Sent. 462/2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA composta dai magistrati: Dott. Salvatore Greco Presidente Dott. Salamone Tommaso Consigliere Dott. Maria Riolo Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 18321 del registro di Segreteria, promosso dal Pubblico Ministero presso questa Sezione in persona Procuratore Regionale Luciano Coccoli, nei confronti di XXX XXX, elettivamente domiciliato in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4 presso lo studio dell’Avv. Daniele Granara, che lo rappresenta e difende con l’Avv. Francesco Greppi. Uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2008, il relatore Maria Riolo, l’Avv. Daniele Granara, il P.M. in persona del S.P.G. Gabriele Vinciguerra. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in FATTO Il Signor XXX XXX, geometra presso XXX è stato chiamato, a titolo di colpa grave, a risarcire il danno di € 186.055,50, che egli avrebbe provocato al Comune per il parere di congruità emesso nella procedura che ha portato alla vendita di un terreno di proprietà comunale. Più precisamente, la G.M. con deliberazione n. XXX del XXX, autorizzava, per il prezzo di € 13.945,50, la vendita del terreno censito al catasto terreni con il mappale XXX, confinante con XXX, mappali XXX e XXX, consistente in un orto irriguo di mq. 450 - R.D. euro 20,22- R.A. euro 9,30. Nelle premesse della deliberazione venivano richiamati i pareri rilasciati dall’Ufficio Tecnico Comunale n. XXX del XXX e del XXX. La Giunta, nell’autorizzare la vendita al signor XXX, già titolare di proprietà confinante con il terreno comunale, recepiva, in punto di congruità del prezzo, il parere espresso con nota del 25.3.2003 dal geometra XXX XXX, il quale riteneva congrua l’offerta di acquisto del terreno per euro 30,99 al mq. effettuata il 10.3.2003 dal signor XXX. Con precedente nota del 26.2.2003, anch’essa richiamata nella predetta deliberazione, il Geom XXX aveva ritenuto che il terreno in questione non potesse formare oggetto di cessione mediante vendita a trattativa privata, ma solo a mezzo di pubblico incanto previa fissazione di un prezzo a base d’asta secondo stima da effettuarsi. La vendita del terreno al sig. XXX XXX veniva effettuata con atto del notaio Cecchini n. XXX Rep. in data XXX. Con nota n. 29913 del 6.10.2005 il Comune di XXX incaricava l’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Genova, di effettuare una relazione di stima del terreno venduto e l’Agenzia del Territorio, con nota in data 8.5.2006, inviava la relazione di stima, indicando un valore di mercato del terreno venduto di € 300.000. Con riferimento ai predetti fatti la Procura Regionale emetteva invito a dedurre nei confronti del signor XXX XXX, che in data 23/8/2007 depositava le proprie deduzioni scritte. Sotto il profilo del procedimento amministrativo, l’interessato ha dedotto l’inefficacia del parere da lui stesso reso, in quanto prima di essere recepito nella deliberazione avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione del Dirigente dell’Area Tecnica (art. 49 1° comma del T.U. n. 267/2000) ed essere, quindi, protocollato. Secondo il XXX il parere espresso era soltanto un atto interno prodromico “alla circostanza che il soggetto che ha acquistato il terreno cedesse, a sua volta, 1 all’amministrazione comunale un terreno di sua proprietà”. Nel merito, la valutazione di congruità del prezzo avrebbe in ogni caso rispettato i dati tecnici e normativi relativi al terreno in questione. È stata contestata la stima effettuata dall’Agenzia del Territorio, in quanto il lotto di terreno di cui trattasi non sarebbe stato e non sarebbe suscettibile di trasformazione edilizia per essere destinato a “Verde pubblico – verde attrezzato a destinazione pubblica”. Il lotto non era edificabile e ogni iniziativa edilizia era subordinata alla preventiva approvazione di un progetto di Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.), approvazione non intervenuta né al momento della stima effettuata dal XXX (marzo 2003) né al successivo momento dell’autorizzazione giuntale alla vendita del terreno per il prezzo indicato dal XXX (26/5/2003). La stima dell’Agenzia del Territorio si sarebbe fondata su una presunzione di capacità edilizia che il lotto non possedeva. Sotto il profilo strettamente tecnico, il signor