Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini

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Unipol Banca S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia)
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Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Cod. ABI 3127.8
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- Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini Clienti professionali
(Edizione 02/2015)
1. Premessa
La disciplina comunitaria in materia di mercati finanziari1, Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
(Markets in Financial Instruments Directive, di seguito “Direttiva MiFID”), prevede, tra le misure poste a tutela degli investitori, l’obbligo degli
intermediari di adottare ragionevoli misure organizzative volte ad ottenere, nella gestione degli ordini della propria clientela, il miglior risultato
possibile per il cliente (il così detto “obbligo di best execution”, di seguito “best execution”), sulla base dei criteri e dei fattori predeterminati dalla
normativa tempo per tempo vigente.
2. Obiettivo
Il presente documento si propone di definire la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (di seguito “strategia di best execution”)
adottata da Unipol Banca S.p.A. (di seguito “la Banca”) al fine di ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela professionale (così
come definita dal Regolamento Intermediari2, art. 26), tenendo conto dei seguenti criteri:
− caratteristiche della clientela professionale;
− caratteristiche dell’ordine del cliente;
− caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
− caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
3. Ambito di applicazione
La strategia di best execution contenuta nel presente documento si applica a tutte le operazioni in strumenti finanziari gestite dalla Banca per
conto della propria clientela professionale attraverso la prestazione dei seguenti servizi di investimento (art. 1, comma 5 del TUF):
− negoziazione per conto proprio;
− esecuzione di ordini per conto dei clienti;
− ricezione e trasmissione di ordini.
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4. Fattori e criteri guida della strategia di best execution
Le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini descritte nel presente documento tengono conto (ai sensi del Regolamento Intermediari,
art. 45) dei seguenti fattori:
− il prezzo degli strumenti finanziari;
− i costi di esecuzione;
− la probabilità di esecuzione;
− la rapidità di esecuzione e di regolamento;
− le dimensioni e la natura dell’ordine;
− qualsiasi altra considerazione pertinente per l’esecuzione dell’ordine.
L’importanza relativa dei fattori di esecuzione elencati viene determinata sulla base della esperienza professionale della Banca e delle
informazioni disponibili sul mercato, considerando i criteri descritti nel paragrafo 2.
1
2
ecepita in Italia, in particolare, nel decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”) e nelle relative
R
disposizioni di attuazione.
Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007).
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I criteri individuati riguardano, salvo i casi descritti nel paragrafo 5, sia le operazioni eseguite direttamente dalla Banca (servizi di negoziazione
per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la selezione delle sedi di esecuzione descritte nel presente documento è ispirata
dai medesimi criteri) sia gli ordini trasmessi per l’esecuzione dalla Banca a terzi negoziatori (servizio di ricezione e trasmissione ordini). Con
riferimento a questi la Banca seleziona i negoziatori (di seguito “broker”) avendo cura di verificare, tra l’altro, che la loro strategia di esecuzione e
trasmissione degli ordini sia coerente con il presente documento.
5. Istruzioni specifiche impartite dal cliente
Nel caso in cui i clienti professionali impartiscano istruzioni specifiche la Banca, ove possibile, esegue o trasmette gli ordini attenendosi,
limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. Queste ultime, dunque, possono pregiudicare le misure previste
dalla strategia di best execution limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Per istruzioni specifiche si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’indicazione del limite di prezzo3 o del mercato di
esecuzione, gli ordini “a revoca”4 e gli ordini “curando”5.
6. Sedi di esecuzione
La sede di esecuzione indica (ai sensi del Regolamento Intermediari, art. 2) un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (o
“MTF”, Multilateral Trading Facilities), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio.
In particolare si definisce, in base anche alla Direttiva MiFID:
− mercato regolamentato, un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo
interno ed in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo
da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è
autorizzato e funziona regolarmente;
− MTF, un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno ed in base
a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti;
− internalizzatore sistematico, un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini
del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF;
− market maker, un intermediario che si propone sui mercati finanziari, su base continua, come disposto a negoziare per conto proprio acquistando
e vendendo strumenti finanziari impegnando posizioni proprie ai prezzi da esso definiti;
− liquidity provider, un intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in acquisto
e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza tuttavia assumere la qualifica di market maker.
La Banca seleziona le sedi di esecuzione sulla base dei criteri descritti nel paragrafo 4.
7. Modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini
Gli ordini impartiti dalla clientela professionale sono gestiti dalla Banca con le seguenti modalità:
– quelli relativi a strumenti finanziari quotati e negoziabili in un mercato regolamentato o in un MTF (servizio di ricezione e trasmissione ordini)
sono trasmessi ad un broker, come descritto nel paragrafo 7.1;
– gli altri (servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti) sono gestiti come descritto nel paragrafo 7.2.
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7.1 Titoli quotati e negoziabili in un mercato regolamentato o in un MTF
Con riferimento a questa tipologia di strumenti finanziari la Banca trasmette gli ordini per conto della propria clientela professionale a broker
selezionati in base alle loro caratteristiche rilevanti. In particolare sono considerate la loro reputazione, l’esperienza nell’esecuzione e regolamento
delle transazioni e la capacità di esecuzione, e viene esaminata la loro strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.
