve agire secondo una massima che possa avere se stessa ad
oggetto come legge universale12. Come si è visto, la libertà non
nega l’obbligazione, ma la implica.
9
Cfr. Refl. 4225, Werke, Ak. Aus., XVII, 464.
Cfr. Hobbes, Leviatano, XXI, 176. Questa insistenza nel mostrare la
differenza della concezione kantiana della libertà da quella di Hobbes è
giustificata dal fatto che, se si intende, come spesso si fa, la libertà in Kant
come libertà di scelta e libertà degli arbitri degli individui sotto una legge
universale, tale cioè da permettere la libertà di tutti, inconsapevolmente si
riduce la concezione kantiana alla funzione che il concetto di libertà ha nella
scienza hobbesiana. Lo stesso Hegel rischia una tale riduzione quando si
riferisce alla celebre definizione kantiana del diritto intendendola nel senso
della limitazione della libertà di ognuno in modo tale che i diversi arbitrii
degli individui possano essere compatibili, concordare cioè secondo una
legge la cui universalità astratta consisterebbe solo nella vuota compatibilità
degli arbitrii e sarebbe regolata dal principio intellettualistico di identità
(Cfr. G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, tr. it. G. Marini,
Laterza, Bari 1987 § 29 ann.).
11
Cfr. GMS 447 (tr. it. 86).
12
Importante su ciò il lavoro di F. Chiereghin, Il problema della libertà in
Kant, Verifiche, Trento 1991 (qui p. 77), che è da tenere particolarmente
10
90
Giuseppe Duso
Nella Fondazione della metafisica dei costumi Kant affronta
il problema del circolo che sembra presentarsi per il fatto che
nell’ordine delle cause efficienti noi come uomini ci pensiamo
liberi, ma nell’ordine dei fini riteniamo di essere sottoposti alle
leggi morali perché siamo in possesso della libertà del volere13.
La soluzione si trova nella direzione della distinzione di mondo
fenomenico e mondo noumenico e dunque nel pensare l’uomo
non solo come appartenente al mondo sensibile, ma anche
come appartenente all’ordine intelligibile, sotto leggi che non
dipendono dalla natura, ma dipendono esclusivamente dalla
ragione. In quanto appartenente all’ordine intelligibile, “l’uomo
non può pensare la causalità della propria volontà che in base
all’idea di libertà, perché la libertà è l’indipendenza dalle cause
determinanti del mondo sensibile (libertà che la ragione deve
sempre attribuire a se stessa). Ma all’idea della libertà è
indisgiungibilmente legato il concetto dell’autonomia e con
esso il principio universale della moralità, che nell’idea sta a
fondamento di tutte le azioni degli esseri ragionevoli, come la
legge di natura sta a fondamento di tutti i fenomeni”14.
La libertà coincide allora con la volontà e con la sua
autonomia, che richiede che l’uomo non sia determinato
nell’azione da nessuna causa sensibile, e nello stesso tempo,
grazie alla sua natura di essere razionale, riconosca le leggi
razionali come imperativi, che necessariamente richiedono di
diventare doveri in relazione alle azioni da compiere. Questa
libertà nel mondo pratico ha alla sua radice un’idea
trascendentale di libertà, legata alla natura stessa della ragione,
che non è condizionata da niente di esterno e per sua natura va
al di là di ogni limitazione le si voglia imporre. Questa libertà
presente per il rapporto tra il significato pratico della libertà e il suo
carattere trascendentale.
13
GMS 450 (tr. it. 90).
14
GMS 452 (tr. it.94).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
91
della ragione non coincide certo con la vuota possibilità di
muoversi in ogni direzione; piuttosto è legata all’oggettività e
alla obbligatorietà che sono proprie della ragione e delle sue
leggi.
10
L’idea di libertà
Per intendere la funzione che ha l’idea e il carattere ideale di
ciò che deve informare la realtà dell’agire è necessario riferirsi
al ruolo che prende l’idea nella filosofia kantiana in relazione
al sapere e alla dimensione dell’agire. Risulta proficuo
ricordare innanzitutto il modo in cui l’idea della libertà emerge
nella dialettica trascendentale della Critica della ragion pura.
Bisogna ricordare, sia pure in maniera schematica e
abbreviata, che la ragione (Vernunft) costituisce il punto più
alto dell’uso del pensiero e della stessa Critica della ragion
pura. È in relazione alla ragione e alla dialettica trascendentale
che si può cogliere il senso del lavoro critico di Kant, che non
consiste semplicemente nel ridurre alla contraddizione la
metafisica razionalistica, che pretende di porre come oggetti di
conoscenza quelle che nella prima critica appaiono come idee,
necessarie ma non conoscibili, e che sono destinate, tuttavia, a
svolgere un ruolo preminente nell’ambito della pratica. Anche
a livello della filosofia teoretica la dialettica trascendentale non
ha un ruolo solo negativo, di distruzione dell’uso trascendente
dei concetti puri e della dissoluzione dell’apparenza
trascendentale. Infatti da una parte le idee si mostrano
necessariamente implicate nell’uso dell’intelletto, e dall’altra la
stessa illusione trascendentale risulta inevitabile e dunque il
compito di eliminazione degli errori a cui l’apparenza conduce
appare un compito continuo e non esaurito una volta per tutte.
94
Giuseppe Duso
È in ogni caso al livello della ragione che ci si imbatte nella più
alta prestazione del pensiero e che ci si misura con l’essenza
stessa della filosofia come pensiero del limite teso al
coglimento dell’incondizionato1.
Se l’intelletto, infatti, è una facoltà dell’unità dei fenomeni
mediante le regole, la ragione è la facoltà dell’unità delle regole
dell’intelletto sotto principi. Nella ragione si presenta dunque il
problema del principio e dell’incondizionato, in quanto la
ragione non si accontenta, come l’intelletto, di essere tramite
delle conoscenze che hanno nell’esperienza il loro terreno, ma
si spinge fino al problema dell’origine stessa della conoscenza,
alla riflessione sul limite e in tal modo al suo superamento, al
tentativo cioè di dar ragione della conoscenza individuando per
la conoscenza condizionata dell’intelletto quell’incondizionato
che è da essa richiesto2. Che tale incondizionato sia
necessariamente implicato, ma non un oggetto della
conoscenza, anche se è stato scambiato con una conoscenza
razionale oggettivamente valida: questo è il tema della
dialettica trascendentale, e da ciò prende il suo significato l’uso
della ragione.
Come si vedrà, i concetti della ragione sono totalmente
indipendenti dall’esperienza e non si danno in nessuna
esperienza possibile, e tuttavia non solo non sono chimere,
semplici invenzioni della mente, ma, al contrario, appaiono
come necessari agli stessi concetti dell’intelletto e dunque ad
ogni esperienza possibile. Essi hanno a che fare con la totalità
delle condizioni del darsi di qualsiasi momento dell’esperienza.
Non si può qui non pensare a quell’idea del bene platonica che,
come il sole, permette la visione delle cose pur non essendo
essa stessa oggetto della visione: la fonte della luce non è
1
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Ak. Aus., III, 237 (cit. KrV) (tr. it. di
G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Bari 1965, p. 294).
2
KrV 242 (tr. it. 301).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
95
visibile, ma senza di essa non si dà alcuna visione. Allo stesso
modo l’idea del bene non è oggetto di conoscenza, ma è ciò
che permette la conoscenza, come pure l’essere, delle cose.
È infatti Platone ad essere presente nella Introduzione alle
idee della ragione in generale, e con Platone è presente l'idea
di libertà, la quale è particolarmente significativa, perché è
legata alla natura stessa della ragione: come questa infatti “può
superare ogni limite che le si voglia assegnare”3. La stessa
dialettica trascendentale, mostrando l’uso scorretto delle idee e
la pretesa indebita di possedere la conoscenza del principio,
non consiste nel pensare all’interno del limite e delle
condizioni, come fa l’intelletto, ma si spinge a pensare il limite
e a mostrare la necessità di quell’idea che non è riducibile ad
oggetto della conoscenza teoretica.
Nel rimando a Platone emergono insieme i due aspetti
propri dell’idea: quello secondo cui essa non dà tanto luogo ad
un incremento di conoscenza in relazione alla filosofia
teoretica, in quanto manca di elementi che vengano
dall’esperienza, e quello della sua necessità nel campo della
pratica. Nell’ambito teoretico l’idea, in quanto non trova
nell’esperienza un oggetto ad essa adeguato, è solo regolativa,
ma nel campo pratico la sua necessità deriva proprio dal fatto
che essa non dipende dall’esperienza e costituisce un archetipo
che permette di giudicare ogni valore o disvalore morale. La
raccomandazione che Kant fa ai cultori della filosofia appare
densa di significato in relazione al nesso che lega il filosofare
all’idea: dice infatti che il senso determinato - e rigoroso,
potremmo dire - del termine idea deve essere tenuto ben da
conto da parte di coloro che hanno a cuore la filosofia, senza
scambiarlo per ogni sorta di immaginazione o di
rappresentazione (Vorstellung), come spesso si fa; altrimenti è
3
KrV 248 (tr. it. 308); cfr. Chiereghin, Il problema della libertà in Kant cit.
p. 18.
