lettera d`intesa - Bianco Assicurazioni

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VH Italia
Gruppo AGRORISK
CONVENZIONE ASSICURATIVA
n. 2009/2010-1630-AS-PR-01
Allegato 4
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COPERTURA PLURIRISCHIO- PRODOTTO CARCIOFI
(copertura assicurativa contro i danni da: Grandine, Gelo e Brina, Eccesso di pioggia e Vento
forte)
Condizioni di assicurazione ai sensi delle leggi concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale.
DEFINIZIONI
Brina: il congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo dovuta ad irraggiamento
notturno.
Gelo: abbassamento termico inferiore agli 0 gradi C°, dovuto alla presenza di masse di aria
fredda.
Grandine: acqua congelata nell’atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di
dimensione e forma variabili.
Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (oltre
50 Km/h) limitato ai soli effetti meccanici diretti alla pianta che procurino un danno al
prodotto assicurato, purché riscontrabile in un raggio di 3 Km.
Eccesso di pioggia: piogge di elevata intensità, convenzionalmente stabilite in oltre 100 mm
di precipitazioni in un periodo di 48 ore consecutive.
CONDIZIONI SPECIALI
1. La garanzia riguarda soltanto i “primi cinque capolini” ottenibili da ciascuna pianta,
immuni da ogni malattia o difetto e idonei al consumo fresco, secondo le norme I.C.E..
2. In deroga all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della
determinazione del danno ogni scaglione di capolini costituisce partita a sé stante,
intendendosi per scaglione tutti i primi, tutti i secondi, ecc., capolini di ogni partita.
3. A ciascun capolino viene convenzionalmente attribuito il medesimo valore unitario
indipendentemente dalla scalarità di formazione degli stessi.
4. Per ogni partita deve essere tassativamente specificato, oltre ai confini, alla superficie in
ettari, alla descrizione del prodotto, anche il numero delle piante e dei capolini assicurati.
5. La garanzia decorre non prima della data del 1 ottobre 2009 e comunque dopo 7 giorni
dalla data di emissione del certificato di assicurazione.
6. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta dei capolini e
cessa, comunque, entro la data del 31 marzo 2010.
7. In deroga all’articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno da
gelo o brina, l’assicurato è tenuto a presentare all’Agenzia della Società denuncia redatta e
sottoscritta su apposito stampato, entro le 24 ore successive all’evento, esclusi sabato e festivi.
Garanzia Gelo e Brina
8. In relazione al disposto dell’art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo
(quantità e qualità) causato dagli eventi Gelo e Brina è CONVENZIONALMENTE valutato
in base alle classificazioni e coefficienti riportati nella seguente tabella:
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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a) Capolini illesi
b) Lieve screpolatura dell’epidermide delle brattee esterne
c) Diffuse screpolature dell’epidermide delle brattee esterne; lieve imbrunimento
del ricettacolo; lieve imbrunimento del midollo dello scapo fiorale
d) Parziale necrosi dei fasci fibrovascolari dello scapo fiorale; marcato
imbrunimento del ricettacolo
e) Totale necrosi dei fasci fibrovascolari dello scapo fiorale; capolini distrutti
0
10
30
60
100
Garanzia Grandine
9. In relazione al disposto dell’art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo
(quantità
e
qualità)
causato
dalla
grandine
al
prodotto
assicurato
è
CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e coefficienti riportati nelle
seguenti tabelle:
1) Tabella convenzionale per danni diretti a carico dei capolini
a) Capolini illesi
b) Lesioni lievi delle brattee esterne
c) Lesioni medie delle brattee esterne; deformazioni medie
d) Lesioni gravi alle brattee esterne; lesioni medie interessanti anche le brattee
interne; deformazioni gravi; lesioni notevoli allo scapo fiorale;
e) Capolini distrutti; piante distrutte
0
10
30
60
100
Il danno determinato in base alla tabella 1) viene convenzionalmente maggiorato per gli
eventuali danni da grandine riscontrabili a carico dell’apparato fogliare,secondo quanto
previsto dalla seguente tabella:
2) Tabella convenzionale per danni all’apparato fogliare
coefficiente di defogliazione %
coefficiente di danno
%
0-25
0
26-40
10
41-50
24
51-65
32
66-100
40
I valori intermedi devono essere calcolati per interpolazione. La maggiorazione del danno
deve essere determinata applicando il relativo coefficiente al prodotto residuo.
Garanzia eccesso di pioggia
10. La garanzia riguarda i soli effetti di danno di quantità conseguenti alla morte della pianta
per asfissia radicale dovuta al ristagno d’acqua pluviale. Sono esclusi i danni causati da:
− allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali o
artificiali;
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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Allegato 4
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mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli;
innalzamento della falda idrica;
deficiente sitemazione idraulica del terreno
deficiente manutenzione della rete scolante.
Garanzia vento forte
11. La garanzia riguarda i soli effetti di danno di quantità conseguenti alla rottura degli scapi
fiorali e alla perdita di capolini dovuta all’azione meccanica del vento.
IL CONTRAENTE
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LA SOCIETA’
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