XXX ha dedotto che nell’ambito di Via XXXX – Via XXX è stata prevista la funzione REC 3 (espansione residenziale lotto n° 3) che con delibera del Consiglio Comunale n. 14/ 1994 è stato assegnato ad edilizia residenziale pubblica con una edificabilità di mc 5.700. L’area di proprietà comunale, esterna al REC 3 viene individuata come “Verde pubblico – Verde Attrezzato” con previsione di opera di urbanizzazione primaria, soggetta ad esproprio per pubblica utilità. A seguito della variante al piano regolatore generale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2000), approvata con provvedimento della Provincia di Genova – n. 1046/15785 del 19/2/2002 -, riguardante, tra l’altro, l’ambito omogeneo Via XXX – XXX Centro, l’assetto urbanistico avrebbe dovuto essere definito in sede di formazione e approvazione di ogni SUA (strumento urbanistico attuativo), al quale restava subordinata ogni iniziativa edilizia, fermo restando nella stesura del SUA la salvaguardia dei parametri e dei vincoli del P.R.G. (Parcheggi e verde attrezzato). L’interessato ha esposto che sono poi intervenute: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/7/2006 – assenso preventivo a Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.); quella della giunta n. 317 del 10/10/2006; quella di Giunta n. 114 del 12/4/2007 (indicazioni indirizzi preliminari – criteri formativi per la redazione di S.U.A. di iniziativa privata e/o pubblica). Sono state evidenziate una serie di “criticità” presenti nell’area interessata, che ostacolerebbero la realizzazione dello S.U.A. e che porrebbero la necessità di una variante al piano regolatore generale per la loro eliminazione (invasione di piante infestanti, presenza di strutture ed attività artigianali che definiscono il sito come area periferica, criticità del sistema viario). La Giunta comunale, con atto di indirizzo n. 114 del 12/4/2007, nel fornire indicazioni e criteri per la formazione dello S.U.A, avrebbe confermato l’intendimento politico di prevedere la destinazione a “Verde pubblico – verde attrezzato” nell’area in questione, destinazione, questa, che escluderebbe la possibilità di attribuire un indice edificatorio al terreno di cui è causa. Secondo il XXX, il valore di mercato del bene in oggetto non può essere determinato in ragione del valore di trasformazione dell’area perché detto terreno non sarebbe edificabile e non potrebbe neanche essere determinato attraverso la valutazione di beni aventi caratteristiche similari – come è stato fatto dall’Agenzia del Territorio – perché detti beni si troverebbero, invece, in ambiti edificabili. I terreni cui ha fatto riferimento l’Agenzia avrebbero valori unitari elevati in ragione della loro sfruttabilità edificatoria che non esisterebbe per il bene di cui è causa. La compravendita non avrebbe comportato alcun danno al Comune perché se avesse mantenuto la proprietà non avrebbe conseguito alcun beneficio e avrebbe dovuto affrontare costose 2 operazioni di mantenimento, mentre ora potrebbe pretendere dal proprietario la sistemazione, l’arredo e la restituzione al pubblico interesse dell’area o di altra equivalente. Mancherebbe anche l’elemento della colpa grave. In seguito al deposito di dette deduzioni la Procura Regionale ha direttamente interpellato l’Agenzia del Territorio che, con nota prot. 16175 del 17/10/2007 e con nota prot. n. 22161 del 23/11/2007, ha emesso ulteriori considerazioni tecniche in ordine alla stima in questione, indicando in Euro 200.000,00 il valore del bene. La Procura ha proceduto, quindi, ad emettere l’atto di citazione in discussione, determinando il danno in - € 186.055,50 – importo questo derivante dalla differenza tra l’importo di € 200.000 (stima del valore del bene effettuata dall’Agenzia del Territorio) e il prezzo già pagato dall’acquirente - € 13.945,50. Il convenuto si è costituito in giudizio a mezzo degli Avvocati Daniele Granara e Greppi Francesco, che, richiamando integralmente la memoria difensiva in data 23/8/2007, hanno chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dalla Procura. Unitamente alla memoria hanno prodotto la perizia tecnica asseverata mediante giuramento, dell’Architetto Saverio Giardino. Nella perizia sono state trasfuse tutte le considerazioni tecniche già contenute nella memoria del 23/8/2007. All’odierna pubblica