2003_10_30_Provvedimento AGCM n. 11677

annuncio pubblicitario
PI3900 - PREZZI CARREFOUR
Provvedimento n. 11677
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 30 gennaio 2003;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre
1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 28 agosto 2002 l’Unità Operativa Commercio, Annona, Artigiani della
Polizia Municipale di San Giuliano Milanese, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, di un volantino pubblicitario Carrefour intitolato “Prezzi sempre in vacanza”, volto a promuovere l’offerta nel periodo dal 22 agosto al 4 settembre 2002 - di alcuni prodotti di vario genere, diffuso nello stesso periodo a San
Giuliano Milanese tramite deposito nelle cassette postali.
L’Unità Operativa della Polizia Municipale di San Giuliano Milanese ha riferito di avere eseguito due ispezioni, in date
successive, presso l’esercizio commerciale Carrefour in Via Emilia Km 315 nel Comune di San Giuliano Milanese, a
seguito della denuncia di un consumatore secondo il quale in uno dei primi giorni della promozione la vendita del
prodotto “orata” era effettuata ad un prezzo diverso e sensibilmente superiore rispetto a quello reclamizzato; tale
circostanza sarebbe stata giustificata dal personale del punto vendita con un differimento dell’inizio dell’offerta.
II. MESSAGGIO PUBBLICITARIO
Il messaggio segnalato consiste in un pieghevole recante nella prima facciata il marchio “Carrefour” e il titolo “Prezzi
sempre in vacanza - Dal 22 agosto al 4 settembre”. Nel pieghevole sono pubblicizzate offerte di alcuni articoli di vario
genere con indicazione del prezzo, e sullo stesso compare in evidenza l’affermazione “Carrefour è di parola”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 17 ottobre 2002 è stato comunicato alla segnalante e alla società Carrefour Italia SpaSpa, in qualità di operatore
pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del
citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo all’offerta del prodotto “orata”.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
In data 17 ottobre 2002, contestualmente all’avvio del procedimento, è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito all’offerta contenuta nel
messaggio pubblicitario.
In particolare, si chiedeva di produrre la documentazione degli ordini di acquisto inoltrati e delle relative consegne
ricevute dai fornitori nei punti vendita indicati nel messaggio per il prodotto “orata”. Si chiedeva inoltre di fornire
chiarimenti in ordine alla denunciata difformità tra i prezzi reclamizzati e quelli realmente praticati nel periodo della
promozione per il suddetto prodotto.
Venivano altresì richieste informazioni in merito alla diffusione del messaggio oggetto della richiesta di intervento.
Nessuna risposta è pervenuta a tale richiesta di informazioni dell’Autorità entro il termine assegnato di 20 giorni dal
ricevimento della stessa.
Dai verbali delle due ispezioni eseguite presso l’esercizio commerciale Carrefour in Via Emilia Km 315 nel Comune di
San Giuliano Milanese dall’Unità Operativa della Polizia Municipale di San Giuliano Milanese, in data 23 agosto e in
data 24 agosto 2002, risulta che la vendita del prodotto “orata” era effettuata in entrambi i giorni ad un prezzo diverso e
sensibilmente superiore rispetto a quello reclamizzato di 5,90 euro al chilogrammo.
In particolare, è allegato al verbale del 24 agosto 2002 uno scontrino del punto vendita recante il prezzo di 11,49 euro al
chilogrammo. Dallo stesso verbale risulta che gli addetti alla vendita giustificavano tale difformità dal prezzo
pubblicizzato con il fatto che quest’ultimo si riferiva alle sole orate da 200 grammi, già tutte vendute. Dal verbale risulta
inoltre che, alla contestazione del fatto, il direttore del punto vendita comunicava di aver dato istruzioni di mantenere lo
stesso prezzo del volantino pubblicitario.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio in esame lascia intendere che, presentandosi in uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa promozionale
nel periodo espressamente indicato, sarebbe stato possibile acquistare il prodotto “orata” al prezzo di 5,90 euro al
chilogrammo.
I due verbali di ispezione, allegati alla denuncia, confermano la difformità tra il prezzo di vendita del prodotto
reclamizzato e quello effettivamente praticato nel punto vendita Carrefour corrente in Via Emilia Km 315 nel Comune
di San Giuliano Milanese.
Le spiegazioni fornite dal personale addetto e dal direttore del punto vendita, riportate a verbale, non appaiono peraltro
esaurienti. Per quanto riguarda, infatti, la addotta differenza di prezzo per differenti pezzature, si osserva che nel
messaggio pubblicitario l’offerta è chiaramente e semplicemente riferita al prodotto “orate” senza nessuna ulteriore
specificazione di qualità o di peso. Né può assumere valore esimente la circostanza che il direttore del punto vendita
aveva comunicato alla Polizia Municipale di aver dato istruzioni ai dipendenti della pescheria di mantenere lo stesso
prezzo del volantino pubblicitario. Rileva, infatti, che alla data del sopralluogo (24 agosto 2002) i prezzi effettivi delle
orate erano maggiori, rispetto a quanto pubblicizzato, come risulta dallo scontrino in atti.
Il messaggio pubblicitario segnalato lasciava, pertanto, erroneamente intendere ai consumatori che nell’esercizio
commerciale Carrefour, in Via Emilia Km 315 nel Comune di San Giuliano Milanese, fosse possibile acquistare il
prodotto “orate” al prezzo pubblicizzato, mentre quello realmente praticato era sensibilmente superiore.
Il messaggio in questione appare, dunque, ingannevole ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto idoneo ad
indurre in errore i destinatari circa il prezzo al quale realmente veniva venduto il prodotto offerto.
Non si può inoltre trascurare l’evidenziazione, nel pieghevole, dell’affermazione “Carrefour è di parola”, non solo
idonea a rafforzare l’effetto pubblicitario dell’iniziativa promozionale reclamizzata, ma anche a comunicare ai
destinatari del messaggio un’immagine di particolare convenienza del punto vendita e più in generale della catena cui
esso appartiene. Tale affermazione, alla luce di quanto più sopra rilevato in relazione alla ingannevolezza del messaggio
circa l’offerta del prodotto “orate”, risulta smentita nei fatti nel caso in esame.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario in questione risulta idoneo a trarre in errore i destinatari, con
possibile alterazione delle proprie scelte economiche, nonché conseguente danno per i concorrenti in relazione alle
caratteristiche dell’offerta promozionale ed alle condizioni della stessa;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Carrefour Italia
SpaSpa, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
dell’articolo 2, lettera b), in relazione all’articolo 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
L’inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con
l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11,
del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Scarica