96
Giuseppe Duso
la scienza a trarre scapito da questo uso indiscriminato del
termine4.
È significativo che in questo contesto siano tenuti presenti
insieme sia l’aspetto teoretico, sia quello pratico. Essi non sono
separati e contrapposti tra loro, ma complementari e il
significato che ha l’idea per la ragion teoretica non può essere
contrassegnato semplicemente dal carattere della negatività. È
ben vero che l’affermazione della mera regolatività dell’idea,
in contrapposizione alla costitutività attribuita, in relazione al
sapere, al concetto, può fare pensare ad una limitazione, ad una
mancanza, che sembra evidenziata dall’affermazione “è solo
un’idea”. Questa impressione permane se si identifica l’attività
più alta del pensiero con la scienza e con quel procedere
dell’intelletto che produce conoscenze solo in relazione
all’esperienza, e dunque, in definitiva se il fenomeno viene
assolutizzato e identificato con la cosa in sé.
Ma è proprio il sapere che riguarda gli oggetti che si danno
nell’esperienza a non poter essere assolutizzato. Esso infatti è
possibile solo grazie ad una serie continua di sintesi e di
condizioni che rimandano necessariamente ad una totalità di
condizioni ed ad una unità che l’intelletto richiede ma non può
raggiungere e cogliere come suo oggetto. Perciò
“il concetto trascendentale della ragione non è altro che il
concetto della totalità delle condizioni per un dato
condizionato. Ora, poiché soltanto l’incondizionato rende
possibile la totalità delle condizioni, e viceversa la totalità delle
condizioni è sempre a sua volta incondizionata, un concetto
razionale puro in generale può definirsi come il concetto
4
KrV 249 (tr. it. 309-310). Come in Platone, anche per Kant il significato
che viene ad avere l’idea fa tutt’uno con il modo in cui è inteso il sapere e la
filosofia.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
97
dell’incondizionato, in quanto contiene un principio della
sintesi del condizionato”5.
In tal modo emerge l’elemento che conferisce significato alle
idee: è quello espresso da termini quali totalità, incondizionato,
e dal termine, che da questi è necessariamente implicato,
l’assoluto6 Ben si comprende che sono queste le parole che
hanno caratterizzato, nella sua tradizione, la metafisica. Ora la
posizione kantiana non consiste nell’escludere semplicemente
la metafisica, ma nel negare che ciò che quei termini indicano
possa essere oggetto della conoscenza: dunque che di essi ci sia
conoscenza teoretica. Ma ciò non significa certo che la totalità
delle condizioni e l’unità non siano necessariamente implicate
dall’intelletto. Senza questa implicazione il lavoro
dell’intelletto non si pone nemmeno e non appare possibile.
Tuttavia tale unità è indicata come una direzione all’intelletto,
che non sarà tuttavia mai raggiunta, non sarà mai oggettivata in
un concetto7. Per idea Kant intende dunque un concetto
necessario della ragione (Ich verstehe unter der Idee einen
nothwendigen Vernunftbegriff), per il quale non è dato di
trovare nessun oggetto adeguato nei sensi.
Le idee non sono escogitate ad arbitrio, ma sono necessarie
all’uso intero dell’intelletto. Il fatto allora che non siano
elementi costitutivi della conoscenza, ma solo regolativi, non è
da vedere semplicemente come una mancanza, un che di
negativo, ma piuttosto come qualcosa di superiore, in quanto
necessario a tutto il lavoro dell’intelletto. Anche la ragione
mostra così il suo carattere di superiorità nei confronti
dell’intelletto, non in quanto dia luogo, come pretende una
metafisica dogmatica, alla conoscenza del principio e
5
KrV 251 (tr. it. 311).
Cfr. KrV 352 (tr. it. 312).
7
Cfr. KrV 253 (tr. it. 314).
6
98
Giuseppe Duso
dell’incondizionato, ad una dottrina e una scienza superiori, ma
in quanto si apre al problema che l’intelletto implica ma non
riesce a porre a tema e a individuare. La ragione appare dunque
il punto alto del sapere che caratterizza il filosofico.
Bisogna ricordare che il termine di filosofia teoretica non
indica in Kant il punto alto dell’esercizio del pensiero o
l’orizzonte più ampio che permetta di intendere questo
esercizio e l’intera esperienza; non indica qualcosa che si
avvicini allo speculativo di Hegel, ma piuttosto solo la
conoscenza che si risolve nel rapporto con gli oggetti, con i dati
dell’esperienza intesi come fenomeni. Ma il sapere che
comprende l’essere fenomeni dei fenomeni e che indica le
condizioni dell’uso dell’intelletto, quel sapere che si identifica
con l’esercizio critico del pensiero, non resta racchiuso nel
lavoro dell’intelletto, il quale non dà dunque ragione del rigore
di quel termine di Critica che caratterizza le opere kantiane.
È piuttosto l’ambito pratico, quello della ragion pura
pratica, a mostrarsi come l’orizzonte più ampio, che permette
di scorgere non solo la necessità, ma anche la produttività,
l'operare concreto dell'idea, un operare che tanto più è efficace,
quanto più l’idea è trascendente ogni possibile oggetto
dell’esperienza e non è mai esauribile in nessun momento
dell’esperienza. Il lavoro della dialettica trascendentale è visto
perciò quasi come un lavoro introduttivo a quello della ragion
pratica, un lavoro che – anche se non deve essere frainteso
come meramente negativo e preparatorio - tende a spianare e
rassodare il terreno per il “maestoso edificio morale”8. In ogni
caso la dialettica trascendentale e la ragion pratica mostrano un
loro legame: le idee infatti rendono possibile il passaggio dai
concetti della natura a quelli morali e procurano in tal modo
alle idee morali stesse “una specie di sostegno ed un nesso con
8
Cfr. KrV 249 (tr. it. 309).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
99
le conoscenze speculative della ragione (mit den spekulativen
Erkenntnissen der Vernunft)”9.
È utile ricordare che la libertà riappare, all’interno della
dialettica trascendentale, nella trattazione delle antinomie, che
caratterizzano le idee cosmologiche, le quali tendono a
obiettivare la totalità colta dal punto di vista della sintesi dei
fenomeni. È qui che si presentano, in contrapposizione tra loro,
la tesi che afferma, accanto alla causalità secondo le leggi della
natura, anche una causalità per libertà, e l’antitesi, che esclude
la libertà in favore dell’affermazione che tutto accade nel
mondo secondo le leggi della natura. Tali proposizioni,
riguardanti la realtà esclusiva della causalità naturale oppure
l’affermazione della libertà, non sono tra loro contraddittorie;
se così fosse, e una fosse la mera negazione dell’altra, una delle
due dovrebbe – secondo Kant - essere vera e l’altra falsa. Ma
così invece non è, e in nessuna delle due può essere ravvisata
una conoscenza vera. In ambedue è invece indebitamente
implicato qualcosa di più, in quanto è presupposto il darsi di un
oggetto che non appare possibile per la conoscenza: appunto la
totalità di tutte le condizioni. Perciò Kant parla di opposizione
dialettica, in cui le tesi contrapposte vengono ambedue
smascherate nella loro pretesa di conoscenza vera, in quanto si
mostra l’impossibilità del darsi del loro oggetto presupposto,
cioè della totalità delle condizioni dal punto di vista oggettivo
come mondo. Perciò
“l’antinomia della ragion pura nelle sue idee cosmologiche
viene superata dimostrando che essa è meramente dialettica, è
un conflitto di una apparenza che nasce da questo, che è
applicata l’idea dell’assoluta totalità, che non ha valore se non
come condizione delle cose in sé, ai fenomeni, i quali non
9
KrV 255 (tr. it. 316).
100
Giuseppe Duso
esistono se non nella rappresentazione e, se costituiscono una
serie, esistono solo nel regresso successivo e non altrimenti”10.
Alla base dell’antinomia sta l’indebito passaggio
dall’ambito fenomenico a quello noumenico, a causa di cui si
giunge ad una conclusione sulla totalità del mondo poggiando
su due premesse, delle quali la maggiore (se il condizionato è
dato è data anche la serie delle condizioni) ha carattere di un
postulato logico della ragione (logische Postulat der Vernunft),
che si riferisce alle cose come esse sono, e non al modo nel
quale si perviene alla loro conoscenza, mentre la premessa
minore (a noi sono dati oggetti sensibili come condizionati) si
rivolge al piano fenomenico, in cui oggetti finiti si danno
nell’esperienza e dunque nella sintesi dello spazio e del
tempo11. Legando tali premesse si pretende, indebitamente, di
giungere a una conclusione che tende a rappresentare la totalità
delle condizioni come oggetto della conoscenza.
Tralasciando qui il problema, che appare rilevante per la
filosofia, del significato del ripresentarsi inevitabile
dell’illusione, e dunque, conseguentemente, della continua
necessità del lavoro critico che la svela come illusione, è da
chiedersi se sia sufficiente avere mostrato l’impossibilità di
trasformare in conoscenze vere l’affermazione della libertà o la
sua negazione. Non lo è; rimane piuttosto da mostrare come
l’idea di libertà non sia impossibile e contraddittoria, perché, in
tal caso, la negazione della libertà trascendentale
comporterebbe la negazione della stessa libertà nell’ambito
pratico12. In questa direzione Kant indica l’esigenza di una
considerazione che vada oltre l’ambito fenomenico, proprio in
quanto è lo stesso concetto di fenomeno che non può essere
assolutizzato e scambiato con la verità delle cose e implica
10
11
12
KrV 347 (tr. it. 419).
