INFORMAZIONI GENERALI La legge definisce "sordomuto ... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio" (Legge n°381 del 26/05/70 art.1 comma secondo) La domanda di riconoscimento della sordità può essere inoltrata alla propria USL di appartenenza quando il bambino compie 1 anno ed un giorno. Alla domanda vanno allegati: un certificato medico che attesti in quale epoca è insorta la sordità e precisi se l'apprendimento del linguaggio è avvenuto in modo naturale; un esame audiometrico che documenti la perdita uditiva. Cosa si intende per età evolutiva? Il Decreto del Ministero della sanità 05/02/92 precisa che l'età evolutiva si conclude al compimento del dodicesimo anno di età. Il decreto precisa che per ottenere il riconoscimento di sordità la perdita uditiva deve essere pari o maggiore di 60dB se minori di 12 anni e pari o maggiori di 75 dB se maggiori di 12 anni come media nelle frequenze 500- 1000-2000 nell'orecchio migliore. La Commissione Sanitaria deve limitarsi a giudicare in base a tre elementi. Insorgenza della sordità entro i 12 anni di età; Acquisizione naturale del linguaggio padato; La sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per quanto possa risultare "buono" il linguaggio del bambino sordo dipende dall'uso precoce delle protesi acustiche, e dalla corretta riabilitazione logopedica. Queste due modalità di acquisizione sono state indotte, questo significa che il linguaggio non è stato acquisito in modo “naturale” In passato un bambino che nasceva sordo profondo o che lo diventava in tenera età, non potendo percepire il linguaggio parlato diventava muto. Oggi non è più vero in quanto con una protesizzazione precoce, e con la riabilitazione, il bambino riesce a parlare in modo soddisfacente. Si tratta però di acquisizione stimolata nonostante questo concetto sia stato espresso chiaramente nella legge, molte Commissioni non ne tengono conto. Il cittadino può farsi accompagnare davanti alla Commissione da un medico di sua fiducia, però il suo parere non ha alcun peso sulla decisione finale ( Legge 15/09/90 art. 1 comma 4). Quando esiste una perdita uditiva in un minore prima di fare domanda alla ASL bisogna avere le idee chiare e decidere se fare domanda per il riconoscimento di: sordità invalidità civile. (Sulla domanda bisogna mettere una crocetta a seconda della scelta perchè le Commissioni della visita sono diverse; quindi diversi i riconoscimenti e le forme di assistenza) SORDITA’ Per di chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile contattare il referente (Sede di Genova): Luisella Rola -- E Mail: [email protected] Chi è la persona sorda ? L. 381 del 26-05-1970 art. 1 comma 2 "…….il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (DM.Sanità 05/02/92 e DM.Sanità 14/6/94) che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, (deve essere inteso nel senso che l'ipoacusia renda o abbia reso difficoltoso il normale apprendimento del linguaggio parlato) purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio" ha diritto………. Chi ne ha diritto : Hanno quindi diritto al riconoscimento di sordità: Pari o superiore a 60 dB tra le frequenze 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore qualora il richiedente non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età , e dal compimento del primo anno di vita . Pari o superiore ai 75 dB di media tra le frequenze di 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore , qualora il richiedente abbia compiuto il dodicesimo anno di età. I soggetti maggiorenni (non c'è un limite massimo di età) con perdita uditiva media nell'orecchio migliore tra le frequenze 500-1000-2000 , uguale o maggiore a 75 dB purchè la sordità sia insorta durante l'età evolutiva, che si intende conclusa allo scadere del 12° anno di età (DM.Sanità 5/2/92 e DM.Sanità 14/6/94) A tal fine fanno fede documenti clinici rilasciati da pubbliche strutture e, in mancanza di dati cronologici certi , la valutazione dei caratteri qualitativi e quantitativi del linguaggio parlato e dei poteri comunicativi nel loro insieme da cui si possa desumere un'origine audiogena delle alterazioni fonolinguistiche presenti. L'esame o gli esami audiometrici da valutare ai fini della concessione dell'indennità devono essere effettuati dopo il compimento del primo anno d'età. Le ipoacusie