VH Italia Gruppo AGRORISK CONVENZIONE ASSICURATIVA n. 2009/2010-1630-AS-PR-01 Allegato 4 Pagina 1/1 COPERTURA PLURIRISCHIO- PRODOTTO CARCIOFI (copertura assicurativa contro i danni da: Grandine, Gelo e Brina, Eccesso di pioggia e Vento forte) Condizioni di assicurazione ai sensi delle leggi concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale. DEFINIZIONI Brina: il congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo dovuta ad irraggiamento notturno. Gelo: abbassamento termico inferiore agli 0 gradi C°, dovuto alla presenza di masse di aria fredda. Grandine: acqua congelata nell’atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensione e forma variabili. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (oltre 50 Km/h) limitato ai soli effetti meccanici diretti alla pianta che procurino un danno al prodotto assicurato, purché riscontrabile in un raggio di 3 Km. Eccesso di pioggia: piogge di elevata intensità, convenzionalmente stabilite in oltre 100 mm di precipitazioni in un periodo di 48 ore consecutive. CONDIZIONI SPECIALI 1. La garanzia riguarda soltanto i “primi cinque capolini” ottenibili da ciascuna pianta, immuni da ogni malattia o difetto e idonei al consumo fresco, secondo le norme I.C.E.. 2. In deroga all’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ai fini della determinazione del danno ogni scaglione di capolini costituisce partita a sé stante, intendendosi per scaglione tutti i primi, tutti i secondi, ecc., capolini di ogni partita. 3. A ciascun capolino viene convenzionalmente attribuito il medesimo valore unitario indipendentemente dalla scalarità di formazione degli stessi. 4. Per ogni partita deve essere tassativamente specificato, oltre ai confini, alla superficie in ettari, alla descrizione del prodotto, anche il numero delle piante e dei capolini assicurati. 5. La garanzia decorre non prima della data del 1 ottobre 2009 e comunque dopo 7 giorni dalla data di emissione del certificato di assicurazione. 6. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta dei capolini e cessa, comunque, entro la data del 31 marzo 2010. 7. In deroga all’articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno da gelo o brina, l’assicurato è tenuto a presentare all’Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, entro le 24 ore successive all’evento, esclusi sabato e festivi. Garanzia Gelo e Brina 8. In relazione al disposto dell’art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) causato dagli eventi Gelo e Brina è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e coefficienti riportati nella seguente tabella: IL CONTRAENTE ______________________ LA SOCIETA’ ______________________ Pagina 2/2 CONVENZIONE ASSICURATIVA n. 2009/2010-1630-AS-PR-01 Allegato 4 a) Capolini illesi b) Lieve screpolatura dell’epidermide delle brattee esterne c) Diffuse screpolature dell’epidermide delle brattee esterne; lieve imbrunimento del ricettacolo; lieve imbrunimento del midollo dello scapo fiorale d) Parziale necrosi dei fasci fibrovascolari dello scapo fiorale; marcato imbrunimento del ricettacolo e) Totale necrosi dei fasci fibrovascolari dello scapo fiorale; capolini distrutti 0 10 30 60 100 Garanzia Grandine 9. In relazione al disposto dell’art. 2 delle Condizioni Generali, il danno complessivo (quantità e qualità) causato dalla grandine al prodotto assicurato è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e coefficienti riportati nelle seguenti tabelle: 1) Tabella convenzionale per danni diretti a carico dei capolini a) Capolini illesi b) Lesioni lievi delle brattee esterne c) Lesioni medie delle brattee esterne; deformazioni medie d) Lesioni gravi alle brattee esterne; lesioni medie interessanti anche le brattee interne; deformazioni gravi; lesioni notevoli allo scapo fiorale; e) Capolini distrutti; piante distrutte 0 10 30 60 100 Il danno determinato in base alla tabella 1) viene convenzionalmente maggiorato per gli eventuali danni da grandine riscontrabili a carico dell’apparato fogliare,secondo quanto previsto dalla seguente tabella: 2) Tabella convenzionale per danni all’apparato fogliare coefficiente di defogliazione % coefficiente di danno % 0-25 0 26-40 10 41-50 24 51-65 32 66-100 40 I valori intermedi devono essere calcolati per interpolazione. La maggiorazione del danno deve essere determinata applicando il relativo coefficiente al prodotto residuo. Garanzia eccesso di pioggia 10. La garanzia riguarda i soli effetti di danno di quantità conseguenti alla morte della pianta per asfissia radicale dovuta al ristagno d’acqua pluviale. Sono esclusi i danni causati da: − allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali o artificiali; IL CONTRAENTE ______________________ LA SOCIETA’ ______________________ CONVENZIONE ASSICURATIVA n. 2008/2009-1630 AS-PR-01 Allegato 4 − − − − − mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli; innalzamento della falda idrica; deficiente sitemazione idraulica del terreno deficiente manutenzione della rete scolante. Garanzia vento forte 11. La garanzia riguarda i soli effetti di danno di quantità conseguenti alla rottura degli scapi fiorali e alla perdita di capolini dovuta all’azione meccanica del vento. IL CONTRAENTE ______________________ LA SOCIETA’ ______________________