Cfr. KrV 342 ss. (tr. it. 413 ss.).
KrV 364 (tr. it. 438).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
101
dunque il rimando ad una cosa in sé, che deve essere pensata
come intelligibile. La distinzione diventa ancora più pertinente
nell’ambito pratico se si pensa ad un soggetto agente, che, a
causa della distinzione qui ricordata, si manifesta come
fenomeno sulla base della causalità propria della natura, ma, in
quanto oggetto intelligibile, è liberato dalla rigida
determinazione dei nessi causali e può dar luogo ad effetti nel
mondo a partire da se stesso, secondo la spontaneità che
caratterizza la libertà13.
In tal modo Kant non pensa certo di avere dimostrato la
realtà della libertà, e neppure, in senso proprio, la sua
possibilità, in quanto una considerazione trascendentale non
può concludere ad una affermazione che riguardi fondamenti
reali o la causalità così come si dà nell’ambito dell’esperienza.
Ciò che pensa di avere dimostrato è che la causalità naturale
non esclude, in quanto contraddittoria, una causalità secondo
libertà14. È sul piano della ragion pratica che la libertà si pone
invece in modo deciso e con un carattere più vincolante e
costitutivo. Anche nell’ambito pratico l’idea di libertà appare
come regola e come punto di riferimento a cui
progressivamente accostarsi, ma in questo piano essa è
affermata in modo innegabile come un fatto della ragione da
sempre presente nella coscienza. Questo fatto consiste nel darsi
stesso della coscienza morale: nel darsi della ragione come
pratica.
Se ritorniamo al riferimento platonico contenuto nella
Dialettica trascendentale, vediamo che Kant piega l’idea
platonica all’ambito pratico, “a ciò che si fonda sulla libertà”;
dice infatti di non poter seguire il filosofo greco quando questi
13
14
KrV. 366 ss. (tr. it. 440 ss).
KrV. 377 (tr. it. 453-454).
102
Giuseppe Duso
estende l’idea alle conoscenze speculative15. Questo legare il
nome di Platone alla libertà costituisce uno spiraglio per
meglio intendere quanto sopra si sosteneva. La libertà non è
riducibile all’arbitrio libero dei singoli. Non è certo questo che
si può ritrovare in Platone, e nemmeno la rivendicazione di uno
spazio privato che tutti debbano avere per disporne come
credono opportuno purché non rechino ostacolo al vivere altrui.
Si ricordi a questo proposito la ricostruzione hegeliana che
ravvisa nel principio moderno della libertà dei singoli ciò che
Platone, che i Greci non conoscevano16. Ma lo stesso Kant non
poteva ravvisare in Platone la libertà nel senso moderno
emerso con il giusnaturalismo.
Non solo l’idea è necessaria per intendere l’esperienza
morale, pur non essendo un momento dell’esperienza17, ma è
anche produttiva nella realtà: è cioè fonte dell’agire e del
miglioramento delle azioni umane. L’idea manifesta qui una
capacità
critica
nei
confronti
dell’assolutizzazione
dell’esperienza e delle regole che dall’esperienza sono tratte,
che ricorda la critica platonica all’assunzione da parte della
15
KrV 246 (tr. it. 306). È per altro significativa questa difficoltà di Kant a
seguire la riflessione platonica sull’idea nel campo speculativo: sono il
modo di intendere la scienza e la filosofia che vanno a questo proposito
interrogati. Ciò significa che non si possono identificare immediatamente la
funzione e il significato dell’idea in Kant con quelli che sono propri
dell’idea nell’ambito dei Dialoghi platonici, nonostante l’idea della filosofia
platonica sia rilevante per la trattazione kantiana dell’idea.
16
Tale libertà soggettiva invece si troverebbe, secondo Hegel, non solo in
Rousseau (si veda la chiusa delle lezioni di storia della filosofia su Platone),
ma soprattutto proprio in Kant; e tale necessario momento kantiano emerge
nella sezione dedicata alla moralità nei Lineamenti di filosofia del diritto.
Cfr. su ciò G. Duso, Platone e l’eticità greca nella lettura hegeliana, in
Hegel e Platone, a cura di G. Movia, Edizioni AV, Cagliari 2002, pp.311342.
17
KrV 247 (tr. it. 306-307); qui viene fatto l’esempio dell’idea di virtù, che,
anche se non è raggiungibile in modo adeguato dall’agire umano, è tuttavia
necessaria per ogni giudizio sul valore o sul non valore morale.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
103
dianoia delle ipotesi come principi; l’attività noetica al
contrario consiste nel riconoscere la vera natura delle ipotesi e
nel considerarle come punti di appoggio nella direzione del
coglimento di ciò che non è ipotetico, del principio18. Nel
contesto kantiano il riferimento a Platone si concentra nel
richiamo della costituzione della polis: l’idea necessaria è
allora quella di “una costituzione che miri alla maggior libertà
umana secondo leggi, che facciano che la libertà di ciascuno
possa coesistere con quella degli altri”. Una costituzione
secondo il diritto e tale da promuovere la libertà è dunque
un’idea della ragione, che deve ispirare sia il primo disegno di
una costituzione politica, sia le leggi ordinarie emanate da chi
esercita il potere. Non si tratta tanto di un modello da attuare,
perché tale costituzione, come pure la libertà, non sono
riducibili alla fissità del modello. Si tratta piuttosto della
produttività dell’idea nell’esperienza, della sua capacità di
operare e di muovere all’azione.
Questo è il punto fondamentale della questione. Se non si
intende l’idealità caratterizzante la libertà e il suo legame con
le leggi della ragione, si è tentati di risolvere l’idea della
costituzione che tende a promuovere la libertà in una
costruzione formale, segnata da regole procedurali, come è
avvenuto nel cammino delle moderne costituzioni. In tal caso
però la libertà viene ridotta all’arbitrio dei singoli, il quale
dovrebbe esplicarsi a livello politico-costituzionale mediante
l’elezione, e dovrebbe richiedere quella compossibilità che è
garantita dall’ordine prodotto dalle leggi, dal comando
irresistibile che è proprio della sovranità. Ma le regole
procedurali e la costruzione formale non permettono di
interrogarsi sull’eccedenza dell’idea di cui parla Kant. La
compossibilità degli arbitri dei singoli non è garanzia della
18
KrV 249 (tr. it. 309): il rapporto con la dialettica platonica di nous e
dianoia è evidenziato da Chiereghin, Il problema della libertà cit., p. 34.
104
Giuseppe Duso
autonomia della loro volontà, cioè del loro vivere secondo le
leggi della ragione, in modo tale da divenire essi causa delle
loro azioni19 e dunque esempio vivente di libertà. A tale libertà
di tutti tende l’idea di costituzione, ma tale libertà non è
riducibile all’espressione libera dell’arbitrio di tutti, né a
quell’espressione dell’arbitrio dei singoli che consiste nel voto.
Alla luce di queste considerazioni non costituisce una
contraddizione la mancata attribuzione del diritto di voto a
tutti: è ad un altro livello che si pone il problema della libertà.
19
Sulla irriducibilità della volontà all’espressione dell’arbitrio dei singoli in
relazione all’idea di contratto originario, cfr. G. Rametta, Potere e libertà
nella filosofia politica di Kant cit, sp. pp. 259-260.
11
La Rechtslehre e lo Stato “in der Idee”
Per meglio intendere il carattere ideale della dottrina politica
kantiana è utile riferirsi al quadro sistematico della Dottrina del
diritto (Rechtslehre), all’interno del quale Kant tratta la
costituzione dello Stato; si potranno in tal modo evidenziare
alcuni punti nella linea di lettura fin qui condotta e
contemporaneamente fare emergere alcuni problemi. Fin
dall’inizio della trattazione del diritto pubblico la costituzione
mostra di avere un carattere razionale e a priori;
conseguentemente e in consonanza con gli altri testi, anche qui
il contratto originario non comporta nessun riferimento storico
alla formazione del corpo politico. Non è l’esperienza che,
insegnando che gli uomini sono tra loro in conflitto, li spinge
ad entrare in uno stato civile. È piuttosto la ragione a priori che
svela come una situazione non civile sia sempre insicura e, per
quanto gli uomini possano essere pensati buoni, non ci sia mai
la sicurezza di evitare prepotenze reciproche. È un
ragionamento logico che fa concludere alla necessità
dell’abbandono dello stato di natura - in cui ognuno si
comporta secondo la sua opinione su ciò che è giusto e buono e dell’entrata in una società in cui tutti sono sottomessi a
pubbliche leggi e ad una forza comune che le fa valere1. Il
1
Cfr. RL § 44.
106
Giuseppe Duso
contratto sociale non costituisce il principio della formazione
dello Stato, ma piuttosto è il principio ideale del diritto
statuale2: cioè regola la costituzione dello Stato, ma non ne è
l’origine3.
