II giorno 26 giugno 2002, in Milano tra Assolombarda, nella persona

II giorno 26 giugno 2002, in Milano
tra
Assolombarda, nella persona del Dr. Fausto Panizzi, che rappresenta ed assiste ALCOA SERVIZI S.p.A.
e ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l. presenti nelle persone dei Sigg.: Massimo Avon, Christian Cabriolu,
Valentina Gaviraghi, Franco Galletti, Jacopo Mazzolin e Roberto Fantechi
e
FIM-FIOM-UILM Nazionali e Territoriali rappresentate dai Sigg.: Angelo Mangino, Augustin Breda,
Antonio Messia e Roberto Straullu
e
le Rappresentanze Sindacali Unitarie delle unità interessate,
premesso che:
In data 30 giugno 1999 presso il Ministero del Lavoro è stato sottoscritto tra Alcoa Italia S.p.A., le OO.SS.
nazionali e territoriali di FIM-FIOM-UILM ed il Coordinamento nazionale delle RSU un accordo, con il
quale, a seguito di un Piano di riorganizzazione aziendale, è stato definito il ricorso alla CIGS per un
biennio, a decorrere dal 12.7.1999, e per un numero massimo complessivo di 433 dipendenti distribuito
tra le sedi di Feltre, Fossalta di Piave, Fossanova, Fusina, Iglesias, Marcon, Novara, Pomezia,
Portovesme e Rho. Inoltre, mediante la medesima intesa, è stata identificata una serie di strumenti per
far fronte ai 292 dipendenti dichiarati in esubero. Nonostante le azioni intraprese e gli investimenti
effettuati (per un importo complessivo di circa 190 miliardi di lire) nel periodo e nelle sedi di riferimento, al
termine del biennio permanevano ancora, all'interno del sistema aziendale, elementi di criticità, derivanti
da una incidenza dei costi particolarmente elevata, dalla necessità di ulteriori interventi di miglioramento
degli impianti e da inderogabili azioni di ottimizzazione del servizio ai clienti. Per tali ragioni, l'Azienda non
aveva ancora raggiunto i livelli di eccellenza richiesti dal mercato.
Stante quanto sopra, in data 10 luglio 2001, presso il Ministero del Lavoro, è stato sottoscritto tra Alcoa
Italia S.p.A., le OO.SS. nazionali e territoriali di FIM-FIOM-UILM ed il Coordinamento nazionale delle RSU
un accordo di proroga di un anno dello stato di riorganizzazione aziendale, a fronte dell'urgente necessità
di un ulteriore intervento riorganizzativo, integrativo del precedente, che, da un Iato, completasse i
processi di ammodernamento degli impianti e dei sistemi gestionali, riducendo l'elevata incidenza dei
costi di produzione, e, dall'altro, costituisse la base di riferimento di due nuovi progetti di livello mondiale,
che investivano, conseguentemente, la stessa realtà italiana. Il primo di tali progetti consisteva in una
operazione di revisione societaria, riguardante tutti i Paesi in cui opera Alcoa, congruente con il generale
principio organizzativo che prevede una forte autonomia delle "Unità di Business" ed un supporto
"centrale" relativo ai servizi comuni di cui le medesime Unità necessitano.
Tale operazione si articolava in varie fasi e prevedeva, relativamente all'Italia ed alla sua fase conclusiva,
la creazione di due società, ormai regolarmente costituite, che hanno assunto le ragioni sociali di ALCOA
SERVIZI S.p.A. e di ALCOA TRASFORMAZIONI S.r.l. (quest'ultima interamente controllata da ALCOA
SERVIZI S.p.A.). In quest'ultima stanno confluendo tutte le attività produttive acquisite in Italia dal Gruppo
Alcoa. Tale operazione ha comportato la necessità di una revisione di tutti i processi organizzativi, con
l'individuazione e l'applicazione di procedure e strumentazioni omogenee a tutte le realtà, confluenti nelle
nuove Società. Sino al completamento delle fusioni societarie, tali procedure e strumentazioni presentano
articolazioni differenti tra le varie aziende (Alcoa Italia, Alcoa Closure, Reynolds Wheels Holding,
Reynolds Wheels ecc.). Pertanto, si rendevano indispensabili interventi sostanziali che fossero in grado,
oltre che di ridefinire l'assetto organizzativo tramite il quale fare operare le nuove Società derivanti
dall'integrazione, di conferire alle nuove realtà le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza operativa.