udienza, l’Avv. Daniele Granara ha ampiamente esposto gli argomenti svolti negli scritti difensivi, sostenendo, in particolare, che la stima effettuata dall’Agenzia del Territorio sarebbe frutto di un equivoco, scaturito dalla non conoscenza del diritto urbanistico, illustrando specificatamente i passaggi che, dopo l’adozione del piano regolatore del 1998, hanno portato all’unificazione dei tre comparti in cui era suddiviso il territorio urbano. Il P.M., dopo aver evidenziato che la Procura in sede istruttoria ha più volte interpellato l’Agenzia del Territorio sottoponendo ad essa i vari profili riguardanti la stima del terreno in questione, ha concluso confermando la domanda di cui in citazione. Considerato in DIRITTO La Procura Regionale chiede la condanna del Signor XXX XXX, geometra presso l’U.T.C. del Comune di XXX, al risarcimento del danno di € 186.055,50, che egli avrebbe provocato al Comune per il parere di congruità emesso nella procedura che ha portato alla vendita di un terreno di proprietà comunale, alienato al prezzo di € 13.945,50. L’azione della Procura deve ritenersi fondata nei termini e per i motivi che seguono. Giova premettere e sottolineare che il predetto prezzo non è stato fissato dal Comune, ma è stato determinato dallo stesso privato, titolare di proprietà confinante con il terreno comunale, che ha chiesto al Comune di “potere acquistare” il terreno in questione al prezzo di € 13.945,50. Il Comune, sulla base del parere reso dal signor XXX in data 25/3/2003, ha accettato la proposta del privato. Detto ciò, va ora considerata la stima effettuata dall’Agenzia del Territorio sulla quale si fonda l’atto di citazione. Nella prima relazione in data 8/5/2006 la suddetta Agenzia ha descritto il terreno in questione, specificando che l’immobile è ubicato all’interno del centro urbano di XXX, con fronte su strada di modesto passaggio pedonale e veicolare, distante circa mq. 300 dalla viabilità litoranea, in zona dotata di requisiti residenziali e con un buon apprezzamento sul mercato immobiliare. L’Agenzia, nel considerare l’ubicazione urbanistica del terreno, evidenziava che l’area risultava inclusa nel Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 287 del 14/9/1998 in zona destinata a “sistema infrastrutturale VA verde attrezzato”, ma che, in seguito alla 3 variante al P.R.G. approvata con Provvedimento Dirigenziale Atto 1046/14785 del 19/2/2002, detta area è stata inserita nel Progetto di Ambiti Omogenei – Ambito 3 – Via XXX, per il quale ogni iniziativa edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di un unico progetto di Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) con il quale dovrebbero essere localizzati nuovi insediamenti abitativi in parte riservati all’edilizia residenziale pubblica. L’Agenzia riteneva che il più probabile valore di mercato dell’immobile si potesse determinare sulla base del valore di trasformazione dell’area, partendo dal prezzo del fabbricato realizzabile sul terreno, detraendo poi l’importo delle spese per l’intervento edilizio (€ 300.000). Indicava anche che l’Osservatorio del mercato immobiliare redatto dall’Agenzia stessa riportava al 2^ semestre 2005, nella microzona n. 1 (centro storico e zona urbana all’intorno), importi unitari di € 2.600 – 3.800/mq per abitazione di tipo civile; di € 2.000- 3.000/mq per locali ad uso box. Le argomentazioni tecniche frapposte dalla difesa alla predetta valutazione si basano fondamentalmente sull’affermazione che l’area sarebbe destinata a “Verde pubblico – verde attrezzato a destinazione pubblica” e sulla considerazione che ogni iniziativa edilizia nella zona in cui è situato il terreno sarebbe subordinata alla preventiva approvazione di un progetto di Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.), approvazione non intervenuta né al momento della stima effettuata dal XXX (marzo 2003) né al successivo momento dell’autorizzazione giuntale alla vendita del terreno per il prezzo indicato dal XXX (26/5/2003). Orbene, in punto di destinazione dell’area a verde pubblico, l’Agenzia del Territorio, già nella predetta relazione aveva chiarito che la vocazione edificatoria dell’area è scaturita dalla variante al P.R.G. approvata con Provvedimento Dirigenziale Atto 1046/14785 del 19/2/2002 e che l’edificabilità dell’area resta