La costituzione che viene dunque descritta nella Dottrina
del diritto non è un modello che possa avere una sua attuazione
empirica, un modello che si differenzi da altre forme di
costituzione: piuttosto si tratta della trattazione dello Stato in
der Idee4, cioè di quei principi a priori che devono servire
come punto di orientamento per ogni associazione reale che
voglia costituirsi in Gemeinwesen, cioè in un corpo che ha il
carattere giuridico della volontà comune. Se la razionalità
consistesse nella determinazione di un modello, ad esempio
nella costituzione della volontà comune ad opera dei
rappresentanti eletti da tutti i cittadini, e in ciò risiedesse democraticamente - la legittimità delle decisioni legislative, un
tale modello potrebbe essere realizzato nell’esperienza e non ci
sarebbe nessuna eccedenza del modello nei confronti della
realizzazione nell’esperienza. In tal caso la razionalità formale
sarebbe tutta esaurita nel meccanismo che prevede, alla base
della formazione della volontà del corpo politico, la volontà dei
cittadini che si esprimerebbe nella scelta dei rappresentanti. Il
contenuto della volontà generale non svolgerebbe nessun ruolo
in relazione alla sua legittimità, la quale consisterebbe in quel
voto dei cittadini che sta alla base della formazione del corpo
2
Reflexionen, Werke, Ak. Aus. XIX, N. 7421 (cfr. M 361).
Reflexionen N. 7734 (M 364).
4
Cfr. RL § 45. In relazione al significato e al ruolo dell’idea che qui si
ravvisa nella filosofia kantiana e alla rilevanza per questo ruolo della
filosofia platonica, è utile richiamare accanto a questa trattazione dello Stato
in der Idee quella della polis nei logoi che caratterizza la Repubblica di
Platone. In ambedue i casi la funzione filosofica dell’idea non mi sembra
riducibile ad un carattere normativo, proprio per l’impossibilità di fare
dell’idea un oggetto determinato del nostro sapere.
3
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
107
rappresentativo. Come già si è detto, se questo fosse il
significato della dottrina kantiana, la limitazione del voto ad
una parte dei cittadini sarebbe effettivamente la contraddizione
centrale, e viceversa, l’indicazione della centralità di questa
contraddizione implicherebbe implicitamente la riduzione del
pensiero kantiano a questa dimensione, che potremmo indicare
come formalistica.
Che tale non sia il significato della idealità contenuta nella
trattazione kantiana lo si vede subito, nel momento in cui, in
coerenza con gli scritti politici che sono stati esaminati, nel §
46 – a cui già sopra si è fatto riferimento - si trovano riuniti, in
un solo ragionamento, le affermazioni: 1) che il potere
legislativo non può spettare che alla volontà comune del
popolo (dem vereinigten Wille des Volkes); 2) che la libertà
giuridica consiste nel non obbedire ad altra legge se non a
quella a cui si è dato il proprio assenso; e 3) che tuttavia è
ragionevole attribuire il diritto di voto solo ai cittadini che
godono di indipendenza. Non è il voto dei cittadini ad essere
attuazione del principio rappresentativo e dunque a costituire
la garanzia che nella legislazione si esprima la volontà
collettiva del popolo.
Kant non propone una soluzione della legittimazione del
potere che sia riducibile alla relazione formale tra chi ubbidisce
e chi esprime il comando. In tal caso la legge sarebbe giusta
solo per il fatto di essere espressa da chi è legittimato a darla, e
la legittimazione si risolverebbe in procedure di autorizzazione:
le elezioni appunto. Ma si è visto che in Kant il principio
rappresentativo non è legato a questa formalità
dell’autorizzazione; comporta piuttosto un rapporto costante
con l’idea. L’idea della volontà generale non è un dato
empirico, ma un punto di orientamento ideale su come si deve
fare la legge e dunque ad essa costantemente si deve guardare;
e ciò vale per colui che di fatto, a seconda delle diverse forme
di Stato, esercita il potere di fare le leggi, ma anche per tutti i
cittadini riuniti nella ragione pubblica. Come si è visto, l’idea
108
Giuseppe Duso
implicata nella rappresentazione - fare le leggi come se tutto il
popolo le facesse - non è garantita da una presunta situazione
(in realtà impensabile) in cui tutto il popolo di fatto fa la legge,
né da quella in cui la fanno i rappresentanti eletti dai cittadini,
nemmeno se gli elettori fossero tutti. Il pericolo è, in questo
caso, che si risolva la rappresentanza in una legittimazione a
priori in relazione alle leggi da fare, perdendo la necessità del
riferimento costante all’idea quale pietra di paragone a cui
guardare in ogni momento fattuale della legislazione, per
trovare un orientamento che aiuti a determinare i contenuti
della legge. La forma in Kant non è riducibile ad un assetto
costituzionale, ma riguarda la prassi politica che concretamente
si attua in ogni momento.
Questa funzione dell’ideale viene riconfermato nel momento
in cui si determina il rapporto di obbligazione politica che
vincola i sudditi, i quali sono sottoposti ad un sovrano
universale (ein allgemeines Oberhaupt), che altri non può
essere che il popolo riunito (das vereinigte Volk) (RL § 47). Ma
nei paragrafi successivi Kant parla continuamente
dell’Oberhaupt des Staates (capo supremo dello Stato), dello
Herrscher im Staate (sovrano nello Stato), del Beherrscher des
Volkes (sovrano del popolo, o colui che comanda al popolo),
cioè del Gesetzgeber (legislatore), del gesetzgebende
Oberhaupt (suprema autorità legislatrice), o dell’oberste
Befehlshaber (colui che possiede il comando supremo)5. Si
tratta, in tutti questi casi, della persona morale che incorpora e
deve rappresentare la volontà legislatrice comune, di colui o
coloro che di fatto esercitano il potere, mentre l’affermazione
della sovranità del popolo non implica la possibilità empirica
che il popolo, di fatto riunito, decida. Al contrario, come si è
visto, una tale presenza empirica del popolo perde il carattere
ideale che è proprio della volontà generale.
5
Cfr. il § 49 e la Anmerkung seguente sulla società civile, specialmente A.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
109
Anche qui il richiamo al contratto originario serve ad
affermare che nello Stato l’uomo non perde la sua libertà: ciò a
cui rinuncia è solo una libertà selvaggia e senza leggi per
acquisire veramente la sua libertà, per niente diminuita, sotto
leggi giuridiche6. Si può pensare che la libertà selvaggia e
senza leggi dello stato di natura si riferisca all’arbitrio che
opera scelte in modo indifferente, mentre la libertà che si trova
nella società civile corrisponde ad una libertà che ha a che fare
con l’autonomia della volontà: infatti la dipendenza dalle leggi
non comporta una dipendenza eteronoma, a vincoli esterni, ma
alle leggi della propria ragione, in quanto la dipendenza
dell’uomo nello Stato “scaturisce dalla sua stessa volontà
legislatrice” (ibid.). Ben si comprende che, anche qui, non si
tratta di una constatazione che derivi dall’ambito fenomenico,
o di un processo che possa essere realizzato in un assetto
costituzionale in relazione ad ogni singolo uomo, in quanto non
è pensabile che nella società civile il singolo sia sottomesso
alle leggi che egli stesso si dà. Piuttosto si tratta del fatto che,
se ubbidisce alle leggi che devono promanare dalla ragione
stessa, l’uomo, in quanto essere razionale, obbedisce alle leggi
della sua ragione e dunque, come si è sopra visto, si trova nella
condizione della causalità per libertà, in cui è la ragione stessa
ad essere causa delle azioni al di là della necessità propria della
causalità naturale. Ma l’esser causa delle azioni da parte della
ragione non caratterizza immediatamente le leggi che di fatto
sono esistenti; è piuttosto un’idea a cui approssimarsi
continuamente e da cui farsi guidare nell’azione sia dei singoli,
sia dell’associazione civile.
Mi sembra che la natura e la funzione dell’idea possano
essere illuminanti per farci intendere, a un livello ulteriore di
motivazione, la negazione del diritto di resistenza da parte del
popolo, su cui Kant si diffonde per più pagine nella
6
Cfr. RL § 47.
110
Giuseppe Duso
Rechtslehre. La giustificazione sopra ricordata (che di fronte al
rappresentante non c’è il popolo, ma l’insieme dei sudditi,
perché il soggetto collettivo si può esprimere solo attraverso
una o più persone che esercitino il potere, e non mediante una
presenza empirica diretta) riguarda la meccanica del dispositivo
politico che ha alla sua radice la costruzione teorica
hobbesiana7. Una tale motivazione della negazione della
resistenza deriva dalla logica interna della costruzione teorica e
dunque vale in relazione al fondamento razionale del potere e
non nei confronti di un qualsiasi potere esistente. Perciò si può
comprendere come le teorie giusnaturalistiche possano essere
state utilizzate come elementi di critica, limitazione e anche
rivoluzione nei confronti del potere fattualmente esistente. Ma
invece, nel momento in cui con le costituzioni si è fondato il
potere finalmente giusto, sulla base dei diritti degli individui e
di procedure di autorizzazione, le stesse dottrine hanno
comportato quella negazione della resistenza che è implicita
nella loro logica.