Ne consegue che il Piano, che ha come presupposto fondamentale la totale integrazione, pur nella loro
differenza di "Unità di Business", delle strutture operative delle Società di provenienza, ha dovuto
presentare taluni elementi trasversali alle stesse "Unità di Business" e, quindi, comuni a tutte le realtà
aziendali interessate.
Un secondo progetto, già avviato nel 2001, prevedeva e prevede, per i prossimi anni, consistenti ed
ulteriori riduzioni (rispetto, peraltro, a valori già di assoluta eccellenza) delle emissioni derivanti dalle
lavorazioni effettuate nei vari stabilimenti. In taluni casi, la riduzione delle emissioni comporta il
sostanziale azzeramento delle medesime. Si tratta di un progetto ambientale di assoluta rilevanza, che
richiede cospicui e specifici investimenti sia in fase di progettazione sia in fase di realizzazione.
II Piano di proroga annuale dello stato di riorganizzazione prevedeva ulteriori investimenti complessivi per
77,963 miliardi di lire nel periodo 1.7.2001/30.6.2002.
Tali interventi erano diretti a migliorare le condizioni ecologiche ambientali e di sicurezza, ad aggiornare
ed adeguare il patrimonio tecnologico ed a porre le basi per un miglioramento complessivo della qualità e
del servizio al cliente. Inoltre, sotto l'aspetto della riduzione dei costi, l'Azienda ha operato, oltre che
mediante una incisiva attenzione operativa su acquisti, trasporti e appalti, tramite le seguenti leve di
intervento:
applicazione di più efficienti sistemi di organizzazioni del lavoro, che consentano di ottenere
significativi recuperi di produttività;
rilevanti investimenti in automazioni;
ulteriore sviluppo di più avanzate tecnologie informatiche e conseguenti specifiche procedure, che
consentano semplificazioni ed accorpamenti di attività;
alienazione di rami di azienda (Centro Vendite di Torino e Stabilimento di Iglesias), non direttamente
correlati alle attività di "core business" ed economicamente non autosufficienti;
centralizzazione a livello europeo di tutte le attività di "recupero credito", con la conseguente
cessazione del relativo ufficio in Italia;
al fine di concentrarsi sulle attività strategiche e di "core business", riorganizzando le sedi amministrative
e commerciali, gli impianti produttivi ed i servizi connessi.
II piano ha comportato una complessiva eccedenza di 196 lavoratori distribuiti tra le varie realtà
organizzative e produttive. Si evidenzia che, rispetto al Piano di riorganizzazione del biennio precedente,
sono state escluse le unità di Fossalta di Piave, Novara e Pomezia, in quanto non facenti più parte della
compagine aziendale (a seguito di cessazione di attività, accompagnata da trasferimento o da
assunzione da parte di terzi del personale, o di alienazione di ramo d'azienda).
Inoltre, Ia precedente sede di Rho (MI), per effetto di intervenuti trasferimenti di uffici, è sostituita dalla
sede di Milano e di Bareggio (MI);
Nonostante le azioni intraprese e gli investimenti effettuati nel periodo e nelle sedi di riferimento,
permangono ancora, all'interno del sistema aziendale, elementi di criticità, derivanti da una incidenza dei
costi particolarmente elevata, dalla necessità di ulteriori interventi di miglioramento degli impianti e da
inderogabili azioni di ottimizzazione del servizio ai clienti;
Le due aziende, in data 6 giugno 2002, hanno formalmente avviato, tramite Assolombarda, due
procedure di riduzione di personale (Alcoa Servizi per 29 dipendenti ed Alcoa Trasformazioni per 6
dipendenti) ai sensi dell'art. 24 della Legge 23.7.1991, n. 223, secondo le motivazioni indicate nelle
lettere di avvio delle stesse procedure;
Le OO.SS. e le RSU hanno più volte invitato le Aziende a recedere da tale procedura al fine di evitare
soluzioni traumatiche mirate alla definizione delle suddette eccedenze di personale;
Le Aziende hanno esaminato le istanze delle rappresentanze sindacali, in considerazione anche delle
conseguenze sul piano sociale che la suddetta soluzione avrebbe comportato ed hanno individuato in
una profonda, riorganizzazione, con una conseguente riduzione dei costi ed una variazione di taluni mix
produttivi, l'elemento essenziale per un riesame della situazione;
considerato che:
A) Le Aziende, pur persistendo notevoli difficoltà gestionali, rivedono, allo stato attuale, la propria
determinazione - pur ribadendo il proprio imprescindibile diritto al completo raggiungimento dell'equilibrio
tra organico e necessità aziendali - per cui le due procedure di cui all'art. 24 della Legge 223/91 sono da
intendersi superate;
B) Allo stato, le due Società, Alcoa Servizi ed Alcoa Trasformazioni, come sopra costituite, fronteggiano,
nel mercato internazionale:
una fortissima contrazione della domanda/produzione di aerei;
una notevole crisi della domanda/produzione di automobili.