subordinata alla preventiva approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo. Dette considerazioni sono poi state confermate nella nota diretta alla Procura Regionale prot. n. 8526 in data 28/6/2007). La Procura, comunque, dopo la risposta all’invito a dedurre da parte del XXX ha interpellato l’Agenzia del Territorio perché esprimesse la propria valutazione alla luce delle considerazioni tecniche frapposte dall’interessato, considerazioni, queste, che sono state poi interamente trasfuse nella perizia asseverata depositata nel presente giudizio. L’Agenzia a questo punto - relazione del 17/10/2007 e relazione del 23/11/2007 - ha ribadito che la stima è stata effettuata sulla base della documentazione fornita dall’amministrazione comunale: certificato di destinazione urbanistica, con il quale si attesta che l’area in argomento, è inserita nell’Ambito Omogeneo 3 – XXX – come da delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2000; elaborati progettuali inerenti l’intervento edilizio da realizzarsi sul terreno, come da Piano Particolareggiato presentato nell’anno 2004, comprensivi di uno schema contenente la collocazione e la cubatura dei fabbricati da realizzarsi sui singoli lotti. L’Agenzia, al riguardo, ha affermato che “Alla data di redazione della stima da parte del tecnico comunale (marzo 2003) il terreno possedeva già la capacità edificatoria derivante dall’inserimento nell’ambito di uno Strumento Urbanistico Attuativo”, chiarendo che “il carattere edificatorio del suolo può risultare sia direttamente (allorché il suolo medesimo è compreso in uno strumento che ne preveda la destinazione ad opera edilizia) sia indirettamente, attraverso l’esame di un complesso di elementi di fatto quali la presenza di infrastrutture, la facile accessibilità viaria, l’adiacenza a terreni edificati o destinati ad insediamenti o industriali e in genere ogni circostanza che ne attesti un’attitudine all’edificazione, anche se non in preciso accordo con la destinazione data dallo strumento urbanistico”. 4 Ha ritenuto anche che, in assenza di progetti di dettaglio per ogni singolo lotto, la capacità edificatoria si può ricavare dall’applicazione dell’indice territoriale dell’intero comprensorio per cui il ricercato valore venale può identificarsi con il valore comprensoriale, individuato in relazione a tutte le aree ricadenti nell’ambito in cui è ubicato il bene oggetto di stima. E sulle specifiche caratteristiche del terreno in questione ha sottolineato che la potenzialità edificatoria dell’area scaturisce dall’essere “ubicata in posizione centrale e di comodo accesso, presentando inoltre una conformazione regolare ed una giacitura piana..” L’Agenzia, inoltre, valutando il tempo trascorso dalla data di stipula dell’atto di compravendita (2003) alla data in cui l’Agenzia stessa ha proceduto alla stima dell’area (2006) e quantificando anche l’aleatorietà derivante dalla carenza di Piano Particolareggiato, ha ritenuto possibile un abbattimento di 1/3 del valore di mercato di € 300.000. Con l’applicazione di detto correttivo, l’Agenzia ha ritenuto che il corrispondente valore fosse compatibile con il “notevole interesse commerciale per la realizzazione di un parcheggio privato scoperto e/o un’autorimessa interrata ad uno o più piani con sistemazione della superficie ad area attrezzata per la collettività”. La Procura nella quantificazione del danno ha operato detto abbattimento, attribuendo al terreno un valore di € 200.000. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, la valutazione finale alla quale è pervenuta l’Agenzia del Territorio, chiamata, prima dal Comune e poi dalla Procura Regionale, ad esprimersi sul valore dell’immobile di cui è causa, è convincente perché fondata sull’esame degli strumenti urbanistici di riferimento, sull’analisi dei dati urbanistici del terreno, e sull’apprezzamento di elementi oggettivi rilevanti nella determinazione del valore di mercato del bene. Le argomentazione dell’Agenzia del Territorio circa il possibile apprezzamento della attitudine edificatoria anche in assenza di uno S.U.A., appaiono compatibili anche con la norma di cui all’art. 36, c. 