In Kant le cose non sembrano stare così. Al dubbio si è
indotti dal fatto che Kant nega recisamente la resistenza nei
confronti del potere sovrano attualmente esistente: non solo
dunque di un potere legittimamente instaurato dalla volontà dei
cittadini, ma anche di un potere qualsiasi, che tenga uniti i
sudditi mediante leggi, a prescindere dalla sua origine e dal suo
dispotismo8. Inoltre per Kant non è pensabile nella costituzione
nessun articolo che dia la possibilità ad un potere nello Stato di
opporsi a colui che detiene il comando supremo (der oberste
Befehlhaber), nemmeno se egli agisce contro le leggi
costituzionali9. Il popolo cioè ha il dovere di sopportare l’abuso
7
Per un chiarimento di ciò rimando al II cap. del mio La rappresentanza
politica cit.
8
Cfr. RL, Anmerkung, 319 (tr. it. p. 149).
9
Ibid.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
111
del potere supremo, anche quando questo diviene
insopportabile, perché altrimenti viene distrutta la sua stessa
costituzione mediante le leggi: e dunque ciò che permette che il
popolo esista in quanto tale, in quanto unità, e che la
costituzione presente possa essere sempre più adeguata a quella
ideale, quella cioè che promuove la libertà di ognuno. La
costituzione ideale – si diceva nella Critica della ragion pura –
è quella in cui la libertà è talmente attuata che non vi è più
bisogno di pene; mai si potrà raggiungere un tale archetipo, ma
non si può mettere un limite al tentativo di adeguare la realtà
all’idea, anche perché è proprio della libertà superare ogni
limite che le si voglia imporre10.
Nella polemica contro il recensore che aveva criticato
l’obbligo, contenuto nella Rechtslehre, della incondizionata
ubbidienza del popolo nei confronti del supremo potere, Kant
opera la distinzione tra ambito fenomenico e ambito della
ragion pura, che riguarda le idee, a cui non si dà nell’esperienza
niente di adeguato. Ora la realtà empirica di una costituzione,
in cui il popolo è unificato sotto un potere e mediante le leggi,
corrisponde, nonostante i difetti che può avere, ad un’idea della
ragione11. L’idea di costituzione repubblicana, tesa alla libertà
di tutti è ciò a cui sempre più ci si deve avvicinare; e tale
compito riguarda non solo l’autorità, ma anche tutti i cittadini,
che sono impegnati nell’opera necessaria di illuminazione di
colui che ha la funzione di esercitare il potere e di fare le leggi.
D’altra parte mai ci sarà una costituzione perfettamente
giuridica che realizzerà l’idea di libertà: proprio per il carattere
10
KrV 248 (tr. it. 308).
È da ricordare che tra i tre elementi fondamentali che caratterizzano una
costituzione repubblicana, vi è non solo l’uguaglianza di tutti come
cittadini, ma anche l’uguale dipendenza come sudditi da una comune
legislazione (cfr. sopra § 7).
11
112
Giuseppe Duso
ideale della libertà e della costituzione che la realizza12. Perciò
Kant ribadisce il comando di obbedire, al di là dell’indagine su
come sia stato ottenuto il potere13. Tale affermazione spinge a
riflettere sul fatto che non è con la convinzione rivoluzionaria
di attuare la costituzione finalmente giusta, in quando
legittimata dal volere di tutti, che Kant concorda. Non sono le
procedure costituzionali a risolvere una volta per tutte il
rapporto con la ragione.
Il dispositivo logico nato con il giusnaturalismo - che trova i
suoi momenti essenziali nella libertà dei singoli e nel potere
legittimo, in quanto esercitato rappresentativamente - si presta
a calarsi nelle costituzioni come meccanismo di fatto
legittimante. Si pensi alla storia delle costituzioni moderne e al
modo comune di intendere una costituzione democratica. È a
partire dalla Rivoluzione francese che i concetti nati con il
giusnaturalismo (diritti individuali, uguaglianza e libertà,
popolo come totalità di individui e come grandezza costituente,
sovranità come potere politico e legittimo, rappresentanza
come modalità dell’uso del potere e nello stesso tempo come
fonte della sua legittimità) danno luogo ad una costituzione che
pretende di essere la prima vera costituzione, giusta e legittima,
proprio in quanto realizza di fatto il meccanismo legittimante
espresso da quei concetti14. La legge è il comando legittimo di
coloro che da tutti sono stati autorizzati ad esprimere la volontà
di tutto il popolo. Tale elemento dell’autorizzazione, che era
già emerso nella sua forma logica nel concetto hobbesiano di
rappresentanza, trova una sua dimensione empirica nelle
moderne costituzioni attraverso il voto democratico. Si tratta
12
Sul problema della realizzazione dell’idea, cfr. A. Nuzzo, L’idea kantiana
della pace perpetua tra morale, diritto e politica, in “Teoria politica”, XI
(1995), n. 2, pp. 47-62.
13
RL 372 (tr. it. 216).
14
Cfr. Rivoluzione e costituzione del potere, in Duso, Il potere cit., pp. 203212.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
113
cioè di una procedura formale, in cui la volontà dei singoli,
espressa mediante il voto, appare fondamento della volontà
politica, al punto che appare diffusa la contraddittoria opinione
che, in democrazia, i singoli siano sovrani15.
La concezione kantiana della costituzione non permette un
tale slittamento dalla costituzione ideale nella legittimazione di
procedure empiricamente presenti. L’idea di repubblica non è
risolvibile in un meccanismo costituzionale - quello che si
intende comunemente come democratico, in cui tutti
partecipano al voto ed esprimono i rappresentanti che
esercitano il potere comune - che possa, in quanto tale,
legittimare l’esercizio del potere. Se si potesse dare una tale
traducibilità dell’idea, verrebbe assolutizzato l’elemento
dell’arbitrio del singolo e della sua espressione: la libertà
sarebbe di per sé attuata dalla semplice esistenza di procedure
in cui tutti esprimono una libertà di scelta attraverso il voto, al
di là del contenuto della volontà espressa e al di là della
capacità dell’arbitrio di veicolare una volontà veramente
autonoma16. Ma si è visto che altro è il significato dell’idea di
libertà, che richiede un agire secondo le leggi della ragione17.
15
L’immagine è poco coerente, in quanto l’elemento di assolutezza
decisionale e quello della mancanza di resistenza, che sono legati al
concetto di sovranità, non possono essere attribuiti a individui che
convivono nella stessa realtà e sono connotati da moventi differenti – e
anche contrastanti - nelle loro scelte. Ma l’immagine appare poco coerente
anche se si tiene presente che il voto, per la natura che ha nelle moderne
costituzioni, caratterizzate dalla forma moderna di rappresentanza, non
esprime tanto una volontà determinata ed in grado di guidare efficacemente
il comportamento sociale, ma piuttosto si risolve in una forma di
autorizzazione nei confronti di coloro – i rappresentanti - che
determineranno per tutti la volontà unica del popolo. Non mi soffermo qui
su tale problematica, ma rimando a Genesi e aporie dei concetti della
democrazia moderna cit.
16
Con ciò non si vuole sostenere l’immagine di un Kant conservatore, o
negare il suo atteggiamento concettualmente positivo nei confronti di quel
grande evento che è la rivoluzione, soprattutto per ciò che concerne il
114
Giuseppe Duso
È lo stesso principio rappresentativo, come si è visto, che in
questa traduzione del pensiero kantiano nelle procedure
democratiche viene ad essere travisato. La rappresentatività di
chi esercita il potere non si risolve nel fatto che il
rappresentante è il prodotto di una scelta e riceve un mandato
che, in quanto privo di vincoli, è chiamato mandato libero; essa
piuttosto consiste nel fatto che lo Herrscher, colui che esercita
la sovranità, non è privo di vincoli nell’esprimere la volontà e
l’agire del corpo collettivo, ma è legato ad un obbligo, ad una
Verbindlichkeit, quella che abbiamo visto essere propria della
libertà e della volontà: deve rappresentare l’idea, riferirsi cioè
all’idea di libertà e lavorare all’innalzamento di tutti ad una
dimensione di libertà e fare leggi che favoriscano la libertà di
tutti.18.
giudizio pubblico. Il problema non consiste tanto in una possibile
opposizione di Kant all’estendersi di procedure costituzionali di tipo
“democratico”, ma piuttosto nella non riducibilità del nucleo filosofico
contenuto nell’idea di libertà e nell’idea di costituzione repubblicana a tali
procedure e alla neutralizzazione della questione della giustizia che
l’assolutizzazione della volontà dell’individuo, nel senso del libero arbitrio,
comporta. In altri termini, mi sembra che non si possa ridurre, come spesso
oggi si fa, la filosofia pratica di Kant al senso comune civile
contemporaneo.
17
Landucci collega la libertà in senso positivo ad un antico concetto di
libertà, cioè allo status di una persona in termini di valore (La critica della
ragion pratica di Kant, La nuova Italia, Firenze 1993, p. 78). Si può in
questa direzione dire che la libertà non coincide in ogni caso con
l’espressione non condizionata del proprio arbitrio, come può essere
pensabile in un orizzonte che, neutralizzando ogni ordine delle cose e la
stessa questione della verità, assolutizza la volontà empirica.