di tipo trasmissivo o comunque che si accompagnano a timpanogrammi dimostranti patologie tubo-timpaniche devono essere valutate secondo i criteri per l'invalidità civile. I beneficiari dell'indennità di comunicazione , concessa prima del compimento dei 12 anni d'età a causa di perdita uditiva inferiore ai 75 dB di media tra le frequenze 500-1000-2000 nell'orecchio migliore, decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età. Procedura per ottenere il riconoscimento di sordità: Il genitore o il legale rappresentante dal compimento del primo anno di vita, l'audioleso stesso dal compimento della maggiore età deve presentare domanda all'apposita Commissione Medica (L.295/90 e DM.Tesoro n.387/91), all'interno della quale deve essere presente il medico audiologo o ottorino, compilado un apposito modulo , disponibile presso la propria ASL, Associazioni di categoria o patronati, consegnandolo alla propria ASL di residenza. Sul modulo deve essere barrata la casella "sordomutismo", attenzione a non barrare "invalidità civile" Devono essere allegati : · Autocertificazione di nascita, cittadinanza italiana, residenza, stato di famiglia. · Fotocopie di carta d'identità e codice fiscale. · Esame audiometrico effettuato al momento della diagnosi che permette di determinare la data di insorgenza della sordità, prima del compimento del 12° anno di età. · Esame audiometrico recente effettuato presso una struttura pubblica o struttura accreditata, allegare eventuali altre certificazioni, impendenzometria, potenziali evocati (ABR) ecc. · Certificato medico dello specialista che attesti in modo dettagliato che la sordità è insorta prima del 12° anno di vita e che il livello della perdita uditiva è uguale o maggiore di 75 o 60 dB nell'orecchio migliore, che la sordità non è di tipo trasmissivo e non è di natura esclusivamente psichica; che l'apprendimento del linguaggio è avvenuto in modo innaturale e che quindi , ai termini della legge 381/70 art.1 comma 2 il paziente risulta sordomuto. Tutti i benefici al momento del riconoscimento di sordità decorrono dal mese successivo alla data della domanda. E' importante avere e conservare una copia della domanda e dei certificati ad essa allegati. Quando si presenta la domanda per il riconoscimento di sordità di un minore è consigliabile barrare anche la richiesta di certificazione di handicap in stato di gravità L.104/92 . In base ai documenti e alle certificazioni così presentati la Commissione Medica convoca per la visita ed esamina la domanda e documentazione. Non dovrà tenere conto del recupero uditivo ottenuto grazie alla protesizzazione né alla qualità del linguaggio acquisito grazie alla riabilitazione (Circolare Ministero del Tesoro n° 32 del 21/07/97). La L.295/90 concede la possibilità di farsi accompagnare ed assistere da un medico di fiducia durante la visita collegiale, è consigliabile usufruire di questa possibilità quando ci sono dei dubbi clinici o anamnestici e quando si presenta la domanda in età adulta. Ovviamente lo specialista dovrà essere retribuito da chi ne richiede l'intervento. Il D.P.R. 694/94 ha stabilito che la Commissione Medica deve fissare l'appuntamento alla visita entro 3 mesi dalla data della domanda, e che il procedimento all'accertamento di sordità deve concludersi entro 9 mesi dalla visita ( art.1, punto 3). L'esito dell'accertamento viene comunicato dalla ASL all'interessato tramite lettera raccomandata dopo circa 3 o 4 mesi dalla visita. Nel caso la decisione della Commissione di Prima istanza non sia condivisa dall'interessato (art. 1 comma 8 della L. 295/90 e art.6 del D.M. 5/8/91 n.387) potrà essere inoltrato ricorso in carta semplice al Ministero del Tesoro entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. (in questo caso è consigliabile farsi assistere da un patronato che ha a disposizione medici legali, e legali.) Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 112 31/3/98 " il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali " in attuazione del capo !