le vendite fallimentari e nel concordato preventivo con cessione di

annuncio pubblicitario
1
LE VENDITE FALLIMENTARI
E NEL CONCORDATO
PREVENTIVO CON CESSIONE
DI BENI
Vendite fallimentari
Ante riforma (16.7.2006),
solo vendite secondo il c.p.c.; vendite con
incanto e vendite senza incanto;
Solo vendite di fronte al G.D. oppure al G.E. con
prosecuzione azione esecutiva individuale ex
art. 51 l.f.
Post riforma del 2006
Vendite tramite codice procedura civile;
Adozione procedure competitive;
Prosecuzione azioni esecutive individuali; (art.
51 L.F., art. 41 TULB);
Art. 22 d.lgs. 169/2007; anche pendenti.
2
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
Art. 104 ter l.f. – Programma di liquidazione
PRIMO COMMA
«Il Curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario
(anche degli immobili) predispone un programma di
liquidazione da sottoporre all’approvazione del Comitato
dei Creditori»
Art. 41 5^ comma l.f.
«In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per
insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di
funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il
giudice delegato»
3
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA








Art. 104 ter l.f.
……..
d) Cessione unitaria dell’azienda;
e) Condizioni di vendita dei singoli cespiti (immobili,
mobili registrati, mobili, aziende, crediti, partecipazioni
societarie, ecc.);
…..
«Il programma approvato è comunicato al giudice
delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso
conformi»
Il P.d.l. è l’atto di programmazione della procedura:
L’autorizzazione all’esecuzione degli atti è un
controllo preventivo di legittimità del Giudice
Delegato (es. vietare trattativa privata, individuare
valore oltre il quale è necessaria procedura
competitiva es. bene di valore unitario inf. a 500 euro
?).
4
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
ART. 107 L.F. - MODALITA’ DELLE VENDITE.
A) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in
esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal curatore tramite procedure competitive
anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base
di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto
valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con
adeguate forme di pubblicità, la massima informazione
e partecipazione degli interessati.
B) Il curatore può prevedere nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice
delegato secondo le disposizioni del codice di
procedura civile in quanto compatibili
C) Prosecuzione di azioni esecutive individuali ex art. 51 l.f./
41 TULB;
5
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
IPOTESI A
Procedura competitiva, vendita c.d. «deformalizzata»;
1) Vendita con incanto e senza incanto secondo c.p.c.,
presso Tribunale, Curatore, presso Notaio, ecc.
2) Invito ad offrire; dicitura no art. 1336 c.c. e no art. 1989
c.c., non costituisce proposta;
3) Licitazione privata: invito del Curatore ex d.lgs. 163/2006
per appalti pubblici;
4) Trattativa privata; solo qualora non vi siano stati
interessati a precedenti gare (art. 57 del d.lgs.
163/2006);
5) Rent to buy; Tribunale di Verona 12 dicembre 2014,
compatibile con durata procedura;
6) Trattativa privata; beni di modesto valore;
6
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
Procedura competitiva ipotesi A
-
-
-
Nella redazione del P.D.L. tener conto di:
Forme di pubblicità e termini (on line, quotidiani diffusione
nazionale, affissione muraria nel comune ove si trova
l’immobile, agenzie internazionali, riviste specializzate); tener
conto della particolarità e tipologia del bene;
Allegare bando d’asta ? F.A.Q. prudentemente si….
Indicare nominativo del Notaio ? Non necessariamente, anche
in un secondo momento, scelta del G.D. ? (coadiutore,
delegato, professionista esterno, ecc.)
Indicare regime fiscale SI opzioni, vedi relazione successiva;
7
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
Procedura competitiva ipotesi A
-
-
-
Notifiche del bando di vendita; sia prima che dopo
l’esperimento di vendita purché prima dell’atto di
vendita (a cura del Notaio);
Autorizzazione alla stipula; da parte del G.D.
contestualmente al decreto con cui si purgano i gravami
ex art. 108 l.f., dimostrazione pagamento prezzo da parte
aggiudicatario;
Gravami cancellabili; ipoteche volontarie, giudiziali e
legali, pignoramenti, preliminari trascritti e non
adempiuti, NO preliminari trascritti con causa in corso; il
G.D., richiede dimostrazione della risoluzione del
contratto preliminare (es. atto di citazione del
promissario acquirente)
8
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
IPOTESI B
Secondo le regole del c.p.c. (Art. 503 c.p.c.)
di fronte al Giudice Delegato, Giudice
dell’esecuzione;
1. Vendita con incanto ex art. 581 c.p.c.
2. Vendita senza incanto ex art. 570 c.p.c.
3. Assegnazione al creditore ex art. 505
c.p.c.;
4. Valore minimo dell’assegnazione ex art.
506 c.p.c. spese dell’esecuzione e crediti
con diritto di prelazione superiore;
9
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
10
IPOTESI C
Iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ex art.
51 l.f. ex art. 41 TULB (credito fondiario art. 38 TULB)
1. Procedura iniziata alla data del fallimento;
2. Privilegio c.d. «processuale»
3. Necessità di accertare il credito in sede
fallimentare;
4. Necessità atto di intervento del Curatore;
5. Reparto a favore del solo 1^ ipotecario (capienza
e/o incapienza);
6. Problematica del disconoscimento della qualifica
di mutuo fondiario ipotecario (vedi Trib. Di Firenze),
in sede di verifica da parte del Curatore;
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA
11
1) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
- Art. 6 D.l. 4.6.2013, n. 63, conv. in l. 3.8.2013, n. 90: tutti gli
immobili devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), A PENA DI NULLITA’ DEL TRASFERIMENTO
- Circolare GE 16.9.2013 – applicazione della normativa anche alle
vendite coattive
- Nuovo orientamento del GE – ottobre 2014: la normativa non si
applica alle vendite coattive
- Consiglio nazionale notariato (studio 263/2014)
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI
ART. 182 L.F.
«Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e
altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di
attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti
giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate
dal comitato dei creditori.»
«Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili».
12
LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA

CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI

MANCA UN P.D.L. EX ART. 104 TER L.F.;

DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OMOLOGA;
ATTO DI TRASFERIMENTO
Decreto del Giudice Delegato, previsto dal
decreto di omologa del concordato;
Atto di cessione di fronte al Notaio con
successivo atto di purgazione dei gravami;
necessità di acquisire consenso del Legale
Rappresentante della società ? Rimane Legale
rappresentante, soltanto per taluni aspetti
subentra il Liauidatore Giudiziale.
13
Scarica