18
È questo piano di rappresentatività, consistente nel riferimento alla
ragione e alle sue leggi, e non l’espressione del voto, che mi sembra
costituire il piano che accomuna, in Kant, coloro che esercitano il potere, i
delegati che difendono i diritti del popolo, i cittadini che esercitano il voto e
anche con coloro che sono semplicemente Staatsgenosse, senza avere diritto
di voto (si ricordi per altro che tale termine non è di poco significato, se è
vero che è proprio di una concezione repubblicana il fatto che anche colui
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
115
Come ben mostra la riflessione novecentesca sul concetto di
potere e di rappresentanza (si ricordi la definizione della
Herrschaft o potere politico da parte di Weber in Economia e
società), la legittimità ha carattere formale e l’ubbidienza non è
certo legata al giudizio sui contenuti del comando, cioè sulla
singola legge19. Potrebbe sembrare paradossale che proprio in
Kant, filosofo in cui la forma svolge un ruolo assai rilevante,
una tale legittimazione formale e procedurale non sia la
soluzione. Ma paradossale non è se si tiene presente quel
rapporto tra agire concreto e idea a cui si è fatto riferimento e
dunque l’impossibilità che l’idea possa essere tradotta una
volta per tutte nella realtà mediante un meccanismo
costituzionale. Repubblica, libertà e costituzione sono tutti
termini segnati da un carattere ideale, che problematizza la
soluzione certa e empiricamente traducibile nata con Hobbes.
La libera espressione del proprio arbitrio – poter fare ciò che si
vuole purché non si leda la libertà altrui - non coincide con la
libertà degli uomini, la quale comporta piuttosto l’essere diretti
dalla ragione e dalle sue leggi: a ciò si deve costantemente
ispirare l’agire di ognuno, e il compito del potere consiste nel
dar luogo a condizioni che rendano sempre più possibile tale
libertà per tutti20. In altri termini, il carattere ideale della libertà
complica la soluzione formale nata con il giusnaturalismo e
che esercita il potere si intenda come Staatsgenosse). È il piano della
ragione e della sua pubblicità, a costituire l’ambito di riferimento per
l’espressione empirica della volontà pubblica e per quella delle volontà
individuali.
19
Cfr. la definizione di potere e di obbedienza in Weber, Wirtschaft und
Gesellschaft, hrsg. J. Winckelmann, Tübingen 19765, I, 28 ss (tr. it. a cura
di P. Rossi, Milano 19813, I, p.52 ss.); su ciò cfr. il mio Il potere e la nascita
dei concetti politici moderni cit, sp. § 3.
20
Mi pare che tale carattere ideale debba essere tenuto presente anche per
intendere quella definizione della libertà giuridica che possiamo trovare in
Per la pace perpetua (ZeF 350, tr. it. 292) e nella Rechtslehre (313, tr. it.
143), come sopra si è visto.
116
Giuseppe Duso
riapre uno spazio problematico per l’agire del singolo e della
società.
In tale ottica Kant non viene a costituire una tappa ancora
imperfetta nel cammino della razionalità che informa le
costituzioni moderne: forse, in parte, da un punto di vista di
una storia della cultura, del modo in cui ci si è riferiti al suo
pensiero, può essere stato anche questo; ma quello che qui si
vuole mettere in evidenza è piuttosto la presenza nel suo
pensiero di una radicalizzazione filosofica della concettualità
moderna che la costringe a riaprirsi ad una domanda originaria,
la quale sembrava, e forse anche oggi può sembrare,
esorcizzata, neutralizzata, posta tra parentesi mediante l’unico
valore costituito dalla espressione efficace della volontà dei
singoli, e dunque da quello che si è indicato come il concetto
moderno di libertà.
Tuttavia la posizione kantiana non appare priva di difficoltà
e il movimento filosofico che si è qui messo in luce appare
condizionato nella sua criticità dall’assunzione della forma
politica moderna come ambito all’interno del quale pensare la
comunità degli uomini. Infatti, nonostante la distinzione
operata in relazione alla costituzione tra realtà fenomenica e
dimensione noumenica, Kant raffigura nella costituzione
noumenica elementi concettuali che non appaiono eterni e
universali, ma che sono piuttosto prodotti di un’epoca ben
determinata. Si pensi al concetto di popolo e di unità politica, a
quello di sovranità o sommo potere, a quello dell’individuo che
si rapporta al corpo politico nella sua totalità, a quello della
sudditanza sotto un’unica legge. Questa concettualità, che
appare caratterizzare gli elementi fondamentali di una
costituzione repubblicana non ha un carattere di universalità ed
eternità. Non è ad esempio propria di quel pensiero di Platone,
a cui Kant esplicitamente si riferisce, a proposito dell’idea di
libertà e di una costituzione che la rende possibile.
In definitiva è l’idea fondamentale della libertà e la sua
coessenzialità all’essere umano a costituire il portato maggiore
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
117
della riflessione pratica kantiana, il nucleo filosofico del suo
pensiero, che riapre la pretesa certezza della forma politica, che
pure lo stesso Kant tiene presente. Il suo movimento di
pensiero filosofico si attua all’interno di un contesto, quello
nato dal moderno giusnaturalismo, che non risulta
problematizzato in modo radicale; tuttavia esso pone il filosofo
tedesco su un piano ulteriore e impedisce che egli possa essere
interpretato come un semplice punto alto del pensiero dello
Stato moderno e del nesso Stato-diritto.
12
Mutamenti nel pensiero di Kant?
Se portiamo l’attenzione sui due ultimi paragrafi della
Rechtslehre dedicati al diritto statale, possiamo imbatterci in
una serie di affermazioni che potrebbero mostrare una
modificazione nel pensiero kantiano in rapporto a quanto si è
qui visto, tale da far pensare che sia mutato il suo
atteggiamento nei confronti del reale potere del popolo e della
stessa democrazia. È allora utile analizzare questi due paragrafi
per riscontrare conferme e cambiamenti.
Innanzitutto la volontà collettiva del popolo è indicata come
un’unica volontà che si esprime in tre rapporti in cui consistono
i tre poteri dello stato, legislativo, esecutivo e giudiziario. In
essa si esprime un’idea pura di un sovrano dello Stato (eine
reine Idee eines Staatsoberhaupts)1. La sovranità del popolo è
dunque un’idea, ma non per questo è priva di realtà, poiché, al
contrario, come idea essa ha una “realtà pratica obiettiva”:
sappiamo infatti che solo l'idea può dirigere l'azione a livello
della prassi. Tuttavia tale idea può avere efficacia solo in
quanto si è in presenza di una mediazione rappresentativa, in
quanto cioè vi è una qualche persona fisica che riesce a dare
una forma, a rappresentare (vorstellen) tale potere sommo, che
1
Cfr. RL § 51, p. 338 (tr. it. 173).
120
Giuseppe Duso
altrimenti resta solamente un ente di ragione. Le tre forme che
può prendere tale mediazione sono quelle già trattate in Per la
pace perpetua, cioè quelle tradizionali del potere di uno solo
(autarchia), di pochi (aristocrazia) o di tutti (democrazia).
Il chiarimento che accompagna l’uso del termine autocrazia
in luogo di monarchia è particolarmente illuminante, in quanto
comporta l’identificazione immediata della persona con il
potere supremo, con l’esclusione dell’elemento rappresentativo
(nel senso kantiano del termine). In tal modo il termine
autarchico coincide con modalità non rappresentativa e dunque
dispotica di esercizio del potere2. La forma democratica appare
come la più complessa, in quanto comporta il momento
dell’unificazione del popolo, dell’accordo della volontà dei
cittadini per dar luogo ad un corpo comune unitario, ad un
Gemeinwesen, e per imporre infine a quest’ultimo il sovrano
che consiste nella stessa volontà collettiva. A differenza che
nello scritto Per la pace perpetua, dove sembrava che – pur
essendo una forma difettosa - si potesse maggiormente
avvicinare ad un modo rappresentativo di esercizio del potere
quella che avesse un numero minimo di detentori del potere, e
dunque sembrava preferibile il potere di uno solo, qui si
afferma che, nonostante la semplicità della forma autocratica la
possa fare preferire in ragione dell’amministrazione del diritto,
tuttavia essa appare per il popolo la più pericolosa, in quanto è
segnata intrinsecamente dal dispotismo. Colui infatti che
esercita il potere lo esercita in quanto è sostanzialmente diverso
dagli altri, e trova di fatto in se stesso, da un punto di vista
costituzionale, il fondamento del proprio potere.
2
“Tutti i sistemi civili (status civilis) sono o autocratici o rappresentativi.