Tali situazioni, iniziate nell'ultimo trimestre del 2001, hanno registrato un ulteriore peggioramento
nell'anno in corso, investendo anche i Gruppi operanti nei mercati "indotti", tra i quali anche il Gruppo
Alcoa.
Infatti, la componentistica per aerei e per auto costituisce, sia in Europa che in Italia, una rilevante e
significativa "quota parte" delle produzioni Alcoa. Dette produzioni, dopo le necessarie elaborazioni
effettuate nei diversi stabilimenti Alcoa, sono vendute alle aziende costruttrici/assemblatrici dei prodotti
finali.
'Quanto sopra, per non tramutarsi in uno strutturale e negativo elemento di crisi, richiede un nuovo ed
immediato Piano di Riorganizzazione, integrativo dei precedenti, che consenta, da un lato, il
rafforzamento degli obiettivi perseguiti con i piani sopradescritti e, dall'altro, ne ottimizzi le finalità e le
peculiarità, allo scopo di non vanificarne, anche parzialmente, gli effetti.
Tale necessaria proroga consegue, inoltre, alla particolare complessità delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi aziendali, stante il contestuale ricorso delle condizioni sotto indicate.
Detto nuovo Piano si articola su nuovi investimenti riguardanti le unità produttive di Alcoa Trasformazioni
(dei quali beneficerà anche l'attività di Alcoa Servizi, strettamente correlata e connessa), mirati a
diversificare il mix produttivo che tenderà a coprire nuove quote di mercato con prodotti di nuova
concezione, allo scopo di supplire alle deficienze dell'attuale domanda. Tali interventi dovranno essere
supportati dall'attuazione dei necessari progetti di formazione ed addestramento del personale tecnico ed
addetto alla produzione.
Inoltre, da un punto di vista organizzativo, per far fronte alla situazione, da parte del management
europeo è stata fatta e resa operativa, nei riguardi di Alcoa Trasformazioni, la scelta strategica di
centralizzare, in ambito continentale, presso l'unità di Losanna (Svizzera), tutte le attività di Acquisti delle
materie prime per il cosiddetto "Primario", con la conseguente cessazione del relativo ufficio in Italia
(Milano), accompagnata dall'accentramento di ogni funzione di Amministrazione vendite per il "Primario"
da Milano sull'unità di Roma.
In aggiunta, sempre da un punto di vista organizzativo, da parte del management europeo è stata fatta e
resa operativa, nei riguardi di Alcoa Servizi, la scelta strategica di centralizzare, in ambito continentale:
presso l'unità di Losanna (Svizzera) tutta l'attività amministrativa (fatta eccezione per il cosiddetto
"Payroll") oggi svolta nella sede di Marcon (VE), che riguarda la Gestione Assicurazioni e la
Gestione del Credito, con la conseguente cessazione, in Marcon, delle relative funzioni e posizioni
lavorative
presso l'unità di Kofem (Ungheria), tutte le attività di "I.S.S.C." (Italian Shared Services Center Centro Servizi Amministrativi) con la conseguente cessazione del relativo ufficio in Italia (Marcon).
Il processo di accentramento, che trova realizzazione in questo frangente, nasce dalla esigenza di
razionalizzare una struttura amministrativa composita, conseguente alle numerose acquisizioni societarie
di Alcoa in Europa negli ultimi anni.
Tale processo comporta che la ormai ridotta struttura operativa e funzionale dell'unità di Milano non
giustifica né richiede la presenza e la necessità di alcune posizioni - dai Servizi Generali
all'Amministrazione del personale, ecc. - che troverebbero la loro ragione d'essere in una struttura ben
più ampia ed articolata.