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,conv. in l. 4/8/2006 n. 248, che considera fabbricabile un’area sulla base del solo strumento urbanistico generale indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso. D’altra parte, a fronte della valutazione dell’Agenzia, preceduta da “opportuni sopralluoghi ed accertamenti” (come affermato nella stessa relazione), proveniente da un’Amministrazione dello Stato dotata di specifiche professionalità per la stima e lo studio del territorio, vi sono le deduzioni del convenuto che afferma la congruità di un prezzo che non solo prescinde dalla vocazione edificatoria dell’area, ma appare, comunque, manifestamente inadeguato alle caratteristiche e all’ubicazione del terreno in questione. Accertata la sussistenza dell’elemento del danno va ora esaminato l’elemento soggettivo In proposito è utile ripercorrere l’iter che ha portato al parere di congruità alla base della vendita in questione. A seguito della richiesta di acquisto del terreno avanzata dal privato, signor XXX, in data 12/2/2003, il Geom XXX XXX con parere in data 26/2/2003, evidenziava l’attitudine edificatoria dell’area, ritenendo che “detto terreno è inserito nella Variante al PRG approvata con provvedimento Dirigenziale n. XXX del XXX della Provincia di Genova e ricadente in una Zona di Progetto ambito Organico n. XXX – XXX nella fattispecie potrebbe essere prospettata una iniziativa edilizia di carattere privato subordinata alla approvazione di un S.U.A. …A parere dello scrivente ufficio il bene di proprietà comunale, ancorché alienabile, non può essere oggetto di cessione mediante vendita a trattativa privata, ma occorre procedere ad incanto pubblico secondo le vigenti disposizioni di legge fissando un prezzo base d’asta secondo stima da effettuarsi (vedi 5 vendita ex scuole elementari di Barassi).” Sennonché, a distanza di un mese, e in seguito a più specifica domanda di acquisto da parte del XXX (10/3/2003), che offriva la somma di € 30,99 al mp, il Geom XXX con parere del 25/3/2003, riteneva congrua l’offerta del privato e riteneva possibile la cessione del bene a trattativa privata, motivando tale conclusione in ragione del fatto che, secondo previsione urbanistica, una porzione di immobile di proprietà del richiedente sig. XXX, sarebbe stata interessata in parte dalla creazione di viabilità pubblica di collegamento. Ebbene, è di estrema evidenza il contrasto tra i due pareri: il primo, emesso in base ad una valutazione oggettiva dei dati urbanistici di riferimento, evidenziava la prospettiva di edificabilità dell’area e subordinava l’alienabilità all’esperimento di procedura ad evidenza pubblica; il secondo, obliterando la vocazione edificatoria dell’area, ha inspiegabilmente ritenuto congrua l’offerta del privato, motivandola esplicitamente con riferimento ad un interesse non certo della parte venditrice pubblica, ma del privato acquirente di acquisire il terreno in ragione della possibile espropriazione di quello confinante già di proprietà dell’acquirente stesso. L’irrazionalità di quest’ultimo parere, unita alla conclamata conoscenza da parte del XXX dell’attitudine edificatoria dell’area, fanno emergere, quanto meno, l’estrema leggerezza e negligenza con la quale è stato emesso il parere stesso. Va affermata, pertanto, la responsabilità del convenuto. Occorre rilevare, tuttavia, che la determinazione del Comune di alienare il bene a trattativa privata ed al prezzo fissato dal richiedente è stata assunta nonostante la contraddittorietà dei due pareri resi dal Tecnico comunale. Siffatta circostanza, rilevante ai fini della valutazione dell’apporto causale nella verificazione del danno, induce il Collegio a ritenere che il danno causalmente riconducibile al signor XXX vada determinato nella misura del 50% del totale. Per le considerazioni svolte, il convenuto va condannato al pagamento di € 93.027,75, oltre rivalutazione monetaria dal 19/8/2003. Gli interessi sono dovuti dal deposito della sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando CONDANNA Il signor XXX XXX al pagamento dell’importo di € 93.027,75, oltre rivalutazione monetaria dal 19/8/2003. Gli interessi legali si applicano dalla data di deposito della presente sentenza. Le spese di giudizio quantificate in € 206,61 (duecentosei/61). seguono la soccombenza. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE (Maria Riolo) (Salvatore Greco) Deposito in Segreteria: 07/08/2008 Depositata in Segreteria il 7/8/2008 6