Quelli sono dispotici, questi sono sistemi della libertà e dell’autonomia dei
cittadini (del popolo)…” (Vorarbeiten, Ak. Aus. XXIII, 342).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
121
L’affermazione dell’elemento dispotico proprio delle forme
di Stato, o delle diverse modalità del comando sul popolo,
mostrano che non è in esse che si può ravvisare il principio
rappresentativo, che non è riducibile a nessuna forma
costituzionale realmente esistente. È significativo che, quando
Kant parla della necessità della persona fisica che esercitando il
potere faccia entrare nel mondo dell’esperienza quell’idea in
cui consiste la sovranità del popolo, usi non tanto il termine di
Repräsentation o di repräsentieren, ma quello di vorstellen. Il
principio rappresentativo, che contraddistingue la costituzione
repubblicana, non è di per sé presente e attuato nelle tre forme
di Stato, che sono solo la lettera della costituzione. Il principio
rappresentativo, in senso kantiano, riguarda piuttosto lo spirito
della costituzione e non è riducibile né alla necessaria
mediazione personale di cui ha bisogno il corpo collettivo per
esprimersi, né al prodotto di procedure elettorali.
In questo contesto non si afferma la preferenza per la
democrazia, tuttavia non si può non scorgere una caratteristica
propria della democrazia, che emerge con più chiarezza nelle
Vorarbeiten. Mentre la prima forma del potere è caratterizzata
dalla disuguaglianza di uno nei confronti di tutti i cittadini, e
quella aristocratica da un rapporto di uguaglianza tra i nobili,
ma di disuguaglianza nei confronti del popolo, è solo la
democrazia ad essere intesa come la forma caratterizzata
dall’uguaglianza: si tratterebbe della “uguaglianza della
società, ossia della repubblica”3. In questo contesto si usa
anche l’espressione, non presente per altro nel testo della
Rechtslehre, di “sistema rappresentativo della democrazia ”. È
da sottolineare il fatto che solo in questo sistema si manifesti
veramente quell’uguaglianza tra tutti i cittadini che le altre due
forme escluderebbero mediante il privilegio di colui o coloro
3
Ibid.
122
Giuseppe Duso
che, a causa della loro differenza, detengono il potere. Non si
può non dimenticare che l’uguaglianza dei cittadini (anche se
non significa l’estensione del voto a tutti) costituisce uno dei
tre principi repubblicani. Ciò porterebbe a dire che nella
democrazia, come è qui intesa, si realizzi quell’uguaglianza
giuridica che era affermata nei testi politici e che appare il
portato della sovranità moderna.
Sembra evidente che Kant abbia davanti agli occhi quello
che è avvenuto con la Rivoluzione francese, nella quale
l’elemento rappresentativo appare direttamente legato
all’uguaglianza dei membri della nazione, che esclude
differenze e privilegi. Kant non si schiera qui per una
modificazione violenta della costituzione, e la legittimità della
rivoluzione viene negata nei §§ 49 e 52. Tuttavia si può dire
che con la rivoluzione è emerso un quadro che è più consono a
quella razionalità del diritto che si ispira al contratto originario.
È da ricordare che è solo con la Rivoluzione francese che si
manifestano nella storia i principi e i concetti propri della
nuova scienza politica moderna, ossia del diritto naturale. Può
sembrare dunque naturale che Kant ravvisi nel sistema che si
instaura con la costituzione francese e nel dibattito pubblico
che un tale sistema comporta un ambito più consono alla
possibilità di affermarsi della ragione. E a ciò è legata quella
rilevanza che egli attribuisce alla Rivoluzione francese per quel
che concerne il giudizio degli osservatori e dunque l’ambito
della ragione pubblica. Allora il sistema rappresentativo
inaugurato con la Rivoluzione francese4 può certo sembrare a
Kant più consono della monarchia e dell’aristocrazia
4
È da ricordare che nei primi anni della rivoluzione rappresentanza e
democrazia non sono termini congiunti tra loro, ed è il termine di “governo
rappresentativo” a definire il nuovo regime francese (cfr. P. Rosanvallon,
La democratie inachevée, Gallimard, Paris 2000, p.25).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
123
all’affermarsi di un principio repubblicano e rappresentativo.
Per questo aspetto si può riconoscere un mutamento in
relazione alle affermazioni contenute in ZeF, mutamento che
appare consono con la direzione di pensiero che Kant porta
avanti negli scritti politici.
Si tratta tuttavia di chiedersi se ciò comporti
l’identificazione dell’idea di costituzione repubblicana con la
democrazia intesa come modello costituzionale, sia che essa si
manifesti nell’esercizio del legislativo da parte del corpo eletto
dai cittadini, sia che si pensi alla realtà del popolo riunito che
legifera, il quale esprime un corpo rappresentativo come suo
ministro, come esecutivo, come si ipotizzava nella figura della
democrazia diretta a cui ci si riferiva nello scritto Per la pace
perpetua5.
Una tale identificazione non mi sembra possibile se si tiene
conto di quanto viene detto nel § 52, dove l’idea di repubblica
appare legata allo spirito del contratto originario, il quale non
può coincidere con le forme dello Stato, che sono solo la
lettera della legislazione originaria. Anche in questo paragrafo
si fa riferimento alla repubblica che si è instaurata con la
Rivoluzione francese. Da essa non è possibile un legittimo
ritorno, innanzitutto in quanto, una volta costituita, non è
pensabile nemmeno nei suoi confronti un diritto di resistenza,
poiché ciò demolirebbe l’elemento primario di ogni
costituzione: la sudditanza di tutti sotto un’unica legge. Ma il
ragionamento kantiano va oltre: se colui che esercita il potere è
il tramite per l’espressione di quel vero sovrano che è il popolo,
una volta che venga convocato il popolo per sentire la sua
voce, quando questa emerge in modo più o meno diretto,
5
Questa mi pare l’interpretazione di Gonnelli, quando parla di una
democrazia rappresentativa non elettiva (La filosofia politica di Kant cit., p.
216).
124
Giuseppe Duso
attraverso un’assemblea, è questa che esprime la volontà
sovrana del popolo e non più colui che deteneva il potere. Non
ci possono essere due forme rappresentative (usando qui il
termine nel senso hobbesiano del tramite necessario per
l’espressione del volere collettivo) e dunque è quella espressa
dal popolo a rimanere come unica. Una volta che nella
rivoluzione alla base della rappresentanza sta il popolo e che
esso emerge come soggetto attraverso l’assemblea costituente,
il re, che è stato la causa della convocazione del popolo, perde
la legittimazione della sua funzione rappresentativa e dunque
del suo governo. A maggior ragione se si pensa che il popolo
sia realmente presente, perché il popolo riunito “non
rappresenta il sovrano, ma è lui stesso il sovrano”6. Perciò, una
volta stabilita la repubblica, che ha alla sua base il potere del
popolo, non è più possibile ridare le redini del governo al re
che le aveva prima: “nessuno può servire due padroni”7.
Ciò non comporta per altro né una adesione di Kant all’idea
di una democrazia diretta, né l’identificazione della soluzione
propria della costituzione francese con la vera rappresentanza
repubblicana. Come si è detto, attraverso la rappresentanza che
si afferma con la costituzione prodotta dalla rivoluzione si
esprime il nesso di sovranità e rappresentanza nato con Hobbes
e si dà un significato concreto e procedurale al processo di
autorizzazione. Ma non è in questo nesso che si esprime
secondo Kant il principio rappresentativo che, come si è detto,
riguarda non la lettera, ma lo spirito della costituzione e non
può essere ridotto al prodotto di procedure elettorali, che
avrebbero lo scopo di autorizzare e legittimare a priori l’agire
dei rappresentanti.
6
7
RL 341 (tr. it. 176).
RL 342 (tr. it. 177).
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
125
Da questa impostazione deriva la necessità di una modifica
continua della forma di governo nella direzione di quella
repubblicana, in modo da concordare sempre più con l’unica
costituzione conforme al diritto (mit der einzig rechtmäßigen
Verfassung), cioè con quella di una pura repubblica, che renda
obsolete le forme statali che sono state necessarie per effettuare
la sottomissione del popolo. Qui il termine popolo ha il
significato di tutti i cittadini che, singolarmente, sono sudditi e
sono sottomessi non solo ad una legge, ma anche ad un potere.
In che cosa consiste la pura repubblica e la forma originaria
della costituzione, quella cioè che realizza pienamente il
diritto? È la costituzione razionale che ha a suo principio la
libertà, unica vera condizione della costrizione statale, e che si
realizzerà infine anche quanto alla lettera8. Ben si intende che
questa è una tendenza, possibile nella realtà dell’esperienza
proprio in quanto tale costituzione originaria è un’idea.
Infatti in una tale costituzione la Herrschaft è detenuta dalla
legge, che non ha più bisogno di nessuna persona particolare, e
dunque di quelle persone morali che costituiscono le diverse
forme di Stato, democrazia compresa. Non si dice qui che le
leggi di fatto emanate sono sovrane in quanto prodotte
dall’unico legislatore legittimo, cioè il popolo come totalità di
tutti gli individui. Il popolo non è in possesso di una
decisionalità che possa essere assoluta, perché ciò ridurrebbe la
volontà all’arbitrio, e nemmeno i cittadini sono dichiarati
sovrani (si deve al contrario ricordare che Kant ha criticato la
situazione in cui ognuno vuole essere Herr). È piuttosto la
legge della ragione ad essere dichiarata sovrana e a realizzare
la libertà, nel senso dell’autonomia della volontà, in quanto la
ragione si fa pratica e si mostra dunque, con le sue leggi, causa
delle azioni degli uomini e della società di contro ai
8
RL 340 (tr. it. 175-176).
