1 LE VENDITE FALLIMENTARI E NEL CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI Vendite fallimentari Ante riforma (16.7.2006), solo vendite secondo il c.p.c.; vendite con incanto e vendite senza incanto; Solo vendite di fronte al G.D. oppure al G.E. con prosecuzione azione esecutiva individuale ex art. 51 l.f. Post riforma del 2006 Vendite tramite codice procedura civile; Adozione procedure competitive; Prosecuzione azioni esecutive individuali; (art. 51 L.F., art. 41 TULB); Art. 22 d.lgs. 169/2007; anche pendenti. 2 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA Art. 104 ter l.f. – Programma di liquidazione PRIMO COMMA «Il Curatore entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario (anche degli immobili) predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del Comitato dei Creditori» Art. 41 5^ comma l.f. «In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato» 3 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA Art. 104 ter l.f. …….. d) Cessione unitaria dell’azienda; e) Condizioni di vendita dei singoli cespiti (immobili, mobili registrati, mobili, aziende, crediti, partecipazioni societarie, ecc.); ….. «Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti a esso conformi» Il P.d.l. è l’atto di programmazione della procedura: L’autorizzazione all’esecuzione degli atti è un controllo preventivo di legittimità del Giudice Delegato (es. vietare trattativa privata, individuare valore oltre il quale è necessaria procedura competitiva es. bene di valore unitario inf. a 500 euro ?). 4 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA ART. 107 L.F. - MODALITA’ DELLE VENDITE. A) Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. B) Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili C) Prosecuzione di azioni esecutive individuali ex art. 51 l.f./ 41 TULB; 5 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA IPOTESI A Procedura competitiva, vendita c.d. «deformalizzata»; 1) Vendita con incanto e senza incanto secondo c.p.c., presso Tribunale, Curatore, presso Notaio, ecc. 2) Invito ad offrire; dicitura no art. 1336 c.c. e no art. 1989 c.c., non costituisce proposta; 3) Licitazione privata: invito del Curatore ex d.lgs. 163/2006 per appalti pubblici; 4) Trattativa privata; solo qualora non vi siano stati interessati a precedenti gare (art. 57 del d.lgs. 163/2006); 5) Rent to buy; Tribunale di Verona 12 dicembre 2014, compatibile con durata procedura; 6) Trattativa privata; beni di modesto valore; 6 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA Procedura competitiva ipotesi A - - - Nella redazione del P.D.L. tener conto di: Forme di pubblicità e termini (on line, quotidiani diffusione nazionale, affissione muraria nel comune ove si trova l’immobile, agenzie internazionali, riviste specializzate); tener conto della particolarità e tipologia del bene; Allegare bando d’asta ? F.A.Q. prudentemente si…. Indicare nominativo del Notaio ? Non necessariamente, anche in un secondo momento, scelta del G.D. ? (coadiutore, delegato, professionista esterno, ecc.) Indicare regime fiscale SI opzioni, vedi relazione successiva; 7 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA Procedura competitiva ipotesi A - - - Notifiche del bando di vendita; sia prima che dopo l’esperimento di vendita purché prima dell’atto di vendita (a cura del Notaio); Autorizzazione alla stipula; da parte del G.D. contestualmente al decreto con cui si purgano i gravami ex art. 108 l.f., dimostrazione pagamento prezzo da parte aggiudicatario; Gravami cancellabili; ipoteche volontarie, giudiziali e legali, pignoramenti, preliminari trascritti e non adempiuti, NO preliminari trascritti con causa in corso; il G.D., richiede dimostrazione della risoluzione del contratto preliminare (es. atto di citazione del promissario acquirente) 8 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA IPOTESI B Secondo le regole del c.p.c. (Art. 503 c.p.c.) di fronte al Giudice Delegato, Giudice dell’esecuzione; 1. Vendita con incanto ex art. 581 c.p.c. 2. Vendita senza incanto ex art. 570 c.p.c. 3. Assegnazione al creditore ex art. 505 c.p.c.; 4. Valore minimo dell’assegnazione ex art. 506 c.p.c. spese dell’esecuzione e crediti con diritto di prelazione superiore; 9 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA 10 IPOTESI C Iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ex art. 51 l.f. ex art. 41 TULB (credito fondiario art. 38 TULB) 1. Procedura iniziata alla data del fallimento; 2. Privilegio c.d. «processuale» 3. Necessità di accertare il credito in sede fallimentare; 4. Necessità atto di intervento del Curatore; 5. Reparto a favore del solo 1^ ipotecario (capienza e/o incapienza); 6. Problematica del disconoscimento della qualifica di mutuo fondiario ipotecario (vedi Trib. Di Firenze), in sede di verifica da parte del Curatore; LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA 11 1) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - Art. 6 D.l. 4.6.2013, n. 63, conv. in l. 3.8.2013, n. 90: tutti gli immobili devono essere dotati dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), A PENA DI NULLITA’ DEL TRASFERIMENTO - Circolare GE 16.9.2013 – applicazione della normativa anche alle vendite coattive - Nuovo orientamento del GE – ottobre 2014: la normativa non si applica alle vendite coattive - Consiglio nazionale notariato (studio 263/2014) LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI ART. 182 L.F. «Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.» «Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili». 12 LE OPERAZIONI PRELIMINARI DI VENDITA CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DI BENI MANCA UN P.D.L. EX ART. 104 TER L.F.; DISPOSIZIONI DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OMOLOGA; ATTO DI TRASFERIMENTO Decreto del Giudice Delegato, previsto dal decreto di omologa del concordato; Atto di cessione di fronte al Notaio con successivo atto di purgazione dei gravami; necessità di acquisire consenso del Legale Rappresentante della società ? Rimane Legale rappresentante, soltanto per taluni aspetti subentra il Liauidatore Giudiziale. 13