L'ordine di grandezza degli ultronei investimenti, che verranno effettuati nel periodo 1.7.2002/30.6.2003, è
pari a circa 65 miliardi di lire (Euro 33,57 milioni) e saranno realizzati a Portovesme, Fusina, Feltre,
Fossanova.
Per dar corso all'attuazione di detto Piano si rende necessario sospendere, con ricorso al trattamento di
CIGS, circa 200 dipendenti suddivisi, all'interno delle due Società, tra le unità amministrative di Milano e
di Marcon (VE) e le unità produttive di Portovesme (CA), Fusina (VE), Feltre (BL) e Fossanova (LT).
Viene esclusa l'unità produttiva di Iglesias, presente in passato, in quanto non facente più parte della
compagine aziendale (a seguito di alienazione di ramo d'azienda);
C) Da quanto sopra evidenziato, ricorrono contestualmente le seguenti condizioni:
gli investimenti effettuati nel periodo corrispondente al biennio di riorganizzazione (luglio
1999-giugno 2001) ammontano a L. 189,927 miliardi (Euro 98,09 milioni), rispetto ad un importo
programmato, nello stesso periodo, pari a L. 217,640 miliardi (Euro 112,40 milioni); inoltre, è stata
-
-
realizzata una quota di investimenti molto elevata nel corso del periodo della prima proroga dello
stato di riorganizzazione (luglio 2001-giugno 2002) rispetto ad un programma di L. 77,963 miliardi
(Euro 40,26 milioni), programma, comunque, tuttora in corso di attuazione
i nuovi progetti sopra descritti comportano, necessariamente, modificazioni tecniche del processo
organizzativo e produttivo, aggiuntive rispetto a quelle previste dai pregressi programmi di
riorganizzazione
la dimensione occupazionale di ciascuna unità produttiva interessata alla Riorganizzazione non era
inferiore a 50 addetti all'inizio dello stesso Processo di Riorganizzazione
il concorso alla realizzazione del Piano di più unità produttive sul territorio nazionale, i cui processi
produttivi risultano interconnessi (dal "Primario" - unità di Portovesme e di Fusina - ai "Laminati" unità di Fusina - agli "Estrusi" unità di Feltre e di Fossanova);
D) nei prossimi giorni verrà formalmente avviata, tramite Assolombarda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
del DPR 218/2000, una procedura per ricorso alla C.I.G.S. a fronte di proroga di un anno dello "stato di
riorganizzazione" ancora in essere.
Tale proroga consegue alla particolare complessità delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
aziendali, stante il contestuale ricorso delle condizioni indicate al precedente punto C). La proroga
prevede, per un periodo di 12 mesi decorrente dal 12.7.2002, la sospensione, tramite C.I.G.S., di un
numero massimo di 200 lavoratori suddiviso fra le due società e le varie unità produttive interessate
secondo quanto evidenziato nell'allegato 1. La presente intesa costituirà l'accordo che verrà sottoscritto
tra le Parti in sede di Ministero del Lavoro;
E) nel corso degli incontri l'Azienda ha illustrato approfonditamente le cause di tale situazione, nonché
ogni altro aspetto e problematica, fornendo le relative motivazioni secondo quanto previsto dalla legge;
tutto ciò premesso e considerato con le premesse e le considerazioni costituenti parte integrante della
presente intesa,
1) le Parti individuano, allo scopo di raggiungere gli obiettivi del Piano, i seguenti strumenti:
a) mobilità, di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, per il personale che maturi,
entro il termine del periodo di mobilità, i requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di
anzianità e/o vecchiaia ovvero che sia individuabile con l'esclusivo criterio tecnico-organizzativo e
produttivo,
b) riqualificazione professionale per il personale in CIGS, anche attraverso formazione specifica, anche
finanziata dagli Enti pubblici preposti, finalizzata alla riconversione funzionale per favorire la
ricollocazione lavorativa. Nei soli corsi con costo a totale carico dell'Azienda verrà riconosciuto al
personale partecipante un "ticket restaurant" di Euro 7,75 per ogni giornata intera di formazione,
c) dimissioni incentivate del personale, con eventuale utilizzo volontario dell'outplacement o della
ricollocazione all'esterno delle Aziende (con costi a carico delle medesime); l'utilizzo di tale strumento
sarà oggetto di verifica con la locale RSU;
d) novazione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, comma 11,
della Legge 223/1991, previa conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.,
e) rimpiazzo del turn-over nei soli casi in cui sia necessario assicurare il mix professionale per
raggiungere gli obiettivi aziendali,
f) pensionamenti per anzianità e/o vecchiaia,
g) trasferimenti volontari, fatti salvi i trasferimenti individuali o collettivi secondo quanto previsto da
legge o da CCNL;
h) "triangolazioni" tra diversi reparti/funzioni.