126
Giuseppe Duso
condizionamenti sensibili. In tal modo si afferma quello stato
assolutamente giuridico della società civile che non abbisogna
nemmeno più di pene e di costrizione e di qualcuno che la
eserciti su tutti coloro che sono sudditi. Così tutti sarebbero
veramente liberi e autonomi. Ma questa non è e non può essere
una costituzione empiricamente esistente e nemmeno una
costituzione che si realizzerà, ma piuttosto è l’idea che muove
continuamente le costituzioni e il loro mutamento9: una perfetta
attuazione di essa comporterebbe la soppressione di
quell’elemento di obbligazione politica e del diritto di coazione
che è caratteristico delle costituzioni quali si danno
nell’esperienza.
La definizione di ogni vera repubblica come un sistema
rappresentativo del popolo che, in nome del popolo, attraverso
i suoi deputati, si prende cura dei diritti dei cittadini stessi, non
può allora essere letto in modo riduttivo come un modello che
si riferisca all’aspetto formale della costituzione e possa essere
empiricamente realizzato. In tal caso esso si esaurirebbe nella
elezione da parte di tutti i cittadini di un corpo rappresentativo,
che, in quanto autorizzato, esprimerebbe la volontà sovrana del
popolo. La rappresentanza avrebbe in questo caso il compito di
veicolare una autorizzazione e dunque una legittimazione
previa all’agire. Coerentemente con quanto si è visto negli
scritti di questi anni, il principio rappresentativo riguarda
invece lo spirito della costituzione e nel suo rimando alla
ragione e all’idea di libertà, lungi dall’essere risolto nel
rapporto formale esistente tra chi esprime il comando e chi
9
Si ricordi quanto veniva detto nella Critica della ragion pura (tr. it. 307308) a proposito dell’idea necessaria di una costituzione tesa alla
realizzazione della libertà, una costituzione che, qualora fosse perfettamente
realizzata, renderebbe inutili le pene. Certo una tale costituzione non può
essere momento della realtà, ma ciononostante non può essere stabilito un
limite nei confronti dell’avvicinamento continuo ad essa.
Idea di libertà e costituzione repubblicana nella filosofia politica di Kant
127
ubbidisce, riguarda ogni momento concreto della prassi
politica: non la forma, ma i contenuti della legge e il concreto
esercizio del potere. Anche in questo contesto, in cui più
favorevole è l’atteggiamento di Kant nei confronti della
democrazia nella sua forma rappresentativa permane il
significato ideale di quel vereinigter Wille des Volkes, che non
è traducibile né in una presunta presenza empirica del popolo,
né in un fondamento immanente che avrebbero i rappresentanti
in quanto rappresentanti del popolo.
Si può in conclusione dire che la moderna sovranità,
prodotto della dottrina moderna del diritto naturale, non è da
Kant negata o rifiutata, ma è tuttavia problematizzata. Il
concetto di sovranità è infatti nato per negare il principio antico
del governo e la mancanza di sicurezza che esso comportava:
solo la razionalità formale che sta alla base della forma politica
permette la sicurezza e la realizzazione dell’ordine. Se la
sottomissione di tutti all’unica legge e all’unico detentore del
potere non risulta in Kant negata, tuttavia tale logica è
problematizzata. Ciò è evidenziato dal significato che viene
attribuito alla rappresentanza, che non si riduce alla
legittimazione propria del processo di costituzione
dell’autorità, ma che è ricondotta all’idea e deve trovare la sua
effettività nella prassi di governo. Il governo viene ad assumere
un ruolo ed una rilevanza che aveva perso nel momento in cui
era ridotto a mero potere esecutivo. Proprio per questa
relazione tra governo e carattere rappresentativo della sua
azione è l’assolutezza del soggetto che crea la legge a venir
messa in questione. La legge non è giusta in quanto prodotta
dal soggetto legittimo, il soggetto collettivo attraverso i suoi
rappresentanti, ma in quanto si riferisce all’idea e alla ragione.
È nel concreto del governo che l’idea opera nella prassi: e
questa necessaria implicazione dell’idea da parte della prassi
racchiude il nucleo filosofico del pensiero politico kantiano.
Può sembrare strano, ma colui che è inteso come il filosofo
128
Giuseppe Duso
della forma appare, nel suo pensiero politico, irriducibile ad
una razionalità formale, a quella razionalità formale che
connota i concetti di libertà e sovranità, quali hanno nel
giusnaturalismo la loro genesi, e che caratterizza il dispositivo
della stessa democrazia rappresentativa, in quanto fondata su
quei concetti.
Collana
Filosofia e Politica
Direttore
Giuseppe Duso (Padova e CIRLPGE)
Comitato scientifico
Gennaro Carillo (Napoli)
Horst Dreier (Würzburg)
Bruno Karsenti (Parigi)
Angelica Nuzzo (New York)
Faustino Oncina-Coves (Valencia)
Mario Piccinini (Padova)
Gaetano Rametta (Padova)
Antonino Scalone (Padova)
Luca Scuccimarra (Roma e Macerata)
Punto focale della collana è l’esercizio della filosofia politica,
intesa insieme come tentativo di comprensione del reale e di
orientamento della prassi. A tale scopo appare indispensabile
interrogare criticamente i concetti e i valori con i quali
comunemente si pensa la politica, per verificare se in essi non
si manifestino presupposti ingiustificati o addirittura vere e
proprie contraddizioni. Egualmente essenziale si mostra
l’attraversamento della lezione dei classici, che ci parlano al
di là delle pur consolidate linee interpretative. L’attenzione
alla politica e alle concezioni politiche non può essere
disgiunta dalla riflessione sulla struttura speculativa del pen-
siero e sull’incrocio tra la ricerca filosofica e la molteplicità
dei saperi, nelle loro specificità e trasformazioni. Questo
intreccio caratterizza i lavori di filosofia politica della collana
e motiva sia ricerche dedicate a temi giuridici, sociali e
costituzionali, sia contributi di carattere specificamente
teoretico, non solo per quanto riguarda il taglio, ma anche il
contenuto. È da un lavoro complessivo di tale genere che
possono emergere categorie nuove, o nuovamente pensate,
attraverso le quali porre il problema politico alla luce della
originaria questione della giustizia e rischiare di indicare punti
di riferimento nella complessità del nostro presente.
The series focuses on the practice of political philosophy,
conceived both as an effort to comprehend reality and orient
political praxis. A critical analysis of commonly used
concepts and values concerning politics is needed, in order to
verify if they hide unjustified premises or even contradictions.
The perusal of classic works and authors beyond the screen of
interpretations is fundamental: a survey of politics and
political conceptions cannot be separated from a reflection
upon the speculative structure of thinking, and from the effort
of intertwining research on philosophy and on different
disciplines, considering their boundaries and their internal
transformations. This link is a priority of this book series:
besides specific theoretical works on politics and philosophy,
a closer attention is given to researches on social, legal and
constitutional issues. From this interplay, renewed attention to
classic categories or the proposal of new ones is expected to
follow, so that it may be possible to address the ever-present
issue of justice in relation to political themes, and
consequently, run the risk of providing useful hints to cope
with the problems of our present.
Collana Filosofia e Politica
a cura di Giuseppe Duso
Gaetano Rametta, a cura di (2012), L’ombra di Hegel - Althusser, Deleuze,
Lacan e Badiou a confronto con la dialettica, Polimetrica Publisher, Italy.
Milena Bontempi, Giovanni Panno, a cura di (2012), L’anima della legge Studi intorno ai Nomoi di Platone, Polimetrica Publisher, Italy.
Altre pubblicazioni a catalogo
Collana Filosofia Politica
a cura di Giuseppe Duso
Maurizio Merlo (2006), La legge e la coscienza, Polimetrica Publisher, Italy.
Giuseppe Duso (2007), La logica del potere. Storia concettuale come filosofia
politica, Polimetrica Publisher, Italy.
Giuseppe Duso, Jean-François Kervégan, sous le direction de (2007), Crise
de la démocratie et gouvernement de la vie, Polimetrica Publisher, Italy.
Mario Bertolissi, Giuseppe Duso, Antonino Scalone, eds (2008), Ripensare la
costituzione. La questione della pluralità, Polimetrica Publisher, Italy.
Jean-Christophe Goddard, Jacinto Rivera de Rosales, éds (2008), Fichte et
la politique, Polimetrica Publisher, Italy.
Alessandro Arienzo, Gianfranco Borrelli, eds (2009), Anglo-American faces
of Machiavelli. Machiavelli e machiavellismi nella cultura anglo-americana
(secoli XVI-XX), Polimetrica Publisher, Italy.
Giuseppe Duso, Antonino Scalone, eds (2010), Come pensare il federalismo?
Nuove categorie e trasformazioni costituzionali, Polimetrica Publisher, Italy.
Antonino Scalone (2011), L’ordine precario, Polimetrica Publisher, Italy.
Marc Maesschalck, Alain Loute, éds. (2011), Nouvelle critique sociale,
Europe - Amerique Latine, Aller - Retour, Polimetrica Publisher, Italy.