La lista dei broker attualmente utilizzati dalla Banca per ciascuna tipologia di strumento finanziario è riportata in appendice al presente
documento.
Qualora la Banca si trovasse nell’impossibilità di trasmettere l’ordine al broker designato in base alla lista citata, tale trasmissione sarà veicolata
verso un altro dei broker indicati (il così detto “broker di back-up”), sempre nel rispetto di quanto previsto nel presente documento.
7.2 Altri strumenti finanziari
3
4
5
rdine di acquisto o di vendita che prevede l’indicazione del prezzo massimo o minimo al quale il cliente intende effettuare la transazione; viene eseguito solo se il mercato offre
O
prezzi uguali o più vantaggiosi.
Ordine impartito dal cliente per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari in Borsa ad un corso stabilito; resta valido fino a quando non viene eseguito o revocato dal cliente, nel
limite della durata massima prevista dalla Borsa.
Ordine di Borsa nel quale il cliente si affida all’esperienza dell’intermediario per la scelta delle migliori possibilità offerte dalla seduta.
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Con riferimento agli altri strumenti finanziari la Banca persegue la best execution:
− attraverso la piattaforma Bloomberg per i titoli obbligazionari quotati ma non negoziabili in un mercato regolamentato o in un MTF;
− operando in qualità di internalizzatore sistematico per le obbligazioni di propria emissione ivi negoziate;
− operando attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio per le obbligazioni della Banca non ricomprese nella attività di internalizzazione
sistematica e per i Pronti Contro Termine;
− nel caso non fosse possibile negoziare l’ordine nelle sedi sopra indicate, valutando se operare, attraverso i servizi di negoziazione per conto
proprio (in qualità di liquidity provider) o di esecuzione di ordini per conto dei clienti, o meno;
− operando attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio per i contratti derivati OTC, per i quali la rapidità e la garanzia di esecuzione e
regolamento rappresentano per la clientela professionale i fattori principali della strategia di best execution.
8. Esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF
La Banca richiede al cliente un consenso preventivo (ai sensi del Regolamento Intermediari, art. 46), espresso sotto forma di accordo generale, ad
effettuare l’esecuzione di ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF.
In assenza di tale consenso, la Banca non sarà in grado di prestare il servizio.
9. Gestione degli ordini dei clienti
La Banca applica (ai sensi del Regolamento Intermediari, art. 49) le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle
operazioni svolte per conto dei clienti rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi ed ai propri interessi di negoziazione. A tale
fine:
− assicura che gli ordini ricevuti dal cliente siano prontamente registrati e assegnati;
− tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche degli stessi o le condizioni di mercato lo
rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.
In caso di invio di un ordine con limite di prezzo, in relazione ad azioni quotate in un mercato regolamentato, che non sia eseguito immediatamente
alle condizioni prevalenti del mercato, il cliente autorizza sin d’ora la Banca (ai sensi del Regolamento Intermediari, art. 49) a valutare se sia
appropriato rendere pubblico l’ordine in questione in modo da renderlo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nel dare tale
autorizzazione il cliente prende atto che in alcune circostanze ciò implica che il suo ordine non sarà mostrato al mercato.
La Banca non fa un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso
scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma
2-bis del TUF.
10. Aggregazione ed assegnazione degli ordini
La Banca, con riferimento ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini,
non tratta l’ordine di un cliente in aggregazione con l’ordine di un altro cliente o con una operazione per conto proprio.
11. Verifica e aggiornamento della strategia di best execution
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La Banca controlla l’efficacia della propria strategia di best execution e la riesamina con periodicità almeno annuale e, comunque, al verificarsi di
circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i propri clienti.
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APPENDICE
Unipol Banca S.p.A., con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione ordini, effettua la trasmissione degli ordini dei propri clienti
professionali alle seguenti controparti (broker):
− Banca IMI S.p.A. relativamente a titoli obbligazionari quotati, titoli azionari quotati, covered warrant quotati, certificates quotati ed ETF quotati;
− EXANE BNP Paribas, relativamente a titoli azionari quotati, covered warrant quotati, certificates quotati ed ETF quotati (EXANE BNP Paribas
è il primo broker di back-up per Banca IMI);
− ICBPI S.p.A. relativamente a titoli obbligazionari quotati, titoli azionari quotati, covered warrant quotati, certificates quotati ed ETF quotati
(ICBPI S.p.A. è il secondo broker di back-up per Banca IMI);
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−B
anca IMI S.p.A. relativamente a strumenti finanziari derivati quotati.
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CONSENSI
Il Cliente:
− dichiara di avere ricevuto il documento sulla Politica in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata da Unipol Banca S.p.A., di
averne preso nota e di accettarla;
Luogo e data
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− dà il proprio consenso affinché gli ordini possano essere eseguiti fuori da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di
negoziazione (MTF);
Luogo e data
Cognome NomeFirma
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Cognome NomeFirma
Cognome NomeFirma
− nel caso di invio di un ordine con limite di prezzo autorizza Unipol Banca S.p.A. a non rendere pubblico l’ordine;
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