2) le Parti si impegnano ad attivarsi in tutte le sedi per una sollecita approvazione da parte delle Autorità
competenti del piano di riorganizzazione, di cui alla presente intesa, esprimendo, congiuntamente e fin
d'ora, parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di C.I.G.S;
3) le Parti, dopo aver congiuntamente esaminato i criteri di individuazione del numero massimo di
lavoratori che saranno sospesi in C.I.G.S. ed aver riconosciuto che gli stessi sono improntati ad esigenze
tecniche, organizzative e produttive, si danno reciprocamente atto che, valutate le motivazioni addotte
dall'Azienda in merito, non si procederà, di norma, ad effettuare rotazione di personale in CIGS. Tuttavia,
secondo modalità operative da definire a livello aziendale, compatibilmente con esigenze tecniche
organizzative connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza e valutate le caratteristiche e le
capacità dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni, si potrà procedere, con cadenze anche
non omogenee, ad effettuare parziali rotazioni;
4) l'Azienda anticiperà al personale sospeso in C.I.G.S., per conto dell'Ente previdenziale e secondo le
misure previste, quanto di competenza dell'Ente stesso per tale istituto;
5) le Aziende porranno in mobilità, nel periodo compreso tra l'1.7.2002 ed il 30.6.2003, ulteriori
dipendenti, rispetto agli accordi precedenti, che matureranno, entro la durata del periodo di mobilità, i
requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità e/o vecchiaia ovvero individuabili con
l'applicazione dell'esclusivo criterio tecnico, organizzativo e produttivo. La collocazione in mobilità avverrà
attraverso l'apertura di specifiche procedure, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato
disposto degli artt. 4 e 24, L. 223/1991. Le Parti concordano che, nell'ambito dell'apposito accordo che
verrà raggiunto sulla mobilità, i suddetti criteri di scelta, non cumulabili tra loro, relativamente alla
individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, sono sostitutivi di quelli previsti dal comma I dell'art.
5, L. 223/91.
Nella determinazione delle decorrenze sopra indicate per la risoluzione dei rapporti di lavoro, le Parti
intendono esercitare la facoltà di proroga e di deroga dei termini, prevista dal comma IV, dell'art. 8 della
L. 236/1993.
6) le Parti si incontreranno a livello locale, di norma trimestralmente oppure a richiesta di una delle stesse
Parti, per verificare l'andamento della C.I.G.S. e degli strumenti concordati.
Le Parti si danno atto, con la stesura del presente verbale, di aver dato corso a quanto previsto dall'art. 5,
co. IV, L. 164/1975 e dall'art. 1, co. III, L. 451/1994.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. ASSOLOMBARDA
p. FIM-FIOM-UILM
p. ALCOA
p. RSU
Tabella (allegato 1)
Personale in C.I.G.S.:
Alcoa Trasformazioni
n. 29
presso la sede di Feltre,
n. 30
presso la sede di Fossanova,
n. 51
presso la sede di Fusina,
n. 55
presso la sede di Portovesme
n. 6
presso la sede di Milano.
------------n. 171
totale
Alcoa Servizi
n. 14
presso la sede di Milano
n. 15
presso la sede di Marcon
------------n. 29
totale
n. 200
totale complessivo.
Il giorno 26 giugno 2002
Tra la Direzione ALCOA
e le OO.SS. FIM-FIOM-UILM nazionali e territoriali
e le R.S.U.
Con riferimento al verbale sottoscritto con Assolombarda il 26 giugno 2002, si conviene quanto segue.
1)
2)
3)
4)
5)
Prima di procedere alla collocazione in CIGS di personale non attualmente sospeso o in riduzione
d'orario, la Direzione aziendale, la RSU e le OO.SS. territoriali si incontreranno in sede locale.