° della Legge 59/97, è stato trasferito dallo stato alle Regioni il compito di accertare e concedere le indennità di invalidità. In ogni regione possono quindi essere diversi gli uffici competenti dell'ASL. Accertamento o visita di verifica nel portatore di impianto cocleare Il godimento dei diritti acquisiti o il riconoscimento della condizione di sordità non può essere modificato nel paziente che utilizza l'impianto coclearie. Il D.M. 05/02/92, che prende in esame le procedure per l'accertamento della sordità, afferma chiaramente che la valutazione del grado di ipoacusia e il calcolo del punteggio vanno sempre effettuati a orecchio nudo, cioè senza protesi e quindi senza impianto coclearie. Nessuna Circolare Ministeriale o regionale ha mai affermato che il sordo portatore di impianto cocleare è da considerarsi guarito dalla sordità. Contro il giudizio della Commissione Medica che ha ritenuto di sospendere o non concedere i benefici richiesti, si ha diritto quindi a fare ricorso. RIEPILOGO INDENNITA' DI COMUNICAZIONE L.508/1988 ART.4 Fascia di età Tutte le età Requisito Medico Legale sordità congenita, o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento della lingua parlata, l'ipoacusia deve essere : pari o superiore a 60 dB di media nelle frequenze 500,1000,2000 hz. nell'orecchio migliore, quando il richiedente non abbia ancora compiuto il 12° anno di età ; pari o superiore a 75 dB nelle frequenze 500,1000,2000 hz quando il richiedente abbia compiuto il 12° anno di età, purchè sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del 12° anno di età. Limiti per attività lavorativa NO Limti di reddito NO Incompatibilità Con l'indennità di frequenza per minori Decorrenza Dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda N° Mensilità 12 Adeguatamento automatico SI Importo per l'anno 2007 € 229,64 PENSIONE L. 381/1970 Fascia di età Dopo il 18° anno Requisito Medico Legale ipoacusia pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze di 5001000-2000 Hz, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. NO Limiti per attività lavorativa Non possedere reddito lordo annuo superiore a Euro 14.256,92 Per l'anno 2007 Limti di reddito SI Incompatibilità NO Decorrenza Dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda N° Mensilità 13 Adeguatamento automatico SI IMPORTO PER L'ANNO 2007 Euro 242,84 RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE E MINORE IPOACUSICO Per di chiarimenti o informazioni aggiuntive è possibile contattare il referente (Sede di Genova): Luisella Rola -- E Mail: [email protected] Agli effetti della legge 118/71 art.2 comma 2 " si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite od acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico , insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, o se minori di 18 anni , che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione delle indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordi………" (come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 23/11/1988 n° 509). Legge 11/10/90 n° 289 art. 1 (beneficiari) Ai mutilati invalidi civili minori di anni 18 , cui siano state riconosciute dalle Commissioni Mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000-2000 Hz , è concessa per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione , una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'art.13 della L. 30/03/71 n° 118 e successive modificazioni… Art. 2 La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni anche di tipo semiresidenziali , pubblici o privati purchè operanti in regime convenzionale , specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Art. 3 L'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private , di ogni genere e grado a partire dalla scuola materna , nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. (G.U. 1° serie del 27/11/2002 n° 47) Sentenza 20-22 novembre 2002 n.467 Scatta a favore del bambino disabile che frequenta l'asilo nido il diritto alla relativa indennità mensile di frequenza. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n.467 22/11/2002. Con questa sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3, della Legge 11/10/90 n. 289, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori non autosufficienti e ipoacusici che frequentano l'asilo nido. Gli asili nido, sono per legge, strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie, i genitori……….. INVALIDITA' CIVILE Chi è la persona invalida civile ? E' la persona portatrice di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali , che non dipendono da causa di guerra, lavoro o servizio. Può essere richiesta anche da chi pur avendo i requisiti per ottenere il riconoscimento di sordità , rifiuti di essere riconosciuto "sordomuto". Tuttavia i benefici concessi dal riconoscimento di invalidità civile sono meno favorevoli di quelli previsti dal riconoscimento di sordità. Diversi sono il significato e le modalità di valutazione dell'invalidità civile, a seconda dell'età della persona. Minori di 18 anni : vengono valutate le " persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età", "minore ipoacusico " se la perdita uditiva supera i 60 dB nelle frequenze 500-1000-2000 Hz nell'orecchio migliore.(valutazione non in percentuale). Persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni : viene valutata la riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% (valutazione in percentuale). Persone di età superiore al 65 anni : la valutazione in percentuale (sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età). Procedure per ottenere il riconoscimento di invalidità civile: Il genitore o il legale rappresentante per il minore, il maggiorenne o il legale rappresentante per il maggiorenne deve presentare domanda all'apposita Commissione Medica (L. 295/90 e D.M. n.387/91), compilando un apposito modulo disponibile presso la propria ASL, associazioni di categoria, patronati, consegnandolo alla propria ASL di residenza. Sul modulo deve essere barrata la casella "invalidità civile". Devono essere allegati : Autocertificazione di nascita, cittadinanza italiana, residenza, stato di famiglia. Certificato medico del medico di famiglia che esprima con chiarezza e precisione la diagnosi della malattia invalidante e deve contenere la dicitura "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età". Per i minori ipoacusici la dicitura " minore che presenta una perdita uditiva superiore a 60 dB nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000-2000 Hz. In caso di aggravamento bisogna allegare, una dichiarazione che non sono in atto ricorsi. Fotocopia di carta di identità, codice fiscale. Tutti i benefici al momento del riconoscimento di invalidità decorrono dal mese successivo alla data della domanda. E' importante avere e conservare una copia della domanda e dei certificati ad essa allegati. Quando si presenta la domanda per il riconoscimento di invalidità civile di un minore è consigliabile barrare anche la richiesta di certificazione di handicap in stato di gravità L. 104/92. La procedura e i tempi di visita e riconoscimento sono uguali a quelli della sordità. RIEPILOGO INVALIDITA' CIVILE L. 118/71, L.509/88 Grado di invalidità fino a 18 anni da 18 a 65 anni Difficoltà persistenti a svolgere i Compiti e le funzioni proprie della età,oppure minore che presenta una perdita uditiva nell'orecchio migliore nelle frequenze 500-1000 2000 Hz indennità di frequenza assegno mensile di invalidità riduzione permanente lavorativa non inferiore al 74% Requisito medico legale Si Limiti di reddito Si Non possedereun reddito lordo Non possedereun reddito lordo annuo superiore a Euro annuo superiore a Euro 4.174,44 4.174,44 Incompatibilità Con indennità di comunicazione Decorrenza dal mese successivo alla data della domanda dal mese successivo alla data della domanda N° mensilità Limitata alla frequenza di un 13 centro o della scuola IMPORTO PER L'ANNO 2007 Euro 242,84 PENSIONE DI INABILITA' PER INVALIDI CIVILI TOTALI L.118/71 L.18/80 L. 33/80 ART. 14 SEPT.D.L. 509/88 ART.8 Pensione di inabilità per invalidi civili totali Età compresa tra i 18 e i 65 anni invalidità al 100% Non possedere reddito annuo lordo superiore a Euro 14.256,92 13 mensilità IMPORTO MENSILE PER L'ANNO 2007 Euro 242,84 INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER INVALIDI CIVILI TOTALI L.18/80 L.392/84 L.508/88 Non deambulante o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita invalidità al100% NON CI SONO LIMITI DI ETA' NON CI SONO LIMITI DI REDDITO 12 MENSILITA' IMPORTO MENSILE PER L'ANNO 2007 Euro 457,66 Indennità di accompagnamento. Va sottolineato che il diritto all'indennità di accompagnamento sorge quando l'inabile (cioè invalido al 100% sia maggiorenne che minorenne) non sia in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure abbia bisogno di assistenza continua, trovandosi nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.