L'utilizzo della CIGS sarà finalizzato da un lato all'accompagnamento alla pensione attraverso la
messa in mobilità, dall'altro alla riqualificazione professionale, anche attraverso formazione specifica,
anche finanziata dagli Enti pubblici preposti, finalizzata alla riconversione funzionale per favorire la
ricollocazione lavorativa anche all'esterno delle due società.
La collocazione in mobilità fino al 30.6.2003, di cui al predetto verbale, per effetto del combinato
disposto degli artt. 4 e 24, L. 223/91, avverrà nei confronti di quei lavoratori aventi profili professionali
indicati esuberanti, che dichiarino di non opporsi alla collocazione in mobilità. La manifestazione di
volontà dovrà essere dichiarata per iscritto dai dipendenti interessati entro il 31.8.2002 alle Direzioni
delle singole unità produttive. Qualora a tale data le adesioni volontarie non fossero coerenti con il
numero ed il mix qualitativo previsto, le Parti si incontreranno per individuare, anche per mezzo di
novazioni, triangolazioni e trasferimenti volontari, soluzioni e modalità idonee a risolvere il problema
degli esuberi, di cui alle procedure di riduzione di personale prima indicate, compatibilmente con le
esigenze tecniche, organizzative e produttive e tenuto conto della fungibilità delle mansioni e fatta
salva l'equivalenza professionale.
Ai soli lavoratori collocati in mobilità l'Azienda riconoscerà, contestualmente alla sottoscrizione del
verbale di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., a titolo di incentivazione
all'esodo, come complemento del T.F.R., un importo al lordo delle ritenute di legge corrispondente al
75% della differenza tra la retribuzione annua netta (in vigore alla data di collocazione in CIGS o in
mobilità), composta dalle voci indicate nella testata di cedolino più l'EDR, gli ex istituti e le
maggiorazioni per lavoro a turno, (se del caso ragguagliata alla proporzione del part time) e l'importo
annuo netto erogato dall'INPS a titolo di "trattamento di C.I.G.S." e di "indennità alla mobilità". Tale
incentivo, ragguagliato a dodicesimi sarà erogato, in una unica soluzione, per ciascuno dei mesi di
permanenza in CIGS e/o in mobilità sino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità
e/o di vecchiaia.
Le modalità attuative del piano di riorganizzazione illustrato relativamente alla o.d.l. formeranno
oggetto di appositi incontri in sede locale, a partire dalle prossime settimane, allo scopo di definirne
più dettagliatamente i contorni ed i contenuti, anche in funzione dei tempi di realizzazione degli
investimenti previsti, direttamente incidenti sul processo organizzativo.
Nel presupposto che, nel corso del processo di riorganizzazione e, comunque, al termine dello
stesso, il piano di ridimensionamento degli organici abbia trovato compiuta applicazione nelle
quantità e nel mix qualitativo, intendendo per tale il completo utilizzo degli strumenti indicati al punto
1) del verbale predetto, l'Azienda procederà al rimpiazzo selettivo del turn-over con funzioni
professionali adeguate, tenendo conto dell'applicazione della legge sul collocamento obbligatorio dei
disabili. Resta inteso che si procederà a verifica in sede locale, qualora l'Azienda ritenga di non
procedere temporaneamente al rimpiazzo in base a previsioni di volumi di mercato che non
consentano il rimpiazzo stesso, sulla base di quanto previsto con accordo 29.1.2001, firmato presso
il Ministero del Lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto:
p. ALCOA
p. FIM-FIOM-UILM e RSU
Spettabili
FIM-FIOM-UILM
Nazionali
Milano, 26 giugno 2002
Qualora intervengano disposizioni normative che comportino l'allungamento degli anni necessari per
conseguire la pensione di anzianità dei lavoratori posti in mobilità, le Parti si incontreranno per trovare
una idonea soluzione di tipo economico al problema.
Distinti saluti.
ALCOA Servizi S.p.A.
ALCOA Trasformazioni S.r.l.
Verbale di accordo
Il giorno 26 giugno 2002
tra la Direzione ALCOA SERVIZI ed ALCOA TRASFORMAZIONI
e le OO.SS. FIM-FIOM-UILM nazionali e territoriali
e le R.S.U.
in relazione all'Accordo sottoscritto con Assolombarda in data 26 giugno 2002 ed a quanto convenuto
nel distinto e contestuale verbale tra le parti, si conviene quanto segue:
I. limitatamente al personale che è stato posto in CIGS, come strumento per l'accompagnamento alla
pensione, o comunque mirato all'uscita volontaria dall'Azienda attraverso la messa in mobilità, la
Società, a richiesta dei dipendenti che abbiano rilasciato la dichiarazione di cui al punto 2
dell'accordo di cui sopra, si impegna a corrispondere quanto segue:
1) anticipazione del TFR maturato alla data della richiesta (con possibilità di una seconda richiesta
di anticipazione del TFR maturato in CIGS) e pagamento delle giornate di ferie e di PAR
maturate;
2) a) concessione di un prestito, con interessi secondo il tasso legale, da corrispondersi mediante
accredito in conto corrente, in rate uguali mensili, per ogni mese di permanenza in CIGS, per
l'ammontare pari al 50% della differenza tra la retribuzione mensile netta (in vigore alla data di
collocazione in CIGS) composto dalle voci indicate nella testata di cedolino, più l' EDR, gli ex
istituti e le maggiorazioni per lavoro a turno (se del caso ragguagliata alla proporzione del
part-time) e l'importo mensile netto erogato dall'INPS a titolo di trattamento di CIGS.
b) Quanto al punto 2a) è condizionato al previo impegno scritto di ciascuno dei dipendenti di cui
sopra che detto prestito verrà restituito (la Società effettuerà la relativa compensazione) al
momento della corresponsione dell'incentivo all'esodo di cui al punto 3 del richiamato accordo.
c) Per l'ipotesi in cui al termine del periodo di CIGS (che risulta necessaria nei singoli casi, per il
percorso di mobilità e successivo pensionamento, o comunque all'uscita, a seconda dei dati da
ciascuno comunicati all'azienda) non si proceda alla messa in mobilità e alla relativa
corresponsione dell'incentivo all'esodo, il dipendente, nella richiesta di cui sopra, dovrà sin d'ora
autorizzare la Società a trattenere sulle retribuzioni mensili ed eventualmente sul TFR le rate di
prestito mensile corrisposte, e relativi interessi, fino ad esaurimento totale del prestito e degli
interessi.
d) II conteggio degli interessi legali sarà effettuato al momento in cui dovrà avvenire la
restituzione secondo l'ipotesi sub 2a) oppure secondo l'ipotesi sub 2c).
II.
L'utilizzo della collocazione in CIGS, ai fini di riqualificazione professionale per favorire la
ricollocazione lavorativa e non come percorso per la mobilità comporterà, per ogni mese di
permanenza in CIGS, senza corsi di qualificazione, il pagamento, nel mese successivo, di un importo
lordo di Euro 162,68 o della relativa quota proporzionale (come sotto determinata) ai giorni considerando quelli compresi tra il lunedì ed il venerdì di ogni settimana - di mancata chiamata a
formazione. Pertanto, nel mese in cui la formazione si alterni a periodi di mancata formazione verrà
erogato prioritariamente l'importo corrispondente al numero di tickets (previsti dall'accordo 21 luglio
2002) maturati per i giorni di formazione effettuata ed a complemento quello della mancata
formazione, applicando la quota giornaliera (1/22 dell'importo lordo mensile di Euro 162,68 sopra
indicato) per le giornate feriali, dal lunedì al venerdì, di mancata formazione nel mese. Le Parti
concordano che tali importi, sia nei loro ammontare mensile sia nelle relative quote giornaliere (come
pure il ticket riconosciuto per la formazione dal citato accordo 21.6.2002), non hanno alcuna
incidenza e riflesso, diretti e/o indiretti, su qualsiasi istituto e/o elemento retributivo derivanti da leggi,
dal CCNL, da accordi aziendali. Inoltre, le Parti convengono che detti importi (Euro 162,68, in quota
mensile o nelle relative quote giornaliere, ed il ticket), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma Il,
della legge 297/1982, non sono utili per il calcolo ed il computo del TFR.
III. Quanto sopra (p. I e II) costituisce integrazione ed alternativa a quanto stabilito in merito negli
Accordi ed ha decorrenza dal mese di collocazione in CIGS individualmente considerato.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. ALCOA
p. FIM-FIOM-UILM e RSU